RICORSO TERZI DA INCENDIO. L’Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, che impegni la responsabilità dell’Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (alla persona, a cose o animali) con esclusione dei danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell’Assicurato. La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite di € 1.000.000,00 per evento. Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi: a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall’assicurazione; b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b). Il Contraente o l’Assicurato devono immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell’art. 1917 c.c., III comma, l’Impresa ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell’eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. L’Impresa non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Appears in 3 contracts
Samples: Capitolato Speciale Di Gara Per La Copertura Assicurativa Rca / Ard Libro Matricola, Polizza Di Assicurazione Libro Matricola, Assicurazione
RICORSO TERZI DA INCENDIO. L’Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, che impegni la responsabilità dell’Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei Europ Assistance indennizza i danni materiali e diretti cagionati a terzi (alla persona, provocati a cose o animali) di terzi compresi i danni provocati ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato per il ricovero del Veicolo, dall’incendio dell’autovettura assicurata quando la stessa non si trovi in circolazione a norma del Codice. L’assicurazione opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso terzi stipulata ai sensi della Legge. Europ Assistance, pertanto, nei casi di responsabilità dell’Assicurato in conseguenza dell’evento di cui sopra, risponde fino alla concorrenza di Euro 260.000,00. - il proprietario dell’autovettura, l’usufruttuario, l’acquirente con esclusione dei danni a cose patto di riservato dominio ed animali il locatario in usocaso di autovettura concessa in leasing; - il coniuge non legalmente separato, custodia o possesso del Contraente e/o dell’Assicurato. La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite di € 1.000.000,00 per evento. Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:
a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall’assicurazione;
b) il coniugeconvivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse personedi tutti i predetti soggetti, quando convivono convivano con queste questi o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
c) ; - ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b). Il Contraente o l’Assicurato devono immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell’art. 1917 c.cal punto precedente., III comma, l’Impresa ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell’eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. L’Impresa non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Appears in 3 contracts
Samples: Assicurazione Danni, Assicurazione Danni, Assicurazione Danni
RICORSO TERZI DA INCENDIO. L’Impresa in caso La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata alla specifica partita, di incendioquant’egli sia tenuto a corrispondere per capitale, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, che impegni la responsabilità dell’Assicurato interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (alla personaalle cose di terzi, in conseguenza di eventi garantiti con il settore INCENDIO. Ferma la somma assicurata quale xxxxxxx xxxxxxxxxx, la garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole di servizi, fino ad un massimo del 10% della somma assicurata stessa. Con esclusione dei danni: - a cose che l’Assicurato abbia in consegna o animali) con esclusione dei danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso detenga a qualsiasi titolo; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del Contraente e/o dell’Assicuratosuolo. La presente garanzia deve intendersi prestata Non sono comunque considerati terzi le persone stabilmente residenti e conviventi con un limite l’Assicurato e risultanti dal suo stato di € 1.000.000,00 per evento. Agli effetti della presente garanzia famiglia alla data del sinistro, il coniuge non sono considerati terzi:
a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall’assicurazione;
b) legalmente separato, il coniugeconvivente more uxorio, gli ascendenti i genitori e i discendenti legittimifigli dell’Assicurato, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste loro conviventi o siano a loro carico in quanto per i quali l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b). Il Contraente o l’Assicurato devono L’Assicurato deve immediatamente informare l’Impresa la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di loro, lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell’art. 1917 c.c., III comma, l’Impresa ha difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il momento dell’eventuale transazione consenso della Compagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. L’Impresa non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penaleCodice Civile.
Appears in 2 contracts
Samples: Polizza Multirischi Dell’abitazione, Polizza Multirischi Dell’abitazione
RICORSO TERZI DA INCENDIO. L’Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, che impegni la responsabilità dell’Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (alla persona, a cose o animali) con esclusione dei danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell’Assicurato. La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite di € 1.000.000,00 Euro 1.000.000,00= per evento. Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:
a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall’assicurazione;
b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b). Il Contraente o l’Assicurato devono immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell’art. 1917 c.c., III comma, l’Impresa ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell’eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. L’Impresa non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Policy
RICORSO TERZI DA INCENDIO. L’Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, che impegni la responsabilità dell’Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei Europ Assistance indennizza i danni materiali e diretti cagionati a terzi (alla persona, provocati a cose o animali) di terzi compresi i danni provocati ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato per il ricovero del Veicolo, dall’incendio, fumo, esplosione e scoppio dell’autovettura assicurata quando lo stesso non si trovi in circolazione a norma del Codice. L’assicurazione opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso terzi stipulata ai sensi della Legge. Europ Assistance, pertanto, nei casi di responsabilità dell’Assicurato in conseguenza dell’evento di cui sopra, risponde fino alla concorrenza di Euro 260.000,00. - il proprietario dell’autovettura, l’usufruttuario, l’acquirente con esclusione dei danni a cose patto di riservato dominio ed animali il locatario in usocaso di autovettura concessa in leasing; - il coniuge non legalmente separato, custodia o possesso del Contraente e/o dell’Assicurato. La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite di € 1.000.000,00 per evento. Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:
a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall’assicurazione;
b) il coniugeconvivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse personedi tutti i predetti soggetti, quando convivono convivano con queste questi o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
c) ; - ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b). Il Contraente o l’Assicurato devono immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell’art. 1917 c.c., III comma, l’Impresa ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell’eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. L’Impresa non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.che
Appears in 1 contract
Samples: Prestito Finalizzato
RICORSO TERZI DA INCENDIO. L’Impresa In caso di responsabilità dell’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in caso conseguenza di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicuratoscoppio, che impegni ove tali danni non costituiscano un sinistro da circolazione di cui al C.A., la responsabilità dell’Assicurato Società tiene indenne l’Assicurato medesimo sino alla concorrenza, per fatto non inerente ogni sinistro, di un ammontare pari al massimale di polizza, ossia pari a 10.000.000,00€. In ogni caso la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (alla persona, a cose o animali) con esclusione dei danni a cose ed animali garanzia è prestata in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell’Assicuratobase alle Condizioni Generali di Assicurazione della Responsabilità Civile Auto. La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite di € 1.000.000,00 per evento. Agli effetti Ai fini della prestazione della presente garanzia non sono considerati terzigaranzia, si intende richiamato quanto previsto all’art. 129 del CA. (soggetti esclusi dall’assicurazione). Sono altresì esclusi i danni:
a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall’assicurazionea cose che l’Assicurato, anche se a bordo del veicolo, abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, ad eccezione del locale usato come rimessa del veicolo, condotto dall’Assicurato stesso in locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà;
b) il coniugedi qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, gli ascendenti dell’aria e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;del suolo
c) ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi subiti dai dipendenti in uno dei rapporti indicati alla lettera b)occasione di lavoro o servizio. Il Contraente o l’Assicurato devono L’Assicurato deve immediatamente informare l’Impresa la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lorolui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell’art. 1917 c.c., III comma, l’Impresa ha difesa e la Società avrà facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il momento dell’eventuale transazione consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. L’Impresa non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penaleCodice civile.
Appears in 1 contract
Samples: Polizza Responsabilità Civile Auto