Prova di esame Clausole campione

Prova di esame. 1. La prova di esame consisterà in una prova orale e verterà sugli argomenti di seguito specificati, attinenti al profilo per il quale e indetta la procedura concorsuale ed alle attività specificate nell'articolo 1, comma 1, del presente "Bando: a) conoscenza della programmazione ad oggetti con particolare riferimento al C/C++ e Java; b) conoscenza di Java per servizi web e loro deployment; c) conoscenza ed esperienza nella definizione e gestione di basi dati relazionali (di preferenza PostgreSQL); d) degli standard IVOA per l’accesso ai dati. 2. Nel corso della prova di esame verrà accertata la conoscenza della lingua inglese. 3. La prova di esame si intende superata qualora il candidato abbia riportato un punteggio non inferiore a 42/60 punti. 4. Il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato è determinato, invece, sommando il punteggio di cui al precedente comma al punteggio attribuito dalla Commissione Esaminatrice ai titoli valutabili ai sensi dell'articolo 7 del presente "Bando". 1. La prova di esame si svolgerà venerdì 8 ottobre 2021 alle ore 15:00. 2. La prova orale sarà svolta secondo le modalità definite dal “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021” emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica in data 3 febbraio 2021 La prova orale verrà quindi svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. 3. I candidati che non abbiano ricevuto un provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale dovranno, pertanto, collegarsi telematicamente, nel giorno, nell’ora indicati nel precedente comma 1 per sostenere la prova di esame. 4. Nei giorni precedenti la data di cui al precedente comma 1 a ciascun candidato verrà comunicato il punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli presentati unitamente all’indirizzo elettronico cui collegarsi per sostenere la prova orale. La comunicazione avverrà esclusivamente tramite invio con conferma di lettura all’indirizzo email indicato nella domanda di partecipazione alla selezione. 5. Eventuali rinvii della prova di esame verranno comunicati ai candidati con le stesse modalità stabilite dal comma 4 del pres...
Prova di esame. 1. La prova di esame verrà svolta con le modalità stabilite dalla "Commissione Esaminatrice" ai sensi dell’articolo 6, comma 6, lettera a), del presente "Bando" e verterà sulla conoscenza degli argomenti, così come stabiliti e secondo le "posizioni" definite nel "Prospetto" all'uopo predisposto ed allegato al presente "Bando" per formarne parte integrante (Allegato 1). 2. La prova di esame sarà diretta anche ad accertare la conoscenza della lingua inglese. 3. La prova di esame si intende superata qualora il candidato abbia riportato un punteggio non inferiore ai 42/60. 4. Il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato è determinato sommando al punteggio attribuito alla prova di esame il punteggio attribuito dalla "Commissione Esaminatrice" ai titoli valutabili ai sensi dell’articolo 9 del presente "Bando".
Prova di esame. 1. La prova di esame verrà svolta con le modalità stabilite dalla "Commissione Esaminatrice" ai sensi dell’articolo 6, comma 6, lettera a), del presente "Bando" e verterà sulla conoscenza dei seguenti argomenti: a) Conoscenza dell’Eliofisica, con particolare riguardo ai fenomeni associati all’accelerazione e alla propagazione delle SEP (per esempio i brillamenti, le espulsioni di massa coronale, emissioni radio) e alle proprietà del mezzo interplanetario; b) Analisi di dati relativi alle relazioni Sole-Terra (per esempio di particelle energetiche, campo magnetico, emissione radio) in situ e da terra; c) Linguaggi di programmazione, ad esempio Python. 2. La prova di esame sarà diretta anche ad accertare la conoscenza della lingua inglese. 3. La prova di esame si intende superata qualora il candidato abbia riportato un punteggio non inferiore ai 42/60. 4. Il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato è determinato sommando al punteggio attribuito alla prova di esame il punteggio attribuito dalla "Commissione Esaminatrice" ai titoli valutabili ai sensi dell’articolo 9 del presente "Bando".
Prova di esame. 1. La prova di esame consiste in un colloquio integrativo. 2. Il colloquio integrativo sarà valutato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, lettera b), del presente "Bando", in 30/100 (trenta/centesimi). 3. Il candidato dovrà sostenere il colloquio integrativo per il “settore tecnologico”" e la "articolazione" indicate nella domanda di ammissione al concorso. 4. Il colloquio integrativo verterà sul "curriculum vitae et studiorum" del candidato e sui tre prodotti o elaborati prodotti unitamente alla domanda di ammissione al concorso. 5. Nel corso del colloquio integrativo verrà accertato anche il grado di conoscenza della lingua inglese. 6. Il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato è determinato sommando il punteggio attribuito al colloquio integrativo a quello attribuito ai titoli valutabili ai sensi del successivo articolo 8.
Prova di esame. 1. La prova di esame, a discrezione della commissione, consisterà in una prova orale e verterà sugli argomenti di seguito specificati, attinenti il settore di attività per il quale è indetta la procedura concorsuale ed alle attività specificate nell'articolo 1, comma 1, del presente "Bando": a) astrofisica delle alte energie ed emissione di transienti gamma di origine cosmica (GRB) e terrestre (TGF, gamma-ray glow); b) aspetti sperimentali e analisi dati di fenomeni transienti di alta energia di origine cosmica e terrestre; c) tecniche e strumentazione per la rivelazione di fenomeni transienti di alta energia di origine cosmica e terrestre. 2. Nel corso della prova di esame verrà accertato anche il grado di conoscenza della lingua inglese. 3. La prova di esame si intende superata qualora il candidato abbia riportato un punteggio non inferiore a 42/60 punti. 4. Il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato è determinato, invece, sommando il punteggio di cui al precedente comma al punteggio attribuito dalla Commissione Esaminatrice ai titoli valutabili ai sensi dell'articolo 6 del presente "Bando".

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  • PROVA Colui che richiede l’indennità deve provare l’esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato.

  • Periodo di prova 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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  • INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/ CONCLUSIONE ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:

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  • Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti. 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data numero .