Rischi assicurati. La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata predisposta a tale titolo, i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da: 1. incendio; 2. fulmine ed elettricità atmosferica; 3. esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; 4. implosione; 5. caduta di aeromobili, satelliti artificiali, corpi orbitanti volanti e veicoli spaziali in genere - esclusi ordigni esplosivi - e loro parti o di cose da essi trasportate; 6. meteoriti; 7. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili; 8. urto di veicoli stradali o di natanti, con la franchigia indicata nella Scheda Allegata, esclusi quelli appartenenti al Contraente o all’Assicurato; 9. caduta di ascensori o montacarichi; 10. fuoriuscita di fumo, gas o vapore da fonti di calore a seguito di guasto improvviso ed accidentale della fonte di calore facente parte dei beni assicurati e purché l’impianto sia collegato con adeguate condutture ad appropriati camini; 11. colpa grave dell’Assicurato o del Contraente o delle persone di cui questi debbano rispondere ai sensi dell’Art. 1900 c.c.; 12. guasti cagionati per ordine dell’Autorità o causati dall’Assicurato o da terzi per impedire od arrestare l’incendio. A parziale deroga di quanto previsto dalla definizione di Contenuto, la Società indennizza anche i danni materiali e diretti subiti da: 13. merci, mobilio, attrezzatura, arredamento, macchine, temporaneamente presso terzi per lavorazione, riparazione e/o manutenzione, in conseguenza degli eventi di cui al presente settore fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata; 14. attrezzature, merci ed arredi posti all’aperto, nelle adiacenze dell’esercizio in conseguenza dei soli eventi di incendio, fulmine, esplosione o scoppio, non causato da ordigni esplosivi, verificatisi esclusivamente durante le ore di apertura dell’azienda. Sono comprese inoltre, fermo il disposto dell’Art. 43: 15. le spese per il rimpiazzo di combustibile fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato; 16. i danni materiali direttamente causati da eventi garantiti dal presente Settore A - Sezione I al Contenuto riposto presso mostre, fiere e mercati, purché nell’ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. L’assicurazione è prestata nel limite della somma indicata nella Scheda Allegata; 17. i danni da interruzione di esercizio conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata, calcolata sull’importo dell’indennizzo liquidato in conseguenza dell’evento o degli eventi che ha o hanno provocato il sinistro.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Attività Economiche
Rischi assicurati. a) Assicurazione Responsabilità civile pro- fessionale dell’ingegnere La Società indennizzasi obbliga a tenere indenne l’As- sicurato di quanto questi sia tenuto a paga- re, fino alla concorrenza della somma assicurata predisposta quale civilmente responsabile ai sensi di legge a tale titolotitolo di risarcimento (capitale, i interessi e spese), in conseguenza di danni corporali e danni materiali e diretti alle cose assicuratecagionati a terzi con colpa, anche se sia lieve che grave, per: • un fatto verificatosi in relazione all’at- tività professionale indicata in polizza di proprietà di terziINGEGNERE, causati da:
1. incendio;
2. fulmine ed elettricità atmosferica;
3. esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
4. implosione;
5. caduta di aeromobiliLIBERO PROFESSIO- NISTA, satelliti artificiali, corpi orbitanti volanti e veicoli spaziali in genere - esclusi ordigni esplosivi - e loro parti o di cose da essi trasportate;
6. meteoriti;
7. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
8. urto di veicoli stradali o di natanti, con la franchigia indicata nella Scheda Allegata, esclusi quelli appartenenti al Contraente o all’Assicurato;
9. caduta di ascensori o montacarichi;
10. fuoriuscita di fumo, gas o vapore da fonti di calore a seguito di guasto improvviso ed accidentale della fonte di calore facente parte dei beni assicurati e purché l’impianto sia collegato con adeguate condutture ad appropriati camini;
11. colpa grave dell’Assicurato o del Contraente o delle persone di cui questi debbano rispondere ai sensi dell’Art. 1900 c.c.;
12. guasti cagionati per ordine dell’Autorità o causati dall’Assicurato o da terzi per impedire od arrestare l’incendio. A parziale deroga di quanto previsto dalla definizione di Contenuto, la Società indennizza anche i danni materiali e diretti subiti da:
13. merci, mobilio, attrezzatura, arredamento, macchine, temporaneamente presso terzi per lavorazione, riparazione PROGETTISTA e/o manutenzioneDIRETTORE DEI LAVORI e/o COLLAUDATORE delle seguenti opere, così come definite e regolate dall’Art. 14 della Legge 143 del 02/03/1949 avente come titolo “Appro- vazione della tariffa professionale di ingegnere ed architetto”: - costruzioni rurali, industriali, civili, ar- tistiche e decorative (classe I); - impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali o a costruzio- ni civili o gruppi di costruzioni civili (classe III); - impianti elettrici (classe IV); - ferrovie e strade (classe VI); - impianti per la provvista, condotta e distribuzione di acqua, fognature ur- bane (classe VIII); La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato sia regolarmente iscritto all’al- bo professionale del relativo Ordine e che svolga l’attività nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti che la disciplinano. - lavori topografici (capo IVdella stessa Xxxxx).
a.1) Assicurazione Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere inden- ne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a tito- lo di risarcimento (capitale, interes- si e spese) in conseguenza degli eventi di danni corporali e di danni materiali con colpa, sia lieve che grave, cagionati a terzi per: • un fatto verificatosi in relazione alle responsabilità non professio- nali assicurate in polizza. L’assicurazione di cui al presente settore fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata;
14. attrezzature, merci ed arredi posti all’aperto, nelle adiacenze dell’esercizio in conseguenza dei soli eventi alle lettere a) e a1) vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto col- poso o doloso di incendio, fulmine, esplosione persone delle quali o scoppio, non causato da ordigni esplosivi, verificatisi esclusivamente durante con le ore di apertura dell’azienda. Sono comprese inoltre, fermo il disposto dell’Art. 43:
15. le spese per il rimpiazzo di combustibile fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato;
16. i danni materiali direttamente causati da eventi garantiti dal presente Settore A - Sezione I al Contenuto riposto presso mostre, fiere e mercati, purché nell’ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. L’assicurazione è prestata nel limite della somma indicata nella Scheda Allegata;
17. i danni da interruzione di esercizio conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata, calcolata sull’importo dell’indennizzo liquidato in conseguenza dell’evento o degli eventi che ha o hanno provocato il sinistroquali debba rispondere.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Del Professionista
Rischi assicurati. Si intendono operanti le seguenti garanzie: La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata predisposta garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a tale titolo, i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da:
1. incendio;
2. fulmine ed elettricità atmosferica;
3. esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
4. implosione;
5. caduta di aeromobili, satelliti artificiali, corpi orbitanti volanti e veicoli spaziali in genere - esclusi ordigni esplosivi - e loro parti o di cose da essi trasportate;
6. meteoriti;
7. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
8. urto di veicoli stradali o di natanti, con la franchigia indicata nella Scheda Allegata, esclusi quelli appartenenti al Contraente o all’Assicurato;
9. caduta di ascensori o montacarichi;
10. fuoriuscita di fumo, gas o vapore da fonti di calore a seguito di guasto improvviso ed accidentale della fonte di calore facente parte dei beni assicurati e purché l’impianto sia collegato con adeguate condutture ad appropriati camini;
11. colpa grave dell’Assicurato o del Contraente o delle persone di cui questi debbano rispondere ai sensi dell’Art. 1900 c.c.;
12. guasti cagionati per ordine dell’Autorità o causati dall’Assicurato o da terzi per impedire od arrestare l’incendio. A parziale deroga di quanto previsto dalla definizione di Contenutomorte, la Società indennizza anche i danni materiali per lesioni personali e diretti subiti da:
13. merci, mobilio, attrezzatura, arredamento, macchine, temporaneamente presso terzi per lavorazione, riparazione e/o manutenzionedanneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti - diversi dallo spargimento di acqua conseguenti a rotture accidentali, od occlusione o rigurgito di impianti e conduttore e comunque diversi dagli eventi previsti nella Sezione Danni da acqua - verificatesi in relazione alla proprietà del fabbricato od alla conduzione delle parti comuni. L'assicurazione comprende, a titolo esemplificativo, la responsabilità civile dell'Assicurato derivante:
a) dalla proprietà o conduzione degli eventi spazi di pertinenza del fabbricato anche tenuti a giardini e parchi, strade private, piscine, attrezzature sportive e per giochi;
b) da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ;
c) dalla proprietà di antenne centralizzate riceventi per apparecchi televisivi installate sul tetto o su parti del Fabbricato o di impianti similari
d) da lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione del Fabbricato, compresi i rischi rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sempre che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 (e si tratti di persone diverse dal l'Assicurato stesso). L'assicurazione opera a condizione che le imprese esecutrici siano in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.
e) derivante dalla mancata rimozione di neve e ghiaccio dal Fabbricato assicurato, dalle parti comuni, dai giardini, parchi di pertinenza, dalle strade private, dalle piscine o dalle attrezzature di cui al presente settore fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata;
14sopra. attrezzature, merci ed arredi posti all’aperto, nelle adiacenze dell’esercizio in conseguenza dei soli eventi Relativamente ai marciapiedi circostanti o adiacenti il Fabbricato assicurato si intende compresa anche la mancata rimozione di incendio, fulmine, esplosione o scoppio, non causato da ordigni esplosivi, verificatisi esclusivamente durante le ore di apertura dell’azienda. Sono comprese inoltre, fermo il disposto dell’Art. 43neve e ghiaccio qualora l'Assicurato ne sia obbligato per Ordinanza Comunale L'assicurazione si intende altresì prestata per i danni:
15. le spese per il rimpiazzo f) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di combustibile fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegataattività industriali, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento commerciali, artigianali, agricole, o di condizionamento al servizio del fabbricato;
16. i danni materiali direttamente causati da eventi garantiti dal presente Settore A - Sezione I al Contenuto riposto presso mostre, fiere e mercatiservizi, purché nell’ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. L’assicurazione è prestata nel limite della somma indicata nella Scheda Allegata;
17. i danni da interruzione di esercizio conseguenti ad un a sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, con applicazione di polizza fino uno scoperto del 10% per sinistro con il minimo di € 1.000 e con il limite di indennizzo di € 100.000.
g) conseguenti a concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegatacontaminazione dell'acqua, calcolata sull’importo dell’indennizzo liquidato in conseguenza dell’evento dell'aria e del suolo, congiuntamente o degli eventi che ha disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o hanno provocato comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato assicurato. Questa estensione è prestata con applicazione di uno scoperto 10% per sinistro con il sinistrominimo di € 1.000 e con il limite di indennizzo di € 100.000.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per I Fabbricati
Rischi assicurati. A - Responsabilità Civile verso Terzi - R.C.T.
1) La Società indennizzasi obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, fino alla concorrenza della somma assicurata predisposta quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a tale titolotitolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza, nonché delle attività complementari e sussidiarie connesse con l'attività principale, il tutto svolto con il numero di addetti indicati in polizza. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che:
a) possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
b) ricada sull'Assicurato anche per danni cagionati a terzi da subappaltatori mentre eseguono lavori per conto dell'Assicurato stesso. Questa garanzia è valida a condizione che la quota dei lavori ceduti non sia superiore al 20% del valore di ogni singola opera;
2) L'assicurazione comprende inoltre i fatti accidentali derivanti:
a) dalla proprietà e conduzione del fabbricato e dei relativi impianti in cui si svolge l’attività e le attività complementari e sussidiarie, ivi compresi ascensori, montacarichi, scale mobili, mobilio, macchinario, attrezzatura e arredamento interni ed esterni. Sono compresi i danni prodotti da spargimento di acqua, dovuti a rotture accidentali – escluse quelle dovute ad usura e/o corrosione – di tubazioni e condutture. Per i danni da spargimento d’acqua il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di Euro 104,00 per ciascun sinistro;
b) da lavori di pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati ed impianti in cui si svolge l’attività e le attività complementari e sussidiarie, gestione e manutenzione dell'impianto dì riscaldamento, effettuati in proprio o ceduti in appalto. In quest'ultimo caso la presente estensione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei lavori stessi;
c) dalla proprietà di muri di cinta, tettoie, porte e cancelli anche automatici, strade private facenti parte dell'Azienda, nonché di antenne ricetrasmittenti e pannelli solari;
d) dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerente all'attività dichiarata in polizza;
e) dalle operazioni di prelievo, consegna o rifornimento di merce, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;
f) dall'impiego da parte degli addetti di biciclette, ciclofurgoncini e mezzi di trasporto a mano in occasione di lavoro o di servizio;
g) dalla partecipazione a fiere, esposizioni, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento o smontaggio di stand;
h) dalla proprietà o possesso di cani da guardia. La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 52,00 per ogni sinistro;
i) dall'attività delle squadre antincendio composte da dipendenti dell'impresa ed esplicata nell'ambito del complesso industriale assicurato;
j) dall'esistenza di servizio di vigilanza con guardiani anche armati;
k) dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti al servizio;
l) dalla proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installa ti nel territorio nazionale con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i danni materiali cartelli, gli striscioni;
m) dalla proprietà e diretti alle cose assicuratedalla gestione, anche se nell'ambito dell'azienda, di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi, causati da:
1. incendio; nel caso di ingestione di cibi guasti o avariati i dipendenti sono considerati terzi;
2n) dalla gestione della mensa aziendale, spacci, compreso il rischio conseguente alla somministrazione dei cibi, restando però esclusa - qualora la gestione venga affidata a terzi - la responsabilità civile imputabile al gestore, con l'intesa che l'assicurazione vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti. fulmine ed elettricità atmosfericaDella mensa possono usufruire occasionalmente anche estranei;
3. esplosione o) dall'organizzazione di gite aziendali, con l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto e scoppio non causati da ordigni esplosiviquelli imputabili al vettore;
4. implosionep) dall'organizzazione di corsi di istruzione ed addestramento tecnici e pratici, purché tenuti nell'azienda;
5. caduta di aeromobili, satelliti artificiali, corpi orbitanti volanti e veicoli spaziali in genere - esclusi ordigni esplosivi - e loro parti o di cose da essi trasportate;
6. meteoriti;
7. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
8. urto di veicoli stradali o di natanti, con la franchigia indicata nella Scheda Allegata, esclusi quelli appartenenti al Contraente o all’Assicurato;
9. caduta di ascensori o montacarichi;
10. fuoriuscita di fumo, gas o vapore da fonti di calore a seguito di guasto improvviso ed accidentale della fonte di calore facente parte dei beni assicurati e purché l’impianto sia collegato con adeguate condutture ad appropriati camini;
11. colpa grave dell’Assicurato o del Contraente o delle persone di cui questi debbano rispondere ai sensi dell’Art. 1900 c.c.;
12. guasti cagionati per ordine dell’Autorità o causati dall’Assicurato o da terzi per impedire od arrestare l’incendio. A parziale deroga q) di quanto previsto dalla definizione di Contenuto, la Società indennizza anche dall'Art. 2049 c.c. per i danni materiali e diretti subiti da:
13. mercicagionati a terzi dai suoi dipendenti, mobilio, attrezzatura, arredamento, macchine, temporaneamente presso terzi per lavorazione, riparazione e/o manutenzionecompresi lavoratori parasubordinati, in conseguenza degli eventi relazione alla guida di cui autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al presente settore fino P.R.A. ovvero a concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata;
14lui locati. attrezzature, merci ed arredi posti all’aperto, nelle adiacenze dell’esercizio in conseguenza dei soli eventi di incendio, fulmine, esplosione o scoppio, non causato da ordigni esplosivi, verificatisi esclusivamente durante le ore di apertura dell’azienda. Sono comprese inoltre, fermo il disposto dell’Art. 43:
15. le spese La garanzia vale anche per il rimpiazzo di combustibile fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato;
16. i danni materiali direttamente causati da eventi garantiti dal presente Settore A - Sezione I al Contenuto riposto presso mostre, fiere e mercati, purché nell’ambito corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e Stato Città del VaticanoSocietà nei confronti dei responsabili. L’assicurazione La garanzia è prestata nel limite della somma indicata nella Scheda Allegata;
17. i danni da interruzione con l'applicazione di esercizio conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini una franchigia di polizza fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata, calcolata sull’importo dell’indennizzo liquidato in conseguenza dell’evento o degli eventi che ha o hanno provocato il Euro 259,00 per ogni sinistro.
r) dall'organizzazione di visite all'azienda, di manifestazioni organizzate dall'azienda e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell'azienda stessa.
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Samples: Insurance Contract
Rischi assicurati. La Società indennizzaNei limiti del Massimale specificato in Polizza che corrisponde al costo complessivo del Viaggio di tutti gli Assicurati (costo pratica) e delle condizioni che seguono, fino alla concorrenza della somma assicurata predisposta a tale titolo, i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati dala Società:
a) Nel caso in cui l'evento all'origine dell'annullamento del Viaggio colpisca:
1. incendioMalattia improvvisa, Infortunio o decesso (certificati da un Medico) per i quali sia documentata l'impossibilità a partecipare al Viaggio;
2. fulmine ed elettricità atmosfericapatologie della gravidanza dell'Assicurato;
3. esplosione e scoppio non causati citazione o convocazione dell'Assicurato da ordigni esplosiviparte della Autorità Giudiziaria o di Polizia successivamente all'iscrizione al Viaggio;
4. implosionedanni materiali cagionati alla Residenza e/o agli uffici dove si svolge l'attività lavorativa professionale, a seguito di calamità naturali (documentate come tali dalle competenti Autorità), incendio, esplosione, furto con scasso che rendano indispensabile ed insostituibile la presenza dell'Assicurato stesso;
5. caduta impossibilità dell'Assicurato a raggiungere il luogo di aeromobiliinizio del Viaggio, satelliti artificiali, corpi orbitanti volanti e veicoli spaziali in genere - esclusi ordigni esplosivi - e loro parti a seguito di calamità naturali (documentate come tali dalle competenti Autorità) oppure a seguito di incidente stradale al proprio mezzo di trasporto comprovato dalla constatazione amichevole (C.I.D.) e/o di cose da essi trasportateverbale delle Autorità intervenute;
6. meteoriti;furto o rapina di documenti necessari all'Assicurato per l'espatrio (carta identità, passaporto) quando sia comprovata l'impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza.
7b) Nel caso in cui l'evento all'origine dell'annullamento del Viaggio colpisca una delle persone come di seguito indicate e non iscritte al Viaggio:
1. onda sonica determinata da superamento un Familiare
2. il Socio/Contitolare dell'azienda o studio associato la Società indennizza, nei limiti del muro Massimale indicato in Polizza ed in base alle condizioni che seguono, il corrispettivo di recesso (esclusi i diritti ed ogni altro onere di iscrizione) per annullamento del suono da parte Viaggio, così come previsto dal contratto di aeromobili;
8. urto vendita del pacchetto turistico e rimasto a carico degli appartenenti allo stesso Nucleo familiare e di veicoli stradali o non più di natantiun ulteriore Assicurato (Compagno di Viaggio), tutti iscritti contemporaneamente allo stesso Viaggio e con la franchigia indicata nella Scheda Allegatalo stesso contratto di Viaggio, esclusi quelli appartenenti al Contraente o all’Assicurato;
9. caduta in quanto si trovano nell'impossibilità di ascensori o montacarichi;
10. fuoriuscita di fumopartire, gas o vapore da fonti di calore a seguito di guasto improvviso ed accidentale della fonte di calore facente parte dei beni assicurati e purché l’impianto sia collegato con adeguate condutture ad appropriati camini;
11. colpa grave dell’Assicurato o del Contraente o per Xxxxxxxx improvvisa od Infortunio oppure per decesso delle persone di cui questi debbano rispondere ai sensi dell’Art. 1900 c.c.;
12. guasti cagionati per ordine dell’Autorità o causati dall’Assicurato o da terzi per impedire od arrestare l’incendio. A parziale deroga di quanto previsto dalla definizione di Contenuto, la Società indennizza anche i danni materiali punti b1) e diretti subiti da:
13. merci, mobilio, attrezzatura, arredamento, macchine, temporaneamente presso terzi per lavorazione, riparazione e/o manutenzione, in conseguenza degli eventi di cui al presente settore fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata;
14. attrezzature, merci ed arredi posti all’aperto, nelle adiacenze dell’esercizio in conseguenza dei soli eventi di incendio, fulmine, esplosione o scoppio, non causato da ordigni esplosivi, verificatisi esclusivamente durante le ore di apertura dell’azienda. Sono comprese inoltre, fermo il disposto dell’Art. 43:
15. le spese per il rimpiazzo di combustibile fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato;
16. i danni materiali direttamente causati da eventi garantiti dal presente Settore A - Sezione I al Contenuto riposto presso mostre, fiere e mercatib2), purché nell’ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica tali eventi siano involontari e non prevedibili alla data di San Marino e Stato Città prenotazione del VaticanoViaggio. L’assicurazione L'Assicurato che richiede l'Indennizzo dovrà dimostrare che la sua rinuncia al Viaggio è prestata nel limite della somma indicata nella Scheda Allegata;
17. i danni da interruzione di esercizio conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata, calcolata sull’importo dell’indennizzo liquidato in conseguenza dell’evento o degli eventi che ha o hanno provocato il sinistronecessaria per prestare assistenza alle persone sopracitate.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Danni Connessi a Viaggio Turistico
Rischi assicurati. a) Assicurazione Responsabilità civile pro- fessionale dell’ingegnere La Società indennizzasi obbliga a tenere indenne l’As- sicurato di quanto questi sia tenuto a paga- re, fino alla concorrenza della somma assicurata predisposta quale civilmente responsabile ai sensi di legge a tale titolotitolo di risarcimento (capitale, i interessi e spese), in conseguenza di danni corporali e danni materiali e diretti alle cose assicuratecagionati a terzi con colpa, anche se sia lieve che grave, per: • un fatto verificatosi in relazione all’at- tività professionale indicata in polizza di proprietà di terziINGEGNERE, causati da:
1. incendio;
2. fulmine ed elettricità atmosferica;
3. esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
4. implosione;
5. caduta di aeromobiliLIBERO PROFESSIO- NISTA, satelliti artificiali, corpi orbitanti volanti e veicoli spaziali in genere - esclusi ordigni esplosivi - e loro parti o di cose da essi trasportate;
6. meteoriti;
7. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
8. urto di veicoli stradali o di natanti, con la franchigia indicata nella Scheda Allegata, esclusi quelli appartenenti al Contraente o all’Assicurato;
9. caduta di ascensori o montacarichi;
10. fuoriuscita di fumo, gas o vapore da fonti di calore a seguito di guasto improvviso ed accidentale della fonte di calore facente parte dei beni assicurati e purché l’impianto sia collegato con adeguate condutture ad appropriati camini;
11. colpa grave dell’Assicurato o del Contraente o delle persone di cui questi debbano rispondere ai sensi dell’Art. 1900 c.c.;
12. guasti cagionati per ordine dell’Autorità o causati dall’Assicurato o da terzi per impedire od arrestare l’incendio. A parziale deroga di quanto previsto dalla definizione di Contenuto, la Società indennizza anche i danni materiali e diretti subiti da:
13. merci, mobilio, attrezzatura, arredamento, macchine, temporaneamente presso terzi per lavorazione, riparazione PROGETTISTA e/o manutenzioneDIRETTORE DEI LAVORI e/o COLLAUDATORE delle seguenti opere, così come definite e regolate dall’Art. 14 della Legge 143 del 02/03/1949 avente come titolo “Appro- vazione della tariffa professionale di ingegnere ed architetto”: - costruzioni rurali, industriali, civili, ar- tistiche e decorative (classe I); - impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali o a costruzio- ni civili o gruppi di costruzioni civili (classe III); - impianti elettrici (classe IV); - ferrovie e strade (classe VI); - impianti per la provvista, condotta e distribuzione di acqua, fognature ur- bane (classe VIII); La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato sia regolarmente iscritto all’al- bo professionale del relativo Ordine e che svolga l’attività nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti che la disciplinano. - lavori topografici (capo IVdella stessa Xxxxx).
a.1) Assicurazione Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.) danni La Società si obbliga a tenere inden- ne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a tito- lo di risarcimento (capitale, interes- si e spese) in conseguenza degli eventi di cui al presente settore fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata;
14. attrezzature, merci ed arredi posti all’aperto, nelle adiacenze dell’esercizio in conseguenza dei soli eventi corporali e di incendio, fulmine, esplosione o scoppio, non causato da ordigni esplosivi, verificatisi esclusivamente durante le ore di apertura dell’azienda. Sono comprese inoltre, fermo il disposto dell’Art. 43:
15. le spese per il rimpiazzo di combustibile fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato;
16. i danni materiali direttamente causati da eventi garantiti dal presente Settore A - Sezione I al Contenuto riposto presso mostrecon colpa, fiere e mercatisia lieve che grave, purché nell’ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. L’assicurazione è prestata nel limite della somma indicata nella Scheda Allegata;
17. i danni da interruzione di esercizio conseguenti ad un sinistro indennizzabile cagionati a termini di polizza fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata, calcolata sull’importo dell’indennizzo liquidato in conseguenza dell’evento o degli eventi che ha o hanno provocato il sinistroterzi per: le quali debba rispondere.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Del Professionista
Rischi assicurati. La Società indennizzaI. Proprietà e/o la conduzione di fabbricati.
a) la responsabilità civile derivante dalla proprietà, fino alla concorrenza della somma assicurata predisposta conduzione, possesso e custodia dei fabbricati di pertinenza dell'Assicurato adibiti a tale titolousi religiosi o civili di pertinenza dell'Assicurato quali: chiesa, i danni materiali campanile, canonica, oratorio, cappella, scuola/asilo, abitazione (uso proprio o in uso a terzi), cinema-teatro, colonia-casa per ferie, strutture sportive, sale polifunzionali. Sono compresi infissi, impianti idrici, igienico - sanitari, termici, elettrici e/o elettromeccanici e/o elettronici, di condizionamento, impianti per il suono automatico delle campane, altre installazioni e diretti alle cose assicurateimpianti al servizio del fabbricato e dell'esercizio dell'attività, considerati immobili per natura e destinazione, pensiline, tettoie e recinzioni in muratura, cancellate e cancelli e altre minori dipendenze. Si intendono inclusi altari, pulpiti, cantorie, affreschi, statue ed opere d'arte non aventi valore artistico, facenti parte integrante del fabbricato, elementi del fabbricato posti stabilmente anche se di proprietà di terziall'esterno dello stesso, causati da:compresi gli oggetti d'arte, quali ad esempio, capitelli, bassorilievi, monoliti e portali.
1. incendioin buone condizioni di stato d'uso e di manutenzione;
2. fulmine ed elettricità atmosfericain uso e nella oggettiva disponibilità dell'Assicurato e che le competenti Autorità non abbiano emanato, per i fabbricati medesimi, specifica Ordinanza di Inagibilità. Nel caso di emanazione da parte dell'Autorità competente di Ordinanza di Inagibilità dei fabbricati per cause di forza maggiore, per operazioni di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione, l'assicurazione degli stessi, per il periodo di operatività di tale Ordinanza, si intende nulla e priva di ogni effetto;
3. esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
4. implosione;
5. caduta di aeromobili, satelliti artificiali, corpi orbitanti volanti e veicoli spaziali in genere - esclusi ordigni esplosivi - e loro parti o di cose da essi trasportate;
6. meteoriti;
7. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
8. urto di veicoli stradali o di natanti, con la franchigia indicata nella Scheda Allegata, esclusi quelli appartenenti al Contraente o all’Assicurato;
9. caduta di ascensori o montacarichi;
10. fuoriuscita di fumo, gas o vapore da fonti di calore a seguito di guasto improvviso ed accidentale della fonte di calore facente parte dei beni assicurati e purché l’impianto sia collegato con adeguate condutture ad appropriati camini;
11. colpa grave dell’Assicurato o del Contraente o delle persone di cui questi debbano rispondere ai sensi dell’Art. 1900 c.c.;
12. guasti cagionati per ordine dell’Autorità o causati dall’Assicurato o da terzi per impedire od arrestare l’incendio. A parziale deroga di quanto previsto dalla definizione di Contenuto, la Società indennizza anche i danni materiali e diretti subiti da:
13. merci, mobilio, attrezzatura, arredamento, macchine, temporaneamente presso terzi per lavorazione, riparazione e/o manutenzione, in conseguenza degli eventi di cui al presente settore fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata;
14. attrezzature, merci ed arredi posti all’aperto, nelle adiacenze dell’esercizio in conseguenza dei soli eventi di incendio, fulmine, esplosione o scoppio, non causato da ordigni esplosivi, verificatisi esclusivamente durante le ore di apertura dell’azienda. Sono comprese inoltre, fermo il disposto dell’Art. 43:
15. le spese per il rimpiazzo di combustibile fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato;
16. i danni materiali direttamente causati da eventi garantiti dal presente Settore A - Sezione I al Contenuto riposto presso mostre, fiere e mercati, purché nell’ambito sul territorio della Repubblica Italiana, dello Stato del Vaticano e della Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. L’assicurazione posti nelle ubicazioni indicate nelle Schede Tecniche.
b) L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione di antenne radiotelevisive, e di spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, recinzioni, giardini, parchi, alberi, cancelli elettrici, cancellate, scale, muraglioni, attrezzature per giochi, strade private, fissi, infissi e dipendenze tutte a condizione che risultino in buone condizioni di stato d'uso e di manutenzione.
c) Se l'Assicurato occupa anche solo una porzione della costruzione edile di sua proprietà, l'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'intera proprietà della costruzione edile.
d) L'assicurazione comprende anche i danni a terzi causati da fuoriuscita di acqua condotta o da rigurgito di fogne, purché verificatisi a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento; tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 250,00 e nel limite della somma indicata di un massimale pari a euro 50.000,00 per singolo sinistro e per tutti i sinistri occorsi nella Scheda Allegata;medesima annualità assicurativa.
17e) I danni derivanti da lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, dei Fabbricati indicati nelle Schede Tecniche affidati a imprese terze. i danni da interruzione L'assicurazione vale per la responsabilità che fa capo all'Assicurato nella sua qualità di esercizio conseguenti ad un sinistro indennizzabile committente ed opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione ed il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori in conformità a termini di polizza fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata, calcolata sull’importo dell’indennizzo liquidato quanto disposto dal Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche od integrazioni e che dall'evento siano Polizza n° 00067012303259 stampata in conseguenza dell’evento o degli eventi che ha o hanno provocato il sinistro.data 30/03/2021 MOD. CCS PARR 2 ED. 11/2022 22 / 43 COPIA PER IL CONTRAENTE
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Samples: Insurance Policy
Rischi assicurati. La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata predisposta a tale titolo, i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da:
1. incendio;
2. fulmine ed elettricità atmosferica;
3. esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
4. implosione;
5. caduta di aeromobili, satelliti artificiali, corpi orbitanti volanti e veicoli spaziali in genere - esclusi ordigni esplosivi - e loro parti o di cose da essi trasportate;
6. meteoriti;
7. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
8. urto di veicoli stradali o di natanti, con la franchigia indicata nella Scheda Allegata, esclusi quelli appartenenti al Contraente o all’Assicurato;
9. caduta di ascensori o montacarichi;
10. fuoriuscita di fumo, gas o vapore da fonti di calore a seguito di guasto improvviso ed accidentale della fonte di calore facente parte dei beni assicurati e purché l’impianto sia collegato con adeguate condutture ad appropriati camini;
11. colpa grave dell’Assicurato o del Contraente o delle persone di cui questi debbano rispondere ai sensi dell’Art. 1900 c.c.;
12. guasti cagionati per ordine dell’Autorità o causati dall’Assicurato o da terzi per impedire od arrestare l’incendio. A parziale deroga di quanto previsto dalla definizione di Contenuto, la Società indennizza anche i danni materiali e diretti subiti da:
13. merci, mobilio, attrezzatura, arredamento, macchine, temporaneamente presso terzi per lavorazione, riparazione e/o manutenzione, in conseguenza degli eventi di cui al presente settore fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata;
14. attrezzature, merci ed arredi posti all’aperto, nelle adiacenze dell’esercizio in conseguenza dei soli eventi di incendio, fulmine, esplosione o scoppio, non causato da ordigni esplosivi, verificatisi esclusivamente durante le ore di apertura dell’azienda. Sono comprese inoltre, fermo il disposto dell’Art. 43:
15. le spese per il rimpiazzo di combustibile fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato;
16. i danni materiali direttamente causati da eventi garantiti dal presente Settore A - Sezione I al Contenuto riposto presso mostre, fiere e mercati, purché nell’ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. L’assicurazione è prestata nel limite della somma indicata nella Scheda Allegataassicurata, le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione, dovuta a rottura per qualunque causa, escluse quelle previste dagli Artt. 32 e 45, delle lastre piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, specchio, mezzo-cristallo, vetro, marmo e simili (escluse quindi le cornici), comprese le insegne, stabilmente collocate tanto all'esterno che all'interno dei locali, su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili (comprese le iscrizioni e decorazioni), comprensive dei costi di trasporto e di installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto. Sono comunque comprese le rotture:
a) determinate da colpa, anche grave, del Contraente o dell'Assicurato;
17b) determinate da dolo o colpa, anche grave, delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
c) verificatesi in occasione di scioperi, di tumulti popolari, di sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio e di vandalismo;
d) verificatesi in occasione di furto o di rapina o nel tentativo di commettere tali reati;
e) causate da cicloni, uragani, da trombe d'aria, da bufere e da xxxxxxxx. i danni da interruzione di esercizio conseguenti ad un sinistro indennizzabile Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza fino polizza, salvo le cavillature subite da lastre anti sfondamento. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui ai Settori A - Incendio e Garanzie Accessorie e C - Furto, Rapina ed Estorsione, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperte dalle suddette garanzie. Agli effetti della presente garanzia: − il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 52,00; − in nessun caso la Società risarcirà per singola lastra somma superiore a concorrenza Euro 1.033,00. L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" cioè senza applicazione della somma indicata nella Scheda Allegata, calcolata sull’importo dell’indennizzo liquidato in conseguenza dell’evento o degli eventi che ha o hanno provocato il sinistro.regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c..
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Rischi assicurati. La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata predisposta a tale titolo, i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da:
1. incendio;
2. fulmine ed elettricità atmosferica;
3. esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
4. implosione;
5. caduta di aeromobili, satelliti artificiali, corpi orbitanti volanti e veicoli spaziali in genere - esclusi ordigni esplosivi - e loro parti o di cose da essi trasportate;
6. meteoriti;
7. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
8. urto di veicoli stradali o di natanti, con la franchigia indicata nella Scheda Allegata, esclusi quelli appartenenti al Contraente o all’Assicurato;
9. caduta di ascensori o montacarichi;
10. fuoriuscita di fumo, gas o vapore da fonti di calore a seguito di guasto improvviso ed accidentale della fonte di calore facente parte dei beni assicurati e purché l’impianto sia collegato con adeguate condutture ad appropriati camini;
11. colpa grave dell’Assicurato o del Contraente o delle persone di cui questi debbano rispondere ai sensi dell’Art. 1900 c.c.;
12. guasti cagionati per ordine dell’Autorità o causati dall’Assicurato o da terzi per impedire od arrestare l’incendio. A parziale deroga di quanto previsto dalla definizione di Contenuto, la Società indennizza anche i danni materiali e diretti subiti da:
13. merci, mobilio, attrezzatura, arredamento, macchine, temporaneamente presso terzi per lavorazione, riparazione e/o manutenzione, in conseguenza degli eventi di cui al presente settore fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata;
14. attrezzature, merci ed arredi posti all’aperto, nelle adiacenze dell’esercizio in conseguenza dei soli eventi di incendio, fulmine, esplosione o scoppio, non causato da ordigni esplosivi, verificatisi esclusivamente durante le ore di apertura dell’azienda. Sono comprese inoltre, fermo il disposto dell’Art. 43:
15. le spese per il rimpiazzo di combustibile fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato;
16. i danni materiali direttamente causati da eventi garantiti dal presente Settore A - Sezione I al Contenuto riposto presso mostre, fiere e mercati, purché nell’ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. L’assicurazione è prestata nel limite della somma indicata nella Scheda Allegataassicurata, le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione, dovuta a rottura per qualunque causa, escluse quelle previste dagli Artt. 15 e 19, delle lastre piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, specchio, mezzo-cristallo, vetro, marmo e simili (escluse quindi le cornici), comprese le insegne, stabilmente collocate tanto all'esterno che all'interno dei locali, su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili (comprese le iscrizioni e decorazioni), comprensive dei costi di trasporto e di installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto. Sono comunque comprese le rotture:
a) determinate da colpa, anche grave, del Contraente o dell'Assicurato;
17b) determinate da dolo o colpa, anche grave, delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
c) verificatesi in occasione di scioperi, di tumulti popolari, di sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio e di vandalismo;
d) verificatesi in occasione di furto o di rapina o nel tentativo di commettere tali reati;
e) causate da cicloni, uragani, da trombe d'aria, da bufere e da xxxxxxxx. i danni da interruzione di esercizio conseguenti ad un sinistro indennizzabile Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza fino polizza, salvo le cavillature subite da lastre anti sfondamento. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui al Settore A – Sezione I – Danni da Incendio e Garanzie Accessorie e Sezione II – Danni da Furto e Garanzie Accessorie, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalle suddette garanzie. Agli effetti della presente garanzia: in nessun caso la Società risarcirà per singola lastra somma superiore a concorrenza Euro 1.500,00. il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 50,00; − − L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" cioè senza applicazione della somma indicata nella Scheda Allegata, calcolata sull’importo dell’indennizzo liquidato in conseguenza dell’evento o degli eventi che ha o hanno provocato il sinistro.regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c..
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