Rischi di incidente rilevante Clausole campione

Rischi di incidente rilevante. Il Gestore del complesso industriale OMEC SpA ha dichiarato che l’impianto non è soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs. 334/99 e s.m.i. Con l’entrata in vigore del D.Lgs 238/2005 e del recepimento del 29° adeguamento sull’etichettatura d elle sostanze pericolose, che ha attribuito all’anidride cromica la classificazione T+ (molto tossico), l’azienda risulta assoggettata alla normativa sui Rischi di Incidenti Rilevanti per la presenza di 24.000 litri di bagni contenenti anidride cromica in concentrazione ~ 23%. In data 05.11.2007 il gestore dello stabilimento ha quindi presentato notifica ai sensi degli art. 6, 7 e 8 del D.Lgs 334/99 e s.m.i.
Rischi di incidente rilevante. L’impianto Viscolube S.r.l. di Pieve Fissiraga è soggetto agli adempimenti di cui al Dlgs 105/2015 (Seveso Ter) ed ha presentato aggiornamento della notifica ai sensi dell’art. 13 quale stabilimento a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore. Lo stabilimento era già notificato ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.Lgs 334/99 e s.m.i.
Rischi di incidente rilevante. D. QUADRO INTEGRATO 32 D.1 Applicazione delle MTD D.M. 29/01/2007 – Emanazione linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione rifiuti – Impianti di incenerimento. SEZIONE D2 MIGLIORAMENTI PROGRAMMATI D.2.2 – Piani di intervento e gestione ambientale 69 D.2.3 Applicazione qualitativa dei due principi fondamentali (approccio integrato e approccio di prevenzione – precauzione) 69 E. QUADRO PRESCRITTIVO 70 E.1 Aria E.1.1 Valori limite di emissione 70 E.1.2 Requisiti e modalità per il controllo 75 E.1.3 Prescrizioni impiantistiche 75 E.1.4 Prescrizioni generali 76 E.2 Acqua 77 E.2.1 Valori limite di emissione 77 E.2.2 Requisiti e modalità per il controllo 77 E.2.3 Prescrizioni impiantistiche 77 E.2.4 Prescrizioni generali 78 E.3 Rumore E.3.1 Valori limite 79 E.3.2 Requisiti e modalità per il controllo 79 E.3.3 Prescrizioni generali 79
Rischi di incidente rilevante. Nello stabilimento non sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 come modificato dal D.lgs. 238/05 (attuazione della Direttiva 96/82 CE).
Rischi di incidente rilevante. Fenice S.p.A. ha dichiarato che l’impianto non è soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs. 334/99 e s.m.i.
Rischi di incidente rilevante. Il Gestore del complesso industriale della DELNA S.p.A. dichiara che l’impianto non è soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs. 334/99 e s.m.i.
Rischi di incidente rilevante. Il Gestore ha dichiarato che l’impianto non è soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs. 334/99 e s.m.i.
Rischi di incidente rilevante. L’azienda ha dichiarato che, considerata la natura non pericolosa dei rifiuti gestiti, l’istallazione non è assoggettata agli obblighi di cui al D. Lgs. 334/99. .Dal 1 giugno 2015 è entrato in vigore la Direttiva 2012/18/UE (Seveso ter) contestualmente alla piena operatività del Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele; il gestore è pertanto tenuto a rivalutare la propria assoggettabilità sulla base dei nuovi criteri introdotti dalle normative citate, dandone comunicazione secondo i tempi e i modi previsti dalle norme stesse.
Rischi di incidente rilevante. L’azienda ha dichiarato che, considerata la natura non pericolosi dei rifiuti gestiti, l’installazione non è assoggettata agli obblighi di cui al D.Lgs.334/99.
Rischi di incidente rilevante. L’azienda ha dichiarato che, considerata la natura non pericolosa dei rifiuti gestiti, l’istallazione non è assoggettata agli obblighi di cui al D. Lgs. 334/99.