Soggetti ospitanti Clausole campione

Soggetti ospitanti. 1. Sono soggetti ospitanti i datori di lavoro pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio. I soggetti ospitanti devono avere sede legale o operativa, ancorché non esclusiva, in Sardegna. Al riguardo potranno essere attivati periodi di tirocinio presso unità operative fuori dal territorio regionale, purché previsti nel progetto formativo. 2. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe e rinnovi nel rispetto della durata massima prevista, inoltre non può realizzare tirocini in favore di lavoratori che abbiano già prestato attività lavorativa con un contratto di lavoro subordinato o altra attività lavorativa a qualunque titolo, anche all’interno dello stesso gruppo aziendale nei due anni precedenti l’attivazione del tirocinio. 3. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii.. 4. Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Un soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo può attivare tirocini. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante prevede nel PFI attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché licenziamento per superamento del periodo di comporto, licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, licenziamento per fine appalto risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo. Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione. Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.
Soggetti ospitanti. La funzione di soggetto ospitante, come definito all’art. 8 della DGR 620/2020, può essere svolta anche da un partner dell’ATS, salvo quanto disposto dall’art. 7, comma 3 della DGR 620/2020.
Soggetti ospitanti. Possono essere Soggetti Ospitanti dei tirocini Tirocini Formativi e di Orientamento con borsa finanziati dal Comune di Donori tutti i datori di lavoro privati e le associazioni che abbiano la sede operativa in cui si svolgerà il tirocinio situata nella Provincia di Cagliari, a condizione di avere almeno un dipendente a tempo indeterminato e di non superare i limiti previsti dalla normativa vigente al numero di tirocinanti contemporaneamente presenti in azienda. Gli studi professionali possono partecipare al bando a condizione di non ospitare nessun altro tirocinante o praticante, sia alla data della presentazione della domanda che per tutta la durata dell'eventuale tirocinio con borsa.
Soggetti ospitanti. Sono soggetti ospitanti gli enti pubblici o privati presso i quali viene effettuato il tirocinio. Nel caso in cui l’azienda, abbia più unità produttive, il tirocinio verrà regolato dalla normativa della Regione nel cui territorio il tirocinio è realizzato. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di proroga del medesimo tirocinio entro i limiti di durata di cui sopra. Il soggetto ospitante deve:
Soggetti ospitanti. Soggetto ospitante multilocalizzato
Soggetti ospitanti. Nell’ambito del CdR Generazioni sono promossi percorsi di tirocinio realizzati esclusivamente nel territorio della regione Lazio, svolti presso soggetti ospitanti privati. In particolare, non sono ammessi i tirocini effettuati presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 smi, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, nonché presso tutti i soggetti che sono indicati espressamente nell’elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche, pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3 della l. n. 196/2009 smi, ovvero rientranti tra i comparti sottoposti o comunque tenuti all’applicazione del regime di contrattazione collettiva di lavoro nazionale attribuita all’ARAN. Sono, inoltre, esclusi i tirocini effettuati presso quei soggetti qualificabili come pubblici, in quanto costituiti, riconosciuti da norme di legge, vigilati e/o finanziati dalla pubblica amministrazione e attraverso i quali quest’ultima svolge la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico. Sono da considerare pubblici gli organismi di diritto pubblico ex articolo 3, comma 1, del 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sono, infine da considerarsi escluse dall’ammissibilità al Programma le società in house partecipate da pubbliche amministrazioni e soggette ai poteri di controllo e vigilanza di queste ultime.1 I Soggetti Ospitanti devono rispettare le condizioni e i requisiti previsti dagli art 5, 7 e 8 della DGR 533/2017.
Soggetti ospitanti. Sono Soggetti Ospitanti tutti i datori di lavoro di natura pubblica o privata provvisti dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, che possano ospitare tirocinanti ed abbiano almeno una sede operativa nel territorio nazionale. Fermo restando quanto stabilito in merito ai requisiti oggettivi e soggettivi dalla normativa regionale e salvo diversi accordi con le organizzazioni sindacali, il Soggetto Ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima unità operativa, né procedure concorsuali. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti se il Soggetto Ospitante prevede nel PFI attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi o nelle altre ulteriori ipotesi previste dalla normativa. La sede legale e di realizzazione del tirocinio deve essere situata sul territorio nazionale. Laddove il Soggetto Ospitante sia di natura pubblica, è esclusa ogni attribuzione economica per le attività svolte dal Soggetto stesso.
Soggetti ospitanti. Tutti i datori di lavoro, ad eccezione dello Stato, delle collettività territoriali e dei loro enti pubblici di carattere amministrativo. Vantaggi Esoneri: - esonero scalare , detto riduzione Xxxxxx, dai contributi previdenziali padronali secondo il personale effettivo e sulla base dei salari entro il limite massimo di 13,80 € lordi orari, a partire dal 1 maggio 2008, nel caso di lavoratori di età compresa tra i 26 ed i 45 anni - esonero dai contributi previdenziali padronali, dagli assegni familiari e dalla copertura per infortuni sul lavoro, nel caso di lavoratori di 45 anni e oltre - esclusione dal computo ai fini della determinazione dell’organico aziendale, salvo che per la valorizzazione del rischio di infortuni sul lavoro - possibile presa in carico, da parte dell’OPCA – Organismo paritario collettore autorizzato (organismo che gestisce fondi per il finanziamento della formazione professionale continua), delle spese di formazione, valutazione e accompagnamento del lavoratore, nonché delle spese legate alla funzione di tutoraggio (230 €/mensili per massimo 6 mesi) Procedure - Stipula del contratto - Versamento di un salario minimo compreso tra il 55% e l’80% dello SMIC (salario minimo garantito), in funzione dell’età e de livello di formazione del lavoratore - Formazione obbligatoria, , di durata compresa tra il 15% e il 25% dell’intero contratto (e oltre, per accordo collettivo), per un minimo di 150 ore - Designazione di un tutor obbligatoria o meno, in funzione del settore lavorativo Deposito presso l’OPCA – Organismo paritario collettore autorizzato, del contratto scritto e del piano formativo.
Soggetti ospitanti. 1. Sono soggetti ospitanti i datori di lavoro pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio. I soggetti ospitanti devono avere sede legale o operativa, ancorché non esclusiva, in Sardegna. Al riguardo potranno essere attivati periodi di tirocinio presso unità operative fuori dal territorio regionale, purché previsti nel progetto formativo. 2. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, inoltre non può realizzare tirocini in favore di lavoratori che abbiano già prestato attività lavorativa con un contratto di lavoro subordinato o altra attività lavorativa a qualunque titolo, anche all’interno dello stesso gruppo aziendale. 3. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla Legge n. 68/99 e ss.mm.ii., non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, ovvero non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa.
Soggetti ospitanti. Sono soggetti ospitanti gli enti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio. Le Regioni e Province Autonome possono ulteriormente specificare le caratteristiche soggettive e oggettive del soggetto ospitante. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata di cui al precedente punto 2. I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso. Il soggetto ospitante può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti salvi i limiti numerici indicati successivamente. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche, non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, ovvero non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa.