Common use of Riservatezza Clause in Contracts

Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Service Agreement, Noleggio Full Service, Service Agreement

Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; , tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Contract for the Supply and Installation of Rubber Conveyor Belts and Supporting Structures, Contract for Supply and Placement of Containers for Used Clothing Collection, Contract for the Supply and Placement of Waste Containers

Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione 15.1 Per tutta la durata del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo per un ulteriore periodo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature 2 (due) anni dalla data di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione scadenza del presente Contratto, e ovvero dalla data di non divulgarli in alcun modo e in cessazione anticipata, per qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione causa, del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i datile Parti s’impegnano a: a(i) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente considerare tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso assunte in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali relazione all'esecuzione del presente Contratto come strettamente riservate, nonché a prendere tutti quei provvedimenti ragionevolmente possibili, atti ad assicurare e proteggere, in tutto ed in parte, e comunque sotto qualsiasi forma, la riservatezza di dette informazioni, nei confronti di terzi ivi inclusi i propri dipendenti, amministratori, soci, rappresentanti, consulenti ed agenti, eccetto le unità e persone preposte dalle stesse Parti; (ii) xxxxxxxsi dall'utilizzare le informazioni fornite vicendevolmente per la partecipazione a gare e appaltifinalità diverse dall'oggetto del presente Contratto. 5. In caso di inosservanza degli 15.2 Fermo restando quanto sopra esposto, gli obblighi di riservatezzariservatezza suindicati non si applicano alle seguenti informazioni: (i) quelle che ciascuna Parte sia obbligata a rivelare in base a procedimenti giudiziali o amministrativi o in base ad altre normative obbligatorie, AMA ma solo entro i limiti delle informazioni dovute; (ii) quelle per le quali sia dimostrabile che erano già di pubblico dominio senza che ciò fosse dovuto ad una violazione del Contratto; (iii) quelle per le quali sia dimostrabile che sono state fornite a ciascuna Parte da un terzo che ha la facoltà ottenuto tali informazioni in assenza di dichiarare risolto una violazione di diritto il obblighi di riservatezza ai sensi del presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Contratto Di Somministrazione Di Energia Elettrica, Contratto Di Somministrazione Di Energia Elettrica, Contratto Di Somministrazione Di Energia Elettrica

Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi Il Committente si impegna ad osservare la massima riservatezza in merito alle informazioni che riceve da Rai Pubblicità in fase precontrattuale e/o i daticontrattuale (inclusi a titolo esemplificativo dati di pianificazione, anche tecnicicorrispettivo, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati scontistica applicata, entità degli investimenti, tempi e coperti da segretomodi degli investimenti, pertanto il Fornitore assume l’obbligo condizioni proposte, pianificazioni proposte, contenuto incontri tra le parti, etc.) di mantenere riservati tali dati seguito “Informazioni”. Il Committente garantisce di aver applicato tutte le azioni necessarie per prevenire l’uso e/o informazioni, ivi compresi quelli la comunicazione e/o la diffusione non autorizzata da Rai Pubblicità delle Informazioni e garantisce che transitano proteggerà le Informazioni con cura non inferiore a quella che utilizza per proteggere le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso proprie informazioni riservate per impedirne l'uso non autorizzato e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario /o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano la comunicazione e/o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3diffusione. Il Fornitore Committente garantisce che le Informazioni saranno utilizzate unicamente per l’esecuzione del contratto con Rai Pubblicità. Il Committente garantisce che le Informazioni saranno comunicate unicamente al proprio personale che deve conoscere le Informazioni per l’esecuzione dell’attività e che è responsabile per l’esatta osservanza stato adeguatamente istruito nonché ha accettato di mantenere tali Informazioni come riservate. Qualsiasi comunicazione e/o diffusione delle Informazioni da parte dei propri dipendentidel Committente a terzi (inclusi a titolo esemplificativo consulenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendentisocietà del gruppo, consulenti e collaboratori agenzie, appaltatori/subappaltatori, clienti, auditor, etc.) è soggetta all’approvazione preventiva di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo Rai Pubblicità. Il Committente in ogni caso si obbliga a prevedere negli accordi con i terzi adeguata clausola di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza tutela delle informazioni riservateInformazioni, tale obbligo restando in ogni caso solidalmente responsabile con i terzi nei confronti di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso Rai Pubblicità in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza degli violazione da parte di questi ultimi (ancorché eventualmente non informati) di tali obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Product Placement Agreement, Condizioni Generali Di Contratto, Advertising Agreement

Riservatezza. 1. Le informazioniIl Fornitore si impegna a utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente ai fini dell'esecuzione del Contratto, i concetti, a mantenere le idee, i procedimenti, i metodi Informazioni Riservate strettamente confidenziali e a non rivelarle a terzi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati a eventuali subappaltatori e/o informazioni, ivi compresi quelli a personale che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, non debba contribuire direttamente e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6immediatamente all'esecuzione dell'Ordine. Il Fornitore si impegnaimpegna inoltre ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle Informazioni Riservate. Qualora il Destinatario delle Informazioni Riservate sia obbligato a divulgare in tutto o in parte le Informazioni Riservate per assolvere ad un obbligo di legge (di seguito, altresìla "Divulgazione Legale"), il Fornitore accetta di: (i) notificare senza indugio ad ARaymond l’obbligo di Divulgazione Legale al fine di consentire ad ARaymond di adottare qualsiasi azione e/o misura a rispettare quanto previsto dal D.Lgstutela dei propri interessi derivanti dalle, o in relazione alle, Informazioni Riservate; (ii) divulgare solo le Informazioni Riservate strettamente necessarie per ottemperare agli obblighi derivanti dalla Divulgazione Legale; (iii) compiere i massimi sforzi per assistere ARaymond nell'adozione di qualsiasi azione e/o misura a tutela dei propri interessi derivanti dalle, o in relazione alle, Informazioni Riservate. n. 196/2003 Il Fornitore resta soggetto all’obbligo di riservatezza finché le Informazioni Riservate non diventano di dominio pubblico, indipendentemente dalla causa di risoluzione del Contratto, salvo i casi in materia cui ARaymond abbia rilasciato un formale consenso scritto alla divulgazione di tutte, od alcune, Informazioni Riservate. A prima richiesta di ARaymond, il Fornitore si impegna senza indugio a restituire ad ARaymond tutti i supporti contenenti le Informazioni Riservate, nonché tutte le copie e/o riproduzioni effettuate e/o consegnate al Fornitore, e/o a distruggerle, certificando tale distruzione per iscritto. La restituzione e/o la distruzione delle Informazioni Riservate non solleverà in alcun modo il Fornitore dall'obbligo di riservatezza.

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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto, Condizioni Generali Di Acquisto, Condizioni Generali Di Acquisto

Riservatezza. 1. Le informazioni13.1 Ciascuna Parte concorda che l'esistenza e il contenuto del Contratto e tutti i dati finanziari relativi a qualsiasi progetto saranno mantenuti segreti e strettamente confidenziali e non saranno pubblicati, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/diffusi o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli divulgati in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione o a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione persona durante l’efficacia del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza Contratto e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata1 anno in seguito. 413.2 Ciascuna Parte concorda che tutti i dati, i processi, le attrezzature, la tecnologia, il design, le specifiche, le informazioni finanziarie o altre informazioni divulgate sia in forma scritta che non in forma scritta (di seguito "Informazioni riservate"), ricevuti direttamente o indirettamente, devono essere mantenuti in maniera confidenziale e non devono essere pubblicati, divulgati o divulgati in alcun modo o ad alcuna persona per un periodo di un anno dalla data di acquisizione e, inoltre, tutti i documenti, i disegni o le altre informazioni relative al Contratto ricevute da una Parte dall'altra Parte non saranno utilizzate dalla Parte ricevente eccetto che ai fini dell'attuazione del Contratto. È fatto espresso divieto Tale obbligo sopravvivrà al Fornitore termine di procedereefficacia del Contratto, nell’interesse proprio ma non si applicherà a nessuna parte di dette Informazioni Riservate che: (a) era conosciuto dalla Parte ricevente prima della sua ricezione, come risultante da prova documentale; o (b) è acquisita dalla Parte ricevente da una terza parte che ha il diritto di divulgare tali Informazioni Riservate e che non ha alcun obbligo di mantenerne la riservatezza; o (c) è o diventa di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto dominio pubblico se non per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza violazione degli obblighi di riservatezza; o (d) viene rilasciato in risposta a una citazione in giudizio, AMA ha un'ingiunzione del tribunale, viene richiesto da autorità governativa, nel qual caso la facoltà Parte cui viene richiesto di dichiarare risolto rilasciare tali informazioni deve notificare all'altra Parte la richiesta di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto informazioni prima di rispondere a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMAtale richiesta. 6. Il Fornitore si impegna13.3 Inoltre, altresìciascuna Parte può divulgare Informazioni Riservate a soggetti terzi, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia condizione che ciascuno di riservatezzatali soggetti accetti per iscritto di essere vincolato dai termini e dalle condizioni della presente clausola.

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Samples: Condizioni E Termini Generali Di Fornitura, General Terms and Conditions of Supply, Condizioni E Termini Generali Di Fornitura

Riservatezza. 1Il Fornitore e ATOS si impegnano, ognuna per sé e per il proprio personale, a non divulgare né a rendere accessibili in alcun modo a terzi le informazioni riservate relative all’altra Parte ed al Cliente finale, delle quali vengano a conoscenza durante il presente rapporto contrattuale. Le informazioniAd eccezione di quelle già di “dominio pubblico”, i concettiogni informazione relativa ad attività commerciali, le ideedi ricerca, i procedimenti, i metodi di sviluppo e di realizzazione svolta da ATOS e/o i datidal Cliente finale dovrà essere considerata strettamente confidenziale e soggetta agli obblighi sopraddetti. In particolare, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati si impegna espressamente ad impiegare tali dati informazioni confidenziali solo ed esclusivamente per fornire Servizi a ATOS e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3Cliente finale. Il Fornitore è responsabile non potrà, in difetto di preventiva esplicita autorizzazione scritta di ATOS, copiare o riprodurre per l’esatta osservanza sé o per terzi, in tutto o in parte, documenti e materiali forniti da parte dei propri dipendentiATOS (quali, consulenti a mero titolo esemplificativo e collaboratorinon tassativo: codice, nonché dei propri eventuali subappaltatori disegni, matrici, supporti leggibili da elaboratore, ecc.), al di fuori di quanto strettamente indispensabile per l'esecuzione delle attività oggetto delle presenti Condizioni generali. In particolar modo il Fornitore si impegna ad osservare scrupolosamente le prescrizioni contenute nella policy afferente il trattamento delle informazioni e dei dipendentidati di titolarità di ATOS, consulenti e collaboratori denominata “ATOS Security Requirements for Partners and Suppliers” ed è consapevole che in caso di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, sua violazione potrà generare ingenti ed irreparabili danni ad ATOS. Inoltre il Fornitore dovrà imporre l’obbligo si impegna a far sottoscrivere a ciascun dipendente che sarà destinato alla prestazione dei servizi in favore di ATOS, un accordo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto conforme ai contenuti del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6articolo. Il Fornitore si impegnaobbliga a formare adeguatamente il Personale, secondo i corsi Mandatory Atos, o corsi almeno equivalenti a questi, in relazione alle misure di sicurezza da adottare per prevenire, limitare e minimizzare i rischi che compromettano la riservatezza, la disponibilità e l’integrità delle informazioni. ATOS potrà richiedere in qualsiasi momento prova documentale del fatto che i detti accordi di riservatezza siano stati sottoscritti, restando inteso che la loro mancata firma costituirà grave inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c. I menzionati impegni non escludono la responsabilità diretta del Fornitore verso ATOS per gli atti compiuti dai dipendenti del primo, in violazione di siffatti obblighi di riservatezza. Nel caso in cui al Fornitore o alle sue persone siano richieste dalla legge, regolamento o pronuncia giudiziale, autorità governativa o altra autorità pubblica, di divulgare le Informazioni, le stesse dovranno notificare prontamente a Atos le ragioni e la natura della divulgazione proposta, al fine di permettere a Atos di cautelarsi e/o di rinunciare ai diritti derivanti dal presente Contratto. Alla cessazione del Contratto, ovvero nel caso in cui, successivamente al perfezionamento dello stesso, si pervenisse alla risoluzione o al recesso del rapporto contrattuale, o allo scioglimento del medesimo per qualsiasi altro motivo, il Fornitore si obbliga a distruggere, con sollecitudine, tutte le copie di documenti (elettronici e cartacei) che contengano le Informazioni, fatta eccezione per quei documenti che sia necessario conservare in osservanza ad obblighi di legge, e a dare conferma scritta dell’avvenuta distruzione ad Atos; ovvero, se così richiesto da Atos, a restituire con sollecitudine tutte le copie di documenti in suo possesso che contengano le Informazioni; e comunque su richiesta di Atos, distruggere con sollecitudine tutti i supporti fisici su cui risiedono dati e informazioni di proprietà di Atos, applicando le normative vigenti ed i Provvedimenti del Garante Privacy in materia di cancellazione sicura dei supporti informatici. Altresì il Fornitore è tenuto a far sottoscrivere ai propri dipendenti idonea dichiarazione di aver restituito, cancellato e rimosso dal suo sistema ogni informazione di Atos o dei suoi Clienti, incluso tutti gli eventuali backup. Copia della dichiarazione va resa ad Atos. Il Fornitore e ATOS si impegnano, altresì, ognuna per proprio conto, a rispettare non fare menzione ai rapporti tra loro intercorrenti, senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte. Il mancato rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e concordato nel presente articolo conferisce facoltà a ATOS di richiedere, in materia qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, l’immediata risoluzione dello specifico Ordine, ai sensi di riservatezzacui alla clausola 18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FACOLTA’ DI RECESSO ANTICIPATO.

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Samples: Servizi, Condizioni Generali Per La Fornitura Di Prodotti E Servizi Non It, Condizioni Generali Per La Fornitura Di Prodotti Hw E Sw

Riservatezza. 1. 19.1 Le informazioni, Parti si obbligano a non divulgare o rendere in alcun modo disponibili a terzi le informazioni riservate concernenti l'altra Parte e delle quali essa o i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi propri dipendenti e/o i daticonsulenti siano per qualsivoglia ragione, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione legata alla negoziazione ed esecuzione del presente Contratto, entrati in possesso. A tal fine, ciascuna Parte adotta ogni misura necessaria. Le Parti limiteranno la divulgazione di informazioni riservate esclusivamente a que- gli amministratori, dipendenti e consulenti della Parte destinataria e di non divulgarli terzi che ne- cessitino di essere messi a conoscenza della stessa, in alcun modo e in qualsiasi forma e stretta dipendenza della ne- goziazione ed esecuzione del presente Contratto ed ai quali saranno date esplicite istruzioni dalla Parte destinataria di non farne oggetto osservare l’obbligo di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo riservatezza di cui al precedente comma sussistepre- sente Articolo. La Parte che riceve le informazioni sarà ritenuta direttamente re- sponsabile nei confronti dell’altra Parte per ogni violazione dei propri amministra- tori, altresìdipendenti, relativamente consulenti e terzi di cui al presente Articolo. 19.2 Le informazioni riservate riguardanti una Parte non possono essere utiliz- zate al di fuori degli scopi previsti dal presente Contratto, né rivelate a tutto soggetti non previsti dallo stesso o rese pubbliche senza il materiale originario previo consenso scritto della Parte interessata. Per informazioni riservate si intendono tutte le informazioni, i dati e i documenti di cui le Parti siano venute o predisposto vengano a conoscenza durante o in esecuzione rela- zione ad ogni attività inerente la negoziazione e/o l'esecuzione del presente Contratto; tale obbligoCon- tratto, tuttavia, che non sussiste per siano di dominio pubblico. 19.3 La Parte non sarà ritenuta inadempiente agli obblighi di riservatezza i daticui ai precedenti paragrafi ove abbia comunicato o divulgato informazioni riguardanti all’altra Parte che: a) che siano già o divengano di pubblico dominio, senza dominio per ragioni diverse dall’inadempimento della Parte che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratoriha divulgate; b) siano state già precedentemente conosciute dalla Parte che AMA abbia espressamente autorizzato le ha ottenute o ven- gano posteriormente conosciute attraverso fonte diversa dall’altra Parte che ha il Fornitore pieno diritto di disporne; c) siano comunicate o divulgate in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità o in forza di un obbligo di legge oppure siano utilizzate dalle Parti per tute- lare i propri interessi in sede giudiziale, in una procedura arbitrale o dinanzi all’AGCOM. In tal caso la Parte destinataria darà tempestiva notizia scritta di tale comunicazione o divulgazione alla Parte proprietaria affinché quest’ultima possa ri- chiedere i più adeguati provvedimenti a divulgare a specifici soggettitutela dei propri interessi o altro idoneo ri- medio di legge. 319.4 Ogni copia fatta dei documenti riservati ricevuti dovrà essere classificata in termini di riservatezza. 19.5 Le informazioni riservate rivelate rimangono di proprietà della Parte che le ha emesse. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendentiA seguito di richiesta scritta della Parte che le ha rivelate, consulenti e collaboratoritali informa- zioni devono essere distrutte dalla Parte che le ha ricevute o restituite alla Parte che le ha emesse. 19.6 Alla scadenza del presente Contratto Quadro, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza ciascuna delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà Parti si impe- gna per un ulteriore periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzianni, a pubblicità non rivelare a terzi le informazioni ri- servate di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltiproprietà dell’altra Parte. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Concessione Di Diritti d'Uso Su Risorse Della Rete Pubblica Regionale, Concessione Di Diritti d'Uso, Concessione Di Diritti d'Uso Su Risorse Della Rete Pubblica Regionale

Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, I termini e le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto condizioni (compreso il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione prezzo) del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione unitamente a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita in base al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttaviasono confidenziali e non saranno rivelati, non sussiste oralmente o per i dati: a) che siano iscritto, dal CLIENTE o divengano di pubblico dominio, da SARCE a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parte. SARCE dichiara che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate di riservatezza valore e sempre che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna a proteggere il software con almeno lo stesso grado di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, che il Fornitore abbia dimostrato CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di aver posto ogni legge, decreto e circolare in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza materia di privacy e tutela dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3dati. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle di cui la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le persone misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto e per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque i tre anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4cessazione. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto Tutti i documenti comunicati da SARCE ai sensi del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione contratto resteranno di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a gare e appaltisua semplice richiesta. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Licensing Agreement, Licensing Agreement, Licensing Agreement

Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nonché dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. 6. In caso di inosservanza da parte del Fornitore anche di uno soltanto degli obblighi di riservatezzacui al presente articolo, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Servizio Di Trasporto E Scarico Di Rifiuti, Service Agreement, Service Agreement

Riservatezza. 1. Le informazioniLa presente scrittura, i concetticome pure tutte le informazioni e dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive attività, le ideeprodotti, i procedimenti, i metodi e/servizi o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza, nell’esecuzione sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo consenso scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni generalmente disponibili al pubblico. Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si impegna a: - utilizzare le informazioni e i dati esclusivamente per le finalità previste dalla presente Contratto, scrittura; - restituire o distruggere i dati messi a disposizione dall’altra Parte al cessare degli effetti della presente scrittura e di non divulgarli in alcun modo e comunque in qualsiasi forma momento quest’ultima ne dovesse fare richiesta; - imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento della presente scrittura; - adottare ogni altra misura necessaria al fine di garantire il loro rispetto. Nessuna Parte sarà responsabile della divulgazione e dell'uso di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i datiinformazioni riservate ove: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore la divulgazione e l’uso delle informazioni sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie avvenuta per fatto imputabile a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratoriterzi; b) la Parte ricevente abbia ottenuto le informazioni in via non riservata da un terzo che AMA le possieda legittimamente ed è legittimamente autorizzato a renderle pubbliche; c) la Parte ricevente conosca le informazioni già antecedentemente alla sottoscrizione della presente scrittura; d) la Parte ricevente sia obbligata a comunicare o divulgare le informazioni in ottemperanza a un ordine legittimo di una qualsiasi autorità, a condizione che in tal caso la Parte che ha ricevuto l'ordine ne dia immediata notizia scritta alla parte proprietaria delle suddette informazioni riservate; e) la parte ricevente abbia espressamente autorizzato ottenuto la previa autorizzazione scritta dalla Parte che le ha trasmesse. Resta in ogni caso inteso che nessuna delle Parti rilascerà al pubblico comunicati stampa od altri annunci relativi all'esecuzione o al contenuto della presente scrittura senza il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3consenso dell'altra Parte. Il Fornitore è responsabile Le Parti saranno in ogni caso responsabili, ciascuna per l’esatta osservanza da parte proprio conto, dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza contenuti delle informazioni riservatediffuse al pubblico sollevando e tenendo l'altra Parte indenne da ogni azione, tale obbligo di riservatezza permarrà richiesta, pretesa avanzata da terzi per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza il risarcimento del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipatadanno. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Convenzione, Convenzione, Convenzione

Riservatezza. 1. Le Parti assicurano la piena riservatezza delle informazioni, i concettidei dati e della documentazione scambiati nello svolgimento delle attività in oggetto e assicurano, le ideeinoltre, i procedimentiche gli stessi verranno impiegati ed utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione. Il presente obbligo di riservatezza resterà in vigore anche successivamente alla cessazione della presente Convenzione, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati sino a quando tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature dati o documenti diventino di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattopubblico dominio. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussisteResta pertanto espressamente inteso che le informazioni, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) , i risultati, in qualsiasi forma o supporto siano resi, che siano o divengano di pubblico dominiole Parti si scambino durante l'esecuzione della presente Convenzione saranno da ritenersi riservati e non divulgabili a terzi per alcun motivo, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo salvo espresso consenso dell’altra parte, per obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggettilegge o per provvedimento dell’autorità amministrativa o giudiziaria. 3. Il Fornitore è responsabile presente impegno di riservatezza si estende a tutti i dipendenti, ausiliari e/o collaboratori delle Parti e a qualunque altro soggetto dalle stesse incaricato che necessiti di conoscere una o più delle Informazioni Confidenziali per l’esatta osservanza l’esecuzione della presente Convenzione. A tale riguardo, ciascuna Parte garantisce all'altra il rispetto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo tali soggetti dell'impegno di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipatacui al presente articolo. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedereAi fini del presente articolo, nell’interesse proprio o di terziper Informazioni Confidenziali si intendono: (a) tutte le informazioni - inclusi atti, a pubblicità documenti, notizie, contratti, proposte contrattuali e dati di qualsiasi natura - relative alle Parti, al loro gruppo societario di appartenenza che faccia riferimento all’incarico oggetto del vengano comunicate ad una Parte, verbalmente o per iscritto, da soci, amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti dell'altra nell’ambito dell'esecuzione della presente Contratto convenzione e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualedel Progetto, salvo espressa autorizzazione ovvero acquisite da una Parte a seguito di AMAvisite presso gli uffici o stabilimenti dell'altra; (b) la corrispondenza, ciò le analisi, le valutazioni, gli elaborati, e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati da una delle Parti o dai suoi amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti, che contengano le (o derivino dalle) informazioni di cui al paragrafo (a) precedente; (c) tutte le informazioni tecniche e commerciali ed il know-how forniti da ciascuna di esse (o da terzi per conto di una singola Parte) durante l'esecuzione della presente convenzione, ivi compresi, solo a titolo esemplificativo, il Progetto, i dati, le formule, i progetti, le strategie, le invenzioni (anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del fase di studio), e quant'altro comunicato in forza dell'esecuzione della presente Contratto per la partecipazione a gare e appalticonvenzione o in dipendenza di questa. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezzaLe Parti si impegnano, AMA ha inoltre, a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni possano in qualche modo essere acquisite dai terzi, riconoscendo la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contrattopiena proprietà ed esclusiva disponibilità della parte che le rilascerà, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto anche per quanto attiene a risarcire tutti i danni che dovessero derivare profili di proprietà intellettuale ad AMAesse relativi. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Convenzione Quadro, Operational Agreement, Convenzione Quadro

Riservatezza. 112.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali e si impegnano – e contestualmente promettono, ai sensi dell’art. Le informazioni1381 c.c., i concettiche tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a: (i) non comunicare, le ideedare accesso, i procedimenti, i metodi divulgare e/o i datifornire a terzi, anche tecnicidirettamente o indirettamente, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segretole Informazioni Confidenziali; (ii) non svelare, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati rendere disponibili e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione finalità estranee agli scopi del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.; 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a(iii) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte rendere note le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualecollaboratori, salvo espressa autorizzazione esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza degli accordi contenenti obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando restando, in ogni caso, che il Fornitore sarà tenuto ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e (iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMAgarantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali. 6. Il Fornitore si impegna12.2 Fermo quanto precede, altresìle Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità. 12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa. 12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 informazioni: (i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in materia ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute; (ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.

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Samples: Licensing Agreements, Licensing Agreements, Licensing Agreements

Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione 10.1 Ai sensi del presente Contratto, sono considerate "Informazioni Confidenziali" tutte le informazioni (incluse, a mero titolo di esempio le informazioni commerciali, promozionali e finanziarie), i dati tecnici, i segreti commerciali o il know-how di non divulgarli ciascuna Parte (rivelate sia prima sia dopo la data del presente accordo) incluse, a mero titolo esemplificativo, le informazioni relative agli affari, ai prodotti o ai progetti di servizi, ai progetti finanziari, ai brevetti, alle applicazioni di brevetti, alle ricerche, alle invenzioni, ai processi, ai progetti, ai disegni, i cui contenuti siano indicati per iscritto come confidenziali o soggetti a qualsivoglia diritto di proprietà, o i cui contenuti possano, in alcun modo dipendenza dalla circostanze del caso concreto e in qualsiasi forma e base a un criterio di non farne oggetto ragionevolezza, apparire confidenziali o protetti da un diritto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2proprietà industriale o intellettuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussisteNon sono considerate Informazioni Confidenziali le informazioni, altresì, relativamente a tutto i dati tecnici o il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i datiknow-how che: a(i) siano già conosciuti dalla Parte ricevente al momento in cui vengono rivelate (conoscenza che siano o dovrà essere dimostrata per mezzo di documenti della parte aventi data anteriore al momento della comunicazione); o (ii) divengano di pubblico dominio, senza per fatto estraneo ad azioni o omissioni della Parte ricevente in violazione del presente accordo di riservatezza; o (iii) siano successivamente rivelate alla Parte ricevente da un soggetto che ha il Fornitore diritto di rivelarla; o (iv) per le quali la Parte ricevente sia venuto meno espressamente autorizzata dalla Parte rivelante alla divulgazione. 10.2 Ciascuna Parte si obbliga a non divulgare e a non utilizzare le Informazioni Confidenziali per alcuno altro scopo che non sia quello di dare corretta esecuzione al suo obbligo presente Contratto. Le parti si impegnano altresì a proteggere il contenuto confidenziale e riservato delle Informazioni Confidenziali con la massima diligenza e garantiscono che un identico scrupolo verrà adottato da tutte le persone, loro dipendenti o consulenti anche esterni, cui si renda necessario rivelare le Informazioni Confidenziali per l'esecuzione del contratto. In particolare, le Parti garantiscono che tali terzi soggetti saranno vincolati dal presente accordo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato o, altrimenti, sottoscriveranno un accordo di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggettidi tenore analogo al presente. 3. Il Fornitore 10.3 La comunicazione di informazioni confidenziali non dovrà essere considerata una violazione se la società che riceve la richiesta è responsabile tenuta per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza legge a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipatasoddisfarla. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Contratto Per L’erogazione Del Servizio Online Brand Protection, Contratto Per L’erogazione Del Servizio Online Brand Protection, Contratto Per L’erogazione Del Servizio Online Brand Protection

Riservatezza. 1. Le informazioniIl Fornitore si obbliga, per sé ed i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori, a non divulgare, estrarre copia, duplicare, comunicare a terzi, informazioni acquisite in costanza della collaborazione con il Committente ("Informazioni Rilevanti") e si obbliga altresì a non utilizzare tali Informazioni Rilevanti, se non negli stretti limiti strumentalmente necessari per la regolare esecuzione del Contratto. Tra le Informazioni Rilevanti sono comprese (in via esemplificativa) le seguenti fattispecie: 1) notizie attinenti all'organizzazione o ai metodi di produzione del Committente, del le controllate o dei suoi Clienti; b2) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.programmi software e loro versioni prototipali con relativi codici sorgenti ed eseguibili, specifiche tecnico-funzionali, database e raccolte compilative aziendali o delle controllate; 3) credenziali di accesso informatico a sistemi informativi (password e login) del Committente, di Gruppo o dei suoi Clienti; 4) informazioni price sensitive ai sensi della normativa vigente in materia di tutela del risparmio; 5) informazioni e documenti che fanno parte del sistema di Knowledge Sharingaziendale. Il Fornitore è responsabile informato del fatto che le Informazioni Rilevanti potrebbero avere natura di segreto industriale protetto ai sensi e per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendentigli effetti di cui all'art. 98 del D.lgs. n. 30/05, consulenti con conseguente possibile comminatoria di sanzioni penali in caso di divulgazione non autorizzata a terzi. L'obbligo di confidenzialità continuerà a restare valido e collaboratorivincolante, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendentifatto salvo casi di Informazioni Rilevanti divenute di pubblico dominio (senza colpa né dolo del Fornitore), consulenti e collaboratori decorso un periodo di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertantodue anni dalla scadenza o risoluzione per qualsivoglia causa del Contratto. Alla scadenza del Contratto per qualsivoglia motivazione, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza si obbliga a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi restituire tempestivamente (entro e non oltre 5 giorni) alla scadenza Committente ogni documento ricevuto in costanza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto sul quale abbia avuto accesso e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso copia in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltirelazione dell'attività svolta. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Condizioni Generali d'Acquisto, Condizioni Generali d'Acquisto, Condizioni Generali d'Acquisto

Riservatezza. 1. Le ) I documenti, le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione datisua proprietà, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. ) L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA l’Amministrazione abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. ) Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al ) Il Fornitore di potrà procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo esclusivamente previa espressa autorizzazione di AMAAREUS, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. ) In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA AREUS ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, ai sensi del precedente articolo 9, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMAa AREUS medesima. 6. ) Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR), del 27 aprile 2016, in materia di riservatezza.

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Samples: Contract for the Management of Intellectual Property Rights, Contract for the Management of Intellectual Property Rights, Contract for the Management of Intellectual Property Rights

Riservatezza. 1. 11.1 Le informazioni, Parti si impegnano anche per i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati propri consulenti e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di rappresentanti a mantenere riservati tali i dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per e le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, informazioni acquisite nell’esecuzione del presente ContrattoAccordo, e di a non divulgarli a terzi in alcun modo e ed in qualsiasi forma e di ed a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattopresente Accordo ed all’adempimento degli obblighi derivanti dallo stesso e si impegnano reciprocamente a non rivelare a terzi tale contenuto se non con il previo consenso scritto delle altre Parti. 2. L’obbligo 11.2 Gli obblighi di riservatezza di cui sopra non riguardano: (i) le informazioni che, al momento della loro trasmissione, sono già di dominio pubblico o lo divengano successivamente per fatto non costituente violazione degli obblighi di riservatezza assunti con il presente Accordo; (ii) le informazioni che, successivamente alla loro trasmissione, dovessero diventare di pubblico dominio per ragioni non dipendenti da colpa o negligenza delle Parti; (iii) le informazioni che, al momento della loro trasmissione, sono già legittimamente conosciute da un’altra Parte; (iv) le informazioni che le Parti potranno ricevere da soggetti terzi ai quali è legittimamente consentito divulgarle; (v) le informazioni in relazioni alle quali ciascuna delle Parti ha prestato il proprio consenso scritto alla divulgazione; (vi) le informazioni trasmesse ad amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti e consulenti, rappresentanti di una delle Parti al fine dello svolgimento delle trattative relative al presente Accordo, fermo restando che ciascuno dei predetti soggetti che venisse a conoscenza di tali informazioni riservate sarà soggetto agli obblighi di riservatezza contenuti nel presente Accordo. 11.3 Qualora la divulgazione delle informazioni si rendesse necessaria a causa di disposizioni di Legge o regolamentari, ovvero sia richiesto da qualsiasi Autorità, ovvero nell’ambito di qualsiasi procedimento amministrativo o giudiziario in cui una delle Parti sia coinvolta, ciascuna Parte informerà immediatamente le altre Parti della necessità della divulgazioni. 11.4 Le Parti si impegnano ad astenersi da qualsiasi annuncio al pubblico relativo a qualsiasi informazione riservata relativa al presente Accordo senza il previo consenso scritto delle altre Parti, fatti salvi i diversi obblighi di Legge o regolamentari, ovvero qualora ciò sia richiesto da qualsiasi Autorità. 11.5 Le Parti danno atto di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle disposizioni di cui all’articolo 11 del Regolamento UE 596/2014 e delle disposizioni del Regolamento di Esecuzione UE 959/2016 e del Regolamento Delegato UE 960/2016. 11.6 Fermo restando quanto sopra, resta inteso che gli obblighi di confidenzialità di cui al presente Articolo 11 non troveranno applicazione laddove la divulgazione di tali dati, informazioni e/o documenti a terzi sia necessaria al fine di agire in giudizio nei confronti delle altre Parti in relazione agli obblighi previsti dal presente Accordo. 11.7 Le obbligazioni di ciascuna delle Parti ai sensi del presente Articolo 11 cesseranno decorsi [omissis] dalla Data di Esecuzione della Fusione. 11.8 Nel caso in cui il presente Accordo dovesse risolversi di diritto a causa del mancato avveramento delle Condizioni Sospensive di cui al precedente comma sussisteArticolo 4.2, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo gli obblighi di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato confidenzialità di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà cui al presente Articolo 11 saranno validi ed efficaci per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata[omissis] a decorrere dalla Data di Sottoscrizione. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro

Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; Contatto, tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale all’eventuale risoluzione anticipataanticipata del medesimo. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE n.2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche in materia di dati personali, come meglio specificato al successivo art. 22. 6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Fornitura Di Ricambi, Service Agreement

Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione all'esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione nell'esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione all'esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; , tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico all'incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione delle persone fisiche in materia di dati personali, come meglio specificato al successivo art. 22. 6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Fornitura Di Contenitori E Servizi Di Manutenzione, Fornitura Di Contenitori E Servizi Di Manutenzione

Riservatezza. 114.1. Le informazioniLa Parte ricevente dovrà utilizzare le Informazioni riservate ricevute esclusivamente per l'adempimento dei propri obblighi, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione in conformità ai termini del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo dei presenti Termini e condizioni di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del ContrattoMiraclon. 214.2. L’obbligo La Parte ricevente si impegna a non divulgare le Informazioni riservate della Parte rivelante ad alcuna terza parte, fatto salvo la possibilità di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei tali Informazioni riservate ai propri dipendenti, consulenti e collaboratoriprofessionali, nonché agenti o subappaltatori, ma solo nella misura necessaria all’adempimento dei propri obblighi secondo quanto stabilito nel Contratto e nei presenti Termini e condizioni di Miraclon. La Parte ricevente dovrà garantire che eventuali subappaltatori terze parti destinatarie di Informazioni riservate dovranno essere informate della natura riservata di tali informazioni e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo del vincolo all’obbligo di riservatezza a tutte le persone in condizioni non meno onerose di quelle stabilite nei presenti Termini e condizioni di Miraclon. 14.3. Le disposizioni della presente Sezione 14 non si applicheranno ad alcuna delle Informazioni riservate: 14.3.1. nella misura in cui siano o diventino di dominio pubblico non in conseguenza di una violazione del Contratto di tali Termini e condizioni di Miraclon da parte della Parte ricevente; 14.3.2. se la Parte ricevente può dimostrare erano in suo possesso mediante propri documenti scritti prima di riceverle dalla Parte rivelante e che non sono state ottenute dalla Parte rivelante o da terzi per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale suo conto con obbligo di riservatezza permarrà riservatezza; 14.3.3. se la Parte ricevente può dimostrare di aver ottenuto mediante propri documenti scritti, non gravata da alcuna restrizione sul loro uso o sulla loro divulgazione da parte di terzi legittimamente in possesso di tali informazioni e con la facoltà di divulgarle; 14.3.4. se sono state sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente senza accesso a tali Informazioni riservate; o 14.3.5. se devono necessariamente essere divulgate ai sensi della Legge applicabile. 14.4. Le disposizioni della presente Sezione 14 non si estingueranno dopo la scadenza o la risoluzione del Contratto e avranno validità per un periodo di cinque tre (3) anni successivi alla data di scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipatadel Contratto. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Terms and Conditions, Terms and Conditions

Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore l’Appaltatore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore l’Appaltatore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore l’Appaltatore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore l’Appaltatore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore l’Appaltatore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. L’Appaltatore si impegna, altresì, ad adottare tutte le misure più opportune per impedire che soggetti diversi dal personale incaricato dell’esecuzione dei Lavori oggetto del presente Contratto possano venire a conoscenza dei menzionati dati ed informazioni. 5. È fatto espresso divieto al Fornitore all’Appaltatore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore l’Appaltatore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 56. L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nonché dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. 7. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore anche di uno soltanto degli obblighi di riservatezzacui al presente articolo, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Contract for Demolition Works, Contract for Public Works

Riservatezza. 1. Le informazioni23.1 Tutte le informazioni che ciascuna Parte mette a disposizione (verbalmente, i concettiper iscritto, le idee, i procedimenti, i metodi in formato elettronico o in qualunque altro modo) per gli scopi e/o i datidurante l'esecuzione del Contratto, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo al pari di mantenere riservati tali dati ogni altra informazione di cui ciascuna Parte potrebbe venire a conoscenza in ragione di altri contratti sottoscritti tra le Parti e/o informazioninell'ambito di trattative precontrattuali, ivi compresi quelli che transitano per e tutti i documenti, le apparecchiature informazioni e le conoscenze specifiche (indipendentemente dal modo in cui sono state rispettivamente redatti, ottenute o sviluppate) potranno essere usati al solo scopo di elaborazione datieseguire il Contratto e hanno carattere di riservatezza. 23.2 A titolo di esempio, di cui venga in possesso e, comunqueil termine "riservato" si riferisce, a conoscenzatitolo non esaustivo, nell’esecuzione del presente Contrattoa tutte le informazioni riguardanti strategie commerciali, informazioni su prodotti e/o processi di produzione (progetto, studio e sviluppo), mezzi di non divulgarli in alcun modo produzione, informazioni di vendita, strategie di sviluppo e in qualsiasi forma gestione della clientela ecc. sono ritenuti riservati anche i documenti economici, finanziari e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione tecnici e i processi, i brevetti, le licenze e ogni altra informazione che le Parti abbiano fornito alla Controparte nell'ambito dell'esecuzione del Contratto. 223.3 Le informazioni riservate non possono essere rivelate senza il previo consenso scritto e l'autorizzazione esplicita della Parte che le possiede, a esclusione dei casi in cui la Parte destinataria sia tenuta a trasmetterle per un obbligo di legge o per ordine di un'autorità di competenza, o quando un rifiuto in tal senso costituirebbe un illecito. L’obbligo In assenza del consenso scritto e dell'autorizzazione esplicita della Parte che possiede le informazioni riservate, la Controparte non può copiare, riprodurre, tradurre, modificare, adattare, sviluppare, scomporre, separare, eseguire operazioni di reverse engineering o qualunque operazione volta a estrarre il codice sorgente - del tutto o in parte - delle informazioni riservate fornite. 23.4 Sono informazioni riservate tutte le informazioni che riguardano una Parte messe a disposizione della Controparte prima o durante l'esecuzione del Contratto dagli amministratori, dai dirigenti o dai dipendenti della Parte che le possiede, dai suoi Subfornitori o dalle sue controllate e rispettivi amministratori, dirigenti o dipendenti o Subfornitori (di seguito i "Rappresentanti della Parte che possiede le informazioni"). Le informazioni riservate includono anche tutte le informazioni che riguardano i Rappresentanti della Parte che possiede le informazioni, che tale Parte o i suoi Rappresentanti abbiano messo a disposizione della Controparte prima o durante l'esecuzione del Contratto. A tal fine: • il termine "controllata" si riferisce a un'impresa controllata da una delle Parti, o da una delle Parti insieme ad altre parti terze, per tutta la durata di tale controllo e per il periodo in cui tali informazioni vengono distribuite; • con il termine "controllo" si intende la capacità di controllare direttamente o indirettamente la gestione e la strategia della società, e sono inclusi tutti i casi in cui una società del gruppo di società di ciascuna Parte possiede oltre il cinquanta percento (50%) del capitale sociale o delle azioni con diritto di voto, direttamente o indirettamente. 23.5 Non saranno considerate riservate: • informazioni di cui la Parte destinataria è in grado di dimostrare fosse già legittimamente al corrente prima dell'inizio dell'esecuzione del Contratto; • informazioni che la Parte destinataria è in grado di dimostrare di aver ricevuto da terze parti non soggette ad accordo di riservatezza. 23.6 Ciascuna delle Parti: • dovrà limitare la divulgazione di informazioni riservate esclusivamente a rappresentanti che abbiano l'effettiva necessità di conoscerle in ragione del loro coinvolgimento nell'esecuzione del Contratto; • è tenuta a vincolare i propri rappresentanti e a garantire che essi agiscano nel pieno rispetto degli obblighi di cui al precedente comma sussistepresente articolo; • sarà ritenuta responsabile per atti o omissioni dei suoi rappresentanti che comportino una violazione dell'obbligo di riservatezza. 23.7 La Parte destinataria delle informazioni riservate ha l'obbligo di creare e gestire dati fisici e logici usando le migliori tecniche e pratiche disponibili a livello internazionale, altresìal fine di garantire la protezione di tali dati da distruzione, relativamente a tutto il materiale originario manipolazione, accesso o predisposto in esecuzione riproduzione non autorizzati e, dopo la scadenza del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per di restituire tutti i dati: a) che siano , i documenti e le informazioni fornite dalla Controparte o divengano di pubblico dominiocui dispone per poter svolgere le attività contrattuali, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo nonché di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente distruggere tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti copie e collaboratori; b) i file in suo possesso, salvo il caso in cui abbia ricevuto disposizioni scritte contrarie dalla Parte che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggettiha fornito le informazioni riservate. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti 23.8 Entrambe le Parti garantiscono che le informazioni riservate non saranno rivelate durante l'esecuzione del Contratto e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque (5) anni successivi alla scadenza del dalla scadenza, salvo qualora sia stato concordato un termine diverso nel Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipatanei casi in cui ciò sia disposto dalle leggi vigenti o da un'autorità competente. Se necessario, la Parte a cui viene chiesto di rivelare le informazioni riservate informerà immediatamente la Controparte in merito a tale richiesta (ove ciò sia consentito dalla legge), in modo che essa possa adottare le misure necessarie a tutelare i propri diritti. Le Parti riveleranno solo le informazioni richieste ai sensi di legge e dovranno farsi rilasciare dal destinatario delle informazioni una dichiarazione con cui quest'ultimo si impegni a trattarle con riservatezza. 423.9 Se le informazioni sono state contrassegnate da ENEL come "altamente riservate", trova applicazione quanto segue: - la password di accesso ai sistemi informatici dovrà essere personale e individuale, tenuta segreta e modificata ogni sessanta (60) giorni: - l'accesso ai sistemi informatici dovrà essere limitato a software/tool forniti appositamente per l'esecuzione delle necessarie attività; è vietato l'uso di servizi o connessioni di rete per scopi non associati alle attività da svolgere; - nessuna delle transazioni operate attraverso i sistemi informatici di ENEL dovrà avvenire in violazione delle leggi locali applicabili; - la stazione di lavoro utilizzata (permanente o provvisoria) non dovrà connettersi a servizi internet diversi da quelli forniti o autorizzati da ENEL e deve essere provvista dei necessari sistemi antivirus. Dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per prevenire la diffusione di virus, malware o software illeciti che potrebbero causare l'interruzione del servizio o la perdita di dati; - tutti gli account di posta elettronica e le piattaforme di archiviazione e comunicazione (inclusi i social network) dovranno essere espressamente forniti o autorizzati da ENEL; - i dati sensibili dovranno essere archiviati, trasmessi o cancellati usando appositi software di codifica; - è vietato modificare la configurazione del sistema per aggirare i controlli di sicurezza. 23.10 È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzidivulgare con qualsiasi mezzo (inclusi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto titolo non esaustivo, articoli stampa o comunicati stampa e interviste) informazioni ritenute confidenziali ai sensi del presente articolo. Entrambe le Parti si accorderanno per iscritto in merito al contenuto, al mezzo di comunicazione e alla data di pubblicazione di articoli stampa, notizie e comunicazioni di qualunque tipo riguardanti il Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualequalsiasi questione o informazione attinente. 23.11 Se ENEL autorizza per iscritto la subfornitura o la cessione del Contratto, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del deve ottenere dal Subfornitore o cessionario un accordo di riservatezza che contenga le stesse condizioni esposte nel presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltiarticolo. 523.12 Entrambe le Parti riconoscono e accettano che il risarcimento dei danni potrebbe non costituire un rimedio sufficiente alla violazione della riservatezza, e che la Parte lesa avrà il diritto di richiedere altri rimedi o evitare possibili violazioni e i relativi danni in conformità alla legislazione vigente. In caso di inosservanza violazione degli obblighi di riservatezza, AMA ha la ciascuna Parte avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto risolvere il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 623.13 Il rimedio sopra descritto non sarà l'unico possibile, ma andrà ad aggiungersi a ogni altro diritto o rimedio disponibile ai sensi delle leggi applicabili. Il Fornitore In caso di violazione degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo, e senza che questo pregiudichi in alcun modo quanto precede, ENEL avrà facoltà di risolvere il Contratto e di intentare qualunque azione volta a ottenere il risarcimento dei danni. 23.14 ENEL si impegnariserva il diritto di condurre controlli periodici, altresìcon particolare attenzione alle misure di sicurezza applicate in presenza di informazioni che ENEL ha individuato e classificato come riservate. 23.15 In qualunque momento, qualora la Parte che fornisce le informazioni riservate lo richieda, la Controparte dovrà restituire o distruggere o richiedere che i suoi rappresentanti restituiscano o distruggano tutte le copie di informazioni scritte riservate in suo possesso o in possesso dei suoi rappresentanti. Inoltre, la Parte destinataria delle informazioni farà tutto ciò che è in suo potere o richiederà che i rappresentanti facciano tutto quanto è possibile per restituire o distruggere i dati archiviati in formato elettronico e confermerà l'avvenuta distruzione di tali dati alla Parte che ha fornito le informazioni riservate entro quindici (15) giorni dalla richiesta. 23.16 Ciascuna Parte prende atto e accetta che le informazioni riservate sono e restano esclusivamente di proprietà della Parte che le rivela e dei suoi rappresentanti. Nulla di quanto è disposto nel Contratto sarà interpretato - salvo espressamente specificato per iscritto - come la concessione di una licenza o simili in relazione a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezzabrevetti, copyright, invenzioni, scoperte o migliorie realizzati, ideati o acquisiti prima e dopo l'esecuzione del Contratto.

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Samples: Contract, Contract

Riservatezza. 1. Le informazioniparti si impegnano a segnalare, i concettidi volta in volta, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti informazioni da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Contratto, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. 2. Le parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Contratto e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a: • non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte; tale obbligo• non utilizzare né in tutto né in parte, tuttaviadirettamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente contratto; • ad impiegare ogni mezzo idoneo e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non sussiste per i dati: a) siano liberamente accessibili a terzi; • a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che siano discendano dall’esecuzione del presente contratto, o divengano di pubblico dominiosalvo consenso espresso della parte che ne abbia diritto, senza con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali; • a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che il Fornitore non vi sia venuto meno al suo un obbligo di riservatezza e sempre legge che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire ne prescriva la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetticonservazione. 3. Il Fornitore è responsabile Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti gli scopi del presente contratto e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza abbiano a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale volta previamente assunto un obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza conforme alle previsioni del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipatapresente contratto. 4. È fatto espresso divieto Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali: • quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al Fornitore momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi; • le informazioni che, in qualunque momento, divengano di procedere, nell’interesse proprio pubblico dominio o di comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la parte che ne è venuta a pubblicità di qualsiasi natura conoscenza abbia violato il presente contratto, a condizione che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/la loro divulgazione o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualela loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla parte che li abbia comunicati, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso e a partire dal momento in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili; • le informazioni che una parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a gare e appaltiquello in cui gli sono state comunicate dall’altra parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell’attività di consulenza; • le informazioni che una parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione; • le informazioni che una parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Consulting Agreement, Consultancy Agreement

Riservatezza. 1. Le informazioniTutti i documenti, i concetti, le ideedati (compresi i Dati del Cliente), i procedimenti, i metodi prodotti e/o il know-how, indipendentemente dall’esistenza di una tutela prevista dalle leggi sulla proprietà intellettuale, indipendentemente dalla loro forma o natura (commerciale, industriale, tecnica, finanziaria, ecc.), divulgati da una Parte (la “Parte Divulgante”) all’altra Parte (il “Destinatario”), o di cui ciascuna Parte abbia conoscenza durante l’esecuzione del Contratto, compresi, a titolo esemplificativo, i datitermini e le condizioni del Contratto, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono saranno considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli (le “Informazioni Riservate”). Le Informazioni Riservate non includono le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga (i) erano in possesso edel Destinatario prima della loro divulgazione ad opera della Parte Divulgante a condizione che tale possesso non fosse il risultato diretto o indiretto di una divulgazione non autorizzata delle informazioni da parte di terzi, comunque(ii) siano pubbliche alla data di accettazione del Contratto, o siano rese pubbliche successivamente a tale data, a conoscenza, nell’esecuzione condizione che non siano rese pubbliche a causa della violazione da parte del presente Destinatario dei suoi obblighi di riservatezza ai sensi del Contratto, o (iii) siano regolarmente e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione legalmente acquisite dal Destinatario a qualsiasi titolo prescindere dal Contratto. Il Destinatario si asterrà dall’utilizzare le Informazioni Riservate della Parte Divulgante per scopi diversi da quelli strettamente necessari estranei all’esecuzione del Contratto. 2, al fine di proteggere le Informazioni Riservate della Parte Divulgante e non divulgarle a terzi diversi dai suoi dipendenti, società consociate e subappaltatori che abbiano necessità di venirne a conoscenza ai fini del Contratto, senza il previo consenso scritto della Parte Divulgante. L’obbligo Le Parti adotteranno tutte le misure necessarie per garantire che i propri dipendenti, le società consociate e i subappaltatori che abbiano accesso alle Informazioni Riservate siano consapevoli della natura riservata delle Informazioni Riservate e che rispettino gli obblighi di cui al precedente comma sussistepresente articolo. In deroga a quanto precede, altresìil Destinatario può divulgare le Informazioni Riservate della Parte Divulgante se imposto dal provvedimento di un tribunale, relativamente di un’autorità amministrativa o di altro ente pubblico, a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligocondizione, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore Destinatario, salvo che non sia venuto meno al suo obbligo vietato dalla legge, fornisca alla Parte Divulgante un preavviso sufficiente per consentire alla Parte Divulgante di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3richiedere un provvedimento cautelare o un rimedio analogo. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza Destinatario circoscriverà la divulgazione ai sensi del presente paragrafo alla parte delle Informazioni Riservate della Parte Divulgante che ritiene ragionevolmente di dover divulgare. Eventuali inadempimenti delle obbligazioni di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, consulenti del Destinatario integreranno un inadempimento essenziale ai suoi obblighi per il quale il Destinatario sarà pienamente responsabile e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli manleverà la Parte Divulgante per il danno patito. Le Parti si impegnano a rispettare gli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che cui al presente articolo per ragioni l’intera durata del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà Contratto e per un periodo di cinque 5 (cinque) anni successivi alla dalla risoluzione o dalla scadenza del Contratto Contratto. A tale riguardo, una volta scaduto o risolto il Contratto, ciascuna Parte restituirà all’altra Parte tutti i documenti contenenti Informazioni Riservate o garantisce all’altra Parte che provvederà alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4distruzione di tutte le Informazioni Riservate in suo possesso. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedereNessuna Parte, nell’interesse proprio o di terziin nessun caso, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualepotrà conservare una copia dei documenti contenenti Informazioni Riservate, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltiprevio consenso scritto dell’altra Parte. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Saas Agreement, Saas Agreement

Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Il Fornitore assume ha l’obbligo di mantenere riservati tali i dati e/o e le informazioni, ivi compresi quelli comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2presente appalto. Tutti gli obblighi in materia di sicurezza delle informazioni e di garanzia della privacy, secondo la normativa vigente (GDPR), verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AVEPA. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligocontratto. Tutte le informazioni, tuttaviai concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o dati tecnici dei quali sia titolare una delle Parti e di cui il personale incaricato dall’altra Parte verrà a conoscenza nell’esecuzione del presente contratto saranno considerati riservati e non sussiste divulgabili. In tal senso le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie, anche nei confronti dei propri dipendenti, agenti, consulenti, rappresentanti e/o procuratori, per i dati: a) che siano tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o divengano xxxxxxxxxxxxxx.Xx divieto di divulgazione resta escluso qualora: - l’informazione risulti divenuta di pubblico dominiodomino, senza che il Fornitore una delle Parti sia venuto venuta meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore la Parte in questione abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA riservatezza; - la Parte interessata abbia espressamente autorizzato il Fornitore autorizzato, per iscritto, l’altra Parte a divulgare l’informazione a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi in materia di riservatezza, AMA sicurezza delle informazioni e di garanzia della privacy AVEPA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contrattocontratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6AVEPA. Il Nel caso si verifichi la perdita, distruzione o diffusione indebita, ad esempio a seguito di attacchi informatici, accessi abusivi, incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamità il Fornitore si impegna, altresì, impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia comunicare tempestivamente l’evento al Responsabile per la Sicurezza dei Dati di riservatezzaAVEPA.

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Samples: Procedura Negoziata Per l'Affidamento Dell'incarico Di Medico Competente, Contratto Di Affidamento Del Servizio

Riservatezza. 1. Le informazioniTutti i documenti, i concetti, le ideedati (compresi i Dati del Cliente), i procedimenti, i metodi prodotti e/o il know-how, indipendentemente dall’esistenza di una tutela prevista dalle leggi sulla proprietà intellettuale ed indipendentemente dalla loro forma o natura (commerciale, industriale, tecnica, finanziaria, ecc.), divulgati da una Parte (la “Parte Divulgante”) all’altra Parte (il “Destinatario”), o di cui ciascuna Parte abbia conoscenza durante l’esecuzione del Contratto, compresi, a titolo esemplificativo, i datitermini e le condizioni del Contratto, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono saranno considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli (le “Informazioni Riservate”). Le Informazioni Riservate non includono le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga (i) erano in possesso e, comunquedel Destinatario prima della loro divulgazione ad opera della Parte Divulgante, a conoscenzacondizione che tale possesso non fosse il risultato diretto o indiretto di una divulgazione non autorizzata delle informazioni da parte di terzi, nell’esecuzione (ii) siano pubbliche alla data di accettazione del presente Contratto, o siano rese pubbliche successivamente a tale data, a condizione che non siano rese pubbliche a causa della violazione da parte del Destinatario dei suoi obblighi di riservatezza ai sensi del Contratto, o (iii) siano regolarmente e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione legalmente acquisite dal Destinatario a qualsiasi titolo prescindere dal Contratto. Il Destinatario si asterrà dall’utilizzare le Informazioni Riservate della Parte Divulgante per scopi diversi da quelli strettamente necessari estranei all’esecuzione del Contratto. 2, al fine di proteggere le Informazioni Riservate della Parte Divulgante e non divulgarle a terzi diversi dai suoi dipendenti, società consociate e subappaltatori che abbiano necessità di venirne a conoscenza ai fini del Contratto, senza il previo consenso scritto della Parte Divulgante. L’obbligo Le Parti adotteranno tutte le misure necessarie per garantire che i propri dipendenti, le società consociate e i subappaltatori che abbiano accesso alle Informazioni Riservate siano consapevoli della natura riservata delle Informazioni Riservate e che rispettino gli obblighi di cui al precedente comma sussistepresente articolo. In deroga a quanto precede, altresìil Destinatario può divulgare le Informazioni Riservate della Parte Divulgante se imposto dal provvedimento di un tribunale, relativamente di un’autorità amministrativa o di altro ente pubblico; a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligocondizione, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore Destinatario, salvo che non sia venuto meno al suo obbligo vietato dalla legge, fornisca alla Parte Divulgante un preavviso sufficiente per consentire alla Parte Divulgante di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3richiedere un provvedimento cautelare o un rimedio analogo. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza Destinatario circoscriverà la divulgazione ai sensi del presente paragrafo alla parte delle Informazioni Riservate della Parte Divulgante che ritiene ragionevolmente di dover divulgare. Eventuali inadempimenti delle obbligazioni di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, consulenti del Destinatario integreranno un inadempimento essenziale ai suoi obblighi per il quale il Destinatario sarà pienamente responsabile e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli manleverà la Parte Divulgante per il danno patito. Le Parti si impegnano a rispettare gli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che cui al presente articolo per ragioni l’intera durata del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà Contratto e per un periodo di cinque 5 (cinque) anni successivi alla dalla risoluzione o dalla scadenza del Contratto Contratto. A tale riguardo, una volta scaduto o risolto il Contratto, ciascuna Parte restituirà all’altra Parte tutti i documenti contenenti Informazioni Riservate o garantisce all’altra Parte che provvederà alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4distruzione di tutte le Informazioni Riservate in suo possesso. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedereNessuna Parte, nell’interesse proprio o di terziin nessun caso, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualepotrà conservare una copia dei documenti contenenti Informazioni Riservate, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltiprevio consenso scritto dell’altra Parte. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: General Conditions for Hardware, Third Party Software and Related Services, General Conditions for Hardware, Third Party Software and Related Services

Riservatezza. 1. 6.1 Le informazioni, Parti dovranno mantenere la massima riservatezza confidenzialità e segretezza su tutti i concetti, dati riservati di cui le idee, i procedimenti, i metodi medesime siano venute in possesso o a conoscenza o che comunque abbiano raccolto nel corso delle trattative e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione nell’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati Accordo e che per normativa primaria e secondaria, regola deontologica, siano da ritenere coperti da segretoriservatezza (i “Dati Riservati”). In particolare, pertanto il Fornitore assume l’obbligo le Parti, salvo solo obblighi di mantenere riservati legge o ordini di competenti Autorità, non copierà, tratterrà, comunicherà, diffonderà, divulgherà, ne utilizzerà i Dati Riservati, in qualsiasi modo o forma e anche in via indiretta, per fini diversi da quelli previsti nel presente Accordo e direttamente funzionali alla migliore esecuzione del medesimo. Ciascuna Parte potrà divulgare i Dati Riservati dell’altra Parte in caso di procedimenti giudiziari o amministrativi nella misura in cui tale divulgazione sia imposta da obblighi di legge o da ordini delle competenti autorità ed a condizione che la Parte interessata ne dia immediata comunicazione, se ragionevolmente possibile e nei limiti in cui ciò sia consentito, all’altra Parte e offra una ragionevole cooperazione ove quest’ultima intenda procedere per ottenere un provvedimento che impedisca la divulgazione. 6.2 I Dati Riservati potranno essere divulgati ai dipendenti, agli agenti, ai legali dell’altra Parte nella misura in cui tali soggetti abbiano necessità di conoscerle e la Parte destinataria dovrà garantire che detti soggetti trattino tali dati e/riservati in conformità a quanto previsto nel presente Accordo. 6.3 Ciascuna Parte adotterà tutte le misure di sicurezza che risultino idonee ad impedire la perdita l’alterazione dei Dati Riservati ovvero l’accidentale o informazioniincontrollata consultazione, ivi compresi quelli esportazione, lettura e copiatura degli stessi da parte di qualsivoglia terzo. 6.4 Ai fini del presente Accordo, i Dati Riservati non comprendono (i) le informazioni che transitano per una Parte è stata autorizzata in forma scritta dall’altra Parte a divulgare senza alcuna restrizione; (ii) le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga informazioni che erano legittimamente in possesso edi una Parte o, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e conosciute dalla stessa prima della ricezione di non divulgarli dette informazioni dall’altra Parte; (iii) le informazioni che sono state legittimamente divulgate nei confronti dell’altra Parte da un terzo che fosse legittimamente in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario possesso delle stesse (iv) le informazioni che sono o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di dominio pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, alcuna violazione degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo confidenzialità gravanti sulla Parte interessata ai sensi dell’Accordo. 6.5 L’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni rimarrà fermo anche successivamente alla cessazione del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipatapresente Accordo. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore 6.6 Ciascuna Parte risponde, con diretta assunzione di procedereresponsabilità verso l’altra, nell’interesse proprio o di terzi, eventuali inadempimenti a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia presente articolo ad essa imputabili, garantendo sin d’ora di riservatezzamanlevare e tenere indenne l’altra Parte, anche ai fini processuali, da qualsiasi azione, eccezione, contestazione o pretesa, giudiziale o extragiudiziale, che da chiunque venisse promossa, per questioni inerenti o conseguenti ad un’eventuale o asserita violazione degli obblighi previsti nel presente articolo, tenendo su di sé ogni onere, danno o conseguenza pregiudizievole che dalle stesse ne potesse derivare.

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Samples: Collaboration Agreement, Collaboration Agreement

Riservatezza. 1. Le informazioniParti si impegnano a segnalare, i concettidi volta in volta, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segretoAccordo, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattoiscritto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste Accordo e per i datiun periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a: a) a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte; b. non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo; c. impiegare ogni mezzo idoneo, e porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi; d. non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o divengano di pubblico dominiodiversamente rappresentare, senza salve le necessità che il Fornitore discendano dall’esecuzione del presente Accordo o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali; e. restituire al termine o alla risoluzione del presente Accordo ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia venuto meno al suo un obbligo di riservatezza e sempre legge che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire ne prescriva la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetticonservazione. 3. Il Fornitore è responsabile Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti gli scopi della presente collaborazione e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza che abbiano a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale volta previamente assunto un obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza conforme alle previsioni del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipatapresente Accordo. 4. È fatto espresso divieto Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali: a. quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al Fornitore momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi; b. le informazioni che, in qualunque momento, divengano di procedere, nell’interesse proprio pubblico dominio o di comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a pubblicità di qualsiasi natura conoscenza abbia violato il presente Accordo, a condizione che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/la loro divulgazione o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati ed a partire dal momento in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili; c. le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a gare e appaltiquello in cui gli sono state comunicate dall’altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell’attività di ricerca; d. le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione; e. le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e ed appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Servizi Di Sanificazione, Service Agreement

Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/Chiunque presti la propria opera o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del presente Contratto sono considerati riservati procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e coperti da segreto, pertanto alle informazioni acquisite durante il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattoprocedimento medesimo. 2. L’obbligo Tutte le informazioni, gli appunti, le relazioni e altri documenti inerenti la richiesta di cui al precedente comma sussisteavvio della Mediazione, altresìo utilizzati durante la stessa, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggettisono riservati. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendentimediatore e coloro che prestano il proprio servizio all’interno di OMCI non possono essere obbligati a comunicare a chiunque quanto al paragrafo precedente, consulenti e collaboratoria testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori arbitrale o di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipataaltra natura. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedereLe parti e ogni altra persona presente alla Mediazione – inclusi gli avvocati e i consulenti – sono tenuti a mantenere la massima riservatezza/segretezza e a non fare affidamento, nell’interesse proprio o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di terzialtra natura: • opinioni espresse, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto suggerimenti e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualeofferte fatte dalla controparte e/o dal mediatore, salvo espressa autorizzazione nel corso della Mediazione; • ammissioni fatte dalla controparte nel corso della Mediazione; • la circostanza che una delle parti aveva o meno indicato la volontà di AMAaccettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore. 4-A. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltiparziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione. 5. In caso di inosservanza degli obblighi La previsione della riservatezza non si applica se e nella misura in cui: • tutte le parti vi consentono; • il mediatore è obbligato dalla legge a non applicare il principio di riservatezza, AMA ha ; • il mediatore ritiene ragionevolmente che esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità di una persona se la facoltà previsione della riservatezza è applicata; • il mediatore ritiene ragionevolmente che esiste il pericolo concreto di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto essere soggetto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMAun procedimento penale se la previsione della riservatezza è applicata. 6. Il Fornitore si impegnaFatti, altresìdocumenti, informazioni e ogni elemento altrimenti ammissibili come prove in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura, non divengono inammissibili a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezzacausa del loro utilizzo nell’ambito della Mediazione.

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Samples: Regolamento Procedura Di Mediazione, Regolamento Procedura Di Mediazione

Riservatezza. 1. 13.1 Le informazioniParti si impegnano a segnalare, i concettidi volta in volta, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti informazioni da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per i datiiscritto. 13.2 Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del Contratto e per un periodo ulteriore di anni 2 (due) a: a) che siano non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o divengano di pubblico dominioindirettamente, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratoriqualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte; b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo; c) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che AMA le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi; d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall’esecuzione del presente Contratto, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia espressamente autorizzato il Fornitore diritto, con ogni e qualunque mezzo a divulgare tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali; e) a specifici soggettirestituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del Contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione. 3. Il Fornitore è responsabile 13.3 Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per l’esatta osservanza gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del Contratto. 13.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali: a) quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi; b) le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei propri dipendentiterzi, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone senza che per ragioni del loro ufficio verranno la Parte che ne è venuta a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto abbia violato il presente Contratto, fermo restando a condizione che il Fornitore sarà tenuto la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a risarcire tutti i danni partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili; c) le informazioni che dovessero derivare ad AMAuna Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall’altra Parte; d) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione; e) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Servizi Di Assessment Seo, Servizi Di Assessment Seo

Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione 13.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti si impegnano espressamente, per sé e di non divulgarli in alcun modo per i propri dipendenti e/o collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattogli effetti dell’art. 1381 cod. civ. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste), altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione per tutta la durata del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza Contratto e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del Contratto successivo al termine o alla sua eventuale risoluzione anticipatadello stesso: (a) a non divulgare le Informazioni Riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi; (b) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi; (c) a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l’esecuzione del presente Contratto; (d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall’esecuzione del presente Contratto, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate; (e) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione; (f) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore 13.2 Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente: (a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all’altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico; (b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all’altra che siano già di procederepubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi; (c) le informazioni, nell’interesse proprio i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di terziSoggetti Terzi, a pubblicità condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di qualsiasi natura pubblico dominio o liberamente accessibili; (d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che faccia riferimento all’incarico oggetto ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato; (e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall’altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione; (f) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione; (g) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili. 13.3 Ai fini dell’applicazione del presente Contratto e/articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi Soggetti Terzi, in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualesingole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, salvo espressa autorizzazione anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di AMA, ciò anche conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltiParte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Consulting Agreement, Research and Development

Riservatezza. 1. Le informazioniparti si impegnano a segnalare, i concettidi volta in volta, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segretoAccordo, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattoiscritto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione Le parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste Accordo e per i datiun periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a: a) che siano non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o divengano di pubblico dominioindirettamente, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratoriqualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte; b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo; c) ad impiegare ogni mezzo idoneo e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che AMA le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi; d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall’esecuzione del presente contratto, o salvo consenso espresso della parte che ne abbia espressamente autorizzato il Fornitore diritto, con ogni e qualunque mezzo a divulgare tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali; e) a specifici soggettirestituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione. 3. Il Fornitore è responsabile Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti gli scopi della presente collaborazione e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza che abbiano a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale volta previamente assunto un obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza conforme alle previsioni del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipatapresente accordo. 4. È fatto espresso divieto Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali: a) quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al Fornitore momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi; b) le informazioni che, in qualunque momento, divengano di procedere, nell’interesse proprio pubblico dominio o di comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la parte che ne è venuta a pubblicità di qualsiasi natura conoscenza abbia violato il presente contratto, a condizione che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/la loro divulgazione o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualela loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla parte che li abbia comunicati, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso e a partire dal momento in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili; c) le informazioni che una parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a gare e appaltiquello in cui gli sono state comunicate dall’altra parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell’attività di ricerca; d) le informazioni che una parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione; e) le informazioni che una parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Research and Development, Research and Development

Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi Ad eccezione di quanto qui di seguito enunciato o previsto dalla legge e salva l'ipotesi di tutela in sede giudiziaria e/o i datiamministrativa dei propri diritti e interessi, anche tecnicisalvo consenso espresso per iscritto di entrambe le Parti, relativi all’esecuzione nessuna di Esse (compreso il proprio personale ed il personale di Ditte da essi incaricate), nel periodo di validità della presente accordo e per un ulteriore anno dalla cessazione della convenzione, rivelerà ad altre persone, enti od organismi (che non siano dipendenti, agenti, appaltatori indipendenti che hanno necessità di venire a conoscenza di tali informazioni) il contenuto del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segretoprotocollo, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati nonché ogni informazione e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, dato di cui venga le Parti vengano a conoscenza durante o in possesso e, comunque, relazione a conoscenza, nell’esecuzione ogni attività inerente all'esecuzione del presente Contratto, protocollo. Nessuna Parte sarà responsabile della divulgazione e dell'uso di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i datiinformazioni riservate che: a) che siano o divengano di pubblico dominiodiventino pubbliche, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratorima non per violazione del presente protocollo; b) la Parte ricevente abbia ottenuto in via non riservata da un terzo che AMA le possegga legittimamente e sia legittimamente autorizzato a renderle pubbliche; c) la Parte ricevente conoscesse precedentemente; d) la Parte ricevente sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza a un ordine legittimo di una qualsiasi Autorità, a condizione che in tal caso la Parte che abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da ricevuto l'ordine ne dia immediata notizia scritta alla parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza proprietaria delle suddette informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per affinché quest'ultima possa richiedere un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto eventuale provvedimento a tutela dei propri interessi od altro rimedio adeguato; e) la parte ricevente abbia ottenuto previa autorizzazione scritta dalla Parte che le ha trasmesse. Nessuna delle due Parti rilascerà al pubblico comunicati stampa od altri annunci relativi all'esecuzione o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto contenuto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualeProtocollo senza il consenso dell'altra Parte; Le Parti saranno in ogni caso responsabili, salvo espressa autorizzazione di AMAciascuna per proprio conto, ciò anche nel caso in cui dei contenuti delle informazioni diffuse al pubblico sollevando e tenendo l'altra Parte indenne da ogni azione, richiesta, pretesa avanzata da terzi per il Fornitore dovrà citare i termini essenziali risarcimento del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltidanno. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Convenzione, Convenzione

Riservatezza. 1. Le Ciascuna Parte si impegna a trattare come “confidenziali” tutte le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i (a titolo esemplificativo e non esaustivo dati, anche tecnicipiani di business, relativi all’esecuzione metodi, documentazione, formule, specifiche tecniche, risultati, valutazioni, processi di fabbricazione, know-how, materiale direttamente riferito a test e prove, attività commerciali, beni, prodotti, processi, o analisi) indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici dei singoli progetti previsti nell’ambito della Piattaforma e rese note all’altra parte direttamente o indirettamente, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, in virtù del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati accordo (d’ora in poi “Informazioni Confidenziali”). La Parte ricevente tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano Informazioni Confidenziali si obbliga a mantenerle strettamente riservate per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione tutta la durata del presente Contratto, accordo e per un successivo periodo di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e 5 anni dopo la sua conclusione. Le Informazioni Confidenziali rimangono di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattoproprietà della Parte che le ha fornite. 2. L’obbligo Le Informazioni Confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente accordo. Le Informazioni Confidenziali potranno essere divulgate previa autorizzazione scritta della parte che le ha rivelate fornite e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione. Le Informazioni Confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione acquisirne conoscenza per gli scopi del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) accordo e che siano a conoscenza degli obblighi di confidenzialità del presente accordo e/o divengano di pubblico dominio, senza e che il Fornitore sia venuto meno al suo abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetticonforme alle previsioni del presente accordo. 3. Il Fornitore Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno venuta a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipataabbia violato il presente accordo. 4. È fatto espresso divieto Le obbligazioni di cui al Fornitore presente articolo non saranno inoltre applicabili a informazioni che siano: a) già note alla parte ricevente, in base ad evidenza documentabile, al momento della loro divulgazione; b) sviluppate in maniera indipendente da parte ricevente prima o indipendentemente dalla loro comunicazione da parte della parte che le ha rivelate e ciò sia dimostrabile con idonea documentazione; c) da comunicare obbligatoriamente da parte di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, parte ricevente in ottemperanza a pubblicità un ordine legittimo di qualsiasi natura autorità; in questo caso parte ricevente sarà tenuta a darne immediata notizia scritta alla parte che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/le ha fornite affinché quest’ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziali a tutela dei propri interessi o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltialtro idoneo rimedio. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Accordo Quadro, Research and Development

Riservatezza. 1. Le informazioni24.1 Il Fornitore e l’Acquirente sono tenuti a non trasmettere documenti o divulgare informazioni su circostanze relative all’altra Parte o ai suoi Affiliati, i concetti, sub-appaltatori o clienti ottenute dalla Parte in virtù della collaborazione fra le idee, i procedimenti, i metodi Parti e/o fra i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo loro Affiliati o in conseguenza di mantenere riservati tali dati rapporti contrattuali precedenti intercorsi fra le Parti e/o informazionifra i loro Affiliati (le “Informazioni Riservate”), ivi compresi quelli senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte. 24.2 Le Informazioni Riservate potranno essere utilizzate solo a vantaggio della Parte che transitano le ha fornite, salvo quanto diversamente disposto nelle presenti Condizioni Generali. 24.3 Non saranno considerate riservate quelle informazioni per cui la Parte potrà provare: a. che l’informazione era di dominio pubblico al tempo della sua divulgazione per ragioni non imputabili a tale Parte o a suoi Affiliati; b. che, al tempo della divulgazione, poteva legittimamente disporre di tali informazioni per ragioni diverse dal mero acquisto di tali informazioni dall’altra Parte o dai suoi Affiliati; c. di aver ricevuto tali informazioni da terzi senza che la Parte o i suoi Affiliati o il terzo fossero in violazione delle presenti Condizioni Generali o di un altro accordo di riservatezza o che, successivamente al loro ricevimento, fossero coperte dal presente impegno di riservatezza, o, per quanto a conoscenza della Parte o dei suoi Affiliati, tali informazioni non fossero coperte da altri impegni di riservatezza. 24.4 Senza pregiudizio per le apparecchiature disposizioni di elaborazione datiquesto articolo, la Parte sarà legittimata a fornire tali informazioni nella misura in cui sia richiesto dalla legge o da un’ordinanza o in conseguenza di una decisione o di un ordine da parte di un’autorità governativa o giurisdizionale. In tal caso, la Parte che si ritiene obbligata a fornire tali informazioni dovrà comunicare all’altra Parte in via preventiva (nella misura in cui venga in possesso e, comunque, tale comunicazione preventiva sia legittima). La divulgazione delle informazioni dovrà limitarsi a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, quanto sia necessario alla luce delle circostanze e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo ciascuna Parte dovrà comunque adottare tutte le misure necessarie per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattoproteggere gli interessi dell’altra Parte. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per 24.5 Le Parti dovranno assicurare che i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza sub-appaltatori che abbiano accesso a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle tali informazioni riservate, tale obbligo rispettino i termini e le condizioni del presente articolo. L’accesso a tali informazioni sarà consentito solo se strettamente necessario. 24.6 L’impegno di riservatezza permarrà sarà valido per un tutto il periodo di cinque collaborazione delle Parti e delle Affiliate e sarà valido per i due anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4cessazione di tale collaborazione. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel Nel caso in cui il Fornitore dovrà citare le Parti abbiano siglato un accordo di riservatezza separato di portata più ampia, i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltidi tale accordo prevarranno sulle presenti Condizioni Generali. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto, Condizioni Generali Di Acquisto

Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione 13.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti si impegnano espressamente, per sé e di non divulgarli in alcun modo per i propri dipendenti e/o collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattogli effetti dell’art. 1381 cod. civ. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste), altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione per tutta la durata del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza Contratto e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del Contratto successivo al termine o alla sua eventuale risoluzione anticipatadello stesso: (a) a non divulgare le Informazioni Riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi; (b) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi; (c) a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l’esecuzione del presente Contratto; (d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall’esecuzione del presente Contratto, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate; (e) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione; (f) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore 13.2 Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente: (a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all’altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico; (b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all’altra che siano già di procederepubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi; (c) le informazioni, nell’interesse proprio i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di terziSoggetti Terzi, a pubblicità condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di qualsiasi natura pubblico dominio o liberamente accessibili; (d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che faccia riferimento all’incarico oggetto ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato; (e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall’altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione; (f) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione; (g) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili. 13.3 E’ altresì fatta salva la comunicazione da parte dell’Università ad ASTER delle Informazioni Riservate nei limiti necessari al funzionamento del cosiddetto “Cruscotto della Ricerca” nell’ambito della partecipazione del CIRI alla Rete Alta Tecnologia dell’Xxxxxx Xxxxxxx. 13.4 Ai fini dell’applicazione del presente Contratto e/articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi Soggetti Terzi, in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualesingole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, salvo espressa autorizzazione anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di AMA, ciò anche conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltiParte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Consulting Agreement, Consulting Agreement

Riservatezza. 1. Le informazioniTutti i documenti, i concetti, le ideeDati (compresi i Dati del Cliente), i procedimenti, i metodi prodotti e/o il know-how, indipendentemente dall’esistenza di una tutela prevista dalle leggi sulla proprietà intellettuale, indipendentemente dalla loro forma o natura (commerciale, industriale, tecnica, finanziaria, ecc.), divulgati da una parte (la “Parte Divulgante”) all’altra parte (il “Destinatario”), o di cui ciascuna parte abbia conoscenza durante l’esecuzione del Contratto, compresi, a titolo esemplificativo, i datitermini e le condizioni del Contratto, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono saranno considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per (le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga “Informazioni Riservate”). Le Informazioni Riservate non includono le informazioni che: • erano in possesso edel Destinatario prima della loro divulgazione ad opera della Parte Divulgante a condizione che tale possesso non fosse il risultato diretto o indiretto di una divulgazione non autorizzata delle informazioni da parte di terzi, comunque• siano pubbliche alla data di accettazione del Contratto, o siano rese pubbliche successivamente a tale data, a conoscenza, nell’esecuzione condizione che non siano rese pubbliche a causa della violazione da parte del presente Destinatario dei suoi obblighi di riservatezza ai sensi del Contratto, • siano regolarmente e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione legalmente acquisite dal Destinatario a qualsiasi titolo prescindere dal Contratto. Il Destinatario si asterrà dall’utilizzare le Informazioni Riservate della Parte Divulgante per scopi diversi da quelli strettamente necessari estranei all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo Le Parti adotteranno tutte le misure necessarie per garantire che i propri dipendenti, le società consociate e i subappaltatori che abbiano accesso alle Informazioni Riservate siano consapevoli della natura riservata delle Informazioni Riservate e che rispettino gli obblighi di cui al precedente comma sussistepresente articolo. In deroga a quanto precede, altresìil Destinatario può divulgare le Informazioni Riservate della Parte Divulgante se imposto dal provvedimento di un tribunale, relativamente di un’autorità amministrativa o di altro ente pubblico, a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligocondizione, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore Destinatario, salvo che non sia venuto meno al suo obbligo vietato dalla legge, fornisca alla Parte Divulgante un preavviso sufficiente per consentire alla Parte Divulgante di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3richiedere un provvedimento cautelare o un rimedio analogo. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza Destinatario circoscriverà la divulgazione ai sensi del presente paragrafo alla parte delle Informazioni Riservate della Parte Divulgante che ritiene ragionevolmente di dover divulgare. Eventuali inadempimenti delle obbligazioni di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, consulenti del Destinatario integreranno un inadempimento essenziale ai suoi obblighi per il quale il Destinatario sarà pienamente responsabile e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli manleverà la Parte Divulgante per il danno patito. Le parti si impegnano a rispettare gli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che cui al presente articolo per ragioni l’intera durata del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà Contratto e per un periodo di cinque 5 (cinque) anni successivi alla dalla risoluzione o dalla scadenza del Contratto Contratto. A tale riguardo, una volta scaduto o risolto il Contratto, ciascuna Parte restituirà all’altra Parte tutti i documenti contenenti Informazioni Riservate o garantisce all’altra Parte che provvederà alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4distruzione di tutte le Informazioni Riservate in suo possesso. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedereNessuna Parte, nell’interesse proprio o di terziin nessun caso, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualepotrà conservare una copia dei documenti contenenti Informazioni Riservate, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltiprevio consenso scritto dell’altra parte. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Servizi in Saas, Servizi in Saas

Riservatezza. 1. 13.1 Tutto il materiale proveniente da Cerved deve essere trattato come riservato e confidenziale con espresso divieto di pubblicarlo, trasmetterlo o diffonderlo presso terzi in qualsiasi modo e forma. 13.2 Le informazioniParti si impegnano pertanto per tutta la durata del Contratto e per un periodo ulteriore di anni 2 (due) a: a) non rivelare a terzi, i concettiné in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte; b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo; c) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le ideeinformazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi; d) a non duplicare, i procedimenticopiare, i metodi e/riprodurre, registrare o i datidiversamente rappresentare, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli salve le necessità che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione discendano dall’esecuzione del presente Contratto, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e di non divulgarli qualunque mezzo a tali fini idoneo, in alcun modo e tutto o in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali; e) a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del Contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione. 213.3 Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del Contratto. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto Le Parti si danno reciprocamente atto che in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i datinessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali: a) quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratorifacilmente accessibili ai terzi; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei propri dipendentiterzi, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone senza che per ragioni del loro ufficio verranno la Parte che ne è venuta a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto abbia violato il presente Contratto, fermo restando a condizione che il Fornitore sarà tenuto la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a risarcire tutti i danni partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili; c) le informazioni che dovessero derivare ad AMAuna Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall’altra Parte; d) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione; e) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Consulting Agreement, Consulting Agreement

Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto Accordo Quadro sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore l’Appaltatore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente ContrattoAccordo Quadro, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattodell’Accordo Quadro. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; Contatto, tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore l’Appaltatore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore l’Appaltatore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore l’Appaltatore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore l’Appaltatore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza dell’Accordo Quadro o all’eventuale risoluzione anticipata del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipatamedesimo. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore all’Appaltatore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto Accordo Quadro e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare . Sarà altresì necessaria la preventiva autorizzazione di AMA per l’utilizzo dei dati relativi al presente Accordo Quadro i termini essenziali del presente Contratto per la fini della partecipazione a gare e appaltiappalti da parte dell’Appaltatore. 5. L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche in materia di dati personali, come meglio specificato al successivo art. 22. 6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente ContrattoAccordo Quadro, fermo restando che il Fornitore l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Accordo Quadro Per l'Affidamento Dei Lavori Di Manutenzione, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione

Riservatezza. 1. Le informazioniIl presente Contratto, come pure tutte le informazioni e i concetti, dati che verranno scambiati tra le idee, i procedimenti, i metodi eParti relativamente alle rispettive aziende/o i dati, anche tecnici, relativi prodotti/servizi solo per quanto strettamente necessario all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione virtù del presente suddetto Contratto, sono strettamente confidenziali e di ciascuna delle Parti si obbliga a non divulgarli utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in alcun modo e in qualsiasi forma e di assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non farne oggetto di utilizzazione si applica a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2quelle informazioni disponibili al pubblico. L’obbligo Gli obblighi di cui al precedente comma sussistepresente accordo non si applicheranno con riferimento alle informazioni o ai documenti: (i) di cui le Parti siano legittimamente in possesso, altresìsenza obblighi di riservatezza, relativamente già prima della data di sottoscrizione del presente accordo; (ii) il cui contenuto sia o divenga di pubblico dominio; (iii) il cui contenuto siano inderogabilmente obbligati a tutto il materiale originario rivelare ai sensi di norme applicabili alle parti o predisposto di provvedimenti applicabili alle parti di competenti autorità giurisdizionali o amministrative. Ciascuna delle Parti, in esecuzione relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati, si obbliga a: - utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Contratto; - continuare ad osservarli anche successivamente alla cessazione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per - restituire o distruggere i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno dati riservati al suo obbligo di riservatezza termine del presente Contratto e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto comunque in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta; - imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento del presente Contratto; - adottare ogni altra misura necessaria per garantire il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3loro rispetto. Il Fornitore è responsabile Laddove per l’esatta osservanza legge (quindi anche in caso di richiesta da parte dei propri dipendentidi un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all’altra Parte, consulenti e collaboratorila Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà: - informare di ciò l’altra parte, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendentiper iscritto, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli appena legalmente possibile; - limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste. Gli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte cui al presente articolo vincoleranno le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi Parti anche nell’anno successivo alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Protocollo d'Intesa, Protocollo d'Intesa

Riservatezza. 1. Le informazioni5.1 Il Fornitore manterrà rigorosamente confidenziali tutte le informazioni riservate dell’Acquirente (comunque registrate, i concetticonservate o divulgate) di qualsiasi natura relative a informazioni di carattere riservato, proprietario, economico, tecnico, finanziario o commerciale, per quanto riguarda, inter alia, l’Acquirente, le idee, i procedimenti, i metodi e/sue attività o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente l’oggetto di un Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il (“Informazioni riservate”). 5.2 Il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati non potrà utilizzare tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo Informazioni riservate per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dall’adempimento dei suoi obblighi come previsto da, o ai sensi del Contratto. 2. L’obbligo 5.3 Il Fornitore può divulgare le Informazioni riservate solo ai propri dipendenti, funzionari o subappaltatori autorizzati nella misura strettamente necessaria per l’esecuzione di cui un Contratto e si assicurerà che i suoi dipendenti, funzionari o subappaltatori autorizzati ai quali divulga Informazioni riservate siano soggetti a obblighi di riservatezza e non uso, che non siano meno onerosi di quelli contenuti in questi Termini e condizioni, e che qualsiasi uso delle Informazioni riservate sia per il solo fine di adempiere ai propri obblighi in base a un Contratto.‌ 5.4 Le Informazioni riservate non comprendono le informazioni che il Fornitore può desumere da documenti scritti che, al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i datimomento della diffusione: a(i) che siano o divengano erano già di pubblico dominio, senza o erano state legalmente ottenute da altre fonti che il Fornitore sia venuto meno al suo non erano tenute a osservare un obbligo di riservatezza e sempre che verso l’Acquirente; o (ii) erano già legalmente in possesso del Fornitore. 5.5 Salvo quanto diversamente disposto da un tribunale della giurisdizione competente o da qualsiasi autorità di regolamentazione o salvo qualora abbia ricevuto la preventiva autorizzazione scritta dell’Acquirente, il Fornitore abbia dimostrato non dovrà: (i) rilasciare qualsiasi comunicazione al pubblico o effettuare qualsiasi utilizzo delle Informazioni riservate, o‌ (ii) utilizzare il nome, la denominazione commerciale, il logo o la proprietà intellettuale dell’Acquirente, o del gruppo di aver posto società Zoetis quali riferimenti commerciali o in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggettiqualsiasi pubblicazione di qualsivoglia natura, senza previa autorizzazione scritta dell’Acquirente. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori 5.6 Su richiesta dell’Acquirente o a seguito della risoluzione o della scadenza di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertantoun contratto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a restituire tempestivamente all’Acquirente o distruggere tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni Informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà . 5.7 Le disposizioni della presente Sezione 5 rimarranno in vigore per un periodo di cinque (5) anni successivi alla scadenza dalla data di cessazione del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMAindipendentemente dalla data o dalla causa di tale risoluzione. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Ordine Di Acquisto, Ordine Di Acquisto

Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione all'esecuzione del presente Contratto Accordo Quadro sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore l'Appaltatore assume l’obbligo l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione nell'esecuzione del presente ContrattoAccordo Quadro, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattoall'esecuzione dell'Accordo Quadro. 2. L’obbligo L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; Contatto, tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore l'Appaltatore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore l'Appaltatore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore l'Appaltatore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore L'Appaltatore è responsabile per l’esatta l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore l'Appaltatore dovrà imporre l’obbligo l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza dell'Accordo Quadro o all'eventuale risoluzione anticipata del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipatamedesimo. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore all'Appaltatore di procedere, nell’interesse nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico all'incarico oggetto del presente Contratto Accordo Quadro e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare . Sarà altresì necessaria la preventiva autorizzazione di AMA per l'utilizzo dei dati relativi al presente Accordo Quadro i termini essenziali del presente Contratto per la fini della partecipazione a gare e appaltiappalti da parte dell'Appaltatore. 5. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche in materia di dati personali, come meglio specificato al successivo art. 22. 6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente ContrattoAccordo Quadro, fermo restando che il Fornitore l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Accordo Quadro Per l'Affidamento Dei Lavori Di Manutenzione, Accordo Quadro Per l'Affidamento Dei Lavori Di Manutenzione

Riservatezza. 1. Le informazioniParti si impegnano a segnalare, i concettidi volta in volta, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segretocontratto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattoiscritto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Contrattocontratto e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a: • non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte; tale obbligo• non utilizzare né in tutto né in parte, tuttaviadirettamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente contratto; • ad impiegare ogni mezzo idoneo e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non sussiste per i dati: a) siano liberamente accessibili a terzi; • a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che siano discendano dall’esecuzione del presente contratto, o divengano di pubblico dominiosalvo consenso espresso della parte che ne abbia diritto, senza con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali; • a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che il Fornitore non vi sia venuto meno al suo un obbligo di riservatezza e sempre legge che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire ne prescriva la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetticonservazione. 3. Il Fornitore è responsabile Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti gli scopi del presente contratto e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza abbiano a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale volta previamente assunto un obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza conforme alle previsioni del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipatapresente contratto. 4. È fatto espresso divieto Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali: • quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al Fornitore momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi; • le informazioni che, in qualunque momento, divengano di procedere, nell’interesse proprio pubblico dominio o di comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la parte che ne è venuta a pubblicità di qualsiasi natura conoscenza abbia violato il presente contratto, a condizione che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/la loro divulgazione o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualela loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla parte che li abbia comunicati, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso e a partire dal momento in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili; • le informazioni che una parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a gare e appaltiquello in cui gli sono state comunicate dall’altra parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell’attività di ricerca; • le informazioni che una parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione; • le informazioni che una parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Service Agreement, Contratto Di Prestazione Di Servizi

Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e ed appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Contract for the Supply and Coating of Wheels for Screening and Refining Plants, Service Agreement

Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto Accordo Quadro sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente ContrattoAccordo Quadro, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattodell’Accordo Quadro. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente ContrattoAccordo Quadro; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del Contratto dell’Accordo Quadro o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto Accordo Quadro e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa . Sarà altresì necessaria la preventiva autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del AMA per l’utilizzo dei dati relativi al presente Contratto per la Accordo Quadro ai fini della partecipazione a gare e appaltiappalti da parte del Fornitore. 5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, come meglio specificato al successivo art. 21 del presente Accordo Quadro. 6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente ContrattoAccordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Accordo Quadro

Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il 1 Il Fornitore assume contraente ha l’obbligo di mantenere riservati tali i dati e/o e le informazioni, ivi compresi quelli comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; , tale obbligo, tuttavia, obbligo non sussiste per concerne i dati: a) dati che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggettidominio pubblico. 3. 2 Il Fornitore contraente si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell’Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. 3 Il Fornitore contraente è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza riservatezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. 4 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA il Punto Ordinante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMAall’Amministrazione. 6. 5 Il Fornitore si impegnacontraente può citare i contenuti essenziali del Contratto, altresì, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezzagare e appalti.

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Samples: Conditions of Supply of Goods and Services

Riservatezza. 1. Le informazioniParti si impegnano a segnalare, i concettidi volta in volta, le ideeinformazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione della presente convenzione, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattoiscritto. 2. L’obbligo Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata della presente convenzione e per un periodo ulteriore di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i datianni 5 (cinque) a: a) a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte; b. non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente convenzione; c. impiegare ogni mezzo idoneo e porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi; d. non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o divengano di pubblico dominiodiversamente rappresentare, senza salve le necessità che il Fornitore discendano dall’esecuzione della presente convenzione o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali; e. restituire al termine o alla risoluzione della presente convenzione, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia venuto meno al suo un obbligo di riservatezza e sempre legge che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire ne prescriva la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetticonservazione. 3. Il Fornitore è responsabile Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti gli scopi della presente collaborazione e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza che abbiano a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale volta previamente assunto un obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipataconforme alle previsioni della presente convenzione. 4. È fatto espresso divieto Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali: a. quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al Fornitore momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi; b. le informazioni che, in qualunque momento, divengano di procedere, nell’interesse proprio pubblico dominio o di comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a pubblicità di qualsiasi natura conoscenza abbia violato la presente convenzione, a condizione che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/la loro divulgazione o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualela loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso e a partire dal momento in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili; c. le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a gare e appaltiquello in cui gli sono state comunicate dall’altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell’attività di ricerca; d. le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione; e. le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Collaboration Agreement

Riservatezza. 1. Le informazioniIl Fornitore si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni ricevute necessarie per l’espletamento del servizio nonché le notizie relative agli affari, i concettiai piani, le ideeai processi produttivi del Cliente, i procedimenti, i metodi ai clienti e fornitori di quest'ultimo e/o i datiai suoi sistemi di elaborazione dati di cui sia venuto a conoscenza durante o in occasione della conclusione del contratto. Il Cliente, anche tecnicia sua volta, relativi all’esecuzione si impegna a mantenere riservate le notizie relative agli affari, alle tecniche, ai programmi e metodologie del presente Contratto sono considerati riservati Fornitore di cui sia venuto a conoscenza durante o in occasione della conclusione del contratto, nonché le idee e coperti da segreto, pertanto le esperienze (know-how) che il Fornitore assume l’obbligo di sviluppa e realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. Entrambe le parti, in ogni caso, si obbligano a mantenere riservati tali i dati e/o e le informazioni, ivi compresi quelli comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui venga vengono in possesso e comunque a conoscenza e adotteranno tutte le necessarie misure di prevenzione necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate. Qualora la divulgazione presso terzi di materiale o di informazioni ritenuti riservati, sia stato causato da atti o fatti direttamente imputabili alle parti e/o ai loro dipendenti e/o fornitori, comunque, il responsabile sarà tenuto a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e risarcire all'altra parte gli eventuali danni connessi alla violazione dell'obbligo di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2riservatezza. L’obbligo Non rientrano negli obblighi di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i datiarticolo le informazioni delle quali una delle parti possa dimostrare che: a) che era già a conoscenza prima dell'acquisizione delle stesse in virtù del presente contratto; b) le informazioni e le documentazioni relative o connesse, direttamente o indirettamente, all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto; c) siano o divengano già di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo indipendentemente da un'azione omissiva degli obblighi contrattuali contemplati nel presente articolo. Il vincolo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire cui al presente articolo continuerà ad avere valore anche dopo la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto conclusione del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione contratto e comunque finché le informazioni riservate non diventino di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltipubblico dominio. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Assistance and Maintenance Software Agreement

Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di riservatezza. 6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Service Agreement

Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore l’Esecutore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore l’Esecutore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore l’Esecutore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore l’Esecutore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore L’Esecutore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore l’Esecutore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. L’Esecutore si impegna, altresì, ad adottare tutte le misure più opportune per impedire che soggetti diversi dal personale incaricato dell’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto possano venire a conoscenza dei menzionati dati ed informazioni. 5. È fatto espresso divieto al Fornitore all’Esecutore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore l’Esecutore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 56. L’Esecutore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nonché dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. 7. In caso di inosservanza da parte dell’Esecutore anche di uno soltanto degli obblighi di riservatezzacui al presente articolo, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore l’Esecutore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Service Agreement

Riservatezza. 1. Le informazioniSPE inoltre, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi salvo il caso di dolo o colpa grave non sarà gravata da oneri o responsabilità per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura ed entità che dovessero verificarsi al Cliente e/o i datiall'Utente Finale causati da manomissioni o interventi sul servizio o sulle apparecchiature SPE si impegna ed impegna il proprio personale a mantenere, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto sia durante il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati periodo contrattuale effettuati dal Cliente e/o informazionidall'Utente Finale stesso e/o da parte di terzi non autorizzati da SPE. sia in seguito, ivi compresi quelli la più assoluta riservatezza in merito alle informazioni di pertinenza del Cliente e/o dell'Utente Finale e da questi indicate, con apposita dicitura, come riservate. Quanto sopra non si 22) Recesso riferisce alle informazioni che transitano per le apparecchiature SPE possa dimostrare essere state in suo possesso prima della SPE si riserva il diritto di elaborazione datirecedere dal presente Contratto in presenza di fondati motivi che loro trasmissione da parte del Cliente e/o dell'Utente Finale, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano divenute di dominio possano far ritenere pregiudicati e/o divengano non più garantiti i requisiti di sicurezza e/o riservatezza del pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo per fatti non dipendenti da SPE. Il medesimo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3grava anche sul Servizio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza recesso sarà esercitato a mezzo comunicazione scritta motivata al Cliente da parte dei propri dipendentiinviarsi Cliente e/o sull'Utente Finale nei confronti di SPE, consulenti impegnandosi lo stesso, in particolare, a almeno due mesi prima dalla data di efficacia dello stesso. Nel caso in cui il pregiudizio ai mantenere la più assoluta riservatezza in merito alla documentazione tecnica inviatagli da requisiti di sicurezza/riservatezza del Servizio dipenda da cause direttamente imputabili ad SPE, quest'ultima e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, a non divulgare, copiare o cedere a terzi detta documentazione. Le parti, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo Cliente avrà diritto alla restituzione della quota di riservatezza corrispettivo per il periodo di mancato inoltre, si impegnano a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, rendere edotti di tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza ogni eventuale terzo con il godimento del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipataservizio, qualora già versata. Nelle ipotesi diverse da quelle previste al comma quale abbiano rapporti. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Service Agreement

Riservatezza. 1. Le I documenti, le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione datisua proprietà, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) : • che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) ; • che AMA CAV Spa abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, ; tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMACAV Spa, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA CAV Spa ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, ai sensi del precedente articolo 13, comma 3, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMAa CAV Spa medesima. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgsd.lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Contract for the Management of Intellectual Property Rights

Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza. 6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Contratto Di Revisione Legale Dei Conti

Riservatezza. 1. Le informazioniAi fini degli obblighi di cui al presente articolo, i concettiviene stabilito che con il termine “Informazioni Confidenziali” si intende indicare dati, le idee, i procedimenti, i metodi informazioni tecniche commerciali e/o i datifinanziarie, anche tecnicicampioni, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati disegni, specifiche di progetto, specificazioni di materiali, note di calcolo, manuali operativi e, in generale, documentazione relativa a prodotti, tecnologie, software, know-how, segreti commerciali, attività, processi e coperti sviluppi industriali e altri oggetti similari di natura confidenziale e nella titolarità di una delle parti che vengano trasmesse da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati una parte all’altra ai fini dell’esecuzione dell’Ordine e/o informazionidel Contratto. La parte che riceve dall’altra Informazioni Confidenziali deve mantenerle riservate, ivi compresi quelli che transitano per usando a questo scopo ogni cautela necessaria; pertanto, le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di Informazioni Confidenziali non divulgarli possono essere divulgate in alcun modo a Terzi e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione possono essere utilizzate esclusivamente ai fini dell’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo Ai fini del presente articolo, per terzo deve intendersi qualunque soggetto diverso da una delle parti e dalle società controllate dalle medesime ai sensi dell’art.2359 c.c. Ciascuna parte garantisce e assicura all’altra che detto obbligo di riservatezza è stato osservato anche in fase di trattative. L’Ordine e/o Contratto è da considerarsi Informazione Confidenziale. Gli obblighi di riservatezza di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario presente art. 15 non si applicano alle Informazioni Confidenziali che: (i) siano legittimante note alla parte ricevente prima della loro diffusione; (ii) siano di dominio pubblico o predisposto in esecuzione del presente Contrattolo diventino per cause non imputabili alla parte ricevente tali informazioni; tale obbligo, tuttavia, (iii) siano nella disponibilità della parte ricevente per averle quest’ultima ricevute da terzi non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo vincolati ad alcun obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato riservatezza; (iv) siano state autonomamente elaborate dalla parte ricevente senza far uso di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidettiInformazioni Confidenziali; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.oppure

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore Prestatore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore Prestatore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore Prestatore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore Prestatore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore Prestatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore Prestatore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore Prestatore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore Prestatore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. Il Prestatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nonché dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. 6. In caso di inosservanza da parte del Prestatore anche di uno soltanto degli obblighi di riservatezzacui al presente articolo, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore Prestatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Service Agreement

Riservatezza. 1L’esecuzione della Convenzione può comportare che le Parti si scambino informazioni e notizie proprietarie e confidenziali, in qualsiasi forma, sia scritta che orale, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dati, analisi, rapporti, studi, documenti, relazioni relativi alla tecnologia e a processi produttivi (di seguito, “Informazioni Confidenziali”). Le informazioni, i concetti, Parti si impegnano a non riprodurre ed utilizzare per fini diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione le idee, i procedimenti, i metodi Informazioni Confidenziali che le siano state fornite e/o i datirivelate dall’altra Parte o comunque acquisite nell’esecuzione del rapporto. Le Parti si impegnano, anche tecniciin particolare, relativi all’esecuzione a: a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse; b. non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto del presente Contratto sono considerati riservati Accordo, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse; c. conservare, con la massima cura e coperti diligenza, le Informazioni Confidenziali, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all’esecuzione della presente Convenzione. Detti soggetti dovranno essere previamente informati del carattere confidenziale delle informazioni ed impegnarsi a rispettare, nelle forme che verranno meglio definite da segretociascuna Parte, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/gli obblighi riservatezza previsti nel presente accordo; x. xxxxxxxsi dal copiare, duplicare riprodurre o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e registrare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Confidenziali salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto della Convenzione. Su richiesta di non farne oggetto una Parte, l’altra Parte restituirà immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni Confidenziali ovvero, sempre su richiesta, ne distruggerà qualsiasi copia o riproduzione. Resta inteso che le Informazioni Confidenziali rimarranno di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione esclusiva proprietà della Parte che le fornisce e che nessuna disposizione del Contratto. 2presente atto o altra dichiarazione formulata in esecuzione dello stesso potrà essere interpretata come concessione di licenza o qualsivoglia altro diritto sulle informazioni stesse. L’obbligo Gli obblighi di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza articolo sopravvivranno alla cessazione dalla presente Convenzione e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in dovranno essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà rispettati per un periodo di cinque anni successivi 1 (uno) anno successivo alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipataloro cessazione. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Convention

Riservatezza. 1. Le I documenti, le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto Accordo Quadro sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione datisua proprietà, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente ContrattoAccordo Quadro, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattodell’ Accordo Quadro. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente ContrattoAccordo Quadro; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) a. che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) b. che AMA ASST abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto dell’ Accordo Quadro o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. L’obbligo di cui al comma 3 permarrà per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla scadenza di tutte le obbligazioni contrattuali connesse alla stipula del presente Accordo Quadro o alla eventuale risoluzione/recesso anticipato dello stesso – quindi, nel caso, anche oltre la durata del presente Accordo Quadro che, con riferimento a tale aspetto, sarà considerato pienamente valido ed efficace anche oltre la sopraggiunta scadenza. 5. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto Accordo Quadro e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMAdella Stazione Appaltante, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto Accordo Quadro per la partecipazione a gare e appalti. 56. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ASST ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente ContrattoAccordo Quadro, ai sensi del precedente articolo 15, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMAASST medesima. 67. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR), del 27 aprile 2016 in materia di riservatezzariservatezza e, per quanto non previsto dal suddetto Regolamento, dal vigente D. Lgs. n. 196/2003.

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Samples: Accordo Quadro

Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione Il Fornitore riconosce che la natura delle informazioni affidategli da PCM per l'esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo dell'Ordine incide sugli interessi strategici di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3PCM. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte riconosce inoltre che la tutela dei propri interessi è l'essenza stessa della partnership con PCM. Tale tutela implica necessariamente il rispetto della riservatezza delle informazioni comunicate da PCM per l'esecuzione del presente Contratto e dell'Ordine. Il Fornitore si asterrà dal divulgare a terzi qualsiasi informazione relativa a PCM o alle sue attività che non sia di pubblico dominio e che apprenda o riceva tramite il suo rapporto con PCM e l'esecuzione del presente Contratto e degli Ordini. Allo stesso modo, il Fornitore si impegna a mantenere la massima riservatezza sull'esistenza e sulle disposizioni del present e Contratto e degli Ordini. Di conseguenza, per la durata del presente Contratto e degli Ordini e per i cinque (5) anni successivi alla loro risoluzione, a meno che non sia costretto a fini legali o amministrativi, il Fornitore si asterrà dal rivelare a chiunque o dal comunicare a chiunque quanto sopra, salvo previa autorizzazione scritta di PCM. Le informazioni comunicate rimangono di proprietà esclusiva di PCM. Alla scadenza, per qualsiasi motivo, del presente Contratto o di ciascun Ordine il Fornitore dovrà restituire a PCM tutti i documenti in suo possesso relativi al presente Contratto e agli Ordini, su richiesta immediata di PCM. Il Fornitore sarà pertanto ritenuto responsabile di qualsiasi indebita divulgazione di Informazioni Riservate a terzi da part e dei suoi dipendenti, consulenti e collaboratorifornitori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertantoprovider o subappaltatori. Inoltre, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo immediatamente adottare misure correttive nei confronti di qualsiasi proprio dipendente che violi gli obblighi di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipataqui indicati. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: General Conditions of Purchase

Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 n.196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Service Agreement

Riservatezza. 1. Le informazioniTutti i documenti, i concetti, le ideedati (compresi i Dati del Cliente), i procedimenti, i metodi prodotti e/o il know‐how, indipendentemente dall’esistenza di una tutela prevista dalle leggi sulla proprietà intellettuale, indipendentemente dalla loro forma o natura (commerciale, industriale, tecnica, finanziaria, ecc.), divulgati da una Parte (la “Parte Divulgante”) all’altra Parte (il “Destinatario”), o di cui ciascuna Parte abbia conoscenza durante l’esecuzione del Contratto, compresi, a titolo esemplificativo, i datitermini e le condizioni del Contratto, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono saranno considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli (le “Informazioni Riservate”). Le Informazioni Riservate non includono le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga (i) erano in possesso edel Destinatario prima della loro divulgazione ad opera della Parte Divulgante a condizione che tale possesso non fosse il risultato diretto o indiretto di una divulgazione non autorizzata delle informazioni da parte di terzi, comunque(ii) siano pubbliche alla data di accettazione del Contratto, o siano rese pubbliche successivamente a tale data, a conoscenza, nell’esecuzione condizione che non siano rese pubbliche a causa della violazione da parte del presente Destinatario dei suoi obblighi di riservatezza ai sensi del Contratto, o (iii) siano regolarmente e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione legalmente acquisite dal Destinatario a qualsiasi titolo prescindere dal Contratto. Il Destinatario si asterrà dall’utilizzare le Informazioni Riservate della Parte Divulgante per scopi diversi da quelli strettamente necessari estranei all’esecuzione del Contratto. 2, al fine di proteggere le Informazioni Riservate della Parte Divulgante e non divulgarle a terzi diversi dai suoi dipendenti, società consociate e subappaltatori che abbiano necessità di venirne a conoscenza ai fini del Contratto, senza il previo consenso scritto della Parte Divulgante. L’obbligo Le Parti adotteranno tutte le misure necessarie per garantire che i propri dipendenti, le società consociate e i subappaltatori che abbiano accesso alle Informazioni Riservate siano consapevoli della natura riservata delle Informazioni Riservate e che rispettino gli obblighi di cui al precedente comma sussistepresente articolo. In deroga a quanto precede, altresìil Destinatario può divulgare le Informazioni Riservate della Parte Divulgante se imposto dal provvedimento di un tribunale, relativamente di un’autorità amministrativa o di altro ente pubblico, a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligocondizione, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore Destinatario, salvo che non sia venuto meno al suo obbligo vietato dalla legge, fornisca alla Parte Divulgante un preavviso sufficiente per consentire alla Parte Divulgante di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3richiedere un provvedimento cautelare o un rimedio analogo. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza Destinatario circoscriverà la divulgazione ai sensi del presente paragrafo alla parte delle Informazioni Riservate della Parte Divulgante che ritiene ragionevolmente di dover divulgare. Eventuali inadempimenti delle obbligazioni di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, consulenti del Destinatario integreranno un inadempimento essenziale ai suoi obblighi per il quale il Destinatario sarà pienamente responsabile e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli manleverà la Parte Divulgante per il danno patito. Le Parti si impegnano a rispettare gli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che cui al presente articolo per ragioni l’intera durata del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà Contratto e per un periodo di cinque 5 (cinque) anni successivi alla dalla risoluzione o dalla scadenza del Contratto Contratto. A tale riguardo, una volta scaduto o risolto il Contratto, ciascuna Parte restituirà all’altra Parte tutti i documenti contenenti Informazioni Riservate o garantisce all’altra Parte che provvederà alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4distruzione di tutte le Informazioni Riservate in suo possesso. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedereNessuna Parte, nell’interesse proprio o di terziin nessun caso, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualepotrà conservare una copia dei documenti contenenti Informazioni Riservate, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltiprevio consenso scritto dell’altra Parte. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Saas Agreement

Riservatezza. 1. Le Ciascuna Parte si impegna a trattare come “confidenziali” tutte le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i (a titolo esemplificativo e non esaustivo dati, anche tecnicipiani di business, relativi all’esecuzione metodi, documentazione, formule, specifiche tecniche, risultati, valutazioni, processi di fabbricazione, know-how, materiale direttamente riferito a test e prove, attività commerciali, beni, prodotti, processi, o analisi) indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici dei singoli progetti previsti nell’ambito della Piattaforma e rese note all’altra parte direttamente o indirettamente, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, in virtù del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati accordo (d’ora in poi “Informazioni Confidenziali”). La Parte ricevente tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano Informazioni Confidenziali si obbliga a mantenerle strettamente riservate per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione tutta la durata del presente Contratto, accordo e per un successivo periodo di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e 5 anni dopo la sua conclusione. Le Informazioni Confidenziali rimangono di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattoproprietà della Parte che le ha fornite. 2. L’obbligo Le Informazioni Confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente accordo. Le Informazioni Confidenziali potranno essere divulgate previa autorizzazione scritta della parte che le ha rivelate fornite e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione. Le Informazioni Confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione acquisirne conoscenza per gli scopi del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) accordo e che siano a conoscenza degli obblighi di confidenzialità del presente accordo e/o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetticonforme alle previsioni del presente accordo. 3. Il Fornitore Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno venuta a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipataabbia violato il presente accordo. 4. È fatto espresso divieto Le obbligazioni di cui al Fornitore presente articolo non saranno inoltre applicabili a informazioni che siano: a) già note alla parte ricevente, in base ad evidenza documentabile, al momento della loro divulgazione; b) sviluppate in maniera indipendente da parte ricevente prima o indipendentemente dalla loro comunicazione da parte della parte che le ha rivelate e ciò sia dimostrabile con idonea documentazione; c) da comunicare obbligatoriamente da parte di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, parte ricevente in ottemperanza a pubblicità un ordine legittimo di qualsiasi natura autorità; in questo caso parte ricevente sarà tenuta a darne immediata notizia scritta alla parte che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/le ha fornite affinché quest’ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziali a tutela dei propri interessi o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltialtro idoneo rimedio. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Accordo Quadro

Riservatezza. 1. Le informazioniCome previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i concettidal D.lgs. Codice Privacy come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dalla vigente normativa in materia, le idee, Parti tratteranno i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del dati personali dei rispettivi legali rappresentanti nonché dei rispettivi dipendenti e collaboratori unicamente ai fini della stipula e gestione della presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, Convenzione e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattoeventuali Addendum. 2. L’obbligo Il trattamento da parte dell’ASFO avverrà con le modalità indicate nel modulo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) informazione sul trattamento dei dati personali che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato Friuli Riabilitazione srl dichiara di aver posto ricevuto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggettiallegato alla convenzione. 3. Il Fornitore Con la sottoscrizione della presente Convenzione Friuli Riabilitazione srl dichiara espressamente di: - assicurare l’adozione di misure tecniche e organizzative che, tenuto conto della natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento eseguito, siano adeguate a proteggere i dati trattati assicurando la tutela dei diritti e delle libertà degli Interessati nonché a soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dal Regolamento UE 2016/679; la verifica della sussistenza di tali misure è responsabile condizione essenziale per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendentila stipula della presente Convenzione, consulenti e collaboratori, del suo eventuale rinnovo nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori per la stipula di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza ulteriori rapporti con l’Azienda. - mettere a disposizione dell’ASFO tutte le persone che per ragioni informazioni necessarie ad eseguire le attività di verifica previste dall’art. 28 lettera “h” del loro ufficio verranno a conoscenza Regolamento UE 2016/679, i cui esiti saranno elemento di valutazione in sede di revoca, nuova attribuzione o proroga della Convenzione. - comunicare senza ritardo al Titolare del trattamento dei dati ogni possibile ipotesi di violazione dei dati personali ai fini del rispetto delle informazioni riservate, tale obbligo indicazioni di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza cui agli articoli 33 e 34 del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipataRegolamento Ue 2016/679 ed seguire le istruzioni operative da questo specificatamente impartite. 4. È fatto espresso divieto Friuli Riabilitazione srl, per svolgere il servizio oggetto della presente Convenzione tratterà, su mandato dell’ASFO, i dati personali di cui la stessa è Titolare. Al riguardo, limitatamente al Fornitore trattamento delegato, sarà successivamente designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali, con apposito atto scritto redatto ai sensi del primo e secondo comma dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679. L’ASFO, con il citato atto, provvederà a fornire a Friuli Riabilitazione srl le istruzioni a cui questa dovrà attenersi nelle specifiche attività di procederetrattamento di dati personali, nell’interesse proprio o riguardanti, in particolare: modalità, durata, natura e finalità del trattamento, tipologia di terzidati, a pubblicità categorie di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto interessati, obblighi del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali Responsabile e diritti del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltiTitolare. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Accordo Contrattuale Per L’erogazione Di Prestazioni Di Riabilitazione

Riservatezza. 1x. Xxxxxx delle Parti concorda che tutte le informazioni fornite all’altra parte allo scopo di fare business reciprocamente sono di carattere riservato e proprietario (“Informazioni Riservate”). Le informazioniNel caso di Xxxx, le Informazioni Riservate comprendono: (i) le specifiche di Xxxx, delle sue consociate e dei clienti, i concettiprogetti, i disegni, i documenti, la corrispondenza, i dati ed altri materiali legati ai Prodotti, compresi i Prodotti di lavoro; (ii) tutte le informazioni legate alle attività, agli affari e al business di Xxxx, delle sue consociate e clienti; (iii) le Attrezzature di Xxxx; (iv) i Diritti di Proprietà Intellettuale di Xxxx; e (v) le condizioni dell’Accordo. b. Ogni Parte concorda di tenere al sicuro le Informazioni Riservate dell’Altra Parte e di limitarne l’accesso e la divulgazione solo a quei direttori, funzionari, consulenti, impiegati, agenti e appaltatori della Parte che li riceve (tra cui, nel caso di Xxxx, le idee, sue consociate e i procedimenti, i metodi e/suoi clienti) che hanno l’esigenza di conoscere le Informazioni Confidenziali. Nessuna delle Parti divulgherà o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/trasferirà le Informazioni Riservate dell’altra Parte direttamente o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunqueindirettamente, a conoscenzanessun’altra persona, nell’esecuzione del presente Contrattoazienda, organizzazione o entità senza previo consenso scritto dell’altra Parte. c. Nel caso di un utilizzo o di una divulgazione non autorizzata di qualunque Informazione Riservata ad opera della Parte che le riceve, la Parte che le riceve darà immediata comunicazione di divulgazione alla Parte che divulga, e porrà rimedio a qualunque utilizzo o divulgazione non autorizzata di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattotali Informazioni Riservate. 2. L’obbligo d. Le Informazioni Riservate di una Parte non comprenderanno informazioni che (i) sono o divengono solitamente disponibili pubblicamente nell’ambito del settore cui al precedente comma sussistetali informazioni si riferiscono diversamente da divulgazioni non autorizzate che violano l’Accordo, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, (ii) la Parte che le riceve le ha ottenute legalmente da una terza parte che non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre ha l’obbligo di riservatezza verso la parte che le divulga in merito a tale aspetto, (iii) sono elaborate indipendentemente dalla Parte ricevente senza l’impiego delle Informazioni Riservate della Parte che divulga, oppure (iv) sono approvate dalla Parte che le divulga ai fini della divulgazione. Inoltre, le Parti concordano che, fatti salvi i diritti di brevetto e di marchio del Fornitore, non sono presenti restrizioni all’utilizzo o alla divulgazione da parte di Xxxx degli attributi geometrici e funzionali dei Prodotti. e. Il fornitore fornirà senza addebiti aggiuntivi le Informazioni Riservate di Xxxx e tutte le persone copie delle stesse a Xxxx immediatamente allo scadere o al termine del presente Accordo o in qualunque momento su richiesta scritta di Xxxx (oppure, a scelta di Xxxx, certificherà, mediante il proprio consiglio generale, che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo le Informazioni Riservate di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipataXxxx e tutte le copie sono state distrutte in modo sicuro). 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. f. Il Fornitore si impegnaconcorda e accetta che la violazione effettiva o minacciata di questa Sezione provocherebbe un danno irreparabile a Xxxx, altresìper il quale un risarcimento pecuniario non costituirebbe un rimedio sufficiente o sarebbe difficile da valutare, autorizzando Xxxx ad un decreto ingiuntivo preliminare e permanente, senza la necessità di depositare una cauzione, oltre a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezzaqualunque altro provvedimento equo o rimedio che possa essere disponibile.

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Samples: Terms and Conditions

Riservatezza. 1. Le informazioniParti si impegnano a segnalare, i concettidi volta in volta, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti informazioni da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Contratto; tale obbligoAccordo, tuttavia, non sussiste la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per i datiiscritto. Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a: a) che siano non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o divengano di pubblico dominioindirettamente, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratoriqualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte; b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo; c) impiegare ogni mezzo idoneo, e porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che AMA le informazioni 12 confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi; d) non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall’esecuzione del presente Accordo o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia espressamente autorizzato il Fornitore diritto, con ogni e qualunque mezzo a divulgare tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali; e) restituire al termine o alla risoluzione del presente Accordo ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a specifici soggetti.coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali: 3. Il Fornitore è responsabile a) quelle informazioni per l’esatta osservanza le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi; b) le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei propri dipendentiterzi, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone senza che per ragioni del loro ufficio verranno la Parte che ne è venuta a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terziabbia violato il presente Accordo, a pubblicità di qualsiasi natura condizione che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/la loro divulgazione o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso la loro accessibilità non siano causati 13 da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati e a partire dal momento in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili; c) le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a gare e appaltiquello in cui gli sono state comunicate dall’altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell’attività di ricerca; d) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione; e. le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Convention

Riservatezza. 1. Le informazioniè sostituita come segue: Nei limiti massimi consentiti da qualsiasi legge e regolamento applicabile, con la presente lei conferisce mandato, autorizza e incarica in tal senso la Banca ovvero i suoi agenti, dipendenti, funzionari e direttori e qualsiasi altro soggetto qualificabile come affiliato e per conto dei quali la Banca accetta tale mandato, incarico e autorizzazione di divulgare, anche mediante l'uso di comunicazioni e sistemi di comunicazione, informazioni riguardanti: i presenti Termini, qualsiasi Servizio, qualsiasi transazione di pagamento, lei, i concettibeneficiari dei pagamenti o di qualsiasi transazione (le "Informazioni" che comprendono, inter alia, nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, nazionalità), a qualsiasi persona indicata come "Beneficiario" all'Articolo 2 dell'Allegato sulla Riservatezza, ai loro rispettivi dipendenti o agenti: (i) per una qualsiasi delle Finalità indicate all'Articolo 1 dell'Allegato sulla Riservatezza; (ii) se la divulgazione è consentita o richiesta dalla legge ((i) e (ii) congiuntamente le "Finalità Consentite"), indipendentemente dal fatto che la divulgazione avvenga nello Stato in cui lei è residente, o nello Stato in cui viene eseguita una transazione o un Servizio. Nei limiti massimi consentiti da qualsiasi legge e regolamento applicabile, lei accetta che le richieste, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati istruzioni e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunqueinformazioni relative alla Banca, a conoscenzaqualsiasi Servizio, nell’esecuzione del presente Contrattoa lei o alle transazioni da divulgare in conformità ai presenti Termini, possano essere trasmesse oltre i confini nazionali e attraverso le reti, comprese le reti di non divulgarli in alcun modo proprietà e in gestite da parti terze, affinché la Banca possa svolgere i propri compiti ed esercitare i propri poteri e diritti ai sensi dei presenti Termini. Nei limiti massimi consentiti da qualsiasi forma legge e di non farne oggetto di utilizzazione regolamento applicabile, lei accetta che tali informazioni possano essere fornite alle persone indicate come "Beneficiari" all'Articolo 2 dell'Allegato sulla Riservatezza. Lei espressamente rinuncia a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo diritto di cui al precedente comma sussistesegreto bancario, altresì, relativamente a tutto il materiale originario segreto professionale o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tale riguardo, ove applicabile, e espressamente riconosce che le informazioni divulgate ai sensi del presente Articolo possano includere informazioni riservate dei clienti ai sensi dell'Articolo 41 della LFS, o di qualsiasi legge e regolamento applicabile. La Banca si impegna ad adottare tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza consuete e ragionevoli misure al fine di mantenere il riserbo in merito alle Informazioni. Nel rispetto delle leggi applicabili, il trattamento delle informazioni riservatepuò essere effettuato da qualsiasi affiliato o prestatore di servizi della Banca, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procederecomprese le affiliate, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di le succursali e le unità situate in qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso Stato in cui la Banca conduce affari o ha un prestatore di servizi, come ulteriormente indicato nell'Articolo 3 dell'Allegato sulla Riservatezza. Lei comprende che tale Beneficiario potrebbe essere stabilito in una giurisdizione al di fuori del Granducato di Lussemburgo dello Stato italiano. Nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, Lei autorizza la Banca a trasferire le Informazioni a tali affiliati, succursali, unità e prestatori di servizi nelle luoghi che la Banca ritiene opportuni. Lei riconosce che ogni competente autorità, agenzia, organismo o tribunale appartenente a una giurisdizione al di fuori dallo Stato italiano (comprese le giurisdizioni in cui i Beneficiari sono stabiliti o elaborano tali Informazioni) può richiedere e ottenere l'accesso alle Informazioni, le quali possono essere detenute o elaborate in tale giurisdizione o accessibili tramite segnalazione automatica, scambio di informazioni o altra modalità ai sensi delle leggi e dei regolamenti in vigore in tale giurisdizione. La Banca informerà i Beneficiari che detengono o elaborano tali Informazioni di operare soltanto per le Finalità Consentite e in conformità con la legge applicabile e che l'accesso a tali Informazioni all'interno di un Beneficiario è limitato ai soggetti che hanno bisogno di conoscere le informazioni per le Finalità Consentite. Lei può revocare tale consenso in qualsiasi momento, in tal caso la Banca non sarà in grado di fornirle il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltiServizio. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Termini E Condizioni Dei Servizi Di Disposizione Di Ordine Di Pagamento

Riservatezza. 1. 12.1 Le informazioniParti si impegnano a segnalare, i concettidi volta in volta, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti informazioni da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per i datiiscritto. 12.2 Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del Contratto e per un periodo ulteriore di anni 2 (due) a: a) che siano non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o divengano di pubblico dominioindirettamente, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratoriqualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte; b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo; c) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che AMA le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi; d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall’esecuzione del presente Contratto, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia espressamente autorizzato il Fornitore diritto, con ogni e qualunque mezzo a divulgare tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali; e) a specifici soggettirestituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del Contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione. 3. Il Fornitore è responsabile 12.3 Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per l’esatta osservanza gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del Contratto. 12.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali: a) quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi; b) le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei propri dipendentiterzi, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone senza che per ragioni del loro ufficio verranno la Parte che ne è venuta a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto abbia violato il presente Contratto, fermo restando a condizione che il Fornitore sarà tenuto la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a risarcire tutti i danni partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili; c) le informazioni che dovessero derivare ad AMAuna Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall’altra Parte; d) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione; e) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Servizi Di Assessment Seo

Riservatezza. 1. Le informazioni, Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo soggetti presenti agli incontri di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattomediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione. 2. L’obbligo Il Mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono nel procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di cui mediazione. 3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o di quella dalla quale provengono le informazioni, il Mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti. 4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio, nell’arbitrato o nel diverso procedimento contenzioso che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o di quella dalla quale provengono le informazioni. 5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio 6. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate. 7. Il Mediatore, gli addetti dell'ODM, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al precedente comma sussiste, altresì, relativamente procedimento non possono essere tenuti a tutto il materiale originario deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all’autorità giudiziaria o predisposto ad altra autorità. 8. Il Mediatore non è tenuto a rispettare l’obbligo di riservatezza solo in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i daticaso di: a) che siano o divengano sussistenza di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo un obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto legge in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratorital senso; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore ragionevole sussistenza di un pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità fisica di una persona; c) ragionevole sussistenza del pericolo concreto di essere sottoposto a divulgare a specifici soggettiun procedimento penale. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Regolamento Di Procedura

Riservatezza. 1Le Parti si riconoscono un reciproco obbligo di segretezza e riservatezza, nonché di non-divulgazione, rispetto alle informazioni di carattere riservato, ottenute dall’altra parte o dai suoi dipendenti. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del Avranno in ogni caso carattere di riservatezza il presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segretoi suoi Allegati, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/nonché tutta la documentazione o informazionile informazioni che le parti si possano scambiare come conseguenza della relazione che instaurano fino alla risoluzione del Contratto. Ai fini della presente clausola, ivi compresi quelli l’espressione “Mittente” e “Destinatario” indicano, rispettivamente, la parte che transitano per le apparecchiature di elaborazione datifornisce e la parte che riceve informazioni riservate. Qualsiasi informazione, di cui venga qualsiasi natura (tecnica, commerciale, finanziaria, operativa o di altro tipo), in possesso equalsiasi forma o supporto (verbale, comunquescritta, a conoscenzaregistrata o di qualsiasi altro tipo), nell’esecuzione che possa essere fornita dal Mittente al Destinatario in relazione all’oggetto del presente Contratto, sarà considerata come “informazione riservata”, e di tale categoria comprende le informazioni che vengono eventualmente generate da informazioni riservate. Il Destinatario si impegna ad accettare le Informazioni riservate in tutta sicurezza e a non divulgarli fornirle a terzi né utilizzarle a proprio vantaggio senza ottenere il previo consenso scritto del Xxxxxxxx. Il Destinatario si obbliga altresì a: • Non diffondere, prestare, dare in alcun modo e in concessione, vendere, noleggiare o divulgare le Informazioni riservate che ha ricevuto dal Mittente. • Non diffondere oralmente o per iscritto o tramite qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo supporto digitale, conoscenze o notizie importanti o segrete sul Mittente di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente sia venuto a tutto conoscenza durante il materiale originario rapporto diretto o predisposto in esecuzione indiretto con lo stesso. • Trattare le Informazioni riservate come strettamente confidenziali; • Utilizzare le Informazioni riservate esclusivamente ai fini del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano . • Utilizzare e archiviare le Informazioni riservate con procedure di pubblico dominio, senza controllo e protezione rigide almeno quanto quelle che il Fornitore Mittente ha stabilito per l’utilizzo e l’archiviazione delle proprie Informazioni riservate. Il Destinatario non farà copie delle Informazioni riservate senza il previo consenso scritto del Mittente. • Limitare l’accesso alle Informazioni riservate unicamente a quei dipendenti che hanno bisogno di conoscerle ai fini del Contratto, e assicurarsi che tali dipendenti conoscano gli obblighi che risultano loro applicabili in virtù di quanto stabilito dal presente Contratto; e • Non fornire Informazioni riservate a terzi senza il previo consenso scritto del Xxxxxxxx, e garantire che, nel caso in cui sia venuto meno stata ottenuta tale autorizzazione, il soggetto terzo sottoscriva un impegno di riservatezza col Mittente in termini equivalenti a quelli della presente clausola. Su semplice richiesta e a scelta del Mittente, il Destinatario procederà a distruggere o a restituire al suo Mittente tutte le Informazioni riservate, scritte, registrate o su qualsiasi altro supporto, che possano essere state raccolte. La distruzione o restituzione delle Informazioni riservate non solleverà il Destinatario dal proprio obbligo di riservatezza trattare tali Informazioni riservate come strettamente confidenziali, per tutta la durata del Contratto, e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli tali obblighi di segretezza anzidetti; pertantoriservatezza rimarranno in vigore una volta terminato il rapporto contrattuale tra le parti, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi (5) anni. Le restrizioni relative all’uso, alla scadenza del Contratto riproduzione, alla trasmissione o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, all’accesso alle Informazioni riservate a pubblicità di qualsiasi natura che faccia cui fa riferimento all’incarico oggetto del la presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche clausola non saranno applicabili nel caso in cui tali informazioni: • Dopo essere state fornite come Informazioni riservate diventino accessibili al pubblico, senza che in tale circostanza sia stata implicata una qualsiasi violazione della presente clausola; o • Siano legalmente in possesso del Destinatario nel momento in cui venissero fornite dal Mittente, o siano state ottenute dallo stesso in modo indipendente e prima che siano state fornite dal Mittente, sempre che non esista alcun tipo di limitazione o clausola di riservatezza precedentemente stabilita. • Debbano essere obbligatoriamente fornite in virtù di una disposizione legale o di una sentenza validamente emessa da un’autorità amministrativa competente, tribunale o organo giurisdizionale, legalmente autorizzato ad obbligare a tale disposizione, sempre e qualora il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per Destinatario a cui viene presentata tale richiesta notifichi tempestivamente al Mittente la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso ricezione di inosservanza degli obblighi di riservatezzatale richiesta, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando in modo che il Fornitore Mittente possa valutare se esiste una possibilità di eludere lo stesso o possa prestare qualsiasi ragionevole appoggio richiesto dal Destinatario. Il Destinatario sarà responsabile di fronte al Mittente di qualsiasi danno diretto derivante dal mancato adempimento di un qualsiasi obbligo derivante dalla presente clausola. Gli obblighi stabiliti nella presente clausola vincolano il Destinatario e i rispettivi successori legali alle rispettive attività, compresa qualsiasi persona giuridica che risulti da una fusione, acquisizione o qualsiasi altra ristrutturazione a cui il Destinatario possa essere soggetto. Il Destinatario sarà tenuto a risarcire tutti quanto stabilito dalla presente clausola dopo la risoluzione del contratto per un tempo indeterminato, e tale regola si applica anche a quelle informazioni riservate che fossero state fornite precedentemente alla sottoscrizione dello stesso. L’utilizzo del software, in qualità di Responsabile del Trattamento o di Sub-responsabile, comporta un rapporto giuridico e taluni obblighi di seguito descritti (sebbene, al fine di semplificare la stesura del presente testo, si faccia unicamente riferimento al Responsabile del Trattamento, verrà adottata la medesima formulazione anche in caso di esercizio della funzione di Sub-responsabile del Trattamento). Durante l’erogazione dei servizi relativi ai Prodotti e ai Servizi oggetto di contratto da parte del Cliente, Captio sarà considerata Responsabile del Trattamento nei confronti del Cliente, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, GDPR, mentre il Cliente sarà il Titolare del Trattamento dei suddetti dati personali. Xxxxxx tratterà i danni dati personali per conto del Cliente al fine di poter procedere all’erogazione dei servizi oggetto di contratto nel quadro dell’Accordo, salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti. La presente clausola del Responsabile del Trattamento dei dati si applicherà esclusivamente ai servizi forniti direttamente da Captio, ai fini dell’erogazione dei Servizi oggetto di contratto nell’ambito dell’Accordo. Nel caso in cui il Cliente abbia firmato il relativo Contratto per l’acquisizione della licenza di utilizzo del software con un Partner Autorizzato di Captio e il suddetto Contratto comprenda l’erogazione di Servizi e/o funzionalità aggiuntivi da erogare da parte del Partner Autorizzato, qualora questi Servizi aggiuntivi richiedessero il trattamento dei dati personali del Cliente, quest’ultimo dovrà sottoscrivere un accordo separato di trattamento dei dati con il suddetto Partner Autorizzato che dovessero derivare ad AMApreveda le attività di trattamento dei dati proprie dei Servizi aggiuntivi di cui sopra. Non sarà valida né giuridicamente vincolante la presente clausola per il trattamento dei suddetti dati personali connessi a questi Servizi aggiuntivi, salvo diversamente ed espressamente concordato tra Captio e il Cliente. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Licensing Agreement

Riservatezza. 1. Le informazioni34.1 Ciascuna Parte dichiara, per sé e per i concettipropri rispettivi amministratori, dirigenti, impiegati e consulenti che, in considerazione della messa a disposizione di Informazioni Riservate: (a) le ideeInformazioni Riservate, i procedimentiin qualsiasi forma rivelate, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli verranno in alcun modo e in qualsiasi forma e di divulgate, neppure parzialmente, a terzi; (b) le Informazioni Riservate non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo verranno utilizzate per altri scopi diversi da che non siano solo ed esclusivamente quelli strettamente necessari relativi all’esecuzione del Contratto. 234.2 Le Informazioni Riservate potranno essere rivelate solamente a quegli amministratori, dirigenti, impiegati o consulenti della Parte ricevente che abbiano ragionevole necessità di conoscerle ai fini dell’esecuzione del Contratto. 34.3 Le precedenti restrizioni non saranno applicate nei casi in cui le Informazioni Riservate: (a) siano o diventino di pubblico dominio non per fatto addebitabile alla Parte ricevente. L’obbligo A tal fine, le Informazioni Riservate non potranno essere considerate di cui pubblico dominio per il solo fatto di essere conosciute da alcuni soggetti per i quali le stesse possano essere di interesse commerciale; (b) la Parte ricevente dimostri in modo inconfutabile di essere già legittimamente in possesso delle Informazioni Riservate al precedente comma sussiste, altresì, relativamente tempo della messa a tutto il materiale originario o predisposto disposizione delle stesse; (c) siano state fornite alla Parte ricevente da un soggetto terzo agente in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttaviabuona fede, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo legato da alcun obbligo di riservatezza e sempre laddove la Parte ricevente non abbia alcun motivo di dubitare della buona fede dello stesso; (d) xxxxxxx essere rivelate in forza di un’inderogabile previsione della Legge Applicabile. In tali casi, la Parte che ha l’obbligo di rendere note le Informazioni Riservate dovrà informare immediatamente l’altra Parte di tale necessità prima che la rivelazione avvenga e, in ogni caso, si obbliga a collaborare con la Parte cui l’informazione pertiene, al fine di evitare la rivelazione o mitigarne gli effetti. 34.4 Ad eccezione dell'ipotesi indicata al all’art. 34.3, lett. c, l’Appaltatore potrà fare dichiarazioni, annunci a terzi o alla stampa o in generale ai media, in relazione al Contratto, senza previo consenso scritto del Committente. 34.5 Le disposizioni contenute nel presente articolo saranno efficaci a partire dalla data di stipulazione del Contratto o dalla data della prima comunicazione di alcuna Informazione Riservata e resteranno in vigore anche dopo che il Fornitore abbia dimostrato Contratto avrà perso efficacia per un ulteriore periodo di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b3 (tre) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggettianni. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza 34.6 In caso di violazione, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimidell’Appaltatore, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertantoriservatezza di cui al presente articolo, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo Committente ha diritto di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del risolvere il Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4ai sensi dell’art. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 51456 Cod. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.Civ..

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Samples: Contract for Works

Riservatezza. 1. Le informazioniIl procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri e nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tale fine, tutti i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo soggetti presenti agli incontri di mantenere riservati tali dati e/o informazionimediazione, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione datigli eventuali tirocinanti, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattodovranno sottoscrivere apposita dichiarazione. 2. L’obbligo Il Mediatore, le parti, la Segreteria e tutti coloro che intervengono nel procedimento non possono divulgare a terzi i fatti, le dichiarazioni e le informazioni apprese in relazione al procedimento di cui mediazione. 3. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o di quella dalla quale provengono le informazioni, il Mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti. 4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio, nell’arbitrato o nel diverso procedimento contenzioso che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o di quella dalla quale provengono le informazioni. 5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. 6. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate. 7. Il Mediatore, gli addetti dell'ODM, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al precedente comma sussiste, altresì, relativamente procedimento di mediazione non possono essere tenuti a tutto il materiale originario deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite in tale procedimento davanti all’autorità giudiziaria o predisposto ad altra autorità. 8. Il Mediatore non è tenuto a rispettare l’obbligo di riservatezza solo in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i daticaso di: a) che siano o divengano sussistenza di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo un obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto legge in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratoritale senso; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore ragionevole sussistenza di un pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità fisica di una persona; c) ragionevole sussistenza del pericolo concreto di essere sottoposto a divulgare a specifici soggettiun procedimento penale. 39. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendentiEventuali documenti e informazioni che sarebbero altrimenti ammissibili come prove in qualsiasi procedimento arbitrale, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori giudiziale o di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza altra natura non divengono inammissibili a tutte le persone che per ragioni causa del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo utilizzo nell’ambito della procedura di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipatamediazione. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Regolamento Di Procedura

Riservatezza. 1Le Parti assicurano la piena riservatezza delle informazioni, dei dati e della documentazione scambiati nello svolgimento delle attività in oggetto e assicurano, inoltre, che gli stessi verranno impiegati ed utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità del presente Protocollo. Le Il presente obbligo di riservatezza resterà in vigore anche successivamente alla cessazione del presente Protocollo, e sino a quando tali informazioni, dati o documenti diventino di pubblico dominio. Resta pertanto espressamente inteso che le informazioni, i concetti, le ideedati, i procedimentirisultati, in qualsiasi forma o supporto siano resi, che le Parti si scambino durante l'esecuzione del presente Protocollo saranno da ritenersi riservati e non divulgabili a terzi per alcun motivo, salvo espresso consenso dell’altra parte, per obbligo di legge o per provvedimento dell’autorità amministrativa o giudiziaria. Il presente impegno di riservatezza si estende a tutti i metodi dipendenti, ausiliari e/o collaboratori delle Parti e a qualunque altro soggetto dalle stesse incaricato che necessiti di conoscere una o più delle Informazioni Confidenziali per l’esecuzione del presente Protocollo. A tale riguardo, ciascuna Parte garantisce all'altra il rispetto da parte di tali soggetti dell'impegno di riservatezza di cui al presente articolo. Ai fini del presente articolo, per Informazioni Confidenziali si intendono: (a) tutte le informazioni - inclusi atti, documenti, notizie, contratti, proposte contrattuali e dati di qualsiasi natura - relative alle Parti, al loro gruppo societario di appartenenza che vengano comunicate ad una Parte, verbalmente o per iscritto, da soci, amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti dell'altra nell’ambito dell'esecuzione del presente Protocollo, ovvero acquisite da una Parte a seguito di visite presso gli uffici o stabilimenti dell'altra; (b) la corrispondenza, le analisi, le valutazioni, gli elaborati, e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati da una delle Parti o dai suoi amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti, che contengano le (o derivino dalle) informazioni di cui al paragrafo (a) precedente; (c) tutte le informazioni tecniche e commerciali ed il know-how forniti da ciascuna di esse (o da terzi per conto di una singola Parte) durante l'esecuzione del presente Protocollo, ivi compresi, solo a titolo esemplificativo, il Progetto, i dati, le formule, i progetti, le strategie, le invenzioni (anche tecniciin fase di studio), relativi all’esecuzione e quant'altro comunicato in forza dell'esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segretoProtocollo o in dipendenza di questa. Le Parti si impegnano, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati inoltre, a porre in essere ogni attività e/o informazioni, ivi compresi quelli azione volta ad impedire che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga dette informazioni possano in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun qualche modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di acquisite dai terzi, riconoscendo la piena proprietà ed esclusiva disponibilità della parte che le rilascerà, anche per quanto attiene a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare profili di proprietà intellettuale ad AMAesse relativi. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Protocollo Di Intenti

Riservatezza. 1. Le 13.1 Ciascuna Parte accetta di non utilizzare o permettere l'utilizzo di alcuna delle informazioni, i concettirelative alla controparte, che le siano state fornite in relazione all'Accordo o ai presenti Termini e condizioni, compresi, ad esempio, software, materiali, tool, stampi, campioni, modelli, sezioni, disegni, standard, calibri, componenti, specifiche tecniche, procedure, know-how tecnico, documenti e tutti gli altri materiali o informazioni (collettivamente, le idee, i procedimenti, i metodi e/"Informazioni riservate") in un modo o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti per un fine dannoso per tale controparte o diversamente da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contrattoquanto previsto nell'Accordo, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e divulgare, rivelare, fornire o rendere accessibili (collettivamente, "Divulgare" o "Divulgazione"), né permettere la Divulgazione di non farne oggetto di utilizzazione alcuna delle Informazioni riservate a qualsiasi titolo persona o entità, ad eccezione di quelle che debbano conoscerle per scopi diversi adempiere agli obblighi dell'Accordo, fatto salvo quanto possa essere previsto da quelli strettamente necessari all’esecuzione un processo giudiziario o amministrativo o da requisiti di legge; a condizione tuttavia che, prima di qualsiasi Divulgazione di qualsiasi Informazione riservata consentita dal presente documento, la parte rivelante ottenga il previo consenso dei destinatari a rispettare le disposizioni del Contrattopresente articolo 13.1 in relazione a tali informazioni. La parte ricevente dovrà sempre detenere e trattare le Informazioni riservate con lo stesso grado di cura con cui tratta sue informazioni analoghe (che in nessun caso sarà inferiore alla cura ragionevole) per prevenire la divulgazione o l'uso non autorizzato ad opera di una parte non autorizzata. 2. L’obbligo 13.2 In deroga a quanto sopra, l'espressione "Informazioni riservate" non comprende alcuna informazione relativa a una parte per la quale la parte rivelante possa dimostrare che: (i) sia stata in suo possesso prima di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione riceverla dalla controparte del presente Contrattodocumento; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a(ii) che siano sia o divengano di divenga in seguito generalmente disponibile al pubblico dominio, senza che il Fornitore colpa della parte rivelante; (iii) sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto stata ricevuta separatamente dalla parte rivelante in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore modo illimitato da una persona autorizzata a divulgare a specifici soggettitale informazione; o (iv) sia stata sviluppata indipendentemente dalla parte rivelante senza l'uso di alcuna Informazione riservata. 3. 13.3 Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori presente articolo 13 resterà in vigore anche dopo la risoluzione dell'Accordo e dei dipendenti, consulenti presenti Termini e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza condizioni. Tutte le responsabilità delineate da ciascuna Parte in merito alle Informazioni riservate rimarranno valide fino a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle quando tali informazioni rimarranno riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore 13.4 Su richiesta della parte rivelante, ciascuna Parte accetta di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto restituire e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare cancellare prontamente qualsiasi Informazione riservata e tutti gli originali e i termini essenziali duplicati del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltimateriale scritto contenente Informazioni riservate. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Termini E Condizioni Di Acquisto

Riservatezza. 1. 7.1 Le informazioniparti accettano di poter accedere ai Dati riservati della controparte in connessione al presente Contratto e che i Dati riservati di ciascuna parte detengano valore sostanziale per la Parte divulgante, valore che potrebbe venire leso qualora tali informazioni fossero divulgate a terzi in violazione del presente Contratto. 7.2 Ciascun destinatario di Dati riservati soggetto al presente Contratto deve: (a) mantenere la riservatezza dei Dati riservati della Parte divulgante e adottare misure di protezione quanto meno equivalenti a quelle adottate per i concettipropri Dati riservati, le ideenonché analoghe a quelle che una qualsiasi persona ragionevole utilizzerebbe per tutelare simili informazioni riservate; (b) evitare di utilizzare i Dati riservati della Parte divulgante in alcun modo per proprio conto o per conto di terze parti se non per adempiere ai propri obblighi, esercitare i procedimenti, propri diritti o ove altrimenti autorizzata secondo il Contratto; (c) evitare di divulgare i metodi e/Dati riservati della Parte divulgante se non per adempiere ai propri obblighi o esercitare i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione propri diritti in virtù del presente Contratto sono considerati o come altrimenti autorizzato dal Contratto, a condizione che: (i) qualsiasi divulgazione effettuata ai dipendenti, appaltatori o agenti della Parte destinataria avvenga per soddisfare una necessità; (ii) i dipendenti, i subappaltatori o gli agenti del Destinatario alla ricezione dei Dati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo sottostiano a un obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature riservatezza non meno severo di elaborazione dati, quello definito nella presente sezione. 7.3 A prescindere dalle limitazioni di cui venga alla Sezione 7.2, se il Destinatario è obbligato a divulgare i Dati riservati della Parte divulgante dalla legge, ad esempio in possesso erisposta a una sentenza o ingiunzione arbitraria, comunqueamministrativa o legislativa, il Destinatario dovrà: (a) dove ragionevolmente possibile e consentito, inviare immediatamente un preavviso scritto alla Parte divulgante della divulgazione obbligatoria al fine di garantire alla Parte divulgante l'opportunità di richiedere un ordine di protezione o impedire altrimenti la divulgazione; (b) divulgare esclusivamente la quantità minima di Dati riservati necessaria per soddisfare l'obbligo legale; (c) valutare e assumere misure adeguate con l'ente richiedente la divulgazione per mantenere la riservatezza dei dati da divulgare. 7.4 La Società informerà immediatamente McAfee se i Dati riservati McAfee vengono utilizzati o divulgati in violazione del presente Contratto. Poiché i risarcimenti in denaro potrebbero non rappresentare un rimedio sufficiente in caso di violazione o minaccia di violazione della presente sezione, McAfee si riserva di esercitare immediatamente i propri diritti ricorrendo a conoscenzaprocedimenti legali oltre ad altri diritti e rimedi riservati. 7.5 Alla richiesta della Parte divulgante e a seguito della rescissione del presente Xxxxxxxxx (se non diversamente concordato tra le parti) ambo le parti dovranno restituire, nell’esecuzione distruggere o eliminare permanentemente (a discrezione della Parte divulgante) i Dati riservati della controparte. 7.6 A seguito della rescissione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie Destinatario dovrà continuare a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; bdella informazioni della Parte divulgante per cinque (5) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggettianni. 37.7 La Società accetta che McAfee disponga del diritto illimitato di utilizzare suggerimenti e feedback forniti dalla Società in merito ai Servizi cloud e altri prodotti di McAfee e dei relativi affiliati, senza preavviso, pagamento o consenso da parte del Cliente. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti Cliente accetta inoltre di trattare tali suggerimenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori feedback come Informazioni riservate di McAfee e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipatanon della Società. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Cloud Services Agreement

Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione all'esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione nell'esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione all'esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico all'incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., in materia di riservatezzaprotezione delle persone fisiche in materia di dati personali, come meglio specificato al successivo art. 22.

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Samples: Service Agreement

Riservatezza. 1. Le informazioniCiascuna Parte si impegna a non rivelare, i concettipubblicare o altrimenti divulgare il contenuto del presente Accordo ed ogni informazione riservata, le idee, i procedimenti, i metodi protetta e/o i datinon generalmente disponibile al pubblico, anche tecnicirivelata da una Parte all’altra nell’esecuzione dell’Accordo (le “Informazioni Riservate”), relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo a terzi di mantenere riservati tali dati e/o informazioniqualsiasi natura, ivi compresi quelli che transitano inclusi eventuali collaboratori, dipendenti o responsabili, fatta eccezione per le apparecchiature quegli eventuali collaboratori, dipendenti o responsabili che: (i) necessitino di elaborazione dati, averne accesso ai fini dell’esecuzione degli obblighi previsti dall’Accordo; (ii) siano stati informati della natura confidenziale delle Informazioni Riservate; e (iii) siano stati vincolati ai medesimi obblighi di cui venga in possesso riservatezza assunti con il presente articolo e, comunqueconseguentemente, a conoscenzaabbiano accettato di agire nel rispetto di tali obblighi, nell’esecuzione del presente Contrattoferma restando l’esclusiva responsabilità della Parte ricevente nei confronti della Parte che rivela le Informazioni Riservate per la violazione dei predetti obblighi di riservatezza da parte di tali collaboratori, e dipendenti o responsabili. Gli obblighi di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo riservatezza di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, articolo non sussiste per i datisi applicano alle informazioni: a(i) che siano divenute o divengano diverranno lecitamente di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b; (ii) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore siano state legittimamente rivelate da terzi che non abbiano violato obblighi analoghi a divulgare quelli previsti nel presente articolo; (iii) che siano divenute pubbliche o divulgabili per effetto di espresso consenso scritto della Parte divulgante; o (iv) la cui divulgazione sia richiesta dalla legge o per ordine del giudice o di altra pubblica autorità. L’onere della prova che le Informazioni Riservate siano state rivelate in conformità alle eccezioni previste dal presente paragrafo è a specifici soggetti. 3carico della Parte ricevente. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori Gli obblighi riservatezza di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà cui al presente articolo rimarranno in vigore per un periodo di cinque 5 (cinque) anni successivi alla dopo la scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto cessazione del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualeAccordo, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltiqualsiasi causa. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Collaboration Agreement

Riservatezza. 1. Le informazioni(i) Per tutta la durata della presente Concessione e per un ulteriore periodo di sette (7) anni successivi (ad eccezione delle informazioni non pubbliche sui titolari di carta, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi richiedenti o altri consumatori del Concessionario e/o i datidell'Autorità Contraente, anche tecniciche devono essere mantenute riservate a tempo indeterminato), relativi all’esecuzione del la Parte che riceve le Informazioni Riservate ("Parte ricevente") dall'altra Parte ("Parte divulgatrice") manterrà le Informazioni Riservate con la massima riservatezza e dovrà: (i) utilizzare le Informazioni riservate solo in relazione ai Servizi o come autorizzato in conformità alla presente Contratto sono considerati riservati Convenzione; (ii) non copiare alcuna Informazione Riservata se non in relazione ai Servizi o come autorizzato in conformità alla presente Convenzione; (iii) non divulgare Informazioni Riservate a terzi, salvo quanto espressamente consentito per iscritto dalla Parte divulgante e coperti da segretosolo se tale terza parte ha sottoscritto un accordo di riservatezza, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali privacy e protezione dei dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi nella forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo nella sostanza soddisfacente per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.la Parte divulgante; 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a(iv) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire limitare la riservatezza dei diffusione delle Informazioni Riservate ai propri dipendenti o al Concessionario con “bisogno di sapere” e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore sono soggetti a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà privacy e protezione dei dati non meno restrittivi di dichiarare risolto di diritto il presente Contrattoquelli ivi previsti; (v) essere autorizzato a divulgare Informazioni riservate (diverse dai Dati personali) nella misura minima richiesta da: (a) qualsiasi ordine proveniente da qualsiasi tribunale della giurisdizione competente o da qualsiasi organismo giudiziario, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresìgovernativo o normativo competente; o (b) leggi o regolamenti applicabili, a rispettare quanto previsto dal D.Lgscondizione che la Parte Ricevente fornisca alla Parte Divulgante una comunicazione scritta delle circostanze complete della divulgazione e delle informazioni che sono state divulgate prima di effettuare tale divulgazione. n. 196/2003 Se la Parte ricevente non è in materia grado di riservatezzanotificare l'avviso alla Parte divulgante prima che le Informazioni riservate (diverse dai Dati personali) siano divulgate ai sensi della precedente sottosezione, la Parte ricevente dovrà (nella misura consentita dalla legge applicabile) comunicare la notifica alla Parte Divulgante immediatamente dopo la divulgazione.

