Determinazione della classe di conversione universale CU Clausole campione

Determinazione della classe di conversione universale CU. In caso di prima immatricolazione del veicolo, di voltura al PRA, di prima registrazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, al contratto si applica la classe di CU 14. - Nel caso di veicoli già assicurati il contratto è assegnato alla classe di CU indicata nell’attestazione sullo stato del rischio - Nel caso di Polizze nuove da stipulare in forma Bonus/ Malus relative a veicoli assicurati precedentemente all’e- stero, il contraente consegna una dichiarazione, rilasciata dall’assicuratore estero che consenta l’individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della si- nistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella A, considerando la 14ª quale classe d’ingresso. Detta dichia- razione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato del rischio. In caso di mancata consegna della dichia- razione il contratto è assegnato alla classe di CU 14; - I criteri di attribuzione della classe di CU per l’annualità successiva, determinata sulla base della sinistrosità regi- strata ai sensi degli articoli 2 e 3 del Regolamento IVASS n. 9, del 19 maggio 2015, per tutte le forme tariffarie, sono riportati nella seguente Tabella A. Non sono considerati anni senza Sinistri quelli per i quali la tabella della Sinistrosità pregressa, di cui all’attestato di rischio, riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile). Si prendono in considerazione tutti gli eventuali Sinistri pagati, anche a titolo par- ziale, con responsabilità principale, provocati nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso). (Criteri di attribuzione della classe di CU)
Determinazione della classe di conversione universale CU. Nel caso di polizze nuove da stipulare in forma Bo- nus/Malus relative a Veicoli precedentemente assicura- ti presso altra impresa e per le quali non è specificata nell’Attestato di Rischio la Classe “CU”, così come nei casi di Veicoli precedentemente assicurati all’estero, si procederà alla determinazione della medesima secondo le regole seguenti:
Determinazione della classe di conversione universale CU. Nel caso di Polizze nuove da stipulare in forma Bonus/ Malus relative a veicoli assicurati in precedenza con un’altra Compagnia e per le quali non è specificata nell’attestazione del rischio la classe CU, così come nei casi di veicoli preceden- temente assicurati all’estero, si procederà alla determinazio- ne della classe CU secondo le regole seguenti:
Determinazione della classe di conversione universale CU. Nel caso di Polizze relative a:
Determinazione della classe di conversione universale CU. Nel caso di polizze nuove da stipulare con la formula tariffaria Bonus/Malus relative a Veicoli precedentemente assicurati presso altra impresa e per le quali non è specificata nell’Attestato di Rischio la Classe “CU”, così come nei casi di Veicoli precedentemente assicurati all’estero, si procederà alla determinazione della medesima secondo le regole seguenti:
Determinazione della classe di conversione universale CU. La Classe di merito viene stabilita sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso) senza Sinistri di alcun tipo (pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale). La classe CU sarà attribuita come indicato dalla seguente tabella: Xxxxxxx da assicurare per la prima volta dopo prima immatricolazione al PRA o dopo voltura al PRA Veicolo proveniente da cessione del contratto Provenienza da Attestato di Xxxxxxx riferito a contratto scaduto da più di 5 anni Veicolo già assicurato in assenza di Attestato di Rischio riferito ad un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero, o per cui sia cessata la circolazione riferito ad utilizzatore (leasing o noleggio a lungo termine) di un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero, o per cui sia cessata la circolazione riferito ad un veicolo ritrovato a seguito di Xxxxx o rientrato in possesso a seguito di proveniente da un’altra Compagnia di Assicurazione a cui è stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa vedere punto 2.21 "Mantenimento della Classe di merito in caso di cessazione del Rischio assicurato" Provenienza da Attestato di Xxxxxxx riferito a contratto scaduto da meno di 5 anni Veicolo precedentemente Provenienza da contratto temporaneo scaduto da riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato dopo il 03/05/2018 riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato prima del 03/05/2018 riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita a seguito di successione agli eredi conviventi con il defunto al momento della sua morte riferito a un veicolo la cui proprietà risulta trasferita tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, così come disciplinati dalla Legge 76 del 20/05/2016 riferito a conducente abituale di un veicolo di proprietà di un portatore di handicap riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al s...
Determinazione della classe di conversione universale CU. Tutte le forme tariffarie prevedono l’identificazione della Classe di Conversione Universale che si articola in 18 (diciotto) classi di appartenenza corrispondenti a livelli di Premio crescenti, ovvero dalla classe 1 alla classe 18.
Determinazione della classe di conversione universale CU. La disciplina della Classe di merito di Conversione Universale (CU) prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamen- te, in assenza o in presenza di sinistri nei Periodi di osservazione e si applica in particolare per le forma Tariffaria Bonus/Malus. Si articola in 18 (diciotto) classi di appartenenza corrispondenti a livelli di Premio crescenti, ovvero dalla classe 1 alla classe 18. Scelta la forma Tariffaria la CU sarà attribuita come indicato dalla seguente tabella: Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta Xxxxxxx assicurato per la prima volta dopo una voltura al PRA o a seguito di cessione del contratto Veicolo già assicurato in assenza di Attestato di Rischio da meno di 5 anni da più di 5 anni da meno di 18 mesi da più di 18 mesi Veicolo già assicurato con forma Franchigia Veicolo già assicurato con forma diversa da Franchigia rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, esportato definitivamente all'estero, o per cui sia cessata la circolazione con un’altra Compagnia di Assicurazione a cui è stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa per il quale risulta scaduto un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine non inferiore a 12 mesi precedentemente assicurato all’estero

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.