Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutte le categorie comprese nel sistema di classificazione del personale mediante: a) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati; b) assunzione nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni. 2. Ciascuna Amministrazione può assumere personale a tempo parziale nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva rilevata al 31 dicembre di ogni anno. 3. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno. 4. Le amministrazioni, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, sono tenute ad individuare, in base ai rispettivi ordinamenti e nel rispetto della legislazione vigente in materia, le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente 5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto in organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti in organico a tempo pieno trasformati in posti a tempo parziale. 6. Il tempo parziale può essere realizzato, anche per il potenziamento dell'attività delle amministrazioni nelle ore pomeridiane, sulla base delle due seguenti tipologie: - con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); - con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno). 7. Per gli istituti normativi non specificamente trattati nel corso del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno. 8. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito, previa comunicazione all'Amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali delle amministrazioni medesime, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 29/1993. 9. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa. 10.I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato al numero di giornate di lavoro annue. 00.Xx costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione dello stesso da tempo pieno a tempo parziale o viceversa deve risultare da atto scritto e, nel primo caso, deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nell'ambito delle tipologie di cui al comma 6. 00.Xx trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa può altresì aver luogo in ogni momento su apposita domanda del dipendente, il quale indica, nel caso di scelta del tempo parziale, anche la durata e la tipologia della prestazione lavorativa cui aspira. L'Amministrazione è tenuta a comunicare, con atto scritto motivato, le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, che, decorso inutilmente detto termine, si intende accolta. L’Amministrazione, entro il predetto termine, può, con provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. 13.Nel rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale non sono consentite prestazioni di lavoro straordinario. Nel solo caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale sono consentite prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza all'orario normale di lavoro. Trova applicazione in particolare l’art. 3, commi 5 e 8, del D.Lgs. n. 61/2000.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1Le parti convengono di applicare l'istituto del lavoro a tempo parziale, con le seguenti modalità:
A) Il personale a tempo pieno, in servizio a tempo indeterminato e con anzianità non inferiore a 36 mesi, potrà fare richiesta di passaggio a tempo parziale. Il Restano comunque esclusi dal rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente parziale, a tutte le categorie comprese nel sistema causa delle vincolanti esigenze di classificazione del servizio, i seguenti lavoratori: - impiegati con funzioni direttive; - personale mediante:
a) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati;
b) assunzione nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personaleturnista, ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Ciascuna Amministrazione può assumere personale a tempo parziale nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva rilevata al 31 dicembre di ogni anno.
3. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia fatta eccezione per il personale operativo addetto alle commutazioni; - personale che presta la propria opera a squadre.
B) Le domande di passaggio dal lavoro a tempo pieno al lavoro part-time saranno accolte, compatibilmente con le esigenze del servizio, con le seguenti priorità: - personale con figlio di età inferiore a tre anni (la domanda potrà essere avanzata da un solo genitore); - lavoratori studenti ai sensi dell'art. 10 Legge 20 maggio 1970 n. 300; - altre motivazioni, in particolare di carattere familiare o legate alla salute. Il part-time dovrà avere durata comunque non inferiore all'anno. Le domande dovranno essere presentate entro il mese di luglio di ciascun anno e il passaggio al regime di orario parziale decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo; tali domande dovranno essere successivamente ripresentate annualmente. Al fine di favorire l'ampliamento della possibilità di accesso all'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale, entro il mese di luglio del 1993, anche i lavoratori che, alla data di stipula del presente Accordo di rinnovo, già fruiscono dell'istituto, senza prefissione della data di ripristino del contratto di lavoro a tempo pieno.
4, dovranno ripresentare la domanda con cadenza annuale, onde consentire la verifica delle condizioni che ne hanno determinato la concessione ai sensi del precedente 1° comma. Le amministrazioniLa mancata ripresentazione delle domande, ferma nel termine temporale indicato al precedente 3° comma, comporterà l'automatica conversione del rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando la valutazione in concreto dei singoli casi, sono tenute ad individuare, in base ai rispettivi ordinamenti e nel il rispetto della legislazione vigente in materia, le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti delle specifiche esigenze tecnico-organizzative di cui al comma precedente
51° comma, della presente lettera B). Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto in organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare Qualora il numero complessivo dei posti in organico lavoratore richieda il ripristino del lavoro a tempo pieno trasformati in posti a tempo parziale.
6per una data diversa da quella indicata nella domanda di part-time, la Società si riserva di valutare l'opportunità di dar corso all'anticipato rientro. Il tempo parziale può essere realizzato, anche per il potenziamento dell'attività delle amministrazioni nelle ore pomeridiane, sulla base delle due seguenti tipologie: - con articolazione della prestazione La percentuale di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); - con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno).
7. Per gli istituti normativi non specificamente trattati nel corso del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
8. Al personale lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale è consentitonon potrà superare complessivamente il 15% del personale in forza in ciascuna unità produttiva (Direzione Generale, previa comunicazione all'AmministrazioneCentro Operativo di Roma, l'esercizio Centro Operativo di altre prestazioni Milano e Centro Operativo di lavoro che non arrechino pregiudizio alle Palermo).
C) L'Azienda potrà dar luogo ad assunzioni di lavoratori con contratto a tempo parziale, precisandone le mansioni, il tipo di prestazione e la durata. Non prima di un triennio dalla data di assunzione, potrà essere presentata domanda dal lavoratore volta a trasformare il rapporto a tempo pieno, il cui accoglimento sarà valutato dalla Società sulla base delle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali delle amministrazioni medesime, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 29/1993servizio.
9. D) Il trattamento economico del personale con rapporto e normativo durante il periodo di lavoro a tempo parziale è proporzionale sarà così regolato: - PROFILI ECONOMICI proporzionalità di tutte le voci retributive alla prestazione lavorativa. 10.I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato al numero di giornate di lavoro annue. 00.Xx costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione dello stesso da tempo pieno a tempo parziale o viceversa deve risultare da atto scritto e, nel primo caso, deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nell'ambito delle tipologie di cui al comma 6. 00.Xx trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa può altresì aver luogo in ogni momento su apposita domanda del dipendente, il quale indica, nel caso di scelta del tempo parziale, anche la durata e la tipologia della prestazione lavorativa cui aspira. L'Amministrazione è tenuta a comunicare, con atto scritto motivato, le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, che, decorso inutilmente detto termine, si intende accolta. L’Amministrazione, entro il predetto termine, può, con provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. 13.Nel rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale non sono consentite prestazioni di lavoro straordinario. Nel solo caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale sono consentite prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza all'orario normale di lavoro. Trova applicazione in particolare l’art. 3, commi 5 e 8, del D.Lgs. n. 61/2000.prestazione; - PROFILI NORMATIVI
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1In attuazione del rinvio disposto dall'art. Il 5 comma 3 e 4 legge 863/84 le parti convengono di regolare come di seguito il rapporto di lavoro a tempo parziale.
