Requisiti di partecipazione. 3.1.1.Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice) 1. La dichiarazione sostitutiva dell’attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell’originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara). 2. Ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria, abilita l’operatore economico nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara. 3. La ripartizione del requisito, in caso di offerente in Forma aggregata, è riportata ai punti 3.2.1 e 3.2.2. a) è obbligatorio il possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), con indicazione dello scopo compatibile con il servizio oggetto dell’appalto. Si precisa che: --- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali necessita l’attestazione in classifica superiore alla II; --- per gli operatori economici di cui alla lettera a), il possesso di tale certificazione deve risultare da annotazione in calce all’attestazione SOA, ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento; b) il possesso della certificazione di cui alla lettera a) è facoltativo per gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali è sufficiente l’attestazione in classifica II; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice; c) è facoltativo il possesso del sistema di garanzia della qualità ambientale UNI EN ISO 14001, per il settore IAF 28, o della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi riconosciuti ai sensi dell’articolo 87, comma 2, del Codice; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice.
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Samples: Disciplina Di Gara, Disciplina Di Gara
Requisiti di partecipazione. 3.1.1.Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice)Tutti i soggetti ammessi a partecipare devono possedere - a pena di esclusione - i seguenti requisiti:
1. La dichiarazione sostitutiva dell’attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell’originale siano iscritti alla Camera di Commercio (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo se soggetti ad obbligo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara).iscrizione) oppure al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) della Provincia in cui il soggetto ha sede;
2. Ai sensi dell’articolo 61abbiano percepito un finanziamento dal Ministero della Cultura nell’ambito del Fondo Unico per lo Spettacolo dal vivo, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria, abilita l’operatore economico nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di ovvero siano un quinto; organismo professionale operante nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad settore dello spettacolo dal vivo da almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.tre anni nell’ultimo quinquennio (2017-2021) come risultante dagli oneri versati al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo;
3. La ripartizione non abbiano riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
4. non si trovino in condizioni che non consentono la concessione dei finanziamenti ai sensi della normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011);
5. non siano in stato di scioglimento, liquidazione o concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria, amministrazione controllata o straordinaria;
6. siano in regola con gli adempimenti contributivi, assicurativi, previdenziali e fiscali (anche locali);
7. rispettino la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro nel rispetto delle tutele occupazionali e dei contratti di categoria;
8. siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa del requisitolavoro, in della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente, impegnandosi al loro rispetto;
9. non rientrino nelle casistiche interdittive di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs n.165/2001 (art. 1 comma 42 Legge Anticorruzione);
10. dispongano della capacità tecnico-organizzativa ed economico–finanziaria per la realizzazione dell’evento proposto, tenendo conto che il contributo a ristoro delle spese ammissibili sostenute sarà erogato a seguito di idonea rendicontazione. In caso di offerente presentazione del progetto in Forma aggregatapartenariato e/o in rete con altri soggetti, è riportata ai punti 3.2.1 e 3.2.2.
a) è obbligatorio il possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), con indicazione dello scopo compatibile con il servizio oggetto dell’appalto. Si precisa che: --- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali necessita l’attestazione in classifica superiore alla II; --- per gli operatori economici requisiti di cui alla lettera a)al presente articolo devono essere posseduti dal Capofila/Xxxxxxxx proponente unico, che è il possesso soggetto unico responsabile di tale certificazione deve risultare da annotazione in calce all’attestazione SOA, ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento;
b) il possesso della certificazione di cui alla lettera a) è facoltativo per gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali è sufficiente l’attestazione in classifica II; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice;
c) è facoltativo il possesso del sistema di garanzia della qualità ambientale UNI EN ISO 14001, per il settore IAF 28, o della registrazione ogni attività e adempimento connessi e relativi al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi riconosciuti ai sensi dell’articolo 87, comma 2, del Codice; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice.presente avviso pubblico
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Samples: Accordo Di Programma, Accordo Di Programma
Requisiti di partecipazione. 3.1.1.Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice)) 3.1.2.Requisiti di capacità economico-finanziaria (non richiesti) 3.1.3.Requisiti di capacità tecnica mediante attestazioni SOA (art. 84 del Codice) (art. 84 del Codice; artt. 61, 62, 63 e 92, del Regolamento; artt. 1 e 2 del d.m. n. 248 del 2016) Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi dei punti da 9.1.1 a 9.2.3, attestanti il possesso dei requisiti di cui alle norme citate in epigrafe, sostitutive di adeguata attestazione SOA in corso di validità, come segue:
a) nella categoria prevalente OG1 in classifica IV;
b) nella categoria scorporabile OG11, in classifica III, con divieto di subappalto in misura superiore al 30% e divieto di avvalimento.
1. La dichiarazione sostitutiva dell’attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell’originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara).
2. Ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria, abilita l’operatore economico nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.
3. La ripartizione del requisito, in caso di offerente in Forma aggregata, è riportata ai punti 3.2.1 al punto 3.2.1.
4. Ai fini dell’articolo 79, comma 16, periodi secondo e 3.2.2terzo, del Regolamento, ricorrono le condizioni di cui al quarto periodo della stessa norma, per cui la categoria OG11 è stata individuata in alternativa alle categorie OS3, OS28 e OS30. La qualificazione nelle categorie OS3, OS28 e OS30 non abilita alla qualificazione ed esecuzione dei lavori della categoria OG11.
a) è obbligatorio il possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), con indicazione dello scopo compatibile con il servizio oggetto dell’appalto. Si precisa che: --- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali necessita l’attestazione in classifica superiore alla II; --- per gli operatori economici di cui alla lettera a), il possesso di tale certificazione deve risultare da annotazione in calce all’attestazione SOA, ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento;
b) il possesso della certificazione di cui alla lettera a) è facoltativo per gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali è sufficiente l’attestazione in classifica II; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice;
c) è facoltativo il possesso del sistema di garanzia della qualità ambientale UNI EN ISO 14001, per il settore IAF 28, o della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi riconosciuti ai sensi dell’articolo 87, comma 2, del Codice; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice. Il requisito concorre altresì alla valutazione dell’Offerta economica di Xxxxx/efficacia alle condizioni di cui al punto 4.2.3, lettera a).
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Samples: Disciplina Di Gara
Requisiti di partecipazione. 3.1.1.Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del Codice)
1. La dichiarazione sostitutiva dell’attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell’originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara).
217 febbraio 2016. Ai sensi dell’articolo 61dell’art. 59, comma 24, lett. d) del RegolamentoCodice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione ri- chiesta dal presente disciplinare; i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei se- guenti requisiti:
a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) iscrizione nel registro delle imprese presso la qualificazione in una categoria, abilita l’operatore economico nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto competente CCIAA per attività corrispondente a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.
3. La ripartizione quella oggetto del requisitopresente appalto (ovvero, in caso di offerente Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in Forma aggregata, è riportata ai punti 3.2.1 uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e 3.2.2.
a) è obbligatorio il possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), con indicazione dello scopo compatibile con il servizio oggetto dell’appalto. Si precisa che: --- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti cooperativa l’iscrizione all’albo nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA (oppure) iscritte negli Albi Regionali delle Cooperative Sociali - Tipo B). Per gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali necessita l’attestazione non aventi sede in classifica superiore alla II; --- per gli operatori economici Italia si applicano le disposizioni di cui alla lettera a), il possesso di tale certificazione deve risultare da annotazione in calce all’attestazione SOA, ai sensi dell’articolo 63, comma 3, all’art. 83 del Regolamento;
b) il possesso della certificazione di cui alla lettera a) è facoltativo per gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali è sufficiente l’attestazione in classifica II; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del CodiceD.Lgs. 50/2016;
c) la regolarità contributiva e l’indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL;
d) abilitazione di cui al D.M. 37/2008;
e) di aver realizzato, negli ultimi TRE anni un fatturato minimo annuo pari a € 30.000,00 (euro trentami- la/00), di cui € 15.000,00 (euro quindicimila/00) nel settore di attività oggetto della concessione;
f) di aver eseguito servizi analoghi nel triennio antecedente la data di avvio della presente procedura in oggetto per un importo non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
g) di aver stipulato negli ultimi DIECI anni, antecedenti la data di avvio della presente procedura, con almeno DUE enti pubblici contratti di durata almeno QUINQUENNALE aventi per oggetto il servizio di cui in oggetto;
h) di possedere idonea Attestazione di qualificazione SOA, OG10 e/o OS30-OG11, CLASSIFICA 1^ (necessaria per l’adeguamento dell’impianto esistente), di cui all’art. 84 del D.lgs. 50/2016, rilasciata da una società organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, ovvero, considerato che l’importo dei lavori da eseguire è facoltativo inferiore a 150.000,00 euro:
i) di aver eseguito un importo dei lavori analoghi a quelli della categoria prevalente indicata ed eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo dei lavori di adeguamento, stimati in € 25.000,00;
j) un costo complessivo sostenuto per il possesso personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo di concessione, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del sistema di garanzia della qualità ambientale UNI EN ISO 14001bando, pari ad almeno € 2.400,00 per anno, per il settore IAF 28, un totale di € 12.000,00;
k) di possedere adeguata attrezzatura tecnica come da elenco da allegarsi alla domanda di partecipazione.
l) di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto in oggetto con un adeguato standard di qualità; In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o della registrazione al sistema dell'Unione consorzio di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi riconosciuti ai sensi dell’articolo 87, cui all’art. 45 comma 2, lettere d) e e) del Codice; D.Lgs. n. 50/2016 o GEIE, ciascuna delle Imprese raggruppate o consorziate deve essere in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codicepossesso dei requisiti di idoneità professionale nonché sottoposte alle clausole di esclusione sopra citati.
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Requisiti di partecipazione. 3.1.1.Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice)
1. La dichiarazione sostitutiva dell’attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell’originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara).
2. Ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria, abilita l’operatore economico nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.
3. La ripartizione del requisito, in caso di offerente in Forma aggregata, è riportata ai punti 3.2.1 e 3.2.2al punto 3.2.1.
a) è obbligatorio il possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), con indicazione dello scopo compatibile con il servizio oggetto dell’appalto. Si precisa che: --- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali necessita l’attestazione in classifica superiore alla II; --- per gli operatori economici di cui alla lettera a), il possesso di tale certificazione deve risultare da annotazione in calce all’attestazione SOA, ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento;
b) il possesso della certificazione di cui alla lettera a) è facoltativo per gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali è sufficiente l’attestazione in classifica II; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice;
c) è facoltativo il possesso del sistema di garanzia della qualità ambientale UNI EN ISO 14001, per il settore IAF 28, o della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi riconosciuti ai sensi dell’articolo 87, comma 2, del Codice; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice.
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Samples: Disciplinary Regulations for Tender
Requisiti di partecipazione. 3.1.1.Idoneità professionale Sarà escluso dalla procedura e comunque non potrà risultare affidatario dell’appalto, l’operatore che:
a) si trovi in una delle condizioni di cui all’art. 80 del D.lgs. nr. 50/2016;
b) abbia affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. L’insussistenza dei motivi di esclusione sopra indicati dovrà essere vantata, a pena di esclusione dalla procedura: • dall’operatore economico singolo; • da ciascun operatore economico in R.T.I. o in Consorzio ordinario; • dal Consorzio e dai consorziati designati esecutori del servizio in caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, D.lgs. nr. 50/2016. L’insussistenza dei motivi di esclusione sopra elencati dovrà essere attestata dai soggetti sopra indicati mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445. A tal fine potrà essere utilizzata la dichiarazione inclusa nel fac-simile di cui all’Allegato nr. 2 alla RdO (articolo “Dichiarazione per la partecipazione”), della quale è richiesto l’invio all’interno della Busta Amministrativa virtuale, secondo quanto meglio specificato nel paragrafo che segue. L’insussistenza dei motivi di esclusione sopra elencati dovrà essere vantata, a pena di esclusione dalla procedura, anche dall’ausiliaria di cui l’operatore intenda avvalersi ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. nr. 50/2016. L’insussistenza dei motivi di esclusione sopra elencati dovrà essere attestata dall’Impresa ausiliaria mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, della quale è richiesto l’invio all’interno della Busta Amministrativa virtuale, secondo quanto meglio specificato nel paragrafo che segue. Ai fini della partecipazione alla procedura, l’operatore dovrà altresì essere in possesso del requisito di capacità tecnica ex art. 83, comma 31, lettera c) del Codice)
1D. lgs. La dichiarazione sostitutiva dell’attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell’originale (rappresentanti legalinr. 50/2016, direttori tecnici, organismo consistente nel possesso della Certificazione UNI ISO 9001/2008/EA37. Il requisito di attestazione emittente, date capacità tecnica dovrà essere posseduto a pena di emissione e esclusione dalla procedura: • dall’operatore economico singolo; • in caso di scadenza, categorie R.T.I. o Consorzi ordinari da ciascuna delle imprese che compongono il RTI ovvero da ciascuna delle imprese che compongono il Consorzio ordinario di attestazione pertinenti la gara).
2concorrenti; • in caso di Consorzi di cui all’art. Ai sensi dell’articolo 6145, comma 2, lett. b) del RegolamentoD.lgs n. 50/2016, la qualificazione in una categoria, abilita l’operatore economico nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quintodirettamente dal Consorzio medesimo; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.
3. La ripartizione del requisito, • in caso di offerente in Forma aggregata, è riportata ai punti 3.2.1 e 3.2.2.
a) è obbligatorio il possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), con indicazione dello scopo compatibile con il servizio oggetto dell’appalto. Si precisa che: --- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali necessita l’attestazione in classifica superiore alla II; --- per gli operatori economici Consorzi di cui alla lettera a), il possesso di tale certificazione deve risultare da annotazione in calce all’attestazione SOA, ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento;
b) il possesso della certificazione di cui alla lettera a) è facoltativo per gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali è sufficiente l’attestazione in classifica II; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice;
c) è facoltativo il possesso del sistema di garanzia della qualità ambientale UNI EN ISO 14001, per il settore IAF 28, o della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi riconosciuti ai sensi dell’articolo 87all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice; in tal caso il D.lgs n. 50/2016 dal Consorzio, ovvero dalle consorziate designate quali esecutrici. Il possesso del suddetto requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie speciale dovrà essere attestato mediante dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 93degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445; a tal fine potrà essere utilizzata la dichiarazione inclusa nel fac-simile di cui all’Allegato nr. 2 alla RdO (“Dichiarazione per la partecipazione”), di cui è richiesto l’invio all’interno della Busta Amministrativa virtuale, secondo quanto meglio specificato nel paragrafo che segue. Ai fini della comprova del possesso dichiarato, su richiesta dell’Agenzia, dovrà essere prodotto un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI ISO 9001/2008 settore EA37 per i servizi di “Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi per la formazione a distanza (FAD) ed assistenza agli utenti”, in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato Accredia o da altro ente di accredimento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico. Si applica quanto previsto dall’art. 87, comma 7, 1 del CodiceD.lgs. nr. 50/2016.
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Requisiti di partecipazione. 3.1.1.Idoneità professionale (articolo 83I soggetti che intendono partecipare alla procedura aperta, comma 3a pena di esclusione, del Codice)
1. La dichiarazione sostitutiva dell’attestazione SOA deve riportare tutti dovranno possedere i contenuti rilevanti dell’originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo seguenti requisiti: Requisiti di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara).
2. Ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria, abilita l’operatore economico nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.
3. La ripartizione del requisito, in caso di offerente in Forma aggregata, è riportata ai punti 3.2.1 e 3.2.2.ordine generale:
a) è obbligatorio il possesso essere iscritti nel Registro Imprese (o all’albo delle imprese artigiane) presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della certificazione del sistema di qualità Provincia in cui l’impresa ha sede, per attività identica o analoga a quella oggetto della serie europea UNI EN ISO 9001presente gara, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), con indicazione dello scopo compatibile con il servizio oggetto dell’appalto. Si precisa che: --- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali necessita l’attestazione concorrenti con sede in classifica superiore alla II; --- per gli operatori economici di cui alla lettera a), il possesso di tale certificazione deve risultare da annotazione in calce all’attestazione SOA, ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamentoaltri Stati;
b) il possesso della certificazione di cui alla lettera a) è facoltativo per gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali è sufficiente l’attestazione in classifica IIessere iscritti, se Cooperative, all’Albo delle Società Cooperative (art. 9 D.Lgs. 6/2003; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del CodiceDM 23/06/2004);
c) è facoltativo non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o in situazioni di incapacità a contrarre con la P.A.;
d) per le imprese con sede in Italia, essere in regola con le norme che disciplinano il possesso diritto al lavoro dei soggetti disabili ai sensi della Legge 68/1999;
e) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme contrattuali di settore;
f) essere in regola con gli obblighi delle norme in materia di sicurezza;
g) non trovarsi nelle condizioni di controllo di cui all’art. 2359 del sistema di garanzia della qualità ambientale UNI EN ISO 14001, per il settore IAF 28Codice Civile con altre Imprese che partecipano alla gara, o di imputabilità dell’offerta ad un unico centro decisionale; Requisiti di capacità economico-finanziaria
h) avere un fatturato minimo annuo nella gestione di servizi specifici, analoghi a quelli del presente appalto, conseguito negli ultimi tre esercizi annuali chiusi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, almeno pari all’importo di € 200.000,00 annui (si precisa che il requisito è riferito agli esercizi annuali 2017, 2018 e 2019) e la relativa documentazione contabile/tributaria/fiscale - bilanci, dichiarazioni IVA, dichiarazione redditi, Mod Unico – deve risultare depositata presso l’Agenzia delle Entrate o Camera di Commercio;
a) di accettare integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel presente capitolato;
b) di aver preso attenta visione dello stato di fatto e di diritto del servizio e di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della registrazione gara, che possono influire sulla determinazione dell’offerta e sulle condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta economica, nonché di aver tenuto conto degli oneri e degli obblighi che potranno derivare dalle normative vigenti e in particolare di essere in regola con la normativa vigente sulla sicurezza del lavoro e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri relativi agli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;
c) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, ed eventuali e successive modifiche ed integrazioni;
d) di applicare integralmente ai propri addetti i contenuti economico-normativi della contrattazione nazionale e territoriale e di categoria di settore e di obbligarsi ad applicare tutte le norme previste secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza e di aver ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi riconosciuti lavoro dei disabili ai sensi dell’articolo 87dell’art, 17 della L. 68/1999;
e) di non aver reso, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
f) di non aver a carico del titolare o legale rappresentante condanne penali passate in giudicato e/o precedenti penali pendenti, né misure cautelari interdittive o di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
g) che la società non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 della legge 383/2001 modificata dal D. L. n. 210/2002 convertito nella Legge 266/2002, ovvero che la ditta si è avvalsa di piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è concluso alla data della pubblicazione della gara;
h) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento di imprese, così come simultaneamente in forma “individuale” ed in “raggruppamento”;
i) di non avere situazioni di controllo diretto o indiretto ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile su altri soggetti partecipanti alla gara;
j) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso INPS e INAIL e di essere in regola con i rispettivi versamenti. Il possesso di tutti i suddetti requisiti dovrà essere dichiarato mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000. Si applica il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 2, 9 del Codice; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice.D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
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Samples: Servizio Di Assistenza All'autonomia E Alla Comunicazione
Requisiti di partecipazione. 3.1.1.Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice)
a) l’IMPORTO DEI LAVORI eseguiti mediante attività diretta dell’impresa nel quinquennio antecedente la data di indizione della presente procedura, ammonta ad un importo non inferiore all’importo dei lavori (Euro 145.000,00). I lavori eseguiti devono essere analoghi a quelli oggetto di gara, riconducibili alla categoria prevalente OG3, classifica I)
b) il COSTO COMPLESSIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE, composto da retribuzioni e stipendi, contributi so- ciali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non sia inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti ai sensi del precedente punto a);
c) l’ATTREZZATURA TECNICA di cui si dispone è adeguata per l’esecuzione dei lavori in appalto
a) Attestazione SOA nella categoria prevalente OG3, in classifica I; Trattandosi di lavori di importo inferiore ad Euro 150.000, in alternativa al possesso delle qualificazioni SOA dianzi indicate, può essere presentata una dichiarazione inerente il possesso dei requisiti minimi di carattere tecnico organizzativo indicati al punto 3.1.2.
1. La dichiarazione sostitutiva dell’attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell’originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e e/o di scadenza, categorie e classifiche di attestazione pertinenti la gara).
2. Ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria, categoria abilita l’operatore economico nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di garagara delle medesime categorie.
3. La ripartizione L’operatore economico può partecipare anche in pendenza della verifica triennale della SOA; in tal caso deve produrre, oltre all’attestazione SOA oggetto di revisione, il contratto stipulato con la società organismo di attestazione per la verifica triennale di cui all’articolo 77 del requisitoRegolamento; ai sensi della stessa norma, in caso se l’impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di offerente in Forma aggregatavalidità dell’attestazione, è riportata ai punti 3.2.1 e 3.2.2essa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.
a) è obbligatorio il possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento riconosciute dallo IAF (International Accreditation Forum), con indicazione dello scopo compatibile con il servizio oggetto dell’appalto. Si precisa che: --- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali necessita l’attestazione in classifica superiore alla II; --- per gli operatori economici di cui alla lettera a), il possesso di tale certificazione deve risultare da annotazione in calce all’attestazione SOA, ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento;
b) il certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione riconosciute dallo IAF (International Accreditation Forum);
c) di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
1. I requisiti non sono necessari ai fini della partecipazione ed ammissione alla gara.
2. Il possesso dei requisiti è idoneo esclusivamente ai fini della certificazione di cui alla lettera a) è facoltativo per gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali è sufficiente l’attestazione in classifica II; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo degli articoli 93, comma 7, del Codice;
c) è facoltativo il possesso del sistema di garanzia della qualità ambientale UNI EN ISO 14001, per il settore IAF 28, o della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi riconosciuti ai sensi dell’articolo 87103, comma 2, del Codice; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 71, del Codice.
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Samples: Letter of Invitation
Requisiti di partecipazione. 3.1.1.Idoneità professionale (articolo 83Il soggetto partecipante, comma 3e per esso il legale rappresentante o il procuratore, del Codice)
1. La dichiarazione sostitutiva dell’attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell’originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara).
2. Ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria, abilita l’operatore economico nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.
3. La ripartizione del requisito, in caso di offerente in Forma aggregata, è riportata ai punti 3.2.1 e 3.2.2.dovrà:
a) è obbligatorio il essere in possesso della certificazione dei requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 32/quater del sistema codice penale in tema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e dall'art. 67 del Decreto legislativo 159/2011, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), con indicazione dello scopo compatibile con il servizio oggetto dell’appalto. Si precisa che: --- in caso tema di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali necessita l’attestazione in classifica superiore alla II; --- per gli operatori economici di cui alla lettera a), il possesso di tale certificazione deve risultare da annotazione in calce all’attestazione SOA, ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamentocondizioni ostative antimafia;
b) essere in possesso dei requisiti morali e professionali prescritti per l’esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande dall’articolo 71 comma D.Lgs. n. 59/2010 e articoli 65 e 66 L.R. Lombardia n. 6/2010 ▪ il possesso della certificazione dei requisiti morali per l’esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande devono essere posseduti dalla persona delegata (o preposta) all'attività commerciale e da tutti i seguenti soggetti individuati dall'articolo 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159: a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui alla lettera aal libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; b) è facoltativo per gli operatori economici che assumono lavori per importi le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico; c) per i quali è sufficiente l’attestazione consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; d) per le società semplice e in classifica IInome collettivo, a tutti i soci; e) per le società in tal caso accomandita semplice, ai soci accomandatari; f) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; g) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti; h) per le società personali ai soci persone fisiche delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice;
c) è facoltativo società personali o di capitali che ne siano socie; ▪ il possesso del sistema dei requisiti professionali per l’esercizio di garanzia della qualità ambientale UNI EN ISO 14001, per il settore IAF 28, attività di somministrazione alimenti e bevande è richiesto al legale rappresentante o della registrazione al sistema dell'Unione altra persona delegata all'attività di ecogestione e audit somministrazione (EMAS) o altri sistemi riconosciuti ai sensi dell’articolo 87, comma 2, del Codice; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codiceinstitore).
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Requisiti di partecipazione. 3.1.1.Idoneità professionale (articolo 83Articolo 6.1 Per la partecipazione all'appalto, comma 3i concorrenti singoli devono possedere i seguenti requisiti, del Codice)da dimostrare mediante la produzione dell'apposita documentazione da allegare alla domanda di partecipazione, secondo quanto successivamente indicato.
a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
1. La dichiarazione sostitutiva dell’attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell’originale (rappresentanti legaliiscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara).da almeno due anni per le attività identiche a quelle oggetto d'appalto;
2. Ai essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la normativa vigente;
3. non sussistenza a carico dell'Impresa né a carico dei suoi Legali Rappresentanti delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 o dello stato di amministrazione straordinaria;
4. assenza di sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
5. assenza delle condizioni di incapacità a trattare con la Pubblica Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 61dell'art. 120 eseguenti della legge 689/1981;
6. assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di misure di prevenzione previste dalle leggi 646/82, 726/82, 936/82, 55/90 e loro successive modifiche e/o integrazioni;
7. assenza, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956;
8. inesistenza di rapporti di collegamento e controllo determinati in base ai criteri di cui all'art. 2359 c.c. con altre imprese che hanno chiesto di partecipare singolarmente o in raggruppamento alla gara;
9. assenza di misure cautelari interdittive oppure di sanzioni interdittive oppure del divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui all'art. 9, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria, abilita l’operatore economico nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.
3lett. La ripartizione del requisito, in caso di offerente in Forma aggregata, è riportata ai punti 3.2.1 e 3.2.2.
a) è obbligatorio il possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), con indicazione dello scopo compatibile con il servizio oggetto dell’appalto. Si precisa che: --- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali necessita l’attestazione in classifica superiore alla II; --- per gli operatori economici di cui alla lettera a), il possesso di tale certificazione deve risultare da annotazione in calce all’attestazione SOA, ai sensi dell’articolo 63, comma 3, b) e c) del RegolamentoD.Lgs. 231/2001;
b) il possesso 10. osservanza all'interno della certificazione propria azienda, degli obblighi di cui alla lettera a) è facoltativo per gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali è sufficiente l’attestazione in classifica II; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codicesicurezza previsti dalla vigente normativa;
c) è facoltativo il possesso del sistema 11. regolarità con gli obblighi ed adempimenti in materia di garanzia della qualità ambientale UNI EN ISO 14001, per il settore IAF 28, o della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi riconosciuti ai sensi dell’articolo 87, comma 2, del Codice; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice.contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Requisiti di partecipazione. 3.1.1.Idoneità professionale Per partecipare alla gara, le Ditte concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: • essere in possesso dei requisiti stabiliti all’art. 90 del citato D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i., tenendo conto di quanto specificato dal Ministero dei Lavori Pubblici con circolare n. 182/400/93 del 01/03/2000 e di quanto prescritto dalla Legge della Regione Marche 04/04/2011, n. 4; in alternativa potrà essere prodotta idonea attestazione rilasciata dalle Società Organismi di Attestazione (articolo 83SOA) in corso di validità alla data di presentazione dell’offerta per la categoria OG1 classifica I (dell’allegato A) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. • possedere idonei ed adeguati mezzi/attrezzature, comma 3, dotazioni e di quant’altro necessario per l’effettuazione a regola d’arte del Codiceservizio in oggetto (l’elenco deve essere inserito all’interno dell’offerta tecnica)
1; • disponibilità (proprietà o nolo) di un sollevatore telescopico rigido (ad esempio equivalente al mezzo Merlo P 40.16). La disponibilità del mezzo con autista compreso, dovrà essere garantita entro 6 ore dalla richiesta della Stazione Appaltante e comunque entro l’eventuale tempistica migliorativa dichiarata dal concorrente nell’offerta tecnica relativamente alle richieste effettuate in urgenza. (Dovrà in sede di gara essere presentata una dichiarazione sostitutiva dell’attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell’originale (rappresentanti legalidel possesso di proprietà o nolo); • Al fine di garantire la tempestività nell’esecuzione degli interventi, direttori tecnicil’appaltatore dovrà, organismo di attestazione emittenteper tutta la durata del contratto, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti avere la gara).
2. Ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria, abilita l’operatore economico nei limiti dell’importo sede operativa della propria classifica incrementata attività, o almeno una dipendenza operativa, a distanza non superiore di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei 40 (quaranta)km dalla sede legale di AnconAmbiente ubicata in Xxxxxx xx xxx xxx Xxxxxxxxx 00. Pertanto la ditta dovrà dichiarare in sede di gara il possesso di tale requisito o consorzi ordinari la qualificazione in di provvedere ad aprire una categoria abilita l’operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo dipendenza operativa della propria classifica incrementata attività entro i 40 km dalla sede legale della Stazione Appaltante prima dell’affidamento dell’appalto. Si precisa che il mancato possesso anche di un quinto a condizione che esso sia qualificato uno solo dei requisiti richiesti per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.
3. La ripartizione del requisitola partecipazione alla presente procedura negoziata comporterà la non ammissione alla procedura stessa e la mancata produzione, in caso di offerente aggiudicazione, della relativa documentazione a comprova del possesso dei requisiti dichiarati determinerà la decadenza dall'aggiudicazione e l’adozione dei consequenziali provvedimenti in Forma aggregata, è riportata ai punti 3.2.1 e 3.2.2materia.
a) è obbligatorio il possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), con indicazione dello scopo compatibile con il servizio oggetto dell’appalto. Si precisa che: --- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali necessita l’attestazione in classifica superiore alla II; --- per gli operatori economici di cui alla lettera a), il possesso di tale certificazione deve risultare da annotazione in calce all’attestazione SOA, ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento;
b) il possesso della certificazione di cui alla lettera a) è facoltativo per gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali è sufficiente l’attestazione in classifica II; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice;
c) è facoltativo il possesso del sistema di garanzia della qualità ambientale UNI EN ISO 14001, per il settore IAF 28, o della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi riconosciuti ai sensi dell’articolo 87, comma 2, del Codice; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice.
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Samples: Maintenance Agreement
Requisiti di partecipazione. 3.1.1.Idoneità professionale 4.1 I soggetti interessati a partecipare alle procedure di conferimento devono (articolo 83, comma 3, del Codice)
1. La dichiarazione sostitutiva dell’attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell’originale i) soddisfare le condizioni di cui al Codice di Rigassificazione e (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara)ii) essere accreditati presso il GME secondo quanto previsto nel regolamento della PAR.
2. Ai sensi dell’articolo 614.2 Ciascun soggetto interessato (“Partecipante”) dovrà dichiarare, comma 2attraverso la compilazione del Modulo disponibile sul Sistema di Comunicazione Elettronico, entro le ore 17,00 del Regolamento, la qualificazione in una categoria, abilita l’operatore economico nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.
3. La ripartizione diciassettesimo (17°) Giorno del requisito, in caso di offerente in Forma aggregata, è riportata ai punti 3.2.1 e 3.2.2.Mese:
a) è obbligatorio il possesso della certificazione di soddisfare tutti i Requisiti per l’Accesso previsti dall’articolo 2.4.4 del sistema capitolo II del Codice di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), con indicazione dello scopo compatibile con il servizio oggetto dell’appalto. Si precisa che: --- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali necessita l’attestazione in classifica superiore alla II; --- per gli operatori economici di cui alla lettera a), il possesso di tale certificazione deve risultare da annotazione in calce all’attestazione SOA, ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del RegolamentoRigassificazione;
b) il possesso della certificazione l’espressa e integrale accettazione delle disposizioni di cui alla lettera a) è facoltativo per gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali è sufficiente l’attestazione in classifica II; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codiceal Codice di Rigassificazione e al presente Regolamento d’Asta;
c) è facoltativo di impegnarsi – tramite una Richiesta di Accesso – a sottoscrivere, secondo le modalità del Codice di Rigassificazione, un Contratto per la Capacità Regolata o un Contratto per la Capacità Spot funzionale all’effettuazione di una o più Discariche indicate nell’Offerta;
d) di non essere assoggettato a procedure concorsuali ovvero non oggetto di azioni di recupero crediti da parte del Gestore;
e) ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, la titolarità dei poteri di rappresentanza da parte del firmatario;
4.3 Bid Bond
a) Per partecipare alla procedura d’asta, il possesso Partecipante deve presentare al Gestore al più tardi al momento della consegna del sistema Modulo, una garanzia emessa da un Garante Approvato in originale e nella forma disponibile sul Sistema di garanzia della qualità ambientale UNI EN ISO 14001Comunicazione Elettronico o, in alternativa, un deposito cauzionale non fruttifero per un importo pari a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) (il "Bid Bond") per ogni Slot di Discarica su cui il Partecipante intende effettuare un’Offerta.
b) Il Bid Bond garantisce la sottoscrizione del Contratto per la Capacità e la consegna delle garanzie di cui all’articolo 10 del capitolo III del Codice di Rigassificazione da parte del Partecipante al quale viene allocata Capacità all’esito dell’asta, in accordo alle disposizioni di cui all’articolo 2.4.2. del capitolo II del Codice di Rigassificazione. Non appena le garanzie di cui all’articolo 10 del capitolo III del Codice di Rigassificazione vengono consegnate al Gestore e il Contratto per la Capacità sia sottoscritto, il Bid Bond verrà restituito al relativo Partecipante.
c) Qualora il Partecipante a cui viene allocata capacità di rigassificazione in esito all’asta in accordo alle disposizioni di cui all’articolo 2.4.2. del capitolo II del Codice di Rigassificazione, per qualsiasi motivo non sottoscriva il settore IAF 28, Contratto per la Capacità e/o della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi riconosciuti ai sensi dell’articolo 87, comma 2, del Codice; in tal caso il requisito può concorrere non provveda alla riduzione dell’importo consegna delle garanzie di cui all’articolo 10 del capitolo III del Codice di Rigassificazione, questo sarà dichiarato decaduto dall’assegnazione di cui alla presente Procedura ed il Gestore potrà, a sua completa discrezione, escutere il Bid Bond.
d) Su richiesta dell’aggiudicatario, qualora all’esito dell’asta al Partecipante non venga allocata nessuna Capacità, il Bid Bond gli verrà restituito.
e) Il Bid Bond rimarrà in vigore almeno fino ad otto (8) Giorni Lavorativi dopo la chiusura della relativa asta.
4.4 Non potranno diventare Partecipanti i soggetti che non abbiano provveduto, alla data di presentazione del Modulo, ai sensi dell’articolo 93pagamenti dovuti al Gestore in forza di qualunque obbligo (es. Contratti per la Capacità), comma 7, del Codiceper importi fatturati e già venuti a scadenza. Di tale circostanza il Gestore darà tempestiva informazione all’ARERA per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
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Samples: Regolamento D’asta Per L’allocazione Della Capacità Infrannuale Di Rigassificazione
Requisiti di partecipazione. 3.1.1.Idoneità professionale L’operatore economico dovrà:
i) essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 10.1,
ii) essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui al successivo articolo 10.2;
iii) assumere gli obblighi e rendere le ulteriori dichiarazioni, di cui al successivo articolo 10.3. In sede di gara, l’operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (articolo 83di seguito, comma 3“DGUE”) di cui all’articolo 85 del Codice dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, utilizzando il modello Allegato n. 3 al presente Disciplinare. In particolare, si segnala che, in caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario, il predetto DGUE dovrà essere presentato da parte di ciascuno dei componenti del raggruppamento o consorzio ordinario, mentre in caso di partecipazione in consorzio stabile dovrà essere prodotto un DGUE da parte del consorzio e uno da parte di ciascuna delle consorziate indicate come esecutrici del Servizio. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 85, co. 5, del Codice)
1Codice dei Contratti, Xxxxxxxxx può chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare documenti complementari aggiornati. La dichiarazione sostitutiva dell’attestazione SOA deve riportare tutti Invitalia può, altresì, invitare gli operatori economici a integrare i contenuti rilevanti dell’originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara).
287 del Codice dei Contratti. Ai sensi dell’articolo 6183, comma co. 7, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all’articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei Contratti. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice dei Contratti, la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati AVCPASS istituita presso l’ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’articolo 2, co. 3.2, della delibera ANAC n. 157 del Regolamento16 febbraio 2016, la qualificazione da produrre in una categoriasede di partecipazione alla gara, abilita l’operatore economico nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto; come meglio specificato nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo prosieguo del presente documento. Ai sensi dell’articolo 80, co. 12, del Codice dei lavori a base di gara.
3. La ripartizione del requisitoContratti, in caso di offerente falsa dichiarazione o falsa documentazione, Invitalia ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in Forma aggregataconsiderazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, è riportata dispone l'iscrizione dell’operatore economico nel casellario informatico ai punti 3.2.1 fini dell'esclusione dalle procedure di gara e 3.2.2.
a) è obbligatorio il possesso della certificazione dagli affidamenti di subappalto ai sensi del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001comma 1, nel settore IAF28del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum)fino a due anni, con indicazione dello scopo compatibile con il servizio oggetto dell’appalto. Si precisa che: --- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici che assumono lavori per importi per decorsi i quali necessita l’attestazione in classifica superiore alla II; --- per gli operatori economici di cui alla lettera a), il possesso di tale certificazione deve risultare da annotazione in calce all’attestazione SOAl'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 6380, comma 3co. 5, lett. f-bis), del Regolamento;
b) il possesso della certificazione di cui alla lettera a) è facoltativo per gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali è sufficiente l’attestazione in classifica II; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93Codice dei Contratti, comma 7, del Codice;
c) è facoltativo il possesso del sistema di garanzia della qualità ambientale UNI EN ISO 14001, per il settore IAF 28, o della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi riconosciuti ai sensi dell’articolo 87, comma 2, del Codice; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice.l’operatore economico
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Samples: Accordo Quadro
Requisiti di partecipazione. 3.1.1.Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice):
a) iscrizione all’Ordine degli Ingegneri oppure Ordine degli Architetti, ai sensi delle vigenti leggi in materia di esercizio della relativa professione; in ogni caso: --- un Architetto per interventi su immobili vincolati ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 (articolo 52, secondo comma, del R.D. n. 2537 del 1925); --- un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008; --- un soggetto abilitato alla progettazione antincendio ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 139 del 2006 e del decreto ministeriale 5 agosto 2011 (G.U. n. 198 del 26 agosto 2011);
b) limitatamente agli operatori economici costituiti in forma societaria: iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa del numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale;
1. La dichiarazione sostitutiva dell’attestazione SOA Il requisito di cui alla lettera a) deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell’originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo riferirsi ai professionisti di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara)cui al punto 1.6.2.
2. Ai sensi dell’articolo 61Il requisito di cui alla lettera b) non è richiesto per i professionisti individuali e per i professionisti associati (cosiddetti “studi associati” o “associazioni professionali”).
1. Per fatturato specifico si intende il fatturato di cui alla voce A del Conto economico risultante dai bilanci depositati o della analoga voce delle denunce fiscali per gli operatori non obbligati alla redazione del bilancio, comma limitatamente al fatturato riferito ai servizi tecnici riconducibili ai CPV da 71200000-0 a 71541000-2; da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, del Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007.
2. Il fatturato specifico è dimostrabile con i documenti citati in precedenza se dagli stessi emerga in modo inequivocabile; diversamente deve essere dimostrato mediante estratti delle scritture contabili utilizzate ai fini fiscali (fatture di vendita), oppure mediante dichiarazione solenne dell’intermediario fiscale abilitato (soggetto che tiene e garantisce le scritture contabili).
a) servizi tecnici di cui all’articolo 157, commi 1 e 2, del RegolamentoCodice, nei limiti indicati di seguito, svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data del presente Documento, per un importo dei lavori non inferiore 1 (una) volta l’importo dei lavori, distintamente per ciascuna delle Classificazioni definite al punto 2.2, per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, come previsto nella «Colonna A» della seguente tabella: Edifici e manufatti esistenti 3.534.500 3.534.500 2.827.600 Strutture …. 371.500 371.500 297.200 Impianto idrico-sanitario 203.500 203.500 162.800 Impianto climatizzazione 427.000 427.000 341.600 Impianto elettrico 599.000 599.000 479.200 Ciascun operatore economico deve allegare una distinta di lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, fino al raggiungimento del requisito richiesto all’offerente (singolo o in Forma aggregata), con le seguenti precisazioni:
a.1) la distinta deve riportare, per ciascun lavoro, sia che il lavoro comprenda una sola che più di una delle Classificazioni definite al punto 2.2: --- l’individuazione del committente; i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che privati, purché oggetto di un atto di assenso, comunque denominato, depositato presso un ufficio pubblico; non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati; --- la descrizione sommaria e l’ubicazione; --- la Classificazione con lo «ID Opere» pertinente o la classe e categoria pertinenti, a seconda della condizione temporale pertinente di cui ai punti a.2); --- il servizio o i servizi svolti tra quelli di cui al punto a.3); --- il periodo di svolgimento del servizio (mese/anno di inizio e mese/anno di fine), tenendo presente che il mese/anno di inizio non può essere anteriore al periodo utile di riferimento, ai sensi del punto a.4); --- l’importo dei lavori, come individuato al punto a.5);
a.2) per i servizi svolti, fatto salvo quanto previsto al punto a.3): --- a partire dal 21 dicembre 2013, sono utilizzabili lavori classificati con lo “ID Opere” di cui al punto 2.2, e i lavori della medesima Categoria aventi un grado di complessità “G” pari o superiore a quello previsto per l’intervento da progettare, come indicato nella tavola Z-1 allegata del decreto ministeriale 17 giugno 2016; --- prima del 21 dicembre 2013, si applica lo stesso criterio, equiparando le classi e categorie di cui all’articolo 14 della legge n. 143 del 1949 alle corrispondenti Classificazioni come riportato nel prospetto di cui al punto 2.2;
a.3) i lavori utilizzabili sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei servizi di cui all’articolo 157, commi 1 e 2, del Codice; tuttavia un operatore economico non può utilizzare più volte lo stesso lavoro se in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi;
a.4) i lavori utilizzabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati, ultimati e approvati negli anni considerati utili nel periodo di riferimento;
a.5) l’importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi, è: --- quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato; l’importo può essere incrementato delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi; --- quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione approvati, se il lavoro è in corso; --- quello di aggiudicazione se i lavori non sono ancora iniziati; --- quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato;
b) servizi tecnici (cosiddetti “servizi di punta”), svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data del presente Documento, per un importo di un unico lavoro oppure costituito dalla somma degli importi di non più di due lavori (coppia di lavori) non inferiore a 0,80 (zero virgola ottanta) volte l’importo dei lavori, distintamente per ciascuna delle Classificazioni definite al punto 2.2, per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, come previsto nella «Colonna B» della tabella di cui alla precedente lettera a). A tale scopo:
b.1) l’operatore economico deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i “servizi di punta” con l’indicazione, per ciascun lavoro, delle informazioni di dettaglio di cui alla precedente lettera a);
b.2) tale dichiarazione può essere sostituita dall’individuazione inequivocabile del lavoro o delle coppie di lavori di cui al presente requisito, all’interno della medesima distinta di cui alla precedente lettera a);
b.3) si applicano i criteri di individuazione e valutazione già descritti alla lettera a) fermo restando che al raggiungimento del presente requisito non possono concorrere più di due lavori per ogni Classificazione;
b.4) gli importi dei lavori relativi ai “servizi di punta” di cui alla presente lettera b) possono concorrere al requisito di cui alla precedente lettera a);
c) unità di personale tecnico medio annuo utilizzato negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti alla data del presente Documento, non inferiore a 2 (due) volte il numero stimato necessario per l’espletamento dei servizi da affidare, individuato come di seguito: periodo utile di riferimento: dal 12/03/2015 al 12/03/2018 Numero personale tecnico necessario all’espletamento dei servizi: 6 Requisito minimo richiesto: numero medio annuo di personale tecnico: 12 Ai fini del presente requisito:
c.1) per personale tecnico utilizzato si intendono: --- il titolare in caso di libero professionista individuale e tutti i professionisti associati per le associazioni professionali (cosiddetti “studi associati”); --- i soci professionisti attivi in caso di società; --- i dipendenti tecnici a tempo pieno; --- i dipendenti tecnici a tempo parziale con la riduzione proporzionale rispetto al tempo pieno ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 81 del 2015; --- i dipendenti tecnici con contratto di lavoro intermittente o a tempo determinato, ai sensi rispettivamente degli articoli 13 e 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015 in relazione al periodo di lavoro effettivamente svolto, eventualmente ridotto se a tempo parziale; --- i consulenti o collaboratori come definiti al punto 1.4.2, lettera f);
c.2) per personale tecnico utilizzato si intendono inoltre, nel solo caso di personale tecnico non esercente arti e professioni, i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata a progetto di cui all’articolo 62 del decreto legislativo n. 276 del 2003, purché stipulato prima del 20 giugno 2015, ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015;
c.3) il numero medio annuo di personale tecnico richiesto come requisito è calcolato come segue: --- ricavando, per ciascun anno ricadente nel periodo utile considerato, la qualificazione durata in una categoriagiorni del periodo di vigenza del rapporto con ciascun soggetto, abilita l’operatore economico nei limiti a partire dalla data di inizio della singola annualità (o dalla data di inizio del rapporto, se successiva), fino alla data finale della stessa annualità (o fino alla data di cessazione del rapporto, se anteriore); --- riducendo proporzionalmente la durata per i soggetti non impiegati a tempo pieno; --- sommando la durata in giorni così calcolata, di tutti i soggetti considerati, ricadenti all’interno del periodo costituiti dai tre anni utili; --- dividendo la somma così ottenuta per il divisore 365; --- dividendo ulteriormente il quoziente della precedente divisione per il numero divisore 3, quale numero degli anni utili computabili;
c.4) non possono essere computati: --- prestatori di lavoro accessorio (voucher) di cui al Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015; --- professionisti cooptati;
c.5) in ogni caso il personale tecnico computabile deve essere titolare di mansioni tecniche per cui non possono essere computati soggetti addetti a compiti amministrativi o a mansioni diverse da quelle connesse ai servizi tecnici.
1. Si raccomanda, in relazione al requisito di cui alla lettera a), di dichiarare i lavori sufficienti al raggiungimento dell’importo della propria classifica incrementata richiesto quale requisito; si raccomanda, per ragioni di celerità, di omettere lavori che risultano superflui a tale scopo, in quanto non aggiungono nulla.
2. Gli importi dei lavori possono essere rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione di un quintofabbricato residenziale (dal primo mese del periodo utile da considerare all’ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data del presente Documento); nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari il calcolo della rivalutazione, se necessario ai fini del raggiungimento del requisito, deve essere fatto, per ciascun lavoro, a cura dell’operatore economico; è escluso che la qualificazione rivalutazione sia fatta d’ufficio, pertanto in una categoria abilita l’operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo assenza di calcolo da parte dell’operatore economico, sono considerati esclusivamente gli importi dichiarati al netto della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gararivalutazione.
3. La ripartizione del requisito, in In caso di offerente in Forma aggregata, è riportata ai punti 3.2.1 ciascun operatore economico deve indicare solo i propri requisiti e 3.2.2non quelli degli altri operatori economici raggruppati; sarà la stazione appaltante a cumulare i requisiti attribuiti all’offerente in Forma aggregata.
a) è obbligatorio il possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), con indicazione dello scopo compatibile con il servizio oggetto dell’appalto4. Si precisa che: --- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali necessita l’attestazione in classifica superiore alla II; --- per gli operatori economici di cui alla lettera a), il possesso di tale certificazione deve risultare da annotazione in calce all’attestazione SOA, ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento;
b) il possesso della certificazione I requisiti di cui alla lettera a) e alla lettera b), sono dimostrabili con copia dei contratti, con le fatture, con gli atti amministrativi di assenso, con dichiarazioni formali dei committenti, con altra documentazione facente fede fino a querela di falso; trova applicazione, se del caso, Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.
5. Il requisito di cui alla lettera c): --- è facoltativo dimostrabile con gli atti costitutivi vigenti per gli le associazioni professionali e le società, con il certificato camerale storico, con il libro unico del lavoro di cui agli articoli 39 e 40 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 per i dipendenti, con i contratti e le fatture per i collaboratori professionisti a partita IVA; --- per media annua non si intende la disponibilità per ciascun anno, bensì la disponibilità nel triennio utile divisa aritmeticamente per i 3 (tre) anni; --- è raggiungibile, con parziale scostamento dalle disposizioni di cui al punto 2.2.2.1, lettere d) e de), delle Linee guida n. 1 di ANAC, senza operare distinzioni tra dipendenti e collaboratori di professionisti singoli e associati e dipendenti e collaboratori di società, in applicazione del principio comunitario del divieto di discriminazione tra operatori economici che assumono lavori per importi per i quali è sufficiente l’attestazione in classifica II; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93di cui al punto 1.4.2, comma 7, del Codice;lettera g).
c) è facoltativo 1. Le certificazioni attestanti il possesso del sistema di garanzia della qualità ambientale UNI EN ISO 14001requisito devono essere state rilasciate sulla base delle norme europee in materia, per il settore IAF 28, o della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi riconosciuti da organismi indipendenti accreditati a tale scopo ai sensi dell’articolo 87delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, comma da Accredia o da altro ente riconosciuto in un paese dell’Unione Europea o che abbia sottoscritto gli accordi internazionali pertinenti.
2, del Codice; in tal caso il . Il requisito può concorrere alla non è obbligatorio ai fini dell’ammissione. Esso è utilizzato esclusivamente ai fini della riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codiceeventuali garanzie.
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Samples: Appalto Di Servizi Tecnici Di Ingegneria E Architettura
Requisiti di partecipazione. 3.1.1.Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento del servizio i soggetti indicati all’art. 45 del Codice)
1. La dichiarazione sostitutiva dell’attestazione SOA deve riportare tutti Per la partecipazione, gli operatori concorrenti devono possedere i contenuti rilevanti dell’originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo requisiti di attestazione emittente, date di emissione ordine generale e di scadenzaidoneità professionale richiesti da CONSIP al momento dell’abilitazione sulla piattaforma del mercato elettronico per l’iniziativa “Servizi”, categorie categoria “Servizi di attestazione pertinenti la gara).
2supporto specialistico”, bando “Bando per l’abilitazione dei prestatori di servizi al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione”. Ai sensi dell’articolo 61soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici possono partecipare in una qualunque forma associata (come Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, del Regolamentolett. b), la qualificazione in una categoriac) ed e), abilita l’operatore economico nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata come Raggruppamento temporaneo di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei Imprese o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico raggruppato come Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica ovvero Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata reti sprovviste di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.
3. La ripartizione del requisitoorgano comune), purché tutti gli operatori facenti parte dell’aggregazione ovvero - in caso di offerente in Forma aggregata, è riportata ai punti 3.2.1 Rete – tutte le imprese retiste che intendono partecipare alla RDO siano a loro volta già abilitati/e 3.2.2.
a) è obbligatorio il possesso al MePA al momento della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), con indicazione dello scopo compatibile con il servizio oggetto dell’appaltopresentazione dell'offerta. Si precisa che: --- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali necessita l’attestazione in classifica superiore alla II; --- per gli operatori economici I consorzi di cui alla lettera a), il possesso di tale certificazione deve risultare da annotazione in calce all’attestazione SOA, ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento;
b) il possesso della certificazione di cui alla lettera a) è facoltativo per gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali è sufficiente l’attestazione in classifica II; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice;
c) è facoltativo il possesso del sistema di garanzia della qualità ambientale UNI EN ISO 14001, per il settore IAF 28, o della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi riconosciuti ai sensi dell’articolo 87all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Saranno esclusi i soggetti che si trovano nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Requisiti di partecipazione. 3.1.1.Idoneità professionale (articolo 83I partecipanti alla procedura dovranno dichiarare tramite l’apposita modulistica on line il possesso dei seguenti requisiti:
2.A) Requisiti generali:
1) requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
2) iscrizione alla CCIAA nel Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane nel settore di attività coincidente con quella dell’oggetto dell’appalto;
3) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o conferito incarichi professionali in violazione del divieto di cui all’articolo 53, comma 316-ter del D. Lgs. n. 165/2001 con di- pendenti del Comune di Quarrata che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali o ha concluso contratti di lavoro subordinato o conferito in- carichi professionali a detti dipendenti successivamente ad un triennio dalla loro cessazio- ne dei lavori presso il citato Comune;
4) essere a conoscenza che gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 “Regola- mento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo n. 165” e dal Codice di comportamento comunale trova- no applicazione nei propri confronti e nei riguardi dei propri collaboratori;
5) aver preso integrale e accurata visione della presente lettera di invito, del CodiceCapitolato speciale di appalto e del progetto esecutivo e di accettare tutte le clausole e prescrizioni ivi contenute. Relativamente ai requisiti generali si specifica quanto segue: • si raccomanda il concorrente a prestare particolare attenzione alle dichiarazioni rese circa il possesso dei requisiti generali richiesti. Questo obbligo è attenuato solo con riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione della procedura; • si ricorda che il Certificato del Casellario Giudiziale emesso su richiesta di privati non riporta le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione, contrariamente al Certificato richiesto da Ente pubblico: le stesse però devono essere dichiarate; • in relazione a quanto richiesto dal medesimo articolo 80, si richiama l'attenzione alla dichiarazione circa quanto richiesto al comma 5 laddove si parla di illeciti professionali. All'interno di questa categoria la norma fa rientrare, tra le varie ipotesi, i casi di condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni. In detto caso potrebbero pertanto rientrare anche eventuali condanne di ordine penale. Si invitano pertanto i concorrenti ad indicare TUTTI i provvedimenti penali a loro ascritti (compresi quelli che godono del beneficio della non menzione), provvedendo a descrivere compiutamente il fatto costituente reato. Potranno essere omessi solo: a) reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione (provvedimento espresso del Giudice); b) reati dichiarati con provvedimento espresso del giudice estinti dopo la condanna; c) reati depenalizzati; d) reati per i quali sia intervenuta la revoca della condanna; • qualora un concorrente incorra in una delle cause di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80 “limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato”, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Il concorrente pertanto dovrà presentare, in sede di gara, ogni documentazione utile relativa alle sentenze/contestazioni emesse dalle autorità competenti. Tale documentazione dovrà essere inserita nello spazio Documentazione Amministrativa.
2.B) Requisiti speciali (di idoneità professionale, capacità economico-finanzia- ria ecc)
1. La dichiarazione sostitutiva dell’attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell’originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo ) possesso di attestato rilasciato da società di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara).
2. Ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria, abilita l’operatore economico nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.
3. La ripartizione del requisito(SOA) regolarmente autorizzata, in caso corso di offerente in Forma aggregata, è riportata ai punti 3.2.1 e 3.2.2.
a) è obbligatorio validità che documenti il possesso della certificazione qualificazione nella categoria OG 1 classifica I. Per i raggruppamenti temporanei di imprese, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), con indicazione dello scopo compatibile con il servizio oggetto dell’appaltoD.Lgs. 50/2016. Si precisa che: --- veda il successivo punto 4.6 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità comprovabili mediante i documenti indicati nel presente disciplinare di gara avviene attraverso l’utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici che assumono lavori per importi per ottemperanza alla Deliberazione X.X.XX. 27/7/2022 n. 464. Tutti i quali necessita l’attestazione in classifica superiore soggetti interessati a partecipare alla II; --- per gli operatori economici di cui alla lettera a), il possesso di tale certificazione deve risultare da annotazione in calce all’attestazione SOA, ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento;
b) il possesso della certificazione di cui alla lettera a) è facoltativo per gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali è sufficiente l’attestazione in classifica II; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice;
c) è facoltativo il possesso del sistema di garanzia della qualità ambientale UNI EN ISO 14001, per il settore IAF 28, o della registrazione procedura dovranno registrarsi al sistema dell'Unione di ecogestione e audit accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (EMASServizi ad accesso riservato – FVOE) o altri sistemi riconosciuti ai sensi dell’articolo 87, comma 2, del Codice; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codicesecondo le istruzioni contenute.
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Requisiti di partecipazione. 3.1.1.Idoneità professionale (articolo 831. Possono partecipare alla gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di cui all'art. 2, imprese singole o temporaneamente raggruppate, iscritte alla C.C.I.A.A. per attività inerenti l'oggetto dell'appalto, purché in possesso:
1) abbiano un fatturato minimo annuo pari o superiore il valore stimato dell’appalto ovvero entro il doppio dello stesso; tale fatturato minimo annuo viene richiesto a garanzia della serietà, solidità e/o solvibilità dell’impresa anche alla luce delle caratteristiche particolari del servizio che richiede continuità nonché al contesto, presidio di sicurezza pubblico strategico, in cui viene prestato;
2) forniscano informazioni riguardo ai conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività tramite idonee dichiarazioni bancarie;
3) siano in possesso di un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
4) abbiano svolto negli ultimi tre anni almeno un pari o analogo servizio a quello del presente avviso per un ammontare corrispondente o superiore a quello in appalto;
5) siano in possesso di adeguate risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità;
6) abbiano effettuato nell'ultimo triennio almeno un pari o analogo servizio a quello del presente disciplinare per un ammontare corrispondente a quello in appalto o superiore;
7) siano in possesso della certificazione ISO 9001/2008 inerente l'oggetto dell'affidamento; In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti il requisito di cui al punto a) del comma precedente deve essere posseduto dall'impresa capogruppo nella misura minima prevista dall’art. 92, comma 32, del Codice)
1. La dichiarazione sostitutiva dell’attestazione SOA D.P.R. n. 207/2010 ovvero del 40% e la restante percentuale deve riportare tutti essere posseduta cumulativamente dalle mandanti nella misura minima del 10% ciascuna di quanto richiesto all'intero raggruppamento, mentre i contenuti rilevanti dell’originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo requisiti di attestazione emittente, date di emissione cui ai punti b) e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara)c) devono essere posseduti da ciascuno dei concorrenti raggruppati.
2. Ai sensi dell’articolo 61fini della partecipazione alla gara ciascun concorrente dovrà inoltre obbligatoriamente aver preso visione dei locali in cui si svolgerà il servizio, comma 2, con le modalità previste all'art. 7. La certificazione del Regolamento, la qualificazione in una categoria, abilita l’operatore economico nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata sopralluogo dovrà essere allegata alla domanda di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di garapartecipazione.
3. La ripartizione ditta dovrà altresì prestare cauzione provvisoria pari al 2% del requisito, in caso di offerente in Forma aggregata, è riportata ai punti 3.2.1 e 3.2.2.
a) è obbligatorio il possesso della certificazione corrispettivo complessivo stimato netto dell'appalto. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), con indicazione dello scopo compatibile con il servizio oggetto dell’appalto. Si precisa che: --- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici che assumono lavori contratto per importi per i quali necessita l’attestazione in classifica superiore alla II; --- per gli operatori economici di cui alla lettera a), il possesso di tale certificazione deve risultare da annotazione in calce all’attestazione SOA, ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento;
b) il possesso della certificazione di cui alla lettera a) è facoltativo per gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali è sufficiente l’attestazione in classifica II; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice;
c) è facoltativo il possesso del sistema di garanzia della qualità ambientale UNI EN ISO 14001, per il settore IAF 28, o della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi riconosciuti ai sensi dell’articolo 87, comma 2, del Codice; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice.volontà
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Requisiti di partecipazione. 3.1.1.Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, Alla data di scadenza del Codice)
1. La dichiarazione sostitutiva dell’attestazione SOA deve riportare termine per la presentazione delle offerte tutti i contenuti rilevanti dell’originale concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito indicati, pena l’esclusione: • Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 (rappresentanti legalivedasi Modulo dichiarazioni di partecipazione Allegato A parte 3 - Motivi di esclusione); • Iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, direttori tecniciper attività adeguata a quella oggetto dell’appalto, organismo (qualora non sia tenuta all’iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto), (vedasi Modulo dichiarazioni di attestazione emittentepartecipazione Allegato A parte 4 “Criteri di partecipazione A: Idoneità); • Possesso dell’autorizzazione ISVAP all’esercizio dell’attività assicurativa ai sensi dell’art. 13 e ss. del D.lgs. n. 209/2005. • L’operatore economico dovrà aver raccolto un portafoglio di premi nel ramo danni, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara).
2. Ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria, abilita l’operatore economico nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato distinto per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.
3. La ripartizione del requisitoesercizio finanziario, in caso ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari superiore a 50 milioni di offerente in Forma aggregataEuro. (xxxxxx Xxxxxx dichiarazioni di partecipazione Allegato A parte 4 “Criteri di partecipazione B: Capacità economico finanziaria punto 4.B.1) L'amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto previsto Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, è riportata ai punti 3.2.1 e 3.2.2.l'amministrazione procederà alla valutazione:
a) è obbligatorio il possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum)delle misure adottate/informazioni fornite, con indicazione dello scopo compatibile con il servizio oggetto dell’appalto. Si precisa che: --- in caso riferimento ai motivi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali necessita l’attestazione in classifica superiore alla II; --- per gli operatori economici esclusione di cui alla lettera a), il possesso di tale certificazione deve risultare da annotazione in calce all’attestazione SOA, ai sensi dell’articolo 63, comma all'articolo 80 commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (parte 3, del Regolamentolettere A e B della dichiarazione allegato A) ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte. A tale scopo potrà essere disposta la sospensione della seduta di gara;
b) il possesso della certificazione delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (parte 3, lettera C della dichiarazione allegato A), durante la fase di verifica dei requisiti, secondo quanto specificato nel corrispondente paragrafo della lettera di invito. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 4, X.X. 00 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) e dell’art. 110 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 l’impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla lettera a) presente procedura a condizione che presenti in gara la documentazione richiesta al successivo paragrafo 4.4.2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è facoltativo per gli operatori economici fatto divieto ai soggetti privati che assumono lavori per importi li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i quali è sufficiente l’attestazione in classifica II; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice;
c) è facoltativo il possesso del sistema successivi tre anni con obbligo di garanzia della qualità ambientale UNI EN ISO 14001, per il settore IAF 28, o della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione restituzione dei compensi eventualmente percepiti e audit (EMAS) o altri sistemi riconosciuti ai sensi dell’articolo 87, comma 2, del Codice; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codiceaccertati ad essi riferiti.
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Requisiti di partecipazione. 3.1.1.Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codiceindicazione elementi essenziali)
1. La dichiarazione sostitutiva dell’attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell’originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara).
2. Ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria, abilita l’operatore economico nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.
3. La ripartizione del requisito, in caso di offerente in Forma aggregata, è riportata ai punti 3.2.1 e 3.2.2.capacità economico-finanziaria:
a) è obbligatorio il possesso della certificazione del sistema idonee referenze bancarie rilasciate da istituti di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001credito attestanti che l’impresa, per affidabilità, stabilità economica e correttezza, gode di incondizionata fiducia da parte degli istituti di credito (nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), con indicazione dello scopo compatibile con il servizio oggetto dell’appalto. Si precisa che: --- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ATI il requisito deve essere posseduto dalla capogruppo). Tutta la documentazione relativa alle attestazioni degli istituti di credito deve essere rilasciata dagli stessi alla ditta richiedente e partecipante alla selezione su carta intestata, sottoscritta da tutti gli operatori economici che assumono lavori soggetti abilitati e datata con data antecedente o contestuale a quella di scadenza per importi per i quali necessita l’attestazione in classifica superiore alla II; --- per gli operatori economici di cui alla lettera a), il possesso di tale certificazione deve risultare da annotazione in calce all’attestazione SOA, ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamentola presentazione delle offerte;
b) il possesso della certificazione fatturato globale d’impresa e fatturato relativo alle attività specifiche oggetto dell'appalto, relativa all'ultimo triennio (2008 – 2009 - 2010) per un importo non inferiore alla metà dell'importo globale a base di cui alla lettera gara, svolta a favore di soggetti pubblici e privatati. capacità tecnico-professionale:
a) realizzazione di almeno tre servizi analoghi negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è facoltativo per gli operatori economici dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
b) indicazione delle misure di gestione ambientale utilizzate nell’ambito dei propri processi produttivi che assumono lavori per importi per i quali è sufficiente l’attestazione in classifica II; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codicel’operatore potrà applicare durante la realizzazione dei servizi oggetto della concessione;
c) è facoltativo indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente impiegati negli ultimi tre anni (2008 – 2009 - 2010);
d) dichiarazione indicante l’attrezzatura il possesso del sistema materiale e l’equipaggiamento tecnico di garanzia della qualità ambientale UNI EN ISO 14001, cui il prestatore di servizi disporrà per il settore IAF 28, o della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi riconosciuti ai sensi dell’articolo 87, comma 2, del Codice; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice.eseguire l’appalto;
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Requisiti di partecipazione. 3.1.1.Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice)
1) Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi dei punti 3.4 e 3.5, attestanti il possesso dei requisiti di cui alle norme citate in epigrafe, sostitutive di adeguata attestazione SOA in corso di validità:
a) obbligatoriamente nella categoria prevalente OG2 in classifica V; la predetta classifica:
b) nelle categorie scorporabili OS28 in classifica III e OS30 in classifica I; in alternativa, obbligo di dichiarare il subappalto delle predette categorie (subappalto qualificante) ai sensi del punto 3.2.6, ammesso solo all’interno del limite di cui al successivo numero 3);
2) in ogni caso i requisiti relativi alle categorie scorporabili di cui al numero 1), lettera b), nei limiti del
3) in ogni caso:
a) i requisiti, in termini di importo, relativi alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria di cui al numero 1), lettera b), non posseduti dall’offerente, non possono eccedere complessivamente la percentuale del 30% dell’importo totale dei lavori;
b) per l’ammissione è necessario che l’offerente sia in possesso dei requisiti in una misura che tenga conto del limite al subappalto del 30% (trenta per cento) dell’importo totale dei lavori, ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice;
c) il mancato rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) oppure b), comporta l’esclusione dell’offerente per carenza di requisiti.
d) restano fermi gli obblighi di dichiarazione di cui al punto 3.2.6 relativi al subappalto nonché al punto 3.2.7 relativi ai subappaltatori.
1. La dichiarazione sostitutiva dell’attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell’originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara).
2. Ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria, abilita l’operatore economico nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.
3. La ripartizione del requisito, in caso di offerente in Forma aggregata, è riportata ai punti 3.2.1 al punto 3.2.1.
4. Ai fini dell’articolo 79, comma 16, periodi secondo e 3.2.2terzo, del Regolamento, non ricorrono le condizioni di cui al quarto periodo della stessa norma, per cui non è stata individuata la categoria OG11 bensì le singole categorie OS3, OS28 e OS30, come dimostrato nel Capitolato Speciale d’appalto. La qualificazione nelle categorie OS3, OS28 e OS30 può essere sostituita dalla qualificazione nella categoria OG11 per una classifica che comprenda la somma degli importi delle predette categorie specializzate; nel caso specifico OG11 in classifica III.
a) è obbligatorio il possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), con indicazione dello scopo compatibile con il servizio oggetto dell’appalto. Si precisa che: --- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali necessita l’attestazione in classifica superiore alla II; --- per gli operatori economici di cui alla lettera a), il possesso di tale certificazione deve risultare da annotazione in calce all’attestazione SOA, ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento;
b) il possesso della certificazione di cui alla lettera a) è facoltativo per gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali è sufficiente l’attestazione in classifica II; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice;
c) è facoltativo il possesso del sistema di garanzia della qualità ambientale UNI EN ISO 14001, per il settore IAF 28, o della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi riconosciuti ai sensi dell’articolo 87, comma 2, del Codice; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Requisiti di partecipazione. 3.1.1.Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice)
1) nella categoria prevalente OG2 in classifica III, oppure in classifica ridotta degli importi delle categorie di cui ai numeri 3) e 4) qualora in possesso delle adeguate attestazioni SOA; con divieto di subappalto in misura superiore al 30% e divieto di avvalimento;
1. La dichiarazione sostitutiva dell’attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell’originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara).
2. Ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria, abilita l’operatore economico nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.
3. La ripartizione del requisito, in caso di offerente in Forma aggregata, è riportata ai punti 3.2.1 3.1.1 e 3.2.23.1.2.
4. Ai fini dell’art.79, comma 16, del d.P.R. n. 207 del 2010, ricorrono le condizioni di cui al quarto periodo della stessa norma, per cui è stata individuata la categoria OG11 in luogo delle singole categorie OS3, OS28 e OS30, come. La qualificazione nelle categorie OS3, OS28 e OS30 non può sostituire la qualificazione nella categoria OG11
a) è obbligatorio il possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001, nel settore IAF28IA41-9, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), con indicazione dello scopo compatibile con il servizio oggetto dell’appalto. Si precisa che: --- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali necessita l’attestazione in classifica superiore alla IIIII; --- per gli operatori economici di cui alla lettera a), il possesso di tale certificazione deve risultare da annotazione in calce all’attestazione SOA, ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento;
b) il possesso della certificazione di cui alla lettera a) è facoltativo per gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali è sufficiente l’attestazione in classifica IIIII; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice;
c) è facoltativo il possesso del sistema di garanzia della qualità ambientale UNI EN ISO 14001, per il settore IAF 28IA41-9, o della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi riconosciuti ai sensi dell’articolo 87, comma 2, del Codice; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice.
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Samples: Disciplina Di Gara
Requisiti di partecipazione. 3.1.1.Idoneità professionale (articolo 83Ai fini della partecipazione alla gara le imprese dovranno possedere, alla data di presentazione dell’offerta, i seguenti requisiti, a pena di esclusione:
a. iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’articolo 30, comma 3, del Codice)della Direttiva 92/50 CE per l’attività relativa al servizio in oggetto;
1. La dichiarazione sostitutiva dell’attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell’originale b. iscrizione nel Registro unico degli intermediari assicurativi (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo RUI) di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara).
2. Ai sensi dell’articolo 61cui all’articolo 109, comma 2, lettera b) D.Lgs. 209/2005 o ad altro registro equipollente secondo la vigente legislazione dello Stato di appartenenza e al regolamento ISVAP n. 5 del Regolamento16/10/2006;
c. insussistenza, la qualificazione a carico delle imprese, dei rispettivi legali rappresentanti, nonché degli amministratori e dei soggetti in genere muniti di potere di rappresentanza, di alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, dalla lettera a) alla lettera m-quater) X.Xxx. 163/2006;
d. avere in essere una categoriapolizza assicurativa, abilita l’operatore economico nei limiti dell’importo con massimale non inferiore a € 2.500.000,00, a garanzia della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei responsabilità professionale verso terzi dell'impresa nonché dei suoi dipendenti e/o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.
3. La ripartizione del requisitocollaboratori anche occasionali, con il preciso obbligo, in caso di offerente aggiudicazione, di tenere in Forma aggregata, è riportata ai punti 3.2.1 e 3.2.2.
a) è obbligatorio il possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA essere detta polizza o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), con indicazione dello scopo compatibile con il servizio oggetto dell’appalto. Si precisa che: --- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici che assumono lavori equivalente per importi per i quali necessita l’attestazione in classifica superiore alla II; --- per gli operatori economici di cui alla lettera a), il possesso di tale certificazione deve risultare da annotazione in calce all’attestazione SOA, ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamentotutta la durata dell'incarico;
be. situazione di regolarità rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 della L. 68/1999) il possesso ed applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti di condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della certificazione di cui alla lettera a) è facoltativo per gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali è sufficiente l’attestazione in classifica II; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codicecategoria e della zona ove l’impresa svolge la propria attività;
c) è facoltativo il possesso del sistema f. insussistenza di garanzia della qualità ambientale UNI EN ISO 14001, per il settore IAF 28, o della registrazione al sistema dell'Unione partecipazioni di ecogestione controllo e audit collegamento con compagnie di assicurazione;
x. xxxx gestito nel triennio 2008 - 2010 portafogli assicurativi di almeno dieci amministrazioni pubbliche (EMAS) o altri sistemi riconosciuti ai sensi dell’articolo 87come definite all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001), di cui almeno cinque tra regioni, province e comuni; solamente per questi ultimi la popolazione deve essere cumulativamente superiore a 100.000 abitanti;
h. aver realizzato nell’ultimo triennio un fatturato complessivo non inferiore a € 3.000.000,00; Direzione generale enti locali e finanze Servizio provveditorato
i. aver gestito nel triennio 2008 - 2010:
1. portafogli assicurativi per un ammontare complessivo di premi intermediati non inferiore a € 10.000.000,00;
2. portafogli assicurativi per le Amministrazioni pubbliche per un ammontare complessivo di premi intermediati non inferiore a € 7.000.000;
j. essere in possesso di una sede operativa nella città di Cagliari ovvero impegnarsi a costituirla entro trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva;
k. accettazione senza riserve degli obblighi di cui al presente disciplinare di gara e a tutti i suoi allegati. Si specifica che per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del Codice; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del CodiceBando.
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Samples: Servizio Di Brokeraggio E Consulenza in Campo Assicurativo
Requisiti di partecipazione. 3.1.1.Idoneità L’operatore economico dovrà:
i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 12.1;
ii. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di idoneità professionale di cui al successivo articolo 12.2;
iii. essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica ed organizzativa, di cui al successivo articolo 12.3;
iv. rendere le ulteriori dichiarazioni, individuate nel successivo articolo 12.4. In sede di gara, l’operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (articolo 83di seguito, comma 3“DGUE”) di cui all’articolo 85 del Codice dei Contratti, da compilarsi utilizzando l'apposito form presente nella scheda di gara, step "DGUE", come meglio specificato nel prosieguo del Codice)
1. La dichiarazione sostitutiva dell’attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell’originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara).
2presente documento. Ai sensi dell’articolo 6185, comma co. 5, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante può, altresì, chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima. In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante richiederà all’aggiudicatario di presentare documenti complementari aggiornati. La stazione appaltante può altresì invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti. Ai sensi dell’articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all’articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei Contratti. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice dei Contratti, la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati AVCPASS istituita presso l’ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’articolo 2, co. 3.2, della delibera ANAC n. 157 del Regolamento16 febbraio 2016, la qualificazione da produrre in una categoriasede di partecipazione alla gara, abilita l’operatore economico nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto; come meglio specificato nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo prosieguo del presente documento. Ai sensi dell’articolo 80, co. 12, del Codice dei lavori a base di gara.
3. La ripartizione del requisitoContratti, in caso di offerente falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in Forma aggregataconsiderazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, è riportata dispone l'iscrizione dell’operatore economico nel casellario informatico ai punti 3.2.1 fini dell'esclusione dalle procedure di gara e 3.2.2.
a) è obbligatorio il possesso della certificazione dagli affidamenti di subappalto ai sensi del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001comma 1, nel settore IAF28del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum)fino a due anni, con indicazione dello scopo compatibile con il servizio oggetto dell’appalto. Si precisa che: --- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici che assumono lavori per importi per decorsi i quali necessita l’attestazione in classifica superiore alla II; --- per gli operatori economici di cui alla lettera a), il possesso di tale certificazione deve risultare da annotazione in calce all’attestazione SOAl'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 6380, comma 3co. 5, lett. f-bis), del Regolamento;
b) il possesso della certificazione Codice dei Contratti, l’operatore economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di cui alla lettera a) è facoltativo per gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali è sufficiente l’attestazione gara in classifica II; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice;
c) è facoltativo il possesso del sistema di garanzia della qualità ambientale UNI EN ISO 14001, per il settore IAF 28, o della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi riconosciuti ai sensi dell’articolo 87, comma 2, del Codice; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codicecorso.
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Ordinaria
Requisiti di partecipazione. 3.1.1.Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del CodiceBUSTA TELEMATICA: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ( Primo step di sottomissione dell’offerta )
1. La dichiarazione sostitutiva dell’attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell’originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo ) di attestazione emittente, date di emissione aver preso visione e di scadenzaaccettare, categorie anche ai sensi e per gli effetti di attestazione pertinenti la gara).cui agli, articoli 1341 e 1342 del codice civile, tutte le clausole e condizioni previste dal presente Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale di Xxxx e dai relativi allegati e di accettarle senza riserve , impegnandosi ad eseguire il servizio nel pieno rispetto delle stesse;
2. Ai sensi dell’articolo 61) di aver formulato l'offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, comma 2, del Regolamento, la qualificazione nonché alle condizioni di lavoro in una categoria, abilita l’operatore economico nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto; vigore nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.luogo dove deve prestarsi il servizio e delle norme previdenziali e assistenziali;
3) di essere a conoscenza delle condizioni, di luogo e di fatto che potrebbero influire sulla esecuzione del servizio e sulla determinazione del corrispettivo;
4) di impegnarsi a ritenere vincolante la propria offerta per almeno 180 gg. La ripartizione del requisito(cento ottanta giorni) dalla data di presentazione; 5)di aver giudicato la propria offerta remunerativa ed irrevocabile, per cui l' Impresa si impegna a stipulare il conseguente contratto in caso di offerente aggiudicazione; 6)di autorizzare la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 mediante fax al numero indicato dal concorrente, in Forma aggregataalternativa all'utilizzo della posta elettronica; 7)di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori impiegati nella gestione e, è riportata ai punti 3.2.1 se cooperative, anche verso i soci, condizioni normative e 3.2.2.
a) è obbligatorio il possesso della certificazione del sistema retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001, lavoro vigenti nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), con indicazione dello scopo compatibile con il servizio oggetto dell’appalto. Si precisa che: --- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da riferimento; 8)di assumere tutti gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali necessita l’attestazione in classifica superiore alla II; --- per gli operatori economici obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla lettera a)stazione appaltante ed alla Prefettura di Mantova, il possesso della notizia dell' inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tale certificazione deve risultare da annotazione in calce all’attestazione SOA, ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamentotracciabilità finanziaria;
b) il possesso della certificazione di cui alla lettera a) è facoltativo per gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali è sufficiente l’attestazione in classifica II; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice;
c) è facoltativo il possesso del sistema di garanzia della qualità ambientale UNI EN ISO 14001, per il settore IAF 28, o della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi riconosciuti ai sensi dell’articolo 87, comma 2, del Codice; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice.
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