Common use of Rischio volo Clause in Contracts

Rischio volo. La garanzia è operante per le conseguenze degli infortuni che l'Assicurato subisca durante viaggi aerei di trasferimento che venissero da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri esercitati da Aeroclubs nonché gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioni. La garanzia vale dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo di un aeromobile e termina nel momento in cui ne è disceso. Resta inteso che le somme delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dalla stessa Contraente, dall' Assicurato o da terzi in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni individuali o cumulative non potrà superare i capitali per persona di: - Euro 1.032.913,80 per il caso di Morte - Euro 1.032.913,80 per il caso di invalidità permanente totale - Euro 258,23 giornaliere per il caso di inabilità temporanea e complessivamente, per aeromobile, di: - Euro 15.000.000,00 per il caso di Morte - Euro 15.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale - Euro 5.164 ,57 giornaliere per il caso di inabilità temporanea. In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferitisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dalla stessa Contraente. Nella eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. La garanzia inizia dal momento in cui l'assicurato sale a bordo dell'aeromobile e cessa al momento in cui scende.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Infortuni E Responsabilità Civile, Contratto Di Assicurazione Infortuni E Responsabilità Civile, Contratto Di Assicurazione Infortuni E Responsabilità Civile

Rischio volo. La garanzia è operante per le conseguenze degli infortuni che l'Assicurato l’Assicurato subisca durante viaggi aerei di trasferimento che venissero da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri esercitati eserciti da Aeroclubs nonché gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioni. La garanzia vale dal momento in cui l'Assicurato l’Assicurato sale a bordo di un aeromobile e termina nel momento in cui ne è disceso. La presente garanzia è prestata per le seguenti somme: Caso morte Somma prevista in polizza per il caso morte di cui alla successiva Sezione “Somme Assicurate”. Caso invalidità permanente Stessa somma prevista in polizza per il caso morte Diaria da inabilità temporanea € 52,00 Resta inteso che le somme delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dalla stessa dallo stesso Contraente, dall' Assicurato dall’Assicurato o da terzi in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni individuali o cumulative non potrà superare i capitali per persona di: - Euro 1.032.913,80 1.100.000,00 per il caso di Morte - Morte;  Euro 1.032.913,80 1.100.000,00 per il caso di invalidità permanente totale - totale;  Euro 258,23 260,00 giornaliere per il caso di inabilità temporanea e temporanea; E complessivamente, per aeromobile, di: - Euro 15.000.000,00 7.000.000,00 per il caso di Morte - Morte;  Euro 15.000.000,00 7.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale - totale;  Euro 5.164 ,57 10.000,00 giornaliere per il caso di inabilità temporanea. In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferitisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dalla stessa dallo stesso Contraente. Nella eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. Con esclusivo riferimento alla presente garanzia, il precedente art.10 “Criteri di indennizzabilità” si intende integrato come segue: L'indennizzo per Invalidità Permanente è determinato mediante applicazione sulla somma assicurata della percentuale accertata secondo i criteri di cui alla tabella allegato 1 al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione della presente Convenzione e in contanti anziché sotto forma di rendita. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. In caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. La garanzia inizia perdita totale, anatomica o funzionale, di più orga ni od arti comporta l'applicazione di una percentuale invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Le divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sui criteri di indennizzo sono demandate per iscritto al collegio medico di cui al successivo art. 16 “Controversie”. Se l’infortunio ha per conseguenza un’inabilità temporanea, l’Assicuratore liquida la diaria a partire dal momento in cui l'assicurato sale 9° giorno successivo a bordo dell'aeromobile e cessa al momento in cui scendequello dell’infortunio. In caso di ricovero con pernottamento la diaria viene liquidata dal 1° giorno successivo a quello dell’infortunio. La diaria viene corrisposta per un massimo di 365 giorni di inabilità per ogni infortunio.

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Samples: Convenzione Assicurativa, www.marshaffinity.it, www.federmoto.it

Rischio volo. La garanzia L'assicurazione è operante per le conseguenze degli estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei di trasferimento che venissero da lui aerei, effettuati in qualità di passeggero passeggero, su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico o elicotteri, da chiunque eserciti tranne che: - da società/aziende di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari lavoro aereo in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri; - da aeroclubs. Restano Si intendono compresi in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri esercitati da Aeroclubs nonché garanzia gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata avvenuti in occasione di dirottamento e voli conseguenti o non dichiarata, o da insurrezionidi atti di pirateria aerea. La garanzia vale dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo di un aeromobile e termina nel momento in cui ne è disceso. Resta inteso che le Il cumulo delle somme delle garanzie assicurate di cui alla presente polizza e di ed eventuali altre assicurazioni da chiunque stipulate dalla stessa Contraente, dall' Assicurato o da terzi in suo favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze polizza infortuni comuni individuali o cumulative comuni, non potrà superare i capitali per persona di: - Euro 1.032.913,80 € 1.033.000,00 per il caso di Morte - Euro 1.032.913,80 Morte; € 1.033.000,00 per il caso di invalidità permanente totale - Euro 258,23 giornaliere Invalidità Permanente; € 260,00 giornalieri per il caso di inabilità temporanea assoluta; per ciascuna persona, e complessivamente, per aeromobile, di: - Euro 15.000.000,00 € 5.200.000,00 per il caso di Morte - Euro 15.000.000,00 Morte; € 5.200.000,00 per il caso di invalidità permanente totale - Euro 5.164 ,57 giornaliere Invalidità Permanente; € 5.200,00 giornalieri per il caso di inabilità temporaneatemporanea assoluta; complessivamente per aeromobile, nel caso di assicurazione prestata con polizza cumulativa. In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferitisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dalla stessa Contraente. Nella eventualità Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicatisopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contrattisulle singole assicurazioni. La Agli effetti della garanzia inizia dal il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'assicurato l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e cessa al si intende concluso nel momento in cui scendene è disceso; la salita e la discesa, mediante scale ed altre attrezzature speciali aeroportuali, fanno parte del rischio volo.

