Common use of Riservatezza Clause in Contracts

Riservatezza. I termini e le condizioni (compreso il prezzo) del presente Contratto, unitamente a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita in base al presente Contratto, sono confidenziali e non saranno rivelati, oralmente o per iscritto, dal CLIENTE o da SARCE a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parte. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate di valore e che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna a proteggere il software con almeno lo stesso grado di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle di cui la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto e per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiesta.

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Riservatezza. I termini Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati, inclusi i sensibili, e le condizioni (compreso il prezzo) del presente Contrattoinformazioni, unitamente ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo quadro e fornita contratti attuativi. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in base esecuzione dell’Accordo quadro. L’obbligo di cui al presente Contrattocomma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, sono confidenziali consulenti e non saranno rivelaticollaboratori, oralmente o per iscrittononché di subappaltatori e dei dipendenti, dal CLIENTE o da SARCE a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parteconsulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. SARCE dichiara In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la società utilizzatrice ha facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo quadro ed i singoli contratti attuativi, fermo restando che il PRODOTTO SOFTWARE contiene Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. Il Fornitore può citare i termini essenziali dell’Accordo quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Amministrazione delle informazioni riservate modalità e dei contenuti di valore detta citazione. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna a proteggere il software con almeno lo stesso grado di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare del D.Lgs. n. 51/2018 in materia di privacy riservatezza, osservando misure organizzative e tutela dei datitecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni. Il CLIENTE prende quindi atto Fornitore dovrà, altresì, garantire che se viola l’obbligo i servizi forniti rispettino i Provvedimenti specifici in materia emanati dall’Autorità Garante per la protezione di riservatezza assunto dati personali. Il personale assegnato in forza del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere somministrazione dal Fornitore dovrà mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie durante l’espletamento o comunque in un danno rilevante funzione dello stesso; non dovrà divulgarli in alcun modo e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle di cui la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate nessuna forma e non potrà comunicarle o divulgarle dovrà farne oggetto di utilizzazione a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita qualsiasi titolo per leggescopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della prestazione, restando quindi vincolato al segreto professionale. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto e per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE Il Fornitore dovrà ottemperare ed assicurare l’osservanza delle norme sulla tutela della riservatezza ai sensi della vigente normativa, su fatti e circostanze acquisiti durante l’espletamento del presente contratto resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiestaservizio.

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Riservatezza. I termini Il Fornitore e ATOS si impegnano, ognuna per sé e per il proprio personale, a non divulgare né a rendere accessibili in alcun modo a terzi le condizioni informazioni riservate relative all’altra Parte ed al Cliente finale, delle quali vengano a conoscenza durante il presente rapporto contrattuale. Ad eccezione di quelle già di “dominio pubblico”, ogni informazione relativa ad attività commerciali, di ricerca, di sviluppo e di realizzazione svolta da ATOS e/o dal Cliente finale dovrà essere considerata strettamente confidenziale e soggetta agli obblighi sopraddetti. In particolare, il Fornitore si impegna espressamente ad impiegare tali informazioni confidenziali solo ed esclusivamente per fornire Servizi a ATOS e/o al Cliente finale. Il Fornitore non potrà, in difetto di preventiva esplicita autorizzazione scritta di ATOS, copiare o riprodurre per sé o per terzi, in tutto o in parte, documenti e materiali forniti da ATOS (compreso quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo: codice, disegni, matrici, supporti leggibili da elaboratore, ecc.), al di fuori di quanto strettamente indispensabile per l'esecuzione delle attività oggetto delle presenti Condizioni generali. In particolar modo il prezzo) Fornitore si impegna ad osservare scrupolosamente le prescrizioni contenute nella policy afferente il trattamento delle informazioni e dei dati di titolarità di ATOS, denominata “ATOS Security Requirements for Partners and Suppliers” ed è consapevole che in caso di sua violazione potrà generare ingenti ed irreparabili danni ad ATOS. Inoltre il Fornitore si impegna a far sottoscrivere a ciascun dipendente che sarà destinato alla prestazione dei servizi in favore di ATOS, un accordo di riservatezza conforme ai contenuti del presente articolo. Il Fornitore si obbliga a formare adeguatamente il Personale, secondo i corsi Mandatory Atos, o corsi almeno equivalenti a questi, in relazione alle misure di sicurezza da adottare per prevenire, limitare e minimizzare i rischi che compromettano la riservatezza, la disponibilità e l’integrità delle informazioni. ATOS potrà richiedere in qualsiasi momento prova documentale del fatto che i detti accordi di riservatezza siano stati sottoscritti, restando inteso che la loro mancata firma costituirà grave inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c. I menzionati impegni non escludono la responsabilità diretta del Fornitore verso ATOS per gli atti compiuti dai dipendenti del primo, in violazione di siffatti obblighi di riservatezza. Nel caso in cui al Fornitore o alle sue persone siano richieste dalla legge, regolamento o pronuncia giudiziale, autorità governativa o altra autorità pubblica, di divulgare le Informazioni, le stesse dovranno notificare prontamente a Atos le ragioni e la natura della divulgazione proposta, al fine di permettere a Atos di cautelarsi e/o di rinunciare ai diritti derivanti dal presente Contratto. Alla cessazione del Contratto, unitamente ovvero nel caso in cui, successivamente al perfezionamento dello stesso, si pervenisse alla risoluzione o al recesso del rapporto contrattuale, o allo scioglimento del medesimo per qualsiasi altro motivo, il Fornitore si obbliga a qualsiasi altra distruggere, con sollecitudine, tutte le copie di documenti (elettronici e cartacei) che contengano le Informazioni, fatta eccezione per quei documenti che sia necessario conservare in osservanza ad obblighi di legge, e a dare conferma scritta dell’avvenuta distruzione ad Atos; ovvero, se così richiesto da Atos, a restituire con sollecitudine tutte le copie di documenti in suo possesso che contengano le Informazioni; e comunque su richiesta di Atos, distruggere con sollecitudine tutti i supporti fisici su cui risiedono dati e informazioni di proprietà di Atos, applicando le normative vigenti ed i Provvedimenti del Garante Privacy in materia di cancellazione sicura dei supporti informatici. Altresì il Fornitore è tenuto a far sottoscrivere ai propri dipendenti idonea dichiarazione di aver restituito, cancellato e rimosso dal suo sistema ogni informazione esplicitamente definita come riservata di Atos o dei suoi Clienti, incluso tutti gli eventuali backup. Copia della dichiarazione va resa ad Atos. Il Fornitore e fornita in base al presente ContrattoATOS si impegnano, sono confidenziali e altresì, ognuna per proprio conto, a non saranno rivelatifare menzione ai rapporti tra loro intercorrenti, oralmente o per iscritto, dal CLIENTE o da SARCE a terzi senza il previo preventivo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parte. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate Il mancato rispetto di valore quanto previsto e che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna concordato nel presente articolo conferisce facoltà a proteggere il software con almeno lo stesso grado ATOS di cura e riservatezzarichiedere, ma comunque con cura non inferiore in qualsiasi momento ed a quella ordinariaproprio insindacabile giudizio, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni leggel’immediata risoluzione dello specifico Ordine, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle ai sensi di cui la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto e per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiestaclausola 18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FACOLTA’ DI RECESSO ANTICIPATO.

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Samples: Condizioni Generali Per La Fornitura Di Servizi, Condizioni Generali Per La Fornitura Di Prodotti Hw E Sw, Condizioni Generali Per La Fornitura Di Prodotti E Servizi Non It

Riservatezza. I termini e le condizioni (compreso il prezzo) del presente Contratto, unitamente a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita in base al presente Contratto, sono confidenziali e non saranno rivelati, oralmente o per iscritto, dal CLIENTE o da SARCE a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parte. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate di valore e che è confiden- ziale; il CLIENTE Il Fornitore si impegna a proteggere il software con almeno lo stesso grado di cura utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente ai fini dell'esecuzione del Contratto, a mantenere le Informazioni Riservate strettamente confidenziali e riservatezza, ma comunque con cura a non inferiore rivelarle a quella ordinaria, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni terzi e/o a eventuali subappaltatori e/o a personale che non desideri rivelare debba contribuire direttamente e immediatamente all'esecuzione dell'Ordine. Il Fornitore si impegna inoltre ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle Informazioni Riservate. Qualora il Destinatario delle Informazioni Riservate sia obbligato a divulgare in tutto o in parte le Informazioni Riservate per assolvere ad un obbligo di legge (di seguito, la "Divulgazione Legale"), il Fornitore accetta di: (i) notificare senza indugio ad ARaymond l’obbligo di Divulgazione Legale al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento fine di ogni legge, decreto e circolare in materia consentire ad ARaymond di privacy e adottare qualsiasi azione e/o misura a tutela dei datipropri interessi derivanti dalle, o in relazione alle, Informazioni Riservate; (ii) divulgare solo le Informazioni Riservate strettamente necessarie per ottemperare agli obblighi derivanti dalla Divulgazione Legale; (iii) compiere i massimi sforzi per assistere ARaymond nell'adozione di qualsiasi azione e/o misura a tutela dei propri interessi derivanti dalle, o in relazione alle, Informazioni Riservate. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo Fornitore resta soggetto all’obbligo di riservatezza assunto in forza del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano finché le Informazioni Riservate non diventano di dominio pubblico, quelle indipendentemente dalla causa di risoluzione del Contratto, salvo i casi in cui ARaymond abbia rilasciato un formale consenso scritto alla divulgazione di tutte, od alcune, Informazioni Riservate. A prima richiesta di ARaymond, il Fornitore si impegna senza indugio a restituire ad ARaymond tutti i supporti contenenti le Informazioni Riservate, nonché tutte le copie e/o riproduzioni effettuate e/o consegnate al Fornitore, e/o a distruggerle, certificando tale distruzione per iscritto. La restituzione e/o la parte ricevente era distruzione delle Informazioni Riservate non solleverà in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione alcun modo il Fornitore dall'obbligo di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto e per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiesta.

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Samples: Cessione Dei Diritti Di Proprietà Intellettuale, Cessione Dei Diritti Di Proprietà Intellettuale, Cessione Dei Diritti Di Proprietà Intellettuale

Riservatezza. I termini Il presente Contratto, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le condizioni Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi solo per quanto strettamente necessario all’esecuzione del presente Contratto o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del suddetto Contratto, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni disponibili al pubblico. Gli obblighi di cui al presente accordo non si applicheranno con riferimento alle informazioni o ai documenti: (compreso i) di cui le Parti siano legittimamente in possesso, senza obblighi di riservatezza, già prima della data di sottoscrizione del presente accordo; (ii) il prezzocui contenuto sia o divenga di pubblico dominio; (iii) il cui contenuto siano inderogabilmente obbligati a rivelare ai sensi di norme applicabili alle parti o di provvedimenti applicabili alle parti di competenti autorità giurisdizionali o amministrative. Ciascuna delle Parti, in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati, si obbliga a: - utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Contratto; - continuare ad osservarli anche successivamente alla cessazione del presente Contratto, unitamente a ; - restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente Contratto e comunque in qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita in base al momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta; - imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento del presente Contratto; - adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto. Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all’altra Parte, sono confidenziali e non saranno rivelatila Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà: - informare di ciò l’altra parte, oralmente o per iscritto, dal CLIENTE o da SARCE appena legalmente possibile; - limitarsi a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Partefornire esclusivamente le informazioni richieste. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate Gli obblighi di valore e che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna a proteggere il software con almeno lo stesso grado di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, che il CLIENTE usa per cui al presente articolo vincoleranno le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza Parti anche nell’anno successivo alla scadenza del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle di cui la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto e per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiestaContratto.

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Riservatezza. I Tutti i documenti, i dati (compresi i Dati del Cliente), i prodotti e/o il know-how, indipendentemente dall’esistenza di una tutela prevista dalle leggi sulla proprietà intellettuale, indipendentemente dalla loro forma o natura (commerciale, industriale, tecnica, finanziaria, ecc.), divulgati da una Parte (la “Parte Divulgante”) all’altra Parte (il “Destinatario”), o di cui ciascuna Parte abbia conoscenza durante l’esecuzione del Contratto, compresi, a titolo esemplificativo, i termini e le condizioni (compreso il prezzo) del presente Contratto, unitamente saranno considerati riservati (le “Informazioni Riservate”). Le Informazioni Riservate non includono le informazioni che (i) erano in possesso del Destinatario prima della loro divulgazione ad opera della Parte Divulgante a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita in base al presente condizione che tale possesso non fosse il risultato diretto o indiretto di una divulgazione non autorizzata delle informazioni da parte di terzi, (ii) siano pubbliche alla data di accettazione del Contratto, sono confidenziali o siano rese pubbliche successivamente a tale data, a condizione che non siano rese pubbliche a causa della violazione da parte del Destinatario dei suoi obblighi di riservatezza ai sensi del Contratto, o (iii) siano regolarmente e legalmente acquisite dal Destinatario a prescindere dal Contratto. Il Destinatario si asterrà dall’utilizzare le Informazioni Riservate della Parte Divulgante per scopi estranei all’esecuzione del Contratto, al fine di proteggere le Informazioni Riservate della Parte Divulgante e non saranno rivelati, oralmente o per iscritto, dal CLIENTE o da SARCE divulgarle a terzi diversi dai suoi dipendenti, società consociate e subappaltatori che abbiano necessità di venirne a conoscenza ai fini del Contratto, senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Partedella Parte Divulgante. SARCE dichiara Le Parti adotteranno tutte le misure necessarie per garantire che il PRODOTTO SOFTWARE contiene i propri dipendenti, le società consociate e i subappaltatori che abbiano accesso alle Informazioni Riservate siano consapevoli della natura riservata delle informazioni riservate di valore Informazioni Riservate e che è confiden- ziale; rispettino gli obblighi di cui al presente articolo. In deroga a quanto precede, il CLIENTE si impegna Destinatario può divulgare le Informazioni Riservate della Parte Divulgante se imposto dal provvedimento di un tribunale, di un’autorità amministrativa o di altro ente pubblico, a proteggere il software con almeno lo stesso grado di cura e riservatezzacondizione, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinariatuttavia, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni Destinatario, salvo che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa sia vietato dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza fornisca alla Parte Divulgante un preavviso sufficiente per consentire alla Parte Divulgante di richiedere un provvedimento cautelare o un rimedio analogo. Il Destinatario circoscriverà la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle di cui la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto e per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE divulgazione ai sensi del presente contratto resteranno paragrafo alla parte delle Informazioni Riservate della Parte Divulgante che ritiene ragionevolmente di sua proprietà esclusiva dover divulgare. Eventuali inadempimenti delle obbligazioni di cui al presente articolo da parte del Destinatario integreranno un inadempimento essenziale ai suoi obblighi per il quale il Destinatario sarà pienamente responsabile e manleverà la Parte Divulgante per il danno patito. Le Parti si impegnano a rispettare gli saranno restituiti a sua semplice richiestaobblighi di cui al presente articolo per l’intera durata del Contratto e per un periodo di 5 (cinque) anni dalla risoluzione o dalla scadenza del Contratto. A tale riguardo, una volta scaduto o risolto il Contratto, ciascuna Parte restituirà all’altra Parte tutti i documenti contenenti Informazioni Riservate o garantisce all’altra Parte che provvederà alla distruzione di tutte le Informazioni Riservate in suo possesso. Nessuna Parte, in nessun caso, potrà conservare una copia dei documenti contenenti Informazioni Riservate, salvo previo consenso scritto dell’altra Parte.

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Samples: www.cegid.com, www.cegid.com

Riservatezza. I termini Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le condizioni (compreso il prezzo) informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto, unitamente a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita in base al presente Contratto, sono confidenziali e non saranno rivelati, oralmente o per iscritto, dal CLIENTE o da SARCE a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parteappalto. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate di valore e che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna a proteggere il software con almeno lo stesso grado di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare Tutti gli obblighi in materia di privacy sicurezza delle informazioni e tutela di garanzia della privacy, secondo la normativa vigente (GDPR), verranno rispettati anche in caso di cessazione dei datirapporti attualmente in essere con AVEPA. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto L’obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in forza esecuzione del presente articolocontratto. Tutte le informazioni, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o dati tecnici dei quali sia titolare una delle Parti e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle di cui la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute il personale incaricato dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore Parte verrà a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate conoscenza nell’esecuzione del presente contratto saranno considerati riservati e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per leggedivulgabili. Le parti convengono di In tal senso le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure ragionevoli necessarie, anche nei confronti dei propri dipendenti, agenti, consulenti, rappresentanti e/o procuratori, per assicurarsi tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o xxxxxxxxxxxxxx.Xx divieto di divulgazione resta escluso qualora: - l’informazione risulti divenuta di pubblico domino, senza che una delle Parti sia venuta meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che la Parte in questione abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza; - la Parte interessata abbia autorizzato, per iscritto, l’altra Parte a divulgare l’informazione a specifici soggetti. In caso di inosservanza degli obblighi in materia di sicurezza delle informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del e di garanzia della privacy AVEPA ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AVEPA. Questa obbligazione è valida durante tutta Nel caso si verifichi la vigenza del presente contratto e perdita, distruzione o diffusione indebita, ad esempio a seguito di attacchi informatici, accessi abusivi, incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamità il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente l’evento al Responsabile per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno la Sicurezza dei Dati di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiestaAVEPA.

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Samples: Disciplinare Di Gara, www.avepa.it

Riservatezza. I Tutti i documenti, i dati (compresi i Dati del Cliente), i prodotti e/o il know-how, indipendentemente dall’esistenza di una tutela prevista dalle leggi sulla proprietà intellettuale ed indipendentemente dalla loro forma o natura (commerciale, industriale, tecnica, finanziaria, ecc.), divulgati da una Parte (la “Parte Divulgante”) all’altra Parte (il “Destinatario”), o di cui ciascuna Parte abbia conoscenza durante l’esecuzione del Contratto, compresi, a titolo esemplificativo, i termini e le condizioni (compreso il prezzo) del presente Contratto, unitamente saranno considerati riservati (le “Informazioni Riservate”). Le Informazioni Riservate non includono le informazioni che (i) erano in possesso del Destinatario prima della loro divulgazione ad opera della Parte Divulgante, a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita in base al presente condizione che tale possesso non fosse il risultato diretto o indiretto di una divulgazione non autorizzata delle informazioni da parte di terzi, (ii) siano pubbliche alla data di accettazione del Contratto, sono confidenziali o siano rese pubbliche successivamente a tale data, a condizione che non siano rese pubbliche a causa della violazione da parte del Destinatario dei suoi obblighi di riservatezza ai sensi del Contratto, o (iii) siano regolarmente e legalmente acquisite dal Destinatario a prescindere dal Contratto. Il Destinatario si asterrà dall’utilizzare le Informazioni Riservate della Parte Divulgante per scopi estranei all’esecuzione del Contratto, al fine di proteggere le Informazioni Riservate della Parte Divulgante e non saranno rivelati, oralmente o per iscritto, dal CLIENTE o da SARCE divulgarle a terzi diversi dai suoi dipendenti, società consociate e subappaltatori che abbiano necessità di venirne a conoscenza ai fini del Contratto, senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Partedella Parte Divulgante. SARCE dichiara Le Parti adotteranno tutte le misure necessarie per garantire che il PRODOTTO SOFTWARE contiene i propri dipendenti, le società consociate e i subappaltatori che abbiano accesso alle Informazioni Riservate siano consapevoli della natura riservata delle informazioni riservate di valore Informazioni Riservate e che è confiden- zialerispettino gli obblighi di cui al presente articolo. In deroga a quanto precede, il Destinatario può divulgare le Informazioni Riservate della Parte Divulgante se imposto dal provvedimento di un tribunale, di un’autorità amministrativa o di altro ente pubblico; il CLIENTE si impegna a proteggere il software con almeno lo stesso grado di cura e riservatezzacondizione, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinariatuttavia, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni Destinatario, salvo che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa sia vietato dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza fornisca alla Parte Divulgante un preavviso sufficiente per consentire alla Parte Divulgante di richiedere un provvedimento cautelare o un rimedio analogo. Il Destinatario circoscriverà la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle di cui la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto e per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE divulgazione ai sensi del presente contratto resteranno paragrafo alla parte delle Informazioni Riservate della Parte Divulgante che ritiene ragionevolmente di sua proprietà esclusiva dover divulgare. Eventuali inadempimenti delle obbligazioni di cui al presente articolo da parte del Destinatario integreranno un inadempimento essenziale ai suoi obblighi per il quale il Destinatario sarà pienamente responsabile e manleverà la Parte Divulgante per il danno patito. Le Parti si impegnano a rispettare gli saranno restituiti a sua semplice richiestaobblighi di cui al presente articolo per l’intera durata del Contratto e per un periodo di 5 (cinque) anni dalla risoluzione o dalla scadenza del Contratto. A tale riguardo, una volta scaduto o risolto il Contratto, ciascuna Parte restituirà all’altra Parte tutti i documenti contenenti Informazioni Riservate o garantisce all’altra Parte che provvederà alla distruzione di tutte le Informazioni Riservate in suo possesso. Nessuna Parte, in nessun caso, potrà conservare una copia dei documenti contenenti Informazioni Riservate, salvo previo consenso scritto dell’altra Parte.

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Riservatezza. I termini Tutta la documentazione e le condizioni informazioni di carattere tecnico e metodologico, i dati, i materiali, i metodi, i processi, il know-how e altre informazioni di qualsiasi natura, ivi comprese le informazioni relative alle Conoscenze Preesistenti e ai Risultati ottenuti nell’ambito del Progetto (compreso il prezzocongiuntamente indicate come Informazioni Riservate) in qualsiasi forma espresse e/o su qualsiasi supporto memorizzate, divulgato da una Parte all’altra per lo svolgimento del presente ContrattoProgetto ed in ragione di esso, unitamente dovranno essere considerate da quest’ultima di carattere confidenziale. In assenza di una preventiva autorizzazione scritta dalla Parte che le ha fornite, le Informazioni non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state trasmesse. Ciascuna Parte avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere segrete le Informazioni fornite dalle altre Parti. Le Parti sono responsabili per l'adempimento degli obblighi di cui sopra da parte dei propri dipendenti e devono garantire che i loro dipendenti adempiano a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita tali doveri, per quanto legalmente possibile, fino a che le Informazioni Riservate diverranno pubblicamente disponibili. Gli impegni di cui sopra non si applicano alle informazioni che ogni Parte possa dimostrare: alla data della rivelazione essere di pubblico dominio o già pubblicate in base una qualunque forma o, successivamente, essere diventate di pubblico dominio o pubblicate in una qualunque forma non per sua opera o omissione; dopo la data di rivelazione essere state ottenute legittimamente da terzi non obbligati alla riservatezza; essere informazioni che, per disposizione di legge o per regolamento o atto amministrativo comunque applicabile al presente Contrattoaccordo od alla sua esecuzione, sono confidenziali e non saranno rivelatidevono essere rese pubbliche; essere informazioni che, oralmente per disposizione di legge o per iscrittoregolamento o atto amministrativo comunque applicabile al presente accordo od alla sua esecuzione, dal CLIENTE devono essere comunicate a determinati soggetti pubblici o da SARCE privati, limitatamente a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Partetali comunicazioni. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene Gli obblighi di riservatezza di cui al presente Accordo non impediscono la comunicazione delle informazioni riservate alla Regione Toscana nel rispetto dei diritti di valore e che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna a proteggere il software con almeno lo stesso grado di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle di cui la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto e per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiestaintellettuale delle Parti.

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Samples: Bando Ricerca Covid 19 Toscana

Riservatezza. I termini e le condizioni (compreso il prezzo) del presente Contratto, unitamente a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita in base al presente Contratto, sono confidenziali e non saranno rivelati, oralmente o per iscritto, dal CLIENTE o da SARCE a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parte. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate di valore e che è confiden- ziale; il CLIENTE Il Fornitore si impegna a proteggere rispettare, e a far rispettare ai propri dipendenti e/o Ausiliari il software con almeno lo vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie relative all'Ordine. In tal senso il Fornitore sarà tenuto a porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni, anche di natura legale, necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo di quanto sopra. Qualora la divulgazione di materiali o informazioni sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili al Fornitore, ai propri dipendenti e/o Ausiliari, il Fornitore sarà tenuto a risarcire Telespazio dei danni che siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno efficaci anche oltre la data di conclusione delle attività di cui all'Ordine. Le Parti si danno reciprocamente atto che gli obblighi di segretezza di cui al presente Articolo resteranno in vigore per il periodo di validità dell’Ordine e per i successivi tre anni dallo scioglimento dello stesso grado per qualsiasi causa e/o ragione. In caso di cura e riservatezzainosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinarial'Ordine si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art.1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento di tutti i danni. Le Parti riconoscono inoltre che il CLIENTE usa nulla di quanto contenuto nell'Ordine potrà mai essere interpretato od utilizzato per le proprie impedire la diffusione o la circolazione di informazioni che non desideri rivelare siano: (I) di pubblico dominio al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni leggetempo del loro scambio fra le Parti, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza del presente articoloo successivamente lo diventino, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità (II) ricevute da terze parti senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle di cui la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione vincolo di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con (III) sviluppate indipendentemente ed internamente da una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue delle Parti senza fondamento nelle informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto e per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati documentazione ricevuta dall'altra Parte; (IV) richieste formalmente da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiestaun’autorità pubblica avente competenza e/o giurisdizione sulle Parti.

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Riservatezza. I termini Il Fornitore e ATOS si impegnano, ognuna per sé e per il proprio personale, a non divulgare né a rendere accessibili in alcun modo a terzi le condizioni (compreso informazioni riservate relative all’altra Parte ed al Cliente finale, delle quali vengano a conoscenza durante il prezzo) del presente Contrattorapporto contrattuale. Ad eccezione di quelle già di “dominio pubblico”, unitamente a qualsiasi altra ogni informazione esplicitamente definita come relativa ad attività commerciali, di ricerca, di sviluppo e di realizzazione svolta da ATOS e/o dal Cliente finale dovrà essere considerata strettamente riservata e fornita soggetta agli obblighi sopraddetti. In particolare, il Fornitore si impegna espressamente ad impiegare tali informazioni riservate solo ed esclusivamente per fornire, Prodotti, Licenze e Sublicenze a ATOS e/o al Cliente finale. Il Fornitore non potrà, in base al presente Contrattodifetto di preventiva esplicita autorizzazione scritta di ATOS, sono confidenziali copiare o riprodurre per sé o per terzi, in tutto o in parte, documenti e materiali forniti da ATOS (quali, a mero titolo esemplificativo e non saranno rivelatitassativo: disegni, oralmente o matrici, supporti leggibili da elaboratore, ecc.), al di fuori di quanto strettamente indispensabile per iscrittol'esecuzione delle attività oggetto delle presenti Condizioni generali. In particolar modo il Fornitore si impegna ad osservare scrupolosamente le prescrizioni contenute nella policy afferente il trattamento delle informazioni e dei dati di titolarità di ATOS, dal CLIENTE o denominata “Policy on the access of partners and suppliers to ATOS IT and information” ed è consapevole che in caso di sua violazione potrà generare ingenti ed irreparabili danni ad ATOS. Inoltre il Fornitore si impegna a far sottoscrivere a ciascun dipendente che sarà destinato alla prestazione dei servizi in favore di ATOS, un accordo di riservatezza sulla base di un modello fornito da SARCE quest’ultima. ATOS potrà richiedere in qualsiasi momento prova documentale del fatto che i detti accordi di riservatezza siano stati sottoscritti, restando inteso che la loro mancata firma costituirà grave inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c. I menzionati impegni non escludono la responsabilità diretta del Fornitore verso ATOS per gli atti compiuti dai dipendenti del primo, in violazione di siffatti obblighi di riservatezza Il Fornitore e ATOS si impegnano, altresì, ognuna per proprio conto, a terzi non fare menzione ai rapporti tra loro intercorrenti, senza il previo preventivo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parte. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate Il mancato rispetto di valore quanto previsto e che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna concordato nel presente articolo conferisce facoltà a proteggere il software con almeno lo stesso grado ATOS di cura e riservatezzarichiedere, ma comunque con cura non inferiore in qualsiasi momento ed a quella ordinariaproprio insindacabile giudizio, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni leggel’immediata risoluzione dello specifico Ordine, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle ai sensi di cui la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto e per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiestaclausola 18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FACOLTA’ DI RECESSO ANTICIPATO.

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Samples: Condizioni Generali Per La Fornitura Di Prodotti Hw E Sw

Riservatezza. I termini Le Parti si impegnano a considerare riservata ogni informazione connessa al Progetto e le condizioni (compreso all’Accordo. Ciascuna Parte, anche attraverso il prezzo) proprio Responsabile Scientifico, si impegna a mantenere tutti i dati, informazioni, notizie e documenti forniti dall’altra Parte per l’esecuzione del presente ContrattoProgetto, unitamente a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata nella più assoluta e fornita in base al presente Contratto, sono confidenziali completa segretezza e non saranno rivelati, oralmente o per iscritto, dal CLIENTE o da SARCE a terzi divulgherà tali informazioni senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parte. SARCE dichiara che Ciascuna Parte si impegna, inoltre, a estendere il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate di valore e che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna predetto obbligo a proteggere il software con almeno lo stesso grado di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle qualunque altra persona che, senza colpaper qualsiasi motivo e a qualsiasi titolo, siano possa venire eventualmente a conoscenza di dominio pubblicotali dati, quelle di cui la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazioneinformazioni, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate notizie e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per leggedocumenti. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi Parti riconoscono che le informazioni riservate e confidenziali fornite per l’esecuzione del Progetto sono di proprietà esclusiva della Parte che le ha rivelate. In caso di specifica richiesta da parte del titolare, ciascuna Parte è tenuta a restituire le informazioni riservate e confidenziali ricevute. Le Parti sono tenute a conservare le informazioni riservate e confidenziali utilizzando adeguate modalità di conservazione e le necessarie precauzioni, con la diligenza richiesta dalle circostanze. Le Parti non siano comunicate ai possono riprodurre in alcun modo o attraverso alcun mezzo le informazioni riservate e confidenziali. L’obbligo di riservatezza non riguarda le informazioni che, al momento della comunicazione fossero già in possesso della Parte ricevente, e ciò sia dimostrabile, divenissero di pubblico dominio non per colpa della Parte ricevente o fossero rivelate alla Parte ricevente da una terza parte non vincolata da obblighi di segretezza. Le Parti si impegnano, inoltre, a trattare i dati personali di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante la realizzazione del Progetto in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. Le Parti, debitamente informate in merito a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prestano il loro impiegati in violazione consenso e danno espressa autorizzazione affinché i rispettivi dati personali vengano dalle stesse reciprocamente trattati e/o comunicati nei limiti del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza perseguimento dei fini connessi alla realizzazione del presente contratto e Progetto, nonché per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiesta.seguenti scopi:

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Samples: Accordo Di Collaborazione Scientifica

Riservatezza. I termini e Tutte le condizioni (compreso il prezzo) informazioni accessibili alle parti in ragione del presente Contratto, unitamente a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata compresa l'esistenza e fornita in base al presente il contenuto delle Condizioni Generali di Contratto, si considerano come Informazioni Riservate, con l'eccezione delle informazioni che sono confidenziali di dominio pubblico e non saranno rivelatidevono essere divulgate a terzi, oralmente direttamente o indirettamente usate per iscrittoscopi diversi da quelli previsti nel Contratto. La divulgazione di informazioni riservate da una delle Parti ai propri dipendenti, dal CLIENTE subappaltatori o da SARCE consulenti deve avvenire solo quando è strettamente necessario per l’esecuzione del Contratto e, in ogni caso, la parte divulgatrice deve assicurare che i predetti dipendenti, subappaltatori e consulenti garantiscono il rispetto dell'obbligo di riservatezza come disciplinato di seguito. L’ obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni che: (i) dopo essere stato divulgate, risultino accessibili a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parte. SARCE dichiara terzi, a condizione che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate destinatario non abbia violato un obbligo di valore e che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna a proteggere il software con almeno lo stesso grado di cura e riservatezza, ma comunque con cura o (ii) sono legalmente possedute dal destinatario prima della divulgazione e non inferiore direttamente o indirettamente acquisite dalla parte divulgatrice o una qualsiasi delle sue controllate, o (iii) sono state ottenute dalla parte ricevente o legalmente ricevute da terzi che, a quella ordinarialoro volta, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che hanno acquisito legalmente e non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo soggette ad un obbligo di riservatezza assunto in forza del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle di cui con la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamentedivulgatrice o delle sue controllate. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che Se le informazioni riservate non devono essere divulgate ai sensi di un provvedimento giudiziario o amministrativo, incluso un ordine ai sensi della regolamentazione di un mercato regolamentato in cui le azioni della parte ricevente (o di una delle sue controllate) siano comunicate ai loro impiegati negoziate o scambiate, o in violazione del presente contrattobase ad un ordine proveniente da un tribunale o da un'autorità amministrativa che ne abbia il potere, l'informativa deve essere limitata a quanto strettamente necessario per rispettare l'obbligo legale o amministrativo. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto La comunicazione deve essere notificata alla parte in possesso delle Informazioni Riservate ed all'altra ricevente o divulgatrice. L'obbligo di riservatezza resterà in vigore per tutto il periodo in cui i servizi vengono forniti e per i tre 5 (cinque) anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiestadopo che il Contratto sia terminato per qualsiasi motivo.

