Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché del Regolamento UE 2016/679, circa il trattamento dei dati forniti dal Committente. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno di riservatezza. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei casi in cui la legge preveda che le informazioni siano rese note a terzi, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è in procinto di fornire.
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Samples: Regolamento Generale Certificazione Impianti in Deroga Rg05, Regolamento Generale Certificazione Impianti in Deroga Rg05
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità 28.1 Le Parti convengono che quanto contenuto nel Contratto sarà ritenuto strettamente confidenziale. Pertanto, ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi, in assenza del consenso scritto dell’altra Parte, alcun documento, dato o informazione ricevuto direttamente o indirettamente dell’altra Parte o di cui sia venuta a conoscenza in occasione dell’esecu zione del Contratto.
28.2 Il Fornitore non farà uso di documenti, dati ed infor mazioni forniti dal Committente per scopi che non siano strettamente connessi con le esigenze derivanti dall’esecuzione delle obbligazioni di cui al Contratto.
28.3 Gli obblighi di cui ai precedenti paragrafi non troveranno applicazione con riguardo alle informazioni: (a) che siano di pubblico dominio o che, senza colpa delle Parti, possano diventare di pubblico dominio; (b) che si possa provare essere state in possesso di una Parte al momento della divulgazione e che non siano state precedentemente fornite, direttamente o indiretta mente, dall’altra Parte; (c) di cui le Parti vengano in altro modo legittimamente a conoscenza per mezzo di un terzo non vincolato da alcun obbligo di riserva tezza; (d) che debbano essere comunicate a terzi in osservanza ad obblighi normativi o a richiesta da parte di pubbliche autorità.
28.4 Il mancato adempimento da parte del Fornitore degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo sarà considerato grave inadempimento ai fini della risoluzione del Contratto.
28.5 La stipulazione del Contratto vale come informativa e come consenso al trattamento dei dati, ove richiesto ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché del Regolamento UE 2016/679, circa il trattamento dei dati forniti dal Committente. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati 196 e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno di riservatezza. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei casi in cui la legge preveda che le informazioni siano rese note a terzi, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è in procinto di forniress.mm.ii.
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Samples: General Conditions of Contract, General Conditions of Contract
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed applicazione i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché del Regolamento UE 2016/679, circa il trattamento dei dati forniti dal Committente. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati 51/2018 e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno materia di riservatezza. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei casi in cui la legge preveda che le informazioni siano rese note a terzi, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è in procinto di fornire.
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Samples: Convenzione Per L’acquisizione Di Servizi Specialistici Per La Gestione Del Sistema Di E Learning, Convenzione Per Il Servizio Di Noleggio Auto Con Conducente
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione 1. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del D.Lgscontratto.
2. 30 giugno 2003L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, n. 196altresì, relativamente a tutta la documentazione originaria o predisposta in esecuzione del contratto.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L’Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché del Regolamento UE 2016/679di subappaltatori e dei dipendenti, circa il trattamento dei dati forniti dal Committenteconsulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione caso di inosservanza degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei L’Aggiudicatario può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la legge preveda che le informazioni siano rese note partecipazione dell’Aggiudicatario stesso a terzigare e appalti, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è previa comunicazione all’Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. L’Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016) in procinto materia di fornireriservatezza.
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Samples: Contract for the Update of the Land Use and Coverage Database of the Sardinia Region, Contract
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione 1. L’operatore economico ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del D.Lgsservizio affidato.
2. 30 giugno 2003L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, n. 196altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto di Accordo Quadro e degli appalti derivati.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L’operatore economico è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché del Regolamento UE 2016/679di subappaltatori e dei dipendenti, circa il trattamento dei dati forniti dal Committenteconsulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione caso di inosservanza degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno obblighi di riservatezza, l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di AQ nei confronti dell’aggiudicatario inadempiente, fermo restando che l’aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute L’operatore economico può citare i termini essenziali dell’Accordo Quadro o dei contratti da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei esso derivati nei casi in cui sia condizione necessaria per la legge preveda che le informazioni siano rese note partecipazione dello stesso a terzigare e appalti, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. L’operatore economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs.196/2003 e s.m.i. dal Regolamento UE n. 679/2016 e dai relativi regolamenti di attuazione in procinto materia di fornireriservatezza.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Legali Di Consulenza, Accordo Quadro Per Servizi Legali
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione del D.Lgs1. 30 giugno 2003Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, n. 196comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché del Regolamento UE 2016/679di subappaltatori e dei dipendenti, circa il trattamento dei dati forniti dal Committenteconsulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione caso di inosservanza degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno obblighi di riservatezza, l’Azienda, ha facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei Il Fornitore può citare i termini essenziali dell’Accordo nei casi in cui sia condizione necessaria per la legge preveda che le informazioni siano rese note partecipazione del Fornitore stesso a terzigare e appalti, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è previa comunicazione all’Azienda delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, dal GDPR e dai relativi regolamenti di attuazione in procinto materia di fornireriservatezza.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Di Protezione Individuale (d.p.i.)
