Strumenti di controllo Clausole campione

Strumenti di controllo. Ai sensi dell’art. 4 della L. n° 300/1970 e successive modifiche le parti concordano, ai fini delle esigenze organizzative del Consorzio nonché per la sicurezza del lavoro, che venga utilizzato il badge per la rilevazione delle presenze. Il personale, che per ragioni di servizio prenda servizio in luoghi diversi dalla sede o dal punto di ritrovo dotato di apparecchiatura di lettura del badge, sarà dotato di smartphone aziendale per la rilevazione geolocalizzata delle presenze, rimanendo escluso il monitoraggio continuo dell’attività. Il personale di campagna potrà altresì essere dotato di apparecchio per la rilevazione “dell’uomo a terra”. Potranno essere inoltre istallati strumenti sui mezzi e sulle macchine operatrici del consorzio. Sono esclusi comunque ulteriori apparecchi di rilevazione per il personale nonché l’utilizzo di mezzi audiovisivi, salvo che questi ultimi non siano strettamente necessari a garantire la tutela del patrimonio consortile, la sicurezza idraulica oppure la sicurezza degli accessi agli uffici. Gli atti di regolamentazione saranno adottati con le procedure dell’art. 4 della L. n° 300/1970.
Strumenti di controllo. Lo strumento messo a disposizione dall’HD1 dovrà consentire ad ASL2 l’accesso ai dati relativi al servizio e l’esportazione degli stessi in formato aperto (testo) e fruibili mediante i normali strumenti di office automation (es. excel) a fini di analisi e statistica della qualità del servizio erogato. Dovranno inoltre resi resi disponibili una serie di dati (a video e su file), quali, a titolo esemplificativo: • elenco richieste aperte: riporta, per ogni ticket non evaso, i dati relativi a utente, indirizzo, urgenza, descrizione e classificazione della richiesta; • riepilogo incidenti: riporta per ogni ticket i dati del richiedente, i dettagli della richiesta e della soluzione, le date di inizio e di fine intervento; • elenchi dei beni di proprietà: riporta, per ogni bene, il bollino identificativo, la descrizione, la struttura di riferimento, la locazione, le caratteristiche; • reportistica specifica relativa a agli indicatori di performance e di risultato di cui ai successivi punti del presente Capitolato. Per il controllo ed il coordinamento del servizio l’Aggiudicataria dovrà mettere a disposizione il supporto per la produzione di statistiche, accessibili tramite WEB e/o estraibili nei più comuni formati di office automation. Dal sistema di fonia dovranno essere rese disponibili le seguenti tipologie di informazioni: • Telefonate gestite, abbandonate e risposte con granularità oraria, • Tempi totali, medi di conversazione con granularità oraria, • Tempi medi di risposta con granularità oraria. Dovranno inoltre essere resi disponibili in tempo reale i dati registrati nel sistema di tracciatura delle richieste, quali, a titolo indicativo e non esaustivo: • Contatto utente • tipologia della richiesta • bene oggetto della richiesta • ubicazione del bene oggetto della richiesta • richiedente • gruppo assegnatario della richiesta • operatore assegnatario della richiesta • urgenza e priorità assegnati alla richiesta • stato della richiesta • dettagli della soluzione • data ed ora degli eventi che compongono il flusso della richiesta • ecc. Inoltre l’Aggiudicataria renderà disponibili alla ASL2 i dati relativi a singole telefonate per la gestione di reclami o di altre contestazioni.
Strumenti di controllo. 1. Il controllo sull’applicazione del presente contratto si esplica attraverso gli strumenti seguenti: a) Rapporti trimestrali sull'attività; b) Rapporti annuali sugli investimenti realizzati; c) Rendiconti trimestrali; d) Relazione annuale al competente Dirigente, all'Assessore preposto e alla competente e) Verifiche interne ad hoc, inerenti la rispondenza delle modalità di compilazione del report; f) Monitoraggio della qualità; g) Indagini e analisi. 2. Il rapporto trimestrale redatto dalla Società deve essere inviato al Comune e all'Assessore competente entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento e, per ciascuno dei servizi regolati dal presente contratto, deve dimostrare i risultati quali-quantitativi conseguiti e confrontarli con gli obiettivi prefissati, dando anche informazioni di natura economico - patrimoniale, In particolare il rapporto dovrà almeno contenere: a) I dati relativi al rispetto dei livelli di servizio del periodo che si rendiconta, mettendo in evidenza la durata e l'entità dell'eventuale mancato rispetto; b) I dati tipici della gestione che si rendiconta, con particolare riferimento: - il numero di segnali verticali oggetto di manutenzione ordinaria o straordinaria ovvero di nuova installazione; - i metri lineari di segnaletica orizzontali realizzati ovvero oggetto di ripristino; Il rapporto annuale, redatto dalla società sugli investimenti realizzati, e sugli interventi realizzati deve essere trasmesso, entro il 31 maggio, al Comune e all'Assessore competente.
