Common use of Riservatezza Clause in Contracts

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Convenzione, Convenzione, Convenzione

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro dell’ Accordo quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadroquadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadroquadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Trastuzumab 150 Mg Ev, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Trastuzumab 150 Mg Ev, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Filgrastim

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Convenzione, Convenzione, Convenzione

Riservatezza. Ciascun Il Fornitore ha assumerà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xxalla Stazione appaltante medesima. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)personali”) e ulteriori provvedimenti in materia.

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Samples: www.adm.gov.it, www.adm.gov.it, www.adm.gov.it

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici aggiudicati in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro del Contratto – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Internal Audit Finalizzato Al Miglioramento Dell’efficacia E Dell’efficienza Dell’organizzazione Interna Di so.re.sa. s.p.A., Contratto, Contratto

Riservatezza. Ciascun Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro del Contratto – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Contratto, Contratto, Contratto Per L’affidamento Della Fornitura Di Un Servizio Di Assistenza Sistemistica E Manutenzione Della Piattaforma Software Di Monitoraggio Del Contenzioso (Legalapp)

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo Tutte le informazioni fornite da ognuna delle Parti, dovranno essere considerate di mantenere riservati i dati e le informazionicarattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dalla Parte che le ha fornite. Le Parti si impegnano inoltre a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che detti dati possano in qualche modo essere acquisiti da terzi in mancanza di efficacia un assenso formale della Parte che li ha rilasciati, riconoscendone sin d’ora a quest’ultima la piena proprietà, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi. Restano escluse dall’obbligo di riservatezza tutte le informazioni e conoscenze che siano di rilevanza per la sanità pubblica, in considerazione del rapporto contrattualeruolo istituzionale spettante all’ISS. L’obbligo Gli obblighi di riservatezza di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente presente Articolo rimarranno operanti fino a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo quando gli elementi oggetto di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominiodominio pubblico. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendentiAi sensi del terzo comma dell’art. 2 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli gli obblighi di segretezza anzidetticondotta previsti dal medesimo decreto sono estesi, per quanto compatibili, al presente Accordo. In Nel caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione durante l’esecuzione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolopresente atto l’Ente violi i suddetti obblighi, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia opererà l’immediata risoluzione dell’accordo senza che possa essere pretesa alcuna forma di protezione dei dati personali (GDPR)indennizzo.

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Samples: Accordo Di Collaborazione Scientifica, Accordo Di Collaborazione Scientifica, Accordo Di Collaborazione Scientifica

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo Le Parti dichiarano di mantenere riservati i aver preso visione dell’informativa relativa alla raccolta dei dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia personali ai sensi del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (196/03 "Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 - GDPR -"Regolamento generale sulla protezione dei dati” pubblicati all'indirizzo del Comune di Firenze nella pagina home al link “privacy” (xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx) e autorizzano, con l'apposizione della firma in calce al presente contratto, il Comune di Firenze, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, all'utilizzo dei dati personali. Il professionista dichiara di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che: - il Comune di Firenze è titolare del trattamento e il responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Servizi Tecnici; - che i dati personali (GDPR)sono raccolti e trattati dagli incaricati del trattamento, appositamente individuati dal Responsabile del trattamento ai fini del presente procedimento amministrativo; - che i dati saranno raccolti con una banca dati anche informatizzata; - che la comunicazione o diffusione dei suddetti dati ad altri Enti pubblici o soggetti privati sarà effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste dalla normativa vigente; - che all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 del GDPR e che tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Firenze.

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Samples: affidamenti.comune.fi.it, affidamenti.comune.fi.it, affidamenti.comune.fi.it

Riservatezza. Ciascun Fornitore Il Committente si impegna ad osservare la massima riservatezza in merito alle informazioni che riceve da Rai Pubblicità in fase precontrattuale e/o contrattuale (inclusi a titolo esemplificativo dati di pianificazione, corrispettivo, scontistica applicata, entità degli investimenti, tempi e modi degli investimenti, condizioni proposte, pianificazioni proposte, contenuto incontri tra le parti, etc.) di seguito “Informazioni”. Il Committente garantisce di aver applicato tutte le azioni necessarie per prevenire l’uso e/o la comunicazione e/o la diffusione non autorizzata da Rai Pubblicità delle Informazioni e garantisce che proteggerà le Informazioni con cura non inferiore a quella che utilizza per proteggere le proprie informazioni riservate per impedirne l'uso non autorizzato e/o la comunicazione e/o la diffusione. Il Committente garantisce che le Informazioni saranno utilizzate unicamente per l’esecuzione del contratto con Rai Pubblicità. Il Committente garantisce che le Informazioni saranno comunicate unicamente al proprio personale che deve conoscere le Informazioni per l’esecuzione dell’attività e che è stato adeguatamente istruito nonché ha l’obbligo accettato di mantenere riservati i dati e le informazionitali Informazioni come riservate. Qualsiasi comunicazione e/o diffusione delle Informazioni da parte del Committente a terzi (inclusi a titolo esemplificativo consulenti, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature collaboratori, società del gruppo, agenzie, appaltatori/subappaltatori, clienti, auditor, etc.) è soggetta all’approvazione preventiva di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominioRai Pubblicità. Il Fornitore è Committente in ogni caso si obbliga a prevedere negli accordi con i terzi adeguata clausola di riservatezza a tutela delle Informazioni, restando in ogni caso solidalmente responsabile per l’esatta osservanza con i terzi nei confronti di Rai Pubblicità in caso di violazione da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi ultimi (ancorché eventualmente non informati) di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli tali obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: www.raipubblicita.it, www.raipubblicita.it, www.raipubblicita.it

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Convenzione, Convenzione, Convenzione

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Convenzione, Convenzione, Convenzione Per La Fornitura Di Un Sistema Integrato Per La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (Bpco)

Riservatezza. Ciascun Fornitore L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoririsorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadropresente contratto, fermo restando che il Fornitore l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xxall’Ente. S.p.A. Il Fornitore L’Appaltatore potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo dell’Appaltatore stesso a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)previa comunicazione dell’INFN.

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Samples: servizi-dac.dsi.infn.it, servizi-dac.dsi.infn.it, servizi-dac.dsi.infn.it

Riservatezza. Ciascun Fornitore L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro dell’appalto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodell’appalto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrodiritto l’appalto, fermo restando che il Fornitore l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xxderivare. S.p.A. Il Fornitore L’Appaltatore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - dell’appalto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a dello stesso ad altre gare e appaltid’appalto. Fermo restando quanto previsto nel successivo articoloarticolo denominato “Trattamento dei dati personali”, il Fornitore l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione ). Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo denominato “Trattamento dei dati personali personali”, l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (GDPRCodice della Privacy).

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Samples: www.provincia.lecco.it, www.provincia.lecco.it, www.hlservizicloud.it

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo Xxxxx restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Convenzione, Convenzione, Convenzione

Riservatezza. Ciascun Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati dati, inclusi i sensibili, e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualecontratti attuativi. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo quadro. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la società utilizzatrice ha facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadroquadro ed i singoli contratti attuativi, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xxderivare. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - quadro nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 51/2018 in materia di riservatezza, osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni. Il Fornitore dovrà, altresì, garantire che i servizi forniti rispettino i Provvedimenti specifici in materia emanati dall’Autorità Garante per la protezione dei di dati personali (GDPR)personali. Il personale assegnato in somministrazione dal Fornitore dovrà mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie durante l’espletamento o comunque in funzione dello stesso; non dovrà divulgarli in alcun modo e in nessuna forma e non dovrà farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della prestazione, restando quindi vincolato al segreto professionale. Il Fornitore dovrà ottemperare ed assicurare l’osservanza delle norme sulla tutela della riservatezza ai sensi della vigente normativa, su fatti e circostanze acquisiti durante l’espletamento del servizio.

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Samples: www.solaris.srl, www.solaris.srl, www.solaris.srl

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo dell’ Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: www.soresa.it, www.soresa.it, www.soresa.it

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o XxSo.XxRe.XxSa. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a XxSo.XxRe.XxSa. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Farmaci, Emoderivati E Biosimilari Per Le aa.ss. Della Regione Campania

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Convenzione, Convenzione

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro del Contratto – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Contratto, www.soresa.it

Riservatezza. Ciascun 14.1 Il Fornitore ha l’obbligo dovrà mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni relative a know-how, specifiche, invenzioni, processi o iniziative di mantenere riservati i dati natura confidenziale resi noti dalla Società (le “Informazioni Riservate”) e le informazionitrasmesse al Fornitore medesimo, ivi comprese quelle ai suoi dipendenti, agenti o subappaltatori, e qualsiasi altra informazione riservata che transitano per le apparecchiature di elaborazione datiil Fornitore potrà ottenere relativamente all'attività della Società, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ai suoi prodotti e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominioservizi. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri potrà divulgare le informazioni riservate solo a quei suoi dipendenti, consulenti agenti e collaboratorisubappaltatori che ne devono venire a conoscenza ai fini dell'adempimento degli obblighi del Fornitore assunti in virtù del Contratto, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei garantirà che tali dipendenti, consulenti agenti e collaboratori subappaltatori rispetteranno gli obblighi enunciati nel presente punto. Il Fornitore può inoltre divulgare tali informazioni riservate della Società, se richiesto dalla legge, da qualsiasi autorità governativa o di questi ultimivigilanza o da un tribunale competente, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando a condizione che il medesimo Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - ne dia comunicazione alla Società con idoneo preavviso, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del sia lecito farlo, e che non le divulghi a terzi, salvo previa assicurazione scritta da parte di questi che tali informazioni saranno trattate come riservate. Il Fornitore medesimo a gare dovrà immediatamente restituire alla Società e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolocancellare dai propri sistemi informatici, il Fornitore si impegnasu richiesta di quest'ultima, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)tutte le Informazioni Riservate fornendo evidenza dell’avvenuta cancellazione.

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Samples: www.telespazio.com, www.leonardo.com

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati Tutta la documentazione e le informazioniinformazioni di carattere tecnico e metodologico, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature fornite da uno dei soggetti attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest’ultimo di elaborazione daticarattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite. Ciascuno dei soggetti avrà cura di efficacia applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni ottenute. I risultati del rapporto contrattualeprogetto, ivi incluse le relazioni di cui sopra, sono di esclusiva proprietà del Ministero. L’obbligo Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato da tutte le UO di progetto nell'ambito o in occasione dell'esecuzione della presente convenzione, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. È fatto obbligo all’Università richiedere, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la preventiva autorizzazione al Ministero prima della diffusione parziale o totale dei dati relativi al progetto. Senza detta autorizzazione non si potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati, comunicazioni, reportistica, pubblicazioni, concernenti il progetto, anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto 1 dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato con il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano supporto tecnico e finanziario del Ministero della Salute – Direzione Generale della prevenzione sanitaria”. Al fine di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno garantire la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamentediffusione dell’attività, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresìMinistero può procedere, a rispettare quanto previsto dal D.Lgspubblicare i risultati dei progetti nonché i rendiconti, i relativi abstract e i rapporti di cui all’art. 4, commi 1 e 2. È fatto obbligo all’Università a conclusione dei progetti, depositare presso il Ministero della Salute i risultati dei progetti, siano essi sotto forma di relazione, banca dati, applicativo informatico o altro prodotto. Qualsiasi documento o prodotto inerente il progetto deve contenere l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute - CCM”. La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 196/2003 (Codice 82, e sarà registrata in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 parte che ne farà richiesta. L’imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972] è assolta in materia di protezione dei dati personali (GDPR).modo virtuale dai firmatari del presente accordo. Data..............................................