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del D.LgsContratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. 30 giugno 2003L’obbligo di cui al precedente punto sussiste, n. 196altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché del Regolamento UE 2016/679dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, circa il trattamento dei dati forniti dal Committenteconsulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In particolarecaso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, si rimanda ad una espressa condivisione degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce Xxxxx ha la riservatezza facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento i danni che dovessero derivare a Venis e/o notificaagli Utilizzatori.
5. In tali casi eccezionaliIl Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno di riservatezza. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la legge preveda che le informazioni siano rese note partecipazione del Fornitore medesimo a terzigare e appalti.
6. Xxxxx restando quanto previsto nel successivo articolo 20, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è in procinto di fornire.il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal GDPR 679/2016
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Samples: Servizio Di Elaborazione Elettronica
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione 1. Il Fornitore contraente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del D.LgsContratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
2. Il Fornitore contraente è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Corbetta ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune di Corbetta.
4. Il Fornitore contraente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
5. Xxxxx restando quanto previsto nel successivo articolo 16, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché del Regolamento UE 2016/679, circa il trattamento dei dati forniti dal Committente. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato 196 (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto Codice della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno di riservatezza. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiriPrivacy); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei casi in cui la legge preveda che le informazioni siano rese note a terzi, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è in procinto di fornire.
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Riservatezza. SIC opera nella piena conformità 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Aziende Sanitarie Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro ed applicazione i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali dell’Accordo Quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché del Regolamento UE 2016/679, circa il trattamento dei dati forniti dal Committente. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati 51/2018 e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno materia di riservatezza. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei casi in cui la legge preveda che le informazioni siano rese note a terzi, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è in procinto di fornire.
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Samples: Accordo Quadro
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione del D.LgsIl Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Fornitura. 30 giugno 2003L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, n. 196altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché del Regolamento UE 2016/679di subappaltatori e dei dipendenti, circa il trattamento dei dati forniti dal Committenteconsulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione caso di inosservanza degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno obblighi di riservatezza, l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la legge preveda che le informazioni siano rese note partecipazione del Fornitore stesso a terzigare e appalti, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in procinto materia di fornireriservatezza.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Bottiglie Sterili E Non Sterili
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo/Convenzione quadro.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo/Convenzione quadro.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Aziende Sanitarie Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo/Convenzione quadro ed applicazione i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali dell’Accordo/Convenzione quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché del Regolamento UE 2016/679, circa il trattamento dei dati forniti dal Committente. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati 51/2018 e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno materia di riservatezza. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei casi in cui la legge preveda che le informazioni siano rese note a terzi, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è in procinto di fornire.
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Samples: Accordo/Convenzione Quadro
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione del D.Lgs1. 30 giugno 2003Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, n. 196ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché del Regolamento UE 2016/679di subappaltatori e dei dipendenti, circa il trattamento dei dati forniti dal Committenteconsulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione caso di inosservanza degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno obblighi di riservatezza, il Servizio della Centrale regionale di committenza nonché le Aziende Sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la legge preveda che le informazioni siano rese note partecipazione del Fornitore stesso a terzigare e appalti, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è previa comunicazione alla Centrale regionale di committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), in procinto materia di fornireriservatezza.
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Riservatezza. SIC opera nella piena conformità 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Aziende Sanitarie Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed applicazione i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché del Regolamento UE 2016/679, circa il trattamento dei dati forniti dal Committente. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati 51/2018 e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno materia di riservatezza. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei casi in cui la legge preveda che le informazioni siano rese note a terzi, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è in procinto di fornire.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Aghi, Siringhe, Aghi Cannula E Tappi Per Catetere
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione 1. Il Fornitore contraente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del D.LgsContratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 30 giugno 2003L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, n. 196altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
2. Il Fornitore contraente è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché del Regolamento UE 2016/679dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, circa il trattamento dei dati forniti dal Committenteconsulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione caso di inosservanza degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno obblighi di riservatezza, il Punto Ordinante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Punto Ordinante.
4. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempioIl Fornitore contraente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la legge preveda che le informazioni siano rese note partecipazione del Fornitore medesimo a terzigare e appalti.
5. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 16, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è in procinto di fornireil Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
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Samples: Servizi Di Igiene Ambientale
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione 1. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del D.LgsContratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. 30 giugno 2003L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, n. 196altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché del Regolamento UE 2016/679dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, circa il trattamento dei dati forniti dal Committenteconsulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione caso di inosservanza degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno obblighi di riservatezza, l’AORN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto di fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’AORN.
5. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la legge preveda che le informazioni siano rese note partecipazione del Fornitore medesimo a terzigare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è in procinto di fornireil Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
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Samples: Servizi D’ingegneria E Architettura
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui sia in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione quadro e dei singoli Contratti attuativi, e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del D.Lgsrapporto contrattuale. 30 giugno 2003L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, n. 196altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
2. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché del Regolamento UE 2016/679dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, circa il trattamento dei dati forniti dal Committenteconsulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. In particolarecaso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, si rimanda ad una espressa condivisione degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce l’Agenzia ha la riservatezza facoltà di dichiarare risolto di diritto la Convenzione quadro, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento i danni che dovessero derivare all’Agenzia e/o notificaalle Amministrazioni Contraenti.
4. In tali casi eccezionaliIl Fornitore può citare i contenuti essenziali dello Schema di Convenzione, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno di riservatezza. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei nei casi in cui ciò sia condizione necessaria per la legge preveda che le informazioni siano rese note partecipazione del Fornitore medesimo a terzigare e appalti.
5. Xxxxx restando quanto previsto nel successivo articolo 30, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è in procinto di fornireil Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).
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Samples: Convenzione Quadro
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché del Regolamento UE 2016/679, circa il trattamento dei dati forniti dal Committente. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza 20.1 Ciascuna delle Parti ha l’obbligo di tutti gli atti, mantenere riservati i dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale le informazioni, xxx comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, in relazione ai servizi e durante lo svolgimento di tutte le attività prestati ai sensi della presente Convenzione. CDP ha, altresì, l’obbligo di certificazione CE degli impianti elevatorinon divulgare tali dati e informazioni, in maggior alcun modo quelle e in qualsiasi forma e di carattere riservato non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli necessari all’esecuzione del Servizio. I predetti obblighi resteranno in vigore per l’intera durata della presente Convenzione e per i 5 (proprietà industrialecinque) anni successivi alla cessazione di efficacia della stessa. Restano fermi gli obblighi di cui al precedente articolo 10.3.
20.2 Ciascuna delle Parti è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto consulenti e collaboratori, degli anzidetti obblighi di riservatezza. Gli obblighi di cui al comma 1 non concernono i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio ovvero che siano stati oggetto di previo accordo tra le Parti, restando peraltro fermo che ciascuna delle Parti è autorizzata trasmettere i relativi dati e/o informazioni su richiesta di una autorità giudiziaria, tributaria, amministrativa, di controllo o di vigilanza ovvero ove sia richiesto da disposizioni qualsiasi disposizione di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionaliregolamentare
20.3 Fermo restando quanto previsto all’articolo 23, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note Parti si impegnano, altresì, a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno di riservatezza. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - quanto previsto dal presente regolamento (esD.Lgs. elenco Organizzazioni certificaten. 196/2003 e dal GDPR.
20.4 Fermo quanto sopra, sospensionie senza ulteriori oneri a carico del Fondo Rotativo, riduzioni, ritiri); - richiesto le Parti concordano di avviare un progetto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica sottoporsi allo Steering Group per la istituzione di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime un portale relativo al Fondo Rotativo in apposita sezione sul sito di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei casi in cui la legge preveda che le informazioni siano rese note a terzi, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è in procinto di fornireCDP.
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Samples: Convenzione
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione del D.Lgs. 30 giugno 20036.1 Le seguenti informazioni sono considerate informazioni riservate: (i) l’esistenza, n. 196lo scopo e i contenuti delle presenti Condizioni e di qualsiasi accordo, nonché del Regolamento UE 2016/679offerta o documento a cui si applicano le presenti Condizioni, circa e qualsiasi informazione (in qualsiasi forma, relativa a PSA o a qualsiasi altro soggetto) che il trattamento dei dati forniti dal CommittenteFornitore ottenga come risultato delle presenti Condizioni o di qualsiasi accordo, offerta o documento a cui si applicano le presenti Condizioni. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce le informazioni riservate includono (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) i dati e le informazioni relativi a macchinari, apparecchiature o parti di macchinari o apparecchiature che sono sviluppati dal fornitore in cooperazione con PSA o secondo le istruzioni di PSA.
6.2 Il Fornitore deve garantire la riservatezza di tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatoriinformazioni riservate, come stabilito nella clausola 6.1 e non può divulgare le suddette informazioni, in maggior modo quelle tutto o in parte, senza il previo consenso scritto di carattere riservato PSA. Il Fornitore deve altresì garantire che le sue società affiliate, i suoi direttori, dipendenti, incaricati e consiglieri e quelli delle società affiliate rispettino tale obbligazione.
6.3 Tuttavia, le seguenti azioni non costituiscono violazione delle obbligazioni elencate nella clausola 6.2: (proprietà industriale, brevetti ecc..i) salvo quanto prescritto divulgazione da disposizioni parte del Fornitore in caso di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento procedimento giudiziario e/o notifica. In tali casi eccezionaliarbitrato avviato da una delle due parti nei confronti dell’altra, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno di riservatezza. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei casi nella misura in cui la legge preveda che le informazioni siano rese note a terzidivulgazione sia strettamente necessaria nel contesto del procedimento, SIC comunica preventivamente e (ii) divulgazione da parte del Fornitore se e nella misura strettamente necessaria per iscritto al Committente le informazioni che è in procinto il Fornitore per rispettare i suoi obblighi legali e normativi. In quest’ultimo caso, il Fornitore deve consultare PSA, nella misura ragionevolmente possibile, prima di fornirerispettare tale obbligo.
