Responsabilità civile verso terzi. Le Parti stipulanti convengono che in relazione a quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 190 del 13.5.1985, le Aziende terranno a proprio carico l'onere per la copertura, anche con assicurazione, della responsabilità civile verso terzi - ivi comprese le eventuali connesse spese legali - conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi e degli altri lavoratori particolarmente esposti al rischio medesimo.
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Responsabilità civile verso terzi. Le Parti stipulanti convengono che in relazione a quanto previsto dall'artdall’art. 5 della legge n. 190 del 13.5.1985, le Aziende terranno a proprio carico l'onere l’onere per la coperturacopertu- ra, anche con assicurazione, della responsabilità civile verso terzi - ivi comprese le eventuali connesse spese legali - conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattualicontrat- tuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi e degli altri lavoratori particolarmente parti- colarmente esposti al rischio medesimo.
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