Provvedimenti disciplinari. Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità e della loro recidività con: a) ammonizione verbale; b) ammonizione scritta; c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione; d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non supe- riore a 3 giorni di effettivo lavoro; e) licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto. L’adozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’art. 7 della Legge 20.5.1970, n. 300. Il provvedimento di cui al punto e) sarà adottato in conformità anche con le leggi 15.7.1966, n. 604 e 11.5.1990, n. 108. Ferme restando le garanzie procedurali previste dall’art. 7 della Legge 300/1970, le procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari devo- no essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l’attività istrutto- ria necessaria alla rituale e completa contestazione degli addebiti. I provvedimenti disciplinari devono essere comminati non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale contestazione se le giustifica- zioni non sono pervenute. Tutti i provvedimenti disciplinari iniziati entro il 30.11.2011, inteso come giorno di ricezione della lettera di contestazione, devono essere comminati non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento delle giusti- ficazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale conte- stazione se le giustificazioni non sono pervenute.
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Provvedimenti disciplinari. 1. Le mancanze del lavoratore potranno dei lavoratori possono essere punite, a seconda della loro gravità e della loro recidività congravità, come segue:
a1) ammonizione verbalerimprovero verbale per le mancanze più lievi;
b2) ammonizione scrittarimprovero scritto per i casi di recidiva o per mancanze più gravi;
c3) multa in misura non superiore all’importo di tre a 4 ore di retribuzionedella retribuzione base mensile;
d4) sospensione dalla retribuzione globale e dal servizio per un massimo di 10 giorni;
5) licenziamento con preavviso e con trattamento di fine rapporto;
6) licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto;
2. Il provvedimento di cui al comma 3) si applica, in particolare, ai ritardatari, i quali saranno puniti con una trattenuta pari all'importo delle spettanze corrispondenti al ritardo, maggiorata di una multa pari all'ammontare della trattenuta.
3. In caso di recidiva nel ritardo, la terza volta l'azienda potrà raddoppiare l'importo della multa; in tale caso, come pure in quello di cui al comma precedente, l'importo della multa non potrà comunque superare il limite previsto al comma 3). In seguito, persistendo il lavoratore nei ritardi, potranno essere adottati provvedimenti disciplinari più severi e, dopo formale diffida per iscritto, anche quello del licenziamento di cui al comma 6).
4. L'importo delle multe sarà destinato ad opere assistenziali.
5. Il licenziamento di cui al comma 5) si può applicare nei confronti di quei lavoratori che siano incorsi, per almeno 3 volte nel corso di 2 anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensioni dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 15 giorni o, nello stesso periodo di tempo, abbiano subito almeno 3 sospensioni per 25 giorni complessivamente, anche se non supe- riore a 3 giorni conseguenti ad inosservanza dei doveri di effettivo lavoro;cui all'art. 43.
e6. Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al comma 6) (licenziamento senza preavviso ma e con trattamento di fine rapporto. L’adozione dei provvedimenti disciplinari ) si applica alle mancanze più gravi riguardanti la moralità e l'infedeltà verso l'azienda, in armonia con le norme di cui all'art. 2105 del C.C., e cioè l'abuso di fiducia, la concorrenza e la violazione del segreto d'ufficio, nonché alle lettere ainadempienze degli obblighi di cui all'art. 43 del presente contratto che configurino ipotesi di giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del C.C. e della legge 15-7-1966, n. 604, o nei casi di condanna per reato infamante.
7. Il licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto si applica altresì nel caso d'infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto, qualora esistenti.
8. Ove il lavoratore sia sottoposto a procedimenti penali per reati che comportino indegnità, l'azienda ha facoltà di sospenderlo, in pendenza di giudizio, dal servizio e dalla retribuzione. Dopo il giudicato definitivo, l'azienda deciderà sull'eventuale riammissione in servizio. Nel caso di assoluzione piena il lavoratore avrà comunque diritto alla riammissione e il periodo di sospensione, durante il quale non spetta la retribuzione, dovrà esser computato ai fini dell'anzianità.
9. Le mancanze comportanti i provvedimenti di cui ai punti 2), b3), c4), 5) e d6) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’art. 7 della Legge 20.5.1970, n. 300del 1° comma del presente articolo devono essere tempestivamente contestate per iscritto e motivate.
10. Il lavoratore, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della contestazione scritta, potrà presentare le proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con la direzione, facendosi assistere dalla R.S.U. oppure dalle Organizzazioni sindacali cui aderisce o conferisce mandato; dell'eventuale incontro viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.
11. La Direzione (Direttore o altro dirigente da questo delegato), completa l'istruttoria - la quale, salvo casi particolari, deve esaurirsi entro 30 giorni di calendario dal ricevimento da parte del lavoratore della contestazione scritta - comunica al lavoratore la punizione irrogata, la quale diviene efficace e produttiva di effetti alla scadenza dei termini previsti dal comma successivo.
12. Il lavoratore, entro 5 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, in presenza di elementi di giustificazione nuovi e documentati, può richiedere alla Direzione il riesame della propria situazione; tale eventuale riesame deve concludersi nei 15 giorni di calendario immediatamente successivi alla comunicazione richiesta.
13. Durante l'iter del ricorso il provvedimento rimarrà sospeso.
14. Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo della associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
15. Qualora l'azienda non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltole dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al punto e) sarà adottato in conformità anche con le leggi 15.7.1966comma precedente, n. 604 e 11.5.1990la sanzione disciplinare non ha effetto. Se l'azienda adisce l'autorità giudiziaria, n. 108la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
16. Ferme restando le garanzie procedurali previste dall’art. 7 della Legge 300/1970, le procedure per l’irrogazione Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari devo- no decorsi due anni dalla loro applicazione.
17. Il presente articolo e il regolamento disciplinare aziendale debbono essere tempestivamente avviate quando affissi permanentemente in luoghi dell'azienda accessibili a tutti i dipendenti. Per le aziende e/o enti ancora soggetti alle norme di cui al T.U. 15 ottobre 1925 ed al regolamento 4 ottobre 1986, n. 902 e per tutto il tempo della loro vigenza, la Direzione, nel caso che la mancanza sia esaurita l’attività istrutto- ria necessaria passibile di sospensione o provvedimenti più gravi, una volta espletata la procedura di cui ai commi 9, 10 e 11, trasmette alla rituale Commissione amministratrice la propria proposta di provvedimento, unitamente alle giustificazioni scritte eventualmente presentate dal lavoratore oppure al verbale della discussione orale intervenuta con il medesimo e completa contestazione degli addebitine da notizie al lavoratore interessato. I provvedimenti disciplinari devono essere comminati non oltre il trentesimo giorno La Commissione amministratrice delibera l'adozione del provvedimento disciplinare entro trenta giorni di calendario dal ricevimento delle giustificazioni o dallo scadere della proposta; il mancato pronunciamento nel suddetto termine equivale a conferma del quinto giorno successivo provvedimento proposto dalla Direzione; la Commissione amministratrice, ove ritenga non doversi dar luogo all'applicazione del provvedimento proposto, fa rinvio alla formale contestazione se le giustifica- zioni non sono pervenuteDirezione. Tutti i provvedimenti disciplinari iniziati entro La Direzione provvede a comunicare al lavoratore il 30.11.2011, inteso come giorno di ricezione della lettera di contestazione, devono essere comminati non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento delle giusti- ficazioni o dallo scadere provvedimento adottato nei suoi confronti dalla Commissione amministratrice ai sensi del quinto giorno successivo alla formale conte- stazione se le giustificazioni non sono pervenutecomma precedente.
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Provvedimenti disciplinari. 1. Le mancanze del lavoratore potranno essere punitepossono dar luogo all'adozione, a seconda della loro gravità e della loro recidività congravità, di uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:
a) ammonizione rimprovero verbale;
b) ammonizione scrittarimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo all'importo di tre 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro servizio e dalla retribuzione per un periodo non supe- riore superiore a 3 5 giorni (tale provvedimento può, eccezionalmente, essere elevato fino ad un massimo di effettivo lavoro10 giorni);
e) trasferimento per punizione;
f) licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso;
g) licenziamento senza preavviso ma con trattamento preavviso.
2. I criteri di fine rapportocorrelazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari di cui al comma precedente sono riportati in calce al presente articolo e sono affissi, in maniera permanente, nei posti di lavoro.
3. L’adozione I provvedimenti di cui sopra non sollevano inoltre il lavoratore dalle eventuali responsabilità nelle quali egli sia incorso.
4. Nel caso in cui l'entità della mancanza non possa essere immediatamente accertata, l'Azienda, a titolo di cautela, può disporre l'allontanamento del lavoratore per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni. Durante tale periodo, al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione quale definita dall'articolo 38, commi 1 e 3 (“Struttura retributiva”) nonché quelle indennità che, a norma di Contratto, sono conservate in tutti i casi di assenza retribuita, salvo che non risulti accertata una sua colpa passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti sotto le lettere f) e g), di cui al 1° comma del presente articolo.
5. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c), d), e) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’artdel presente articolo resta integralmente assoggettata alla procedura prevista dall'art. 7 della Legge 20.5.1970legge 20 maggio 1970, n. 300.
6. Il provvedimento Per quanto concerne i provvedimenti di cui al punto ealle lettere f) sarà adottato in conformità anche con le leggi 15.7.1966, n. 604 e 11.5.1990, n. 108. Ferme restando le garanzie procedurali previste dall’artg) - esclusi dalla sfera di applicazione dell’art. 7 della Legge 300/1970richiamata legge 20 maggio 1970, n. 300 - si conviene di estendere la stessa procedura, restando inteso che l'effetto sospensivo della sanzione - previsto dai commi 6° e 7° dell'articolo medesimo, rispettivamente, per il caso di ricorso da parte del lavoratore al Collegio di conciliazione e di arbitrato e per il caso di azione giudiziaria promossa dal datore di lavoro - determina solo il diritto ad un assegno alimentare di importo pari all'80% della retribuzione mensile, quale definita dall'art. 38 (“Struttura retributiva”) del presente Contratto, per il periodo di allontanamento dal servizio fino alla decisione del Collegio o alla pronunzia della sentenza di primo grado che definisce il giudizio promosso dall'Azienda. In ogni caso, decorso un anno dalla erogazione dell’assegno alimentare senza che siano intervenute le procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari devo- no essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l’attività istrutto- ria necessaria alla rituale e completa contestazione degli addebitisopracitate decisioni, il diritto all’assegno alimentare decade.
7. I provvedimenti disciplinari devono essere comminati Qualora il provvedimento non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni o dallo scadere venga confermato, quanto corrisposto a titolo di assegno alimentare, ai sensi del quinto giorno successivo alla formale contestazione se le giustifica- zioni non sono pervenute. Tutti i provvedimenti disciplinari iniziati entro il 30.11.20116° comma del presente articolo, inteso come giorno di ricezione della lettera di contestazione, devono essere comminati non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento delle giusti- ficazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale conte- stazione se le giustificazioni non sono pervenuteviene conguagliato con quanto dovuto ad altro titolo al lavoratore.
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Provvedimenti disciplinari. Le mancanze 1. L'inosservanza, da parte del lavoratore potranno essere punitelavoratore, a seconda delle disposizioni di legge, contrattuali o di normativa aziendale può dar luogo, secondo la gravità della loro gravità e della loro recidività coninfrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) ammonizione richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all’importo di a tre ore di retribuzionedella retribuzione base;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per fino ad un periodo non supe- riore a 3 giorni massimo di effettivo lavorotre giorni;
e) licenziamento per mancanze ai sensi del successivo art. 48.
2. Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza preavviso ma avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
3. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.
4. Se il provvedimento non verrà comunicato entro i dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato per presentare le giustificazioni, queste si riterranno accolte.
5. Il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni anche verbalmente, con trattamento l'eventuale assistenza di fine rapportoun rappresentante dell'Associazione Sindacale cui aderisce o conferisce mandato, ovvero di un componente la RSU.
6. L’adozione dei La adozione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.
7. I provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lettere a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contenute nell’artcontrattuali relative alle controversie individuali (cfr. art. 7 della Legge 20.5.1970, n. 300Reclami e controversie).
8. Il provvedimento licenziamento per mancanze di cui al punto e) sarà adottato in conformità anche con le leggi 15.7.1966, n. 604 e 11.5.1990, n. 108successivo art. Ferme restando le garanzie procedurali previste dall’art. 7 della Legge 300/1970, 48 potrà essere impugnato secondo le procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari devo- no essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l’attività istrutto- ria necessaria alla rituale e completa contestazione degli addebitipreviste dalle vigenti norme di legge.
9. I Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari devono essere comminati non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale contestazione se le giustifica- zioni non sono pervenute. Tutti i provvedimenti disciplinari iniziati entro il 30.11.2011, inteso come giorno di ricezione della lettera di contestazione, devono essere comminati non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento delle giusti- ficazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale conte- stazione se le giustificazioni non sono pervenutedecorsi due anni dalla loro applicazione.
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Provvedimenti disciplinari. Le mancanze 1. L'inosservanza, da parte del lavoratore potranno essere punitelavoratore, a seconda delle disposizioni di legge, contrattuali o di normativa aziendale può dar luogo, secondo la gravità della loro gravità e della loro recidività coninfrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) ammonizione a. richiamo verbale;
b) b. ammonizione scritta;
c) c. multa non superiore all’importo di a tre ore di retribuzionedella retribuzione base;
d) d. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per fino ad un periodo non supe- riore a 3 giorni massimo di effettivo lavorotre giorni;
e) e. licenziamento per mancanze ai sensi del successivo art. 48.
2. Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza preavviso ma avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
3. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.
4. Se il provvedimento non verrà comunicato entro i dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato per presentare le giustificazioni, queste si riterranno accolte.
5. Il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni anche verbalmente, con trattamento l'eventuale assistenza di fine rapportoun rappresentante dell'Associazione Sindacale cui aderisce o conferisce mandato, ovvero di un componente la RSU.
6. L’adozione dei La adozione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.
7. I provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lettere a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contenute nell’artcontrattuali relative alle controversie individuali (cfr. art. 7 Reclami e controversie).
8. Il licenziamento per mancanze di cui al successivo art. 48 potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall'art. 7 della Legge 20.5.1970l. 15 luglio 1966, n. 300n.604, confermate dall'art. Il provvedimento di cui al punto e) sarà adottato in conformità 18 della legge 20 maggio 1970 n.300, anche con le leggi 15.7.1966, n. 604 e 11.5.1990, n. 108nel testo introdotto dall'art. Ferme restando le garanzie procedurali previste dall’art1 della legge n.108 del 1990.
9. 7 della Legge 300/1970, le procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari devo- no essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l’attività istrutto- ria necessaria alla rituale e completa contestazione degli addebiti. I Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari devono essere comminati non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale contestazione se le giustifica- zioni non sono pervenute. Tutti i provvedimenti disciplinari iniziati entro il 30.11.2011, inteso come giorno di ricezione della lettera di contestazione, devono essere comminati non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento delle giusti- ficazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale conte- stazione se le giustificazioni non sono pervenutedecorsi due anni dalla loro applicazione.
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Provvedimenti disciplinari. Le Ferma restando l'applicazione della procedura di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, nei casi dalla medesima previsti le mancanze del lavoratore dell'impiegato potranno essere punite, sanzionate a seconda della loro gravità e della loro recidività gravita`, con:
a) ammonizione rimprovero verbale;
b) ammonizione scrittarimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non supe- riore superiore a 3 giorni di effettivo lavoro5 giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso ma e con trattamento di fine rapportoTrattamento Fine Rapporto. L’adozione dei provvedimenti disciplinari La sospensione di cui alle alla lettera d) si puo` applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione della circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi` gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c) (ad esempio: non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 26, parte comune del presente C.C.N.L. o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro affidatogli, ecc.). Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l'impiegato che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che pur essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’art), non siano cosi` gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f). 7 della Legge 20.5.1970, n. 300. Il Nel provvedimento di cui al punto ealla lettera f) sarà adottato incorre l'impiegato che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in conformità anche connessione con le leggi 15.7.1966lo svolgimento del rapporto di lavoro, n. 604 e 11.5.1990, n. 108. Ferme restando le garanzie procedurali previste dall’art. 7 della Legge 300/1970, le procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari devo- no essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l’attività istrutto- ria necessaria alla rituale e completa contestazione degli addebitiazioni che costituiscono delitto a termine di legge. I provvedimenti disciplinari devono essere comminati non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale contestazione se le giustifica- zioni non di cui sopra sono pervenute. Tutti i provvedimenti disciplinari iniziati entro il 30.11.2011, inteso come giorno di ricezione della lettera di contestazione, devono essere comminati non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento delle giusti- ficazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale conte- stazione se le giustificazioni non sono pervenuteinoltre indipendenti dalle eventuali responsabilita` nelle quali sia incorso l'impiegato.
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Provvedimenti disciplinari. 1. Le mancanze del lavoratore potranno essere punitepossono dar luogo all'adozione, a seconda della loro gravità e della loro recidività congravità, di uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:
a) ammonizione rimprovero verbale;
b) ammonizione scrittarimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo all'importo di tre 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro servizio e dalla retribuzione per un periodo non supe- riore superiore a 3 5 giorni (tale provvedimento può, eccezionalmente, essere elevato fino ad un massimo di effettivo lavoro10 giorni);
e) trasferimento per punizione;
f) licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso;
g) licenziamento senza preavviso ma con trattamento preavviso.
2. I criteri di fine rapportocorrelazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari di cui al comma precedente sono riportati in calce al presente articolo e sono affissi, in maniera permanente, nei posti di lavoro.
3. L’adozione I provvedimenti di cui sopra non sollevano inoltre il lavoratore dalle eventuali responsabilità nelle quali egli sia incorso.
4. Nel caso in cui l'entità della mancanza non possa essere immediatamente accertata, l'Azienda, a titolo di cautela, può disporre l'allontanamento del lavoratore per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni. Durante tale periodo, al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione quale definita dall'articolo 35, commi 1 e 3 (“Struttura retributiva”) nonché quelle indennità che, a norma di Contratto, sono conservate in tutti i casi di assenza retribuita, salvo che non risulti accertata una sua colpa passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti sotto le lettere f) e g), di cui al 1° comma del presente articolo.
5. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c), d), e) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’artdel presente articolo resta integralmente assoggettata alla procedura prevista dall'art. 7 della Legge 20.5.1970legge 20 maggio 1970, n. 300.
6. Il provvedimento Per quanto concerne i provvedimenti di cui al punto ealle lettere f) sarà adottato in conformità anche con le leggi 15.7.1966, n. 604 e 11.5.1990, n. 108. Ferme restando le garanzie procedurali previste dall’artg) - esclusi dalla sfera di applicazione dell’art. 7 della Legge 300/1970richiamata legge 20 maggio 1970, n. 300 - si conviene di estendere la stessa procedura, restando inteso che l'effetto sospensivo della sanzione - previsto dai commi 6° e 7° dell'articolo medesimo, rispettivamente, per il caso di ricorso da parte del lavoratore al Collegio di conciliazione e di arbitrato e per il caso di azione giudiziaria promossa dal datore di lavoro - determina solo il diritto ad un assegno alimentare di importo pari all'80% della retribuzione mensile, quale definita dall'art. 35, comma 1 (“Struttura retributiva”) del presente Contratto, per il periodo di allontanamento dal servizio fino alla decisione del Collegio o alla pronunzia della sentenza di primo grado che definisce il giudizio promosso dall'Azienda. In ogni caso, decorso un anno dalla erogazione dell’assegno alimentare senza che siano intervenute le procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari devo- no essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l’attività istrutto- ria necessaria alla rituale e completa contestazione degli addebitisopracitate decisioni, il diritto all’assegno alimentare decade.
7. I provvedimenti disciplinari devono essere comminati Qualora il provvedimento non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni o dallo scadere venga confermato, quanto corrisposto a titolo di assegno alimentare, ai sensi del quinto giorno successivo alla formale contestazione se le giustifica- zioni non sono pervenute. Tutti i provvedimenti disciplinari iniziati entro il 30.11.20116° comma del presente articolo, inteso come giorno di ricezione della lettera di contestazione, devono essere comminati non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento delle giusti- ficazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale conte- stazione se le giustificazioni non sono pervenuteviene conguagliato con quanto dovuto ad altro titolo al lavoratore.
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Provvedimenti disciplinari. Le Ferma restando l'applicazione della procedura di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nei casi dalla medesima previsti, le mancanze del lavoratore potranno essere punite, sanzionate a seconda della loro gravità e della loro recidività con:
a) ammonizione rimprovero verbale;
b) ammonizione scrittarimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non supe- riore superiore a 3 giorni di effettivo lavoro5 giorni;
e) licenziamento con preavviso e con Trattamento Fine Rapporto;
f) licenziamento senza preavviso ma e con trattamento di fine rapportoTrattamento Fine Rapporto. L’adozione dei provvedimenti disciplinari La sospensione di cui alle alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c) (ad esempio: non si presenti al lavoro come previsto dall'articolo 15 della presente regolamentazione per gli intermedi o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro affidatogli, ecc.). Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che pur essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’art), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f). 7 della Legge 20.5.1970, n. 300. Il Nel provvedimento di cui al punto ealla lettera f) sarà adottato incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in conformità anche connessione con le leggi 15.7.1966lo svolgimento del rapporto di lavoro, n. 604 e 11.5.1990, n. 108. Ferme restando le garanzie procedurali previste dall’art. 7 della Legge 300/1970, le procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari devo- no essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l’attività istrutto- ria necessaria alla rituale e completa contestazione degli addebitiazioni che costituiscono delitto a termini di legge. I provvedimenti disciplinari devono essere comminati non oltre di cui sopra sono inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale contestazione se le giustifica- zioni non sono pervenute. Tutti i provvedimenti disciplinari iniziati entro il 30.11.2011, inteso come giorno di ricezione della lettera di contestazione, devono essere comminati non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento delle giusti- ficazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale conte- stazione se le giustificazioni non sono pervenutelavoratore.
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Provvedimenti disciplinari. I provvedimenti disciplinari debbono essere adottati da parte dell’Amministrazione in conformità all’art.7 della Legge n.300/70 e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle XX.XX. cui conferisce mandato), nonché nel rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare. Al riguardo si conviene che, comunque, la contestazione disciplinare deve essere inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui gli organi direttivi sanitari ed amministrativi delle Strutture di cui all’art.1 del presente contratto hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa. Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore. Si pattuisce che il predetto termine di trenta giorni rimane sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere ab initio per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione. Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità e della loro recidività condipendente possono dar luogo all’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell’Amministrazione:
a) ammonizione 1. richiamo verbale;
b) ammonizione scritta2. richiamo scritto;
c) 3. multa non superiore all’importo di tre quattro ore di della retribuzione;
d) 4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non supe- riore superiore a 3 giorni di effettivo lavoro;
e) licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapportodieci giorni. L’adozione dei Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’art. 7 della Legge 20.5.1970, n. 300. Il provvedimento di cui al punto e) sarà adottato in conformità anche con le leggi 15.7.1966, n. 604 e 11.5.1990, n. 108. Ferme restando le garanzie procedurali previste dall’art. 7 della Legge 300/1970, le procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari devo- no essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l’attività istrutto- ria necessaria alla rituale e completa contestazione degli addebiti. I provvedimenti disciplinari devono essere comminati non oltre sopra il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale contestazione se le giustifica- zioni non sono pervenute. Tutti i provvedimenti disciplinari iniziati entro il 30.11.2011, inteso come giorno di ricezione della lettera di contestazione, devono essere comminati non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento delle giusti- ficazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale conte- stazione se le giustificazioni non sono pervenute.lavoratore che:
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Provvedimenti disciplinari. Le mancanze 1. L'inosservanza, da parte del lavoratore potranno essere punitelavoratore, a seconda delle disposizioni di legge, contrattuali o di normativa aziendale può dar luogo, secondo la gravità della loro gravità e della loro recidività coninfrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) ammonizione richiamo verbale;
b) ammonizione ammo nizione scritta;
c) multa non superiore all’importo di a tre ore di retribuzionedella retribuzione base;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per fino ad un periodo non supe- riore a 3 giorni massimo di effettivo lavorotre giorni;
e) licenziamento per mancanze ai sensi del successivo art. 48.
2. Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza preavviso ma avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
3. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.
4. Se il provvedimento non verrà comunicato entro i dieci giorni successivi alla ricezione di tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.
5. Il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni anche verbalmente, con trattamento l'eventuale assistenza di fine rapportoun rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, ovvero di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria.
6. L’adozione dei La adozione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.
7. I provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lettere a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contenute nell’artcontrattuali relative alle controversie individuali (cfr. art. 7 Reclami e controversie).
8. Il licenziamento per mancanze di cui al successivo art. 48 potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall'art. 7 della Legge 20.5.1970l. 15 luglio 1966, n. 300n.604, confermate dall'art. Il provvedimento di cui al punto e) sarà adottato in conformità 18 della legge 20 maggio 1970 n.300, anche con le leggi 15.7.1966, n. 604 e 11.5.1990, n. 108nel testo introdotto dall'art. Ferme restando le garanzie procedurali previste dall’art1 della legge n.108 del 1990.
9. 7 della Legge 300/1970, le procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari devo- no essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l’attività istrutto- ria necessaria alla rituale e completa contestazione degli addebiti. I Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari devono essere comminati non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale contestazione se le giustifica- zioni non sono pervenute. Tutti i provvedimenti disciplinari iniziati entro il 30.11.2011, inteso come giorno di ricezione della lettera di contestazione, devono essere comminati non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento delle giusti- ficazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale conte- stazione se le giustificazioni non sono pervenutedecorsi due anni dalla loro applicazione.
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Provvedimenti disciplinari. Le Fermo restando quanto previsto dall'art. 91 del presente contratto sulle assenze ingiustificate e dall'art. 141 del presente contratto per i ritardi, l'inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità e della loro recidività conalle circostanze che le accompagnano:
a1) ammonizione verbalebiasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
b2) ammonizione scrittabiasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
c3) multa in misura non superiore all’importo eccedente l'importo di tre 4 ore di retribuzione;
d4) sospensione della retribuzione e dal lavoro e dalla retribuzione servizio per un periodo non supe- riore a 3 massimo di giorni di effettivo lavoro10;
e5) licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo;
6) licenziamento disciplinare per giusta causa senza preavviso ma e con trattamento le altre conseguenze di fine rapportoragione e di legge (licenziamento in tronco). L’adozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a)Secondo quanto previsto dall’art. 2119 del Codice Civile e fatta salva ogni altra azione legale, b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’art. 7 della Legge 20.5.1970, n. 300. Il il provvedimento di cui al punto e6 (Licenziamento in tronco) sarà adottato si applica alle mancanze più gravi che non consentono la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro. Le parti del presente contratto individuano come tali: ➢ quelle per ragioni di fedeltà verso il datore di lavoro in conformità anche armonia con le leggi 15.7.1966norme di cui all'articolo 2105 del Codice civile:
a. violazione del vincolo fiduciario,
b. la concorrenza, n. 604 la grave violazione del segreto d'ufficio,
c. nonchè nel caso previsto dall'articolo 91 (giustificazione delle assenze) del presente Contratto; ➢ grave violazione degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro come il rifiuto del lavoratore di utilizzare i dispositivi di protezione individuali, il rifiuto di partecipare alle visite mediche disposte dal datore di lavoro oppure dal medico competente, l'assenza ingiustificata dagli obblighi formativi; ➢ assenza ingiustificata dalle visite di controllo in caso di malattia; ➢ aver commesso reati contro la persona, il patrimonio e 11.5.1990, n. 108. Ferme restando le garanzie procedurali previste dall’art. 7 della Legge 300/1970, le procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari devo- no essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l’attività istrutto- ria necessaria alla rituale e completa contestazione degli addebiti. I provvedimenti disciplinari devono essere comminati non oltre il trentesimo giorno la pubblica amministrazione fuori dal ricevimento delle giustificazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale contestazione se le giustifica- zioni non sono pervenute. Tutti i provvedimenti disciplinari iniziati entro il 30.11.2011, inteso come giorno rapporto di ricezione della lettera di contestazione, devono essere comminati non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento delle giusti- ficazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale conte- stazione se le giustificazioni non sono pervenutelavoro.
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Provvedimenti disciplinari. Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità gra- vità e della loro recidività con:
a) : - ammonizione verbale;
b) ; - ammonizione scritta;
c) ; - multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
d) ; - sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non supe- riore superiore a 3 giorni di effettivo lavoro;
e) ; - licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto. L’adozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’art. 7 della Legge 20.5.1970, n. 300. Il provvedimento di cui al punto e) sarà adottato in conformità anche con le leggi Leggi 15.7.1966, n. 604 e 11.5.1990, n. 108. Ferme restando le garanzie procedurali previste dall’art. 7 della Legge 300/1970, le procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari devo- no devono essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l’attività istrutto- ria necessaria istruttoria ne- cessaria alla rituale e completa contestazione degli addebiti. I provvedimenti disciplinari devono essere comminati non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale contestazione se le giustifica- zioni giustificazioni non sono pervenute. Tutti i provvedimenti disciplinari iniziati entro il 30.11.2011, inteso come giorno di ricezione della lettera di contestazione, devono essere comminati non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento delle giusti- ficazioni giustificazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale conte- stazione contestazione se le giustificazioni giusti- ficazioni non sono pervenute.
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Provvedimenti disciplinari. 1) Le mancanze del lavoratore dipendente potranno essere punitecomportare, a seconda della loro gravità e della loro recidività conle seguenti sanzioni disciplinari:
a) ammonizione rimprovero verbale;
b) ammonizione scrittarimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre 4 ore di retribuzioneretribuzione da deter- minare secondo quanto stabilito all’ultimo comma dell’art. 23;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non supe- riore superiore a 3 giorni di effettivo lavoro10 giorni;
e) licenziamento per giustificato motivo con preavviso;
f) licenziamento per giusta causa senza preavviso ma con trattamento preavviso, ai sensi dell’art. 2119 del codice civile.
2) La sospensione di fine rapporto. L’adozione dei cui alla lettera d), si può applicare per quelle mancanze che, anche in considerazione delle circostanze di parti- colare gravità che le hanno accompagnate, non trovino adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c).
3) I provvedimenti disciplinari di cui sopra, secondo quanto disposto all’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, potranno essere adot- tati previa contestazione al lavoratore dell’addebito e dopo averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore può farsi assistere da un rappre- sentante dell’associazione sindacale cui aderisca o conferisca man- dato.
4) I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
5) Il lavoratore, al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare compresa tra quelle previste alle lettere a), b), c) ), e d), primo com- ma, del presente articolo, può promuovere nei venti giorni succes- sivi, anche per mezzo dell’associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite la Direzione Provincia- le del Lavoro, di un collegio di conciliazione e arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle Parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore della Direzione Provinciale del Lavoro. La sanzione disci- plinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. È comunque fatto salvo il diritto del lavoratore di adire l’autorità giu- diziaria.
6) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’art. 7 della Legge 20.5.1970, n. 300. Il provvedimento Consorzio anziché procedere immediatamente al licenziamento di cui alla lettera f) del primo comma, ha facoltà di disporre, in via cautelativa, la sospensione a tutti gli effetti del rapporto per un periodo non superiore a un mese, allo scopo di effettuare gli oppor- tuni accertamenti. Qualora, esauriti detti accertamenti, non si dia corso al punto e) sarà adottato in conformità anche con le leggi 15.7.1966licenziamento senza preavviso, n. 604 e 11.5.1990la sospensione si considera a tutti gli effetti come non avvenuta, n. 108. Ferme restando le garanzie procedurali previste dall’art. 7 della Legge 300/1970, le procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari devo- no essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l’attività istrutto- ria necessaria alla rituale e completa contestazione degli addebiti. I salva l’eventuale applicazione di altri provvedimenti disciplinari devono essere comminati non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale contestazione se le giustifica- zioni non sono pervenute. Tutti i provvedimenti disciplinari iniziati entro il 30.11.2011, inteso come giorno di ricezione della lettera di contestazione, devono essere comminati non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento delle giusti- ficazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale conte- stazione se le giustificazioni non sono pervenutedisciplinari.
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Provvedimenti disciplinari. 1. Le mancanze infrazioni alle norme del lavoratore potranno Contratto possono essere punitepunite secondo la gravità dei fatti, a seconda della loro gravità e della loro recidività concon i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) ammonizione richiamo verbale;
b) ammonizione scrittarichiamo scritto;
c) multa non superiore all’importo all'importo di tre 3 ore di retribuzionepaga base;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per fino ad un periodo non supe- riore a massimo di giorni 3 giorni di effettivo lavoro;lavoro (3/26).
e) licenziamento 2. Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto. L’adozione dei provvedimenti disciplinari la preventiva contestazione degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa, salvo per quanto riguarda il richiamo verbale di cui alle lettere alla precedente lettera a).
3. La contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale verrà indicato il termine entro cui il dipendente dovrà far pervenire le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà, b)in nessun caso, c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’artessere inferiore a gg. 7 10 dalla data di ricezione della Legge 20.5.1970, n. 300contestazione.
4. Il dipendente potrà farsi assistere dall'Organizzazione Sindacale a cui aderisce o conferisce il mandato.
5. Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera raccomandata inviata entro 6 gg. dal termine assegnato al dipendente per presentare le sue giustificazioni. Tale comunicazione dovrà specificare i motivi del provvedimento.
6. Trascorso l'anzidetto periodo senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le giustificazioni presentate dal dipendente s’intendono accolte.
7. I provvedimenti disciplinari, comminati senza osservanza delle disposizioni di cui al punto e) sarà adottato in conformità anche con le leggi 15.7.1966ai precedenti commi, n. 604 e 11.5.1990, n. 108sono inefficaci.
8. Ferme restando le garanzie procedurali previste dall’art. 7 della Legge 300/1970, le procedure per l’irrogazione Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari devo- no essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l’attività istrutto- ria necessaria alla rituale decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle Leggi n. 604/1966 e completa contestazione degli addebiti. I provvedimenti disciplinari devono essere comminati non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale contestazione se le giustifica- zioni non sono pervenute. Tutti i provvedimenti disciplinari iniziati entro il 30.11.2011, inteso come giorno di ricezione della lettera di contestazione, devono essere comminati non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento delle giusti- ficazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale conte- stazione se le giustificazioni non sono pervenuten. 300/1970.
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Provvedimenti disciplinari. 1. Le mancanze del lavoratore dipendente potranno essere punitecomportare, a seconda della loro gravità e della loro recidività conle seguenti sanzioni disciplinari:
a) ammonizione rimprovero verbale;
b) ammonizione scrittarimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo all'importo di tre 4 ore di retribuzioneretribuzione da determinare secondo quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 23;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non supe- riore superiore a 3 giorni di effettivo lavoro10 giorni;
e) licenziamento per giustificato motivo con preavviso;
f) licenziamento per giusta causa senza preavviso ma con trattamento preavviso, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile.
2. La sospensione di fine rapportocui alla lettera d), si può applicare per quelle mancanze che, anche in considerazione delle circostanze di particolare gravità che le hanno accompagnate, non trovino adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c).
3. L’adozione dei I provvedimenti disciplinari di cui sopra, secondo quanto disposto all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, potranno essere adottati previa contestazione al lavoratore dell'addebito e dopo averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisca o conferisca mandato.
4. I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
5. Il lavoratore, al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare compresa tra quelle previste alle lettere a), b), c) ), e d) sarà effettuata nel rispetto ), primo comma, del presente articolo, può promuovere nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite la Direzione Provinciale del Lavoro, di un collegio di conciliazione e arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle norme contenute nell’artParti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore della Direzione Provinciale del Lavoro. 7 della Legge 20.5.1970, n. 300La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. E' comunque fatto salvo il diritto del lavoratore di adire l'autorità giudiziaria.
6. Il provvedimento Consorzio anziché procedere immediatamente al licenziamento di cui alla lettera f) del primo comma, ha facoltà di disporre, in via cautelativa, la sospensione a tutti gli effetti del rapporto per un periodo non superiore a un mese, allo scopo di effettuare gli opportuni accertamenti. Qualora, esauriti detti accertamenti, non si dia corso al punto e) sarà adottato in conformità anche con le leggi 15.7.1966licenziamento senza preavviso, n. 604 e 11.5.1990la sospensione si considera a tutti gli effetti come non avvenuta, n. 108. Ferme restando le garanzie procedurali previste dall’art. 7 della Legge 300/1970, le procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari devo- no essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l’attività istrutto- ria necessaria alla rituale e completa contestazione degli addebiti. I salva l'eventuale applicazione di altri provvedimenti disciplinari devono essere comminati non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale contestazione se le giustifica- zioni non sono pervenute. Tutti i provvedimenti disciplinari iniziati entro il 30.11.2011, inteso come giorno di ricezione della lettera di contestazione, devono essere comminati non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento delle giusti- ficazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale conte- stazione se le giustificazioni non sono pervenutedisciplinari.
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Provvedimenti disciplinari. Le mancanze 1. L'inosservanza, da parte del lavoratore potranno essere punitedipendente, delle norme di legge e del presente c.c.n.l., con particolare riguardo a seconda quelle relative ai diritti e ai doveri, nonché delle disposizioni di servizio diramate dall'azienda può dar luogo, secondo la gravità della loro gravità e della loro recidività coninfrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) ammonizione richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all’importo di tre a quattro ore di retribuzionedella retribuzione base parametrale;
d) sospensione dal lavoro e dalla della retribuzione per globale fino ad un periodo non supe- riore a 3 giorni massimo di effettivo lavorodieci giorni;
e) licenziamento con preavviso e t.f.r.;
f) licenziamento senza preavviso ma e con trattamento di fine rapporto. L’adozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’art. 7 della Legge 20.5.1970, n. 300t.f.r.
2. Il provvedimento di cui al punto comma 1, lettera e) sarà adottato ), si può applicare nei confronti di quei lavoratori che siano incorsi, per almeno tre volte nel corso di due anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in conformità sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 20 giorni o, nello stesso periodo di tempo, abbiano subito almeno 4 sospensioni per 35 giorni complessivamente, anche con le leggi 15.7.1966se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui all'art. 70.
3. Il provvedimento di cui al comma 1, n. 604 e 11.5.1990lettera f), n. 108. Ferme restando le garanzie procedurali previste dall’art. 7 della Legge 300/1970si applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le procedure quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, come ad esempio: insubordinazione seguita da vie di fatto; furto; condanne per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari devo- no essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l’attività istrutto- ria necessaria alla rituale e completa contestazione degli addebitireati infamanti.
4. I provvedimenti disciplinari devono non pregiudicano l'accertamento di eventuali responsabilità civili per danni nelle quali sia incorso il lavoratore.
5. Nel caso in cui l'entità della mancanza non possa essere comminati immediatamente accertata, l'azienda a titolo di cautela può disporre l'allontanamento del lavoratore per un periodo di tempo non oltre superiore a 10 giorni. Durante tale periodo al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione, salvo che non risulti accertata una sua colpa passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti dal comma 1, lettere d) e seguenti del presente articolo.
6. L'azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo ascoltato a sua difesa.
7. Salvo che per il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni o dallo scadere richiamo verbale, la tempestiva contestazione dell'azienda deve esser effettuata per iscritto. I provvedimenti disciplinari del quinto giorno successivo alla formale caso non possono essere adottati, previa specifica comunicazione scritta, prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla contestazione se le giustifica- zioni notificata. Nelle gestioni ove non sono pervenute. Tutti sia eletta la R.S.U. oppure nelle gestioni che distino più di 40 km dalla sede più vicina dell'Organizzazione sindacale cui il dipendente aderisce, i provvedimenti disciplinari iniziati entro del caso non possono essere applicati prima che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data di notifica della contestazione da parte dell'azienda.
8. Entro i 5 giorni lavorativi dalla data di notifica della contestazione da parte dell'azienda, il 30.11.2011lavoratore può presentare all'azienda stessa le proprie giustificazioni scritte ovvero richiedere per iscritto di discuterle facendosi assistere da un rappresentante dell'Associazione sindacale alla quale sia iscritto o abbia conferito mandato. Qualora il dipendente non sia in grado di esercitare la facoltà di cui al precedente capoverso a causa di assenza dal lavoro dovuta a infermità per malattia o per infortunio non sul lavoro ovvero dovuta a infortunio sul lavoro, inteso come il termine di cui al precedente capoverso è sospeso fino al giorno di ricezione della lettera di contestazioneripresa dell'attività lavorativa, devono essere comminati e comunque non oltre 30 giorni lavorativi dalla predetta data di notifica.
9. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di acquisizione delle giustificazioni del dipendente ai sensi del comma 8 - salvo casi particolarmente complessi oggettivamente comprovabili da parte dell'azienda o del lavoratore - l'azienda conclude l'istruttoria e motiva, per iscritto, all'interessato l'irrogazione dello specifico provvedimento disciplinare tra quelli di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f). Decorso tale termine, l'azienda non può comminare al dipendente alcuna sanzione al riguardo.
10. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare conservativa, ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, può promuovere, nei 20 giorni lavorativi successivi alla comunicazione scritta del provvedimento adottato, anche per mezzo dell'Associazione sindacale alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ispettoratore territoriale, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal dirigente responsabile dell'Ispettorato territoriale del lavoro.
11. Per effetto di quanto previsto al comma 10, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio di conciliazione e arbitrato.
12. Qualora il sessantesimo giorno dal ricevimento delle giusti- ficazioni o dallo scadere datore di lavoro non provveda, entro 10 giorni lavorativi dall'invito rivoltogli dalla Direzione provinciale del quinto giorno successivo lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
13. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla formale conte- stazione se le giustificazioni non sono pervenutedefinizione del giudizio.
14. Non si tiene conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
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Provvedimenti disciplinari. 1. Le mancanze del lavoratore potranno essere punitepossono dar luogo all'adozione, a seconda della loro gravità e della loro recidività congravità, di uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:
a) ammonizione rimprovero verbale;
b) ammonizione scrittarimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo all'importo di tre 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro servizio e dalla retribuzione per un periodo non supe- riore superiore a 3 5 giorni (tale provvedimento può, eccezionalmente, essere elevato fino ad un massimo di effettivo lavoro10 giorni);
e) trasferimento per punizione;
f) licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso;
g) licenziamento senza preavviso ma con trattamento preavviso.
2. I criteri di fine rapportocorrelazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari di cui al comma precedente sono riportati in calce al presente articolo e sono affissi, in maniera permanente, nei posti di lavoro.
3. L’adozione I provvedimenti di cui sopra non sollevano inoltre il lavoratore dalle eventuali responsabilità nelle quali egli sia incorso.
4. Nel caso in cui l'entità della mancanza non possa essere immediatamente accertata, l'Azienda, a titolo di cautela, può disporre l'allontanamento del lavoratore per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni. Durante tale periodo, al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione quale definita dall'articolo 35, comma 1 (“struttura retributiva”) nonché quelle indennità che, a norma di Contratto, sono conservate in tutti i casi di assenza retribuita, salvo che non risulti accertata una sua colpa passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti sotto le lettere f) e g), di cui al 1° comma del presente articolo.
5. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c), d), e) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’artdel presente articolo resta integralmente assoggettata alla procedura prevista dall'art. 7 della Legge 20.5.1970legge 20 maggio 1970, n. 300.
6. Il provvedimento Per quanto concerne i provvedimenti di cui al punto ealle lettere f) sarà adottato in conformità anche con le leggi 15.7.1966, n. 604 e 11.5.1990, n. 108. Ferme restando le garanzie procedurali previste dall’artg) - esclusi dalla sfera di applicazione dell’art. 7 della Legge 300/1970richiamata legge 20 maggio 1970, n. 300 - si conviene di estendere la stessa procedura, restando inteso che l'effetto sospensivo della sanzione - previsto dai commi 6° e 7° dell'articolo medesimo, rispettivamente, per il caso di ricorso da parte del lavoratore al Collegio di conciliazione e di arbitrato e per il caso di azione giudiziaria promossa dal datore di lavoro - determina solo il diritto ad un assegno alimentare di importo pari all'80% della retribuzione mensile, quale definita dall'art. 35, comma 1 (“struttura retributiva”) del presente Contratto, per il periodo di allontanamento dal servizio fino alla decisione del Collegio o alla pronunzia della sentenza di primo grado che definisce il giudizio promosso dall'Azienda. In ogni caso, decorso un anno dalla erogazione dell’assegno alimentare senza che siano intervenute le procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari devo- no essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l’attività istrutto- ria necessaria alla rituale e completa contestazione degli addebitisopracitate decisioni, il diritto all’assegno alimentare decade.
7. I provvedimenti disciplinari devono essere comminati Qualora il provvedimento non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni o dallo scadere venga confermato, quanto corrisposto a titolo di assegno alimentare, ai sensi del quinto giorno successivo alla formale contestazione se le giustifica- zioni non sono pervenute. Tutti i provvedimenti disciplinari iniziati entro il 30.11.20116° comma del presente articolo, inteso come giorno di ricezione della lettera di contestazione, devono essere comminati non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento delle giusti- ficazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale conte- stazione se le giustificazioni non sono pervenuteviene conguagliato con quanto dovuto ad altro titolo al lavoratore.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Provvedimenti disciplinari. Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità e della loro recidività con:(Vedi accordo di rinnovo in nota)
a) ammonizione verbale;rimprovero orale;
b) ammonizione scritta;rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre a 3 ore di retribuzione;retribuzione base;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 5 giorni. Incorre nel licenziamento con preavviso e con indennità di fine rapporto il lavoratore nei casi di ripetute gravi inosservanze delle disposizioni antinfortunistiche di cui all'art. 46, ovvero nel caso che sia incorso per almeno 3 volte nel corso di due anni per la stessa mancanza o per mancanze analoghe in sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 10 giorni o, nello stesso periodo di tempo, abbia subito almeno 4 sospensioni per 18 giorni complessivamente, anche se non supe- riore a 3 giorni conseguenti ad inosservanza dei doveri di effettivo lavoro;
e) cui all'art. 46. Il licenziamento senza preavviso ma e con trattamento indennità di fine rapportorapporto viene adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze che non consentano la prosecuzione del rapporto di lavoro. L’adozione dei L'impresa può portare a conoscenza del personale, con apposito ordine di servizio, le sanzioni disciplinari inflitte. In tal caso sarà indicata la motivazione. L'impresa non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito e senza averlo sentito a sua discolpa. Il lavoratore potrà farsi assistere, da un Rappresentante dell'Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In ogni caso i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’artnon possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. 7 della Legge 20.5.1970Fermo restando quanto previsto dalla legge 15 luglio 1966, n. 300. Il provvedimento di cui al punto e) sarà adottato in conformità anche con le leggi 15.7.1966604, n. 604 e 11.5.1990, n. 108. Ferme restando le garanzie procedurali previste dall’art. 7 della Legge 300/1970, le procedure per l’irrogazione delle non possono essere disposte sanzioni disciplinari devo- no essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l’attività istrutto- ria necessaria alla rituale e completa contestazione degli addebiti. I provvedimenti disciplinari devono essere comminati non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni o dallo scadere che comportino mutamenti definitivi del quinto giorno successivo alla formale contestazione se le giustifica- zioni non sono pervenute. Tutti i provvedimenti disciplinari iniziati entro il 30.11.2011, inteso come giorno rapporto di ricezione della lettera di contestazione, devono essere comminati non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento delle giusti- ficazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale conte- stazione se le giustificazioni non sono pervenutelavoro.
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Provvedimenti disciplinari. Le Ferma restando l'applicabilità della procedura di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nei casi dalla medesima previsti, le mancanze del lavoratore dell'impiegato potranno essere punite, sanzionate a seconda della loro gravità e della loro recidività gravità, con:
a) ammonizione rimprovero verbale;
b) ammonizione scrittarimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro, per un periodo non supe- riore superiore a 3 giorni di effettivo lavoro5 giorni;
e) licenziamento con preavviso e con trattamento di fine rapporto;
f) licenziamento senza preavviso ma e con trattamento di fine rapporto. L’adozione dei provvedimenti disciplinari La sospensione di cui alle alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c) (ad esempio non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, ritardi l'inizio del lavoro e lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro affidatogli, ecc...). Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l'impiegato che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia mancanze che pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f). Nei provvedimenti di cui alla lettera e) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’art. 7 della Legge 20.5.1970incorre l'impiegato che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, n. 300in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge. Il provvedimento di cui al punto e) sarà adottato in conformità anche con le leggi 15.7.1966, n. 604 e 11.5.1990, n. 108. Ferme restando le garanzie procedurali previste dall’art. 7 della Legge 300/1970, le procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari devo- no essere tempestivamente avviate quando licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia esaurita l’attività istrutto- ria necessaria alla rituale e completa contestazione degli addebiti. I provvedimenti disciplinari devono essere comminati non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale contestazione se le giustifica- zioni non sono pervenute. Tutti i provvedimenti disciplinari iniziati entro il 30.11.2011, inteso come giorno di ricezione della lettera di contestazione, devono essere comminati non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento delle giusti- ficazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale conte- stazione se le giustificazioni non sono pervenuteincorso l'impiegato.
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Provvedimenti disciplinari. 1. Le mancanze infrazioni alle norme del lavoratore potranno Contratto possono essere punitepunite secondo la gravità dei fatti, a seconda della loro gravità e della loro recidività concon i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) ammonizione richiamo verbale;
b) ammonizione scrittarichiamo scritto;
c) multa non superiore all’importo all'importo di tre 3 ore di retribuzionepaga base;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per fino ad un periodo non supe- riore a massimo di giorni 3 giorni di effettivo lavoro;lavoro (3/26).
e) licenziamento 2. Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto. L’adozione dei provvedimenti disciplinari la preventiva conte- stazione degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa, salvo per quanto riguarda il richiamo verbale di cui alle lettere alla precedente lettera a).
3. La contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale verrà indicato il termine entro cui il dipendente dovrà far pervenire le proprie giu- stificazioni. Tale termine non potrà, b)in nessun caso, c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’artessere inferiore a gg. 7 10 dalla data di ricezione della Legge 20.5.1970, n. 300contestazione.
4. Il dipendente potrà farsi assistere dall'Organizzazione Sindacale a cui aderisce o conferisce il mandato.
5. Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera raccomandata in- viata entro 6 gg. dal termine assegnato al dipendente per presentare le sue giustifica- zioni. Tale comunicazione dovrà specificare i motivi del provvedimento.
6. Trascorso l'anzidetto periodo senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le giustificazioni presentate dal dipendente s’intendono accolte.
7. I provvedimenti disciplinari, comminati senza osservanza delle disposizioni di cui al punto e) sarà adottato in conformità anche con le leggi 15.7.1966ai precedenti commi, n. 604 e 11.5.1990, n. 108sono inefficaci.
8. Ferme restando le garanzie procedurali previste dall’art. 7 della Legge 300/1970, le procedure per l’irrogazione Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari devo- no essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l’attività istrutto- ria necessaria alla rituale decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle Leggi n. 604/1966 e completa contestazione degli addebiti. I provvedimenti disciplinari devono essere comminati non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale contestazione se le giustifica- zioni non sono pervenute. Tutti i provvedimenti disciplinari iniziati entro il 30.11.2011, inteso come giorno di ricezione della lettera di contestazione, devono essere comminati non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento delle giusti- ficazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale conte- stazione se le giustificazioni non sono pervenuten. 300/1970.
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Samples: CCNL Scuola 2016 2018
Provvedimenti disciplinari. Le mancanze L'inosservanza, da parte del lavoratore potranno essere punitelavoratore, a seconda delle disposizioni contenute nel presente contratto può dar luogo, secondo la gravità della loro gravità e della loro recidività coninfrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) ammonizione richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all’importo di a tre ore di retribuzioneretribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per fino ad un periodo non supe- riore a 3 giorni massimo di effettivo lavorotre giorni;
e) licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 49. Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza preavviso ma avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte. Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con trattamento l'eventuale assistenza di fine rapportoun rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria. L’adozione dei La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto. I provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lettere a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contenute nell’artcontrattuali relative alle vertenze. Il licenziamento per mancanze di cui ai punti A) e B) dell'art. 49 potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall'art. 7 della Legge 20.5.1970, n. 300. Il provvedimento di cui al punto e) sarà adottato in conformità anche con le leggi 15.7.1966, legge n. 604 e 11.5.1990, del 15 luglio 1966 confermate dall'art. 18 della legge n. 108300 del 20 maggio 1970. Ferme restando le garanzie procedurali previste dall’art. 7 della Legge 300/1970, le procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari devo- no essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l’attività istrutto- ria necessaria alla rituale e completa contestazione degli addebiti. I Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari devono essere comminati non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale contestazione se le giustifica- zioni non sono pervenute. Tutti i provvedimenti disciplinari iniziati entro il 30.11.2011, inteso come giorno di ricezione della lettera di contestazione, devono essere comminati non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento delle giusti- ficazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale conte- stazione se le giustificazioni non sono pervenutedecorsi due anni dalla loro comminazione.
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Provvedimenti disciplinari. Le mancanze 1. L'inosservanza, da parte del lavoratore potranno essere punitelavoratore, a seconda delle disposizioni contenute nel presente Contratto può dar luogo, secondo la gravità della loro gravità e della loro recidività coninfrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) ammonizione a. richiamo verbale;
b) b. ammonizione scritta;
c) c. multa non superiore all’importo di a tre ore di retribuzioneretribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
d) d. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per fino ad un periodo non supe- riore a 3 giorni massimo di effettivo lavorotre giorni;
e) e. licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 46;
2. Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza preavviso ma avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
3. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto e i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.
4. Se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.
5. Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con trattamento l’eventuale assistenza di fine rapportoun rappresentante dell'Associazione sindacale, ovvero, di un componente della Rappresentanza sindacale aziendale.
6. L’adozione dei La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.
7. I provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lettere a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contenute nell’artcontrattuali relative alle vertenze.
8. ll licenziamento per mancanze di cui ai punti a) e b) dell’art. 46 potrà essere impugnato secondo le
9. procedure previste dall'art. 7 della Legge 20.5.1970, n. 300. Il provvedimento di cui al punto e) sarà adottato in conformità anche con le leggi 15.7.1966legge 15 luglio 1966, n. 604 e 11.5.1990confermate dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 108300 e seguenti.
10. Ferme restando le garanzie procedurali previste dall’art. 7 della Legge 300/1970, le procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari devo- no essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l’attività istrutto- ria necessaria alla rituale e completa contestazione degli addebiti. I Non si terrà conto di nessun effetto dei provvedimenti disciplinari devono essere comminati non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale contestazione se le giustifica- zioni non sono pervenute. Tutti i provvedimenti disciplinari iniziati entro il 30.11.2011, inteso come giorno di ricezione della lettera di contestazione, devono essere comminati non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento delle giusti- ficazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale conte- stazione se le giustificazioni non sono pervenutedecorsi due anni dalla loro comminazione.
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Samples: Employment Agreement
Provvedimenti disciplinari. 1. Le mancanze del lavoratore potranno essere punitepossono dar luogo all'adozione, a seconda della loro gravità e della loro recidività congravità, di uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:
a) ammonizione rimprovero verbale;
b) ammonizione scrittarimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo all'importo di tre 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro servizio e dalla retribuzione per un periodo non supe- riore superiore a 3 5 giorni (tale provvedimento può, eccezionalmente, essere elevato fino ad un massimo di effettivo lavoro10 giorni);
e) trasferimento per punizione;
f) licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso;
g) licenziamento senza preavviso ma con trattamento preavviso.
2. I criteri di fine rapportocorrelazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari di cui al comma precedente sono riportati in calce al presente articolo e sono affissi, in maniera permanente, nei posti di lavoro.
3. L’adozione I provvedimenti di cui sopra non sollevano inoltre il lavoratore dalle eventuali responsabilità nelle quali egli sia incorso.
4. Nel caso in cui l'entità della mancanza non possa essere immediatamente accertata, l'Azienda, a titolo di cautela, può disporre l'allontanamento del lavoratore per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni. Durante tale periodo, al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione quale definita dall'articolo 35 nonché quelle indennità che, a norma di Contratto, sono conservate in tutti i casi di assenza retribuita, salvo che non risulti accertata una sua colpa passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti sotto le lettere f) e g), di cui al 1° comma del presente articolo.
5. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c), d), e) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’artdel presente articolo resta integralmente assoggettata alla procedura prevista dall'art. 7 della Legge 20.5.1970legge 20 maggio 1970, n. 300.
6. Il provvedimento Per quanto concerne i provvedimenti di cui al punto ealle lettere f) sarà adottato in conformità anche con le leggi 15.7.1966e g) - esclusi dalla sfera di applicazione dell’art.7 della richiamata legge 20 maggio 1970, n. 604 300 - si conviene di estendere la stessa procedura, restando inteso che l'effetto sospensivo della sanzione - previsto dai commi 6° e 11.5.19907° dell'articolo medesimo, n. 108rispettivamente, per il caso di ricorso da parte del lavoratore al Collegio di conciliazione e di arbitrato e per il caso di azione giudiziaria promossa dal datore di lavoro - determina solo il diritto ad un assegno alimentare di importo pari all'80% della retribuzione mensile, quale definita dall'art. Ferme restando 35 del presente Contratto, per il periodo di allontanamento dal servizio fino alla decisione del Collegio o alla pronunzia della sentenza di primo grado che definisce il giudizio promosso dall'Azienda. In ogni caso, decorso un anno dalla erogazione dell’assegno alimentare senza che siano intervenute le garanzie procedurali previste dall’artsopracitate decisioni, il diritto all’assegno alimentare decade.
7. 7 della Legge 300/1970Qualora il provvedimento non venga confermato, le procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari devo- no essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l’attività istrutto- ria necessaria alla rituale e completa contestazione degli addebiti. I provvedimenti disciplinari devono essere comminati non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni o dallo scadere quanto corrisposto a titolo di assegno alimentare, ai sensi del quinto giorno successivo alla formale contestazione se le giustifica- zioni non sono pervenute. Tutti i provvedimenti disciplinari iniziati entro il 30.11.20116° comma del presente articolo, inteso come giorno di ricezione della lettera di contestazione, devono essere comminati non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento delle giusti- ficazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale conte- stazione se le giustificazioni non sono pervenuteviene conguagliato con quanto dovuto ad altro titolo al lavoratore.
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Provvedimenti disciplinari. Le mancanze 1. L'inosservanza, da parte del lavoratore potranno essere punitedipendente, delle norme di legge e del presente c.c.n.l., con particolare riguardo a seconda quelle relative ai diritti e ai doveri, nonché delle disposizioni di servizio diramate dall'azienda può dar luogo, secondo la gravità della loro gravità e della loro recidività coninfrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) ammonizione a. richiamo verbale;
b) b. ammonizione scritta;
c) c. multa non superiore all’importo di tre a quattro ore di retribuzioneretribuzione di cui all'art. 27 del presente c.c.n.l.;
d) d. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale fino ad un massimo di dieci giorni;
e. licenziamento con preavviso;
f. licenziamento senza preavviso.
2. Il provvedimento di cui al comma 1, lettera e), si può applicare nei confronti di quei lavoratori che siano incorsi, per almeno tre volte nel corso di due anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 20 giorni o, nello stesso periodo di tempo, abbiano subito almeno 4 sospensioni per 35 giorni complessivamente, anche se non supe- riore a 3 giorni di effettivo lavoro;
e) licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto. L’adozione conseguenti ad inosservanza dei provvedimenti disciplinari doveri di cui alle lettere a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’artall'art. 7 della Legge 20.5.1970, n. 30066.
3. Il provvedimento di cui al punto e) sarà adottato in conformità comma 1, lettera f), si applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche con le leggi 15.7.1966, n. 604 e 11.5.1990, n. 108. Ferme restando le garanzie procedurali previste dall’art. 7 della Legge 300/1970non espressamente richiamati nel presente contratto, le procedure quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, come ad esempio: insubordinazione seguita da vie di fatto, furto e/o appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi; condanne per l’irrogazione delle sanzioni reati riferiti a comportamenti contrari all'etica e al vivere comune, quali i reati associativi, i delitti aggravati dalla finalità mafiosa o terroristica ed i reati per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore a 5 anni; danneggiamento volontario di beni aziendali o di terzi; è fatta salva altresì l'ipotesi di cui all'art. 36, comma 4 del presente c.c.n.l.
4. Il licenziamento non pregiudica eventuali responsabilità civili per danni nelle quali sia incorso il lavoratore.
5. Nel caso in cui la permanenza del lavoratore in azienda sia incompatibile con l'esigenza del procedimento l'azienda a titolo di cautela può disporre l'allontamento del lavoratore per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni. Durante tale periodo al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione, salvo che non risulti accertata una sua colpa passibile di uno dei provvedimenti disciplinari devo- no essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l’attività istrutto- ria necessaria alla rituale previsti dalla lett. d) e completa seguenti del 1° comma del presente articolo.
6. L'azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo ascoltato a sua difesa.
7. Salvo che per il richiamo verbale, la tempestiva contestazione degli addebitidell'azienda deve esser effettuata per iscritto. I provvedimenti disciplinari del caso non possono essere adottati, previa specifica comunicazione scritta, prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla contestazione notificata.
8. Entro i 5 giorni lavorativi dalla data di notifica della contestazione da parte dell'azienda, il lavoratore può presentare all'azienda stessa le proprie giustificazioni scritte ovvero richiedere per iscritto di discuterle facendosi assistere da un rappresentante dell'Associazione sindacale alla quale sia iscritto o abbia conferito mandato. Qualora il dipendente non sia in grado di esercitare la facoltà di cui al precedente capoverso a causa di assenza dal lavoro dovuta a malattia ovvero dovuta a infortunio sul lavoro, il termine di cui al precedente capoverso è sospeso fino al giorno di ripresa dell'attività lavorativa, e comunque non oltre 30 giorni lavorativi dalla predetta data di notifica.
9. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di acquisizione delle giustificazioni del dipendente ai sensi del comma 8 - salvo casi particolarmente complessi oggettivamente comprovabili da parte dell'azienda o del lavoratore - l'azienda conclude l'istruttoria e motiva, per iscritto, all'interessato l'irrogazione dello specifico provvedimento disciplinare tra quelli di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f). Nei casi particolarmente complessi, oggettivamente comprovabili da parte dell'azienda, il termine di cui sopra è prorogato di ulteriori 30 giorni. Decorso tale termine, l'azienda non può comminare al dipendente alcuna sanzione al riguardo.
10. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare conservativa, ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, può promuovere, nei 20 giorni lavorativi successivi alla comunicazione scritta del provvedimento adottato, anche per mezzo dell'Associazione sindacale alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite la Direzione provinciale del lavoro, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal dirigente responsabile della Direzione provinciale del lavoro.
11. Per effetto di quanto previsto al comma 6, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.
12. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro 10 giorni lavorativi dall'invito rivoltogli dalla Direzione provinciale del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
13. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
14. Non si tiene conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
15. Il codice disciplinare aziendale deve essere coerente con le norme del presente articolo.
16. Il presente articolo ed il codice disciplinare aziendale emesso con ordine di servizio devono essere comminati non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni o dallo scadere affissi permanentemente nelle bacheche aziendali in luoghi accessibili a tutti i dipendenti. Le parti si impegnano a valutare congiuntamente la possibilità di concordare uno specifico codice disciplinare, contenente i criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i relativi provvedimenti disciplinari, da inserire nel prossimo rinnovo del quinto giorno successivo alla formale contestazione se le giustifica- zioni non sono pervenute. Tutti i provvedimenti disciplinari iniziati entro il 30.11.2011, inteso come giorno di ricezione della lettera di contestazione, devono essere comminati non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento delle giusti- ficazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale conte- stazione se le giustificazioni non sono pervenutepresente c.c.n.l.
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Provvedimenti disciplinari. Le mancanze 1. L'inosservanza, da parte del lavoratore potranno essere punitelavoratore, a seconda delle disposizioni di legge, contrattuali o di normativa aziendale può dar luogo, secondo la gravità della loro gravità e della loro recidività coninfrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) ammonizione richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all’importo di a tre ore di retribuzionedella retribuzione base;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per fino ad un periodo non supe- riore a 3 giorni massimo di effettivo lavorotre giorni;
e) licenziamento per mancanze ai sensi del successivo art. 48.
2. Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza preavviso ma avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
3. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.
4. Se il provvedimento non verrà comunicato entro i dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato per presentare le giustificazioni, queste si riterranno accolte.
5. Il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni anche verbalmente, con trattamento l'eventuale assistenza di fine rapportoun rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, ovvero di un componente la R.S.U.
6. L’adozione dei La adozione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.
7. I provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lettere a), lett. b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contenute nell’artcontrattuali relative alle controversie individuali (cfr. 7 della Legge 20.5.1970, n. 300Art. Il provvedimento di cui al punto e) sarà adottato in conformità anche con le leggi 15.7.1966, n. 604 e 11.5.1990, n. 108. Ferme restando le garanzie procedurali previste dall’art. 7 della Legge 300/1970, le procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari devo- no essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l’attività istrutto- ria necessaria alla rituale e completa contestazione degli addebiti. I provvedimenti disciplinari devono essere comminati non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale contestazione se le giustifica- zioni non sono pervenute. Tutti i provvedimenti disciplinari iniziati entro il 30.11.2011, inteso come giorno di ricezione della lettera di contestazione, devono essere comminati non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento delle giusti- ficazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale conte- stazione se le giustificazioni non sono pervenute.7
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Provvedimenti disciplinari. Le mancanze 1. L’inosservanza, da parte del lavoratore potranno essere punitelavoratore, a seconda delle disposizioni di legge, contrattuali o di normativa aziendale può dar luogo, secondo la gravità della loro gravità e della loro recidività coninfrazione, all’applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) ammonizione richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all’importo di a tre ore di retribuzionedella retribuzione base;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per fino ad un periodo non supe- riore a 3 giorni massimo di effettivo lavorotre giorni;
e) licenziamento per mancanze ai sensi del successivo art. 48.
2. Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza preavviso ma avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
3. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.
4. Se il provvedimento non verrà comunicato entro i dieci giorni successivi alla ricezione di tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.
5. Il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni anche verbalmente, con trattamento l’eventuale assistenza di fine rapportoun rappresentante dell’Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, ovvero di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria.
6. L’adozione dei La adozione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.
7. I provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lettere a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contenute nell’artcontrattuali relative alle controversie individuali (cfr. art. 7 della Legge 20.5.1970, n. 300Reclami e controversie).
8. Il provvedimento licenziamento per mancanze di cui al punto e) sarà adottato in conformità anche con successivo art. 48 potrà essere impugnato secondo le leggi 15.7.1966, n. 604 e 11.5.1990, n. 108. Ferme restando le garanzie procedurali procedure previste dall’art. 7 della Legge 300/1970legge 15 Luglio 1966, le procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari devo- no essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l’attività istrutto- ria necessaria alla rituale e completa contestazione degli addebitin. 604, confermate dall’art. I 18 della legge 20 Maggio 1970 n. 300, anche nel testo introdotto dall’art. 1 della legge n. 108 del 1990.
9. Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari devono essere comminati non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale contestazione se le giustifica- zioni non sono pervenute. Tutti i provvedimenti disciplinari iniziati entro il 30.11.2011, inteso come giorno di ricezione della lettera di contestazione, devono essere comminati non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento delle giusti- ficazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale conte- stazione se le giustificazioni non sono pervenutedecorsi due anni dalla loro applicazione.
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Provvedimenti disciplinari. 1. Le mancanze infrazioni alle norme del lavoratore potranno Contratto possono essere punitepunite secondo la gravità dei fatti, a seconda della loro gravità e della loro recidività concon i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) ammonizione richiamo verbale;
b) ammonizione scrittarichiamo scritto;
c) multa non superiore all’importo all'importo di tre 3 ore di retribuzionepaga base;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per fino ad un periodo non supe- riore a massimo di giorni 3 giorni di effettivo lavoro;lavoro (3/26).
e) licenziamento 2. Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto. L’adozione dei provvedimenti disciplinari la preventiva contestazione degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa, salvo per quanto riguarda il richiamo verbale di cui alle lettere alla precedente lettera a).
3. La contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale verrà indicato il termine entro cui il dipendente dovrà far pervenire le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà, b)in nessun caso, c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’artessere inferiore a gg. 7 10 dalla data di ricezione della Legge 20.5.1970, n. 300contestazione.
4. Il dipendente potrà farsi assistere dall'Organizzazione Sindacale a cui aderisce o conferisce il mandato.
5. Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera raccomandata inviata entro 6 gg. dal termine assegnato al dipendente per presentare le sue giustificazioni. Tale comunicazione dovrà specificare i motivi del provvedimento.
6. Trascorso l'anzidetto periodo senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le giustificazioni presentate dal dipendente s’intendono accolte.
7. I provvedimenti disciplinari, comminati senza osservanza delle disposizioni di cui al punto e) sarà adottato in conformità anche con le leggi 15.7.1966ai precedenti commi, n. 604 e 11.5.1990, n. 108sono inefficaci.
8. Ferme restando le garanzie procedurali previste dall’art. 7 della Legge 300/1970, le procedure per l’irrogazione Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari devo- no essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l’attività istrutto- ria necessaria alla rituale decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle Leggi n. 604/66 e completa contestazione degli addebiti. I provvedimenti disciplinari devono essere comminati non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale contestazione se le giustifica- zioni non sono pervenute. Tutti i provvedimenti disciplinari iniziati entro il 30.11.2011, inteso come giorno di ricezione della lettera di contestazione, devono essere comminati non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento delle giusti- ficazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale conte- stazione se le giustificazioni non sono pervenuten. 300/70.
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Samples: Ipotesi Di Accordo
Provvedimenti disciplinari. 1. Le mancanze del lavoratore potranno essere punitepossono dar luogo all‟adozione, a seconda della loro gravità e della loro recidività congravità, di uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:
a) ammonizione rimprovero verbale;
b) ammonizione scrittarimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo all‟importo di tre 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro servizio e dalla retribuzione per un periodo non supe- riore superiore a 3 giorni di effettivo lavoro10 giorni;
e) trasferimento per punizione;
f) licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso;
g) licenziamento senza preavviso ma con trattamento preavviso.
2. I criteri di fine rapportocorrelazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari di cui al comma precedente sono riportati in calce al presente articolo e sono affissi, in maniera permanente, nei posti di lavoro.
3. L’adozione I provvedimenti di cui sopra non sollevano inoltre il lavoratore dalle eventuali responsabilità nelle quali egli sia incorso.
4. Nel caso in cui l‟entità della mancanza non possa essere immediatamente accertata, l‟Azienda, a titolo di cautela, può disporre l‟allontanamento del lavoratore per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni. Durante tale periodo, al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione quale definita dall‟articolo 40, commi 2 e 5 (“Struttura retributiva”) nonché quelle indennità che, a norma di Contratto, sono conservate in tutti i casi di assenza retribuita, salvo che non risulti accertata una sua colpa passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti sotto le lettere f) e g), di cui al 1° comma del presente articolo.
5. L‟applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c), d), e) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’artdel presente articolo resta integralmente assoggettata alla procedura prevista dall‟art. 7 della Legge 20.5.1970legge 20 maggio 1970, n. 300.
6. Il provvedimento Per quanto concerne i provvedimenti di cui al punto ealle lettere f) sarà adottato in conformità anche con le leggi 15.7.1966, n. 604 e 11.5.1990, n. 108. Ferme restando le garanzie procedurali previste dall’artg) – esclusi dalla sfera di applicazione dell‟art. 7 della Legge 300/1970richiamata legge 20 maggio 1970, n. 300 – si conviene di estendere la stessa procedura, restando inteso che l‟effetto sospensivo della sanzione – previsto dai commi 6° e 7° dell‟articolo medesimo, rispettivamente, per il caso di ricorso da parte del lavoratore al Collegio di conciliazione e di arbitrato e per il caso di azione giudiziaria promossa dal datore di lavoro – determina solo il diritto ad un assegno alimentare di importo pari al 50% della retribuzione mensile, quale definita dall‟art. 40 comma 1 (“Struttura Retributiva”) del presente Contratto, per il periodo di allontanamento dal servizio fino alla decisione del Collegio o alla pronunzia della sentenza di primo grado che definisce il giudizio promosso dall‟Azienda. In ogni caso, decorso un anno dalla erogazione dell‟assegno alimentare senza che siano intervenute le procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari devo- no essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l’attività istrutto- ria necessaria alla rituale e completa contestazione degli addebitisopraccitate decisioni, il diritto all‟assegno alimentare decade.
7. I provvedimenti disciplinari devono essere comminati Qualora il provvedimento non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni o dallo scadere venga confermato, quanto corrisposto a titolo di assegno alimentare, ai sensi del quinto giorno successivo alla formale contestazione se le giustifica- zioni non sono pervenute. Tutti i provvedimenti disciplinari iniziati entro il 30.11.20116° comma del presente articolo, inteso come giorno di ricezione della lettera di contestazione, devono essere comminati non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento delle giusti- ficazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale conte- stazione se le giustificazioni non sono pervenuteviene conguagliato con quanto dovuto ad altro titolo al lavoratore.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Provvedimenti disciplinari. (testo CCNL 18 luglio 2006 non modificato)
1. Le mancanze del lavoratore potranno essere punitepossono dar luogo all'adozione, a seconda della loro gravità e della loro recidività congravità, di uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:
a) ammonizione rimprovero verbale;
b) ammonizione scrittarimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo all'importo di tre 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro servizio e dalla retribuzione per un periodo non supe- riore superiore a 3 5 giorni (tale provvedimento può, eccezionalmente, essere elevato fino ad un massimo di effettivo lavoro10 giorni);
e) trasferimento per punizione;
f) licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso;
g) licenziamento senza preavviso ma con trattamento preavviso.
2. I criteri di fine rapportocorrelazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari di cui al comma precedente sono riportati in calce al presente articolo e sono affissi, in maniera permanente, nei posti di lavoro.
3. L’adozione I provvedimenti di cui sopra non sollevano inoltre il lavoratore dalle eventuali responsabilità nelle quali egli sia incorso.
4. Nel caso in cui l'entità della mancanza non possa essere immediatamente accertata, l'Azienda, a titolo di cautela, può disporre l'allontanamento del lavoratore per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni. Durante tale periodo, al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione quale definita dall'articolo 35, comma 1 (“struttura retributiva”) nonché quelle indennità che, a norma di Contratto, sono conservate in tutti i casi di assenza retribuita, salvo che non risulti accertata una sua colpa passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti sotto le lettere f) e g), di cui al 1° comma del presente articolo.
5. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c), d), e) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’artdel presente articolo resta integralmente assoggettata alla procedura prevista dall'art. 7 della Legge 20.5.1970legge 20 maggio 1970, n. 300.
6. Il provvedimento Per quanto concerne i provvedimenti di cui al punto ealle lettere f) sarà adottato in conformità anche con le leggi 15.7.1966, n. 604 e 11.5.1990, n. 108. Ferme restando le garanzie procedurali previste dall’artg) - esclusi dalla sfera di applicazione dell’art. 7 della Legge 300/1970richiamata legge 20 maggio 1970, le procedure n. 300 - si conviene di estendere la stessa procedura, restando inteso che l'effetto sospensivo della sanzione - previsto dai commi 6° e 7° dell'articolo medesimo, rispettivamente, per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari devo- no essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l’attività istrutto- ria necessaria alla rituale il caso di ricorso da parte del lavoratore al Collegio di conciliazione e completa contestazione degli addebitidi arbitrato e per il caso di azione giudiziaria
7. I provvedimenti disciplinari devono essere comminati promossa dal datore di lavoro - determina solo il diritto ad un assegno alimentare di importo pari all'80% della retribuzione mensile, quale definita dall'art. 35, comma 1 (“struttura
8. Qualora il provvedimento non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni o dallo scadere venga confermato, quanto corrisposto a titolo di assegno alimentare, ai sensi del quinto giorno successivo alla formale contestazione se le giustifica- zioni non sono pervenute. Tutti i provvedimenti disciplinari iniziati entro il 30.11.20116° comma del presente articolo, inteso come giorno di ricezione della lettera di contestazione, devono essere comminati non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento delle giusti- ficazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale conte- stazione se le giustificazioni non sono pervenuteviene conguagliato con quanto dovuto ad altro titolo al lavoratore.
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Provvedimenti disciplinari. Le Ferma restando l'applicazione della procedura di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, nei casi dalla medesima previsti, le mancanze del lavoratore potranno essere punite, sanzionate a seconda della loro gravità e della loro recidività gravita` con:
a) ammonizione rimprovero verbale;
b) ammonizione scrittarimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non supe- riore superiore a 3 giorni di effettivo lavoro5 giorni;
e) licenziamento con preavviso e con Trattamento Fine Rapporto;
f) licenziamento senza preavviso ma e con trattamento di fine rapportoTrattamento Fine Rapporto. L’adozione dei provvedimenti disciplinari La sospensione di cui alle alla lettera d) si puo` applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione della circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi` gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c) (ad esempio: non si presenti al lavoro come previsto dall'articolo 15 della presente regolamentazione per gli intermedi o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvisare il superiore diretto o senza giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro affidatogli, ecc.). Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che pur essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’art), non siano cosi` gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f). 7 della Legge 20.5.1970, n. 300. Il Nel provvedimento di cui al punto ealla lettera f) sarà adottato incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in conformità anche connessione con le leggi 15.7.1966lo svolgimento del rapporto di lavoro, n. 604 e 11.5.1990, n. 108. Ferme restando le garanzie procedurali previste dall’art. 7 della Legge 300/1970, le procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari devo- no essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l’attività istrutto- ria necessaria alla rituale e completa contestazione degli addebitiazioni che costituiscono delitto a termini di legge. I provvedimenti disciplinari devono essere comminati non oltre di cui sopra sono inoltre indipendenti dalle eventuali responsabilita` nelle quali sia incorso il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale contestazione se le giustifica- zioni non sono pervenute. Tutti i provvedimenti disciplinari iniziati entro il 30.11.2011, inteso come giorno di ricezione della lettera di contestazione, devono essere comminati non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento delle giusti- ficazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale conte- stazione se le giustificazioni non sono pervenutelavoratore.
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Provvedimenti disciplinari. Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità e della loro recidività conI provvedimenti disciplinari applicabili ai lavoratori sono i seguenti:
a) ammonizione Rimprovero verbale;
b) ammonizione scrittaRimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo Multa fino al massimo di tre 3 ore di retribuzioneretribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità);
d) sospensione Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dal trattamento economico per un periodo non supe- riore superiore a 3 giorni di effettivo lavorogiorni;
e) Licenziamento ai sensi dell'art. 63 (licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapportoper mancanze). L’adozione Per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’artsopra si fa riferimento all'art. 7 della Legge 20.5.1970, legge 20.5.1970 n. 300. In ogni caso il datore di lavoro non può adottare i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale senza aver contestato per iscritto, preventivamente al lavoratore l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa entro i 5 giorni successivi dal ricevimento della contestazione. Il provvedimento lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante delle associazioni sindacali cui aderisce o conferisce mandato oppure dalla RSU. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione sindacale alla quale si è iscritto o a cui conferisce mandato, la procedura di cui al punto e) sarà adottato in conformità anche con le leggi 15.7.1966, n. 604 all art.12 (Reclami e 11.5.1990, n. 108. Ferme restando le garanzie procedurali previste dall’art. 7 della Legge 300/1970, le procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari devo- no essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l’attività istrutto- ria necessaria alla rituale controversie-Procedura di conciliazione e completa contestazione degli addebitidi arbitrato irrituale). I provvedimenti disciplinari devono essere comminati non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni multe saranno versati all'INPS o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale contestazione se le giustifica- zioni non sono pervenute. Tutti a istituzioni aziendali di carattere assistenziale per i provvedimenti disciplinari iniziati entro il 30.11.2011, inteso come giorno di ricezione della lettera di contestazione, devono essere comminati non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento delle giusti- ficazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale conte- stazione se le giustificazioni non sono pervenutelavoratori.
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Samples: Collettivo Nazionale Di Lavoro
Provvedimenti disciplinari. Le Ferma restando l'applicabilità della procedura di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nei casi dalla medesima previsti le mancanze del lavoratore dell'impiegato potranno essere punite, sanzionate a seconda della loro gravità e della loro recidività gravità, con:
a) ammonizione rimprovero verbale;
b) ammonizione scrittarimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non supe- riore superiore a 3 giorni di effettivo lavoro5 giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso ma e con trattamento di fine rapporto. L’adozione dei provvedimenti disciplinari La sospensione di cui alle lettere alla lett. d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lett. a), b) e c) (ad esempio: non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 39, Parte comune del presente c.c.n.l. o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; ritardi l'inizio del lavoro e lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro affidatogli, ecc.). Nel provvedimento di cui alla lett. e) incorre l'impiegato che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che pur essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’art), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lett. 7 della Legge 20.5.1970, n. 300f). Il Nel provvedimento di cui al punto ealla lett. f) sarà adottato incorre l'impiegato che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in conformità anche connessione con le leggi 15.7.1966lo svolgimento del rapporto di lavoro, n. 604 e 11.5.1990, n. 108. Ferme restando le garanzie procedurali previste dall’art. 7 della Legge 300/1970, le procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari devo- no essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l’attività istrutto- ria necessaria alla rituale e completa contestazione degli addebitiazioni che costituiscano delitto a termine di legge. I provvedimenti disciplinari devono essere comminati non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale contestazione se le giustifica- zioni non di cui sopra sono pervenute. Tutti i provvedimenti disciplinari iniziati entro il 30.11.2011, inteso come giorno di ricezione della lettera di contestazione, devono essere comminati non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento delle giusti- ficazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale conte- stazione se le giustificazioni non sono pervenuteinoltre indipendenti dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.
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Provvedimenti disciplinari. Le mancanze L'inosservanza, da parte del lavoratore potranno essere punitedipendente, delle norme di legge e del presente c.c.n.l., con particolare riguardo a seconda quelle relative ai diritti e ai doveri, nonché delle disposizioni di servizio diramate dall'azienda può dar luogo, secondo la gravità della loro gravità e della loro recidività coninfrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) ammonizione richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all’importo di tre a quattro ore di retribuzionedella retribuzione base parametrale;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per globale fino ad un periodo non supe- riore a 3 giorni massimo di effettivo lavorodieci giorni;
e) licenziamento con preavviso e t.f.r.;
f) licenziamento senza preavviso ma e con trattamento di fine rapporto. L’adozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’art. 7 della Legge 20.5.1970, n. 300t.f.r. Il provvedimento di cui al punto comma 1, lett. e) sarà adottato ), si può applicare nei confronti di quei lavoratori che siano incorsi, per almeno tre volte nel corso di due anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in conformità sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 20 giorni o, nello stesso periodo di tempo, abbiano subito almeno 4 sospensioni per 35 giorni complessivamente, anche con le leggi 15.7.1966se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui all'art. 67. Il provvedimento di cui al comma 1, n. 604 e 11.5.1990lett. f), n. 108. Ferme restando le garanzie procedurali previste dall’art. 7 della Legge 300/1970si applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le procedure quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, come ad esempio: insubordinazione seguita da vie di fatto, furto, condanne per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari devo- no essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l’attività istrutto- ria necessaria alla rituale e completa contestazione degli addebitireati infamanti. I provvedimenti disciplinari devono non pregiudicano l'accertamento di eventuali responsabilità civili per danni nelle quali sia incorso il lavoratore. Nel caso in cui l'entità della mancanza non possa essere comminati immediatamente accertata, l'azienda a titolo di cautela può disporre l'allontanamento del lavoratore per un periodo di tempo non oltre superiore a 10 giorni. Durante tale periodo al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione, salvo che non risulti accertata una sua colpa passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti dalla lett. d) e seguenti del 1º comma del presente articolo. L'azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo ascoltato a sua difesa. Salvo che per il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni o dallo scadere richiamo verbale, la tempestiva contestazione dell'azienda deve esser effettuata per iscritto. I provvedimenti disciplinari del quinto giorno successivo alla formale caso non possono essere adottati, previa specifica comunicazione scritta, prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla contestazione se le giustifica- zioni notificata. Nelle gestioni ove non sono pervenute. Tutti sia eletta la R.S.U. ovvero non sia costituita la R.S.A. dell'Organizzazione sindacale cui il lavoratore aderisce, oppure nelle gestioni che distino più di 40 km dalla sede più vicina dell'Organizzazione sindacale cui il dipendente aderisce, i provvedimenti disciplinari iniziati entro del caso non possono essere applicati prima che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data di notifica della contestazione da parte dell'azienda. Entro i 5 giorni lavorativi dalla data di notifica della contestazione da parte dell'azienda, il 30.11.2011lavoratore può presentare all'azienda stessa le proprie giustificazioni scritte ovvero richiedere per iscritto di discuterle facendosi assistere da un rappresentante dell'Associazione sindacale alla quale sia iscritto o abbia conferito mandato. Qualora il dipendente non sia in grado di esercitare la facoltà di cui al precedente capoverso a causa di assenza dal lavoro dovuta a infermità per malattia o per infortunio non sul lavoro ovvero dovuta a infortunio sul lavoro, inteso come il termine di cui al precedente capoverso è sospeso fino al giorno di ricezione della lettera di contestazioneripresa dell'attività lavorativa, devono essere comminati e comunque non oltre 30 giorni lavorativi dalla predetta data di notifica. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di acquisizione delle giustificazioni del dipendente ai sensi del comma 8 - salvo casi particolarmente complessi oggettivamente comprovabili da parte dell'azienda o del lavoratore - l'azienda conclude l'istruttoria e motiva, per iscritto, all'interessato l'irrogazione dello specifico provvedimento disciplinare tra quelli di cui al comma 1, lett. b), c), d), e), f). Decorso tale termine, l'azienda non può comminare al dipendente alcuna sanzione al riguardo. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare conservativa, ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, può promuovere, nei 20 giorni lavorativi successivi alla comunicazione scritta del provvedimento adottato, anche per mezzo della Associazione sindacale alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite la Direzione provinciale del lavoro, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal dirigente responsabile della Direzione provinciale del lavoro. Per effetto di quanto previsto al comma 6, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio. Qualora il sessantesimo giorno dal ricevimento delle giusti- ficazioni o dallo scadere datore di lavoro non provveda, entro 10 giorni lavorativi dall'invito rivoltogli dalla Direzione provinciale del quinto giorno successivo lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla formale conte- stazione se le giustificazioni non sono pervenutedefinizione del giudizio. Non si tiene conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
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Provvedimenti disciplinari. Le Ferma restando l'applicabilità della procedura di cui all'art. 7 della L. 20 maggio 1970, n. 300, nei casi dalla medesima previsti le mancanze del lavoratore dell'impiegato potranno essere punite, sanzionate a seconda della loro gravità e della loro recidività gravità, con:
a) ammonizione rimprovero verbale;
b) ammonizione scrittarimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro, per un periodo non supe- riore superiore a 3 giorni di effettivo lavoro5 giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapportopreavviso. L’adozione dei provvedimenti disciplinari La sospensione di cui alle alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c) (ad esempio non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, ritardi l'inizio del lavoro e lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro affidatogli, ecc.). Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l'impiegato che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che pur essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’art), non siano casi gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f). 7 della Legge 20.5.1970, n. 300. Il Nel provvedimento di cui al punto ealla lettera f) sarà adottato incorre l'impiegato che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in conformità anche connessione con le leggi 15.7.1966lo svolgimento del rapporto di lavoro, n. 604 e 11.5.1990, n. 108azioni che costituiscano delitto a termine di legge. Ferme restando le garanzie procedurali previste dall’art. 7 della Legge 300/1970, le procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari devo- no essere tempestivamente avviate quando Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia esaurita l’attività istrutto- ria necessaria alla rituale e completa contestazione degli addebiti. I provvedimenti disciplinari devono essere comminati non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale contestazione se le giustifica- zioni non sono pervenute. Tutti i provvedimenti disciplinari iniziati entro il 30.11.2011, inteso come giorno di ricezione della lettera di contestazione, devono essere comminati non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento delle giusti- ficazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale conte- stazione se le giustificazioni non sono pervenuteincorso l'impiegato.
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Samples: CCNL Legno, Sughero, Mobile, Arredamento E Boschivi Forestali
Provvedimenti disciplinari. Le mancanze del lavoratore potranno essere punite1. L'inosservanza da parte dei lavoratori dei doveri loro spettanti darà luogo, a seconda della loro gravità e della loro recidività condelle mancanze, a:
a) ammonizione rimprovero verbale;
b) ammonizione scrittarimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo a mezza giornata di tre ore di retribuzionestipendio, comunque non superiore a 4 ore;
d) sospensione dal lavoro servizio e dalla retribuzione per un periodo non supe- riore fino a 3 giorni di effettivo lavorotre giorni;
e) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a dieci giorni;
f) licenziamento con preavviso o senza preavviso ma con trattamento per ragioni disciplinari, secondo le norme di fine rapportolegge.
2. L’adozione Il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto per mancanze lievi.
3. La multa può essere inflitta per mancanze disciplinari che non rivestano particolare gravità o per inosservanza dei doveri di minore entità.
4. La sospensione di cui alla lettera d) del precedente 1° comma è inflitta in caso di recidiva in mancanze per le quali già siano stati applicati i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c) e doppure nel caso di mancanze di tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nei provvedimenti di cui alle lettere a), b), c).
5. La sospensione di cui alla lettera e) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’art. 7 della Legge 20.5.1970, n. 300. Il del precedente 1° comma è inflitta in caso di mancanze gravi ma tali da non consentire l'applicazione del provvedimento di cui alla lettera f).
6. Il licenziamento non esclude altre eventuali responsabilità, di ordine civile o penale, nelle quali il lavoratore sia incorso.
7. L'addebito delle mancanze deve essere formalmente e tempestivamente contestato al punto lavoratore (per iscritto, in caso di mancanze per le quali siano ipotizzabili provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale), in modo che questi, prima dell'adozione del provvedimento disciplinare, possa fornire, verbalmente o per iscritto, le proprie giustificazioni. Tra la contestazione e l'applicazione del provvedimento disciplinare - tranne che per il rimprovero verbale - dovranno trascorrere 5 giorni lavorativi di tempo per dar luogo al lavoratore di far pervenire eventuali ulteriori elementi giustificativi, direttamente o per il tramite di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. L'intero procedimento dovrà di norma concludersi entro 40 giorni dal compiuto riscontro dell'infrazione.
8. Decorso il termine di cui al precedente 7° comma, sarà data comunicazione del provvedimento disciplinare al lavoratore o comunque della conclusione del procedimento a suo carico.
9. Nei casi di sanzioni di cui alle lettere c), d) ed e) sarà adottato in conformità anche con le leggi 15.7.1966del precedente 1° comma, n. 604 qualora il lavoratore non ritenga la sanzione stessa adeguata alla mancanza commessa, questi entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento, potrà richiedere, per il tramite dell'organizzazione sindacale stipulante cui conferisca mandato scritto, il riesame degli elementi di fatto e 11.5.1990delle circostanze che hanno determinato il provvedimento stesso. Detto riesame dovrà essere compiuto nel termine di 5 giorni dalla richiesta.
10. L'azienda può disporre, n. 108ove riscontri la necessità di espletare accertamenti sulla presunta colpevolezza del lavoratore, l'allontanamento cautelativo del lavoratore dal servizio, corrispondendogli tuttavia la retribuzione. Ferme restando le garanzie procedurali previste dall’art. 7 della Legge 300/1970, le procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari devo- no essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l’attività istrutto- ria necessaria alla rituale e completa contestazione degli addebiti. I provvedimenti disciplinari devono essere comminati non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale contestazione se le giustifica- zioni non sono pervenute. Tutti i provvedimenti disciplinari iniziati entro il 30.11.2011, inteso come giorno di ricezione della lettera di contestazione, devono essere comminati non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento delle giusti- ficazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale conte- stazione se le giustificazioni non sono pervenute.Nota a verbale
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Provvedimenti disciplinari. Le mancanze 1. L'inosservanza, da parte del lavoratore potranno essere punitelavoratore, a seconda delle disposizioni di legge, contrattuali o di normativa aziendale può dar luogo, secondo la gravità della loro gravità e della loro recidività coninfrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) ammonizione richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all’importo di a tre ore di retribuzionedella retribuzione base;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per fino ad un periodo non supe- riore a 3 giorni massimo di effettivo lavorotre giorni;
e) licenziamento per mancanze ai sensi del successivo art. 48.
2. Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza preavviso ma avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
3. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.
4. Se il provvedimento non verrà comunicato entro i dieci giorni successivi alla ricezione di tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.
5. Il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni anche verbalmente, con trattamento l'eventuale assistenza di fine rapportoun rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, ovvero di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria.
6. L’adozione dei La adozione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.
7. I provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lettere a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contenute nell’artcontrattuali relative alle controversie individuali (cfr. art. 7 Reclami e controversie).
8. Il licenziamento per mancanze di cui al successivo art. 48 potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall'art. 7 della Legge 20.5.1970l. 15 luglio 1966, n. 300n.604, confermate dall'art. Il provvedimento di cui al punto e) sarà adottato in conformità 18 della legge 20 maggio 1970 n.300, anche con le leggi 15.7.1966, n. 604 e 11.5.1990, n. 108nel testo introdotto dall'art. Ferme restando le garanzie procedurali previste dall’art1 della legge n.108 del 1990.
9. 7 della Legge 300/1970, le procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari devo- no essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l’attività istrutto- ria necessaria alla rituale e completa contestazione degli addebiti. I Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari devono essere comminati non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale contestazione se le giustifica- zioni non sono pervenute. Tutti i provvedimenti disciplinari iniziati entro il 30.11.2011, inteso come giorno di ricezione della lettera di contestazione, devono essere comminati non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento delle giusti- ficazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale conte- stazione se le giustificazioni non sono pervenutedecorsi due anni dalla loro applicazione.
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Provvedimenti disciplinari. Le Ferma restando l'applicabilità della procedura di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nei casi dalla medesima previsti le mancanze del lavoratore dell'impiegato potranno essere punite, sanzionate a seconda della loro gravità e della loro recidività gravità, con:
a) ammonizione rimprovero verbale;
b) ammonizione scrittarimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non supe- riore superiore a 3 giorni di effettivo lavoro5 giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso ma e con trattamento di fine rapporto. L’adozione dei provvedimenti disciplinari La sospensione di cui alle alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c) (ad esempio: non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 26, parte comune del presente C.C.N.L. o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; ritardi l'inizio del lavoro e lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro affidatogli, ecc.). Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l'impiegato che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che pur essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’art), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f). 7 della Legge 20.5.1970, n. 300. Il Nel provvedimento di cui al punto ealla lettera f) sarà adottato incorre l'impiegato che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in conformità anche connessione con le leggi 15.7.1966lo svolgimento del rapporto di lavoro, n. 604 e 11.5.1990, n. 108. Ferme restando le garanzie procedurali previste dall’art. 7 della Legge 300/1970, le procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari devo- no essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l’attività istrutto- ria necessaria alla rituale e completa contestazione degli addebitiazioni che costituiscano delitto a termine di legge. I provvedimenti disciplinari devono essere comminati non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale contestazione se le giustifica- zioni non di cui sopra sono pervenute. Tutti i provvedimenti disciplinari iniziati entro il 30.11.2011, inteso come giorno di ricezione della lettera di contestazione, devono essere comminati non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento delle giusti- ficazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale conte- stazione se le giustificazioni non sono pervenuteinoltre indipendenti dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.
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