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Samples: Condizioni Generali d'Acquisto
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione del D.Lgs1. 30 giugno 2003Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, n. 196ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché del Regolamento UE 2016/679di subappaltatori e dei dipendenti, circa il trattamento dei dati forniti dal Committenteconsulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione caso di inosservanza degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno obblighi di riservatezza, ARIC, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
5. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la legge preveda che le informazioni siano rese note partecipazione del Fornitore stesso a terzigare e appalti, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è previa comunicazione alla ARIC delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in procinto materia di fornireriservatezza.
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Riservatezza. SIC opera nella piena conformità 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Agenzia, nonché le Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed applicazione i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché del Regolamento UE 2016/679, circa il trattamento dei dati forniti dal Committente. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati 51/2018 e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno materia di riservatezza. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei casi in cui la legge preveda che le informazioni siano rese note a terzi, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è in procinto di fornire.
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Samples: Fornitura Di Gas Naturale
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del D.LgsContratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. 30 giugno 2003L’obbligo di cui al precedente punto sussiste, n. 196altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché del Regolamento UE 2016/679dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, circa il trattamento dei dati forniti dal Committenteconsulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In particolarecaso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, si rimanda ad una espressa condivisione degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce Xxxxx ha la riservatezza facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento i danni che dovessero derivare a Venis e/o notificaagli Utilizzatori.
5. In tali casi eccezionaliIl Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno di riservatezza. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la legge preveda che le informazioni siano rese note partecipazione del Fornitore medesimo a terzigare e appalti.
6. Xxxxx restando quanto previsto nel successivo articolo 20, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è in procinto di fornireil Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal GDPR 679/2016.
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Samples: Servizio Di Gestione Dei Verbali
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
1. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed applicazione i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
5. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché del Regolamento UE 2016/679, circa il trattamento dei dati forniti dal Committente. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati 51/2018 e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno materia di riservatezza. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei casi in cui la legge preveda che le informazioni siano rese note a terzi, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è in procinto di fornire.
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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Di Riscossione Tributi Ed Entrate Comunali
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del D.LgsContratto.
2. 30 giugno 2003L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, n. 196altresì, nonché relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Regolamento UE 2016/679Contratto.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, circa il trattamento dei dati forniti dal Committenteconsulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione caso di inosservanza degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno obblighi di riservatezza, l’Assemblea ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la legge preveda che le informazioni siano rese note partecipazione del Fornitore stesso a terzigare e appalti, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è previa comunicazione all’Assemblea delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in procinto materia di fornireriservatezza.
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Samples: Service Agreement
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione 1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del D.Lgscontratto.
2. 30 giugno 2003L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, n. 196altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché del Regolamento UE 2016/679degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, circa il trattamento dei dati forniti dal Committentedegli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione caso di inosservanza degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno obblighi di riservatezza, l’A.S.L. Roma 1, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la legge preveda che le informazioni siano rese note partecipazione del Fornitore stesso a terzigare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR) in procinto materia di fornireriservatezza.
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Samples: Approvazione Atti E Indizione Della Procedura Aperta
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del D.Lgspresente contratto.
3. 30 giugno 2003L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, n. 196consulenti e collaboratori, nonché del Regolamento UE 2016/679nonc hé dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, circa il trattamento dei dati forniti dal Committenteconsulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In particolarecaso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, si rimanda ad una espressa condivisione degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza Consip ha la facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento i danni che dovessero derivare alla Consip e/o notificaalle Amministrazioni o Enti Contraenti.
6. In tali casi eccezionaliIl Fornitore potrà citare i termini essenziali della presente Convenzione, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno di riservatezza. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stessa a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge preveda che le informazioni siano rese note a terzi, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è 675/1996 e dai relativi regolamenti di attuazione in procinto materia di fornireriservatezza.
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Samples: Schema Di Convenzione Per La Fornitura Di Gas Naturale
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione del D.Lgs1. 30 giugno 2003Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, n. 196ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché del Regolamento UE 2016/679di subappaltatori e dei dipendenti, circa il trattamento dei dati forniti dal Committenteconsulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione caso di inosservanza degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la legge preveda che le informazioni siano rese note partecipazione del Fornitore stesso a terzigare e appalti, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in procinto materia di fornireriservatezza.
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Samples: Service Agreement
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione del D.Lgs1. 30 giugno 2003Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, n. 196ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché del Regolamento UE 2016/679di subappaltatori e dei dipendenti, circa il trattamento dei dati forniti dal Committenteconsulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione caso di inosservanza degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno obblighi di riservatezza, l’Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei Il Fornitore potrà citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la legge preveda che le informazioni siano rese note partecipazione del Fornitore stesso a terzigare e appalti, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è previa comunicazione all‘Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalD.Lgs 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in procinto materia di fornireriservatezza.
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Samples: Fornitura Di Personal Computer
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione del D.Lgs1. 30 giugno 2003Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, n. 196ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Fornitura.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché del Regolamento UE 2016/679di subappaltatori e dei dipendenti, circa il trattamento dei dati forniti dal Committenteconsulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione caso di inosservanza degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la legge preveda che le informazioni siano rese note partecipazione del Fornitore stesso a terzigare e appalti, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è previa comunicazione alla stazione appaltante delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dai regolamenti di attuazione in procinto materia di fornireriservatezza.
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Samples: Fornitura Di Apparecchiature E Componenti Per L’adeguamento Degli Impianti Di Rivelazione Incendi
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione del D.Lgs1. 30 giugno 2003Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, n. 196ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché del Regolamento UE 2016/679di subappaltatori e dei dipendenti, circa il trattamento dei dati forniti dal Committenteconsulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione caso di inosservanza degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno obblighi di riservatezza, le Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la legge preveda che le informazioni siano rese note partecipazione del Fornitore stesso a terzigare e appalti, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è previa comunicazione alla regione Calabria delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR) in procinto materia di fornireriservatezza.
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Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del D.LgsContratto e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 30 giugno 2003L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, n. 196altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CNPADC, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CNPADC. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Regolamento UE 2016/679Contratto, circa il nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati forniti dal Committentepersonali (D. Lgs. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati n. 196/2003 e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale s.m.i.) e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, ulteriori provvedimenti in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno di riservatezza. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei casi in cui la legge preveda che le informazioni siano rese note a terzi, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è in procinto di fornire.
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Riservatezza. SIC opera nella piena conformità I dati dell’aggiudicatario, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 - così come modificato dal D.lgs. 101/2018 - saranno trattati dall’ASUR MARCHE, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e dei regolamenti in materia, correlati al rapporto contrattuale ed applicazione alla gestione amministrativa e contabile dello stesso. Con il presente capitolato/contratto si trasmette l’informativa di cui all’art.13 GDPR. L’aggiudicatario riconosce e accetta che qualora l’oggetto contrattuale comporti il trattamento di dati personali per conto dell’ASUR MARCHE, lo stesso sarà designato e costituito, con la stipula del D.Lgscontratto e in relazione all’espletamento dell’appalto, quale Responsabile esterno del Trattamento dei dati nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016(GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, specialmente in riferimento alle disposizioni di cui all’art. 28 GDPR. L’aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché del Regolamento UE 2016/679, circa il trattamento dei dati forniti dal Committente. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza Ha l’obbligo di tutti gli atti, mantenere riservati i dati e le informazioni riguardanti il Committente nel corso di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento contratto. Si impegna ad imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatoripersone che, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento direttamente e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note indirettamente verranno a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno di riservatezza. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come conoscenza delle informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate L’aggiudicatario dovrà ottemperare diligentemente a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento tutti gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento nonché formare i propri dipendenti sui loro obblighi e vigilare sull’operato dei propri incaricati del trattamento. Il legale rappresentante dell’aggiudicatario dà atto del ricevimento dell’informativa di cui all’art.13 del Regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiriUE) 2016/679 (GDPR); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei casi in cui la legge preveda che le informazioni siano rese note a terzi, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è in procinto di fornire.
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Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione del D.Lgs1. 30 giugno 2003Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, n. 196ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché del Regolamento UE 2016/679di subappaltatori e dei dipendenti, circa il trattamento dei dati forniti dal Committenteconsulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione caso di inosservanza degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la legge preveda che le informazioni siano rese note partecipazione del Fornitore stesso a terzigare e appalti, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 51/2018 e in procinto materia di fornireriservatezza.
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Samples: Fornitura Di Materiale Da Medicazione Per Ortopedia
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione del D.Lgs1. 30 giugno 2003Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, n. 196ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché del Regolamento UE 2016/679di subappaltatori e dei dipendenti, circa il trattamento dei dati forniti dal Committenteconsulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione caso di inosservanza degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno obblighi di riservatezza, il Servizio della Centrale regionale di committenza nonché le Aziende Sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei Il Fornitore può citare i termini essenziali dell’Accordo nei casi in cui sia condizione necessaria per la legge preveda che le informazioni siano rese note partecipazione del Fornitore stesso a terzigare e appalti, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è previa comunicazione alla Centrale regionale di committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), in procinto materia di fornireriservatezza.
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Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione del D.Lgs1. 30 giugno 2003Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, n. 196ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché del Regolamento UE 2016/679di subappaltatori e dei dipendenti, circa il trattamento dei dati forniti dal Committenteconsulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione caso di inosservanza degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la legge preveda che le informazioni siano rese note partecipazione del Fornitore stesso a terzigare e appalti, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in procinto materia di fornireriservatezza.
