RESTITUZIONE DELL’AUTOVEICOLO Clausole campione

RESTITUZIONE DELL’AUTOVEICOLO. Salvo il caso dell'esercizio dell'opzione di acquisto, entro il giorno di scadenza, anche anticipata, o di risoluzione del presente Contratto, l'Utilizzatore dovrà restituire, a propria cura e spese nei modi e luoghi indicati dal Concedente, l'Autoveicolo con tutta la documentazione e gli accessori/optional, senza bisogno di formale disdetta. In particolare, l'Utilizzatore sarà tenuto a restituire il contrassegno assicurativo, carta verde, certificato assicurativo. In caso di mancata o ritardata restituzione di questo, il Concedente ha diritto di pretendere dall’Utilizzatore inadempiente il pagamento dell'importo corrispondente al premio relativo al residuo periodo assicurativo. L'Autoveicolo dovrà essere restituito nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento della consegna, salvo il normale deterioramento derivante da un uso diligente. L'Utilizzatore si impegna a sottoscrivere un verbale di restituzione, nel quale si constatano le condizioni di usura dell'Autoveicolo, ed a versare al Concedente i canoni ed ogni altra somma dovuta, nonché a tenerlo indenne dei danni riscontrati sul bene ovvero, ove di entità a questi superiore, del deprezzamento maggiore di quello ordinario da questo subito in seguito alla condotta dell’Utilizzatore. In caso di disaccordo sull'ammontare del risarcimento, esso sarà determinato, ai sensi dell'art. 1349 c.c., da un perito scelto dal Concedente. In caso di ritardo nella restituzione, l'Utilizzatore, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno ulteriore, comprensivo di tutti gli oneri sostenuti a causa del ritardo, sarà tenuto a pagare una penale pari ad Euro 55,00 per ogni giorno di ritardo. L’Utilizzatore prende atto che, in caso di mancata o ritardata consegna del veicolo egli si rende altresì responsabile del reato di appropriazione indebita in danno del Concedente, il quale darà corso ad ogni iniziativa, in sede sia civile sia penale.
RESTITUZIONE DELL’AUTOVEICOLO. 1. Gli autoveicoli forniti in comodato devono essere restituiti nello stato in cui vengono consegnati, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso. La restituzione da parte del Comune dovrà avvenire presso la sede dello stesso, entro 30 giorni dalla data di preavviso.
RESTITUZIONE DELL’AUTOVEICOLO. L’autoveicolo comodato sarà restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso. La restituzione da parte dell’Ente Beneficiario dovrà avvenire xxxxxx xx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data di preavviso.
RESTITUZIONE DELL’AUTOVEICOLO. L’autoveicolo concesso in comodato sarà restituito nello stato in cui è stato consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso. La restituzione da parte dell’Ente Beneficiario dovrà avvenire presso la sede dell’Ente Beneficiario alla data di scadenza del presente contratto di comodato. All’atto della riconsegna o nei quindici giorni successivi PMG potrà contestare danni e/o difetti e l’eventuale mancanza degli accessori di cui il veicolo era dotato, addebitando il costo dei danni/riparazioni o quanto necessario per dotare nuovamente il veicolo degli accessori mancanti o inutilizzabili.
RESTITUZIONE DELL’AUTOVEICOLO. L’autoveicolo comodato sarà restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso. La restituzione da parte del Comune dovrà avvenire presso la sede del Comune di Montagnana entro 30 giorni dalla data di preavviso.
RESTITUZIONE DELL’AUTOVEICOLO. 3.1. Alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o interruzione anticipata, il Cliente si obbliga a riconsegnare l’autoveicolo presso la sede della società Professional Car s.r.l. o in diverso luogo autorizzato dalla stessa, nelle condizioni in cui lo ha ricevuto, salvo tener conto dell’usura media determinata dall’utilizzo fatto in conformità del contratto, e con i relativi documenti di circolazione , polizze assicurative. chiavi , e duplicati. 3.2. All’atto della consegna, il Cliente ha l’obbligo di verificare, in contraddittorio con un incaricato della società Professional Car s.r.l. , lo stato del veicolo e la percorrenza chilometrica. I costi di ripristino eccedenti l’usura normale e quelli conseguenti i sinistri non regolarmente denunciati, saranno addebitati al Cliente a titolo di risarcimento danni. Il relativo importo sarà oggetto di compensazione, fino a concorrenza, con la somma costituita a titolo di deposito cauzionale e/o di altra garanzia a suo tempo prestata, salvo il risarcimento degli ulteriori o diversi danni. La eventuale maggiore percorrenza chilometrica rispetto a quanto concordato sarà valutata al costo medio chilometrico relativo all’autoveicolo in questione e addebitata al Cliente con le stesse modalità di cui sopra. 3.3. Nel caso in cui, alla scadenza naturale, anticipata o prorogata del contratto, e comunque in tutti i casi di risoluzione e di recesso, l’autoveicolo non venga restituito per qualsiasi causa, anche non imputabile al Cliente, nel giorno/luogo/ora stabiliti, lo stesso sarà tenuto al pagamento, di una penale pari al costo giornaliero del noleggio fino al momento dell’effettiva riconsegna, salvo il diritto del Locatore a richiedere eventuali maggiori danni. In ogni caso il Locatore avrà la facoltà di inoltrare regolare denuncia/querela alle Autorità giudiziarie competenti e di provvedere al recupero forzato dell’autoveicolo a spese e responsabilità del Cliente. Qualora ciò non fosse possibile il Locatore potrà richiedere il pagamento di una somma pari alla valutazione commerciale dell’autoveicolo al momento della mancata riconsegna, oltre ai canoni di noleggio fino ad allora maturati. 3.4. Rimane comunque convenuto che, in tutti i casi di mancata o ingiustificata riconsegna (alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o interruzione anticipata), il Cliente sarà sempre ritenuto responsabile della custodia e conservazione dell’aut...
RESTITUZIONE DELL’AUTOVEICOLO. Sono stati concordati tra le parti, prima dell’inizio del noleggio, data e orario di riconsegna dell’ autoveicolo, ed il cliente si impegna personalmente al rispetto di quanto pattuito. Ogni variazione dovrà essere preventivamente concordata per iscritto con la GM RENT 2 Una giornata di noleggio è considerata di 24 ore con una tolleranza di 59 minuti (fatti salvi gli orari di chiusura del negozio, di cui il cliente dichiara di essere a conoscenza). Decorso tale termine di tolleranza, verrà addebitata una ulteriore giornata di noleggio, poiché le frazioni e i termini intermedi sono considerati come giornata intera. La riconsegna dell’autoveicolo deve avvenire durante l’orario di apertura della GM RENT 2 e nelle mani di un incaricato. La GM RENT 2 si riserva il diritto di risolvere il contratto e di riprendere possesso del veicolo in qualsiasi momento in caso di violazione delle condizioni di utilizzazione pattuite, senza che nulla sia dovuto al cliente a titolo di risarcimento danni, o a qualunque altro titolo e/o ragione. In ogni caso, il cliente si obbliga a riconsegnare l’ autoveicolo non appena la GM RENT 2 gliene faccia richiesta, anche verbale. Gli oggetti da chiunque lasciati nell’ autoveicolo riconsegnato a GM RENT 2 si intendono abbandonati, e GM RENT 2 non è tenuta a custodirli e a restituirli.
RESTITUZIONE DELL’AUTOVEICOLO. L’autoveicolo comodato sarà restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso. La restituzione da parte dell’Ente Beneficiario dovrà avvenire presso la sede dell’Ente Beneficiario.
RESTITUZIONE DELL’AUTOVEICOLO. L’automezzo in comodato sarà restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso. La restituzione da parte dell’Ente Beneficiario dovrà avvenire alla scadenza del contratto presso la sede dell’Ente Beneficiario oppure in caso di recesso entro 15 giorni dalla data di preavviso.

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  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

  • Attivazione della fornitura 7.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luo- go la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma. 7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. 7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comu- nicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE La Società non è obbligata ad indennizzare: a) i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto e da altri contratti od in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione dei diritti altrui; b) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d’arte, ferma restando la risarcibilità dei danni materiali e diretti causati da tali eventi ad altre parti di cose assicurate; c) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; d) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti; e) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili; f) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche; g) i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo; h) le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto; i) i danni causati da dolo o colpa grave dell’Assicurato; La Società non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative condizioni particolari: j) i danni causati da errori di progettazione e di calcolo; k) le opere e gli impianti preesistenti; l) i costi di demolizione e di sgombero; m) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità; n) i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione; o) il macchinario, i baraccamenti e le attrezzature di cantiere.

  • DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; – di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, del capitale assicurato. Qualora l’Assicurato, che in sede di sottoscrizione della proposta si è dichiarato “non fumatore”, inizi o ricominci a fumare (sigarette, sigari, pipa, sigarette elettroniche, ecc.), anche sporadicamente, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. La Compagnia, al ricevimento della comunicazione, provvederà a ricalcolare il capitale assicurato in base al premio corrisposto inizialmente ed ai tassi di tariffa che sarebbero stati utilizzati alla stipula per il caso di Assicurato “fumatore”.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di euro, di cui 1.220 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità e richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%.

  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni: a) avvenuti in occasione di atti di guerra (dichiarata o non) anche civile, atti di ostilità, colpi di stato, esplosioni di armi militari, utilizzo di armi di distruzione di massa (nucleari, chimiche, biologiche), insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, atti dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; b) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, tempeste, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, smottamenti o cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine. c) avvenuti durante la partecipazione a corse o gare sportive e/o in generale a qualsiasi attività sportiva avente carattere professionistico o semiprofessionistico; d) ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; e) determinati da dolo dell’Assicurato, salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; f) derivanti da smarrimento, negligenza od incuria dell’Assicurato, perdita del bene, furto; g) i sinistri verificatisi durante il tragitto dall'abitazione (intendendosi per tale l’abitazione dell’Allievo/Studente o di persone che abbiano in custodia, sia pure temporaneamente, l’Assicurato medesimo) alla struttura (scuola o altro) e viceversa (rischio in itinere).

  • Modalità di presentazione delle fatture e pagamento La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio riportato nella presente RDO. Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni: