Reclamo e mediazione Clausole campione

Reclamo e mediazione. Il Titolare è invitato a rivolgersi al Servizio clienti della Piattaforma, eventualmente indicato sul Sito per qualsiasi reclamo. I reclami diversi da quelli previsti all'articolo 10 relativi alla conclusione, esecuzione o risoluzione del Contratto Quadro dovranno essere presentati per email al seguente indirizzo: xxxxx@xxxxxxxx.xxx. Il Titolare accetta che il Prestatore risponda ai suoi reclami su un Supporto durevole. La risposta sarà trasmessa senza ritardo e nel termine di quindici (15) Giorni Lavorativi dal ricevimento del reclamo da parte del Prestatore. Tuttavia, per ragioni indipendenti dal suo controllo, il Prestatore potrebbe trovarsi nell’impossibilità di rispondere nel predetto termine di quindici (15) giorni. In tal caso, invierà al Titolare una risposta che indichi le ragioni del ritardo supplementare e la data in cui invierà la risposta definitiva. In ogni caso, il Titolare riceverà una risposta definitiva nel termine di trentacinque (35) Giorni Lavorativi dal ricevimento del reclamo. Il Titolare è informato che la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur financier) è competente a decidere in via stragiudiziale le liti relative all'esecuzione del presente Contratto Quadro. Per maggiori informazioni sulla CSSF e sulle condizioni del ricorso in oggetto, è possibile rivolgersi al Servizio clienti della Piattaforma o consultare il sito internet della CSFF (xxxx://xxx.xxxx.xx). Le domande di mediazione devono essere rivolte al Signor Mediatore della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 000 xxxxx x’Xxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxxx, (xxxxxxxxx@xxxx.xx), fatta salva ogni altra via di ricorso legale. Tuttavia, il mediatore non può essere adito se la domanda è manifestamente infondata o abusiva, se la lite è stata precedentemente esaminata o è in corso di esame da un altro mediatore o da un tribunale, se la domanda al mediatore è presentata oltre il termine di un anno a decorrere dal reclamo scritto al professionista, se la lite non rientra nella competenza del mediatore.
Reclamo e mediazione. 1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. 2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. 3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo. 4. Il funzionario responsabile del tributo, provvede all'esame del reclamo e della proposta di mediazione. 5. Il funzionario responsabile del tributo, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. 6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente. 7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura stabilita dalla legge. 8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
Reclamo e mediazione. L’Utente potrà rivolgersi al Servizio clienti indicato nelle Condizioni particolari e sul Sito per qualsiasi reclamo. I reclami non contemplati dall’art. 5.2 in materia di conclusione, esecuzione o risoluzione del Contratto quadro e dei servizi di emissione e gestione della Moneta elettronica, dovranno essere notificati per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente servizio: Service résiliation, MANGOPAY SA, 00 Xxxxxxxxx Xxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxx. Se l’Utente considera che la risposta ottenuta non sia soddisfacente o se non ha ricevuto una risposta entro un mese dalla data di invio della corrispondenza, potrà rivolgersi alla CSSF scrivendo a: 000 xxxxx x’Xxxxx X-0000 Xxxxxxxxxx o per e-mail: xxxxxxxxx@xxxx.xx
Reclamo e mediazione. Reclamo e mediazione………………………………………. pag. 14 Art. 30 – Effetti………………………………………………………… pag. 15
Reclamo e mediazione. 1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell’istituto del reclamo e mediazione previsto dall’articolo 17- bis del d.lgs. n. 546/1992 come modificato dal d.lgs. n. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune di Tivoli nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2. 2. Ai sensi del dell’articolo 17-bis del d.lgs. n. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2 del d.lgs. n. 546/1992, vale a dire l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

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  • Comunicazioni e reclami 19.1 Il CLIENTE ha l’obbligo di comunicare sollecitamente le variazioni di residenza/ubicazione, le modifiche d’uso delle forniture e le altre situazioni che comportino una diversa applicazione delle tariffe e/o delle imposte. Nel caso ciò non avvenga, GELSIA si riserva il diritto di applicare comunque le tariffe e/o le imposte dovute in relazione alle situazioni in fatto come accertate, previa richiesta al CLIENTE di integrazione documentale. 19.2 Il CLIENTE può formulare a GELSIA richieste di informazioni e reclami scritti attraverso i seguenti canali: presso uno degli sportelli, via posta ordinaria all’indirizzo Xxx Xxxxxxxx x.00 - 00000 Xxxxxxx (XX), via fax al n. 0362/237136, via mail all’indirizzo xxxx@xxxxxx.xx, anche utilizzando il modulo pre-stampato allegato al contratto e disponibile presso gli sportelli di GELSIA. 19.3 Il CLIENTE ha la facoltà di inviare reclamo scritto senza utilizzare l’apposito modulo, utilizzando ogni altro mezzo utile alla comunicazione che consenta di accertare la data del ricevimento. In tal caso, al fine di consentire l’identificazione del CLIENTE finale che sporge reclamo e l’invio della risposta motivata scritta, la comunicazione deve contenere almeno i seguenti dati: a) nome e cognome; b) indirizzo di fornitura; c) indirizzo postale (se diverso dall’indirizzo di fornitura) o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta; d) il servizio a cui si riferisce il reclamo (GAS, EE o entrambi); e) il codice alfanumerico identificativo del punto di riconsegna/prelievo (PDR/POD), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice CLIENTE; f) una breve descrizione dei fatti contestati. I reclami e le richieste di informazioni potranno essere inoltrati a GELSIA ai recapiti indicati nel modulo reclami, in bolletta e/o sul sito internet xxx.xxxxxx.xx. Per maggiori informazioni sui diritti dei consumatori è possibile consultare il sito xxx.xxxxx.xx. 19.4 GELSIA provvede, con la massima celerità e comunque entro i tempi prescritti dall’ARERA (30 giorni dalla ricezione della richiesta di informazioni scritte e del reclamo scritto) a fornire al CLIENTE risposta scritta motivata. I reclami relativi al servizio di distribuzione e misura sono inoltrati al Distributore da GELSIA o direttamente dal CLIENTE.

  • Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • Accettazione La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

  • Altre assicurazioni Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza indicandone le somme assicurate. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile. Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse l’intervento di altra impresa, le prestazioni previste dalla polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione.

  • Fatturazione e pagamenti Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

  • Assicurazione Il contratto di assicurazione.

  • Tubazioni I tubi pluviali di plastica e grès ceramico saranno misurati a metro lineare in opera sull'asse della tubazione, senza tener conto delle parti sovrapposte; in tali valutazioni è compreso anche il computo delle quantità ricavate dalle curve o pezzi speciali. I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ghisa e piombo saranno valutati secondo il peso sviluppato dai singoli elementi. Le tubazioni in rame con o senza rivestimento in PVC per impianti termici o sanitari saranno valutate in metri lineari misurati dopo la messa in opera. Le tubazioni in pressione di polietilene saranno valutate a metro lineare.

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • Valutazione I criteri di valutazione della Commissione sono determinati, ai fini della valutazione globale, espressa in centesimi, come appresso indicato: Titoli fino a 60 punti per documentata attività scientifica come previsto dalle procedure per la determinazione della condizione di ricercatore attivo di Ateneo; sono escluse tesi di laurea e di dottorato; fino a 10 punti per altri titoli (master universitari di secondo livello, corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti sia in Italia che all’estero, frequenza di scuole di alta formazione, organizzazione di incontri scientifici, periodi trascorsi presso istituzioni scientifiche italiane e straniere).