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Samples: Vaccine Supply Agreement
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del D.Lgscontratto.
2. 30 giugno 2003L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, n. 196altresì, relativamente a tutta documentazione originaria o predisposta in esecuzione della contratto.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché del Regolamento UE 2016/679di subappaltatori e dei dipendenti, circa il trattamento dei dati forniti dal Committenteconsulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione caso di inosservanza degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei Il Fornitore può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la legge preveda che le informazioni siano rese note partecipazione del Fornitore stesso a terzigare e appalti, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è in procinto previa comunicazione all’Amministrazione delle modalità e dei contenuti di forniredetta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Reg. (UE) 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”.
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Samples: Service Agreement
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del D.LgsContratto.
2. 30 giugno 2003L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, n. 196altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché del Regolamento UE 2016/679di subappaltatori e dei dipendenti, circa il trattamento dei dati forniti dal Committenteconsulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione caso di inosservanza degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno obblighi di riservatezza, l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, il Contratto ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la legge preveda che le informazioni siano rese note partecipazione del Fornitore stesso a terzigare e appalti, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in procinto materia di fornireriservatezza.
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Samples: Determina a Contrarre
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità 1. Il Fornitore si obbliga a rispettare le disposizioni del d.lgs. n. 196/2003 e ogni successivo provvedimento regolamentare ed applicazione attuativo, ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre.
2. Il Fornitore si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o in occasione dell’esecuzione del D.Lgscontratto, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del contratto.
3. 30 giugno 2003Il Fornitore sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori o subcontraenti.
4. Il Fornitore si obbliga a tenere indenne e manlevare ARST da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni derivante da inadempimenti da parte sua o del suo personale (dipendente e non) alle previsioni del presente articolo, rinunciando con la sottoscrizione del presente contratto a sollevare eccezioni all’accertamento effettuato da ARST circa la violazione delle suddette previsioni.
5. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo, n. 196196/2003, nonché del Regolamento UE 2016/679, circa il trattamento dei ARST si impegna a trattare i dati forniti dal Committente. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti il Committente contenuti nel corso del rapporto contrattuale e durante presente contratto esclusivamente per lo svolgimento di tutte le delle attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno di riservatezza. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei casi in cui la legge preveda che le informazioni siano rese note a terzi, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è in procinto di fornire.
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Samples: Accordo Quadro
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione del D.Lgs1. 30 giugno 2003Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, n. 196ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché del Regolamento UE 2016/679di subappaltatori e dei dipendenti, circa il trattamento dei dati forniti dal Committenteconsulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione caso di inosservanza degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno obblighi di riservatezza, le gli Aderenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempioIl Fornitore si impegna, dal reclamante o da autorità altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge 675/96 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica materia di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei casi in cui la legge preveda che le informazioni siano rese note a terzi, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è in procinto di fornireriservatezza.
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Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione del D.Lgs1. 30 giugno 2003Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, n. 196ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché del Regolamento UE 2016/679di subappaltatori e dei dipendenti, circa il trattamento dei dati forniti dal Committenteconsulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione caso di inosservanza degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la legge preveda che le informazioni siano rese note partecipazione del Fornitore stesso a terzigare e appalti, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in procinto materia di fornireriservatezza.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Vaccino Combinato Dell’epatite a E B
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del D.LgsContratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. 30 giugno 2003L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, n. 196altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione Contraente.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Regolamento UE 2016/679Contratto, circa il nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati forniti dal Committentepersonali (D. Lgs. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati n. 196/2003 e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale s.m.i.) e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, ulteriori provvedimenti in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno di riservatezza. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei casi in cui la legge preveda che le informazioni siano rese note a terzi, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è in procinto di fornire.
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Samples: Service Agreement
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione del D.Lgs1. 30 giugno 2003Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, n. 196ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché del Regolamento UE 2016/679di subappaltatori e dei dipendenti, circa il trattamento dei dati forniti dal Committenteconsulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione caso di inosservanza degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno obblighi di riservatezza, la Centrale di Committenza, nonché le Amministrazioni, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la legge preveda che le informazioni siano rese note partecipazione del Fornitore stesso a terzigare e appalti, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è previa comunicazione alla Centrale regionale di committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, dal D.Lgs.196/2003 (aggiornato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101) e dai relativi regolamenti di attuazione in procinto materia di fornireriservatezza.
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Samples: Convenzione Quadro Per Il Noleggio Di Apparecchiature Multifunzionali
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione 1. Il Tesoriere ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui sia in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti attuativi, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del D.Lgsrapporto contrattuale. 30 giugno 2003L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, n. 196altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
2. Il Tesoriere è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché del Regolamento UE 2016/679dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, circa il trattamento dei dati forniti dal Committenteconsulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. In particolarecaso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, si rimanda ad una espressa condivisione degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce l’Agenzia ha la riservatezza facoltà di dichiarare risolto di diritto la Convenzione, fermo restando che il Tesoriere è tenuto a risarcire tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento i danni che dovessero derivare all’Agenzia e/o notificaalle Amministrazioni contraenti.
4. In tali casi eccezionaliIl Tesoriere può citare i contenuti essenziali dello Schema di Convenzione, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno di riservatezza. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei nei casi in cui ciò sia condizione necessaria per la legge preveda che le informazioni siano rese note partecipazione del Tesoriere medesimo a terzigare e appalti.
5. Xxxxx restando quanto previsto nel successivo articolo 27, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è in procinto di fornireil Tesoriere si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).
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Samples: Convenzione Quadro
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda Usl della Romagna, ha facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro ed applicazione i singoli Contratti applicativi fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali dell’Accordo Quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Azienda Usl della Romagna delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché del Regolamento UE 2016/679, circa il trattamento dei dati forniti dal Committente. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati 51/2018 e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno materia di riservatezza. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei casi in cui la legge preveda che le informazioni siano rese note a terzi, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è in procinto di fornire.
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Samples: Accordo Quadro
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione del D.Lgs1. 30 giugno 2003Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, n. 196ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché del Regolamento UE 2016/679di subappaltatori e dei dipendenti, circa il trattamento dei dati forniti dal Committenteconsulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione caso di inosservanza degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno obblighi di riservatezza, l’Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei Il Fornitore potrà citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stessa a gare e appalti, previa comunicazione all‘Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge preveda che le informazioni siano rese note a terzi, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è 675/96 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in procinto materia di fornireriservatezza.
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Samples: Service Agreement
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del D.Lgsrapporto contrattuale. 30 giugno 2003L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, n. 196altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché del Regolamento UE 2016/679dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, circa il trattamento dei dati forniti dal Committenteconsulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In particolarecaso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, si rimanda ad una espressa condivisione degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento Amministrazioni e/o notificala Soresa hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o alla Soresa. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno di riservatezza. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi Convenzione – salvo che ciò non sia stato: diversamente disposto nei medesimi - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la legge preveda che le informazioni siano rese note partecipazione del Fornitore medesimo a terzigare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento Europeo 2016/679 in procinto materia di fornireprotezione dei dati personali (GDPR).
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Samples: Convention for the Supply of Semi Automatic External Defibrillators (Dae)
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed applicazione i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché del Regolamento UE 2016/679, circa il trattamento dei dati forniti dal Committente. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati 51/2018 e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno materia di riservatezza. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei casi in cui la legge preveda che le informazioni siano rese note a terzi, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è in procinto di fornire.
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Samples: Convenzione/Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carta in Risme 8
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione 1. Il Contraente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del D.LgsContratto.
2. 30 giugno 2003L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, n. 196altresì, relativamente a tutta la documentazione originaria o predisposta in esecuzione del Contratto.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Contraente è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione dichiarerà risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Contraente è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Contraente può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Contraente stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Contraente si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati RGPD UE 2016/679, circa il trattamento dei dati forniti e dal Committente. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno di riservatezza. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei casi in cui la legge preveda che le informazioni siano rese note a terzi, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è in procinto di fornireDlgs n. 101/2018.
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Samples: Contratto Per l'Affidamento Del Servizio Di Informazione E Accoglienza Turistica
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del D.LgsContratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. 30 giugno 2003L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, n. 196altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché del Regolamento UE 2016/679dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, circa il trattamento dei dati forniti dal Committenteconsulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione caso di inosservanza degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
5. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempioIl Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la legge preveda che le informazioni siano rese note partecipazione del Fornitore medesimo a terzigare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 23, SIC comunica preventivamente per iscritto il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e successive modifiche e integrazioni, unitamente al Committente le informazioni che è in procinto di fornireRegolamento UE 27 aprile 2016, n. 679.
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Samples: Transport Agreement
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo quadro.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo quadro.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Aziende Sanitarie Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo quadro ed applicazione i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali dell’Accordo quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché del Regolamento UE 2016/679, circa il trattamento dei dati forniti dal Committente. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati 51/2018 e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno materia di riservatezza. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei casi in cui la legge preveda che le informazioni siano rese note a terzi, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è in procinto di fornire.
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Samples: Accordo Quadro
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del D.LgsContratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 30 giugno 2003L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è l’esclusivo responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, da chiunque effettuata, la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto,il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Regione. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 196101, nonché recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, circa il del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati forniti dal Committente. In particolarepersonali, si rimanda ad una espressa condivisione degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza nonché alla libera circolazione di tutti gli atti, tali dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento eche abroga la direttiva 95/46/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno di riservatezza. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei casi in cui la legge preveda che le informazioni siano rese note a terzi, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è in procinto di fornireCE.
