Cyber Risk Reale 2.0
Cyber Risk Reale 2.0
ASSICURAZIONE SICUREZZA INFORMATICA
Il presente Set Informativo, composto da:
• Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
• Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
• Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Xxxxx), deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari
LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CYBER RISK REALE 2.0
Mod. 5165 FUR Ed. 03/2020
CONTATTI UTILI
CONTATTO | |
SERVIZIO CLIENTI - BUONGIORNO REALE – lun - sab 8-20 | 800 320 320 |
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - BLUE ASSISTANCE – 24 ore - 7 giorni su 7 | dall’Italia 800 092 092 dall’estero x00 000 000 00 00 |
SERVIZIO “ARAGTEL“ – lun - gio 9-13 / 14-17, ven. 9-13 | 000 000 000 |
AREA RISERVATA
All’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx è possibile accedere all’Area Riservata per consultare il dettaglio delle polizze e tenere sotto controllo le scadenze. È possibile consultare tale Area anche tramite l’App Reale Mobile.
L’accesso è gratuito previa la registrazione.
INTRODUZIONE
CYBER RISK REALE 2.0 è un prodotto assicurativo destinato a proteggere aziende e professionisti colpiti da attacchi informatici; garantisce le spese e gli interventi necessari a ripristinare dati e sistemi informatici; copre la responsabilità civile per danni causati a terzi dall’utilizzo dei sistemi stessi; garantisce le spese legali in casi di controversie inerenti all’informatica.
INDICE
GLOSSARIO 5
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 11
1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO 11
2 DURATA DELLA COPERTURA 12
3 RECESSO 12
4 INFORMAZIONI SUL PREMIO 12
5 ALTRE INFORMAZIONI 13
SEZIONE PERDITE PECUNIARIE 15
6 CHE COSA POSSO ASSICURARE 15
7 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 18
8 CHE COSA NON È ASSICURATO 19
9 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI E FRANCHIGIE 20
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 21
10 CHE COSA POSSO ASSICURARE 21
11 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 22
12 CHE COSA NON È ASSICURATO 23
13 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI E FRANCHIGIE 24
14 NORME COMUNI ALLE SEZIONI PERDITE PECUNIARIE E RESPONSABILITÀ CIVILE 25
15 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
(Per le Sezioni Perdite pecuniarie e Responsabilità civile) 26
SEZIONE TUTELA LEGALE 29
16 CHE COSA POSSO ASSICURARE 29
17 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 33
18 CHE COSA NON È ASSICURATO 35
19 TABELLA RIASSUNTIVA DEI LIMITI 36
20 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 36
LEGENDA
CHE COSA POSSO ASSICURARE
In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle differenti coperture presenti in polizza. Ricordati che le garanzie acquistate saranno indicate sul modulo di polizza
COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO
Questo capitolo descrive il funzionamento di alcune garanzie indicando ad esempio l’ambito di copertura ed eventuali limitazioni dello stesso nonché i periodi all’interno del quale alcune garanzie non operano.
Qui trovi le informazioni su quali persone o su quali beni non risultano assicurabili e su quali eventi sono esclusi dalla presente polizza.
Riepiloga per ogni singola garanzia i limiti di indennizzo, le franchigie ed eventuale regole di abbinamento tra differenti garanzie.
CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Fornisce informazioni sulla procedura da intraprendere in caso di evento coperto dalla presente polizza. Indica i contatti a cui fare riferimento nonché la documentazione da consegnare e le tempistiche di accertamento del sinistro nonché di liquidazione dell’indennizzo.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
In questo capitolo sono riportati gli obblighi e gli adempimenti che derivano al Contraente/Assicurato all’inizio del contratto e nel corso della sua durata.
Qui trovi le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto.
In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto.
Qui trovi le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi.
Qui sono riportate tutte le informazioni presenti nella Sezione “Norme comuni a tutte le garanzie” non indicate nei capitoli precedenti.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grigio devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.
ANNO ASSICURATIVO
Il periodo compreso tra la data di effetto dell’assicurazione e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza an- nuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell’assicurazione.
Nel caso di assicurazione stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Resta inteso che:
• il soggetto coincidente con l’Assicurato può variare a seconda delle Sezioni della polizza;
• l’Assicurato e il Contraente possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.
Il presente contratto di assicurazione che si conclude mediante la sottoscrizione della polizza.
ATTACCO INFORMATICO
Un atto doloso, malware, errore umano, attacco D.o.S., furto, contro il sistema informatico dell’Assicurato.
Qualsiasi testo, immagine, video o suono divulgato tramite
• una pagina web dell’Assicurato,
• utilizzo di social media,
• e-mail.
ATTO DOLOSO
Qualsiasi atto illecito effettuato con l’intenzione di causare un danno o di ottenere l’accesso illegittimo ai dati, al sistema informatico o alle reti dell’Assicurato.
CENTRALE OPERATIVA
Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La Centrale Operativa è il soggetto da contattare in caso di sinistro rientrante nella copertura prevista dalle Se- zioni “Perdite Pecuniarie” e/o “Responsabilità Civile”.
Lettera raccomandata AR, Posta Elettronica Certificata (PEC).
La persona che stipula l’assicurazione sottoscrivendo la polizza. Il Contraente e l’Assicurato possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.
CYBER TERRORISMO
Qualsiasi atto di un individuo o di un gruppo di individui attraverso l'uso di sistemi informatici, per danneggiare, distrug- xxxx, interrompere o accedere ai sistemi informatici o alle reti di computer, a fini religiosi, ideologici o politici, inclusa l’intenzione di influenzare un governo e/o per mettere le persone o parte di esse in stato di terrore.
DANNO
Alterazione, cancellazione o danneggiamento, di dati quali, ad esempio, dati aziendali o dati personali, presenti nel si- stema informatico dell’Assicurato.
Qualsiasi informazione digitale, presente nel sistema informatico dell’Assicurato e memorizzata all’esterno della memo- ria ad accesso casuale (RAM), indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software).
Informazioni aziendali e commerciali, contrassegnate o meno come “confidenziali”, che non siano direttamente disponi- bili al pubblico (che non siano di pubblico dominio).
Informazioni utili a identificare una persona come disciplinato dalle leggi vigenti in materia di tutela della privacy.
L’importo che viene corrisposto all’Assicurato per ogni giorno di interruzione totale o parziale della propria attività caratteristica.
DIPENDENTE
Qualsiasi persona che svolge lavoro o servizio per l’Assicurato, secondo un espresso o implicito contratto; questo include il personale esterno utilizzato dall’Assicurato al fine di fornire servizi all’Assicurato e che operi nell’ambito della struttura aziendale e sotto la responsabilità dell’Assicurato stesso. Sono esclusi i dirigenti e amministratori.
Qualunque amministratore, dirigente, direttore che agisca per conto dell’Assicurato.
D.o.S.
(Denial of Service) – qualsiasi attacco dannoso mirato a sovraccaricare il sistema informatico dell’Assicurato mediante un flusso eccessivo di informazioni o richieste di elaborazione dati che porta ad una interruzione e/o indisponibilità totale o parziale del sistema informatico stesso e dei servizi di rete, esaurendone le risorse; sono inclusi nella definizione anche i D.D.o.S. (Distributed Denial of Service).
ERRORE UMANO
Un errore operativo o una negligenza (come, ad esempio, la scelta del software da utilizzare o un errore di impostazione dei parametri), da parte di un dipendente, che comporta un danno; non è considerato errore umano la cancellazione di dati o archivi.
Qualsiasi persona fisica o giuridica nominata direttamente da Reale Mutua e/o dal Service Provider.
Qualsiasi minaccia credibile da parte di un terzo con l’intento di causare un evento assicurato, al fine di richiedere denaro all’Assicurato.
Qualsiasi attacco informatico, richiesta di risarcimento, estorsione cyber, cyber crime. Rientrano in questa definizione anche gli eventi la cui origine derivi da un outsourcing provider.
FASE GIUDIZIALE
La fase della vertenza che si svolge davanti all’autorità giudiziaria.
FASE STRAGIUDIZIALE
La fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l’intervento dell’autorità giudiziaria.
Importo complessivo degli affari, inerente all’attività assicurata, realizzato in un esercizio e indicato nella dichiarazione I.V.A., al netto dell’I.V.A. e dei contributi eventualmente versati alla Cassa di Previdenza e Assistenza (CPA).
L’importo espresso in cifra fissa, stabilito contrattualmente, che rimane a carico dell’Assicurato.
FRANCHIGIA TEMPORALE
La parte di danno indennizzabile ai sensi di polizza, espressa in ore di inattività, totale o parziale, successive al sinistro, che rimane a carico dell’Assicurato.
Qualsiasi copia o appropriazione illecita di dati aziendali, dati personali e dati, dal sistema informatico dell’Assicurato.
GUERRA
Ostilità o operazioni belliche, guerra civile, invasione, insurrezione, ribellione, rivoluzione o colpo di stato militare; com- prese le azioni intraprese dall'autorità governativa per ostacolare o difendersi da uno di questi atti.
I componenti fisici di un qualunque sistema informatico o dispositivo che venga utilizzato per archiviare, trasmettere, elaborare, leggere, modificare o controllare i dati.
La somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro.
Qualsiasi apparecchiatura di comunicazione, impianto di aria condizionata, impianto di alimentazione continua, genera- tori stand-alone, unità di conversione di frequenza, trasformatori, tutte le altre apparecchiature e servizi che servono al funzionamento del sistema informatico dell’Assicurato.
INTERNET SERVICE
Insieme dei servizi necessari all’uso di internet; a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono compresi:
• gli “internet providers”, responsabili della fornitura del servizio e dell’hardware necessario all’accesso e uso di internet;
• i fornitori di servizi DNS;
• altri fornitori di servizi, apparecchiature e infrastrutture (come, ad esempio sistemi di telecomunicazione xxx xxxx, xxx xxxxxxxxx e via radio), non controllati dall’Assicurato, necessari allo scambio di informazioni e funzionamento di internet.
Una rete di dati aziendale privata.
LIMITE DI INDENNIZZO
Importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di sinistro in relazione a specifiche garanzie; esso non va comunque ad incrementare il massimale.
Qualsiasi software o codice dannoso (come virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security software) progettato per ottenere l’accesso illecito e/o interrompere il funzionamento del sistema informatico dell’Assicurato.
MASSIMALE
Somma complessiva massima, indicata sul modulo di polizza, fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.
MODULO DI POLIZZA
Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, il massimale, il premio e la sottoscrizione delle Parti (Mod. 5164 FUR).
Qualsiasi ente autorizzato a far rispettare gli obblighi di legge in relazione alla detenzione e al trattamento di dati perso- nali, in conformità con qualsiasi legge sulla protezione della privacy.
Qualunque terzo che fornisce servizi IT e Cloud contrattualmente definiti con l’Assicurato; non sono considerati outsour- cing provider i soggetti che forniscono internet service, sistemi di comunicazione e fornitura di energia elettrica.
Il Contraente e Reale Mutua.
PCI – DSS
Payment Card Industry – Data Security Standards.
PERIODO DI ASSICURAZIONE
Il periodo che intercorre tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate sul modulo di polizza, durante il quale la
polizza è efficace.
Il periodo di tre mesi, immediatamente successivo alla scadenza del periodo di assicurazione, entro il quale l’Assicurato può comunicare a Reale Mutua le richieste di risarcimento e/o circostanze a lui notificate per la prima volta dopo la scadenza del periodo di assicurazione e riferite ad un evento assicurato verificatosi prima della scadenza del periodo di assicurazione.
PERIODO DI INDENNIZZO
Il periodo massimo, espresso in giorni consecutivi, che ha inizio al momento del sinistro, durante il quale i risultati eco- nomici dell’attività dell’Assicurato risentono delle conseguenze del sinistro stesso.
PERIODO DI TUTELA
Periodo pari a 180 giorni durante il quale i costi relativi alle attività di monitoraggio del credito, di tutela dell’immagine e della reputazione dell’Assicurato vengono indennizzati.
L’esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d’ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).
L’insieme dei documenti che integrano e comprovano l’assicurazione.
La somma dovuta a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l’assicurazione.
L’estinzione di un diritto che avviene se il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.
Serie di atti e di attività che servono ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un reato previsto come tale dalla legge penale e debba perciò soggiacere alla relativa pena. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia.
Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la san- zione penale dell’arresto e/o dell’ammenda.
La responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell’altra parte contrattuale.
RETE
Un gruppo di sistemi informatici collegati tra loro tramite una tecnologia (compreso Internet, intranet e reti private vir- tuali) tale da permettere lo scambio di dati.
Qualsiasi richiesta da parte di un terzo nei confronti dell’Assicurato, di risarcimento danni, anche mediante avvio di un procedimento civile o amministrativo.
Qualunque importo in moneta, bitcoin o altra valuta digitale, richiesto da un terzo in connessione con una estorsione cyber.
La sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo
SERVICE PROVIDER
Il soggetto, nominato sul modulo di polizza, che fornisce all’Assicurato, in caso di sinistro, i servizi tecnici e di consulenza per la risoluzione/gestione dello stesso.
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa e/o la richiesta di risarcimento avanzata da terzi nei confronti dell’Assicurato.
Per la Sezione Tutela Legale: il verificarsi dei casi di controversia.
L’hardware, l’infrastruttura, il software o quant’altro necessario per creare, accedere a, elaborare, proteggere, controlla- re, conservare, recuperare, visualizzare, trasmettere, i dati.
I sistemi di telecomunicazione interni dell’Assicurato, tra cui il sistema telefonico principale, linee telefoniche, webcam, telefoni cablati e wireless, softphone e telefoni cellulari.
Eventuali costi, spese, compensi, per esperti, avvocati, indagini, comparizioni in tribunale, esami e quanto necessario per la tutela dell’Assicurato nelle opportune sedi.
SPESE DI GIUSTIZIA
Le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002.
SPESE DI SOCCOMBENZA
Le spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.
SYSTEM FAILURE
Qualsiasi indisponibilità involontaria e non programmata del sistema informatico dell’Assicurato.
L’atto, compreso ma non limitato all’uso di forza o violenza e/o minaccia degli stessi, di qualunque persona o gruppo di persone, agenti individualmente o per conto o in connessione con un’organizzazione o un governo, commesso a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare un governo e/o per mettere le persone o parte di esse in stato di terrore. Il cyber terrorismo non è considerato terrorismo.
TERZO
Qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dall’Assicurato, dirigenti e amministratori, dipendenti.
TRANSAZIONE
Accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono l’insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.
Il conflitto di pretese tra Assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Norme valide per tutte le garanzie prestate dall’assicurazione
1. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Reale Mutua presta il suo consenso all’assicurazione e ne determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato, i quali hanno l’obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valu- tazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo o alla prestazione; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l’indennizzo può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
1.2 DIMINUZIONE E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L’assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato a Reale Mutua, sulle caratteristiche dell’attività e del rischio assicurati, fornite nel questionario allegato alla polizza e utilizzato per le valutazioni inerenti all’assicurazione.
Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua:
• è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile;
• rinuncia al relativo diritto di recesso.
Nel caso di aggravamento del rischio il Contraente deve dare comunicazione a Reale Mutua. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o alla prestazione, nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
In parziale deroga di quanto stabilito dal secondo comma dell’art. 1901 del Codice Civile, se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.
L’assicurazione non prevede il tacito rinnovo e cessa alle ore 24,00 della data di scadenza indicata sul modulo di polizza, senza alcun ulteriore obbligo di comunicazione e senza applicazione dell’art. 1901, secondo comma del Codice Civile.
3.1 RECESSO ANTICIPATO DAL CONTRATTO
In caso di durata superiore ad un anno, è facoltà delle Parti recedere dal contratto in occasione della prima scadenza anniversaria mediante comunicazione inviata almeno 30 giorni prima della medesima scadenza.
3.2 RECESSO DAL CONTRATTO PER SINISTRO
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo o dalla prestazione, il Contraente o Reale Mutua possono recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni. Nel solo caso di recesso esercitato da Reale Mutua, questa rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Il premio dovuto per ciascun anno assicurativo, che tiene conto delle garanzie e dei massimali delle coperture, viene rapportato al fatturato dell’Assicurato, realizzato nell’anno solare precedente alla stipula dell’assicurazione e dichiarato sul modulo di polizza; esso rappresenta convenzionalmente l’indicatore quantitativo del rischio.
Il premio è comprensivo di imposte.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
5.1 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
5.2 ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI
II Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione per iscritto a Reale Mutua in merito all’esistenza e la successiva stipulazione di altri contratti assicurativi per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
Reale Mutua può avere accesso e ispezionare i locali, gli archivi, il sistema informatico e la rete, dell’Assicurato e di qual- siasi outsourcing provider, in qualsiasi ragionevole momento ed entro un anno dalla scadenza o dall’annullamento della polizza.
L’Assicurato deve inoltre fornire a Reale Mutua tutte le informazioni, pertinenti e rilevanti, che Reale Mutua stessa gli richieda.
L’esercizio di tale diritto non fa venire meno alcuno degli obblighi esistenti a carico del Contraente e dell’Assicurato.
Nel caso sia assicurata una società, in caso di fusione o di acquisizione della maggioranza da parte di altro soggetto durante il periodo di assicurazione, l’Assicurato deve dare comunicazione a Reale Mutua entro 30 giorni da detta fusione o acquisizione; la mancanza di tale comunicazione, può far perdere all’Assicurato il diritto alla prestazione assicurativa. L’Assicurato è altresì tenuto a corrispondere a Reale Mutua l’eventuale supplemento di premio che Reale Mutua dovesse richiedere, sulla base della eventuale maggiore esposizione al rischio, per il periodo a partire dalla data della fusione o acquisizione, fino al termine del periodo di assicurazione.
Ogni comunicazione deve essere fatta in forma scritta all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Reale Mutua.
5.6 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Reale Mutua. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accerta- mento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
La prestazione assicurativa dovuta a termini di polizza non può tuttavia essere erogata se non nei confronti o col con- senso dei titolari dell’interesse assicurato.
5.7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
SEZIONE PERDITE PECUNIARIE
6.1.1 RIPRISTINO DATI E SISTEMA INFORMATICO
Reale Mutua, a seguito di un danno causato da un attacco informatico, sostiene esclusivamente la spesa per l’intervento del Service Provider a favore dell’Assicurato per:
• stabilire e documentare le cause,
• contenere il danno,
• decontaminare il sistema informatico dell’Assicurato dal malware che ha determinato il danno,
• ripristinare e configurare i dati,
• ripristinare e configurare il sistema informatico dell’Assicurato,
• gestire l’emergenza tramite i servizi di pronto intervento informatico, forniti dal Service Provider,
ripristinando i dati ed il sistema informatico dell’Assicurato, ove possibile, nella stessa condizione in cui si trovavano immediatamente prima del suddetto attacco informatico.
L’assicurazione è prestata per gli eventi avvenuti presso le sedi dell’Assicurato situate in Xxxxxx, xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx. L’assicurazione è prestata nel mondo intero esclusivamente per le spese di intervento remoto del Service Provider su device portatili appartenenti al sistema informatico dell’Assicurato.
6.1.2 SPESE DERIVANTI DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E VIOLAZIONE DI DATI AZIENDALI
Reale Mutua, a seguito di un attacco informatico, rimborsa le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall’Assicurato per:
• le attività di investigazione circa l’origine e le circostanze dell’evento assicurato in riferimento ad una richiesta di risar- cimento relativa alle garanzie della Sezione Responsabilità Civile 10.1.1 “Responsabilità derivante da violazione della privacy e violazione di dati aziendali” e 10.1.2 “Responsabilità Civile derivante da violazioni della sicurezza della rete”, nonché alla condizione facoltativa 10.2 A “Responsabilità Civile derivante da attività multimediale” se acquistata;
• ottemperare alle vigenti normative sulla protezione dei dati personali, compresa la notifica a persone fisiche e giuridi- che, incluse le autorità di settore, della violazione e/o della perdita attuale o potenziale di dati personali;
• attivare i servizi di monitoraggio:
a) del credito,
b) del furto d’identità,
c) dei social media,
per una durata pari al periodo di tutela previo consenso scritto di Reale Mutua;
• la difesa legale contro un’azione da parte di Organi di controllo, semprechè non sia stata acquistata la Sezione Tutela Legale, nel qual caso questa garanzia non opera; il rimborso di tali spese di difesa non sarà superiore a € 10.000 (diecimila);
• i servizi relativi alla gestione dell’emergenza, compreso l’utilizzo di esperti, e quanto relativo ad eventuali piani di ri- sposta all’emergenza, previo consenso scritto di Reale Mutua.
La presente garanzia opera con l’applicazione della franchigia indicata sul modulo di polizza.
Reale Mutua sostiene esclusivamente la spesa per l’intervento del Service Provider a favore dell’Assicurato per terminare un’estorsione cyber.
Tali spese sono quelle relative a:
• stabilire e documentare la causa,
• contenere il danno,
• decontaminare il sistema informatico dell’Assicurato dal malware che ha determinato il danno,
• ripristinare e configurare i dati,
• ripristinare e configurare il sistema informatico dell’Assicurato;
• gestire l’emergenza tramite i servizi di pronto intervento informatico, forniti dal Service Provider;
L’Assicurato, pena la non validità della presente garanzia, deve denunciare tempestivamente alla Polizia postale di esse- re vittima di estorsione cyber e non deve portare a conoscenza di alcuna persona - con l’eccezione delle persone che ne hanno diritto - l’esistenza della presente garanzia.
L’assicurazione è prestata per gli eventi avvenuti presso le sedi dell’Assicurato situate in Xxxxxx, xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx. L’assicurazione è prestata nel mondo intero esclusivamente per le spese di intervento remoto del Service Provider su device portatili appartenenti al sistema informatico dell’Assicurato.
Le seguenti condizioni facoltative valgono solo se sono state acquistate e richiamate sul modulo di polizza.
Anche per queste condizioni facoltative valgono le esclusioni di cui al punto 14.2 “Rischi esclusi (per entrambe le Sezioni Perdite Pecuniarie e Responsabilità Civile)”, nonché i punti 7.1 “Massimale, franchigia e limite di indennizzo” e 9 “Tabella riassuntiva di limiti e franchigie” e tutte le altre norme indicate in polizza, se non espressamente derogate.
A - DANNI DA INTERRUZIONE DELL’ATTIVITÀ
Reale Mutua indennizza l’Assicurato per l’impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione della propria attività caratteristica, dovuta all’indisponibilità del sistema informatico dell’Assicurato stesso, direttamente cau- sata da un attacco informatico.
Per ogni giorno di inattività totale, viene corrisposto un importo pari alla diaria calcolata secondo il seguente criterio:
• si calcola la percentuale del fatturato dichiarato sul modulo di polizza, dedotta dalla tabella di cui sotto in base al settore cui appartiene l’attività assicurata; l’importo risultante, diviso per il numero di giorni dell’anno, convenzional- mente fissato in 360, costituisce l’importo della diaria.
• Tabella delle percentuali:
settore manifatturiero | 25 % |
Settore commercio | 18 % |
Settore professioni | 51 % |
Settore alberghiero/ricettivo | 60 % |
Per ogni giorno di inattività parziale, la diaria si intende ridotta in proporzione.
L’assicurazione è convenuta per una interruzione massima pari al periodo di indennizzo di 180 giorni, per cui l’importo massimo che Reale Mutua è tenuta a pagare per ogni sinistro è pari alla diaria moltiplicata per i giorni del periodo di indennizzo anzidetto.
Determinazione dell’indennizzo
Denunciato un sinistro, si procede, alla liquidazione dell’indennizzo, determinando:
a) il numero dei giorni consecutivi necessari a ripristinare la completa operatività del sistema informatico dell’Assicurato, riportandolo alle condizioni di funzionalità antecedenti al sinistro;
b) per quanti giorni la diaria sia dovuta per intero;
c) per quanti giorni la diaria sia dovuta solo parzialmente e la quota dovuta per ciascun giorno.
Dall’ammontare sopra definito si detrae, per singolo sinistro, un importo pari alla franchigia temporale di 12 ore di operatività.
(QUESTA CONDIZIONE FACOLTATIVA È ACQUISTABILE SOLO IN ABBINAMENTO ALLA CONDIZIONE FACOLTATIVA A – DANNI DA INTERRUZIONE DELL’ATTIVITÀ)
Quanto disposto in questa Condizione facoltativa si applica esclusivamente con riferimento alla garanzia di cui al punto
6.1.1 “Ripristino dati e sistema informatico” e alla Condizione facoltativa A “Danni da interruzione dell’attività“, le quali si intendono integrate con la seguente parte:
• 6.1.1 “Ripristino dati e sistema informatico” – Reale Mutua rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per ripristi- nare e configurare i dati ed il sistema informatico dell’Assicurato, a seguito di un system failure; la presente garanzia opera con l’applicazione di una franchigia di € 1.000;
• Condizione facoltativa A “Danni da interruzione dell’attività “- Reale Mutua corrisponde all’Assicurato, una diaria, calcolata nei termini sopraesposti, a ristoro dell’impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione della propria attività caratteristica, causata da un system failure; la presente garanzia opera con l’applicazione di una franchigia di 12 ore.
L’assicurazione, esclusivamente con riferimento alla presente Condizione facoltativa, non copre:
• i danni derivanti da danneggiamento o distruzione di beni tangibili (incluso hardware dell’Assicurato);
• le interruzioni programmate del sistema informatico dell’Assicurato;
• i danni derivanti da system failure che interessi il sistema informatico di un outsourcing provider.
Reale Mutua rimborsa le spese, necessariamente e ragionevolmente sostenute dall’Assicurato, in seguito ad un attacco informatico, per gestire e proteggere la propria reputazione nel periodo immediatamente successivo alla prima compar- sa sui mezzi di informazione di un contenuto denigratorio o diffamatorio, per una durata massima di 180 giorni.
La presente garanzia opera con l’applicazione della franchigia indicata sul modulo di polizza.
D - CYBER-CRIME E TELEPHONE HACKING
Reale Mutua rimborsa l’importo, ad esclusione delle criptovalute, illegalmente sottratto all’Assicurato, da parte di un
terzo:
• tramite trasferimento elettronico di tale importo a seguito di:
a) accesso diretto e non autorizzato ai conti bancari dell’Assicurato;
b) alterazione dei dati nel sistema informatico dell’Assicurato;
• risultanti da addebiti telefonici non autorizzati ed illecito utilizzo della banda larga,
a seguito di un attacco informatico contro il sistema informatico e/o il sistema telefonico dell’Assicurato sempre che non sia possibile per l’Assicurato recuperare tali importi.
La presente garanzia opera con una franchigia di € 5.000 e con un limite di rimborso pari al 50% del massimale indicato sul modulo di polizza, con il massimo di € 50.000 per sinistro e per anno assicurativo.
L’Assicurato, pena la non validità della presente Condizione facoltativa, deve denunciare tempestivamente alle autorità di polizia il fatto e non deve portare a conoscenza di alcuna persona – con l’eccezione delle persone che ne hanno diritto
– l’esistenza della presente garanzia.
Reale Mutua rimborsa le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall’Assicurato per:
• l’attività di un esperto che indaghi e accerti la violazione, dal sistema informatico dell’Assicurato, dei dati relativi a carte di credito, di debito, o carte prepagate;
• ottenere nuovamente la certificazione PCI-DSS;
• emettere nuovamente carte di credito, di debito, o carte prepagate;
a causa di una violazione dello standard PCI-DSS, dovuta ad un attacco informatico.
La presente garanzia opera con una franchigia di € 5.000 e con un limite di rimborso pari al massimale indicato sul
modulo di polizza, con il massimo di € 100.000 per sinistro e per anno assicurativo.
È condizione necessaria per la validità della presente Condizione facoltativa che l’Assicurato sia in possesso, al momento del sinistro, di una certificazione PCI-DSS valida.
7. COME E CON QUALI CONDIZIONI
7.1 FRANCHIGIE, MASSIMALE E LIMITI DI INDENNIZZO/RIMBORSO
Qualunque rimborso corrisposto da Reale Mutua, viene effettuato previa detrazione della franchigia prevista in polizza, per ogni singolo evento assicurato.
Reale Mutua non è tenuta a pagare somma superiore ai limiti di rimborso, per ciascuna garanzia, e al massimale, ripor- tato sul modulo di polizza.
Il massimale costituisce la massima esposizione complessiva di Reale Mutua per tutti i sinistri denunciati in ciascun
anno assicurativo.
Ad ogni sinistro il massimale viene progressivamente ridotto dell’importo pagato o stimato, con effetto immediato e fino al termine dell’anno assicurativo in corso.
Detta progressiva riduzione non comporta comunque restituzione di premio.
Reale Mutua, su richiesta dell’Assicurato, provvederà a comunicargli entro 30 giorni dalla stessa, l’entità del massimale
residuo.
7.2 COINVOLGIMENTO DI PIÙ GARANZIE
Qualora, in caso di sinistro, vengano coinvolte più garanzie per il medesimo evento assicurato, la franchigia applicata è pari alla maggiore tra quelle previste in polizza per le relative garanzie interessate, tranne che per la condizione facolta- tiva A “Danni da interruzione dell’attività”, per la quale vale anche la franchigia temporale pari a 12 ore.
Reale Mutua non sarà tenuta a rispondere complessivamente, per tutte le garanzie impegnate dal sinistro, per somma superiore al massimale indicato sul modulo di polizza.
7.3 EFFICACIA DEL CONTRATTO NEL TEMPO
L’assicurazione è prestata in forma Loss occurrence, ossia sono coperti i sinistri accaduti per la prima volta durante il
periodo di assicurazione.
7.4 EFFICACIA / VALIDITÀ TERRITORIALE DELL’ASSICURAZIONE
Salvo per quanto riguarda le garanzie di cui ai punti 6.1.1 e 6.1.3, l’assicurazione è prestata per gli eventi avvenuti nelle sedi dell’attività svolta dall’Assicurato situate nell’Unione Europea, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
Le esclusioni sempre applicabili alle garanzie di questa Sezione sono riportate al punto 14.2 “Rischi esclusi (per entram- be le Sezioni Perdite Pecuniarie e Responsabilità Civile)”.
8.2 RISCHI ESCLUSI SE NON VENGONO ACQUISTATE LE CORRISPONDENTI CONDIZIONI FACOLTATIVE
Qualora non sia stata acquistata ed esplicitamente richiamata nel modulo di polizza la relativa Condizione facoltativa, l’assicurazione non copre:
a) l’impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione dell’attività caratteristica dell’Assicurato, do- vuta all’indisponibilità del sistema informatico dell’Assicurato stesso, direttamente causata da un attacco informatico; (assicurabile nei termini della Condizione facoltativa A “Danni da interruzione dell’attività”);
b) l’impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione dell’attività caratteristica dell’Assicurato, cau- sata da un system failure;
(assicurabile nei termini della Condizione facoltativa B “System failure”);
c) le spese sostenute dall’Assicurato, in seguito ad un attacco informatico, per gestire e proteggere la reputazione dell’Assicurato nel periodo immediatamente successivo alla prima comparsa sui mezzi di informazione di un conte- nuto denigratorio o diffamatorio;
(assicurabile nei termini della Condizione facoltativa C “Danno Reputazionale”); d) l’importo illegalmente sottratto all’Assicurato, da parte di un terzo:
• tramite trasferimento elettronico di tale importo a seguito di:
- diretto e non autorizzato accesso ai conti bancari dell’Assicurato,
- alterazione dei dati nel sistema informatico dell’Assicurato,
• risultanti da addebiti telefonici non autorizzati ed illecito utilizzo della banda larga,
a seguito di un attacco informatico contro il sistema informatico e/o il sistema telefonico dell’Assicurato; (assicurabile nei termini della Condizione facoltativa D “Cyber-crime e Telephone hacking”);
e) le spese sostenute dall’Assicurato per:
• l’attività di un esperto che indaghi e accerti la violazione, dal sistema informatico dell’Assicurato, dei dati relativi a carte di credito, di debito, o carte prepagate;
• ottenere nuovamente la certificazione PCI-DSS;
• emettere nuovamente carte di credito, di debito, o carte prepagate;
a causa di una violazione dello standard PCI-DSS, dovuta ad un attacco informatico; (assicurabile nei termini della Condizione facoltativa E “PCI-DSS”).
9. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI E FRANCHIGIE
9.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO/RIMBORSO
Per tutte le garanzie della presente Sezione opera, se non diversamente precisato, il massimale indicato sul modulo di polizza. Detto massimale costituisce anche la massima esposizione complessiva di Reale Mutua per tutti i sinistri de- nunciati in ciascun anno assicurativo.
Si riporta nella seguente tabella il riepilogo dei limiti di indennizzo/rimborso e delle franchigie previste dalla presente Sezione.
