Common use of Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale Clause in Contracts

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater del d.lgs. n. 165/2001. 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 13, comma 9, n. 2 , e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.

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Samples: Codice Disciplinare, Codice Disciplinare, Codice Disciplinare Nuovo Contratto Scuola

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggettoabbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater dell’art.55ter, del d.lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165/2001. 2. L’Azienda, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dirigente e, quando all’esito dell’istruttoria, non disponga di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare attivato. 3. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter 55ter del d. lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga penale, interviene una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste” sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non lo ha l’ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter55ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653dell’art.653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendentedirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penalecostituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’artdell’art. 55-ter55ter, comma 4 del d.lgs. n. 165/20014. 34. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 138 (codice disciplinare) comma 11, comma 9punto 2 e, n. 2 successivamente, e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste” sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non lo ha l’ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165/2001, il dipendente dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazionel’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altraaltra sede, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 45. Dalla data di riammissione di cui al comma 34, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza antecedente, nonché della retribuzione di posizione in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinariogodimento all’atto del licenziamento. Analogamente si procede anche in In caso di premorienza per il premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o il al convivente superstite e i ai figli. 56. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 31, siano state contestate al dipendente dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigentele procedure previste dal presente CCNL. 7. E’ abrogato l’art. 19 del CCNL del 3.11.2005, come modificato dall’art. 14 del CCNL del 17/10/2008.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater del d.lgsd. lgs. n. 165/2001. 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsd.lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgsd. lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 1362, comma 9, n. 2 , e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.. Art. 66‌

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater del d.lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165 del 2001. 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsD.Lgs. n. 165/2001165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4 del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001165 del 2001. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 1366, comma 9, n. 2 n.2 (Codice disciplinare), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgsD.Lgs. n. 165/2001165 del 2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazionel’Azienda o Ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica categoria e posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta confluito il profilo posseduto al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggettoabbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater dell’art.55ter, del d.lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165/2001. 2. L’Azienda, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dirigente e, quando all’esito dell’istruttoria, non disponga di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare attivato. 3. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter 55ter del d. lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga penale, interviene una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste” sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non lo ha l’ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter55ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653dell’art.653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendentedirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penalecostituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’artdell’art. 55-ter55ter, comma 4 del d.lgs. n. 165/20014. 34. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 138 (codice disciplinare) comma 11, comma 9punto 2 e, n. 2 successivamente, e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste” sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non lo ha l’ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165/2001, il dipendente dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazionel’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altraaltra sede, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 45. Dalla data di riammissione di cui al comma 34, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza antecedente, nonché della retribuzione di posizione in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinariogodimento all’atto del licenziamento. Analogamente si procede anche in In caso di premorienza per il premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o il al convivente superstite e i ai figli. 56. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 31, siano state contestate al dipendente dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigentele procedure previste dal presente CCNL. 7. E’ abrogato l’art. 19 del CCNL del 3.11.2005, come modificato dall’art. 17 del CCNL del 17/10/2008.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, CCNL

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater del d.lgsd. lgs. n. 165/2001. 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsd.lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgsd. lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 1362, comma 9, n. 2 , e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.

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Samples: Codice Disciplinare Del Personale Non Dirigente, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater del d.lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165/2001. 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsD.Lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgsD. Lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4 del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 1359, comma 9, n. 2 punto 2, e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgsD. Lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazionel’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.

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Samples: Codice Disciplinare, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggettoabbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’artdell’art.55ter e quater, del D.Lgs. 55-ter e quater del d.lgs. n. 165/2001n.165/2001. 2. L’Azienda o Ente, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dirigente e, quando all’esito dell’istruttoria, non disponga di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare attivato. 3. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter 55ter del d. lgsD.Lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga penale, interviene una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste” sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non lo ha l’ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter55ter, comma 4, del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653dell’art.653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendentedirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penalecostituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’artdell’art. 55-55 ter, comma 4 del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001. 34. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 1372 (Codice disciplinare) comma 10, comma 9punto 2 e, n. 2 successivamente, e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste” sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non lo ha l’ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogaanaloga , ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgsD.Lgs.n. n. 165/2001, il dipendente dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazionel’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altraaltra sede, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 45. Dalla data di riammissione di cui al comma 34, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, compresi gli aumenti contrattuali nel frattempo intervenuti, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza antecedente, nonché della retribuzione di posizione in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinariogodimento all’atto del licenziamento. Analogamente si procede anche in In caso di premorienza per il premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o il al convivente superstite e i ai figli. 56. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 31, siano state contestate al dipendente dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigentele procedure previste dall’art. 55 – ter del D.Lgs. n. 165/2001.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Capo X Responsabilità Disciplinare

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di Dopo l’art. 25 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dal precedente articolo, è aggiunto l’art. 25 bis “Rapporto tra procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, e procedimento penale”: 1. Nel caso di commissione in tutto o servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l’ente inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater cui l’obbligo della denuncia penale emerga nel corso del d.lgs. n. 165/2001procedimento disciplinare già avviato. 2. Nel caso Al di fuori dei casi previsti nel comma 1, quando l’ente venga a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Qualora l’ente sia venuta a conoscenza dei fatti che possono dal luogo a sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento è avviato nei termini previsti dall’art.24, comma 2. 4. Fatto salvo il disposto dell’art. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001, il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l’ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 5. Per i soli casi previsti all’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l’ente ha avuto comunicazione della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 6. L’applicazione della sanzione prevista dall’art. 25 (codice disciplinare), come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 7, lett. h) e 8, lett. c) ed e), non ha carattere automatico essendo correlata all’esperimento del procedimento disciplinare sospesodisciplinare, ai sensi dell’artsalvo quanto previsto dall’art. 55-ter 5, comma 2, della legge n. 97 del d. lgs2001 e dall’art. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto 28 del procedimento codice penale intervenga una relativamente alla applicazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici. 7. In caso di sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’artsi applica quanto previsto dall’art. 55-ter, comma 4, 653 c.p.p. e l’ente dispone la chiusura del d.lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusivesospeso, applicando le disposizioni dell’artdandone comunicazione all’interessato. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento medesimo riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001. 38. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione In caso di sentenza definitiva di proscioglimento, prima del licenziamentodibattimento, ai sensi dell’art. 13dell’art.129 cpp, comma 9, n. 2 , e successivamente pronunciata con la formula il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” sussiste o che “perché l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto procede analogamente al comma 7. 9. In caso di archiviazionesentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l’art. 653, comma 1 bis del c.p.p. 10. Il dipendente licenziato ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter25 (codice disciplinare), comma 27, lett. h) e comma 8, lett. c) ed e), e successivamente assolto a seguito di revisione del d. lgs. n. 165/2001processo ha diritto, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altraaltra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta posizione economica acquisita nella categoria di appartenenza all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisionelicenziamento ovvero in quella corrispondente alla qualifica funzionale posseduta alla medesima data secondo il pregresso ordinamento professionale. 411. Dalla data di riammissione di cui al comma 310, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente antecedente, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio servizio, agli incarichi ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in In caso di premorienza per il premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o il convivente superstite e i ai figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggettoabbia, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55dell’art.55-ter e quater ter, del d.lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165 del 2001. 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55dell’art.55-ter del d. lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale penale, intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste” sussiste o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55dell’art.55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653dell’art.653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendentedirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, violazioni oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55dell’art.55-ter, comma 4 del d.lgs. n. 165/20014. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 137, comma 9, n. 2 n.2 (codice disciplinare), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste” sussiste o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55dell’art.55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165 del 2001, il dipendente dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazionel’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altraaltra sede, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza nonché della retribuzione di posizione in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinariogodimento all’atto del licenziamento. Analogamente si procede anche in In caso di premorienza per il premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o il al convivente superstite e i ai figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 31, siano state contestate al dipendente dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigentele procedure previste dal presente CCNL.

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Samples: CCNL Del 22.2.2010, Area Dirigenza Regioni E Autonomie Locali, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Del Personale Dirigente, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti, commessi in servizio, di rilevanza penale l'amministrazione inizia il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del d.lgs. n. 165/2001procedimento disciplinare già avviato. 2. Nel caso Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 2001, negli altri casi il procedimento disciplinare sospeso, sospeso ai sensi dell’artdel presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4. 55-ter del d. lgsPer i casi previsti all'art. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter5, comma 4, della legge 97 del d.lgs. n. 165/20012001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusiveprecedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 5. L'applicazione della sanzione prevista dall’art. 95, applicando le disposizioni dell’artcome conseguenza delle condanne penali citate nei commi 7, lett. 653f) e 8, lett. c) e d), non ha carattere automatico, essendo correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, 2 della legge n. 97 del codice di procedura penale2001. 6. In questa ipotesi, ove caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.- Xxx nel procedimento disciplinare sospeso, sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento medesimo riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 7. 55-terIn caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6. 8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001. 9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 95, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento8, ai sensi dell’art. 13, lettera f) e comma 9, n. 2 lettere c) e d), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile assolto a seguito di assoluzionerevisione del processo, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogadiritto, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altraaltra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità dell'anzianità posseduta all’atto all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 410. Dalla data di riammissione di cui al Il dipendente riammesso ai sensi del comma 39, il dipendente è reinquadrato, nell'area e nella medesima qualifica posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.

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Samples: Codice Disciplinare, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggettoabbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’artdegli artt. 55-ter e quater quater, del d.lgs. n. 165/2001. 2. L’amministrazione, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dirigente e, quando all’esito dell’istruttoria, non disponga di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare attivato. 3. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-55 ter del d. lgsd.lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale penale, intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto addebitato non sussistesussiste o non costituisce illecito penale” o che “l’imputato non lo ha l’ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-55 ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice Codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendentedirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penalecostituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’artdell’art. 55-55 ter, comma 4 4, del d.lgs. n. 165/2001. 34. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 1328 (Codice disciplinare) comma 8, comma 9punto 2 e, n. 2 successivamente, e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto addebitato non sussistesussiste o non costituisce illecito penale” o che “l’imputato non lo ha l’ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-55 ter, comma 2, del d. lgsd.lgs. n. 165/2001, il dipendente dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazionel’ente, anche in soprannumero soprannumero, nella medesima sede o in altraaltra sede, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 45. Dalla data di riammissione di cui al comma 34, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza antecedente, nonché della retribuzione di posizione in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinariogodimento all’atto del licenziamento. Analogamente si procede anche in In caso di premorienza per il premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o il al convivente superstite e i ai figli. 56. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 31, siano state contestate al dipendente dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigentele procedure previste dall’art. 55 ter del d.lgs. n. 165/2001.

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Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. (Art.46 CCNL 27.01.05) 1. Nell’ipotesi Nel caso di commissione in servizio di fatti illeciti di rilevanza penale l’Amministrazione inizia il procedimento disciplinare che abbia ad oggettoe trasmette la denunzia penale. Il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla sentenza definitiva, fatta salva l’ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in tutto flagranza, a commettere reati di peculato o in parteconcussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Sulla base della valutazione derivante dall’esito del procedimento disciplinare si applica la sanzione di cui all’art. 46, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziariacomma 6, trovano applicazione le disposizioni dell’artlett. 55-ter e quater f) del d.lgs. n. 165/2001presente CCNL. 2. Nel caso Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l’Amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 2001, negli altri casi il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4. Per i casi previsti all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 2001, il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 5. L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 46, come conseguenza delle condanne penali citate nel comma 6, lett. b) ed e), non ha carattere automatico, essendo correlata all'esperimento del procedimento disciplinare sospesodisciplinare, ai sensi dell’artsalvo quanto previsto dall'art. 55-ter 5, comma 2 della legge n. 97 del d. lgs2001. 6. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una In caso di sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’artsi applica quanto previsto dall’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove 653 c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, violazioni oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, qualora l’assoluzione sia motivata “perché il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 13, comma 9, n. 2 , e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoganon escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, ove il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni. 7. In caso di proscioglimento perché il fatto non sussiste, ovvero perché l’imputato non lo ha commesso si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia riaperto e si concluda con un atto stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure qualora il proscioglimento sia motivato “perché il fatto non costituisce reato” non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni. 8. In caso di archiviazione, sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001. 9. Il personale licenziato ai sensi e con le modalità dell’artdell'art. 55-ter46, comma 26, lett. b), e) ed f), e successivamente assolto a seguito di revisione del d. lgs. n. 165/2001processo, il dipendente ha diritto diritto, dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altraaltra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità dell'anzianità posseduta all’atto all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 410. Dalla data di riammissione di cui al Il personale riammesso ai sensi del comma 39, il dipendente è reinquadrato, nell'area e nella medesima qualifica posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggettoabbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. degli articoli 55-ter e 55-quater del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001. 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsD.Lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto addebitato non sussistesussiste o non costituisce illecito penale” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice Codice di procedura penaleProcedura Penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendentepersonale di cui all’art. 1 del presente CCNL, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penalecostituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’artdell’art. 55-ter, comma 4 4, del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 1336 (codice disciplinare), comma 9, n. 2 punto B e, e successivamente successivamente, il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto addebitato non sussistesussiste o non costituisce illecito penale” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001D.Lgs.165/2001, il dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL ha diritto diritto, dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’amministrazionel’ente, anche in soprannumero soprannumero, nella medesima sede o in altraaltra sede, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta nonché, ove previsto, all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso personale ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse antecedente, nonché, ove prevista, della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento, ed è reinquadrato, nella medesima qualifica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Sono escluse, ove previste, le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di i compensi per il lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in In caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e premorienza, i figlicompensi spettano agli eredi legittimi. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 31, siano state contestate al dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigentele procedure previste dall’art. 55-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Disciplinary Responsibility Regulations, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l'ente inizia il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del d.lgs. n. 165/2001procedimento disciplinare già avviato. 2. Nel caso Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'ente venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente, per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare sospesodisciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001, in linea generale, il procedimento disciplinare, sospeso ai sensi dell’artdel presente articolo, è riattivato entro 180 giorni da quando l'ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4. 55-ter del d. lgsPer i casi previsti all’art. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter5, comma 4, della legge n. 97 del d.lgs. n. 165/20012001, riprende il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 5. L’applicazione della sanzione prevista dall’art. 16, come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 7, lett. h) e 8, lett. b) ed adotta le determinazioni conclusivee), applicando le disposizioni dell’artnon ha carattere automatico essendo correlata all’esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001. 6. In caso di assoluzione, si applica quanto previsto dall’art. 653, comma 1, del codice di procedura penalec.p.p. In questa ipotesi, ove Ove nel procedimento disciplinare sospeso, sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento medesimo riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001. 37. Se il procedimento disciplinare non sospeso In caso di proscioglimento, si sia concluso con l’irrogazione procede analogamente al comma 6. 8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna, trova applicazione l’art. 1 della sanzione legge 97 del licenziamento, 2001. 9. Il dipendente licenziato ai sensi dell’art. 1316, comma 97 lettera h) e comma 8, n. 2 lett. b) ed e), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile assolto a seguito di assoluzionerevisione del processo, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogadiritto, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 410. Dalla data di riammissione di cui al Il dipendente riammesso ai sensi del comma 39, il dipendente è reinquadrato, nell’area e nella medesima qualifica posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater del d.lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165/2001. 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsD.Lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4 del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 1359, comma 9, n. 2 punto 2, e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il 25 Vedi nota 20 26 Art. 4 comma 1 L. 97/2001: “Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché' sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio.” 27 Vedi nota 22 medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgsD.Lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazionel’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.

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Samples: Codice Disciplinare, Codice Disciplinare Dei Dipendenti

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l'amministrazione inizia il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del d.lgs. n. 165/2001procedimento disciplinare già avviato. 2. Nel caso Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Fatto salvo il disposto dell’art. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001, in linea generale il procedimento disciplinare sospeso, sospeso ai sensi dell’artdel presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4. 55-ter del d. lgsPer i casi previsti all’art. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter5, comma 4, della legge n. 97 del d.lgs. n. 165/2001, riprende 2001 il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 5. L’applicazione della sanzione prevista dall’art. 12 (Codice disciplinare), come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 5, lett. h) e 6, lett. b) ed adotta le determinazioni conclusivee), applicando le disposizioni dell’artnon ha carattere automatico essendo correlata all’esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 6535, comma 1, 2 della legge n. 97 del codice di procedura penale2001. 6. In questa ipotesi, ove caso di assoluzione si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento medesimo riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001. 37. Se il procedimento disciplinare non sospeso In caso di proscioglimento, avvenuto per le stesse causali del comma 6, si sia concluso con l’irrogazione procede analogamente a quanto previsto nel comma medesimo. 8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l’art. 1 della sanzione legge n. 97 del licenziamento, 2001. 9. Il dipendente licenziato ai sensi dell’art. 1312 (Codice disciplinare, comma 95 lett. h) e comma 6, n. 2 lett. b) ed e), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile assolto a seguito di assoluzionerevisione del processo ha diritto, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altraaltra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica area, profilo, posizione economica e con decorrenza dell’anzianità posseduta posseduti all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 410. Dalla data di riammissione di cui al Il dipendente riammesso ai sensi del comma 39, il dipendente è reinquadrato, reinquadrato nell’area e nella medesima qualifica posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi Nell'ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggettoabbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l’autorità l'autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. degli articoli 55-ter e quater del d.lgsd. lgs. n. 165/2001. 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’artdell'art. 55-ter del d. lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto addebitato non sussiste” sussiste o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogache “l'imputato non lo ha commesso”, l’autorità l'autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’artdell'art. 55-ter, comma 4, del d.lgsd. lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’artdell'art. 653, comma 1, del codice Codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendentepersonale di cui all'art. 1 del presente CCNL, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penalecostituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’artdell'art. 55-ter, comma 4 4, del d.lgsd. lgs. n. 165/2001. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione l'irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’artdell'art. 13, 36 comma 9, n. 2 punto B e, e successivamente successivamente, il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto addebitato non sussiste” sussiste o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogache “l'imputato non lo ha commesso”, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’artdell'art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001lgs.165/2001, il dipendente ha diritto i dirigenti ed i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali hanno diritto, dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’amministrazionel'ente, anche in soprannumero soprannumero, nella medesima sede o in altraaltra sede, nonché, ove previsto, all'affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all'atto del licenziamento; dalla data della sentenza di assoluzione, i segretari hanno diritto alla riammissione in servizio, eventualmente anche in soprannumero rispetto alle previsioni concernenti la quantità complessiva di segretari iscritti all'Albo, nella medesima qualifica Sezione Regionale di appartenenza o in altra di suo gradimento, con collocazione nella fascia professionale e nella posizione economica di appartenenza all'atto del licenziamento e con decorrenza dell’anzianità dell'anzianità posseduta all’atto sempre all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente l'assoluzione consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente i dirigenti ed i dirigenti amministrativi tecnici e professionali hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale periodo di sospensione antecedente, nonché, ove prevista, della retribuzione di posizione in godimento all'atto del licenziamento, ed è reinquadrato, nella medesima qualifica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha Sono escluse, ove previste, le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero i compensi per il lavoro straordinario. In caso di premorienza, i compensi spettano agli eredi legittimi. 5. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, i segretari hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, tenendo conto anche dell’eventuale dell'eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza nonché della retribuzione di posizione in godimento all'atto del licenziamento. In caso di premorienza, i compensi spettano agli eredi legittimi. 6. A seguito della riammissione in servizio ovvero ed alla prestazione reiscrizione nell'Albo, fino alla nomina presso una nuova sede, ai segretari sono erogati tutti gli assegni, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche servizio effettivamente prestata, e la retribuzione di posizione in caso godimento prima del licenziamento, per tutto il periodo di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figlimessa in disponibilità, di cui all'art.101, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000. 57. Ove, a seguito della riammissione in servizio, i segretari conseguano la nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella d'iscrizione, allo stesso competono tutti gli assegni, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, e la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento. Restano a carico del Ministero dell'Interno gli oneri relativi alla differenza tra la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell'ente di nuova assegnazione. 8. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 31, siano state contestate al dipendente personale di cui all'art. 1 del presente CCNL altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigentele procedure previste dall'art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’artdegli artt. 55-ter e quater del d.lgs. n. 165/2001. 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4 4, del d.lgs. n. 165/2001. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 13, comma 9, n. 2 , e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.

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Samples: Contratto Integrativo Di Istituto, Contratto Collettivo Nazionale

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziariagiudi- ziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’artdegli artt. 55-ter e quater del d.lgs. n. 165/2001. 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsd.lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento proce- dimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione as- soluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, riprende ri- prende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice co- dice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti costi- tuenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4 4, del d.lgs. n. 165/2001. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 13, comma 9, n. 2 , e successivamente il procedimento penale sia definito defi- nito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce rico- nosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione formu- lazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con- cluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgsd.lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità dell’an- zianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadratorein- quadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta pos- seduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha diritto di- ritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione so- spensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge co- niuge o il convivente superstite e i figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare disci- plinare viene riaperto secondo la normativa vigente.

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Samples: CCNL Comparto Istruzione E Ricerca 2016 2018, CCNL Comparto Istruzione E Ricerca 2016 2018

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l’Amministrazione inizia il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare si sospende fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del d.lgs. n. 165/2001procedimento disciplinare già avviato. 2. Nel caso Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l’Amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/2001, qualora personale per i medesimi fatti oggetto del di procedimento penale intervenga una disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza penale irrevocabile definitiva. 3. Fatte salve le ipotesi di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogacui all'art. 5, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma commi 2 e 4, della legge 97 del d.lgs. n. 165/20012001, riprende negli altri casi il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusivesospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4. Per i casi previsti all'art. 5, applicando le disposizioni dell’artcommi 2 e 4, della legge 97 del 2001, il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 5. 653L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 56, come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 5, lett. h) e 6, lett. d) e e), non ha carattere automatico, essendo correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, 2 della legge n. 97 del codice di procedura penale2001. 6. In questa ipotesi, ove caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.- Qualora nel procedimento disciplinare sospeso, sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento medesimo riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 7. 55-terIn caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6. 8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001. 9. Il personale licenziato ai sensi dell'art. 56, comma 4 del d.lgs. n. 165/20015, lettera h) e comma 6, lett. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 13, comma 9, n. 2 , e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater 55- ter, del d.lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165 del 2001. 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsD.Lgs. n. 165/2001165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o “non costituisce illecito penale” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendentedirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4 del d.lgs. n. 165/20014. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 139, comma 9, n. punto 2 (codice disciplinare), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o “non costituisce illecito penale” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgsD.Lgs. n. 165/2001165 del 2001, il dipendente dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altraaltra sede, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza nonché della retribuzione di posizione in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinariogodimento all’atto del licenziamento. Analogamente si procede anche in In caso di premorienza per il premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o il al convivente superstite e i ai figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigentele procedure previste dal presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’artdegli artt. 55-ter e quater del d.lgs. n. 165/2001. . 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4 4, del d.lgs. n. 165/2001. . 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 13, comma 9, n. 2 , e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.

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Samples: Contratto Integrativo Di Istituto, Contratto Integrativo Di Istituto

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggettoabbia, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater ter, del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001. 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsD.Lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale penale, intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste” sussiste o non costituisce illecito penale, o che l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, commesso l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendentedirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, violazioni oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’artdell’art. 55-ter, comma 4 del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 134, comma 9, n. 2 n.2 (codice disciplinare), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste” sussiste o non costituisce illecito penale o che l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgsD.Lgs. n. 165/2001, il dipendente dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazionel’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altraaltra sede, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza nonché della retribuzione di posizione in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinariogodimento all’atto del licenziamento. Analogamente si procede anche in In caso di premorienza per il premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o il al convivente superstite e i ai figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 31, siano state contestate al dipendente dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigentele procedure previste dal presente Testo unico.

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Samples: Contratto Di Lavoro, Contratto Di Lavoro

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater del d.lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165 del 2001. 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsD.Lgs. n. 165/2001165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4 del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001165 del 2001. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 1366, comma 9, n. 2 n.2 (Codice disciplinare), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgsD.Lgs. n. 165/2001165 del 2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazionel’Azienda o Ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica categoria e posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta confluito il profilo posseduto al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.. Art. 70‌

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l'Amministrazione inizia il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del d.lgs. n. 165/2001procedimento disciplinare già avviato. 2. Nel caso Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'Amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Fatto salvo il disposto dell'art. 5, comma 2, della Legge 97 del 2001, in linea generale il procedimento disciplinare sospeso, sospeso ai sensi dell’artdel presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4. 55-ter del d. lgsPer i casi previsti all'art. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter5, comma 4, della Legge 97 del d.lgs. n. 165/2001, riprende 2001 il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 5. L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 68 come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 7, lett. h) e 8, lett. c) ed adotta le determinazioni conclusivee), applicando le disposizioni dell’artnon ha carattere automatico essendo correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 6535, comma 1, 2 della Legge n. 97 del codice di procedura penale2001. 6. In questa ipotesi, ove caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento medesimo riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001. 37. Se il procedimento disciplinare non sospeso In caso di proscioglimento, avvenuto per le stesse causali del comma 6 si sia concluso con l’irrogazione procede analogamente a quanto previsto dal medesimo comma. 8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della sanzione Legge 97 del licenziamento, 2001. 9. Il dipendente licenziato ai sensi dell’artdell'art. 13, comma 9, n. 2 , 68 e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile assolto a seguito di assoluzionerevisione del processo ha diritto, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altraaltra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità dell'anzianità posseduta all’atto all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 410. Dalla data di riammissione di cui al Il dipendente riammesso ai sensi del comma 39, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica categoria e nella posizione economica corrispondente in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate esclusi i compensi legati alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater del d.lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165/2001. 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsD.Lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgsD. Lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4 del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 1359, comma 9, n. 2 punto 2, e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgsD. Lgs. n. 165/2001n.165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazionel’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater del d.lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165 del 2001. 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsD.Lgs. n. 165/2001165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4 del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001165 del 2001. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 13…., comma 9, n. 2 n.2 (codice disciplinare), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgsD.Lgs. n. 165/2001165 del 2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazionel’Azienda o Ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica nel medesimo profilo in cui è confluita la qualifica posseduta confluito il profilo posseduto al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggettoabbia, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater ter, del d.lgsd. lgs. n. 165/2001. 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale penale, intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste” sussiste o non costituisce illecito penale o che l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgsd. lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendentedirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, violazioni oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’artdell’art. 55-ter, comma 4 del d.lgs. n. 165/20014. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 1316, comma 9, n. 2 10 (codice disciplinare), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste” sussiste o non costituisce illecito penale o che l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il dipendente dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altrarispetto all’organico regionale, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza nonché della retribuzione di posizione in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinariogodimento all’atto del licenziamento. Analogamente si procede anche in In caso di premorienza per il premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o il al convivente superstite e i ai figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente dirigente altre violazioni, violazioni ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigentele procedure previste dal presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi Nell'ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggettoabbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l’autorità l'autorita' giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’artdell'art. 55-ter e quater quater, del d.lgs. decreto legislativo n. 165/2001. 2. L'azienda o ente, nei casi di particolare complessita' dell'accertamento del fatto addebitato al dirigente e, quando all'esito dell'istruttoria, non disponga di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, puo' sospendere il procedimento disciplinare attivato. 3. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’artdell'art. 55-ter del d. lgs. decreto legislativo n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga penale, interviene una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste” sussiste o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” penale o che «l'imputato non l'ha commesso» o altra formulazione analoga, l’autorità l'autorita' disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’artdell'art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. decreto legislativo n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’artdell'art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendentedirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penalecostituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità modalita' stabilite dall’artdell'art. 55-ter, comma 4 del d.lgs. decreto legislativo n. 165/2001. 34. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione l'irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’artdell'art. 1372 (Codice disciplinare) comma 10, comma 9punto 2 e, n. 2 successivamente, e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste” sussiste o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” penale o che «l'imputato non l'ha commesso» o altra formulazione analogaanaloga , ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’artdell'art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. decreto legislativo n. 165/2001, il dipendente dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazionel'ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altraaltra sede, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto nonche' all'affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione l'assoluzione del dipendente dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 45. Dalla data di riammissione di cui al comma 34, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, compresi gli aumenti contrattuali nel frattempo intervenuti, tenendo conto anche dell’eventuale dell'eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza antecedente, nonche' della retribuzione di posizione in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinariogodimento all'atto del licenziamento. Analogamente si procede anche in In caso di premorienza per il premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o il al convivente superstite e i ai figli. 56. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 31, siano state contestate al dipendente dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigentele procedure previste dall'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi Nell'ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggettoabbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l’autorità l'autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater dell'art.55ter, del d.lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165/2001. 2. L'Azienda, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dirigente e, quando all'esito dell'istruttoria, non disponga di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare attivato. 3. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’artdell'art. 55-ter 55ter del d. lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga penale, interviene una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste” sussiste o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” penale o altra formulazione analogache "l'imputato non l'ha commesso", l’autorità l'autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’artdell'art. 55-ter55ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653dell'art.653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendentedirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penalecostituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’artdell'art. 55-ter55ter, comma 4 del d.lgs. n. 165/20014. 34. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione l'irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’artdell'art. 138 (codice disciplinare) comma 11, comma 9punto 2 e, n. 2 successivamente, e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste” sussiste o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” penale o altra formulazione analogache "l'imputato non l'ha commesso, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’artdell'art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165/2001, il dipendente dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazionel'ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altraaltra sede, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto nonché all'affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione l'assoluzione del dipendente dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 45. Dalla data di riammissione di cui al comma 34, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale dell'eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza antecedente, nonché della retribuzione di posizione in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinariogodimento all'atto del licenziamento. Analogamente si procede anche in In caso di premorienza per il premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o il al convivente superstite e i ai figli. 56. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 31, siano state contestate al dipendente dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigentele procedure previste dal presente CCNL. 7. E' abrogato l'art. 19 del CCNL del 3.11.2005, come modificato dall'art. 17 del CCNL del 17/10/2008.

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Samples: Codice Disciplinare

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater ter, del d.lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165 del 2001. 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsD.Lgs. n. 165/2001165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o “non costituisce illecito penale” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendentedirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4 del d.lgs. n. 165/20014. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 13, comma 96, n. punto 2 (codice disciplinare), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o “non costituisce illecito penale” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgsD.Lgs. n. 165/2001165 del 2001, il dipendente dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altraaltra sede, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza nonché della retribuzione di posizione in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinariogodimento all’atto del licenziamento. Analogamente si procede anche in In caso di premorienza per il premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o il al convivente superstite e i ai figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigentele procedure previste dal presente CCNL.

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Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater del d.lgsd. lgs. n. 165/2001. 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsd.lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile ir revocabile di assoluzione che riconosce che il “a ssoluzione c he r iconosce c he i l “ fatto non sussistes ussiste” o che c he “l’imputato non lo ha commesson on l o h a c ommesso” oppure “non costituisce illecito penaleil lecito pe nale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma c omma 4, del d.lgsde l d. l gs. n. 165/200116 5/2001, riprende il procedimento pr ocedimento disciplinare ed adotta a dotta le determinazioni de terminazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma c omma 1, del codice c odice di procedura p rocedura penale. In I n questa ipotesii potesi, ove nel ov e n el procedimento disciplinare sospesod isciplinare s ospeso, al dipendentea l d ipendente, oltre ai fatti oggetto o ltre a i f atti og getto del giudizio penale per pe r i quali vi sia s ia stata assoluzionea ssoluzione, siano s iano state contestate altre c ontestate a ltre violazioni, oppure i fatti contestatif atti c ontestati, pur prescritti o non costituenti c ostituenti illecito penalepe nale, rivestano r ivestano comunque rilevanza r ilevanza disciplinare, il procedimento riprende i l pr ocedimento r iprende e prosegue pr osegue per dette infrazioni, nei ne i tempi e secondo le modalità stabilite dall’arts tabilite da ll’art. 55-ter, comma c omma 4 del d.lgs. n. 165/2001. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 1362, comma 9, n. 2 , e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il r iconosce c he i l “fatto non sussistes ussiste” o che “l’imputato non n on lo ha commesso” oppure “non costituisce c ostituisce illecito penalepe nale” o altra formulazione analogaa ltra f ormulazione a naloga, ove il i l medesimo procedimento pr ocedimento sia riaperto r iaperto e si concluda con c on un atto di archiviazionea tto d i a rchiviazione, ai a i sensi e con le c on l e modalità dell’art. 55-ter, comma 2c omma 2 , del d el d. lgsl gs. n. n . 165/2001, il i l dipendente ha diritto dalla data della da lla d ata de lla sentenza di assoluzione alla riammissione in a ssoluzione a lla r iammissione i n servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in i n altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione l’ assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 33 , il dipendente i l dip endente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui qua lifica c ui è confluita la qualifica c onfluita l a q ualifica posseduta al momento a l m omento del licenziamento qualora qu alora sia intervenuta una i ntervenuta un a nuova classificazione del personalede l pe rsonale. Il dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse e scluse le indennità comunque legate i ndennità c omunque le gate a lla p resenza i n servizio o vvero alla presenza in servizio ovvero alla prestazione pr estazione di lavoro straordinariola voro s traordinario. Analogamente si procede anche a nche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente c ontestate a l d ipendente altre violazioniv iolazioni, ovvero nel caso ne l c aso in cui le c ui l e violazioni siano rilevanti sotto r ilevanti s xxxx profili diversi da quelli che q uelli c he hanno portato al licenziamento, il i l procedimento disciplinare viene riaperto secondo d isciplinare v iene r iaperto s econdo la normativa vigente.. Art. 66‌

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Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggettoabbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-dell’art.55 ter e quater quater, del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001n.165/2001. 2. L’Azienda o Ente, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dirigente e, quando all’esito dell’istruttoria, non disponga di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare attivato. 3. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-55 ter del d. lgsD.Lgs. n. 165/2001n.165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga penale, interviene una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste” sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non lo ha l’ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-55 ter, comma 4, del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653dell’art.653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendentedirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penalecostituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’artdell’art. 55-55 ter, comma 4 del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001n.165/2001. 34. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 1372 (Codice disciplinare) comma 10, comma 9punto 2 e, n. 2 successivamente, e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste” sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non lo ha l’ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogaanaloga , ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgsD.Lgs.n. n. 165/2001, il dipendente dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazionel’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altraaltra sede, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 45. Dalla data di riammissione di cui al comma 34, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, compresi gli aumenti contrattuali nel frattempo intervenuti, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza antecedente, nonché della retribuzione di posizione in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinariogodimento all’atto del licenziamento. Analogamente si procede anche in In caso di premorienza per il premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o il al convivente superstite e i ai figli. 56. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 31, siano state contestate al dipendente dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento ilprocedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigentele procedure previste dall’art. 55–ter del D.Lgs. n.165/2001.

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Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggettoabbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater 55 ter, del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001. 2. L’Azienda, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dirigente e, quando all’esito dell’istruttoria, non disponga di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare attivato. 3. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter 55ter del d. lgsD.Lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga penale, interviene una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste” sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non lo ha l’ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter55ter, comma 4, del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendentedirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penalecostituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’artdell’art. 55-ter55ter, comma 4 del d.lgs. n. 165/20014. 34. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 138 (codice disciplinare) comma 11, comma 9punto 2 e, n. 2 successivamente, e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste” sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non lo ha l’ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgsD.Lgs. n. 165/2001, il dipendente dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazionel’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altraaltra sede, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 45. Dalla data di riammissione di cui al comma 34, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza antecedente, nonché della retribuzione di posizione in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinariogodimento all’atto del licenziamento. Analogamente si procede anche in In caso di premorienza per il premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o il al convivente superstite e i ai figli. 56. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 31, siano state contestate al dipendente dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigentele procedure previste dal presente CCNL. 7. E’ abrogato l’art. 19 del CCNL del 3.11.2005, come modificato dall’art. 14 del CCNL del 17/10/2008.

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Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggettoabbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. degli articoli 55-ter e quater del d.lgsd. lgs. n. 165/2001. 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto addebitato non sussistesussiste o non costituisce illecito penale” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgsd. lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice Codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendentepersonale di cui all’art. 1 del presente CCNL, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penalecostituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’artdell’art. 55-ter, comma 4 4, del d.lgsd. lgs. n. 165/2001. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 13, 36 comma 9, n. 2 punto B e, e successivamente successivamente, il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto addebitato non sussistesussiste o non costituisce illecito penale” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001lgs.165/2001, il dipendente ha diritto i dirigenti ed i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali hanno diritto, dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’amministrazionel’ente, anche in soprannumero soprannumero, nella medesima sede o in altraaltra sede, nonché, ove previsto, all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento; dalla data della sentenza di assoluzione, i segretari hanno diritto alla riammissione in servizio, eventualmente anche in soprannumero rispetto alle previsioni concernenti la quantità complessiva di segretari iscritti all’Albo, nella medesima qualifica Sezione Regionale di appartenenza o in altra di suo gradimento, con collocazione nella fascia professionale e nella posizione economica di appartenenza all’atto del licenziamento e con decorrenza dell’anzianità posseduta sempre all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha i dirigenti ed i dirigenti amministrativi tecnici e professionali hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse antecedente, nonché, ove prevista, della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento, ed è reinquadrato, nella medesima qualifica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Sono escluse, ove previste, le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di i compensi per il lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in In caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e premorienza, i figlicompensi spettano agli eredi legittimi. 5. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, i segretari hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, i compensi spettano agli eredi legittimi. 6. A seguito della riammissione in servizio ed alla reiscrizione nell’Albo, fino alla nomina presso una nuova sede, ai segretari sono erogati tutti gli assegni, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, e la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento, per tutto il periodo di messa in disponibilità, di cui all’art.101, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000. 7. Ove, a seguito della riammissione in servizio, i segretari conseguano la nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella d’iscrizione, allo stesso competono tutti gli assegni, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, e la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento. Restano a carico del Ministero dell’Interno gli oneri relativi alla differenza tra la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell’ente di nuova assegnazione. 8. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 31, siano state contestate al dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigentele procedure previste dall’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001.

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Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l'Amministrazione inizia il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare si sospende fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del d.lgs. n. 165/2001procedimento disciplinare già avviato. 2. Nel caso Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'Amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/2001, qualora personale per i medesimi fatti oggetto del di procedimento penale intervenga una disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza penale irrevocabile definitiva. 3. Fatte salve le ipotesi di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogacui all'art. 5, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma commi 2 e 4, della legge n. 97 del d.lgs. n. 165/20012001, riprende negli altri casi il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusivesospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4. Per i casi previsti all'art. 5, applicando le disposizioni dell’artcommi 2 e 4, della legge n. 97 del 2001, il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 5. 653L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 56, come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 5, lettera h) e 6, lettere d) e e), non ha carattere automatico, essendo correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, 2 della legge n. 97 del codice di procedura penale2001. 6. In questa ipotesi, ove caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.- Qualora nel procedimento disciplinare sospeso, sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento medesimo riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 7. 55-terIn caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6. 8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della legge n. 97 del 2001. 9. Il personale licenziato ai sensi dell'art. 56, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento5, ai sensi dell’art. 13lettera h) e comma 6, comma 9, n. 2 lettere d) e e), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile assolto a seguito di assoluzionerevisione del processo, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogadiritto, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altraaltra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità dell'anzianità posseduta all’atto all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 410. Dalla data di riammissione di cui al Il personale riammesso ai sensi del comma 39, il dipendente è reinquadrato, nell'area e nella medesima qualifica posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.

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Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di Dopo l’art. 62 del CCNL del 14 febbraio 2001 è aggiunto il seguente art. 62 bis “Rapporto tra procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, e procedimento penale”: 1. Nel caso di commissione in tutto o servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale il CNEL inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del d.lgs. n. 165/2001procedimento disciplinare già avviato. 2. Nel caso Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando il CNEL venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente, per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare sospesodisciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001, in linea generale, il procedimento disciplinare, sospeso ai sensi dell’artdel presente articolo, è riattivato entro 180 giorni da quando il CNEL ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4. 55-ter del d. lgsPer i casi previsti all’art. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter5, comma 4, della legge n. 97 del d.lgs. n. 165/20012001, riprende il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando il CNEL ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 5. L’applicazione della sanzione prevista dall’art. 28 , come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 5, lett. h) e 6, lett. b) ed adotta le determinazioni conclusivee), applicando le disposizioni dell’artnon ha carattere automatico essendo correlata all’esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001. 6. In caso di assoluzione, si applica quanto previsto dall’art. 653, comma 1, del codice di procedura penalec.p.p. In questa ipotesi, ove Ove nel procedimento disciplinare sospeso, sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento medesimo riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001. 37. Se il procedimento disciplinare non sospeso In caso di proscioglimento, si sia concluso con l’irrogazione procede analogamente al comma 6. 8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna, trova applicazione l’art. 1 della sanzione legge 97 del licenziamento, 2001. 9. Il dipendente licenziato ai sensi dell’art. 13(precedente), comma 95 lettera h) e comma 6, n. 2 lett. b) ed e), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile assolto a seguito di assoluzionerevisione del processo, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogadiritto, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 410. Dalla data di riammissione di cui al Il dipendente riammesso ai sensi del comma 39, il dipendente è reinquadrato, nell’area e nella medesima qualifica posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.

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Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l'azienda o ente inizia il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater del d.lgs. n. 165/2001. 2. Nel caso cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare sospesogià avviato. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'azienda o ente venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. Fatto salvo il disposto dell'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001, in linea generale, il procedimento disciplinare sospeso ai sensi dell’artdel presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'azienda o ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 55-ter del d. lgsPer i casi previsti all'art. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter5, comma 4, della legge n. 97 del d.lgs. n. 165/2001, riprende 2001 il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'azienda o ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13, come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 7, lett. h) e 8, lett. b) ed adotta le determinazioni conclusivee), applicando le disposizioni dell’artnon ha carattere automatico essendo correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 6535, comma 1, 2 della legge n. 97 del codice di procedura penale2001. In questa ipotesi, ove caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestatiil procedimento medesimo riprende per dette infrazioni. In caso di proscioglimento avvenuto per le medesime causali del comma 6, pur prescritti o non costituenti illecito penalesi procede analogamente al comma stesso. Nel caso che il proscioglimento sia dovuto ad altri motivi, rivestano comunque rilevanza disciplinarefatto salvo il caso di morte del dipendente, il procedimento disciplinare riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’artsu tutti i fatti originariamente contestati. 55-terIn caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della legge n. 97 del 2001. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art.13, comma 4 del d.lgs7, lett. n. 165/2001. 3h) e comma 8, lett. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 13, comma 9, n. 2 b) ed e), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile assolto a seguito di assoluzionerevisione del processo ha diritto, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altraaltra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità dell'anzianità posseduta all’atto all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione Il dipendente riammesso ai sensi del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 39, il dipendente è reinquadrato, reinquadrato nell'area e nella medesima qualifica posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.

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Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti, commessi in servizio, di rilevanza penale l'amministrazione inizia il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del d.lgs. n. 165/2001procedimento disciplinare già avviato. 2. Nel caso Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 2001, negli altri casi il procedimento disciplinare sospeso, sospeso ai sensi dell’artdel presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4. 55-ter del d. lgsPer i casi previsti all'art. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter5, comma 4, della legge 97 del d.lgs. n. 165/20012001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusiveprecedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 5. L'applicazione della sanzione prevista dall’art. 95, applicando le disposizioni dell’artcome conseguenza delle condanne penali citate nei commi 8, lett. 653f) e 9, lett. c) e d), non ha carattere automatico, essendo correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, 2 della legge n. 97 del codice di procedura penale2001. 6. In questa ipotesi, ove caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.- Xxx nel procedimento disciplinare sospeso, sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento medesimo riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 7. 55-terIn caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6. 8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001. 9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 95, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento8, ai sensi dell’art. 13, lettera f) e comma 9, n. 2 lettere c) e d), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile assolto a seguito di assoluzionerevisione del processo, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogadiritto, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altraaltra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità dell'anzianità posseduta all’atto all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 410. Dalla data di riammissione di cui al Il dipendente riammesso ai sensi del comma 39, il dipendente è reinquadrato, nell'area e nella medesima qualifica posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.

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Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’artdegli artt. 55-ter e quater del d.lgs. n. 165/2001165 del 2001. 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsd.lgs. n. 165/2001165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-55- ter, comma 4 4, del d.lgs. n. 165/2001165 del 2001. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 1325, comma 9, n. punto 2 (Codice disciplinare), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgsd.lgs. n. 165/2001165 del 2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità ed istituti comunque legate legati alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente. 6. Il presente articolo abroga l’art. 16 del CCNL 19/04/2018.

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Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. (introdotto dall’art. 46 del CCNL 27 gennaio 2005) 1. Nell’ipotesi Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, l'Amministrazione inizia il procedimento disciplinare che abbia ad oggettoed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane, tuttavia, sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del d.lgs. n. 165/2001procedimento disciplinare già avviato. 2. Nel caso Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'Amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/2001, qualora dipendente per i medesimi fatti oggetto del di procedimento penale intervenga una disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza penale irrevocabile definitiva. 3. Fatte salve le ipotesi di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogacui all'art. 5, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma commi 2 e 4, della legge 97 del d.lgs. n. 165/20012001, riprende negli altri casi il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4. Per i casi previsti all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 2001, il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 5. L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 45, come conseguenza delle condanne penali citate nel comma 6, lett. b) ed adotta le determinazioni conclusivee), applicando le disposizioni dell’artnon ha carattere automatico, essendo correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 6535, comma 1, 2 della legge n. 97 del codice di procedura penale2001. 6. In questa ipotesi, ove caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.. Qualora nel procedimento disciplinare sospeso, sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento medesimo riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 7. 55-terIn caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6. 8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001. 9. Il personale licenziato ai sensi dell'art. 45, comma 4 del d.lgs6, lett. n. 165/2001. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 13, comma 9, n. 2 b) ed e), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile assolto a seguito di assoluzionerevisione del processo, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogadiritto, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altraaltra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità dell'anzianità posseduta all’atto all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 410. Dalla data di riammissione di cui al Il personale riammesso ai sensi del comma 39, il dipendente è reinquadrato, nell'area e nella medesima qualifica posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.