Strumenti di controllo. 15.1. Il controllo di cui al precedente articolo 14 si esplica attraverso: - la trasmissione, ai sensi del precedente articolo 9.13, dello Statuto e di ogni sua modifica nonché di ogni atto adottato da CIDIU S.P.A. e/o dai propri soci, disciplinante gli strumenti che assicurano a questi ultimi l’esercizio del controllo analogo previsto dall’articolo 113 comma 4 D.lgs 267/00. - la certificazione del bilancio di esercizio, - la trasmissione del Piano Economico Finanziario, - la Relazione di Rendicontazione - la compilazione dell’Elenco degli Indicatori di Controllo. 15.2. CIDIU S.P.A. si impegna a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una Società abilitata da comunicarsi all’ATO-R. 15.3. CIDIU S.P.A. si impegna a riferire, entro il primo semestre di ogni anno, attraverso apposita Relazione di Rendicontazione, le caratteristiche del Servizio erogato in relazione a quanto previsto dal Piano d’Ambito, il miglioramento o meno dell'efficienza del Servizio in relazione agli investimenti attraverso la riduzione dei costi. 15.4. Tale miglioramento viene verificato prendendo in esame: - l'andamento dei costi operativi totali; - il raggiungimento degli obiettivi e livelli del Servizio previsti; - i volumi di Servizio effettivamente erogati. 15.5. A tali fini CIDIU S.P.A. si impegna a compilare ed a trasmettere, entro il 31 luglio di ogni anno, l’Elenco degli Indicatori di Controllo predisposto da ATO-R ai sensi del Piano d’Ambito, unitamente alla Scheda Tecnica dell’Impianto, al fine di fornire tutte le informazioni necessarie a valutare l’economicità, efficienza, efficacia e sostenibilità della gestione.
Strumenti di controllo. Al Bacino Priula è riconosciuto il potere di monitorare, anche su segnalazione dei comuni, la qualità del servizio oggetto del presente Contratto attraverso sopralluoghi, ispezioni e verifiche ecc., se necessario e/o opportuno anche mediante l’utilizzo di risorse esterne.
Strumenti di controllo. (il controllo di gestione) 5 - Il sistema informativo - I parametri fondamentali della gestione:
Strumenti di controllo. 13.1. L’Unione Montana, attraverso i propri organi, vigila sul livello del servizio reso alla cittadinanza e sul rispetto delle condizioni contenute nel presente Contratto, nonché sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia; a tal fine l’Unione Montana dispone sia di poteri ispettivi sia di poteri di richiesta di dati, documenti, informazioni e rapporti da esercitarsi anche senza particolari formalità. 13.2. La Società s’impegna a mettere a disposizione dell’Unione Montana i dati richiesti nell’espletamento dell’attività di cui al presente articolo ed offre la necessaria collaborazione per un’efficace verifica. 13.3. Il controllo sull’applicazione del presente Contratto si esplica attraverso: a) l’analisi dei report trimestrali che la Società è tenuta a trasmettere all’Unione Montana; b) controlli sul campo circa la rispondenza dell’erogazione dei servizi rispetto a quanto definito nel Disciplinare allegato. 13.4. I report trimestrali dovranno contenere le informazioni relative a: a) quantitativi mensili dei materiali raccolti per ciascuna classe merceologica; b) quantitativi mensili di materiali raccolti ed avviati allo smaltimento o al recupero con indicazione del luogo di destinazione finale; c) eventuali cause che abbiano ostacolato o impedito lo svolgimento dei servizi così come convenuto.
Strumenti di controllo. Per la definizione del mancato rispetto o del superamento dei livelli di servizio fanno fede: − i rapporti consegnati dal Fornitore all’Amministrazione, secondo la disciplina prevista nelle schede servizio; − i controlli effettuati dall’Amministrazione attraverso il servizio di monitoraggio (visite ispettive). Nel caso che, nel corso di visite ispettive aventi come obiettivo quello di verificare la validità delle rendicontazioni del Fornitore dei LdS/IdQ, venga messa in evidenza la non rispondenza dei valori registrati dal Fornitore con quelli rendicontati all’Amministrazione con le modalità previste dal Contratto, tale evento verrà considerato equivalente al non rispetto dei LdS/IdQ e verranno applicate le procedure previste.
Strumenti di controllo. 1. Il controllo sulla applicazione del presente contratto si esplica anche attraverso i seguenti strumenti: a) “Relazione del Direttore Generale al bilancio preventivo” e “Relazione del Direttore Generale al bilancio consuntivo”, presentate annualmente in allegato ai bilanci b) incontri bilaterali tra il Dirigente del Settore competente e la direzione di ABF al fine di esercitare azione propulsiva e orientativa di argomenti da portare all’ordine del giorno del CdA.

