RISCHIO ASSICURATO Franchigia LIMITE DI INDENNIZZO Clausole campione

RISCHIO ASSICURATO Franchigia LIMITE DI INDENNIZZO. Ricovero in Istituto di Cura 7 pernottamenti consecutivi La prestazione assicurativa prevede un limite massimo di 2 Sinistri indennizzabili a termini di Polizza e fino a 12 rate mensili per ogni Sinistro. Qualsiasi Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di 3.000 Euro mensili per ciascun Assicurato.
RISCHIO ASSICURATO Franchigia LIMITE DI INDENNIZZO. Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia 60 giorni La prestazione assicurativa prevede un limite massimo di 3 Sinistri indennizzabili a termini di Polizza e fino a 12 rate mensili per ogni Sinistro. Qualsiasi Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di 1.500 Euro mensili per ciascun Assicurato.
RISCHIO ASSICURATO Franchigia LIMITE DI INDENNIZZO. Terremoto 12% della Somma Assicurata per il Fabbricato Per il Fabbricato, Somma Assicurata Fabbricato; Per il Contenuto, Somma Assicurata Contenuto Spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del Sinistro – – – 10% del danno indennizzabile con un massimo di € 10.000 per evento, di cui: - sino a un massimo di € 5.000 per rimuovere e depositare presso terzi il Contenuto illeso - sino a un massimo di € 5.000 per le spese per alloggio Spese per rimuovere e depositare presso terzi il Contenuto illeso – – – Spese per alloggio, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall'Assicurato e resi inabitabili a seguito di Sinistro – – – Fabbricato = Somma Assicurata Fabbricato = €100.000 Contenuto = Somma Assicurata Contenuto = €20.000 12% Somma Assicurata Fabbricato = €12.000 Esempio 1: Fabbricato = €30.000 Contenuto = €5.000 (€30.000 + €5.000) - €12.000 = €23.000 Esempio 2: Fabbricato = €5.000 Contenuto = €1.000 (€5.000 + €1.000) - €12.000 = nessun indennizzo FURTO e RAPINA
RISCHIO ASSICURATO Franchigia LIMITE DI INDENNIZZO. Responsabilità civile derivante da violazione della pri- vacy e violazione di dati aziendali Indicata sul modulo di polizza Il massimale indicato sul modulo di polizza
RISCHIO ASSICURATO Franchigia LIMITE DI INDENNIZZO. Invalidità Totale Permanente Grave da Infortunio 60% Somma Assicurata indicata nel Modulo di Polizza

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  • Limite di indennizzo La somma indicata al Punto 4 del Modulo.

  • Limite massimo dell’indennizzo Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

  • Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenza

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste nel presente disciplinare. a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età; c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi; d) da furto; e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga; f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge; g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza; k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie; m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni; o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico; p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante; r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione; s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti. CAPO I Sezione II

  • Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società: 1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso, 4. oltre la scadenza contrattuale, al 30.06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato: sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato: a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva; b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento; c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento; d) sinistri senza seguito; e) sinistri respinti. La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale: • la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa; • rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o eventualmente con posta Pec, assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 30 € a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

  • Rischio assicurato La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dai Veicoli Assicurati compresi gli Accessori, per l’uso a cui sono destinati, in conseguenza alla scelta operata dall’Assicurato tra le seguenti soluzioni: PACCHETTO A) Incendio, Furto, Eventi Socio-politici PACCHETTO B) Incendio, Furto, Eventi Socio-politici, Eventi Naturali e Atmosferici, Kasko - Incendio (e Scoppio), qualunque ne sia la causa che lo abbia determinato, azione del fulmine e dello Scoppio, anche esterno. Se l’Incendio o lo Scoppio si propagano a cose di terzi quando il Veicolo non è considerato in circolazione ai fini del D. Lgs 7 settembre 2005 n. 209 sull’assicurazione obbligatoria, la Compagnia risponde della Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per i danni materiali arrecati alle cose di terzi, fino alla concorrenza massima per capitale, interesse e spese, di Euro 150.000. - Furto, Rapina, tentati o consumati, parziali o totali, compresi i danni prodotti al Veicolo Assicurato ed agli Accessori nell’esecuzione od in conseguenza di tali eventi. Sono equiparati ai danni da Xxxxx quelli provocati al veicolo a seguito di Xxxxx tentato o consumato di cose contenute sul Veicolo Assicurato stesso, nonché i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo Assicurato stesso durante la circolazione successiva alla consumazione del Furto o della Rapina. - Eventi Socio-politici: atti di terrorismo, di vandalismo e di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi e sommosse. - Eventi Naturali e Atmosferici: grandine, caduta di neve, tempesta, trombe d’aria e uragani, bufere, inondazioni, mareggiate, frane, valanghe, slavine, alluvioni, smottamenti anche da neve, esplosioni naturali. - Kasko: danni materiali e diretti riportati dal Veicolo Assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo, urto - anche subito - contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada. La Compagnia in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, che riguardi autocarri di portata superiore ai 60 quintali, rimborserà all’Assicurato una diaria giornaliera da “fermo tecnico” pari a Euro 80 (ottanta) al giorno, per un massimo di 30 giorni. Restano esclusi dall’Indennizzo i primi 5 giorni. L’Indennizzo verrà calcolato sulla base delle effettive giornate di lavoro occorrenti per le riparazioni del caso.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.