Common use of Rischi assicurati Clause in Contracts

Rischi assicurati. La Società, nella forma a “Primo rischio asso- luto”, indennizza l’Assicurato dei danni mate- riali e diretti a lui derivati da: a) Furto serale con esposizione, le ore 24 e non oltre, quando le vetrine (purché fisse) e le porte-vetrate (pur- ché efficacemente chiuse) rimangono protette da solo vetro fisso; con rottura dei vetri delle vetrine du- rante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nell’ufficio/studio, senza introduzione nei locali. tra le ore 8 e • prietà di xxxxx, a condizione che l’autore del furto abbia asportato le cose custo- dite nei locali che le contengono e indicati nella “Scheda di polizza”: delle cose assicurate, anche se di pro- • a seguito di scasso dei sistemi o dei mezzi di chiusura esterni, sfondamen- to delle pareti, del tetto, di soffitti, di pavimenti, di superfici, di lastre anti- sfondamento; • mediante l’impiego di attrezzi o di parti- colare agilità personale qualora le aper- ture si trovino ad oltre quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessi- bili per via ordinaria; • mediante l’uso fraudolento di chiavi vere: per l’operatività della garanzia è condizione essenziale che l’Assicurato provveda alla sostituzione della serra- tura non appena sia venuto a conoscen- za della sottrazione o dello smarrimen- to delle chiavi o prenda idonei provvedi- menti per la custodia dei locali .

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Del Professionista

Rischi assicurati. L’Impresa si obbliga a tenere indenne il Contraente ed i familiari con lui conviventi, fino ad un massimale di Euro 250.000,00 per sinistro e complessivamente per tutte le garanzie previste dalla Sezione Responsabilità Civile, fermo restando in ogni caso le esclusioni di cui al successivo art. 4 della presente Sezione, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni corporali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un evento accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata. L’assicurazione opera, inoltre, per la responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto commesso da: • FIGLI MINORI, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano affidati al coniuge separato o divorziato, oppure temporaneamente ad altri familiari. La Societàresponsabilità delle predette persone, nella forma a anche se non conviventi con il Contraente,si intende in questo caso assicurata; • MINORI e PERSONE Primo rischio asso- lutoALLA PARI”, indennizza l’Assicurato dei danni mate- riali temporaneamente ospiti degli Assicurati; • BABY SlTTER e diretti a lui derivati daADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI, anche se prestatori d’opera occasionali; • INCAPACI DI INTENDERE E VOLERE (art. 2047 del Codice Civile) in tutela agli Assicurati. Inoltre, per quanto relativo alla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l’Impresa si obbliga nei limiti del massimale previsto: a) Furto serale al risarcimento delle somme che gli Assicurati siano tenuti a pagare all’INAIL per l’azione di rivalsa spettante al predetto Istituto ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 nonché del decreto legislativo 23 Febbraio 2000 n° 38; b) al risarcimento in favore del prestatore di lavoro infortunato, o agli aventi causa di questi in caso di suo decesso, per le voci di danno ai predetti spettanti, purchè l’infortunio abbia determinato la morte od un’invalidità permanente, calcolata sulla base della “Tabella delle menomazioni” approvata con esposizioneDecreto Ministeriale 12 Luglio 2000, le ore 24 non inferiore al 6%; c) al risarcimento delle somme che gli Assicurati siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili per danni corporali subiti dagli addetti ai servizi domestici, “personale a ore”, “baby sitter” e “persone alla pari”, non oltre, quando le vetrine (purché fisse) e le porte-vetrate (pur- ché efficacemente chiuse) rimangono protette da solo vetro fisso; con rottura dei vetri delle vetrine du- rante l’orario soggetti all’obbligo di apertura al pubblico e presenza di addetti nell’ufficio/studio, senza introduzione nei locali. tra le ore 8 e • prietà di xxxxx, a condizione che l’autore assicurazione infortuni ai sensi del furto abbia asportato le cose custo- dite nei locali che le contengono e indicati nella “Scheda di polizza”: delle cose assicurate, anche se di pro- • a seguito di scasso dei sistemi o dei mezzi di chiusura esterni, sfondamen- to delle pareti, del tetto, di soffitti, di pavimenti, di superfici, di lastre anti- sfondamento; • mediante l’impiego di attrezzi o di parti- colare agilità personale qualora le aper- ture si trovino ad oltre quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessi- bili per via ordinaria; • mediante l’uso fraudolento di chiavi vere: per l’operatività della garanzia è condizione essenziale che l’Assicurato provveda alla sostituzione della serra- tura non appena sia venuto a conoscen- za della sottrazione o dello smarrimen- to delle chiavi o prenda idonei provvedi- menti per la custodia dei locali D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Ramo Danni

Rischi assicurati. 1) La Società, nella forma a “Primo rischio asso- luto”, Società indennizza l’Assicurato dei i danni mate- riali materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a lui derivati dacondizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse: a) Furto serale violandone le difese esterne mediante: • rottura, scasso; • uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; compreso il furto commesso con esposizioneuso di chiave autentica sottratta in modo fraudolento a chi la detiene; b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi con rottura o scasso. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate nel commettere il furto o nel tentativo di commetterlo. L’assicurazione vale, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando anche per i furti commessi: • quando, durante i periodi di esposizione diurna e serale, le vetrine (- purché fisse) fisse - e le porte-vetrate (pur- ché - purché efficacemente chiuse) chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso; • attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante; • con rottura dei vetri delle vetrine du- rante durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nell’ufficio/studioall’Ufficio o Studio. L’assicurazione è estesa a: d) rapina dei beni assicurati, senza introduzione nei locali. tra le ore 8 e • prietà di xxxxx, a condizione che l’autore del furto abbia asportato le cose custo- dite - come da definizione Contenuto - avvenuta nei locali che le li contengono e indicati nella “Scheda di polizza”: delle cose assicurate, anche se quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi; e) estorsione dei beni assicurati mediante violenza o minaccia diretta verso l’Assicurato, i suoi familiari, suoi dipendenti, sia verso altre persone. Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni assicurati devono essere poste in atto all’interno dei locali indicati in polizza; f) furto commesso dai dipendenti al di pro- fuori delle ore di lavoro quando si verifichino le seguenti circostanze: a seguito il dipendente non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di scasso dei sistemi o quelle dei mezzi di chiusura esterni, sfondamen- to delle pareti, del tetto, di soffitti, di pavimenti, di superfici, di lastre anti- sfondamentodifesa interna o della sorveglianza interna dei locali stessi; • mediante l’impiego il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell’interno dei locali stessi. Fermo quanto disposto dall’Art. 61, l’assicurazione è prestata inoltre per: 2) i guasti cagionati dai ladri, in occasione di attrezzi furto, rapina od estorsione consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i relativi contenuti) e le rispettive porte, fino a concorrenza di Euro 1.550,00 entro il limite della somma assicurata; 3) i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto, della rapina od estorsione consumati o tentati, fino ad un massimo di Euro 517,00 entro il limite della somma assicurata; 4) furto, rapina od estorsione anche in occasione di sciopero, tumulto popolare, sommossa, atto di terrorismo o di parti- colare agilità personale qualora sabotaggio, con una franchigia di Euro 155,00 per sinistro; 5) i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri, documenti, disegni e materiale meccanografico sottratti, comprese le aper- ture spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata; 6) le spese di ammortamento dei titoli per i quali è possibile tale procedura fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il Contenuto; 7) furto, rapina od estorsione di mobili, arredamento e attrezzatura, quando si trovino ad oltre quattro metri dal suolo temporaneamente presso terzi per riparazione e/o da ripiani praticabili ed accessi- bili manutenzione, fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata; 8) la Società riconosce inoltre, in caso di furto, rapina od estorsione indennizzabile ai termini di polizza, un importo pari al 10% della somma liquidabile, quale danno indiretto per via ordinaria; • mediante l’uso fraudolento di chiavi vere: per l’operatività della garanzia è condizione essenziale che l’Assicurato provveda alla sostituzione della serra- tura non appena sia venuto a conoscen- za della sottrazione o dello smarrimen- to delle chiavi o prenda idonei provvedi- menti per la custodia dei locali mancato utile - fermo restando quanto disposto dall’Art. 61.

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Samples: Assicurazione

Rischi assicurati. La Società, nella forma a “Primo rischio asso- luto”, Società indennizza l’Assicurato dei i danni mate- riali materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a lui derivati dacondizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse: a) Furto violandone le difese esterne mediante: 1) rottura, scasso; 2) uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili, compreso il furto commesso con uso di chiave autentica sottratta in modo fraudolento a chi la detiene; b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c) in altro modo, clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Per i valori custoditi in cassaforte murata ed ancorata, o di peso non inferiore a 200 kg., i limiti previsti dalla definizione contenuto si intendono raddoppiati, sempre che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi indicati, abbia poi violato tali mezzi di custodia mediante rottura o scasso. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati abbia violato tali mezzi con rottura o scasso. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o tentare di commetterlo. La garanzia è estesa ai furti commessi: a) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante; b) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine (- purché fisse) fisse - e le porte-vetrate (pur- ché portevetrate - purché efficacemente chiuse) chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso; ; c) con rottura dei vetri delle vetrine du- rante l’orario durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nell’ufficio/studioall'attività. L'assicurazione comprende inoltre: 1) la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi; 2) i guasti cagionati dai ladri, senza introduzione nei locali. tra in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le ore 8 cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e • prietà protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di xxxxxsicurezza e corazzate (esclusi i relativi contenuti) e le rispettive porte, fino a condizione che l’autore concorrenza di Euro 1.550,00 entro il limite della somma assicurata; 3) i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto abbia asportato o del la rapina consumati o tentati, fino ad un massimo di Euro 517,00 entro il limite della somma assicurata. 4) l'estorsione dei beni assicurati sia per violenza o minaccia diretta verso l'Assicurato, i suoi familiari e i suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni assicurati devono essere posti in atto all'interno dei locali indicati in polizza; 5) il furto commesso dai dipendenti al di fuori delle ore di lavoro quando si verifichino le cose custo- dite nei seguenti circostanze: − il dipendente non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei mezzi di difesa interna o della sorveglianza interna dei locali che stessi; − il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le contengono quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi. 6) le spese effettivamente sostenute per la riparazione o ricostruzione di Cose particolari danneggiate o sottratte in occasione di furto, rapina od estorsione, commessi o tentati, compresi, relativamente agli archivi, gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi per la perdita dei documenti. Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 2.583,00; 7) il furto, la rapina e indicati nella “Scheda l'estorsione anche in occasione di sciopero, tumulto popolare, sommossa, con esclusione degli atti di terrorismo o di sabotaggio, con l'applicazione di una franchigia di Euro 155,00 per sinistro; 8) il furto, la rapina e l'estorsione di mobili, arredamento e attrezzatura, posti nelle minori ed esclusive dipendenze dell'attività assicurata non direttamente comunicanti con la stessa, anche in altri fabbricati, purché gli stessi siano posti nell'area recintata di pertinenza del fabbricato contenente i beni oggetto dell'assicurazione nonché quando si trovino temporaneamente presso terzi per riparazione e/o manutenzione, sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata; 9) il furto, la rapina e l'estorsione di merci presso terzi a cui siano state affidate in custodia, in lavorazione, per confezionamento, imballaggio e/o vendita, fino a concorrenza del 5% della somma assicurata; 10) le spese di ammortamento dei titoli per i quali è possibile tale procedura fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il Contenuto; La Società, fermo restando quanto previsto dall’Art. 59, riconosce inoltre: 11) in caso di furto, rapina od estorsione indennizzabile a termini di polizza”: , un importo pari al 10% della somma liquidabile, quale danno indiretto per mancato utile; 12) le spese documentate per l’avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate, anche se di pro- • nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all’Assicurato a seguito di scasso dei sistemi sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il limite massimo di Euro 150,00 per singolo sinistro e per anno assicurativo; 13) le spese sanitarie documentate, comprese quelle psicoterapeutiche allo scopo di diagnosticare e predisporre terapie di sostegno a causa di disagi psicologici ed esclusi comunque i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dall’Assicurato o dei mezzi dagli addetti a seguito di chiusura esterniscippo o rapina, sfondamen- to delle paretitentati o consumati, del tettoindennizzabili a termini di polizza, con il massimo di soffitti, di pavimenti, di superfici, di lastre anti- sfondamento; • mediante l’impiego di attrezzi o di parti- colare agilità personale qualora le aper- ture si trovino ad oltre quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessi- bili Euro 2.000,00 per via ordinaria; • mediante l’uso fraudolento di chiavi vere: sinistro e per l’operatività della garanzia è condizione essenziale che l’Assicurato provveda alla sostituzione della serra- tura non appena sia venuto a conoscen- za della sottrazione o dello smarrimen- to delle chiavi o prenda idonei provvedi- menti per la custodia dei locali anno assicurativo.

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Samples: Insurance Contract

Rischi assicurati. 1) La Società, nella forma a “Primo rischio asso- luto”, Società indennizza l’Assicurato dei i danni mate- riali materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a lui derivati dacondizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse: a) Furto serale violandone le difese esterne mediante: • rottura, scasso; • uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; compreso il furto commesso con esposizioneuso di chiave autentica sottratta in modo fraudolento a chi la detiene; b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi con rottura o scasso. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate nel commettere il furto o nel tentativo di commetterlo. L’assicurazione vale, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando anche per i furti commessi: • quando, durante i periodi di esposizione diurna e serale, le vetrine (- purché fisse) fisse - e le porte-vetrate (pur- ché - purché efficacemente chiuse) chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso; • attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante; • con rottura dei vetri delle vetrine du- rante durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nell’ufficio/studioall’Ufficio o Studio. L’assicurazione è estesa a: d) rapina dei beni assicurati, senza introduzione nei locali. tra le ore 8 e • prietà di xxxxx, a condizione che l’autore del furto abbia asportato le cose custo- dite - come da definizione Contenuto - avvenuta nei locali che le li contengono e indicati nella “Scheda di polizza”: delle cose assicurate, anche se quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi; e) estorsione dei beni assicurati mediante violenza o minaccia diretta verso l’Assicurato, i suoi familiari, suoi dipendenti, sia verso altre persone. Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni assicurati devono essere poste in atto all’interno dei locali indicati in polizza; f) furto commesso dai dipendenti al di pro- fuori delle ore di lavoro quando si verifichino le seguenti circostanze: a seguito il dipendente non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di scasso dei sistemi o quelle dei mezzi di chiusura esterni, sfondamen- to delle pareti, del tetto, di soffitti, di pavimenti, di superfici, di lastre anti- sfondamentodifesa interna o della sorveglianza interna dei locali stessi; • mediante l’impiego il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell’interno dei locali stessi. Fermo quanto disposto dall’Art. 61, l’assicurazione è prestata inoltre per: 2) i guasti cagionati dai ladri, in occasione di attrezzi furto, rapina od estorsione consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i relativi contenuti) e le rispettive porte, fino a concorrenza di Euro 1.550,00 entro il limite della somma assicurata; 3) i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto, della rapina od estorsione consumati o tentati, fino ad un massimo di Euro 517,00 entro il limite della somma assicurata; 4) furto, rapina od estorsione anche in occasione di sciopero, tumulto popolare, sommossa, atto di terrorismo o di parti- colare agilità personale qualora sabotaggio, con una franchigia di Euro 155,00 per sinistro; 5) i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri, documenti, disegni e materiale meccanografico sottratti, comprese le aper- ture spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata; 6) le spese di ammortamento dei titoli per i quali è possibile tale procedura fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il Contenuto; 7) furto, rapina od estorsione di mobili, arredamento e attrezzatura, quando si trovino ad oltre quattro metri dal suolo temporaneamente presso terzi per riparazione e/o da ripiani praticabili ed accessi- bili per via ordinaria; • mediante l’uso fraudolento manutenzione, fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata; 8) la Società riconosce inoltre, in caso di chiavi vere: per l’operatività della garanzia è condizione essenziale che l’Assicurato provveda alla sostituzione della serra- tura non appena sia venuto a conoscen- za della sottrazione o dello smarrimen- to delle chiavi o prenda idonei provvedi- menti per la custodia dei locali .furto, rapina od estorsione indennizzabile ai termini di polizza, un importo pari al

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Samples: Assicurazione

Rischi assicurati. La SocietàL’Impresa, nella forma nei limiti ed alle condizioni che seguono, si obbliga a “Primo rischio asso- luto”, indennizza indennizzare l’Assicurato dei danni mate- riali e diretti a lui derivati materiali subiti direttamente dalle cose assicurate da: a) Furto serale con esposizione, le ore 24 e non oltre, quando le vetrine (purché fisse) e le porte-vetrate (pur- ché efficacemente chiuse) rimangono protette da solo vetro fisso; con rottura dei vetri delle vetrine du- rante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nell’ufficio/studio, senza introduzione nei locali. tra le ore 8 e • prietà di xxxxx, 20.1- Furto: a condizione che l’autore del furto abbia asportato le cose custo- dite Furto si sia introdotto nei locali che dell’Albergo in uno dei seguenti modi: a. violandone le contengono e indicati nella “Scheda difese esterne mediante: – Scasso di polizza”: delle cose assicurateserramenti in metallo (anche con Vetro antisfondamento), anche se legno, materia plastica rigida, saracinesche, tutti chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno; – effrazione o strappo di pro- • a seguito inferriate stabilmente infisse nei muri; – demolizione di scasso dei sistemi o dei mezzi di chiusura esterni, sfondamen- to delle pareti, del tetto, di soffitti, di pavimenti, superfici di superficivetro o cristallo, entrambi antisfondamento; – uso fraudolento di lastre anti- sfondamento; • mediante l’impiego chiavi, uso di attrezzi grimaldelli, o di parti- colare arnesi simili; b. con impiego di mezzi artificiosi o mediante particolare agilità personale qualora personale, quando le aper- ture aperture si trovino ad oltre quattro 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili pratica- bili ed accessi- bili accessibili per via ordinaria; • ; c. in modo clandestino purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi, violando le difese come indicato al punto a). Per le cose contenute in Armadio corazzato o cassaforte, l’Impresa è obbligata soltanto se l’autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali protezioni interne mediante l’uso fraudolento Scasso, uso fraudo- lento di chiavi vere: chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili. Sono parificati ai danni del Furto i guasti causati alle cose assicurate per l’operatività della com- mettere il Furto o per tentare di commetterlo. Durante le ore di apertura dell’Esercizio alberghiero la garanzia è condizione essenziale che l’Assicurato provveda alla sostituzione valida anche in mancanza delle modalità suddette, purché nell’Esercizio vi sia costante presenza dell’Assicurato o dei suoi famigliari o delle persone da lui incaricate della serra- tura non appena sia venuto a conoscen- za della sottrazione o dello smarrimen- to delle chiavi o prenda idonei provvedi- menti per la custodia sorveglianza dei locali o delle cose assicurate. L’Assicurazione, nell’ambito della somma assicurata, comprende altresì i guasti cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapina consumati o ten- tati, al Fabbricato dell’Albergo contenente le cose assicurate ed agli infissi posti al riparo e protezione degli accessi ed aperture dell’Albergo, compre- se casseforti ed armadi corazzati (esclusi i contenuti), fino a concorrenza di € 1.500,00.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Rischi assicurati. La Società, nella forma a “Primo rischio asso- luto”, Società indennizza l’Assicurato dei i danni mate- riali materiali e diretti a lui derivati da: a) Furto serale con esposizione, le ore 24 e non oltre, quando le vetrine (purché fisse) e le porte-vetrate (pur- ché efficacemente chiuse) rimangono protette da solo vetro fisso; con rottura dei vetri delle vetrine du- rante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nell’ufficio/studio, senza introduzione nei locali. tra le ore 8 e • prietà di xxxxx, a condizione che l’autore del furto abbia asportato le cose custo- dite nei locali che le contengono e indicati nella “Scheda di polizza”: delle causati alle cose assicurate, anche se di pro- • proprietà di terzi, da: 1) incendio; 2) fulmine ed elettricità atmosferica; 3) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; 4) implosione; 5) caduta di aeromobili, loro parti o di cose da essi trasportate; 6) onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili; 7) urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al Contraente o all’Assicurato ed in transito sulla pubblica via; 8) caduta di ascensori o montacarichi; 9) sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 m. da esse nonché fuoriuscita di fumo o vapore da fonti di calore a seguito di scasso guasto improvviso ed accidentale della fonte di calore facente parte dei sistemi beni assicurati e purché l’impianto sia collegato con adeguate condutture ad appropriati camini; 10) guasti causati per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o dei mezzi di chiusura esterniarrestare l’incendio; 11) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, sfondamen- to delle paretiigienici, del tettotecnici, di soffitti, di pavimenti, di superfici, di lastre anti- sfondamento; • mediante l’impiego di attrezzi riscaldamento o di parti- colare agilità personale qualora le aper- ture condizionamento, esistenti nel fabbricato o porzione di fabbricato assicurato. La Società non risponde: a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio ed infiltrazioni di acqua piovana; b) dei danni derivanti da traboccamento o rigurgito o rottura di fognature; c) dei danni derivanti da gelo; d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione; e) dei danni a beni assicurati descritti nella definizione “Contenuto” che si trovino ad oltre quattro metri trovano in locali interrati e/o seminterrati nonché a quelle poste a meno di 12 cm. dal suolo suolo; f) verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell’impianto che dei locali assicurati; g) dei danni da acqua causati da condutture installate all’esterno dei fabbricati o interrate. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 104,00; 12) effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, agli impianti, macchine, motori, apparecchi e circuiti elettrici anche mobili, audio e audiovisivi, antenne radiotelevisive, pannelli solari, targhe ed insegne luminose ed impianti d’allarme, purché di pertinenza dell’azienda. La Società non risponde dei danni: a) agli impianti e alle apparecchiature elettroniche; b) causati da usura o da ripiani praticabili carenza di manutenzione; c) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o di revisione, nonché di danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; d) dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; e) alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed accessi- bili alle resistenze elettriche scoperte. Agli effetti della presente garanzia: − i danni saranno indennizzati fino a concorrenza del 10% del totale delle somme rispettivamente assicurate per via ordinariail Fabbricato, Attrezzature ed arredamento (anche domestico) e Macchinario; • mediante l’uso fraudolento − il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di chiavi vere: Euro 104,00; − in nessun caso la Società pagherà, per l’operatività della garanzia è condizione essenziale che l’Assicurato provveda alla sostituzione della serra- tura non appena sia venuto singolo sinistro, somma superiore a conoscen- za della sottrazione o dello smarrimen- to delle chiavi o prenda idonei provvedi- menti Euro 1.033,00. Fermo quanto disposto dall’Art. 57, l’assicurazione si estende: 13) alle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro nonché per la custodia rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento del contenuto nei casi in cui la rimozione del contenuto fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dall’Assicurato resesi necessarie in seguito ad un sinistro indennizzabile ai termini di polizza. Queste garanzie sono prestate fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza; 14) alle spese effettivamente sostenute per la riparazione o ricostruzione di “Cose particolari” danneggiate o distrutte da incendio od altro evento indennizzabile compresi, relativamente agli archivi, gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi per la perdita dei locali documenti, fino alla concorrenza di Euro 517,00; 15) ai danni da interruzione di esercizio conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini di polizza fino a concorrenza di una somma massima del 10% calcolata sull’importo dell’indennizzo liquidato in conseguenza dell’evento o degli eventi che ha o hanno provocato il sinistro. 16) La Società indennizza anche i danni materiali e diretti subiti da: a) foraggio per effetto di fermentazione anomala e conseguente autocombustione fino al 30% della somma assicurata a tale titolo; b) bestiame in conseguenza di intossicazione ed asfissia a seguito di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione e fumo fino alla concorrenza del 40% della somma assicurata a tale titolo; c) arredamento ed attrezzature, apparecchiature elettroniche, macchinario e macchine agricole temporaneamente presso terzi per lavorazione, riparazione e/o manutenzione, in conseguenza degli eventi di cui al presente settore fino a concorrenza del 5% delle rispettive somme assicurate a tale titolo; d) attrezzature ed arredamento, anche domestico, posti all’aperto, nelle adiacenze dell’Azienda in conseguenza dei soli eventi di incendio, fulmine, esplosione o scoppio, non causato da ordigni esplosivi, verificatisi esclusivamente durante le ore diurne e comunque tra le ore 8 e le ore 21; e) attrezzature ed arredamento, apparecchiature elettroniche, macchinario e merci, presso fiere e mostre, in conseguenza degli eventi di cui al presente settore fino a concorrenza del 5% delle rispettive somme assicurate a tale titolo; Sono comprese inoltre, fermo il disposto dell’Art. 57: 17) le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 259,00, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato; 18) le spese di riprogettazione del fabbricato, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato; 19) gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato; 20) le spese di ammortamento dei titoli, se assicurati alla voce “Valori custoditi”, per i quali è possibile tale procedura, fino alla concorrenza di Euro 259,00; 21) le spese di smassamento dei cumuli di foraggio colpiti da fermentazione anomala fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il "Foraggio"” con il massimo di Euro 1033,00.

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Samples: Contratto Multirischio Per Il Settore Agricolo

Rischi assicurati. La SocietàSocietà indennizza, nella forma fino alla concorrenza della somma assicurata predisposta a “Primo rischio asso- luto”tale titolo, indennizza l’Assicurato dei i danni mate- riali materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a lui derivati dacondizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse: a) Furto violandone le difese esterne mediante: 1) rottura, scasso; 2) uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili; 3) furto commesso con uso di chiave autentica sottratta in modo fraudolento a chi la detiene, sempreché la sottrazione sia stata denunciata come previsto all’Art. 31 - lettera c) e la serratura venga sostituita appena l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza; b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c) in altro modo, clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Per i valori custoditi in cassaforte murata ed ancorata, o di peso non inferiore a 200 kg., i limiti previsti dalla definizione di Contenuto si intendono raddoppiati, sempre che l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi indicati, abbia poi violato tali mezzi di custodia mediante rottura o scasso. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati abbia violato tali mezzi con rottura o scasso. Sono parificati ai danni da furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o tentare di commetterlo. La garanzia è estesa ai furti commessi: a) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante; b) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine (- purché fisse) fisse - e le porte-porte vetrate (pur- ché - purché efficacemente chiuse) chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso; con ; c) mediante rottura dei vetri delle vetrine du- rante durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nell’ufficio/studioaddetti. L’assicurazione comprende inoltre: 1. la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi; 2. i guasti cagionati dai ladri, senza introduzione nei localiin occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i relativi contenuti) e le rispettive porte, fino a concorrenza di Euro 2.000,00 entro il limite della somma assicurata; 3. tra le ore 8 i danni materiali e • prietà di xxxxx, a condizione che l’autore diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto abbia asportato o della rapina consumati o tentati, fino ad un massimo di Euro 1.000,00 entro il limite della somma assicurata; 4. l’estorsione dei beni assicurati sia per violenza o minaccia diretta verso l’Assicurato, i suoi familiari e i suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni assicurati devono essere posti in atto all’interno dei locali indicati in polizza; 5. il furto commesso dai dipendenti al di fuori delle ore di lavoro quando si verifichino le cose custo- dite nei locali che le contengono e indicati nella “Scheda seguenti circostanze: • il dipendente non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di polizza”: delle cose assicurate, anche se di pro- • a seguito di scasso dei sistemi o quelle dei mezzi di chiusura esterni, sfondamen- to delle pareti, del tetto, di soffitti, di pavimenti, di superfici, di lastre anti- sfondamentodifesa interna o della sorveglianza interna dei locali stessi; • mediante l’impiego il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell’interno dei locali stessi. 6. il furto, la rapina e l’estorsione anche in occasione di attrezzi sciopero, tumulto popolare, sommossa, con esclusione degli atti di terrorismo o di parti- colare agilità personale qualora le aper- ture sabotaggio, con l’applicazione di una franchigia di Euro 200,00 per sinistro; 7. il furto, la rapina e l’estorsione di mobili, arredamento e attrezzatura, posti nelle minori ed esclusive dipendenze dell’attività assicurata non direttamente comunicanti con la stessa, anche in altri fabbricati, purché gli stessi siano posti nell’area recintata di pertinenza del fabbricato contenente i beni oggetto dell’assicurazione nonché quando si trovino ad oltre quattro metri dal suolo temporaneamente presso terzi per riparazione e/o da ripiani praticabili ed accessi- bili manutenzione, sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata; 8. il furto, la rapina e l’estorsione di merci presso terzi a cui siano state affidate in custodia, in lavorazione, per via ordinaria; • mediante l’uso fraudolento di chiavi vere: per l’operatività confezionamento, imballaggio e/o vendita, fino a concorrenza del 5% della garanzia è condizione essenziale che l’Assicurato provveda alla sostituzione della serra- tura non appena sia venuto a conoscen- za della sottrazione o dello smarrimen- to delle chiavi o prenda idonei provvedi- menti per la custodia dei locali somma assicurata.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Imprese

Rischi assicurati. La SocietàL’Impresa, nella forma nei limiti ed alle condizioni che seguono, si obbliga a “Primo rischio asso- luto”, indennizza indennizzare l’Assicurato dei danni mate- riali e diretti a lui derivati materiali subiti direttamente dalle cose assicurate da: a) Furto serale con esposizione, le ore 24 e non oltre, quando le vetrine (purché fisse) e le porte-vetrate (pur- ché efficacemente chiuse) rimangono protette da solo vetro fisso; con rottura dei vetri delle vetrine du- rante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nell’ufficio/studio, senza introduzione nei locali. tra le ore 8 e • prietà di xxxxx, 20.1- Furto: a condizione che l’autore del furto abbia asportato le cose custo- dite si sia introdotto nei locali che dell’al- bergo in uno dei seguenti modi: a. violandone le contengono e indicati nella “Scheda difese esterne mediante: – scasso di polizza”: delle cose assicurateserramenti in metallo (anche con vetro antisfondamento), anche se legno, materia plastica rigida, saracinesche, tutti chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno; – effrazione o strappo di pro- • a seguito inferriate stabilmente infisse nei muri; – demolizione di scasso dei sistemi o dei mezzi di chiusura esterni, sfondamen- to delle pareti, del tetto, di soffitti, di pavimenti, superfici di superficivetro o cristallo, entrambi antisfondamento; – uso fraudolento di lastre anti- sfondamento; • mediante l’impiego chiavi, uso di attrezzi grimaldelli, o di parti- colare arnesi simili; b. con impiego di mezzi artificiosi o mediante particolare agilità personale qualora personale, quando le aper- ture aperture si trovino ad oltre quattro 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessi- bili accessibili per via ordinaria; • ; c. in modo clandestino purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi, violando le difese come indicato al punto a). Per le cose contenute in armadio corazzato o cassaforte, l’Impresa è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali protezioni interne mediante l’uso scasso, uso fraudolento di chiavi vere: chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per l’operatività della commet- tere il furto o per tentare di commetterlo. Durante le ore di apertura dell’esercizio alberghiero la garanzia è condizione essenziale che l’Assicurato provveda alla sostituzione valida anche in mancanza delle modalità suddette, purché nell’esercizio vi sia costante presenza dell’Assicurato o dei suoi famigliari o delle persone da lui incaricate della serra- tura non appena sia venuto a conoscen- za della sottrazione o dello smarrimen- to delle chiavi o prenda idonei provvedi- menti per la custodia sorveglianza dei locali o delle cose assicurate. L’assicurazione, nell’ambito della somma assicurata, comprende altresì i guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati, al fabbricato dell’albergo contenente le cose assicurate ed agli infissi posti al riparo e protezione degli accessi ed aperture dell’albergo, comprese casseforti ed armadi corazzati (esclusi i contenuti), fino a concorrenza di 7 1.500,00.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Rischi assicurati. La Società, nella forma a “Primo rischio asso- luto”, indennizza l’Assicurato dei danni mate- riali e diretti a lui derivati da: a) Furto serale con esposizione, tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine (purché fisse) e le porte-vetrate (pur- ché efficacemente chiuse) rimangono protette da solo vetro fisso; con rottura dei vetri delle vetrine du- rante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nell’ufficio/studio, senza introduzione nei locali. tra le ore 8 e • prietà di xxxxx, a condizione che l’autore del furto abbia asportato le cose custo- dite nei locali che le contengono e indicati nella “Scheda di polizza”: delle cose assicurate, anche se di pro- • a seguito di scasso dei sistemi o dei mezzi di chiusura esterni, sfondamen- to delle pareti, del tetto, di soffitti, di pavimenti, di superfici, di lastre anti- sfondamento; • mediante l’impiego di attrezzi o di parti- colare agilità personale qualora le aper- ture si trovino ad oltre quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessi- bili per via ordinaria; • mediante l’uso fraudolento di chiavi vere: per l’operatività della La garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia dello smarri- mento o della sottrazione, fino alle ore 24 del 7° giorno successivo; restano in ogni caso fermi gli obblighi previsti dall’Art. 2.1 della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro”. In particolare l’Assicurato, salvo dimo- strato caso di forza maggiore, deve prendere tutte quelle misure di sicu- rezza e sorveglianza che si rendesse- ro necessarie per prevenire eventuali sinistri. condizione essenziale che l’Assicurato provveda alla sostituzione della serra- tura non appena sia venuto a conoscen- za della sottrazione o dello smarrimen- to delle chiavi o prenda idonei provvedi- menti per la custodia dei locali .. • mediante l’uso fraudolento di chiavi vere: per l’operatività della garanzia è La garanzia è comunque operante anche quando: questo caso il pagamento dell’indenniz- zo sarà effettuato con uno scoperto del 25%. • vi siano serramenti con vetro non anti- sfondamento e il furto sia stato com- messo con la sola rottura di tali vetri o con lo scasso delle strutture e/o con- gegni di chiusura di tali serramenti; in

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Del Professionista

Rischi assicurati. La Società, nella forma a “Primo rischio asso- luto”, indennizza l’Assicurato È assicurato l’indennizzo dei danni mate- riali materiali e diretti arrecati al Fabbricato ed al Contenuto posto nei locali dell’esercizio e nei locali utilizzati come deposito di riserva da: L’ Impresa non risponde dei danni: – causati da usura o da carenza di manutenzione; – verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lui derivati dalavo- ri di manutenzione o revisione, nonchè i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; – dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonchè quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore – i primi € 250,00 di ogni sinistro. Restano esclusi i danni: – di imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del fabbricato e delle recinzioni; – di furto, rapina, smarrimento, estorsione, di saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; – causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre; – verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assi- curati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occa- sione di serrata; – avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, qualora l'occupazione medesima si protrag- ga per oltre cinque giorni consecutivi. La garanzia viene prestata previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per singolo sinistro. In caso di sinistro l’Impresa non indennizzerà più dell’ 80 % della somma assicurata ad ogni singola partita. Relativamente ai danni materiali e diretti causati dalla grandine su serra- menti, insegne, vetrate e lucernari in genere, lastre in cemento-amianto, lastre di fibrocemento o altri conglomerati artificiali e manufatti in mate- ria plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati la garanzia viene prestata entro il limite di € 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo. L'Impresa non risponde dei danni: aa.) Furto serale con esposizionecausati da: - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; - mareggiate e penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, le ore 24 accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo, umidità e stillicidio; - cedimento o franamento del terreno; - gelo, sovraccarico di neve, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra; b.) subiti da: - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od anten- ne e consimili installazioni esterne; - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coper- ture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristi- no conseguenti o non oltrea sinistro), quando le vetrine serre, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto. Ai fini della presente garanzia: - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per sin- golo sinistro, di un importo pari ad € 500,00; - in nessun caso l'Impresa sarà tenuta a pagare, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito, somma maggiore all’80% della somma assicurata ad ogni singola partita. Sono esclusi i danni causati: a. da valanghe e slavine; b. da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia; c. ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto; d. ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (purché fissea meno che detto rifa- cimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) e le porte-vetrate (pur- ché efficacemente chiuse) rimangono protette da solo vetro fisso; con rottura dei vetri delle vetrine du- rante l’orario di apertura ed al pubblico e presenza di addetti nell’ufficio/studioloro contenuto; e. ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto; f. ai lucernari, senza introduzione nei locali. tra le ore 8 e • prietà di xxxxxvetrate, serramenti in genere, nonché all'impermeabilizza- zione, a condizione meno che l’autore il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del furto abbia asportato tetto o delle pareti, in seguito al sovraccarico di neve. Ai fini della presente garanzia: - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per sin- golo sinistro, di una franchigia di € 1.000,00; - in nessun caso l'Impresa sarà tenuta a pagare, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito, somma maggiore di € 250.000,00. occlusione di pluviali, grondaie, impianti fissi idrici, igienico-sanitari e di condizionamento, installati nel fabbricato assicurato o contenente le cose custo- dite nei locali assicurate e di sua esclusiva competenza. Sono compresi: - i danni causati dal gelo che le contengono provochi la rottura di impianti idrici, igie- nici, tecnologici e indicati nella “Scheda di tubazioni in genere al servizio del fabbricato e/o dell’ attività descritta in polizza”: ; questa garanzia viene prestata entro il limite di € 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo; - rigurgito delle cose assicurateacque di scarico dalle canalizzazioni o dalle fogna- ture, anche se di pro- • proprietà o in uso all'Assicurato, a seguito di scasso dei sistemi loro guasto, rottura od occlusione; questa garanzia viene prestata entro il limi- te di € 5.000,00; - le spese sostenute per la ricerca del guasto o dei mezzi della rottura e le relative riparazioni o sostituzioni, nonché quelle per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie, sono comprese fino alla concor- renza del 2% della somma assicurata per il fabbricato, col massi- mo di chiusura esterni, sfondamen- to delle pareti, del tetto, di soffitti, di pavimenti, di superfici, di lastre anti- sfondamento; • mediante l’impiego di attrezzi o di parti- colare agilità personale qualora le aper- ture si trovino € 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo. Restano esclusi: - i danni a merci poste ad oltre quattro metri altezza inferiore a 12 cm. dal suolo ed a tutto quanto è posto in locali interrati o seminterrati qualora causati da ripiani praticabili rigur- gito delle acque di scarico; - da rigurgito delle acque di scarico causati dai sistemi fognari della rete pubblica; - i danni provocati dal gelo qualora l’attività sia stata sospesa per più di 72 ore antecedenti il sinistro; - i primi € 150,00 di ogni sinistro. – Fumo, gas, vapori, fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accessi- bili per via ordinaria; • mediante l’uso fraudolento di chiavi vere: per l’operatività della garanzia è condizione essenziale acci- dentale agli impianti termici al servizio del fabbricato, oppure sviluppati- si in conseguenza dei “Rischi assicurati” che l’Assicurato provveda alla sostituzione della serra- tura abbiano colpito anche cose non appena sia venuto a conoscen- za della sottrazione o dello smarrimen- to delle chiavi o prenda idonei provvedi- menti per la custodia dei locali assicurate.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Rischi assicurati. La SocietàSocietà indennizza, nella forma fino alla concorrenza della somma assicurata predisposta a “Primo rischio asso- luto”tale titolo, indennizza l’Assicurato dei i danni mate- riali materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a lui derivati dacondizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse: a) Furto violandone le difese esterne mediante: 1) rottura, scasso; 2) uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili; 3) furto commesso con uso di chiave autentica sottratta in modo fraudolento a chi la detiene, sempreché la sottrazione sia stata denunciata come previsto all'Art. 31 - lettera c) e la serratura venga sostituita appena l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza; b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c) in altro modo, clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Per i valori custoditi in cassaforte murata ed ancorata, o di peso non inferiore a 200 kg., i limiti previsti dalla definizione di Contenuto si intendono raddoppiati, sempre che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi indicati, abbia poi violato tali mezzi di custodia mediante rottura o scasso. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati abbia violato tali mezzi con rottura o scasso. Sono parificati ai danni da furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o tentare di commetterlo. La garanzia è estesa ai furti commessi: a) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante; b) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine (- purché fisse) fisse - e le porte-porte vetrate (pur- ché - purché efficacemente chiuse) chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso; con ; c) mediante rottura dei vetri delle vetrine du- rante l’orario durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nell’ufficio/studioaddetti. 1) la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi; 2) i guasti cagionati dai ladri, senza introduzione nei locali. tra in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le ore 8 cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e • prietà protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di xxxxxsicurezza e corazzate (esclusi i relativi contenuti) e le rispettive porte, fino a condizione che l’autore concorrenza di Euro 2.000,00 entro il limite della somma assicurata; 3) i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto abbia asportato o della rapina consumati o tentati, fino ad un massimo di Euro 1.000,00 entro il limite della somma assicurata. 4) l'estorsione dei beni assicurati sia per violenza o minaccia diretta verso l'Assicurato, i suoi familiari e i suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni assicurati devono essere posti in atto all'interno dei locali indicati in polizza; 5) il furto commesso dai dipendenti al di fuori delle ore di lavoro quando si verifichino le cose custo- dite nei locali che le contengono e indicati nella “Scheda seguenti circostanze: − il dipendente non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di polizza”: delle cose assicurate, anche se di pro- • a seguito di scasso dei sistemi o quelle dei mezzi di chiusura esternidifesa interna o della sorveglianza interna dei locali stessi; − il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi. 6) il furto, sfondamen- to delle paretila rapina e l'estorsione anche in occasione di sciopero, tumulto popolare, sommossa, con esclusione degli atti di terrorismo o di sabotaggio, con l'applicazione di una franchigia di Euro 200,00 per sinistro; 7) il furto, la rapina e l'estorsione di mobili, arredamento e attrezzatura, posti nelle minori ed esclusive dipendenze dell'attività assicurata non direttamente comunicanti con la stessa, anche in altri fabbricati, purché gli stessi siano posti nell'area recintata di pertinenza del tettofabbricato contenente i beni oggetto dell'assicurazione nonché quando si trovino temporaneamente presso terzi per riparazione e/o manutenzione, sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata; 8) il furto, la rapina e l'estorsione di merci presso terzi a cui siano state affidate in custodia, in lavorazione, per confezionamento, imballaggio e/o vendita, fino a concorrenza del 5% della somma assicurata; 9) fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza, sono assicurati i valori contro: a) il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi; c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; d) la rapina; commessi sulla persona dell'Assicurato, di soffittisuoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'azienda, purché di pavimentietà non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65 anni, mentre al di superfici, di lastre anti- sfondamento; • mediante l’impiego di attrezzi o di parti- colare agilità personale qualora le aper- ture si trovino ad oltre quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessi- bili per via ordinaria; • mediante l’uso fraudolento di chiavi vere: per l’operatività della garanzia è condizione essenziale che l’Assicurato provveda alla sostituzione della serra- tura non appena sia venuto a conoscen- za della sottrazione o dello smarrimen- to delle chiavi o prenda idonei provvedi- menti per la custodia fuori dei locali indicati in polizza detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa. In caso di sinistro riferito alle garanzie Furto e/o Portavalori, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. Entrambe le garanzie sono prestate a "Primo Rischio Assoluto".

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Samples: Insurance Policy