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  • Obiettivi e strumenti 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7, si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione; b) contrattazione integrativa, anche di livello nazionale. 4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall’art. 7. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all’art. 8. 6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.

  • Strumenti 1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria indicati nel presente accordo, convengono sulla necessità di attuare una significativa riorganizzazione del servizio sanitario attraverso le seguenti scelte: a) realizzazione in ambito distrettuale e territoriale di una rete integrata di servizi finalizzati all'erogazione delle cure primarie al fine di garantire la continuità dell'assistenza, la individuazione e la intercettazione della domanda di salute con la presa in carico dell'utente e il governo dei percorsi sanitari e sociali, in una rigorosa linea di appropriatezza degli interventi e di sostenibilità economica. Ciò consentirà al territorio, di soddisfare, nella misura massima possibile, la domanda di salute a partire dal primo intervento perseguendo anche l'obiettivo di ricondurre le liste di attesa entro tempi accettabili;

  • STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

  • Controllo 10.1 Ad ARTI spetta la gestione del presente contratto di servizio, cioè: • la vigilanza sull’espletamento del servizio, al fine di accertare il rispetto da parte della Società degli adempimenti previsti nel presente contratto di ser- vizio; • il controllo sui modi e tempi di effettuazione del servizio, al fine di accerta- re il rispetto degli standard operativi. A tal fine, la Società s’impegna a fornire trimestralmente i dati sull’andamento dei servizi oggetto del presente contratto di servizio. ARTI potrà comunque eseguire, in qualunque momento, ispezioni e controlli, nei locali ed aree oggetto dei servizi affi- dati. 10.2 ARTI esercita sulla società un controllo “analogo” a quello esercitato sui propri servizi attraverso l’esercizio dei diritti di socio secondo le disposizioni previste nello statuto della società. Sono pertanto riservate ad ARTI le funzioni d’indirizzo, vigilan- za e controllo sulla Società in house. Tali funzioni si esplicano anche attraverso l’esame dei principali atti di gestione e dei documenti di rendicontazione. A tal fine, la Società deve trasmettere ad ARTI, entro la data di approvazione del proprio bilan- cio di esercizio, un conto economico derivante dalla contabilità analitica contenente la composizione quali-quantitativa del risultato economico d’esercizio e coerente, sotto il profilo della rappresentazione economica, con quanto previsto dallo Statuto della società per la relazione semestrale. Il conto economico dovrà precisare i criteri di suddivisione/imputazione dei costi, con particolare riferimento a quelli indiretti. La società deve altresì approntare un controllo di gestione con frequenza minimale trimestrale e relativa analisi. 10.3 ARTI e gli uffici regionali competenti hanno in qualsiasi momento facoltà di ac- cesso agli atti contabili, ai rendiconti e ad ogni documentazione esistente presso la Società. La Società deve fornire ad ARTI tutti i dati richiesti o comunque ritenuti utili ai fini dell’espletamento dell’attività di vigilanza e controllo, fornire ogni informazione ri- chiesta e offrire la collaborazione necessaria per un’efficace verifica.

  • DOCUMENTI DI GARA La documentazione di gara comprende: ⮚ Lettera di Invito; ⮚ Allegato 1) - DGUE “Documento di gara unico europeo” ⮚ Allegato 2/a) - Dichiarazione Operatore Singolo ⮚ Allegato 2/b) – Dichiarazione RTI, Consorzi ordinari, Geie ⮚ Allegato 2/c) –Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete ⮚ Allegato 3) - Dichiarazione Impresa Ausiliaria ⮚ Allegato 4) - Dichiarazioni Integrative ⮚ Allegato 5) - “Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova” approvato con Decreto Presidenziale n.72 del 27/06/2017 ai sensi di quanto previsto dall’art.1, c.17 della L. n.190/2012 ⮚ Allegato 6) - “Codice di comportamento della Provincia di Mantova” adottato dalla stazione appaltante con Decreto Presidenziale n. 62 del 10/05/2018 ⮚ Allegato 7) - “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 La documentazione di gara è disponibile sul sistema “Sintel” di Regione Lombardia. Sul sito internet della Provincia di Mantova, xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” - “Procedure negoziate”, unitamente alla lettera di Xxxxxx, sono pubblicati tutti gli elaborati progettuali in formato .zip, al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati di conoscere e valutare le caratteristiche dei lavori da realizzare.

