Riscatto e anticipazioni Clausole campione

Riscatto e anticipazioni. Nel caso di liquidazione dovuta a riscatto (totale o parziale) o anticipazione così come previsto dalle Condizioni contrattuali, devono essere consegnati: - richiesta di liquidazione firmata dal Contraente; - fotocopia del documento di identità del Contraente valido e non scaduto; - documentazione comprovante la cessazione dell’attività lavorativa ovvero documentazione comprovante la perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica individuale ovvero dichiarazione, con relativa documentazione, comprovante il verificarsi di una delle ipotesi previste dalla normativa Per i pagamenti conseguenti al decesso del Contraente, nei termini stabiliti dal contratto, devono essere presentati: - richiesta di liquidazione effettuata e firmata singolarmente da ciascun Beneficiario (o dal rappresentante pro tempore del Beneficiario se non quest’ultimo non è una persona fisica); - copia autenticata del testamento del Contraente o un atto notorio attestante l’assenza di quest’ultimo. Se la designazione del Beneficiario è in forma generica (ad esempio: gli eredi, i figli, ecc.), l’atto notorio dovrà contenere i nominativi dei soggetti rientranti nella categoria designata; - fotocopia dei documenti di identità, validi e non scaduti, di ciascun Beneficiario (o del rappresentante pro tempore se l’avente diritto non è una persona fisica); - copia autenticata o estratto autentico del testamento; - dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti che il testamento è l’unico o, in caso di più testamenti, che quello presentato è il testamento ritenuto valido e non impugnato; se i Beneficiari sono gli eredi, l'atto deve riportare le generalità, l’età e la capacità di agire degli eredi/Beneficiari; O qualora il Contraente non abbia lasciato testamento e la designazione è generica - dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti che il Contraente non ha lasciato testamento.
Riscatto e anticipazioni. In caso di vita dell’aderente, lo stesso può riscattare il contratto, totalmente o parzialmente, durante la fase di accumulo o conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata, in entrambi i casi esclusivamente nelle fattispecie e con i limiti previsti dal Decreto. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali l’interessato non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Se la prestazione assicurata è espressa in euro, l’importo di riscatto totale è pari alla prestazione assicurata in forma di capitale rivalutata come previsto dall’art. 23. Se la prestazione assicurata è espressa in quote del fondo interno, l’importo di riscatto totale è pari al prodotto fra la prestazione assicurata in forma di capitale espressa in quote del fondo interno ed il valore unitario delle quote nel giorno di riferimento relativo alla data in cui la richiesta è pervenuta all’agenzia, accompagnata dalla relativa documentazione di cui all’art. 24. Qualora la richiesta di liquidazione sia pervenuta in agenzia prima della conversione di un contributo in quote, l’importo liquidabile afferente a tale contributo è pari al contributo stesso. L’operazione di riscatto totale risolve il contratto. Il riscatto parziale o l’anticipazione si ottengono con gli stessi criteri e le stesse modalità del riscatto totale e la polizza rimane in vigore per i residui valori contrattuali proporzionalmente ridotti. Qualora l’aderente abbia trasferito in questo contratto (art. 20) le disponibilità derivanti da altra forma di previdenza complementare di cui al Decreto, non riscattata, o abbia in essere altra forma di previdenza complementare, il periodo previsto al primo capoverso di questo articolo decorre dalla data di versamento del primo contributo a detta forma di previdenza complementare. - Riscatto minimo garantito Nei casi di riscatto per: - invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo - cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi - decesso la “prestazione assicurata in forma di capitale espressa in euro” in vigore non può essere inferiore ad un importo pari alla prestazione, calcolata alla data di inizio della garanzia, capitalizzata al tasso minimo garantito per il periodo intercorrente tra tale data e la data di ...
Riscatto e anticipazioni. In caso di vita dell’Aderente, lo stesso può riscattare il contratto totalmente o parzialmente, prima dell’accesso alla prestazione assicurata o conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata, in entrambi i casi esclusivamente nelle fattispecie e con i limiti previsti dal Decreto. In caso di decesso dell’Aderente, prima dell’accesso alla prestazione assicurata, i suoi eredi o gli eventuali diversi beneficiari indicati dallo stesso, hanno diritto ad un importo pari al valore di riscatto, calcolato alla data della richiesta, secondo le modalità sopra determinate.

Related to Riscatto e anticipazioni

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Livelli di Contrattazione 1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.

  • Norme finali e transitorie Articolo 35

  • Invio pezzi di ricambio La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualor a gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.