RENDICONTAZIONE SINISTRI. La Società si obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze semestrali di ogni anno, il dettaglio di tutti i Sinistri denunciati così impostato: - Sinistri riservati, con indicazione dell’importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del Sinistro stesso; - Sinistri liquidati, con indicazione dell’importo liquidato; - Sinistri respinti e senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni. Tutti i Sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del Sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell’evento e data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d’accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i Sinistri denunciati. Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso in caso di Sinistro, la statistica dettagliata dei Sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.
Appears in 3 contracts
Samples: Insurance Services Agreement, Insurance Policy, Insurance Policy
RENDICONTAZIONE SINISTRI. La Società Società, entro i 60 giorni successivi ad ogni scadenza annuale della presente Polizza di Assicurazione, si obbliga impegna a fornire al Contraente, alle scadenze semestrali di ogni anno, Contraente il dettaglio di tutti i Sinistri denunciati dei sinistri così impostato: - Sinistri riservati, suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del Sinistro stesso; - Sinistri liquidati, riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato; - Sinistri );
d) sinistri respinti e e/o chiusi senza seguitoseguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, con precisazione scritta delle motivazionise richiesto, le motivazioni scritte). Tutti i Sinistri sinistri dovranno essere corredati del numero attribuito dalla Compagnia, di data di apertura denuncia della pratica presso la Società, di data di accadimento del Sinistro sinistro denunciato, data della richiesta di risarcimento danni, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazionebeni danneggiati, nominativo della controparte, tipologia e descrizione dell’evento e data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. Il monitoraggio deve La documentazione di cui sopra dovrà essere fornito progressivamentefornita al Contraente mediante supporto informatico, cioè in modo continuo (file excel) editabile ed aggiornato, dalla data d’accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i Sinistri denunciatiutilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire impediscono al Contraente di chiedere e di ed ottenere un aggiornamento, aggiornamento con le modalità di cui sopra, sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse venisse esercitata la facoltà di recesso di cui all’art. “Recesso in caso di Sinistro” o la facoltà di disdetta annuale di cui all’art. “Durata dell’Assicurazione – Rinnovo - Proroga – Disdetta”, la statistica dettagliata dei Sinistri sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso o la disdetta è stato inviato/a. Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della Polizza di Assicurazione, fino alla definizione di tutte le pratiche. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro, e non oltre, 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o mail o PEC assegnando alla Società non oltre 15 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere al Contraente un importo pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo con un massimo del 20% (venti) del Premio Xxxxx Xxxxx.
Appears in 2 contracts
Samples: Insurance Policy, Insurance Agreement
RENDICONTAZIONE SINISTRI. La Società si obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze semestrali di entro 30 giorni da ogni annoscadenza semestrale o comunque in qualunque data a semplice richiesta dell’Assicurato, il dettaglio di tutti i Sinistri denunciati così impostato: - Sinistri riservati, con indicazione dell’importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del Sinistro stesso; - Sinistri liquidati, con indicazione dell’importo liquidato; - Sinistri respinti e senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni. Tutti i Sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del Sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell’evento e data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d’accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i Sinistri denunciati. Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso in caso di Sinistro, la statistica dettagliata dei Sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.
Appears in 1 contract
Samples: Polizza All Risks Property
RENDICONTAZIONE SINISTRI. La Società Società, entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza semestrale, si obbliga impegna a fornire al Contraente, alle scadenze semestrali di ogni anno, Contraente il dettaglio di tutti i Sinistri dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati così impostato: - Sinistri riservati, (con indicazione del numero attribuito alla pratica, della data dell’evento, nominativo danneggiato, della data della richiesta di risarcimento/indennizzo, della tipologia e descrizione dell’evento stesso);
b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell’importo a riserva che riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti e/o chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). La documentazione di cui sopra dovrà essere mantenutofornita al Contraente mediante supporto informatico, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del Sinistro in formato (excel) editabile ed utilizzabile dal Contraente stesso; - Sinistri liquidati, con indicazione dell’importo liquidato; - Sinistri respinti e senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni. Tutti i Sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del Sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell’evento e data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d’accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i Sinistri denunciati. Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire impediscono al Contraente di chiedere e di ed ottenere un aggiornamento, aggiornamento con le modalità di cui sopra, sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso annuale di cui all’art. “durata dell’assicurazione – rinnovo - proroga – disdetta” o la facoltà di recesso di cui all’art. “Recesso in caso di Sinistro”, la statistica dettagliata dei Sinistri sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato. Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della Polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata tramite e-mail o posta elettronica certificata del Contraente e/o dal Broker.
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Policy
RENDICONTAZIONE SINISTRI. La Società si obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze semestrali di ogni annoannuali, il dettaglio di tutti i Sinistri denunciati così impostato: - Sinistri riservati, con indicazione dell’importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del Sinistro stesso; - Sinistri liquidati, con indicazione dell’importo liquidato; - Sinistri respinti e senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni. Tutti i Sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del Sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell’evento e data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d’accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i Sinistri denunciati. Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso in caso di Sinistro, la statistica dettagliata dei Sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato. Qualora la Società non adempia all’obbligo di cui sopra nei termini previsti, il Contraente potrà richiedere il pagamento di una penale giornaliera di € 10 per ogni giorno di inadempimento. L’ammontare complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10% dell’ importo contrattuale al netto delle imposte. Le penali verranno comminate previa valutazione delle circostanze che hanno determinato gli inadempimenti o i ritardi nell’adempimento e delle eventuali motivazioni addotte dalla Società a giustificazione degli stessi. Il credito derivante dall’applicazione delle penali potrà essere compensato dal Contraente tramite incameramento della cauzione definitiva per la parte pari all’ammontare della penale comminata.
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Policy
RENDICONTAZIONE SINISTRI. La Società si obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze semestrali di ogni annoannuali, il dettaglio di tutti i Sinistri denunciati così impostato: - Sinistri riservati, con indicazione dell’importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del Sinistro stesso; - Sinistri liquidati, con indicazione dell’importo liquidato; - Sinistri respinti e senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni. Tutti i Sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del Sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell’evento e data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d’accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i Sinistri denunciati. Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso in caso di Sinistro, la statistica dettagliata dei Sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Policy
RENDICONTAZIONE SINISTRI. La Società Società, entro i 60 giorni successivi ad ogni scadenza annuale, si obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze semestrali di ogni anno, Contraente il dettaglio di tutti i Sinistri dei sinistri denunciati così impostato: - Sinistri riservati, suddiviso:
a) sinistri denunciati (con indicazione dell’importo a riserva che dovrà essere mantenutodel numero attribuito alla pratica, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartaceadella data dell’evento, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del Sinistro stesso; - Sinistri liquidatidella data della denuncia, con indicazione dell’importo liquidato; - Sinistri respinti della tipologia e senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni. Tutti i Sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del Sinistro denunciato, indicazione descrizione dell’evento stesso nonché dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell’evento e data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo);
b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti e/o chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). Il monitoraggio deve La documentazione di cui sopra dovrà essere fornito progressivamentefornita al Contraente mediante supporto informatico (file formato excel), cioè in modo continuo utilizzabile ed aggiornato, dalla data d’accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i Sinistri denunciatieditabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire impediscono al Contraente di chiedere e di ed ottenere un aggiornamento, aggiornamento con le modalità di cui sopra, sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui all’art. “Recesso in caso di Sinistrosinistro” (se operante), o recesso annuale (se operante) di cui all’art. “Durata dell’assicurazione, proroga, rinnovo, disdetta”, la statistica dettagliata dei Sinistri sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e e, non oltre oltre, 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.. Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della Polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e, non oltre, 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica del Contraente e/o dal Broker. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx e spese rimborsabili
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Policy
RENDICONTAZIONE SINISTRI. La Società Società, entro i 60 giorni successivi ad ogni scadenza annuale della presente Polizza di Assicurazione, si obbliga impegna a fornire al Contraente, alle scadenze semestrali di ogni anno, Contraente il dettaglio di tutti i Sinistri denunciati dei sinistri così impostato: - Sinistri riservati, suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del Sinistro stesso; - Sinistri liquidati, riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato; - Sinistri );
