Procedure di conciliazione Clausole campione

Procedure di conciliazione. In relazione alle previsioni di cui all’art. 410 e seguenti del codice di procedura civile ed alle vigenti disposizioni in materia che specificano le regole concernenti la composizione delle controversie nelle materie di cui all’art. 409 c.p.c., le parti stipulanti convengono sull’utilità e sull’importanza delle procedure stragiudiziali di conciliazione, che si propongono l’obiettivo di ridurre il ricorso agli interventi della giurisdizione statuale. Le parti stipulanti convengono pertanto sull’esigenza di contenere l’area della conflittualità giudiziale, favorendo il ricorso alla conciliazione. Le parti convengono di costituire una commissione per definire, con apposito regolamento, una procedura di conciliazione da proporre alle parti firmatarie per le determinazioni di competenza entro 6 mesi dalla firma dell’accordo economico collettivo. Fino al momento in cui non entreranno in vigore le nuove disposizioni, restano valide le disposizioni contenute nell'art. 17 dell'accordo economico collettivo del 12 giugno 2002.
Procedure di conciliazione. 1. Allo scopo di prevenire e di comporre i conflitti collettivi di lavoro nel comparto aziende, le parti di comune intesa convengono sulla necessità che la effettuazione di azioni di sciopero ovvero l’emanazione di provvedimenti riguardanti conflitti in atto di particolare rilevanza siano preceduti da un tentativo di conciliazione davanti ad appositi Organismi di conciliazione. Tali organismi devono essere istituiti entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, d’intesa tra le parti stesse, presso ciascuna amministrazione centrale per i conflitti a livello nazionale e presso le sedi territoriali per quelli a livello locale.
Procedure di conciliazione. Qualora, in sede di contrattazione aziendale, insorga una controversia in materia di interpretazione ed applicazione delle norme del c.c.n.l., e la stessa non venga risolta neanche a livello territoriale, in applicazione della procedura regolamentata dall'art. 6, le parti nazionali interessate, su richiesta scritta di una o entrambe le parti territoriali corredata dalle necessarie informazioni, si impegnano a fornire la propria interpretazione e valutazione, possibilmente concordata, entro 7 giorni dalla richiesta, salvo diverso accordo. Il parere delle parti nazionali, qualora concordato, è impegnativo per le parti aziendali. Nel periodo occorrente alle parti nazionali per pronunciarsi, le parti aziendali non assumono iniziative unilaterali.
Procedure di conciliazione. 21.1 Il Cliente potrà ricorrere gratuitamente alle procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie riguardanti il Contratto, che dovessero insorgere nel corso della fornitura, attivando il Servizio Conciliazione istituito dall’ARERA.
Procedure di conciliazione. 12.1 Per le controversie sorte tra SYSTEM SRL e il CLIENTE aventi per oggetto l’esecuzione, la validità, l’efficacia e l’interpretazione del presente contratto, e individuate con provvedimento dell’Autorità, non potrà essere proposto ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito preventivamente il tentativo obbligatorio di conciliazione nei modi e secondo la procedura stabilita dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nella Deliberazione n. 182/02/Cons del 19.02.2002, Allegato A, e successive modifiche. Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà essere ultimato entro 30 giorni dalla proposizione dell’istanza alla predetta Autorità. I termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.
Procedure di conciliazione. Le parti confermano l’impegno, già contenuto nell’AEC 2002, a favorire la definizione di soluzioni stragiudiziali delle controversie. A tal fine è prevista la costituzione di una commissione tesa a definire una specifica procedura di conciliazione.
Procedure di conciliazione. 1) Ogni qualvolta emerga una controversia sull’interpretazione del contratto decentrato la parte interessata invia all’altra una comu- nicazione formale. Questa deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa, facendo riferi- mento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale.
Procedure di conciliazione. In attuazione dell’art. 49 del D.Lgs. 165/2001, quando emergono controversie sull’interpretazione del contratto integrativo la parte interessata invia all’altra una richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa, facendo riferimento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale. Le parti, che hanno sottoscritto il contratto integrativo, si incontrano entro 30 giorni dalla richiesta e definiscono consensualmente il significato della clausola controversa. Gli accordi sostituiscono le clausole controverse, nei loro effetti giuridici ed economici, sin dall’inizio della vigenza del contratto decentrato. Gli accordi di interpretazione autentica del contratto hanno effetto sulle controversie individuali aventi oggetto le materie regolate da esso. Per le procedure di conciliazione si applica quanto previsto dal vigente CCNL e dalla normativa vigente in materia.
Procedure di conciliazione. 1. Nel caso di contestazioni sulla interpretazione e/o sull'applicazione della Convenzione, con particolare riguardo alla fase di verifica dei risultati, e in ogni altro caso previsto nella presente Convenzione, ciascuna parte comunica all'altra per iscritto l'oggetto e i motivi della contestazione. Le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla comunicazione, al fine di comporre amichevolmente la vertenza.