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Samples: www.unifg.it, www.unifg.it

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o XxSo.XxRe.XxSa. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a XxSo.XxRe.XxSa. S.p.A. A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Convenzione, Convenzione

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) aggiornato al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e dal Regolamento europeo Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Convenzione, Convenzione

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo SIC opera nella piena conformità ed applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché del Regolamento UE 2016/679, circa il trattamento dei dati forniti dal Committente. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di mantenere riservati i tutti gli atti, dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale. L’obbligo contrattuale e durante lo svolgimento di cui al precedente comma sussistetutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, altresìin maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, relativamente a tutto il materiale originario brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano da disposizioni degli organismi di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni accreditamento e/o Xx.Xx.Xxnotifica. S.p.A. hanno la facoltà In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di dichiarare risolto certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno di dirittoriservatezza. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che il Fornitore sarà tenuto le informazioni non saranno divulgate a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – terzi salvo che non ciò sia diversamente stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto nei medesimi dall’autorità giudiziaria; - nei manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria la legge preveda che le informazioni siano rese note a terzi, SIC comunica preventivamente per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 iscritto al Committente le informazioni che è in materia procinto di protezione dei dati personali (GDPR)fornire.

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Samples: www.certificazionisic.com, www.certificazionisic.com

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e Tutte le conoscenze, informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione notizie, dati, di cui venga procedure, applicazioni software, documenti e formule segrete e nuove (in possesso seguito “informazioni”), trasferite da Sigrade s.p.a. al Fornitore, non potranno essere divulgate e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo /o utilizzate – sia direttamente sia indirettamente -. Agli stessi obblighi sono tenuti i dipendenti e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia collaboratori del rapporto contrattualeFornitore (e/o delle Società consorziate). L’obbligo di cui riservatezza si intende esteso anche al precedente comma sussiste, altresì, relativamente periodo successivo alla cessazione del presente accordo e in ogni modo fino a tutto il materiale originario quando le relative informazioni non siano divulgate da parte del legittimo titolare o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano diventino legittimamente di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile E’ fatto obbligo di non rivelare, usare o impiegare, per l’esatta osservanza fini diversi da parte quelli stabiliti nel presente accordo, qualunque dato, documento o informazione relativi ai diritti esclusivi, alle attività, ai piani o agli affari dell’altra Parte o di terzi, acquisito nell’esecuzione del presente contratto, salva l’autorizzazione scritta dell’altra Parte o dei propri dipendentiterzi medesimi, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori per quanto di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidettirispettiva competenza. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che Alla scadenza del contratto il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/dovrà pertanto restituire o a Xx.Xx.Xxdistruggere tutte le informazioni qualunque sia la forma o il supporto su cui sono state trasfuse. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, Qualora il Fornitore si impegnanon adempia a tale obbligo, altresìSigrade invierà richiesta scritta di riconsegna che, se non sarà adempiuta entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, darà diritto a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) Sigrade di agire giudizialmente per far valere tale obbligo e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione richiedere il risarcimento dei dati personali (GDPR)danni.

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Samples: www.sigrade.it, www.sigrade.it

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 675/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Convenzione, Convenzione

Riservatezza. Ciascun Fornitore Il Prestatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui venga in possesso e, comunque, o comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e comunicarli a terzi, di non diffonderli in qualsiasi forma ed in al-cun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente stret-tamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del presente servizio e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione fatte salve le eccezioni di efficacia del rapporto contrattualeLegge e le ipo-tesi in cui sussista l'autorizzazione rilasciata in qualsiasi forma dagli Organi responsabili dell'Au-torità. L’obbligo di cui al precedente comma Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominiodel presente contratto. La massima riservatezza è richiesta anche successivamente alla scadenza del contratto. Il Fornitore Prestatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché col- laboratori dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli suddetti obblighi di segretezza anzidettiriservatezza e si impegna a fare sottoscrivere apposita dichiara- zione d'impegno da parte di tutti i soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto del presen-te contratto. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezzaparticolare il Prestatore è obbligato ad adottare ogni misura volta a garantire la massima riserva- tezza sulle informazioni raccolte da parte del proprio personale, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xxdai propri collaboratori e consu-lenti. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore Prestatore potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del contratto unicamente nei casi in cui ciò fosse condizione con- dizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo dello stesso a gare d’appalto e appalticomunque previa comuni- cazione all’Autorità. Fermo Il Prestatore è tenuto ad adottare – nell’ambito della propria organizzazione – le opportune misure e a porre in essere tutte le cautele necessarie affinché l’obbligo di segretezza anzidetto sia scrupo- losamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera. In caso di inosservanza dei predetti obblighi di riservatezza l’Autorità si riserva di chiedere la riso- luzione del contratto in essere, fermo restando quanto previsto nel successivo articolol’obbligo per il Prestatore di risarcire tutti i danni, il Fornitore si impegnadiretti ed indiretti, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)eventualmente arrecati alla stessa.

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Samples: Disciplinare Di Gara E Obblighi Contrattuali

Riservatezza. Ciascun Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro del Contratto – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Contratto Per L’affidamento Dei Servizi Di Manutezione Ed Evoluzione Del Sistema Informativo Amministrativo Contabile (Siac) Della Regione Campania

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR). .

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Samples: Accordo Quadro

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo Ogni dato, informazione o documento che divenga noto all’Appaltatore in conseguenza o in occasione dell’esecuzione del Contratto, non può essere usato né rivelato a terzi senza il preventivo assenso del Committente. Le Informazioni Commercialmente Sensibili che divengano note all’Appaltatore in conseguenza o in occasione dell’esecuzione del Contratto non possono essere usate né rivelate a terzi senza il preventivo consenso scritto del Committente. In particolare, l’Appaltatore si impegna a: - garantire, adottando misure di mantenere riservatezza e/o sicurezza di volta in volta richieste dal Committente e con esso concordate, la segregazione e la conservazione delle Informazioni Commercialmente Sensibili del Committente di cui l’Appaltatore dovesse venire a conoscenza nell’esecuzione del Contratto e a non divulgare le stesse a soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale in assenza di preventiva autorizzazione scritta del Committente; - emanare idonee disposizioni ai propri dipendenti, rappresentanti, incaricati e/o collaboratori e/o consulenti e/o subfornitori e/o subappaltatori e/o subcontraenti e/o società affiliate coinvolti nella prestazione delle attività in ordine al corretto trattamento e alla non divulgazione dei dati riservati e delle Informazioni Commercialmente Sensibili. Resta inteso che tale obbligo di riservatezza non riguarda i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per incluse le apparecchiature Informazioni Commercialmente Sensibili, già di elaborazione datidominio pubblico o la cui divulgazione sia imposta dalla legge, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni provvedimenti giudiziari e/o Xxamministrativi. La violazione dell’obbligo di riservatezza deve intendersi inadempimento di gravità tale da consentire al Committente di risolvere il presente Contratto a norma dell’art. 1456 Cod. Civ.Xx, mediante invio di raccomandata A.R., salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti anche oltre le eventuali penali maturate, dovendosi queste ultime sempre ritenersi non satisfattive.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: www.lilt.it

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati Ai sensi e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice gli effetti della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal servizio in oggetto, l’impresa, in persona del Referente, è designata quale Responsabile esterno del trattamento dei dati. Il Prestatore di servizi si impegna a: – trattare i dati personali (GDPR)che gli verranno comunicati dalla Regione Lazio per le sole finalità connesse allo svolgimento dei servizi affidati, in modo lecito e secondo correttezza; – nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni; – garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse impedendone l’accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale espressamente nominato quale incaricato del trattamento, ed a non portare a conoscenza di terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro le notizie ed i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche, tecniche, amministrative e di qualunque altro genere di cui venga a conoscenza od in possesso in conseguenza dei servizi resi se non nei casi previsti dalla legge o se non previa espressa autorizzazione scritta dalla Regione Lazio; – tener conto di eventuali successive comunicazioni della Regione Lazio in materia di sicurezza. A tale scopo l’Impresa adotta: – modalità di erogazione del servizio coerenti e rispettose della normativa in tema di privacy e sicurezza; – misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 31 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.; – tutte le misure di sicurezza, previste dagli art. 33, 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all’art. 31, analiticamente specificate nell’allegato B al decreto stesso, denominato “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”.

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Samples: Contratto Di Prestazione Di Servizi Tra

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e Ciascuna Parte si impegna a garantire il riserbo circa tutte le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, documenti, compresi quelli di cui venga in possesso ecarattere tecnico-scientifico, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo oggetto del presente Accordo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo ad utilizzarli esclusivamente per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente presente atto. Per lo svolgimento di attività che richiedano particolari condizioni di riservatezza dovranno essere designati esclusivamente esperti in possesso dei requisiti previsti per la gestione di tali attività e di tale designazione dovrà essere data tempestiva comunicazione alla controparte. Le Parti si impegnano reciprocamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che siano informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni periodiche, o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidettimancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di inosservanza accertamento, in sede di esame delle relazioni periodiche, di grave violazione degli obblighi di riservatezzacui al presente accordo, le Amministrazioni eper cause imputabili a Regione e tali da pregiudicare la realizzazione del progetto, ISS intima per iscritto a mezzo raccomandata a/o Xx.Xx.Xxr, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto di diffida. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di dirittodiritto a decorrere dalla data indicata nel termine di cui sopra. L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui Regione non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo Regione ha l’obbligo di provvedere, rispettivamenteentro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme erogate sino alla data di risoluzione dell’atto. In caso di controversia nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente atto, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadroforo competente sarà quello di Roma. L’Azienda si impegna secondo le normative vigenti a comunicare a ISS il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della restituzione del presente atto. Si fa presente che in assenza di tale codice non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell’ambito del presente accordo di collaborazione. Il presente atto viene letto, fermo restando che il Fornitore approvato e sottoscritto in firma digitale e sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi registrato solo in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresìcaso d'uso, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice cura e spese della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)parte richiedente.

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Samples: Accordo Di Collaborazione

Riservatezza. Ciascun Fornitore 1. Il Tesoriere ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga sia in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e dei singoli Contratti attuativi, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 2. Il Fornitore Tesoriere è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno l’Agenzia ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrodiritto la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà Tesoriere è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni all’Agenzia e/o a Xx.Xx.Xxalle Amministrazioni contraenti. S.p.A. 4. Il Fornitore potrà Tesoriere può citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - dello Schema di Convenzione, nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore Tesoriere medesimo a gare e appalti. Fermo 5. Xxxxx restando quanto previsto nel successivo articoloarticolo 27, il Fornitore Tesoriere si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).. ARTICOLO 28 -

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Samples: Convenzione Quadro Acp

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Convenzione

Riservatezza. Ciascun Fornitore L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’Autorità e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo del presente contratto. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoririsorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno l’Autorità ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadropresente contratto, fermo restando che il Fornitore l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xxall’Autorità. S.p.A. Il Fornitore L’Appaltatore potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’Autorità. Fermo restando quanto previsto nel successivo articoloall’ art. 20 “Trattamento dei dati”, il Fornitore l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dalla normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR)d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia. Il sottoscritto ……………., in qualità di procuratore speciale della Società , dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., la Società dichiara, a mezzo del proprio rappresentante, di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente gli articoli, le clausole e le condizioni di seguito elencate: Art. 6 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio; Art.7 - Garanzia definitiva; Art. 8 – Funzioni; Art. 9 – Obblighi; Art. 10 – Fatturazione - Pagamenti – Tracciabilità dei flussi finanziari; Art. 11 – Penali; Art. 12 – Risoluzione per inadempimento; Art. 13 – Subappalto; - Art. 14 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; Art. 15– Cessione del contratto e del credito; Art.16 - Responsabilità; Art.17 – Foro competente; Art. 18 – Recesso; Art. 19 – Elezione di domicilio. Comunicazioni; Art. 20 – Trattamento dei dati; -Art. 21 – Oneri; Art. 22 – Riservatezza. Firma dell’ Appaltatore ======================================== Richiesto io, dott……………, Ufficiale Rogante delegato alla stipulazione dei contratti presso questa Autorità, ho ricevuto e pubblicato il presente contratto mediante lettura datane ad alta ed intelligibile voce in presenza delle parti contraenti, le quali, prima di sottoscriverlo, anche in margine di ciascun foglio, hanno, da me interpellate, dichiarato essere l’atto stesso conforme alle loro volontà.

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Samples: www.garanteprivacy.it

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati Qualsiasi notizia, documento, informazione, concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o l’organizzazione e le informazionil’attività del Gestore, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dativenisse a conoscenza dell’ “Armatore” o del suo personale, di cui venga in possesso erelazione ai Servizi prestati, comunquedovrà essere trattato come materiale riservato e non potrà essere duplicato, riprodotto, asportato o comunque comunicato a conoscenzaterzi neanche parzialmente, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano anche qualora contenesse notizie di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile Detto obbligo sopravvivrà per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendentiun periodo di almeno cinque anni dalla data di scadenza del presente contratto. Le Parti si conformano, consulenti e collaboratoriagli effetti del presente Accordo, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione disposizioni del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).D.Lgs 196/03 – Codice della Privacy) e successive modifiche ed integrazioni. L’Armatore consente quindi al Gestore. il trattamento degli stessi, anche all’estero, esclusivamente nella misura necessaria all’esecuzione del presente contratto, nel rispetto delle relative norme e disposizioni amministrative vigenti in materia e per la normale prosecuzione del rapporto commerciale instaurato. Il Gestore e l’Armatore s’impegnano ciascuno a mantenere reciprocamente indenne l’altra Parte da ogni pretesa che possa essere avanzata nei loro confronti a seguito di eventuali proprie contestazioni e/o trattamenti illeciti causati dall’inosservanza delle disposizioni del Codice Privacy. L’inosservanza, da parte dell’Armatore del Codice privacy, costituisce grave inadempimento a fronte del quale il Gestore si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Accordo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Data e luogo di sottoscrizione……………… Data e luogo di sottoscrizione……………

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Samples: Contratto Per La Gestione , Manutenzione Di Tipo “Full Maintenance”e Traffico Per Apparati Blue Box Installati Su Unità Da Pesca Nazionali Di Lunghezza f.t. Superiore a 24 Mt

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo Qualsiasi dato, notizia o informazione di mantenere riservati i cui è titolare la Stazione Appaltante fornita al concorrente o aggiudicatario, o di cui lo stesso venisse a conoscenza nell’ambito dell’attività oggetto del presente capitolato, sarà oggetto di trattamento secondo quanto previsto dalla vigente normativa sulla sicurezza dei dati personali e le informazioninel rispetto dell’obbligo di assoluta riservatezza e del segreto professionale. I dati che verranno richiesti alla Stazione Appaltante per l’espletamento delle attività in oggetto saranno, ivi comprese quelle se necessario, conservati dal concorrente o aggiudicatario in archivi sia elettronici che transitano cartacei, comunque con modalità idonee a garantirne la riservatezza e la sicurezza secondo quanto previsto dalla vigente normativa. I dati riguardanti la Stazione Appaltante dovranno essere utilizzati solo per le apparecchiature di elaborazione finalità oggetto del presente contratto e non saranno comunicati né diffusi per altri fini, se non previo consenso scritto da parte della Stazione Appaltante. Si conviene che tutti i dati, notizie o informazioni di cui venga il concorrente o aggiudicatario venisse a conoscenza nell’esecuzione dell’incarico ricevuto rivestono carattere di assoluta riservatezza: ne segue l’impegno a mantenere sugli stessi il più stretto riserbo. L’eventuale rivelazione a terzi, tanto in possesso ependenza di rapporto quanto dopo la sia cessazione sarà soggetta alle sanzioni previste dall’art. 622 c.p. e dal D. Lgv. n°196/2003 oltre che da eventuali azioni per il risarcimento del danno. Il concorrente o aggiudicatario sarà considerato titolare del trattamento dei dati oggetto del presente contratto, comunque, a conoscenza, potendo la Stazione Appaltante ad essa rivolgersi per far valere i suoi diritti ai sensi dell’art. 7 D. Lgv. n°196/2003 e per qualsiasi chiarimento in materia di non divulgarli riservatezza. Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) nel caso in alcun modo e in qualsiasi forma e cui l’aggiudicatario risulti interessato al trattamento di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo dati personali di cui la SA - nell'ambito del perseguimento delle proprie finalità istituzionali - sia titolare, l’aggiudicatario medesimo sarà nominato Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, tenendo luogo il presente contratto quale atto di nomina. In ragione della natura dei dati trattati, l’aggiudicatario sarà tenuto ad adottare idonee misure di sicurezza, in modo tale da ridurre al precedente comma sussisteminimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Inoltre, il nominato Responsabile è tenuto a garantire i medesimi livelli di protezione e sicurezza dei dati personali nei confronti delle varie amministrazioni, presentando su richiesta delle stesse, le idonee garanzie in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse - per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di garantire che il trattamento dei dati personali soddisfi i requisiti del Regolamento UE e della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali e tuteli, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, diritti degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xxinteressati.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Disciplinare Di Gara E Relativi Allegati

Riservatezza. Ciascun Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è l’esclusivo responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno da chiunque effettuata, la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, ,il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xxalla Regione. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del Contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 196/2003 101, recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Codice della PrivacyUE) 2016/679 del Parlamento europeo e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

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Samples: Atto Di Designazione a Responsabile Del Trattamento

Riservatezza. Ciascun Fornitore Il Concessionario ha l’obbligo l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui venga in possesso e, comunque, e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro all'espletamento del servizio. Tale obbligo si estende a tutti gli impianti originari nonché a quelli realizzati con gli interventi proposti in sede di offerta e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne riguarda i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori La responsabilità del Concessionario in materia di questi ultimi, rispetto degli obblighi di segretezza anzidettianzidetti è estesa anche al proprio personale, nonché ai subappaltatori e al personale di quest'ultimi. In caso di inosservanza degli obblighi inosservanza, saranno applicate le norme in materia di riservatezzarisoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale. Il Concessionario è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xxcontributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla normativa vigente. S.p.A. hanno Il Concessionario è obbligato, a fini retributivi, ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dei contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella regione Toscana durante lo svolgimento dei lavori, per tutta la facoltà durata della concessione. Altresì il Concessionario ed i propri dipendenti sono tenuti al rispetto di dichiarare risolto quanto previsto dal DPR 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di dirittocomportamento dei dipendenti pubblici, rispettivamentea norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, nonché dei codici di comportamento integrativi del Comune di Bientina reperibili sul sito dell’ente e che devono essere espressamente visionati dal personale di servizio. In particolare il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando dare applicazione di quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia nei provvedimenti di protezione dei dati personali (GDPR)cui sopra.

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Samples: Contratto Per La Prestazione Del Servizio Integrato Energia Tramite Finanza Di Progetto

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati La documentazione e le informazioniinformazioni rese disponibili durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente atto possono essere dichiarate riservate dalle parti ed in tal caso è fatto divieto utilizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate. ARPAT e DST si impegnano a garantire, ivi comprese quelle che transitano per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo le apparecchiature informazioni e i dati, i metodi di elaborazione datianalisi, le ricerche e simili, di cui venga in possesso e, comunque, vengano a conoscenzaconoscenza nell'ambito dello svolgi- mento delle attività convenute, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma divulgarle a terzi e di non farne utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Accordo. I due Enti suddetti dichiarano reciprocamente di utilizzazione a qualsiasi titolo essere informati (e, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” for- niti, anche verbalmente, per le attività concordate, o comunque raccolti in conseguenza e comunque nel corso dell’esecuzione del presente Accordo, vengano trat- tati esclusivamente per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussistele finalità ivi dichiarate mediante consultazione, altresìelaborazione, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i interconnessione, raffronto con altri dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni ogni ulteriore elaborazione manuale e/o a Xx.Xx.Xxautomatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento in forma anonima. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione Ciascuna Parte provvede al trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione nell’ambito dei propri fini istituzionali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. Titolare del trattamento dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, è: - xxx XXXXX, il Direttore generale Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, come sopra indi- viduato; - per il DST, il direttore del Dipartimento Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx. Articolo 12 - Spese ed oneri fiscali Poiché trattasi di trasferimento di risorse per collaborazione istituzionale per attività di interesse comune ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, il cofinanziamento correlato è fuori campo di applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e non soggetto peraltro alla ritenuta fiscale di cui all’art. 28 del DPR n. 600/73. L'imposta di bollo, pari a € 64,00 (GDPR)sessantaquattro/00) è assolta da ARPAT, in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14/07/2016. La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d’uso con spese a ca- rico della parte richiedente.

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Samples: www.arpat.toscana.it

Riservatezza. Ciascun Fornitore L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, conoscenza o di cui possa prendere visione nei luoghi ove vengono svolte le prestazioni e si impegna a non divulgarli in alcun qualunque modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualecontratto. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché da parte dei propri eventuali subappaltatori sub-appaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori dipendenti di questi ultimiquesti, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno l’Amministrazione ha il diritto di dichiarare risolto il presente contratto, ferma restando la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, agire per il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che risarcimento dei danni cagionati da tali violazioni. Le parti si impegnano ad improntare il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione trattamento dei dati personali (GDPR).nel pieno rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui al d.lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto stabilito riguardo alle misure minime di sicurezza. Del presente contratto, redatto su supporto informatico, io sottoscritto ……………, Ufficiale Rogante del Consiglio Regionale, ho dato lettura ad alta voce alle parti comparenti le quali lo sottoscrivono in calce insieme a me, avendolo ritenuto conforme alla loro volontà. Consta di n. pagine e di x. xxxxx della presente pagina fin qui. PER IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO: PER L’IMPRESA

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Samples: Contratto Di Appalto

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati 7.1. La SSICA si obbliga espressamente, per tutta la durata del presente Accordo e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque nei 3 (tre) anni successivi alla cessazione sua scadenza, a mantenere la più rigorosa riservatezza su qualsiasi Informazione Riservata comunicata da Parte Committente o appresa in occasione dello svolgimento della sua attività. Per Informazione Riservata dovrà intendersi qualsiasi informazione rilevante in possesso di efficacia Parte Committente, in qualunque modo connessa con l’oggetto dell’accordo e non, comprendente, senza alcuna limitazione, dati, strategie, analisi del rapporto contrattualeprodotto, processi tecnologici, formule, conoscenze, ritrovati, brevettati o brevettabili, know – how e in genere, qualsivoglia notizia, di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, così come qualsiasi disegno, documento, supporto magnetico o campione di materiale o prodotto, comunicato alla SSICA in forma scritta o altra forma. L’obbligo Si intenderà compresa, inoltre, ogni strategia di cui al precedente comma sussistecomunicazione, altresìintendendo per tale eventuali campagne stampa, relativamente audiovisive e/o pubblicitarie in genere. Pertanto, SSICA si impegna a: ♦ A. non utilizzare, né in tutto né in parte, qualsiasi Informazione Riservata, trasmessegli da Parte Committente, per fini diversi da quanto costituisce oggetto dell’attività di ricerca; ♦ B. non divulgare e/o comunicare a terzi, né in tutto né in parte, né in forma scritta né orale o grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, qualsiasi Informazione Riservata trasmessagli da Parte Committente, senza il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadropreventivo ed espresso consenso scritto di quest’ultima; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano La SSICA si rende garante nei confronti di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza Parte Committente dell’adempimento delle obbligazioni di riservatezza assunte, anche da parte dei dipendenti, consulenti o altri eventuali collaboratori terzi che utilizzerà, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1381 c.c. La SSICA si impegna a limitare il numero di dipendenti, consulenti o altri eventuali collaboratori terzi che avranno accesso alle Informazioni Riservate di Parte Committente ai soli direttamente coinvolti nell’attività oggetto dell’Accordo e farà in modo che tali propri dipendenti, consulenti o altri eventuali collaboratori terzi vengano messi al corrente del carattere riservato della Informazione Riservata e collaboratoriaderiscano ai contenuti del presente Accordo. È fatto divieto di copiare, nonché dei propri eventuali subappaltatori duplicare, riprodurre o registrare in qualunque forma e dei dipendenticon qualunque mezzo le Informazioni Riservate, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione nella misura strettamente necessaria per consentire la partecipazione del Fornitore medesimo circolazione tra i soggetti sopraindicati. La SSICA si impegna a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articoloconservare in maniera appropriata, il Fornitore si impegnacosì da non consentirne l’accesso a terzi, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 tutte le Informazioni Riservate acquisite da Parte Committente in materia di protezione dei dati personali (GDPR)suo possesso.

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Samples: Contratto Di Ricerca Tra

Riservatezza. Ciascun Fornitore I dati personali saranno raccolti e trattati conformemente al regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoririsorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadropresente contratto, fermo restando che il Fornitore l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xxall’Ente. S.p.A. Il Fornitore L’Appaltatore potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFN. Fermo restando quanto previsto nel successivo articoloFirmato digitalmente da: Xxxxxxx Xxxxx Data: 06/06/2023 09:14:46 Il Responsabile Unico del Procedimento e-mail (PEO): xxxxx@xx.xxxx.xx DocuSign Envelope ID: 99FB41B6-A509-4705-BABC-BF7A87DEA5D2 CERN ID: KC4806/EP/B Effective Date: November 28th , il Fornitore si impegna2019 In order to protect certain confidential information which may be disclosed between them, altresìHamamatsu Photonics K.K., a rispettare quanto previsto dal D.LgsElectron Tube Division, Japan, with Hamamatsu Photonics Italia S.r.l. n. 196/2003 (Codice della Privacyin the following: “Hamamatsu”); the European Organization for Nuclear Research (in the following “CERN”) e dal Regolamento europeo 2016/679 an Intergovernmental Organization with its seat at Geneva, Switzerland and the Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Sezione di Ferrara (in materia di protezione dei dati personali (GDPR).the following: “INFN Ferrara”) identified below, intending to be legally bound, agree that: The Disclosers of confidential information are:

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Samples: servizi-dac.dsi.infn.it

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo dell’ Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. A., hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: www.soresa.it

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno ha la facoltà di dichiarare risolto risolta di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrodiritto la Componente contrattuale cui si riferisce l’inadempimento, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. come disciplinato nelle CGC allegate al Modulo d’Ordine. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro del Contratto – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Contratto

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo Ai fini ed agli effetti del presente Accordo, per “Informazione Riservata” di mantenere riservati i dati intende qualsiasi informazione, notizia, dato e/o documento, in qualunque forma (cartacea, elettronica e/o verbale), comunicata da una parte (“Parte Comunicante”) all’altra (“Parte Ricevente”), che sia esplicitamente indicata come “riservata” e/o “confidenziale” e/o che si possa ragionevolmente identificare e/o considerare di natura confidenziale. Non sono considerate “Informazioni Riservate”, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano o siano diventate in corso d’opera di dominio pubblico, ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione e/o divulgazione delle stesse sia conseguenza della violazione degli obblighi di riservatezza assunti in virtù del presente Accordo. La Parte Ricevente dovrà compiere ogni ragionevole sforzo al fine di proteggere la confidenzialità delle Informazioni Riservate. Ciascuna Parte potrà rivelare e comunicare le informazioniInformazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell’autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto avente forza di legge. Tutte le Informazioni Riservate di una Parte, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di non farne oggetto esclusiva proprietà di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi tale Parte. Le Parti rispondono, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione eventuali terzi incaricati. Gli obblighi di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo riservatezza di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto presente articolo resteranno in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria vigore per la partecipazione durata del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)presente Accordo.

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Samples: www.mambu.it

Riservatezza. Ciascun Fornitore Il concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualeContratto. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo del contratto. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore concessionario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la l’Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadropresente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà concessionario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xxderivare. S.p.A. Il Fornitore potrà concessionario può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del contratto nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo concessionario stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’AUSL della Romagna delle modalità e dei contenuti di detta citazione. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore Il concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.Lgs.196/2003 e s.m.i. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza, nonché ad adeguarsi, da maggio 2018, a quanto previsto dal cd. regolamento privacy.

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Samples: Concessione Di Spazi Da Adibire Ad Intermediazione Pubblicitaria E Sponsorizzazione Presso Le Strutture Sanitarie/Territoriali Dell’azienda Usl Della Romagna

Riservatezza. Ciascun Fornitore L’AO Padova ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui venga a conoscenza o in possesso e, comunque, a conoscenzain esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo titoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro dell’accordo. L’AO Padova si impegna ad osservare ai propri dipendenti, incaricati e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di efficacia cui gli stessi vengano a conoscenza nell’esecuzione del rapporto contrattualepresente accordo. L’obbligo Gli obblighi di riservatezza di cui al precedente comma sussistepresente articolo rimarranno operanti anche oltre la data di conclusione delle attività di cui al presente accordo, altresì, relativamente e comunque fino a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidettimancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di inosservanza accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di riservatezzacui al presente accordo, per cause imputabili all’AO Padova che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto all’AO Padova, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui l’AO Padova non provveda ad inviare le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xxrelazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, l’AO Padova ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto. Firmato da: XXXX XXXXX XXXXXXXXX Codice fiscale: XXXXXX00X00X000X Valido da: 07-03-2013 10:24:55 a: 07-03-2015 10:51:44 Certificato emesso da: IN.TE.S.A. Certification Authority, IN.TE.S.A. S.p.A. hanno A., IT Motivo: Approvo il documento In caso di controversia nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente contratto, la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamentequestione verrà definita in prima istanza in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadroforo competente sarà quello di Roma. L’AO Padova si impegna a comunicare all’ISS il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della restituzione del presente atto. Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell’ambito del presente accordo di collaborazione. Il presente atto redatto in duplice originale viene letto, fermo restando che il Fornitore approvato e sottoscritto e sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi registrato solo in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresìcaso d'uso, a rispettare quanto previsto dal D.Lgscura e spese della parte richiedente. n. 196/2003 Per l’Istituto Superiore di Sanità Per l’Azienda Ospedaliera di Padova Il Direttore Il Direttore Generale gli Affari Amministrativi e delle Risorse Economiche (Codice della PrivacyDott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPRXxxx. Xxxxxxx Xxxxx).

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Samples: Accordo Di Collaborazione

Riservatezza. Ciascun Fornitore L’aggiudicatario e le Stazioni appaltanti sono obbligati, ciascuno per quanto di propria competenza, a non divulgare le informazioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza nell’ambito dell’esecuzione del contratto. L’aggiudicatario, in particolare, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le il sistema informatizzato di gestione dell’inventario e delle manutenzioni e/o nelle apparecchiature di elaborazione datidati da esso utilizzate, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenzaconoscenza in conseguenza dell’esecuzione dell’appalto di cui al presente Capitolato, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque dell’appalto stesso e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualecontrattuale tra lo stesso e le Stazioni appaltanti. L’obbligo di cui al precedente comma sussisteL’aggiudicatario è responsabile, altresìinoltre, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, del rispetto degli obblighi di segretezza anzidettiriservatezza di cui sopra. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezzariservatezza le Stazioni appaltanti, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. ognuna per quanto di ragione, hanno la facoltà di dichiarare risolto la risoluzione di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrodiritto del contratto, fermo restando che il Fornitore l’aggiudicatario sarà tenuto a risarcire le Stazioni appaltanti di tutti i danni che a queste dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xxdalle violazione degli obblighi anzidetti. S.p.A. Il Fornitore L’aggiudicatario potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del contratto stipulato con le Stazioni appaltanti, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo dello stesso a gare e appaltied appalti ed, in ogni caso, in adempimento di specifici obblighi di legge. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegnaL’aggiudicatario è obbligato, altresì, a rispettare quanto previsto dal la normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (cd. Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: www.aslcagliari.it

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno ha la facoltà di dichiarare risolto risolta di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrodiritto la Componente contrattuale cui si riferisce l’inadempimento, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro del Contratto – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Contratto

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo L'Associazione Culturale BRINDISI OGGI è tenuta, anche in corso di mantenere riservati i dati rapporto, al riserbo sulle in- formazioni riservate e le informazioniconfidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione datigarantendo una adeguata protezione contro la diffusione, di cui venga la riproduzione o l’utilizzo non autorizzati. L’Istituto/Committente, in possesso eparticolare, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo è l’esclusivo titolare delle proprie informazioni riservate e in qualsiasi forma confidenziali divulgate e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro delle tecnologie e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo dei diritti di cui al precedente comma sussistepresente incarico, altresì, relativamente a tutto quali tutte le informazioni che il Committente stesso comunica al ricevente sotto forma di documenti o altro materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo anche che non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidettichiaramente contrassegnate con la dicitura: “RISERVATO”. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezzaalcun modo, le Amministrazioni pertanto, l'incaricato sarà autorizzato a dare diffusione e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà divulgazione delle in- formazioni riservate e confidenziali dell’Istituto/Committente, vincolandosi alla massima riser- vatezza e sicurezza nel trattamento di dichiarare risolto di dirittodati, rispettivamenteinformazioni, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrodocumenti, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni procedure e/o qualsivo - glia altra informazione riservata e confidenziale relativa l’attività del predetto Istituto inerente il presente incarico, divulgate e/o messe a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria disposizione per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)fornitura delle attività commis - sionate all'incaricato medesimo.

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Samples: Contratto Di Fornitura Del Servizio Di Azioni Pubblicitarie Delle Attivita' Nell'ambito Del Progetto “Memory Safe/Sicuri Verso Il Futuro”

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroQuadro , fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della PrivacyFrivacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPRGDFR).

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Samples: www.soresa.it

Riservatezza. Ciascun Fornitore Il Prestatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui venga in possesso e, comunque, o comunque a conoscenza, di non divulgarli comunicarli a terzi, di non diffonderli in qualsiasi forma ed in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del presente servizio e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione fatte salve le eccezioni di efficacia del rapporto contrattualeXxxxx e le ipotesi in cui sussista l'autorizzazione rilasciata in qualsiasi forma dagli Organi responsabili dell'Autorità. L’obbligo di cui al precedente comma Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominiodel presente contratto. La massima riservatezza è richiesta anche successivamente alla scadenza del contratto. Il Fornitore Prestatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché collaboratori dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli suddetti obblighi di segretezza anzidettiriservatezza e si impegna a fare sottoscrivere apposita dichiarazione d'impegno da parte di tutti i soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezzaparticolare il Prestatore è obbligato ad adottare ogni misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte da parte del proprio personale, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xxdai propri collaboratori e consulenti. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore Prestatore potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del contratto unicamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo dello stesso a gare d’appalto e appalticomunque previa comunicazione all’Autorità. Fermo Il Prestatore è tenuto ad adottare – nell’ambito della propria organizzazione – le opportune misure e a porre in essere tutte le cautele necessarie affinché l’obbligo di segretezza anzidetto sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera. In caso di inosservanza dei predetti obblighi di riservatezza l’Autorità si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in essere, fermo restando quanto previsto nel successivo articolol’obbligo per il Prestatore di risarcire tutti i danni, il Fornitore si impegnadiretti ed indiretti, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)eventualmente arrecati alla stessa.

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Samples: www.agcm.it

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e L'APPALTATORE si impegna a considerare tutte le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione in forma cartacea, elettronica o orale, compresi a titolo non esaustivo, documentazione, dati, analisi, know-how e/o qualunque altro risultato di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo qualsiasi tipo e in qualunque modo conseguente, derivante, connesso e/o inerente l'esecuzione dei SERVIZI, come strettamente riservate e confidenziali. Resta inteso che gli obblighi di riservatezza relativi alle suddette informazioni sopravvivranno alla cessazione del CONTRATTO per qualsiasi forma motivo per un successive periodo di 3 (tre) anni. Inoltre, qualora siano trasferite INFORMAZIONI PRIVILEGIATE del COMMITTENTE all'APPALTATORE in relazione al presente CONTRATTO, lo stesso verrà iscritto nel Registro delle Persone che hanno accesso a INFORMAZIONI PRIVILEGIATE del COMMITTENTE e sarà tenuto al rispetto della normativa vigente in materia, incluso il Regolamento UE No. 596/2014 sugli abusi di non farne oggetto di utilizzazione mercato. L'APPALTATORE in relazione al presente CONTRATTO si impegna a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro mantenere riservate le INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, comunque apprese nel corso del CONTRATTO anche quando é venuta meno la natura privilegiata delle stesse, salvo autorizzazione specifica del COMMITTENTE e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori nel rispetto della legge e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidettiregolamenti ad essa afferenti. In caso di inosservanza degli obblighi violazione, anche parziale, del suddetto obbligo di riservatezzariservatezza il COMMITTENTE, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xxoltre al rimedio di cui all'Art. S.p.A. hanno "Risoluzione del Contratto", potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti. II COMMITTENTE avrà la facoltà di dichiarare risolto di dirittotrasmettere i dati (ragione sociale e sede dell'appaltatore, rispettivamenteimporto e durata del contratto, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto tipologia contrattuale) relativi al presente CONTRATTO a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxsocieta del Gruppo del COMMITTENTE per eventuali attività commerciali eseguite dalle stesse.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Contratto Appalto Di Servizi

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroQuadro , fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Accordo Quadro

Riservatezza. Ciascun Fornitore L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedell’appalto. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo del presente appalto. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano e/o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore L’Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno l’ASP ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrocontratto, fermo restando che il Fornitore l’ Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xxderivare. S.p.A. Il Fornitore L’Aggiudicatario potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione stessa del Fornitore medesimo fornitore a gare e o appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore L’Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) 196/03 e dal Regolamento europeo 2016/679 s.m. ed i. e dai regolamenti di attuazione in materia di protezione dei riservatezza. In particolare, per quanto concerne i trattamenti di dati personali (GDPR)e sensibili effettuati dall’Aggiudicatario nello svolgimento del servizio, l’Aggiudicatario assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dei dati. Nella sua qualifica di responsabile esterno del trattamento dei dati, l’Aggiudicatario si impegna ad osservare e mettere in atto quanto di seguito riportato.

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Samples: www.aspfe.it

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro del Contratto – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Custodia Della Documentazione E Altro Materiale Di so.re.sa. S. P. A.

Riservatezza. Ciascun Fornitore L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno l’Ente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante. Il trattamento dei dati personali e sensibili dovrà avvenire in attenta ottemperanza alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xxdisposizioni previste dal D. Lgs. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria 196/2003 e dei provvedimenti del Garante per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)con particolare riferimento a quello del 27/11/2008 e ss.mm.ii.. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, l’Ente in qualità di titolare del trattamento dei dati, designa l’appaltatore quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato, il quale si impegna ad accettare tale nomina e, conseguentemente, ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative indicate dal predetto decreto legislativo e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché in aderenza alle disposizioni emanate dall’Ente in termini di sicurezza e tutela della riservatezza. All’inizio delle attività l’Appaltatore dovrà comunicare il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del Codice anzidetto e degli incaricati del trattamento, nonché le eventuali variazioni che dovessero avvenire in corso d’opera. All’inizio delle attività l’Appaltatore dovrà altresì comunicare i nominativi dei propri collaboratori con funzioni di amministratori di sistema, come definite nel provvedimento del Garante del 27/11/2008 e ss.mm.ii., nonché le eventuali variazioni che dovessero avvenire in corso di esecuzione del contratto. L’Appaltatore si impegna, inoltre, ad attuare tutte le misure minime atte a garantire la sicurezza fisica e logica dei dati, in osservanza di quanto prescritto dal citato D. Lgs. n. 196/2003, ed in particolare dall’Allegato B di detto decreto.

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Samples: www.comune.lodi.it

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Convenzione

Riservatezza. Ciascun Fornitore L’USL Lucca ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui venga a conoscenza o in possesso e, comunque, a conoscenzain esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo titoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro dell’accordo. L’USL Lucca si impegna ad osservare ai propri dipendenti, incaricati e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di efficacia cui gli stessi vengano a conoscenza nell’esecuzione del rapporto contrattualepresente accordo. L’obbligo Gli obblighi di riservatezza di cui al precedente comma sussistepresente articolo rimarranno operanti anche oltre la data di conclusione delle attività di cui al presente accordo, altresì, relativamente e comunque fino a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidettimancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di inosservanza accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di riservatezzacui al presente accordo, le Amministrazioni eper cause imputabili all’USL Lucca che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto all’USL Lucca, a mezzo raccomandata a/o Xx.Xx.Xxr, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto diritto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xxdecorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione l’USL Lucca non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolopresente accordo, il Fornitore si impegnal’USL Lucca ha l’obbligo di provvedere, altresìentro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di protezione dei dati personali (GDPR)risoluzione dell’atto.

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Samples: Accordo Di Collaborazione

Riservatezza. Ciascun Fornitore (eventuale, ove opportuno) L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoririsorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadropresente contratto, fermo restando che il Fornitore l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xxall’Ente. S.p.A. Il Fornitore L’Appaltatore potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFN. Fermo restando quanto previsto nel successivo articoloIstitutoNazionale di FisicaNucleare codicefiscale 84001850589 Sezione di Roma dell’INFN–Xxxxxxxx Xxxx Xxxx, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 2 - 00185 Roma (Codice della PrivacyItalia) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).xxxx://xxx.xxxx0.xxxx.xx PEC: Xxxx@xxx.xxxx.xx

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Samples: www.roma1.infn.it

Riservatezza. Ciascun Il Fornitore ha l’obbligo si impegna a rispettare, e a far rispettare ai propri dipendenti e/o Ausiliari il vincolo di mantenere riservati i dati e riservatezza relativamente a tutte le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione i dati, le documentazioni e le notizie relative all'Ordine. In tal senso il Fornitore sarà tenuto a porre in essere tutte le necessarie misure di cui venga in possesso prevenzione e, comunquein particolare, tutte le azioni, anche di natura legale, necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo di quanto sopra. Qualora la divulgazione di materiali o informazioni sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili al Fornitore, ai propri dipendenti e/o Ausiliari, il Fornitore sarà tenuto a conoscenza, risarcire Telespazio dei danni che siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione. Gli obblighi di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo riservatezza di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati presente articolo rimarranno efficaci anche oltre la data di conclusione delle attività di cui all'Ordine. Le Parti si danno reciprocamente atto che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli gli obblighi di segretezza anzidettidi cui al presente Articolo resteranno in vigore per il periodo di validità dell’Ordine e per i successivi tre anni dallo scioglimento dello stesso per qualsiasi causa e/o ragione. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezzacui ai precedenti commi, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare l'Ordine si intenderà risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrodiritto ai sensi dell'art.1456 c.c., fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire diritto al risarcimento di tutti i danni danni. Le Parti riconoscono inoltre che dovessero derivare alle Amministrazioni e/nulla di quanto contenuto nell'Ordine potrà mai essere interpretato od utilizzato per impedire la diffusione o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo la circolazione di informazioni che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).siano:

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Samples: www.telespazio.com

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha Il Concessionario dovrà: ◽ mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l’uso di tutti i documenti, disegni, informazioni di cui verrà in possesso; ◽ non scattare fotografie che non siano strettamente connesse con l’esecuzione del servizio appaltato. Tutti i documenti connessi all’espletamento della concessione, da chiunque siano stati prodotti saranno di proprietà del Committente che potrà farne liberamente uso senza alcuna autorizzazione preventiva. Il Concessionario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l’oggetto del Contratto, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dal Committente o che derivasse dall’esecuzione dei Servizi per il Comune. Quanto sopra avrà validità fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio pubblico, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte del Committente. Il Concessionario potrà citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per il Committente, eventualmente illustrando con disegni, purché tale citazione non violi l’obbligo di mantenere riservati i dati riservatezza del presente capitolo. Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei conferenze con propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamenteelaborati, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroConcessionario, fermo restando sino a che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che la documentazione dei lavori non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare del Fornitore medesimo a gare Committente sul materiale scritto e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolografico inerente ai Servizi resi al Comune nell’ambito del Contratto di Concessione, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)che intendesse esporre o produrre.

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Samples: www.ceriano-laghetto.org

Riservatezza. Ciascun Fornitore L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’Autorità e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo del presente contratto. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoririsorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno l’Autorità ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadropresente contratto, fermo restando che il Fornitore l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xxall’Autorità. S.p.A. Il Fornitore L’Appaltatore potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’Autorità. Fermo restando quanto previsto nel successivo articoloall’ art. 20 “Trattamento dei dati”, il Fornitore l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dalla normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR)d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia. Il sottoscritto ……………., in qualità di procuratore speciale della Società , dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., la Società dichiara, a mezzo del proprio rappresentante, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente gli articoli, le clausole e le condizioni di seguito elencate: Art. 6 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio; Art.7 - Garanzia definitiva; Art. 8 – Funzioni; Art. 9 – Obblighi; Art. 10 – Fatturazione - Pagamenti – Tracciabilità dei flussi finanziari; Art. 11 – Penali; Art. 12 – Risoluzione per inadempimento; Art. 13 – Subappalto; - Art. 14 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; Art. 15– Cessione del contratto e del credito; Art.16 - Responsabilità; Art.17 – Foro competente; Art. 18 – Recesso; Art. 19 – Elezione di domicilio. Comunicazioni; Art. 20 – Trattamento dei dati; -Art. 21 – Oneri; Art. 22 – Riservatezza. Firma dell’ Appaltatore ======================================== Richiesto io, dott……………, Ufficiale Rogante delegato alla stipulazione dei contratti presso questa Autorità, ho ricevuto e pubblicato il presente contratto mediante lettura datane ad alta ed intelligibile voce in presenza delle parti contraenti, le quali, prima di sottoscriverlo, anche in margine di ciascun foglio, hanno, da me interpellate, dichiarato essere l’atto stesso conforme alle loro volontà.

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Samples: www.garanteprivacy.it

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo Le Parti s’impegnano a mantenere il massimo riserbo sulle informazioni confidenziali (quali, in via meramente esemplificativa e non limitativa, disegni, prospetti, documentazione, formule e corrispondenza) di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, carattere tecnico e/o commerciale di cui venga possano entrare a conoscenza durante l’esecuzione di ciascun rapporto di fornitura disciplinato dalle presenti condizioni. In particolare, il Fornitore s’impegna, direttamente o indirettamente attraverso propri dipendenti e/o collaboratori od eventuali terzi di cui dovesse avvalersi in possesso etale occasione, comunqueprevia autorizzazione dell’Acquirente, ove occorra anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1381 cod. civ., per tutta la durata del relativo rapporto di fornitura ed anche successivamente alla sua cessazione (a conoscenzaqualsiasi causa sia essa dovuta): (i) a non diffondere, comunicare o comunque divulgare le informazioni di non divulgarli cui l’Acquirente lo metta al corrente, salva autorizzazione scritta da parte dell’Acquirente, e comunque (ii) ad utilizzare tali informazioni esclusivamente nei limiti in alcun modo e in qualsiasi forma cui ciò sia strettamente necessario per l’esatta esecuzione del contratto di fornitura. La riscontrata violazione di tale impegno consentirà all’Acquirente di inibire con effetto immediato l’accesso alle proprie sedi del personale del Fornitore e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi avvalersi dei rimedi previsti all’art. 15 che segue, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominiociò eventualmente derivanti. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendentiriconosce, consulenti e collaboratoriin ogni caso, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni la piena proprietà intellettuale dell’Acquirente in relazione alle informazioni tecniche e/o Xx.Xx.Xxcommerciali e a tutta la documentazione che l’Acquirente gli abbia trasmesso o gli trasmetta ai fini dell’esecuzione di ciascun rapporto di fornitura disciplinato dalle presenti Condizioni. S.p.A. hanno la facoltà Tale rapporto di dichiarare risolto fornitura, infatti, non vale a far sorgere in capo al Fornitore alcun diritto di dirittoproprietà intellettuale, rispettivamentené alcuna licenza al relativo utilizzo, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrosulle suddette informazioni/documentazione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che se non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione nella misura strettamente necessaria per l’esecuzione delle forniture. Alla luce di quanto sopra, esso s’impegna, in seguito alla cessazione del suddetto rapporto (a qualsiasi causa sia essa dovuta) (i) a restituire immediatamente all’Acquirente la partecipazione del Fornitore medesimo suddetta documentazione tecnica e (ii) a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolonon rivelare a terzi tali informazioni, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia finché queste ultime non divengano di protezione dei dati personali (GDPR)dominio pubblico per cause non attribuibili al Fornitore.

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Samples: www.hmsit.it

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro del Contratto – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal del Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Contratto

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro dell’ Accordo quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadroquadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o XxSo.XxRe.XxSa. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadroquadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a XxSo.XxRe.XxSa. S.p.A. A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Accordo Quadro

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Convenzione

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Convenzione

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha I dati dell’aggiudicatario, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 - così come modificato dal D.lgs. 101/2018 - saranno trattati dall’ASUR MARCHE, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e dei regolamenti in materia, correlati al rapporto contrattuale ed alla gestione amministrativa e contabile dello stesso. Con il presente capitolato/contratto si trasmette l’informativa di cui all’art.13 GDPR. L’aggiudicatario riconosce e accetta che qualora l’oggetto contrattuale comporti il trattamento di dati personali per conto dell’ASUR MARCHE, lo stesso sarà designato e costituito, con la stipula del contratto e in relazione all’espletamento dell’appalto, quale Responsabile esterno del Trattamento dei dati nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016(GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, specialmente in riferimento alle disposizioni di cui all’art. 28 GDPR. L’aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione del contratto. Si impegna ad imporre l’obbligo di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussisteriservatezza a tutte le persone che, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni direttamente e/o Xx.Xx.Xxindirettamente verranno a conoscenza delle informazioni riservate. S.p.A. hanno la facoltà L’aggiudicatario dovrà ottemperare diligentemente a tutti gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento nonché formare i propri dipendenti sui loro obblighi e vigilare sull’operato dei propri incaricati del trattamento. Il legale rappresentante dell’aggiudicatario da atto del ricevimento dell’informativa di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione all’art.13 del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 Regolamento (Codice della PrivacyUE) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Contratto Per La Fornitura Di Protesi Ortopediche Ed Altri Dispositivi Impiantabili E Di Sintesi Per Ortopedia/Traumatologia Occorrenti Alla u.o.c. Ortopedia E Traumatologia Del Presidio Ospedaliero 'A. Murri" Presso La Sede Operativa Di Fermo Dell'area Vasta 4 Dell'azienda Sanitaria Unica Regionale Delle Marche

Riservatezza. Ciascun Il Fornitore ha l’obbligo si impegna a mantenere riservato e a non divulgare a terzi senza previo consenso scritto di mantenere riservati Alcon e salvo quanto strettamente necessario, il contenuto dell’Accordo, nonché i dati termini e le condizioni in esso previsti e ogni informazione o materiale prodotti durante il rapporto. Ogni copia o materiale che contenga informazioni, dati o contenuti riservati, incluso quello che contenga informazioni, dati o contenuti derivati dai medesimi, dovrà essere utiliz- zato internamente e scambiato solo tra le Parti. Diversamente, il Fornitore farà in modo che qualsiasi destinatario stipuli un impegno di riservatezza per iscritto con il Fornitore a condizioni sostanzialmente equivalenti al presente Accordo, fornendone copia ad Alcon, dietro richiesta di quest’ultima. Il Fornitore si impegna a non divulgare a terzi né a utilizzare per scopi diversi dall’esecuzione dell’Accordo, informazioni di natura tecnica e commerciale di Alcon, inclusi i disegni, schizzi, modelli, stampi, campioni e componenti, forniti da Alcon per l’esecuzione dell’Ordine stesso o comunque acquisiti nel corso dell’esecuzione del rapporto con Alcon. Tale divieto dovrà considerarsi vincolante per il Fornitore, dipendenti, consulenti, rappresentanti ed eventuali subappaltatori e suoi aventi causa anche successivamente all’estinzione dell’Ac- cordo con Alcon per ulteriori 5 anni e sarà vincolante anche in caso di modifica della ragione sociale e della struttura proprietaria del Fornitore e in relazione a rapporti simili per i quali le informazioni riservate potrebbero essere utilizzate dalle Parti. In caso di violazione Alcon potrà agire per ottenere il risarcimento dei danni, ferma restando la facoltà di perseguire il Fornitore ai sensi degli artt. 000-000-000 c.p.. L’impegno di riservatezza previsto in questo articolo non si estende a quelle informazioni o materiali che siano o diventino di pubblico dominio oppure che siano legittimamente richieste dall’autorità amministrativa o giudiziaria. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b) del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Reg UE 679/2016), le Parti riconoscono reciprocamente che il trattamento dei Dati Personali di cui verranno a conoscenza in quanto presenti in questo Accordo è necessario all’esecuzione delle attività ivi previste e sarà condotto nel rispetto dalla normativa vigente sulla Protezione dei Dati Personali. Alcon ed il Fornitore, in persona del loro legale rappresen- tante p.t., sono pertanto Titolari autonomi ai sensi del richiamato Regolamento, ciascuno per quanto di propria competenza. Le Parti altresì riconoscono di essere mutualmente edotte circa la possibilità di esercitare i propri diritti ai sensi degli articoli da 15 a 21 del Regolamento e che i Dati saranno trattati e conservati per il tempo necessario all’adempimento degli obblighi previsti dall’Accordo nonché per l’ulteriore tempo richiesto dalla legge. Il Fornitore si impegna a trattare i Dati Personali di Alcon soltanto nella misura necessaria ad adempiere ai propri obblighi ai sensi dell’Accordo, senza divulgarli a terzi a meno che ciò non sia necessario per l’adempimento. Il Fornitore dovrà altresì limitare la condivisione dei Dati Personali all’interno della sua struttura e mantenere appropriate misure tecniche per proteg- xxxx tali Dati Personali contro il trattamento illecito o non autorizzato o la loro perdita acci- dentale. Nel caso ciò accada, il Fornitore deve comunicare ad Alcon entro le successive 24 ore la perdita, furto, violazione o accesso non autorizzato. Per le spedizioni richieste da Alcon, il Fornitore deve utilizzare corrieri abilitati e riconosciuti sul territorio nazionale e/o internazionale, dotati di idonea assicurazione per la merce traspor- tata, provvedendo a trasmettere copia dei relativi documenti di viaggio ad Alcon. In caso di particolari necessità/rischi nelle spedizioni dovute alle caratteristiche del Bene trasportato, il Fornitore si impegna a stipulare, anche su richiesta di Alcon, le necessarie assicurazioni inte- grative al fine di garantire la consegna. Il relativo costo e le modalità saranno definite e concordate di volta in volta tra le Parti. Eventuali soste, stalli e altre spese dovute a carenze documentali del Fornitore saranno addebitate allo stesso. Per le spedizioni dall’estero, il For- nitore è obbligato a inviare, prima dell’arrivo del Bene, certificato d’origine e copia della fattura per la dogana in quattro esemplari. Con riferimento all’imballaggio, se escluso dal prezzo, il Fornitore è tenuto, all’atto della spedizione del Bene, a dare precise disposizioni per la sua restituzione, dovendosi ritenere che, in mancanza di istruzioni, il Fornitore intende abbando- nare l’imballo stesso, che non dovrà essere fatturato ad Alcon per nessun motivo. Il Fornitore garantisce che i Beni da lui forniti, non comportano contraffazione di titoli di pri- vativa industriale o intellettuale di terzi, assumendosi il Fornitore l’onere della pronta defini- zione delle eventuali pretese di terzi che assumano violati loro diritti di proprietà industriale o intellettuale a motivo del possesso o uso, a seconda dei casi, da parte di Alcon e tenendo comunque Alcon indenne da tali pretese. Fatti salvi diversi accordi scritti, il Fornitore rinuncia a far valere nei confronti di Alcon suoi eventuali diritti di privativa industriale sui Beni. Il Fornitore riconosce l’esclusiva titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale di Alcon. Ove l’esecuzione del rapporto ne preveda l’utilizzo da parte del Fornitore, Alcon ne autorizza il Fornitore all’uso per le sole finalità di cui al presente Accordo, conformemente alle direttive e alle specifiche tecniche ricevute da Alcon, senza che il presente Accordo costituisca o implichi licenza d’uso di tali diritti a favore del Fornitore. Il Fornitore sarà tenuto a tutelare, risarcire e tenere indenne Alcon da qualsiasi danno, re- clamo, responsabilità e/o spesa, ivi comprese quelle legali, e/o perdita derivante o risultante in qualsiasi modo da difetti o vizi o malfunzionamento o non conformità del Bene oggetto del presente Accordo, nonché per i danni che transitano per le apparecchiature Alcon possa sopportare o subire e che sorgano da, siano in connessione con o derivino da (i) violazione dei diritti di elaborazione datiproprietà intellettuale o industriale (ii) azioni o omissioni colpose o dolose del Fornitore, di cui venga in possesso edei suoi dipendenti, comunquecollabo- ratori, consulenti, agenti, rappresentanti o subappaltatori autorizzati (iii) lesioni personali (in- clusa la morte) o danni alla proprietà derivanti, connessi o determinati dal Bene ovvero im- putabili ad azioni o omissioni del Fornitore, dei suoi dipendenti, agenti, collaboratori, xxxxx- xxxxx, rappresentanti o subappaltatori autorizzati o altri, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo prescindere dalla circostanza che tali azioni e in qualsiasi forma omissioni siano colpose o no e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario se tali azioni o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano omissioni avvengano nell’ambito dell’attività lavorativa o divengano di pubblico dominiono. Il Fornitore è responsabile dovrà aver sottoscritto idonea copertura assicurativa per l’esatta osservanza responsabilità civile, anche da parte dei propri dipendentiprodotto, consulenti e collaboratorifornendo ad Alcon, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendentisu richiesta della stessa, consulenti e collaboratori i certificati di questi ultimiassicurazione comprovanti tale idonea copertura. Il numero di sinistri durante il periodo di assicurazione non potrà essere limitato. Inoltre, degli obblighi salvi i casi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/dolo o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolocolpa grave, il Fornitore si impegnaterrà indenne Alcon verso ogni azione, altresìrichiesta o domanda da parte di terzi per responsabilità extracon- trattuale o di altro tipo, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione direttamente o indirettamente connessa con guasti o difetti dei dati personali (GDPR)Ben, salvo ogni altro diritto o rimedio esperibile per legge.

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Samples: www.alcon.co.it

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha I dati dell’aggiudicatario, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 - così come modificato dal D.lgs. 101/2018 - saranno trattati dall’ASUR MARCHE, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e dei regolamenti in materia, correlati al rapporto contrattuale ed alla gestione amministrativa e contabile dello stesso. Con il presente capitolato/contratto si trasmette l’informativa di cui all’art.13 GDPR. L’aggiudicatario riconosce e accetta che qualora l’oggetto contrattuale comporti il trattamento di dati personali per conto dell’ASUR MARCHE, lo stesso sarà designato e costituito, con la stipula del contratto e in relazione all’espletamento dell’appalto, quale Responsabile esterno del Trattamento dei dati nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016(GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, specialmente in riferimento alle disposizioni di cui all’art. 28 GDPR. L’aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione del contratto. Si impegna ad imporre l’obbligo di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussisteriservatezza a tutte le persone che, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni direttamente e/o Xx.Xx.Xxindirettamente verranno a conoscenza delle informazioni riservate. S.p.A. hanno la facoltà L’aggiudicatario dovrà ottemperare diligentemente a tutti gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento nonché formare i propri dipendenti sui loro obblighi e vigilare sull’operato dei propri incaricati del trattamento. Il legale rappresentante dell’aggiudicatario dà atto del ricevimento dell’informativa di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione all’art.13 del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 Regolamento (Codice della PrivacyUE) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Contratto Di Concessione Per L’affidamento Del Servizio Di Gestione Del Bar Interno Al Presidio Ospedaliero “A. Murri” Di Fermo – Gara N° 8583712 – Cig: 9252267c41 Tra Azienda Sanitaria Unica Regionale Delle Marche, Con Sede Ad Ancona, via Caduti Del Lavoro N. 40, (Di Seguito Denominate Azienda}, Codice Fiscale E Partita Lva. 02175860424, Rappresentata Dal Dott. Fulvio De Cicco, Nato a Roma Il 27.01.1972, Codice Fiscale Dccflv72a28h501b, Domiciliato Per La Carica in Fermo, via Zeppilli N. 18, Che Interviene Nel Presente Contratto in Qualità Di Direttore Pro Tempore Della Unita Operativa Complessa Supporto All’area Acquisti E Logistica Dell'articolazione Aziendale Denominata Area Vasta 4 E L’operatore Economico

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo Poiché l’esecuzione del contratto richiederà lo scambio tra le parti di mantenere riservati informazioni, dati e conoscenze che costituiscono patrimonio indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi individuati nel Capitolato e possono riferirsi anche a processi interni di Etra S.p.A., come pure a ricerche, alle parti è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le informazioni, i dati e le conoscenze riservati a soggetti che non siano autorizzati. Tali informazioni, ivi comprese quelle dati e conoscenze, dovranno essere utilizzati nella misura e con mezzi strettamente necessari e connessi allo svolgimento delle attività previste dal Capitolato e con modalità che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Il trattamento di eventuali dati personali e sensibili dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche e del Reg. UE 2016/679. Gli obblighi di riservatezza si estendono dalla sottoscrizione del presente accordo, per tutta la durata del contratto fino al decimo anno successivo alla stessa, salvo eventuali estensioni del periodo di validità dell’accordo di riservatezza stesso da concordare in seguito tra le parti e prima dello scadere del termine suindicato. Alla scadenza e in caso di risoluzione per qualsiasi forma motivo del presente accordo, le parti si impegnano reciprocamente a cancellare o a distruggere qualsiasi registrazione, effettuata su qualunque supporto, di tali informazioni, dati e conoscenze. Nel caso in cui la parte che ha ricevuto le informazioni, i dati e le conoscenze riservati abbia violato gli obblighi di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo riservatezza di cui al precedente comma sussistepresente accordo e tale violazione sia ad essa imputabile, altresìsarà tenuta a corrispondere all’altra parte la somma di € 20.000,00, relativamente a tutto fatto salvo il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominiorisarcimento del danno ulteriore. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti trattamento di eventuali dati personali e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione sensibili dovrà avvenire nel rispetto del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (D.Lgs.196/2003 “Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali” e sue successive modifiche e del Reg. UE 2016/679. L’Aggiudicatario, ai sensi dall’art. 28 Reg. UE 2016/679, dovrà essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità richiamati dall’articolo stesso ai fini della nomina come Responsabile del trattamento. L’Aggiudicatario potrà essere nominato Responsabile del trattamento al momento della sottoscrizione del contratto per i soli trattamenti necessari allo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato, questi dovrà impegnarsi al rispetto degli obblighi previsti dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Reg. UE 2016/679. Quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali (GDPR)l’aggiudicatario sarà tenuto a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento nella nomina, tra cui adottare e verificare il rispetto delle misure di sicurezza previste dal Reg. UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i. Il Titolare del trattamento ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite al Responsabile del trattamento, con il tramite dell’Ufficio Privacy preposto.

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Samples: www.etraspa.it

Riservatezza. Ciascun Fornitore L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedell’appalto. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo del presente appalto. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano e/o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore L’Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno l’ASP ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrocontratto, fermo restando che il Fornitore l’Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xxderivare. S.p.A. Il Fornitore L’Aggiudicatario potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione stessa del Fornitore medesimo fornitore a gare e o appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore L’Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) 196/03 e dal Regolamento europeo 2016/679 s.m. ed i. e dai regolamenti di attuazione in materia di protezione dei riservatezza. In particolare, per quanto concerne i trattamenti di dati personali (GDPR)e sensibili effettuati dall’Aggiudicatario nello svolgimento del servizio, l’Aggiudicatario assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dei dati. Nella sua qualifica di responsabile esterno del trattamento dei dati, l’Aggiudicatario si impegna ad osservare e mettere in atto quanto di seguito riportato.

