Ripresa del pagamento del premio – Riattivazione Clausole campione

Ripresa del pagamento del premio – Riattivazione. Nel periodo di sospensione del contratto, dunque nel corso dei 12 mesi di mancato pagamento del premio - annuo o rata di premio: ● entro il termine di 6 mesi dalla scadenza del primo premio - annuo o rata di premio - non pagato: il Contraente ha il diritto di riattivare il contratto ● per i successivi mesi (fino alla prima ricorrenza annua del mancato pagamento del premio): il Contraente ha la possibilità di richiedere espressamente all’Impresa di riattivare il contratto e l’Impresa ha il diritto di richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione del contratto tenendo conto del loro esito. Soltanto con accettazione scritta dell'Impresa il contratto può essere riattivato. La riattivazione del contratto, in precedenza rescisso a seguito del mancato pagamento dei premi - effettuata nei termini sopra indicati - ripristina la prestazione assicurativa ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi. È possibile richiedere di riattivare il contratto anche direttamente nella propria Area Riservata ovvero utilizzando l’app
Ripresa del pagamento del premio – Riattivazione. Il presente contratto prevede il pagamento di un’unica rata di premio da versare anticipatamente prima della decorrenza della copertura. Non è quindi previsto il caso di Riattivazione per mancato pagamento del premio.
Ripresa del pagamento del premio – Riattivazione. Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare l’Assicurazione pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali. Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito. Accettata per iscritto dalla Società la riattivazione, l’Assicurazione entra nuovamente in vigore, per l’intero suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamento dell’importo dovuto. Trascorsi 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l’Assicurazione non può più essere riattivata.
Ripresa del pagamento del premio – Riattivazione. Entro un anno dalla data del mancato pagamento dei premi il Contraente ha comunque facoltà di riattivare il contratto e le eventuali coperture accessorie. La Riattivazione del contratto è possibile previa corresponsione di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi, calcolati sulla base del tasso annuo di Riattivazione, per il periodo di tempo intercorso tra le rispettive date di scadenza del pagamento del Premio e la data di ripresa del versamento del Premio. Il tasso annuo di Riattivazione è pari alla misura annua di rivalutazione attribuita al contratto, ai sensi dell'articolo 3 - punto A, con un minimo del Tasso di interesse legale in vigore alla data di ripresa del versamento del Premio. La Riattivazione può avvenire solo dietro espressa richiesta scritta del Contraente ed accettazione scritta dell’Impresa, che si riserva di richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere in merito alla possibilità di Riattivazione. La Riattivazione del contratto - effettuata nei termini e secondo le modalità di cui sopra, ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno del versamento delle somme dovute - il valore delle prestazioni che si sarebbe ottenuto qualora non si fosse verificato il mancato pagamento dei premi. Qualora nel Periodo di interruzione del pagamento del Premio, si verifichi la non autosufficienza dell’Assicurato o il decesso dell’Assicurato (con copertura accessoria attivata), il Contraente o i suoi eredi non possono corrispondere i premi arretrati per riattivare il contratto e nulla è dovuto da parte dell’Impresa. È fatto salvo quanto previsto all’art.18 per il caso in cui la copertura di non autosufficienza resti in vigore per un importo di rendita ridotto (rendita ridotta).
Ripresa del pagamento del premio – Riattivazione ed. 2017.03 Il presente contratto prevede il pagamento di un’unica rata di premio da versare anticipatamente prima della decorrenza della copertura. Non è quindi previsto il caso di Riattivazione per mancato pagamento del premio. CG.V.018.2015.CDQS Pag. 3 di 7 Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato rese al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e degli eventuali questionari, devono essere esatte, complete e veritiere. - contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto le inesattezze o la reticenza delle dichiarazioni fornite dal Contraente e dall’Assicurato; - rifiutare qualsiasi pagamento al verificarsi del sinistro; - recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o della reticenza (Art 1893 del Codice Civile).
Ripresa del pagamento del premio – Riattivazione ed. 2016.02 Il presente contratto prevede il pagamento di un’unica rata di premio da versare anticipatamente prima della decorrenza della copertura. Non è quindi previsto il caso di Riattivazione per mancato pagamento del premio. Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato rese al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e degli eventuali questionari, devono essere esatte, complete e veritiere. - contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto le inesattezze o la reticenza delle dichiarazioni fornite dal Contraente e dall’Assicurato; - rifiutare qualsiasi pagamento al verificarsi del sinistro; - recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o della reticenza (Art 1893 del Codice Civile).
Ripresa del pagamento del premio – Riattivazione. Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare l’assicurazione pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali.
Ripresa del pagamento del premio – Riattivazione. Entro un anno dalla data di sospensione del pagamento dei premi è possibile chiedere la riattivazione del contratto. La riattivazione del contratto è possibile previa corresponsione di tutti i premi annui arretrati aumentati degli interessi, calcolati sulla base del tasso annuo di riattivazione, per il periodo di tempo intercorso tra le rispettive date di scadenza del pagamento del premio e la data di ripresa del versamento del premio. Il tasso annuo di riattivazione è pari alla misura annua di rivalutazione attribuita al contratto, ai sensi dell'articolo 7 - punto A.1., con un minimo del tasso di interesse legale. La riattivazione del contratto - effettuata nei termini e secondo le modalità di cui sopra, ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno del versamento delle somme dovute - la prestazione di rendita, al valore che si sarebbe ottenuto qualora non si fosse verificata la sospensione del pagamento premi.
Ripresa del pagamento del premio – Riattivazione. Entro il termine di sei mesi dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata il Contraente può riattivare il contratto con il semplice pagamento delle rate arretrate aumentate degli interessi legali. Trascorso tale termine, comunque entro e non oltre il termine di 12 mesi decorrente dalla prima rata rimasta insoluta, è consentita la riattivazione sempre che:
Ripresa del pagamento del premio – Riattivazione. Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare l'assicurazione pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali per il periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di Riattivazione. L’interesse applicato coincide con il tasso annuo di rendimento attribuito alla polizza, a norma del precedente punto A) dell’art.1.2, nell’anno in cui viene effettuata la Riattivazione, con un minimo del tasso legale di interesse. La Riattivazione del Contratto, risoluto o ridotto per mancato pagamento dei premi, effettuata nei termini di cui ai comma precedenti, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalle Condizioni Generali in ordine alla validità delle garanzie assicurative. Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la Riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del Contraente ed accettazione scritta della Compagnia che può richiedere nuovi accertamenti sanitari, il cui costo è a carico del Contraente, e decidere circa la Riattivazione tenendo conto del loro esito. In ogni caso di Riattivazione l'assicurazione entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore alle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto. Trascorsi 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagato, l'assicurazione non può essere più riattivata.