Regole generali. BNL ha identificato, all’interno della propria struttura e dell’operatività che la caratterizza, situazioni di conflitto di interesse, attuali e potenziali, in cui si possa trovare la stessa, o i suoi collaboratori, e/o le altre entità appartenenti al Gruppo BNP Paribas nell’ambito delle proprie attività e dei servizi svolti nei confronti dei Clienti e che comportano un rischio di danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più Clienti. A solo titolo di esempio, alcune situazioni nelle quali possono sorgere dei conflitti d’interesse sono connesse alla detenzione di partecipazioni rilevanti in Clienti emittenti strumenti finanziari o alla concessione di finanziamenti significativi a Clienti emittenti strumenti finanziari. Per far fronte alle situazioni di conflitti di interesse identificate dalla Banca, nell’ambito del Gruppo BNP Paribas sono state adottate una pluralità di misure. Sono stati statuiti una serie di principi deontologici destinati a regolare lo svolgimento dei servizi ed attività di investimento e dei servizi accessori, tra i quali: integrità, equità, imparzialità, rispetto del segreto professionale e priorità assoluta degli interessi del Cliente. A tal riguardo, la Banca si è dotata di un Codice etico, conformando il proprio comportamento nei confronti della Clientela ai seguenti principi e valori fondamentali: − centralità del Cliente e sviluppo del servizio, − etica e trasparenza, − correttezza, lealtà e collaborazione, − rispetto del segreto professionale, − rispetto delle norme di legge e dei regolamenti emanati dagli organi di vigilanza. Al fine di consentire l’attuazione e l’osservanza di quanto previsto dal Codice etico, la Banca ha predisposto e reso operativi gli opportuni strumenti conoscitivi, applicativi, esplicativi, formativi, di aggiornamento, di informazione e sensibilizzazione per tutti i dipendenti e collaboratori nonché previsto periodiche attività di verifica allo scopo di monitorare il grado di osservanza da parte dei dipendenti e collaboratori delle disposizioni contenute nel Codice. La Banca, in linea con quanto disposto dal Gruppo BNP Paribas ed in conformità a quanto disciplinato dalla normativa vigente, ha istituito all’interno della propria struttura la Funzione Compliance la cui missione principale è quella di contribuire a preservare la Banca e il Gruppo dal rischio di non conformità del proprio ordinamento organizzativo interno alle norme vigenti, tra cui quelle poste a tutela della prevenzione e gestione dei conflitti di interesse sorti sia tra le diverse attività svolte dalla Banca e dal Gruppo BNP Paribas sia con riferimento ai dipendenti ed agli esponenti aziendali. Le misure di prevenzione di situazioni “strutturali” di conflitto di interesse comprendono disposizioni permanenti volte ad assicurare la necessaria separatezza organizzativa, operativa, gerarchica, e, ove necessario, anche fisica delle attività. La struttura organizzativa adottata prevede la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità e l’opportuna separatezza funzionale delle attività ritenute incompatibili ai fini della prevenzione del conflitto di interesse. Altre misure preventive consistono nei cosiddetti “Chinese Walls” (definiti anche barriere informative), cioè soluzioni organizzative di tipo statico in grado di stabilire una segregazione per comparti delle attività con l’obiettivo di impedire la circolazione delle informazioni privilegiate tra i dipendenti o collaboratori. Infine, onde strutturare e rafforzare maggiormente il presidio sui conflitti di interesse, vi sono altre soluzioni organizzative di tipo dinamico, tra cui:
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Samples: Investment Services Agreement, Investment Services Agreement, Investment Services Agreement
Regole generali. BNL ha identificato, all’interno della propria struttura e dell’operatività che la caratterizza, situazioni di conflitto di interesse, attuali e potenziali, in cui si possa trovare la stessa, o i suoi collaboratori, e/o le altre entità appartenenti al Gruppo BNP Paribas nell’ambito delle proprie attività e dei servizi svolti nei confronti dei Clienti e che comportano un rischio di danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più Clienti. A solo titolo di esempio, alcune situazioni nelle quali possono sorgere dei conflitti d’interesse sono connesse alla detenzione di partecipazioni rilevanti in Clienti emittenti strumenti finanziari o alla concessione di finanziamenti significativi a Clienti emittenti strumenti finanziari. Per far fronte alle situazioni di conflitti di interesse identificate dalla Banca, nell’ambito del Gruppo BNP Paribas sono state adottate una pluralità di misure. Sono stati statuiti una serie di principi deontologici destinati a regolare lo svolgimento dei servizi ed attività di investimento e dei servizi accessori, tra i quali: integrità, equità, imparzialità, rispetto del segreto professionale e priorità assoluta degli interessi del Cliente. A tal riguardo, la Banca si è dotata di un Codice etico, conformando il proprio comportamento nei confronti della Clientela ai seguenti principi e valori fondamentali: − centralità del Cliente e sviluppo del servizio, − etica e trasparenza, − correttezza, lealtà e collaborazione, − rispetto del segreto professionale, − • rispetto delle norme di legge e dei regolamenti emanati dagli organi di vigilanza. Al fine di consentire l’attuazione e l’osservanza di quanto previsto dal Codice etico, la Banca ha predisposto e reso operativi gli opportuni strumenti conoscitivi, applicativi, esplicativi, formativi, di aggiornamento, di informazione e sensibilizzazione per tutti i dipendenti e collaboratori nonché previsto periodiche attività di verifica allo scopo di monitorare il grado di osservanza da parte dei dipendenti e collaboratori delle disposizioni contenute nel Codice. La Banca, in linea con quanto disposto dal Gruppo BNP Paribas ed in conformità a quanto disciplinato dalla normativa vigente, ha istituito all’interno della propria struttura la Funzione Compliance la cui missione principale è quella di contribuire a preservare la Banca e il Gruppo dal rischio di non conformità del proprio ordinamento organizzativo interno alle norme vigenti, tra cui quelle poste a tutela della prevenzione e gestione dei conflitti di interesse sorti sia tra le diverse attività svolte dalla Banca e dal Gruppo BNP Paribas sia con riferimento ai dipendenti ed agli esponenti aziendali. Le misure di prevenzione di situazioni “strutturali” di conflitto di interesse comprendono disposizioni permanenti volte ad assicurare la necessaria separatezza organizzativa, operativa, gerarchica, e, ove necessario, anche fisica delle attività. La struttura organizzativa adottata prevede la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità e l’opportuna separatezza funzionale delle attività ritenute incompatibili ai fini della prevenzione del conflitto di interesse. Altre misure preventive consistono nei cosiddetti “Chinese Walls” (definiti anche barriere informative), cioè soluzioni organizzative di tipo statico in grado di stabilire una segregazione per comparti delle attività con l’obiettivo di impedire la circolazione delle informazioni privilegiate tra i dipendenti o collaboratori. Infine, onde strutturare e rafforzare maggiormente il presidio sui conflitti di interesse, vi sono altre soluzioni organizzative di tipo dinamico, tra cui:
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Samples: Investment Services Agreement, Investment Services Agreement
Regole generali. BNL ha identificato2.1. La Commissione, all’interno appena possibile, trasmette agli organi parlamentari/titolari di un mandato di cui al punto 1.4 che ne abbiano fatto richiesta ogni informazione riservata necessaria all'esercizio delle prerogative e delle compe- tenze del Parlamento, fermo restando che le due istituzioni, nell'ambito delle rispettive competenze e responsa- bilità, rispettano: — i diritti fondamentali della propria struttura persona, compresi i diritti a un equo processo e dell’operatività che il diritto alla tutela della vita privata, — le disposizioni relative ai procedimenti giudiziari e disciplinari, — la caratterizzatutela del segreto d'impresa e delle relazioni commerciali, situazioni di conflitto di interesse, attuali e potenziali— la tutela degli interessi dell'Unione, in cui si possa trovare la stessaparticolare quelli che rientrano nell'ambito della sicurezza pubblica, o della difesa, delle relazioni internazionali, della stabilità monetaria e degli interessi finanziari. In caso di disaccordo, i suoi collaboratori, e/o le altre entità appartenenti al Gruppo BNP Paribas nell’ambito presidenti delle proprie attività e dei servizi svolti nei confronti dei Clienti e che comportano un rischio di danneggiare in modo significativo gli interessi due istituzioni sono consultati per pervenire a una soluzione. Le informazioni riservate originarie di uno Stato, di un'istituzione o più Clientidi un'organizzazione internazionale sono trasmesse solo previo accordo dei medesimi.
2.2. A solo titolo Le ICUE sono trasmesse al Parlamento e trattate e protette da quest'ultimo in conformità delle norme minime comuni in materia di esempiosicurezza, alcune situazioni nelle quali possono sorgere dei conflitti d’interesse sono connesse alla detenzione applicate dalle altre istituzioni dell'Unione, e in particolare dalla Commissione. Nel classificare le informazioni di partecipazioni rilevanti in Clienti emittenti strumenti finanziari o alla concessione di finanziamenti significativi a Clienti emittenti strumenti finanziari. Per far fronte alle situazioni di conflitti di interesse identificate dalla Banca, nell’ambito del Gruppo BNP Paribas sono state adottate una pluralità di misure. Sono stati statuiti una serie di principi deontologici destinati a regolare lo svolgimento dei servizi ed attività di investimento e dei servizi accessori, tra i quali: integrità, equità, imparzialità, rispetto del segreto professionale e priorità assoluta degli interessi del Cliente. A tal riguardocui è l'originatore, la Banca Commissione si è dotata assicura di un Codice etico, conformando il proprio comportamento nei confronti della Clientela ai seguenti principi e valori fondamentali: − centralità del Cliente e sviluppo del servizio, − etica e trasparenza, − correttezza, lealtà e collaborazione, − rispetto del segreto professionale, − rispetto delle norme applicare livelli adeguati di legge e dei regolamenti emanati dagli organi di vigilanza. Al fine di consentire l’attuazione e l’osservanza di quanto previsto dal Codice etico, la Banca ha predisposto e reso operativi gli opportuni strumenti conoscitivi, applicativi, esplicativi, formativi, di aggiornamento, di informazione e sensibilizzazione per tutti i dipendenti e collaboratori nonché previsto periodiche attività di verifica allo scopo di monitorare il grado di osservanza da parte dei dipendenti e collaboratori delle disposizioni contenute nel Codice. La Bancaclassificazione, in linea con quanto disposto le norme e le definizioni internazionali e con le sue norme interne, tenendo conto nel contempo della necessità del Parlamento di poter accedere ai documenti classificati per l'effettivo esercizio delle sue competenze e prerogative.
2.3. Qualora sorgano dubbi sulla natura riservata di un'informazione o sul suo livello adeguato di classificazione, o sia necessario fissare le modalità appropriate per la sua trasmissione secondo le possibilità indicate al punto 3.2, le due istituzioni si consultano senza indugio e prima della trasmissione del documento. Nel corso di tali consultazioni, il Parlamento è rappresentato dal Gruppo BNP Paribas ed presidente dell'organo parlamentare interessato, accompagnato se del caso dal relatore, ovvero dal titolare di un mandato, che ha presentato la richiesta. La Commissione è rappresentata dal competente membro della Commissione, previa consultazione del Commissario responsabile per le questioni di sicurezza. In caso di disaccordo, i presidenti delle due istituzioni sono consultati per pervenire a una soluzione.
2.4. Se, al termine della procedura di cui al punto 2.3, il disaccordo persiste, il presidente del Parlamento, su richiesta motivata del competente organo parlamentare/titolare di un mandato che ha presentato la richiesta, invita la Commissione a trasmettere, entro un termine congruo debitamente indicato, l'informazione riservata in questione precisando le modalità tra quelle previste al punto 3.2 del presente allegato. La Commissione informa per iscritto il Parlamento, prima della scadenza di tale termine, in merito alla sua posizione finale sulla quale il Parlamento si riserva di esercitare, se del caso, il suo diritto di ricorso.
(1) GU L 113 del 19.5.1995, pag. 1.
(2) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20.
2.5. L'accesso alle ICUE è concesso in conformità a quanto disciplinato dalla normativa vigentedelle norme applicabili in materia di nulla osta personale di sicurezza.
2.5.1. L'accesso alle informazioni classificate «TRÈS SECRET UE /EU TOP SECRET», ha istituito all’interno della propria struttura la Funzione Compliance la cui missione principale è quella di contribuire a preservare la Banca «SECRET UE» e il Gruppo dal rischio di non conformità «CONFIDENTIEL UE» può essere concesso unicamente ai funzionari del proprio ordinamento organizzativo interno alle norme vigenti, tra cui quelle poste a tutela della prevenzione Parlamento e gestione dei conflitti di interesse sorti sia tra le diverse attività svolte dalla Banca e dal Gruppo BNP Paribas sia con riferimento ai dipendenti ed agli esponenti aziendalidel Parlamento che lavorano per i gruppi politici per i quali tali informazioni sono assolutamente necessarie, che siano stati previamente designati dall'organo parlamentare/dal titolare di un mandato come aventi la «necessità di sapere» e ai quali sia stato rilasciato un nulla osta di sicurezza adeguato.
2.5.2. Le misure di prevenzione di situazioni “strutturali” di conflitto di interesse comprendono disposizioni permanenti volte ad assicurare la necessaria separatezza organizzativa, operativa, gerarchica, e, ove necessario, anche fisica Tenuto conto delle attività. La struttura organizzativa adottata prevede la chiara definizione dei ruoli prerogative e delle responsabilità e l’opportuna separatezza funzionale delle attività ritenute incompatibili competenze del Parlamento, i deputati cui non sia stato rilasciato un nulla osta personale di sicurezza possono accedere ai fini della prevenzione del conflitto documenti classificati «CONFIDENTIEL UE» sulla base di interesse. Altre misure preventive consistono nei cosiddetti “Chinese Walls” (definiti anche barriere informative)modalità pratiche definite di comune accordo, cioè soluzioni organizzative comprendenti la firma di tipo statico una dichiarazione sull'onore in grado di stabilire una segregazione per comparti delle attività con l’obiettivo di impedire la circolazione delle informazioni privilegiate tra i dipendenti o collaboratori. Infine, onde strutturare e rafforzare maggiormente il presidio sui conflitti di interesse, vi sono altre soluzioni organizzative di tipo dinamico, tra cui:cui si impegnano a non diffondere tali documenti a terzi.
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Samples: Interinstitutional Agreement
Regole generali. BNL ha identificatoAi fini contrattuali le varie sezioni od articoli devono intendersi fra di loro correlati ed integrati. I lavori, all’interno della propria struttura e dell’operatività che la caratterizzadescritti nelle diverse sezioni, situazioni devono essere fra di conflitto di interesse, attuali e potenzialiloro coordinati, in cui si possa trovare modo da assicurare un regolare procedere di tutte le lavorazioni oggetto dell'appalto. Le specifiche relative alle opere di pertinenza di una sezione, ma in essa non menzionate, vanno ricercate in altre sezioni. Le norme di seguito richiamate devono intendersi come facenti parte integrante dei documenti contrattuali. Le raccomandazioni dei Produttori sul trasporto, l'installazione e la stessa, o i suoi collaboratori, posa in opera dei materiali e/o le altre entità appartenenti manufatti avranno valore di norma. Le specifiche, nella loro stesura, potrebbero contenere delle frasi incomplete, l'Appaltatore dovrà completarle e interpretarle secondo la logica dell'argomento trattato. L'errata ortografia, la mancanza di punteggiatura od altri errori similari non potranno modificare l'interpretazione del senso delle frasi intese nel contesto dell'argomento trattato. In caso di riferimenti a sezioni diverse errati o mancanti, l'Appaltatore dovrà procedere alla loro individuazione secondo la logica dell'argomento trattato. I lavori descritti nelle specifiche devono intendersi forniti in opera e compiuti in ogni loro parte, comprensivi, cioè, di tutti gli oneri derivanti da prestazioni di mano d'opera, fornitura di materiali, trasporti, noli, ecc. Quale regola generale s’intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materie prime e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio ed accettazione della Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate. Nel caso di prodotti industriali e/o innovativi, la rispondenza deve risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. I materiali in genere occorrenti per la realizzazione delle opere verranno approvvigionate dalle località e dai fornitori che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, ma dovranno essere preventivamente accettati dalla Direzione Lavori che accerterà a suo insindacabile giudizio la loro idoneità e rispondenza alle norme ed al Gruppo BNP Paribas nell’ambito delle proprie attività presente Capitolato Speciale. I materiali da impiegare dovranno provenire da fornitori il cui sistema di produzione sia stato certificato ISO 9000; dovranno essere rispondenti alle norme di buona tecnica ad essi applicabili e dei servizi svolti nei confronti dei Clienti - ove previsto dalle norme - dovranno essere dotati di marchio CE e che comportano un rischio di danneggiare in modo significativo gli interessi marchio IMQ o di altro marchio di uno o più Clientidei paesi della Comunità Europea. A solo titolo Essi dovranno essere della migliore qualità ed al momento dell’uso dovranno trovarsi in perfetto stato di esempio, alcune situazioni nelle quali possono sorgere dei conflitti d’interesse sono connesse alla detenzione di partecipazioni rilevanti conservazione; la loro posa in Clienti emittenti strumenti finanziari o alla concessione di finanziamenti significativi a Clienti emittenti strumenti finanziari. Per far fronte alle situazioni di conflitti di interesse identificate dalla Banca, nell’ambito del Gruppo BNP Paribas sono state adottate una pluralità di misure. Sono stati statuiti una serie di principi deontologici destinati a regolare lo svolgimento dei servizi ed attività di investimento e dei servizi accessori, tra i quali: integrità, equità, imparzialità, rispetto del segreto professionale e priorità assoluta degli interessi del Cliente. A tal riguardo, la Banca si è dotata di un Codice etico, conformando il proprio comportamento nei confronti della Clientela ai seguenti principi e valori fondamentali: − centralità del Cliente e sviluppo del servizio, − etica e trasparenza, − correttezza, lealtà e collaborazione, − rispetto del segreto professionale, − rispetto opera dovrà avvenire con l’osservanza delle norme di legge e dei regolamenti emanati dagli organi di vigilanza. Al fine di consentire l’attuazione e l’osservanza di quanto previsto dal Codice etico, la Banca ha predisposto e reso operativi gli opportuni strumenti conoscitivi, applicativi, esplicativi, formativi, di aggiornamento, di informazione e sensibilizzazione per tutti i dipendenti e collaboratori nonché previsto periodiche attività di verifica allo scopo di monitorare il grado di osservanza da parte dei dipendenti e collaboratori delle disposizioni contenute nel Codice. La Banca, in linea con quanto disposto dal Gruppo BNP Paribas ed in conformità a quanto disciplinato dalla normativa vigente, ha istituito all’interno della propria struttura la Funzione Compliance la cui missione principale è quella di contribuire a preservare la Banca e il Gruppo dal rischio di non conformità del proprio ordinamento organizzativo interno alle norme vigenti, tra cui quelle poste a tutela della prevenzione e gestione dei conflitti di interesse sorti sia tra le diverse attività svolte dalla Banca e dal Gruppo BNP Paribas sia con riferimento ai dipendenti ed agli esponenti aziendali. Le misure di prevenzione di situazioni “strutturali” di conflitto di interesse comprendono disposizioni permanenti volte ad assicurare la necessaria separatezza organizzativa, operativa, gerarchica, e, ove necessario, anche fisica delle attività. La struttura organizzativa adottata prevede la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità e l’opportuna separatezza funzionale delle attività ritenute incompatibili ai fini della prevenzione del conflitto di interesse. Altre misure preventive consistono nei cosiddetti “Chinese Walls” (definiti anche barriere informative), cioè soluzioni organizzative di tipo statico in grado di stabilire una segregazione per comparti delle attività con l’obiettivo di impedire la circolazione delle informazioni privilegiate tra i dipendenti o collaboratori. Infine, onde strutturare e rafforzare maggiormente il presidio sui conflitti di interesse, vi sono altre soluzioni organizzative di tipo dinamico, tra cui:migliori regole dell’arte.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto