Common use of Riservatezza Clause in Contracts

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Valvole Cardiache E Accessori, Accordo Quadro Per La Fornitura Biennale Dei Principi Attivi, Accordo Quadro Per La Fornitura Biennale Dei Principi Attivi

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Integrati Per La Gestione E La Manutenzione Delle Apparecchiature Biomediche, Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Integrati Per La Gestione E La Manutenzione Delle Apparecchiature Biomediche, Convenzione Per La Fornitura Di Tomografi Computerizzati

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro dell’ Accordo quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadroquadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadroquadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Framework Agreement, Framework Agreement, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Filgrastim

Riservatezza. 1. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo QuadroQuadro e dei Contratti di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di fornitura ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. A.. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro e dei contratti di fornitura in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Supply Agreement, Supply Agreement, Convenzione Per La Fornitura Di Vaccini Vari

Riservatezza. 1. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro dell’Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. A. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro del Contratto e degli Appalti Specifici aggiudicati in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Contratto Di Fornitura Di Farmaci Ed Emoderivati, Contratto Di Fornitura, Contratto Di Fornitura

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della Convenzione. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. Contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.Lgs.196/2003 e s.m.i. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Del Servizio Di Facchinaggio E Trasloco, Service Agreement, Fuel Supply Agreement

Riservatezza. 1. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Ordine di Prestazione ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. A. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro e degli Ordini di Prestazione emessi in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro

Riservatezza. Ciascun Fornitore L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoririsorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadropresente contratto, fermo restando che il Fornitore l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xxall’Ente. S.p.A. Il Fornitore L’Appaltatore potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo dell’Appaltatore stesso a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)previa comunicazione dell’INFN.

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Samples: Procurement Agreement, Affidamento Fornitura Di Licenze E Supporto Software, Indizione Procedura Negoziata Per Fornitura Di Niobio RRR 300

Riservatezza. Ciascun Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro del Contratto – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Contract for the Supply of Equipment and Materials for Direct Molecular Diagnosis of Sars Cov 2 From Swab, Contract for the Supply of Equipment and Materials for Direct Molecular Diagnosis of Sars Cov 2 From Swab, Contract for the Provision of Assistance and Maintenance Services for the Software Platform

Riservatezza. Ciascun Il Fornitore ha assumerà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xxalla Stazione appaltante medesima. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)personali”) e ulteriori provvedimenti in materia.

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Samples: Capitolato Tecnico Amministrativo, Capitolato Speciale d'Appalto, Lavori Di Manutenzione Ordinaria Per Rifacimento Asfalto

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici aggiudicati in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro del Contratto – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Internal Audit Service Agreement, Consulting Agreement, Contract for Software Development Services

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della Convenzione. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Agenzia, nonché le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. Contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 6. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione all‘Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.Lgs 196/2003 e s.m.i. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura in Acquisto E in Noleggio Di Personal Computer Convertibili 2 in 1, Fornitura Di Personal Computer, Fornitura Di Personal Computer

Riservatezza. 1. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro dell’Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. A. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro del Contratto e degli Appalti Specifici aggiudicati in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Specific Contract for the Supply of Pharmaceuticals and Blood Derivatives, Contratto Di Fornitura, Specific Contract for the Dynamic Acquisition System for the Supply of Drugs and Blood Derivatives

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Service Agreement, Service Agreement, Service Agreement

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia all'esecuzione del rapporto contrattualecontratto. 2. L’obbligo L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della fornitura. 3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti dipendenti e collaboratori, nonché dei propri degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la l’A.S.L. Roma 1, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrocontratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 6. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del Contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Samples: Contratto Di Affidamento, Contratto Di Affidamento, Contratto Di Affidamento

Riservatezza. 1. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo QuadroQuadro e delle Procedure per l’assegnazione dei CAT; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto specifici ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. A.. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro e delle Procedure per l’assegnazione dei CAT in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura in Noleggio Di Comunicatori Ad Alta Tecnologia a Controllo Oculare, Framework Agreement for the Rental of High Tech Eye Controlled Communicators, Accordo Quadro Per La Fornitura in Noleggio Di Comunicatori Ad Alta Tecnologia a Controllo Oculare

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo Le Parti dichiarano di mantenere riservati i aver preso visione dell’informativa relativa alla raccolta dei dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia personali ai sensi del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (196/03 "Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 - GDPR -"Regolamento generale sulla protezione dei dati” pubblicati all'indirizzo del Comune di Firenze nella pagina home al link “privacy” (xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx) e autorizzano, con l'apposizione della firma in calce al presente contratto, il Comune di Firenze, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, all'utilizzo dei dati personali. Il professionista dichiara di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che: - il Comune di Firenze è titolare del trattamento e il responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Servizi Tecnici; - che i dati personali (GDPR)sono raccolti e trattati dagli incaricati del trattamento, appositamente individuati dal Responsabile del trattamento ai fini del presente procedimento amministrativo; - che i dati saranno raccolti con una banca dati anche informatizzata; - che la comunicazione o diffusione dei suddetti dati ad altri Enti pubblici o soggetti privati sarà effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste dalla normativa vigente; - che all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 del GDPR e che tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Firenze.

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Samples: Contratto Di Affidamento Dei Servizi Attinenti All’architettura E All’ingegneria, Contratto Di Affidamento Dei Servizi Attinenti All’architettura E All’ingegneria, Contratto Affidamento Servizi Attinenti All’architettura E All’ingegneria

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Ausili Per Incontinenza, Convenzione Per La Fornitura Ospedaliera Di Ausili Pediatrici E Per Adulti Per Incontinenza, Convenzione Per La Fornitura Di Un Sistema Integrato Per La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (Bpco)

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della Convenzione. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Agenzia, nonché le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. Contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 6. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.Lgs.196/2003 e s.m.i. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Samples: Telecommunications, Telecommunications, Fornitura Di Stampanti E Servizi Connessi

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo dell’ Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Appalto Specifico

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo Xxxxx restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Sistemi Per Prelievo Ematico Sottovuoto Predeterminato, Convenzione Per La Fornitura Di Sistemi Per Prelievo Ematico Sottovuoto Predeterminato, Convenzione Per La Fornitura Di Radiofarmaci

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della Convenzione. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Servizio della Centrale regionale di committenza nonché le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale regionale di committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. Regolamento UE (GDPR) n. 196/2003 (Codice della Privacy) 2016/679 nonché dal D.Lgs.196/2003 e dal Regolamento europeo 2016/679 relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Samples: Convenzione Quadro Per l'Affidamento Di Servizi Di Facchinaggio E Trasloco, Service Agreement, Servizio Di Manutenzione Impianti

Riservatezza. Ciascun Fornitore L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro dell’appalto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodell’appalto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrodiritto l’appalto, fermo restando che il Fornitore l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xxderivare. S.p.A. Il Fornitore L’Appaltatore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - dell’appalto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a dello stesso ad altre gare e appaltid’appalto. Fermo restando quanto previsto nel successivo articoloarticolo denominato “Trattamento dei dati personali”, il Fornitore l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione ). Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo denominato “Trattamento dei dati personali personali”, l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (GDPRCodice della Privacy).

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Samples: Service Agreement, Capitolato Speciale Di Appalto, Capitolato D’appalto

Riservatezza. Ciascun Fornitore 1. Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Contratto, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura “confidenziale”. Tali informazioni possono comprendere per esempio dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validità del presente Contratto e anche successivamente, le Parti non faranno uso di tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la realizzazione dei Servizi e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. L’impresa si atterrà, comunque, a quanto disposto in materia dal D.lgs 196/03 e s.m.i.. 2. L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro alla esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INPDAP e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 3. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo del presente contratto. 4. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che siano o divengano tali informazioni fossero già di pubblico dominio. 5. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli Le Parti imporranno analoghi obblighi di segretezza anzidettiriservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e sub appaltatori. In caso Tale obbligo sussisterà fino ai 5 anni successivi alla scadenza di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xxtale contratto.Xx.Xx 6. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore L’Impresa potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo dello stesso a gare e appaltiappalti e, comunque, previa comunicazione ad INPDAP. 7. Fermo In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, INPDAP avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando quanto previsto nel successivo articoloche l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad INPDAP dalla mancata osservanza dei suddetti obblighi e dalla risoluzione stessa. 8. L’Impresa autorizza fin d’ora INPDAP a divulgare il presente contratto e i suoi allegati, il Fornitore si impegnaanche attraverso la loro pubblicazione nella propria rete, altresìivi comprese le proprie pagine web, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)internet, intranet.

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Samples: Service Agreement, Service Agreement, Licensing Agreement

Riservatezza. Ciascun Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati dati, inclusi i sensibili, e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualecontratti attuativi. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo quadro. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la società utilizzatrice ha facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadroquadro ed i singoli contratti attuativi, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xxderivare. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - quadro nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 51/2018 in materia di riservatezza, osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni. Il Fornitore dovrà, altresì, garantire che i servizi forniti rispettino i Provvedimenti specifici in materia emanati dall’Autorità Garante per la protezione dei di dati personali (GDPR)personali. Il personale assegnato in somministrazione dal Fornitore dovrà mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie durante l’espletamento o comunque in funzione dello stesso; non dovrà divulgarli in alcun modo e in nessuna forma e non dovrà farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della prestazione, restando quindi vincolato al segreto professionale. Il Fornitore dovrà ottemperare ed assicurare l’osservanza delle norme sulla tutela della riservatezza ai sensi della vigente normativa, su fatti e circostanze acquisiti durante l’espletamento del servizio.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Di Lavoro, Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Lavoro Temporaneo, Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Lavoro Temporaneo

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo QuadroQuadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. Consip S.p.A. A.. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)articolo 23.

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Samples: Fornitura Di Carburante, Adesione Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carburante Per Autotrazione, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carburante

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) aggiornato al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e dal Regolamento europeo Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Convenzione, Convenzione Per La Fornitura Di Sistemi Per Immunochimica

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o Xx.Xx.Xx. la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto contratto di fornitura ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o a Xx.Xx.Xx. alla Consip S.p.A. A.. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articoloarticolo 21, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dalla normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR)Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) e ulteriori provvedimenti in materia.

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Samples: Licensing Agreements, Convenzione Consip Energia Elettrica

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Fornitura, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 2. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno il Punto Ordinante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrodi Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxal Punto Ordinante.Xx.Xx 4. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del Contratto di Fornitura, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 5. Fermo Xxxxx restando quanto previsto nel successivo articoloarticolo 16, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Fornitura E Stampa Di Locandine E Pieghevoli, Condizioni Generali Relative Alla Fornitura Di Beni E Servizi

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 675/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Beni Per La Manutenzione Delle Strade, Service Agreement

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo QuadroQuadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. Consip S.p.A. A.. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando Resta fermo quanto previsto nel successivo articoloarticolo 23, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dalla normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR)Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) e ulteriori provvedimenti in materia.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carburante, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carburante

Riservatezza. Ciascun Fornitore 1. L’Impresa aggiudicataria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature Apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualeContratto. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominiodel Contratto. 2. Il Fornitore L’Impresa aggiudicataria è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri di eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore l’Impresa aggiudicataria sarà tenuto tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxalla Stazione Appaltante.Xx.Xx 4. S.p.A. Il Fornitore L’Impresa aggiudicataria potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo dell’Impresa medesima a gare e appalti. 5. Fermo restando quanto previsto nel dal successivo articoloparagrafo “Privacy e obblighi di pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante”, il Fornitore l’Impresa aggiudicataria si impegna, altresì, impegna altresì a sottoscrivere e a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 l’allegato Protocollo di legalità (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPRAllegato 6).

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Samples: Servizio Di Inserimento Dati (Data Entry), Service Agreement

Riservatezza. Ciascun Fornitore 1. L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature e di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualecontratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo del contratto. L’obbligo di cui al comma 1 del presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendentidipendenti di questi ultimi, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la Stazione Appaltante, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrocontratto, fermo restando che il Fornitore l’Impresa sarà tenuto tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 5. S.p.A. Il Fornitore L’Impresa potrà citare menzionare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo dell’Impresa stessa a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore L’Impresa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgsdel D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione sicurezza e riservatezza dei dati personali (GDPR)personali. Qualunque violazione in merito comporterà la risoluzione del contratto e la denuncia alle competenti autorità.

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Samples: Acquisition Agreement, Contratto Di Fornitura a Noleggio

Riservatezza. Ciascun Fornitore 1. L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualeContratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo del Contratto. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore L’affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando che l’Affidatario è tenuto a risarcire i danni che ne dovessero derivare. 6. L’Affidatario può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dell’Affidatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Committente delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Amministrazioni e/o Xxinformazioni confidenziali dell’altra Parte al termine del Contratto.Xx.Xx 8. S.p.A. hanno In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrocontratto, fermo restando che il Fornitore l’Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxal Committente.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Service Agreement, Service Agreement

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore contraente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga sia in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 2. Il Fornitore contraente è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà contraente è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxal Punto Ordinante.Xx.Xx 4. S.p.A. Il Fornitore potrà contraente può citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del Contratto, nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 5. Fermo Xxxxx restando quanto previsto nel successivo articoloarticolo 16, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR). 6. Le Parti prendono atto ed accettano che L’APAC può acquisire ovvero richiedere direttamente al Fornitore o all’Amministrazione, informazioni circa l’esecuzione del Contratto, effettuare verifiche ispettive ed assumere i provvedimenti necessari o opportuni ,ai sensi di quanto previsto dai Criteri e modalità di utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento.

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Samples: General Contract Conditions, Condizioni Generali Di Contratto

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo QuadroQuadro e dei Contratti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/SUAM o Xx.Xx.Xx. S.p.A. l’Amministrazione hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro ovvero il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroSpecifico, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/a SUAM o a Xxall’Amministrazione.Xx.Xx 5. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro e dei Contratti Specifici aggiudicati in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - medesimi, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articoloarticolo in materia di “Trattamento dei dati personali”, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto quanto, al riguardo, previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)dalle disposizioni vigenti.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo QuadroQuadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza riservatezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. Consip S.p.A. A.. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - e dei Contratti Esecutivi affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)articolo 25.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro Per Servizi Applicativi E Di Supporto in Sanità Digitale

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore e la ASL Cagliari sono obbligati, ciascuno per quanto di propria competenza, a non divulgare le informazioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza nell’ambito dell’esecuzione del contratto. 2. Il Fornitore, in particolare, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature attrezzature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenzaconoscenza in corso di esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque del contratto stesso e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominiocontrattuale tra lo stesso e la ASL Cagliari. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta responsabile, inoltre, dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, del rispetto degli obblighi di segretezza anzidettiriservatezza di cui sopra. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno riservatezza la ASL Cagliari ha la facoltà di dichiarare risolto la risoluzione di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrodiritto del contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire la predetta Stazione appaltante di tutti i danni che a questa dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxdalle violazione degli obblighi anzidetti.Xx.Xx 5. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del presente contratto stipulato con la ASL Cagliari, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo dello stesso a gare e appaltied appalti ed, in ogni caso, in adempimento di specifici obblighi di legge. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegnaIl predetto Appaltatore è obbligato, altresì, a rispettare quanto previsto dal la normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (cd. Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Contratto Di Fornitura, Contratto Per La Fornitura Di Impianti Solari

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro del Contratto – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Service Agreement, Contract for the Supply of an Application Platform for the Management of Distribution of Pharmaceuticals

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e Tutte le conoscenze, informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione notizie, dati, di cui venga procedure, applicazioni software, documenti e formule segrete e nuove (in possesso seguito “informazioni”), trasferite da Sigrade s.p.a. al Fornitore, non potranno essere divulgate e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo /o utilizzate – sia direttamente sia indirettamente -. Agli stessi obblighi sono tenuti i dipendenti e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia collaboratori del rapporto contrattualeFornitore (e/o delle Società consorziate). L’obbligo di cui riservatezza si intende esteso anche al precedente comma sussiste, altresì, relativamente periodo successivo alla cessazione del presente accordo e in ogni modo fino a tutto il materiale originario quando le relative informazioni non siano divulgate da parte del legittimo titolare o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano diventino legittimamente di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile E’ fatto obbligo di non rivelare, usare o impiegare, per l’esatta osservanza fini diversi da parte quelli stabiliti nel presente accordo, qualunque dato, documento o informazione relativi ai diritti esclusivi, alle attività, ai piani o agli affari dell’altra Parte o di terzi, acquisito nell’esecuzione del presente contratto, salva l’autorizzazione scritta dell’altra Parte o dei propri dipendentiterzi medesimi, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori per quanto di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidettirispettiva competenza. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che Alla scadenza del contratto il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/dovrà pertanto restituire o a Xx.Xx.Xxdistruggere tutte le informazioni qualunque sia la forma o il supporto su cui sono state trasfuse. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, Qualora il Fornitore si impegnanon adempia a tale obbligo, altresìSigrade invierà richiesta scritta di riconsegna che, se non sarà adempiuta entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, darà diritto a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) Sigrade di agire giudizialmente per far valere tale obbligo e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione richiedere il risarcimento dei dati personali (GDPR)danni.

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Samples: Hardware Purchase and Maintenance Agreement, Hardware Purchase and Maintenance Agreement

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo QuadroQuadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. Consip hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a XxConsip.Xx.Xx 5. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - e dei Contratti Esecutivi affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)articolo 23.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Digital Transformation, Accordo Quadro Per Servizi Di Digital Transformation

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della Convenzione. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.Lgs.196/2003 e s.m.i. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Energia Elettrica, Convenzione Per La Fornitura Di Energia Elettrica

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Guanti Sterili E Non Sterili, Fornitura Di Sistemi Diagnostici E Prodotti Per Medicina Trasfusionale

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della Convenzione. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale Regionale di Committenza, nonché le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. Amministrazioni, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione ed i singoli Ordinativi Principali di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale Regionale di Committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.Lgs.196/2003 e s.m.i. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Samples: Convenzione Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Manutenzione Impianti, Convenzione Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Manutenzione Impianti

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualecontratti attuativi. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo quadro. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la l’Ente ha facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadroquadro ed i singoli contratti attuativi, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - quadro nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 51/2018 in materia di riservatezza, osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni. Il Fornitore dovrà, altresì, garantire che i servizi forniti rispettino i Provvedimenti specifici in materia emanati dall’Autorità Garante per la protezione dei di dati personali (GDPR)personali. 8. Il personale assegnato in somministrazione dal Fornitore dovrà mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie durante l’espletamento o comunque in funzione dello stesso, non dovrà divulgarli in alcun modo e in nessuna forma e non dovrà farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della prestazione, restando quindi vincolato al segreto professionale. 9. Il Fornitore dovrà ottemperare ed assicurare l’osservanza delle norme sulla tutela della riservatezza ai sensi della vigente normativa, su fatti e circostanze acquisiti durante l’espletamento del servizio.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Lavoro Temporaneo, Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Lavoro Temporaneo

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo QuadroQuadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno l’INVALSI ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ordine di Fornitura ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxall’INVALSI.Xx.Xx 5. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Service Agreement, Accordo Quadro

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo QuadroQuadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. Consip hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a XxConsip.Xx.Xx 5. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - e dei Contratti Esecutivi affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)articolo 25.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Servizi Applicativi in Ottica Cloud, Accordo Quadro

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati riconosce e le informazioniaccetta il carattere strettamente riservato e confidenziale del Contratto, ivi comprese quelle garantendo che transitano il contenuto dello stesso non sarà comunicato a terzi né dal Fornitore stesso né dai suoi dipendenti, soci, amministratori e collaboratori, salvo se necessario per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, adempiere a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo obblighi di cui al precedente comma sussisteContratto, altresìalla legge o a richieste dell’autorità giudiziaria. 2. Specifiche, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo disegni, schemi, progetti, relazioni tecniche, informazioni commerciali sul cliente dell’Acquirente e sull’utente finale della merce, i relativi accordi e ogni altra informazione che non concerne i dati che siano o divengano sia di pubblico dominio, siano esse scritte o meno, fornite dall’Acquirente al Fornitore (i) dovranno essere trattate dal Fornitore con la massima riservatezza, anche se non marcate con la dicitura “confidenziale”, (ii) dovranno essere utilizzate dal Fornitore esclusivamente ai fini dell’esecuzione del Contratto e (iii) non potranno essere comunicate dal Fornitore a terzi, salvo se necessario per adempiere a obblighi di cui al Contratto, alla legge o a richieste dell’autorità giudiziaria. 3. Il Tali informazioni confidenziali dovranno essere restituite all’Acquirente e/o distrutte entro 30 (trenta) giorni dal termine dell’esecuzione completa e corretta del Contratto. Se richiesto, la distruzione dovrà essere confermata per iscritto. 4. Eventuali attività di marketing e/o comunicazione al pubblico aventi ad oggetto marchi e/o altri segni distintivi dell’Acquirente e/o del gruppo societario di cui l’Acquirente fa parte dovranno essere preventivamente approvate per iscritto dall’Acquirente. 5. Qualora il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, violi uno degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso riservatezza di inosservanza degli obblighi di riservatezzacui al presente articolo, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore egli sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxcorrispondere all’Acquirente una penale pari al 10% (dieci percento) del prezzo dell’Ordine d’Acquisto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.Xx 6. Tali impegni alla riservatezza non hanno un limite temporale.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto Merce, Condizioni Generali Di Acquisto Merce

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedell’Accordo. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo dell’Accordo. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Servizio della Centrale regionale di committenza nonché le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. Aziende Sanitarie contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadroed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale regionale di committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Samples: Appalto Specifico Per l'Acquisizione Di Farmaci, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Farmaci Biologici E Biosimilari

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore e la ASL Cagliari sono obbligati, ciascuno per quanto di propria competenza, a non divulgare le informazioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza nell’ambito dell’esecuzione del contratto. 2. Il Fornitore, in particolare, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenzaconoscenza in corso di esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque del contratto stesso e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominiocontrattuale tra lo stesso e la ASL Cagliari. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta responsabile, inoltre, dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, del rispetto degli obblighi di segretezza anzidettiriservatezza di cui sopra. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno riservatezza la ASL Cagliari ha la facoltà di dichiarare risolto la risoluzione di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrodiritto del contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire la predetta Stazione Appaltante di tutti i danni che a questa dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxdalle violazione degli obblighi anzidetti.Xx.Xx 5. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del presente contratto stipulato con la ASL Cagliari, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo dello stesso a gare e appaltied appalti ed, in ogni caso, in adempimento di specifici obblighi di legge. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il IL Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 prescritto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (GDPRcd. Codice della Privacy), nonché gli eventuali ulteriori provvedimenti in materia.

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Samples: Contract for the Supply of a Ris Pacs System and Complementary Services, Contract for Supply and Services

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo QuadroQuadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno l’INVALSI ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxall’INVALSI.Xx.Xx 5. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore contraente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 2. Il Fornitore contraente è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno il Punto Ordinante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxal Punto Ordinante.Xx.Xx 4. S.p.A. Il Fornitore contraente potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 5. Fermo restando quanto previsto nel successivo articoloarticolo 16, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR). 6. Le Parti prendono atto ed accettano che, anche ai sensi degli artt. 18, comma 3, 21, 38 e segg. delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Consip potrà acquisire ovvero richiedere direttamente al Fornitore o al Soggetto Aggiudicatore informazioni circa l’esecuzione del Contratto, effettuare verifiche ispettive ed assumere i provvedimenti che si rendessero opportuni, ai sensi di quanto previsto dalle Regole e, in particolare, dall’art. 55.

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Samples: Servizi Postali, Servizi Agreements

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni o Enti Contraenti e/o Xx.Xx.Xx. Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l’Accordo Quadrola presente Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o a Xx.Xx.Xx. Consip S.p.A. A.. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della presente Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articoloarticolo 33, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice 196/2003. 7. Il Fornitore si impegna ad imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate; tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)Convenzione o alla sua eventuale risoluzione/recesso anticipato.

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Samples: Schema Di Convenzione Per La Prestazione Dei Servizi Di Telefonia Mobile, Convenzione Per La Prestazione Dei Servizi Di Telefonia Satellitare

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o XxSo.XxRe.XxSa. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a XxSo.XxRe.XxSa. S.p.A. A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Guanti d.m. Sterili E Non Sterili, Convenzione Per La Fornitura Di Medicazioni Generali

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o XxSo.XxRe.XxSa. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a XxSo.XxRe.XxSa. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica, Accordo Quadro

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo QuadroQuadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. Consip S.p.A. A.. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)articolo 26.

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Samples: Framework Agreement for Cloud Products, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Prodotti Saas

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo 13.1 Ciascuna delle Parti riconosce che tutte le informazioni relative all’altra Parte, alla sua organizzazione aziendale, alla sua attività, ai suoi clienti, alle modalità di mantenere riservati i dati e le informazionisvolgimento della sua attività e, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione datiin genere, qualunque informazione di cui venga a conoscenza a causa o in possesso occasione del presente Contratto (di seguito per brevità le “Informazioni”), hanno carattere strettamente riservato e confidenziale e, comunqueconseguentemente, ciascuna delle Parti si impegna a conoscenzanon divulgarla a terzi (incluse le società appartenenti al Gruppo Poste), di e a non divulgarli in alcun modo e in utilizzarla per qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari finalità estranea all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussistepresente Contratto, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza garantendo analoga riservatezza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xxcollaboratori cui le Informazioni, per ragioni di impiego o assistenza, siano state comunicate. S.p.A. hanno Di conseguenza, ciascuna delle Parti si impegna: – ad adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la facoltà di dichiarare risolto di dirittoriservatezza delle Informazioni; – a non divulgare, rispettivamentecedere, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto rivelare le Informazioni a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che terzi se non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi nel caso in cui ciò fosse condizione necessaria tale divulgazione, cessione o rivelazione sia prevista per legge o richiesta da un ordine dell’Autorità Giudiziaria; – a custodire con la partecipazione massima cura le Informazioni, qualunque sia la forma in cui le stesse sono riportate. 13.2 L’obbligo di riservatezza non opera in relazione a quelle Informazioni che, alla data di sottoscrizione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolopresente Contratto, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice siano già di dominio pubblico ovvero lo diventino in seguito per cause estranee alla volontà della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia Parte tenuta all’obbligo di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Samples: Accettazione Della Proposta Contrattuale

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedell’Accordo. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo dell’Accordo. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadroed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione Calabria delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Samples: Accordo Quadro Per l'Acquisizione Di Farmaci

Riservatezza. Ciascun 2. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 3. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della Convenzione. 4. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 5. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. Contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 7. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 8. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.Lgs.196/2003 e s.m.i. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Samples: Servizi Di Vigilanza E Sicurezza

Riservatezza. Ciascun Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro del Contratto – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Contract for the Assignment of Maintenance and Evolution Services of the Administrative Accounting Information System (Siac) of the Campania Region

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e 18.1. L’Accordo, così come tutte le informazioniinformazioni scambiate tra le parti o che le parti siano venute a conoscenza nel corso dell’esecuzione dell’Accordo, su qualsiasi supporto memorizzate, ivi comprese quelle inclusi i Software, dovranno essere considerati come “Informazioni Confidenziali”). 18.2. Ciascuna parte si impegna a proteggere le Informazioni Confidenziali e a trattarle con la massima riservatezza; la parte ricevente le Informazioni Confidenziali si impegna a non rivelarle a terze parti senza il preventivo consenso scritto dell’altra parte che transitano per le apparecchiature ha trasmesse. 18.3. Ciascuna parte è liberata dagli obblighi di elaborazione dati, confidenzialità di cui venga ai precedenti Articoli 18.1. e 18.2. qualora dimostri che le Informazioni Confidenziali (i) erano già in suo possesso in tempi anteriori alla loro rivelazione, salvo il caso in cui la parte che le ha ricevute sia entrata in possesso edi tali Informazioni Confidenziali, comunquedirettamente o indirettamente, in conseguenza di una rivelazione non autorizzata da parte di un terzo, (ii) erano di pubblico dominio alla data di sottoscrizione dell’Accordo o lo sono diventate successivamente, non in violazione dell’inadempimento degli obblighi di confidenzialità di ciascuna parte in base al presente Accordo, (iii) sono state indipendentemente sviluppate da tale parte, o (iv) la loro rivelazione sia necessaria per adempiere a conoscenzaun obbligo di legge o a un provvedimento di una competente autorità giudiziaria o governativa, o sia necessaria per far valere o difendere un diritto in giudizio fermo restando che la rivelazione è fatta nei limiti di non divulgarli in alcun modo quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge e in qualsiasi forma la parte ne dia comunicazione, per quanto possibile, all’altra parte. 18.4. Le parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni discendenti dal presente Articolo 18 per tutta la durata dell’Accordo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque 5 anni successivi alla sua cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xxqualsiasi causa intervenuta.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Licensing Agreement

Riservatezza. 1. Ciascun Fornitore ha l’obbligo l obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro all esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo L obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta l esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di fornitura ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. A.. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – della Convenzione e degli Appalti Specifici salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Integrati Di Lava Noleggio

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualeQuadro. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo . 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. il Servizio della Stazione Appaltante, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroQuadro ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione Appaltante delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Samples: Accordo Quadro Per Forniture Varie

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati 7.1 Tutte le informazioni comunicate e/o comunque rese note prima o dopo la data del presente contratto da ciascuna delle Parti all’altra, trasmesse oralmente e/o per iscritto (incluse, ancorché in via esemplificativa e non esaustiva, le informazioniinvenzioni industriali, il know how, le invenzioni non brevettabili, ogni informazione finanziaria, economica o legale, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione analisi, raccolte, memoranda, note, relazioni, dati, studi, o altri documenti, nonché tutte le copie e gli estratti contenenti o basati, in tutto o in parte, su taluna di cui venga tali informazioni), sono denominate, nel presente contratto, “Informazioni Riservate”. 7.2 Le Informazioni Riservate non comprendono, tuttavia: i) le informazioni di dominio pubblico alla data di sottoscrizione del presente contratto; e ii) le Informazioni Riservate divenute di dominio pubblico in possesso edata successiva alla sottoscrizione del presente contratto per cause non imputabili alla Parte che ha ricevuto l’Informazione Riservata. 7.3 Ciascuna Parte si impegna per tutta la durata del contratto e per un periodo di 3 anni successivo alla scadenza dello stesso: i) mantenere segrete tutte le Informazioni Riservate e a non rivelare né divulgare alcuna delle Informazioni Riservate ad alcuno, comunquesalvo alle proprie Consociate che, a conoscenzapartecipando direttamente alle attività funzionali all’esecuzione di questo contratto, abbiano necessità di conoscere le Informazioni Riservate; ii) ad adottare tutte le misure necessarie e indispensabili al fine di mantenere le Informazioni Riservate confidenziali e riservate; iii) non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo utilizzare, direttamente o indirettamente, le Informazioni Riservate per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione siano connessi all’esecuzione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)presente contratto.

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Samples: Fornitura

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Fornitura. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della Fornitura. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrocontratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Fornitura nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.lgs.196/2003 e s.m.i. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Samples: Contract

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo 2.1. Il Venditore (ai fini del presente articolo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature seguito denominato “Parte Rivelante”) può fornire all’Acquirente (ai fini del presente articolo di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma seguito denominato “Parte Ricevente”) determinate informazioni riservate e di non farne oggetto proprietà (ai fini del presente articolo di utilizzazione seguito denominate “Informazioni Riservate”). La Parte Ricevente è tenuta a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi mantenere la massima riservatezza riguardo a tutte le informazioni ricevute dalla Parte Rivelante con riferimento alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualecollaborazione concordata nel Contratto. L’obbligo di cui al precedente comma sussisteLa Parte Ricevente è autorizzata a divulgare le Informazioni Riservate della Parte Rivelante esclusivamente ai funzionari, altresìdirettori, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendentidipendenti strategici, consulenti finanziari e collaboratorilegali della Parte Ricevente che abbiano l’esigenza di conoscere dette Informazioni Riservate affinché la Parte Xxxxxxxxx possa adempiere gli obblighi previsti dal presente Contratto. Tali informazioni includono, nonché in particolare, qualsiasi conoscenza riguardante lo sviluppo, la produzione, i principi o la funzione dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendentiProdotti del Venditore, consulenti e collaboratori incluso il caso in cui tali informazioni non rientrino espressamente nella definizione di questi ultimi, degli obblighi segreto o informazione riservata. Sono inoltre soggette all’obbligo di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezzatutte le informazioni riguardanti i partner commerciali e i rapporti commerciali del Venditore esistenti, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi nella misura in cui ciò fosse condizione necessaria tali informazioni siano divulgate nell’ambito dell’oggetto del Contratto da stipularsi tra le parti contraenti. Ciò si applica alla durata del Contratto e per la partecipazione un periodo di tre anni dal termine del Fornitore medesimo a gare e appaltimedesimo. 2.2. Fermo restando quanto previsto nel successivo Ai fini del presente articolo, il Fornitore si impegnanon rientra nella definizione di “Informazioni Riservate” qualsiasi informazione che (i) sia di dominio pubblico al momento della sua divulgazione, altresì(ii) la Parte Ricevente abbia legalmente ricevuto da terzi non vincolati da obbligo di riservatezza nei confronti della Parte Rivelante, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice iii) sia pubblicata o altrimenti resa di dominio pubblico dalla Parte Rivelante, o (iv) sia stata generata indipendentemente dalla Parte Ricevente prima della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)divulgazione ad opera della Parte Rivelante.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo 17.1. Ciascuna Parte garantisce di mantenere riservati i dati assicurare l’assoluta segretezza delle Informazioni Riservate condivise durante le fasi precontrattuali e post-contrattuali e durante l’esecuzione del Contratto. A tale scopo, ciascuna Parte si impegna a (i) utilizzare le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per Informazioni Riservate unicamente ai fini dell’esecuzione del Contratto e nella misura strettamente necessaria; (ii) adottare tutte le apparecchiature misure di elaborazione dati, cautela e protezione necessarie al fine di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma preservare la segretezza delle Informazioni Riservate della controparte e di impedire l’accesso a soggetti non farne oggetto autorizzati, garantendo, quantomeno, il medesimo grado di utilizzazione protezione riservato alle proprie Informazioni Riservate; (iii) non divulgare o riprodurre le Informazioni Riservate della controparte se non a beneficio dei propri soci, dipendenti, addetti o fornitori che (a) debbano accedere alle predette Informazioni Riservate per adempiere agli obblighi posti in capo alla Parte interessata dal Contratto, o che (b) abbiano titolo per venirne a conoscenza in forza del Contratto. Doctolib potrà rendere noti i termini del Contratto (i) ai suoi commercialisti, revisori, istituti di credito e istituti finanziari e a qualsiasi titolo per scopi diversi altro suo consulente tenuto al segreto professionale (ii) ai suoi consulenti o esperti che abbiano firmato un accordo di riservatezza. 17.2. In ogni caso, la Parte destinataria delle Informazioni Riservate si fa garante del rispetto del presente impegno di riservatezza da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualeparte dei soggetti che dovessero venire a conoscenza delle Informazioni Riservate, siano essi dipendenti o subcontraenti. 17.3. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano riservatezza si protrarrà per un periodo di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).cinque

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Samples: Condizioni d'Uso

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – del Contratto (salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - medesimi) nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsDlgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Contract for the Supply of Databases in the Field of Pharmaceuticals, Parapharmaceuticals, and Medical Devices

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo QuadroQuadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno l’INVALSI ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxall’INVALSI.Xx.Xx 5. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Accordo Quadro

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della Convenzione. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale unica di committenza regionale nonché le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale unica di committenza regionale delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 D.Lgs.196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Integrati Di Vigilanza Armata, Portierato E Altri Servizi

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro all'esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o Xx.Xx.Xx. Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto contratto di fornitura ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o a Xx.Xx.Xx. Consip S.p.A. A.. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articoloarticolo 22, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Convenzione

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 1. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della Convenzione. 2. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. Amministrazioni, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 5. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.Lgs.196/2003 e s.m.i. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Samples: Convenzione Per Il Servizio Di Noleggio Auto Con Conducente

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo QuadroQuadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. Consip S.p.A. A.. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)articolo 28.

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Samples: Adesione Accordo Quadro

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominiopubblicodominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xxla So.XxRe.XxSa. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxalla So.XxRe.XxSa. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Supply Agreement

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando fermorestando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Convenzione Per La Fornitura

Riservatezza. Ciascun Fornitore 1. L’Affidataria ha l’obbligo di mantenere riservati riservati, e come tali trattarli, tutti i dati e le informazioniinformazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, ivi comprese quelle compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga verranno a conoscenza il Pagina 15 di 19 SCHEMA DI CONTRATTO - ALLEGATO N. 7 Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di Service Desk personale in possesso econseguenza dei servizi resi, comunque, a conoscenza, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte. 2. L’Affidataria è responsabile per l’esatta osservanza da parte del proprio personale dei suddetti obblighi di non divulgarli riservatezza. Tali obblighi verranno rispettati anche in alcun modo e in qualsiasi forma e caso di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro cessazione del presente contratto e comunque per i cinque 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualecontrattuale medesimo. 3. L’obbligo Gli obblighi di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo ai precedenti commi non concerne riguardano i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore L’Affidataria potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo dello stesso a gare e appaltiappalti e, comunque, previa comunicazione all’Amministrazione. 5. Fermo In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi del precedente articolo 12, fermo restando che l’Affidataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione dalla mancata osservanza dei suddetti obblighi e dalla risoluzione stessa. 6. Xxxxx restando quanto previsto nel successivo presente articolo, il Fornitore l’Affidataria si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgsstabilito dalle disposizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196/2003 (Codice della Privacy) 196 e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Samples: Service Agreement

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o Xx.Xx.Xx. la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto contratto di fornitura ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o a Xx.Xx.Xx. alla Consip S.p.A. A.. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articoloarticolo 23, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Convenzione

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo Nell’ambito della presente Convenzione, le Parti si scambieranno informazioni riservate e confidenziali come definite all’art. 5 dell’Accordo che, ad eccezione di mantenere riservati i dati quanto ivi espressamente disciplinato, si intende integralmente richiamato, valido ed efficace. Il Prof. Xxxxxx Xxxxxx, che assume, per conto del Politecnico, il ruolo di gestore delle informazioni riservate e le informazioniconfidenziali (di seguito, ivi comprese quelle “Gestore delle Informazioni Confidenziali”), sottoscrive la presente Convenzione per presa in carico degli obblighi di confidenzialità e delle responsabilità conseguenti dal presente articolo. Il Politecnico non può escludere che transitano vi siano al suo interno ricercatori che, autonomamente e senza aver accesso alle informazioni riservate e confidenziali dell’altra Parte, stiano effettuando ricerche nello stesso campo di attività oggetto della presente Convenzione. Pertanto, la Struttura riconosce che la presente Convenzione è limitata, per le apparecchiature quanto riguarda il Politecnico, al gruppo di elaborazione datiricerca composto da: Xxxxxx Xxxxxx, di cui venga in possesso eXxxxxxxx Xxxxxxxx, comunqueXxxxxxxx Xxxxxx, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque Xxxxxxx Xxxxx. Fatta eccezione per i cinque anni successivi alla cessazione casi di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo dolo o colpa grave, le Parti convengono che eventuali azioni di risarcimento per i danni, patrimoniali (nella duplice accezione di danno emergente e lucro cessante) e non patrimoniali, subiti dalle Parti nonché da loro terzi e derivanti da qualunque titolo, per la violazione degli obblighi di confidenzialità di cui al precedente comma sussistepresente articolo non potranno in nessun caso eccedere, altresìcumulativamente e compreso qualunque costo o spesa connessi, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano l’importo di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR€ 60.000,00 ( euro sessantamila/00 ).

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Samples: Cooperazione Tecnico Scientifica

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia all'esecuzione del rapporto contrattualecontratto. 2. L’obbligo L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della fornitura. 3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la l’A.S.L. Roma 1, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrocontratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 6. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del Contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 (UE) 206/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione riservatezza. 8. Il Fornitore si impegna a svolgere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali (GDPRResponsabile iniziale del trattamento) e di essere, pertanto, in grado di osservare e far osservare la sopra citata normativa di riservatezza e protezione dei dati personali; si impegna altresì a collaborare con l’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (titolare del trattamento rispetto ai dati personali degli utenti del servizio e dei propri dipendenti) per dimostrare, per quanto di propria competenza, la conformità del trattamento, compresa la sicurezza dello stesso, alla medesima normativa, ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, alle eventuali disposizioni impartite dallo stesso Titolare. 9. Il fornitore si impegna a effettuare il trattamento dei dati personali solo per l’esecuzione del servizio di cui al presente contratto, privilegiando utilizzo di dati anonimi e, se non possibile, dati personali e, solo se necessario, dati sensibili o particolari senza procedere a diffusione/pubblicazione di dati di utenti nonché ad effettuare la comunicazione degli stessi, a soggetti diversi dal Titolare, solo se ciò è previsto da disposizione di legge o sia debitamente autorizzato dal Titolare. 10. Il Fornitore si impegna altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti (rispetto al trattamento c.d. sub-responsabili), a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola che impegni ciascuno di essi agli stessi obblighi in materia di riservatezza e protezione di dati personali di cui al presente contratto; si obbliga a conservare nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro sub- responsabile (subappaltatore) ai sensi e agli effetti dell’art. 28, paragrafo 4, del Regolamento UE 679/2016. 11. Il Fornitore si impegna a non trasferire dati personali all’estero né a cederli a terzi, salva la previsione di cui al precedente comma; si impegna, al termine del contratto per qualsivoglia causa, a restituire i dati oggetto di trattamento, senza duplicazione degli stessi, salvo per l’eventuale conservazione se prevista dalla vigente legislazione e solo per il tempo necessario al riguardo, con obbligo di mantenere riservate le informazioni di cui sia venuto a conoscenza durante l’esecuzione del contratto. 12. Resta inteso tra le parti che il presente atto non comporta alcun diritto del Responsabile iniziale del trattamento o dell’eventuale sub-responsabile ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per il trattamento dei dati personali, né ad un incremento del compenso spettante al Responsabile iniziale del trattamento in virtù dei rapporti con il Titolare, ovvero con l’Azienda Sanitaria Locale Roma 1.

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Samples: Contratto Di Affidamento

Riservatezza. Ciascun Fornitore Il Prestatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui venga in possesso e, comunque, o comunque a conoscenza, di non divulgarli comunicarli a terzi, di non diffonderli in qualsiasi forma ed in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del presente servizio e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione fatte salve le eccezioni di efficacia del rapporto contrattualeXxxxx e le ipotesi in cui sussista l'autorizzazione rilasciata in qualsiasi forma dagli Organi responsabili dell'Autorità. L’obbligo di cui al precedente comma Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominiodel presente contratto. La massima riservatezza è richiesta anche successivamente alla scadenza del contratto. Il Fornitore Prestatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché collaboratori dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli suddetti obblighi di segretezza anzidettiriservatezza e si impegna a fare sottoscrivere apposita dichiarazione d'impegno da parte di tutti i soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezzaparticolare il Prestatore è obbligato ad adottare ogni misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte da parte del proprio personale, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xxdai propri collaboratori e consulenti. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore Prestatore potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del contratto unicamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo dello stesso a gare d’appalto e appalticomunque previa comunicazione all’Autorità. Fermo Il Prestatore è tenuto ad adottare – nell’ambito della propria organizzazione – le opportune misure e a porre in essere tutte le cautele necessarie affinché l’obbligo di segretezza anzidetto sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera. In caso di inosservanza dei predetti obblighi di riservatezza l’Autorità si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in essere, fermo restando quanto previsto nel successivo articolol’obbligo per il Prestatore di risarcire tutti i danni, il Fornitore si impegnadiretti ed indiretti, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)eventualmente arrecati alla stessa.

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Samples: Construction Contract

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Fornitura. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della Fornitura. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. Area dei servizi tecnici e di supporto Unità di Staff Servizi Generali Capitolato speciale per l’appalto di fornitura di apparecchiature e componenti per l’adeguamento degli impianti di rivelazione incendi ALLEGATO B Pagina 10 di 13 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrocontratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Fornitura nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla stazione appaltante delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Samples: Capitolato Speciale Per L’appalto Di Fornitura Di Apparecchiature E Componenti Per L’adeguamento Degli Impianti Di Rivelazione Incendi

Riservatezza. Ciascun Fornitore 1. Il CONTRAENTE ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualecontratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo del servizio. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore CONTRAENTE è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la Roma Capitale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrocontratto, fermo restando che il Fornitore sarà CONTRAENTE è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 6. S.p.A. Il Fornitore potrà CONTRAENTE può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del contratto nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo CONTRAENTE stesso a gare e appalti, previa comunicazione a Roma Capitale delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore Il CONTRAENTE si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 ss.mm.ii. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Samples: Contratto Di Servizio Di Vigilanza

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati Ai sensi e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice gli effetti della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal servizio in oggetto, l’impresa, in persona del Referente, è designata quale Responsabile esterno del trattamento dei dati. Il Prestatore di servizi si impegna a: – trattare i dati personali (GDPR)che gli verranno comunicati dalla Regione Lazio per le sole finalità connesse allo svolgimento dei servizi affidati, in modo lecito e secondo correttezza; – nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni; – garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse impedendone l’accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale espressamente nominato quale incaricato del trattamento, ed a non portare a conoscenza di terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro le notizie ed i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche, tecniche, amministrative e di qualunque altro genere di cui venga a conoscenza od in possesso in conseguenza dei servizi resi se non nei casi previsti dalla legge o se non previa espressa autorizzazione scritta dalla Regione Lazio; – tener conto di eventuali successive comunicazioni della Regione Lazio in materia di sicurezza. A tale scopo l’Impresa adotta: – modalità di erogazione del servizio coerenti e rispettose della normativa in tema di privacy e sicurezza; – misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 31 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.; – tutte le misure di sicurezza, previste dagli art. 33, 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all’art. 31, analiticamente specificate nell’allegato B al decreto stesso, denominato “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”.

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Samples: Contratto Di Prestazione Di Servizi

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno ha la facoltà di dichiarare risolto risolta di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrodiritto la Componente contrattuale cui si riferisce l’inadempimento, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro del Contratto – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Service Agreement

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo del presente Accordo Quadro e del Contratto di fornitura degli Appalti Specifici, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodei Contratti di fornitura degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. l’Xxx.xx contraente e InnovaPuglia hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di fornitura degli Appalti Specifici ovvero l’Accordo il presente Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a InnovaPuglia e alle Amministrazioni e/o a XxXxx.xx contraenti.Xx.Xx 5. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del presente Accordo Quadro, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Appalto Specifico Per Servizi Di Manutenzione

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione all'esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualeQuadro. 2. L’obbligo L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominiodella Fornitura. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARIC, nonché le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. Contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Accordo Quadro ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 5. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla ARIC delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Samples: Accordo Quadro

Riservatezza. Ciascun Fornitore L’Appaltatore ha l’obbligo l’obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il di- ritto al risarcimento dei danni subiti dall’Ente, di mantenere riservati riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto, i dati dati, le notizie e le informazioniinforma- zioni in ordine alle attività svolte in adempimento del Contratto, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, nonché quelli relativi alle attività svolte dall’Ente di cui venga in possesso esia, comunque, venuta a conoscenza, conoscen- za nel corso di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia esecuzione del rapporto contrattualeContratto stesso. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne del presente Contratto, fatta eccezione per i dati dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico pub- blico dominio. Il Fornitore Le notizie e i dati di pertinenza dell’Ente di cui dovesse venire a conoscenza il personale dell’Appaltatore in relazione all’esecuzione del servizio, non de- vono in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicati o divulgati a terzi. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendentidi- pendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o do- cumento di cui sia venuto in possesso in ragione dell’incarico affidatogli con il Contratto. L’Ente assicura la segretezza anzidettie la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale patrimonio dell’Appaltatore e utilizzato per il ser- vizio. In caso di inosservanza degli L’Appaltatore deve essere in regola con gli obblighi di riservatezzacui al D.Lgs. 30/06/2003, le Amministrazioni e/o Xxn. 196 e s.m.i.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal al D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) 101/2018. L’Appaltatore è nominato quale responsabile del tratta- mento con gli obblighi di cui all’art. 28 GDPR e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)le modalità descritte nel Ca- pitolato descrittivo e prestazionale.

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Samples: Decreto a Contrarre Per l'Affidamento Di Servizi Complementari

Riservatezza. Ciascun Fornitore 1. Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Contratto, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura “confidenziale”. Tali informazioni possono comprendere per esempio dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validità del presente Contratto e anche successivamente, le Parti non faranno uso di tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la realizzazione dei Servizi e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. L’impresa si atterrà, comunque, a quanto disposto in materia dal D.lgs 196/03 e s.m.i.. 2. L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro alla esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con INPDAP. e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 3. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo del presente contratto. 4. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che siano o divengano tali informazioni fossero già di pubblico dominio. 5. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli Le Parti imporranno analoghi obblighi di segretezza anzidettiriservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e sub appaltatori. In caso Tale obbligo sussisterà fino ai 5 anni successivi alla scadenza di inosservanza degli obblighi tale contratto. 6. Le Parti si impegnano, per quanto di riservatezzapropria competenza, le Amministrazioni a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 ed eventuali successive modifiche e/o Xxintegrazioni.Xx.Xx 7. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore L’Impresa potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo dello stesso a gare e appaltiappalti e, comunque, previa comunicazione ad INPDAP. 8. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, INPDAP avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad INPDAP dalla mancata osservanza dei suddetti obblighi e dalla risoluzione stessa. 9. L’Impresa autorizza fin d’ora INPDAP a divulgare il presente contratto e i suoi allegati, anche attraverso la loro pubblicazione nella propria rete, ivi comprese le proprie pagine web, internet, intranet. 10. Fermo restando quanto previsto nel successivo articoloprecedente articolo 18 “Trattamento dei dati personali”, il Fornitore l’Impresa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Service Agreement

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro dell’ Accordo quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadroquadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o XxSo.XxRe.XxSa. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadroquadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a XxSo.XxRe.XxSa. S.p.A. A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Stomie E Ausili Per Incontinenza Urinaria

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della Convenzione. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale regionale di committenza, nonché le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. Aziende Sanitarie contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale regionale di committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 D.Lgs.196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Vaccino Antinfluenzale

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e L'APPALTATORE si impegna a considerare tutte le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione in forma cartacea, elettronica o orale, compresi a titolo non esaustivo, documentazione, dati, analisi, know-how e/o qualunque altro risultato di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo qualsiasi tipo e in qualunque modo conseguente, derivante, connesso e/o inerente l'esecuzione dei SERVIZI, come strettamente riservate e confidenziali. Resta inteso che gli obblighi di riservatezza relativi alle suddette informazioni sopravvivranno alla cessazione del CONTRATTO per qualsiasi forma motivo per un successive periodo di 3 (tre) anni. Inoltre, qualora siano trasferite INFORMAZIONI PRIVILEGIATE del COMMITTENTE all'APPALTATORE in relazione al presente CONTRATTO, lo stesso verrà iscritto nel Registro delle Persone che hanno accesso a INFORMAZIONI PRIVILEGIATE del COMMITTENTE e sarà tenuto al rispetto della normativa vigente in materia, incluso il Regolamento UE No. 596/2014 sugli abusi di non farne oggetto di utilizzazione mercato. L'APPALTATORE in relazione al presente CONTRATTO si impegna a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro mantenere riservate le INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, comunque apprese nel corso del CONTRATTO anche quando é venuta meno la natura privilegiata delle stesse, salvo autorizzazione specifica del COMMITTENTE e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori nel rispetto della legge e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidettiregolamenti ad essa afferenti. In caso di inosservanza degli obblighi violazione, anche parziale, del suddetto obbligo di riservatezzariservatezza il COMMITTENTE, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xxoltre al rimedio di cui all'Art. S.p.A. hanno "Risoluzione del Contratto", potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti. II COMMITTENTE avrà la facoltà di dichiarare risolto di dirittotrasmettere i dati (ragione sociale e sede dell'appaltatore, rispettivamenteimporto e durata del contratto, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto tipologia contrattuale) relativi al presente CONTRATTO a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxsocieta del Gruppo del COMMITTENTE per eventuali attività commerciali eseguite dalle stesse.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Service Contract

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Sistema Di Identificazione Di Pazienti Candidati Alla Trasfusione

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati dati, i documenti e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo del presente atto. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni o Enti Contraenti e/o Xx.Xx.Xx. la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto i singoli contratti di fornitura ovvero l’Accordo Quadrola presente Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o a Xx.Xx.Xx. alla Consip S.p.A. A.. 6. Il Fornitore potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della presente Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo fornitore stessa a gare e appalti. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) dalla legge 675/96 e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)Riservatezza. 8. Il Fornitore si impegna ad imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate; tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinq ue anni successivi alla scadenza della Convenzione o alla sua eventuale risoluzione/recesso anticipato.

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Samples: Schema Di Convenzione Per La Fornitura Di Sistemi Per Il Controllo Accessi E Servizi Connessi

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroQuadro , fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Medicazioni Avanzate

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati 8.1 Il Provider si obbliga, anche ai sensi e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, gli effetti di cui venga in possesso eall’art. 1381 del codice civile, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo per sé e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla suoi dipendenti, collaboratori e/o per i terzi eventualmente utilizzati per l'esecuzione del presente Contratto - a non divulgare senza autorizzazione scritta di Sponsor anche dopo la cessazione del presente Contratto, ogni e qualsiasi informazione - ricevuta per iscritto, oralmente, attraverso mezzi o supporti informatici – inerente l’attività di efficacia Sponsor ed in genere delle società appartenenti al gruppo della stessa, restando inteso e convenuto tra le Parti che nella locuzione Informazioni Riservate si include anche il presente Contratto ed i suoi allegati. Rimane comunque salva la possibilità del rapporto contrattuale. L’obbligo Provider di rendere noto il contenuto del presente contratto alle autorità sanitarie competenti ed alle autorità pubbliche e giudiziarie che ne facessero richiesta, come verrà meglio specificato al successivo punto 8.2 8.2 Gli obblighi di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo paragrafo 8.1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - trovano applicazione nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria le Informazioni Riservate: (a) al momento della comunicazione siano di pubblico dominio o diventino di pubblico dominio per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalticause diverse dalla violazione, diretta o indiretta, dell'obbligo di mantenere le stesse confidenziali; (b) debbano essere comunicate per legge o per effetto di una richiesta di un organismo governativo o giudiziario. Fermo restando quanto previsto nel successivo articoloIn tal caso, tuttavia, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Provider informerà immediatamente lo Sponsor della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia necessità di protezione dei dati personali (GDPR)effettuare detta comunicazione. 8.3 Le Parti accettano che gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo avranno la durata di 1 anno dalla data di scadenza e/o risoluzione del presente Contratto.

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Samples: Contratto Di Sponsorizzazione Di Eventi

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro del Contratto – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal del Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Consulting Agreement

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia all'esecuzione del rapporto contrattualecontratto. 2. L’obbligo L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della fornitura. 3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti dipendenti e collaboratori, nonché dei propri degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la l’ A.S.L./A.O. contraente, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrocontratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxderivare.Xx.Xx 6. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del Contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Samples: Contract for the Acquisition of Medical Supplies and Services

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e 8.1. L’UNIVERSITÀ è a conoscenza del fatto che tutte le informazioniinformazioni relative al Contratto, ivi comprese quelle a MSD ed al Progetto, che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, siano state messe a disposizione da MSD di cui venga in possesso ecomunque sia venuta a conoscenza nell’esecuzione del Contratto, comunquexxx incluse le informazioni segrete ai sensi degli artt. 98 ss. Del Codice della Proprietà Industriale, costituiscono informazioni riservate (le “Informazioni Riservate”). 8.2. L’UNIVERSITÀ si obbliga a trattare come strettamente confidenziali e a non divulgare le Informazioni Riservate nonché a utilizzarle esclusivamente ai fini dell’esecuzione del Contratto. 8.3. L’UNIVERSITÀ si obbliga inoltre a: a. adottare tutte le misure necessarie a evitare che le Informazioni Riservate vengano a conoscenza di xxxxx; b. limitare la comunicazione delle Informazioni Riservate ai soli dipendenti, assistenti, collaboratori, consulenti o altri incaricati che abbiano un’effettiva necessità di conoscerle per l’esecuzione del Contratto; c. non rendere pubbliche o accessibili le Informazioni Riservate a meno che ciò non le sia consentito espressamente per iscritto da MSD. 8.4. In caso di cessazione o risoluzione, a conoscenzaqualsiasi titolo, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione del Contratto, l’UNIVERSITÀ dovrà restituire a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per MSD tutti i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedocumenti contenenti Informazioni Riservate. 8.5. L’obbligo Gli obblighi di cui al precedente comma sussistepresente articolo vincoleranno l’UNIVERSITÀ, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile anche per l’esatta osservanza da parte l’operato dei propri dipendenti, consulenti e assistenti, collaboratori, consulenti o altri incaricati, per tutta la durata del Contratto nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori successivamente alla sua cessazione per qualsiasi causa per un periodo di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx5 (cinque) anni.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Service Agreement