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Samples: Capitolato Di Assicurazione Infortuni, Capitolato Di Assicurazione Infortuni, www.aslcagliari.it

Rischio volo. La garanzia è operante per le conseguenze degli infortuni che l'Assicurato l' Assicurato subisca durante viaggi aerei di trasferimento che venissero da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri esercitati eserciti da Aeroclubs nonché gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioni. La garanzia vale dal momento in cui l'Assicurato l' Assicurato sale a bordo di un aeromobile e termina nel momento in cui ne è disceso. Resta inteso che le somme delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dalla stessa Contraente, dall' Assicurato o da terzi in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni individuali o cumulative non potrà superare i capitali per persona di: - Euro -Euro 1.032.913,80 per il caso di Morte - Euro -Euro 1.032.913,80 per il caso di invalidità permanente totale - Euro -Euro 258,23 giornaliere per il caso di inabilità temporanea e complessivamente, per aeromobile, di: - Euro -Euro 15.000.000,00 per il caso di Morte - Euro -Euro 15.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale - Euro -Euro 5.164 ,57 giornaliere per il caso di inabilità temporanea. In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferitisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dalla stessa Contraente. Nella eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. La garanzia inizia dal momento in cui l'assicurato l’assicurato sale a bordo dell'aeromobile dell’aeromobile e cessa al momento in cui scende.

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Samples: mspitalia.it, Convenzione Assicurativa Infortuni Per Conto E a Favore Dei Tesserati

Rischio volo. La garanzia è operante per le conseguenze degli infortuni che l'Assicurato subisca durante viaggi aerei di trasferimento che venissero da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri esercitati da Aeroclubs nonché gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioni. La garanzia vale dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo di un aeromobile e termina nel momento in cui ne è disceso. Resta inteso che le somme delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dalla stessa Contraente, dall' Assicurato o da terzi in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni individuali o cumulative non potrà superare i capitali per persona di: - Euro 1.032.913,80 per il caso di Morte - Euro 1.032.913,80 per il caso di invalidità permanente totale - Euro 258,23 giornaliere per il caso di inabilità temporanea e complessivamente, per aeromobile, di: - Euro 15.000.000,00 per il caso di Morte - Euro 15.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale - Euro 5.164 ,57 giornaliere per il caso di inabilità temporanea. - In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferitisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dalla stessa Contraente. Nella eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. La garanzia inizia dal momento in cui l'assicurato sale a bordo dell'aeromobile e cessa al momento in cui scende.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Infortuni E Responsabilità Civile, Contratto Di Assicurazione Infortuni E Responsabilità Civile

Rischio volo. La garanzia L’assicurazione è operante per le conseguenze degli estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca subiti dall’Assicurato durante i viaggi aerei di trasferimento che venissero da lui effettuati in qualità di effettuati, come passeggero (ma non come pilota o altro membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili traffico regolare e i voli su aeromobili militari in occasione di regolare traffico civile, nonché i voli di trasferimento su velivoli di ditte e o privati condotti da piloti professionisti escluse, per attività turistica e di trasferimentoquesti ultimi, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggerile trasvolate oceaniche. Restano in ogni caso esplicitamente esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri esercitati da Aeroclubs nonché di proprietà di aereoclub, del Contraente o dell’Assicurato stesso. Sono inoltre compresi gli eventuali infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioni. La garanzia vale che dovessero verificarsi in conseguenza di forzato dirottamento compreso quindi l’eventuale viaggio aereo di trasferimento dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo luogo dove l’Assicurato fosse stato dirottato fino alla località di un aeromobile e termina nel momento in cui ne è discesoarrivo definitiva prevista dal biglietto aereo. Resta inteso espressamente convenuto che le somme delle garanzie in nessun caso la Società potrà essere chiamata a risarcire, a seguito di cui alla presente polizza e sinistro, un indennizzo complessivo superiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni) qualunque sia il numero degli Assicurati viaggianti sull’aeromobile. Qualora il predetto limite massimo fosse insufficiente a coprire per intero il totale degli indennizzi liquidabili a termini di eventuali altre assicurazioni stipulate dalla stessa Contraentepolizza, dall' Assicurato o da terzi in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni individuali o cumulative non potrà superare i capitali per persona di: - Euro 1.032.913,80 per il caso di Morte - Euro 1.032.913,80 per il caso di invalidità permanente totale - Euro 258,23 giornaliere per il caso di inabilità temporanea e complessivamente, per aeromobile, di: - Euro 15.000.000,00 per il caso di Morte - Euro 15.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale - Euro 5.164 ,57 giornaliere per il caso di inabilità temporanea. In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferitisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze dipendenza del medesimo tipo sinistro, la Società liquiderà ciascun Assicurato in base alla proporzione esistente tra il suddetto limite ed il totale degli indennizzi che sarebbero liquidabili a termini di capitolato stipulate dalla stessa Contraente. Nella eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicatipolizza, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. La garanzia inizia dal momento in cui l'assicurato sale a bordo dell'aeromobile e cessa al momento in cui scendesalvo per quanto disposto nella presente clausola.

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Samples: Convenzione Willis No. Itbbby05412, Assicurazione Infortuni

Rischio volo. La garanzia è operante per le conseguenze degli infortuni che l'Assicurato l’Assicurato subisca durante viaggi aerei di trasferimento che venissero da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri esercitati eserciti da Aeroclubs nonché gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioni. La garanzia vale dal momento in cui l'Assicurato l’Assicurato sale a bordo di un aeromobile e termina nel momento in cui ne è disceso. La presente garanzia è prestata per le seguenti somme: Caso morte Somma prevista in polizza per il caso morte di cui alla successiva Sezione “Somme Assicurate”. Caso invalidità permanente Stessa somma prevista in polizza per il caso morte Diaria da inabilità temporanea € 52,00 Resta inteso che le somme delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dalla stessa dallo stesso Contraente, dall' Assicurato dall’Assicurato o da terzi in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni individuali o cumulative non potrà superare i capitali per persona di: - Euro 1.032.913,80 1.100.000,00 per il caso di Morte - Morte; • Euro 1.032.913,80 1.100.000,00 per il caso di invalidità permanente totale - totale; • Euro 258,23 260,00 giornaliere per il caso di inabilità temporanea e temporanea; E complessivamente, per aeromobile, di: - Euro 15.000.000,00 7.000.000,00 per il caso di Morte - Morte; • Euro 15.000.000,00 7.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale - totale; • Euro 5.164 ,57 10.000,00 giornaliere per il caso di inabilità temporanea. In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferitisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dalla stessa dallo stesso Contraente. Nella eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. Con esclusivo riferimento alla presente garanzia, il precedente art.10 “Criteri di indennizzabilità” si intende integrato come segue: L'indennizzo per Invalidità Permanente è determinato mediante applicazione sulla somma assicurata della percentuale accertata secondo i criteri di cui alla tabella allegato 1 al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione della presente Convenzione e in contanti anziché sotto forma di rendita. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. In caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. La garanzia inizia perdita totale, anatomica o funzionale, di più orga ni od arti comporta l'applicazione di una percentuale invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Le divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sui criteri di indennizzo sono demandate per iscritto al collegio medico di cui al successivo art. 16 “Controversie”. Se l’infortunio ha per conseguenza un’inabilità temporanea, l’Assicuratore liquida la diaria a partire dal momento in cui l'assicurato sale 9° giorno successivo a bordo dell'aeromobile e cessa al momento in cui scendequello dell’infortunio. In caso di ricovero con pernottamento la diaria viene liquidata dal 1° giorno successivo a quello dell’infortunio. La diaria viene corrisposta per un massimo di 365 giorni di inabilità per ogni infortunio.

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Samples: Convenzione Assicurativa, Convenzione Assicurativa

Rischio volo. La garanzia è operante per le conseguenze degli infortuni che l'Assicurato subisca durante viaggi aerei di trasferimento che venissero da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri esercitati eserciti da Aeroclubs nonché gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioni. La garanzia vale dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo di un aeromobile e termina nel momento in cui ne è disceso. La presente garanzia è prestata per le seguenti somme: Caso morte somma prevista in polizza per il caso morte di cui alla sezione Capitali Assicurati Caso invalidità permanente stessa somma prevista in polizza per il caso morte. Diaria da inabilità temporanea euro 51,00 Resta inteso che le somme delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dalla stessa dallo stesso Contraente, dall' Assicurato dall'Assicurato o da terzi in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni individuali o cumulative non potrà superare i capitali per persona di: - Euro 1.032.913,80 1.100.000,00 per il caso di Morte - Euro 1.032.913,80 1.100.000,00 per il caso di invalidità permanente totale - Euro 258,23 260,00 giornaliere per il caso di inabilità temporanea e complessivamente, per aeromobile, di: - Euro 15.000.000,00 5.200.000,00 per il caso di Morte - Euro 15.000.000,00 5.200.000,00 per il caso di invalidità permanente totale - Euro 5.164 ,57 5.200,00 giornaliere per il caso di inabilità temporanea. In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferitisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dalla stessa dallo stesso Contraente. Nella eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. Con esclusivo riferimento alla presente garanzia, il precedente Art. 51 "Criteri di indennizzabilità" si intende integrato come segue: Se l’infortunio ha per conseguenza un inabilità temporanea, la Società liquida la diaria a partire dal 9° giorno successivo a quello dell'infortunio. In caso di ricovero con pernottamento la diaria viene liquidata dal 1° giorno successivo a quello dell'infortunio. Dal conteggio dei giorni di inabilità vengono convenzionalmente esclusi i giorni festivi. La garanzia inizia dal momento in cui l'assicurato sale a bordo dell'aeromobile e cessa al momento in cui scendediaria viene corrisposta per un massimo di 365 giorni di inabilità per ogni infortunio.

