REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI Clausole campione

REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI. Le revisioni prezzi, nei termini di cui all’art. 115 del D. Lgs. n.163/2006 s.m.i., saranno operate:  sulla base di istruttoria condotta da Milano Ristorazione S.p.A. decorso almeno un anno dall’inizio del servizio o qualora si renda necessario il proseguio contrattuale nelle more della successiva procedura di gara, come indicato al 4° capoverso del precedente articolo A.2.  sulla base dei dati di cui all’art.7, comma 4, lettera c) e comma 5 dello stesso D. Lgs. n.163/2006 s.m.i.  sulla base dell’adeguamento ISTAT riferito all’anno precedente. In ogni caso le modifiche prezzi, sia in diminuzione che in aumento, sono soggette ad esplicita autorizzazione della Stazione Appaltante. Nelle more dell’espletamento di ogni verifica e/o controllo che la Stazione intenda effettuare, rimane vigente il prezzo offerto in sede di gara.
REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI. Le eventuali revisioni prezzi è ammessa, nei termini di cui all’art. 106 comma 1 lettera a) del d.lgs. n.50/2016, qualora si renda necessario il prosieguo contrattuale nelle more della successiva procedura di gara. Le revisioni prezzi saranno operate sulla base di istruttoria condotta da Milano Ristorazione S.p.A., sulla base di oggettive variazioni dei prezzi rilevate dall’Istat e registrate da enti e/o associazioni e/o istituti di ricerca riconosciuti e accreditati, sulla base di variazioni dei prezzi o dei costi adeguatamente motivate. In ogni caso le modifiche prezzi, sia in diminuzione che in aumento, sono soggette ad esplicita autorizzazione della Stazione Appaltante. Nelle more dell’espletamento di ogni verifica e/o controllo che la Stazione Appaltante intenda effettuare, rimane vigente il prezzo offerto in sede di gara.
REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI. I prezzi indicati in offerta sono comprensivi di ogni spesa. I prezzi contrattuali si intenderanno fissi ed invariabili per tutta la durata del servizio anche se dovessero verificarsi variazioni nei prezzi delle materie prime e di ogni altro elemento.
REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI. I prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per il primo anno di validità del contratto. Successivamente, a richiesta della parte interessata, i prezzi potranno essere soggetti a revisione periodica annuale, in base ai costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura, determinati da parte dell’Osservatorio dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lettera c) del Codice. In mancanza della pubblicazione di tali dati e di parametri di riferimento accettati da entrambe le parti, si procederà alla revisione in base all’indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (FOI), riferito al mese di scadenza di ogni annualità del contratto rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. La revisione prezzi non avrà comunque effetto retroattivo e decorrerà dall’inizio del mese in cui la richiesta sarà stata notificata all’altra parte contraente. Si precisa che qualsiasi adeguamento dei prezzi verrà svolto nel rispetto delle disposizioni di cui all’at. 115 del D. Lgs n. 163/2006.
REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI. Le revisioni prezzi, nei termini di cui all’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., saranno operate sulla base di istruttoria condotta da Milano Ristorazione S.p.A., sulla base di oggettive variazioni dei prezzi rilevate dall’Istat e registrate da enti e/o associazioni e/o istituti di ricerca riconosciuti e accreditati, sulla base di variazioni dei prezzi o dei costi adeguatamente motivate, e solo dal secondo anno di vigenza contrattuale o qualora si renda necessario il prosieguo contrattuale nelle more della successiva procedura di gara, come indicato al 3^ capoverso del precedente art. A.2.
REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI. Il prezzo rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno d’appalto. E’ ammessa la revisione dei prezzi a partire dal secondo anno, quindi dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell’art. 115 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e secondo indice ISTAT (indice FOI), rilevato nei sei mesi precedenti l’adeguamento.
REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI. Il contratto sarà soggetto a revisione periodica del prezzo, nei casi e con le modalità previste all’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.
REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI. 1. Le percentuali di sconto offerte in sede di gara, relative alle tipologie di prodotti presenti nell’Elenco delle Referenze, restano fisse per l’intera durata della Convenzione, anche eventualmente rinnovata. 2. Il prezzo dei singoli prodotti, risultato in sede di gara dall’applicazione delle percentuali di sconto offerte dal Fornitore, rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di durata della Convenzione, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, l’Agenzia potrà procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi del comma 4. Le successive revisioni potranno essere disposte con cadenza semestrale, per tutta la durata della convenzione. Delle revisioni disposte sarà data comunicazione sul sito dell’Agenzia entro 7 (sette) giorni lavorativi. 3. La revisione si applica a decorrere dall’avvenuta comunicazione sul sito, anche ai contratti in essere. 4. L’indice di revisione applicabile è rappresentato dalla media aritmetica degli indici Istat mensili dei 6 (sei) mesi precedenti quello previsto per l’adeguamento. L’indice effettivo da applicare alla revisione dei prezzi è pari al 75% della media aritmetica ottenuta.
REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI. Art. 13 - Liquidazioni
REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI. 1. Tutti i contratti a esecuzione periodica o continuativa, relativi a servizi e forniture, debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo, salvo diversa specificazione normativa. 2. La revisione viene operata sulla base di specifica istruttoria con riferimento alle rilevazioni dei prezzi riferite alle categorie oggetto del contratto ovvero, qualora non siano disponibili dati più specifici, con riferimento all’indice ISTAT della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati assunto quale limite revisionale massimo.