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Samples: www.aspfe.it

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, Le Parti si impegnano a conoscenza, di non divulgarli rivelare o comunicare in alcun modo a terzi per qualsivoglia scopo o ragione qualsiasi Informazione Riservata reciprocamente trasmessa durante lo svolgimento del Progetto. Le Informazioni Riservate potranno tuttavia essere divulgate ai dipendenti e in qualsiasi forma e ai consulenti delle Parti che abbiano necessità di non farne oggetto conoscerle, purché siano vincolati dalle Parti agli stessi obblighi di utilizzazione a qualsiasi titolo riservatezza previsti dal presente contratto. Nessuna delle Informazioni Riservate potrà essere utilizzata dalle Parti per scopi diversi da quelli previsti dal presente contratto. Le Parti non potranno copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsivoglia forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Riservate reciprocamente trasmesse, salvo che nella misura strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro necessaria per consentire la realizzazione degli obiettivi oggetto del presente contratto. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e comunque le misure di sicurezza necessarie a proteggere le Informazioni Riservate e ad assicurare che non venga in alcun modo leso il carattere della loro riservatezza. Ciascuna Parte comunicherà tempestivamente per i cinque anni successivi alla cessazione iscritto all’altra ogni eventuale uso non autorizzato o divulgazione delle Informazioni Riservate di efficacia del rapporto contrattualecui giunga a conoscenza e fornirà tutta la ragionevole assistenza per far cessare tale uso e/o divulgazione non autorizzati. L’obbligo Gli obblighi di riservatezza di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente presente contratto si intendono estesi a tutto il materiale originario qualsiasi persona fisica o predisposto giuridica in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominioqualsiasi modo collegata con una delle Parti. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, A tal fine le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno Parti si impegnano ad assicurare la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione soltanto alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresìpersone direttamente coinvolte ai fini dell’esame delle stesse, a rispettare quanto cui la rivelazione è essenziale per lo scopo previsto dal D.Lgspresente contratto. n. 196/2003 (Codice Le Parti si impegnano pertanto ad assicurare che tutte le persone che vengono a conoscenza delle Informazioni Riservate siano consapevoli del presente contratto, della Privacy) sua natura confidenziale e del carattere confidenziale delle Informazioni Riservate e, pertanto, si conformino ai termini e alle condizioni del presente contratto. Le obbligazioni previste dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).presente contratto non si applicano alle Informazioni Riservate che:

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Samples: Contratto Di Collaborazione

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – del Contratto (salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - medesimi) nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsDlgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Contratto

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e Ciascuna Parte si impegna a garantire il riserbo circa tutte le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, documenti, compresi quelli di cui venga in possesso ecarattere tecnico-scientifico, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo oggetto del presente Accordo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo ad utilizzarli esclusivamente per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente presente atto. Per lo svolgimento di attività che richiedano particolari condizioni di riservatezza dovranno essere designati esclusivamente esperti in possesso dei requisiti previsti per la gestione di tali attività e di tale designazione dovrà essere data tempestiva comunicazione alla controparte. Le Parti si impegnano reciprocamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che siano informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa della relazione finale, o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidettimancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di inosservanza accertamento, in sede di esame della relazione finale, di grave violazione degli obblighi di riservatezzacui al presente accordo, le Amministrazioni eper cause imputabili a Regione e tali da pregiudicare la realizzazione del progetto, ISS intima per iscritto a mezzo raccomandata a/o Xx.Xx.Xxr, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto di diffida. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di dirittodiritto a decorrere dalla data indicata nel termine di cui sopra. L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui la Regione non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo Regione ha l’obbligo di provvedere, rispettivamenteentro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme erogate sino alla data di risoluzione dell’atto. In caso di controversia nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente atto, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadroforo competente sarà quello di Roma. La Regione si impegna secondo le normative vigenti a comunicare a ISS il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della restituzione del presente atto. Si fa presente che in assenza di tale codice non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell’ambito del presente accordo di collaborazione. Il presente atto viene letto, fermo restando che il Fornitore approvato e sottoscritto in firma digitale e sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi registrato solo in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresìcaso d'uso, a rispettare quanto previsto dal D.Lgscura e spese della parte richiedente. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).Per l’ISS Per la Regione LOMBARDIA

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Samples: Accordo Di Collaborazione

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo XXX si obbliga a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni e i dati, relativi all'oggetto dell’incarico ed al suo svol- gimento, e si obbliga a non divulgarli o renderli noti a terzi, salvo che in ottemperanza a disposizioni e provvedimenti dell’Autorità. In tal caso, AAI avvertirà prontamente il Cliente con comunicazione scrit- ta, così che egli possa tutelarsi in maniera adeguata. AAI si obbliga, inoltre, a rispettare la L. 675/96. XXX avrà il diritto di mantenere riservati mostrare i dati files e le note di lavoro nell’ambito di verifiche ispettive di qualità o di con- formità, svolte da enti accreditati ai quali AAI è associata. Sia AAI che gli enti di certificazione garantiranno, per queste forme di ac- cesso ai dati, la stessa riservatezza. Le informazioni non saranno trattate come riservate qualora: i) esse siano, al momento o nel futuro, di pubblica accessibilità, ii) le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per nel momento in cui vengono fornite ad AAI, siano già pubbliche e iii) le apparecchiature informazioni siano fornite da una parte terza non soggetta ad obblighi di elaborazione datiriserva- tezza verso il Cliente. XXX ha inoltre facoltà di includere il nominativo del Cliente nel proprio elenco di referenze. Il Cliente non divulgherà, di cui venga né renderà accessibile a terzi, nemmeno in possesso eparte, comunquei risultati del lavoro svolto da AAI, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto riservato di pro- prietà di AAI, l’oggetto dell’incarico, del servizio e del ruolo svolto da AAI, fatto salvo il caso in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne cui i dati che terzi siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti espressamente contemplati nel contratto e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In fatto salvo il caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, in cui il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà Cliente sia tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/fornire le informazioni in ottemperanza a disposizioni o a Xxprovvedimenti dell’Autorità.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: cittametropolitana.ve.it

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di Le Parti si impegnano a considerare riservata ogni informazione connessa al Progetto e all’Accordo. Ciascuna Parte, anche attraverso il proprio Responsabile Scientifico, si impegna a mantenere riservati tutti i dati e le dati, informazioni, ivi comprese quelle che transitano notizie e documenti forniti dall’altra Parte per le apparecchiature l’esecuzione del Progetto, nella più assoluta e completa segretezza e non divulgherà tali informazioni senza il previo consenso scritto dell’altra Parte. Ciascuna Parte si impegna, inoltre, a estendere il predetto obbligo a qualunque altra persona che, per qualsiasi motivo e a qualsiasi titolo, possa venire eventualmente a conoscenza di elaborazione tali dati, informazioni, notizie e documenti. Le Parti riconoscono che le informazioni riservate e confidenziali fornite per l’esecuzione del Progetto sono di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati proprietà esclusiva della Parte che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidettile ha rivelate. In caso di inosservanza degli specifica richiesta da parte del titolare, ciascuna Parte è tenuta a restituire le informazioni riservate e confidenziali ricevute. Le Parti sono tenute a conservare le informazioni riservate e confidenziali utilizzando adeguate modalità di conservazione e le necessarie precauzioni, con la diligenza richiesta dalle circostanze. Le Parti non possono riprodurre in alcun modo o attraverso alcun mezzo le informazioni riservate e confidenziali. L’obbligo di riservatezza non riguarda le informazioni che, al momento della comunicazione fossero già in possesso della Parte ricevente, e ciò sia dimostrabile, divenissero di pubblico dominio non per colpa della Parte ricevente o fossero rivelate alla Parte ricevente da una terza parte non vincolata da obblighi di riservatezzasegretezza. Le Parti si impegnano, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresìinoltre, a rispettare trattare i dati personali di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante la realizzazione del Progetto in conformità a quanto previsto disposto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (196 del 30 giugno 2003 “Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. Le Parti, debitamente informate in merito a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prestano il loro consenso e danno espressa autorizzazione affinché i rispettivi dati personali (GDPR).vengano dalle stesse reciprocamente trattati e/o comunicati nei limiti del perseguimento dei fini connessi alla realizzazione del Progetto, nonché per i seguenti scopi:

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Samples: Accordo Di Collaborazione Scientifica

Riservatezza. Ciascun Fornitore L'appaltatore ha l’obbligo l' obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro all'esecuzione dell'appalto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominiodell'appalto. Il Fornitore L'appaltatore è responsabile per l’esatta l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno riservatezza l’Azienda USL della Valle d’Aosta ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, contratto fermo restando che il Fornitore l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore derivarne L'appaltatore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del contratto appalto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore dell'appaltatore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: ossccpp.regione.vda.it

Riservatezza. Ciascun Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro del Contratto – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Contratto

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo Nell’ambito della presente Convenzione, le Parti si scambieranno informazioni riservate e confidenziali come definite all’art. 5 dell’Accordo che, ad eccezione di mantenere riservati i dati quanto ivi espressamente disciplinato, si intende integralmente richiamato, valido ed efficace. I Proff. Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx ed Xxxxxx Xx Xxxxxxx che assumono, per conto del Politecnico, il ruolo di gestori delle informazioni riservate e le informazioniconfidenziali (di seguito, ivi comprese quelle “Gestore delle Informazioni Confidenziali”), sottoscrivono la presente Convenzione per presa in carico degli obblighi di confidenzialità e delle responsabilità conseguenti dal presente articolo. Il Politecnico non può escludere che transitano vi siano al suo interno ricercatori che, autonomamente e senza aver accesso alle informazioni riservate e confidenziali dell’altra Parte, stiano effettuando ricerche nello stesso campo di attività oggetto della presente Convenzione. Pertanto, la Struttura riconosce che la presente Convenzione è limitata, per le apparecchiature quanto riguarda il Politecnico, al gruppo di elaborazione datiricerca composto da: Xxxxxxxx Xxxxxx, di cui venga in possesso eXxxxxx Xx Xxxxxxx, comunqueXxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque Xxxxx Xxxxxxx. Fatta eccezione per i cinque anni successivi alla cessazione casi di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo dolo o colpa grave, le Parti convengono che eventuali azioni di risarcimento per i danni, patrimoniali (nella duplice accezione di danno emergente e lucro cessante) e non patrimoniali, subiti dalle Parti nonché da loro terzi e derivanti da qualunque titolo, per la violazione degli obblighi di confidenzialità di cui al precedente comma sussistepresente articolo non potranno in nessun caso eccedere, altresìcumulativamente e compreso qualunque costo o spesa connessi, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano l’importo di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR€ 20.744,25 ( euro ventimilasettecentoquarantaquattro/25 ).

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Samples: Convenzione Attuativa

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Convenzione

Riservatezza. Ciascun Fornitore L’Appaltatore ha l’obbligo l’obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il di- ritto al risarcimento dei danni subiti dall’Ente, di mantenere riservati riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto, i dati dati, le notizie e le informazioniinforma- zioni in ordine alle attività svolte in adempimento del Contratto, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, nonché quelli relativi alle attività svolte dall’Ente di cui venga in possesso esia, comunque, venuta a conoscenza, conoscen- za nel corso di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia esecuzione del rapporto contrattualeContratto stesso. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne del presente Contratto, fatta eccezione per i dati dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico pub- blico dominio. Il Fornitore Le notizie e i dati di pertinenza dell’Ente di cui dovesse venire a conoscenza il personale dell’Appaltatore in relazione all’esecuzione del servizio, non de- vono in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicati o divulgati a terzi. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendentidi- pendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o do- cumento di cui sia venuto in possesso in ragione dell’incarico affidatogli con il Contratto. L’Ente assicura la segretezza anzidettie la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale patrimonio dell’Appaltatore e utilizzato per il ser- vizio. In caso di inosservanza degli L’Appaltatore deve essere in regola con gli obblighi di riservatezzacui al D.Lgs. 30/06/2003, le Amministrazioni e/o Xxn. 196 e s.m.i.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal al D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) 101/2018. L’Appaltatore è nominato quale responsabile del tratta- mento con gli obblighi di cui all’art. 28 GDPR e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)le modalità descritte nel Ca- pitolato descrittivo e prestazionale.

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Samples: Contratto Per L’acquisizione Servizi Complementari Al Contratto

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro del Contratto – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal del Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Contratto

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro del Contratto – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal del Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Contratto

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando fermorestando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: Convenzione

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominiopubblicodominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xxla So.XxRe.XxSa. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xxalla So.XxRe.XxSa. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Samples: www.soresa.it