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Samples: Convenzione Assicurativa Multirischi a Favore Della f.i.s.i. Federazione Italiana Sport Invernali, Ai Suoi Organi Periferici E Alle Associazioni E Societa’ Sportive Affiliate

Rischio volo. La garanzia è operante per le conseguenze degli infortuni che l'Assicurato subisca durante viaggi aerei di trasferimento che venissero da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri esercitati eserciti da Aeroclubs nonché gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioni. La garanzia vale dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo di un aeromobile e termina nel momento in cui ne è disceso. La presente garanzia è prestata per le seguenti somme: Caso morte somma prevista in polizza per il caso morte di cui alla sezione Capitali Assicurati Caso invalidità permanente stessa somma prevista in polizza per il caso morte. Diaria da inabilità temporanea euro 51,00 Resta inteso che le somme delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dalla stessa dallo stesso Contraente, dall' Assicurato dall'Assicurato o da terzi in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni individuali o cumulative non potrà superare i capitali per persona di: - Euro 1.032.913,80 1.100.000,00 per il caso di Morte - Euro 1.032.913,80 1.100.000,00 per il caso di invalidità permanente totale - Euro 258,23 260,00 giornaliere per il caso di inabilità temporanea e complessivamente, per aeromobile, di: - Euro 15.000.000,00 5.200.000,00 per il caso di Morte - Euro 15.000.000,00 5.200.000,00 per il caso di invalidità permanente totale - Euro 5.164 ,57 5.200,00 giornaliere per il caso di inabilità temporanea. In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferitisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dalla stessa dallo stesso Contraente. Nella eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. Con esclusivo riferimento alla presente garanzia, il precedente Art. 51 "Criteri di indennizzabilità" si intende integrato come segue: Caso Inabilità Temporanea Se l’infortunio ha per conseguenza un inabilità temporanea, la Società liquida la diaria a partire dal 9° giorno successivo a quello dell'infortunio. In caso di ricovero con pernottamento la diaria viene liquidata dal 1° giorno successivo a quello dell'infortunio. Dal conteggio dei giorni di inabilità vengono convenzionalmente esclusi i giorni festivi. La garanzia inizia dal momento in cui l'assicurato sale a bordo dell'aeromobile e cessa al momento in cui scendediaria viene corrisposta per un massimo di 365 giorni di inabilità per ogni infortunio.

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Samples: Convenzione Assicurativa Multirischi a Favore Della f.i.s.i. Federazione Italiana Sport Invernali, Ai Suoi Organi Periferici E Alle Associazioni E Societa’ Sportive Affiliate

Rischio volo. La garanzia L'assicurazione è operante per le conseguenze degli estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei di trasferimento che venissero da lui aerei, effettuati in qualità di passeggero passeggero, su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico o elicotteri, da chiunque eserciti tranne che: - da società/aziende di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari lavoro aereo in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri; - da aeroclubs. Restano Si intendono compresi in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri esercitati da Aeroclubs nonché garanzia gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata avvenuti in occasione di dirottamento e voli conseguenti o non dichiarata, o da insurrezionidi atti di pirateria aerea. La garanzia vale dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo di un aeromobile e termina nel momento in cui ne è disceso. Resta inteso che le Il cumulo delle somme delle garanzie assicurate di cui alla presente polizza e di ed eventuali altre assicurazioni da chiunque stipulate dalla stessa Contraente, dall' Assicurato o da terzi in suo favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze polizza infortuni comuni individuali o cumulative comuni, non potrà superare i capitali per persona di: - Euro 1.032.913,80 € 1.033.000,00 per il caso di Morte - Euro 1.032.913,80 Morte; € 1.033.000,00 per il caso di invalidità permanente totale - Euro 258,23 giornaliere Invalidità Permanente; € 260,00 giornalieri per il caso di inabilità temporanea assoluta; per ciascuna persona, e complessivamente, per aeromobile, di: - Euro 15.000.000,00 € 5.200.000,00 per il caso di Morte - Euro 15.000.000,00 Morte; € 5.200.000,00 per il caso di invalidità permanente totale - Euro 5.164 ,57 giornaliere Invalidità Permanente; € 5.200,00 giornalieri per il caso di inabilità temporaneatemporanea assoluta; complessivamente per aeromobile, nel caso di assicurazione prestata con polizza cumulativa. In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferitisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dalla stessa Contraente. Nella eventualità Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicatisopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contrattisulle singole assicurazioni. La Agli effetti della garanzia inizia dal il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'assicurato l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e cessa al si intende concluso nel momento in cui scendene è disceso; la salita e la discesa, mediante scale ed altre attrezzature speciali aeroportuali, fanno parte del rischio volo. Capitali assicurati € 775.000,00 per il caso di Morte; € 775.000,00 per il caso di Invalidità Permanente; € 52,00 giornalieri per il caso di inabilità temporanea assoluta per un massimo di 300 giorni l’anno. L’Azienda ASL 8 di Cagliari si riserva di attivare questa garanzia Elisoccorso 118 comunicando alla Compagnia l’elenco delle persone assicurate; su espressa richiesta della Contraente, la Compagnia si impegna a quotare questo rischio in base al numero di soggetti assicurati.

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Samples: www.aslcagliari.it

Rischio volo. La garanzia è operante per le conseguenze degli infortuni che l'Assicurato l’Assicurato subisca durante viaggi aerei di trasferimento che venissero da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri esercitati eserciti da Aeroclubs nonché gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioni. La garanzia vale dal momento in cui l'Assicurato l’Assicurato sale a bordo di un aeromobile e termina nel momento in cui ne è disceso. La presente garanzia è prestata per le seguenti somme: Caso morte Somma prevista in polizza per il caso morte di cui alla successiva Sezione “Somme Assicurate”. Caso invalidità permanente Stessa somma prevista in polizza per il caso morte Diaria da inabilità temporanea € 52,00 Resta inteso che le somme delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dalla stessa dallo stesso Contraente, dall' Assicurato dall’Assicurato o da terzi in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni individuali o cumulative non potrà superare i capitali per persona di: - Euro 1.032.913,80 1.100.000,00 per il caso di Morte - Morte;  Euro 1.032.913,80 1.100.000,00 per il caso di invalidità permanente totale - totale;  Euro 258,23 260,00 giornaliere per il caso di inabilità temporanea e temporanea; E complessivamente, per aeromobile, di: - Euro 15.000.000,00 7.000.000,00 per il caso di Morte - Morte;  Euro 15.000.000,00 7.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale - totale;  Euro 5.164 ,57 10.000,00 giornaliere per il caso di inabilità temporanea. In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferitisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dalla stessa dallo stesso Contraente. Nella eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. Con esclusivo riferimento alla presente garanzia, il precedente art.10 “Criteri di indennizzabilità” si intende integrato come segue: L'indennizzo per Invalidità Permanente è determinato mediante applicazione sulla somma assicurata della percentuale accertata secondo i criteri di cui alla tabella allegato 1 al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione della presente Convenzione e in contanti anziché sotto forma di rendita. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. In caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. La garanzia inizia perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Le divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sui criteri di indennizzo sono demandate per iscritto al collegio medico di cui al successivo art. 16 “Controversie”. Se l’infortunio ha per conseguenza un’inabilità temporanea, l’Assicuratore liquida la diaria a partire dal momento in cui l'assicurato sale 9° giorno successivo a bordo dell'aeromobile e cessa al momento in cui scendequello dell’infortunio. In caso di ricovero con pernottamento la diaria viene liquidata dal 1° giorno successivo a quello dell’infortunio. La diaria viene corrisposta per un massimo di 365 giorni di inabilità per ogni infortunio.

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Samples: Convenzione Assicurativa

Rischio volo. La garanzia è operante per le conseguenze degli infortuni che l'Assicurato l' Assicurato subisca durante viaggi aerei di trasferimento che venissero da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri esercitati eserciti da Aeroclubs nonché gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioni. La garanzia vale dal momento in cui l'Assicurato l' Assicurato sale a bordo di un aeromobile e termina nel momento in cui ne è disceso. Resta inteso che le somme delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dalla stessa Contraente, dall' Assicurato o da terzi in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni individuali o cumulative non potrà superare i capitali per persona di: - Euro -Euro 1.032.913,80 per il caso di Morte - Euro -Euro 1.032.913,80 per il caso di invalidità permanente totale - Euro -Euro 258,23 giornaliere per il caso di inabilità temporanea e complessivamente, per aeromobile, di: - Euro 15.000.000,00 -Euro 5.000.000,00 per il caso di Morte - Euro 15.000.000,00 -Euro 5.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale - Euro -Euro 5.164 ,57 giornaliere per il caso di inabilità temporanea. In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferitisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dalla stessa Contraente. Nella eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. La garanzia inizia dal momento in cui l'assicurato l’assicurato sale a bordo dell'aeromobile dell’aeromobile e cessa al momento in cui scende.

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Samples: Convenzione Per L’assicurazione Infortuni,

Rischio volo. La garanzia è operante per le conseguenze degli infortuni che l'Assicurato l’Assicurato subisca durante viaggi aerei di trasferimento che venissero da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri esercitati eserciti da Aeroclubs nonché gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioni. La garanzia vale dal momento in cui l'Assicurato l’Assicurato sale a bordo di un aeromobile e termina nel momento in cui ne è disceso. La presente garanzia è prestata per le seguenti somme: Caso morte somma prevista in polizza per il caso morte di cui alla successiva Sezione “Somme Assicurate”. Caso invalidità permanente stessa somma prevista in polizza per il caso morte. Diaria da inabilità temporanea Euro 52,00 Resta inteso che le somme delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dalla stessa dallo stesso Contraente, dall' Assicurato dall’Assicurato o da terzi in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni individuali o cumulative non potrà superare i capitali per persona di: - o Euro 1.032.913,80 1.100.000,00 per il caso di Morte - Morte; o Euro 1.032.913,80 1.100.000,00 per il caso di invalidità permanente totale - totale; o Euro 258,23 260,00 giornaliere per il caso di inabilità temporanea temporanea; e complessivamente, per aeromobile, di: - o Euro 15.000.000,00 7.000.000,00 per il caso di Morte - Morte; o Euro 15.000.000,00 7.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale - totale; o Euro 5.164 ,57 10.000,00 giornaliere per il caso di inabilità temporanea. In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferitisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dalla stessa dallo stesso Contraente. Nella eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. Con esclusivo riferimento alla presente garanzia, il precedente art.10 “Criteri di indennizzabilità” si intende integrato come segue: L'indennizzo per Invalidità Permanente è determinato mediante applicazione sulla somma assicurata della percentuale accertata secondo i criteri di cui alla tabella allegato 1 al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione della presente Convenzione e in contanti anzichè sotto forma di rendita. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. In caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. La garanzia inizia perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Le divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sui criteri di indennizzo sono demandate per iscritto al collegio medico di cui al successivo art. 14 “Controversie”. Se l’infortunio ha per conseguenza un’ inabilità temporanea, l’Assicuratore liquida la diaria a partire dal momento in cui l'assicurato sale 9° giorno successivo a bordo dell'aeromobile e cessa al momento in cui scendequello dell’infortunio. In caso di ricovero con pernottamento la diaria viene liquidata dal 1° giorno successivo a quello dell’infortunio. La diaria viene corrisposta per un massimo di 365 giorni di inabilità per ogni infortunio.

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Samples: Convenzione Assicurativa

Rischio volo. La garanzia è operante per le conseguenze degli infortuni che l'Assicurato l’Assicurato subisca durante viaggi aerei di trasferimento che venissero da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri esercitati eserciti da Aeroclubs nonché gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioni. La garanzia vale dal momento in cui l'Assicurato l’Assicurato sale a bordo di un aeromobile e termina nel momento in cui ne è disceso. La presente garanzia è prestata per le seguenti somme: Caso morte Somma prevista in polizza per il caso morte di cui alla successiva Sezione “Somme Assicurate”. Caso invalidità permanente Stessa somma prevista in polizza per il caso morte Diaria da inabilità temporanea € 52,00 Resta inteso che le somme delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dalla stessa dallo stesso Contraente, dall' Assicurato dall’Assicurato o da terzi in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni individuali o cumulative non potrà superare i capitali per persona di: - Euro 1.032.913,80 1.100.000,00 per il caso di Morte - Morte; • Euro 1.032.913,80 1.100.000,00 per il caso di invalidità permanente totale - totale; • Euro 258,23 260,00 giornaliere per il caso di inabilità temporanea e temporanea; E complessivamente, per aeromobile, di: - Euro 15.000.000,00 7.000.000,00 per il caso di Morte - Morte; • Euro 15.000.000,00 7.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale - totale; • Euro 5.164 ,57 10.000,00 giornaliere per il caso di inabilità temporanea. In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferitisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dalla stessa dallo stesso Contraente. Nella eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. Con esclusivo riferimento alla presente garanzia, il precedente art.10 “Criteri di indennizzabilità” si intende integrato come segue: L'indennizzo per Invalidità Permanente è determinato mediante applicazione sulla somma assicurata della percentuale accertata secondo i criteri di cui alla tabella allegato 1 al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione della presente Convenzione e in contanti anziché sotto forma di rendita. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. In caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. La garanzia inizia perdita totale, anatomica o funzionale, di più orga ni od arti comporta l'applicazione di una percentuale invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Le divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sui criteri di indennizzo sono demandate per iscritto al collegio medico di cui al successivo art. 16 “Controversie”. Se l’infortunio ha per conseguenza un inabilità temporanea, l’Assicuratore liquida la diaria a partire dal momento in cui l'assicurato sale 9° giorno successivo a bordo dell'aeromobile e cessa al momento in cui scendequello dell’infortunio. In caso di ricovero con pernottamento la diaria viene liquidata dal 1° giorno successivo a q uello dell’infortunio. La diaria viene corrisposta per un massimo di 365 giorni di inabilità per ogni infortunio.

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Samples: Convenzione Assicurativa

Rischio volo. La garanzia è operante L’Assicurazione vale per le conseguenze degli gli infortuni che l'Assicurato l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei di trasferimento che venissero da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed o elicotteri in servizio pubblico da chiunque eserciti, tranne che da Società o Aziende di linee aeree regolari e non regolarilavoro aereo, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri esercitati , e da Aeroclubs nonché gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioniAereoclubs. La garanzia vale dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo di un aeromobile e termina nel momento in cui ne è disceso. Resta inteso che le somme somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di ed eventuali altre assicurazioni da chiunque stipulate dalla stessa Contraente, dall' Assicurato o da terzi in suo favore degli stessi assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni individuali e/o cumulative con la sottoscritta Società non potrà superare il limite previsto dalla “Tabella delle Garanzie e Massimali” con i capitali seguenti sottolimiti: • per persona dipersona: - Euro 1.032.913,80 500.000,00 per il caso di Morte - Morte; − Euro 1.032.913,80 500.000,00 per il caso di invalidità permanente totale - Invalidità Permanente; • per aeromobile: − Euro 258,23 giornaliere 7.500.000,00 per il caso di inabilità temporanea e complessivamente, per aeromobile, di: - Morte; − Euro 15.000.000,00 7.500.000,00 per il caso di Morte - Euro 15.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale - Euro 5.164 ,57 giornaliere per il caso di inabilità temporaneaInvalidità Permanente. In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferitisi riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato infortuni individuali e/o collettive stipulate dalla stessa con la sottoscritta Società dallo stesso Contraente. Nella eventualità Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità gli indennizzi spettanti in caso di sinistro saranno adeguate adeguati con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contrattisulle singole assicurazioni. La garanzia inizia dal momento in cui l'assicurato sale a bordo dell'aeromobile e cessa Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato al momento in cui scendel’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

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Samples: gentilefoligno.edu.it

Rischio volo. La garanzia è operante L’Assicurazione vale per le conseguenze degli gli infortuni che l'Assicurato l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei di trasferimento che venissero da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed o elicotteri in servizio pubblico da chiunque eserciti, tranne che da Società o Aziende di linee aeree regolari e non regolarilavoro aereo, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri esercitati passeggeri e da Aeroclubs nonché gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioniAereoclub. La garanzia vale dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo di un aeromobile e termina nel momento in cui ne è disceso. Resta inteso che le somme somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di ed eventuali altre assicurazioni da chiunque stipulate dalla stessa Contraente, dall' Assicurato o da terzi in suo favore degli stessi assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni individuali e/o cumulative con la sottoscritta Società non potrà superare i capitali per persona complessivamente il capitale di: - • per persona: − Euro 1.032.913,80 500.000,00 per il caso di Morte - Morte; − Euro 1.032.913,80 500.000,00 per il caso di invalidità permanente totale - Invalidità Permanente; • per aeromobile: − Euro 258,23 giornaliere 7.500.000,00 per il caso di inabilità temporanea e complessivamente, per aeromobile, di: - Morte; − Euro 15.000.000,00 7.500.000,00 per il caso di Morte - Euro 15.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale - Euro 5.164 ,57 giornaliere per il caso di inabilità temporaneaInvalidità Permanente. In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferitisi riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato infortuni individuali e/o collettive stipulate dalla stessa con la sottoscritta Società dallo stesso Contraente. Nella eventualità Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità gli CONTRATTO ASSICURAZIONE A.S. 2018/19 – RIF. GARA CIG Z35253DBED indennizzi spettanti in caso di sinistro saranno adeguate adeguati con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contrattisulle singole assicurazioni. La garanzia inizia dal momento in cui l'assicurato sale a bordo dell'aeromobile e cessa Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato al momento in cui scendel’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

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Samples: Contratto Assicurazione a.s. 2018/19 – Rif. Gara Cig Z35253dbed

Rischio volo. La garanzia è operante per le conseguenze degli infortuni che l'Assicurato l' Assicurato subisca durante viaggi aerei di trasferimento che venissero da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri esercitati da Aeroclubs nonché gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioni. La garanzia vale dal momento in cui l'Assicurato l' Assicurato sale a bordo di un aeromobile e termina nel momento in cui ne è disceso. Resta inteso che le somme delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dalla stessa Contraente, dall' Assicurato o da terzi in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni individuali o cumulative non potrà superare i capitali per persona di: - Euro -Euro 1.032.913,80 per il caso di Morte - Euro -Euro 1.032.913,80 per il caso di invalidità permanente totale - Euro -Euro 258,23 giornaliere per il caso di inabilità temporanea e complessivamente, per aeromobile, di: - Euro -Euro 15.000.000,00 per il caso di Morte - Euro -Euro 15.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale - Euro -Euro 5.164 ,57 giornaliere per il caso di inabilità temporanea. In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferitisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dalla stessa Contraente. Nella eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. La garanzia inizia dal momento in cui l'assicurato l’assicurato sale a bordo dell'aeromobile dell’aeromobile e cessa al momento in cui scende.

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Samples: Convenzione Assicurativa Infortuni Per Conto E a Favore Dei Tesserati all’a.s.i. Alleanza Sportiva Italiana

Rischio volo. La garanzia A parziale deroga dell’art. “Esclusioni”, l’Assicura- zione è operante per le conseguenze degli estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca l’Assicurato sub- isca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento che venissero da lui trasferi- mento, effettuati in qualità di passeggero passeggero, su velivoli ed veli- voli o elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolarida chiunque eserciti, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società tranne che: - da società/aziende di lavoro aereo esclusivamente durante il aereo, in occa- sione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri esercitati ; - da Aeroclubs nonché gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioniaero club. La garanzia vale dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo di un aeromobile e termina nel momento in cui ne è disceso. Resta inteso che le somme somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dalla stessa Contraente, dall' Assicurato Polizza o da terzi altre in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze Polizze infortuni comuni individuali o cumulative comu- ni stipulate presso questa stessa società assicu- rativa non potrà superare i capitali per persona diseguenti importi: - per persona, Euro 1.032.913,80 500.000,00 per il caso di Morte - morte, Euro 1.032.913,80 500.000,00 per il caso di invalidità permanente totale - permanente, Euro 258,23 giornaliere 100,00 al giorno per il caso di inabilità temporanea e complessivamente, temporanea; - complessivamente per aeromobile, di: - Euro 15.000.000,00 5.000.000,00 per il caso di Morte - morte, Euro 15.000.000,00 5.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale - perma- nente, Euro 5.164 ,57 giornaliere 100,00 al giorno per il caso di inabilità ina- bilità temporanea. In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferitisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dalla stessa Contraente. Nella eventualità Nell’eventualità che i capitali complessivamente complessivamen- te assicurati eccedessero eccedano gli importi sopra indicatiindica- ti, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed e imputazione proporzionale sui singoli contrattisulle singole assicurazioni. La garanzia inizia dal momento in cui l'assicurato sale a bordo dell'aeromobile e cessa Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende iniziato al momento in cui scendel’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Eura Protezione

