Revoca dell’assegnazione Clausole campione

Revoca dell’assegnazione. Costituiscono motivo di revoca dell’assegnazione del terreno assegnato le seguenti condizioni: 1) Condizione prolungata di non utilizzo dell’area: qualora l’assegnatario si trovi nella impossibilità di coltivare il terreno per un periodo limitato di tempo, è tenuto a darne comunicazione tempestiva all’Urp del Comune. In presenza di tale comunicazione, l’Amministrazione comunale dispone che la coltivazione del terreno possa essere temporaneamente affidata ad un componente del nucleo familiare dell’assegnatario o ad altro assegnatario altrimenti individuato. L’affidamento temporaneo non costituisce alcun diritto al subentro o all’assegnazione in via definitiva. In assenza di tale comunicazione, qualora il terreno risulti non coltivato per un periodo pari ad almeno 1 anno, l’Amministrazione comunale ha la facoltà di provvedere alla revoca dell’assegnazione del lotto.
Revoca dell’assegnazione. L’inosservanza ripetuta di quanto disposto dal presente Regolamento comporterà la revoca dell’assegnazione. Il Comune si riserva la facoltà di revocare l’assegnazione dell’area con preavviso di quindici giorni nei seguenti casi: • utilizzo improprio dell’area; • mancato utilizzo dell’area; • costruzione o posizionamento nell’area di manufatti o costruzione di qualsiasi natura; • danneggiamento od incuria nel mantenimento dell’area e degli accessori forniti; • detenzione e ricovero anche provvisorio di animali da cortile, cani e gatti; • non utilizzo diretto dell’area; • danneggiamento per uso improprio del sistema di approvvigionamento idrico; L’assegnazione dell’area potrà inoltre essere revocata per motivi di carattere generale definiti dall’amministrazione comunale quali la necessità di utilizzare l’area per altri scopi, variazione del PRGC o altro pubblico interesse. L’area revocata o rilasciata rientra nella disponibilità comunale.
Revoca dell’assegnazione. 1. E’ disposta, con provvedimento del Responsabile del Settore competente, la revoca dell’assegnazione con la contestuale risoluzione del contratto di locazione, che dovrà essere effettiva entro sei mesi, nei confronti di chi: a) abbia subaffittato in tutto o in parte l’abitazione a terzi, b) abbia usato l’abitazione per scopi illeciti o immorali, c) abbia perduto i requisiti, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, per l’assegnazione con verifica periodica triennale, d) si renda moroso per un periodo superiore a 3 (tre) mesi.
Revoca dell’assegnazione. Il Comune di Firenze procederà alla revoca dell’assegnazione nel caso in cui venisse riscontrato lo svolgimento negli immobili, di attività contrastanti con lo scopo per il quale tale immobile è concesso, in particolare nel caso non venissero svolte le attività richieste all’articolo 9. È altresì, facoltà del Comune di Firenze procedere alla revoca della assegnazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Qualora la revoca sia disposta per inadempienza dell’Assegnatario è facoltà al Comune di trattenere la cauzione definitiva prestata prima della stipula del contratto. L’avvio e la conclusione del procedimento di revoca del contratto sono comunicati all’Assegnatario con PEC, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto. Nella comunicazione di avvio viene assegnato il termine per presentare le proprie controdeduzioni. Dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
Revoca dell’assegnazione. L’inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, unitamente a quanto più in generale previsto dallo Statuto, ovvero da altri regolamenti e/o codici di comportamento, può costituire causa di revoca della assegnazione della Commessa. Il provvedimento di revoca è disposto dal Consiglio Direttivo.
Revoca dell’assegnazione. 1. La Giunta comunale può disporre in qualsiasi momento, mediante semplice comunicazione scritta, la revoca dell’assegnazione dell’alloggio in caso di: • mancato pagamento di quattro mensilità del canone entro il termine di trenta giorni dalla scadenza; • perdita dei requisiti di cui all’art. 4; • violazione degli obblighi di cui all’art. 8; • utilizzo dell’alloggio per scopi illeciti; • omessa presentazione di domanda per alloggio di edilizia residenziale pubblica; • mancato rispetto degli obblighi previsti nel progetto assistenziale; • ripetute violazioni degli obblighi di cui all’art. 13, previa contestazione scritta da parte del Comune.
Revoca dell’assegnazione. 1. L’autorizzazione d’uso potrà in qualsiasi momento essere revocata in caso di inosservanza del presente regolamento o di altre disposizioni legislative. 2. L’autorizzazione d’uso potrà altresì essere revocata, qualora l’assegnatario non utilizzi gli impianti a disposizione per più di 2 giorni di attività senza giustificato motivo o senza comunicarlo con un anticipo di almeno 15 giorni. 3. In tal caso verrà inoltre applicata una penale pari alla differenza tra la tariffa corrisposta e la tariffa piena, per l’intero periodo di vacanza nell’utilizzo dell’impianto rispetto a quanto risultante nella richiesta iniziale.
Revoca dell’assegnazione. Il lavoratore può chiedere la revoca dell’assegnazione al telelavoro – e il rientro in sede – non prima che siano trascorsi 6 mesi dall’avvio della sperimentazione. L’ Ente reintegra, ove possibile, il lavoratore nella stessa area e nello stesso servizio originario, decorsi 30 giorni dalla richiesta del lavoratore. La revoca d’ufficio potrà avvenire solo per i seguenti motivi, previa informazione alle organizzazioni sindacali: a) esigenze di carattere organizzativo (ad esempio se l’attività non è più ritenuta “telelavorabile”); b) esigenze economiche (mancata copertura a bilancio dei costi necessari per sostenere il telelavoro); c) ragioni legate al comportamento del dipendente che non effettui i rientri obbligatori, non mantenga le condizioni di sicurezza accertate in fase di sopralluogo di cui al precedente art. 4 e non rispetti le fasce di disponibilità obbligatoria per più di 3 volte nell’anno escluse le modifiche concordate; d) mancato raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati e previsti nel Piano della Performance. Nel caso di revoca d'ufficio, L'Ente garantisce, ove possibile, il reintegro del lavoratore nella stessa area e nello stesso servizio solo per i casi di cui alle lettere a) e b). Il reintegro in sede avviene, in ogni caso, entro 30 giorni dal provvedimento di revoca.
Revoca dell’assegnazione. Il Comune ha la possibilità di recedere dal contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. Il contratto deve prevedere la risoluzione del rapporto contrattuale, prima della scadenza ed eventualmente immediata nei seguenti casi: a) di cessazione della vita dell’Associazione; b) mancato pagamento, anche parziale, dell’eventuale onere (dopo 60 giorni); c) in casi reiterati di violazione degli obblighi contrattuali e per motivate ragioni di interesse pubblico. In caso di risoluzione per inadempimento del contratto, l’Associazione comodataria può essere interdetta dal futuro uso degli immobili comunali. La contestazione degli inadempimenti alle clausole contrattuali deve essere comunicata dal Comune al concessionario per mezzo raccomandata A/R. Il concessionario ha la facoltà di contro dedurre entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione.

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  • Durata dell’assicurazione L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita (c. 1919 ss.).

  • DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; – di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, del capitale assicurato. Qualora l’Assicurato, che in sede di sottoscrizione della proposta si è dichiarato “non fumatore”, inizi o ricominci a fumare (sigarette, sigari, pipa, sigarette elettroniche, ecc.), anche sporadicamente, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. La Compagnia, al ricevimento della comunicazione, provvederà a ricalcolare il capitale assicurato in base al premio corrisposto inizialmente ed ai tassi di tariffa che sarebbero stati utilizzati alla stipula per il caso di Assicurato “fumatore”.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • Proroga dell’assicurazione Non si applica alla presente assicurazione. Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori come precisato all’art. 6, lett. b), l’Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società s'impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Durata dell’Accordo Il presente accordo ha durata dall’01/01/2022 al 31/12/2024. La revi- sione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell’allegato 1 e del relativo budget as- segnato alla struttura. Non è ammessa proroga automatica e/o tacita. In caso di cessazione dell’attività su iniziativa dell’erogatore, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

  • DURATA DELLA LOCAZIONE 3.1 La durata della locazione è pattuita in anni sei dal………. al……., decorso il quale periodo il contratto si rinnoverà, fatte salve le eccezioni di Xxxxx, per un periodo di ulteriori sei anni (art. 28 legge 27.7.78, n. 392). 3.2 Il CONDUTTORE, qualora ricorrano gravi motivi, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione al LOCATORE con preavviso di almeno sei mesi, a mezzo di lettera raccomandata. 3.3 In mancanza di disdetta per lettera raccomandata, inviata da una delle parti almeno dodici mesi prima della scadenza, il presente contratto si intenderà rinnovato a norma di Xxxxx. 3.4 L’immobile oggetto del presente contratto, e ciò a prescindere dalla decorrenza dell’obbligo di pagamento del relativo canone a carico del CONDUTTORE (concordato in ogni caso dal …. ) viene consegnato al CONDUTTORE alla data del presente atto. Da tale data, pertanto, il CONDUTTORE si rende responsabile in via diretta ed esclusiva della detenzione, custodia e conservazione dell’immobile, nonché di ogni altro e qualsiasi pregiudizio possa derivarle o derivare a terzi attraverso l’uso o la detenzione dell’immobile. Il CONDUTTORE si impegna perciò da tale data a manlevare e garantire espressamente, in qualsiasi sede, il LOCATORE da ogni conseguenza pregiudizievole possa derivargli in merito assumendosene ogni carico anche economico e tenendone del tutto esente il LOCATORE.

  • Presentazione della domanda 1. La domanda di sovvenzione è redatta e presentata alla Direzione Centrale Cultura e Sport, Servizio Attività culturali - Posizione organizzativa “Coordinamento degli interventi regionali a sostegno delle attività culturali in materia di musica, folclore, teatro amatoriale, attività bandistica e coristica, delle arti figurative, della divulgazione della cultura, della valorizzazione della memoria storica e gestione attività FESR”, solo ed esclusivamente tramite il sistema informatico guidato di compilazione e di inoltro denominato FEG (Front End Generalizzato), accessibile dal sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx nelle sezioni dedicate al bando, dove sono pubblicate le modalità di accreditamento e le linee guida alla compilazione. Non sono ammissibili domande presentate con altre modalità. 2. La domanda di sovvenzione è sottoscritta e inoltrata: a) dal legale rappresentante dell’impresa o dal titolare dell’impresa individuale o dal procuratore individuato all’interno al Team di progetto; ovvero b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell’impresa o del titolare di impresa individuale. In tal caso le dichiarazioni di cui all’articolo 14, comma 3, lettere c) e d) devono essere sottoscritte digitalmente dal soggetto titolato a presentare la domanda di sovvenzione per l’impresa richiedente di cui alla lettera a) del presente xxxxx. 3. La domanda è presentata dalle ore 10.00 del giorno 15 gennaio 2019 alle ore 16.00.00 del giorno 15 maggio 2019. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l’ora di convalida finale effettuata tramite il sistema FEG. Qualora il medesimo candidato beneficiario presenti più domande, verrà sottoposto a selezione il progetto riferito all’ultima domanda validamente presentata, senza tener conto dei progetti presentati unitamente alle domande precedentemente pervenute. 4. La firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta sulla domanda generata dal sistema è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento eIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all’Allegato II del Regolamento eIDAS. 5. Le domande mancanti anche di uno solo dei documenti di cui all’articolo 14, comma 3, saranno considerate inammissibili, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 3. 6. La Regione si riserva la facoltà di richiedere integrazioni della documentazione presentata ai sensi dell’articolo 14, comma 4, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 4. 7. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell’invio della documentazione attraverso il sistema FEG sono pubblicate sul sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx nelle sezioni dedicate al bando. 8. L’inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del candidato beneficiario, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione regionale ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche dettagliate nelle linee guida di cui al comma 7, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 3.