RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Stazione Appaltante, oltre ai casi espressamente previsti nel presente Capitolato, può recedere dal contratto: ✓ in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno; ✓ per giusta causa; ✓ per motivi di pubblico interesse; ✓ in caso di revoca delle autorizzazioni amministrative necessarie per l’espletamento del servizio; ✓ per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica; ✓ in caso di fallimento del contraente; ✓ in caso di fallimento dell’impresa mandataria del raggruppamento o in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora la Stazione Appaltante non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nei modi prescritti; ✓ in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; ✓ in caso di morte dell’imprenditore, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di determinante garanzia; ✓ in caso di morte di qualcuno dei soci e la Stazione Appaltante non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; ✓ in caso di morte del titolare dell’impresa mandataria di un raggruppamento, ove costituita in impresa individuale, qualora la Stazione Appaltante non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria nei modi prescritti. La Stazione Appaltante, oltre ai casi espressamente previsti nel presente Capitolato, può dichiarare risolto il contratto: ✓ in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; ✓ in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; ✓ in caso di azione giudiziaria contro la Stazione Appaltante per responsabilità dell’Appaltatore; L’appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto: ✓ in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile all’Appaltatore stesso, secondo il disposto dell’art. 1672 del codice civile; ✓ nel caso in cui la Stazione Appaltante richieda aumenti o diminuzioni dell’oggetto del contratto oltre i limiti di legge. Il recesso deve essere comunicato all’Appaltatore almeno trenta giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. La Stazione Appaltante ha facoltà espressa (clausola risolutiva espressa) di risolvere il contratto di servizio senza indennizzo alcuno qualora l’appaltatore non rispetti le condizioni contrattuali e non ottemperi all’obbligo di elaborazione delle buste paga nei termini sopra esplicitati, dopo tre contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio, non eliminate in seguito a diffida formale da parte del Responsabile del Servizio;
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Samples: Capitolato Speciale
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Stazione AppaltanteData la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, il Comune di Firenze si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso il Comune di Firenze si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino la momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto mediante invio di lettera a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre ai casi che nelle ipotesi già espressamente previsti previste nel presente Capitolato, può recedere dal contrattonei seguenti casi: ✓ in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno; ✓ per giusta causa; ✓ per motivi di pubblico interesse; ✓ • in caso di revoca inosservanza delle autorizzazioni amministrative necessarie per l’espletamento del servizioleggi in materia di lavoro e sicurezza; ✓ per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica; ✓ • in caso di fallimento del contraente; ✓ in caso di fallimento dell’impresa mandataria del raggruppamento o in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora la Stazione Appaltante non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nei modi prescritti; ✓ in caso di concordato preventivofallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresadella società; ✓ • in caso di morte dell’imprenditoregrave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di recidiva e reiterata violazione alle disposizioni del presente capitolato che abbiano comportato l'applicazione delle penali di cui al precedente art.15, ove la considerazione della sua persona appaia motivo fatto salvo il diritto al risarcimento di determinante garanziadanni subiti; ✓ • qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione dell'impresa che segue in graduatoria; • per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell'appalto; • in caso di morte subappalto non consentito; • per sopravvenuta impossibilità dell'aggiudicatario di qualcuno dei soci e la Stazione Appaltante non ritenga adempiere ai propri obblighi; • per perdita della personalità giuridica. Qualora le ipotesi di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; ✓ in grave inadempimento delle singole prestazioni si verificassero nel caso di morte inizio del titolare dell’impresa mandataria servizio in pendenza della stipulazione del contratto, il Comune di un raggruppamentoFirenze potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, ove costituita in impresa individuale, qualora fatta salva Ia richiesta di risarcimento danni. In ogni caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione si riserva la Stazione Appaltante non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra, in possesso dei prescritti requisiti procedere a nuova stipula come da graduatoria di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria nei modi prescritti. La Stazione Appaltante, oltre ai casi espressamente previsti nel presente Capitolato, può dichiarare risolto il contratto: ✓ in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; ✓ in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; ✓ in caso di azione giudiziaria contro la Stazione Appaltante per responsabilità dell’Appaltatore; L’appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto: ✓ in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile all’Appaltatore stesso, secondo il disposto dell’art. 1672 del codice civile; ✓ nel caso in cui la Stazione Appaltante richieda aumenti o diminuzioni dell’oggetto del contratto oltre i limiti di legge. Il recesso deve essere comunicato all’Appaltatore almeno trenta giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. La Stazione Appaltante ha facoltà espressa (clausola risolutiva espressa) di risolvere il contratto di servizio senza indennizzo alcuno qualora l’appaltatore non rispetti le condizioni contrattuali e non ottemperi all’obbligo di elaborazione delle buste paga nei termini sopra esplicitati, dopo tre contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio, non eliminate in seguito a diffida formale da parte del Responsabile del Servizio;gara.
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Samples: Brokerage Agreement
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Stazione AppaltanteData la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, il Comune di Anzio si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione a mezzo raccomandata A.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso il Comune di Anzio si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino la momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione Comunale potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto mediante invio di lettera raccomandata A/R o PEC con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre ai casi che nelle ipotesi già espressamente previsti previste nel presente Capitolato, può recedere dal contrattonei seguenti casi: ✓ in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno; ✓ per giusta causa; ✓ per motivi di pubblico interesse; ✓ • in caso di revoca inosservanza delle autorizzazioni amministrative necessarie per l’espletamento del servizioleggi in materia di lavoro e sicurezza; ✓ per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica; ✓ • in caso di fallimento del contraente; ✓ in caso di fallimento dell’impresa mandataria del raggruppamento o in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora la Stazione Appaltante non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nei modi prescritti; ✓ in caso di concordato preventivofallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresadella società; ✓ • in caso di morte dell’imprenditoregrave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di recidiva e reiterata violazione alle disposizioni del presente capitolato che abbiano comportato l’applicazione delle penali di cui al precedente art.15, ove la considerazione della sua persona appaia motivo fatto salvo il diritto al risarcimento di determinante garanziadanni subiti; ✓ • qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione dell’impresa che segue in graduatoria; • per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; • in caso di morte subappalto non consentito; • per sopravvenuta impossibilità dell’aggiudicatario di qualcuno dei soci e la Stazione Appaltante non ritenga adempiere ai propri obblighi; • per perdita della personalità giuridica. Qualora le ipotesi di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; ✓ in grave inadempimento delle singole prestazioni si verificassero nel caso di morte inizio del titolare dell’impresa mandataria servizio in pendenza della stipulazione del contratto, il Comune di un raggruppamentoAnzio potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, ove costituita in impresa individuale, qualora fatta salva la Stazione Appaltante non intenda avvalersi della richiesta di risarcimento danni. In ogni caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione si riserva la facoltà di proseguire il contratto con altra, in possesso dei prescritti requisiti procedere a nuova stipula come da graduatoria di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria nei modi prescritti. La Stazione Appaltante, oltre ai casi espressamente previsti nel presente Capitolato, può dichiarare risolto il contratto: ✓ in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; ✓ in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; ✓ in caso di azione giudiziaria contro la Stazione Appaltante per responsabilità dell’Appaltatore; L’appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto: ✓ in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile all’Appaltatore stesso, secondo il disposto dell’art. 1672 del codice civile; ✓ nel caso in cui la Stazione Appaltante richieda aumenti o diminuzioni dell’oggetto del contratto oltre i limiti di legge. Il recesso deve essere comunicato all’Appaltatore almeno trenta giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. La Stazione Appaltante ha facoltà espressa (clausola risolutiva espressa) di risolvere il contratto di servizio senza indennizzo alcuno qualora l’appaltatore non rispetti le condizioni contrattuali e non ottemperi all’obbligo di elaborazione delle buste paga nei termini sopra esplicitati, dopo tre contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio, non eliminate in seguito a diffida formale da parte del Responsabile del Servizio;gara.