A) L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutte le categorie comprese nel sistema di classificazione deve avvenire con il consenso dell'azienda e del personale mediante:
a) trasformazione di rapporti lavoratore; tale requisito è necessario anche per il passaggio del rapporto di lavoro a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
B) Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le parti all'atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l'eventuale rientro al tempo pieno.
C) Il contratto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati;
b) assunzione nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni, l'orario di personale, ai sensi delle vigenti disposizionilavoro e la sua distribuzione anche articolata nel corso dell'anno.
2D) Tutti gli istituti contrattuali e di legge di carattere economico e retributivo saranno applicati in proporzione all'orario stabilito. Ciascuna Amministrazione può assumere personale Anche gli Istituti non di carattere economico e retributivo saranno riproporzionati. In particolare, il lavoratore a tempo parziale nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva rilevata maturerà il periodo feriale ed i permessi retributivi relativi alle festività abolite per periodi di durata pari a quelli spettanti al 31 dicembre lavoratore a tempo pieno, ma per essi verrà retribuito secondo l'orario di lavoro per lui sabilito. In ogni annocaso, anche gli altri istituti contrattuali, extra-contrattuali e di legge per i quali sia prevista una normativa che si riferisca alla temporalità saranno riproporzionati solo per la parte economica e salariale, non per la durata. La prestazione part-time dovrà comunque confermarsi proporzionalmente all'effettuazione aziendale di lavoro flessibile.
3E) In applicazione della deroga all'art. Per il reclutamento 5 comma 2 legge 863/84, le aziende previo accordo fra le parti potranno attuare particolari modalità temporali di svolgimento delle prestazioni anche per reparti, uffici o gruppi di lavoratori, che permettano l'utilizzo nell'arco di periodi plurisettimanali e plurimensili anche con concentrazione in determinati periodi dell'anno.
F) Le modalità definite in fase di stipulazione o di successiva modifica del personale contratto individuale di lavoro, verranno comunicate all'Ispettorato del Lavoro.
G) Il periodo di prova per i lavoratori a tempo parziale si applica la normativa vigente viene prolungato di un numero di giorni tali da consentire una durata della loro prestazione lavorativa in materia per il personale prova equivalente a quella lei lavoratori a tempo pieno.
4. Le amministrazioni, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, sono tenute ad individuare, in base ai rispettivi ordinamenti e nel rispetto della legislazione vigente in materia, le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti H) In caso di assunzione di personale a tempo pieno il diritto di precedenza di cui al comma precedente
53bis art. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione 5 legge 863/84 si intende applicabile qualora l'assunzione avvenga per le medesime qualifiche e mansioni fungibili per le quali è in corso un rapporto di posto in organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti in organico a tempo pieno trasformati in posti lavoro a tempo parziale.
6. Il tempo parziale può essere realizzato, anche per il potenziamento dell'attività delle amministrazioni nelle ore pomeridiane, sulla base delle due seguenti tipologie: - con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); - con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale)I) Previo esame congiunto a livello aziendale, in misura tale considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore, è consentita la prestazione da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno).
7. Per gli istituti normativi non specificamente trattati nel corso del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
8. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito, previa comunicazione all'Amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali delle amministrazioni medesime, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 29/1993.
9. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa. 10.I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello parte dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato al numero di giornate di lavoro annueaggiunto rispetto all'orario ridotto concordato in attuazione dell'art. 00.Xx costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione dello stesso da tempo pieno a tempo parziale o viceversa deve risultare da atto scritto e, nel primo caso, deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nell'ambito delle tipologie di cui al 5 comma 6. 00.Xx trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa può altresì aver luogo in ogni momento su apposita domanda del dipendente, il quale indica, nel caso di scelta del tempo parziale, anche la durata e la tipologia della prestazione lavorativa cui aspira. L'Amministrazione è tenuta a comunicare, con atto scritto motivato, le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, che, decorso inutilmente detto termine, si intende accolta. L’Amministrazione, entro il predetto termine, può, con provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. 13.Nel rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale non sono consentite prestazioni di lavoro straordinario. Nel solo caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale sono consentite prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza all'orario normale di lavoro. Trova applicazione in particolare l’art. 3, commi 5 lett. C) e 8comma 4, del D.Lgs. legge 19.12.1984 n. 61/2000863.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Il Le Parti convengono che i presupposti e le modalità per l’attivazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutte le categorie comprese nel sistema di classificazione del personale mediantesono:
a) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessativolontarietà delle parti;
b) assunzione nell’ambito priorità nel passaggio da orario ordinario a orario ridotto e viceversa dei lavo- ratori occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzioni, fatte salve le esigenze aziendali e la compatibilità della programmazione triennale del fabbisogno mansione svolta con quella da svolgere;
c) applicazione di personaletutti gli istituti diretti ed indiretti previsti dal presente CCNL per la prestazione ad orario ordinario, ai sensi delle vigenti disposizioni.
2in proporzione all’orario ridotto. Ciascuna Amministrazione può assumere personale La prestazione a tempo parziale nei limiti massimi deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati: • la durata del 25% della dotazione organica complessiva rilevata al 31 dicembre periodo di ogni anno.
3prova, fissata sulla base dell’art. Per il reclutamento 15 del personale a tempo parziale si applica presente CCNL; • la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
4. Le amministrazioni, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, sono tenute ad individuare, in base ai rispettivi ordinamenti e nel rispetto della legislazione vigente in materia, le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente
5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto in organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che e le relative modalità; • l’inquadramento professionale, il trattamento economico e normativo proporzio- nato all’entità della prestazione; • ogni altra modalità di impiego. La durata della prestazione individuale non può essere inferiore al 30% ai seguenti minimi:
1. per prestazioni settimanali: 24 ore
2. per prestazioni mensili: 72 ore
3. per prestazioni annuali: 500 ore I predetti limiti minimi non si applicano ai rapporti di quella a tempo pieno. In ogni caso la somma delle frazioni di posto lavoro a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti in organico in- staurati con lavoratori che all’atto dell’assunzione sono occupati presso altro datore di lavoro. I contratti provinciali possono individuare particolari tipologie di lavori per le qua- li è possibile assumere a tempo pieno trasformati in posti parziale con prestazioni settimanali, mensili ed annua- li di durata inferiore a tempo parziale.
6quelle sopra indicate. È consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da esigen- ze organizzative o produttive aziendali. Il tempo parziale può essere realizzatolavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la misura del 25 per cento rispetto all’orario ridotto concordato, con una maggiorazione del 15 per cento. In caso di superamento del limite di cui al periodo precedente, le ore di lavoro prestate oltre tale limite sono retribuite con la maggio- razione del 35 per cento. È anche per il potenziamento dell'attività delle amministrazioni nelle consentito lo svolgimento di ore pomeridianedi lavoro straordinario in relazione alle giornate di attività lavorativa nel limite massimo di 2 ore giornaliere e, sulla comunque, nel rispetto del limite massimo previsto dal contratto collettivo di lavoro, riproporzionato in base delle due seguenti tipologie: - con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); - con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno).
7. Per gli istituti normativi non specificamente trattati nel corso del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, tenendo conto della alla ridotta durata della prestazione e lavorativa. Tali prestazioni lavorative stra- ordinarie saranno retribuite in base alla disciplina contrattuale vigente. Al datore di lavoro è consentita la possibilità di chiedere una diversa collocazione temporale della peculiarità del suo svolgimentoprestazione lavorativa (clausola elastica) per un periodo continuati- vo non superiore a 6 mesi, purché si verifichino, anche disgiuntamente, le disposizioni seguenti condizioni: • oggettive esigenze tecnico-produttive; • esigenze connesse alla funzionalità del servizio o dell’attività produttiva. È consentita anche l’apposizione di clausole elastiche che prevedano una variazio- ne in aumento della durata della prestazione lavorativa. La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa e la varia- zione in aumento della durata della prestazione lavorativa (clausole elastiche) sono consentite per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. La disponibilità del lavoratore alla variazione della collocazione temporale della prestazione o alla variazione in aumento della durata della stessa deve risultare da uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. L’eventuale ri- fiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. La variazione della prestazione lavorativa di cui ai commi precedenti deve essere di regola comunicata dal datore di lavoro al lavoratore con un preavviso di almeno 3 giorni. In caso di oggettiva urgenza il termine di preavviso è ridotto a 2 giorni. Le ore di lavoro prestate in attuazione delle clausole elastiche sono retribuite con una maggiorazione del 15 per cento. I contratti provinciali di lavoro possono disciplinare, compatibilmente con le esi- genze aziendali, la facoltà di trasformare il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri con figli conviventi di età inferiore ai tredici anni o portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge e contrattuali dettate per n. 104/1992, con facoltà di ripristinare al termine del periodo il rapporto a tempo pieno.
8. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito, previa comunicazione all'Amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali delle amministrazioni medesime, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 29/1993.
9. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa. 10.I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato al numero di giornate di lavoro annue. 00.Xx costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione dello stesso da tempo pieno a tempo parziale o viceversa deve risultare da atto scritto e, nel primo caso, deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nell'ambito delle tipologie di cui al comma 6. 00.Xx trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa può altresì aver luogo in ogni momento su apposita domanda del dipendente, il quale indica, nel caso di scelta del tempo parziale, anche la durata e la tipologia della prestazione lavorativa cui aspira. L'Amministrazione è tenuta a comunicare, con atto scritto motivato, le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, che, decorso inutilmente detto termine, si intende accolta. L’Amministrazione, entro il predetto termine, può, con provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. 13.Nel rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale non sono consentite prestazioni di lavoro straordinario. Nel solo caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale sono consentite prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza all'orario normale di lavoro. Trova applicazione in particolare l’art. 3, commi 5 e 8, del D.Lgs. n. 61/2000.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti
Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Il Le Parti convengono che i presupposti e le modalità per l’attivazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutte le categorie comprese nel sistema di classificazione del personale mediantesono:
a) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessativolontarietà delle parti;
b) assunzione nell’ambito priorità nel passaggio da orario ordinario a orario ridotto e viceversa dei lavoratori occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzioni, fatte salve le esigenze aziendali e la compatibilità della programmazione triennale del fabbisogno mansione svolta con quella da svolgere;
c) applicazione di personaletutti gli istituti diretti ed indiretti previsti dal presente CCNL per la prestazione ad orario ordinario, ai sensi delle vigenti disposizioni.
2in proporzione all’orario ridotto. Ciascuna Amministrazione può assumere personale La prestazione a tempo parziale nei limiti massimi deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati: • la durata del 25% della dotazione organica complessiva rilevata al 31 dicembre periodo di ogni anno.
3prova, fissata sulla base dell’art. Per il reclutamento 15 del personale a tempo parziale si applica presente CCNL; • la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
4. Le amministrazioni, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, sono tenute ad individuare, in base ai rispettivi ordinamenti e nel rispetto della legislazione vigente in materia, le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente
5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto in organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che e le relative modalità; • l’inquadramento professionale, il trattamento economico e normativo proporzionato all’entità della prestazione; • ogni altra modalità di impiego. La durata della prestazione individuale non può essere inferiore al 30% ai seguenti minimi:
1. per prestazioni settimanali: 24 ore
2. per prestazioni mensili: 72 ore
3. per prestazioni annuali: 500 ore I predetti limiti minimi non si applicano ai rapporti di quella a tempo pieno. In ogni caso la somma delle frazioni di posto lavoro a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti in organico in- staurati con lavoratori che all’atto dell’assunzione sono occupati presso altro datore di lavoro. I contratti provinciali possono individuare particolari tipologie di lavori per le quali è possibile assumere a tempo pieno trasformati in posti parziale con prestazioni settimanali, mensili ed annuali di durata inferiore a tempo parziale.
6quelle sopra indicate. È consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da esigen- ze organizzative o produttive aziendali. Il tempo parziale può essere realizzatolavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la misura del 25 per cento rispetto all’orario ridotto concordato, con una maggiorazione del 15 per cento. In caso di superamento del limite di cui al periodo precedente, le ore di lavoro prestate oltre tale limite sono retribuite con la maggiora- zione del 35 per cento. Nelle ipotesi di part-time di tipo verticale o misto (limitatamente alle giornate ad orario pieno) è anche per il potenziamento dell'attività delle amministrazioni nelle consentito lo svolgimento di ore pomeridianedi lavoro straordinario in re- lazione alle giornate di attività lavorativa nel limite massimo di 2 ore giornaliere e, sulla comunque, nel rispetto del limite massimo previsto dal contratto collettivo di lavoro, riproporzionato in base delle due seguenti tipologie: - con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); - con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno).
7. Per gli istituti normativi non specificamente trattati nel corso del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, tenendo conto della alla ridotta durata della prestazione e lavorativa. Tali prestazioni lavorative straordinarie saranno retribuite in base alla disciplina contrattuale vigente. Al datore di lavoro è consentita la possibilità di chiedere una diversa collocazione temporale della peculiarità del suo svolgimentoprestazione lavorativa (clausola flessibile) per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi, purché si verifichino, anche disgiuntamente, le disposizioni seguenti con- dizioni: • oggettive esigenze tecnico-produttive; • esigenze connesse alla funzionalità del servizio o dell’attività produttiva. Nei rapporti di legge lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto è consentita anche l’apposizione di clausole elastiche che prevedano una variazione in aumento della du- rata della prestazione lavorativa. La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola fles- sibile) e contrattuali dettate la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (clausola elastica) sono consentite per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. La disponibilità del lavoratore alla variazione della collocazione temporale della pre- stazione o alla variazione in aumento della durata della stessa deve risultare da uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. L’eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. La variazione della prestazione lavorativa di cui ai commi precedenti deve essere di regola comunicata dal datore di lavoro al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni. In caso di oggettiva urgenza il termine di preavviso è ridotto a 2 giorni. Le ore di lavoro prestate in attuazione delle clausole elastiche o flessibili sono retri- buite con una maggiorazione del 15 per cento. I contratti provinciali di lavoro possono disciplinare, compatibilmente con le esigen- ze aziendali, la facoltà di trasformare il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per le lavoratrici madri con figli di età inferiore ai tre anni, con facoltà di ripri- stinare al termine del periodo il rapporto a tempo pieno.
8. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito, previa comunicazione all'Amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali delle amministrazioni medesime, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 29/1993.
9. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa. 10.I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato al numero di giornate di lavoro annue. 00.Xx costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione dello stesso da tempo pieno a tempo parziale o viceversa deve risultare da atto scritto e, nel primo caso, deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nell'ambito delle tipologie di cui al comma 6. 00.Xx trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa può altresì aver luogo in ogni momento su apposita domanda del dipendente, il quale indica, nel caso di scelta del tempo parziale, anche la durata e la tipologia della prestazione lavorativa cui aspira. L'Amministrazione è tenuta a comunicare, con atto scritto motivato, le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, che, decorso inutilmente detto termine, si intende accolta. L’Amministrazione, entro il predetto termine, può, con provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. 13.Nel rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale non sono consentite prestazioni di lavoro straordinario. Nel solo caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale sono consentite prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza all'orario normale di lavoro. Trova applicazione in particolare l’art. 3, commi 5 e 8, del D.Lgs. n. 61/2000.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti
Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutte le categorie comprese nel sistema di classificazione del personale mediante:
a) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati;
b) assunzione nell’ambito nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Ciascuna Amministrazione può assumere personale a tempo parziale nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva rilevata al 31 dicembre di ogni anno.
3. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
4. Le amministrazioni, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, sono tenute ad individuare, in base ai rispettivi ordinamenti e nel rispetto della legislazione vigente in materia, le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente.
5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto in organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti in organico a tempo pieno trasformati in posti a tempo parziale.
6. Il tempo parziale può essere realizzato, anche per il potenziamento dell'attività delle amministrazioni nelle ore pomeridiane, sulla base delle due seguenti tipologie: - con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); - con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno).
7. Per gli istituti normativi non specificamente trattati nel corso del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
8. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito, previa comunicazione all'Amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali delle amministrazioni medesime, ai sensi dell’artdell'art. 58 del D. Lgs. n. 29/1993.
9. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.
10. 10.I I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato al numero di giornate di lavoro annue.
11. 00.Xx In costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione dello stesso da tempo pieno a tempo parziale o viceversa deve risultare da atto scritto e, nel primo caso, deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nell'ambito delle tipologie di cui al comma 6.
12. 00.Xx La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa può altresì aver luogo in ogni momento su apposita domanda del dipendente, il quale indica, nel caso di scelta del tempo parziale, anche la durata e la tipologia della prestazione lavorativa cui aspira. L'Amministrazione è tenuta a comunicare, con atto scritto motivato, le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, che, decorso inutilmente detto termine, si intende accolta. L’AmministrazioneL'Amministrazione, entro il predetto termine, può, con provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.
13. 13.Nel Nel rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale non sono consentite prestazioni di lavoro straordinario. Nel solo caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale sono consentite prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza all'orario normale di lavoro. Trova applicazione in particolare l’artl'art. 3, commi 5 e 8, del D.Lgs. n. 61/2000.
14. Fatto salvo quanto previsto al comma 16, le forme di lavoro supplementare previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 61/2000 saranno disciplinate dal contratto integrativo in relazione alle specifiche esigenze delle singole amministrazioni e nei limiti delle risorse destinate agli istituti di cui al medesimo art. 3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite in misura pari a quella stabilita per le ore di lavoro straordinario.
15. Il trattamento previdenziale di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni dell'art. 8 della legge 554/88 e successive modificazioni e integrazioni.
16. La materia di cui al presente articolo sarà ridefinita in apposita sequenza contrattuale, da attivare con i soggetti sindacali firmatari del presente CCNL entro il 31 gennaio 2001, ferma restando l'operatività delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 61/2000, in quanto immediatamente applicabili.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Il L’Università, in applicazione dell’art. 18 del CCNL, può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante assunzione nel limite della dotazione organica stabilito dalle norme vigenti e dai Contratti Collettivi o mediante trasformazione, su richiesta del dipendente, del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutte le categorie comprese nel sistema di classificazione del personale mediante:
a) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno in rapporto a tempo parziale su parziale. Al fine della trasformazione, i dipendenti presentano domanda scritta, nella quale deve essere indicata la durata, comunque non inferiore al 30% dell'orario previsto per il tempo pieno, l’articolazione della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario, richiesta nell'ambito dei dipendenti interessati;
b) assunzione nell’ambito tipi di cui al comma 4 del presente articolo. La collocazione temporale dell'orario e ogni eventuale modifica dovranno essere concordate preventivamente con il responsabile della programmazione triennale del fabbisogno struttura4. Il mancato accordo tra dipendente e responsabile della struttura sarà oggetto di personaleinformazione alle Rappresentanze Sindacali e, ai sensi delle vigenti disposizionia richiesta, di concertazione.
