Common use of RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE Clause in Contracts

RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. 1. L’Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili. 2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto. 3. L’Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall’Istituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse. 4. Qualora nella esecuzione dei servizi avvengano sinistri alle persone, o danni al luogo di esecuzione delle prestazioni, il Direttore dell’Esecuzione compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al R.U.P., indicando il fatto e le presumibili cause, ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per l’Istituto. 5. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’Appalto. 6. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. 7. Nel corso dell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l’Istituto dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l’Istituto medesimo per cause riconducibili alle attività dell’Appaltatore.

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Samples: Contract for Application Lifecycle Management Services

RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. 1La ditta aggiudicataria è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti connessi alle clausole del contratto oggetto del presente appalto, restando implicitamente inteso che le norme contenute nel presente Capitolato Tecnico sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità. L’Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e La ditta aggiudicataria sarà in ogni caso tenuto a regola d’arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contrattorifondere gli eventuali danni che, in base dipendenza dell’esecuzione della fornitura, fossero arrecati al Consorzio. Il Responsabile Unico di Procedimento Rag, Germana Alloi firmato digitalmente ai principi sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.) L’arredamento degli ambienti dell’Hospitale riguarderà: • N. 1 CUCINA ATTREZZATA; • N. 1 SALA DA PRANZO; • N. 1 SALA CONVEGNI; • N. 1 CAMERA DA LETTO; Nella descrizione di alcuni arredi sono stati utilizzati, a scopo meramente esemplificativo, nomi di modelli specifici. Resta inteso che è ammessa la fornitura di arredi analoghi ed equivalenti ai medesimi. Sono ammesse variazioni alle dimensioni indicate sempre che sia assicurata la capacità contenitiva e la dotazione minima per ciascun arredo. Le caratteristiche standard di riferimento relative a materiali e spessori da impiegare, indicati nel presente documento, rappresentano il requisito minimo di accettabilità. La Ditta offerente potrà proporre solo l’impiego di materiali del tipo richiesto o di classe superiore. Eventuali proposte migliorative potranno essere illustrate nella relazione tecnica di cui al codice civile ed alle leggi applicabiliall’art. 11 della lettera d’invito e saranno valutate dalla Commissione. 2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto. 3. L’Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall’Istituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse. 4. Qualora nella esecuzione dei servizi avvengano sinistri alle persone, o danni al luogo di esecuzione delle prestazioni, il Direttore dell’Esecuzione compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al R.U.P., indicando il fatto e le presumibili cause, ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per l’Istituto. 5. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’Appalto. 6. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. 7. Nel corso dell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l’Istituto dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l’Istituto medesimo per cause riconducibili alle attività dell’Appaltatore.

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Samples: Fornitura E Posa in Opera Di Arredi

RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. 1. L’Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fedeIl Contraente è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, diligenza risultanti dalle disposizioni legislative e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a regola d’arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabilisuo carico tutti gli oneri relativi. 2. Le Parti L’Azienda Ospedaliera si obbligano riserva, durante il periodo contrattuale, di verificare se il Contraente applica tutte le normative di sicurezza previste dall’attuale legislazione inclusa la dotazione, per il proprio personale che dovesse accedere alle Sale, ed eventualmente può richiedere ulteriore documentazione attestante la rispondenza a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contrattotali norme. 3. L’Appaltatore assume la Il Contraente assume, altresì, ogni responsabilità sia per danni diretti e/derivanti dall’uso dei prodotti forniti, sia per infortuni o indiretti subiti dall’Istituto e/danni a persone o terzi a cose per fatto del medesimo o di suoi dipendenti e collaboratori nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l’Azienda Ospedaliera da qualsiasi eventuale contestazione che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesseal riguardo le fosse mossa. 4. Qualora nella esecuzione Il Contraente è obbligato all’applicazione delle norme contrattuali e retributive di categoria previste dai contratti collettivi nazionali per le varie figure professionali impiegate a vario titolo nell’esecuzione dell’appalto, all’assicurazione obbligatoria degli operai dagli infortuni e al pagamento dei servizi avvengano sinistri alle persone, o danni al luogo di esecuzione delle prestazioni, il Direttore dell’Esecuzione compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al R.U.P., indicando il fatto e le presumibili cause, ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per l’Istitutocontributi previdenziali previsti dalla vigente normativa. 5. Sono a carico dell’Appaltatore tutte Il Contraente dovrà consegnare al DEC (per il servizio e le misure, comprese le opere provvisionali, forniture) e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni al DL (per i lavori) copia del libro unico del lavoro (fornendo copia aggiornata dello stesso ogni qualvolta sia necessario per variazioni intercorse alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose figure impiegate nell’esecuzione dell’Appaltodelle prestazioni previste in appalto) con l’indicazione dell’elenco esatto del personale impiegato per l’esecuzione dell’appalto. 6. L'onere Il Contraente è obbligato, con oneri compensati nel prezzo dell’appalto: a) far indossare ai propri dipendenti il cartellino di riconoscimento con fotografia e le indicazioni previste dal D. Lgs 81/08. 39 b) far indossare ai propri dipendenti idonei indumenti e DPI sia nel caso di esecuzione dei lavori che di ingresso nelle aree controllate e pulite/sterili, ecc. e/o comunque, in tutti i casi di espletamento di prestazioni particolari per cui dette divise siano necessarie; c) accertare la pulizia e l’ordine delle divise e degli indumenti indossati dai dipendenti; d) accertare che il ripristino comportamento tenuto dal proprio personale sia sempre improntato al rispetto di opere pazienti, visitatori e del personale dell’AOU, sanzionando in caso di inadempienza o allontanando nei casi più gravi, il risarcimento personale che non ottemperi a detto obbligo, anche su segnalazione del DEC; e) istruire e formare il proprio personale con apposita cadenza temporale, ovvero in occasione di danni ai luoghiparticolari attività lavorative, a cose al fine di fornire gli strumenti conoscitivi e operativi per individuare e attuare le necessarie procedure volte ad eliminare o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza attenuare i rischi propri dell’attività e gli eventuali rischi interferenziali che possono aversi nello svolgimento dell’attività; f) far partecipare il proprio personale ad eventuali momenti di adeguata copertura assicurativaformazione previsti dal RSPP dell’AOU di Sassari. 7. Nel corso dell’esecuzione del ContrattoGli oneri speciali per la sicurezza, l’Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l’Istituto dalle eventuali pretesenon soggetti a ribasso di gara relativamente ai due lotti, sia giudiziarie che stragiudizialisono quantificati come indicato all’art. 23 comma 6. 8. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per danni da calamità naturali, incendio od altra causa, non dipendente da responsabilità diretta degli utilizzatori, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l’Istituto medesimo per cause riconducibili alle attività dell’Appaltatoresubire i prodotti di consumo giacenti nei depositi del committente o gestiti dallo stesso.

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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale

RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. 1Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie atte a garantire la sicurezza fisica degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni a Enti Pubblici e privati. L’Appaltatore Ogni più ampia responsabilità nell’esecuzione delle opere d’appalto ricadrà pertanto sull'Impresa che dovrà adempiere secondo buona federisponderne in sede civile e penale restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza; pertanto dovrà stipulare, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 129 del D.Lgs: n.163/2006 s.m.i., idonea polizza assicurativa. La suddetta polizza verrà svincolata non prima di 30 gg. dalla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione 5Art. 78 - Difetti di costruzione L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza e o con i materiali per qualità, misura o peso diversi o inferiori a regola d’arte quelli prescritti; qualora egli non ottemperi all'ordine ricevuto entro i 30 giorni, si procederà d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopraddetti, addebitandoglieli. Se la Direzione Lavori presume che esistano difetti di costruzione, potrà ordinare l'effettuazione degli accertamenti che riterrà opportuni. Qualora siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Appaltatore, oltre a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contrattospese per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; in base ai principi caso contrario, purché sia stato regolarmente chiesto, a suo tempo debito, di cui al codice civile ed alle leggi applicabili. 2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito effettuare gli accertamenti sancito nell'Articolo relativo, l'Appaltatore ha diritto di rimborso delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente spese di verifica e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto. 3. L’Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall’Istituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse. 4. Qualora nella esecuzione dei servizi avvengano sinistri alle persone, o danni al luogo di esecuzione delle prestazioni, il Direttore dell’Esecuzione compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al R.U.P., indicando il fatto e le presumibili cause, ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per l’Istituto. 5. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’Appalto. 6. L'onere quelle per il ripristino di risarcimento delle opere eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativacompenso. 7. Nel corso dell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l’Istituto dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l’Istituto medesimo per cause riconducibili alle attività dell’Appaltatore.

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Samples: Construction Contract

RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. 1. L’Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fedeSono a carico dell'Appaltatore il ripristino delle opere civili, diligenza l'accurata sistemazione e a regola d’arte a tutte le obbligazioni assunte con tinteggiatura dei muri interessati dalla posa o dal recupero di sostegni, ganci, cassette, cavi, tiranti, armature, ecc., la sistemazione del terreno ed il presente Contratto, trasporto in base ai principi discarica dei materiali di cui al codice civile ed alle leggi applicabilirisulta. 2. Le Parti La responsabilità di ogni interruzione accidentale o danno arrecati nel corso dei lavori ad impianti elettrici e telefonici dell'Xxx.xx Camera o di altri è ad esclusivo carico dell'Appaltatore, il quale si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui impegna ad eseguire i lavori affidatigli col minore disturbo possibile al presente Contrattoservizio degli impianti predetti. 3. L’Appaltatore assume la responsabilità per Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore deve usare tutti gli accorgimenti atti a limitare i danni diretti e/o indiretti subiti dall’Istituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesseed il disturbo allo stretto indispensabile. 4. Qualora nella L'Appaltatore si impegna a liquidare in proprio, con la massima sollecitudine, i danni diretti o indiretti a persone o cose, nonché - salvo diversa pattuizione - alle proprietà e colture, comunque derivanti da irrazionale o negligente esecuzione dei servizi avvengano sinistri alle personelavori ad esse appaltati e ciò anche quando a questi fossero presenti dipendenti della Stazione Appaltante, i danni colposamente arrecati, nel corso dei lavori o trasporti a persone o cose dell'Xxx.xx Camera e di qualsiasi terzo ed i danni al luogo di esecuzione dipendenti dall'installazione del proprio cantiere e dei propri mezzi d'opera; si impegna inoltre a consegnare alla Stazione Appaltante la prova delle prestazioni, il Direttore dell’Esecuzione compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al R.U.P., indicando il fatto e le presumibili cause, ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per l’Istitutoavvenute liquidazioni. 5. Sono Non verranno riconosciuti né compensati all'Appaltatore i danni ai materiali, ai mezzi d'opera ed impianti di cantiere, anche se dovuti esclusivamente a carico dell’Appaltatore tutte causa di forza maggiore; si intendono compresi tra i mezzi d'opera i ponteggi, le misurearmature, comprese le opere provvisionalicentinature, e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’Appaltoecc. per qualunque scopo cui debbano servire. 6. L'onere La Stazione Appaltante - in via eccezionale - allorquando lo ritenga opportuno per il ripristino evitare conseguenze pregiudizievoli - si riserva comunque di opere o il risarcimento intervenire direttamente in qualsiasi momento, sostituendosi all'Appaltatore, nelle trattative relative alla liquidazione dei danni di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativacui al comma precedente. In tal caso vengono addebitate all'Appaltatore anche le maggiori spese. 7. Nel corso dell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l’Istituto dalle Gli eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudizialidanni, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l’Istituto medesimo per cause riconducibili alle attività dell’Appaltatorenon venissero risarciti dall'Appaltatore entro 30 giorni dalla fine dei lavori, vengono liquidati direttamente dalla Stazione Appaltante ed addebitati all'Appaltatore.

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Samples: Capitolato Generale Di Appalto

RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. 1. L’Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fedeIl Contraente è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, diligenza risultanti dalle disposizioni legislative e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a regola d’arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabilisuo carico tutti gli oneri relativi. 2. Le Parti L’Azienda Ospedaliera si obbligano riserva, durante il periodo contrattuale, di verificare se il Contraente applica tutte le normative di sicurezza previste dall’attuale legislazione inclusa la dotazione, per il proprio personale che dovesse accedere alle Sale, ed eventualmente può richiedere ulteriore documentazione attestante la rispondenza a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contrattotali norme. 3. L’Appaltatore assume la Il Contraente assume, altresì, ogni responsabilità sia per danni diretti e/derivanti dall’uso dei prodotti forniti, sia per infortuni o indiretti subiti dall’Istituto e/danni a persone o terzi a cose per fatto del medesimo o di suoi dipendenti e collaboratori nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l’Azienda Ospedaliera da qualsiasi eventuale contestazione che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesseal riguardo le fosse mossa. 4. Qualora nella esecuzione Il Contraente è obbligato all’applicazione delle norme contrattuali e retributive di categoria previste dai contratti collettivi nazionali per le varie figure professionali impiegate a vario titolo nell’esecuzione dell’appalto, all’assicurazione obbligatoria degli operai dagli infortuni e al pagamento dei servizi avvengano sinistri alle persone, o danni al luogo di esecuzione delle prestazioni, il Direttore dell’Esecuzione compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al R.U.P., indicando il fatto e le presumibili cause, ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per l’Istitutocontributi previdenziali previsti dalla vigente normativa. 5. Sono a carico dell’Appaltatore tutte Il Contraente dovrà consegnare al DEC (per il servizio e le misure, comprese le opere provvisionali, forniture) e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni al DL (per i lavori) copia del libro unico del lavoro (fornendo copia aggiornata dello stesso ogni qualvolta sia necessario per variazioni intercorse alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose figure impiegate nell’esecuzione dell’Appaltodelle prestazioni previste in appalto) con l’indicazione dell’elenco esatto del personale impiegato per l’esecuzione dell’appalto. 6. L'onere Il Contraente è obbligato, con oneri compensati nel prezzo dell’appalto: a) far indossare ai propri dipendenti il cartellino di riconoscimento con fotografia e le indicazioni previste dal D. Lgs 81/08. b) far indossare ai propri dipendenti idonei indumenti e DPI sia nel caso di esecuzione dei lavori che di ingresso nelle aree controllate e pulite/sterili, ecc. e/o comunque, in tutti i casi di espletamento di prestazioni particolari per cui dette divise siano necessarie; c) accertare la pulizia e l’ordine delle divise e degli indumenti indossati dai dipendenti; d) accertare che il ripristino comportamento tenuto dal proprio personale sia sempre improntato al rispetto di opere pazienti, visitatori e del personale dell’AOU, sanzionando in caso di inadempienza o allontanando nei casi più gravi, il risarcimento personale che non ottemperi a detto obbligo, anche su segnalazione del DEC; e) istruire e formare il proprio personale con apposita cadenza temporale, ovvero in occasione di danni ai luoghiparticolari attività lavorative, a cose al fine di fornire gli strumenti conoscitivi e operativi per individuare e attuare le necessarie procedure volte ad eliminare o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza attenuare i rischi propri dell’attività e gli eventuali rischi interferenziali che possono aversi nello svolgimento dell’attività; f) far partecipare il proprio personale ad eventuali momenti di adeguata copertura assicurativaformazione previsti dal RSPP dell’AOU di Sassari. 7. Nel corso dell’esecuzione del ContrattoGli oneri speciali per la sicurezza, l’Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l’Istituto dalle eventuali pretesenon soggetti a ribasso di gara relativamente ai due lotti, sia giudiziarie che stragiudizialisono quantificati come indicato all’art. 23 comma 6. 40 8. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per danni da calamità naturali, incendio od altra causa, non dipendente da responsabilità diretta degli utilizzatori, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l’Istituto medesimo per cause riconducibili alle attività dell’Appaltatoresubire i prodotti di consumo giacenti nei depositi del committente o gestiti dallo stesso.

