Common use of RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE Clause in Contracts

RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in par- ticolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento già presente. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, pie- na ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in modo speciale per infortuni, in relazione all'esecu- zione dell'appalto. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n° 145/00, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di Direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori o presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune. Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, non- ché le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, come disposto dall’art. 3 dello stesso D.M. n° 145/00. L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto. In ogni caso l’appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto, con facoltà dell’amministrazione di esigere dall’Appaltatore il cambiamento im- mediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. n° 145/00 . Resta pertanto convenuto che l’Appaltante e tutto il personale da lui preposto alla direzione tecnico - am- ministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'ese- cuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appal- tatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla Si- curezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impe- gni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al successivo articolo 35, con particolare riferi- mento: - all’integrazione, entro 5 giorni dall’aggiudicazione, del Piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall’Appaltante ed alla contestuale presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’art. 31, comma 1-bis, lettera c) della Legge e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 9 e 12, comma 5, del D.lgs 494/96 e successivo decreto legislativo n. 81/2008 e del D.lgs n° 528/00 e S.M.I., senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; - alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del Programma di Esecuzione dei Lavori; - all’elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sot- toporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto; - alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie cer- tificazioni, nonché all’effettuazione delle prove tecniche successivamente prescritte; - all’organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o d’altre imprese, evitando di arre- care danni all’ambiente ed alle zone interessate; - all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o re- siduati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento. - all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati ai lavori e dalla viabilità di can- tiere e all’eliminazione d’ogni residuo di lavorazione.

Appears in 2 contracts

Samples: cdn1.regione.veneto.it, cdn1.regione.veneto.it

RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. I lavori devono Ogni responsabilità inerente all’esecuzione del servizio fa interamente carico all'Appaltatore. In questa responsabilità, oltre a quelle meglio descritte in altri articoli del capitolato speciale d’oneri, sono comprese: - la responsabilità per danni cagionati ai beni dell'Università; - la responsabilità per gli infortuni del personale addetto al servizio (che dovrà essere eseguiti opportunamente addestrato ed istruito); - la responsabilità per danni cagionati a perfetta regola d'arteterzi, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltanteall’Università o al personale Universitario dall'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel rispetto corso dell'espletamento del servizio. I danni arrecati colposamente dall'Appaltatore alla proprietà dell'Università saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Appaltatore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, l'Università si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa all'Appaltatore ed irrogando altresì una penale pari al 10% dell'ammontare del danno. L'accertamento dei patti contrattualidanni sarà effettuato dal Responsabile Unico del procedimento alla presenza di delegati dell'Appaltatore; qualora l'Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare, il RUP provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in par- ticolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento già presentedanni. L'AppaltatoreL’appaltatore, con la sottoscrizione del effetti dalla data di decorrenza della contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e penale, pie- na ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, a mantenere in modo speciale per infortuni, in relazione all'esecu- zione dell'appalto. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n° 145/00, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di Direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori o presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune. Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, non- ché le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, come disposto dall’art. 3 dello stesso D.M. n° 145/00. L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto. In ogni caso l’appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori vigore per tutta la durata dell’appaltodel presente contratto, suoi rinnovi e proroghe) un’adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di: - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui l’Università) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a: • committenza di lavori e servizi; • danni a cose in consegna e/o custodia; • danni a cose di terzi da incendio; • danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l’Appaltatore, che partecipino all’attività oggetto della contratto a qualsiasi titolo; • danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l’Appaltatore - che partecipino all’attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale; • interruzioni o sospensioni di attività o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza; - Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all’attività comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa nè eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000 per sinistro e Euro 1.500.000 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL” Relativamente alla polizza RCT/O di cui sopra si richiede la seguente clausola di vincolo: “La polizza si intende vincolata a favore dell’Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna e pertanto la Società Assicuratrice si obbliga a: notificare tempestivamente all’Università, a mezzo lettera raccomandata A.R., l’eventuale mancato pagamento del premio, l’eventuale mancato rinnovo della polizza e l’eventuale disdetta della polizza per qualsiasi motivo; notificare tempestivamente all’Università, a mezzo lettera raccomandata A.R., tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell’assicurazione; non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell’Università, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Società dall’applicazione dell’art. 1898 c.c..”. Resta tuttavia inteso che: - i massimali di polizza, sopra riportati, non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell’Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il gestore medesimo; - l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’Università e pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 14, con facoltà dell’amministrazione conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di esigere dall’Appaltatore il cambiamento im- mediato penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. n° 145/00 . Resta pertanto convenuto che l’Appaltante e tutto il personale da lui preposto alla direzione tecnico - am- ministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'ese- cuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appal- tatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla Si- curezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impe- gni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al successivo articolo 35, con particolare riferi- mento: - all’integrazione, entro 5 giorni dall’aggiudicazione, del Piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall’Appaltante ed alla contestuale presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’art. 31, comma 1-bis, lettera c) della Legge e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 9 e 12, comma 5, del D.lgs 494/96 e successivo decreto legislativo n. 81/2008 e del D.lgs n° 528/00 e S.M.I., senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuitimaggior danno subito; - alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del Programma l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità di Esecuzione dei Lavori; - all’elaborazione qualunque genere su di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sot- toporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto; - alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie cer- tificazioni, nonché all’effettuazione delle prove tecniche successivamente prescritte; - all’organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o d’altre imprese, evitando di arre- care danni all’ambiente ed alle zone interessate; - all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o re- siduati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento. - all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati ai lavori e dalla viabilità di can- tiere e all’eliminazione d’ogni residuo di lavorazioneesso incombenti.

Appears in 1 contract

Samples: www.unibo.it

RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. I lavori devono essere eseguiti L’Appaltatore è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati a perfetta regola d'artepersone e/o cose nello svolgimento del servizio. L’Appaltatore ai sensi degli artt. 1681 e seguenti del Codice Civile è interamente responsabile di ogni danno o infortunio conseguente o derivante dall’espletamento del servizio, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, sgravando in par- ticolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento già presente. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, pie- na ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in modo speciale per infortuni, in relazione all'esecu- zione dell'appalto. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n° 145/00, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di Direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del tal senso il Comune dove sono eseguiti i lavori o presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune. Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, non- ché le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, come disposto dall’art. 3 dello stesso D.M. n° 145/00. L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto. In ogni caso l’appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto, con facoltà dell’amministrazione di esigere dall’Appaltatore il cambiamento im- mediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. n° 145/00 . Resta pertanto convenuto che l’Appaltante e tutto il personale da lui preposto alla direzione tecnico - am- ministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'ese- cuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appal- tatore da ogni e qualsiasi molestia od azione responsabilità, precisando che potesse eventualmente contro si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto durante le soste e le fermate (salita - discesa). Qualsiasi disservizio imputabile a carenza dell’Appaltatore, ivi compresi la carenza di loro venire promossapersonale a qualsiasi titolo o guasti alle attrezzature ed ai mezzi, sarà considerato di stretta responsabilità dell’Appaltatore stesso. Compete all'Appaltatore l'assunzione L’Appaltatore (barrare una delle caselle sotto riportate): □ è in possesso di tutte le iniziative una propria sede di riferimento nel territorio del Comune di Poggio Torriana o nelle vicinanze (ovvero entro 25 Km) del plesso delle scuole di Poggio Torriana località Torriana, dotata di spazi per il ricovero dei mezzi, nonché di spazi per attività di tipo amministrativo e di custodia con fax e telefono al fine di consentire eventuali interventi tempestivi e di emergenza ed evitare possibili, eventuali, ritardi nell’esecuzione del servizio; □ si impegna a reperire ed attivare prima della stipula del contratto, e comunque prima dell’avvio del servizio, una sede di riferimento nel territorio del Comune di Poggio Torriana o nelle vicinanze (ovvero entro 25 Km) del plesso delle scuole di Poggio Torriana località Torriana, dotata di spazi per il ricovero dei mezzi, nonché di spazi per attività di tipo amministrativo e di custodia con fax e telefono al fine di consentire eventuali interventi tempestivi e di emergenza ed evitare possibili, eventuali, ritardi nell’esecuzione del servizio; □ ha disponibile nella propria sede di riferimento mezzo di scorta, conforme alle prescrizioni del Capitolato, per imprevisti/emergenze; □ utilizza per lo svolgimento del servizio autisti di tutte le attività necessarie per l'esecuzione esperienza maturata di almeno tre anni; □ gestisce eventuali emergenze, imprevisti modifiche del servizio e controllo/monitoraggio sullo svolgimento del servizio (tipo rotture automezzi, avversità atmosferiche, ecc…) con intervento meccanico entro periodo massimo di un’ ora; □ settimanalmente esegue manutenzione e sanificazione dei lavori nel rispetto delle norme legislative mezzi; □ è in possesso di mezzo con capienza di n. 54 persone più 2 (autista e regolamentari vigenti, della normativa sulla Si- curezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e accompagnatore) □ è in possesso di tutti gli altri impe- gni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al successivo articolo 35, con particolare riferi- mento: - all’integrazione, entro 5 giorni dall’aggiudicazione, del Piano un mezzo di sicurezza e di coordinamento fornito dall’Appaltante ed alla contestuale presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’art. 31, comma 1-bis, lettera c) della Legge e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 9 e 12, comma 5, del D.lgs 494/96 e successivo decreto legislativo n. 81/2008 e del D.lgs n° 528/00 e S.M.I., senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; - alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del Programma di Esecuzione dei Lavori; - all’elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sot- toporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto; - alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie cer- tificazioni, nonché all’effettuazione delle prove tecniche successivamente prescritte; - all’organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o d’altre imprese, evitando di arre- care danni all’ambiente ed alle zone interessate; - all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o re- siduati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento. - all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati ai lavori e dalla viabilità di can- tiere e all’eliminazione d’ogni residuo di lavorazione.almeno euro 2;

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.poggiotorriana.rn.it

RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arteL’appaltatore è responsabile per tutti gli eventuali danni causati da negligenza, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltanteimprudenza, nel rispetto dei patti contrattualiimperizia e inosservanza di prescrizioni di legge, dei documenti di prescrizioni del presente Contratto e delle norme dagli stessi richiamati, in par- ticolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento già presente. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, pie- na ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in modo speciale per infortuniCapitolato Speciale d’Appalto che, in relazione all'esecu- zione dell'appaltoall’esecuzione del presente appalto, dovessero derivare per fatto proprio o dei propri dipendenti/collaboratori nei confronti della Stazione Appaltante o di terzi. Secondo quanto disposto dall'artL’Appaltatore è altresì responsabile per eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare ai propri dipendenti o alle proprie cose in conseguenza dell’uso improprio o non autorizzato degli impianti o di altri beni della Stazione Appaltante. 2 del D.M. n° 145/00L’Appaltatore deve, l'Appaltatorein ogni caso, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di Direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori o presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune. Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, non- ché le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, come disposto dall’art. 3 dello stesso D.M. n° 145/00. L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto. In ogni caso l’appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto, con facoltà dell’amministrazione di esigere dall’Appaltatore il cambiamento im- mediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivipredisporre, secondo le normative che disciplinano la materia, tutto quanto disposto dall’artnecessario per evitare infortuni sul lavoro sia ai suoi dipendenti sia a terzi, che eventualmente dovessero collaborare con l’Appaltatore stesso all’esecuzione del presente appalto, e ciò anche durante il trasporto dei dipendenti stessi e dei materiali necessari allo svolgimento delle prestazioni in oggetto. 4 del D.M. n° 145/00 . Resta pertanto convenuto che l’Appaltante e tutto il personale da lui preposto alla direzione tecnico - am- ministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'ese- cuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devonoL’Appaltatore, pertanto, essere rilevati dall'Appal- tatore dovrà presentare, prima della stipulazione del presente contratto, tutta la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante. Per tutto quanto sopra, l’Appaltatore s’impegna a tenere manlevata la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi molestia od azione responsabilità sia diretta che potesse eventualmente contro indiretta, conseguente all’assunzione del presente appalto. L’Appaltatore si assume l’onere dell’espletamento, secondo le norme di legge e le modalità indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto, delle necessarie pratiche nei confronti delle Autorità ed Enti competenti. L’Appaltatore è, inoltre, responsabile della disciplina nei luoghi di esecuzione del servizio e si obbliga, quindi, ad osservare e a fare osservare dai propri dipendenti le prescrizioni e le ordinazioni ricevute. L’Appaltatore inoltre si obbliga a corrispondere ai propri dipendenti l'intera retribuzione dovuta e ad attuare nei loro venire promossa. Compete all'Appaltatore l'assunzione di confronti tutte le iniziative assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro. Resta inteso che, qualora le condizioni salariali e normative dell’Appaltatore fossero di minor favore rispetto a quelle vigenti nelle aziende commerciali, fra le quali s’inquadra la Stazione Appaltante, nulla sarà dovuto da quest’ultima, la quale sarà tenuta a corrispondere loro quanto di spettanza, senza facoltà e diritto di rivalsa e senza alcun onere a carico. La Stazione Appaltante è tenuta soltanto a quanto previsto dall'art. 1676 c.c. E' inoltre stabilito che il personale che l’Appaltatore utilizzerà presso gli stabilimenti della Stazione Appaltante per l'esecuzione dell'appalto, dovrà essere diretto in loco da persona con funzione di responsabile del servizio, dovrà sempre indossare una decorosa divisa di lavoro e dovrà essere equipaggiato, a spese e responsabilità dell'Appaltatore, con tutte quelle attrezzature antinfortunistiche previste dalla normativa vigente. L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto il nome del Responsabile del servizio, di cui sopra; identica procedura andrà seguita in caso di sua sostituzione. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere all’Appaltatore l'allontanamento e la sostituzione immediata di quei dipendenti dell'Appaltatore che siano non graditi alla Stazione Appaltante stessa. I danni derivanti da caso fortuito o forza maggiore rimangono integralmente a carico dell'Appaltatore. Si considerano danni derivanti da cause di forza maggiore quelli effettivamente provocati ai manufatti dei mercati durante l’effettuazione del servizio da cause imprevedibili che l’Appaltatore non sia riuscito ad evitare malgrado l’adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza. Nel quadro del completo esonero della Stazione Appaltante da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi della Stazione Appaltante, e dei suoi dipendenti e collaboratori, per il preteso riconoscimento dei danni, l’Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, dovrà totalmente sollevare la Stazione Appaltante e suoi dipendenti e collaboratori, da ogni e qualsiasi responsabilità, fastidio e molestia, sia di carattere sostanziale che di carattere procedurale, in riferimento allo svolgimento e all’esito dei predetti giudizi. Eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione non limiteranno le responsabilità dell'Appaltatore. Tutte le perdite e/o danni che non saranno indennizzati dalle assicurazioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore. Non saranno in ogni caso considerati casi di forza maggiore i ritardi nelle consegne dei materiali, né lo sciopero del personale o l’occupazione del cantiere da parte dello stesso. Sarà considerata causa di forza maggiore lo sciopero di categoria proclamato a livello nazionale o provinciale dalle associazioni sindacali. Non sarà parimenti considerata causa di forza maggiore il rallentamento o la sospensione delle prestazioni al fine di consentirne lo svolgimento nel pieno rispetto dei dettami normativi in materia di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative sicurezza e regolamentari vigenti, della normativa sulla Si- curezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impe- gni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al successivo articolo 35, con particolare riferi- mento: - all’integrazione, entro 5 giorni dall’aggiudicazione, del Piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall’Appaltante ed alla contestuale presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’art. 31, comma 1-bis, lettera c) della Legge e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 9 e 12, comma 5, del D.lgs 494/96 e successivo decreto legislativo n. 81/2008 e del D.lgs n° 528/00 e S.M.I., senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; - alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del Programma di Esecuzione dei Lavori; - all’elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sot- toporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto; - alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie cer- tificazioni, nonché all’effettuazione delle prove tecniche successivamente prescritte; - all’organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o d’altre imprese, evitando di arre- care danni all’ambiente ed alle zone interessate; - all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o re- siduati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento. - all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati ai lavori e dalla viabilità di can- tiere e all’eliminazione d’ogni residuo di lavorazione.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto D’appalto Per Il Servizio Di Manutenzione Del Verde Nelle Aree Dei Mercati All’ingrosso Di Milano Gestiti Da so.ge.m.i. s.p.A.

RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. I lavori devono essere eseguiti L’appaltatore assume piena e diretta responsabilità del servizio affidato, liberando a perfetta pari titolo il Comune di Pomarance e impegnandosi ad eseguire ogni prestazione “a regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltanted’arte”, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in par- ticolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano di Sicurezza prescrizioni degli organi competenti e di Coordinamento già presenteogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. L'AppaltatoreIl Comune di Pomarance non è responsabile dei danni eventualmente causati ai dipendenti e alle attrezzature dell’appaltatore, con la sottoscrizione del contrattoche possono derivare da comportamenti di terzi. L’appaltatore risponderà direttamente penalmente e civilmente, assume sopra sollevando il Comune di sé la Pomarance e i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penalepenale ed assumendo in proprio l’eventuale lite, pie- na per i danni diretti e indiretti, per fatto proprio, dei suoi dipendenti o dei terzi suoi incaricati, ai trasportati, alle persone, animali o cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed interaesclusivo carico qualsiasi risarcimento, derivante senza diritto di rivalsa o di compensi a carico del Committente. I momenti iniziali e finali della responsabilità non sono limitati alla durata del movimento del mezzo, come la responsabilità dell’appaltatore non è limitata al completamento delle operazioni di carico e scarico dei passeggeri, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri accaduti durante le operazioni preparatorie e accessorie del trasporto, nonché durante le soste e le fermate ai sensi dell’articolo 1681 del c.c. L’appaltatore deve dare comunicazione immediata al Comune di Pomarance di tutti i sinistri che dovessero verificarsi durante il trasporto, anche nel caso non sia derivato alcun danno. L’appaltatore è altresì responsabile di qualsiasi danno e inconveniente che potrà derivare al Comune di Pomarance di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso. Il Comune di Pomarance è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni, o altro che dovessero accadere durante l’esecuzione del servizio al personale dell’appaltatore o di terzi da questa incaricati, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell’affidamento. Qualsiasi disservizio imputabile a carenza dell’appaltatore, ivi compresa la carenza di personale a qualsiasi titolo o guasti alle attrezzature ed ai mezzi, sarà considerato di stretta responsabilità dell’appaltatore stessa. L’appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e trasporto scolastico. L’appaltatore esonera il Comune di Pomarance da qualsiasi causa e motivoazione possa essere ad esso intentata da terzi per mancato adempimento degli obblighi previsti dal contratto o per trascuratezza o colpa o dolo nell’adempimento dei medesimi. Per l’esecuzione del servizio, oltre a quanto prescritto in modo speciale per infortunialtri punti del presente capitolato, in relazione all'esecu- zione dell'appalto. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n° 145/00l’appaltatore si impegna al pagamento, l'Appaltatoresenza alcun diritto di rivalsa sul Committente, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di Direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori o presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune. Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, non- ché le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, come disposto dall’art. 3 dello stesso D.M. n° 145/00. L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto. In ogni caso l’appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto, con facoltà dell’amministrazione di esigere dall’Appaltatore il cambiamento im- mediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. n° 145/00 . Resta pertanto convenuto che l’Appaltante e tutto il personale da lui preposto alla direzione tecnico - am- ministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'ese- cuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appal- tatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative spese di qualunque entità e specie, comprese tasse e imposte, necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi affidati. La sorveglianza sul rispetto del Capitolato non diminuisce in nulla la responsabilità dell’appaltatore per quanto attiene lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, del servizio che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico della normativa sulla Si- curezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impe- gni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al successivo articolo 35, con particolare riferi- mento: - all’integrazione, entro 5 giorni dall’aggiudicazione, del Piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall’Appaltante ed alla contestuale presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’art. 31, comma 1-bis, lettera c) della Legge e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 9 e 12, comma 5, del D.lgs 494/96 e successivo decreto legislativo n. 81/2008 e del D.lgs n° 528/00 e S.M.I., senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; - alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del Programma di Esecuzione dei Lavori; - all’elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sot- toporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto; - alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie cer- tificazioni, nonché all’effettuazione delle prove tecniche successivamente prescritte; - all’organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o d’altre imprese, evitando di arre- care danni all’ambiente ed alle zone interessate; - all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o re- siduati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento. - all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati ai lavori e dalla viabilità di can- tiere e all’eliminazione d’ogni residuo di lavorazionestesso.

Appears in 1 contract

Samples: www.comunepomarance.it

RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in par- ticolare particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento già presente. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, pie- na ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in modo speciale per infortuni, in relazione all'esecu- zione all'esecuzione dell'appalto. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n° 145/00, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di Direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori o presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune. Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, non- ché nonché le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, come disposto dall’art. 3 dello stesso D.M. nN° 145/00. L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto. In ogni caso l’appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto, con facoltà dell’amministrazione di esigere dall’Appaltatore il cambiamento im- mediato immediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. n° 145/00 . Resta pertanto convenuto che l’Appaltante e tutto il personale da lui preposto alla direzione tecnico - am- ministrativa amministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'ese- cuzione all'esecuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appal- tatore dall'Appaltatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla Si- curezza Sicurezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impe- gni impegni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al successivo articolo 35, con particolare riferi- mentoriferimento: - all’integrazione, entro 5 giorni dall’aggiudicazione, del Piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall’Appaltante ed alla contestuale presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’art. 31, comma 1-bis, lettera c) della Legge e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 9 e 12, comma 5, del D.lgs 494/96 e successivo decreto legislativo n. 81/2008 e del D.lgs n° 528/00 e S.M.I., senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; - alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del Programma di Esecuzione dei Lavori; - all’elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sot- toporre sottoporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto; - alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie cer- tificazionicertificazioni, nonché all’effettuazione delle prove tecniche successivamente prescritte; - all’organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o d’altre imprese, evitando di arre- care danni all’ambiente ed alle zone interessate; - all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o re- siduati residuati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento. - all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati ai lavori e dalla viabilità di can- tiere cantiere e all’eliminazione d’ogni residuo di lavorazione.

Appears in 1 contract

Samples: cdn1.regione.veneto.it

RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. I lavori devono essere eseguiti Ogni responsabilità inerente all’esecuzione del servizio fa interamente carico all'Appaltatore; in questa responsabilità è altresì compresa quella per danni cagionati ai beni del Committente, nonché quella per gli infortuni del personale addetto al servizio. L’Appaltatore è responsabile per danni cagionati a perfetta regola d'arteterzi, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltanteal personale presente nelle varie strutture dall'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel rispetto corso dell'espletamento del servizio. I danni arrecati colposamente dall'Appaltatore e, per esso, dai suoi dipendenti o collaboratori, alla proprietà del Committente saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Appaltatore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, il Committente si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa all'Appaltatore ed irrogando altresì una penale pari al 10% dell'ammontare del danno. L'accertamento dei patti contrattualidanni sarà effettuato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto alla presenza di delegati dell'Appaltatore; qualora l'Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in par- ticolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano danni. La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di Sicurezza e di Coordinamento già presente. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penalenei confronti di terzi, pie- na ed interadel personale presente nelle varie strutture del Committente derivante dalla gestione del servizio, derivante sarà coperta da qualsiasi causa e motivopolizza assicurativa, in modo speciale per infortuni, in relazione all'esecu- zione dell'appalto. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n° 145/00, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di Direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori o presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune. Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, non- ché le persone autorizzate dall’appaltatore che l'Appaltatore dovrà stipulare con oneri a riscuotere, come disposto dall’art. 3 dello stesso D.M. n° 145/00. L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzareproprio carico, per la conduzione dei lavori copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a norma persone e cose. La suddetta polizza deve: • prevedere un massimale unico minimo di contratto. In ogni € 5.000.000,00= per sinistro e per persona; • essere stipulata ed esibita all’Amministrazione prima della stipula del contratto e/o in caso l’appaltatore o di consegna anticipata entro la data di avvio del servizio; • avere durata non inferiore a quella del contratto Resta tuttavia inteso che: • tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore, per il quale, nel suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appaltovalore complessivo, risponderà comunque l'Appaltatore medesimo; • l’Amministrazione, con facoltà dell’amministrazione esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati all'Amministrazione stessa, restando fermo l’obbligo dell'Appaltatore stipulante la polizza di esigere dall’Appaltatore pagare alle scadenze i relativi premi; • l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per il cambiamento im- mediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. n° 145/00 . Resta pertanto convenuto che l’Appaltante e tutto il personale da lui preposto alla direzione tecnico - am- ministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'ese- cuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devonoCommittente e, pertanto, essere rilevati dall'Appal- tatore da ogni e qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro momento la copertura assicurativa di loro venire promossa. Compete all'Appaltatore l'assunzione cui trattasi, il contratto si risolverà di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla Si- curezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impe- gni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al diritto ai sensi del successivo articolo 35art.19, con particolare riferi- mento: - all’integrazione, entro 5 giorni dall’aggiudicazione, conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del Piano maggior danno subito; • l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di sicurezza e qualunque genere su di coordinamento fornito dall’Appaltante ed alla contestuale presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’art. 31, comma 1-bis, lettera c) della Legge e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 9 e 12, comma 5, del D.lgs 494/96 e successivo decreto legislativo n. 81/2008 e del D.lgs n° 528/00 e S.M.I., senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; - alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del Programma di Esecuzione dei Lavori; - all’elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sot- toporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto; - alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie cer- tificazioni, nonché all’effettuazione delle prove tecniche successivamente prescritte; - all’organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o d’altre imprese, evitando di arre- care danni all’ambiente ed alle zone interessate; - all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o re- siduati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento. - all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati ai lavori e dalla viabilità di can- tiere e all’eliminazione d’ogni residuo di lavorazioneesso incombenti.

Appears in 1 contract

Samples: www.regione.sardegna.it

RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. I lavori devono essere eseguiti Ogni responsabilità inerente all’esecuzione del servizio fa interamente carico all'Appaltatore; in questa responsabilità è altresì compresa quella per danni cagionati ai beni del Committente, nonché quella per gli infortuni del personale addetto al servizio. L’Appaltatore è responsabile per danni cagionati a perfetta regola d'arteterzi, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltanteal personale presente nelle varie strutture dall'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel rispetto corso dell'espletamento del servizio. I danni arrecati colposamente dall'Appaltatore e, per esso, dai suoi dipendenti o collaboratori, alla proprietà del Committente saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Appaltatore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, il Committente si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa all'Appaltatore ed irrogando altresì una penale pari al 10% dell'ammontare del danno. L'accertamento dei patti contrattualidanni sarà effettuato dal Responsabile della corretta esecuzione del contratto alla presenza di delegati dell'Appaltatore; qualora l'Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare, il Responsabile della corretta esecuzione del contratto provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in par- ticolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano danni. La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di Sicurezza e di Coordinamento già presente. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penalenei confronti di terzi, pie- na ed interadel personale presente nelle varie strutture del Committente derivante dalla gestione del servizio, derivante saranno coperte da qualsiasi causa e motivopolizza assicurativa, in modo speciale per infortuni, in relazione all'esecu- zione dell'appalto. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n° 145/00, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di Direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori o presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune. Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, non- ché le persone autorizzate dall’appaltatore che l'Appaltatore dovrà stipulare con oneri a riscuotere, come disposto dall’art. 3 dello stesso D.M. n° 145/00. L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzareproprio carico, per la conduzione dei lavori copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a norma persone e cose. La suddetta polizza deve: - prevedere un massimale unico minimo di € 5.000.000,00= per sinistro e per persona; - essere stipulata ed esibita all’Amministrazione entro la data di avvio del servizio; - avere durata non inferiore a quella del contratto. In ogni caso l’appaltatore o Resta tuttavia inteso che: - tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore, per il quale, nel suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appaltovalore complessivo, risponderà comunque l'Appaltatore medesimo; - l’Amministrazione, con facoltà dell’amministrazione esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati all'Amministrazione stessa, restando fermo l’obbligo dell'Appaltatore stipulante la polizza di esigere dall’Appaltatore pagare alle scadenze i relativi premi; - l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per il cambiamento im- mediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. n° 145/00 . Resta pertanto convenuto che l’Appaltante e tutto il personale da lui preposto alla direzione tecnico - am- ministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'ese- cuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devonoCommittente e, pertanto, essere rilevati dall'Appal- tatore da ogni e qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro momento la copertura assicurativa di loro venire promossa. Compete all'Appaltatore l'assunzione cui trattasi, il contratto si risolverà di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla Si- curezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impe- gni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al diritto ai sensi del successivo articolo 35art.19, con particolare riferi- mento: - all’integrazione, entro 5 giorni dall’aggiudicazione, conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del Piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall’Appaltante ed alla contestuale presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’art. 31, comma 1-bis, lettera c) della Legge e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 9 e 12, comma 5, del D.lgs 494/96 e successivo decreto legislativo n. 81/2008 e del D.lgs n° 528/00 e S.M.I., senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuitimaggior danno subito; - alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del Programma l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di Esecuzione dei Lavori; - all’elaborazione qualunque genere su di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sot- toporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto; - alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie cer- tificazioni, nonché all’effettuazione delle prove tecniche successivamente prescritte; - all’organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o d’altre imprese, evitando di arre- care danni all’ambiente ed alle zone interessate; - all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o re- siduati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento. - all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati ai lavori e dalla viabilità di can- tiere e all’eliminazione d’ogni residuo di lavorazioneesso incombenti.

Appears in 1 contract

Samples: www.sardegnaterritorio.it

RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. I lavori devono essere eseguiti A completamento delle responsabilità previste negli articoli precedenti si ribadisce che l’Appaltatore sarà responsabile di qualunque danno che possa comunque derivare alle persone o cose in dipendenza dell’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto e terrà sollevato e indenne il Comune da qualsiasi responsabilità verso terzi. L’Appaltatore è inoltre responsabile verso l’Amministrazione Comunale e verso terzi per il fatto dei suoi dipendenti. A garanzia dei danni di cui sopra l’Appaltatore dovrà stipulare contestualmente alla consegna del servizio specifica Polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi con un massimale di Euro 1.000.000,00 che copra qualsiasi danno a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e cose e/o persone che possa verificarsi nell’esercizio delle norme dagli stessi richiamati, in par- ticolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano attività connesse al presente appalto. La polizza avrà validità dalla data di Sicurezza e di Coordinamento già presente. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile Contratto e penale, pie- na ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in modo speciale per infortuni, in relazione all'esecu- zione dell'appalto. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n° 145/00, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di Direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori o presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune. Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, non- ché le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, come disposto dall’art. 3 dello stesso D.M. n° 145/00. L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto. In ogni caso l’appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appaltodello stesso; dovrà essere stipulata a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art.1891 del Codice Civile. Per quanto riguarda i danni a terzi la polizza dovrà coprire il rischio inerente la responsabilità civile derivante all’Appaltatore nell’esercizio della propria attività lavorativa per i danni provocati a terzi accidentalmente ed involontariamente, con dai quali deriva un obbligo di risarcimento ai sensi degli articoli 2043 e seguenti del Codice Civile. Nel caso in cui l’Appaltatore avesse già provveduto a contrarre assicurazione per il complesso delle sue attività, dovrà comunque fornire la prova che un importo pari ad almeno € 1.000.000,00 (un milione/00) è destinato alla copertura del contratto. L’Amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere, in qualsiasi momento del periodo contrattuale, la modifica della suddetta polizza assicurativa, qualora si verificassero un numero di sinistri, ritenuto, a suo insindacabile giudizio, elevato. Qualora l’Appaltatore non ottemperi, nel corso del contratto alle disposizioni del presente articolo, l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà dell’amministrazione di esigere dall’Appaltatore il cambiamento im- mediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. n° 145/00 . Resta pertanto convenuto che l’Appaltante e tutto il personale da lui preposto alla direzione tecnico - am- ministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'ese- cuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appal- tatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla Si- curezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite contrarre e di tutti gli altri impe- gni contrattualitenere in validità la suddetta assicurazione, assumendo prelevando i conseguenti oneri precisati al successivo articolo 35, con particolare riferi- mento: - all’integrazione, entro 5 giorni dall’aggiudicazione, del Piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall’Appaltante ed alla contestuale presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’art. 31, comma 1-bis, lettera c) della Legge e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 9 e 12, comma 5, del D.lgs 494/96 e successivo decreto legislativo n. 81/2008 e del D.lgs n° 528/00 e S.M.I., senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; - alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del Programma di Esecuzione dei Lavori; - all’elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate relativi importi dalle somme a subappalti o forniture, da sot- toporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto; - alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie cer- tificazioni, nonché all’effettuazione delle prove tecniche successivamente prescritte; - all’organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o d’altre imprese, evitando di arre- care danni all’ambiente ed alle zone interessate; - all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o re- siduati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento. - all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati ai lavori e dalla viabilità di can- tiere e all’eliminazione d’ogni residuo di lavorazionequalunque titolo dovute all’Appaltatore.

Appears in 1 contract

Samples: comune.acquiterme.al.it

RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. I lavori devono Ogni responsabilità inerente all’esecuzione del servizio fa interamente carico all'Appaltatore. In questa responsabilità, oltre a quelle meglio descritte in altri articoli del capitolato speciale d’oneri, sono comprese: - la responsabilità per danni cagionati ai beni dell'Università; - la responsabilità per gli infortuni del personale addetto al servizio (che dovrà essere eseguiti opportunamente addestrato ed istruito); - la responsabilità per danni cagionati a perfetta regola d'arteterzi, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltanteall’Università o al personale Universitario dall'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel rispetto corso dell'espletamento del servizio. I danni arrecati colposamente dall'Appaltatore alla proprietà dell'Università saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Appaltatore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, l'Università si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa all'Appaltatore ed irrogando altresì una penale pari al 10% dell'ammontare del danno. L'accertamento dei patti contrattualidanni sarà effettuato dal Direttore dell’esecuzione del contratto alla presenza di delegati dell'Appaltatore; qualora l'Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare, il Direttore dell’esecuzione del provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in par- ticolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento già presentedanni. L'AppaltatoreL’appaltatore, con la sottoscrizione del effetti dalla data di decorrenza della contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e penale, pie- na ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, a mantenere in modo speciale per infortuni, in relazione all'esecu- zione dell'appalto. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n° 145/00, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di Direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori o presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune. Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, non- ché le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, come disposto dall’art. 3 dello stesso D.M. n° 145/00. L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto. In ogni caso l’appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori vigore per tutta la durata dell’appaltodel presente contratto, suoi rinnovi e proroghe) un’adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di: - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui l’Università) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a: • committenza di lavori e servizi; • danni a cose in consegna e/o custodia; • danni a cose di terzi da incendio; • danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l’Appaltatore, che partecipino all’attività oggetto della contratto a qualsiasi titolo; • danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l’Appaltatore - che partecipino all’attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale; • interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza; • danni da inquinamento accidentale - Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all’attività comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa nè eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000 per sinistro e Euro 1.500.000 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL” - Responsabilità Civile Auto (RCA): per danni arrecati a terzi (inclusi i trasportati) in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dall’Appaltatore per l’esecuzione del presente contratto. Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 6.000.000,00 (sei milioni). L’assicurazione, nell’ambito del massimale della garanzia rc auto, dovrà comprendere i danni conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua e/o del suolo causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose dal veicolo assicurato necessarie al suo funzionamento, sia esso in circolazione che non; Relativamente alla polizza RCT/O di cui sopra si richiede la seguente clausola di vincolo: “La polizza si intende vincolata a favore dell’Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna e pertanto la Società Assicuratrice si obbliga a: notificare tempestivamente all’Università, a mezzo lettera raccomandata A.R., l’eventuale mancato pagamento del premio, l’eventuale mancato rinnovo della polizza e l’eventuale disdetta della polizza per qualsiasi motivo; notificare tempestivamente all’Università, a mezzo lettera raccomandata A.R., tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell’assicurazione; non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell’Università, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Società dall’applicazione dell’art. 1898 c.c..”. Resta tuttavia inteso che: - i massimali di polizza, sopra riportati, non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell’Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il gestore medesimo; - l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’Università e pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 14, con facoltà dell’amministrazione conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di esigere dall’Appaltatore il cambiamento im- mediato penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. n° 145/00 . Resta pertanto convenuto che l’Appaltante e tutto il personale da lui preposto alla direzione tecnico - am- ministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'ese- cuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appal- tatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla Si- curezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impe- gni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al successivo articolo 35, con particolare riferi- mento: - all’integrazione, entro 5 giorni dall’aggiudicazione, del Piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall’Appaltante ed alla contestuale presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’art. 31, comma 1-bis, lettera c) della Legge e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 9 e 12, comma 5, del D.lgs 494/96 e successivo decreto legislativo n. 81/2008 e del D.lgs n° 528/00 e S.M.I., senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuitimaggior danno subito; - alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del Programma l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità di Esecuzione dei Lavori; - all’elaborazione qualunque genere su di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sot- toporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto; - alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie cer- tificazioni, nonché all’effettuazione delle prove tecniche successivamente prescritte; - all’organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o d’altre imprese, evitando di arre- care danni all’ambiente ed alle zone interessate; - all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o re- siduati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento. - all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati ai lavori e dalla viabilità di can- tiere e all’eliminazione d’ogni residuo di lavorazioneesso incombenti.

