REVOCA E SANZIONI Clausole campione

REVOCA E SANZIONI. In caso di mancato rispetto delle norme in materia di tirocini ai sensi dell’articolo 15 e 16 delle Linee guida approvate con DGR 34/07 del 03.07.2018, con conseguente accertamento da parte dei servizi ispettivi, il Soggetto Ospitante non potrà attivare tirocini per il periodo di un anno dall'accertamento e sarà tenuto al rimborso delle quote eventualmente corrisposte dalla Regione o dal Soggetto Promotore anche per il tramite di soggetti terzi. Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni con riferimento al soggetto ospitante del tirocinio; alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi rivolta al soggetto ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini. Per le violazioni sanabili, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, sarà formulato un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, dall’attivazione di nuovi tirocini. In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi. In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi. L’ASPAL, si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di apposito protocollo di collaborazione con le sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.
REVOCA E SANZIONI. Il contributo assegnato e` soggetto a revoca totale qualora: • risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte nella do- manda di richiesta del voucher; • non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi con- tenuti nel presente bando, ovvero nel caso in cui la realizzazione dell’intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all’intervento ammesso al contributo; • entro 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di assegna- zione del voucher, non si realizzi l’attivita` prevista dal voucher; – 1851 – Serie Ordinaria - N. 19 - 10 maggio 2010 • le spese rendicontate siano inferiori all’investimento minimo previsto da ogni voucher; • non comunichi la rinuncia al voucher entro i termini di cui al punto 13. • l’eventuale assegnazione di voucher porti l’impresa xxxxxx- xxxxx ad eccedere il massimale previsto dal suddetto regolamen- to CE 1998 del 15 dicembre 2006. In caso di revoca dell’assegnazione per uno dei motivi indicati, l’impresa non puo` presentare ulteriori domande.
REVOCA E SANZIONI. Qualora non siano rispettati gli impegni previsti dal presente Accordo di programma e dalla Convenzione allegata (n. 3) apportate, la Regione procede alla revoca anche parziale dei finanziamenti concessi.

Related to REVOCA E SANZIONI

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • Sanzioni LE PARTI, da ultimo, disciplinano come segue. A. Negli allegati tecnici sono stabilite le sanzioni, a carico dei convenzionati inadempienti, che i Consorzi di filiera applicano in autonomia. I Consorzi di filiera sono tenuti a comunicare al Comitato di Verifica le sanzioni applicate. B. La mancata formalizzazione delle convenzioni da parte dei Consorzi di filiera entro 90 giorni dalla richiesta del Comune o del soggetto delegato comporta una sanzione pari al montante dei corrispettivi calcolato sulla stima dei conferimenti medi del soggetto richiedente nella fascia di qualità più remunerata per un periodo di tre mesi. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta la completezza della documentazione trasmessa dal richiedente e, quindi, la consistenza dell’inadempienza del Consorzio di filiera e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria. La sanzione, qualora applicata, si protrae nel tempo fino all’avvenuta formalizzazione della convenzione. Eventuali proventi delle sanzioni comminate vengono utilizzate dal Comitato di Coordinamento per attività di comunicazione, formazione e informazione secondo i principi riportati nel capitolo “Gli impegni per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata”. C. Gli allegati tecnici prevedranno sanzioni specifiche a carico dei Consorzi di filiera per il mancato ritiro dei materiali, in difformità ai tempi previsti nelle specifiche convenzioni. Gli allegati tecnici disciplineranno le penalità relative. Nei casi più gravi ovvero qualora i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti dovessero avvalersi di altri impianti per evitare il blocco delle raccolte, qualora il Soggetto terzo, così come definito al capitolo 5.3 lettera B, riconosca che ciò è avvenuto per dolo o colpa grave dei Consorzi di filiera, ad essi saranno imputati per intero i maggiori costi, debitamente rendicontati, sostenuti dal gestore. A tal proposito, il Soggetto terzo comunica le proprie deliberazioni al Comitato di Coordinamento e al Comitato di Verifica. È fatto comunque obbligo ai Consorzi di comunicare tempestivamente e comunque entro 5 giorni al Comitato di Verifica, lo sforamento dei tempi di ritiro. D. La mancata collaborazione dei soggetti che operano nel settore dei rifiuti di imballaggio per l’acquisizione dei dati di raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio comporta sanzioni nell’ambito del campo di applicazione del presente Accordo. In particolare: - i soggetti che, recedendo dalla convenzione, non comunicano ai Consorzi di Filiera i dati relativi alla raccolta e avvio a recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio sono interdetti dalla possibilità di sottoscrivere la convenzione con qualsiasi Consorzio di filiera per tutta la durata del presente Accordo; - ai soggetti convenzionati che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con XXXXX per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti, viene sospeso il riconoscimento di tutti i corrispettivi; - i soggetti che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con CONAI per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti sono esclusi da ogni forma di sostegno e promozione prevista dal presente Accordo. Il Comitato di Coordinamento valuterà inoltre l’opportunità di segnalare agli enti competenti la mancata collaborazione anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 152/06. E. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta le specifiche situazioni e, quindi, la consistenza dell’inadempienza dei soggetti e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria.

  • Dichiarazione comune Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni contrattuali pattuite in occasione del presente rinnovo non si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale

  • Assunzioni 1. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma comune che regolamenta i rapporti di lavoro. Al fine di sviluppare l’occupazione, soprattutto giovanile, di incentivare i servizi e di espandere le attività aziendali, nonché di garantire obiettivi di efficienza e di competitività, il presente CCNL disciplina il ricorso ad altre tipologie di contratto di lavoro utilizzabili a livello aziendale. 2. L’assunzione dei lavoratori avviene in conformità alle norme di legge. All’atto dell’assunzione, l’Azienda comunicherà al lavoratore per iscritto: a. la data di inizio del rapporto di lavoro; b. la sede in cui presterà la sua opera; c. il livello d’inquadramento e la retribuzione; d. la durata dell’eventuale periodo di prova; e. la durata dell’istituendo rapporto, se esso è a tempo indeterminato o a termine; f. i dati di iscrizione nel libro unico del lavoro o in altro sistema idoneo di registrazione; g. il regolamento di esercizio ed il regolamento aziendale alla cui osservanza il dipendente è tenuto; h. tutte le eventuali altre condizioni concordate, xxx comprese le visite attitudinali. 3. Prima dell’assunzione, e successivamente, il lavoratore è tenuto a sottoporsi a visita medica di controllo per gli accertamenti della sua idoneità alle mansioni che è chiamato a svolgere, secondo le norme di legge in vigore. 4. All’atto dell’assunzione, il lavoratore deve presentare all’Azienda i seguenti documenti: a. la carta di identità o un documento equipollente; b. il certificato penale non anteriore a tre mesi; c. il codice fiscale; d. il certificato di residenza; e. la scheda professionale o altro analogo documento rappresentativo dei propri dati professionali; f. lo stato di famiglia e/o la diversa documentazione richiesta per provare il suo eventuale diritto all’assegno per il nucleo familiare; g. nonché gli altri documenti di cui la legge o le competenti autorità richiedano il possesso o l’esibizione. 5. L’Azienda è tenuta a rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene. Analoga ricevuta deve rilasciare il lavoratore quando, cessato il rapporto di lavoro, gli vengono restituiti i medesimi documenti. 6. Il lavoratore è obbligato a tenere informata l’Azienda di ogni eventuale variazione del domicilio ovvero, se diversa, della località presso cui possono essere indirizzate e ricevute le comunicazioni aziendali. 7. Le parti concordano affinché per i lavoratori interessati da una cessione di contratto, ai sensi degli artt. 1406 e seguenti del Codice Civile, il passaggio del lavoratore da una azienda ad un'altra avvenga con il mantenimento delle tutele normative, economiche e giuridiche spettanti al lavoratore al momento della prima assunzione precedente alla cessione di contratto. Tale mantenimento della normativa è preveduto in una apposita clausola confermativa apposta nella lettera di cessione.

  • Periodo di osservazione Ai fini della decorrenza dei termini per gli adempimenti connessi alle comunicazioni nei confronti dell’Autorità di Xxxxxxxxx di cui all’Art.14 del Regolamento ISVAP (“Comunicazioni all’ISVAP”) e alla pubblicità della Gestione Separata di cui all’Art. 12 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 (“Pubblicazione sui quotidiani e sul sito internet”), il periodo di osservazione della Gestione Separata Posta ValorePiù è annuale con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

  • Contrattazione di secondo livello Le parti, con il presente rinnovo contrattuale, hanno condiviso un modello di contrattazione di secondo livello finalizzato a far crescere il settore anche nell'ambito del confronto e delle relazioni sindacali. La titolarità della contrattazione di secondo livello viene esercitata dalle strutture territoriali delle XX.XX. nazionali stipulanti il c.c.n.l. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni territorialmente competenti delle Organizzazioni datoriali stipulanti cui sono iscritte o conferiscono mandato. La contrattazione di secondo livello ha la funzione di negoziare erogazioni economiche variabili correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti. Tali programmi avranno come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all'andamento economico della singola impresa. Il premio di risultato deve avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal presente c.c.n.l., come tassativamente indicate nel presente comma o dalla legge; deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione, secondo il principio del "ne bis in idem", salvo quanto espressamente previsto nel presente c.c.n.l.: - azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635/1984 e della legge n. 125/1991, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale; - azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000; - accordi in materia di sviluppo della bilateralità, in coerenza ed entro il quadro convenuto in materia a livello nazionale; - differenti impegni formativi e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna degli apprendisti, ai sensi dell'art. 12 del presente c.c.n.l.; - monitoraggio del ricorso alle ore supplementari in coerenza con quanto previsto all'art. 33 del presente c.c.n.l.; - accordi specifici in materia di articolazione turni/orari anche per specifiche tipologie di appalto presenti sul territorio, nell'ottica di una migliore organizzazione del lavoro; - modalità esplicative di applicazione di regimi di flessibilità già previsti dal presente c.c.n.l. e/o definizione di nuovi meccanismi per tipologie particolari di appalto presenti nel territorio; - individuazione di soluzioni finalizzate ad un maggiore utilizzo della mobilità aziendale, anche al di fuori dell'ambito comunale; - individuazione di misure atte a migliorare le condizioni di lavoro anche al fine di contrastare eventuali forme anomale di assenteismo. Gli accordi di secondo livello hanno durata triennale.

  • DICHIARAZIONE A VERBALE Le Parti promuoveranno iniziative presso gli organi competenti affinchè, nell'ambito della riforma generale del sistema previdenziale, vengano considerati gli specifici problemi del Settore e del rapporto di lavoro a tempo parziale rispetto all'obiettivo della maturazione del diritto alla pensione.

  • Dichiarazioni finali Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

  • DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Nel campo presente in piattaforma “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” occorre allegare la seguente documentazione in un unico file formato zip: 1) Domanda di partecipazione, secondo il modello allegato alla presente lettera di xxxxxx; La dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale. In caso di R.T.I./consorzi la dichiarazione dovrà essere presentata da ogni ditta. 2) Modello Alfa, allegato alla presente lettera di invito; In caso di RTI, il modello dovrà essere compilato, firmato digitalmente, da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. Ove presentata da procuratore o institore, l’istanza di partecipazione dovrà essere corredata di copia del titolo attributivo dei poteri di rappresentanza. 3) Dichiarazione di possesso di tutti i requisiti generali e speciali per la partecipazione alla gara, resa con firma digitale del Legale Rappresentante, mediante utilizzo del DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE), allegato alla presente in formato editabile, in cui l’operatore economico offerente attesta di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e che soddisfi i criteri di selezione richiesti nel presente bando in applicazione dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dettagliandoli analiticamente; in caso di R.T.I. /consorzio dovrà essere firmata da ogni ditta. 4) Dichiarazione comprovante l’impegno di un fideiussore( istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice), a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, in tal senso occorre fornire dichiarazione che lo attesi; 5) Dichiarazione di Esclusione rispetto agli oneri previsti dalla redazione del DUVRI ex art.26 D.Lgs 81/2008 e s.m.i ; 6) Copia del DUVRI preliminare e Policy antifumo aziendale, firmate per presa visione e accettazione; 7) Dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”; in caso di R.T.I. /consorzio da ogni ditta. 8) Copia del presente lettera di invito degli allegati ed eventuali chiarimenti pubblicati sulla piattaforma Sintel, firmati digitalmente, per accettazione incondizionata di tutto quanto previsto; in caso di R.T.I/consorzio dovrà essere firmato da ogni ditta; 9) Certificazione del sistema di gestione della qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015 rilasciato da organismo conforme alla serie delle norme europee relative alla certificazione; certificato equivalente (rilasciato da organismo stabilito in altro Stato membro) ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. 50/2016; adozione di misure di garanzia della qualità equivalenti a quelle europee della serie EN ISO 9000 (di cui si allega documentazione a comprova) ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. 50/2016; La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alle norme UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA, oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. 10) Dichiarazione attestante l’elenco delle principali forniture effettuate nell’ultimo triennio (2018-2019- 2020) con almeno n.1 fornitura oggetto del presente appalto a favore di Strutture sanitarie pubbliche e/o private; 11) Dichiarazione riferita all’ultimo triennio (2018-2019-2020) di non deve essere stato oggetto di con- testazioni formali e penalità che abbiano comportato la sospensione e/o revoca di forniture pres- so le Strutture sanitarie pubbliche e/o private. La comprova del requisiti di cui ai punti 10 e 11 è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II lettera ii), del Codice, mediante dichiarazione dalla quale risulti un elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date, numero apparecchiature destinatari, pubblici o privati. 12) Copia del “Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia”, allegato alla presente lettera di invito firmato digitalmente per accettazione di tutto quanto in esso previsto. In caso di RTI / aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete / GEIE / Consorzi Ordinari di Concorrenti l'informativa deve essere sottoscritta digitalmente da ciascuna impresa; in caso di Consorzio stabile o Consorzio di cooperative, l'informativa deve essere sottoscritta digitalmente sia dal consorzio che dalla/e impresa/e individuata/e quale esecutrice/i del servizio/fornitura. 13) Copia della “Informativa Privacy gare d’appalto e altre procedure acquisizione beni e servizi Regolamento 679/2016/UE”, allegata al presente lettera di invito, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente, per presa visione e accettazione di tutto quanto in esso previsto. In caso di RTI / aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete / GEIE / Consorzi Ordinari di Concorrenti l'informativa deve essere sottoscritta digitalmente da ciascuna impresa; in caso di Consorzio stabile o Consorzio di cooperative, l'informativa deve essere sottoscritta digitalmente sia dal consorzio che dalla/e impresa/e individuata/e quale esecutrice/i del servizio/fornitura. 14) Copia del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il cui testo è pubblicato sul sito internet:xxxx://xxx-xxxx-xxx-xxxxx.xx/amministrazione_trasparente/disposizioni-generali/atti- generali 15) Copia stampata dell’e-mail di conferma dell’avvenuto pagamento della contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, trasmessa dal sistema di riscossione, ovvero ricevuta in originale del versamento o fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità di chi firma la dichiarazione. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. • dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti • atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila. • dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazione attestante: • l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; • l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; • dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica • copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; • dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre; • dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica • copia autentica del contratto di xxxx, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; • dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: • a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; • l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; • le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Ciascuna ditta partecipante è responsabile delle dichiarazioni e delle notizie fornite nelle autocertificazioni di cui ai modelli allegati, l’ASST si riserva la facoltà dell’accertamento

  • Esercizio finanziario 1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.