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Samples: Service Agreement

RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. 1. L’Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede13.1 È responsabilità esclusiva dell'Appaltatore agire in conformità alle leggi e alle norme applicabili stabilite dalle autorità di competenza con riferimento al Contratto. 13.2 L'Appaltatore è responsabile per il completo adempimento dei propri obblighi di legge e fiscali e degli obblighi contrattuali nei confronti dei suoi Appaltatori e Subappaltatori. 13.3 Se l'Appaltatore è costituito da un gruppo di due o più entità, diligenza ciascuna di esse risponde in solido dell'obbligo di agire in conformità alle disposizioni del Contratto e a regola d’arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente per la corretta esecuzione del Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed conformità alle leggi applicabili. 2. Le Parti si obbligano 13.4 L'Appaltatore è tenuto a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattualievitare situazioni che possano generare conflitto di interessi e, comunicandosi reciprocamentepertanto, anticipatamente dovrà adottare tutte le misure volte a individuarle e tempestivamente ogni evento prevenirle, e ha l'obbligo di natura soggettiva e/o oggettiva riferire immediatamente a ENEL eventuali comportamenti che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni potrebbero dare luogo a un conflitto di cui al presente Contrattointeressi. 3. L’Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall’Istituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione 13.5 L'Appaltatore s'impegna a regola d’arte delle stesse. 4. Qualora nella esecuzione dei servizi avvengano sinistri alle persone, o danni al luogo di esecuzione delle prestazioni, il Direttore dell’Esecuzione compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al R.U.P., indicando il fatto e le presumibili cause, ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per l’Istituto. 5. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’Appalto. 6. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. 7. Nel corso dell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l’Istituto dalle ENEL da eventuali preteseresponsabilità e pregiudizi derivanti da richieste o procedimenti legali di qualunque tipo direttamente riconducibili al Contratto, sia giudiziarie giudiziari ed extragiudiziari, causati da atti o omissioni dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti, rappresentanti o Subappaltatori. 13.6 La suddetta manleva include eventuali importi che stragiudizialiENEL debba eventualmente pagare per costi e spese di qualunque natura in ragione di azioni legali o ordini di comparizione, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l’Istituto medesimo in tutti i casi fermo restando il proprio diritto di difendersi. Il mancato rispetto di quanto disposto in questo articolo da parte dell'Appaltatore è considerato un inadempimento grave e autorizza ENEL a risolvere il Contratto per cause riconducibili alle attività dell’Appaltatoreviolazione dell'Appaltatore.

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Samples: General Contract Conditions

RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. 1. L’Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fedeL'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, diligenza segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a regola d’arte garantire la vita, l’incolumità e la personalità morale, a norma dell'art. 2087 c.c., del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione, coordinando nel tempo e nello spazio tutte le obbligazioni assunte con norme vigenti mediante il presente Contratto“Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori”, del quale il Direttore tecnico di cantiere deve garantire il rispetto della più rigorosa applicazione: ogni più ampia responsabilità, sia di carattere civile che penale in caso di infortuni ricadrà pertanto interamente e solo sull'Appaltatore, restando sollevata sia l'Amministrazione, sia la Direzione dei lavori. L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in base ai principi luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al Direttore dei lavori. Salvi gli adempimenti di cui al codice civile all’Art. 17 comma 1 lett. B) del D.Lgs. 81/2008, l’Appaltatore può nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione per l’attuazione di tutti i provvedimenti in materia. L'appaltatore é responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidatele. L’appaltatore avrà piena responsabilità della condotta dei lavori e della direzione del cantiere. La sua responsabilità è pertanto totale ed alle leggi applicabili. 2. Le Parti si obbligano a cooperare esclusiva, sia civilmente che penalmente; L’appaltatore renderà sollevati ed indenni, in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattualiqualsiasi evenienza, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento anche nei confronti di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto. 3. L’Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall’Istituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse. 4. Qualora nella esecuzione dei servizi avvengano sinistri alle persone, o danni al luogo di esecuzione delle prestazioniterzi, il Direttore dell’Esecuzione compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al R.U.P., indicando il fatto committente e le presumibili cause, ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per l’Istituto. 5la direzione lavori. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, La presenza in luogo del personale della Direzione e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone sorveglianza e alle cose nell’esecuzione dell’Appalto. 6. L'onere per il ripristino la eventuale approvazione di opere e di disegni da parte della Direzione Lavori, non limitano o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativariducono tale piena incondizionata responsabilità. 7. Nel corso dell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l’Istituto dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l’Istituto medesimo per cause riconducibili alle attività dell’Appaltatore.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. 1. L’Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fedeIl Contraente è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, diligenza risultanti dalle disposizioni legislative e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a regola d’arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabilisuo carico tutti gli oneri relativi. 2. Le Parti L’Azienda Ospedaliera si obbligano riserva, durante il periodo contrattuale, di verificare se il Contraente applica tutte le normative di sicurezza previste dall’attuale legislazione inclusa la dotazione, per il proprio personale che dovesse accedere alle Sale, ed eventualmente può richiedere ulteriore documentazione attestante la rispondenza a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contrattotali norme. 3. L’Appaltatore assume la L’Aggiudicatario assume, altresì, ogni responsabilità sia per danni diretti e/derivanti dall’uso dei prodotti forniti, sia per infortuni o indiretti subiti dall’Istituto e/danni a persone o terzi a cose per fatto dell’aggiudicatario medesimo o di suoi dipendenti e collaboratori nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l’Azienda Ospedaliera da qualsiasi eventuale contestazione che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesseal riguardo le fosse mossa. 4. Qualora nella esecuzione Il Contraente è obbligato all’applicazione delle norme contrattuali e retributive di categoria previste dai contratti collettivi nazionali per le varie figure professionali impiegate a vario titolo nell’esecuzione dell’appalto, all’assicurazione obbligatoria degli operai dagli infortuni e al pagamento dei servizi avvengano sinistri alle persone, o danni al luogo di esecuzione delle prestazioni, il Direttore dell’Esecuzione compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al R.U.P., indicando il fatto e le presumibili cause, ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per l’Istitutocontributi previdenziali previsti dalla vigente normativa. 5. Sono a carico dell’Appaltatore tutte Il Contraente dovrà consegnare al DEC (per il servizio e le misure, comprese le opere provvisionali, forniture) e tutti gli adempimenti volti ad evitare al DL (per i lavori) copia del il verificarsi di danni libro unico del lavoro (fornendo copia aggiornata dello stesso ogni qualvolta sia necessario per variazioni intercorse alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose figure impiegate nell’esecuzione dell’Appaltodelle prestazioni previste in appalto) con l’indicazione dell’elenco esatto del personale impiegato per l’esecuzione dell’appalto. 6. L'onere Il Contraente è obbligato, con oneri compensati nel prezzo dell’appalto: a) far indossare ai propri dipendenti il cartellino di riconoscimento con fotografia e le indicazioni previste dal D. Lgs 81/08. b) far indossare ai propri dipendenti idonei indumenti e DPI sia nel caso di esecuzione dei lavori che di ingresso nelle aree controllate e pulite/sterili, ecc. e/o comunque, in tutti i casi di espletamento di prestazioni particolari per cui dette divise siano necessarie c) accertare la pulizia e l’ordine delle divise e degli indumenti indossati dai dipendenti d) accertare che il ripristino comportamento tenuto dal proprio personale sia sempre improntato al rispetto 36 di opere pazienti, visitatori e del personale dell’AOU, sanzionando in caso di inadempienza o allontanando nei casi più gravi, il risarcimento personale che non ottemperi a detto obbligo, anche su segnalazione del DEC. e) Istruire e formare il proprio personale con apposita cadenza temporale, ovvero in occasione di danni ai luoghiparticolari attività lavorative, a cose al fine di fornire gli strumenti conoscitivi e operativi per individuare e attuare le necessarie procedure volte ad eliminare o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza attenuare i rischi propri dell’attività e gli eventuali rischi interferenziali che possono aversi nello svolgimento dell’attività f) Far partecipare il proprio personale ad eventuali momenti di adeguata copertura assicurativa.formazione previsti dal RSPP dell’AOU di Sassari 7. Nel corso dell’esecuzione Gli oneri speciali per la sicurezza, non soggetti a ribasso di gara e relativi alla fase di realizzazione delle opere ed impianti e di installazione delle macchine sono predeterminati in € 15.000,00; per la fase di gestione del Contratto“service” gli oneri della sicurezza per rischi interferenziali sono predeterminati in € 15.000,00, l’Appaltatore dovrà manlevare per il Lotto 1 e tenere indenne l’Istituto dalle eventuali pretesein 10.000,00 per il Lotto 2, sia giudiziarie per complessivi € 25.000,00 per la durata prevista per l’appalto, compreso il periodo di rinnovo per un anno. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per danni da calamità naturali, incendio od altra causa non dipendente da responsabilità diretta degli utilizzatori che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l’Istituto medesimo per cause riconducibili alle attività dell’Appaltatoredovesse subire i prodotti di consumo giacenti nei depositi del committente o gestiti dallo stesso.

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Samples: Consultation for Preliminary Procurement

RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. 1. L’Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fedeFermo restando quanto stabilito all’art. 2.18 del C.S.A. [“Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore - Responsabilità dell’Appaltatore”], diligenza e a regola d’arte a tutte le con la sottoscrizione del Contratto l’Appaltatore assume la piena responsabilità dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente previste nel Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabilidella perfetta esecuzione e riuscita delle opere, nonché della condotta dei lavori e della direzione del cantiere. 2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede La sorveglianza esercitata dalla Committente, dai suoi rappresentanti e dal Direttore dei Lavori, così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai fini del miglior esito delle prestazioni documenti contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva anche se approvati dalla Committente stessa e/o oggettiva che possa ritardaredal Direttore dei Lavori, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni non sollevano in alcun caso l’Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui al presente Contrattoagli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell’Appaltatore verso la Committente e verso i terzi. 3. L’Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall’Istituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse. 4. Qualora nella esecuzione dei servizi avvengano sinistri alle persone, o danni al luogo di esecuzione delle prestazioni, il Direttore dell’Esecuzione compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al R.U.P., indicando il fatto e le presumibili cause, ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per l’Istituto. 5. Sono È inoltre a carico dell’Appaltatore tutte le misurela più ampia ed esclusiva responsabilità - con totale esonero della Committente e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione - per qualsivoglia danno, comprese le opere provvisionaliqualunque ne sia la natura e la causa, che possa in qualsiasi momento derivare alle persone e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle operecose, all’ambiente, nonché qualsiasi danno che possa essere arrecato alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’Appalto. 6. L'onere per il ripristino di opere terzi, in dipendenza o il risarcimento di danni ai luoghiin connessione, a cose diretta o a terzi determinati da mancataindiretta, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. 7. Nel corso dell’esecuzione del Contratto. 4. In considerazione del completo esonero della Committente e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, l’Appaltatore dovrà manlevare si conviene espressamente che in ogni eventuale azione o giudizio, di qualsiasi genere, eventualmente proposto nei riguardi della Committente e/o dei suoi ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente la Committente. 5. Si richiama poi, quanto stabilito dagli artt. 15 e tenere indenne l’Istituto dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l’Istituto medesimo per cause riconducibili alle attività dell’Appaltatore20 del Capitolato Generale.

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Samples: Contratto Di Affidamento Per Lavori Di Verifica E Messa in Sicurezza

RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. 1. L’Appaltatore dovrà adempiere secondo buona federisponde del fatto dei propri dipendenti, diligenza e a regola d’arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabilinorma dell’art. 2049 del c.c. 2. Le Parti Il Committente non si obbligano assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all’Affidatario, ai suoi beni e ai suoi dipendenti oltre che a cooperare terzi e a cose ed animali di terzi nonchè al personale o a beni e cose del Committente, in buona fede ai fini conseguenza della esecuzione del miglior esito delle prestazioni contrattualiservizio; di contro l’impresa appaltatrice assume ogni responsabilità in ordine agli eventuali danni sopramenzionati e a tale scopo, comunicandosi reciprocamenteall’atto della consegna iniziale del servizio, anticipatamente è tenuta a produrre al Committente apposita polizza assicurativa R.C.T. per la copertura specifica dei rischi, derivanti dall’esecuzione del servizio, per un massimale non inferiore a 1.000.000 (un milione) di euro; valida per l’intera durata del contratto con decorrenza dalla data di inizo del ervizio e tempestivamente ogni evento scadenza alla data di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare cessazione del tutto le prestazioni di cui al presente Contrattocontratto. 3. L’Appaltatore assume In caso di polizza con scadenza annuale, la responsabilità stessa deve essere rinnovata ogni anno successivo. Resta inteso che l’eventuale mancato rinnovo costituisce motivo di interruzione dell’appalto, fermi restando i termini e i motivi per danni diretti e/o indiretti subiti dall’Istituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattualil’applicazione delle penalità e fatta salva ogni altra azione e tutela, e nella mancata o ritardata esecuzione da parte del Committente, prevista dal presente Capitolato. In caso di proroga del contratto, l’Appaltatore è tenuto a regola d’arte delle stesseprolungare la garanzia assicurativa per un periodo pari a quello della proroga. 4. Qualora nella esecuzione La polizza suddetta deve specificare che la copertura dei servizi avvengano sinistri alle personerischi derivanti dall’esecuzione del servizio si riferisce, o danni in particolare, al luogo di esecuzione delle prestazioni, il Direttore dell’Esecuzione compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al R.U.P., indicando il fatto e le presumibili cause, ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per l’Istitutoservizio oggetto del presente Capitolato. 5. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, Il costo della polizza assicurativa è compreso e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’Appaltocompensato dai prezzi contrattuali. 6. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di Resta comunque stabilito che anche nel caso in cui l’ammontare dei danni ai luoghiecceda rispetto al massimale sopraindicato, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione l’Impresa Appaltatrice è responsabile esclusiva sia nei confronti del Committente che dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativaterzi. 7. Nel corso dell’esecuzione del ContrattoL’impresa si obbliga a garantire e rilevare il Committente da qualsiasi pretesa, l’Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l’Istituto dalle eventuali preteseazione, sia giudiziarie che stragiudizialidomanda, molestia o altro, che soggetti possa derivargli da terzi in conseguenza del servizio eseguito e si obbliga, in particolare, a intervenire come garante nelle azioni legali che venissero intentate da terzo contro il Committente per fatti, incidenti o danni derivanti dall’esecuzione del servizio. 8. L’Appaltatore sarà responsabile verso il Committente, di qualsiasi pregiudizio riconducibile, direttamente o indirettamente al non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni che il Committente dovesse essere chiamato a corrispondere in relazione all’inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. 9. L'Affidatario è responsabile del corretto calcolo degli emolumenti spettanti, dei contributi e delle imposte dovute, garantendo pertanto la totale copertura di eventuali danni arrecati direttamente o indirettamente al Committente ed al suo personale che derivino dalla mancata, inadeguata ovvero ritardata esecuzione degli adempimenti previsti, senza diritto ad alcuna rivalsa. 10. L’Affidatario è responsabile della compilazione dei documenti relativi allo svolgimento del servizio e dovrà provvedere al risarcimento del danno in caso di multe/oneri che dovessero avanzare verso l’Istituto medesimo essere applicati per cause riconducibili alle attività dell’Appaltatoreeventuali ritardi, inadempimenti, inefficienze, errori di compilazioni, mancanze di dati o pagamenti. Per inadempimento deve intendersi, a mero titolo esemplificativo: il mancato invio, la ritardata, errata emissione dei cedolini paga o di qualsiasi adempimento ad esso correlato. 11. L’Affidatario, inoltre, risponderà in sede di responsabilità civile per violazioni che possano ledere l’immagine dell'Ente.

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Samples: Contratto Di Servizio