2. Ciascuna Amministrazione può assumere personale a tempo parziale nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva rilevata al 31 dicembre di ogni anno.
3. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica Nel caso in cui la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
4. Le amministrazioni, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, sono tenute ad individuare, in base ai rispettivi ordinamenti e nel rispetto della legislazione vigente in materia, le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente
5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto in organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti in organico a tempo pieno trasformati in posti a tempo parziale.
6. Il tempo parziale può essere realizzato, anche per il potenziamento dell'attività delle amministrazioni nelle ore pomeridiane, sulla base delle due seguenti tipologie: - con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); - con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno).
7. Per gli istituti normativi non specificamente trattati nel corso del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
8. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito, previa comunicazione all'Amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali delle amministrazioni medesime, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 29/1993.
9. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa. 10.I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato al numero di giornate di lavoro annue. 00.Xx costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione dello stesso da tempo pieno a tempo parziale o viceversa deve risultare da atto scritto e, nel primo caso, deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nell'ambito delle tipologie di cui al comma 6. 00.Xx trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa può altresì aver luogo comporti, in ogni momento su apposita domanda relazione alle mansioni ed alla posizione organizzativa del dipendente, il quale indicagrave pregiudizio alla funzionalità dei servizi, nel caso di scelta del tempo parziale, anche la durata e la tipologia della prestazione lavorativa cui aspira. L'Amministrazione è tenuta a comunicarel'Amministrazione può, con atto scritto motivato, le proprie determinazioni provvedimento motivato ed entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, che, decorso inutilmente detto termine, si intende accolta. L’Amministrazione, entro il predetto termine, può, con provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa mesi.
3. Qualora il dipendente chieda la trasformazione del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. 13.Nel rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale orizzontale non sono consentite perché intenda svolgere ulteriori prestazioni di lavoro straordinariosubordinato o autonomo dovrà indicarlo nella domanda stessa e comunicare all’Amministrazione l’eventuale inizio o la variazione di detta attività lavorativa. Nel solo caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale sono consentite Le ulteriori prestazioni di lavoro straordinario autonomo o subordinato non devono, comunque, arrecare pregiudizio alle 3 Dichiarazione congiunta: Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento del Comitato per le Pari Opportunità, l'espletamento di attività in eccedenza all'orario normale materia di lavoro. Trova applicazione in particolare l’art. 3, commi 5 e 8, pari opportunità da parte dei componenti del D.Lgs. n. 61/2000Comitato convocati o incaricati dal/la Presidente è considerato servizio a tutti gli effetti.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo
Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1Con riferimento all’istituto del part time quale strumento di flessibilità lavorativa che consente di soddisfare gli interessi individuali di conciliazione vita-lavoro dei dipendenti con le esigenze organizzative dell’impresa, sono state apportate numerose modifiche. Il In coerenza con gli orientamenti giurisprudenziali consolidatesi in materia e in analogia a quanto avviene per la retribuzione dei lavoratori full time, è stato stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2022, la retribuzione spettante ai lavoratori part time sarà elaborata sulla base della percentuale di occupazione del lavoratore a tempo parziale A tal fine, sono stati riportati nel CCNL i criteri di calcolo, distinti a seconda delle tipologie di articolazioni part time, che verranno utilizzati per determinare la percentuale della prestazione a tempo parziale. Ulteriore novità introdotta consiste nel graduale abbandono dell’utilizzo dell’articolazione part time di tipo “ex misto”; in tal senso i lavoratori con rapporto di lavoro part time di durata non predefinita che abbiano già in essere tale articolazione verranno invitati, entro la fine del 2021, a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutte le categorie comprese nel sistema di classificazione rimodulare l’articolazione del personale mediante:
a) trasformazione di rapporti proprio contratto di lavoro part time, ferma restando la propria percentuale di occupazione su base annua. Più in generale, relativamente ai contratti part time con durata non predefinita sono stati introdotti, in considerazione del continuo evolversi del contesto organizzativo aziendale, dei momenti periodici di confronto tra Azienda e lavoratore, che potrà farsi assistere da un Rappresentante Sindacale finalizzati a verificare l’attualità ed il reciproco interesse dell’articolazione part time a suo tempo condivisa. In merito ai limiti quantitativi di riduzione dell’orario di lavoro è stato, inoltre, superato il tetto massimo dell’85%; la soglia minima pari al 50% su base annua, potrà essere ridotta a fronte di specifiche casistiche (ad esempio, nelle strutture con orario di lavoro giornaliero diversificato potranno essere stipulati part time in misura pari al 47% dell’orario di lavoro settimanale). Per quanto riguarda le trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale su parziale, Azienda e XX.XX. hanno convenuto di regolamentare la presentazione delle istanze da parte di tutti gli interessati, prevedendo la possibilità di formulare la richiesta dei dipendenti interessati;
bcon cadenza semestrale e con riferimento alle specifiche articolazioni orarie (c.d. cluster) assunzione nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno rese note, di personalevolta in volta, ai sensi delle vigenti disposizioni.
2dall’Azienda. Ciascuna Amministrazione può assumere personale a tempo parziale nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva rilevata al 31 dicembre di ogni anno.
3. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
4. Le amministrazioni, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casiInfine, sono tenute ad individuare, state apportate alcune modifiche alla disciplina della clausola elastica speciale volte a recepire nel testo contrattuale le modalità operative già in base ai rispettivi ordinamenti e nel rispetto uso in Azienda per l’attivazione della legislazione vigente in materia, le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente
5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto in organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti in organico a tempo pieno trasformati in posti a tempo parzialestessa.
6. Il tempo parziale può essere realizzato, anche per il potenziamento dell'attività delle amministrazioni nelle ore pomeridiane, sulla base delle due seguenti tipologie: - con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); - con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno).
7. Per gli istituti normativi non specificamente trattati nel corso del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
8. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito, previa comunicazione all'Amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali delle amministrazioni medesime, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 29/1993.
9. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa. 10.I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato al numero di giornate di lavoro annue. 00.Xx costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione dello stesso da tempo pieno a tempo parziale o viceversa deve risultare da atto scritto e, nel primo caso, deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nell'ambito delle tipologie di cui al comma 6. 00.Xx trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa può altresì aver luogo in ogni momento su apposita domanda del dipendente, il quale indica, nel caso di scelta del tempo parziale, anche la durata e la tipologia della prestazione lavorativa cui aspira. L'Amministrazione è tenuta a comunicare, con atto scritto motivato, le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, che, decorso inutilmente detto termine, si intende accolta. L’Amministrazione, entro il predetto termine, può, con provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. 13.Nel rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale non sono consentite prestazioni di lavoro straordinario. Nel solo caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale sono consentite prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza all'orario normale di lavoro. Trova applicazione in particolare l’art. 3, commi 5 e 8, del D.Lgs. n. 61/2000.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Il rapporto Tutte le Amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutte le categorie comprese nel sistema di classificazione del personale mediante:
a) mediante assunzione o trasformazione di rapporti di lavoro da a tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati;
b) assunzione nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personaledipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Ciascuna Amministrazione può assumere personale a tempo parziale nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva rilevata al 31 dicembre di ogni annopersonale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale con esclusione dei profili professionali indicati nel comma 3 e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
32. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
43. Le amministrazioniIl rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere costituito relativamente a profili che comportino l'esercizio di funzioni ispettive, ferma restando la valutazione di direzione o di coordinamento di struttura comunque denominata oppure l'obbligo della resa del conto giudiziale. Tale esclusione non opera nei confronti del personale in concreto dei singoli casi, sono tenute ad individuare, in base ai rispettivi ordinamenti e nel rispetto della legislazione vigente in materia, le attività servizio che, pur appartenendo ad uno dei profili in ragione della interferenza con i compiti istituzionaliquestione, non sono comunque consentite ai dipendenti svolga le predette funzioni. L'individuazione dei profili di cui al presente comma precedenteè effettuata dall'amministrazione che ne informa le organizzazioni sindacali.
54. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto in di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti in di organico a tempo pieno trasformati in posti tempo parziale.
5. Il rapporto di lavoro a tempo parzialeparziale deve risultare da atto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa di cui al successivo comma 6.
6. Il tempo parziale può essere realizzato, anche per il potenziamento dell'attività delle amministrazioni nelle ore pomeridiane, sulla base delle due seguenti tipologie: - con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); - con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, mese o anno).
7. Per gli Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalla prestazione di lavoro straordinario, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge Nell'applicazione degli altri istituti normativi non specificamente trattati nel corso del previsti dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibilicontratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
8. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale interessato è consentito, previa comunicazione all'Amministrazionemotivata autorizzazione dell'amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali delle amministrazioni medesime, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 29/1993di istituto della stessa amministrazione.
9. Il trattamento economico economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
10. 10.I I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato al numero di alle giornate di lavoro annueprestate nell'anno. 00.Xx costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione dello stesso da tempo pieno a tempo parziale o viceversa deve risultare da atto scritto e, nel primo caso, deve contenere l'indicazione della Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa nell'ambito delle tipologie giornaliera.
11. Il trattamento previdenziale e di cui al comma 6fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 00.Xx trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (28) e viceversa può altresì aver luogo in ogni momento su apposita domanda del dipendente, il quale indica, nel caso di scelta del tempo parziale, anche la durata e la tipologia della prestazione lavorativa cui aspirasuccessive modificazioni ed integrazioni.
12. L'Amministrazione è tenuta a comunicare, con atto scritto motivato, le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, che, decorso inutilmente detto termine, si intende accolta. L’Amministrazione, entro il predetto termine, può, con provvedimento motivato, rinviare Per la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi tempo pieno in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. 13.Nel rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale non e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell'art. 7 del D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117 (29).
13. Ai sensi dell'art. 1, le disposizioni di cui al presente articolo sono consentite prestazioni applicate negli uffici periferici delle amministrazioni statali, anche ad orientamento autonomo, aventi sede nella provincia di lavoro straordinario. Nel solo caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale sono consentite prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza all'orario normale di lavoro. Trova applicazione in particolare l’art. 3Bolzano nel rispetto delle disposizioni previste dal D.P.R. 26 luglio 1976, commi 5 e 8, del D.Lgs. n. 61/2000752 (30).
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1In attuazione del rinvio disposto dall'art. Il 5, terzo e quarto comma Legge 863/84 le parti convengono di regolare come di seguito il rapporto di lavoro a tempo parziale.
A) L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutte le categorie comprese nel sistema di classificazione deve avvenire con il consenso dell'azienda e del personale mediante:
a) trasformazione di rapporti lavoratore; tale requisito e` necessario anche per il passaggio dal rapporto di lavoro a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
B) Il rapporto a tempo parziale potra` riguardare sia lavoratori gia` in forza che nuovi assunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le parti all'atto del passaggio le possibilita` e le condizioni per l'eventuale rientro al tempo pieno.
C) Il contratto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati;
b) assunzione nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni, l'orario di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni.
2lavoro e la sua distribuzione anche articolata nel corso dell'anno. Ciascuna Amministrazione può assumere personale L'orario di lavoro a tempo parziale nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva rilevata al 31 dicembre verra` regolamentato a livello aziendale e sara` di ogni annomassima a carattere individuale, non escludendo la possibilita` di applicazione per reparti, uffici o gruppi di lavoratori.
3D) Tutti gli istituti contrattuali e di legge di carattere economico e retributivo saranno applicati in proporzione all'orario stabilito. Per Anche gli istituti non di carattere economico e retributivo saranno riproporzionati. In particolare, il reclutamento del personale lavoratore a tempo parziale maturera` il periodo feriale ed i permessi retribuiti relativi alle festivita` abolite per periodi di durata pari a quelli spettanti al lavoratore a tempo pieno, ma per essi verra` retribuito secondo l'orario di lavoro per lui stabilito. In ogni caso, anche gli altri istituti contrattuali, extracontrattuali e di legge per i quali sia prevista una normativa che si applica riferisca alla temporalita` saranno riproporzionati solo per la normativa vigente parte economica e salariale, non per la durata. La prestazione part time dovra` comunque conformarsi proporzionalmente all'effettuazione aziendale di lavoro flessibile.
E) Per i lavoratori a tempo parziale il cui orario di lavoro sia, nel mese, pari od inferiore ad 88 ore, non trovera` applicazione l'art. 25 (diritto allo studio - lavoratori studenti), Parte seconda del C.C.N.L. vigente, salvo restando il disposto di legge.
F) In applicazione della deroga all'art. 5, secondo comma Legge 863/84, disposta dal successivo terzo comma, le aziende potranno attuare particolari modalita` temporali di svolgimento delle prestazioni che permettano l'utilizzo nell'arco di periodi plurisettimanali e plurimensili anche con concentrazione in materia determinati periodi dell'anno.
G) Le modalita` definite in fase di stipulazione o di successiva modifica del contratto individuale di lavoro, verranno comunicate all'Ispettorato del Lavoro.
H) Il periodo di prova per il personale i lavoratori a tempo parziale viene prolungato di un numero di giorni tale da consentire una durata della loro prestazione lavorativa in prova equivalente a quella dei lavoratori a tempo pieno.
4. Le amministrazioni, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, sono tenute ad individuare, in base ai rispettivi ordinamenti e nel rispetto della legislazione vigente in materia, le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti I) In caso di assunzione di personale a tempo pieno il diritto di precedenza di cui al comma precedente
53 bis art. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione 5 Legge 863/84 si intende applicabile qualora l'assunzione avvenga per le medesime qualifiche e mansioni fungibili per le quali e` in corso un rapporto di posto in organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti in organico a tempo pieno trasformati in posti lavoro a tempo parziale.
6. Il L) Previo esame congiunto a livello aziendale, in considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore, e` consentita la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale può di lavoro aggiuntivo rispetto all'orario ridotto concordato in attuazione dell'art. 5 commi 3, lett. C) e 4, Legge 19/12/1984, n. 863.
M) In applicazione della deroga all'articolo 5, secondo comma, Legge n. 863, 1984 disposta dal successivo terzo comma, il lavoro a tempo parziale potra` essere realizzatodistribuito su periodi giornalieri, settimanali, mensili ed annuali; potranno essere stipulati, anche per il potenziamento dell'attività delle amministrazioni nelle ore pomeridianerealizzare una maggiore utilizzazione degli impianti, sulla base delle due seguenti tipologie: - con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); - con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno).
7. Per gli istituti normativi non specificamente trattati nel corso del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
8. Al personale con rapporto contratti di lavoro a tempo parziale è consentitocon superamento dell'orario legale giornaliero, previa comunicazione all'Amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali delle amministrazioni medesime, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 29/1993.
9. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa. 10.I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari ma inferiore a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato al numero di giornate di lavoro annue. 00.Xx costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione dello stesso da tempo pieno a tempo parziale o viceversa deve risultare da atto scritto e, nel primo caso, deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nell'ambito delle tipologie di cui al comma 6. 00.Xx trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa può altresì aver luogo in ogni momento su apposita domanda del dipendente, il quale indica, nel caso di scelta del tempo parziale, anche la durata e la tipologia della prestazione lavorativa cui aspira. L'Amministrazione è tenuta a comunicare, con atto scritto motivato, le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, che, decorso inutilmente detto termine, si intende accolta. L’Amministrazione, entro il predetto termine, può, con provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. 13.Nel rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale non sono consentite prestazioni di lavoro straordinario. Nel solo caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale sono consentite prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza all'orario normale di lavoro. Trova applicazione in particolare l’art. 3, commi 5 e 8, del D.Lgs. n. 61/2000contrattuale settimanale.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutte le categorie comprese nel sistema di classificazione del personale mediante:
a) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati;
b) assunzione nell’ambito nell'ambito della programmazione triennale trien- nale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Ciascuna Amministrazione amministrazione può assumere personale a tempo parziale nei limiti massimi del 2525 % della dotazione dota- zione organica complessiva rilevata al 31 dicembre di ogni anno.
3. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
4. Le amministrazioni, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, sono tenute ad individuare, in base ai rispettivi ordinamenti e nel rispetto della legislazione legisla- zione vigente in materia, le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, non sono comunque comun- que consentite ai dipendenti di cui al comma precedente.
5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto in organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 3030 % di quella a tempo pieno. In ogni caso la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti in organico a tempo pieno trasformati in posti a tempo parziale.
6. Il tempo parziale può essere realizzato, anche per il potenziamento dell'attività delle amministrazioni nelle ore pomeridiane, sulla base delle due seguenti tipologie: - – con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); - – con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno).
7. Per gli istituti normativi non specificamente trattati nel corso del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
8. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito, previa comunicazione all'Amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili incom- patibili con le attività istituzionali delle amministrazioni medesime, ai sensi dell’artdell'art. 58 del D. Lgs. DLgs n. 29/1993.
9. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione presta- zione lavorativa.
10. 10.I I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato al numero di giornate di lavoro annue.
11. 00.Xx In costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione dello stesso da tempo pieno a tempo parziale o viceversa deve risultare da atto scritto e, nel primo caso, deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nell'ambito delle tipologie di cui al comma 6.
12. 00.Xx La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa può altresì aver luogo in ogni momento su apposita domanda del dipendente, il quale indica, nel caso di scelta del tempo parziale, anche la durata e la tipologia della prestazione lavorativa cui aspira. L'Amministrazione è tenuta a comunicare, con atto scritto motivato, le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, che, decorso inutilmente detto termine, si intende accolta. L’AmministrazioneL'Ammini- strazione, entro il predetto termine, può, con provvedimento provvedi- mento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio pregiudi- zio alla funzionalità del servizio.
13. 13.Nel Nel rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale non sono consentite prestazioni di lavoro straordinario. Nel solo caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale sono consentite prestazioni di lavoro straordinario straordi- nario in eccedenza all'orario normale di lavoro. Trova applicazione in particolare l’artl'art. 3, commi 5 e 8, del D.Lgs. DLgs n. 61/2000.
14. Fatto salvo quanto previsto al comma 16, le forme di lavoro supplementare previste dall'art. 3 del DLgs n. 61/2000 saranno disciplinate dal contratto integrativo in relazione alle specifiche esigenze delle singole ammi- nistrazioni e nei limiti delle risorse destinate agli istituti di cui al medesimo art. 3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite in misura pari a quella stabilita per le ore di lavoro straordinario.
15. Il trattamento previdenziale di fine rapporto è disci- plinato dalle disposizioni dell'art. 8 della legge 554/88 e successive modificazioni e integrazioni.
