REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO Clausole campione

REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO. Il prezzo del contratto potrà essere rivalutato come riportato nell’Articolo I.3.2 del Contratto di servizi allegato.
REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO. Non è dovuta alcuna revisione prezzi.
REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO. Il corrispettivo del servizio si intende fisso ed invariabile per tutto l’anno scolastico 2016/2017. Successivamente, sulla base di quanto disposto dal Codice dei contratti pubblici si procederà alla revisione dei prezzi su richiesta della Ditta. Il parametro di riferimento sarà costituito dall’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La richiesta di revisione dei prezzi dovrà essere inoltrata al Comune, mediante raccomandata A.R. o via pec, insieme alla documentazione dimostrativa, entro 90 giorni precedenti lo scadere di ciascun anno di servizio, per valere dall’anno successivo. Eventuali aumenti contrattuali previsti dai CCNL per il personale (già decisi o futuri) sono a carico della ditta aggiudicataria.
REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO. La revisione prezzi si intende esclusa per il primo anno di durata di appalto mentre, a partire dal secondo anno si procederà, su richiesta dell’Impresa Aggiudicataria, all’aggiornamento, a partire dal 1° settembre di ogni anno, sulla base dell’aumento del costo della vita, verificatosi nell’anno precedente e rilevato dai coefficienti ISTAT di variazione dei prezzi di consumo per le famiglie degli operai e impiegati relativi al precedente mese di giugno, a norma di legge. La revisione non è ammessa ai sensi dell’art 1664 del C.C. qualora gli aumenti di costo della manodopera siano contenuti nel 10% del valore dell’appalto, con riferimento alla singola annualità.
REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO. ART. 10 -
REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO. Per la parte riferita al solo costo del lavoro la revisione è ammessa unicamente in riferimento a variazioni conseguenti all’applicazione di eventuali incrementi di costo che si venissero a determinare successivamente alla sottoscrizione del contratto, in conseguenza degli adeguamenti retributivi e normativi previsti dalla contrattualistica nazionale, territoriale e aziendale, corrisposti ai dipendenti dell’utilizzatore e dovuti al lavoratore somministrato.
REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO. Per le varianti trova applicazione il codice civile fino all’entrata in vigore del regolamento
REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO. Il prezzo si intende fisso per il primo anno contrattuale (intendendosi i primi 12 mesi dall’inizio delle attività previste dal contratto). Dal secondo anno di attività è prevista la revisione annuale dei prezzi (intendendosi la possibilità di revisionare il prezzo per una sola volta ogni dodici mesi di attività), su presentazione di richiesta scritta da parte della ditta: La decorrenza della citata revisione partirà dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta stessa, sulla base dell’aumento del costo della manodopera. In sede di prima revisione si farà riferimento alla variazione percentuale degli indici rilevati nel mese di richiesta della revisione prezzi, rispetto agli stessi indici rilevati nel mese di presentazione dell’offerta; per gli anni successivi si farà invece riferimento al mese dell’ultima revisione effettuata. La Ditta non emettere fatture con il prezzo revisionato finchè non verranno emessi gli appositi atti di approvazione, con correlato impegno di spesa da parte della SA.
REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO. Il corrispettivo risultante dagli esiti di gara si intende immodificabile nel primo anno di validità del contratto. A far data dall’inizio del secondo anno e per gli anni successivi di validità del contratto, a richiesta dell’impresa aggiudicataria il compenso orario offerto in sede di gara sarà soggetto a revisione secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati.
REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO. La revisione dei prezzi è regolata dall’art. 44 della Legge 724/94. La stessa opera annualmente dopo che siano trascorsi almeno 365 giorni dall’aggiudicazione. Per l’individuazione delle variazioni si assumeranno come riferimento le variazioni ISTAT pubblicate sulla G.U.