  • Quali costi devo sostenere? COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? All’impresa assicuratrice Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità: • con lettera inviata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Xxx Xxxxxx Xxxxx, 9/B – Verona - CAP 37135; fax 000 0000000; • tramite il sito internet della Compagnia xxx.xxx.xx • via mail all’indirizzo e mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante. All’IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori – Reclami”. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero). 2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

  • VIGILANZA E CONTROLLO L'ente che rilascia l'autorizzazione allo scarico svolge l'attività di controllo. A tal scopo l'ente competente (Comune o Provincia) può avvalersi dell'Arpa (1) all’interno di specifici programmi annuali di controllo e vigilanza degli scarichi. Anche il Gestore può organizzare un adeguato servizio di controllo (2), secondo le modalità previste nella convenzione di gestione, anche avvalendosi di ditte affidatarie o società dal medesimo costituite o partecipate. Tale attività di controllo è finalizzata ad un’ottimizzazione della gestione delle reti fognarie e dei depuratori ed agli accertamenti fiscali ai fini tariffari come descritto nel dettaglio nell’art.16 del presente Regolamento. I soggetti delegati dal Gestore al controllo, specificatamente individuati, sono autorizzati a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari, delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, della funzionalità degli impianti di pretrattamento, del rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale utilizzo dell’acqua. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai menzionati soggetti ai luoghi dai quali si origina lo scarico. I controlli di cui al presente articolo riguardano, fra l’altro, la rilevazione del consumo di acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, lo scarico dell’insediamento tramite un prelievo significativo per la verifica del rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni autorizzative. Dove, per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella D del presente Regolamento, l’autorizzazione abbia prescritto, a carico del titolare, l’installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, i soggetti tenuti al controllo sono autorizzati a verificare gli andamenti dei dati stessi. Il controllo degli scarichi in reti fognarie, si intende effettuato subito a monte del punto di immissione in rete fognaria, tramite prelievo da apposito pozzetto. Per le acque reflue industriali scaricate nella rete fognaria contenenti le sostanze della tabella D cit., il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. Gli scarichi di acque reflue industriali, devono essere resi accessibili per il campionamento finalizzato al controllo dei soggetti incaricati, nel punto assunto per la misurazione. I campionamenti saranno definiti a seconda della tipologia e delle caratteristiche dello scarico. Le modalità di campionamento potranno essere dettagliate nell’autorizzazione allo scarico. Nel caso in cui dall’analisi dei prelievi effettuati dal gestore o da un controllo da esso effettuato risulti che l’immissione dello scarico di acque reflue industriali in rete fognaria non sia conforme ai limiti imposti dall’atto autorizzativo, il gestore provvederà a notificare i valori rilevati al Comune che ha emesso l’autorizzazione ed all’ARPA territorialmente competente per i dovuti accertamenti. Nel caso in cui dai prelievi effettuati sulla rete fognaria, dal personale del gestore o da personale da questo incaricato, risulti la non conformità alla tabella A del presente regolamento in un determinato punto od in più punti della rete fognaria, senza che risulti possibile accertare con immediatezza la fonte dello scarico non conforme alla normativa vigente che ha provocato l’alterazione dei valori limite di immissione degli scarichi nella rete fognaria, il gestore provvederà, tempestivamente, a segnalare all’ARPA territorialmente competente ed al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione le risultanze rilevate. (1) delibera regionale n.651 del 1/3/2000 e S.M. (2) art. 26 della l. n. 36 del 1994 così come richiamato dall’art. 49 comma secondo del Dlgs 152/99 e S.M..

  • Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

  • Interessi di mora 14.1 Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella fattura, il Fornitore richiede al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 punti percentuali. 14.2 Il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all’ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le fatture relative al periodo di efficacia del Contratto è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo. 14.3 Il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura. È esclusa la richiesta di risarcimento del danno ulteriore.