Common use of Riservatezza Clause in Contracts

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Valvole Cardiache E Accessori, Accordo Quadro Per La Fornitura Biennale Dei Principi Attivi, Accordo Quadro Per La Fornitura Biennale Dei Principi Attivi

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Integrati Per La Gestione E La Manutenzione Delle Apparecchiature Biomediche, Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Integrati Per La Gestione E La Manutenzione Delle Apparecchiature Biomediche, Convenzione Per La Fornitura Di Tomografi Computerizzati

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro dell’ Accordo quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadroquadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadroquadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Framework Agreement, Framework Agreement, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Filgrastim

Riservatezza. 1. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo QuadroQuadro e dei Contratti di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di fornitura ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. A.. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro e dei contratti di fornitura in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Supply Agreement, Supply Agreement, Convenzione Per La Fornitura Di Vaccini Vari

Riservatezza. 1. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro dell’Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. A. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro del Contratto e degli Appalti Specifici aggiudicati in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Contratto Di Fornitura Di Farmaci Ed Emoderivati, Contratto Di Fornitura, Contratto Di Fornitura

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della Convenzione. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. Contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.Lgs.196/2003 e s.m.i. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Del Servizio Di Facchinaggio E Trasloco, Service Agreement, Fuel Supply Agreement

Riservatezza. 1. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Ordine di Prestazione ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. A. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro e degli Ordini di Prestazione emessi in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro

Riservatezza. Ciascun Fornitore L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoririsorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadropresente contratto, fermo restando che il Fornitore l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xxall’Ente. S.p.A. Il Fornitore L’Appaltatore potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo dell’Appaltatore stesso a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)previa comunicazione dell’INFN.

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Samples: Procurement Agreement, Affidamento Fornitura Di Licenze E Supporto Software, Indizione Procedura Negoziata Per Fornitura Di Niobio RRR 300

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro del Contratto – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Internal Audit Service Agreement, Consulting Agreement, Contract for Software Development Services

Riservatezza. Ciascun Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro del Contratto – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Contract for the Supply of Equipment and Materials for Direct Molecular Diagnosis of Sars Cov 2 From Swab, Contract for the Supply of Equipment and Materials for Direct Molecular Diagnosis of Sars Cov 2 From Swab, Contract for the Provision of Assistance and Maintenance Services for the Software Platform

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici aggiudicati in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs

Riservatezza. 1. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo QuadroQuadro e delle Procedure per l’assegnazione dei CAT; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto specifici ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. A.. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro e delle Procedure per l’assegnazione dei CAT in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura in Noleggio Di Comunicatori Ad Alta Tecnologia a Controllo Oculare, Accordo Quadro Per La Fornitura in Noleggio Di Comunicatori Ad Alta Tecnologia a Controllo Oculare, Framework Agreement for the Rental of High Tech Eye Controlled Communicators

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia all'esecuzione del rapporto contrattualecontratto. 2. L’obbligo L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della fornitura. 3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti dipendenti e collaboratori, nonché dei propri degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la l’A.S.L. Roma 1, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrocontratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 6. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del Contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Samples: Contratto Di Affidamento, Contratto Di Affidamento, Contratto Di Affidamento

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Ausili Per Incontinenza, Convenzione Per La Fornitura Ospedaliera Di Ausili Pediatrici E Per Adulti Per Incontinenza, Convenzione Per La Fornitura Di Un Sistema Integrato Per La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (Bpco)

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della Convenzione. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Agenzia, nonché le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. Contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 6. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione all‘Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.Lgs 196/2003 e s.m.i. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura in Acquisto E in Noleggio Di Personal Computer Convertibili 2 in 1, Fornitura Di Personal Computer, Fornitura Di Personal Computer

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della Convenzione. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Agenzia, nonché le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. Contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 6. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.Lgs.196/2003 e s.m.i. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Samples: Telecommunications, Service Agreement, Fornitura Di Stampanti E Servizi Connessi

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Service Agreement, Service Agreement, Service Agreement

Riservatezza. 1. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro dell’Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. A. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro del Contratto e degli Appalti Specifici aggiudicati in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Specific Contract for the Supply of Pharmaceuticals and Blood Derivatives, Contratto Di Fornitura, Specific Contract for the Dynamic Acquisition System for the Supply of Drugs and Blood Derivatives

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo Le Parti dichiarano di mantenere riservati i aver preso visione dell’informativa relativa alla raccolta dei dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia personali ai sensi del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (196/03 "Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 - GDPR -"Regolamento generale sulla protezione dei dati” pubblicati all'indirizzo del Comune di Firenze nella pagina home al link “privacy” (xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx) e autorizzano, con l'apposizione della firma in calce al presente contratto, il Comune di Firenze, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, all'utilizzo dei dati personali. Il professionista dichiara di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che: - il Comune di Firenze è titolare del trattamento e il responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Servizi Tecnici; - che i dati personali (GDPR)sono raccolti e trattati dagli incaricati del trattamento, appositamente individuati dal Responsabile del trattamento ai fini del presente procedimento amministrativo; - che i dati saranno raccolti con una banca dati anche informatizzata; - che la comunicazione o diffusione dei suddetti dati ad altri Enti pubblici o soggetti privati sarà effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste dalla normativa vigente; - che all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 del GDPR e che tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Firenze.

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Samples: Contratto Di Affidamento Dei Servizi Attinenti All’architettura E All’ingegneria, Contratto Di Affidamento Dei Servizi Attinenti All’architettura E All’ingegneria, Contratto Affidamento Servizi Attinenti All’architettura E All’ingegneria

Riservatezza. Ciascun Fornitore L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro dell’appalto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodell’appalto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrodiritto l’appalto, fermo restando che il Fornitore l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xxderivare. S.p.A. Il Fornitore L’Appaltatore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - dell’appalto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a dello stesso ad altre gare e appaltid’appalto. Fermo restando quanto previsto nel successivo articoloarticolo denominato “Trattamento dei dati personali”, il Fornitore l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione ). Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo denominato “Trattamento dei dati personali personali”, l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (GDPRCodice della Privacy).

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Samples: Service Agreement, Capitolato Speciale Di Appalto, Capitolato D’appalto

Riservatezza. Ciascun Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati dati, inclusi i sensibili, e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualecontratti attuativi. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo quadro. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la società utilizzatrice ha facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadroquadro ed i singoli contratti attuativi, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xxderivare. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - quadro nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 51/2018 in materia di riservatezza, osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni. Il Fornitore dovrà, altresì, garantire che i servizi forniti rispettino i Provvedimenti specifici in materia emanati dall’Autorità Garante per la protezione dei di dati personali (GDPR)personali. Il personale assegnato in somministrazione dal Fornitore dovrà mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie durante l’espletamento o comunque in funzione dello stesso; non dovrà divulgarli in alcun modo e in nessuna forma e non dovrà farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della prestazione, restando quindi vincolato al segreto professionale. Il Fornitore dovrà ottemperare ed assicurare l’osservanza delle norme sulla tutela della riservatezza ai sensi della vigente normativa, su fatti e circostanze acquisiti durante l’espletamento del servizio.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Di Lavoro, Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Lavoro Temporaneo, Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Lavoro Temporaneo

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo Xxxxx restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Sistemi Per Prelievo Ematico Sottovuoto Predeterminato, Convenzione Per La Fornitura Di Sistemi Per Prelievo Ematico Sottovuoto Predeterminato, Convenzione Per La Fornitura Di Radiofarmaci

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo QuadroQuadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. Consip S.p.A. A.. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)articolo 23.

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Samples: Fornitura Di Carburante, Adesione Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carburante Per Autotrazione, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carburante

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo dell’ Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Appalto Specifico

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della Convenzione. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Servizio della Centrale regionale di committenza nonché le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale regionale di committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. Regolamento UE (GDPR) n. 196/2003 (Codice della Privacy) 2016/679 nonché dal D.Lgs.196/2003 e dal Regolamento europeo 2016/679 relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Samples: Convenzione Quadro Per l'Affidamento Di Servizi Di Facchinaggio E Trasloco, Service Agreement, Servizio Di Manutenzione Impianti

Riservatezza. Ciascun Fornitore 1. Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Contratto, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura “confidenziale”. Tali informazioni possono comprendere per esempio dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validità del presente Contratto e anche successivamente, le Parti non faranno uso di tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la realizzazione dei Servizi e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. L’impresa si atterrà, comunque, a quanto disposto in materia dal D.lgs 196/03 e s.m.i.. 2. L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro alla esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INPDAP e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 3. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo del presente contratto. 4. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che siano o divengano tali informazioni fossero già di pubblico dominio. 5. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli Le Parti imporranno analoghi obblighi di segretezza anzidettiriservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e sub appaltatori. In caso Tale obbligo sussisterà fino ai 5 anni successivi alla scadenza di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xxtale contratto.Xx.Xx 6. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore L’Impresa potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo dello stesso a gare e appaltiappalti e, comunque, previa comunicazione ad INPDAP. 7. Fermo In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, INPDAP avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando quanto previsto nel successivo articoloche l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad INPDAP dalla mancata osservanza dei suddetti obblighi e dalla risoluzione stessa. 8. L’Impresa autorizza fin d’ora INPDAP a divulgare il presente contratto e i suoi allegati, il Fornitore si impegnaanche attraverso la loro pubblicazione nella propria rete, altresìivi comprese le proprie pagine web, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)internet, intranet.

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Samples: Service Agreement, Service Agreement, Licensing Agreement

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedell’Accordo. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo dell’Accordo. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Servizio della Centrale regionale di committenza nonché le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. Aziende Sanitarie contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadroed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale regionale di committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Samples: Appalto Specifico Per l'Acquisizione Di Farmaci, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Farmaci Biologici E Biosimilari

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della Convenzione. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. Contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) 196/03 e dal Regolamento europeo 2016/679 s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Accesso a Risorse Informative, Convenzione Per La Fornitura Di Ulteriori Risorse Informative

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o XxSo.XxRe.XxSa. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a XxSo.XxRe.XxSa. S.p.A. A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Guanti d.m. Sterili E Non Sterili, Convenzione Per La Fornitura Di Medicazioni Generali

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Fornitura, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 2. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno il Punto Ordinante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrodi Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxal Punto Ordinante.Xx.Xx 4. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del Contratto di Fornitura, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 5. Fermo Xxxxx restando quanto previsto nel successivo articoloarticolo 16, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Fornitura E Stampa Di Locandine E Pieghevoli, Condizioni Generali Relative Alla Fornitura Di Beni E Servizi

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della Convenzione. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.Lgs.196/2003 e s.m.i. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Energia Elettrica, Convenzione Per La Fornitura Di Energia Elettrica

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo QuadroQuadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza riservatezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. Consip S.p.A. A.. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - e dei Contratti Esecutivi affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)articolo 25.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro Per Servizi Applicativi E Di Supporto in Sanità Digitale

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni o Enti Contraenti e/o Xx.Xx.Xx. Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l’Accordo Quadrola presente Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o a Xx.Xx.Xx. Consip S.p.A. A.. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della presente Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articoloarticolo 33, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice 196/2003. 7. Il Fornitore si impegna ad imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate; tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)Convenzione o alla sua eventuale risoluzione/recesso anticipato.

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Samples: Schema Di Convenzione Per La Prestazione Dei Servizi Di Telefonia Mobile, Convenzione Per La Prestazione Dei Servizi Di Telefonia Satellitare

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo QuadroQuadro e dei Contratti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/SUAM o Xx.Xx.Xx. S.p.A. l’Amministrazione hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro ovvero il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroSpecifico, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/a SUAM o a Xxall’Amministrazione.Xx.Xx 5. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro e dei Contratti Specifici aggiudicati in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - medesimi, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articoloarticolo in materia di “Trattamento dei dati personali”, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto quanto, al riguardo, previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)dalle disposizioni vigenti.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della Convenzione. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale Regionale di Committenza, nonché le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. Amministrazioni, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione ed i singoli Ordinativi Principali di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale Regionale di Committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.Lgs.196/2003 e s.m.i. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Samples: Convenzione Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Manutenzione Impianti, Convenzione Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Manutenzione Impianti

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo QuadroQuadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. Consip hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a XxConsip.Xx.Xx 5. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - e dei Contratti Esecutivi affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)articolo 25.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Servizi Applicativi in Ottica Cloud, Accordo Quadro

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore contraente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 2. Il Fornitore contraente è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno il Punto Ordinante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxal Punto Ordinante.Xx.Xx 4. S.p.A. Il Fornitore contraente potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 5. Fermo restando quanto previsto nel successivo articoloarticolo 16, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR). 6. Le Parti prendono atto ed accettano che, anche ai sensi degli artt. 18, comma 3, 21, 38 e segg. delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Consip potrà acquisire ovvero richiedere direttamente al Fornitore o al Soggetto Aggiudicatore informazioni circa l’esecuzione del Contratto, effettuare verifiche ispettive ed assumere i provvedimenti che si rendessero opportuni, ai sensi di quanto previsto dalle Regole e, in particolare, dall’art. 55.

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Samples: Servizi Postali, Servizi Agreements

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati riconosce e le informazioniaccetta il carattere strettamente riservato e confidenziale del Contratto, ivi comprese quelle garantendo che transitano il contenuto dello stesso non sarà comunicato a terzi né dal Fornitore stesso né dai suoi dipendenti, soci, amministratori e collaboratori, salvo se necessario per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, adempiere a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo obblighi di cui al precedente comma sussisteContratto, altresìalla legge o a richieste dell’autorità giudiziaria. 2. Specifiche, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo disegni, schemi, progetti, relazioni tecniche, informazioni commerciali sul cliente dell’Acquirente e sull’utente finale della merce, i relativi accordi e ogni altra informazione che non concerne i dati che siano o divengano sia di pubblico dominio, siano esse scritte o meno, fornite dall’Acquirente al Fornitore (i) dovranno essere trattate dal Fornitore con la massima riservatezza, anche se non marcate con la dicitura “confidenziale”, (ii) dovranno essere utilizzate dal Fornitore esclusivamente ai fini dell’esecuzione del Contratto e (iii) non potranno essere comunicate dal Fornitore a terzi, salvo se necessario per adempiere a obblighi di cui al Contratto, alla legge o a richieste dell’autorità giudiziaria. 3. Il Tali informazioni confidenziali dovranno essere restituite all’Acquirente e/o distrutte entro 30 (trenta) giorni dal termine dell’esecuzione completa e corretta del Contratto. Se richiesto, la distruzione dovrà essere confermata per iscritto. 4. Eventuali attività di marketing e/o comunicazione al pubblico aventi ad oggetto marchi e/o altri segni distintivi dell’Acquirente e/o del gruppo societario di cui l’Acquirente fa parte dovranno essere preventivamente approvate per iscritto dall’Acquirente. 5. Qualora il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, violi uno degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso riservatezza di inosservanza degli obblighi di riservatezzacui al presente articolo, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore egli sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxcorrispondere all’Acquirente una penale pari al 10% (dieci percento) del prezzo dell’Ordine d’Acquisto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.Xx 6. Tali impegni alla riservatezza non hanno un limite temporale.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto Merce, Condizioni Generali Di Acquisto Merce

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o Xx.Xx.Xx. la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto contratto di fornitura ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o a Xx.Xx.Xx. alla Consip S.p.A. A.. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articoloarticolo 21, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dalla normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR)Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) e ulteriori provvedimenti in materia.

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Samples: Licensing Agreements, Convenzione Consip Energia Elettrica

Riservatezza. Ciascun Fornitore 1. L’Impresa aggiudicataria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature Apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualeContratto. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominiodel Contratto. 2. Il Fornitore L’Impresa aggiudicataria è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri di eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore l’Impresa aggiudicataria sarà tenuto tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxalla Stazione Appaltante.Xx.Xx 4. S.p.A. Il Fornitore L’Impresa aggiudicataria potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo dell’Impresa medesima a gare e appalti. 5. Fermo restando quanto previsto nel dal successivo articoloparagrafo “Privacy e obblighi di pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante”, il Fornitore l’Impresa aggiudicataria si impegna, altresì, impegna altresì a sottoscrivere e a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 l’allegato Protocollo di legalità (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPRAllegato 6).

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Samples: Servizio Di Inserimento Dati (Data Entry), Service Agreement

Riservatezza. Ciascun Fornitore 1. L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature e di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualecontratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo del contratto. L’obbligo di cui al comma 1 del presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendentidipendenti di questi ultimi, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la Stazione Appaltante, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrocontratto, fermo restando che il Fornitore l’Impresa sarà tenuto tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 5. S.p.A. Il Fornitore L’Impresa potrà citare menzionare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo dell’Impresa stessa a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore L’Impresa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgsdel D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione sicurezza e riservatezza dei dati personali (GDPR)personali. Qualunque violazione in merito comporterà la risoluzione del contratto e la denuncia alle competenti autorità.

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Samples: Acquisition Agreement, Contratto Di Fornitura a Noleggio

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro del Contratto – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Service Agreement, Contract for the Supply of an Application Platform for the Management of Distribution of Pharmaceuticals

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualecontratti attuativi. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo quadro. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la l’Ente ha facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadroquadro ed i singoli contratti attuativi, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - quadro nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 51/2018 in materia di riservatezza, osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni. Il Fornitore dovrà, altresì, garantire che i servizi forniti rispettino i Provvedimenti specifici in materia emanati dall’Autorità Garante per la protezione dei di dati personali (GDPR)personali. 8. Il personale assegnato in somministrazione dal Fornitore dovrà mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie durante l’espletamento o comunque in funzione dello stesso, non dovrà divulgarli in alcun modo e in nessuna forma e non dovrà farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della prestazione, restando quindi vincolato al segreto professionale. 9. Il Fornitore dovrà ottemperare ed assicurare l’osservanza delle norme sulla tutela della riservatezza ai sensi della vigente normativa, su fatti e circostanze acquisiti durante l’espletamento del servizio.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Lavoro Temporaneo, Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Lavoro Temporaneo

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore e la ASL Cagliari sono obbligati, ciascuno per quanto di propria competenza, a non divulgare le informazioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza nell’ambito dell’esecuzione del contratto. 2. Il Fornitore, in particolare, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature attrezzature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenzaconoscenza in corso di esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque del contratto stesso e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominiocontrattuale tra lo stesso e la ASL Cagliari. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta responsabile, inoltre, dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, del rispetto degli obblighi di segretezza anzidettiriservatezza di cui sopra. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno riservatezza la ASL Cagliari ha la facoltà di dichiarare risolto la risoluzione di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrodiritto del contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire la predetta Stazione appaltante di tutti i danni che a questa dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxdalle violazione degli obblighi anzidetti.Xx.Xx 5. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del presente contratto stipulato con la ASL Cagliari, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo dello stesso a gare e appaltied appalti ed, in ogni caso, in adempimento di specifici obblighi di legge. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegnaIl predetto Appaltatore è obbligato, altresì, a rispettare quanto previsto dal la normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (cd. Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Contratto Di Fornitura, Contratto Per La Fornitura Di Impianti Solari

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo QuadroQuadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. Consip S.p.A. A.. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)articolo 26.

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Samples: Framework Agreement for Cloud Products, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Prodotti Saas

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 675/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Beni Per La Manutenzione Delle Strade, Service Agreement

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e Tutte le conoscenze, informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione notizie, dati, di cui venga procedure, applicazioni software, documenti e formule segrete e nuove (in possesso seguito “informazioni”), trasferite da Sigrade s.p.a. al Fornitore, non potranno essere divulgate e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo /o utilizzate – sia direttamente sia indirettamente -. Agli stessi obblighi sono tenuti i dipendenti e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia collaboratori del rapporto contrattualeFornitore (e/o delle Società consorziate). L’obbligo di cui riservatezza si intende esteso anche al precedente comma sussiste, altresì, relativamente periodo successivo alla cessazione del presente accordo e in ogni modo fino a tutto il materiale originario quando le relative informazioni non siano divulgate da parte del legittimo titolare o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano diventino legittimamente di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile E’ fatto obbligo di non rivelare, usare o impiegare, per l’esatta osservanza fini diversi da parte quelli stabiliti nel presente accordo, qualunque dato, documento o informazione relativi ai diritti esclusivi, alle attività, ai piani o agli affari dell’altra Parte o di terzi, acquisito nell’esecuzione del presente contratto, salva l’autorizzazione scritta dell’altra Parte o dei propri dipendentiterzi medesimi, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori per quanto di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidettirispettiva competenza. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che Alla scadenza del contratto il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/dovrà pertanto restituire o a Xx.Xx.Xxdistruggere tutte le informazioni qualunque sia la forma o il supporto su cui sono state trasfuse. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, Qualora il Fornitore si impegnanon adempia a tale obbligo, altresìSigrade invierà richiesta scritta di riconsegna che, se non sarà adempiuta entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, darà diritto a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) Sigrade di agire giudizialmente per far valere tale obbligo e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione richiedere il risarcimento dei dati personali (GDPR)danni.

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Samples: Hardware Purchase and Maintenance Agreement, Hardware Purchase and Maintenance Agreement

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo QuadroQuadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. Consip hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a XxConsip.Xx.Xx 5. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - e dei Contratti Esecutivi affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)articolo 23.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Digital Transformation, Accordo Quadro Per Servizi Di Digital Transformation

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o XxSo.XxRe.XxSa. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a XxSo.XxRe.XxSa. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica, Accordo Quadro

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore contraente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga sia in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 2. Il Fornitore contraente è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà contraente è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxal Punto Ordinante.Xx.Xx 4. S.p.A. Il Fornitore potrà contraente può citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del Contratto, nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 5. Fermo Xxxxx restando quanto previsto nel successivo articoloarticolo 16, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR). 6. Le Parti prendono atto ed accettano che L’APAC può acquisire ovvero richiedere direttamente al Fornitore o all’Amministrazione, informazioni circa l’esecuzione del Contratto, effettuare verifiche ispettive ed assumere i provvedimenti necessari o opportuni ,ai sensi di quanto previsto dai Criteri e modalità di utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento.

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Samples: General Contract Conditions, Condizioni Generali Di Contratto

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore e la ASL Cagliari sono obbligati, ciascuno per quanto di propria competenza, a non divulgare le informazioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza nell’ambito dell’esecuzione del contratto. 2. Il Fornitore, in particolare, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenzaconoscenza in corso di esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque del contratto stesso e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominiocontrattuale tra lo stesso e la ASL Cagliari. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta responsabile, inoltre, dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, del rispetto degli obblighi di segretezza anzidettiriservatezza di cui sopra. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno riservatezza la ASL Cagliari ha la facoltà di dichiarare risolto la risoluzione di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrodiritto del contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire la predetta Stazione Appaltante di tutti i danni che a questa dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxdalle violazione degli obblighi anzidetti.Xx.Xx 5. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del presente contratto stipulato con la ASL Cagliari, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo dello stesso a gare e appaltied appalti ed, in ogni caso, in adempimento di specifici obblighi di legge. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il IL Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 prescritto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (GDPRcd. Codice della Privacy), nonché gli eventuali ulteriori provvedimenti in materia.

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Samples: Contract for the Supply of a Ris Pacs System and Complementary Services, Contract for Supply and Services

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo QuadroQuadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno l’INVALSI ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxall’INVALSI.Xx.Xx 5. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

Riservatezza. Ciascun Fornitore 1. L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualeContratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo del Contratto. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore L’affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando che l’Affidatario è tenuto a risarcire i danni che ne dovessero derivare. 6. L’Affidatario può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dell’Affidatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Committente delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Amministrazioni e/o Xxinformazioni confidenziali dell’altra Parte al termine del Contratto.Xx.Xx 8. S.p.A. hanno In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrocontratto, fermo restando che il Fornitore l’Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxal Committente.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Service Agreement, Service Agreement

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) aggiornato al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e dal Regolamento europeo Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Convenzione, Convenzione Per La Fornitura Di Sistemi Per Immunochimica

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Guanti Sterili E Non Sterili, Fornitura Di Sistemi Diagnostici E Prodotti Per Medicina Trasfusionale

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo QuadroQuadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno l’INVALSI ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ordine di Fornitura ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxall’INVALSI.Xx.Xx 5. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Service Agreement, Accordo Quadro

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo QuadroQuadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. Consip S.p.A. A.. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando Resta fermo quanto previsto nel successivo articoloarticolo 23, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dalla normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR)Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) e ulteriori provvedimenti in materia.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carburante, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carburante

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo 1. L’Operatore economico incaricato si impegna a non divulgare, copiare, modificare, estrapolare, esportare i dati o la documentazione e le informazioni a cui può avere accesso nell’ambito dello svolgimento dell’incarico e ad operare secondo le regole di riservatezza e discrezione associate alla specificità delle attività da svolgere. 2. L’Appaltatore Affidatario si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui venga in possesso e, comunquepossesso, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualeservizio. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominiodominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Affidatario ha sviluppato in fase di offerta migliorativa. 3. Il Fornitore L’Appaltatore Affidatario si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze della Stazione Appaltante, di cui venga eventualmente in possesso, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte, se non per esigenze operative, strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto. 4. L’Appaltatore Affidatario è responsabile per l’esatta dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dipendenti e consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare risolto di dirittodiritto il contratto, rispettivamente, salvo il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxrisarcimento dell’ulteriore danno.Xx.Xx 5. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore L’Appaltatore Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto al rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal D.LgsD.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) 101/2018 e dal Regolamento europeo (UE) n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), a pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati da Amministrazione esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto affidatario, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.

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Samples: Contratto Di Servizi Di Ingegneria

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo 15.1. Ciascuna Parte garantisce di mantenere riservati i dati assicurare l’assoluta segretezza delle Informazioni Riservate condivise durante le fasi precontrattuali e post-contrattuali e durante l’esecuzione del Contratto. A tale scopo, ciascuna Parte si impegna a (i) utilizzare le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per Informazioni Riservate unicamente ai fini dell’esecuzione del Contratto e nella misura strettamente necessaria; (ii) adottare tutte le apparecchiature misure di elaborazione dati, cautela e protezione necessarie al fine di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma preservare la segretezza delle Informazioni Riservate della controparte e di impedire l’accesso a soggetti non farne oggetto autorizzati, garantendo, quantomeno, il medesimo grado di utilizzazione protezione riservato alle proprie Informazioni Riservate; (iii) non divulgare o riprodurre le Informazioni Riservate della controparte se non a beneficio dei propri soci, dipendenti, addetti o fornitori che (a) debbano accedere alle predette Informazioni Riservate per adempiere agli obblighi posti in capo alla Parte interessata dal Contratto, o che (b) abbiano titolo per venirne a conoscenza in forza del Contratto. Doctolib potrà rendere noti i termini del Contratto (i) ai suoi commercialisti, revisori, istituti di credito e istituti finanziari e a qualsiasi titolo per scopi diversi altro suo consulente tenuto al segreto professionale (ii) ai suoi consulenti o esperti che abbiano firmato un accordo di riservatezza. 15.2. In ogni caso, la Parte destinataria delle Informazioni Riservate si fa garante del rispetto del presente impegno di riservatezza da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualeparte dei soggetti che dovessero venire a conoscenza delle Informazioni Riservate, siano essi dipendenti o subcontraenti. 15.3. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano riservatezza si protrarrà per un periodo di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).cinque

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Samples: Condizioni d'Uso

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della Fornitura. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. Aziende Sanitarie contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 D.Lgs.196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Servizi Di Lavanolo E/O Lavanderia

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della Convenzione. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare potrà essere dichiarato risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.Lgs.196/2003 e s.m.i. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Samples: Service Agreement

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati 1. Il contenuto delle presenti Condizioni generali e le informazioni, ivi comprese quelle informazioni scambiate tra le Parti nell’esercizio delle facoltà riconosciute dalle presenti Condizioni generali che transitano non siano già di dominio pubblico sono riservate e non possono essere utilizzate al di fuori dell’ambito delle attività per le apparecchiature quali sono state richieste/fornite. 2. È assolutamente vietato l’utilizzo commerciale delle stesse verso altri soggetti. Le Parti si impegnano a garantirne la riservatezza anche per conto dei rispettivi amministratori, dipendenti e consulenti per tutta la durata dell’IRU. 3. L’obbligo di elaborazione datiriservatezza riguarda anche la documentazione relativa all’Infrastruttura elettrica consegnata da ED all’Operatore. Qualora tale documentazione sia necessaria all’attività di progettazione e/o realizzazione della Rete in Fibra Ottica, la stessa può essere utilizzata solo per fini propri ovvero essere trasmessa dall’Operatore ad Infratel nel caso di cui venga in possesso epartecipazione alle gare da essa bandite. In entrambi i casi la consegna di tale documentazione ad un soggetto differente dall’Operatore stesso è consentita solo previa sottoscrizione di un apposito accordo di riservatezza di contenuto equivalente a quello delle presenti Condizioni generali tra Operatore e ED. All’interno di tale accordo è fatto divieto di consegna di tale documentazione ad altri soggetti a nessuna condizione; una copia dell’accordo di riservatezza concluso con tali soggetti deve essere trasmessa dall’Operatore ad ED. 4. Gli obblighi di riservatezza non potranno, comunque, a conoscenzaessere eccepiti ad Autorità che chiedano legittimamente la comunicazione delle informazioni. 5. Alla scadenza dell’accordo di riservatezza l’Operatore e i terzi dallo stesso incaricati che hanno concluso accordi di riservatezza devono provvedere alla distruzione della documentazione cartografica consegnata da ED. 6. Qualora l’Operatore di telecomunicazione, ricevuta la Cartografia, non proceda con la richiesta di non divulgarli in alcun modo Xxxxxxx e in qualsiasi forma e successiva accettazione deve provvedere, dandone comunicazione ad ED, all’immediata distruzione della Cartografia ricevuta; pari obbligazione deve assicurarsi che sia adempiuta dai terzi cui ha consegnato, previa sottoscrizione di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi idonei accordi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xxtale Cartografia.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Condizioni Generali Di Accesso All'infrastruttura Elettrica

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo 8.1 Le Parti (ivi compreso il Rappresentante Legale, qualora presente) si obbligano vicendevolmente a garantire la massima riservatezza di mantenere riservati i dati e le informazioniquanto venga tra loro condiviso, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature oralmente o in forma scritta, ed altresì di elaborazione dati, quanto vengano comunque a conoscenza nell'ambito del rapporto di cui venga al Contratto (di seguito collettivamente le “Informazioni Riservate”), anche in possesso enome e per conto dei rispettivi dipendenti, comunqueconsulenti, collaboratori e aventi causa, adottando ogni misura ritenuta idonea, necessaria e opportuna, senza poter divulgare le Informazioni Riservate, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte. 8.2 Gli obblighi di riservatezza di cui al comma precedente rimangono validi anche in caso di cessazione, per qualsiasi causa, del Contratto, per un tempo pari a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque 3 (tre) anni successivi alla cessazione cessazione. 8.3 Fatti salvi gli obblighi di efficacia conservazione di informazioni e documenti previsti da disposizioni inderogabili di legge, tu (e il Rappresentante Legale, qualora presente), in qualsiasi momento e previa nostra semplice richiesta, e in ogni caso alla data di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussisteContratto, altresìsarai tenuto alternativamente a restituirci o a distruggere gli originali e tutte le copie dei documenti, relativamente a tutto il materiale originario su qualunque supporto creati, che contengano o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratorisi riferiscano alle Informazioni Riservate, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/a cancellare o Xxdistruggere qualsiasi registrazione delle Informazioni Riservate effettuata su qualunque supporto.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Collaborazione Pubblicitaria

Riservatezza. Ciascun Fornitore 1. Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione e delle quali vengono a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Contratto come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura “confidenziale”. Tali informazioni possono comprendere, per esempio, dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validità del presente contratto, e anche successivamente, le Parti non faranno uso di tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la realizzazione dei servizi oggetto del contratto e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. L’impresa si atterrà, comunque, a quanto disposto in materia dal D.lgs 196/2003 e s.m.i.. 2. L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro alla esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con INPDAP. e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 3. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo del presente contratto. 4. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che siano o divengano tali informazioni fossero già di pubblico dominio. 5. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli Le Parti imporranno analoghi obblighi di segretezza anzidettiriservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e sub appaltatori. In caso Tale obbligo sussisterà fino ai 5 anni successivi alla scadenza di inosservanza degli obblighi tale contratto. 6. Le Parti si impegnano, per quanto di riservatezzapropria competenza, le Amministrazioni a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 ed eventuali successive modifiche e/o Xxintegrazioni.Xx.Xx 7. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore L’Impresa potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo dello stesso a gare e appaltiappalti e, comunque, previa comunicazione ad INPDAP. 8. Fermo In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, INPDAP avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando quanto previsto nel successivo articoloche l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad INPDAP dalla mancata osservanza dei suddetti obblighi e dalla risoluzione stessa. 9. L’Impresa autorizza fin d’ora INPDAP a divulgare il presente contratto e i suoi allegati, il Fornitore anche attraverso la loro pubblicazione nella propria rete, ivi comprese le proprie pagine web, internet, intranet. 10. L’Impresa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)196/2003.

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Samples: Contract for the Provision of Integrated Support System

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Service Agreement

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che: A. i titolari del trattamento sono l’Unione delle Terre d’Argine ed i Comuni di mantenere riservati Campogalliano, Carpi, Soliera e Novi di Modena ed i relativi dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga contatto sono reperibili nei relativi siti istituzionali attualmente in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto linea; B. il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i Responsabile della protezione dei dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore - Data Protection Officer (RPD-DPO) è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. Liguria Digitale S.p.A. hanno e la facoltà PEC di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, contatto è protocollo@pec.liguriadigitale.it; C. il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; D. le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; E. l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del Fornitore medesimo a gare trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e appaltila relativa rettifica; F. i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Unione implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Fermo restando quanto previsto nel successivo articoloInoltre, il Fornitore si impegnapotranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, altresìogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di protezione contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea; G. il periodo di conservazione dei dati personali è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; H. contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (GDPR)UE) 2016/679.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Riservatezza. Ciascun Fornitore Il Prestatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui venga in possesso e, comunque, o comunque a conoscenza, di non divulgarli comunicarli a terzi, di non diffonderli in qualsiasi forma ed in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del presente servizio e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione fatte salve le eccezioni di efficacia del rapporto contrattualeLegge e le ipotesi in cui sussista l'autorizzazione rilasciata in qualsiasi forma dagli Organi responsabili dell'Autorità. L’obbligo di cui al precedente comma Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominiodel presente contratto. La massima riservatezza è richiesta anche successivamente alla scadenza del contratto. Il Fornitore Prestatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché collaboratori dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli suddetti obblighi di segretezza anzidettiriservatezza e si impegna a fare sottoscrivere apposita dichiarazione d'impegno da parte di tutti i soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezzaparticolare il Prestatore è obbligato ad adottare ogni misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte da parte del proprio personale, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xxdai propri collaboratori e consulenti. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore Prestatore potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del contratto unicamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo dello stesso a gare d’appalto e appalticomunque previa comunicazione all’Autorità. Fermo Il Prestatore è tenuto ad adottare – nell’ambito della propria organizzazione – le opportune misure e a porre in essere tutte le cautele necessarie affinché l’obbligo di segretezza anzidetto sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera. In caso di inosservanza dei predetti obblighi di riservatezza l’Autorità si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in essere, fermo restando quanto previsto nel successivo articolol’obbligo per il Prestatore di risarcire tutti i danni, il Fornitore si impegnadiretti ed indiretti, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)eventualmente arrecati alla stessa.

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Samples: Schema Di Contratto

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della Convenzione. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale unica di committenza regionale nonché le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale unica di committenza regionale delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 D.Lgs.196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Integrati Di Vigilanza Armata, Portierato E Altri Servizi

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo dell’ Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. A., hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Supply Agreement

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 1. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della Convenzione. 2. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. Contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 5. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.Lgs.196/2003 e s.m.i. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Samples: Service Acquisition Agreement

Riservatezza. Ciascun Fornitore 1. Il Concessionario ha l’obbligo l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia all'esecuzione del rapporto contrattualecontratto. 2. L’obbligo L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della concessione. 3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore Concessionario è responsabile per l’esatta l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti dipendenti e collaboratori, nonché dei propri degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la ASL Roma 6 ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrocontratto, fermo restando che il Fornitore Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 6. S.p.A. Il Fornitore Concessionario potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del Contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo Concessionario stesso a gare e appalti. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore Il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Distribuzione Di Generi Di Ristoro

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR). .

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati 1. Le notizie ed i dati relativi all’ ASP, comunque venuti a conoscenza da parte dell’Agenzia o di chiunque collabori alle sue attività in relazione all’esecuzione del presente servizio e le informazioni, ivi comprese quelle informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione datidei dati e posta elettronica, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate da parte dell’Agenzia o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato, salvo esplicita autorizzazione da parte dell’ASP. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano e/o divengano di pubblico dominio. 4. L’Agenzia è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. L’Agenzia assume l’obbligo di agire in modo che il proprio personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso epossesso, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo lo divulghi e in qualsiasi forma e di non farne ne faccia oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidettidell’appalto. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno l’ASP ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrocontratto, fermo restando che il Fornitore l’Agenzia sarà tenuto tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 6. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore L’Agenzia si impegna, altresì, impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. D.Lgs 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione Europeo 679/2016. 7. L’Agenzia può utilizzare i dati messi a disposizione dall’ASP, limitatamente allo svolgimento delle attività connesse al presente contratto. I responsabili del trattamento dei dati personali (GDPR)dovranno essere nominati ai sensi dell’art.29 del D.Lgs 196/2003. 8. L’Agenzia deve comunicare, prima dell’inizio del servizio, i nominativi e gli estremi dei documenti del personale abilitato al trattamento dei dati forniti e si impegna a regolarne l’accesso e a garantire la sicurezza degli archivi informatici, nel rispetto delle procedure tecniche ed organizzative previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Di Lavoro

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Fornitura, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 2. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno il Punto Ordinante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrodi Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxal Punto Ordinante.Xx.Xx 4. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del Contratto di Fornitura, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 5. Fermo Xxxxx restando quanto previsto nel successivo articoloarticolo 16, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR). 1. Con il consenso alla Fornitura, le Parti:

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Samples: Condizioni Generali Per La Fornitura Di Beni E Servizi

Riservatezza. 1. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. A. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici aggiudicati in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Framework Agreement

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualecontratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo del contratto. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrocontratto, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del contratto nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.lgs.196/2003 e s.m.i. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Samples: Capitolato Per La Fornitura Del Servizio Di Valutazione Della Conformità – Certificazione Del Sistema Di Gestione (Periodo 2017 2020)

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati 8.1 Il Provider si obbliga, anche ai sensi e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, gli effetti di cui venga in possesso eall’art. 1381 del codice civile, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo per sé e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla suoi dipendenti, collaboratori e/o per i terzi eventualmente utilizzati per l'esecuzione del presente Contratto - a non divulgare senza autorizzazione scritta di Sponsor anche dopo la cessazione del presente Contratto, ogni e qualsiasi informazione - ricevuta per iscritto, oralmente, attraverso mezzi o supporti informatici – inerente l’attività di efficacia Sponsor ed in genere delle società appartenenti al gruppo della stessa, restando inteso e convenuto tra le Parti che nella locuzione Informazioni Riservate si include anche il presente Contratto ed i suoi allegati. Rimane comunque salva la possibilità del rapporto contrattuale. L’obbligo Provider di rendere noto il contenuto del presente contratto alle autorità sanitarie competenti ed alle autorità pubbliche e giudiziarie che ne facessero richiesta, come verrà meglio specificato al successivo punto 8.2 8.2 Gli obblighi di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo paragrafo 8.1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - trovano applicazione nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria le Informazioni Riservate: (a) al momento della comunicazione siano di pubblico dominio o diventino di pubblico dominio per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalticause diverse dalla violazione, diretta o indiretta, dell'obbligo di mantenere le stesse confidenziali; (b) debbano essere comunicate per legge o per effetto di una richiesta di un organismo governativo o giudiziario. Fermo restando quanto previsto nel successivo articoloIn tal caso, tuttavia, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Provider informerà immediatamente lo Sponsor della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia necessità di protezione dei dati personali (GDPR)effettuare detta comunicazione. 8.3 Le Parti accettano che gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo avranno la durata di 1 anno dalla data di scadenza e/o risoluzione del presente Contratto.

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Samples: Contratto Di Sponsorizzazione Di Eventi

Riservatezza. Ciascun Fornitore 1. L’Affidataria ha l’obbligo di mantenere riservati riservati, e come tali trattarli, tutti i dati e le informazioniinformazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, ivi comprese quelle compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga verranno a conoscenza il Pagina 15 di 19 SCHEMA DI CONTRATTO - ALLEGATO N. 7 Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di Service Desk personale in possesso econseguenza dei servizi resi, comunque, a conoscenza, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte. 2. L’Affidataria è responsabile per l’esatta osservanza da parte del proprio personale dei suddetti obblighi di non divulgarli riservatezza. Tali obblighi verranno rispettati anche in alcun modo e in qualsiasi forma e caso di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro cessazione del presente contratto e comunque per i cinque 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualecontrattuale medesimo. 3. L’obbligo Gli obblighi di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo ai precedenti commi non concerne riguardano i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore L’Affidataria potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo dello stesso a gare e appaltiappalti e, comunque, previa comunicazione all’Amministrazione. 5. Fermo In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi del precedente articolo 12, fermo restando che l’Affidataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione dalla mancata osservanza dei suddetti obblighi e dalla risoluzione stessa. 6. Xxxxx restando quanto previsto nel successivo presente articolo, il Fornitore l’Affidataria si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgsstabilito dalle disposizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196/2003 (Codice della Privacy) 196 e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Samples: Service Agreement

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o Xx.Xx.Xx. la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto contratto di fornitura ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o a Xx.Xx.Xx. alla Consip S.p.A. A.. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articoloarticolo 23, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Convenzione

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo Nell’ambito della presente Convenzione, le Parti si scambieranno informazioni riservate e confidenziali come definite all’art. 5 dell’Accordo che, ad eccezione di mantenere riservati i dati quanto ivi espressamente disciplinato, si intende integralmente richiamato, valido ed efficace. Il Prof. Xxxxxx Xxxxxx, che assume, per conto del Politecnico, il ruolo di gestore delle informazioni riservate e le informazioniconfidenziali (di seguito, ivi comprese quelle “Gestore delle Informazioni Confidenziali”), sottoscrive la presente Convenzione per presa in carico degli obblighi di confidenzialità e delle responsabilità conseguenti dal presente articolo. Il Politecnico non può escludere che transitano vi siano al suo interno ricercatori che, autonomamente e senza aver accesso alle informazioni riservate e confidenziali dell’altra Parte, stiano effettuando ricerche nello stesso campo di attività oggetto della presente Convenzione. Pertanto, la Struttura riconosce che la presente Convenzione è limitata, per le apparecchiature quanto riguarda il Politecnico, al gruppo di elaborazione datiricerca composto da: Xxxxxx Xxxxxx, di cui venga in possesso eXxxxxxxx Xxxxxxxx, comunqueXxxxxxxx Xxxxxx, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque Xxxxxxx Xxxxx. Fatta eccezione per i cinque anni successivi alla cessazione casi di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo dolo o colpa grave, le Parti convengono che eventuali azioni di risarcimento per i danni, patrimoniali (nella duplice accezione di danno emergente e lucro cessante) e non patrimoniali, subiti dalle Parti nonché da loro terzi e derivanti da qualunque titolo, per la violazione degli obblighi di confidenzialità di cui al precedente comma sussistepresente articolo non potranno in nessun caso eccedere, altresìcumulativamente e compreso qualunque costo o spesa connessi, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano l’importo di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR€ 60.000,00 ( euro sessantamila/00 ).

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Samples: Cooperazione Tecnico Scientifica

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione all'esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualeQuadro. 2. L’obbligo L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominiodella Fornitura. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARIC, nonché le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. Contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Accordo Quadro ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 5. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla ARIC delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Samples: Accordo Quadro

Riservatezza. Ciascun Fornitore L’Appaltatore ha l’obbligo l’obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il di- ritto al risarcimento dei danni subiti dall’Ente, di mantenere riservati riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto, i dati dati, le notizie e le informazioniinforma- zioni in ordine alle attività svolte in adempimento del Contratto, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, nonché quelli relativi alle attività svolte dall’Ente di cui venga in possesso esia, comunque, venuta a conoscenza, conoscen- za nel corso di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia esecuzione del rapporto contrattualeContratto stesso. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne del presente Contratto, fatta eccezione per i dati dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico pub- blico dominio. Il Fornitore Le notizie e i dati di pertinenza dell’Ente di cui dovesse venire a conoscenza il personale dell’Appaltatore in relazione all’esecuzione del servizio, non de- vono in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicati o divulgati a terzi. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendentidi- pendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o do- cumento di cui sia venuto in possesso in ragione dell’incarico affidatogli con il Contratto. L’Ente assicura la segretezza anzidettie la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale patrimonio dell’Appaltatore e utilizzato per il ser- vizio. In caso di inosservanza degli L’Appaltatore deve essere in regola con gli obblighi di riservatezzacui al D.Lgs. 30/06/2003, le Amministrazioni e/o Xxn. 196 e s.m.i.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal al D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) 101/2018. L’Appaltatore è nominato quale responsabile del tratta- mento con gli obblighi di cui all’art. 28 GDPR e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)le modalità descritte nel Ca- pitolato descrittivo e prestazionale.

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Samples: Decreto a Contrarre Per l'Affidamento Di Servizi Complementari

Riservatezza. Ciascun Fornitore 1. Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Contratto, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura “confidenziale”. Tali informazioni possono comprendere per esempio dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validità del presente Contratto e anche successivamente, le Parti non faranno uso di tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la realizzazione dei Servizi e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. L’impresa si atterrà, comunque, a quanto disposto in materia dal D.lgs 196/03 e s.m.i.. 2. L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro alla esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con INPDAP. e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 3. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo del presente contratto. 4. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che siano o divengano tali informazioni fossero già di pubblico dominio. 5. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli Le Parti imporranno analoghi obblighi di segretezza anzidettiriservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e sub appaltatori. In caso Tale obbligo sussisterà fino ai 5 anni successivi alla scadenza di inosservanza degli obblighi tale contratto. 6. Le Parti si impegnano, per quanto di riservatezzapropria competenza, le Amministrazioni a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 ed eventuali successive modifiche e/o Xxintegrazioni.Xx.Xx 7. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore L’Impresa potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo dello stesso a gare e appaltiappalti e, comunque, previa comunicazione ad INPDAP. 8. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, INPDAP avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad INPDAP dalla mancata osservanza dei suddetti obblighi e dalla risoluzione stessa. 9. L’Impresa autorizza fin d’ora INPDAP a divulgare il presente contratto e i suoi allegati, anche attraverso la loro pubblicazione nella propria rete, ivi comprese le proprie pagine web, internet, intranet. 10. Fermo restando quanto previsto nel successivo articoloprecedente articolo 18 “Trattamento dei dati personali”, il Fornitore l’Impresa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Service Agreement

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore e la ASL sono obbligati, ciascuno per quanto di propria competenza, a non divulgare le informazioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza nell’ambito dell’esecuzione del contratto. 2. Il Fornitore, in particolare, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenzaconoscenza in corso di esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque del contratto stesso e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussistecontrattuale tra lo stesso, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominiola ASL. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta responsabile, inoltre, dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, del rispetto degli obblighi di segretezza anzidettiriservatezza di cui sopra. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno riservatezza la ASL ha la facoltà di dichiarare risolto la risoluzione di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrodiritto del contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire la predetta Stazione Appaltante di tutti i danni che a questa dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxdalla violazione degli obblighi anzidetti.Xx.Xx 5. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del presente contratto stipulato con la ASL, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo dello stesso a gare e appaltied appalti ed, in ogni caso, in adempimento di specifici obblighi di legge. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegnaIl predetto Appaltatore è obbligato, altresì, a rispettare quanto previsto dal la normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (cd. Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Fornitura Di Materiale Monouso Di Laparoscopia E Suturatrici Meccaniche

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Dei Sistemi Di Monitoraggio Flash Del Glucosio

Riservatezza. Ciascun Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro del Contratto – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Service Agreement

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro all'esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o Xx.Xx.Xx. Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto contratto di fornitura ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o a Xx.Xx.Xx. Consip S.p.A. A.. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articoloarticolo 22, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Convenzione

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo 7.1 Il Junior si impegna a garantire la massima riservatezza delle informazioni inerenti alle Attività OPENMALL, in occasione dell’attività posta in essere ai sensi del presente Contratto e ad informare i suoi dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, del carattere riservato delle suddette informazioni. A tal fine, si impegna a vigilare affinché dette informazioni non vengano divulgate e/o utilizzate per fini ed usi diversi da quelli previsti dal Contratto. 7.2 In particolare, senza pregiudizio di quanto imposto da norme imperative di legge e regolamentari, il Junior, dato atto dell’elevato grado di confidenzialità delle informazioni e dei dati trattati nell’esecuzione del presente Contratto, si obbliga a: i) adottare tutte le misure atte a garantire una adeguata tutela delle informazioni ricevute dalla Preponente, nonché dai potenziali clienti assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto; ii) mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione la massima riservatezza in merito ai dati, di cui venga in possesso e, comunqueinformazioni e documenti commerciali (quali, a conoscenzatitolo esemplificativo, condizioni contrattuali e schema del contratto tipo, listini, prezzi, criteri di selezione dei potenziali clienti, etc.) forniti dal Preponente nell’ambito del presente Contratto; a non divulgarli in alcun modo e farne o darne copia, in qualsiasi forma e di modalità, a terzi e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo utilizzarle per scopi fini diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia quali sono stati prodotti, se non con il consenso scritto della Preponente; iii) limitare la conoscenza o l’accesso al contenuto delle informazioni e dati forniti dalla Preponente e dai potenziali clienti al proprio personale o ai propri consulenti per quanto strettamente indispensabile all’esecuzione del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussistepresente Contratto, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti rendendo tali soggetti individualmente e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, previamente edotti degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza riservatezza previsti nel presente articolo ed impegnando tali soggetti al rispetto degli obblighi ivi previsti. 7.3 Xxxxx restando gli obblighi di riservatezzalegge, le Amministrazioni e/o Xxdisposizioni contenute nel presente articolo avranno efficacia per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi oltre il termine di cessazione degli effetti del presente Contratto, per qualunque ragione.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Commercial Collaboration Agreement

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno ha la facoltà di dichiarare risolto risolta di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrodiritto la Componente contrattuale cui si riferisce l’inadempimento, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. come disciplinato nelle CGC allegate al Modulo d’Ordine. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro del Contratto – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Service Agreement

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per attraverso le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualeQuadro. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo . 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. Aziende Sanitarie Contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroQuadro ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.Lgs.196/2003 e s.m.i. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Endoprotesi Coronariche

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati riconosce e le informazioniaccetta il carattere strettamente riservato e confidenziale del Contratto, ivi comprese quelle garantendo che transitano il contenuto dello stesso non sarà comunicato a terzi né dal Fornitore stesso né dai suoi dipendenti, soci, amministratori e collaboratori, salvo se necessario per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, adempiere a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo obblighi di cui al precedente comma sussisteContratto, altresìalla legge o a richieste dell’autorità giudiziaria. 2. Specifiche, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo disegni, schemi, progetti, relazioni tecniche, informazioni commerciali sul cliente dell’Acquirente e sull’utente finale della merce, i relativi accordi e ogni altra informazione che non concerne i dati che siano o divengano sia di pubblico dominio, siano esse scritte o meno, fornite dall’Acquirente al Fornitore (i) dovranno essere trattate dal Fornitore con la massima riservatezza, anche se non marcate con la dicitura “confidenziale”, (ii) dovranno essere utilizzate dal Fornitore esclusivamente ai fini dell’esecuzione del Contratto e (iii) non potranno essere comunicate dal Fornitore a terzi, salvo se necessario per adempiere ad obblighi di cui al Contratto, alla legge o a richieste dell’autorità giudiziaria. 3. Il Tali informazioni confidenziali dovranno essere restituite all’Acquirente e/o distrutte entro 30 (trenta) giorni dal termine dell’esecuzione completa e corretta del Contratto. Se richiesto, la distruzione dovrà essere confermata per iscritto. 4. Eventuali attività di marketing e/o comunicazione al pubblico aventi ad oggetto marchi e/o altri segni distintivi dell’Acquirente e/o del gruppo societario di cui l’Acquirente fa parte dovranno essere preventivamente approvate per iscritto dall’Acquirente. 5. Qualora il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, violi uno degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso riservatezza di inosservanza degli obblighi di riservatezzacui al presente articolo, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore egli sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxcorrispondere all’Acquirente una penale pari al 10% (dieci percento) del prezzo dell’Ordine d’Acquisto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.Xx 6. Tali impegni alla riservatezza non hanno un limite temporale.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati Il contenuto delle presenti Condizioni e le informazioni, ivi comprese quelle informazioni scambiate tra le Parti in esecuzione del Contratto che transitano non siano già di dominio pubblico sono riservate e non possono essere utilizzate al di fuori dell’ambito delle attività per le apparecchiature quali sono state richieste/fornite. È assolutamente vietato l’utilizzo commerciale delle informazioni scambiate verso altri soggetti. Le Parti si impegnano a garantirne la riservatezza anche per conto dei rispettivi amministratori, dipendenti e consulenti per tutta la durata dell’IRU. L’obbligo di elaborazione datiriservatezza riguarda anche la documentazione relativa all’Infrastruttura DEVAL consegnata all’Operatore. Qualora tale documentazione sia necessaria all’attività di progettazione e/o realizzazione della Rete in Fibra Ottica, la stessa può essere utilizzata solo per fini propri ovvero essere trasmessa dall’Operatore ad Infratel nel caso di cui venga in possesso epartecipazione alle gare da essa bandite. In entrambi i casi la consegna di tale documentazione ad un soggetto differente dall’Operatore stesso è consentita solo previa sottoscrizione di un apposito accordo di riservatezza di contenuto equivalente a quello delle presenti Condizioni generali tra Operatore e DEVAL. All’interno di tale accordo è fatto divieto di consegna di tale documentazione ad altri soggetti a nessuna condizione; una copia dell’accordo di riservatezza concluso con tali soggetti deve essere trasmessa dall’Operatore a DEVAL. Gli obblighi di riservatezza non potranno, comunque, essere eccepiti ad Autorità che chiedano legittimamente la comunicazione delle informazioni. Alla scadenza dell’accordo di riservatezza l’Operatore e i terzi dallo stesso incaricati che hanno concluso accordi di riservatezza devono provvedere alla distruzione della documentazione cartografica consegnata da DEVAL. Qualora l’Operatore di telecomunicazione, ricevuta la Cartografia, non proceda con la richiesta di Xxxxxxx e successiva accettazione deve provvedere, dandone comunicazione a conoscenzaDEVAL, all’immediata distruzione della Cartografia ricevuta; pari obbligazione deve assicurarsi che sia adempiuta dai terzi cui ha consegnato, previa sottoscrizione di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi idonei accordi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xxtale Cartografia.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Condizioni Di Accesso All’infrastruttura Elettrica

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e L’Acquirente acconsente a (1°) trattare le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione /dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni /disegni/know how/documentazione ricevuti e/o Xx.Xx.Xxappresi da Calamit come riservati, a (2°) limitare l’utilizzo di tali informazioni/documenti riservati ed il relativo accesso per scopi relativi all’esecuzione del contratto. S.p.A. hanno la facoltà Le informazioni/documentazione riservate non potranno essere riprodotte senza previo accordo scritto di dichiarare risolto Calamit , e tutte le copie delle stesse saranno immediatamente restituite dietro richiesta di dirittoCalamit Le previsioni di cui sopra non si applicano alle informazioni che: (1°) sono pubbliche o divengono pubbliche non per divulgazione da parte dell’Acquirente, rispettivamentedei suoi dipendenti o collaboratori, o (2°) erano in possesso dell’Acquirente prima che le ricevesse da Calamit o (3°) sono state divulgate da fonti che non sono sottoposte alle restrizioni cui è sottoposto l’Acquirente relativamente al loro utilizzo, o (4°) possono essere divulgate a terzi in base ad un’autorizzazione scritta di Calamit Art. 13 Varie La cessione da parte dell’Acquirente dei diritti o doveri derivanti dal contratto, senza il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadropreventivo consenso scritto di Calamit , fermo restando sarà considerata nulla. Calamit avrà il diritto di cedere, in qualsiasi momento, a terzi i crediti derivanti dal contratto, dopo averlo notificato per iscritto all’Acquirente. L’invalidità totale o parziale di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali non avrà alcun effetto sulla validità delle restanti clausole. E' inteso che il Fornitore sarà tenuto l'eventuale tolleranza a risarcire tutti violazioni delle presenti Condizioni Generali non potrà in nessun modo essere interpretata quale rinunzia ad esercitare i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni diritti e/o a Xxle facoltà ad esse collegate o conseguenti.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: General Terms and Conditions

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 15.1 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgsal precedente art. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 13 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)proprietà intellettuale, le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente convenzione quadro e conseguentemente si impegnano a: a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indiret- tamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte; b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamen- te, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente convenzione. 15.2 Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informa- xxxxx da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione do- vrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali ver- ranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessiti- no di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazio- ne e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di ri- servatezza conforme alle previsioni della presente convenzione. 15.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso po- tranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informa- zioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione quadro.

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Samples: Convenzione Quadro

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Fornitura, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 2. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno il Punto Ordinante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrodi Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxal Punto Ordinante.Xx.Xx 4. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del Contratto di Fornitura, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 5. Fermo Xxxxx restando quanto previsto nel successivo articoloarticolo 16, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e ), nonché dal Regolamento europeo UE n. 2016/679 in materia di relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPRnel seguito anche “Regolamento UE”),.

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Samples: Condizioni Generali Relative Alla Fornitura Di Beni E Servizi

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo QuadroQuadro e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. Consip S.p.A. A. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - e degli Ordinativi di Fornitura affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)articolo 26.

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Samples: Accordo Quadro Consip Per Noleggio Autovetture Senza Conducente

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione elaborazio- ne dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli di- vulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione u- tilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualeContratto Generale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo del presente Contratto Generale. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. Amministra- zioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamenterispetti- vamente, i singoli Ordinativi di Fornitura ovvero il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroGenerale, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 6. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del Contratto Generale, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo forni- tore stessa a gare e appalti. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) 196/03 s.m.i. e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)Riservatezza.

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Samples: Contratto Generale Per La Fornitura Di Vestiario E Servizi

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroQuadro , fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Medicazioni Avanzate

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i 1. Salvo diverso accordo, ciascuna delle Parti si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del presente accordo, dati e le informazioni, ivi comprese quelle sia verbali sia scritti di cui sia venuta a conoscenza in ragione del presente accordo e della sua attuazione e, in ogni caso, si conviene che transitano per nessun annuncio pubblico o divulgazione di qualsiasi tipo relativi al presente atto sarà realizzato senza preventivo accordo. Resta salvo comunque il rispetto degli obblighi di pubblicità ed informativa al pubblico previsti da specifiche disposizioni di legge o regolamentari ovvero nel caso in cui si dovesse ottemperare ad una specifica richiesta od ordine di una competente Autorità giudiziaria o amministrativa. In tali ipotesi, resta inteso tra le apparecchiature di elaborazione datiParti che le stesse cercheranno, nella misura in cui ciò sia ragionevolmente possibile, di cui venga tenersi reciprocamente informate circa i contenuti di dette comunicazioni o informative. In ogni caso, le Parti si impegnano ad una reciproca collaborazione in possesso erelazione ai suddetti obblighi di informazione nei confronti delle eventuali competenti Autorità di Xxxxxxxxx, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia giudiziarie o amministrative ovvero nei confronti del rapporto contrattualepubblico. 2. L’obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata del presente accordo e di quelli stipulati in attuazione di esso e per il periodo di 2 (due) anni dopo il decorso del suo termine di efficacia o la sua eventuale risoluzione. Le Parti si impegnano affinché ciascuno dei propri rappresentanti ed i rispettivi amministratori, collaboratori e dipendenti siano vincolati agli obblighi previsti dal presente articolo. 3. Le parti si impegnano a dare comunicazione dei presenti patti parasociali all’Organo di amministrazione della Società nei termini e per gli effetti di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominioall’art. 9 dello Statuto. Il Fornitore presente atto è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendentiredatto in formato elettronico e sottoscritto digitalmente dalle parti Letto, consulenti confermato e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xxsottoscritto.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Patto Parasociale