Regole generali. BNL ha identificato, all’interno della propria struttura e dell’operatività che la caratterizza, situazioni di conflitto di interesse, attuali e potenziali, in cui si possa trovare la stessa, o i suoi collaboratori, e/o le altre entità appartenenti al Gruppo BNP Paribas nell’ambito delle proprie attività e dei servizi svolti nei confronti dei Clienti e che comportano un rischio di danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più Clienti. A solo titolo di esempio, alcune situazioni nelle quali possono sorgere dei conflitti d’interesse sono connesse alla detenzione di partecipazioni rilevanti in Clienti emittenti strumenti finanziari o alla concessione di finanziamenti significativi a Clienti emittenti strumenti finanziari. Per far fronte alle situazioni di conflitti di interesse identificate dalla Banca, nell’ambito del Gruppo BNP Paribas sono state adottate una pluralità di misure. Sono stati statuiti una serie di principi deontologici destinati a regolare lo svolgimento dei servizi ed attività di investimento e dei servizi accessori, tra i quali: integrità, equità, imparzialità, rispetto del segreto professionale e priorità assoluta degli interessi del Cliente. A tal riguardo, la Banca si è dotata di un Codice etico, conformando il proprio comportamento nei confronti della Clientela ai seguenti principi e valori fondamentali: − centralità del Cliente e sviluppo del servizio, − etica e trasparenza, − correttezza, lealtà e collaborazione, − rispetto del segreto professionale, − rispetto delle norme di legge e dei regolamenti emanati dagli organi di vigilanza. Al fine di consentire l’attuazione e l’osservanza di quanto previsto dal Codice etico, la Banca ha predisposto e reso operativi gli opportuni strumenti conoscitivi, applicativi, esplicativi, formativi, di aggiornamento, di informazione e sensibilizzazione per tutti i dipendenti e collaboratori nonché previsto periodiche attività di verifica allo scopo di monitorare il grado di osservanza da parte dei dipendenti e collaboratori delle disposizioni contenute nel Codice. La Banca, in linea con quanto disposto dal Gruppo BNP Paribas ed in conformità a quanto disciplinato dalla normativa vigente, ha istituito all’interno della propria struttura la Funzione Compliance la cui missione principale è quella di contribuire a preservare la Banca e il Gruppo dal rischio di non conformità del proprio ordinamento organizzativo interno alle norme vigenti, tra cui quelle poste a tutela della prevenzione e gestione dei conflitti di interesse sorti sia tra le diverse attività svolte dalla Banca e dal Gruppo BNP Paribas sia con riferimento ai dipendenti ed agli esponenti aziendali. Le misure di prevenzione di situazioni “strutturali” di conflitto di interesse comprendono disposizioni permanenti volte ad assicurare la necessaria separatezza organizzativa, operativa, gerarchica, e, ove necessario, anche fisica delle attività. La struttura organizzativa adottata prevede la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità e l’opportuna separatezza funzionale delle attività ritenute incompatibili ai fini della prevenzione del conflitto di interesse. Altre misure preventive consistono nei cosiddetti “Chinese Walls” (definiti anche barriere informative), cioè soluzioni organizzative di tipo statico in grado di stabilire una segregazione per comparti delle attività con l’obiettivo di impedire la circolazione delle informazioni privilegiate tra i dipendenti o collaboratori. Infine, onde strutturare e rafforzare maggiormente il presidio sui conflitti di interesse, vi sono altre soluzioni organizzative di tipo dinamico, tra cui:
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Samples: Contratto Unico Per La Prestazione Dei Servizi Di Investimento Ed Accessori, Contratto Unico Per La Prestazione Dei Servizi Di Investimento Ed Accessori, Contratto Unico Per La Prestazione Dei Servizi Di Investimento Ed Accessori
Regole generali. BNL ha identificato, all’interno della propria struttura e dell’operatività che la caratterizza, situazioni di conflitto di interesse, attuali e potenziali, in cui si possa trovare la stessa, o i suoi collaboratori, e/o le altre entità appartenenti al Gruppo BNP Paribas nell’ambito delle proprie attività e dei servizi svolti nei confronti dei Clienti e che comportano un rischio di danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più Clienti. A solo titolo di esempio, alcune situazioni nelle quali possono sorgere dei conflitti d’interesse sono connesse alla detenzione di partecipazioni rilevanti in Clienti emittenti strumenti finanziari o alla concessione di finanziamenti significativi a Clienti emittenti strumenti finanziari. Per far fronte alle situazioni di conflitti di interesse identificate dalla Banca, nell’ambito del Gruppo BNP Paribas sono state adottate una pluralità di misure. Sono stati statuiti una serie di principi deontologici destinati a regolare lo svolgimento dei servizi ed attività di investimento e dei servizi accessori, tra i quali: integrità, equità, imparzialità, rispetto del segreto professionale e priorità assoluta degli interessi del Cliente. A tal riguardo, la Banca si è dotata di un Codice etico, conformando il proprio comportamento nei confronti della Clientela ai seguenti principi e valori fondamentali: − centralità del Cliente e sviluppo del servizio, − etica e trasparenza, − correttezza, lealtà e collaborazione, − rispetto del segreto professionale, − • rispetto delle norme di legge e dei regolamenti emanati dagli organi di vigilanza. Al fine di consentire l’attuazione e l’osservanza di quanto previsto dal Codice etico, la Banca ha predisposto e reso operativi gli opportuni strumenti conoscitivi, applicativi, esplicativi, formativi, di aggiornamento, di informazione e sensibilizzazione per tutti i dipendenti e collaboratori nonché previsto periodiche attività di verifica allo scopo di monitorare il grado di osservanza da parte dei dipendenti e collaboratori delle disposizioni contenute nel Codice. La Banca, in linea con quanto disposto dal Gruppo BNP Paribas ed in conformità a quanto disciplinato dalla normativa vigente, ha istituito all’interno della propria struttura la Funzione Compliance la cui missione principale è quella di contribuire a preservare la Banca e il Gruppo dal rischio di non conformità del proprio ordinamento organizzativo interno alle norme vigenti, tra cui quelle poste a tutela della prevenzione e gestione dei conflitti di interesse sorti sia tra le diverse attività svolte dalla Banca e dal Gruppo BNP Paribas sia con riferimento ai dipendenti ed agli esponenti aziendali. Le misure di prevenzione di situazioni “strutturali” di conflitto di interesse comprendono disposizioni permanenti volte ad assicurare la necessaria separatezza organizzativa, operativa, gerarchica, e, ove necessario, anche fisica delle attività. La struttura organizzativa adottata prevede la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità e l’opportuna separatezza funzionale delle attività ritenute incompatibili ai fini della prevenzione del conflitto di interesse. Altre misure preventive consistono nei cosiddetti “Chinese Walls” (definiti anche barriere informative), cioè soluzioni organizzative di tipo statico in grado di stabilire una segregazione per comparti delle attività con l’obiettivo di impedire la circolazione delle informazioni privilegiate tra i dipendenti o collaboratori. Infine, onde strutturare e rafforzare maggiormente il presidio sui conflitti di interesse, vi sono altre soluzioni organizzative di tipo dinamico, tra cui:
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Regole generali. BNL ha identificato, all’interno della propria struttura e dell’operatività che la caratterizza, situazioni di conflitto di interesse, attuali e potenziali, in cui si possa trovare la stessa, o i suoi collaboratori, e/o le altre entità appartenenti al Gruppo BNP Paribas nell’ambito delle proprie attività e dei servizi svolti nei confronti dei Clienti e che comportano un rischio di danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più Clienti. A solo titolo di esempio, alcune situazioni nelle quali possono sorgere dei conflitti d’interesse sono connesse alla detenzione di partecipazioni rilevanti in Clienti emittenti strumenti finanziari o alla concessione di finanziamenti significativi a Clienti emittenti strumenti finanziari. Per far fronte alle situazioni di conflitti di interesse identificate dalla Banca, nell’ambito del Gruppo BNP Paribas sono state adottate una pluralità di misure. Sono stati statuiti una serie di principi deontologici destinati a regolare lo svolgimento dei servizi ed attività di investimento e dei servizi accessori, tra i quali: integrità, equità, imparzialità, rispetto del segreto professionale e priorità assoluta degli interessi del Cliente. A tal riguardo, la Banca si è dotata di un Codice etico, conformando il proprio comportamento nei confronti della Clientela ai seguenti principi e valori fondamentali: − centralità del Cliente e sviluppo del servizio, − etica e trasparenza, − correttezza, lealtà e collaborazione, − rispetto del segreto professionale, − rispetto delle norme di legge e dei regolamenti emanati dagli organi di vigilanza. Al fine di consentire l’attuazione e l’osservanza di quanto previsto dal Codice etico, la Banca ha predisposto e reso operativi gli opportuni strumenti conoscitivi, applicativi, esplicativi, formativi, di aggiornamento, di informazione e sensibilizzazione per tutti i dipendenti e collaboratori nonché previsto periodiche attività di verifica allo scopo di monitorare il grado di osservanza da parte dei dipendenti e collaboratori delle disposizioni contenute nel Codice. La Banca, in linea con quanto disposto dal Gruppo BNP Paribas ed in conformità a quanto disciplinato dalla normativa vigente, ha istituito all’interno della propria struttura la Funzione Compliance la cui missione principale è quella di contribuire a preservare la Banca e il Gruppo dal rischio di non conformità del proprio ordinamento organizzativo interno alle norme vigenti, tra cui quelle poste a tutela della prevenzione e gestione dei conflitti di interesse sorti sia tra le diverse attività svolte dalla Banca e dal Gruppo BNP Paribas sia con riferimento ai dipendenti ed agli esponenti aziendali. Le misure di prevenzione di situazioni “strutturali” di conflitto di interesse comprendono disposizioni permanenti volte ad assicurare la necessaria separatezza organizzativa, operativa, gerarchica, e, ove necessario, anche fisica delle attività. La struttura organizzativa adottata prevede la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità e l’opportuna separatezza funzionale delle attività ritenute incompatibili ai fini della prevenzione del conflitto di interesse. Altre misure preventive consistono nei cosiddetti “Chinese Walls” (definiti anche barriere informative), cioè soluzioni organizzative di tipo statico in grado di stabilire una segregazione per comparti delle attività con l’obiettivo di impedire la circolazione delle informazioni privilegiate tra i dipendenti o collaboratori. Infine, onde strutturare e rafforzare maggiormente il presidio sui conflitti di interesse, vi sono altre soluzioni organizzative di tipo dinamico, tra cui:
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Regole generali. BNL ha identificatoAi fini contrattuali le varie sezioni od articoli devono intendersi fra di loro correlati ed integrati. I lavori, all’interno della propria struttura e dell’operatività che la caratterizzadescritti nelle diverse sezioni, situazioni devono essere fra di conflitto di interesse, attuali e potenzialiloro coordinati, in cui si possa trovare modo da assicurare un regolare procedere di tutte le lavorazioni oggetto dell'appalto. Le specifiche relative alle opere di pertinenza di una sezione, ma in essa non menzionate, vanno ricercate in altre sezioni. Le norme di seguito richiamate devono intendersi come facenti parte integrante dei documenti contrattuali. Le raccomandazioni dei Produttori sul trasporto, l'installazione e la stessa, o i suoi collaboratori, posa in opera dei materiali e/o le altre entità appartenenti manufatti avranno valore di norma. Le specifiche, nella loro stesura, potrebbero contenere delle frasi incomplete, l'Appaltatore dovrà completarle e interpretarle secondo la logica dell'argomento trattato. L'errata ortografia, la mancanza di punteggiatura od altri errori similari non potranno modificare l'interpretazione del senso delle frasi intese nel contesto dell'argomento trattato. In caso di riferimenti a sezioni diverse errati o mancanti, l'Appaltatore dovrà procedere alla loro individuazione secondo la logica dell'argomento trattato. I lavori descritti nelle specifiche devono intendersi forniti in opera e compiuti in ogni loro parte, comprensivi, cioè, di tutti gli oneri derivanti da prestazioni di mano d'opera, fornitura di materiali, trasporti, noli, ecc. Quale regola generale s’intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materie prime e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio ed accettazione della Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate. Nel caso di prodotti industriali e/o innovativi, la rispondenza deve risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. I materiali in genere occorrenti per la realizzazione delle opere verranno approvvigionate dalle località e dai fornitori che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, ma dovranno essere preventivamente accettati dalla Direzione Lavori che accerterà a suo insindacabile giudizio la loro idoneità e rispondenza alle norme ed al Gruppo BNP Paribas nell’ambito delle proprie attività presente Capitolato Speciale. I materiali da impiegare dovranno provenire da fornitori il cui sistema di produzione sia stato certificato ISO 9000; dovranno essere rispondenti alle norme di buona tecnica ad essi applicabili e dei servizi svolti nei confronti dei Clienti - ove previsto dalle norme - dovranno essere dotati di marchio CE e che comportano un rischio di danneggiare in modo significativo gli interessi marchio IMQ o di altro marchio di uno o più Clientidei paesi della Comunità Europea. A solo titolo Essi dovranno essere della migliore qualità ed al momento dell’uso dovranno trovarsi in perfetto stato di esempio, alcune situazioni nelle quali possono sorgere dei conflitti d’interesse sono connesse alla detenzione di partecipazioni rilevanti conservazione; la loro posa in Clienti emittenti strumenti finanziari o alla concessione di finanziamenti significativi a Clienti emittenti strumenti finanziari. Per far fronte alle situazioni di conflitti di interesse identificate dalla Banca, nell’ambito del Gruppo BNP Paribas sono state adottate una pluralità di misure. Sono stati statuiti una serie di principi deontologici destinati a regolare lo svolgimento dei servizi ed attività di investimento e dei servizi accessori, tra i quali: integrità, equità, imparzialità, rispetto del segreto professionale e priorità assoluta degli interessi del Cliente. A tal riguardo, la Banca si è dotata di un Codice etico, conformando il proprio comportamento nei confronti della Clientela ai seguenti principi e valori fondamentali: − centralità del Cliente e sviluppo del servizio, − etica e trasparenza, − correttezza, lealtà e collaborazione, − rispetto del segreto professionale, − rispetto opera dovrà avvenire con l’osservanza delle norme di legge e dei regolamenti emanati dagli organi di vigilanza. Al fine di consentire l’attuazione e l’osservanza di quanto previsto dal Codice etico, la Banca ha predisposto e reso operativi gli opportuni strumenti conoscitivi, applicativi, esplicativi, formativi, di aggiornamento, di informazione e sensibilizzazione per tutti i dipendenti e collaboratori nonché previsto periodiche attività di verifica allo scopo di monitorare il grado di osservanza da parte dei dipendenti e collaboratori delle disposizioni contenute nel Codice. La Banca, in linea con quanto disposto dal Gruppo BNP Paribas ed in conformità a quanto disciplinato dalla normativa vigente, ha istituito all’interno della propria struttura la Funzione Compliance la cui missione principale è quella di contribuire a preservare la Banca e il Gruppo dal rischio di non conformità del proprio ordinamento organizzativo interno alle norme vigenti, tra cui quelle poste a tutela della prevenzione e gestione dei conflitti di interesse sorti sia tra le diverse attività svolte dalla Banca e dal Gruppo BNP Paribas sia con riferimento ai dipendenti ed agli esponenti aziendali. Le misure di prevenzione di situazioni “strutturali” di conflitto di interesse comprendono disposizioni permanenti volte ad assicurare la necessaria separatezza organizzativa, operativa, gerarchica, e, ove necessario, anche fisica delle attività. La struttura organizzativa adottata prevede la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità e l’opportuna separatezza funzionale delle attività ritenute incompatibili ai fini della prevenzione del conflitto di interesse. Altre misure preventive consistono nei cosiddetti “Chinese Walls” (definiti anche barriere informative), cioè soluzioni organizzative di tipo statico in grado di stabilire una segregazione per comparti delle attività con l’obiettivo di impedire la circolazione delle informazioni privilegiate tra i dipendenti o collaboratori. Infine, onde strutturare e rafforzare maggiormente il presidio sui conflitti di interesse, vi sono altre soluzioni organizzative di tipo dinamico, tra cui:migliori regole dell’arte.
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