Revisione dell’Accordo. 1. Se una parte contraente desidera una revisione delle disposizioni del presente Accordo, essa ne informa il Comitato misto. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, la modifica del presente Accordo entrerà in vigore dopo l’espletamento delle rispettive procedu- re interne.
Revisione dell’Accordo. 1. Il presente accordo può essere soggetto a revisione su richiesta di ciascuna delle due parti.
Revisione dell’Accordo. L’Accordo Territoriale di Torino a cui il presente vademecum fa riferimento, resterà in vigore fino a quando non sarà stato stipulato, tra le associazioni rappresentative, nuovo accordo territoriale che si renda in futuro necessario per ade- xxxxx i criteri e i parametri a nuovo decreto ministeriale che venga emanato in recepimento di nuova Convenzione nazionale; è stato previsto che esso potrà inoltre, di comune intesa tra le parti firmatarie, formare oggetto di revisione allorché il Comune deliberi aliquote IMU specifiche per i locatori che lochino sulla base dell’accordo medesimo o siano modificate le agevolazioni fiscali di cui all’art. 8 della Legge 431/98 o intervengano consistenti variazioni delle condizio- ni di mercato locale dei canoni di locazione o comunque quando, in generale, le associazioni firmatarie lo ritengano necessario.
Revisione dell’Accordo. L’Accordo potrà essere oggetto di concordate modifiche o integrazioni; eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Accordo potranno essere effettuate mediante scambio di corrispondenza tra le Parti.
Revisione dell’Accordo. 1. L’Accordo potrà essere oggetto di concordate modifiche o integrazioni.
Revisione dell’Accordo. L'accordo può essere modificato di comune accordo in qualsiasi momento mediante l'elaborazione di un addendum. Modifiche a questo accordo non influenzeranno gli studenti già iscritti al programma a meno che questi cambiamenti possano favorirli.
Revisione dell’Accordo. 40.1 La Parte contraente che desidera una revisione del presente Accordo domanda all’altra Parte contraente di avviare negoziati a tal fine. La domanda è presentata per le vie diplomatiche.
Revisione dell’Accordo. Su richiesta di una o più parti firmatarie, è possibile concordare delle negoziazioni per la revisione del presente accordo, nelle forme e condizioni previste dal Codice del Lavoro francese.
Revisione dell’Accordo. Le parti sottoscrittrici del presente accordo si impegnano a sottoporre a revisione l’accordo stesso dopo il primo biennio dal rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del Fondo, anche in vista dell’ampliamento della base, e comunque ove ciò si renda necessario al fine di armonizzarlo alle modifiche che intervengano al quadro normativo di riferimento. Letto confermato e sottoscritto. Aosta il 23 novembre 1998
Revisione dell’Accordo. 1 Il presente Accordo può essere sottoposto a revisione su domanda di una delle Parti.