ANTICIPAZIONE DI TESORERIA Clausole campione

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA. 1) Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente – presentata di norma all’inizio dell’esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell’Organo Esecutivo – è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria (art. 222 TUEL - punto 3.26 allegato 4.2 D.Lgs 118/2011 e s.m. ) entro i limiti stabiliti dalla normativa al tempo vigente. L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente l’utilizzo delle linee di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: - Assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata; - Contemporanea incapienza delle contabilità speciali e assenza degli estremi di applicazione di cui al successivo art. 13.
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA. Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente, presentata di norma all’inizio dell’esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell’organo esecutivo, è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo previsto dall’art.222 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i. L’utilizzo delle anticipazioni ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificamente, l’utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza di fondi disponibili, sul conto di tesoreria ed impossibilità ad utilizzare somme a specifica destinazione. Il Tesoriere, non appena si verifichino entrate libere da vincoli, provvede a ridurre e/o estinguere l’anticipazione eventualmente utilizzata. L’Ente si impegna periodicamente, e comunque entro la fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, ad emettere mandato a copertura per l’importo complessivo dei rientri dell’anticipazione eseguiti nel periodo precedente. Il Tesoriere addebita trimestralmente sul conto di tesoreria gli interessi a debito dell’Ente eventualmente maturati sul c/anticipazioni del trimestre precedente, previa trasmissione all’Ente medesimo dell’apposito estratto conto, applicando il relativo tasso passivo offerto in sede di gara, senza altre spese ed oneri. L’Ente si impegna a emettere tempestivamente il relativo mandato di pagamento “a regolarizzazione”. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente.
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA. 1- Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dal relativo provvedimento di autorizzazione, è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo previsto dal TUEL (attualmente tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell'Ente accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente). L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, salva diversa disposizione del responsabile del Settore Finanziario dell'Ente. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata, contemporanea incapienza delle contabilità speciali, assenza degli estremi di applicazione di cui al successivo art. 12. Il Tesoriere, prima di attivare l’utilizzo dell’anticipazione, ha l’obbligo di segnalare al Responsabile del Settore Finanziario l’esigenza di attivare detta linea di credito. La linea di credito potrà essere attivata solo previa specifica autorizzazione scritta del Responsabile del Settore Finanziario stesso.
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA. Le anticipazioni sono richieste dall’Amministrazione, previa trasmissione al Tesoriere – da parte della stessa - del provvedimento di autorizzazione di Regione Lombardia. Il Tesoriere è tenuto a concedere l’anticipazione di tesoreria ma non deve eccedere l’ammontare stabilito dalla normativa contabile di riferimento dell’Amministrazione. L’Amministrazione provvede a regolarizzare con cadenza mensile l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria. Gli interessi sulle anticipazioni, calcolati al tasso indicato nell’offerta economica, saranno addebitati all’Amministrazione annualmente franchi da commissioni sul massimo scoperto. La richiesta di apertura dell’anticipazione viene effettuata dall’Amministrazione, per il primo anno, sulla base del livello di anticipazione riconoscibile per l’esercizio secondo la normativa in materia. Per gli anni successivi l’anticipazione viene messa a disposizione il 1° gennaio automaticamente dal Tesoriere e aggiornata su richiesta dell’Amministrazione a seguito dell’approvazione del bilancio preventivo economico per l’anno interessato. La disponibilità dell’anticipazione deve essere richiesta al Tesoriere all’avvio del servizio e si intende rinnovata per gli anni successivi, salvo modifica dell’importo che deve essere comunicato dall’Amministrazione. In caso di cessazione del servizio, l’Amministrazione assume l’obbligo di accollare al Tesoriere subentrante, all’atto della assunzione della gestione, ogni esposizione derivante dalle sopra richiamate anticipazioni.
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA. 1 - Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, corredata della deliberazione della Giunta, è tenuto a concedere anticipazioni di Tesoreria entro il limite massimo previsto dalla normativa vigente.
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA. 1) A norma dell’art.222 del D.Lgs. 267/2000, il Tesoriere, su apposita richiesta dell’Ente corredata dalla relativa deliberazione di autorizzazione dell'organo esecutivo, concede allo stesso anticipazioni di Tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio dell'Ente. Ulteriori concessioni potranno essere disposte se opportunamente previste da fonti normative in materia.
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA. A norma dell’art. 222, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 il Tesoriere si impegna a concedere, su richiesta del Comune, anticipazioni di cassa ad un importo pari ai tre dodicesimi delle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio di entrata dell’Ente, accertate nel penultimo anno precedente. Il Tesoriere si rivarrà delle anticipazioni concesse su tutte le entrate comunali fino alla totale compensazione delle somme anticipate. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, della gestione del servizio in oggetto, il Comune si impegna ad estinguere ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dal Tesoriere a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del Tesoriere stesso, a far rilevare dalla Banca subentrante, all’atto dell’affidamento del servizio, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest’ultima tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di forma rilasciati nell’interesse del Comune.
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA. Il Tesoriere è obbligato a concedere previa regolare deliberazione l’anticipazione di cassa nei limiti e con la stretta osservanza delle norme vigenti. Il rientro e l’estinzione delle anticipazioni concesse sono regolati dalle norme legislative o ministeriali vigenti al momento della concessione.
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA. 1- Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA. 1. Il Tesoriere, su richiesta del Comune – presentata di norma all’inizio dell’esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell’organo esecutivo – è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo previsto dalla normativa, tempo per tempo vigente, delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell’ente accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente. L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, salva diversa disposizione del responsabile del servizio finanziario dell’ente.