FRANCHIGIA | LIMITE DI | ||
6.1.1 | Nessuna | Il massimale indicato sul modulo di polizza | |
6.1.2 | Spese derivanti da violazione della privacy e vio- lazione di dati aziendali | indicata sul modulo di polizza | Il massimale indicato sul modulo di polizza; per la difesa legale contro azioni di Organi di controllo € 10.000 |
6.1.3 | Nessuna | Il massimale indicato sul modulo di polizza |
CONDIZIONI FACOLTATIVE | FRANCHIGIA | LIMITE DI INDENNIZZO/RIMBORSO | |
A | Danni da interruzione dell’attività | 12 ore | la diaria moltiplicata per 180 gior- ni (per sinistro e per anno assicurativo) |
B | System failure | • € 1.000 per il ripri- stino dati e sistema informatico • 12 ore per l’interru- zione di attività | Il massimale indicato sul modulo di polizza |
C | Danno reputazionale | indicata sul modulo di polizza | Il massimale indicato sul modulo di polizza |
D | Cyber-crime e telephone hacking | € 5.000 | 50% del massimale indicato sul modulo di polizza, con il massimo di € 50.000 (per sinistro e per anno assicurativo) |
E | PCI-DSS | € 5.000 | Il massimale indicato sul modulo di polizza, con il massimo di € 100.000 (per sinistro e per anno assicurativo) |
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
10. CHE COSA POSSO ASSICURARE
10.1.1 RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E VIOLAZIONE DI DATI AZIENDALI
Reale Mutua tiene indenne l’Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente re- sponsabile ai sensi di legge, a seguito di una richiesta di risarcimento da parte di terzi determinata dalla divulgazione non autorizzata di dati aziendali e/o personali contenuti nel sistema informatico dell’Assicurato.
La presente garanzia opera con l’applicazione della franchigia indicata sul modulo di polizza.
10.1.2 RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA DELLA RETE
Reale Mutua tiene indenne l’Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di una richiesta di risarcimento da parte di terzi derivante da un attacco infor- matico che abbia colpito il sistema informatico dell’Assicurato, e che l’Assicurato stesso non abbia potuto contrastare, che ha comportato:
• alterazione, cancellazione, danneggiamento, accesso non autorizzato, divulgazione di dati archiviati nel sistema infor- matico di terzi,
• indisponibilità del sistema informatico di terzi.
La presente garanzia opera con l’applicazione della franchigia indicata sul modulo di polizza.
La seguente condizione facoltativa vale solo se è stata acquistata e richiamata sul modulo di polizza.
Anche per questa condizione facoltativa valgono le esclusioni di cui al punto 14.2 “Rischi esclusi (per entrambe le Sezioni Perdite Pecuniarie e Responsabilità Civile)”, nonché i punti 11.5 “Massimali e limiti di indennizzo” e 13 ”Tabella riassun- tiva di limiti e franchigie” e tutte le altre norme indicate in polizza, se non espressamente derogate.
A - RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE
Reale Mutua tiene indenne l’Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente re- sponsabile ai sensi di legge, a seguito di una richiesta di risarcimento da parte di terzi per:
• diffamazione;
• violazione della proprietà intellettuale;
• violazione del diritto alla privacy,
in conseguenza dell’attività multimediale dell’Assicurato.
La presente garanzia opera con l’applicazione della franchigia indicata sul modulo di polizza.
11. COME E CON QUALI CONDIZIONI
11.1 FRANCHIGIE, MASSIMALE E LIMITI DI INDENNIZZO
Le garanzie della presente Sezione operano con la franchigia indicata sul modulo di polizza per ogni singolo sinistro. Reale Mutua non è tenuta a pagare somma superiore ai limiti di indennizzo, per ciascuna garanzia e al massimale per anno, riportati sul modulo di polizza.
L’assicurazione è prestata, ove non siano stabiliti specifici limiti di indennizzo, fino alla concorrenza del massimale indi- cato sul modulo di polizza per ogni sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico, anche se coinvolge la responsabilità civile di più Assicurati.
Il massimale costituisce la massima esposizione complessiva di Reale Mutua per tutti i sinistri denunciati in ciascun
anno assicurativo.
Ad ogni sinistro il massimale viene progressivamente ridotto dell’importo pagato o stimato, con effetto immediato e fino al termine dell’anno assicurativo in corso:
Detta progressiva riduzione non comporta comunque restituzione di premio.
Reale Mutua, su richiesta dell’Assicurato, provvederà a comunicargli entro 30 giorni dalla stessa l’entità del massimale residuo.
11.2 COINVOLGIMENTO DI PIÙ GARANZIE
Qualora, in caso di sinistro, vengano coinvolte più garanzie per il medesimo evento assicurato, la franchigia applicata è pari alla maggiore tra quelle previste in polizza per le relative garanzie interessate.
Reale Mutua non sarà tenuta a rispondere complessivamente, per tutte le garanzie impegnate dal sinistro, per somma superiore al massimale indicato sul modulo di polizza.
11.3 EFFICACIA DEL CONTRATTO NEL TEMPO
L'assicurazione è prestata per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato, e da lui denunciate a Reale Mutua, durante il periodo di assicurazione e nel periodo di denuncia postuma.
Qualora più richieste di risarcimento siano originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima xxxxxx- sta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente e l’insieme delle richieste di risarcimento originate dallo stesso comportamento colposo saranno considerate come unico sinistro.
11.4 CLAUSOLA DI CONTINUITÀ ED EFFETTI SULLE POLIZZE SOSTITUITE
L’esclusione di cui al punto 14.2 “Rischi esclusi” - lettera a) “Atti, fatti o circostanze di cui l’Assicurato, al momento della stipulazione del contratto, sia consapevole che potranno dare origine a richieste di risarcimento”, si intende abrogata nel caso in cui il presente contratto sia stato emesso per la mera proroga della scadenza contrattuale di precedente polizza stipulata con Reale Mutua avente durata non inferiore a 12 mesi, senza variazione del rischio assicurato in termini di garanzie, soggetti Assicurati o massimali.
Per i sinistri che rientrassero, ancorché con diversi limiti di prestazione, sia nella copertura di questo contratto, sia nella copertura di preesistenti contratti non più in vigore sottoscritti da Reale Mutua, l’Assicurato rinuncia a ogni diritto de- rivante da precedenti contratti e quindi per tali sinistri sarà efficace unicamente la prestazione assicurativa così come prevista dal presente contratto.
11.5 EFFICACIA / VALIDITÀ TERRITORIALE DELL’ASSICURAZIONE
La garanzia vale per l’attività svolta dall’Assicurato nel territorio dello Stato italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e per i sinistri verificatisi in Unione Europea.
Sono incluse in copertura le controllate estere della società Assicurata che all’atto della stipulazione della polizza siano soggette al suo controllo a condizione che:
• operino nel medesimo settore di attività merceologico;
• siano dotate delle stesse procedure di sicurezza della rete e della protezione dei dati;
• utilizzino il medesimo sistema informatico della società Assicurata;
• il fatturato dichiarato dal Contraente e indicato sul modulo di polizza comprenda anche il fatturato delle controllate estere.
La garanzia è automaticamente estesa alle controllate estere costituite o acquisite dall’Assicurato durante il periodo di assicurazione.
Le esclusioni sempre applicabili alle garanzie di questa Sezione sono riportate al punto 14.2 “Rischi esclusi (per entram- be le Sezioni Perdite Pecuniarie e Responsabilità Civile)”.
12.2 RISCHIO ESCLUSO SE NON VIENE ACQUISTATA LA CORRISPONDENTE CONDIZIONE FACOLTATIVA
Qualora non sia stata acquistata ed esplicitamente richiamata sul modulo di polizza la relativa condizione facoltativa, l’assicurazione non comprende la responsabilità derivante all’Assicurato per:
• diffamazione;
• violazione della proprietà intellettuale;
• violazione del diritto alla privacy;
in conseguenza dell’attività multimediale dell’Assicurato. (assicurabile nei termini della Condizione facoltativa A).
12.3 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi:
a) l’Assicurato, i dirigenti e gli amministratori, il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché ogni altro parente o affi- ne con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministra- tore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a);
c) le imprese dell’Assicurato o di cui l’Assicurato stesso sia legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, xxxx- xxxxx di maggioranza o amministratore.
13. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI E FRANCHIGIE
13.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
Per tutte le garanzie della presente Sezione opera, se non diversamente precisato, il massimale indicato sul modulo di polizza. Detto massimale costituisce anche la massima esposizione complessiva di Reale Mutua per tutti i sinistri de- nunciati in ciascun anno assicurativo.
Si riporta nella seguente tabella il riepilogo dei limiti di indennizzo e delle franchigie indicate nei punti precedenti della presente Sezione.
FRANCHIGIA | LIMITE DI | ||
11.1.1 | Responsabilità civile derivante da violazione della pri- vacy e violazione di dati aziendali | Indicata sul modulo di polizza | Il massimale indicato sul modulo di polizza |
11.1.2 | Responsabilità civile derivante da violazioni della sicu- rezza della rete | Indicata sul modulo di polizza | Il massimale indicato sul modulo di polizza |
CONDIZIONI FACOLTATIVE | FRANCHIGIA | LIMITE DI INDENNIZZO | |
A | Responsabilità civile derivante da attività multimediale | Indicata sul modulo di polizza | Il massimale indicato sul modulo di polizza |
14. NORME COMUNI ALLE SEZIONI PERDITE
PECUNIARIE E RESPONSABILITÀ CIVILE
14.1 COINVOLGIMENTO DI PIÙ SEZIONI
Qualora un medesimo sinistro coinvolga sia la Sezione Perdite Pecuniarie sia la Sezione Responsabilità Civile, la fran- chigia applicata è pari alla maggiore tra quelle previste per le relative garanzie interessate, tranne che per la Condizione facoltativa A “Danni da interruzione dell’attività”, per la quale vale la franchigia temporale di 12 ore.
Inoltre, se un sinistro interessa sia la Sezione Perdite Pecuniarie sia la Sezione Responsabilità Civile, Reale Mutua non sarà tenuta a rispondere complessivamente, per tutte le garanzie impegnate dal sinistro, per una somma superiore al massimale indicato sul modulo di polizza.
I massimali indicati sul modulo di polizza per le due Sezioni non sono cumulabili fra loro.
14.2 RISCHI ESCLUSI (per entrambe le Sezioni Perdite Pecuniarie e Responsabilità Civile)
Relativamente ad entrambe le Sezioni Perdite Pecuniarie e Responsabilità Civile, l’assicurazione non copre:
a) atti, fatti o circostanze di cui l’Assicurato, al momento della stipulazione del contratto, sia consapevole che potranno dare origine a richieste di risarcimento;
b) i danni dovuti a dolo dell’Assicurato, dei dirigenti e amministratori e del responsabile IT se nominato;
c) le spese sostenute per implementare e migliorare il sistema informatico dell’Assicurato o i dati in esso contenuti ad un livello superiore alla situazione precedente all’evento assicurato a meno che non sia inevitabile nell’ambito del rispristino dati e sistema informatico;
d) i danni derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità, di sistemi di comunicazione, internet service, fornitura di elet- tricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo dell’Assicurato; la presente esclusione non si applica agli outsourcing provider;
e) i danni in occasione di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo, guerra;
f) i danni dovuti a scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga, di sostanze pericolose, contaminanti o inquinanti;
g) i danni derivanti da qualsiasi danno materiale diretto alle proprietà dell’Assicurato, compreso il sistema informatico, da qualunque causa determinato;
h) i danni dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento, del sistema informatico dell’Assicurato o con- seguenti a sospensione dell’attività quando detti danni si verifichino a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;
i) i danni dovuti a difetti, errori nella progettazione, del sistema informatico dell’Assicurato, che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo;
j) multe o sanzioni di qualsiasi natura;
k) l’ammontare di eventuali riscatti pagati dall’Assicurato per terminare una estorsione cyber;
l) i danni dovuti a perdite finanziarie conseguenti all’impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, ces- sioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo;
m)i xxxxx conseguenti a violazione di leggi da parte dell’Assicurato o dell’outsourcing provider;
n) i danni conseguenti a interruzioni previste e pianificate del sistema informatico dell’Assicurato; o) i danni dovuti a lesioni personali, malattia, morte;
p) i danni derivanti da furto, violazione o divulgazione di proprietà intellettuale (quali ad esempio copyrights, marchi, brevetti); Questa esclusione non si applica alla garanzia 6.1.2 “Spese derivanti da violazione della privacy e violazione di dati aziendali” e alla condizione facoltativa A “Responsabilità civile derivante da attività multimediale”, ad eccezione dei brevetti che si intendono sempre esclusi;
q) le richieste di risarcimento fatte da o per conto di:
• un soggetto giuridico che eserciti un qualunque controllo sull’Assicurato;
• società controllate e/o partecipate dall’Assicurato;
• un soggetto giuridico su cui l’Assicurato, o sue controllate, eserciti un controllo;
• una persona in possesso di una quota di maggioranza azionaria dell’Assicurato;
• qualsiasi partnership o joint-venture in cui l’Assicurato sia coinvolto; r) i danni relativi a servizi che un outsourcing provider ha appaltato a terzi; s) i danni relativi a responsabilità contrattuali;
t) i danni dovuti a errata o incompleta descrizione di qualsiasi bene, prodotto o servizio, descritto o illustrato tramite l’attività multimediale;
u) i danni derivanti da pubblicazione di contenuti su siti web in cui tali contenuti possono essere pubblicati senza regi- strazione delle credenziali d’accesso, oppure su siti web che non sono direttamente controllati dall’Assicurato;
v) i danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di terzi, di contenuto, da siti o pagine web che siano sotto il diretto controllo dell’Assicurato.
Inoltre, nel caso di utilizzo di apparecchiature elettroniche mobili, l’assicurazione non è operante se l’Assicurato non ha protetto il sistema informatico con le seguenti precauzioni:
• blocco automatico dell’apparecchiatura con password dopo un tempo massimo di 15 minuti;
• protezione con sistemi di criptazione dei dati contenuti nei supporti di memorizzazione dell’apparecchiatura (ad esclu- sione della RAM) inerenti all’attività prestata dall’Assicurato;
• configurazione dell’eventuale connessione Bluetooth in modo tale da non rendere l’apparecchiatura visibile, e tale da permettere la connessione solamente ad apparecchiature esplicitamente autorizzate.
15. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
(PER LE SEZIONI PERDITE PECUNIARIE E RESPONSABILITÀ CIVILE)
15.1 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO - NOTIFICA DEGLI EVENTI
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - BLUE ASSISTANCE - 24 ore – 7 giorni su 7
In caso di sinistro L’Assicurato deve immediatamente contattare telefonicamente la Centrale Operativa ai numeri:
DALL’ITALIA DALL’ESTERO
800-092092
Numero Verde
x00 000 000 00 00
e deve fornire ogni informazione richiesta.
Qualora l’Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, Reale Mutua non è tenuta a so- stenere alcuna prestazione.
La Centrale Operativa, verificata la validità e l’efficacia della polizza, trasferisce la chiamata al Service Provider che ap- profondisce con l’Assicurato le modalità e le cause dell’evento dannoso.
Sulla base di quanto verificato Reale Mutua darà seguito alla gestione del sinistro.
Su richiesta del Service Provider o di Reale Mutua, l’Assicurato è tenuto a fornire qualsiasi documentazione a comprova dell’evento; Reale Mutua ha il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.
Reale Mutua non assume responsabilità per danni conseguenti a un mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l’intervento previsto.
L’Assicurato In caso di sinistro deve altresì:
a) fornire prova dell’evento assicurato che ha dato luogo al sinistro;
b) adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per ridurre al minimo gli effetti dell’evento assicurato; c) fare tutto quanto possibile e necessario per stabilire la causa e l’entità del danno;
d) conservare e mettere a disposizione di Reale Mutua e/o del Service Provider l’hardware, il software e i dati colpiti dall’evento assicurato;
e) rispettare tutte le raccomandazioni fatte da Reale Mutua e/o dal Service Provider.
f) astenersi dall’ammettere responsabilità, quantificare, pagare o respingere, qualsiasi richiesta di risarcimento, senza il previo consenso scritto da parte di Reale Mutua;
g) fornire la massima collaborazione possibile nelle indagini, nella difesa e nella definizione del sinistro.
L’ Assicurato a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo ai sensi della presente polizza, deve altresì dare comunicazio- ne entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui viene a conoscenza di:
a) qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti;
b) qualsiasi intenzione formalizzata da un terzo e/o dai collaboratori durante il periodo di assicurazione o il periodo di denuncia postuma, di ritenerlo responsabile di un evento assicurato;
c) qualsiasi circostanza di cui venga a conoscenza durante il periodo di assicurazione o il periodo di denuncia postuma, che possa dare adito ad una richiesta di risarcimento e/o un sinistro;
d) qualsiasi sinistro.
Limitatamente ai punti c) e d) che precedono, se tale comunicazione viene effettuata dall’Assicurato a Reale Mutua nel periodo di assicurazione o nel periodo di denuncia postuma, qualsiasi richiesta di risarcimento successiva è considerata da Reale Mutua come avanzata nel periodo di assicurazione o nel periodo di denuncia postuma.
In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli Artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.
L’Assicurato deve inoltre consentire a Reale Mutua l’autorità a negoziare qualsiasi accordo o procedimento legale nei confronti di terzi.
Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia, determinato l’indennizzo dovuto e identificato il beneficiario dello stesso, ove previsto provvede entro 25 giorni al pagamento.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso non risultino comportamenti dell’Assicurato posti in essere con dolo o colpa grave.
Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva, Reale Mutua, a richiesta del Contraente e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione. Sono a carico di Reale Mutua le spese per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Reale Mutua non riconosce peraltro le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designa- ti e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
L’Assicurato, convenuto in un procedimento di mediazione come previsto dal D. Lgs. n.28/2010, avente ad oggetto una richiesta attinente alla presente assicurazione, ha l’obbligo di darne tempestiva comunicazione a Reale Mutua, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di sinistro ritualmente presentata.
In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato Reale Mutua ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui Reale Mutua non abbia prestato il proprio specifico assenso, Reale Mutua non sarà tenuta a riconoscerne l’esito, né a sostene- re il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.
15.4 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI
Il Contraente è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui ai punti 15.1 “Obblighi dell’Assicurato – Notifica degli eventi” e 15.3 “Gestione delle vertenze del danno/ spese legali”. Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.
15.5 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagerano dolosamente l’ammontare del danno, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce del sinistro o facilitano il progresso di questo, per- dono il diritto all’ indennizzo.
SEZIONE TUTELA LEGALE
Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul modulo di polizza.
La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da Reale Mutua a:
ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia con sede e Direzione Generale in Xxxxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, in seguito denominata ARAG, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.
Principali riferimenti:
telefono centralino: 000.0000000
mail per invio nuove denunce di sinistro: xxxxxxx@XXXX.xx fax per invio nuove denunce di sinistro: +39 045.8290557
mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: xxxxxxxx@XXXX.xx fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: +39 045.8290449.
Nelle materie previste nella presente Sezione, l’Assicurato può chiamare il numero gratuito
Numero Verde
800-508008
per ricevere informazioni di carattere generale su:
• contratti e responsabilità extra contrattuale
• leggi, regolamenti e normativa vigente
• adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi
• informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie della Sezione
• modalità di denuncia di sinistro e documentazione necessaria
AragTel è operativo:
• dal lunedì al giovedì: 09.00 - 13.00; 14.00 - 17.00
• venerdì: 09.00 - 13.00
Se l’Assicurato è coinvolto in una vertenza, Reale Mutua, nei limiti stabiliti dalla polizza, copre le seguenti spese:
• compensi dell’avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza
• compensi dell’avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione
• compensi dell’avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale
• compensi dell’avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG
• spese di soccombenza poste a carico dell’Assicurato
• spese di esecuzione forzata, fino a due tentativi per sinistro
• spese dell’organismo di mediazione, se la mediazione è obbligatoria
• spese per l’arbitrato, sia dell’avvocato difensore che degli arbitri
• compensi dei periti
• spese di giustizia
• spese di investigazione difensiva nel procedimento penale
Le spese legali sono coperte per l’intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio.
16.2.1 AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE
Le garanzie operano per i sinistri connessi all’utilizzo del web e dei social o media network nel corso dell’attività d’impresa.
1. DELITTI COLPOSI O CONTRAVVENZIONI
Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni connessi all’utilizzo del web e dei social o media network nel corso dell’attività d’impresa o professionale.
La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi connessi all’utilizzo del web e dei social o media network nel corso dell’attività d’impresa o professionale.
La garanzia opera se:
• l’Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato
• il reato è derubricato da doloso a colposo
• il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
ARAG rimborsa le spese sostenute dagli Assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.
Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l’Assicurato ha l’obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG.
L’Assicurato ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva. La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
Se il valore in lite è pari o superiore a € 200 (duecento), sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali:
• relative agli acquisti effettuati nello svolgimento dell’attività d’impresa o professionale su portali di e-commerce (commercio elettronico)
• con il fornitore del servizio di connessione internet del Contraente
• con il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata del Contraente
• con il fornitore del servizio di gestione del sito o dei siti web del Contraente
• con il soggetto che ha registrato il dominio o i domini web del Contraente
La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente.
4. USO FRAUDOLENTO DI CARTE DI CREDITO
Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali relativi all’uso fraudolento da parte di terzi delle carte di credito del Contraente tramite il web o altre modalità.
La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente.
Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subìti per fatti illeciti di terzi connessi all’utilizzo del web e dei social o media network nel corso dell’attività d’impresa/professionale; comprese le spese sostenute per recuperare il danno subìto dalla trasmissione da parte di terzi di virus informatici tramite internet e posta elettronica.
Sono coperte anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva. La garanzia opera solo nel caso di rinvio a giudizio del responsabile.
La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
Sono coperte le spese sostenute per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli Assicurati.
La garanzia opera a primo rischio nei seguenti casi:
• la polizza di responsabilità civile non opera nel merito, in quanto non copre la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura o perché espressamente esclusa dalla copertura o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista in polizza;
• la polizza di responsabilità civile non opera perché non c’è responsabilità dell’Assicurato;
• la polizza di responsabilità civile non opera perché l’assicuratore di responsabilità civile ha esaurito il massimale per liquidare il danno; in questo caso la garanzia opera per la parte di danno eccedente il massimale.
La garanzia non opera se:
• la polizza di responsabilità civile non esiste;
• l’assicuratore di responsabilità civile copre il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimen- to. A titolo esemplificativo: se l’assicuratore di responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il danno al terzo con un esborso inferiore al massimale di polizza o per violazione del patto di gestione lite;
• il sinistro è denunciato all’assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione. La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
In materia di protezione dei dati personali sono coperte le spese sostenute:
• in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
• in procedimenti penali per delitti dolosi, se l’Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è deru- bricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; la garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
• per resistere a secondo rischio, quindi dopo l’esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall’assicu- ratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall’Assicurato;
• per l’impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie se pari o superiori a € 250 (duecentocinquanta);
• per i reclami all’autorità competente.
La garanzia copre le spese sostenute dal Contraente e da soggetti diversi da quelli Assicurati solo per le attività svolte su incarico del Contraente.
La garanzia opera anche per i sinistri avvenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell’attività presso il
Contraente.
8. RIPRISTINO ONORABILITÀ CREDITIZIA
Sono coperte le spese sostenute per il ripristino dell’onorabilità del Contraente a seguito di cause pendenti e/o di protesti al fine di ottenere la cancellazione dai pubblici registri in caso di furto di identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei dati personali o finanziari del Contraente tramite il web o altre modalità.
La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente.
9. ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF)
Sono coperte le spese sostenute in caso di frode creditizia davanti all’arbitro bancario finanziario (ABF), in materia di operazione e servizi bancari e finanziari per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra il Contraente, la banca o l’istituto finanziario.
La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente.
Sono assicurati:
per le società di persone:
• l’azienda Contraente
• i soci
• i soci lavoratori
• i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
• i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi
• i familiari del titolare d’impresa che collaborano nell’attività
per le società di capitali:
• l’azienda Contraente
• il legale rappresentante anche in qualità di amministratore
• i soci
• i soci lavoratori
• i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
• i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi
per le ditte individuali e le imprese familiari:
• l’azienda Contraente
• il titolare
• i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
• i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi
• i familiari del titolare d’impresa che collaborano nell’attività
per i liberi professionisti e per gli studi associati:
• il libero professionista Contraente o lo studio associato Contraente
• i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
• i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi
• i familiari del professionista che collaborano nell’attività
per le società tra professionisti in forma di società di persone:
• l’azienda Contraente
• i soci liberi professionisti
• i soci lavoratori o i soci di prestazioni tecniche
• i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
• i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi
• i familiari del professionista che collaborano nell’attività
per le società tra professionisti in forma di società di capitali:
• l’azienda Contraente
• il legale rappresentante anche in qualità di amministratore
• i soci liberi professionisti
• i soci lavoratori o i soci di prestazioni tecniche
• i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
• i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi
Nel caso di società tra professionisti non sono considerati Assicurati i soci investitori.
Nel caso di vertenze fra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente.
17. COME E CON QUALI CONDIZIONI
17.1 EFFICACIA TEMPORALE DELLA GARANZIA
Sono coperti i sinistri che sono avvenuti:
• dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative
• trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi; se la polizza è emessa senza interruzione della copertura per lo stesso rischio dopo una precedente polizza, il periodo di 3 (tre) mesi opera soltanto per le garanzie non previste nella precedente polizza. In questo caso il Contraente ha l’obbligo in sede di denuncia del sinistro di fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di tutela legale.