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Samples: Convenzione Di Concessione Di Servizi

Riservatezza. 1. Le informazioniQualsiasi notizia, i concettidocumento, le ideeinformazione concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione, i procedimenti, i metodi l'attività e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, know-how specifico dell’EPAP di cui venga la Società o il suo personale, venisse in possesso e, comunque, qualunque modo a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contrattodovrà essere considerato riservato e, come tale, trattato a termini di legge e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione potrà essere comunicato a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussisteterzi neanche parzialmente, altresì, relativamente a tutto il materiale originario fatte salve notizie o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) informazioni che siano o divengano di dominio pubblico dominioo che siano state già legittimamente portate a conoscenza della Società da terzi, chiedendo, comunque, in tale ultimo caso, autorizzazione all’EPAP. E' esclusa, comunque, la duplicazione, riproduzione, asportazione di documentazione dell’EPAP non autorizzata per forma scritta dall’EPAP stessa. Il committente riterrà la Società responsabile di ogni utilizzo improprio delle informazioni sopra cennate, ad essa o ai suoi dipendenti ascrivibile. A tal fine la Società si impegna ad adottare le misure organizzative, fisiche e logiche, di cui agli articoli 31 e seguenti dei citato decreto 196/2003 e del relativo disciplinare tecnico, al fine di prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati. Qualora si verifichi una violazione di tali obblighi, l’EPAP rimarrà estraneo a qualunque contenzioso intentato a suo danno da terzi, con espressa malleva in proposito della Società, ivi compreso l'eventuale risarcimento dei danni. La Società sì impegna, inoltre, a non utilizzare le informazioni ei dati raccolti per conto dell’EPAP nell'ambito di ricerche, consulenze o attività diverse da quelle oggetto del presente servizio. Resta inteso che tutti gli eventuali reports, gli atti e gli elaborati, prodotti dalla Società nel corso dello svolgimento delle attività inerenti al servizio in oggetto, saranno e rimarranno di piena ed esclusiva proprietà dell’EPAP, che si riserva di utilizzarli a proprio insindacabile giudizio per i fini che riterrà utili, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto della Società e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualesuoi aventi causa a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltipossa essere sollevata eccezione alcuna. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Contract for the Assignment of Auditing and Certification Services for the Financial Statements of Epap for the Years 2020, 2021, and 2022

Riservatezza. 1Il Cliente e HYBRID confermano di poter ottenere Informazioni riservate in relazione al presente Contratto e al loro rapporto. Le La parte ricevente dovrà sempre mantenere la massima riservatezza e confidenza in riferimento a tutte le Informazioni riservate e potrà utilizzarle esclusivamente nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto. Nonostante quanto sopra, HYBRID sarà autorizzata a divulgare le Informazioni riservate del Cliente ad appaltatori o dipendenti di un'entità HYBRID che abbiano una legittima necessità aziendale di accedere a tali informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/. Alla cessazione o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione alla scadenza del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano (per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo qualsiasi motivo e in qualsiasi forma momento), la parte ricevente dovrà, se richiesto, cessare immediatamente l'uso e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario restituire alla parte divulgante o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente distruggere tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a Informazioni riservate (comprese tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza copie delle informazioni riservatestesse) in possesso, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto custodia o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contrattocontrollo della parte ricevente, fermo restando che quest'ultima potrà conservare copie d'archivio a fini normativi e per far valere i propri diritti e nel rispetto degli obblighi di riservatezza ivi previsti. La presente Sezione 8 non si applica alle informazioni che: (i) sono diventate di dominio pubblico, salvo che tale divulgazione sia il Fornitore risultato di una violazione delle presenti Condizioni di vendita da parte della parte ricevente; (ii) erano legittimamente in possesso della parte ricevente prima della divulgazione ai sensi delle presenti Condizioni di vendita; o (iii) sono state ottenute dalla parte ricevente su base non confidenziale da una terza parte che ha il diritto di divulgare tali informazioni alla parte ricevente. La parte ricevente sarà tenuto autorizzata a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresìdivulgare le Informazioni riservate come richiesto dalla legge applicabile in base a un ordine valido emesso da un tribunale o da un'agenzia governativa o da un'autorità di regolamentazione pertinente (compresa una borsa valori), a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia condizione che la parte ricevente fornisca: (i) un preavviso scritto alla parte divulgante di riservatezzatale obbligo; e (ii) l'opportunità di opporsi a tale divulgazione.

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Samples: Software License Agreement

Riservatezza. 1. Le informazioni10.1 Ciascuna Parte (la “Parte Ricevente”) manterrà strettamente riservate tutte le Informazioni Riservate dell’altra Parte (la “Parte Trasmittente”) ottenute in forza od in relazione al presente Contratto e si obbliga non divulgarle salvo che, i concettisu base confidenziale (a) ai dipendenti della Parte Ricevente o dipendenti delle Affiliate della Parte Ricevente, (b) ai consulenti professionali della Parte Ricevente, le ideeo (c) nel caso il cui la Parte Ricevente sia BT, i procedimentiai dipendenti dei subappaltatori di BT, i metodi in ogni caso solo a coloro che hanno effettiva necessità di conoscere tali Informazioni Riservate e, nella misura in cui ciò sia necessario per l’esecuzione del presente Contratto o per l’uso del Servizio e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del Prodotto. 10.2 La presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo Clausola 10 non si applica alle informazioni che: (a) siano di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano pubblico dominio per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione causa diversa dalla violazione del presente Contratto, (b) siano legittimamente in possesso della Parte Ricevente prima che la divulgazione abbia avuto luogo; (c) siano state ottenute da un terzo libero di divulgarle (d) siano state sviluppate dalla Parte ricevente indipendentemente e di non divulgarli senza accesso ad Informazioni Riservate ottenute in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione virtù del presente Contratto. 2. L’obbligo 10.3 Qualora BT o il Cliente ricevano una richiesta da una legittima autorità, da un’autorità di cui al precedente comma sussisteregolamentazione o da un tribunale di rivelare Informazioni Riservate fornite dall’altra Parte, altresì, relativamente potranno soddisfare la richiesta a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: condizione di (a) che siano o divengano di pubblico dominioavere accertato la legittimità della richiesta, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; (b) che AMA abbia espressamente autorizzato ove possibile, aver fornito all’altra Parte il Fornitore a divulgare a specifici soggettimassimo preavviso scritto consentito dalla richiesta nel quale effettuare dichiarazioni, e (c) aver segnato le informazioni richieste, come Informazioni Riservate dell’altra Parte. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti10.4 La Parte ricevente, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà deve ottemperare alla presente Clausola 10 per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.tre

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Samples: Products and Services Agreement

Riservatezza. 1. Le informazioni, i concettiDurante l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo e per cinque anni dopo il suo termine, le idee, i procedimenti, i metodi e/o Parti devono mantenere riservati tutti i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/i documenti o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e altri materiali (in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: aforma) che siano identificati per iscritto come riservati al momento della divulgazione ("informazioni riservate”). Se le informazioni sono state identificate come riservate solo oralmente, saranno considerate riservate solo se confermate per iscritto entro 15 giorni dalla divulgazione orale. Salvo diverso accordo scritto, le Parti potranno utilizzare le informazioni riservate solo ai fini dell’esecuzione del presente accordo e potranno divulgare le “informazioni riservate” al loro interno, ossia al proprio personale, solo nel caso in cui: necessiti di conoscerle per attuare l'accordo e siano vincolati da un obbligo di riservatezza. I sopra esposti non si applicano nel caso in cui: la parte divulgante accetti di liberare l'altra parte; l'informazione sia già nota al destinatario o divengano di pubblico dominio, gli sia stata fornita senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza da parte di terzi non vincolati da alcun obbligo di riservatezza; il destinatario dimostri che le informazioni sono state sviluppate senza l'uso di informazioni riservate; le informazioni diventino generalmente e sempre pubblicamente disponibili, senza violare alcun obbligo di riservatezza; la divulgazione delle informazioni sia richiesta dalla legislazione nazionale o dell'Unione Europea o da una pubblica Autorità. La Parte Ricevente si impegna altresì: a non riprodurre, in tutto o in parte, le “informazioni riservate” se non quanto espressamente autorizzato con apposito atto scritto dalla Parte Divulgante; a restituire, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa alle “informazioni riservate” che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente sia stata consegnata, nonché tutte le cautele necessarie riproduzioni della stessa documentazione che siano state autorizzate; a garantire distruggere, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) documentazione relativa alle “informazioni riservate” che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratorisia stata consegnata, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone riproduzioni della stessa documentazione che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4siano state autorizzate. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel Nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali la Parte Divulgante non chieda la restituzione o la distruzione della documentazione relativa alle “informazioni riservate” o delle riproduzioni della stessa che siano state autorizzate allo scadere del presente Contratto per contratto, la partecipazione Parte Ricevente conserverà tale documentazione e tali riproduzioni con la massima diligenza possibile e provvederà a gare e appaltidistruggerle scaduto il periodo di 5 (cinque) anni dalla data in cui la citata documentazione è stata consegnata o le citate riproduzione sono state eseguite. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Convenzione Quadro Di Collaborazione

Riservatezza. 1. Le informazioni15.1 Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dalla Legge e, i concettiin particolare, dall’articolo 122 del TUF, le ideeParti si impegnano (anche per conto del fatto del terzo) a mantenere strettamente riservata e confidenziale ogni informazione relativa al presente Patto e alla sua esecuzione, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo avuto particolare riguardo all’esercizio dei diritti ed all’osservanza dei doveri che ne derivano in capo alle Parti (le “Informazioni Riservate”). 15.2 Gli obblighi di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, riservatezza di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di sopra non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i datiriguardano: a(i) che siano le informazioni che, al momento della loro trasmissione, sono già di dominio pubblico o lo divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile successivamente per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, fatto non costituente violazione degli obblighi di segretezza anzidetti; pertantoriservatezza assunti con il presente Patto; (ii) le informazioni che, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo successivamente alla loro trasmissione, dovessero diventare di riservatezza a tutte le persone che pubblico dominio per ragioni non dipendenti da colpa o negligenza delle Parti; Comune di Cassago Brianza Prot. n. 1699 del 15-02-2018 arrivo Cat. 1 Cl. 15 (iii) le informazioni che, al momento della loro ufficio verranno a conoscenza trasmissione, sono già legittimamente conosciute da un’altra Parte; (iv) le informazioni che le Parti potranno ricevere da soggetti terzi ai quali è legittimamente consentito divulgarle; (v) le informazioni in relazioni alle quali ciascuna delle Parti ha prestato il proprio consenso scritto alla divulgazione; (vi) le informazioni riservatetrasmesse ad amministratori, tale obbligo sindaci, dirigenti, dipendenti e consulenti, rappresentanti di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto una delle Parti al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del fine dello svolgimento delle trattative relative al presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente ContrattoPatto, fermo restando che il Fornitore ciascuno dei predetti soggetti che venisse a conoscenza di tali informazioni riservate sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMAsoggetto agli obblighi di riservatezza contenuti nel presente Patto. 6. Il Fornitore 15.3 Qualora la divulgazione delle informazioni si impegnarendesse necessaria a causa di disposizioni di Legge o regolamentari, altresìovvero sia richiesto da qualsiasi Autorità, ovvero nell’ambito di qualsiasi procedimento amministrativo o giudiziario in cui una delle Parti sia coinvolta, ovvero sia necessaria per il rispetto da parte dei Comuni di specifiche esigenze di trasparenza e comunicazione previste per Xxxxx, ciascuna Parte informerà immediatamente le altre Parti della necessità di procedere alla divulgazione delle Informazioni Riservate e concorderà con la medesima le modalità di detta divulgazione. 15.4 In aggiunta, le Parti definiranno di comune accordo ed in buona fede, il contenuto delle comunicazioni da effettuare al pubblico in relazione al perfezionamento del Patto, fatti salvi i diversi obblighi di Legge o regolamentari, ovvero qualora ciò sia richiesto da qualsiasi Autorità. 15.5 Le Parti danno atto di essere a rispettare conoscenza delle disposizioni previste dal TUF nonché delle disposizioni di cui all’articolo 11 del Regolamento UE 596/2014 e delle disposizioni del Regolamento di Esecuzione UE 959/2016 e del Regolamento Delegato UE 960/2016. 15.6 Fermo restando quanto previsto sopra, resta inteso che gli obblighi di confidenzialità di cui al presente Articolo 15 non troveranno applicazione laddove la divulgazione di tali dati, informazioni e/o documenti a terzi sia necessaria al fine di agire in giudizio nei confronti dell’altra Parte in relazione agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 presente Xxxxx. 15.7 Le obbligazioni di ciascuna delle Parti ai sensi del presente Articolo 15 cesseranno decorsi 2 (due) anni dalla data in materia di riservatezzacui tale Parte non detenga più alcuna Azione nella Società.

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Samples: Accordo Quadro

Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA PM abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMAPM, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA PM ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMAa PM. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza, dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché dall’eventuale futura normativa di adeguamento del D.Lgs. n. 196/2003 al menzionato Regolamento UE.

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Samples: Contract for the Supply of Services

Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione 6.1 Nel corso del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segretoper i cinque (5) anni successivi alla sua scadenza o risoluzione, pertanto le Parti si impegnano a non divulgare a terzi, in assenza del previo consenso scritto dell'altra Parte, alcuna Informazione Confidenziale e a non utilizzare alcuna Informazione Confidenziale per scopi diversi dalla prestazione dei Servizi qui previsti. In particolare, il Fornitore assume l’obbligo non potrà rivendicare, direttamente o indirettamente, alcun diritto inerente alle Informazioni Confidenziali senza il previo consenso scritto da parte di mantenere riservati tali dati e/GSK. 6.2 L'obbligo di riservatezza delle Parti, stabilito dal precedente Articolo 6.1, non si applicherà a qualsiasi informazione che: (a) la Parte possa dimostrare, tramite opportuna documentazione, essere legittimamente in proprio possesso prima della divulgazione dell'altra Parte; (b) sia o informazionidiventi di pubblico dominio anteriormente alla sottoscrizione del presente Contratto ovvero anche successivamente, ivi compresi quelli sempre che transitano per la divulgazione non sia conseguenza della violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo 6; oppure (c) che siano state divulgate con il previo consenso scritto dell'altra Parte. 6.3 Le Parti potranno comunicare le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione Informazioni Confidenziali esclusivamente ai propri dipendenti e Rappresentanti che necessitino delle stesse ai soli fini dell'esecuzione del presente Contratto, e i quali dovranno sottostare, tramite accordi scritti, agli obblighi di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione riservatezza previsti dall'Articolo 6 del presente Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. 6.4 Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza riconosce e concorda che le Informazioni Confidenziali fornite da parte dei propri dipendenti, consulenti GSK sono e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori rimangono proprietà esclusiva di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza GSK o delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio sue Affiliate o di terzi, terzi che le hanno fornite a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/GSK o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6sue Affiliate. Il Fornitore si impegna, altresìsu richiesta di GSK o delle sue Affiliate, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia consegnare a GSK o alle sue Affiliate, tutte le Informazioni Confidenziali e tutti i materiali sviluppati da o per conto del Fornitore, basati o comprendenti Informazioni Confidenziali di riservatezzaproprietà GSK.

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Samples: Servizi

Riservatezza. 1. Le informazioniIl Gestore dovrà mantenere il massimo riserbo su tutti i dati di cui venga a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dello svolgimento del Servizio. In particolare, i concettiil Gestore dovrà astenersi dal comunicare a terzi soggetti, le ideedal divulgare o comunque dal rendere pubblici tutti gli elementi acquisiti quale conseguenza dell’accesso alle banche dati messe a sua disposizione da parte dell’Amministrazione ai fini dell’espletamento del Servizio. 2. Sarà comunque escluso l’accesso, i procedimentida parte del Gestore, i metodi e/o i datiai dati sensibili in possesso della Regione. 3. Il Gestore prende atto della circostanza che, anche tecnici, relativi all’esecuzione del nell’esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto sono considerati riservati di TPL il personale impiegato (dipendente e coperti da segretonon) potrà porre in essere dei trattamenti di dati personali di cui al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”). In relazione ai dati personali acquisiti nel corso dell’esecuzione del Servizio, pertanto si precisa che: • titolare del trattamento, nonché responsabile del medesimo, è la Regione Autonoma della Valle d’Aosta, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento Xxx. XXXXXXX XXXXXXX; • il Fornitore assume l’obbligo trattamento dei dati avviene ai soli fini dell’esecuzione del Contratto e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale; • il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione datioperazioni, di cui venga all’articolo 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in possesso eessere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento; • i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal Titolare e possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, comunqueo ai soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; • i dati non verranno diffusi, a conoscenzasalvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; • l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03; • i dati personali conferiti, nell’esecuzione anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente, e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata. 4. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Gestore acconsente al trattamento dei propri dati personali. 5. Il Gestore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 196/03 e ogni successivo provvedimento regolamentare ed attuativo, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. 6. Il Gestore si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o in occasione dell’esecuzione del Contratto, a non divulgarli in alcun qualsiasi modo o forma, e in qualsiasi forma e di a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione per l’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 37. Il Fornitore è Gestore sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 48. È fatto espresso divieto al Fornitore IL Gestore si obbliga a tenere indenne e manlevare la Regione da ogni eventuale richiesta di procedererisarcimento danni derivante da inadempimenti da parte sua o del suo personale (dipendente e non) alle previsioni del presente articolo, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto rinunciando con la sottoscrizione del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per a sollevare eccezioni all’accertamento effettuato dalla Regione circa la partecipazione a gare e appaltiviolazione delle suddette previsioni. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Contratto Per l'Affidamento Del Servizio Di Trasporto Pubblico Locale Automobilistico

Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione all'esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione nell'esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione all'esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico all'incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del . Sarà altresì necessaria la preventiva autorizzazione di AMA per l'utilizzo dei dati relativi al presente Contratto per la ai fini della partecipazione a gare e appaltiappalti da parte del Fornitore. 5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, come meglio specificato al successivo art. 21 del presente Contratto. 6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Servizio Di Raccolta Differenziata, Trasporto E Conferimento Di Indumenti Ed Accessori Di Abbigliamento

Riservatezza. 1. Le informazioniParti s’impegnano a mantenere il massimo riserbo sulle informazioni confidenziali (quali, i concettiin via meramente esemplificativa e non limitativa, le ideedisegni, i procedimentiprospetti, i metodi documentazione, formule e corrispondenza) di carattere tecnico e/o i daticommerciale di cui possano entrare a conoscenza durante l’esecuzione di ciascun rapporto di fornitura disciplinato dalle presenti Condizioni. In particolare, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati s’impegna, direttamente o indirettamente attraverso propri dipendenti e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, collaboratori od eventuali terzi di cui venga dovesse avvalersi in possesso etale occasione, comunqueprevia autorizzazione dell’Acquirente, ove occorra anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1381 cod. civ., per tutta la durata del relativo rapporto di fornitura ed anche successivamente alla sua cessazione (a conoscenzaqualsiasi causa sia essa dovuta): (i) a non diffondere, nell’esecuzione del presente Contrattocomunicare o comunque divulgare le informazioni di cui l’Acquirente lo metta al corrente, salva autorizzazione scritta da parte dell’Acquirente, e di non divulgarli comunque (ii) ad utilizzare tali informazioni esclusivamente nei limiti in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo cui ciò sia strettamente necessario per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in l’esatta esecuzione del presente Contratto; contratto di fornitura. La riscontrata violazione di tale obbligoimpegno consentirà all’Acquirente di inibire con effetto immediato l’accesso alle proprie sedi del personale del Fornitore, tuttaviacon facoltà dell’Acquirente stesso di risolvere il rapporto contrattuale, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che fatto salvo in ogni caso il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza risarcimento dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3danni da ciò eventualmente derivanti. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendentiriconosce, consulenti e collaboratoriin ogni caso, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle la piena proprietà intellettuale dell’Acquirente in relazione alle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto tecniche e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualecommerciali e a tutta la documentazione che l’Acquirente gli abbia trasmesso o gli trasmetta ai fini dell’esecuzione di ciascun rapporto di fornitura disciplinato dalle presenti Condizioni. Tale rapporto di fornitura, salvo espressa autorizzazione infatti, non vale a far sorgere in capo al Fornitore alcun diritto di AMAproprietà intellettuale, ciò anche nel caso né alcuna licenza al relativo utilizzo, sulle suddette informazioni/documentazione, se non nella misura strettamente necessaria per l’esecuzione delle forniture. Alla luce di quanto sopra, esso s’impegna, in seguito alla cessazione del suddetto rapporto (a qualsiasi causa sia essa dovuta): (i) a restituire immediatamente all’Acquirente la suddetta documentazione tecnica e (ii) a non rivelare a terzi tali informazioni, finché queste ultime non divengano di dominio pubblico per cause non attribuibili al Fornitore. Il Fornitore risponderà comunque dei danni che potrebbero derivare all’Acquirente dal mancato rispetto dell’obbligo di cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5sopra. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha L’Acquirente si riserva la facoltà di dichiarare risolto far sottoscrivere al Fornitore un apposito contratto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMAriservatezza nel quale sia più specificamente dettagliato l’obbligo di cui sopra. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Condizioni Generali D’acquisto

Riservatezza. 1. Le informazioniQualsiasi notizia, i concettidocumento, le ideeinformazione concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione, i procedimenti, i metodi l'attività e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, know-how specifico dell’EPAP di cui venga lo Studio o il suo personale, venisse in possesso e, comunque, qualunque modo a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contrattodovrà essere considerato riservato e, come tale, trattato a termini di legge e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione potrà essere comunicato a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussisteterzi neanche parzialmente, altresì, relativamente a tutto il materiale originario fatte salve notizie o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) informazioni che siano o divengano di dominio pubblico dominioo che siano state già legittimamente portate a conoscenza dello Studio da terzi, chiedendo, comunque, in tale ultimo caso, autorizzazione all’EPAP. E' esclusa, comunque, la duplicazione, riproduzione, asportazione di documentazione dell’EPAP non autorizzata per forma scritta dall’EPAP stessa. EPAP riterrà lo Studio responsabile di ogni utilizzo improprio delle informazioni sopra cennate, ad essa o ai suoi dipendenti ascrivibile. A tal fine lo Studio si impegna ad adottare le misure organizzative, fisiche e logiche, di cui agli articoli 31 e seguenti dei citato decreto 196/2003 e del relativo disciplinare tecnico, al fine di prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati. Qualora si verifichi una violazione di tali obblighi, l’EPAP rimarrà estraneo a qualunque contenzioso intentato a suo danno da terzi, con espressa malleva in proposito dello Studio, ivi compreso l'eventuale risarcimento dei danni. Lo Studio sì impegna, inoltre, a non utilizzare le informazioni dei dati raccolti per conto dell’EPAP nell'ambito di ricerche, consulenze o attività diverse da quelle oggetto del presente servizio. Xxxxx inteso che tutti gli eventuali reports, gli atti e gli elaborati, prodotti dallo Studio nel corso dello svolgimento delle attività inerenti al servizio in oggetto, saranno e rimarranno di piena ed esclusiva proprietà dell’EPAP, che si riserva di utilizzarli a proprio insindacabile giudizio per i fini che riterrà utili, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto dell’aggiudicatario e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualesuoi aventi causa a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltipossa essere sollevata eccezione alcuna. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Consulting Agreement

Riservatezza. 111.1. Le informazioni, i concettiFermo restando quanto previsto ai precedenti Articoli, le idee, i procedimenti, i metodi Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione (i.e.: tecnica e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazionicommerciale, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione datia titolo esemplificativo e non esaustivo, di cui venga in possesso equalsiasi documento, comunquedisegno, a bozza o progetto, materiale, know-how, software, conoscenza, nell’esecuzione del presente Contrattocampione, dimostratore tecnologico o prodotto di prototipo o simili beni o prodotti che sia nel possesso, custodia o controllo della Parte divulgante) indicata come confidenziale e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto scambiata in esecuzione del presente Accordo Quadro (di seguito “Informazione Confidenziale”), e conseguentemente si impegnano a: • non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte; • non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo e dal Contratto attuativo nell’ambito del quale tali Informazioni Confidenziali possono essere scambiate; • custodire tali informazioni e non renderle accessibili a terzi che non siano i soggetti di cui al seguente Art. 11.2; • non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall’esecuzione del Contratto, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali; tale obbligo• restituire o distruggere immediatamente, tuttaviaal termine o alla risoluzione del Contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Confidenziali, sempre che non sussiste vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione. 11.2. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le Informazioni Confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per i dati: a) iscritto. Le Informazioni Confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che siano oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente Accordo o divengano di pubblico dominio, senza dei Contratti e che il Fornitore sia venuto meno al suo abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza e sempre conforme alle previsioni del presente Accordo Quadro. 11.3. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali a. quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratoripresente Accordo Quadro; b) b. le informazioni che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a divulgare quello in cui gli sono state comunicate dall’altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a specifici soggetticonoscenza in virtù dell’attività di ricerca; c. le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità. 311.4. Il Fornitore è responsabile La comunicazione di qualsiasi informazione confidenziale non attribuisce alla parte ricevente licenze e/o diritti di proprietà. 11.5. È vietato ogni possibile procedimento di reverse engineering, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, metodi di decompilazione o disassemblaggio ed altre attività di tale natura applicabili alle Informazioni Confidenziali. 11.6. Le Parti si impegnano a mantenere riservate tali informazioni confidenziali usando lo stesso grado di attenzione che userebbero per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte proteggere le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle proprie informazioni riservate, ma in ogni caso con un'attenzione non inferiore a quella ragionevole. In tale obbligo caso le Parti non saranno responsabili di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipatapresente articolo. 411.7. È fatto espresso divieto al Fornitore Le Parti concordano sin d'ora che eventuali azioni di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualearticolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dallo specifico Contratto, salvo espressa autorizzazione il caso di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltidolo o colpa grave. 511.8. In caso di inosservanza degli Gli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il cui al presente ContrattoArt. 11, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMArimarranno in vigore per cinque anni dalla scadenza del presente Accordo Quadro o del Contratto attuativo nell’ambito del quale tali Informazioni Confidenziali possono essere scambiate. 611.9. Il Fornitore si impegnaLe Parti s’impegnano altresì a rispettare, altresìove applicabili, le norme comunitarie e statunitensi – quali, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l’Export Administration Regulations (EAR), l’International Traffic in Arms Regulations (ITAR), il Regolamento CE n. 196/2003 1334/2000 e le loro successive modifiche ed integrazioni - in materia tema di riservatezzacontrolli e limitazioni all’esportazione, trasferimento, ed uso di particolari tecnologie ed informazioni tecniche.

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Samples: Accordo Quadro

Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adottare tutte le misure più opportune per impedire che soggetti diversi dal personale incaricato dell’esecuzione dei Lavori/Manutenzioni/Riparazioni oggetto del presente Contratto possano venire a conoscenza dei menzionati dati ed informazioni. 5. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 56. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, nonché dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. 7. In caso di inosservanza da parte del Fornitore anche di uno soltanto degli obblighi di riservatezzacui al presente articolo, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 68. Il Fornitore si impegnaAMA, altresìè espressamente autorizzata a fornire i dati tecnici, a rispettare quanto previsto dal D.Lgsnormativi, giuridici, sensibili, economici, amministrativi inerenti il Fornitore, necessari alla esecuzione del presente Contratto, o comunque richiesti dall’Autorità Giudiziaria e comunque dalle Autorità ed Amministrazioni pubbliche ai fini o nell’ambito dell’esercizio dei loro compiti ad essi devoluti. 9. n. 196/2003 Tutte le disposizioni contenute nel presente articolo, in materia caso di riservatezzasubappalto e sub affidamento devono essere trasferite nei relativi contratti di subappalto e sub affidamento, intendendosi tali obblighi e facoltà estesi anche nei confronti di subappaltatori e subaffidatari. L’inosservanza della presente disposizione è valutata quale giusta causa di risoluzione del contratto di appalto.

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione

Riservatezza. 1. Le informazioniCon la presente lei conferisce mandato, autorizza e incarica in tal senso la Banca ovvero i suoi agenti, dipendenti, funzionari e direttori e qualsiasi altro soggetto qualificabile come affiliato e per conto del quale la Banca accetta tale mandato, incarico e autorizzazione, di divulgare, anche mediante l'uso di comunicazioni e sistemi di comunicazione, informazioni riguardanti: i presenti Termini, qualsiasi Servizio, qualsiasi transazione di pagamento, lei, i concettibeneficiari dei pagamenti o di qualsiasi transazione (le "Informazioni" che comprendono, inter alia, nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, nazionalità) a qualsiasi persona indicata come "Beneficiario" all'Articolo 2 dell'Allegato sulla Riservatezza, nonché ai loro rispettivi dipendenti o agenti: (i) per una qualsiasi delle Finalità indicate all'Articolo 1 dell'Allegato sulla Riservatezza; (ii) se la divulgazione è consentita o richiesta dalla legge ((i) e (ii) congiuntamente le "Finalità Consentite"), indipendentemente dal fatto che la divulgazione avvenga nello Stato in cui lei è residente, o nello Stato in cui viene eseguita una transazione o un Servizio. Lei accetta che le richieste, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati istruzioni e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunqueinformazioni relative alla Banca, a conoscenzaqualsiasi Servizio, nell’esecuzione del presente Contrattoa lei o alle transazioni da divulgare in conformità ai presenti Termini, possano essere trasmesse oltre i confini nazionali e attraverso le reti, comprese le reti di non divulgarli in alcun modo proprietà e in qualsiasi forma gestite da parti terze, affinché la Banca possa svolgere i propri compiti ed esercitare i propri poteri e di non farne oggetto di utilizzazione diritti ai sensi dei presenti Termini. Lei accetta che tali informazioni possano essere fornite alle persone indicate come "Beneficiari" all'Articolo 2 dell'Allegato sulla Riservatezza. Lei espressamente rinuncia a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo diritto di cui al precedente comma sussistesegreto bancario, altresì, relativamente a tutto il materiale originario segreto professionale o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte tale riguardo, ove applicabile, ed espressamente riconosce che le persone che per ragioni informazioni divulgate ai sensi del loro ufficio verranno presente Articolo possano includere informazioni riservate dei clienti ai sensi dell'Articolo 41 della LFS. La Banca si impegna a conoscenza mantenere il riserbo in merito alle Informazioni. Nel rispetto delle leggi applicabili, il trattamento delle informazioni riservatepuò essere effettuato da qualsiasi affiliato o prestatore di servizi della Banca, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procederecomprese le affiliate, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di le succursali e le unità situate in qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso Stato in cui la Banca conduce affari o ha un prestatore di servizi, come ulteriormente indicato nell'Articolo 3 dell'Allegato sulla Riservatezza. Lei comprende che tale Beneficiario potrebbe essere stabilito in una giurisdizione al di fuori del Granducato di Lussemburgo. Nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, Lei autorizza la Banca a trasferire le Informazioni a tali affiliate, succursali, unità e prestatori di servizi nei luoghi che la Banca ritiene opportuni. Lei riconosce che ogni competente autorità, agenzia, organismo o tribunale appartenente a una giurisdizione al di fuori del Granducato di Lussemburgo (comprese le giurisdizioni in cui i Beneficiari sono stabiliti o elaborano tali Informazioni) può richiedere e ottenere l'accesso alle Informazioni, le quali possono essere detenute o elaborate in tale giurisdizione o accessibili tramite segnalazione automatica, scambio di informazioni o altra modalità ai sensi delle leggi e dei regolamenti in vigore in tale giurisdizione. La Banca informerà i Beneficiari che detengono o elaborano tali Informazioni di operare soltanto per le Finalità Consentite e in conformità con la legge applicabile e che l'accesso a tali Informazioni all'interno di un Beneficiario è limitato ai soggetti che hanno bisogno di conoscere le informazioni per le Finalità Consentite. Lei può revocare tale consenso in qualsiasi momento, in tal caso la Banca non sarà in grado di fornirle il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltiServizio. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Termini E Condizioni Dei Servizi Di Disposizione Di Ordine Di Pagamento

Riservatezza. 1. Le informazioniParti si impegnano, i concettitramite apposite procedure, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i a non divulgare all’esterno dati, anche tecnicinotizie, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo informazioni di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, carattere riservato eventualmente acquisite a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo seguito e in qualsiasi forma e di non farne relazione alle attività oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattodella presente Convenzione (d’ora in poi dette Informazioni Confidenziali). 2. L’obbligo In particolare, le Parti si obbligano a garantire la riservatezza e la segretezza delle Informazioni Confidenziali, non potendo, pertanto, rivelarle o trasferirle, direttamente o indirettamente, anche solo in parte, né a sfruttare economicamente le stesse, se non con il preventivo consenso scritto della Parte cui le Informazioni Confidenziali appartengono. 3. Ciascuna delle Parti si assume ogni e qualsiasi responsabilità per atti o fatti eventualmente imputabili ai propri dipendenti, rappresentanti, collaboratori, consulenti o fornitori che per qualsiasi ragione vengano a conoscenza di Informazioni Riservate e violino gli impegni di segretezza assunti con la presente scrittura, anche a beneficio di terzi fermo restando che la Parte Ricevente non potrà in ogni caso essere ritenuta responsabile qualora tale violazione si sia verificata utilizzando lo stesso grado di attenzione utilizzato per proteggere le proprie Informazioni Riservate o comunque un'attenzione non inferiore a quella ragionevole. 4. Non sono considerate Confidenziali e, pertanto, sono escluse degli obblighi di cui al precedente comma sussisteai commi 1 e 2 che precedono, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per le Informazioni e i datidati che abbiano le seguenti caratteristiche: a) le informazioni e i dati resi pubblici dalla Parte interessata o che siano di dominio pubblico al momento della comunicazione da una Parte alle altre Parti, o divengano lo diventino successivamente, purché ciò avvenga per cause diverse dall’inadempimento di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo una delle Parti agli obblighi di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratoricui al presente Accordo; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza le informazioni e i dati già in possesso della Parte Ricevente, purché non siano state da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi quest’ultima acquisite direttamente o indirettamente sotto accordo di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte e la Parte Ricevente ne dia immediata comunicazione ed evidenza alla Parte Cedente; c) le persone informazioni e i dati che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi siano stati legittimamente comunicati alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di Parte Ricevente da terzi, purché non siano state da questi ultimi acquisite direttamente o indirettamente sotto accordo di segretezza; d) le informazioni e i dati che siano stati sviluppati indipendentemente e in buona fede dalla Parte Ricevente che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Riservate della Parte Cedente; e) le informazioni e i dati che siano stati divulgati dietro consenso scritto della Parte Xxxxxxx; f) le informazioni e i dati la cui divulgazione sia imposta ai sensi di legge o per provvedimenti di una pubblica autorità, purché I) la Parte Ricevente ne abbia dato tempestivamente comunicazione scritta alla Parte Cedente rendendosi disponibile a pubblicità coadiuvare quest’ultima in ogni più opportuna azione tesa ad evitare la divulgazione delle Informazioni Riservate in questione, e II) la comunicazione sia contenuta nei limiti strettamente necessari all’adempimento dell’obbligo di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltilegge. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Convenzione Quadro

Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto pertanto, il Fornitore Consulente assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, conoscenza nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo a terzi e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) : che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore Consulente sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore lo stesso Consulente abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) ; che AMA la CNPADC abbia espressamente autorizzato il Fornitore Consulente a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore Consulente, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 cod. civ., è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subfornitori o subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore Consulente dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio e/o delle attività prestate verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale . Tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedereIl Consulente si impegna, nell’interesse proprio o di terzialtresì, ad adottare tutte le misure più opportune per impedire che soggetti diversi dal personale incaricato del trattamento possano venire a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto conoscenza dei dati trattati in base e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà esecuzione del presente Contratto. Il Consulente potrà citare i termini contenuti essenziali del presente Contratto Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Consulente medesimo a gare e procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezzacui al presente articolo, AMA la CNPADC ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore Consulente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6alla medesima CNPADC. Il Fornitore Consulente si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 n.196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Di Servizi Professionali Di Consulenza E Assistenza Nella Selezione Di Fondi Di Investimento Alternativi

Riservatezza. (1) Le Parti convengono di adottare misure appropriate per garantire la riservatezza di qualsiasi dato, documento o altro materiale identificato come riservato per la durata del Programma AAL e per i 10 anni successivi alla sua conclusione. Le informazioni, i concetti, Tutte le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto informazioni ricevute relative alla valutazione delle proposte di progetto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume strettamente riservate. (2) Ciò comprende l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo utilizzare informazioni riservate per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattoprevisti, né di divulgare informazioni riservate a terzi senza il consenso scritto della parte divulgatrice, di garantire che la comunicazione interna di informazioni riservate da parte di un destinatario avvenga rigorosamente in caso di necessità e di restituire alla parte divulgatrice, su richiesta, tutte le informazioni riservate fornite ai destinatari o da essi acquisite, comprese tutte le copie di tali documenti, e di eliminare tutte le informazioni archiviate in formato elettronico. Se necessario per la registrazione degli obblighi da ottemperare, i destinatari possono tuttavia richiedere di conservare una copia solo a fini di archiviazione. 2. L’obbligo (3) Nel caso in cui le informazioni riservate siano state comunicate oralmente, il loro carattere riservato deve essere confermato per iscritto dalla parte divulgatrice nei 15 giorni successivi alla divulgazione. (4) I destinatari sono responsabili dell’adempimento degli obblighi di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza sopra da parte dei propri dipendentiloro dipendenti e si assicurano che questi ultimi continuino a rispettarli, consulenti per quanto giuridicamente possibile, durante e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto dopo la conclusione del presente Contratto accordo e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione dopo la cessazione del rapporto di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltilavoro. (5. In caso ) La riservatezza non è più applicabile qualora le informazioni confidenziali divengano pubblicamente accessibili in modalità diverse da quelle di inosservanza una violazione degli obblighi di riservatezza, AMA ha . La parte divulgatrice informa successivamente il destinatario che le informazioni confidenziali non sono più tali. Queste ultime sono successivamente comunicate al destinatario senza alcun obbligo di riservatezza da parte di terzi che le possiedono legalmente e senza obbligo di riservatezza o la facoltà divulgazione o la comunicazione di dichiarare risolto tali informazioni confidenziali è imposta dalla legge nazionale di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMAuna delle Parti. (6) Le Parti adottano tutte le misure necessarie per prevenire situazioni in cui l’esecuzione imparziale e oggettiva del Programma AAL sia compromessa per motivi di interesse economico, di affinità politiche o nazionali, di legami familiari o affettivi o per qualsiasi altro interesse comune («conflitti di interessi»). Il Fornitore Qualsiasi situazione che comporti o suscettibile di condurre a un conflitto di interes- si impegna, altresì, durante l’attuazione del Programma AAL deve essere notificata senza indugio per iscritto alla controparte. Entrambe le Parti adottano immediatamente tutte le misure necessarie per porre rimedio a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezzatale situazione.

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Samples: International Agreement

Riservatezza. 1. Le informazioniCiascuna delle Parti, i concettiriconoscendo il carattere riservato delle informazioni e della documentazione relativa in generale ai Servizi, garantisce all'altra Parte, per la durata di questa relazione contrattuale e per tre anni dopo la cessazione o risoluzione per qualsiasi motivo di questa Documentazione di Adesione, che le ideeinformazioni e la documentazione acquisite in relazione alle prestazioni della Documentazione di Adesione saranno (i) trattate in modo confidenziale, i procedimenti(ii) al sicuro e protette contro furto, i metodi e/danneggiamento, perdita o i datiaccesso non autorizzato, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e momento, sia durante la durata del presente accordo o in qualsiasi momento successivo, senza il previo consenso scritto della Parte in questione, direttamente o indirettamente, garantisce di non farne oggetto usare o autorizzare o permettere l'uso delle informazioni riservate di utilizzazione tale Parte o divulgarle, sfruttarle, copiarle o modificarle o autorizzare o permettere a qualsiasi titolo terzi di fare lo stesso, oltre che per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo il fine esclusivo di eseguire o esercizio propri diritti e obblighi di cui al precedente comma sussistesotto nel presente e secondo la Documentazione di Adesione, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste fatte salve le leggi e i regolamenti applicabili e salvo come richiesto per i datila prestazione dei Servizi. Ciascuna Parte può divulgare informazioni riservate dell'altra parte: a) alle persone descritte nella Clausola 4 (n) per gli scopi specificati in tale paragrafo; b) come richiesto dalla legge, regolamento o ordine dell'autorità governativa da comunicarsi dalla Parte ricevente a condizione che, nella misura possibile in base alle circostanze, le informazioni riservate siano divulgate nei termini di riservatezza almeno secondo standard elevati quanto quelli applicabili alla parte che siano riceve ai sensi del presente paragrafo 7 e la parte rivelante è, nella misura praticabile nelle circostanze e fatto salvo ragionevole punto di vista della parte destinataria di rispettare leggi, regolamenti e linee guida, in ogni caso abbia dato ragionevole preavviso della divulgazione destinata e una ragionevole possibilità di contestare la stessa; o c) come ragionevolmente necessario per divulgarle ad un consulente professionale della parte che riceve a condizione che tale consulente cui le informazioni confidenziali sono comunicate si impegni per iscritto ad essere vincolato da obblighi di riservatezza di standard almeno pari a quelli fissati per la parte ricevente ai sensi del presente paragrafo 7. Gli obblighi di cui ai commi precedenti non impediscono la comunicazione e la divulgazione da parte di MTS in forma anonima dei Dati di Mercato. Nel momento in cui l'Operatore cessa di essere un membro del Mercato MTS, l'Operatore, su richiesta di MTS, restituirà a MTS o divengano distruggerà, tutte le informazioni riservate, nella misura in cui le stesse sono o meno diventate di dominio pubblico, e/ o non sono tenute a essere conservate per fini regolamentari. Gli obblighi di riservatezza in questa clausola 7 non si estendono a qualsiasi informazione o materiale che la Parte ricevente può dimostrare: a) essere, o essere diventata di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo dominio non in conseguenza di una violazione degli obblighi di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratoricontenuti nel presente contratto; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore era in possesso della Parte ricevente, senza alcun obbligo di riservatezza, prima della data di divulgazione delle informazioni dalla parte divulgante a divulgare quella ricevente; o c) è stato descritto in modo indipendente ad esso da un terzo abilitato a specifici soggetti. 3rivelarlo. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da Ciascuna parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno subito dopo essere venuta a conoscenza delle dà avviso alla parte alla quale le informazioni riservate appartengono, di qualsiasi divulgazione non autorizzata, uso improprio, furto o altre perdite di tali informazioni riservate, tale obbligo siano esse involontarie o diversamente. L'Operatore accetta che MTS possa condividere informazioni riservate con qualsiasi dei suoi dipendenti, amministratori, consulenti, agenti e imprese del gruppo. MTS garantirà il rispetto di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza tali dipendenti, direttori, consulenti, agenti e imprese del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto gruppo della clausola 7 del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualeaccordo, salvo espressa autorizzazione e rimarrà responsabile per qualsiasi violazione della clausola 7 da parte di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltichiunque di essi. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Condizioni Generali

Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione all'esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione nell'esecuzione del presente Contratto, Contratto e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione all'esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; , tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico all'incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali . Sarà altresì necessaria la preventiva autorizzazione di AMA per l'utilizzo dei dati del presente Contratto per la ai fini della partecipazione a gare e appaltiappalti da parte del Fornitore. 5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche in materia di dati personali, come meglio specificato al successivo art. 22. 6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Servizio Di Manutenzione

Riservatezza. 17.1. Le informazioni“Informazioni Riservate” comprendono, a titolo esemplificativo, tutte le informazioni associate a ciascuna Parte che non siano note pubblicamente, comprese le informazioni aziendali specifiche, i concettiprocessi e le procedure, le ideeil software, i procedimentidesign dei prodotti, i metodi e/nomi, gli indirizzi e qualsiasi altra informazione associata a Clienti e Acquirenti e a potenziali Clienti e Acquirenti, informazioni sulle vendite, prezzi e costi, qualsiasi altra informazione finanziaria non pubblicata, piani aziendali, dati di marketing e qualsiasi altra informazione riservata e proprietaria, che sia o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto meno chiaramente segnalata come “riservata” o “proprietaria”. Le Informazioni Riservate della Kitch includono tutte le informazioni che riceve sulla Kitch o sui Servizi che non sono considerati riservati pubblicamente note. 7.2. Ciascuna Parte accetta e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo concorda di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per utilizzare le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo Informazioni Riservate dell’altra Parte solo nella misura necessaria ad adempiere ai rispettivi obblighi previsti nei Termini e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione conformità a qualsiasi titolo obbligo dei presenti Termini. Ciascuna Parte accetta e si impegna a compiere ogni ragionevole sforzo per scopi diversi prevenire la duplicazione, la divulgazione e l’uso di qualsiasi Informazione Riservata, fatta eccezione (i) da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste e per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti agenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori fornitori di questi ultimi, servizi che devono avere accesso alle Informazioni Riservate per l’adempimento degli obblighi di segretezza anzidetti; pertantodella Parte, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo che saranno soggetti a obblighi di riservatezza nei confronti della Parte che siano quantomeno tanto impegnativi quanto quelli dei Termini; o (ii) come richiesto dalla legge o da un’ordinanza del tribunale della giurisdizione applicabile sulle Parti a tutte le persone condizione che, se legalmente consentito, la Parte notifichi debitamente l’altra Parte con un ragionevole preavviso e compia sforzi commercialmente ragionevoli per garantire che per ragioni del loro ufficio verranno venga riservato un trattamento confidenziale a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipatadivulgazione. 47.3. È fatto espresso divieto Le Informazioni riservate escludono qualsiasi informazione di cui la Parte che riceve le informazioni può provare che: era pubblicamente nota, o era nota alla Parte ricevente, al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio momento della divulgazione delle informazioni; siano state sviluppate in modo indipendente dalla Parte ricevente senza fare uso delle Informazioni Riservate dell'altra Parte; o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso siano state ottenute dalla Parte ricevente in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltialtro modo senza violare alcuna disposizione dei presenti Termini. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

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Samples: Termini E Condizioni Di Utilizzo Del Servizio

Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto Accordo Quadro sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente ContrattoAccordo Quadro e dei relativi Ordini, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattodell’Accordo Quadro e/o degli Ordini. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente ContrattoAccordo Quadro e relativi Ordini; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto dell’Accordo Quadro o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adottare tutte le misure più opportune per impedire che soggetti diversi dal personale incaricato dell’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro e relativi Xxxxxx possano venire a conoscenza dei menzionati dati ed informazioni. 5. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto Accordo Quadro e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualein esecuzione degli ordini, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto Accordo Quadro e/o dei relativi Ordini per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nonché dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. 7. In caso di inosservanza da parte del Fornitore anche di uno soltanto degli obblighi di cui al presente articolo, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e relativi Ordini, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.

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Samples: Service Agreement

Riservatezza. 1. Le informazioni15.1 Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dalla Legge e, i concettiin particolare, dall’articolo 122 del TUF, le ideeParti si impegnano (anche per conto del fatto del terzo) a mantenere strettamente riservata e confidenziale ogni informazione relativa al presente Patto e alla sua esecuzione, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo avuto particolare riguardo all’esercizio dei diritti ed all’osservanza dei doveri che ne derivano in capo alle Parti (le “Informazioni Riservate”). 15.2 Gli obblighi di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, riservatezza di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di sopra non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i datiriguardano: a(i) che siano le informazioni che, al momento della loro trasmissione, sono già di dominio pubblico o lo divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile successivamente per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, fatto non costituente violazione degli obblighi di segretezza anzidetti; pertantoriservatezza assunti con il presente Patto; (ii) le informazioni che, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo successivamente alla loro trasmissione, dovessero diventare di riservatezza a tutte le persone che pubblico dominio per ragioni del non dipendenti da colpa o negligenza delle Parti; (iii) le informazioni che, al momento della loro ufficio verranno a conoscenza trasmissione, sono già legittimamente conosciute da un’altra Parte; (iv) le informazioni che le Parti potranno ricevere da soggetti terzi ai quali è legittimamente consentito divulgarle; (v) le informazioni in relazione alle quali ciascuna delle Parti ha prestato il proprio consenso scritto alla divulgazione; (vi) le informazioni riservatetrasmesse ad amministratori, tale obbligo sindaci, dirigenti, dipendenti e consulenti, rappresentanti di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto una delle Parti al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del fine dello svolgimento delle trattative relative al presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente ContrattoPatto, fermo restando che il Fornitore ciascuno dei predetti soggetti che venisse a conoscenza di tali informazioni riservate sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMAsoggetto agli obblighi di riservatezza contenuti nel presente Patto. 6. Il Fornitore 15.3 Qualora la divulgazione delle informazioni si impegnarendesse necessaria a causa di disposizioni di Legge o regolamentari, altresìovvero sia richiesto da qualsiasi Autorità, ovvero nell’ambito di qualsiasi procedimento amministrativo o giudiziario in cui una delle Parti sia coinvolta, ovvero sia necessaria per il rispetto da parte del Comune di Seregno di specifiche esigenze di trasparenza e comunicazione previste per Xxxxx, ciascuna Parte informerà immediatamente le altre Parti della necessità di procedere alla divulgazione delle Informazioni Riservate e concorderà con la medesima le modalità di detta divulgazione. 15.4 In aggiunta, le Parti definiranno di comune accordo ed in buona fede, il contenuto delle comunicazioni da effettuare al pubblico in relazione al perfezionamento del Patto, fatti salvi i diversi obblighi di Legge o regolamentari, ovvero qualora ciò sia richiesto da qualsiasi Autorità. 15.5 Le Parti danno atto di essere a rispettare conoscenza delle disposizioni previste dal TUF nonché delle disposizioni di cui all’articolo 11 del Regolamento UE 596/2014 e delle disposizioni del Regolamento di Esecuzione UE 959/2016 e del Regolamento Delegato UE 960/2016. 15.6 Fermo restando quanto previsto sopra, resta inteso che gli obblighi di confidenzialità di cui al presente Articolo 13 non troveranno applicazione laddove la divulgazione di tali dati, informazioni e/o documenti a terzi sia necessaria al fine di agire in giudizio nei confronti dell’altra Parte in relazione agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 presente Xxxxx. 15.7 Le obbligazioni di una Parte ai sensi del presente Articolo 13 cesseranno decorsi 2 (due) anni dalla data in materia di riservatezzacui tale Parte non detenga più alcuna Azione nella Società.

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Samples: Accordo Quadro – Secondo Accordo Modificativo

Riservatezza. 1. Le informazioni11.1 Il Fornitore dà atto e riconosce che Artsana è proprietaria delle Informazioni Riservate e titolare di ogni relativo diritto di proprietà intellettuale. 11.2 Il Fornitore è tenuto a: (a) mantenere segrete e a non rivelare ad alcuna terza parte le Informazioni Riservate; (b) porre in essere tutte le misure e cautele ragionevolmente necessarie ed appropriate per prevenire la divulgazione e l’uso non autorizzato delle Informazioni Riservate; (c) al termine della fornitura, o anche antecedentemente su richiesta di Artsana, restituire immediatamente tutti i concettidocumenti contenenti le Informazioni Riservate ed a distruggerne qualsiasi copia cartacea o su qualsiasi altro supporto; (d) utilizzare le Informazioni Riservate soltanto in quanto necessario per l’esecuzione dei Contratti; (e) non riprodurre o copiare le informazioni Riservate se non nei limiti autorizzati espressamente da Artsana; (f) non brevettare, le ideené registrare come marchio, design o modello alcuna informazione o dato contenuto nelle Informazioni Riservate; (g) limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione ai soli dipendenti i procedimenti, cui incarichi giustifichino la necessità di conoscere tali Informazioni Riservate; (h) informare i metodi dipendenti all’interno della propria organizzazione che vengano a conoscenza delle Informazioni Riservate degli impegni di segretezza ad esse relativi; (i) non sviluppare per terzi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, fornire a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del titolo, direttamente o indirettamente prodotti realizzati sfruttando le Informazioni Riservate; (j) imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui articolo a qualsiasi terzo al quale il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contrattodebba trasmettere le Informazioni Riservate nell'ambito della esecuzione dei Contratti, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMAresponsabile nei confronti di Artsana per qualsiasi violazione degli obblighi di cui al presente art. 11 rispetto alle Informazioni Riservate commessa da detto terzo. 6. Il 11.3 Né le presenti Condizioni Generali né la rivelazione di Informazioni Riservate qui prevista sarà interpretata come fonte per il Fornitore si impegnadi diritti a concessioni di licenze su brevetti, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia domande di riservatezzabrevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale su informazioni e dati inclusi nelle Informazioni Riservate.

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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto Di Beni E Servizi