Appears in 1 contract

Samples: www.unibo.it

RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. I lavori devono essere eseguiti la Ditta Aggiudicataria assume piena responsabilità sulle attività oggetto del presente appalto nonché sulla sicurezza in esercizio delle coperture da essa utilizzate in caso di danni conseguenti al mancato rispetto delle specifiche di fabbricazione o alla manutenzione non eseguita a perfetta regola d'arted’arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltantee a tutte le operazioni, nel rispetto dei patti contrattualiaccessorie e conseguenti. La Ditta Aggiudicataria dovrà adottare, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in par- ticolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento già presente. L'Appaltatore, con la sottoscrizione durante l’esecuzione del contratto, assume sopra tutte le necessarie precauzioni e i provvedimenti necessari o anche solo opportuni per evitare il verificarsi di infortuni o danni alle persone o alle cose. La Ditta Aggiudicataria è responsabile della qualità del lavoro eseguito; dovrà pertanto rispondere di ogni danno a cose o persone causato da anomalie e/o malfunzionamenti degli pneumatici e di ogni eventuale danno ad essi, quali, a titolo non esaustivo e meramente esemplificativo, scoppi, scollaggi, deformazione e ovalizzazione della carcassa pneumatici, nonché danni ai veicoli su cui sono montati, riconducibili alle attività svolte nel corso della fornitura del servizio. Qualunque danno a persone e/o cose, guasto o sottrazione di materiali e oggetti di proprietà dell’Azienda o di terzi, causato dal personale della Ditta Aggiudicataria, sarà a carico della Ditta Aggiudicataria stessa la responsabilità civile e penalequale dovrà di conseguenza provvedere al risarcimento e/o al ripristino. La Ditta Aggiudicataria sarà la sola ed unica responsabile per infortunio o danno a persone o cose, pie- na ed interasia della Ditta Aggiudicataria stessa, derivante da qualsiasi causa e motivosia dell’Azienda, in modo speciale per infortuni, in relazione all'esecu- zione dell'appalto. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n° 145/00, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di Direzione che si dovessero verificare durante l’esecuzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori o presso lo studio comunque per conseguenza degli stessi. La Ditta Aggiudicataria sarà responsabile di un professionista eventuali danni a persone o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune. Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, non- ché le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, come disposto dall’art. 3 dello stesso D.M. n° 145/00. L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con cose imputabili agli pneumatici forniti; in particolare la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto. In ogni caso l’appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori Ditta Aggiudicataria dovrà quindi accendere una polizza RC Prodotti valida per tutta la durata dell’appaltodel contratto. La polizza dovrà garantire i terzi per i danni cagionati in conseguenza di difetti dei prodotti forniti, con facoltà dell’amministrazione di esigere dall’Appaltatore il cambiamento im- mediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivia persone o cose, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. n° 145/00 . Resta pertanto convenuto che l’Appaltante e tutto il personale da lui preposto alla direzione tecnico - am- ministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità nonché per motivi inerenti all'ese- cuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appal- tatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla Si- curezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impe- gni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al successivo articolo 35, con particolare riferi- mento: - all’integrazione, entro 5 giorni dall’aggiudicazione, del Piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall’Appaltante ed alla contestuale presentazione del Piano Operativo di Sicurezzainterruzioni o sospensioni totali o parziali, di cui all’artattività industriali, commerciali, agricole o di servizi. 31, comma 1-bis, lettera c) della Legge e al relativo rispettoInoltre, in attuazione degli obblighi dei datori relazione ai rischi connessi al presente servizio la Ditta Aggiudicataria dovrà avere una copertura assicurativa minima per danni arrecati a terzi, compreso l’Azienda, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose ed animali, nonché per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di servizio o professionali (RCT); infine la Ditta Aggiudicataria dovrà essere assicurata per i danni arrecati ai prestatori di lavoro (RCO). La garanzia assicurativa RCT dovrà comprendere anche i danni da incendio, corto circuito, esplosione, scoppio, inquinamento ambientale accidentale. I massimali assicurativi minimi richiesti sono riportati nel seguente prospetto: Garanzia assicurativa Massimali richiesti per sinistro per persona Per danni ad animali o cose RCT € 7.500.000 € 7.500.000 € 7.500.000 RCO € 5.000.000 € 2.500.000 - La Ditta Aggiudicataria, al ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 9 e 12aggiudicazione della fornitura, comma 5, del D.lgs 494/96 e successivo decreto legislativo n. 81/2008 e del D.lgs n° 528/00 e S.M.I., senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; - alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del Programma di Esecuzione dei Lavori; - all’elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sot- toporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto; - alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori dovrà presentare copia dichiarata conforme all’originale delle campionature, complete delle necessarie cer- tificazioni, nonché all’effettuazione delle prove tecniche successivamente prescritte; - all’organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività suddette polizze in corso di terzi validità e relative quietanze di pagamento, stipulate con primarie Compagnie di Assicurazione. La Ditta Aggiudicataria dovrà documentare la correttezza del versamento dei premi mediante presentazione di dichiarazione dell’assicuratore che attesti la regolarità dei pagamenti dei premi. Le coperture assicurative non dovranno contenere franchigie o d’altre imprese, evitando di arre- care danni all’ambiente ed alle zone interessate; - all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o re- siduati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento. - all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati ai lavori e dalla viabilità di can- tiere e all’eliminazione d’ogni residuo di lavorazionescoperti.

Appears in 1 contract

Samples: www.atam.rc.it

RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. I lavori devono Ogni responsabilità inerente all’esecuzione del servizio fa interamente carico all'Appaltatore. In questa responsabilità, oltre a quelle meglio descritte in altri articoli del presente schema di contratto, sono comprese: - la responsabilità per danni cagionati ai beni o personale di FAM; - la responsabilità per gli infortuni del personale addetto al servizio (che dovrà essere eseguiti opportunamente addestrato ed istruito); - la responsabilità per danni cagionati a perfetta regola d'arteterzi, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltantea beni di terzi, al personale di FAM o a beni di FAM da parte dell'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel rispetto corso dell'espletamento del servizio. I danni arrecati colposamente dall'Appaltatore alla proprietà di FAM saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Appaltatore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, FAM si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa all'Appaltatore ed irrogando altresì una penale pari al 10% dell'ammontare del danno. L'accertamento dei patti contrattualidanni sarà effettuato dal RUP o suo delegato alla presenza di delegati dell'impresa; qualora la stessa non manifesti la volontà di partecipare, il RUP o suo delegato provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in par- ticolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento già presentedanni. L'AppaltatoreL' Appaltatore, con la sottoscrizione effetti dalla data di decorrenza del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile si obbliga a stipulare con primario assicuratore e penale, pie- na ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, a mantenere in modo speciale per infortuni, in relazione all'esecu- zione dell'appalto. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n° 145/00, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di Direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori o presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune. Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, non- ché le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, come disposto dall’art. 3 dello stesso D.M. n° 145/00. L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto. In ogni caso l’appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori vigore per tutta la durata dell’appaltodel presente contratto, un’adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:  Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui l’Università e gli studenti dell’Università) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata con un massimale unico non inferiore a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).  Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata con un massimale per sinistro/anno non inferiore a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) e per persona euro 1.000.000,00 (unmilione/00).  Tenere indenne FAM dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle predette polizze assicurative. La polizza deve essere stipulata ed esibita a FAM entro la data di avvio del servizio ed essere valida per tutta la durata dello stesso. Resta tuttavia inteso che:  i massimali sopra riportati non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell’Appaltatore per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque egli stesso;  FAM, con facoltà dell’amministrazione esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni diretti e/o indiretti causati a FAM stessa, restando fermo l’obbligo del soggetto stipulante la polizza di esigere dall’Appaltatore il cambiamento im- mediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivipagare alle scadenze i relativi premi;  nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all’esercizio sia nei confronti dei terzi sia nei confronti di FAM;  l’esistenza e, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. n° 145/00 . Resta pertanto convenuto che l’Appaltante e tutto il personale da lui preposto alla direzione tecnico - am- ministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per motivi inerenti all'ese- cuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devonoFAM e, pertanto, essere rilevati dall'Appal- tatore da ogni e qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro momento la copertura assicurativa di loro venire promossacui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla Si- curezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impe- gni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al successivo articolo 3518, con particolare riferi- mento: - all’integrazioneconseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito;  l’operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti. In caso di operatore economico straniero, entro 5 giorni dall’aggiudicazione, del Piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall’Appaltante ed alla contestuale presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’art. 31, comma 1-bis, lettera c) della Legge e al relativo rispetto, il fideiussore dovrà essere autorizzato ad operare in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 9 e 12, comma 5, del D.lgs 494/96 e successivo decreto legislativo n. 81/2008 e del D.lgs n° 528/00 e S.M.I., senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; - alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del Programma di Esecuzione dei Lavori; - all’elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sot- toporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto; - alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie cer- tificazioni, nonché all’effettuazione delle prove tecniche successivamente prescritte; - all’organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o d’altre imprese, evitando di arre- care danni all’ambiente ed alle zone interessate; - all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o re- siduati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento. - all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati ai lavori e dalla viabilità di can- tiere e all’eliminazione d’ogni residuo di lavorazioneItalia.

Appears in 1 contract

Samples: www.fondazionealmamater.unibo.it

RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. I lavori devono essere eseguiti L'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a perfetta regola d'arteprevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, sotto l’incolumità e la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltantepersonalità morale, a norma dell'art. 2087 c.c., del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione, giusta le norme vigenti, anche se emanate in corso d'opera, coordinando nel tempo e nello spazio tutte le norme mediante il PSC e del D.L. 81/2008, del quale il Direttore tecnico di cantiere deve garantire il rispetto dei patti contrattualidella più rigorosa applicazione: ogni più ampia responsabilità, dei documenti sia di carattere civile che penale in caso di infortuni ricadrà pertanto interamente e delle norme dagli stessi richiamatisolo sull'Appaltatore, in par- ticolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento già presente. L'Appaltatorerestando sollevata sia l'Amministrazione, con sia la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, pie- na ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in modo speciale per infortuni, in relazione all'esecu- zione dell'appalto. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n° 145/00, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di Direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori o presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune. Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, non- ché le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, come disposto dall’art. 3 dello stesso D.M. n° 145/00. L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto. In ogni caso l’appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto, con facoltà dell’amministrazione di esigere dall’Appaltatore il cambiamento im- mediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. n° 145/00 . Resta pertanto convenuto che l’Appaltante e tutto il personale da lui preposto alla direzione tecnico - am- ministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'ese- cuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appal- tatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla Si- curezza e la salute dei tutti i lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e le norme di tutti gli altri impe- gni contrattuali, assumendo disciplina cui intende sottoporre i conseguenti oneri precisati al successivo articolo 35, con particolare riferi- mento: - all’integrazione, entro 5 giorni dall’aggiudicazione, del Piano lavoratori stessi; copia di sicurezza e di coordinamento fornito dall’Appaltante ed alla contestuale presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’art. 31, comma 1-bis, lettera c) della Legge e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 9 e 12, comma 5, del D.lgs 494/96 e successivo decreto legislativo n. 81/2008 e del D.lgs n° 528/00 e S.M.I., senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; - alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del Programma di Esecuzione dei Lavori; - all’elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sot- toporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto; - alla tempestiva presentazione tali norme deve essere consegnata al Direttore dei lavori lavori. L'appaltatore é responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle campionature, complete delle necessarie cer- tificazioni, nonché all’effettuazione delle prove tecniche successivamente prescritte; - all’organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere condizioni di contratto e della viabilità d'accessoperfetta esecuzione e riuscita delle opere affidatele. L’appaltatore avrà piena responsabilità della condotta dei lavori e della direzione del cantiere. La sua responsabilità è pertanto totale ed esclusiva, sia civilmente che penalmente; L’appaltatore renderà sollevati ed indenni, in considerazione qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, il committente e la direzione lavori. La presenza in luogo del personale della particolare natura dell'intervento Direzione e dei luoghi sorveglianza e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso la eventuale approvazione di terzi opere e di disegni da parte della Direzione Lavori, non limitano o d’altre imprese, evitando di arre- care danni all’ambiente ed alle zone interessate; - all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o re- siduati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento. - all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati ai lavori e dalla viabilità di can- tiere e all’eliminazione d’ogni residuo di lavorazioneriducono tale piena incondizionata responsabilità.

Appears in 1 contract

Samples: atti.comune.collegno.gov.it

RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. I lavori devono essere eseguiti Ogni responsabilità inerente all’esecuzione del servizio fa interamente carico all'Appaltatore; in questa responsabilità è altresì compresa quella per danni cagionati ai beni del Committente, nonché quella per gli infortuni del personale addetto al servizio. L’Appaltatore è responsabile per danni cagionati a perfetta regola d'arteterzi, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltanteal personale presente nelle varie strutture dall'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel rispetto corso dell'espletamento del servizio. I danni arrecati colposamente dall'Appaltatore e, per esso, dai suoi dipendenti o collaboratori, alla proprietà del Committente saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Appaltatore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, il Committente si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa all'Appaltatore ed irrogando altresì una penale pari al 10% dell'ammontare del danno. L'accertamento dei patti contrattualidanni sarà effettuato dal Direttore dell’esecuzione del contratto alla presenza di delegati dell'Appaltatore; qualora l'Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare, il Direttore dell’esecuzione del contratto provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in par- ticolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano danni. La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di Sicurezza e di Coordinamento già presente. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penalenei confronti di terzi, pie- na ed interadel personale presente nelle varie strutture del Committente derivante dalla gestione del servizio, derivante saranno coperte da qualsiasi causa e motivopolizza assicurativa, in modo speciale per infortuni, in relazione all'esecu- zione dell'appalto. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n° 145/00, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di Direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori o presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune. Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, non- ché le persone autorizzate dall’appaltatore che l'Appaltatore dovrà stipulare con oneri a riscuotere, come disposto dall’art. 3 dello stesso D.M. n° 145/00. L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzareproprio carico, per la conduzione dei lavori copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a norma persone e cose. La suddetta polizza deve: - prevedere un massimale unico minimo di € 5.000.000,00= per sinistro e per persona; - essere stipulata ed esibita all’Amministrazione prima della stipula del contratto e/o in caso di consegna anticipata entro la data di avvio del servizio; - avere durata non inferiore a quella del contratto. In ogni caso l’appaltatore o Resta tuttavia inteso che: - tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore, per il quale, nel suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appaltovalore complessivo, risponderà comunque l'Appaltatore medesimo; - l’Amministrazione, con facoltà dell’amministrazione esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati all'Amministrazione stessa, restando fermo l’obbligo dell'Appaltatore stipulante la polizza di esigere dall’Appaltatore pagare alle scadenze i relativi premi; - l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per il cambiamento im- mediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. n° 145/00 . Resta pertanto convenuto che l’Appaltante e tutto il personale da lui preposto alla direzione tecnico - am- ministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'ese- cuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devonoCommittente e, pertanto, essere rilevati dall'Appal- tatore da ogni e qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro momento la copertura assicurativa di loro venire promossa. Compete all'Appaltatore l'assunzione cui trattasi, il contratto si risolverà di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla Si- curezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impe- gni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al diritto ai sensi del successivo articolo 35art.32, con particolare riferi- mento: - all’integrazione, entro 5 giorni dall’aggiudicazione, conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del Piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall’Appaltante ed alla contestuale presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’art. 31, comma 1-bis, lettera c) della Legge e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 9 e 12, comma 5, del D.lgs 494/96 e successivo decreto legislativo n. 81/2008 e del D.lgs n° 528/00 e S.M.I., senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuitimaggior danno subito; - alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del Programma l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di Esecuzione dei Lavori; - all’elaborazione qualunque genere su di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sot- toporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto; - alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie cer- tificazioni, nonché all’effettuazione delle prove tecniche successivamente prescritte; - all’organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o d’altre imprese, evitando di arre- care danni all’ambiente ed alle zone interessate; - all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o re- siduati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento. - all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati ai lavori e dalla viabilità di can- tiere e all’eliminazione d’ogni residuo di lavorazioneesso incombenti.

