Revoca dell’assegnazione Clausole campione

Revoca dell’assegnazione. L’inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, unitamente a quanto più in generale previsto dallo Statuto, ovvero da altri regolamenti e/o codici di comportamento, può costituire causa di revoca della assegnazione della Commessa. Il provvedimento di revoca è disposto dal Consiglio Direttivo.
Revoca dell’assegnazione. Il Comune ha la possibilità di recedere dal contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. Il contratto deve prevedere la risoluzione del rapporto contrattuale, prima della scadenza ed eventualmente immediata nei seguenti casi:
Revoca dell’assegnazione. L’inosservanza ripetuta di quanto disposto dal presente Regolamento comporterà la revoca dell’assegnazione. Il Comune si riserva la facoltà di revocare l’assegnazione dell’area con preavviso di quindici giorni nei seguenti casi: • utilizzo improprio dell’area; • mancato utilizzo dell’area; • costruzione o posizionamento nell’area di manufatti o costruzione di qualsiasi natura; • danneggiamento od incuria nel mantenimento dell’area e degli accessori forniti; • detenzione e ricovero anche provvisorio di animali da cortile, cani e gatti; • non utilizzo diretto dell’area; • danneggiamento per uso improprio del sistema di approvvigionamento idrico; L’assegnazione dell’area potrà inoltre essere revocata per motivi di carattere generale definiti dall’amministrazione comunale quali la necessità di utilizzare l’area per altri scopi, variazione del PRGC o altro pubblico interesse. L’area revocata o rilasciata rientra nella disponibilità comunale.
Revoca dell’assegnazione. Il Comune di Firenze procederà alla revoca dell’assegnazione nel caso in cui venisse riscontrato lo svolgimento negli immobili, di attività contrastanti con lo scopo per il quale tale immobile è concesso, in particolare nel caso non venissero svolte le attività richieste all’articolo 9. È altresì, facoltà del Comune di Firenze procedere alla revoca della assegnazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Qualora la revoca sia disposta per inadempienza dell’Assegnatario è facoltà al Comune di trattenere la cauzione definitiva prestata prima della stipula del contratto. L’avvio e la conclusione del procedimento di revoca del contratto sono comunicati all’Assegnatario con PEC, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto. Nella comunicazione di avvio viene assegnato il termine per presentare le proprie controdeduzioni. Dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
Revoca dell’assegnazione. Il lavoratore può chiedere la revoca dell’assegnazione al telelavoro – e il rientro in sede – non prima che siano trascorsi 6 mesi dall’avvio della sperimentazione. L’ Ente reintegra, ove possibile, il lavoratore nella stessa area e nello stesso servizio originario, decorsi 30 giorni dalla richiesta del lavoratore. La revoca d’ufficio potrà avvenire solo per i seguenti motivi, previa informazione alle organizzazioni sindacali:
Revoca dell’assegnazione. Costituiscono motivo di revoca dell’assegnazione del terreno assegnato le seguenti condizioni:
Revoca dell’assegnazione. 1. La Giunta comunale può disporre in qualsiasi momento, mediante semplice comunicazione scritta, la revoca dell’assegnazione dell’alloggio in caso di: • mancato pagamento di quattro mensilità del canone entro il termine di trenta giorni dalla scadenza; • perdita dei requisiti di cui all’art. 4; • violazione degli obblighi di cui all’art. 8; • utilizzo dell’alloggio per scopi illeciti; • omessa presentazione di domanda per alloggio di edilizia residenziale pubblica; • mancato rispetto degli obblighi previsti nel progetto assistenziale; • ripetute violazioni degli obblighi di cui all’art. 13, previa contestazione scritta da parte del Comune.
Revoca dell’assegnazione. 1. L’autorizzazione d’uso potrà in qualsiasi momento essere revocata in caso di inosservanza del presente regolamento o di altre disposizioni legislative.
Revoca dell’assegnazione. 1. E’ disposta, con provvedimento del Responsabile del Settore competente, la revoca dell’assegnazione con la contestuale risoluzione del contratto di locazione, che dovrà essere effettiva entro sei mesi, nei confronti di chi:

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: