Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti Clausole campione

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti. (art. 13, legge n. 109/1994; art. 11 d.lgs. n. 157/1995; art. 10, d.lgs. n. 358/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, commi 3 e 4, legge n. 55/1990) 1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria. 2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie. 3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel regolamento. 4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 5. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonche' nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità e' limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. 6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui all'articolo 40, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prev...
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti. La partecipazione alla gara dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di concorrenti è disciplinata dall’art. 37 del “Codice”.
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti. La partecipazione alla gara di soggetti con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) ed e) di cui al precedente punto 12), è ammessa conformemente e nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 37 del codice e dagli artt. 95 e 96 del D.P.R. 21-12-2006, n. 554 e xx.xx.. Per gli effetti di quanto prescritto dal succitato art. 37, commi 1, 3, 6 e 13, nonché dall’art. 95, commi 2 e 3 del D.P.R. 21-12-1999, n. 554 e xx.xx., le imprese che partecipano alla gara in forma associata (associazioni temporanee e consorzi), dovranno indicare, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento o al consorzio delle singole imprese. Con riferimento a quanto consentito dall’art. 95, comma 4, del D.P.R. 21-12-2009, n. 554 e xx.xx., qualora l’impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea, così detta “per coptazione”, queste hanno l’obbligo, a pena di esclusione, di produrre espressa dichiarazione dell’intenzione di costituire un raggruppamento in tal senso. Saranno inoltre esclusi i concorrenti che partecipano alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero che partecipino alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui alle lettere b) e c) di cui al precedente punto 12), sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti. 1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria. 2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie. 3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel regolamento. 4. Nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 5. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. 6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui all’articolo 40, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. 7. E' fatto di...
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti. Ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D. Lgs. 163/06 è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare l’intera documentazione e possedere i requisiti richiesti e produrre la documentazione di cui ai punti III.2.1) xxxx.xx a), b), c), d), e) e III.2.2.) lett. c) e III.2.3) lett. a)del Bando di Gara. I requisiti di cui ai punti III.2.2) xxxx.xx a) e b) del Bando di Gara dovranno essere posseduti dall’ATI nel suo complesso. La “cauzione provvisoria” dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 7. La copia del presente capitolato speciale e dei relativi allegati, del DUVRI, della Nota Informativa sulla Sicurezza dovrà essere timbrata e firmata, in ogni pagina, da tutte le imprese componenti l’ATI. Il sopralluogo dovrà essere effettuato secondo le modalità di cui al precedente art. 2.
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, consorzi) ovvero di partecipare in più di un RTI o consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima dei RTI o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa. I consorzi di cui alla lettera b) e c) sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che il consorziato. E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. E’ vietata l’associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai Consorzi Stabili è vietata la partecipazione alla presente gara del consorzio stabile e dei consorziati, in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. E’ altresì vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa riferimento agli artt. 34-35-36 e 37 del D.Lgs.n. 163/006.
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 163/2006, alle condizioni ivi stabilite, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti. La partecipazione alla gara dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di concorrenti è disciplinata da ll’art. 37 del “Codice ”.
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 163/2006, alle condizioni ivi stabilite, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta tecnica e l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o consorzio. Il costituendo raggruppamento o consorzio dovrà presentare, in sede di gara, l’impegno, come da allegato alla dichiarazione sostitutiva da presentare in sede di gara, che in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In questa dichiarazione dovranno essere specificate le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.