17.2 QUANDO AVVIENE IL SINISTRO
La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l’evento a seguito del quale insorge la vertenza. L’evento, in base alla natura della vertenza, è inteso come:
• il danno o presunto danno extra contrattuale subìto o causato dall’Assicurato;
• la violazione o presunta violazione del contratto;
• la violazione o la presunta violazione della norma di legge.
In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.
Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche se coinvol- gono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.
Se più Assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la polizza opera con un unico massimale che viene equamente ri- partito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.
17.3 EFFICACIA TERRITORIALE DELLA GARANZIA
Le garanzie operano per i sinistri avvenuti in tutto il mondo, solo se l’ufficio giudiziario competente si trova in Unione Eu- ropea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
17.4 MASSIMALE PER ANNO ASSICURATIVO
Il massimale, complessivamente per tutti i sinistri insorti in ciascun anno assicurativo, non potrà essere superiore al triplo del massimale per sinistro indicato sul modulo di polizza.
1. Le spese legali sono coperte per l’intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio;
2. Nel caso di vertenze fra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente;
3. La garanzia vertenze con i fornitori copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 200 (duecento); 4. La garanzia privacy, per l’impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative, copre le spese sostenute per
l’impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie se pari o superiori a € 250 (duecentocinquanta).
17.6 OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE IN PRESENZA DI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE
Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell’Assicurato, le garanzie previste in polizza operano a secondo rischio, quindi dopo l’esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall’assi- curatore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.
In tutti gli altri casi la presente polizza, nei limiti del massimale, delle garanzie e delle eventuali garanzie opzionali acqui- state, opera a primo rischio.
18.1 SPESE NON COPERTE DALL’ASSICURAZIONE
Se l’Assicurato è coinvolto in una vertenza, Reale Mutua non copre le seguenti spese:
• compensi dell’avvocato determinati tramite patti quota lite;
• compensi dell’avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
• compensi dell’avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG;
• spese per l’indennità di trasferta;
• spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;
• spese dell’organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria;
• imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia,
• multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali;
• spese non concordate con ARAG;
• ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione;
Reale Mutua inoltre non copre:
1. nella garanzia delitti dolosi: le spese sostenute nei casi di estinzione del reato diversi da assoluzione con decisione passata in giudicato, derubricazione da doloso a colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di reato o per- ché il fatto non sussiste;
2. nella garanzia vertenze con i fornitori: le spese sostenute da soggetti diversi dal Contraente;
3. nella garanzia uso fraudolento di carte di credito: le spese sostenute da soggetti diversi dal Contraente; 4. nella garanzia danni subìti: le spese sostenute se il responsabile non è rinviato a giudizio;
5. nella garanzia danni causati: le spese sostenute se il contratto di responsabilità civile non esiste o non opera o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle spese di resistenza;
6. nella garanzia privacy:
• in procedimenti penali per delitti dolosi: le spese sostenute nei casi di estinzione del reato diversi da assoluzione con decisione passata in giudicato, derubricazione da doloso a colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste
• per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi: le spese sostenute a primo rischio;
7. nella garanzia ripristino onorabilità creditizia dell’Assicurato: le spese sostenute da soggetti diversi dal Contraente; 8. nella garanzia arbitro bancario finanziario: le spese sostenute da soggetti diversi dal Contraente.
Se nella polizza non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri relativi a: a. diritto di famiglia, successioni o donazioni;
b. materia fiscale o amministrativa,
c. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremo- to, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
d. danni nucleari o genetici causati dall’Assicurato, salvo il caso di xxxxxxxx conseguenti a trattamenti medici;
e. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; f. diritti di brevetto, marchio, autore o esclusiva, turbativa d’asta, concorrenza sleale, normativa antitrust;
g. proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su trac- ciato veicolato o su funi metalliche;
h. fatti dolosi degli Assicurati;
i. fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
j. prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività; k. compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare;
l. interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
m.fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare; n. attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti;
o. attività svolta da cooperative o associazioni di consumatori;
p. vertenze tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso terzi; q. contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
r. esercizio della professione medica, dell’attività medica o di operatore sanitario; s. adesione ad azioni di classe (class action);
t. difesa penale per abuso di minori.
19. TABELLA RIASSUNTIVA DEI LIMITI
Per tutte le garanzie della presente Sezione opera, se non diversamente precisato nei punti precedenti della presente Sezione, il limite di indennizzo pari al massimale indicato sul modulo di polizza.
Si riporta nella seguente tabella il riepilogo dei limiti di indennizzo indicati nei punti precedenti della presente Sezione.
Per tutte le garanzie della presente Sezione, se non diversamente precisato | Il massimale per sinistro indicato sul modulo di polizza; Il massimale, complessivamente per tutti i sinistri insorti in ciascun anno assicurativo, non potrà essere superiore al triplo del massimale per sinistro indicato sul modulo di polizza. |
20. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
A norma dei Decreti Legislativi 26 novembre 1991, n. 393 e 17 marzo 1995, n. 175 l’ARAG SE Rappresentanza Genera- le e Direzione per l’Italia (in seguito denominata ARAG) con sede e Direzione Generale in Xxxxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, Telefono 000 000 00 00 - Fax 000 000 00 00, a cui l’Assicurato ha la facoltà di rivolgersi direttamente, gestisce i sinistri di Tutela Legale per conto di Reale Mutua.
20.1 QUALI OBBLIGHI HA L’ASSICURATO
1. Nei delitti dolosi:
• se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l’Assicurato ha l’obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese soste- nute da ARAG;
• l’Assicurato ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.
2. Nella fase di denuncia del sinistro:
• la denuncia del sinistro deve essere presentata tempestivamente a Reale Mutua e/o ad ARAG nel momento in cui l’Assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio;
• l’Assicurato ha l’obbligo di informare Reale Mutua e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro e ha l’obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative;
• il Contraente ha l’obbligo di fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di tutela legale.
3. Nella fase di gestione del sinistro: per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l’idoneità delle prove e argomentazioni che l’Assicurato ha l’obbligo di fornire.
4. L’Assicurato ha l’obbligo di restituire tutte le spese che sono state sostenute da ARAG:
• se ha diritto di recuperarle dalla controparte;
• nei delitti dolosi: se dopo l’archiviazione il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assolu- zione o derubricazione del reato da doloso a colposo.
5. L'Assicurato ha l’obbligo di comunicare a Reale Mutua e/o ad ARAG l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze per lo stesso rischio e ha l’obbligo di dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.
6. Il Contraente ha l’obbligo di informare tempestivamente Reale Mutua in caso di alienazione o trasformazione dell’a- zienda, di modifica dell'attività indicata sul modulo di polizza o di spostamento della sede legale.
20.2 COME DENUNCIARE UN SINISTRO
La denuncia del sinistro deve essere presentata tempestivamente a Reale Mutua e/o ad ARAG nel momento in cui l’As- sicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessa- zione della polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.
L’Assicurato puòdenunciareinuovi sinistri utilizzando la maildenunce@arag.itoppureilnumerodifax+39045.8290557; invece, per inviare la successiva documentazione relativa alla gestione dei sinistri, può utilizzare la mail xxxxxxxx@xxxx.xx oppure il numero di fax +39 000.0000000.
L’Assicurato ha l’obbligo di informare Reale Mutua e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro e ha l’obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative.
In mancanza, Reale Mutua e/o ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della co- pertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.
20.3 GESTIONE DEL SINISTRO, SCELTA DELL’AVVOCATO E PAGAMENTO DELLE SPESE
Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell’Assicurato.
La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l’accordo delle parti e si riserva di de- mandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.
Per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l’idoneità delle prove e argomentazioni che l’Assicurato ha l’obbligo di fornire.
Per la fase giudiziale l’Assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all’albo:
• dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza,
• del proprio luogo di residenza o sede legale; nel caso di domiciliazione, ARAG indica l’avvocato domiciliatario. L’incarico all’avvocato o al perito, che operano nell’interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall’Assicurato, pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.
Le spese per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l’intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG.
ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l’importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista. Se l’Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documen- tazione comprovante il pagamento.
Il pagamento delle spese coperte dalla polizza avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.
L’Assicurato ha l’obbligo di restituire le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG:
• se ha diritto di recuperarle dalla controparte;
• nei delitti dolosi: se, dopo l’archiviazione, il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo.
20.5 DISACCORDO CON ARAG IN MERITO ALLA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTO DI INTERESSI
Nel caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile.
Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato.
In via alternativa è possibile adire l’autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.
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NOTE
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