Recesso dal contratto di fornitura Clausole campione

Recesso dal contratto di fornitura. L’utente che intende recedere dal contratto di fornitura deve dare comunicazione al Gestore, tramite il numero verde associato al call center, oppure via e-mail, a mezzo posta, compilando il modulo scaricabile dal sito del gestore o disponibile presso gli sportelli aperti al pubblico, ovvero tramite il sito internet dedicato Il Gestore, una volta ricevuta la disdetta, provvederà ad eseguire la lettura del contatore e la chiusura o rimozione dello stesso. In mancanza di comunicazione, l’utente resta direttamente responsabile verso il Gestore dei corrispettivi per consumi di acqua, delle quote fisse, ecc., e di qualsiasi eventuale danno che venisse riscontrato sul contatore, sugli impianti e sugli accessori. Il Gestore non potrà accettare la disdetta del contratto da parte del proprietario dell’immobile presso cui viene effettuata la fornitura contro la volontà dell’utente finale. La disdetta comporta la chiusura del contatore e la cessazione del rapporto contrattuale, con l’emissione dell’ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore e la restituzione del deposito cauzionale. Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il contatore sia ubicato internamente alla proprietà privata e/o, in ogni caso, in posizione non accessibile o od accessibilità condizionata, il recedente dal contratto deve garantire al personale del Gestore l’accesso al contatore. Il venire meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la validità della domanda di disdetta espressa dall’utente che rimane titolare dell’utenza e, quindi, responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati. Il titolare di un’utenza deve comunicare il recesso dal contratto di fornitura quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell’immobile. La mancata comunicazione comporta l’assunzione solidale, con il nuovo utilizzatore del servizio, del pagamento dei servizi erogati. Per quanto riguarda i termini di perfezionamento della pratica valgono le disposizioni contenute nella Carta del Servizio. Come disciplinato nei precedenti paragrafi, il Gestore si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause di forza maggiore, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d’emergenza, senza che l’utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, nel presupposto del rispetto degli standard di continuità del se...
Recesso dal contratto di fornitura. 8.1 Le Parti possono recedere in qualunque momento con un preavviso di (i) 12 mesi per il Cliente finale non domestico che abbia almeno un punto di prelievo connesso in media o alta tensione e (ii) di 6 mesi per il Fornitore, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente; tale comunicazione sarà trasmessa dal Fornitore con raccomandata A/R all’indirizzo di fatturazione indicato nella Proposta di Contratto o eventualmente tramite PEC a disposi- zione del Fornitore stesso. (iii) Qualora il Cliente finale non do- mestico, con almeno un punto di prelievo connesso in media o alta tensione, abbia sottoscritto un contratto che preveda un corrispettivo a prezzo fisso per almeno un punto di prelievo, il Cliente avrà la facoltà di recedere dal contratto per tutti i punti di prelievo solo dal primo giorno successivo al termine di vali- dità del prezzo fisso concordato fermo comunque il preavviso di 12 mesi. Il Cliente finale domestico e il Cliente finale non dome- stico alimentato in bassa tensione potrà recedere, nelle forme e nei termini di cui all’allegato A alla delibera ARERA 302/2016/R/com al fine di cambiare venditore (switching), ma- nifestando il recesso al Fornitore entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore.
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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.