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Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggettoabbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. degli articoli 55-ter e quater del d.lgsd. lgs. n. 165/2001. 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto addebitato non sussistesussiste o non costituisce illecito penale” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgsd. lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice Codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendentepersonale di cui all’art. 1 del presente CCNL, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penalecostituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’artdell’art. 55-ter, comma 4 4, del d.lgsd. lgs. n. 165/2001. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 13, 36 (Codice disciplinare) comma 9, n. 2 punto B e, e successivamente successivamente, il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto addebitato non sussistesussiste o non costituisce illecito penale” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001lgs.165/2001, il dipendente ha diritto i dirigenti ed i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali hanno diritto, dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’amministrazionel’ente, anche in soprannumero soprannumero, nella medesima sede o in altraaltra sede, nonché, ove previsto, all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento; dalla data della sentenza di assoluzione, i segretari hanno diritto alla riammissione in servizio, eventualmente anche in soprannumero rispetto alle previsioni concernenti la quantità complessiva di segretari iscritti all’Albo, nella medesima qualifica Sezione Regionale di appartenenza o in altra di suo gradimento, con collocazione nella fascia professionale e nella posizione economica di appartenenza all’atto del licenziamento e con decorrenza dell’anzianità posseduta sempre all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha i dirigenti ed i dirigenti amministrativi tecnici e professionali hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse antecedente, nonché, ove prevista, della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento, ed è reinquadrato, nella medesima qualifica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Sono escluse, ove previste, le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di i compensi per il lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in In caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e premorienza, i figlicompensi spettano agli eredi legittimi. 5. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, i segretari hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, i compensi spettano agli eredi legittimi. 6. A seguito della riammissione in servizio ed alla reiscrizione nell’Albo, fino alla nomina presso una nuova sede, ai segretari sono erogati tutti gli assegni, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, e la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento, per tutto il periodo di messa in disponibilità, di cui all’art.101, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000. 7. Ove, a seguito della riammissione in servizio, i segretari conseguano la nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella d’iscrizione, allo stesso competono tutti gli assegni, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, e la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento. Restano a carico del Ministero dell’Interno gli oneri relativi alla differenza tra la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell’ente di nuova assegnazione. 8. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 31, siano state contestate al dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigentele procedure previste dall’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001.

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Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001n.165/2001. 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsD.Lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4 del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 1359, comma 9, n. 2 punto 2, e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgsD.Lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazionel’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.

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Samples: Codice Disciplinare

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi Nell'ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggettoabbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l’autorità l'autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater dell'art.55ter, del d.lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165/2001. 2. L'Azienda, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dirigente e, quando all'esito dell'istruttoria, non disponga di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare attivato. 3. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’artdell'art. 55-ter 55ter del d. lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga penale, interviene una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste” sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato l'imputato non lo ha l'ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità l'autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’artdell'art. 55-ter55ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653dell'art.653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendentedirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penalecostituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’artdell'art. 55-ter55ter, comma 4 del d.lgs. n. 165/20014. 34. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione l'irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’artdell'art. 138 (codice disciplinare) comma 11, comma 9punto 2 e, n. 2 successivamente, e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste” sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato l'imputato non lo ha l'ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’artdell'art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165/2001, il dipendente dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazionel'ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altraaltra sede, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto nonché all'affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione l'assoluzione del dipendente dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 45. Dalla data di riammissione di cui al comma 34, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale dell'eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza antecedente, nonché della retribuzione di posizione in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinariogodimento all'atto del licenziamento. Analogamente si procede anche in In caso di premorienza per il premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o il al convivente superstite e i ai figli. 56. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 31, siano state contestate al dipendente dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigentele procedure previste dal presente CCNL. 7. E' abrogato l'art. 19 del CCNL del 3.11.2005, come modificato dall'art. 14 del CCNL del 17/10/2008.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater ter, del d.lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165 del 2001. 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsD.Lgs. n. 165/2001165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o “non costituisce illecito penale” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendentedirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4 del d.lgs. n. 165/20014. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 13dell’art.9, comma 9, n. punto 2 (codice disciplinare), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o “non costituisce illecito penale” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgsD.Lgs. n. 165/2001165 del 2001, il dipendente dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazionel’ente o l’agenzia, anche in soprannumero nella medesima sede o in altraaltra sede, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza nonché della retribuzione di posizione in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinariogodimento all’atto del licenziamento. Analogamente si procede anche in In caso di premorienza per il premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o il al convivente superstite e i ai figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigentele procedure previste dal presente CCNL.

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Samples: CCNL

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggettoabbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziarial’Autorità Giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. degli articoli 55-ter e 55-quater del d.lgsD. Lgs. n. 165/2001. 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsD. Lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto addebitato non sussistesussiste o non costituisce illecito penale” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgsD. Lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice Codice di procedura penaleProcedura Penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendentepersonale di cui all’art. 1 del presente CCNL, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penalecostituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’artdell’art. 55-ter, comma 4 4, del d.lgsD. Lgs. n. 165/2001. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 1330, comma 9, n. 2 punto B (Codice disciplinare) e, e successivamente successivamente, il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto addebitato non sussistesussiste o non costituisce illecito penale” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001D. Lgs.165/2001, il dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL ha diritto diritto, dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’amministrazionel’Amministrazione, anche in soprannumero soprannumero, nella medesima sede o in altraaltra sede, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta nonché, ove previsto, all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso personale ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza antecedente, nonché, ove prevista, della retribuzione di posizione in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinariogodimento all’atto del licenziamento. Analogamente si procede anche in In caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e premorienza, i figlicompensi spettano agli eredi legittimi. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 31, siano state contestate al dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigentele procedure previste dall’art. 55-ter del D. Lgs. n. 165/2001. 6. Il presente articolo sostituisce e disapplica l’art. 16 del CCNL 4/8/2010.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l'Agenzia inizia il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del d.lgs. n. 165/2001procedimento disciplinare già avviato. 2. Nel caso Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'Agenzia venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Fatto salvo il disposto dell’art. 5, comma 2, della legge 97 del 2001, in linea generale il procedimento disciplinare sospeso, sospeso ai sensi dell’artdel presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'Agenzia ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4. 55-ter del d. lgsPer i casi previsti all’art. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter5, comma 4, della legge 97 del d.lgs. n. 165/2001, riprende 2001 il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'Agenzia ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 5. L’applicazione della sanzione prevista dall’art.67 (Codice disciplinare), come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 5, lett. h) e 6, lett. b) ed adotta le determinazioni conclusivee), applicando le disposizioni dell’artnon ha carattere automatico essendo correlata all’esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 6535, comma 1, 2 della legge n. 97 del codice di procedura penale2001. 6. In questa ipotesi, ove caso di assoluzione si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestatiil procedimento medesimo riprende per dette infrazioni. 7. In caso di proscioglimento, pur prescritti o non costituenti illecito penaleavvenuto per le stesse causali del comma 6, rivestano comunque rilevanza disciplinaresi procede analogamente a quanto previsto dal medesimo comma. Nel caso il proscioglimento sia dovuto ad altri motivi, fatto salvo il caso di morte del dipendente, il procedimento disciplinare riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’artsu tutti i fatti originariamente contestati. 8. 55-terIn caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l’art. 1 della legge 97 del 2001. 9. Il dipendente licenziato ai sensi dell’art.67 (Codice disciplinare), comma 4 del d.lgs5 lettera h) e comma 6, lett. n. 165/2001. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 13, comma 9, n. 2 b) ed e), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile assolto a seguito di assoluzionerevisione del processo ha diritto, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altraaltra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 410. Dalla data di riammissione di cui al Il dipendente riammesso ai sensi del comma 39, il dipendente è reinquadrato, nell’area e nella medesima qualifica posizione economica ( o fascia retributiva corrispondente) in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter ter, del D.Lgs.n.165 del 2001 e quater del d.lgs. n. 165/2001.s.m.i.. 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsD.Lgs. n. 165/2001165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o “non costituisce illecito penale” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendentedirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4 del d.lgs. n. 165/20014. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 13dell’art.9, comma 9, n. punto 2 (codice disciplinare), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o “non costituisce illecito penale” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgsD.Lgs. n. 165/2001165 del 2001, il dipendente dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazionel’ente o l’agenzia, anche in soprannumero nella medesima sede o in altraaltra sede, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza nonché della retribuzione di posizione in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinariogodimento all’atto del licenziamento. Analogamente si procede anche in In caso di premorienza per il premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o il al convivente superstite e i ai figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigentele procedure previste dal presente CCNL.

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Samples: Codice Disciplinare Per I Dirigenti

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater del d.lgs. n. 165/2001. 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 13, comma 9, n. 2 , e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità e-mail: xxxx000000@xxx.xxxxxxxxxx.xx – uffici: xxxx000000@xxxxxxxxxx.xx posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.

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Samples: Codice Disciplinare Nuovo Contratto Scuola

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi Nell'ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggettoabbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l’autorità l'autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater dell'art.55ter, del d.lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165/2001. 2. L'Azienda, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dirigente e, quando all'esito dell'istruttoria, non disponga di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare attivato. 3. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’artdell'art. 55-ter 55ter del d. lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga penale, interviene una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste” sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato l'imputato non lo ha l'ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità l'autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’artdell'art. 55-ter55ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653dell'art.653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendentedirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penalecostituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’artdell'art. 55-ter55ter, comma 4 del d.lgs. n. 165/20014. 34. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione l'irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’artdell'art. 138 (codice disciplinare) comma 11, comma 9punto 2 e, n. 2 successivamente, e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste” sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato l'imputato non lo ha l'ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’artdell'art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165/2001, il dipendente dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazionel'ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altraaltra sede, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto nonché all'affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione l'assoluzione del dipendente dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 45. Dalla data di riammissione di cui al comma 34, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale dell'eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza antecedente, nonché della retribuzione di posizione in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinariogodimento all'atto del licenziamento. Analogamente si procede anche in In caso di premorienza per il premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o il al convivente superstite e i ai figli. 56. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 31, siano state contestate al dipendente dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigentele procedure previste dal presente CCNL. 7. E' abrogato l'art. 19 del CCNL del 3.11.2005, come modificato dall'art. 17 del CCNL del 17/10/2008.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. (Art. 39 del Ccnl Dirigenza Area PTA 2016-2018) 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggettoabbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. degli articoli 55-ter e quater del d.lgs. n. 165/2001. 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsd.lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto addebitato non sussistesussiste o non costituisce illecito penale” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice Codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendentepersonale di cui al presente Xxxxxx, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penalecostituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’artdell’art. 55-ter, comma 4 4, del d.lgs. n. 165/2001. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 134, comma 9, n. 2 punto B e, e successivamente successivamente, il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto addebitato non sussistesussiste o non costituisce illecito penale” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001d.lgs.165/2001, il dipendente ha diritto i dirigenti ed i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali hanno diritto, dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’amministrazionel’ente, anche in soprannumero soprannumero, nella medesima sede o in altraaltra sede, nonché, ove previsto, all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento; dalla data della sentenza di assoluzione, i segretari hanno diritto alla riammissione in servizio, eventualmente anche in soprannumero rispetto alle previsioni concernenti la quantità complessiva di segretari iscritti all’Albo, nella medesima qualifica Sezione Regionale di appartenenza o in altra di suo gradimento, con collocazione nella fascia professionale e nella posizione economica di appartenenza all’atto del licenziamento e con decorrenza dell’anzianità posseduta sempre all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha i dirigenti ed i dirigenti amministrativi tecnici e professionali hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse antecedente, nonché, ove prevista, della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento, ed è reinquadrato, nella medesima qualifica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Sono escluse, ove previste, le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di i compensi per il lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in In caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e premorienza, i figlicompensi spettano agli eredi legittimi. 5. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, i segretari hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, i compensi spettano agli eredi legittimi. 6. A seguito della riammissione in servizio ed alla reiscrizione nell’Albo, fino alla nomina presso una nuova sede, ai segretari sono erogati tutti gli assegni, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, e la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento, per tutto il periodo di messa in disponibilità, di cui all’art.101, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 7. Ove, a seguito della riammissione in servizio, i segretari conseguano la nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella d’iscrizione, allo stesso competono tutti gli assegni, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, e la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento. Restano a carico del Ministero dell’Interno gli oneri relativi alla differenza tra la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell’ente di nuova assegnazione. 8. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 31, siano state contestate al dipendente personale di cui all’art. 1 del CCNL Area Funzioni Locali periodo 2016-2018 altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigentele procedure previste dall’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001.

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Samples: Codice Disciplinare

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater del d.lgsd. lgs. n. 165/2001. 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgsd. lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4 del d.lgsd. lgs. n. 165/2001. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 1362, comma 910, n. 2 , e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di Il procedimento disciplinare disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter è proseguito e quater concluso anche in pendenza del d.lgs. n. 165/2001procedimento penale. 2. Per le infrazioni di minore gravità (sanzione da applicare inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione f ino a 10 giorni) non è ammessa la sospensione del procedimento. 3. Per le infrazioni di maggiore gravità (sanzione da applicare superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni), l’U.C.P.D., nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dirigente e, quando all’esito dell’istruttoria, non disponga di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare attivato. 4. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dirigente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dirigente medesimo non lo ha commesso, l’autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale. 5. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 13 del presente regolamento (Licenziamento senza preavviso) e, successivamente, il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non l’ha commesso”, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi del precedente comma 4, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’Azienda, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sede, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 6. Dalla data di riammissione di cui al comma precedente, il dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente, nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figli. 7. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente regolamento. 8. Se il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l’autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dirigente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa. 9. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/2001comma 3 del presente articolo, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga interviene una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste” sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non lo ha l’ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’artdei commi 10 e segg. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001Del presente articolo, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendentedirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penalecostituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’artdai commi 10 e segg. 55-ter, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001presente articolo. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 13, comma 9, n. 2 , e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.

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Samples: Regolamento Disciplinare

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l'istituzione inizia il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare si sospende fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del d.lgs. n. 165/2001procedimento disciplinare già avviato. 2. Nel caso Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'istituzione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/2001, qualora docente per i medesimi fatti oggetto del di procedimento penale intervenga una disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza penale irrevocabile definitiva. 3. Fatte salve le ipotesi di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogacui all'art. 5, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma commi 2 e 4, della legge n. 97 del d.lgs. n. 165/20012001, riprende negli altri casi il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusivesospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'istituzione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4. Per i casi previsti all'art. 5, applicando le disposizioni dell’artcommi 2 e 4, della legge n. 97 del 2001, il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'istituzione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 5. 653L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 51, come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 6, lettera g) e 7, lettere d) e e), non ha carattere automatico, essendo correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, 2 della legge n. 97 del codice di procedura penale2001. 6. In questa ipotesi, ove caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.- Qualora nel procedimento disciplinare sospeso, sospeso al dipendentedocente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento medesimo riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001. 37. Se il procedimento disciplinare non sospeso In caso di proscioglimento si sia concluso con l’irrogazione procede analogamente al comma 6. 8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della sanzione legge n. 97 del licenziamento, 2001. 9. Il docente licenziato ai sensi dell’artdell'art. 1351, comma 9commi 6, n. 2 lettera g) e 7, lettere d) ed e), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile assolto a seguito di assoluzionerevisione del processo, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogadiritto, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altraaltra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità dell'anzianità posseduta all’atto all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 410. Dalla data di riammissione di cui al Il docente riammesso ai sensi del precedente comma 3, il dipendente è reinquadrato, reinquadrato nella medesima qualifica posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti attribuiti al docente nel periodo di sospensione o di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figliservizio. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi Nel caso di commissione in servizio di fatti illeciti di rilevanza penale il datore di lavoro inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare è avviato o proseguito, altresì, anche nel caso in cui il datore di lavoro venga a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per fatti che assumono rilevanza disciplinare o per i quali sia stato già avviato il procedimento disciplinare. 2. Il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione è proseguito o concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le disposizioni dell’art. 55-ter infrazioni che comportino la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un periodo superiore a 10 giorni, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quater quando all’esito dell’istruttoria non dispone di elementi sufficienti ad irrogare la sanzione, il datore di lavoro può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, fatta salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del d.lgs. n. 165/2001dipendente. 23. Nel caso del Se il procedimento disciplinare disciplinare, non sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/2001si conclude con l’irrogazione di una sanzione e, qualora per i fatti oggetto del successivamente, il procedimento penale intervenga viene definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste” sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato il dipendente medesimo non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito , il datore di lavoro ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, riprende riapre il procedimento disciplinare per adeguare l’atto conclusivo alle risultanze del giudizio penale, modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale. In caso di riammissione in servizio, la stessa avverrà con decorrenza dalla data del licenziamento corrispondendo al dipendente le somme dovute se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. 4. Se il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione ed adotta il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna il datore di lavoro riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa. 5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza al datore di lavoro ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell’addebito ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell’art. 62. Ai fini delle determinazioni conclusive, applicando il datore di lavoro nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell’art. 653, comma commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale. 6. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite L’applicazione della sanzione prevista dall’art. 55-ter63, comma 4 come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 7, lett h), e 8, lett b), non ha carattere automatico essendo correlata all’esperimento del d.lgs. n. 165/2001procedimento disciplinare. 37. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, Il dipendente licenziato ai sensi dell’art. 1363, comma 97, n. 2 lettera h), e comma 8, lett. b), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile assolto a seguito di assoluzionerevisione del processo, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogadiritto, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica e su sua richiesta, nel medesimo parametro retributivo della categoria di appartenenza con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 48. Dalla data di riammissione di cui al Il dipendente riammesso ai sensi del comma 3, il dipendente 7 è reinquadrato, nella medesima qualifica categoria e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica quella posseduta al momento del licenziamento licenziamento, qualora sia fosse intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.

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Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l'ente inizia il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del d.lgs. n. 165/2001procedimento disciplinare già avviato. 2. Nel caso Al di fuori dei casi previsti nel comma 1, quando l'ente venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente, per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare sospesodisciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001, in linea generale, il procedimento disciplinare, sospeso ai sensi dell’artdel presente articolo, è riattivato entro 180 giorni da quando l'ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4. 55-ter del d. lgsPer i casi previsti all'art. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter5, comma 4, della legge n. 97 del d.lgs. n. 165/20012001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusiveprecedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 5. L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 28 del CCNL del 6/71995, applicando le disposizioni dell’artcome conseguenza delle condanne penali citate nei commi 6, lett. f) e 7, lett. c) e d), non ha carattere automatico essendo correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001. 6. In caso di assoluzione, si applica quanto previsto dall'art. 653, comma 1, del codice di procedura penalec.p.p. In questa ipotesi, ove Ove nel procedimento disciplinare sospeso, sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento medesimo riprende e prosegue per dette infrazioni. 7. In caso di proscioglimento, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’artsi procede analogamente al comma 6. 8. 55-terIn caso di sentenza irrevocabile di condanna, trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001. 9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 28, comma 4 6 lettera f) e comma 7, lett. c) e d) del d.lgs. n. 165/2001. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 13, comma 9, n. 2 CCNL 6/7/1995, e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile assolto a seguito di assoluzionerevisione del processo, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogadiritto, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità dell'anzianità posseduta all’atto all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 410. Dalla data di riammissione di cui al Il dipendente riammesso ai sensi del comma 39, il dipendente è reinquadrato, nell'area, nel livello o nella medesima qualifica fascia in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 511. QualoraL'art. 28, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 37, siano state contestate al dipendente altre violazionilett. c), ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamentopunto 1) del CCNL 6/7/1995 è così riformulato: "1) per i delitti già indicati dall'art. 1, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.commi 1 e 4-sepies, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c) ed

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Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55dell’art.55-ter e quater del d.lgs. n. 165/2001. 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/2001n.165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 13, comma 9, n. 2 , e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001n.165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.

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Samples: CCNL Istruzione E Ricerca

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di Dopo l'art. 25 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dal precedente articolo, è aggiunto l'art. 25 bis "Rapporto tra procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, e procedimento penale": 1. Nel caso di commissione in tutto o servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l'ente inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del d.lgs. n. 165/2001procedimento disciplinare già avviato. 2. Nel Al di fuori dei casi previsti nel comma 1, quando l'ente venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimen- to disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Qualora l'ente sia venuta a conoscenza dei fatti che possono dal luogo a sanzione discipli- nare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento è avviato nei termini previsti dall'art.24, comma 2. 4. Fatto salvo il disposto dell'art. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001, il procedimento di- sciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 5. Per i soli casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 il procedimento disci- plinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'ente ha avuto comu- nicazione della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua ri- attivazione. 6. L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 25 (codice disciplinare), come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 7, lett. h) e 8, lett. c) ed e), non ha carattere automati- co essendo correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dal- l'art. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001 e dall'art. 28 del codice penale relativamente alla applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. 7. In caso di sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata con la formula "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso" si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p. e l'ente dispone la chiusura del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’artdandone comunicazione al- l'interessato. 55-ter del d. lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento medesimo riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001. 38. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione In caso di sentenza definitiva di proscioglimento, prima del licenziamentodibattimento, ai sensi dell’art. 13del- l'art.129 cpp, comma 9, n. 2 , e successivamente pronunciata con la formula il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” sussiste o che “l’imputato perché l'imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto procede analogamente al comma 7. 9. In caso di archiviazionesentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 653, comma 1 bis del c.p.p. 10. Il dipendente licenziato ai sensi e con le modalità dell’artdell'art. 55-ter25 (codice disciplinare), comma 27, lett. h) e comma 8, lett. c) ed e), e successivamente assolto a seguito di revisione del d. lgs. n. 165/2001processo ha dirit- to, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altraaltra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella posizione economica acquisita nella categoria di appartenenza all'atto del licenziamento ovvero in quella corrispondente alla qualifi- ca funzionale posseduta alla medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisionedata secondo il pregresso ordinamento professionale. 411. Dalla data di riammissione di cui al comma 311, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale dell'eventua- le periodo di sospensione antecedente antecedente, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio servizio, agli incarichi ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in In caso di premorienza per il premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o il convivente superstite e i ai figli." (1) 5(1) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo vedi il comma 12 del- l'art. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento 4 del CCNL di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigenteall'Accordo 11 aprile 2008.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Personale Del Comparto Delle Regioni E Delle Autonomie Locali

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggettoabbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’artdell’art.55ter, del D.Lgs.n.165/2001.111 2. 55-ter e quater L’Azienda, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del d.lgs. n. 165/2001fatto addebitato al dirigente e, quando all’esito dell’istruttoria, non disponga di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare attivato. 23. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter 55ter del d. lgs. n. 165/2001, D.Lgs.n.165/2001,111 qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga penale, interviene una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste” sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non lo ha l’ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter55ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, D.Lgs.n.165/2001,111 riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653dell’art.653, comma 1, del codice di procedura penale. penale.113 In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendentedirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penalecostituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’artdell’art. 55-ter55ter, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001.4.111 34. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 138 (codice disciplinare) comma 11, comma 9punto 2 e, n. 2 successivamente, e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste” sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non lo ha l’ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, D.Lgs.n.165/2001,111 il dipendente dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazionel’ente, anche in soprannumero nella medesima sede 113 Codice di procedura penale - Art.653. Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare 1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o in altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso non costituisce illecito penale ovvero che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisionel'imputato non lo ha commesso. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. (sostituisce art.96 CCNL 2007) 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’artdegli artt. 55-ter e quater del d.lgs. n. 165/2001. 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4 4, del d.lgs. n. 165/2001. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 13, comma 9, n. 2 , e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggettoabbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. degli articoli 55-ter e quater del d.lgsd. lgs. n. 165/2001. 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto addebitato non sussistesussiste o non costituisce illecito penale” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgsd. lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice Codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendentepersonale di cui all’art. 1 del presente CCNL, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penalecostituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’artdell’art. 55-ter, comma 4 4, del d.lgsd. lgs. n. 165/2001. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 13, … (Codice disciplinare) comma 9, n. 2 punto B e, e successivamente successivamente, il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto addebitato non sussistesussiste o non costituisce illecito penale” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001lgs.165/2001, il dipendente ha diritto i dirigenti ed i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali hanno diritto, dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’amministrazionel’ente, anche in soprannumero soprannumero, nella medesima sede o in altraaltra sede, nonché, ove previsto, all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento; dalla data della sentenza di assoluzione, i segretari hanno diritto alla riammissione in servizio, eventualmente anche in soprannumero rispetto alle previsioni concernenti la quantità complessiva di segretari iscritti all’Albo, nella medesima qualifica Sezione Regionale di appartenenza o in altra di suo gradimento, con collocazione nella fascia professionale e nella posizione economica di appartenenza all’atto del licenziamento e con decorrenza dell’anzianità posseduta sempre all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha i dirigenti ed i dirigenti amministrativi tecnici e professionali hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse antecedente, nonché, ove prevista, della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento, ed è reinquadrato, nella medesima qualifica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Sono escluse, ove previste, le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di i compensi per il lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in In caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e premorienza, i figlicompensi spettano agli eredi legittimi. 5. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, i segretari hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, i compensi spettano agli eredi legittimi. 6. A seguito della riammissione in servizio ed alla reiscrizione nell’Albo, fino alla nomina presso una nuova sede, ai segretari sono erogati tutti gli assegni, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, e la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento, per tutto il periodo di messa in disponibilità, di cui all’art.101, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000. 7. Ove, a seguito della riammissione in servizio, i segretari conseguano la nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella d’iscrizione, allo stesso competono tutti gli assegni, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, e la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento. Restano a carico del Ministero dell’Interno gli oneri relativi alla differenza tra la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell’ente di nuova assegnazione. 8. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 31, siano state contestate al dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigentele procedure previste dall’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001.

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Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggettoabbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter dell’art.55ter e quater quater, del d.lgsD. Lgs. n. 165/2001. 2. L’amministrazione, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dirigente e, quando all’esito dell’istruttoria, non disponga di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare attivato. 3. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsD. Lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga penale, interviene una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto addebitato non sussistesussiste o non costituisce illecito penale” o che “l’imputato non lo ha l’ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgsD. Lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendentedirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penalecostituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’artdell’art. 55-ter55ter, comma 4 del d.lgsD. Lgs. n. 165/2001. 34. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 13, … (Codice disciplinare) comma 9, n. punto 2 e, e successivamente successivamente, il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto addebitato non sussistesussiste o non costituisce illecito penale” o che “l’imputato non lo ha l’ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001D.Lgs.165/2001, il dipendente dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazionel’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altraaltra sede, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 45. Dalla data di riammissione di cui al comma 34, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza antecedente, nonché della retribuzione di posizione in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinariogodimento all’atto del licenziamento. Analogamente si procede anche in In caso di premorienza per il premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o il al convivente superstite e i ai figli. 56. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 31, siano state contestate al dipendente dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigentele procedure previste dall’art. 55 – ter del D.lgs. 165/2001.

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Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziariagiu- diziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater del d.lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165 del 2001. 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsD.Lgs. n. 165/2001165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione formu- lazione analoga, l’autorità disciplinare procedenteproce- dente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando applican- do le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinaredisci- plinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4 del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001165 del 2001. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 1366, comma 9, n. 2 n.2 (Codice disciplinare), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con- cluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgsD.Lgs. n. 165/2001165 del 2001, il dipendente ha diritto di- ritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazionel’Azienda o Ente, anche in soprannumero nella medesima medesi- ma sede o in altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata pronun- ciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica mede- sima categoria e posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta confluito il profilo posseduto al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente dipen- dente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale dell’e- ventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato determi- nato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioniviolazio- ni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento procedi- mento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.

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Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l'ente inizia il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del d.lgs. n. 165/2001procedimento disciplinare già avviato. 2. Nel caso Al di fuori dei casi previsti nel comma 1, quando l'ente venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente, per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare sospesodisciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001, in linea generale, il procedimento disciplinare, sospeso ai sensi dell’artdel presente articolo, è riattivato entro 180 giorni da quando l'ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4. 55-ter del d. lgsPer i casi previsti all’art. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter5, comma 4, della legge n. 97 del d.lgs. n. 165/20012001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusiveprecedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 5. L’applicazione della sanzione prevista dall’art. 28 del CCNL del 6/71995, applicando le disposizioni dell’artcome conseguenza delle condanne penali citate nei commi 6, lett. f) e 7, lett. c) e d), non ha carattere automatico essendo correlata all’esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001. 6. In caso di assoluzione, si applica quanto previsto dall’art. 653, comma 1, del codice di procedura penalec.p.p. In questa ipotesi, ove Ove nel procedimento disciplinare sospeso, sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento medesimo riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001. 37. Se il procedimento disciplinare non sospeso In caso di proscioglimento, si sia concluso con l’irrogazione procede analogamente al comma 6. 8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna, trova applicazione l’art. 1 della sanzione legge 97 del licenziamento, 2001. 9. Il dipendente licenziato ai sensi dell’art. 1328, comma 96 lettera f) e comma 7, n. 2 lett. c) e d) del CCNL 6/7/1995, e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile assolto a seguito di assoluzionerevisione del processo, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogadiritto, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 410. Dalla data di riammissione di cui al Il dipendente riammesso ai sensi del comma 39, il dipendente è reinquadrato, nell’area, nel livello o nella medesima qualifica fascia in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 511. QualoraL’art. 28, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 37, siano state contestate al dipendente altre violazionilett. c), ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamentopunto 1) del CCNL 6/7/1995 è così riformulato: “1) per i delitti già indicati dall’art. 1, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.commi 1 e 4-sepies, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, c) ed

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