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Samples: Decreto Dirigenziale
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il SA nonché le Amministrazioni/Enti Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto rispettivamente la Convenzione ed applicazione del i singoli OF, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché del Regolamento UE 2016/679, circa il trattamento dei dati forniti 193/2006 e dal Committente. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno di riservatezza. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei casi in cui la legge preveda che le informazioni siano rese note a terzi, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è in procinto di fornireGDPR n. 679/2016.
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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Del Servizio Di Manutenzione Impianti Di Trasporto E Sollevamento
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione del D.Lgs1. 30 giugno 2003Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, n. 196ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione quadro.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione quadro.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché del Regolamento UE 2016/679di subappaltatori e dei dipendenti, circa il trattamento dei dati forniti dal Committenteconsulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione caso di inosservanza degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno obblighi di riservatezza, la Centrale di committenza, nonché le Aziende sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione quadro ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservateDirezione generale della Centrale regionale di committenza Servizio spesa sanitaria
6. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la legge preveda che le informazioni siano rese note partecipazione del Fornitore stesso a terzigare e appalti, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è previa comunicazione alla Centrale di committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in procinto materia di fornireriservatezza.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Sistemi Di Monitoraggio Flash Del Glucosio E Servizi Connessi
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del D.Lgscontratto.
2. 30 giugno 2003L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, n. 196altresì, relativamente a tutta documentazione originaria o predisposta in esecuzione della contratto.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché del Regolamento UE 2016/679di subappaltatori e dei dipendenti, circa il trattamento dei dati forniti dal Committenteconsulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione caso di inosservanza degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei Il Fornitore può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la legge preveda che le informazioni siano rese note partecipazione del Fornitore stesso a terzigare e appalti, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è previa comunicazione all’Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in procinto materia di fornireriservatezza.
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Samples: Service Agreement
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro ed applicazione i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali dell’Accordo Quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché del Regolamento UE 2016/679, circa il trattamento dei dati forniti dal Committente. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati 51/2018 e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno materia di riservatezza. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei casi in cui la legge preveda che le informazioni siano rese note a terzi, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è in procinto di fornire.
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Samples: Accordo Quadro
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione del D.Lgs1. 30 giugno 2003, n. 196, nonché del Regolamento UE 2016/679, circa il trattamento dei dati forniti dal Committente. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza Il Fornitore ha l’obbligo di tutti gli atti, mantenere riservati i dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale le informazioni, i documenti e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle notizie di carattere riservato (proprietà industrialeriguardanti l’Amministrazione Contraente, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da disposizioni quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di legge cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del servizio.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da disposizioni parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli organismi obblighi di accreditamento e/o notificasegretezza anzidetti.
5. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo caso di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolti di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la legge preveda che le informazioni siano rese note partecipazione del Fornitore stesso a terzigare e appalti, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è in procinto previa comunicazione all’Amministrazione Contraente delle modalità e dei contenuti di forniredetta citazione.
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Samples: Service Agreement
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione del D.Lgs1. 30 giugno 2003Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, n. 196ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché del Regolamento UE 2016/679di subappaltatori e dei dipendenti, circa il trattamento dei dati forniti dal Committenteconsulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione caso di inosservanza degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la legge preveda che le informazioni siano rese note partecipazione del Fornitore stesso a terzigare e appalti, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è previa comunicazione alla Stazione appaltante delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in procinto materia di fornireriservatezza.
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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Del Servizio Di Pulizia, Sanificazione E Servizi Ausiliari
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo quadro.
1. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo quadro.
2. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché l’Amministrazione, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo quadro ed applicazione i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
5. Il Fornitore può citare i termini essenziali dell’Accordo quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché del Regolamento UE 2016/679, circa il trattamento dei dati forniti dal Committente. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati 51/2018 e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno materia di riservatezza. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei casi in cui la legge preveda che le informazioni siano rese note a terzi, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è in procinto di fornire.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Di Lavoro Temporaneo
Riservatezza. SIC opera nella piena conformità ed applicazione 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del D.Lgspresente atto.
3. 30 giugno 2003L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, n. 196consulenti e collaboratori, nonché del Regolamento UE 2016/679di subappaltatori e dei dipendenti, circa il trattamento dei dati forniti dal Committenteconsulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In particolarecaso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
6. Il Fornitore si rimanda impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
7. Il Fornitore si impegna ad una espressa condivisione degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la imporre l’obbligo di riservatezza di tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di a tutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatoripersone che, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento direttamente e/o notifica. In tali casi eccezionaliindirettamente, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note per ragioni del loro ufficio verranno a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno di riservatezza. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come conoscenza delle informazioni riservate. Tutto ciò assicura che le informazioni non saranno divulgate a terzi salvo che ciò sia stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto dall’autorità giudiziaria; - manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei casi in cui la legge preveda che le informazioni siano rese note a terzi, SIC comunica preventivamente per iscritto al Committente le informazioni che è in procinto di fornirealla sua eventuale risoluzione/recesso anticipato.
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