Risarcimento dei costi di recupero dei crediti. L'imprenditore o il libero professionista che, dopo aver stipulato un contratto per la fornitura di beni o servizi con un altro imprenditore o libero professionista, risulti insoddisfatto a causa del mancato adempimento della prestazione pecuniaria ad opera della controparte nei termini di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme a lui dovute169. La questione del risarcimento dei costi sostenuti dal creditore a causa del ritardo di pagamento è stato oggetto di particolare attenzione sia da parte della direttiva 2000/35/CE sia da quella 2011/7/UE. In entrambe, infatti, vi sono numerosi considerando e articoli che ne trattano e dai quali risulta evidente come, nella prospettiva del legislatore comunitario, un risarcimento equo dei creditori possa servire a disincentivare i ritardi di pagamento. Tale risarcimento dovrebbe coprire varie spese effettuate dal creditore, quali i costi amministrativi e i costi interni causati dal ritardo di pagamento, per i quali dovrebbe determinarsi un importo minimo forfettario, nonché, in particolare, i costi sostenuti dal creditore per aver affidato un incarico a un avvocato o a un’agenzia di recupero crediti. Nel delineare questi rimedi risarcitori, inoltre, le direttive fanno salve le eventuali disposizioni nazionali sulla base delle quali l’autorità giurisdizionale nazionale può concedere al creditore un risarcimento per eventuali danni aggiuntivi connessi al ritardo di pagamento del debitore. In attuazione della direttiva 2011/7/UE, l'attuale art. 6, co. 1, del d.lgs. n. 231/2002 dispone così che “nei casi previsti dall'art. 3, il creditore ha diritto anche al rimborso 169 Diritto che, come conferma l'inserimento da parte del legislatore nel 2012 della congiunzione “anche”, si aggiunge al diritto del creditore di percepire gli interessi moratori, non risultando pertanto ricompreso in esso. dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte”. Inoltre, al co. 2, è previsto che “al creditore spetti, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno” ed è inoltre “fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”. Nel procedere ad un'analisi di tale disposizione, si conferma l'ipotesi avanzata all'inizio secondo la quale la disciplina nazionale ricalca fedelmente quella formulata a livello europeo....