Appears in 1 contract

Samples: sardegnaterritorio.it

RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arteOgni responsabilità connessa con l’uso degli immobili, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltantedegli impianti, nel rispetto dei patti contrattualidelle apparecchiature e con l’erogazione del servizio oggetto del presente APPALTO è assunto totalmente dalla ditta appalatrice, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in par- ticolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento già presente. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, pie- na rimanendo il Comune sollevato ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in modo speciale per infortuni, in relazione all'esecu- zione dell'appalto. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n° 145/00, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di Direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori o presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune. Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, non- ché le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, come disposto dall’art. 3 dello stesso D.M. n° 145/00. L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto. In ogni caso l’appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto, con facoltà dell’amministrazione di esigere dall’Appaltatore il cambiamento im- mediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. n° 145/00 . Resta pertanto convenuto che l’Appaltante e tutto il personale da lui preposto alla direzione tecnico - am- ministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati indenne da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'ese- cuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e danni a persone o a cose che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appal- tatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossadovessero accadere nell’esercizio della presente convenzione. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie La ditta aggiudicataria dovrà stipulare apposita polizza assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla Si- curezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e danni a persone e/o cose a tutela di tutti gli altri impe- gni contrattualii rischi derivanti dall’espletamento delle attività e dei servizi oggetto del presente capitolato, assumendo ivi compresi i conseguenti oneri precisati al successivo articolo 35danni derivanti da preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande, con particolare riferi- mentoun massimale unico per sinistro non inferiore ad €. 3.000.000,00. Detta polizza, dalla quale dovrà risultare che il Comune è considerato “terzo” a tutti gli effetti, dovrà prevedere, tra l’altro, la copertura dai rischi da intossicazione o da tossiinfezione alimentare o da avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di ristorazione nonché ogni altro danno conseguente alla somministrazione dei pasti preparati con le derrate fornite dall’impresa aggiudicatarie. Tale polizza dovrà prevedere esplicitamente l’efficacia delle garanzie per i seguenti rischi: - all’integrazionedanni cagionati, entro 5 giorni dall’aggiudicazioneun anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell’assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi; per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del Piano prodotto. Per la presente garanzia il massimale per sinistro rappresenta il limite di sicurezza e indennizzo per ogni periodo assicurativo annuo o di coordinamento fornito dall’Appaltante ed alla contestuale presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’art. 31, comma 1-bis, lettera c) minor durata della Legge e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 9 e 12, comma 5, del D.lgs 494/96 e successivo decreto legislativo n. 81/2008 e del D.lgs n° 528/00 e S.M.I., senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; - alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del Programma di Esecuzione dei Lavori; - all’elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sot- toporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto; - alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie cer- tificazioni, nonché all’effettuazione delle prove tecniche successivamente prescritte; - all’organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o d’altre imprese, evitando di arre- care danni all’ambiente ed alle zone interessate; - all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o re- siduati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dal Regolamentopolizza. - all’obbligodanni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute, con un sottolimite di indennizzo per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00. - danni ai locali e alle cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori, con un sottolimite di indennizzo per sinistro non inferiore ad €. 250.000,00. - danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto, con un sottolimite di indennizzo per sinistro non inferiore ad €. 250.000,00. Si precisa inoltre che il contratto assicurativo dovrà avere durata sino al Il contratto dovrà essere specificatamente dedicato al servizio svolto per n/s conto (quindi con massimale dedicato). L’aggiudicatario si impegna a lavori ultimatifornire all’Ente copia del contratto stesso prima dell’inizio del servizio, nonche’ una copia quietanzata dei documenti (atti di ripristino dello stato dei luoghi interessati ai lavori e dalla viabilità quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di can- tiere e all’eliminazione d’ogni residuo durata inferiore) sino alla definitiva scadenza. L’inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà la Ditta aggiudicataria da responsabilità di lavorazionequalsiasi genere su esso eventualmente incombenti. Il Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx sarà tenuto indenne per eventuali danni non coperti in tutto o in parte dalle polizze assicurative.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.toscolanomaderno.bs.it

RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. I lavori devono essere eseguiti Ogni responsabilità inerente all’esecuzione del servizio fa interamente carico all'Appaltatore; in questa responsabilità è altresì compresa quella per danni cagionati ai beni del Committente, nonché quella per gli infortuni del personale addetto al servizio. L’Appaltatore è responsabile per danni cagionati a perfetta regola d'arteterzi, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltanteal personale presente nelle varie strutture dall'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel rispetto corso dell'espletamento del servizio. I danni arrecati colposamente dall'Appaltatore e, per esso, dai suoi dipendenti o collaboratori, alla proprietà del Committente saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Appaltatore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, il Committente si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa all'Appaltatore ed irrogando altresì una penale pari al 10% dell'ammontare del danno. L'accertamento dei patti contrattualidanni sarà effettuato dal Direttore dell’esecuzione del contratto alla presenza di delegati dell'Appaltatore; qualora l'Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare, il Direttore dell’esecuzione del contratto provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in par- ticolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano danni. La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di Sicurezza e di Coordinamento già presente. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penalenei confronti di terzi, pie- na ed interadel personale presente nelle varie strutture del Committente derivante dalla gestione del servizio, derivante saranno coperte da qualsiasi causa e motivopolizza assicurativa, in modo speciale per infortuni, in relazione all'esecu- zione dell'appalto. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n° 145/00, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di Direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori o presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune. Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, non- ché le persone autorizzate dall’appaltatore che l'Appaltatore dovrà stipulare con oneri a riscuotere, come disposto dall’art. 3 dello stesso D.M. n° 145/00. L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzareproprio carico, per la conduzione dei lavori copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a norma persone e cose. La suddetta polizza deve: - prevedere un massimale unico minimo di € 5.000.000,00= per sinistro e per persona; - essere stipulata ed esibita all’Amministrazione prima della stipula del contratto e/o in caso di consegna anticipata entro la data di avvio del servizio; - avere durata non inferiore a quella del contratto. In ogni caso l’appaltatore o Resta tuttavia inteso che: - tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore, per il quale, nel suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appaltovalore complessivo, risponderà comunque l'Appaltatore medesimo; - l’Amministrazione, con facoltà dell’amministrazione esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati all'Amministrazione stessa, restando fermo l’obbligo dell'Appaltatore stipulante la polizza di esigere dall’Appaltatore pagare alle scadenze i relativi premi; - l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per il cambiamento im- mediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. n° 145/00 . Resta pertanto convenuto che l’Appaltante e tutto il personale da lui preposto alla direzione tecnico - am- ministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'ese- cuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devonoCommittente e, pertanto, essere rilevati dall'Appal- tatore da ogni e qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro momento la copertura assicurativa di loro venire promossa. Compete all'Appaltatore l'assunzione cui trattasi, il contratto si risolverà di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla Si- curezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impe- gni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al diritto ai sensi del successivo articolo 35art.19, con particolare riferi- mento: - all’integrazione, entro 5 giorni dall’aggiudicazione, conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del Piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall’Appaltante ed alla contestuale presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’art. 31, comma 1-bis, lettera c) della Legge e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 9 e 12, comma 5, del D.lgs 494/96 e successivo decreto legislativo n. 81/2008 e del D.lgs n° 528/00 e S.M.I., senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuitimaggior danno subito; - alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del Programma l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di Esecuzione dei Lavori; - all’elaborazione qualunque genere su di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sot- toporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto; - alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie cer- tificazioni, nonché all’effettuazione delle prove tecniche successivamente prescritte; - all’organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o d’altre imprese, evitando di arre- care danni all’ambiente ed alle zone interessate; - all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o re- siduati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento. - all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati ai lavori e dalla viabilità di can- tiere e all’eliminazione d’ogni residuo di lavorazioneesso incombenti.

Appears in 1 contract

Samples: www.sardegnaambiente.it

RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. I lavori devono Ogni responsabilità inerente all’esecuzione del servizio fa interamente carico all’Appaltatore. In questa responsabilità, oltre alle responsabilità meglio descritte in altri articoli del capitolato Speciale d’Xxxxx, sono comprese: - quella per danni cagionati ai beni dell’Università; - quella per gli infortuni del personale addetto al servizio (che dovrà essere eseguiti opportunamente addestrato ed istruito); - quella per danni cagionati a perfetta regola d'arteterzi, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltanteall’Università o al personale universitario, dal gestore stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel rispetto corso dell'espletamento del servizio. I danni arrecati colposamente dall’Appaltatore alla proprietà dell’Università saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e il gestore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, l’Università si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa al gestore ed irrogando altresì una penale pari al 10% dell'ammontare del danno. L'accertamento dei patti contrattualidanni sarà effettuato dal Direttore dell’esecuzione del contratto o suo delegato alla presenza dell’Appaltatore; qualora l’Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare, il Direttore dell’esecuzione del contratto (o suo delegato) provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei documenti danni. La responsabilità su indicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e delle norme dagli stessi richiamatidel personale tutto dell’Università derivante dalla gestione del servizio saranno coperte da polizza assicurativa, in par- ticolare che l’Appaltatore dovrà stipulare con oneri a proprio carico. per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza la copertura della responsabilità civile verso terzi per danni a persone e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento già presentecose. L'AppaltatoreLa suddetta polizza deve prevedere: l’obbligo da parte dell’Appaltatore, con la sottoscrizione effetti dalla data di decorrenza del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile a stipulare con primario assicuratore (e penale, pie- na ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, a mantenere in modo speciale per infortuni, in relazione all'esecu- zione dell'appalto. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n° 145/00, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di Direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori o presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune. Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, non- ché le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, come disposto dall’art. 3 dello stesso D.M. n° 145/00. L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto. In ogni caso l’appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori vigore per tutta la durata dell’appaltodel presente contratto, con facoltà dell’amministrazione di esigere dall’Appaltatore il cambiamento im- mediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi suoi rinnovi e giustificati motiviproroghe) un’adeguata copertura assicurativa, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. n° 145/00 . Resta pertanto convenuto che l’Appaltante e tutto il personale da lui preposto alla direzione tecnico - am- ministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'ese- cuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appal- tatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla Si- curezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impe- gni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al successivo articolo 35, con particolare riferi- mento: - all’integrazione, entro 5 giorni dall’aggiudicazione, del Piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall’Appaltante ed alla contestuale presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’art. 31, comma 1-bis, lettera c) della Legge e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 9 e 12, comma 5, del D.lgs 494/96 e successivo decreto legislativo n. 81/2008 e del D.lgs n° 528/00 e S.M.I., senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; - alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del Programma di Esecuzione dei Lavori; - all’elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sot- toporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto; - alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie cer- tificazioni, nonché all’effettuazione delle prove tecniche successivamente prescritte; - all’organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o d’altre imprese, evitando di arre- care danni all’ambiente ed alle zone interessate; - all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o re- siduati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento. - all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati ai lavori e dalla viabilità di can- tiere e all’eliminazione d’ogni residuo di lavorazione.rischi di:

Appears in 1 contract

Samples: www.unibo.it

RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arteIl Fornitore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltanteimprudenza, nel rispetto dei patti contrattualiimperizia, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in par- ticolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano inosservanza di Sicurezza Leggi e di Coordinamento già presenteprescrizioni impartite dalla Stazione Appaltante, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone da esso chiamate per qualsiasi motivo in luogo, sia al personale proprio o di altra società o a terzi comunque presenti, compresi i dipendenti della Stazione Appaltante, sia a cose proprie o di altre società o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi. L'AppaltatoreLa suddetta responsabilità solleva il Committente ed il suo personale preposto alla direzione, con la sottoscrizione assistenza e vigilanza, da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale. La responsabilità del Fornitore si estende ai danni a persone e cose, che derivassero da errori od inadeguatezza nell’esecuzione delle prestazioni. A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto, assume sopra il Fornitore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra. L’accettazione delle apparecchiature da parte dell’Amministrazione non solleva la Ditta Aggiudicataria dalla propria responsabilità civile in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti delle apparecchiature consegnate, non potuti rilevare all’atto della consegna. Analogamente, la Ditta Aggiudicataria non sarà sollevata dalla propria responsabilità in ordine a difetti, vizi od imperfezioni apparenti od occulti legati alla manutenzione, erogazione e penale, pie- na ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in modo speciale per infortuni, in relazione all'esecu- zione dell'appalto. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n° 145/00, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di Direzione gestione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori o presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune. Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, non- ché le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, come disposto dall’art. 3 dello stesso D.M. n° 145/00. L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contrattoservizi. In ogni caso l’appaltatore di inosservanza anche parziale da parte del Fornitore delle disposizioni in materia di appalti o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto, con facoltà dell’amministrazione di esigere dall’Appaltatore il cambiamento im- mediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi delle prescrizioni dettate dal presente Capitolato e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. n° 145/00 . Resta pertanto convenuto che l’Appaltante e tutto il personale da lui preposto alla direzione tecnico - am- ministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'ese- cuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appal- tatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla Si- curezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli dagli altri impe- gni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al successivo articolo 35, con particolare riferi- mento: - all’integrazione, entro 5 giorni dall’aggiudicazione, del Piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall’Appaltante ed alla contestuale presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’art. 31, comma 1-bis, lettera c) della Legge e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 9 e 12, comma 5, del D.lgs 494/96 e successivo decreto legislativo n. 81/2008 e del D.lgs n° 528/00 e S.M.I., senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; - alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del Programma di Esecuzione dei Lavori; - all’elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sot- toporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto; - alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie cer- tificazioni, nonché all’effettuazione delle prove tecniche successivamente prescritte; - all’organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o d’altre imprese, evitando di arre- care danni all’ambiente ed alle zone interessate; - all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o re- siduati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede documenti di gara, la Stazione Appaltante provvederà a contestare la mancata esecuzione per iscritto, assegnando al Fornitore un termine perentorio, entro il quale l’inadempimento dovrà essere sanato. Nel caso di avere preso conoscenzapersistenza dell’inadempimento, ai sensi il Committente si riserva la facoltà di quanto disposto dal Regolamentoirrogare le penali di cui al presente Capitolato Speciale e, nei casi più gravi, di risolvere il contratto. - all’obbligoQualora, a lavori ultimatiseguito della contestazione scritta da parte dell’Amministrazione, dovesse risultare che il personale tecnico della Ditta Aggiudicataria non abbia effettuato gli interventi di ripristino dello stato dei luoghi interessati ai lavori e dalla viabilità di can- tiere e all’eliminazione d’ogni residuo di lavorazionemanutenzione in maniera conforme a quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico, la Ditta Aggiudicataria è tenuta ad eliminare a proprie spese le difformità constatate. Tutte le spese derivanti alla Stazione Appaltante dagli inadempimenti del Fornitore saranno addebitate allo stesso. Gli eventuali maggiori costi per la fornitura, eseguita in difformità alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.

Appears in 1 contract

Samples: santantonioabate.etrasparenza.it

RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. I L'Appaltatore esegue i lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltantepropria ed esclusiva responsabilità, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in par- ticolare per quanto concerne assumendone tutte le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano di Sicurezza conseguenze nei confronti dell’ASL 3 e di Coordinamento già presenteterzi. L'Appaltatore, Tali responsabilità saranno assunte dall’Appaltatore nella persona del suo legale rappresentante con la sottoscrizione del contrattosotto- scrizione dell’Accordo Quadro, assume sopra sollevando l’ASL 3 dalle succitate responsabilità. L'Appaltatore è obbligato ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni cautela neces- sari a garantire la responsabilità civile vita e penalel'incolumità degli operai, pie- na ed interadelle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, derivante nonché ad evi- tare qualsiasi danno agli impianti e ai beni pubblici o privati. L’Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescri- zioni di leggi o regolamenti o direttive impartite dalla Direzione dei Lavori, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi causa e motivo, sia al proprio personale ed a quello di altre ditte od a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre imprese o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro Impianti, a attrezzature ed arredi, esonerando espressamente da ogni responsabilità l’ASL 3 e i suoi dipendenti preposti al controllo ed alla vigilanza sulle attività del presente Accordo Quadro. L’Appaltatore assume piena e diretta responsabilità, durante l’esecuzione delle mansioni conferitegli in modo speciale esecu- zione del presente Accordo Quadro, di eventuali disservizi che occorrano sui fabbricati e pertinenze degli stessi (impianti, infrastrutture, attrezzature, etc.) di proprietà dell’ASL 3 o ad esse comunque in uso a qualsiasi titolo. L’Appaltatore, se non preventivamente concordato, è inoltre responsabile dell’interruzione (anche parziale) di qualsiasi tipo di attività esercitata dall’ASL 3 causata da attività connesse all’esecuzione degli appalti riportabili al presente Accordo Quadro. L’Ente Appaltante si riserva la facoltà di rivalersi sull’Appaltatore per infortunieventuali danni anche a terzi occorsi a se- guito dei disservizi sopra indicati. La responsabilità dell'Appaltatore si estende ai danni, a persone e cose, che potessero verificarsi per la manca- ta attuazione di attività di controllo periodiche o per il mancato tempestivo intervento in relazione all'esecu- zione dell'appaltocasi di emergenza. Secondo quanto disposto dall'artAnche in caso di risoluzione dell’Accordo Quadro dichiarata ai sensi dei successivi articoli, l’Appaltatore è tenu- to al risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione alcuna. 2 Qualora, per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere complementari (ad esempio opere murarie o di rifinitura, trasporti di materiali o spostamento di persone), anche tali opere ed i materiali oc- correnti saranno a carico dell’Appaltatore. La responsabilità sarà a carico dell’Appaltatore anche dopo l’emissione del D.M. n° 145/00, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio certificato di Direzione ultimazione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori ove si avessero a manifestare guasti o presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune. Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, non- ché le persone autorizzate dall’appaltatore difetti per causa imputabile a riscuotere, come disposto dall’art. 3 dello stesso D.M. n° 145/00. L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto. In ogni caso l’appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto, con facoltà dell’amministrazione di esigere dall’Appaltatore il cambiamento im- mediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. n° 145/00 . Resta pertanto convenuto che l’Appaltante e tutto il personale da lui preposto alla direzione tecnico - am- ministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'ese- cuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appal- tatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla Si- curezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impe- gni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al successivo articolo 35, con particolare riferi- mento: - all’integrazione, entro 5 giorni dall’aggiudicazione, del Piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall’Appaltante ed alla contestuale presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’art. 31, comma 1-bis, lettera c) della Legge e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 9 e 12, comma 5, del D.lgs 494/96 e successivo decreto legislativo n. 81/2008 e del D.lgs n° 528/00 e S.M.I., senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; - alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del Programma di Esecuzione dei Lavori; - all’elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera cattiva esecuzione e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sot- toporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto; - alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie cer- tificazioni, nonché all’effettuazione delle prove tecniche successivamente prescritte; - all’organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con impiego di materia- le contestuali attività in corso di terzi o d’altre imprese, evitando di arre- care danni all’ambiente ed non corrispondente alle zone interessate; - all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o re- siduati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento. - all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati ai lavori e dalla viabilità di can- tiere e all’eliminazione d’ogni residuo di lavorazioneprescrizioni.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro