Infrazioni e sanzioni Clausole campione

Infrazioni e sanzioni. Le mancanze dei lavoratori, a seconda della loro gravità’, possono dare luogo all’applicazione dei seguenti provvedimenti:
Infrazioni e sanzioni. Le mancanze dei lavoratori, a seconda della loro gravità, possono dare luogo all’ap- plicazione di uno dei seguenti provvedimenti disciplinari: 1. rimprovero verbale o scritto; 2. multa non superiore a 4 ore di retribuzione;
Infrazioni e sanzioni. Le mancanze dei lavoratori, a seconda della loro gravita’, possono dare luogo all’ap- plicazione dei seguenti provvedimenti: 1) rimprovero verbale; 2) rimprovero scritto; 3) multa non superiore a 4 ore di retribuzione individuale; 4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo fino a 5 giorni; 5) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da 6 fino a 10 giorni; 6) licenziamento con preavviso; 7) licenziamento senza preavviso.
Infrazioni e sanzioni. I viaggiatori sono tenuti a munirsi di titolo di viaggio valido e a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo al personale di VCOTRASPORTI SRL. Chiunque, senza averne dato preavviso al personale di bordo, risulti sprovvisto del prescritto titolo di viaggio è tenuto, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita in misura di 60 volte il prezzo del biglietto a tariffa ordinaria per il percorso minimo tassabile. Tale importo è ridotti della metà (30 volte la tariffa minima) se pagato subito oppure presso la Direzione dell’Azienda entro 48 ore dall’accertamento. La sanzione pecuniaria è ridotta a 2/3 (40 volte la tariffa minima) se pagata entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento; è infine ridotta ad 1/6 (10 volte la tariffa minima) nel caso in cui l’Utente dimostri di avere in corso, almeno dal giorno precedente a quello dell’avvenuta infrazione, l’abbonamento valevole per un numero illimitato di corse. In caso di riscontrato abuso delle tessere di riconoscimento o di libera circolazione, oltre al pagamento dell’ammenda e del prezzo del biglietto, è previsto da parte di VCOTRASPORTI SRL il sequestro definitivo del documento.
Infrazioni e sanzioni. I viaggiatori sono tenuti a munirsi di titolo di viaggio valido e a conservarlo per la durata del percorso ed a esibirlo al personale dell’azienda a ente; chiunque, senza averne dato preavviso al personale di bordo, risulti sprovvisto del prescritto titolo di viaggio è tenuto, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria; l’entità di tale sanzione non potrà essere inferiore a venti volte e superiore a 120 volte il prezzo del biglietto a tariffa ordinaria per i percorso minimo tassabile della tariffa regionale autorizzata.
Infrazioni e sanzioni. Chiunque fruisca del servizio mensa a tariffa agevolata per effetto di dichiarazioni non veritiere, proprie o dei propri congiunti, perde il diritto ad usufruire del servizio di ristorazione a prezzo ridotto. Al fine di verificare la corrispondenza tra i dati riportati nella Smart Card e l’identità del possessore, è facoltà del personale in servizio presso i punti di ristorazione richiedere l’esibizione di un valido documento di riconosci- mento. L’uso improprio della Smart Card comporterà nei confronti dell’utente l’inibizione della possibilità di accedere al servizio di ristorazione per il titolare della Smart Card per un periodo di 15 giorni (disattivazione temporanea del- la Smart Card), nonché l’applicazione all’utente del prezzo intero per il pasto/i indebitamente fruito/i nei seguenti casi: ▪ utilizzo della Smart Card da parte di terzi; ▪ utilizzo della Smart Card per la consumazione di un numero di pasti giornalieri superiore a quelli previsti; ▪ manomissione, alterazione o duplicazione della Smart Card. Fatta salva in ogni caso l’eventuale denuncia all’autorità giudiziaria. Indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxx.xx.
Infrazioni e sanzioni. 1. Il Consiglio di Amministrazione accerta le infrazioni risultanti dalle violazioni di obblighi scaturenti dalla partecipazione al Consorzio e dalle deliberazioni degli organi consortili. 2. Fermo restando quanto previsto ai successivi commi, il ritardo del consorziato nel versamento di somme a qualsiasi titolo dovute al Consorzio comporta l’applicazione di un interesse moratorio pari a 5 punti superiori al tasso Euribor a 6 mesi, quale vigente al momento della scadenza del pagamento. La somma dovuta a titolo di interessi moratori è da considerarsi immediatamente esigibile, anche in assenza di costituzione in mora del debitore. 3. Il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio a contestare per iscritto al consorziato l’infrazione rilevata; contestualmente assegna al consorziato un congruo termine - comunque non inferiore a giorni trenta - per la presentazione di chiarimenti scritti. 4. Il Consiglio di amministrazione, qualora non riceva dal consorziato i chiarimenti, ovvero qualora li ritenga insufficienti ad escludere o giustificare l’infrazione rilevata, intima al consorziato il pagamento - a titolo di sanzione - di una somma non eccedente, nel massimo, euro 50.000 (cinquantamila). L’entità della somma è commisurata alla gravità dell’infrazione commessa. 5. La decisione del Consiglio di Amministrazione è comunicata senza indugio al consorziato. L’irrogazione della sanzione da parte del Consiglio di amministrazione sospende il consorziato dall’esercizio del diritto di voto in assemblea fino al pagamento della sanzione, ovvero fino all’eventuale riforma della decisione da parte dell’autorità competente; in ogni caso restano fermi gli obblighi scaturenti dalla partecipazione al Consorzio. 6. In caso di mancato pagamento della sanzione entro giorni trenta dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione, o dall’eventuale conferma da parte dell’autorità competente, il Consiglio di Amministrazione delibera l’esclusione del consorziato dal Consorzio. 7. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano in alcun modo l’attuazione delle delibere e/o l’esecuzione dei contratti che il Consorzio abbia adottato nello svolgimento della propria attività istituzionale. Per l’effetto, quindi, il Consorzio – attraverso i propri dipendenti – è legittimato ad applicare le citate delibere e/o i contratti, nella parte in cui sanzionano gli inadempimenti della controparte e/o prevedono interessi moratori.

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  • Tubazioni I tubi pluviali di plastica e grès ceramico saranno misurati a metro lineare in opera sull'asse della tubazione, senza tener conto delle parti sovrapposte; in tali valutazioni è compreso anche il computo delle quantità ricavate dalle curve o pezzi speciali. I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ghisa e piombo saranno valutati secondo il peso sviluppato dai singoli elementi. Le tubazioni in rame con o senza rivestimento in PVC per impianti termici o sanitari saranno valutate in metri lineari misurati dopo la messa in opera. Le tubazioni in pressione di polietilene saranno valutate a metro lineare.

  • Eccezioni Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà ri- chiedere nuovamente il riscatto.

  • Opzioni Opzioni: no

  • Pubblicazioni Sono valutabili esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra. Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, qualora redatte in una lingua diversa da quelle precedentemente indicate. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rilasciate concernenti le pubblicazioni presentate.

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • SOSTITUZIONI Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

  • Assicurazioni 6.1 Per tutta la durata della Locazione, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segue, in corso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).

  • Azioni Rappresentano il capitale di rischio della società. Il rischio teorico è la perdita dell’intero investimento. I principali fattori endogeni che influenzano la volatilità e la liquidità dell’investimento possono essere le dimensioni dello stesso emittente, che si traduce in scambi più o meno elevati sul titolo, e lo spessore del mercato regolamentato in cui vengono trattate.

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • Prestazioni Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro. La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al fondo di provenienza. Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall'attuale normativa. Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative. Il lavoratore socio che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto. Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto al Fondo alle condizioni e con le modalità dello statuto. Agli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di vecchi iscritti agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti la normativa in vigore. Questi ultimi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica. In caso di morte del lavoratore socio prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari della prestazione pensionistica sono i soggetti indicati dalle disposizioni di legge vigenti "pro tempore". Il Fondo eroga, altresì, eventuali prestazioni accessorie per premorienza ed invalidità. L'iscritto per il quale da almeno otto anni siano accumulati contributi derivanti da quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dal t.f.r. versato al Fondo. Il Consiglio di amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni annualmente consentite in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni. Il Fondo non può concedere prestiti.