Requisiti di capacità economico Clausole campione

Requisiti di capacità economico finanziaria nel rispetto dei seguenti valori minimi (art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs.50/2016):
Requisiti di capacità economico finanziaria: i partecipanti devono dimostrare la propria capacità economico-finanziaria mediante: un valore della produzione realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari dimostrabili non inferiore a € 400.000,00 cumulativamente, quale ammontare dei ricavi delle prestazioni di cui all'art. 2425 comma 1 lett. a) punto 1 c.c. ovvero riferimento contabile corrispondente, quale il fatturato o contributi ricevuti in caso di soggetti non tenuti alla predisposizione del bilancio di esercizio. Detto requisito dovrà essere posseduto dal raggruppamento o consorzio nel suo complesso.
Requisiti di capacità economico finanziaria‌ Fatturato per servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice, espletati nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, per un importo, IVA esclusa, almeno pari ad € 1.920.000,00 (un milione novecento ventimila/00). Il limite di accesso connesso al fatturato è motivato dalla particolarità, entità economica e criticità dei lavori cui si riferiscono le prestazioni oggetto di affidamento, che si inseriscono nell’ambito delle attività di adeguamento di sistemi depurativi e fognari fondamentali per la corretta erogazione del servizio pubblico essenziale cui è preposta la stazione appaltante e che devono essere quindi garantite senza soluzione di continuità o problemi di sorta. Il requisito del fatturato risponde anche alla necessità della stazione appaltante di poter selezionare un operatore sul mercato con una capacità economica e finanziaria significativa, indice di affidabilità del soggetto, e proporzionata al valore dell’affidamento. - dichiarazioni annuali I.V.A. e Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione, per i liberi professionisti singoli o associati, le società di professionisti e per i Consorzi stabili di Società di professionisti. Se gli stessi soggetti svolgono servizi di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice unitamente ad altre attività, le dichiarazioni I.V.A. o il Modello Unico devono essere accompagnati da autocertificazione del legale rappresentante che ripartisca il volume del fatturato globale fra le diverse attività; - bilanci annuali comprensivi della relativa nota integrativa e corredati dalla relativa nota di deposito, per le società di ingegneria e i Consorzi stabili tra Società di ingegneria. Se gli stessi soggetti svolgono servizi di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice, unitamente ad altre attività, e la nota integrativa non ripartisca con precisione il volume del fatturato globale nelle diverse attività, deve essere in aggiunta prodotta un’autocertificazione del legale rappresentante che fornisca tali informazioni.

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.