Ratifica. Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso (1350, 2725). La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi. Il terzo è colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica. Il terzo contraente può invitare l'interessato a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende negata (1712). La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi (588).
Ratifica. (1) Gli atti del rappresentante posti in essere senza averne i poteri o eccedendo i limiti dei poteri conferitigli possono essere ratificati dal rappresentato. In seguito alla ratifica gli atti producono gli stessi effetti che avrebbero prodotto se fossero stati posti in essere da un rappresentante fornito di potere.
(2) Il terzo può mediante avviso fissare al rappresentato un termine ragionevole entro cui provvedere alla ratifica. Se il rappresentato non ratifica entro tale termine perde il diritto di ratifica.
(3) Se al momento del compimento dell’atto da parte del rappresentante il terzo non sapeva né avrebbe dovuto sapere della mancanza di potere del rappresentante, egli può in qualsiasi momento prima della ratifica avvisare il rappresentato che non intende accettare una ratifica da parte di quest’ultimo.
Ratifica. Ai sensi del comma 5 dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 l’adesione del Sindaco al presente Accordo dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale di Valmontone entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, a pena di decadenza dell’Accordo stesso.
Ratifica. Il presente Accordo sara` ratificato secondo le procedure costituzionali della Santa Sede e della Repubblica di Mozambico, ed entrera` in vigore nella data dello scambio degli strumenti di ratifica. In fede di che, i Rappresentanti delle Parti, debitamente autorizzati per l’atto, hanno firmato il presente Accordo.
Ratifica. Il presente accordo dovrà essere ra- tificato da parte dell’Assemblea dei Soci del Consorzio Ser- vizi di Igiene del Territorio TV1, entro e non oltre il 31
Ratifica. Il presente accordo è approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure interne. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente la conclusione delle proce- dure necessarie. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica.
Ratifica. La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Ratifica. Con la firma del presente Accordo la CRUI, sia in proprio che per conto degli Enti Pubblici e delle Università che ne hanno rilasciato mandato, ratifica, ai sensi dell’art 1399 c.c., l’operato dell’INFN quale Rappresentante nell’ambito della Collaborazione Scientifica SCOAP3. In tal modo dà per rato e valido ogni atto comunque denominato sottoscritto dall’INFN fino alla data di sottoscrizione del presente Accordo, nonché gli atti esecutivi dei medesimi e comunque conseguenti quali i contratti stipulati dal CERN ed editori selezionati come in premessa, in relazione alla detta Collaborazione, accettandone in via retroattiva gli effetti e riconoscendo il ruolo dell’INFN nella detta Collaborazione.
Ratifica. In linea i massima, un accordo che non soddisfi le linee guida della FEM non dovrebbe mai essere sottoscritto. • Il CPC o la Segreteria della FEM può emanare una raccomandazione qualora la situazione lo richieda, in particolare se la bozza di accordo non soddisfa le esigenze definite dalla FEM o qualora la procedura concordata dalla FEM non sia stata seguita. • Si consiglia vivamente di associare la FEM, come parte contraente, all’accordo e di farlo controfirmare anche dall’esperto. • L’esperto FEM provvederà a fare comunicare una copia dell’accordo alla Segreteria della FEM.
Ratifica. Il presente Decreto Direttoriale sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Consiglio di Dipartimento.