Risoluzione stragiudiziale delle controversie Clausole campione

Risoluzione stragiudiziale delle controversie. 1. Eventuali reclami avanzati nei confronti della Banca dovranno essere inviati all’indirizzo della stessa indicato in epigrafe all’attenzione della Funzione Compliance. 2. La Banca tratta il reclamo in modo sollecito e provvede a comunicare l’esito finale dello stesso e le sue determinazioni nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal ricevimento. 3. Il Cliente, qualora non sia soddisfatto della risposta fornita al reclamo o non abbia ricevuto risposta entro 60 (sessanta) giorni (dal ricevimento del reclamo da parte della Banca) e qualora non siano state avviate, anche su iniziativa della Banca, altre procedure di conci- liazione, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finan- ziarie (ACF). L’ACF si occupa delle controversie, fra investitori e intermediari, relative alla violazione da parte di quest’ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza, che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo sino a Euro cinquecentomila/00 (500.000,00). Il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Le informazioni riguardanti l’Arbitro sono disponibili sul sito xxx.xxx.xxxxxx.xx. 4. In ogni caso, resta ferma la possibilità per il cliente di attivare il procedimento di media- zione, ricorrendo a uno degli Organismi di mediazione iscritti nell’apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, che, in caso di controversie aventi ad oggetto contratti bancari, finanziari e assicurativi, costituisce condizione di procedibilità.
Risoluzione stragiudiziale delle controversie il Cliente può sporgere un Reclamo all’Ufficio Reclami del Concedente utilizzando l’apposito ”Modulo Reclami” che potrà scaricare in versione editabile dal sito internet xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx- it/reclami ed inoltrare al Concedente utilizzando una delle modalità di invio ivi indicate. In alternativa ove non intenda accedere al sito internet del Concedente, potrà in ogni caso inviare al Concedente una comunicazione scritta a mezzo PEC all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx. una comunicazione scritta anche mediante lettera raccomandata A/R all’indirizzo della sede secondaria. In conformità alle “Disposizioni sulla Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari e sulla Correttezza delle relazioni tra Intermediari e Clienti” pubblicate da Banca d’Italia, il Cliente riceverà risposta al Reclamo entro 60 giorni. Qualora il Cliente non ricevesse risposta entro il termine sopra specificato, ovvero la soluzione proposta dal Concedente non fosse ritenuta soddisfacente, lo stesso potrà adire l’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) (ulteriori informazioni sono reperibili all’indirizzo web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). In alternativa il Cliente potrà adire il Conciliatore Bancario Finanziario (CBF) – ubicato in Xxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, al quale la Banca aderisce.
Risoluzione stragiudiziale delle controversie. Articolo 17 Legge applicabile
Risoluzione stragiudiziale delle controversie. Se il cliente al dettaglio non è soddisfatto dell’esito del reclamo oppure non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice, può proporre ricorso all’Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob (di seguito l’ “Arbitro”). Potranno essere sottoposte all’Arbitro le controversie in merito all’osservanza da parte del- l’intermediario degli obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza previsti a tutela dell’investitore nella prestazione dei servizi di investimento. Il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore e sarà sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel Contratto. Per tutte le informazioni inerenti il ricorso all’Arbitro nonché l’organizzazione e il funzionamento dello stesso si rinvia al sito internet di quest’ultimo (xxx.xxx.xxxxxx.xx), raggiungibile anche dalla pagina iniziale del sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Per poter esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia riferita al Contratto, il cliente ha l’obbligo di esperire in via preliminare il procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 così come modificato dall’art. 84 del D.L. 69/2013 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. A tale scopo, la SGR e l’Investitore possono ricorrere: • al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto a Fideuram Investimenti SGR; • ad uno degli organismi iscritti nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia, disponibile sul sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx, purché specializzato in controversie bancarie e finanziarie. L’esperimento della procedura presso l’Arbitro richiamata sopra, esonera l’Investitore dall’obbligo di esperire in via preliminare il procedimento di mediazione previsto dal paragrafo che precede.
Risoluzione stragiudiziale delle controversie. 1. Il Cliente che intende far ricorso all’Autorità Giudiziaria può preliminarmente tentare la via della mediazione presso uno degli Organismi iscritti nel registro del Ministero della Giustizia. Directa manifesta espressamente la propria accettazione del procedimento di mediazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato istituita presso Consob.
Risoluzione stragiudiziale delle controversie. 1. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte procedure adeguate ed efficaci per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di consumo relative a contratti di credito, eventualmente mediante il ricorso a organismi esistenti.
Risoluzione stragiudiziale delle controversie. Foro compente in via esclusiva 13.1 Per eventuali contestazioni relative al Contratto, il Beneficiario può presentare reclamo al RUP, il quale darà riscontro entro i 30 giorni successivi. 13.2 Il Beneficiario, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto o non avesse ricevuto risposta entro il suddetto termine, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, deve rivolgersi alla Camera Arbitrale di Milano, ed esperire la procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie mediante arbitrato secondo il Regolamento della stessa Camera Arbitrale di Milano. 13.3 In caso di mancata risoluzione della controversia tra la Camera di Commercio ed il beneficiario è competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

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  • STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. Nessun rimborso é dovuto per la partecipazione all’appalto. L’Azienda Appaltante si riserva il diritto di aggiudicare il servizio/la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. Ai sensi dell’art.76, del D.lgs n.50/2016, nei termini e secondo le modalità dallo stesso previste, l’Azienda USL di Bologna informerà i concorrenti sull’esito della gara. Le comunicazioni di aggiudicazione indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto. Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate mediante il Sistema, all’indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 400 000 EUR. IVA esclusa.