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Samples: Consulting and Brokerage Agreement
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Stazione AppaltanteL’amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto, oltre ai casi espressamente previsti nel presente Capitolatocon un preavviso di 15 giorni comunicato a mezzo PEC, può recedere dal contrattonei seguenti casi: ✓ in qualunque momento dell’esecuzione• Qualora l’incuria e le accertate violazioni degli obblighi contrattuali siano tali da compromettere l’ordinario e regolare svolgimento del servizio, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Appaltatore delle spese sostenute, ledendo il diritto degli utenti a beneficiare delle prestazioni rese e del mancato guadagnoassistenziali previste dal Progetto Individualizzato, o da arrecare grave pregiudizio alla sicurezza, all’incolumità alla salute dei tirocinanti; ✓ per giusta causa; ✓ per motivi • Qualora siano accertate violazioni della disciplina in materia di pubblico interesse; ✓ in caso superamento dei tempi di revoca delle autorizzazioni amministrative necessarie per l’espletamento del servizio; ✓ per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica; ✓ in caso di fallimento del contraente; ✓ in caso di fallimento dell’impresa mandataria del raggruppamento o in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora la Stazione Appaltante non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nei modi prescritti; ✓ in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria lavoro e di conseguenti atti di sequestro riposo giornaliero o di pignoramento a carico dell’impresa; ✓ in caso di morte dell’imprenditoresettimanale degli operatori, ove la considerazione ai sensi dell'art. 5 della sua persona appaia motivo di determinante garanzia; ✓ in caso di morte di qualcuno dei soci e la Stazione Appaltante non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; ✓ in caso di morte del titolare dell’impresa mandataria di un raggruppamento, ove costituita in impresa individuale, qualora la Stazione Appaltante non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria nei modi prescrittiL. n. 123/2007. La Stazione Appaltante, oltre ai casi espressamente previsti nel presente Capitolato, può dichiarare risolto il contratto: ✓ in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; ✓ in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; ✓ in caso di azione giudiziaria contro la Stazione Appaltante per responsabilità dell’Appaltatore; L’appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto: ✓ in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile all’Appaltatore stesso, secondo il disposto dell’art. 1672 del codice civile; ✓ Il Contratto si risolve automaticamente nel caso in cui la Stazione Appaltante richieda aumenti si verifichi una delle seguenti condizioni risolutive: • Sospensione, abbandono, interruzioni o diminuzioni dell’oggetto mancata effettuazione del servizio che non dipendano da cause di forza maggiore non imputabili all’aggiudicatario; • Importo complessivo delle penali comminate superiore al 25% dell'importo contrattuale complessivo annuale, • Perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; • Frode o esercizio di attività illecite; • Perduranti irregolarità nel versamento di contributi INPS e INAIL o rilevata nel DURC, qualora l’irregolarità sia riscontrata per tre volte consecutive; • Mancata regolarizzazione delle inadempienze inerenti agli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; • Inadempienza degli obblighi inerenti alla cessione a terzi del contratto oltre e al sub-appalto Qualora si verifichino le condizioni risolutive del Contratto di cui al precedente comma, lo stesso si intenderà risolto ipso jure in danno con incameramento della cauzione definitiva. In tutti i limiti casi di legge. Il recesso deve essere comunicato all’Appaltatore almeno trenta giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. La Stazione Appaltante ha facoltà espressa (clausola risolutiva espressa) di risolvere il risoluzione del contratto di servizio senza indennizzo alcuno qualora l’appaltatore non rispetti le condizioni contrattuali e non ottemperi all’obbligo cui al presente articolo è fatta salva ed impregiudicata la facoltà della stazione appaltante di elaborazione delle buste paga nei termini sopra esplicitati, dopo tre contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio, non eliminate in seguito a diffida formale da parte esigere il risarcimento del Responsabile del Servizio;maggior danno eventualmente subito.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Stazione AppaltanteScuola, oltre ai casi espressamente previsti nel presente Capitolatoprevio avviso scritto, può recedere dal contratto: ✓ in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Appaltatore l’Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno; ✓ per giusta causa; ✓ per motivi di pubblico interesse; ✓ in caso di revoca delle autorizzazioni amministrative necessarie trasferimento in altra sede, chiusura temporanea, riduzione o soppressione della sede dell’Ufficio presso cui viene espletato il servizio oggetto dell’appalto, e in ogni caso in cui venisse meno, per l’espletamento legittime circostanze, la necessità del servizioservizio stesso; ✓ per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica; ✓ in caso di fallimento del contraente; ✓ in caso di fallimento dell’impresa mandataria del raggruppamento o in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora la Stazione Appaltante non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nei modi prescritti; ✓ in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; ✓ in caso di morte dell’imprenditore, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di determinante garanzia; ✓ in caso di morte di qualcuno dei soci e la Stazione Appaltante non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; ✓ in caso di morte del titolare dell’impresa mandataria di un raggruppamento, ove costituita in impresa individuale, qualora la Stazione Appaltante non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria nei modi prescritti. La Stazione Appaltante, oltre ai casi espressamente previsti nel presente Capitolato, può dichiarare risolto il contratto: ✓ in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; ✓ in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; ✓ in caso di azione giudiziaria contro la Stazione Appaltante per responsabilità dell’Appaltatore; L’appaltatore ha diritto alla risoluzione Il recesso del contratto: ✓ in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile all’Appaltatore stessototale o parziale, secondo il disposto dell’art. 1672 del codice civile; ✓ nel caso in cui la Stazione Appaltante richieda aumenti o diminuzioni dell’oggetto del contratto oltre i limiti di legge. Il recesso deve dovrà essere comunicato all’Appaltatore all’Impresa almeno trenta 30 (trenta) giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. Dalla data di comunicazione del recesso, l’impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante ha facoltà espressa (clausola risolutiva espressa) Scuola può dichiarare risolto il contratto: in caso di risolvere frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi, oltre alla risoluzione del contratto, verrà incamerata la cauzione della polizza fideiussoria, fatto salvo il contratto risarcimento del maggior danno; in caso di servizio senza indennizzo alcuno qualora l’appaltatore cessazione dell’attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualunque titolo dell’Azienda anche se parziale, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresa; in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili dell’Impresa e la Scuola non rispetti le condizioni contrattuali e non ottemperi all’obbligo ritenga di elaborazione delle buste paga nei termini sopra esplicitati, continuare il rapporto con gli altri soci; dopo tre contravvenzioni ai patti contrattuali contestazioni scritte in contraddittorio con l’Impresa, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali; in caso di mancato reintegro della polizza fideiussoria definitiva; in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali; in caso di mancata individuazione da parte dell’Impresa del “Rappresentante dell’Impresa” di cui al punto 1.2 – Generalità - del Capitolato tecnico, e dei relativi recapiti entro il termine stabilito; per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente; nelle ipotesi di cui all’art.80, comma 1 del Codice degli appalti pubblici. In ogni caso, la risoluzione del contratto determinerà l’incameramento della polizza fideiussoria con riserva del risarcimento dei danni. Con la risoluzione del contratto, la Scuola ha diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta il servizio o alle disposizioni la parte rimanente di questo in danno all’Impresa e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dalla Scuola rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. L’affidamento a terzi verrà notificato all’Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata A.R. con indicazione degli importi relativi. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All’Impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa senza pregiudizio dei diritti della Scuola sui beni dell’Impresa. L’Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto: in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell’art. 1463 del Codice Civile; nel caso in cui la Scuola richieda modifiche delle prestazioni contrattuali chiaramente pregiudizievoli per l’Impresa, o regolamento relative al servizio, non eliminate in seguito a diffida formale da parte aumenti o diminuzioni dell’oggetto del Responsabile contratto oltre i limiti del Servizio;quinto d’obbligo. La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall’art. 4 del presente contratto.
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Samples: Service Agreement
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Stazione Appaltante, oltre ai casi espressamente previsti nel presente Capitolato, può Il Committente si riserva la facoltà insindacabile di recedere dal contratto: ✓ , mediante lettera R.R. con messa in qualunque momento dell’esecuzionemora di 15 giorni, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivosenza necessità di ulteriori adempimenti, tenendo indenne l’Appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno; ✓ per giusta causa; ✓ per motivi di pubblico interesse; ✓ nei seguenti casi:
a) in caso di revoca delle autorizzazioni amministrative necessarie per l’espletamento inadempienze reiterate da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto;
b) frode nell’esecuzione del servizio;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, assicurazioni obbligatorie del personale e tracciabilità dei flussi finanziari;
e) sospensione del servizio da parte del Broker per oltre 7 giorni lavorativi, senza giustificato motivo;
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; ✓ intervenuti mutamenti organizzativi che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio;
g) mancato versamento alle compagnie dei premi già corrisposti dal Committente;
h) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche del capitolato e allo scopo del servizio stesso;
i) perdita, da parte del Broker, dei requisiti per ritardata comunicazione della cessione dell’aziendal’esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione oppure la radiazione o la cancellazione dall’Albo istituito dal decreto legislativo 7.9.2005 n. 209;
j) con riguardo alle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni Consip Spa successive alla stipula del ramo di attività o contratto siano migliorativi rispetto a quelli del mutamento della specie giuridica; ✓ contratto stipulato ed il contraenete non acconsenta alla modifica (principio dell'obbligo del rispetto del benchmark Consip);
k) in caso di fallimento del contraente; ✓ in mancata reintegrazione della cauzione definitiva entro 15 giorni dal suo utilizzo da parte della stazione appaltante. In caso di fallimento dell’impresa mandataria risoluzione del raggruppamento o in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora la Stazione Appaltante non intenda avvalersi della contratto il Comune: - ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa affidare l'esecuzione del gruppo o altra, servizio al concorrente che segue in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nei modi prescrittigraduatoria; ✓ in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento - non è tenuto a carico dell’impresa; ✓ in caso di morte dell’imprenditore, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di determinante garanzia; ✓ in caso di morte di qualcuno dei soci e la Stazione Appaltante non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; ✓ in caso di morte corrispondere alcun indennizzo a favore del titolare dell’impresa mandataria di un raggruppamento, ove costituita in impresa individuale, qualora la Stazione Appaltante non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria nei modi prescritti. La Stazione Appaltante, oltre ai casi espressamente previsti nel presente Capitolato, può dichiarare risolto il contratto: ✓ in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; ✓ in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; ✓ in caso di azione giudiziaria contro la Stazione Appaltante per responsabilità dell’Appaltatore; L’appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto: ✓ in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile all’Appaltatore stesso, secondo il disposto dell’art. 1672 del codice civile; ✓ nel caso in cui la Stazione Appaltante richieda aumenti o diminuzioni dell’oggetto del contratto oltre i limiti di legge. Il recesso deve essere comunicato all’Appaltatore almeno trenta giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. La Stazione Appaltante ha facoltà espressa (clausola risolutiva espressa) di risolvere il contratto di servizio senza indennizzo alcuno qualora l’appaltatore non rispetti le condizioni contrattuali e non ottemperi all’obbligo di elaborazione delle buste paga nei termini sopra esplicitati, dopo tre contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio, non eliminate in seguito a diffida formale da parte del Responsabile del Servizio;broker.
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RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Stazione AppaltanteData la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, il Comune di Firenze – Servizio Contratti e Appalti si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso il Comune di Firenze si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino la momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione Comunale potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto mediante invio di lettera a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre ai casi che nelle ipotesi già espressamente previsti previste nel presente Capitolato, può recedere dal contrattonei seguenti casi: ✓ in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno; ✓ per giusta causa; ✓ per motivi di pubblico interesse; ✓ • in caso di revoca inosservanza delle autorizzazioni amministrative necessarie per l’espletamento del servizioleggi in materia di lavoro e sicurezza; ✓ per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica; ✓ • in caso di fallimento del contraente; ✓ in caso di fallimento dell’impresa mandataria del raggruppamento o in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora la Stazione Appaltante non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nei modi prescritti; ✓ in caso di concordato preventivofallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresadella società; ✓ • in caso di morte dell’imprenditoregrave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di recidiva e reiterata violazione alle disposizioni del presente capitolato che abbiano comportato l’applicazione delle penali di cui al precedente art.15, ove la considerazione della sua persona appaia motivo fatto salvo il diritto al risarcimento di determinante garanziadanni subiti; ✓ • qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione dell’impresa che segue in graduatoria; • per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; • in caso di morte subappalto non consentito; • per sopravvenuta impossibilità dell’aggiudicatario di qualcuno dei soci e la Stazione Appaltante non ritenga adempiere ai propri obblighi; • per perdita della personalità giuridica. Qualora le ipotesi di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; ✓ in grave inadempimento delle singole prestazioni si verificassero nel caso di morte inizio del titolare dell’impresa mandataria servizio in pendenza della stipulazione del contratto, il Comune di un raggruppamentoFirenze potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, ove costituita in impresa individuale, qualora fatta salva la Stazione Appaltante non intenda avvalersi della richiesta di risarcimento danni. In ogni caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione si riserva la facoltà di proseguire il contratto con altra, in possesso dei prescritti requisiti procedere a nuova stipula come da graduatoria di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria nei modi prescritti. La Stazione Appaltante, oltre ai casi espressamente previsti nel presente Capitolato, può dichiarare risolto il contratto: ✓ in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; ✓ in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; ✓ in caso di azione giudiziaria contro la Stazione Appaltante per responsabilità dell’Appaltatore; L’appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto: ✓ in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile all’Appaltatore stesso, secondo il disposto dell’art. 1672 del codice civile; ✓ nel caso in cui la Stazione Appaltante richieda aumenti o diminuzioni dell’oggetto del contratto oltre i limiti di legge. Il recesso deve essere comunicato all’Appaltatore almeno trenta giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. La Stazione Appaltante ha facoltà espressa (clausola risolutiva espressa) di risolvere il contratto di servizio senza indennizzo alcuno qualora l’appaltatore non rispetti le condizioni contrattuali e non ottemperi all’obbligo di elaborazione delle buste paga nei termini sopra esplicitati, dopo tre contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio, non eliminate in seguito a diffida formale da parte del Responsabile del Servizio;gara.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Stazione AppaltanteAttesa la natura dei servizi oggetto di appalto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione a mezzo pec. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo/indennizzo/ristoro a qualsivoglia titolo a favore del Broker per il recesso. L'Amministrazione potrà attivare la risoluzione unilaterale del contratto mediante lettera trasmessa via pec con un preavviso di almeno 20 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre ai che al verificarsi di uno dei casi espressamente previsti nel dall'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, dalla normativa vigente, dal Codice Civile e dal presente Capitolato, può recedere anche nei seguenti casi: • accertamento di false dichiarazioni rese nel corso della vigenza contrattuale; • cessione e/o subappalto dell’incarico non consentiti; • cancellazione dal contratto: ✓ in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’artRegistro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 1671 109 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Appaltatore D. Lgs. 209/2005 – Codice delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagnoAssicurazioni; ✓ per giusta causa; ✓ per motivi di pubblico interesse; ✓ • in caso di revoca inosservanza delle autorizzazioni amministrative necessarie per l’espletamento del servizioleggi in materia di lavoro e sicurezza; ✓ per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica; ✓ • in caso di fallimento del contraente; ✓ in caso di fallimento dell’impresa mandataria del raggruppamento o in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora la Stazione Appaltante non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nei modi prescritti; ✓ in caso di concordato preventivofallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresadella società; ✓ • in caso di morte dell’imprenditoregrave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di recidiva e reiterata violazione alle disposizioni del presente capitolato, ove la considerazione della sua persona appaia motivo anche se abbiano comportato l’applicazione delle penali ivi previste, fatto salvo il diritto al risarcimento di determinante garanzia; ✓ danni subiti, nonché in caso di morte inadempimento di qualcuno uno degli obblighi espressamente previsti nell’offerta formulata; • qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei soci e requisiti di ammissibilità alla gara; • per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; • per sopravvenuta impossibilità del Broker di adempiere ai propri obblighi; • per perdita della personalità giuridica. Qualora le ipotesi di grave inadempimento delle singole prestazioni si verificassero in pendenza della stipulazione del contratto, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la Stazione Appaltante non ritenga richiesta di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; ✓ in risarcimento danni. In ogni caso di morte risoluzione del titolare dell’impresa mandataria di un raggruppamento, ove costituita in impresa individuale, qualora contratto l’Amministrazione si riserva la Stazione Appaltante non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra, in possesso dei prescritti requisiti procedere a nuova stipula come da graduatoria di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria nei modi prescrittigara. La Stazione Appaltante, oltre ai casi espressamente previsti nel presente Capitolato, può dichiarare risolto il contratto: ✓ in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; ✓ in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; ✓ in caso di azione giudiziaria contro la Stazione Appaltante per responsabilità dell’Appaltatore; L’appaltatore ha diritto Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto: ✓ in contratto per le motivazioni sopra riportate il Broker, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. In caso di impossibilità ad eseguirlofallimento del Broker o di risoluzione del contratto, in conseguenza di causa non imputabile all’Appaltatore stesso, secondo il disposto dell’artsi applica l’art. 1672 110 del codice civile; ✓ nel caso in cui la Stazione Appaltante richieda aumenti o diminuzioni dell’oggetto del contratto oltre i limiti di leggeD.Lgs. Il recesso deve essere comunicato all’Appaltatore almeno trenta giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. La Stazione Appaltante ha facoltà espressa (clausola risolutiva espressa) di risolvere il contratto di servizio senza indennizzo alcuno qualora l’appaltatore non rispetti le condizioni contrattuali 50/2016 e non ottemperi all’obbligo di elaborazione delle buste paga nei termini sopra esplicitati, dopo tre contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio, non eliminate in seguito a diffida formale da parte del Responsabile del Servizio;smi.
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Samples: Brokerage Agreement
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Stazione AppaltanteL’Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, oltre ai casi espressamente previsti nel presente Capitolatocon preavviso di almeno 30 giorni solari, può recedere dal contrattoda comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi: ✓ in qualunque momento dell’esecuzione▪ giusta causa ▪ reiterati inadempimenti dell’appaltatore, avvalendosi della facoltà consentita dall’artanche se non gravi. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno; ✓ Si conviene che per giusta causacausa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: • il deposito contro l’appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali • il fatto che taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia • ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto. L’Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto nei seguenti casi: ▪ perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell’appalto; ✓ ▪ interventi normativi che facciano venir meno gli elementi essenziali del contratto; ▪ qualora la somma delle penali superi annualmente il 10% dell’importo complessivo del contratto; ▪ interruzione non motivata del servizio; ▪ inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, di regolamenti, o allorché l’appaltatore non esegua il servizio in modo strettamente conforme all’offerta e al presente capitolato e non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; ▪ allorché l’appaltatore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l’autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito; ▪ allorché l’appaltatore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; ▪ allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto; ▪ allorché l’appaltatore non ricostituisca la garanzia o l’assicurazione richiesta oppure una nuova garanzia o assicurazione, qualora la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti. ▪ per motivi di pubblico interesseinteresse debitamente motivati; ✓ ▪ per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto accertate in contraddittorio col soggetto aggiudicatario, fatta salva l’applicazione dell’art. 1676 Codice civile; ▪ le gravi e ripetute violazioni delle misure attinenti alla sicurezza dei lavoratori accertate in contraddittorio fra la stazione appaltante e l’appaltatore; ▪ nel caso di revoca delle autorizzazioni amministrative necessarie per l’espletamento reiterato mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Dlgs. n. 81/2008, e dalle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dell’esecuzione del servizio; ✓ per ritardata comunicazione della cessione dell’aziendacontratto. Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi tassativo ed esaustivo. Il provvedimento di risoluzione del contratto è oggetto di notificazione all’Impresa, del ramo secondo le vigenti disposizioni di attività o del mutamento della specie giuridica; ✓ in legge. In caso di fallimento interruzione del contraenteservizio per cause imputabili all’Appaltatore, questa Amministrazione si riserva di addebitare allo stesso i danni conseguenti. Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva. Con la risoluzione del contratto sorge per questa Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di esso, in danno all’impresa aggiudicataria. All’impresa inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da questa Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto; ✓ in esse saranno prelevate dalla cauzione definitiva e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa. Nel caso di fallimento dell’impresa mandataria del raggruppamento o minore spesa nulla compete all’impresa inadempiente. L’esecuzione in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora la Stazione Appaltante danno non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nei modi prescritti; ✓ in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria esime l’impresa dalle responsabilità civili e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; ✓ in caso di morte dell’imprenditore, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di determinante garanzia; ✓ in caso di morte di qualcuno dei soci e la Stazione Appaltante non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; ✓ in caso di morte del titolare dell’impresa mandataria di un raggruppamento, ove costituita in impresa individuale, qualora la Stazione Appaltante non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria nei modi prescritti. La Stazione Appaltante, oltre ai casi espressamente previsti nel presente Capitolato, può dichiarare risolto il contratto: ✓ in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; ✓ in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; ✓ in caso di azione giudiziaria contro la Stazione Appaltante per responsabilità dell’Appaltatore; L’appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto: ✓ in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile all’Appaltatore stesso, secondo il disposto dell’art. 1672 del codice civile; ✓ nel caso penali in cui la Stazione Appaltante richieda aumenti o diminuzioni dell’oggetto del contratto oltre stessa dovesse incorrere per i limiti di legge. Il recesso deve essere comunicato all’Appaltatore almeno trenta giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. La Stazione Appaltante ha facoltà espressa (clausola risolutiva espressa) di risolvere il contratto di servizio senza indennizzo alcuno qualora l’appaltatore non rispetti le condizioni contrattuali e non ottemperi all’obbligo di elaborazione delle buste paga nei termini sopra esplicitati, dopo tre contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio, non eliminate in seguito a diffida formale da parte del Responsabile del Servizio;fatti che hanno motivato la risoluzione.
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