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Samples: contractorprofile.acciona.com

Riservatezza. I termini Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le condizioni (compreso il prezzo) del presente Contrattoinformazioni, unitamente ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita in base al presente Contratto, sono confidenziali e non saranno rivelati, oralmente o titolo per iscritto, dal CLIENTE o scopi diversi da SARCE a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Partequelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate di valore e che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna a proteggere il software con almeno lo stesso grado di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle L’obbligo di cui la parte ricevente era al precedente comma sussiste, altresì, riguardo tutto il materiale originario o predisposto in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione esecuzione del presente contratto. Questa obbligazione L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è valida durante tutta responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso d’inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda Sanitaria ha la vigenza facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione, fermo restante che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali della presente Convenzione, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del presente contratto fornitore stessa a gare e appalti. Il Fornitore s’impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di Riservatezza. − informare l'azienda sanitaria della eventuale nomina di incaricati alle operazioni di trattamento e delle istruzioni loro impartite secondo specifiche mansioni ed obbligazioni di sicurezza; − attenersi alle prescrizioni ottenute nel regolamento in uso presso l’azienda per il trattamento di dati personali; − assumere tutte le misure di sicurezza idonee a costruire i tre anni successivi dati da precludere rischi connessi al deterioramento, distruzione, perdita o smarrimento, anche accidentali, dei dati medesimi, nonché all'accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del servizio; − non comunicare o diffondere i dati posseduti a soggetto od organismo diverso dall'Azienda sanitaria e, per essa, dai responsabili delle strutture o dalle direzioni sanitarie dei presidi ospedalieri che ne formulino richiesta; − attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dall’azienda sanitaria. La violazione delle disposizioni della X.X.xx 163/2006 o la mancata osservanza degli obblighi elencati nel precedente capoverso, darà luogo alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE risoluzione del contatto ai sensi del presente contratto resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiestadell'art. 1456 c.c.

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Samples: Patto Di Integrità' Tra l'Azienda Sanitaria Provinciale Di Enna E I Partecipanti Alla Procedura Aperta Per L’affidamento Del Servizio Di Tesoreria E Cassa, Per Il Fabbisogno Di Anni 3.

Riservatezza. I termini e le condizioni (compreso il prezzo) 1.12 Nel corso del presente ContrattoAccordo, unitamente è possibile o previsto che lo Sperimentatore, l'Istituto o altri dipendenti che partecipano allo Studio vengano a conoscenza e abbiano accesso a informazioni che Terumo considera riservate o proprietarie. L'Istituto assicura che l'Istituto, lo Sperimentatore e altro personale che partecipa allo Studio manterranno riservate queste e qualsiasi altra informazione esplicitamente definita che lo Sperimentatore e l'Istituto possono acquisire rispetto all'attività di Terumo e delle entità affiliate (contrassegnate o identificate come riservata riservate o di natura ovviamente riservata) e fornita in base che sono correlate al presente ContrattoAccordo, sono confidenziali comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le informazioni sviluppate da Terumo e le informazioni relative ai nuovi prodotti, clienti, prezzi, strategie commerciali, know-how, processi e pratiche (“Informazioni Riservate”), a meno che e finché Terumo non saranno rivelatiacconsenta per iscritto alla loro divulgazione, oralmente o per iscrittoa meno che tali conoscenze e informazioni non diventino altrimenti di dominio pubblico senza colpa dell'Istituto e/o dello Sperimentatore, dal CLIENTE o a meno che tale conoscenza sia ricevuta dall'Istituto da SARCE a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parte. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate di valore e una terza parte che è confiden- zialein legittimo possesso di tali informazioni e ha il diritto legale di effettuare tale divulgazione; il CLIENTE si impegna a proteggere il software con almeno lo stesso grado di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, o se l'Istituto può dimostrare per iscritto che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle di cui la parte ricevente era in possesso di tali informazioni prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto e per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE divulgazione ai sensi del presente contratto resteranno Accordo e che tali informazioni sono state acquisite legalmente e non direttamente o indirettamente da Terumo; o sviluppate indipendentemente da un dipendente dell'Istituto o da un dipendente che non aveva accesso alle Informazioni Riservate di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti Terumo; o la cui divulgazione sia richiesta per legge durante la durata di questo obbligo di riservatezza; tale divulgazione non è considerata una violazione del presente Accordo a sua semplice richiesta.condizione che l'Istituto:

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Samples: Accordo Di Raccolta Dati Rwe Retrospettiva Per Un Prodotto Con Marchio Ce

Riservatezza. I termini L'accesso ai servizi forniti da Noamweb é consentito mediante un codice di identificazione cliente (User-ID) e le condizioni una parola chiave (compreso il prezzo) del presente Contratto, unitamente password). Il cliente é tenuto a conservare la password nella massima riservatezza e con la massima diligenza. Egli pertanto sarà responsabile di qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita in base al presente Contratto, sono confidenziali e non saranno rivelati, oralmente danno arrecato a Noamweb e/o per iscritto, dal CLIENTE o da SARCE a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Partein dipendenza della mancata osservanza di quanto sopra. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate di valore e che è confiden- ziale; il CLIENTE Il cliente si impegna a proteggere il software con almeno notificare immediatamente e comunque per iscritto a Noamweb l'eventuale furto, smarrimento o perdita della password. Il cliente assume la piena responsabilità circa l'esattezza e la veridicità del materiale immesso nello spazio web a lui assegnato, direttamente o per conto terzi, e assicura che lo stesso grado é nella sua legittima disponibilità, non é contrario a norme imperative e non viola alcun diritto d'autore, marchio di cura e riservatezzafabbrica, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinariasegno distintivo, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento brevetto o altro diritto di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa terzi derivante dalla legge, SARCE avrà diritto dal contratto e/o dalla consuetudine. Il cliente si impegna a rispettare la 'netiquette' e prende inoltre atto del fatto che é vietato servirsi o dar modo ad una tutela secondo equità senza altri di servirsi degli strumenti forniti da Noamweb per effettuare della corrispondenza contro la necessità che venga provato morale e l'ordine pubblico e con lo scopo di recare molestia alla quiete pubblica o privata, per recare offesa, o danno diretto o indiretto a chiunque e per tentare di violare comunque il danno effettivamente sostenutosegreto dei messaggi privati. In ogni caso le informazioni fornite dal cliente non devono presentare forme e/o contenuti relativi ad argomenti quali hacking, cracking, phreaking e/o per adulti, di carattere pornografico, osceno, blasfemo o diffamatorio. Non sono considerate informazioni riservate quelle cheammessi nello spazio web assegnato al cliente file MP3, senza colpacracks e warez, siano servizi IRC di dominio pubblicoqualsiasi genere e l'invio, quelle tramite esso, di cui e-mail in blocco, pena la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazionesospensione del servizio. E' altresì vietato l'invio tramite posta elettronica, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti anche tramite servizi offerti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle messaggi pubblicitari o comunicazioni che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati stati sollecitati in violazione del presente contrattomodo esplicito, facenti riferimento a siti o altri servizi forniti o ospitati presso Noamweb. Questa obbligazione è valida durante tutta E' comunque esplicitamente vietato servirsi di Noamweb per contravvenire in modo diretto o indiretto alle vigenti leggi dello Stato italiano o di qualunque altro stato. In presenza di tali elementi, la vigenza del presente contratto e per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno Noamweb si riserva di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiestasospendere il servizio erogato.

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Samples: www.noamweb.com

Riservatezza. I termini Fornitore e Committente, nel corso del rapporto di subfornitura e per anni 5 (cinque) dopo la sua conclusione, sono tenuti al rispetto più scrupoloso della riservatezza e segretezza di tutto quanto (documenti, dati, caratteristiche, elementi, notizie tecniche, finanziarie, disegni, grafici, relazioni, schemi, appunti, informazioni, ecc), avranno reciprocamente appreso l’una dall’altra in occasione delle trattative contrattuali o nell’esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto concluso. Nel corso dell’esecuzione del contratto Fornitore e Committente si impegnano a custodire tutte le condizioni (compreso informazioni, i documenti e il prezzo) del presente Contrattomateriale reciprocamente scambiato o ricevuto con la massima diligenza al fine di garantirne la riservatezza e segretezza e, unitamente alla cessazione a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita in base al presente Contrattotitolo del contratto, sono confidenziali e non saranno rivelati, oralmente o per iscritto, dal CLIENTE o da SARCE a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante su richiesta scritta dell’altra Parte, a eliminare immediatamente, tramite cancellazione o distruzione ogni materiale e documento, anche informatico o su supporto non cartaceo, contenente tali informazioni. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene Fornitore e Committente potranno consentire l’accesso ai dati, ai documenti ed al materiale ricevuto solo ai soggetti coinvolti nell’esecuzione della subfornitura, al solo scopo dell’adempimento delle informazioni riservate obbligazioni nascenti dalla stessa e, nel caso di valore consenso a terzi, previa assunzione da parte del terzo di obbligazioni idonee a garantire la riservatezza e che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna a proteggere il software con la segretezza in misura almeno lo stesso grado di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore pari a quella ordinaria, che il CLIENTE usa per le proprie disposta dalle clausole delle presenti condizioni. L’obbligo di riservatezza e segretezza non sarà operante nel caso di: - informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle pubblico o comunque già note al pubblico al momento in la parte ricevente ne è venuta a conoscenza; - informazioni di cui la parte ricevente era dimostri di essere già in possesso prima della loro comunicazione; - adempimento di obbligo di comunicazione delle informazioni imposto da una Autorità Giudiziaria o Pubblica in genere. In tale ultimo caso, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione il soggetto chiamato dall’Autorità a comunicare tali informazioni dovrà darne immediata notizia scritta all’altra parte adottando comunque ogni misura e cautela utile al fine di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamentelimitare la comunicazione al minimo necessario all’adempimento dell’obbligo. La violazione degli obblighi di riservatezza o segretezza dà diritto alla parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne non inadempiente di chiedere il carattere riservato con una cura risarcimento dei danni e, se la violazione è di gravità tale da non inferiore consentire la prosecuzione del rapporto o da pregiudicare il raggiungimento dell’interesse legittimamente atteso dalla parte non inadempiente, la immediata sospensione dell’adempimento e la risoluzione del contratto, salvi e impregiudicati e in aggiunta a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle ogni altro rimedio previsto dal contratto dall’equità o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta , compresa la vigenza del presente contratto e per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiestatutela cautelare.

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Samples: www.stamplast-bl.com

Riservatezza. I termini Il contenuto delle presenti Condizioni e le condizioni (compreso il prezzo) informazioni scambiate tra le Parti in esecuzione del presente Contratto, unitamente a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita in base al presente Contratto, sono confidenziali e non saranno rivelati, oralmente o per iscritto, dal CLIENTE o da SARCE a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parte. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate di valore e che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna a proteggere il software con almeno lo stesso grado di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni Contratto che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano già di dominio pubblico, quelle di cui la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che pubblico sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita possono essere utilizzate al di fuori dell’ambito delle attività per leggele quali sono state richieste/fornite. È assolutamente vietato l’utilizzo commerciale delle informazioni scambiate verso altri soggetti. Le parti convengono Parti si impegnano a garantirne la riservatezza anche per conto dei rispettivi amministratori, dipendenti e consulenti per tutta la durata dell’IRU. L’obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli riservatezza riguarda anche la documentazione relativa all’Infrastruttura DEVAL consegnata all’Operatore. Qualora tale documentazione sia necessaria all’attività di progettazione e/o realizzazione della Rete in Fibra Ottica, la stessa può essere utilizzata solo per fini propri ovvero essere trasmessa dall’Operatore ad Infratel nel caso di partecipazione alle gare da essa bandite. In entrambi i casi la consegna di tale documentazione ad un soggetto differente dall’Operatore stesso è consentita solo previa sottoscrizione di un apposito accordo di riservatezza di contenuto equivalente a quello delle presenti Condizioni generali tra Operatore e DEVAL. All’interno di tale accordo è fatto divieto di consegna di tale documentazione ad altri soggetti a nessuna condizione; una copia dell’accordo di riservatezza concluso con tali soggetti deve essere trasmessa dall’Operatore a DEVAL. Gli obblighi di riservatezza non potranno, comunque, essere eccepiti ad Autorità che chiedano legittimamente la comunicazione delle informazioni. Alla scadenza dell’accordo di riservatezza l’Operatore e i terzi dallo stesso incaricati che hanno concluso accordi di riservatezza devono provvedere alla distruzione della documentazione cartografica consegnata da DEVAL. Qualora l’Operatore di telecomunicazione, ricevuta la Cartografia, non proceda con la richiesta di Xxxxxxx e successiva accettazione deve provvedere, dandone comunicazione a DEVAL, all’immediata distruzione della Cartografia ricevuta; pari obbligazione deve assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto e per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno sia adempiuta dai terzi cui ha consegnato, previa sottoscrizione di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiestaidonei accordi di riservatezza, tale Cartografia.

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Samples: www.devalspa.it

Riservatezza. I termini Ai sensi e le condizioni (compreso il prezzo) del presente Contratto, unitamente a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita in base al presente Contratto, sono confidenziali e non saranno rivelati, oralmente o per iscritto, dal CLIENTE o da SARCE a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parte. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate di valore e che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna a proteggere il software con almeno lo stesso grado di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare gli effetti della normativa in materia di privacy protezione dei dati personali, emanata con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e tutela s.m.i., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svol- gimento delle attività previste dal servizio di lavanolo, l’Impresa, in persona del Referente, è designata quale Responsabile esterno del trattamento dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto Prestatore di servizi si impegna a: – trattare i dati personali che se viola l’obbligo gli verranno comunicati dalla Azienda Sanitaria e/o dalla Regione Lazio per le sole finalità connesse allo svolgimento dei servizi affidati, in modo lecito e secondo correttez- za; – nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni; – garantire la riservatezza di riservatezza assunto tutte le informazioni che gli verranno trasmesse impedendone l’accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale espressamente nominato quale incaricato del trattamento, ed a non portare a conoscenza di terzi, per nessuna ragione ed in forza del presente articolonessun momento, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante pre- sente o futuro le notizie ed i dati e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla leggele informazioni patrimoniali, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle chestatistiche, senza colpaanagrafiche, siano tecniche, amministrative e di dominio pubblico, quelle qualunque altro genere di cui la parte ricevente era venga a conoscenza od in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi in conseguenza dei servizi resi se non previo accordo scritto dell’altra parte nei casi previsti dalla legge o nella misura eventualmente consentita per leggese non previa espressa autorizzazione scritta dell’Azienda Sanitaria; – tener conto di eventuali successive comunicazioni dell’Azienda Sanitaria in materia di sicurezza. Le parti convengono A tale scopo l’Impresa adotta: – modalità di adottare erogazione del servizio coerenti e rispettose della normativa in tema di privacy e sicurez- za dei sistemi informatici; – misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzio- ne o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 31 del Decreto Le- gislativo 30 giugno 2003 n. 196; – tutte le misure ragionevoli per assicurarsi di sicurezza, previste dagli art. 33, 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che le informazioni riservate non siano comunicate configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai loro impiegati rischi di cui all’art. 31, analiticamente specificate nell’allegato B al decreto stesso, denominato “Disciplinare tec- nico in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto e per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno materia di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiestamisure minime di sicurezza”.

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Samples: Contratto Di Prestazione Di Servizi Tra

Riservatezza. I termini Ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservate le Informazioni Confidenziali, come di seguito definite, e le condizioni (compreso il prezzo) del presente Contratto, unitamente pertanto a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita in base al presente Contratto, sono confidenziali e non saranno rivelati, oralmente o per iscritto, dal CLIENTE o da SARCE a terzi divulgarle senza il previo preventivo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parte. SARCE dichiara Si considera “Informazione Confidenziale” ogni informazione relativa al Piano FiberCop ed ai singoli Progetti, nonché qualunque informazione qualificata come tale dalla Parte che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate la rende nota, ovvero che detta Parte intenda e consideri come tale, nonché l’informazione cui si abbia accesso in conseguenza della sottoscrizione della presente Convenzione. In ogni caso, Informazione Confidenziale non può essere considerata l’informazione che la Parte ricevente abbia sviluppato o acquisito indipendentemente; che diventi di valore e pubblico dominio (per ragioni diverse da un inadempimento attribuibile alla Parte ricevente), che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna sia resa nota dalla Parte che detiene l’informazione a proteggere il software con almeno lo stesso grado terzi che non siano vincolati da obblighi di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, o che il CLIENTE usa per le proprie informazioni sia stata ricevuta legittimamente da terzi che non desideri rivelare siano vincolati da obblighi di riservatezza. Gli obblighi di cui al pubblico e presente punto non impediscono la divulgazione che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa sia richiesta dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza purché la necessità Parte tenuta a rendere nota l’informazione notifichi immediatamente e prima della divulgazione detta circostanza all’altra Parte. L’Informazione Confidenziale continuerà a restare in qualsiasi momento ed in qualsiasi modo nella titolarità della Parte che venga provato il danno effettivamente sostenutol’ha resa nota, e potrà essere utilizzata dalla Parte ricevente esclusivamente nell’ambito e per le finalità previste dalla presente Convenzione. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle Gli obblighi di cui la parte ricevente era al presente punto resteranno in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto e essere per i tre due anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE ai sensi del scadenza o alla cessazione anticipata della presente contratto resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiestaConvenzione.

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Samples: Convenzione Per L’utilizzo Con Cavi in Fibra Ottica – Banda Ultralarga Modalita’ FTTH Della Infrastruttura Comunale Di Pubblica Illuminazione E Per La Gestione Delle Attivita’ Manutentive

Riservatezza. I termini Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le condizioni (compreso il prezzo) del presente Contrattoinformazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, unitamente di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'espletamento del servizio. Tale obbligo si estende a tutti gli impianti originari nonché a quelli realizzati con gli interventi proposti in base al presente Contratto, sono confidenziali sede di offerta e non saranno rivelati, oralmente riguarda i dati che siano o per iscritto, dal CLIENTE o da SARCE a terzi senza il previo consenso scritto divengano di pubblico dominio. La responsabilità del legale rappresentante dell’altra Parte. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate di valore e che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna a proteggere il software con almeno lo stesso grado di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare Concessionario in materia di privacy rispetto degli obblighi di segretezza anzidetti è estesa anche al proprio personale, nonché ai subappaltatori e tutela dei datial personale di quest'ultimi. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo In caso di riservatezza assunto inosservanza, saranno applicate le norme in forza materia di risoluzione del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza contratto per grave inadempimento contrattuale così come contenute nell'art. 26 del Capitolato. Pena la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle di cui la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione nullità assoluta del presente contratto, il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. Questa obbligazione è valida durante tutta 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine: ‐ per il pagamento dei corrispettivi derivanti dal presente contratto, in ottemperanza del comma 7 del citato art. 3, dovrà comunicare, sotto la vigenza propria responsabilità, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; ‐ dovrà prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese, a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture, oggetto del presente appalto, in veste ad esempio di subappaltatori e/o subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi; ‐ dovrà informare l'Amministrazione e la Prefettura di , se ha notizia dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto; L’Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", informa il Concessionario che tutti i dati contenuti nel presente contratto e da esso derivanti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per i tre anni successivi alla sua cessazionele finalità di gestione del contratto, per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico; l'Amministrazione informa altresì il Concessionario che egli gode dei diritti di cui all'art. Tutti i documenti comunicati da SARCE ai sensi 13 del citato decreto legislativo. Il Concessionario dà atto di aver preso visione dell’Informativa di cui all’art. 16 del D.Lgs 196/03 presso Il Concessionario comunale informa che titolare del trattamento dei dati è il Comune di con sede in Il presente contratto resteranno si compone di sua proprietà esclusiva n. pagine e gli saranno restituiti a sua semplice richiesta.di n. allegati:

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Samples: Contratto Di Concessione Del Servizio Di Pubblica Illuminazione E Riqualifica Degli Impianti Con La Predisposizione Degli Stessi Ai Servizi Smart Cities Mediante Il Ricorso Al Finanziamento Tramite Terzi

Riservatezza. I termini Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le condizioni (compreso il prezzo) informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto, unitamente a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita in base al presente Contratto, sono confidenziali e non saranno rivelati, oralmente o per iscritto, dal CLIENTE o da SARCE a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parteappalto. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate di valore e che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna a proteggere il software con almeno lo stesso grado di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare Tutti gli obblighi in materia di privacy sicurezza delle informazioni e tutela di garanzia della privacy, secondo la normativa vigente, verranno rispettati anche in caso di cessazione dei datirapporti attualmente in essere con AVEPA. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto L’obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in forza esecuzione del presente articolocontratto. Tutte le informazioni, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o dati tecnici dei quali sia titolare una delle Parti e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle di cui la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute il personale incaricato dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore Parte verrà a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate conoscenza nell’esecuzione del presente contratto saranno considerati riservati e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per leggedivulgabili. Le parti convengono di In tal senso le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure ragionevoli necessarie, anche nei confronti dei propri dipendenti, agenti, consulenti, rappresentanti e/o procuratori, per assicurarsi tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione. Il divieto di divulgazione resta escluso qualora: - l’informazione risulti divenuta di pubblico domino, senza che una delle Parti sia venuta meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che la Parte in questione abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza; - la Parte interessata abbia autorizzato, per iscritto, l’altra Parte a divulgare l’informazione a specifici soggetti. In caso di inosservanza degli obblighi in materia di sicurezza delle informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del e di garanzia della privacy AVEPA ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AVEPA. Questa obbligazione è valida durante tutta Nel caso si verifichi la vigenza del presente contratto e perdita, distruzione o diffusione indebita, ad esempio a seguito di attacchi informatici, accessi abusivi, incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamità il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente l’evento al Responsabile per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno la Sicurezza dei Dati di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiestaAVEPA.

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Samples: www.avepa.it

Riservatezza. I termini Ciascuna Parte garantisce di assicurare l’assoluta segretezza delle Informazioni riservate condivise durante le fasi precontrattuali e le condizioni (compreso il prezzo) post-contrattuali e durante l’esecuzione del presente Contratto. A tale scopo, unitamente a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita in base al presente Contratto, sono confidenziali e non saranno rivelati, oralmente o per iscritto, dal CLIENTE o da SARCE a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parte. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate di valore e che è confiden- ziale; il CLIENTE ciascuna Parte si impegna a proteggere il software con almeno lo stesso grado di cura (i) utilizzare le Informazioni riservate unicamente ai fini dell’esecuzione del Contratto e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle di cui la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di strettamente necessaria; (ii) adottare tutte le misure ragionevoli di cautela e protezione necessarie al fine di preservare la segretezza delle Informazioni riservate della controparte e di impedire l’accesso a soggetti non autorizzati, garantendo, quantomeno, il medesimo grado di protezione riservato alle proprie Informazioni riservate; (iii) non divulgare o riprodurre le Informazioni riservate della controparte se non a beneficio dei propri soci, dipendenti, addetti o fornitori che (a) debbano accedere alle predette Informazioni riservate per assicurarsi adempiere agli obblighi posti in capo alla Parte interessata dal Contratto, o che le informazioni (b) abbiano titolo per venirne a conoscenza in forza del Contratto. Doctolib potrà rendere noti i termini del Contratto (i) ai suoi commercialisti, revisori, istituti di credito e istituti finanziari e a qualsiasi altro suo consulente tenuto al segreto professionale (ii) ai suoi consulenti o esperti che abbiano firmato un accordo di riservatezza. In ogni caso, la Parte destinataria delle Informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione si fa garante del rispetto del presente contrattoimpegno di riservatezza da parte dei soggetti che dovessero venire a conoscenza delle Informazioni riservate, siano essi dipendenti o subcontraenti. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza L’obbligo di riservatezza si protrarrà per un periodo di cinque (5) anni dalla cessazione del presente contratto e per i tre anni successivi alla sua cessazioneContratto, indipendentemente dal motivo. Tutti i documenti comunicati Fatto salvo quanto sopra, ciascuna Parte potrà divulgare le Informazioni riservate senza il consenso della controparte nella misura in cui tale divulgazione sia richiesta da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno un’autorità competente o avvenga in applicazione di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiesta.un obbligo di legge o deontologico

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Samples: media.doctolib.com

Riservatezza. I termini e le condizioni (compreso il prezzo) del presente Contratto, unitamente a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come L’Affidatario dovrà mantenere riservata e fornita non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in base modo diverso da quello finalizzato allo svolgimento dell’incarico, qualsiasi informazione relativa al presente Contratto, sono confidenziali e non saranno rivelati, oralmente o per iscritto, dal CLIENTE o da SARCE a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parte. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate di valore e che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna a proteggere il software con almeno lo stesso grado di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni progetto che non desideri rivelare al pubblico fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla Stazione Appaltante o che derivasse dall’esecuzione dell’incarico. L’inadempimento costituirà causa di risoluzione contrattuale ai sensi del successivo articolo. Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, l’Affidatario, sino a che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano documentazione oggetto dell’incarico non sia divenuta di dominio pubblico, quelle dovrà ottenere il previo benestare della Stazione Appaltante sul materiale scritto e grafico che intendesse esporre o produrre. Comune di cui Napoli Data: 02/12/2020, IG/2020/0001743 Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, come anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei lavori. Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del precedente articolo 4, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione contabile relativa all'intervento e dei singoli elaborati che lo compongono, nonché di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto di affidamento. Pertanto, la parte ricevente era Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione prodotta per effetto delle attività affidate in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione virtù del presente contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcuno eccezioni di sorta. Questa obbligazione è valida durante tutta L'Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che - a qualsiasi titolo - avranno collaborato per la vigenza del presente contratto realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena ed incondizionata liberatoria e consenso, per i tre anni successivi alla sua cessazionequanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente. Tutti i documenti comunicati L’Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di sua proprietà esclusiva intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e gli saranno restituiti a sua semplice richiestal'altro materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

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Samples: www.comune.napoli.it

Riservatezza. I termini Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le condizioni (compreso il prezzo) del presente Contrattoinformazioni, unitamente ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita in base al presente Contratto, sono confidenziali e non saranno rivelati, oralmente o titolo per iscritto, dal CLIENTE o scopi diversi da SARCE a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Partequelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate di valore e che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna a proteggere il software con almeno lo stesso grado di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle L’obbligo di cui la parte ricevente era al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione esecuzione del presente contratto. Questa obbligazione L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è valida durante tutta responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda Sanitaria ha la vigenza facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali della presente Convenzione, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del presente contratto fornitore stessa a gare e appalti. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di Riservatezza. - informare l'azienda dell’eventuale nomina d’incaricati alle operazioni di trattamento e delle istruzioni loro impartite secondo specifiche mansioni e obbligazioni di sicurezza; - attenersi alle prescrizioni ottenute nel regolamento in uso presso l’azienda per il trattamento di dati personali; - assumere tutte le misure di sicurezza idonee a costruire i tre anni successivi dati da precludere rischi connessi al deterioramento, distruzione, perdita o smarrimento, anche accidentali, dei dati medesimi, nonché all'accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del servizio; - non comunicare o diffondere i dati posseduti a soggetto od organismo diverso dall'Azienda sanitaria e, per essa, dai responsabili delle strutture o dalle direzioni sanitarie dei presidi ospedalieri che ne formulino richiesta - attenersi scrupolosamente alle ulteriori istruzioni che verranno impartite dall’azienda sanitaria. - Sottoscrivere per esplicita accettazione di quanto stabilito nell’Allegato Patto d’Integrità. La violazione delle disposizioni della L. 163/2006 o la mancata osservanza degli obblighi elencati nel precedente capoverso, daranno luogo alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE risoluzione del contatto ai sensi del presente contratto resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiestadell'art. 1456 c.c.

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Samples: Patto Di Integrità' Tra l'Azienda Sanitaria Provinciale Di Enna E I Partecipanti Alla Procedura Aperta Per L’affidamento Del Service Full Risk Di Micronfusori Di Insulina, Mediante Accordo Quadro, Per Il Fabbisogno Di Anni 4, Delle aa.ss.pp. Del Bacino Orientale Della Regione Sicilia

Riservatezza. I termini e le condizioni (compreso il prezzo) del presente Contratto, unitamente a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita in base al presente Contratto, sono confidenziali e non saranno rivelati, oralmente o per iscritto, dal CLIENTE o da SARCE a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parte. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate di valore e che è confiden- ziale; il CLIENTE Il Fornitore si impegna a proteggere rispettare, e a far rispettare ai propri dipendenti e/o Ausiliari il software con almeno lo stesso grado vincolo di cura riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e riservatezzale notizie relative all'Ordine. In tal senso il Fornitore sarà tenuto a porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e, ma comunque con cura non inferiore in particolare, tutte le azioni, anche di natura legale, necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo di quanto sopra. Qualora la divulgazione di materiali o informazioni sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili al Fornitore, ai propri dipendenti e/o Ausiliari, il Fornitore sarà tenuto a quella ordinaria, risarcire Telespazio dei danni che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione. Gli obblighi di riservatezza di cui al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento presente articolo rimarranno efficaci anche oltre la data di ogni legge, decreto e circolare in materia conclusione delle attività di privacy e tutela dei daticui all'Ordine. Il CLIENTE prende quindi Le Parti si danno reciprocamente atto che se viola l’obbligo gli obblighi di riservatezza assunto in forza del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle segretezza di cui la parte ricevente era al presente Articolo resteranno in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione vigore per il periodo di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto validità dell’Ordine e per i successivi tre anni successivi alla sua cessazionedallo scioglimento dello stesso per qualsiasi causa e/o ragione. Tutti i documenti comunicati da SARCE In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Ordine si intenderà risolto di diritto ai sensi del presente contratto resteranno dell'art.1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiesta.tutti i danni. Le Parti riconoscono inoltre che nulla di quanto contenuto nell'Ordine potrà mai essere interpretato od utilizzato per impedire la diffusione o la circolazione di informazioni che siano:

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Samples: www.telespazio.com

Riservatezza. I termini Ciascuna Parte si impegna, per sé e le condizioni (compreso il prezzo) del presente Contratto, unitamente a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita in base per i propri dipendenti e/o collaboratori e/o terzi di cui si avvale per l’esecuzione delle attività di cui al presente ContrattoAccordo, sono confidenziali a non divulgare, comunicare e non saranno rivelatirendere noti informazioni, oralmente dati, conoscenze in genere, di qualsivoglia forma e natura, relativi all’altra Parte/alle altre Parti forniti per l’esecuzione dell’Accordo, così come qualsiasi documento o per iscrittosupporto, dal CLIENTE di qualsivoglia natura, contenente uno qualsiasi dei dati o da SARCE informazioni predetti, dei quali potrà venire a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parteconoscenza nel corso della durata dell’Accordo. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate di valore e che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna a proteggere il software con almeno lo stesso grado di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle Le obbligazioni di cui la parte ricevente era al presente articolo rimarranno in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi vigore fintanto che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto e per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE confidenziali rimarranno tali ai sensi della normativa applicabile. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate riservate: le informazioni che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione o che lo diventino successivamente, senza che la Parte che le ha ricevute abbia violato il presente articolo; le informazioni che al momento della comunicazione siano già conosciute dalla Parte che le riceve, purché tale conoscenza non sia stata fraudolentemente ottenuta e la Parte possa fornire la prova di essere stata già in possesso di tali informazioni nel momento in cui le venivano rivelate; le informazioni che la Parte sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza a un ordine legittimo di qualsiasi autorità, purché in tal caso la Parte che ha ricevuto l’ordine – ove legalmente possibile – ne dia immediata notizia scritta alla Parte titolare delle informazioni, affinché quest’ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziali a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio. Le Parti si danno reciprocamente atto che del presente contratto resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiestaperfezionamento dell’Accordo potrà essere data notizia nei rispettivi siti istituzionali.

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Samples: Accordo Di Collaborazione Tra

Riservatezza. I termini Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le condizioni (compreso il prezzo) apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, unitamente e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE n. 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, come riservata e fornita in base meglio specificato al successivo art. 20 del presente Contratto. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, sono confidenziali e non saranno rivelati, oralmente o per iscritto, dal CLIENTE o da SARCE a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parte. SARCE dichiara fermo restando che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate di valore e Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna a proteggere il software con almeno lo stesso grado di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto dovessero derivare ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle di cui la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto e per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiestaAMA.

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Samples: www.amaroma.it

Riservatezza. I termini Il Fornitore e ATOS si impegnano, ognuna per sé e per il proprio personale, a non divulgare né a rendere accessibili in alcun modo a terzi le condizioni (compreso informazioni riservate relative all’altra Parte ed al Cliente finale, delle quali vengano a conoscenza durante il prezzo) del presente Contrattorapporto contrattuale. Ad eccezione di quelle già di “dominio pubblico”, unitamente a qualsiasi altra ogni informazione esplicitamente definita come relativa ad attività commerciali, di ricerca, di sviluppo e di realizzazione svolta da ATOS e/o dal Cliente finale dovrà essere considerata strettamente riservata e fornita soggetta agli obblighi sopraddetti. In particolare, il Fornitore si impegna espressamente ad impiegare tali informazioni riservate solo ed esclusivamente per fornire, Prodotti, Licenze e Sublicenze a ATOS e/o al Cliente finale. Il Fornitore non potrà, in base al presente Contrattodifetto di preventiva esplicita autorizzazione scritta di ATOS, sono confidenziali copiare o riprodurre per sé o per terzi, in tutto o in parte, documenti e materiali forniti da ATOS (quali, a mero titolo esemplificativo e non saranno rivelatitassativo: disegni, oralmente o matrici, supporti leggibili da elaboratore, ecc.), al di fuori di quanto strettamente indispensabile per iscrittol'esecuzione delle attività oggetto delle presenti Condizioni generali. In particolar modo il Fornitore si impegna ad osservare scrupolosamente le prescrizioni contenute nella policy afferente il trattamento delle informazioni e dei dati di titolarità di ATOS, dal CLIENTE o denominata “Policy on the access of partners and suppliers to ATOS IT and information” ed è consapevole che in caso di sua violazione potrà generare ingenti ed irreparabili danni ad ATOS. Inoltre il Fornitore si impegna a far sottoscrivere a ciascun dipendente che sarà destinato alla prestazione dei servizi in favore di ATOS, un accordo di riservatezza sulla base di un modello fornito da SARCE quest’ultima. ATOS potrà richiedere in qualsiasi momento prova documentale del fatto che i detti accordi di riservatezza siano stati sottoscritti, restando inteso che la loro mancata firma costituirà grave inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c. I menzionati impegni non escludono la responsabilità diretta del Fornitore verso ATOS per gli atti compiuti dai dipendenti del primo, in violazione di siffatti obblighi di riservatezza Il Fornitore e ATOS si impegnano, altresì, ognuna per proprio conto, a terzi non fare menzione ai rapporti tra loro intercorrenti, senza il previo preventivo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parte. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate Il mancato rispetto di valore quanto previsto e che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna concordato nel presente articolo conferisce facoltà a proteggere il software con almeno lo stesso grado ATOS di cura e riservatezzarichiedere, ma comunque con cura non inferiore in qualsiasi momento ed a quella ordinariaproprio insindacabile giudizio, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni leggel’immediata risoluzione dello specifico Ordine, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle ai sensi di cui la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto e per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiestaclausola 17 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FACOLTA’ DI RECESSO ANTICIPATO.

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Samples: Condizioni Generali Per La Fornitura Di Prodotti Hw E Sw

Riservatezza. I termini Il Fornitori di servizi ha avuto e/o può avere (prima e/o dopo la scadenza o la risoluzione del Contratto) accesso a informazioni e le condizioni dati tecnici o aziendali (compreso il prezzo) del presente Contrattotra cui informazioni orali, unitamente a scritte e/o qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita in base al presente Contratto, sono confidenziali ottenuta dall'osservazione visiva) dell'Acquirente (“Informazioni riservate”). Il Fornitore di servizi (i) dovrà limitare il proprio utilizzo delle Informazioni riservate esclusivamente all’ambito della fornitura dei Servizi e non saranno rivelati, oralmente o per iscritto, dal CLIENTE o da SARCE a terzi dovrà consentire alcun uso differente delle Informazioni riservate senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parte. SARCE dichiara dell’Acquirente, (ii) non dovrà comunicare le Informazioni riservate ad altri senza il previo consenso scritto dell’Acquirente e (iii) dovrà limitare la diffusione delle Informazioni riservate ai dipendenti, agenti e Subappaltatori che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni hanno una legittima esigenza di conoscere tali Informazioni riservate di valore esclusivamente ai fini della fornitura dei Servizi e che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna a proteggere il software con sono vincolati da obblighi di riservatezza almeno lo stesso grado altrettanto protettivi dell’Acquirente di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei datiquelli quivi contenuti. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo Fornitore di servizi non dovrà comunicare a terzi l’esistenza o i termini del Contratto, né di una parte dello stesso, senza il previo consenso scritto dell’Acquirente. Il Fornitore di servizi non dovrà includere, né in toto né in parte, alcuna Informazione riservata in alcuna domanda di brevetto senza il previo consenso scritto dell’Acquirente. Nulla nel presente Contratto conferisce al Fornitore di servizi il diritto o la licenza di utilizzare le Informazioni riservate o qualsiasi tecnologia o proprietà intellettuale dell’Acquirente. I presenti obblighi di riservatezza assunto in forza saranno vincolanti nei confronti del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in Fornitore di servizi per un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano periodo di dominio pubblico, quelle di cui la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore dieci (10) anni a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto e per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiestapartire dal completamento dei Servizi previsti dall’Ordine.

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Samples: www.fmc.com

Riservatezza. I termini è sostituita come segue: Nei limiti massimi consentiti da qualsiasi legge e regolamento applicabile, con la presente lei conferisce mandato, autorizza e incarica in tal senso la Banca ovvero i suoi agenti, dipendenti, funzionari e direttori e qualsiasi altro soggetto qualificabile come affiliato e per conto dei quali la Banca accetta tale mandato, incarico e autorizzazione di divulgare, anche mediante l'uso di comunicazioni e sistemi di comunicazione, informazioni riguardanti: i presenti Termini, qualsiasi Servizio, qualsiasi transazione di pagamento, lei, i beneficiari dei pagamenti o di qualsiasi transazione (le "Informazioni" che comprendono, inter alia, nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, nazionalità), a qualsiasi persona indicata come "Beneficiario" all'Articolo 2 dell'Allegato sulla Riservatezza, ai loro rispettivi dipendenti o agenti: (i) per una qualsiasi delle Finalità indicate all'Articolo 1 dell'Allegato sulla Riservatezza; (ii) se la divulgazione è consentita o richiesta dalla legge ((i) e (ii) congiuntamente le "Finalità Consentite"), indipendentemente dal fatto che la divulgazione avvenga nello Stato in cui lei è residente, o nello Stato in cui viene eseguita una transazione o un Servizio. Nei limiti massimi consentiti da qualsiasi legge e regolamento applicabile, lei accetta che le richieste, le istruzioni e le condizioni (compreso il prezzo) del presente Contrattoinformazioni relative alla Banca, unitamente a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita Servizio, a lei o alle transazioni da divulgare in conformità ai presenti Termini, possano essere trasmesse oltre i confini nazionali e attraverso le reti, comprese le reti di proprietà e gestite da parti terze, affinché la Banca possa svolgere i propri compiti ed esercitare i propri poteri e diritti ai sensi dei presenti Termini. Nei limiti massimi consentiti da qualsiasi legge e regolamento applicabile, lei accetta che tali informazioni possano essere fornite alle persone indicate come riservata e fornita in base al presente Contratto"Beneficiari" all'Articolo 2 dell'Allegato sulla Riservatezza. Lei espressamente rinuncia a qualsiasi diritto di segreto bancario, sono confidenziali e non saranno rivelati, oralmente segreto professionale o per iscritto, dal CLIENTE o da SARCE a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parte. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate di valore e che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna a proteggere il software con almeno lo stesso grado di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza del presente articoloa tale riguardo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante ove applicabile, e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle di cui la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi espressamente riconosce che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto e per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE divulgate ai sensi del presente contratto resteranno Articolo possano includere informazioni riservate dei clienti ai sensi dell'Articolo 41 della LFS, o di sua proprietà esclusiva qualsiasi legge e gli saranno restituiti regolamento applicabile. La Banca si impegna ad adottare tutte le consuete e ragionevoli misure al fine di mantenere il riserbo in merito alle Informazioni. Nel rispetto delle leggi applicabili, il trattamento delle informazioni può essere effettuato da qualsiasi affiliato o prestatore di servizi della Banca, comprese le affiliate, le succursali e le unità situate in qualsiasi Stato in cui la Banca conduce affari o ha un prestatore di servizi, come ulteriormente indicato nell'Articolo 3 dell'Allegato sulla Riservatezza. Lei comprende che tale Beneficiario potrebbe essere stabilito in una giurisdizione al di fuori del Granducato di Lussemburgo dello Stato italiano. Nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, Lei autorizza la Banca a sua semplice richiestatrasferire le Informazioni a tali affiliati, succursali, unità e prestatori di servizi nelle luoghi che la Banca ritiene opportuni. Lei riconosce che ogni competente autorità, agenzia, organismo o tribunale appartenente a una giurisdizione al di fuori dallo Stato italiano (comprese le giurisdizioni in cui i Beneficiari sono stabiliti o elaborano tali Informazioni) può richiedere e ottenere l'accesso alle Informazioni, le quali possono essere detenute o elaborate in tale giurisdizione o accessibili tramite segnalazione automatica, scambio di informazioni o altra modalità ai sensi delle leggi e dei regolamenti in vigore in tale giurisdizione. La Banca informerà i Beneficiari che detengono o elaborano tali Informazioni di operare soltanto per le Finalità Consentite e in conformità con la legge applicabile e che l'accesso a tali Informazioni all'interno di un Beneficiario è limitato ai soggetti che hanno bisogno di conoscere le informazioni per le Finalità Consentite. Lei può revocare tale consenso in qualsiasi momento, in tal caso la Banca non sarà in grado di fornirle il Servizio.

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Samples: www.jpmorgan.com

Riservatezza. I Qualsiasi notizia, documento, informazione concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione, l'attività e/o il know-how specifico dell’EPAP di cui lo Studio o il suo personale, venisse in qualunque modo a conoscenza, dovrà essere considerato riservato e, come tale, trattato a termini e le condizioni (compreso il prezzo) del presente Contratto, unitamente a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita in base al presente Contratto, sono confidenziali di legge e non saranno rivelati, oralmente o per iscritto, dal CLIENTE o da SARCE potrà essere comunicato a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parteneanche parzialmente, fatte salve notizie o informazioni che siano o divengano di dominio pubblico o che siano state già legittimamente portate a conoscenza dello Studio da terzi, chiedendo, comunque, in tale ultimo caso, autorizzazione all’EPAP. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene E' esclusa, comunque, la duplicazione, riproduzione, asportazione di documentazione dell’EPAP non autorizzata per forma scritta dall’EPAP stessa. EPAP riterrà lo Studio responsabile di ogni utilizzo improprio delle informazioni riservate di valore e che è confiden- ziale; il CLIENTE sopra cennate, ad essa o ai suoi dipendenti ascrivibile. A tal fine lo Studio si impegna a proteggere il software con almeno lo stesso grado ad adottare le misure organizzative, fisiche e logiche, di cura cui agli articoli 31 e riservatezzaseguenti dei citato decreto 196/2003 e del relativo disciplinare tecnico, ma comunque con cura al fine di prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non inferiore a quella ordinaria, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che autorizzato o di trattamento non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo Qualora si verifichi una violazione di riservatezza assunto in forza del presente articolotali obblighi, SARCE potrebbe incorrere in un l’EPAP rimarrà estraneo a qualunque contenzioso intentato a suo danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle di cui la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamentecon espressa malleva in proposito dello Studio, ivi compreso l'eventuale risarcimento dei danni. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura Lo Studio sì impegna, inoltre, a non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che utilizzare le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione dei dati raccolti per conto dell’EPAP nell'ambito di ricerche, consulenze o attività diverse da quelle oggetto del presente contrattoservizio. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto Xxxxx inteso che tutti gli eventuali reports, gli atti e gli elaborati, prodotti dallo Studio nel corso dello svolgimento delle attività inerenti al servizio in oggetto, saranno e rimarranno di piena ed esclusiva proprietà dell’EPAP, che si riserva di utilizzarli a proprio insindacabile giudizio per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti fini che riterrà utili, nel modo e con i documenti comunicati mezzi che riterrà più opportuni, senza che da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti parte dell’aggiudicatario e/o suoi aventi causa a sua semplice richiestaqualsiasi titolo, possa essere sollevata eccezione alcuna.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Riservatezza. I termini Le parti reciprocamente convengono di mantenere rigorosamente riservata qualsiasi informazione tecnica o commerciale ricevuta dalla rispettiva controparte e di astenersi dall'utilizzare qualsiasi informazione riservata di tale genere tranne che per quanto strettamente richiesto per l'esecuzione del Contratto per tutto il tempo in cui l'informazione è e rimane ragionevolmente riservata. Solo le condizioni (compreso informazioni che il prezzo) ricevente può dimostrare essere già state pubblicate o già note al momento della divulgazione, o che sono state rese pubbliche successivamente senza colpa del ricevente, saranno escluse dalla presente Contrattoclausola. Il Ricevente dovrà informare il titolare di qualsiasi informazione riservata nel caso in cui si applichi una delle suddette eccezioni e/o nel caso in cui venga a conoscenza che detta informazione che la controparte considera riservata sia diventata di pubblico dominio, unitamente o se appunti o mezzi di comunicazione contenenti tali informazioni sono stati smarriti, o nel caso in cui si ritenga giuridicamente obbligato a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita in base al presente Contrattofornire informazioni riservate a terzi, sono confidenziali e compresi tribunali o enti governativi. Le Informazioni Riservate non saranno rivelati, oralmente o per iscritto, dal CLIENTE o da SARCE possono essere divulgate a terzi senza il previo consenso scritto fatta eccezione per la divulgazione a funzionari, dipendenti, appaltatori o collaboratori del legale rappresentante dell’altra Parte. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene ricevente o delle informazioni riservate di valore sue società affiliate (congiuntamente "Personale") se e che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna a proteggere il software con almeno lo stesso grado di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle di cui la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita in cui tale Personale è vincolato da obblighi di segretezza e necessiti di conoscere le informazioni per leggel’esecuzione del Contratto. Le parti convengono garantiscono che il proprio Personale è vincolato e deve rispettare un obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli segretezza corrispondente o superiore allo standard previsto dalla presente clausola. Questa clausola di riservatezza rimarrà in vigore anche dopo la risoluzione del Contratto per assicurarsi che tutto il tempo in cui le informazioni riservate sono e rimangono ragionevolmente riservate. La divulgazione del know-how non siano comunicate ai loro impiegati in violazione costituisce una modifica del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza controllo legale o del presente contratto e per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE controllo congiunto ai sensi del presente contratto resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiestadella GeschGehG (legge tedesca sui segreti commerciali).

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Samples: www.eos.info

Riservatezza. I termini Il Fornitore e ATOS si impegnano, ognuna per sé e per il proprio personale, a non divulgare né a rendere accessibili in alcun modo a terzi le condizioni (compreso informazioni riservate relative all’altra Parte ed al Cliente finale, delle quali vengano a conoscenza durante il prezzo) del presente Contrattorapporto contrattuale. Ad eccezione di quelle già di “dominio pubblico”, unitamente a qualsiasi altra ogni informazione esplicitamente definita come relativa ad attività commerciali, di ricerca, di sviluppo e di realizzazione svolta da ATOS e/o dal Cliente finale dovrà essere considerata strettamente riservata e fornita soggetta agli obblighi sopraddetti. In particolare, il Fornitore si impegna espressamente ad impiegare tali informazioni riservate solo ed esclusivamente per fornire Servizi a ATOS e/o al Cliente finale. Il Fornitore non potrà, in base al presente Contrattodifetto di preventiva esplicita autorizzazione scritta di ATOS, sono confidenziali copiare o riprodurre per sé o per terzi, in tutto o in parte, documenti e materiali forniti da ATOS (quali, a mero titolo esemplificativo e non saranno rivelatitassativo: disegni, oralmente o matrici, supporti leggibili da elaboratore, ecc.), al di fuori di quanto strettamente indispensabile per iscrittol'esecuzione delle attività oggetto delle presenti Condizioni generali. In particolar modo il Fornitore si impegna ad osservare scrupolosamente le prescrizioni contenute nella policy afferente il trattamento delle informazioni e dei dati di titolarità di ATOS, dal CLIENTE o denominata “Policy on the access of partners and suppliers to ATOS IT and information” ed è consapevole che in caso di sua violazione potrà generare ingenti ed irreparabili danni ad ATOS. Inoltre il Fornitore si impegna a far sottoscrivere a ciascun dipendente che sarà destinato alla prestazione dei servizi in favore di ATOS, un accordo di riservatezza sulla base di un modello fornito da SARCE quest’ultima. ATOS potrà richiedere in qualsiasi momento prova documentale del fatto che i detti accordi di riservatezza siano stati sottoscritti, restando inteso che la loro mancata firma costituirà grave inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c. I menzionati impegni non escludono la responsabilità diretta del Fornitore verso ATOS per gli atti compiuti dai dipendenti del primo, in violazione di siffatti obblighi di riservatezza Il Fornitore e ATOS si impegnano, altresì, ognuna per proprio conto, a terzi non fare menzione ai rapporti tra loro intercorrenti, senza il previo preventivo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parte. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate Il mancato rispetto di valore quanto previsto e che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna concordato nel presente articolo conferisce facoltà a proteggere il software con almeno lo stesso grado ATOS di cura e riservatezzarichiedere, ma comunque con cura non inferiore in qualsiasi momento ed a quella ordinariaproprio insindacabile giudizio, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni leggel’immediata risoluzione dello specifico Ordine, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle ai sensi di cui la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto e per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiestaclausola 18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FACOLTA’ DI RECESSO ANTICIPATO.

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Samples: Condizioni Generali Per La Fornitura Di Servizi

Riservatezza. I termini Tutte le informazioni riservate che verranno scambiate tra le parti durante il periodo di validità del Contratto saranno usate dalla Parte ricevente al solo scopo di dare esecuzione al Contratto medesimo. Ai fini del Contratto, per informazioni riservate (qui di seguito "Informazioni Riservate") si intendono le informazioni trasmesse da una parte all'altra in forma scritta, grafica o comunque tangibile e identificate chiaramente come tali, ovvero, se trasmesse oralmente, ridotte in forma scritta, grafica o comunque tangibile e identificate come "Riservate" entro il periodo di 30 (trenta) giorni dalla data della trasmissione orale. Tutte le Informazioni Riservate trasmesse da una parte all'altra verranno mantenute segrete dalla parte ricevente per un periodo minimo di 5 (cinque) anni dalla cessazione del Contratto. A tale scopo, la parte ricevente si adopererà con la dovuta diligenza, ponendo in essere tutte le misure e le condizioni (compreso il prezzo) del presente Contratto, unitamente a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita in base al presente Contratto, sono confidenziali e non saranno rivelati, oralmente o per iscritto, dal CLIENTE o da SARCE a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parte. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle cautele con le quali mantiene segrete le proprie informazioni riservate di valore e che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna a proteggere il software con almeno lo stesso grado di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle di cui la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamentenatura simile. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura ricevente non inferiore a quella utilizzata per preservare userà le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi Informazioni Riservate se non previo accordo scritto dell’altra per i fini di quanto sopra indicato. Tali informazioni confidenziali potranno essere trasmesse ai dipendenti, collaboratori o consulenti delle parti solo se strettamente necessario per l'esecuzione del Contratto, fermo restando che anche tali dipendenti, collaboratori o consulenti saranno tenuti ad adempiere agli stessi obblighi di riservatezza di cui sopra e ferma restando la responsabilità della parte che ha trasmesso le informazioni, nei confronti dell’altra, per le eventuali violazioni agli obblighi di riservatezza commesse da detti dipendenti, collaboratori o nella misura eventualmente consentita per leggeconsulenti. Fermo restando quanto sopra, ciascuna parte potrà informare dell’esistenza e del contenuto del Contratto finanziatori, consulenti e intermediari finanziari al fine di poter gestire con tali terze parti operazioni di natura finanziaria. Le parti convengono previsioni di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi cui sopra non si applicano: - alle informazioni che le parti abbiano legittimamente ricevuto da terzi estranei alle parti stesse o autonomamente prodotto; - alle informazioni riservate che siano divenute o divengano di pubblico dominio, per cause non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto e per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiestaimputabili alle parti.

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Samples: ht.transparencytoolkit.org

Riservatezza. I termini Ciascuna parte riconosce e le condizioni (compreso il prezzo) accetta che, come parte del presente ContrattoTuo utilizzo dei prodotti e dei servizi di StoneX in concomitanza con l’accesso e l’uso della Piattaforma, unitamente ciascuna parte riceverà e non divulgherà a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita terzi, a meno che non sia richiesto dalla legge, informazioni, sia in base al presente Contrattoforma scritta che verbale, che sono confidenziali e di proprietà dell’altra parte (e/o dei suoi licenziatari o affiliati), inclusi, ma non saranno rivelatilimitati a, oralmente Diritti di PI, che la parte ricevente manterrà in stretta riservatezza e non divulgherà a nessuna persona (diversa dai tuoi dipendenti e agenti in base alla necessità di accesso). Nessuna delle parti pubblicherà, distribuirà o per iscritto, dal CLIENTE o da SARCE renderà altrimenti disponibili a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Partele Informazioni Confidenziali derivanti o relative ai prodotti e servizi di StoneX o alla Piattaforma che includano, ma non si limitino a, prezzi, tabelle tariffarie e commissioni. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate Xxxxxxxx parte accetta di valore e che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna a proteggere il software con almeno utilizzare lo stesso grado standard di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, che il CLIENTE usa utilizza per proteggere le proprie informazioni confidenziali, ma non meno di uno standard di cura ragionevole, per prevenire l’uso non autorizzato, la diffusione o la pubblicazione delle Informazioni Confidenziali. I doveri in questa Sezione 13 non si applicano alle Informazioni Confidenziali che: (i) sono legittimamente in possesso di una parte prima di questo Accordo; (ii) sono divulgate volontariamente a una parte da un terzo a condizione che tale parte non desideri violi alcun obbligo di non rivelare tali informazioni; (iii) sono divulgate volontariamente al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle di cui la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che o (iv) sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto e per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiestagià generalmente note al pubblico.

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Samples: Accordo Per Gli Utenti

Riservatezza. I termini Salvo diverso accordo scritto con l'ACQUIRENTE, il VENDITORE dovrà mantenere la massima riservatezza e le condizioni (compreso il prezzo) non divulgare a terzi, qualsivoglia materiale riservato e/o privato fornito dall'ACQUIRENTE al VENDITORE inerente al presente Contratto o preparato dal VENDITORE appositamente per l'ACQUIRENTE ai sensi del presente Contratto, unitamente incluso ma non limitato a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata know-how, specifiche, documenti, invenzioni, disegni, progetti, informazioni, dati, procedure e/o iniziative di natura tecnica o commerciale ("Informazioni Riservate "). Il VENDITORE non farà copie delle Informazioni Riservatead eccezione di quanto espressamente autorizzato dall'ACQUIRENTE per iscritto. Le disposizioni della presente sezione non si applicano ad eventuali informazioni dell'ACQUIRENTE se il VENDITORE può dimostrare che ne è stato o ne è venuto legittimamente a conoscenza, senza vincoli di segretezza o per pubblico dominio senza atti o omissioni da parte del VENDITORE. Su richiesta e fornita in base al opzione dell'ACQUIRENTE, il VENDITORE dovrà immediatamente distruggere o rendere all'ACQUIRENTE tutte le informazioni riservate non utilizzate per l'esecuzione del presente Contratto, sono confidenziali insieme a tutte le copie in possesso del VENDITORE. Il VENDITORE dovrà utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente per la sua esecuzione del Contratto nei confronti dell'ACQUIRENTE, e il VENDITORE non saranno rivelatipotrà, oralmente senza il consenso scritto dell'ACQUIRENTE, utilizzare, direttamente o indirettamente, Informazioni Riservate o informazioni da esse derivate per iscrittol'esecuzione di servizi o forniture di beni per qualsiasi altro cliente del VENDITORE, dal CLIENTE o da SARCE qualsiasi altra persona. Il VENDITORE non menzionerà/utilizzerà il nome dell'ACQUIRENTE, i marchi dell'ACQUIRENTE, né farà riferimento all'esistenza del Contratto in alcun materiale pubblicitario o altre comunicazioni a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parte. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate di valore e che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna a proteggere il software con almeno lo stesso grado di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle di cui la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto e per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiestadell'ACQUIRENTE.

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Samples: press.ralphlauren.com

Riservatezza. I termini Il Cliente e HYBRID confermano di poter ottenere Informazioni riservate in relazione al presente Contratto e al loro rapporto. La parte ricevente dovrà sempre mantenere la massima riservatezza e confidenza in riferimento a tutte le condizioni (compreso il prezzo) Informazioni riservate e potrà utilizzarle esclusivamente nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto. Nonostante quanto sopra, unitamente HYBRID sarà autorizzata a divulgare le Informazioni riservate del Cliente ad appaltatori o dipendenti di un'entità HYBRID che abbiano una legittima necessità aziendale di accedere a tali informazioni. Alla cessazione o alla scadenza del presente Contratto (per qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata motivo e fornita in base al presente Contrattoqualsiasi momento), sono confidenziali la parte ricevente dovrà, se richiesto, cessare immediatamente l'uso e non saranno rivelatirestituire alla parte divulgante o distruggere tutte le Informazioni riservate (comprese tutte le copie delle stesse) in possesso, oralmente custodia o controllo della parte ricevente, fermo restando che quest'ultima potrà conservare copie d'archivio a fini normativi e per iscritto, dal CLIENTE o da SARCE a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parte. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate di valore far valere i propri diritti e che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna a proteggere il software con almeno lo stesso grado di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo nel rispetto degli obblighi di riservatezza assunto in forza del ivi previsti. La presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non Sezione 8 non si applica alle informazioni che: (i) sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano diventate di dominio pubblico, quelle salvo che tale divulgazione sia il risultato di cui una violazione delle presenti Condizioni di vendita da parte della parte ricevente; (ii) erano legittimamente in possesso della parte ricevente prima della divulgazione ai sensi delle presenti Condizioni di vendita; o (iii) sono state ottenute dalla parte ricevente su base non confidenziale da una terza parte che ha il diritto di divulgare tali informazioni alla parte ricevente. La parte ricevente sarà autorizzata a divulgare le Informazioni riservate come richiesto dalla legge applicabile in base a un ordine valido emesso da un tribunale o da un'agenzia governativa o da un'autorità di regolamentazione pertinente (compresa una borsa valori), a condizione che la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra partefornisca: (i) un preavviso scritto alla parte divulgante di tale obbligo; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione e (ii) l'opportunità di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore opporsi a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto e per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiestatale divulgazione.

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Samples: Contratto Di Licenza Software

Riservatezza. I termini Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le condizioni (compreso il prezzo) del presente Contrattoinformazioni, unitamente ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita in base al presente Contratto, sono confidenziali e non saranno rivelati, oralmente o titolo per iscritto, dal CLIENTE o scopi diversi da SARCE a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Partequelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate di valore e che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna a proteggere il software con almeno lo stesso grado di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle L’obbligo di cui la parte ricevente era al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione esecuzione del presente contratto. Questa obbligazione L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è valida durante tutta responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda Sanitaria ha la vigenza facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali della presente Convenzione, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del presente contratto fornitore stessa a gare e appalti. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di Riservatezza. - informare l'azienda dell’eventuale nomina d’incaricati alle operazioni di trattamento e delle istruzioni loro impartite secondo specifiche mansioni e obbligazioni di sicurezza; - attenersi alle prescrizioni ottenute nel regolamento in uso presso l’azienda per il trattamento di dati personali; - assumere tutte le misure di sicurezza idonee a costruire i tre anni successivi dati da precludere rischi connessi al deterioramento, distruzione, perdita o smarrimento, anche accidentali, dei dati medesimi, nonché all'accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del servizio; - non comunicare o diffondere i dati posseduti a soggetto od organismo diverso dall'Azienda sanitaria e, per essa, dai responsabili delle strutture o dalle direzioni sanitarie dei presidi ospedalieri che ne formulino richiesta; - attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dall’Azienda. La violazione delle disposizioni della L. 81/2008 o la mancata osservanza degli obblighi elencati nel precedente capoverso, darà luogo alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE risoluzione del contatto ai sensi del presente contratto resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiestadell'art. 1456 c.c.

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Samples: Patto Di Integrità' Tra l'Azienda Sanitaria Provinciale Di Enna E I Partecipanti Alla Procedura Aperta Per L’affidamento Del Servizio Di Gestione Della Rsa Di Pietraperzia, Per Il Fabbisogno Di Anni 3.

Riservatezza. I termini L’Appaltatore ha l’obbligo, pena la risoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante, di mantenere riservati, per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia dell’Accordo Quadro, i dati, le notizie e le condizioni (compreso il prezzo) informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione delle attività svolte in adempimento del presente ContrattoAccordo Quadro e dei Contratti Applicativi, unitamente nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Stazione Appaltante di cui sia, comunque, venuta a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso. L’obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro e fornita in base al presente Contrattodei Contratti Applicativi, sono confidenziali fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e non saranno rivelaticollaboratori, oralmente o per iscrittononché dei dipendenti, dal CLIENTE o da SARCE a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parte. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate consulenti e collaboratori di valore e che è confiden- ziale; il CLIENTE questi ultimi, degli obblighi di riservatezza e, pertanto, si impegna a proteggere non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il software con almeno lo stesso grado contratto. In caso di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo inosservanza degli obblighi di riservatezza assunto in forza del presente articolola Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo Quadro e i Contratti Applicativi e di escutere la garanzia definitiva, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e fermo restando che in aggiunta l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle di cui la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto e per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiestaStazione Appaltante.

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Samples: www.comune.napoli.it

Riservatezza. I termini 4.1 Ciascuna Parte riconosce che, nell’ambito del rapporto oggetto del Protocollo d’Intesa e le condizioni (compreso il prezzo) del presente Contrattoal fine della realizzazione dell’oggetto di cui all’articolo 2, unitamente potrà avere accesso o venire a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come conoscenza di informazioni, dati o conoscenze dell’altra Parte, di carattere tecnico, scientifico e commerciale, di natura riservata e fornita in base al presente Contrattosegreta (“Informazioni Confidenziali”). Pertanto, sono confidenziali e non saranno rivelati, oralmente o per iscritto, dal CLIENTE o da SARCE a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parte. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate di valore e che è confiden- ziale; il CLIENTE ciascuna Parte si impegna a: (i) non divulgare tali Informazioni Confidenziali né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente; (ii) a proteggere il software con almeno lo stesso grado di cura non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi; (iii) a non utilizzarle, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dal Protocollo d’Intesa; e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore (iv) a quella ordinaria, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere mettere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle di cui la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli adeguate per assicurarsi garantire e mantenere la massima riservatezza delle Informazioni Confidenziali nonché a impiegare la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, o divulgazioni interne o esterne indebite. La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla Parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla Parte che le informazioni riservate ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L’assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante. Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano comunicate ai già di pubblico dominio al momento della loro impiegati in violazione divulgazione alla Parte ricevente, o che lo diventino successivamente per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte ricevente. Gli obblighi di cui al presente articolo resteranno validi per la durata del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto Protocollo d’Intesa e dei Progetti, e per i tre un periodo di 5 (cinque) anni successivi successivo alla sua data di cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiesta, per qualsivoglia motivo, degli stessi.

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Samples: unige.it

Riservatezza. I termini e le condizioni (compreso il prezzo) del presente Contratto15.1. Fatta eccezione per gli obblighi di divulgazione imposti dalla legge, unitamente a da regolamenti o da qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita in base al presente Contrattodisposizione adottata da qualsivoglia autorità competente, sono il Fornitore si impegna a: (i) mantenere strettamente confidenziali e segrete tutte le Informazioni Confidenziali e a non saranno rivelatirivelarne, oralmente in tutto o in parte, il contenuto a nessun soggetto terzo sia durante che successivamente alla cessazione, per iscrittoqualsiasi ragione, dal CLIENTE o da SARCE del Contratto; (ii) a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parte. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate di valore e che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna a proteggere il software trattare le Informazioni Confidenziali con almeno lo stesso grado di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, diligenza che il CLIENTE usa Fornitore adopera per il trattamento delle proprie informazioni; (iii) a non utilizzare e/o acquisire le proprie informazioni che Informazioni Confidenziali se non desideri rivelare per quanto strettamente necessario alla compravendita dei Beni o alla prestazione dei Servizi e, in generale, al pubblico corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti dal Fornitore ai sensi di ciascun Contratto; (iv) a non estrarre copie di qualsiasi documento relativo ovvero contenente Informazioni Confidenziali senza il consenso scritto di Xxxxxx; (v) a non utilizzare le Informazioni Confidenziali in maniera pregiudizievole per Santex; (vi) ad assicurare e che comunque deve proteggere fare in adempimento di ogni leggemodo, decreto anche ai sensi e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle per gli effetti di cui all’articolo 1381 del codice civile, qualsiasi soggetto terzo al quale qualsiasi Informazione Confidenziale fosse rivelata ai fini di cui al relativo Contratto, utilizzi le Informazioni Confidenziali nel pieno rispetto degli obblighi e restrizioni di cui alle presenti Condizioni Generali. Nel caso in cui la parte ricevente era divulgazione si renda obbligatoria poiché imposta da previsioni di legge e/o qualsiasi ordine di autorità competente, il Fornitore si impegna ad adottare tutti gli sforzi ragionevoli al fine di concordare, con Xxxxxx quali informazioni debbano essere comunicate nei limiti strettamente necessari ad adempiere all’obbligo in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto e per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiestaoggetto.

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Samples: www.santex.it

Riservatezza. L’Accordo, i termini e le condizioni dello stesso e tutte le altre informazioni relative allo Studio saranno riservate ("Informazioni riservate") e nessuna delle Parti potrà, senza il previo consenso scritto della Parte divulgante, divulgare le stesse a terzi parte ad eccezione degli scopi specifici e limitati stabiliti nel presente Accordo o se richiesto dalle leggi e dai regolamenti applicabili. Non si applicano le disposizioni del paragrafo 9.1 a: - qualsiasi Informazione Riservata che al momento della ricezione da parte della parte ricevente sia di pubblico dominio; - qualsiasi Informazione Riservata che, dopo essere stata ricevuta dalla parte ricevente, viene resa pubblica da un terzo che agisce senza scorrettezza nel farlo; - qualsiasi Informazione Riservata che la Parte ricevente può stabilire fosse in suo possesso prima di essere ricevuta dalla Parte divulgante o sia stata sviluppata in modo indipendente o acquisita direttamente o indirettamente da una fonte del tutto indipendente dalla Parte divulgante; - ogni riferimento allo Studio fatto dal Centro Partecipante nella relazione della propria attività richiesta dalle Autorità competenti; - qualsiasi Informazione Riservata la cui divulgazione è richiesta dalle leggi applicabili, dai regolamenti o da una decisione giudiziaria definitiva da divulgare. Il Centro Partecipante informerà tempestivamente HUMANITAS e divulgherà solo le Informazioni Riservate richieste dalle leggi applicabili, dai regolamenti o dalla decisione giudiziaria definitiva. I termini e le condizioni (compreso il prezzo) del presente Contratto, unitamente a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita in base al presente Contratto, sono confidenziali e non saranno rivelati, oralmente o per iscritto, dal CLIENTE o da SARCE a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parte. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate di valore e che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna a proteggere il software con almeno lo stesso grado di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo questi obblighi di riservatezza assunto in forza del ed utilizzo limitato contenuti nel presente articolodocumento sono applicabili durante la durata dell’Accordo e sopravvivranno dieci (10) anni dalla data di risoluzione, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e sia per scadenza che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle di cui la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto e per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiestarisoluzione anticipata.

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Samples: Accordo Per Lo Svolgimento Di Uno Studio

Riservatezza. I termini e le condizioni (compreso il prezzo) Nel quadro dell‟esecuzione del presente Contratto, unitamente ciascuna Parte potrà avere accesso o essere esposta ad informazioni dell'altra Parte che non sono di pubblico dominio, come nel caso di informazioni concernenti software, piani di produzione, dati tariffari, attività di marketing o di vendita, elenchi di clienti, “know-how” o segreti industriali, che possono essere classificati come riservati o che, in considerazione delle circostanze nelle quali ha avuto luogo la loro comunicazione, dovrebbero essere trattati come tali (collettivamente, “Informazioni Riservate” ). Le Informazioni Riservate non possono essere condivise con terzi, a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata meno che tale divulgazione non avvenga nei confronti del personale della Parte ricevente, compresi dipendenti, agenti e fornita subcontraenti secondo criteri di effettiva necessità (“need-to-know”) in base relazione al presente Contratto, sono confidenziali e a condizione che detto personale si impegni per iscritto a mantenere la confidenzialità di tali Informazioni Riservate sulla base di termini non saranno rivelati, oralmente o per iscritto, dal CLIENTE o da SARCE a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Partemeno restrittivi di quegli qui indicati. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate di valore e che è confiden- ziale; il CLIENTE Ciascuna Parte si impegna a proteggere il software con almeno ad attuare le necessarie misure precauzionali per salvaguardare la riservatezza delle Informazioni Riservate dell'altra Parte, adottando quantomeno lo stesso grado livello di cura e riservatezzadiligenza utilizzato nei confronti delle proprie Informazioni Riservate di analoga natura, ma comunque con cura attenendosi in ogni caso a uno standard di diligenza non inferiore a quella ordinaria, che il CLIENTE usa quello ragionevolmente richiesto in ambito commerciale per le proprie la tutela della riservatezza. Le predette disposizioni non si applicano a quelle informazioni che (1) fossero già nella disponibilità di una Parte prima che questa le ricevesse dall'altra o che divengano di pubblico dominio in circostanze non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere imputabili a responsabilità della Parte destinataria; o (2) siano state legittimamente ottenute dalla Parte ricevente tramite soggetti terzi non sottoposti ad obblighi di riservatezza. Ove la Parte ricevente fosse tenuta, a seguito di richieste dell'autorità giudiziaria o di un‟agenzia governativa, a divulgare Informazioni Riservate, dovrà darne preventiva comunicazione all'altra Parte, fatte salve le applicabili restrizioni di legge in adempimento materia, prima di ogni legge, decreto e circolare in materia procedere a tale divulgazione. Le obbligazioni concernenti le Informazioni Riservate manterranno la propria validità per un periodo di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa due anni a partire dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle di cui la parte ricevente era in possesso prima data della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto e per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiestadivulgazione.

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Samples: Contratto Per Channel Partner Dell

Riservatezza. I termini Ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservate le Informazioni Confidenziali, come di seguito definite, e le condizioni (compreso il prezzo) del presente Contratto, unitamente pertanto a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita in base al presente Contratto, sono confidenziali e non saranno rivelati, oralmente o per iscritto, dal CLIENTE o da SARCE a terzi divulgarle senza il previo preventivo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parte. SARCE dichiara Si considera “Informazione Confidenziale” ogni informazione relativa al Piano “Fiber to the Home” ed ai singoli Progetti, nonché qualunque informazione qualificata come tale dalla Parte che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate la rende nota, ovvero che detta Parte intenda e consideri come tale, nonché l’informazione cui si abbia accesso in conseguenza della sottoscrizione della presente Convenzione. In ogni caso, Informazione Confidenziale non può essere considerata l’informazione (i) che la Parte ricevente abbia sviluppato o acquisito indipendentemente; (ii) che diventi di valore e pubblico dominio (per ragioni diverse da un inadempimento attribuibile alla Parte ricevente), (iii) che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna sia resa nota dalla Parte che detiene l’informazione a proteggere il software con almeno lo stesso grado terzi che non siano vincolati da obblighi di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, o (iv) che il CLIENTE usa per le proprie informazioni sia stata ricevuta legittimamente da terzi che non desideri rivelare siano vincolati da obblighi di riservatezza. Gli obblighi di cui al pubblico e presente punto non impediscono la divulgazione che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa sia richiesta dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza purché la necessità Parte tenuta a rendere nota l’informazione notifichi immediatamente e prima della divulgazione detta circostanza all’altra Parte. L’Informazione Confidenziale continuerà a restare in qualsiasi momento ed in qualsiasi modo nella titolarità della Parte che venga provato il danno effettivamente sostenutol’ha resa nota, e potrà essere utilizzata dalla Parte ricevente esclusivamente nell’ambito e per le finalità previste dalla presente Convenzione. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle Gli obblighi di cui la parte ricevente era al presente punto resteranno in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto e essere per i tre due anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE ai sensi del scadenza o alla cessazione anticipata della presente contratto resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiestaConvenzione.

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Samples: www.comune.terni.it

Riservatezza. I termini e L’Acquirente acconsente a (1°) trattare le condizioni informazioni/dati/disegni/know how/documentazione ricevuti e/o appresi da Calamit come riservati, a (compreso 2°) limitare l’utilizzo di tali informazioni/documenti riservati ed il prezzo) relativo accesso per scopi relativi all’esecuzione del presente Contratto, unitamente a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita in base al presente Contratto, sono confidenziali e contratto. Le informazioni/documentazione riservate non saranno rivelati, oralmente o per iscritto, dal CLIENTE o da SARCE a terzi potranno essere riprodotte senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parte. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate di valore e che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna a proteggere il software con almeno lo stesso grado di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle di cui la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare Calamit , e tutte le misure ragionevoli copie delle stesse saranno immediatamente restituite dietro richiesta di Calamit Le previsioni di cui sopra non si applicano alle informazioni che: (1°) sono pubbliche o divengono pubbliche non per assicurarsi divulgazione da parte dell’Acquirente, dei suoi dipendenti o collaboratori, o (2°) erano in possesso dell’Acquirente prima che le informazioni riservate ricevesse da Calamit o (3°) sono state divulgate da fonti che non siano comunicate ai sono sottoposte alle restrizioni cui è sottoposto l’Acquirente relativamente al loro impiegati utilizzo, o (4°) possono essere divulgate a terzi in violazione del presente base ad un’autorizzazione scritta di Calamit Art. 13 Varie La cessione da parte dell’Acquirente dei diritti o doveri derivanti dal contratto, senza il preventivo consenso scritto di Calamit , sarà considerata nulla. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto e Calamit avrà il diritto di cedere, in qualsiasi momento, a terzi i crediti derivanti dal contratto, dopo averlo notificato per iscritto all’Acquirente. L’invalidità totale o parziale di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali non avrà alcun effetto sulla validità delle restanti clausole. E' inteso che l'eventuale tolleranza a violazioni delle presenti Condizioni Generali non potrà in nessun modo essere interpretata quale rinunzia ad esercitare i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiestadiritti e/o le facoltà ad esse collegate o conseguenti.

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Samples: www.calamit.it

Riservatezza. I termini e le condizioni (compreso il prezzo) Il Fornitore riconosce che la natura delle informazioni affidategli da PCM per l'esecuzione del presente Contratto, unitamente a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata Contratto e fornita in base al dell'Ordine incide sugli interessi strategici di PCM. Il Fornitore riconosce inoltre che la tutela dei propri interessi è l'essenza stessa della partnership con PCM. Tale tutela implica necessariamente il rispetto della riservatezza delle informazioni comunicate da PCM per l'esecuzione del presente Contratto, sono confidenziali Contratto e non saranno rivelati, oralmente o per iscritto, dell'Ordine. Il Fornitore si asterrà dal CLIENTE o da SARCE divulgare a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parte. SARCE dichiara qualsiasi informazione relativa a PCM o alle sue attività che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate non sia di valore pubblico dominio e che è confiden- ziale; apprenda o riceva tramite il CLIENTE suo rapporto con PCM e l'esecuzione del presente Contratto e degli Ordini. Allo stesso modo, il Fornitore si impegna a proteggere il software con almeno lo stesso grado di cura mantenere la massima riservatezza sull'esistenza e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza sulle disposizioni del presente articoloContratto e degli Ordini. Di conseguenza, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza per la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle di cui la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione durata del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto Contratto e degli Ordini e per i tre cinque (5) anni successivi alla sua cessazioneloro risoluzione, a meno che non sia costretto a fini legali o amministrativi, il Fornitore si asterrà dal rivelare a chiunque o dal comunicare a chiunque quanto sopra, salvo previa autorizzazione scritta di PCM. Tutti Le informazioni comunicate rimangono di proprietà esclusiva di PCM. Alla scadenza, per qualsiasi motivo, del presente Contratto o di ciascun Ordine il Fornitore dovrà restituire a PCM tutti i documenti comunicati in suo possesso relativi al presente Contratto e agli Ordini, su richiesta immediata di PCM. Il Fornitore sarà pertanto ritenuto responsabile di qualsiasi indebita divulgazione di Informazioni Riservate a terzi da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno parte dei suoi dipendenti, fornitori, provider o subappaltatori. Inoltre, il Fornitore dovrà immediatamente adottare misure correttive nei confronti di sua proprietà esclusiva e qualsiasi proprio dipendente che violi gli saranno restituiti a sua semplice richiestaobblighi di riservatezza qui indicati.

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Samples: www.pcm.eu

Riservatezza. I termini e le condizioni (compreso il prezzo) del presente Contratto, unitamente a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita in base Ai fini degli obblighi di cui al presente articolo, viene stabilito che con il termine “Informazioni Confidenziali” si intende indicare dati, informazioni tecniche commerciali e/o finanziarie, campioni, disegni, specifiche di progetto, specificazioni di materiali, note di calcolo, manuali operativi e, in generale, documentazione relativa a prodotti, tecnologie, software, know-how, segreti commerciali, attività, processi e sviluppi industriali e altri oggetti similari di natura confidenziale e nella titolarità di una delle parti che vengano trasmesse da una parte all’altra ai fini dell’esecuzione dell’Ordine e/o del Contratto. La parte che riceve dall’altra Informazioni Confidenziali deve mantenerle riservate, sono confidenziali usando a questo scopo ogni cautela necessaria; pertanto, le Informazioni Confidenziali non possono essere divulgate in alcun modo a Terzi e non saranno rivelati, oralmente o per iscritto, dal CLIENTE o da SARCE a terzi senza il previo consenso scritto possono essere utilizzate esclusivamente ai fini dell’esecuzione del legale rappresentante dell’altra ParteContratto. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate di valore e che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna a proteggere il software con almeno lo stesso grado di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza Ai fini del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere per terzo deve intendersi qualunque soggetto diverso da una delle parti e dalle società controllate dalle medesime ai sensi dell’art.2359 c.c. Ciascuna parte garantisce e assicura all’altra che detto obbligo di riservatezza è stato osservato anche in un danno rilevante e che in aggiunta fase di trattative. L’Ordine e/o Contratto è da considerarsi Informazione Confidenziale. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente art. 15 non si applicano alle Informazioni Confidenziali che: (i) siano legittimante note alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, parte ricevente prima della loro diffusione; (ii) siano di dominio pubblico, quelle di cui la pubblico o lo diventino per cause non imputabili alla parte ricevente era in possesso prima tali informazioni; (iii) siano nella disponibilità della loro comunicazione, senza parte ricevente per averle quest’ultima ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione terzi non vincolati ad alcun obbligo di riservatezza; quelle che ogni (iv) siano state autonomamente elaborate dalla parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono ricevente senza far uso di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto e per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiesta.Informazioni Confidenziali; oppure

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Samples: www.vargroup.it

Riservatezza. I termini e le condizioni (compreso il prezzo) Il Fornitore riconosce che la natura delle informazioni affidategli da PCM per l'esecuzione del presente Contratto, unitamente a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata Contratto e fornita in base al dell'Ordine incide sugli interessi strategici di PCM. Il Fornitore riconosce inoltre che la tutela dei propri interessi è l'essenza stessa della partnership con PCM. Tale tutela implica necessariamente il rispetto della riservatezza delle informazioni comunicate da PCM per l'esecuzione del presente Contratto, sono confidenziali Contratto e non saranno rivelati, oralmente o per iscritto, dell'Ordine. Il Fornitore si asterrà dal CLIENTE o da SARCE divulgare a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parte. SARCE dichiara qualsiasi informazione relativa a PCM o alle sue attività che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate non sia di valore pubblico dominio e che è confiden- ziale; apprenda o riceva tramite il CLIENTE suo rapporto con PCM e l'esecuzione del presente Contratto e degli Ordini. Allo stesso modo, il Fornitore si impegna a proteggere il software con almeno lo stesso grado di cura mantenere la massima riservatezza sull'esistenza e riservatezzasulle disposizioni del present e Contratto e degli Ordini. Di conseguenza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza la durata del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante Contratto e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle di cui la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto degli Ordini e per i tre cinque (5) anni successivi alla sua cessazioneloro risoluzione, a meno che non sia costretto a fini legali o amministrativi, il Fornitore si asterrà dal rivelare a chiunque o dal comunicare a chiunque quanto sopra, salvo previa autorizzazione scritta di PCM. Tutti Le informazioni comunicate rimangono di proprietà esclusiva di PCM. Alla scadenza, per qualsiasi motivo, del presente Contratto o di ciascun Ordine il Fornitore dovrà restituire a PCM tutti i documenti comunicati in suo possesso relativi al presente Contratto e agli Ordini, su richiesta immediata di PCM. Il Fornitore sarà pertanto ritenuto responsabile di qualsiasi indebita divulgazione di Informazioni Riservate a terzi da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno part e dei suoi dipendenti, fornitori, provider o subappaltatori. Inoltre, il Fornitore dovrà immediatamente adottare misure correttive nei confronti di sua proprietà esclusiva e qualsiasi proprio dipendente che violi gli saranno restituiti a sua semplice richiestaobblighi di riservatezza qui indicati.

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Samples: www.pcm.eu

Riservatezza. I Qualsiasi notizia, documento, informazione concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione, l'attività e/o il know-how specifico dell’EPAP di cui la Società o il suo personale, venisse in qualunque modo a conoscenza, dovrà essere considerato riservato e, come tale, trattato a termini e le condizioni (compreso il prezzo) del presente Contratto, unitamente a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita in base al presente Contratto, sono confidenziali di legge e non saranno rivelati, oralmente o per iscritto, dal CLIENTE o da SARCE potrà essere comunicato a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parteneanche parzialmente, fatte salve notizie o informazioni che siano o divengano di dominio pubblico o che siano state già legittimamente portate a conoscenza della Società da terzi, chiedendo, comunque, in tale ultimo caso, autorizzazione all’EPAP. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene E' esclusa, comunque, la duplicazione, riproduzione, asportazione di documentazione dell’EPAP non autorizzata per forma scritta dall’EPAP stessa. Il committente riterrà la Società responsabile di ogni utilizzo improprio delle informazioni riservate di valore e che è confiden- ziale; il CLIENTE sopra cennate, ad essa o ai suoi dipendenti ascrivibile. A tal fine la Società si impegna a proteggere il software con almeno lo stesso grado ad adottare le misure organizzative, fisiche e logiche, di cura cui agli articoli 31 e riservatezzaseguenti dei citato decreto 196/2003 e del relativo disciplinare tecnico, ma comunque con cura al fine di prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non inferiore a quella ordinaria, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che autorizzato o di trattamento non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo Qualora si verifichi una violazione di riservatezza assunto in forza del presente articolotali obblighi, SARCE potrebbe incorrere in un l’EPAP rimarrà estraneo a qualunque contenzioso intentato a suo danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle di cui la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamentecon espressa malleva in proposito della Società, ivi compreso l'eventuale risarcimento dei danni. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura Società sì impegna, inoltre, a non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che utilizzare le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione ei dati raccolti per conto dell’EPAP nell'ambito di ricerche, consulenze o attività diverse da quelle oggetto del presente contrattoservizio. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto Resta inteso che tutti gli eventuali reports, gli atti e gli elaborati, prodotti dalla Società nel corso dello svolgimento delle attività inerenti al servizio in oggetto, saranno e rimarranno di piena ed esclusiva proprietà dell’EPAP, che si riserva di utilizzarli a proprio insindacabile giudizio per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti fini che riterrà utili, nel modo e con i documenti comunicati mezzi che riterrà più opportuni, senza che da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti parte della Società e/o suoi aventi causa a sua semplice richiestaqualsiasi titolo, possa essere sollevata eccezione alcuna.

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Samples: www.epap.it

Riservatezza. I termini Ciascuna Parte si impegna, per sé e le condizioni (compreso il prezzo) del presente Contratto, unitamente a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita in base per i propri dipendenti e/o collaboratori e/o terzi di cui si avvale per l’esecuzione delle attività di cui al presente ContrattoAccordo, sono confidenziali a non divulgare, comunicare e non saranno rivelatirendere noti informazioni, oralmente dati, conoscenze in genere, di qualsivoglia forma e natura, relativi all’altra Parte/alle altre Parti forniti per l’esecuzione dell’Accordo, così come qualsiasi documento o per iscrittosupporto, dal CLIENTE di qualsivoglia natura, contenente uno qualsiasi dei dati o da SARCE informazioni predetti, dei quali potrà venire a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parteconoscenza nel corso della durata dell’Accordo. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate di valore e che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna a proteggere il software con almeno lo stesso grado di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle Le obbligazioni di cui la parte ricevente era al presente articolo rimarranno in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi vigore fintanto che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto e per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE confidenziali rimarranno tali ai sensi della normativa applicabile. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate riservate: • le informazioni che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione o che lo diventino successivamente, senza che la Parte che le ha ricevute abbia violato il presente articolo; • le informazioni che al momento della comunicazione siano già conosciute dalla Parte che le riceve, purché tale conoscenza non sia stata fraudolentemente ottenuta e la Parte possa fornire la prova di essere stata già in possesso di tali informazioni nel momento in cui le venivano rivelate; • le informazioni che la Parte sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza a un ordine legittimo di qualsiasi autorità, purché in tal caso la Parte che ha ricevuto l’ordine – ove legalmente possibile – ne dia immediata notizia scritta alla Parte titolare delle informazioni, affinché quest’ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziali a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio. Le Parti si danno reciprocamente atto che del presente contratto resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiestaperfezionamento dell’Accordo potrà essere data notizia nei rispettivi siti istituzionali.

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Samples: Accordo Di Collaborazione Tra

Riservatezza. 7.1 In generale. Tutte le Informazioni Riservate fornite da una Parte devono essere mantenute riservate dall'altra Parte e nessuna delle Parti deve, direttamente o indirettamente: (a) divulgare a qualsiasi persona o organizzazione (ad eccezione dei suoi dipendenti, appaltatori, agenti e consulenti professionali che hanno bisogno di conoscere tali informazioni, purché siano vincolati da un accordo scritto di non divulgazione contenente obblighi di riservatezza non meno restrittivi di quelli stabiliti nel presente Contratto), o (b) utilizzare in qualsiasi modo, se non per quanto necessario per l'adempimento dei propri obblighi ai sensi del Contratto, una qualsiasi delle Informazioni Riservate dell'altra Parte senza l'esplicito consenso scritto dell'altra Parte. I termini del Contratto (inclusi le commissioni, i prezzi e le condizioni (compreso il prezzospese) del presente Contratto, unitamente a e qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita in base al presente Contratto, sono confidenziali e non relativa ai Servizi Mapp saranno rivelati, oralmente o per iscritto, dal CLIENTE o da SARCE a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parteconsiderati Informazioni Riservate. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate di valore e che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna a proteggere il software con almeno lo stesso grado di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo Gli obblighi di riservatezza assunto in forza del stabiliti nella presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle di cui la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata Sezione 7 avranno applicazione per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza Durata del presente contratto Contratto e per i un periodo di tre (3) anni successivi alla sua cessazionerisoluzione (per qualsivoglia motivo intervenuta) o la scadenza del Contratto stesso. Tutti i documenti comunicati Ciascuna Parte ricevente sarà responsabile per qualsiasi uso improprio, appropriazione indebita o divulgazione impropria di Informazioni Riservate da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno parte di sua proprietà esclusiva uno qualsiasi dei suoi dipendenti, appaltatori, agenti e gli saranno restituiti consulenti professionali a sua semplice richiestacui le Informazioni Riservate siano divulgate o rese disponibili da tale Parte ricevente. Ciascuna Parte sarà responsabile per qualsiasi uso improprio, appropriazione indebita o divulgazione impropria di Informazioni Riservate da parte di uno dei suoi dipendenti, appaltatori, agenti o consulenti professionali.

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Samples: mapp.com

Riservatezza. I termini Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le condizioni (compreso il prezzo) del presente Contrattoinformazioni, unitamente ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita in base al presente Contratto, sono confidenziali e non saranno rivelati, oralmente o titolo per iscritto, dal CLIENTE o scopi diversi da SARCE a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Partequelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate di valore e che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna a proteggere il software con almeno lo stesso grado di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle L’obbligo di cui la parte ricevente era al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione esecuzione del presente contratto. Questa obbligazione L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è valida durante tutta responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda Sanitaria ha la vigenza facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali della presente Convenzione, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del presente contratto fornitore stessa a gare e appalti. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di Riservatezza. informare l'azienda della eventuale nomina di incaricati alle operazioni di trattamento e delle istruzioni loro impartite secondo specifiche mansioni ed obbligazioni di sicurezza; attenersi alle prescrizioni ottenute nel regolamento in uso presso l’azienda per il trattamento di dati personali; assumere tutte le misure di sicurezza idonee a costruire i tre anni successivi alla sua cessazionedati da precludere rischi connessi al deterioramento, distruzione, perdita o smarrimento, anche accidentali, dei dati medesimi, nonché all'accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del servizio; non comunicare o diffondere i dati posseduti a soggetto od organismo diverso dall'Azienda sanitaria e, per essa, dai responsabili delle strutture o dalle direzioni sanitarie dei presidi ospedalieri che ne formulino richiesta attenersi scrupolosamente alle ulteriori istruzioni che verranno impartite dall’azienda sanitaria. Tutti i documenti comunicati da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno Sottoscrivere per esplicita accettazione di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiestaquanto stabilito nell’Allegato Patto d’Integrità.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Riservatezza. I termini Il Venditore ha avuto e/o può avere (prima e/o dopo la scadenza o la risoluzione del Contratto) accesso a informazioni e le condizioni dati tecnici o aziendali (compreso il prezzo) del presente Contrattotra cui informazioni orali, unitamente a scritte e/o qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita in base al presente Contratto, sono confidenziali ottenuta dall'osservazione visiva) dell'Acquirente (“Informazioni riservate”). Il Venditore dovrà (i) limitare il proprio utilizzo delle Informazioni riservate esclusivamente all’ambito del Contratto e non saranno rivelati, oralmente o per iscritto, dal CLIENTE o da SARCE a terzi dovrà consentire alcun uso differente delle Informazioni riservate senza il previo consenso scritto dell’Acquirente, (ii) non dovrà comunicare le Informazioni riservate ad altri senza il previo consenso scritto dell’Acquirente e (iii) dovrà limitare la diffusione delle Informazioni riservate ai dipendenti, agenti e Subappaltatori che hanno una legittima esigenza di conoscere tali Informazioni riservate esclusivamente per l’esecuzione del legale rappresentante dell’altra Parte. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate di valore presente Contratto e che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna a proteggere il software con almeno lo stesso grado sono vincolati da obblighi di cura e riservatezza, ma comunque con cura riservatezza non inferiore a quella ordinaria, che il CLIENTE usa meno protettivi per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento l'Acquirente di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei datiquelli quivi contenuti. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo Venditore non dovrà comunicare a terzi l’esistenza o i termini del Contratto, né di una parte dello stesso, senza il previo consenso scritto dell’Acquirente. Il Venditore non dovrà includere, né in toto né in parte, alcuna Informazione riservata in alcuna domanda di brevetto senza il previo consenso scritto dell’Acquirente. Nessuna disposizione del presente Contratto conferisce al Venditore il diritto o la licenza di utilizzare le Informazioni riservate o qualsiasi tecnologia o proprietà intellettuale dell’Acquirente. I presenti obblighi di riservatezza assunto in forza saranno vincolanti nei confronti del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in Venditore per un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano periodo di dominio pubblico, quelle di cui la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto e per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiesta.dieci

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Samples: www.fmc.com

Riservatezza. I termini e le condizioni (compreso il prezzo) del presente Contratto, unitamente a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita in base al presente Contratto, sono confidenziali e non saranno rivelati, oralmente o per iscritto, dal CLIENTE o da SARCE a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parte. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate di valore e che è confiden- ziale; il CLIENTE L'APPALTATORE si impegna a proteggere il software con almeno considerare tutte le informazioni, in forma cartacea, elettronica o orale, compresi a titolo non esaustivo, documentazione, dati, analisi, know-how e/o qualunque altro risultato di qualsiasi tipo e in qualunque modo conseguente, derivante, connesso e/o inerente l'esecuzione dei SERVIZI, come strettamente riservate e confidenziali. Resta inteso che gli obblighi di riservatezza relativi alle suddette informazioni sopravvivranno alla cessazione del CONTRATTO per qualsiasi motivo per un successive periodo di 3 (tre) anni. Inoltre, qualora siano trasferite INFORMAZIONI PRIVILEGIATE del COMMITTENTE all'APPALTATORE in relazione al presente CONTRATTO, lo stesso grado verrà iscritto nel Registro delle Persone che hanno accesso a INFORMAZIONI PRIVILEGIATE del COMMITTENTE e sarà tenuto al rispetto della normativa vigente in materia, incluso il Regolamento UE No. 596/2014 sugli abusi di cura mercato. L'APPALTATORE in relazione al presente CONTRATTO si impegna a mantenere riservate le INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, comunque apprese nel corso del CONTRATTO anche quando é venuta meno la natura privilegiata delle stesse, salvo autorizzazione specifica del COMMITTENTE e riservatezzacomunque nel rispetto della legge e dei regolamenti ad essa afferenti. In caso di violazione, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinariaanche parziale, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo del suddetto obbligo di riservatezza assunto in forza del presente articoloil COMMITTENTE, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle oltre al rimedio di cui all'Art. "Risoluzione del Contratto", potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti. II COMMITTENTE avrà la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazionefacoltà di trasmettere i dati (ragione sociale e sede dell'appaltatore, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terziimporto e durata del contratto, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore tipologia contrattuale) relativi al presente CONTRATTO a quella utilizzata societa del Gruppo del COMMITTENTE per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto e per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiestaeventuali attività commerciali eseguite dalle stesse.

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Samples: Contratto Appalto Di Servizi

Riservatezza. I termini e Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le condizioni (compreso il prezzo) tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente Contrattocontratto, unitamente a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita in base al presente Contrattoper le finalità nella stessa indicate, sono confidenziali considerate Informazioni Riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la parte che ne e’ proprietaria e non sono disponibili al pubblico. Le Informazioni Riservate saranno rivelatipertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, oralmente o impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per iscritto, dal CLIENTE o da SARCE a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parte. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo. Ciascuna delle parti garantisce che l’accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a proteggere il software con almeno lo stesso grado quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinariasocietà appartenenti al proprio gruppo, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza del contratto, e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo risponde dell’osservanza dell’obbligo di riservatezza assunto in forza del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e da parte di tali soggetti. Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa siano già conosciute dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle di cui la parte ricevente era in possesso destinataria prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall’inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da terzi, senza condizione una terzo di riservatezzabuona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate; quelle che ogni siano elaborate da ciascuna parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate in modo completamente autonomo e non potrà comunicarle indipendente; che la Parte destinataria comunichi o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto e per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiesta.divulghi:

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Samples: Contratto Di Locazione Di Immobile Ad Uso Non Abitativo

Riservatezza. I termini Nel corso della prestazione da parte di IRCPACK dei Servizi per il Cliente, ciascuna delle Parti potrebbe avere accesso ad informazioni dell’altra Parte (in forma cartacea od elettronica) che siano relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, i prodotti, i servizi e le condizioni (compreso il prezzo) conoscenze tecniche, saranno altresì riservate le informazioni generate nel corso della effettuazione dei Servizi oggetto del presente Contratto, unitamente contratto («Informazioni Riservate»). In relazione a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita in base al presente Contratto, sono confidenziali e non saranno rivelati, oralmente o per iscritto, dal CLIENTE o da SARCE a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parte. SARCE dichiara che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle tali informazioni riservate di valore e che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna a proteggere il software con almeno lo stesso grado di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, che il CLIENTE usa per applicheranno le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela dei dati. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza disposizioni del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere . Le Informazioni Riservate della Parte che le rivela possono essere utilizzate dall’altra Parte solo in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza relazione all’esecuzione dei Servizi. Ciascuna Parte s’impegna a proteggere la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle di cui riservatezza delle Informazioni Riservate dell’altra Parte con la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla stessa cura con la quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue protegge la riservatezza delle proprie informazioni riservate e non potrà comunicarle comunque in nessun caso le Parti useranno meno della ragionevole diligenza nel proteggere tali Informazioni Riservate. L’accesso alle Informazioni Riservate sarà limitato al personale di IRCPACK e del Cliente (ivi inclusi i dipendenti di subfornitori o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura altre risorse eventualmente consentita impiegati da IRCPACK per legge. Le parti convengono di adottare tutte l’adempimento del Contratto e cui le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non Informazioni Riservate siano comunicate ai loro impiegati in violazione rivelate, fermo il rispetto del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto e articolo) per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE l’uso consentito ai sensi del presente contratto Contratto. Le Informazioni Riservate non potranno essere copiate o riprodotte senza il preventivo consenso scritto della Parte che le ha rivelate. Nel caso in cui una parte ritenga di divulgare Informazioni Riservate dell’altra Parte, ove ne sia legittimata a farlo, dovrà darne preventiva comunicazione all’altra Parte. Nulla nel Contratto potrà impedire o precludere in alcun modo a ciascuna Parte di utilizzare liberamente informazioni (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, idee, concetti, know-how, tecniche e metodologie) (i) precedentemente conosciute da tale Parte e senza obblighi di riservatezza, (ii) sviluppate autonomamente da o per tale Parte; (iii) ottenute da una terza parte che, per quanto di conoscenza, non sia vincolata ad alcun obbligo di riservatezza in merito a tali informazioni; o (iv) che siano o diventino di pubblico dominio senza che ciò avvenga in conseguenza di violazioni del Contratto. Qualora una Parte riceva un valido ordine di rendere note delle Informazioni Riservate dell'altra Parte emanato da un’autorità giudiziaria o amministrativa, lo comunicherà prontamente all’altra Parte, ove ciò non sia proibito dalla Legge. La Parte che avrà ricevuto tale ordine sarà quindi autorizzata a darvi esecuzione nei limiti in cui ciò sia consentito dalla legge applicabile. Le informazioni relative al Cliente ottenute da fonti diverse dal Cliente stesso (a mero titolo informativo, reclami, autorità, enti) resteranno di sua proprietà esclusiva riservate tra il Cliente e gli saranno restituiti a sua semplice richiestaIRCPACK. Quest’ultima manterrà riservata la fonte delle informazioni e non la rivelerà al Cliente, salvo ciò sia autorizzato dalla fonte stessa.

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Samples: www.ircpack.com

Riservatezza. I termini Il Fornitore di servizi ha avuto e/o potrebbe avere (prima e/o dopo la scadenza o la risoluzione dell’Accordo) la possibilità di accedere a informazioni e le condizioni dati tecnici o commerciali (compreso ivi comprese informazioni orali, scritte e /o di altro tipo viste personalmente) di proprietà dell’Acquirente ("Informazioni riservate"). Il Fornitore di servizi (i) dovrà limitare il prezzo) del presente Contratto, unitamente a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita in base al presente Contratto, sono confidenziali proprio utilizzo delle Informazioni riservate esclusivamente all’ambito della fornitura dei Servizi e non saranno rivelati, oralmente o per iscritto, dal CLIENTE o da SARCE a terzi dovrà consentire alcun uso differente delle Informazioni riservate senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parte. SARCE dichiara dell’Acquirente, (ii) non dovrà comunicare le Informazioni riservate ad altri senza il previo consenso scritto dell’Acquirente e (iii) dovrà limitare la diffusione delle Informazioni riservate ai dipendenti, agenti e Subappaltatori che il PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni hanno una legittima esigenza di conoscere tali Informazioni riservate di valore e che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna a proteggere il software con almeno lo stesso grado di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, che il CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di ogni legge, decreto e circolare in materia di privacy e tutela esclusivamente ai fini della fornitura dei datiServizi. Il CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo Fornitore di servizi non dovrà comunicare a terzi l’esistenza o i termini dell’Accordo, né di una parte dello stesso, senza il previo consenso scritto dell’Acquirente. Il Fornitore di servizi non dovrà includere, né in toto né in parte, alcuna Informazione riservata in alcuna domanda di brevetto senza il previo consenso scritto dell’Acquirente. Nulla nel presente Accordo conferisce al Fornitore di servizi il diritto o la licenza di utilizzare le Informazioni riservate o qualsiasi tecnologia o proprietà intellettuale dell’Acquirente. I presenti obblighi di riservatezza assunto in forza saranno vincolanti nei confronti del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in Fornitore di servizi per un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano periodo di dominio pubblico, quelle di cui la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore dieci (10) anni a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto e per i tre anni successivi alla sua cessazione. Tutti i documenti comunicati da SARCE ai sensi del presente contratto resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiestapartire dal completamento dei Servizi previsti dall’Ordine.

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Samples: www.fmc.com