16. La materia di cui al presente articolo sarà ridefinita in apposita sequenza contrattuale, da attivare con i soggetti sindacali firmatari del presente CCNL entro il 31 gennaio 2001, ferma restando l'operatività delle disposi- zioni di cui al DLgs n. 61/2000, in quanto immediata- mente applicabili.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Il rapporto L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, valuterà le richieste di concessione di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutte le categorie comprese nel sistema dei dipendenti sulla base dei seguenti presupposti: • determinazione di classificazione un numero massimo di rapporti di lavoro part-time nella misura del 20%, arrotondato all'unità superiore se il decimale è pari ad almeno 0,5 o all'unità inferiore in caso contrario, del totale del personale mediantedelle aree professionali e dei quadri direttivi; • durata semestrale o annuale, a scelta del richiedente, con orario da concordare secondo quanto previsto nel CCNL vigente; • definizione di una graduatoria delle richieste, sulla base delle motivazioni addotte. A tal fine la priorità da accordare alle richieste pervenute è così regolamentata, in ordine decrescente:
a) trasformazione gravi motivi di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessatisalute che, senza compromettere l’idoneità fisica al lavoro, richiedano un'adibizione temporalmente ridotta;
b) assunzione nell’ambito necessità di prestare assistenza a familiari (nell’ordine: figli, coniuge, genitori, fratelli e sorelle, altri familiari conviventi) gravemente ammalati, diversamente abili e/o affetti da patologie limitanti. Saranno valutate anche le richieste dei lavoratori volte a prestare assistenza ai componenti della programmazione triennale famiglia di fatto;
c) necessità di accudire i figli minorenni (con riferimento al numero dei figli e, quindi, alla loro minore età);
d) motivi di studio e altri motivi degni di obiettiva considerazione; • un mese prima del fabbisogno termine di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Ciascuna Amministrazione può assumere personale concessione della riduzione oraria verranno prese in considerazione tutte le domande eventualmente pervenute alla società fino a tempo parziale nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva rilevata al 31 dicembre quella data - comprese quelle di ogni anno.
3. Per prosecuzione presentate dal lavoratore a cui scade il reclutamento del personale a tempo parziale si applica part-time - e verrà definita la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
4. Le amministrazioni, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, sono tenute ad individuare, graduatoria in base ai rispettivi ordinamenti e nel rispetto della legislazione vigente in materia, le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti all'ordine di priorità di cui al comma precedente
5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione sopra; • le eventuali richieste di posto in organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti in organico ripristino del lavoro a tempo pieno trasformati in posti a tempo parzialeprima della scadenza pattuita dovranno essere presentate con almeno due mesi di preavviso.
6. Il tempo parziale può essere realizzato, anche per il potenziamento dell'attività delle amministrazioni nelle ore pomeridiane, sulla base delle due seguenti tipologie: - con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); - con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno).
7. Per gli istituti normativi non specificamente trattati nel corso del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
8. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito, previa comunicazione all'Amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali delle amministrazioni medesime, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 29/1993.
9. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa. 10.I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato al numero di giornate di lavoro annue. 00.Xx costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione dello stesso da tempo pieno a tempo parziale o viceversa deve risultare da atto scritto e, nel primo caso, deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nell'ambito delle tipologie di cui al comma 6. 00.Xx trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa può altresì aver luogo in ogni momento su apposita domanda del dipendente, il quale indica, nel caso di scelta del tempo parziale, anche la durata e la tipologia della prestazione lavorativa cui aspira. L'Amministrazione è tenuta a comunicare, con atto scritto motivato, le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, che, decorso inutilmente detto termine, si intende accolta. L’Amministrazione, entro il predetto termine, può, con provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. 13.Nel rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale non sono consentite prestazioni di lavoro straordinario. Nel solo caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale sono consentite prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza all'orario normale di lavoro. Trova applicazione in particolare l’art. 3, commi 5 e 8, del D.Lgs. n. 61/2000.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutte le categorie comprese nel sistema di classificazione del personale mediante:
a) : trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati;
b) ; assunzione nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Ciascuna Amministrazione può assumere personale a tempo parziale nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva rilevata al 31 dicembre di ogni anno.
3. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
4. Le amministrazioni, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, sono tenute ad individuare, in base ai rispettivi ordinamenti e nel rispetto della legislazione vigente in materia, le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente
5. precedente Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto in organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti in organico a tempo pieno trasformati in posti a tempo parziale.
6. Il tempo parziale può essere realizzato, anche per il potenziamento dell'attività delle amministrazioni nelle ore pomeridiane, sulla base delle due seguenti tipologie: - con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); - con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno).
7. Per gli istituti normativi non specificamente trattati nel corso del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
8. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito, previa comunicazione all'Amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali delle amministrazioni medesime, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 29/1993.
9. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa. 10.I I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato al numero di giornate di lavoro annue. 00.Xx In costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione dello stesso da tempo pieno a tempo parziale o viceversa deve risultare da atto scritto e, nel primo caso, deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nell'ambito delle tipologie di cui al comma 6. 00.Xx La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa può altresì aver luogo in ogni momento su apposita domanda del dipendente, il quale indica, nel caso di scelta del tempo parziale, anche la durata e la tipologia della prestazione lavorativa cui aspira. L'Amministrazione è tenuta a comunicare, con atto scritto motivato, le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, che, decorso inutilmente detto termine, si intende accolta. L’Amministrazione, entro il predetto termine, può, con provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. 13.Nel Nel rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale non sono consentite prestazioni di lavoro straordinario. Nel solo caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale sono consentite prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza all'orario normale di lavoro. Trova applicazione in particolare l’art. 3, commi 5 e 8, del D.Lgs. n. 61/2000. Fatto salvo quanto previsto al comma 16, le forme di lavoro supplementare previste dall’art. 3 del D.Lgs. n. 61/2000 saranno disciplinate dal contratto integrativo in relazione alle specifiche esigenze delle singole amministrazioni e nei limiti delle risorse destinate agli istituti di cui al medesimo art. 3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite in misura pari a quella stabilita per le ore di lavoro straordinario. Il trattamento previdenziale di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni dell'art. 8 della legge 554/88 e successive modificazioni e integrazioni. La materia di cui al presente articolo sarà ridefinita in apposita sequenza contrattuale, da attivare con i soggetti sindacali firmatari del presente CCNL entro il 31 gennaio 2001, ferma restando l’operatività delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 61/2000, in quanto immediatamente applicabili.
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