d) sinistri respinti e e/o chiusi senza seguitoseguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, con precisazione scritta delle motivazionise richiesto, le motivazioni scritte). Tutti i Sinistri sinistri dovranno essere corredati del numero attribuito dalla Compagnia, di data di apertura denuncia della pratica presso la Società, di data di accadimento del Sinistro sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazionedata della richiesta di risarcimento danni, nominativo della controparte, tipologia e descrizione dell’evento e data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. Il monitoraggio deve La documentazione di cui sopra dovrà essere fornito progressivamentefornita al Contraente mediante supporto informatico, cioè in modo continuo (file excel) editabile ed aggiornato, dalla data d’accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i Sinistri denunciatiutilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire impediscono al Contraente di chiedere e di ed ottenere un aggiornamento, aggiornamento con le modalità di cui sopra, sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse venisse esercitata la facoltà di recesso di cui all’art. “Recesso in caso di Sinistro” o la facoltà di disdetta annuale di cui all’art. “Durata dell’Assicurazione – Rinnovo - Proroga – Disdetta”, la statistica dettagliata dei Sinistri sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso o la disdetta è stato inviato/a. Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della Polizza di Assicurazione, fino alla definizione di tutte le pratiche. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro, e non oltre, 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o mail o PEC assegnando alla Società non oltre 15 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere al Contraente un importo pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo con un massimo del 20% (venti) del Premio Xxxxx Xxxxx.
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Policy
RENDICONTAZIONE SINISTRI. La Società Società, entro i 60 giorni successivi ad ogni scadenza annuale, si obbliga impegna a fornire al Contraente, alle scadenze semestrali di ogni anno, Contraente il dettaglio di tutti i Sinistri dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati così impostato: - Sinistri riservati, (con indicazione del numero di sinistro, della data dell’evento, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dettagliata dell’evento stesso e dei danni occorsi);
b) sinistri riservati (con indicazione del numero di sinistro e dell’importo posto a riserva che riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione del numero di sinistro, data di liquidazione e importo liquidato);
d) sinistri respinti e/o chiusi senza seguito (con indicazione del numero di sinistro e per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). La documentazione di cui sopra dovrà essere mantenutofornita al Contraente mediante supporto informatico (file formato excel), sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del Sinistro utilizzabile ed editabile dal Contraente stesso; - Sinistri liquidati, con indicazione dell’importo liquidato; - Sinistri respinti e senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni. Tutti i Sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del Sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell’evento e data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d’accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i Sinistri denunciati. Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire impediscono al Contraente di chiedere e di ed ottenere un aggiornamento, aggiornamento con le modalità di cui sopra, sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui all’art. “Recesso in caso di Sinistrosinistro” (se operante), o recesso annuale (se operante) di cui all’art. 2 “Durata dell’assicurazione, proroga, rinnovo, disdetta”, la statistica dettagliata dei Sinistri sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e e, non oltre oltre, 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato. La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale: ◻ la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta; ◻ rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione. Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della Polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e, non oltre, 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica del Contraente e/o dal Broker.
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Agreement
RENDICONTAZIONE SINISTRI. La Società si obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze semestrali di ogni anno, il dettaglio di tutti i Sinistri denunciati così impostato: - Sinistri riservati, con indicazione dell’importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del Sinistro stesso; - Sinistri liquidati, con indicazione dell’importo liquidato; - Sinistri respinti e senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni. Tutti i Sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del Sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell’evento e data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d’accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i Sinistri denunciati. Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso in caso di Sinistro, la statistica dettagliata dei Sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato. Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza di polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. La società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica del Contraente e/o dal Broker.
Appears in 1 contract
Samples: Responsabilità Civile Verso Terzi E Verso Prestatori D’opera