Soggetti ospitanti Clausole campione

Soggetti ospitanti. 1. Sono soggetti ospitanti i datori di lavoro pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio. I soggetti ospitanti devono avere sede legale o operativa, ancorché non esclusiva, in Sardegna. Al riguardo potranno essere attivati periodi di tirocinio presso unità operative fuori dal territorio regionale, purché previsti nel progetto formativo.
Soggetti ospitanti. La funzione di soggetto ospitante, come definito all’art. 8 della DGR 620/2020, può essere svolta anche da un partner dell’ATS, salvo quanto disposto dall’art. 7, comma 3 della DGR 620/2020.
Soggetti ospitanti. 6. Soggetto ospitante multilocalizzato
Soggetti ospitanti. 1. I soggetti ospitanti sono le imprese, gli enti pubblici, le fondazioni, le associazioni e gli studi professionali, fermo restando quando previsto dall’art. 1, co. 4, lett. b).
Soggetti ospitanti. Sono soggetti ospitanti gli enti pubblici o privati presso i quali viene effettuato il tirocinio. Nel caso in cui l’azienda, abbia più unità produttive, il tirocinio verrà regolato dalla normativa della Regione nel cui territorio il tirocinio è realizzato. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di proroga del medesimo tirocinio entro i limiti di durata di cui sopra. Il soggetto ospitante deve:
Soggetti ospitanti. Possono essere Soggetti Ospitanti dei tirocini Tirocini Formativi e di Orientamento con borsa finanziati dal Comune di Donori tutti i datori di lavoro privati e le associazioni che abbiano la sede operativa in cui si svolgerà il tirocinio situata nella Provincia di Cagliari, a condizione di avere almeno un dipendente a tempo indeterminato e di non superare i limiti previsti dalla normativa vigente al numero di tirocinanti contemporaneamente presenti in azienda. Gli studi professionali possono partecipare al bando a condizione di non ospitare nessun altro tirocinante o praticante, sia alla data della presentazione della domanda che per tutta la durata dell'eventuale tirocinio con borsa. Un'azienda può ospitare contemporaneamente un numero di tirocinanti variabile in funzione del numero dei propri dipendenti a tempo indeterminato, secondo i seguenti limiti: • le aziende che hanno da 1 a 5 dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare 1 tirocinante; • le aziende che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 19 possono ospitare 2 tirocinanti; • le aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti. Se il calcolo di tale percentuale dà come risultato una frazione, questa frazione si arrotonda all’unità superiore solo se è pari o superiore a ½. (come stabilito dalla circ. 15 luglio 1998 n. 92/98) Perciò, per ospitare tre tirocinanti occorre avere almeno 25 dipendenti a tempo indeterminato. Al fine di garantire un corretto rapporto di affiancamento al tirocinante da parte di lavoratori esperti, questi limiti vanno rispettati sia in riferimento all'azienda nel suo complesso, sia con riferimento al personale impiegato nella sede operativa in cui si svolge il tirocinio e nel settore aziendale in cui è inserito il tirocinante. Perciò, per poter presentare domanda di borsa di tirocinio al Comune di Donori, un'azienda deve avere, nella sede operativa di svolgimento del tirocinio, almeno un dipendente a tempo pieno e indeterminato I limiti indicati nel presente articolo vanno rispettati per tutta la durata del tirocinio, pena la revoca della borsa e del tirocinio stesso.
Soggetti ospitanti. 1. Sono soggetti ospitanti le imprese, gli enti pubblici, le fondazioni, le associazioni e gli studi professionali presso cui viene realizzato il tirocinio.
Soggetti ospitanti. Sono soggetti ospitanti gli enti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio. Le Regioni e Province Autonome possono ulteriormente specificare le caratteristiche soggettive e oggettive del soggetto ospitante. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata di cui al precedente punto 2. I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso. Il soggetto ospitante può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti salvi i limiti numerici indicati successivamente. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche, non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, ovvero non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa.
Soggetti ospitanti. Nell’ambito del CdR Generazioni sono promossi percorsi di tirocinio realizzati esclusivamente nel territorio della regione Lazio, svolti presso soggetti ospitanti privati. In particolare, non sono ammessi i tirocini effettuati presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 smi, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, nonché presso tutti i soggetti che sono indicati espressamente nell’elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche, pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3 della l. n. 196/2009 smi, ovvero rientranti tra i comparti sottoposti o comunque tenuti all’applicazione del regime di contrattazione collettiva di lavoro nazionale attribuita all’ARAN. Sono, inoltre, esclusi i tirocini effettuati presso quei soggetti qualificabili come pubblici, in quanto costituiti, riconosciuti da norme di legge, vigilati e/o finanziati dalla pubblica amministrazione e attraverso i quali quest’ultima svolge la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico. Sono da considerare pubblici gli organismi di diritto pubblico ex articolo 3, comma 1, del 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sono, infine da considerarsi escluse dall’ammissibilità al Programma le società in house partecipate da pubbliche amministrazioni e soggette ai poteri di controllo e vigilanza di queste ultime.1 I Soggetti Ospitanti devono rispettare le condizioni e i requisiti previsti dagli art 5, 7 e 8 della DGR 533/2017.
Soggetti ospitanti. 1. Sono soggetti ospitanti le imprese, gli enti pubblici, le fondazioni, le associazioni e gli studi professionali, fermo restando quanto previsto all’art. 2, co. 1, lett. b), presso cui viene realizzato il tirocinio.