Rischio volo. La garanzia è operante L’Assicurazione vale per le conseguenze degli gli infortuni che l'Assicurato l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei di trasferimento che venissero da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed o elicotteri in servizio pubblico da chiunque eserciti, tranne che da Società o Aziende di linee aeree regolari e non regolarilavoro aereo, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri esercitati , e da Aeroclubs nonché gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioniAereoclub. La garanzia vale dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo di un aeromobile e termina nel momento in cui ne è disceso. Resta inteso che le somme somma delle garanzie ga ranzie di cui alla presente polizza e di ed eventuali altre assicurazioni da chiunque stipulate dalla stessa Contraente, dall' Assicurato o da terzi in suo favore degli stessi assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni individuali e/o cumulative c umulative con la sottoscritta Società non potrà superare i capitali complessivamente il capitale di: • per persona dipersona: - Euro 1.032.913,80 500.000,00 per il caso di Morte Morte; - Euro 1.032.913,80 500.000,00 per il caso di invalidità permanente totale Invalidità Permanente; • per aeromobile: - Euro 258,23 giornaliere 7.500.000,00 per il caso di inabilità temporanea e complessivamente, per aeromobile, di: Morte; - Euro 15.000.000,00 7.500.000,00 per il caso di Morte - Euro 15.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale - Euro 5.164 ,57 giornaliere per il caso di inabilità temporaneaInvalidità Permanente. In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferitisi riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato infortuni individuali e/o collettive stipulate dalla stessa con la sottoscritta Società dallo stesso Contraente. Nella eventualità Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità gli indennizzi spettanti in caso di sinistro saranno adeguate adeguati con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contrattisulle singole assicurazioni. La garanzia inizia dal momento in cui l'assicurato sale a bordo dell'aeromobile e cessa Agli effetti della garan zia, il viaggio aereo si intende cominciato al momento in cui scendel’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Rischio volo. La garanzia L’assicurazione è operante per le conseguenze degli infortuni che l'Assicurato subisca estesa agli Infortuni subiti dall’Assicurato durante i viaggi aerei di trasferimento che venissero da lui effettuati in qualità di effettuati, come passeggero (ma non come pilota o altro membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili traffico regolare e i voli su aeromobili militari in occasione di regolare traffico civile, nonché i voli di trasferimento su velivoli di ditte e o privati condotti da piloti professionisti escluse, per attività turistica e di trasferimentoquesti ultimi, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggerile trasvolate oceaniche. Restano in ogni caso esplicitamente esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri esercitati da Aeroclubs nonché di proprietà di aereoclub, del Contraente o dell’Assicurato stesso. Sono inoltre compresi gli infortuni derivanti da guerraeventuali Infortuni verificatisi in conseguenza di forzato dirottamento, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioni. La garanzia vale compreso quindi l’eventuale viaggio aereo di trasferimento dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo luogo dove l’Assicurato fosse stato dirottato fino alla località di un aeromobile e termina nel momento in cui ne è discesoarrivo definitiva prevista dal biglietto aereo. Resta inteso espressamente convenuto che le somme delle garanzie in nessun caso l’Assicuratore potrà essere chiamato a risarcire, a seguito di cui alla presente polizza e Sinistro indennizzabile a termini di eventuali altre assicurazioni stipulate dalla stessa ContraentePolizza, dall' Assicurato o da terzi un Indennizzo complessivo superiore all’importo stabilito dal successivo Art.32 – Concentrazione, qualunque sia il numero degli Assicurati viaggianti sull’aeromobile. Qualora il predetto limite massimo fosse insufficiente a coprire per intero il totale degli Indennizzi liquidabili a termini di Polizza in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni individuali o cumulative non potrà superare i capitali per persona di: - Euro 1.032.913,80 per il caso di Morte - Euro 1.032.913,80 per il caso di invalidità permanente totale - Euro 258,23 giornaliere per il caso di inabilità temporanea e complessivamente, per aeromobile, di: - Euro 15.000.000,00 per il caso di Morte - Euro 15.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale - Euro 5.164 ,57 giornaliere per il caso di inabilità temporanea. In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferitisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze dipendenza del medesimo tipo Sinistro, l’Assicuratore liquiderà ciascun Assicurato in base alla proporzione esistente tra il suddetto limite e il totale degli Indennizzi che sarebbero liquidabili a termini di capitolato stipulate Polizza, fermo restando quanto disposto dalla stessa Contraente. Nella eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. La garanzia inizia dal momento in cui l'assicurato sale a bordo dell'aeromobile e cessa al momento in cui scendepresente clausola.

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Samples: www.buddybank.com