Riattivazione del contratto. All’atto della riattivazione del contratto, il Premio viene determinato da UNIPOLSAI ASSI- CURAZIONI sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sospeso. La riattivazione è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo, purché il Proprietario assicurato (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente. In caso di riattivazione del contratto su di un altro veicolo occorre inoltre che il precedente veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, esportato defini- tivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appar- tenenza del veicolo assicurato. Riattivazione dopo un periodo di sospensione inferiore a tre mesi [90 giorni] Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi [90 giorni] le scadenze di rata e di annualità del contratto sospeso non vengono modificate ed il Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione rimane acquisito a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI; quest’ultima rimborsa invece l’eventuale integrazione cor- risposta al momento della sospensione. Il Periodo di osservazione non subisce interruzioni.
Riattivazione del contratto. La polizza riprende i suoi effetti dopo il periodo di sospensione.
Riattivazione del contratto. La Società all’atto della riattivazione determina il premio dovuto dal Contraente in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore al momento della riattivazione, rilasciando, mediante sostituzione di contratto, un nuovo certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde. La riattivazione è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo dello stesso proprietario (o locatario) del veicolo per cui è cessato il rischio purché, in quest’ultimo caso, il precedente veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente o abbia cessato la circolazione. La riattivazione con altro veicolo può essere effettuata anche se il proprietario o locatario del veicolo sono diversi nei seguenti casi: • il proprietario del veicolo da assicurare ed il proprietario del veicolo per cui è cessato il rischio sono coniugati o uniti civilmente o conviventi di fatto; • il proprietario del veicolo da assicurare è uno dei precedenti comproprietari del veicolo per cui è cessato il rischio; • il proprietario del veicolo da assicurare è la persona fisica corrispondente, se il veicolo per cui è cessato il rischio è una ditta individuale e viceversa; • il proprietario del veicolo da assicurare è, nel caso di società di persone, un socio illimitatamente responsabile della società proprietaria del veicolo per cui è cessato il rischio e viceversa. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi la riattivazione del contratto viene effettuata lasciando invariata la scadenza del contratto sospeso ed il periodo di osservazione non subisce interruzioni. Il premio pagato e non goduto, relativo al periodo della sospensione rimane acquisito alla Società; quest’ultima rimborsa invece l’eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione. Nel caso il periodo di sospensione abbia avuto durata pari a o superiore a due mesi, la data di scadenza del contratto nonché le date in cui sono dovute eventuali rate residue, vengono prorogate per un periodo pari a quello della sospensione ed il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione. Sul premio relativo al tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto, compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Riattivazione del contratto. La riattivazione del contratto è sempre possibile sullo stesso veicolo. Il Contraente può inol- tre chiedere che la riattivazione avvenga su di un altro veicolo; UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al Contraente le relative condizioni di Premio. Per la riattivazione su di un altro veicolo è comunque necessario che: - il precedente veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita; nonché - il Proprietario (nel caso dei contratti di leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Fami- gliare convivente. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi [90 giorni] le scadenze di rata e di annualità del contratto sospeso non vengono modificate ed il Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione rimane acquisito a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI; quest’ultima rimborsa invece l’eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.
Riattivazione del contratto. In qualunque momento da quando decorre la sospensione, il contraente può richiedere la riattivazione del contratto. La riattivazione della copertura assicurativa è subordinata alla previa verifica da parte di ADRIATIc delle condizioni di riattivazione. La riattivazione è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo, purché il contraente sia divenuto il proprietario assicurato (nel caso dei contratti di leasing, il locatario) del nuovo veicolo e siano mantenute le stesse circostanze di rischio. In caso di riattivazione del contratto su altro veicolo occorre inoltre che il precedente veicolo sia stato alienato, demolito oppure sia stato oggetto di furto. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. La riattivazione determina l’emissione di nuovi documenti e di una nuova polizza con medesima classe cU, con effetto dalla data di riattivazione e con data di scadenza uguale al contratto sostituito qualora la sospensione abbia avuto una durata inferiore a 60 giorni. Qualora la sospensione abbia invece avuto durata uguale o superiore ai 60 giorni la scadenza del contratto di riattivazione sarà prorogata per una durata pari a quella della sospensione.
Riattivazione del contratto. All’atto della riattivazione del contratto, il Premio viene determinato da NOBIS sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sospeso. La riattivazione è possibile sia sullo stesso Xxxxxxx che su di un altro Veicolo, della medesima tipologia, purché il Proprietario assicurato (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni. In caso di riattivazione del contratto su di un altro Veicolo occorre inoltre che il precedente Veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita. La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato. Riattivazione dopo un periodo di sospensione inferiore a 90 giorni
Riattivazione del contratto. Quando il contratto è riattivato la scadenza rispetto al contratto sospeso è prorogata per un periodo pari a 1/360 di anno per ogni giorno di sospensione. In caso di variazione del rischio, il Premio di riattivazione verrà calcolato con la stessa tariffa del contratto sospeso e, dall’importo così determinato verrà detratta la rata del Premio pagato e non goduto del contratto precedentemente sospeso. La riattivazione viene concessa sul veicolo assicurato o su un ciclomotore o motociclo di nuova proprietà. In caso di frazionamento mensile tramite il servizio APPpago di Sella Personal Credit S.p.A., l’eventuale conguaglio del Premio viene calcolato dalla Compagnia e pagato o richiesto, a seconda dei casi, definito in un’unica soluzione al momento in cui viene perfezionato il nuovo contratto. Il Contraente deve continuare a pagare a Sella Personal Credit S.p.A. l’importo invariato delle quote mensili anche durante il periodo di sospensione. Il Periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa. Pertanto, l’Attestato di Rischio è consegnato per via telematica almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione. La riattivazione viene concessa, ferma la formula di personalizzazione e il proprietario assicurato, sul Veicolo o su un ciclomotore o motociclo di nuova proprietà e decorre dalle ore 24.00 della data di pagamento del Premio calcolato. Le garanzie diverse dall’RC sono prestate solo se già presenti nel contratto precedente o in caso di veicolo di nuova proprietà.
Riattivazione del contratto. Se, a seguito di sospensione, il Contraente chiede la riattivazione su veicolo diverso da quello in precedenza assicurato, è tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti:
Riattivazione del contratto. Il Contraente può riattivare il Contratto sospeso mediante il pagamento del premio – o delle rate di premio arretrato. La riattivazione è automatica se la Compagnia riceve il versamento del Contraente tra l’inizio della sospensione e la sesta ricorrenza mensile del mancato pagamento. Dopo la sesta ricorrenza mensile e precedentemente alla prima ricorrenza annua del mancato pagamento la riattivazione può avvenire soltanto dietro espressa domanda del Contraente ed accettazione scritta della Compagnia. La Compagnia può, a sua discrezione, richiedere nuovi accertamenti sanitari, il cui costo è a carico del Contraente, e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito. RAPPORTO DI VISITA MEDICA” applicate con effetto dalla Data di Decorrenza del Contratto. Trascorso il periodo di sospensione del Contratto senza che il Contraente abbia versato i premi arretrati, lo stesso non è più riattivabile. In quest’ultimo caso il Contratto si risolve ed i premi pagati restano acquisiti dalla Compagnia.
Riattivazione del contratto. La riattivazione del contratto a seguito di sospensione può essere richiesta dal Contraente entro 12 mesi dalla sospensione; in tal caso l’Intermediario Assicurativo provvederà a sostituire il precedente contratto con uno nuovo prorogandone la scadenza per un periodo pari a quello in cui il contratto è rimasto sospeso. La riattivazione può essere effettuata solo se resta invariato il Proprietario del veicolo assicurato, ad eccezione dei soggetti aventi diritto al mantenimento della Classe di merito sulla base del Provvedimento Ivass n. 72 del 16 aprile 2018 per le casistiche presenti nella tabella “Determinazione della Classe di Conversione Universale del punto 2.11. All’atto della riattivazione, la Compagnia determina il Premio dovuto dal Contraente in base alla Tariffa riferita alla Polizza sospesa e applica un supplemento sulla garanzia di responsabilità civile auto di 16,26 Euro al netto di imposte e contributi, conteggiando a favore del Contraente stesso il rateo di Premio pagato e non goduto. La riattivazione può essere effettuata per lo stesso veicolo o per altro veicolo a condizione che il veicolo riferito al contratto precedentemente sospeso sia oggetto di documentata vendita, consegna in “conto vendita” (certificata da un soggetto/ concessionario autorizzato incaricato alla compravendita di veicoli), demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo.