Riservatezza. 27.1 Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto Quadro, anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 27.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutivi, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni. 27.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 27.4 Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 27.5 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro , fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.p.A. 27.6 Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 27.7 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Appears in 5 contracts
Samples: Contratto Quadro, Contratto Quadro, Contratto Quadro
Riservatezza. 27.1 21.1 Il Fornitore ha l’obbligo di si impegna a mantenere riservati i la completa riservatezza sulle notizie, sulle informazioni e sui dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso eforniti o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto Quadro, anche successivamente alla cessazione di efficacia appresi durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.
27.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro contrattuale e dei relativi Contratti esecutivi, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.
27.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivirivestono carattere segreto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominiosi protrarrà anche oltre la scadenza del Contratto e dovrà essere esteso al personale ovvero ad ulteriori terzi della cui attività il Fornitore si avvalga.
27.4 21.2 Qualora il Fornitore venisse meno all’obbligo di segretezza di cui al Contratto, tale comportamento sarà considerato atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c., nonché atto illecito non solo ai sensi del presente Contratto, ma anche ai sensi degli artt. 98 e 99 del D. Lgs. 10.2.2005, n. 30 (come modificato dal D. Lgs. 11 maggio 2018, n. 63) con tutte le inerenti e conseguenti responsabilità previste dalla normativa vigente.
21.3 Il Fornitore è responsabile si impegna a conservare i Segreti Commerciali di GSK soltanto per l’esatta osservanza il periodo specificato da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidettiGSK.
27.5 21.4 Il Fornitore si impegna a restituire, a proprie spese, distruggere o cancellare tutti i Segreti Commerciali di GSK in suo possesso o sotto il suo controllo, ivi inclusi tutti gli originali e le copie relative agli stessi, su richiesta di GSK. Il Fornitore provvederà a darne conferma per iscritto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla restituzione, cancellazione o distruzione.
21.5 In caso di inosservanza degli obblighi trasferimento dei Segreti Commerciali di riservatezzaGSK, mediante la posta elettronica o altri sistemi informatici, le Amministrazioni Beneficiarie e/Parti si impegnano ad utilizzare le specifiche tecniche di codifica, secondo le linee guida fornite da GSK.
21.6 In caso di perdita o furto dei Segreti Commerciali di GSK, iI Fornitore si impegna ad inviare con email al seguente indirizzo xxxx@xxx.xxx, qualsiasi divulgazione sospetta o effettiva non autorizzata. Il Fornitore collaborerà con GSK per identificare la Consip S.pcausa e adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale violazione.A.
21.7 GSK e i suoi consulenti, auditors (interni ed esterni) che la medesima può nominare hanno la facoltà di dichiarare risolto di dirittocontrollare i sistemi, rispettivamentei dati, il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro , fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.p.A.
27.6 Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione le pratiche e le procedure del Fornitore medesimo a gare che vengono utilizzate nell’esecuzione del Contratto, al fine di verificare l’integrità dei Segreti Commerciali di GSK e appaltila conformità con i requisiti relativi alla segretezza delle informazioni.
27.7 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Appears in 3 contracts
Samples: Condizioni Generali Di Acquisto, General Conditions of Purchase, Conditions of Purchase
Riservatezza. 27.1 1. Il Fornitore e la ASL Cagliari sono obbligati, ciascuno per quanto di propria competenza, a non divulgare le informazioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza nell’ambito dell’esecuzione del contratto.
2. Il Fornitore, in particolare, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenzaconoscenza in corso di esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto Quadrocontratto stesso e, anche successivamente comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualecontrattuale tra lo stesso e la ASL Cagliari.
27.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutivi, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs3. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.
27.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
27.4 Il Fornitore è responsabile per l’esatta responsabile, inoltre, dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, del rispetto degli obblighi di segretezza anzidettiriservatezza di cui sopra.
27.5 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o riservatezza la Consip S.p.A. hanno ASL Cagliari ha la facoltà di dichiarare risolto la risoluzione di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro diritto del contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire la predetta Stazione Appaltante di tutti i danni che a questa dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.pdalle violazione degli obblighi anzidetti.A.
27.6 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro contratto stipulato con la ASL Cagliari, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo dello stesso a gare e appaltied appalti ed, in ogni caso, in adempimento di specifici obblighi di legge.
27.7 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31, il Fornitore si impegna6. Il predetto Appaltatore è obbligato, altresì, a rispettare quanto previsto dalla la normativa sul trattamento dei dati personali (di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i(cd. Codice della Privacy).) e ulteriori provvedimenti in materia.
Appears in 3 contracts
Samples: Contratto Di Fornitura, Contratto Di Fornitura E Lavori, Contratto Di Fornitura
Riservatezza. 27.1 30.1 Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto Quadro, anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
27.2 30.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutivi, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.
27.3 30.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
27.4 30.4 Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
27.5 30.5 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.p.A.
27.6 30.6 Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
27.7 30.7 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 3134, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Appears in 2 contracts
Samples: Convenzione Consip Per Servizi Di Cloud Computing, Contratto Quadro
Riservatezza. 27.1 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto Quadro, anche successivamente della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
27.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutivi, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs2. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.
27.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro della Convenzione e dei Contratti Esecutividegli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
27.4 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
27.5 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie Contraenti e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo contratto di fornitura ovvero il Contratto Quadro la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie Contraenti e/o a alla Consip S.p.A.A..
27.6 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro della Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
27.7 Fermo 6. Xxxxx restando quanto previsto nel successivo articolo 3121, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Appears in 2 contracts
Samples: Convenzione, Service Agreement
Riservatezza. 27.1 1. Il Fornitore ha l’obbligo l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici e le informazioni, i documenti e notizie di carattere riservato riguardanti il Committente e/o la Regione Lazio, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione all'esecuzione del presente Contratto Quadro, anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualeContratto.
27.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutivi, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, 2. L'obbligo di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.
27.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi sussisteal precedente paragrafo, altresì, sussiste relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro e servizio, ad esclusione dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
27.4 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimiquest’ultimi, degli anzidetti obblighi di segretezza anzidettisegretezza.
27.5 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip S.p.A. hanno la il Committente, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.pderivare.A.
27.6 5. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali del presente Contratto Quadro nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Committente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
27.7 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31, il 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali legge italiana vigente e dal Regolamento UE nr. 679/2016 (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.iGDPR) in materia di riservatezza.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Appears in 2 contracts
Samples: Contract for the Upgrade of Data Center Storage and Related Specialist Support Services, Procedura Aperta Telematica Per l'Affidamento Della Fornitura Del Sistema Informativo Human Capital Management
Riservatezza. 27.1 30.1 Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto Quadro, anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
27.2 30.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutivi, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.
27.3 30.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
27.4 30.4 Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
27.5 30.5 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro , fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.p.A.
27.6 30.6 Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
27.7 30.7 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 3135, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Quadro, Contratto Quadro
Riservatezza. 27.1 Il Fornitore ha l’obbligo 19.1 I dati forniti dai richiedenti saranno oggetto di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano trattamento esclusivamente per le apparecchiature finalità indicate nell’Avviso pubblico e per le attività connesse. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati da Invitalia in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di elaborazione datitali dati (DGPR), unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati e non saranno oggetto di diffusione. Titolare del trattamento dei dati è Invitalia Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e la creazione d’impresa SpA, con sede a Xxxx xxx Xxxxxxxx 00. Alle imprese destinatarie del finanziamento sono riconosciuti i diritti di cui ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, , con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa e tenuto conto del ruolo istituzionale svolto da Invitalia. In particolare, a mero titolo esemplificativo, Le potrà richiedere a Invitalia, in qualsiasi momento:
1. la conferma che sia o meno in corso un trattamento inerente i Suoi dati personali e, in tal caso, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, ottenere l’accesso ai medesimi dati;
2. la rettifica di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto Quadro, anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
27.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutivi, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo dati imprecisi e/o incompleti conservati da Invitalia (c.d. “diritto di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i rettifica”);
3. la cancellazione dei dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature ha fornito a Invitalia nel rispetto di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso quanto stabilito all’art. 17 del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul GDPR (c.d. “diritto all’oblio”);
4. la limitazione del trattamento dei dati personali (D.Lgsc.d. n. 196/2003 e s.m.i.“diritto di limitazione”), e fermo restando altresì l’obbligo ;
5. di restituzione a Consip e/opporsi al trattamento o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.
27.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto revocare il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
27.4 Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
27.5 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro , fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.p.A.
27.6 Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
27.7 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento consenso all’utilizzo dei dati personali effettuato da CHILI per le finalità di cui alla presente informativa (D.Lgsc.d. n. 196/2003 e s.m.i“diritto di opposizione”).) e ulteriori provvedimenti in materia.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Di Concessione Di Agevolazione, Contratto Di Concessione Di Agevolazione
Riservatezza. 27.1 Il Fornitore ha l’obbligo 16.1. Le Parti convengono che la sottoscrizione e il contenuto dei Contratti Attuativi, nonché – più in generale – tutte le informazioni che, ai fini dell’esecuzione dei Servizi di Supporto Progettazione, verranno trasmesse, con qualsiasi formato (ad es. informatico, cartaceo, orale, ecc.), dal Committente all’Operatore Economico (nel seguito, le “Informazioni Riservate”) saranno da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, anche qualora non siano espressamente indicate come “riservate”.
16.2. L’Operatore Economico potrà utilizzare le Informazioni Riservate solo ed esclusivamente al fine di eseguire i Servizi di Supporto Progettazione di cui ai singoli Contratti Attuativi.
16.3. L’Operatore Economico, anche per i propri dipendenti e/o collaboratori si impegna e si obbliga:
a. a mantenere riservati riservate e confidenziali i dati Contratti Attuativi e le informazioniInformazioni Riservate, ivi comprese quelle che transitano per adottando ogni opportuna misura ad evitare la diffusione anche accidentale delle stesse;
b. adottare ogni più opportuna cautela affinché né i Contratti Attuativi, né le apparecchiature di elaborazione datiInformazioni Riservate vengano diffusi, di cui venga in possesso e, comunque, divulgati o trasmessi a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e terzi in qualsiasi forma e di con qualsiasi mezzo;
c. non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione rilasciare o divulgare, senza il preventivo consenso scritto del presente Contratto QuadroCommittente, alcun comunicato o annuncio, anche successivamente alla cessazione al pubblico, di efficacia del rapporto contrattuale.
27.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutivi, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo natura promozionale e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possessoanche su social network o siti istituzionali, nei quali siano contenuti i dati riguardo alla sottoscrizione e contenuto dei Contratti Attuativi, nonché riguardo alle Informazioni Riservate.
16.4. Resta inteso che l’Operatore Economico potrà comunicare le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip Informazioni Riservate alle Autorità pubbliche e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazionigiurisdizionali, nei limiti in cui la comunicazione corrisponda a un preciso obbligo inderogabile di legge, regolamento ovvero ad uno specifico ordine immediatamente coercibile di un’autorità giudiziaria o ente governativo, purché nella misura strettamente necessaria all’adempimento del detto ordine od obbligo e, laddove consentito, previa consultazione con Xxxxx.Xx (o, in caso contrario, dandone successivamente tempestiva informazione a Xxxxx.Xx).
27.3 L’obbligo 16.5. Tutti gli obblighi di riservatezza previsti dal presente art. 16 verranno meno allo spirare del 24° (ventiquattresimo) mese successivo alla scadenza dell’Accordo Quadro (oppure alla scadenza dell’ultimo Contratto Attuativo affidato all’Operatore Economico, se successiva).
16.6. Qualsiasi violazione degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto al presente art. 16 comporterà la risoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
27.4 Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoriAttuativi stipulati con l’Operatore Economico inadempiente, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori l’obbligo di questi ultimi, degli obblighi quest’ultimo di segretezza anzidetti.
27.5 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro , fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o patiti dalla Committente stessa e salve le ulteriori azioni a Consip S.ptutela delle ragioni della Committente innanzi a tutte le autorità competenti.A.
27.6 Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
27.7 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Appears in 2 contracts
Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Supporto Alla Progettazione, Accordo Quadro
Riservatezza. 27.1 21.1 Il Fornitore ha l’obbligo di si impegna a mantenere riservati i la completa riservatezza sulle notizie, sulle informazioni e sui dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso eforniti o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto Quadro, anche successivamente alla cessazione di efficacia appresi durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.
27.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro contrattuale e dei relativi Contratti esecutivi, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.
27.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivirivestono carattere segreto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominiosi protrarrà anche oltre la scadenza del Contratto e dovrà essere esteso al personale ovvero ad ulteriori terzi della cui attività il Fornitore si avvalga.
27.4 21.2 Qualora il Fornitore venisse meno all’obbligo di segretezza di cui al Contratto, tale comportamento sarà considerato atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c., nonché atto illecito non solo ai sensi del presente Contratto, ma anche ai sensi degli artt. 98 e 99 del D. Lgs. 10.2.2005, n. 30 (come modificato dal D. Lgs. 11 maggio 2018, n. 63) con tutte le inerenti e conseguenti responsabilità previste dalla normativa vigente.
21.3 Il Fornitore è responsabile si impegna a conservare i Segreti Commerciali di ViiVsoltanto per l’esatta osservanza il periodo specificato da parte ViiV.
21.4 Il Fornitore si impegna a restituire, a proprie spese, distruggere o cancellare tutti i Segreti Commerciali di ViiV in suo possesso o sotto il suo controllo, ivi inclusi tutti gli originali e le copie relative agli stessi, su richiesta di XxxXX. Il Fornitore provvederà a darne conferma per iscritto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla restituzione, cancellazione o distruzione dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori Segreti Commerciali di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.ViiV.
27.5 21.5 In caso di inosservanza degli obblighi trasferimento dei Segreti Commerciali di riservatezzaViiV, mediante la posta elettronica o altri sistemi informatici, le Amministrazioni Beneficiarie e/Parti si impegnano ad utilizzare le specifiche tecniche di codifica, secondo le linee guida fornite da ViiV.
21.6 In caso di perdita o furto dei Segreti Commerciali di ViiV, iI Fornitore si impegna ad inviare con email al seguente indirizzo xxxx@xxx.xxx, qualsiasi divulgazione sospetta o effettiva non autorizzata. Il Fornitore collaborerà con XxxX per identificare la Consip S.p.A. causa e adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale violazione. 21.7ViiV e i suoi consulenti, auditors (interni ed esterni) che la medesima può nominare hanno la facoltà di dichiarare risolto di dirittocontrollare i sistemi, rispettivamentei dati, il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro , fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.p.A.
27.6 Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione le pratiche e le procedure del Fornitore medesimo a gare che vengono utilizzate nell’esecuzione del Contratto, al fine di verificare l’integrità dei Segreti Commerciali di ViiV e appaltila conformità con i requisiti relativi alla segretezza delle informazioni.
27.7 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Appears in 2 contracts
Samples: Condizioni Generali Di Acquisto, Condizioni Generali Di Acquisto
Riservatezza. 27.1 Assemblea Legislativa della Regione Xxxxxx-Romagna ( r_emilia ) Assemblea Legislativa ( AOO_AL ) allegato al AL/2017/0056474 del 06/11/2017 09:53:56
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto Quadro, anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualeContratto.
27.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutivi, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs2. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.
27.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo Contratto.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
27.4 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
27.5 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip S.p.A. hanno la l’Assemblea ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.pderivare.A.
27.6 6. Il Fornitore potrà citare i contenuti termini essenziali del presente Contratto Quadro nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Assemblea delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
27.7 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31, il 7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Subscription Services
Riservatezza. 27.1 Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e Le Parti, consapevoli della responsabilità professionale inerente le informazioniattività del presente Contratto, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione datisi obbligano a non divulgare al pubblico, di cui venga in possesso e, comunquené, a conoscenza, di non divulgarli in pubblicare o fare pubblicare alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione annuncio stampa sull’esistenza o sul contenuto del presente Contratto Quadrosenza il consenso scritto dell’altra Parte. La Subconcessionaria dà atto e si dichiara consapevole che, anche successivamente alla cessazione di efficacia in ragione del rapporto contrattuale.
27.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutivipresente accordo ovvero in ragione delle funzioni svolte, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo ha accesso e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattualericeve, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip forma verbale e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati scritta, informazioni aventi natura riservata di TA come definite al successivo capoverso, ovvero informazioni privilegiate ai sensi dell’art. 115-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e nell’art. 152-bis del Regolamento Consob n. 11971 ed è consapevole, in virtù del rapporto che lo lega a TA ed indipendentemente dall’uso tali informazioni.
27.3 L’obbligo , della necessità di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano evitare di pubblico dominio.
27.4 Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
27.5 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie rendere dichiarazioni e/o comunicazioni aventi ad oggetto l’attività di TA. A tal fine la Consip S.p.A. hanno la facoltà Subconcessionaria riconosce che tutte le informazioni acquisite relative alle attività e agli affari di dichiarare risolto TA, così come ogni altra informazione orale o scritta, ricevuta da TA come riservata o confidenziale comprese le informazioni privilegiate ai sensi dell’art. 115-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e nell’art. 152- bis del Regolamento Consob n. 11971 (collettivamente indicate come le “Informazioni Riservate della Società”), sono patrimonio prezioso specifico ed esclusivo di diritto, rispettivamente, TA e devono essere trattate dal Subconcessionaria con il singolo Contratto Esecutivo massimo riserbo e nel solo ed esclusivo interesse di TA. La Subconcessionaria si impegna ad utilizzare le eventuali Informazioni Riservate della Società ai soli fini dell’attività lavorativa svolta ovvero il Contratto Quadro , fermo restando delle funzioni che il Fornitore sarà tenuto è chiamato a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.p.A.
27.6 Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro nei casi svolgere in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare TA e appalti.
27.7 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.obbliga:
Appears in 1 contract
Samples: Subconcession Agreement
Riservatezza. 27.1 Il Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto Quadro, anche successivamente della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
27.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutivi, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.
27.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutividella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
27.4 . Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
27.5 . In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip Xx.Xx.Xx. S.p.A.
27.6 A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
27.7 . Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy). XX.XX.XX. S.p.A. con unico Socio Sede Legale: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0 - 00000 Xxxxxx Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v. Codice Fiscale, Partita IVA e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Riservatezza. 27.1 18.1 Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto Quadro, anche successivamente Esecutivo OPO e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
27.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutivi, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.
27.3 18.2 L’obbligo di cui ai precedenti commi al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto Quadro e dei Contratti EsecutiviEsecutivo OPO; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
27.4 18.3 Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
27.5 18.4 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip S.p.A. hanno il Fornitore assegnatario ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo presente Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro OPO, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.pal Fornitore assegnatario.A.
27.6 18.5 Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro Esecutivo OPO, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
27.7 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31, il 18.6 Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Appears in 1 contract
Samples: Schema Di Contratto Esecutivo Opo
Riservatezza. 27.1 Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati 28.1. L'Impresa appaltatrice si impegna a non riprodurre e divulgare i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano disegni ed i modelli messi a disposizione da DMR Impianti S.r.l. per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunquela realizzazione dei Lavori, a conoscenzanon vendere a terzi i materiali costruiti su tali disegni o modelli, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto Quadrolimitare la fabbricazione ai quantitativi indicati nell'ordine ed a distruggere gli eventuali scarti; si obbliga altresì, anche successivamente per il tempo successivo alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
27.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutiviper un periodo di cinque anni, a trattare come confidenziali tutte le informazioni tecniche, commerciali, il Fornitore è tenuto know‐how, dei quali venga a distruggere ogni supporto informaticoconoscenza in funzione dell'esecuzione del relativo contratto, cartaceo e/nonché le caratteristiche tecniche e funzionai i delle attrezzature fornite da DMR Impianti S.r.l. o di qualsiasi altra natura ancora in suo possessocomunque realizzate per l'esecuzione dei Lavori. 29. BREVETTI 29.1. L'Impresa appaltatrice assume, nei quali siano contenuti i dati confronti di DMR Xxxxxxxx S.r.l., la piena garanzia che quanto oggetto dei Lavori non è stato e le informazioninon sarà realizzato in violazione di diritti di proprietà industriale di terzi. Qualora DMR Impianti S.r.l. dovesse ricevere contestazioni in sede giudiziaria relativamente alla violazione di diritti di privativa sull'oggetto dell'ordine, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione datisarà obbligo dell'Impresa appaltatrice intervenire nel giudizio, di cui venga in possesso esollevando DMR Xxxxxxxx S.r.l. da ogni ulteriore conseguenza, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.ianche patrimoniale.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.
27.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
27.4 Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
27.5 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro , fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.p.A.
27.6 Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
27.7 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
Riservatezza. 27.1 Il Fornitore ha l’obbligo 1. Ciascuna Parte, inoltre, si impegna a: - fornire all'altra tutte le informazioni relative ai singoli progetti che saranno concordemente ritenute utili per una migliorecollaborazione; - considerare come strettamente confidenziali tutte le informazioni ed i materiali che saranno messi a sua disposizione dall'altra Parte; - operare nel pieno rispetto di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto Quadro, anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
27.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutivi, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul vigente in materia di trattamento dei dati personali, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR); - salvo quanto specificato all'art. 3, non impiegare senza il preventivo consenso dell'altra Parte, dette informazioni ed i materiali e a non comunicarli a terzi, fatta eccezione per i propri collaboratori e consulenti, i quali dovranno essere impegnati dall'assegnatario al medesimo vincolo di riservatezza.
2. Le Parti si conformano, agli effetti del presente Protocollo alle suddette disposizioni in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alle norme sull’eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati. Inoltre, ai sensi degli artt. 5 e 6 del GDPR, il trattamento dei dati personali (D.Lgscontenuti nelle banche dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte nell’art. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni32del GDPR.
27.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione 3. Nell’ambito dell’attuazione del Contratto Quadro presente Protocollo d’Intesa e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano conseguenti e correlati atti esecutivi, AGEA e la Regione Molise assumono la funzione di pubblico dominio.
27.4 Titolari autonomi del trattamento. Letto, confermato e sottoscritto. per l’AGEA Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
27.5 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro , fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.p.A.
27.6 Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria Direttore Dr. Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx* per la partecipazione REGIONE MOLISE L’Autorità di Gestione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
27.7 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31PSR 2014/2020 Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx* *Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 15, il Fornitore si impegnacomma 2-bis, altresìdella legge n. 241/1990, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgscome novellato dall’art. 6, comma 2, del D.L. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.179/2012. o FASCICOLO AZIENDALE
Appears in 1 contract
Samples: Protocollo Di Intesa
Riservatezza. 27.1 OCQ PR si impegna ad operare nel rispetto della normativa sulla Privacy (D.L. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni). Fatte salve specifiche deleghe da parte dei soggetti controllati o richieste delle Autorità Pubbliche aventi diritto, OCQ PR è tenuto a non rivelare a terzi informazioni ottenute in conseguenza dell’esecuzione del lavoro previsto dal presente contratto, sempre che dette informazioni non siano già di dominio pubblico. L’azienda aderente al sistema dei controlli dichiara di essere a conoscenza dell’informativa ex art.13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, supplemento ordinario n. 123/L e successive integrazioni o modifiche) e presta il consenso per il trattamento dei propri dati personali da parte di OCQ PR. Il Fornitore ha l’obbligo trattamento è comprensivo della comunicazione con i sistemi informativi della Regione Xxxxxx Xxxxxxx e Lombardia, il MIPAAF ed ACCREDIA, ed è finalizzato all’espletamento degli adempimenti fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, connessi all’adesione al sistema di mantenere riservati i controllo della DOP Parmigiano Reggiano. L’azienda acconsente pertanto che OCQ PR possa accedere alle informazioni inerenti l’attività di certificazione anche attraverso la consultazione delle Anagrafiche nazionali e regionali preposte. I Vostri dati verranno trattati in modo lecito e le informazionicon la massima riservatezza da OCQ PR. In qualsiasi momento potrete essere a conoscenza di quali dati vengono trattati, ivi comprese quelle che transitano richiederne la modifica, l'aggiornamento o la loro cancellazione. Titolare del trattamento ai fini del D.Lgs. 196/03 è: Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc. Coop. (OCQ PR) - email: xxxxx@xxxxx.xx. Il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano (CFPR), riconosciuto dal MIPAAF quale Consorzio di Tutela per le apparecchiature di elaborazione datila DOP Parmigiano Reggiano, di cui venga in possesso e, comunque, esclusivo titolare e detentore dei marchi e dei contrassegni nonché portatore degli interessi diffusi dei produttori consorziati può essere messo a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto Quadro, anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
27.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutivi, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature parti di elaborazione datipropria competenza, di cui venga dei dati in possesso e, comunque, a conoscenza, di OCQ PR. L’impegno alla riservatezza viene altresì esteso da OCQ PR ad eventuali esecutori in subappalto di attività ricomprese nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo lavoro previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgsdal contratto. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo Inoltre OCQ PR si è dotato di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.
27.3 L’obbligo un codice etico al fine di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano tutelare gli interessi di pubblico dominio.
27.4 Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte riservatezza dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori clienti. Copia di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidettitale codice è disponibile sul sito web.
27.5 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro , fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.p.A.
27.6 Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
27.7 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Porzionamento
Riservatezza. 27.1 Il Fornitore ha l’obbligo Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003 nei confronti del Comune di mantenere riservati i La Maddalena la ditta assegnataria dell’incarico per lo svolgimento delle pulizie assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dei dati e le informazionisi impegna al rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature nonché di elaborazione dati, quanto stabilito nel Documento programmatico sulla sicurezza dei dati (D.P.S.) di cui venga verrà consegnata copia al Titolare della ditta. La nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati avrà durata fino alla scadenza contrattuale. La nomina decadrà comunque automaticamente in possesso ecaso di revoca o interruzione anticipata dell’incarico, comunqueoppure in qualsiasi momento a insindacabile giudizio del Comune di La Maddalena. Allo scopo di poter permettere l’identificazione e la registrazione degli addetti alle pulizie, i nominativi degli addetti stessi dovranno essere anticipatamente comunicati al Comune di La Maddalena , nella comunicazione dovranno essere riportati: cognome e nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza. In caso di sostituzione di personale, dovrà essere anticipatamente comunicato tramite fax il nominativo della persona che opererà in sostituzione, e di quella sostituita. Gli addetti alle pulizie dovranno sempre essere muniti di tesserino di riconoscimento, riportante foto e nome e cognome, che dovrà essere esposto in modo da essere sempre visibile per poter permettere l’identificazione da parte del Comune di La Maddalena o di personale addetto alla vigilanza dei locali. Il personale addetto alle pulizie dovrà svolgere le sole attività indispensabili per la pulizia dei locali e delle cose. Qualora durante lo svolgimento delle operazioni di pulizia, il personale addetto dovesse venire a conoscenza, involontaria o fortuita, di dati personali e sensibili, e più in generale di dati e fatti relativi all’attività degli uffici comunali, il personale stesso dovrà sempre e comunque mantenere il segreto e la massima riservatezza, e adottare una condotta equipollente al segreto d’ufficio. E’ fatto esplicito divieto al personale addetto alle pulizie di utilizzare telefoni, fax e personal computer o terminali, anche nel caso in cui tali apparecchiature siano state lasciate accese e incustodite dal personale dipendente. Gli operatori della ditta devono avere la massima cura di non divulgarli in alcun modo lasciare accessi incustoditi (porte e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione finestre aperte) sia durante l'esecuzione del servizio, ad eccezione dei locali dove stiano operando, sia a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione conclusione del presente Contratto Quadro, anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualeservizio.
27.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutivi, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.
27.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
27.4 Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
27.5 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro , fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.p.A.
27.6 Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
27.7 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Riservatezza. 27.1 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto Quadro, anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualeContratto.
27.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutivi, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs2. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.
27.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo della Fornitura.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
27.4 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
27.5 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip S.p.A. hanno la Regione Lazio ha facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.pderivare.A.
27.6 6. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali del presente Contratto Quadro nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione Lazio delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
27.7 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31, il 7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgsdal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.idai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Riservatezza. 27.1 1. Il Fornitore e ATS Sardegna sono obbligati, ciascuno per quanto di propria competenza, a non divulgare le informazioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza nell’ambito dell’esecuzione del contratto.
2. Il Fornitore, in particolare, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenzaconoscenza in corso di esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto Quadrocontratto stesso e, anche successivamente comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
27.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro contrattuale tra lo stesso e dei relativi Contratti esecutivi, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.LgsATS Sardegna. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.
27.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
27.4 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta responsabile, inoltre, dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, del rispetto degli obblighi di segretezza anzidettiriservatezza di cui sopra.
27.5 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip S.p.A. hanno ATS Sardegna ha la facoltà di dichiarare risolto la risoluzione di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro diritto del contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire la predetta Stazione Appaltante di tutti i danni che a questa dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.pdalle violazione degli obblighi anzidetti.A.
27.6 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro contratto stipulato con ATS Sardegna, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo dello stesso a gare e appaltied appalti ed, in ogni caso, in adempimento di specifici obblighi di legge.
27.7 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31, il 6. IL Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto prescritto dalla vigente normativa sul trattamento in materia di protezione dei dati personali (di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e 196/2003, nonché gli eventuali ulteriori provvedimenti in materia.
Appears in 1 contract
Riservatezza. 27.1 Il Operatore Economico Concorrente (timbro e firma)
1. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto Quadro, anche successivamente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
27.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutivi, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs2. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.
27.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro e dei Contratti EsecutiviContratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
27.4 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
27.5 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip S.p.A. hanno l’A.O.U Ruggi ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.pall’Amministrazione.A.
27.6 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro aggiudicato in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
27.7 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.dal Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679 pubblicato su G.U. il 04/05/2016;
Appears in 1 contract
Samples: Contract for the Supply and Rental of Medical Equipment
Riservatezza. 27.1 Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioniQualsiasi notizia, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione datidocumento, informazione concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione, l'attività e/o il know-how specifico dell’E.N.P.A.I.A. di cui venga lo Studio (o consulente) o il suo personale, venisse in possesso e, comunque, qualunque modo a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto Quadro, anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
27.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutivi, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso dovrà essere considerato riservato e, comunquecome tale, trattato a conoscenzatermini di legge e non potrà essere comunicato a terzi neanche parzialmente, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/fatte salve notizie o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.
27.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati informazioni che siano o divengano di dominio pubblico dominio.
27.4 Il Fornitore è o che siano state già legittimamente portate a conoscenza dello Studio (o consulente) da terzi, chiedendo, comunque, in tale ultimo caso, autorizzazione all’E.N.P.A.I.A.. E' esclusa, comunque, la duplicazione, riproduzione, asportazione di documentazione dell’E.N.P.A.I.A. non autorizzata per forma scritta dall’E.N.P.A.I.A. stessa. E.N.P.A.I.A. riterrà lo Studio (o consulente) responsabile per l’esatta osservanza da parte di ogni utilizzo improprio delle informazioni sopra cennate, ad essa o ai suoi dipendenti ascrivibile. A tal fine lo Studio (o consulente) si impegna ad adottare le misure organizzative, fisiche e logiche, di cui agli articoli 31 e seguenti dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
27.5 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro , fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.p.A.
27.6 Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
27.7 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. citato decreto 196/2003 e s.m.idel relativo disciplinare tecnico, al fine di prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati. Qualora si verifichi una violazione di tali obblighi, l’E.N.P.A.I.A. rimarrà estraneo a qualunque contenzioso intentato a suo danno da terzi, con espressa malleva in proposito dello Studio (o consulente), ivi compreso l'eventuale risarcimento dei danni.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Affidamento Del Servizio Di Consulenza Professionale Tecnico Attuariale
Riservatezza. 27.1 Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati 1. Le Parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell’altra Parte conosciuto in ragione del servizio/lavoro svolto (ad es. know – how), e tutte le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto Quadro, anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
27.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutivi, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo altre informazioni tecniche e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possessocommerciali, nei quali siano contenuti i impegnandosi a non divulgare a terzi questi dati e le informazioni, ivi comprese quelle ed informazioni se non previo consenso scritto dell’altra Parte.
2. L’Amministrazione informa che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso il titolare del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgsè la dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, nella sua qualità di Direttrice dei Musei Reali – istituto dotato di autonomia speciale, in forza di quanto disposto dal Decreto Ministeriale nr. 147 del 14.03.2019, art. 2 co 2.
3. Il responsabile della protezione dei dati è il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Direttore dell'Archivio Centrale dello Stato.
4. I dati sono trattati, dal personale autorizzato, per l’adempimento delle comunicazioni e delle verifiche ex lege della normativa sugli affidamenti pubblici, D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e dalle disposizioni sugli adempimenti previsti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
5. I destinatari sono le autorità competenti incaricate delle verifiche sugli operatori economici.
6. I dati verranno conservati per almeno 5 anni ai sensi dell’art. 99 comma 4 del d.lgs.50/2016.
7. L’Appaltatore ha diritto di richiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica degli stessi nonché di proporre reclamo a un'autorità di controllo.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto le Parti rinviano alle norme del Codice in materia di protezione dei dati personali, D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.
27.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
27.4 Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori alle disposizioni del Regolamento EU nr. 679 del 2016 e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidettidel Decreto del MIBACT nr. 147 del 14.03.2019.
27.5 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro , fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.p.A.
27.6 Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
27.7 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto D’appalto
Riservatezza. 27.1 1. Il Fornitore e ATS Sardegna sono obbligati, ciascuno per quanto di propria competenza, a non divulgare le informa- zioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza nell’ambito dell’esecuzione dell’Accordo Quadro.
2. Il Fornitore, in particolare, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenzaconoscenza in corso di esecuzione dell’Accordo Quadro, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi qualsi- asi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto Quadrodell’Accordo stesso e, anche successivamente comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
27.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro contrattuale tra lo stesso e dei relativi Contratti esecutivi, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.LgsATS Sardegna. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.
27.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
27.4 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta responsabile, inoltre, dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, del rispetto degli obblighi di segretezza anzidettiriservatezza di cui sopra.
27.5 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip S.p.A. hanno ATS Sardegna ha la facoltà di dichiarare risolto la risoluzione di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro diritto dell’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire la predetta Stazione Appaltante di tutti i danni che a questa dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.pdalle violazione degli obblighi anzidetti.A.
27.6 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Accordo Quadro stipulato con ATS Sardegna, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo dello stesso a gare e appaltied appalti ed, in ogni caso, in adempimento di specifici obblighi di Legge.
27.7 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31, il 6. IL Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto prescritto dalla vigente normativa sul trattamento in materia di protezione dei dati personali (D.Lgsdi cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e 196/2003, nonché gli eventuali ulteriori provvedimenti in materia.
Appears in 1 contract
Riservatezza. 27.1 Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati con la sottoscrizione del presente contratto le parti riconoscono che le comunicazioni e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informazioni oggetto del contratto di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunquecoaching rivestono contenuto estremamente confidenziale e riservato. Il cliente coaching e la Società M.M.O. S.p.A. si impegnano pertanto a non divulgare, a conoscenzanessun titolo e per alcuna ragione, di alcun elemento o fatto o informazione emersi durante le conversazioni individuali o sessioni telefoniche, pena il risarcimento del danno. Il materiale che viene fornito a seguito della stipula del presente contratto viene concesso in comodato d’uso e allo spirare del contratto dovrà essere restituito. Il suddetto materiale non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo può essere divulgato, diffuso o utilizzato per scopi fini diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione di cui al contratto sottoscritto. Ogni condotta violativa di quanto sopra o un illecito utilizzo, fruizione, cessione o disposizione del presente Contratto Quadromateriale fruito verrà perseguito nelle forme di legge. E’ fatto assoluto divieto ed è condotta illecita, anche successivamente la riproduzione, distribuzione, modificazione, pubblicazione, concessione a terzi circa contenuti e informazioni sul servizio fornito o ottenuto tramite l’abbonamento mensile. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: Mista - elettronica e cartacea Con le seguenti finalità:
a. Attività di newsletter, pubblicità e comunicazioni multimediale, marketing (analisi e indagini di mercato) e profilazione a fini promozionali svolte dal titolare del trattamento e da aziende connesse e collegate alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualescrivente.
27.2 Al termine x. Xxxxxxxx della esecuzione clientela (contratti, ordini, spedizioni e fatture)
c. I dati raccolti potranno essere trattati da soggetti, interni ed esterni, operanti in accordo con il titolare del Contratto Quadro trattamento in forza di specifici accordi commerciali al fine di organizzare e dei relativi Contratti esecutivicoadiuvare le attività durante i corsi di formazione, il Fornitore è tenuto allestire gli spazi interni ed esterni all'azienda per finalità amministrative e logistiche.
d. Vendita ON-LINE tramite E-Commerce. I dati forniti dal contraente verranno a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo conoscenza delle società di cui ai circuiti di pagamento indicati che tratteranno i suddetti dati per i quali la M.M.O. S.p.A. non potrà essere considerata responsabile
x. Xxxxxxx per corrispondenza o per telefono
x. Xxxxxxxx delle fotografie e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano delle riprese video per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip pubblicazioni e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.scopi promozioni acquisite durante i corsi
27.3 L’obbligo x. Xx particolare, per le finalità specificate di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne seguito i dati che siano o divengano dell'utente saranno trattati SOLO su specifica accettazione del consenso:
i. Eventi promozionali, offerte e sconti, attività di pubblico dominio.
27.4 Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendentimarketing, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
27.5 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip profilazione ai fini promozionali svolti dalla MMO S.p.A. hanno e da aziende connesse e ad essa collegate. □Accetta □ Non accetta
ii. Il nominativo e i contatti potranno essere comunicati ad altri agenti immobiliari operanti in altre aree territoriali per agevolare scambi commerciali e favorire il networking. I dati raccolti potranno essere altresì trattati da soggetti interni ed esterni operanti con la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro , fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip MMO S.p.A.
27.6 Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro nei casi A. in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appaltiforza di specifici accordi commerciali.
27.7 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Appears in 1 contract
Riservatezza. 27.1 Il Fornitore ha l’obbligo La SOCIETÀ si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie non di pubblico dominio acquisite nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto. Le notizie relative alle attività della Provincia di Xxxxx Xxxxxxx venute a conoscenza del personale della SOCIETÀ e le informazioni che transitano attraverso le documentazioni cartacee o su supporto informatico, non debbono in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né utilizzate da parte della SOCIETÀ o da parte di chiunque collabori alle sue attività per finalità diverse da quelle contemplate nel presente contratto, né debbono essere trasportati in altri apparati se non appartenenti alla Provincia di Massa Carrara stessa. La SOCIETÀ si impegna a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di natura riservata di cui verranno a conoscenza in conseguenza della partecipazione alle attività da svolgere per conto della Provincia di Massa Carrara vengano considerati riservati e come tali trattati. Al contempo anche la Provincia di Massa Carrara si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscano all'organizzazione d'impresa della SOCIETÀ ovvero ai sistemi di produzione di servizi, acquisiti anche in relazione alle attività di controllo previste dal presente contratto. La SOCIETÀ è tenuta al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e sensibili nonché dagli allegati al citato decreto sull'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali. Per ciò detto la SOCIETÀ si impegna ad utilizzare i dati personali degli utenti esclusivamente ai fini dell’applicazione della presente convenzione garantendo il rispetto e la tutela dei predetti dati così come previsto dalle leggi in materia. La SOCIETÀ è tenuta ad assumere le misure di sicurezza necessarie, sia all'interno della propria organizzazione che nel caso in cui si avvalga di soggetti terzi per l'esecuzione di taluni servizi, soggetti che dovranno adottare analoghe misure di sicurezza, cura e protezione di dati, informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature software e quant'altro inerente l'attività da svolgere. A tal fine la SOCIETÀ si assume la responsabilità di elaborazione predisporre dei suoi eventuali futuri rapporti con soggetti terzi, protocolli di sicurezza a presidio della sicurezza e riservatezza di dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto Quadro, anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
27.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutivi, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa . La SOCIETÀ fornisce ai soggetti interessati idonea informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.
27.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
27.4 Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
27.5 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro , fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire consente agli stessi tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.pdiritti relativi.A.
27.6 Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
27.7 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Servizio
Riservatezza. 27.1 1. Il Fornitore Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto Quadro, anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione.
27.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutivi, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs2. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.
27.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
27.4 4. Il Fornitore Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
27.5 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le la Regione Lazio, nonché Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip S.p.A. contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.pderivare.A.
27.6 6. Il Fornitore potrà Aggiudicatario può citare i contenuti termini essenziali del presente Contratto Quadro della Convenzione nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo Aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione Lazio delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
27.7 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31, il 7. Il Fornitore Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.idal D.Lgs.196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Appears in 1 contract
Samples: Convenzione Per Il Servizio Di Noleggio a Lungo Termine Di Veicoli
Riservatezza. 27.1 Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati 15.1 Nel corso del presente Contratto e per i dati cinque (5) anni successivi alla sua scadenza o risoluzione, le Parti si impegnano a non divulgare a terzi, in assenza del previo consenso scritto dell’altra Parte, alcuna Informazione Confidenziale e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo utilizzare alcuna Informazione Confidenziale per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dalla prestazione dei Servizi Accessori qui previsti.
15.2 L'obbligo di riservatezza delle Parti, non si applicherà a qualsiasi informazione che:
a. la Parte possa dimostrare, tramite opportuna documentazione, essere legittimamente in proprio possesso prima della divulgazione dell’altra Parte;
b. sia o diventi di pubblico dominio anteriormente alla sottoscrizione del presente Contratto Quadroovvero anche successivamente, anche successivamente alla cessazione sempre che la divulgazione non sia conseguenza della violazione degli obblighi di efficacia del rapporto contrattualeriservatezza previsti dal presente articolo; oppure
c. che siano state divulgate con il previo consenso scritto dell’altra Parte.
27.2 Al termine della esecuzione 15.3 Le Parti potranno comunicare le Informazioni Confidenziali esclusivamente ai propri dipendenti e rappresentanti che necessitino delle stesse ai soli fini dell’esecuzione del presente Contratto, i quali dovranno sottostare, tramite accordi scritti, agli obblighi di riservatezza previsti dal presente Contratto.
15.4 Il Locatore riconosce e concorda che le Informazioni Confidenziali fornite dal Conduttore sono e rimangono proprietà esclusiva del Conduttore.
15.5 Ai fini del presente Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutivi, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti per "Informazioni Confidenziali" si intendono tutti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni tecniche, strategie commerciali e di cui venga in possesso ricerca, segreti commerciali e know-how divulgati e, comunquein generale, a conoscenzaogni altra informazione di natura riservata che dovesse essere appresa dal Locatore, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/ai fini o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.
27.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominiopresente Contratto.
27.4 Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
27.5 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro , fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.p.A.
27.6 Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
27.7 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Appears in 1 contract
Riservatezza. 27.1 Il Fornitore ha l’obbligo 13.1. Le parti contraenti si impegnano a trattare con riservatezza tutti i dettagli e il contenuto del contratto, nonché tutti i fatti e le informazioni di cui vengono a conoscenza in occasione della confi- gurazione e dell’esecuzione del contratto e di mantenere riservati in riserbo dinanzi a terzi, salvo il nr. 10. La CC e hobex si impegnano a mantenere segreti tutti i dati ricevuti derivanti dalle operazioni con le carte e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano utilizzarli esclusivamente nell’ambito del contratto esistente. Questo vale anche per le apparecchiature i segreti aziendali e commerciali di elaborazione datiuna parte contraente, di cui venga in possesso e, comunque, l’altra parte contraente è venuta a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione conoscenza durante lo svolgimento del presente Contratto Quadro, anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualecontratto.
27.2 Al termine 13.2. Non ci sono limitazioni conformemente alla disposizione precedente, salvo che tali informazioni
(i) fossero note al destinatario prima della esecuzione del Contratto Quadro ricezione dall’altra parte e dei relativi Contratti esecutividai suoi rappresentanti (ii) siano o diventino legalmente accessibili senza la violazione dell’obbligo di riservatezza tramite altre fonti, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/(iii) debbano o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano dovrebbero essere inoltrate ad un’autorità amministrativa competente per le apparecchiature parti o altrimenti richiesta dalla legge; tuttavia con la premessa che l’altra parte prima di elaborazione datiuna tale rivelazione sia informata nella misura più ampia possibile sull’intenzione di una tale rivelazione e che la parte che prevede tale rivelazione cooperi con sforzi adeguati con l’altra parte per limitare una tale rivelazione o cercare di evitarla, (iv) debbano essere inoltrate ad un’organizzazione di carte di credito per motivi di diritti di licenza o (v) nella misura in cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo l’altra parte abbia espressamente rinunciato per iscritto ad una tale obbligo di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioniriservatezza.
27.3 L’obbligo 13.3. La CC non pubblica alcun comunicato stampa nel quale si annunci la stipula di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
27.4 Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
27.5 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro , fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.p.A.
27.6 Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
27.7 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.questo contratto
Appears in 1 contract
Samples: General Terms and Conditions
Riservatezza. 27.1 1. Il Fornitore ha l’obbligo l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione all'esecuzione del presente Contratto Quadro, anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualecontratto.
27.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutivi, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, 2. L'obbligo di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.
27.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo della fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
27.4 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti dipendenti e collaboratori, nonché dei propri degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
27.5 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip S.p.A. hanno la ASL Roma 6, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.pderivare.A.
27.6 6. Il Fornitore potrà citare i contenuti termini essenziali del presente dell’Accordo Quadro/Contratto Quadro attuativo nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti.
27.7 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31, il 7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
Riservatezza. 27.1 Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell’attività oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti in qualsiasi modo a conoscenza. In particolare, i soggetti che parteciperanno alle fasi esecutive del presente accordo dovranno impegnarsi per iscritto a mantenere l’assoluto riserbo in ordine a qualunque notizia, documento o informazione di cui verranno a conoscenza nel corso dell’attività di cui alla presente convenzione. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, la convenzione si risolverà di diritto, ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, salvo ogni conseguenza di carattere civile o penale. Il Fornitore ha l’obbligo personale a qualunque titolo coinvolto nelle attività del presente accordo si impegna a trattare con il massimo riserbo, a non divulgare a soggetti estranei e a non utilizzarlo per scopi differenti, la documentazione tecnica (planimetrie, schemi 8 di mantenere riservati i dati e impianti, documenti di sintesi, etc.) messa a disposizione. La Regione Siciliana - Dipartimento Energia chiede che ENEA-SSPT mantenga il riserbo su tutte le informazioni, ivi comprese quelle notizie ed esperienze, che transitano verranno messe a disposizione per le apparecchiature l'espletamento delle attività su dette. L’eventuale pubblicazione dei dati potrà avvenire a seguito di elaborazione datinulla osta da parte della Regione Siciliana - Dipartimento Energia, in modo che non venga compromesso l'interesse di cui venga in possesso riservatezza della Regione. I risultati dello studio di ENEA-SSPT rimarranno di esclusiva proprietà ENEA e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto Quadro, anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
27.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutivi, salvo il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.
27.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
27.4 Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
27.5 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezzastudio in oggetto, le Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip S.psaranno utilizzabili dalla Regione Siciliana - Dipartimento Energia solo previo accordo con ENEA.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro , fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.p.A.
27.6 Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
27.7 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Appears in 1 contract
Samples: Collaboration Agreement
Riservatezza. 27.1 Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati Tutti i dati che Roma Capitale fornirà relativamente ai bambini richiedenti il servizio sono individuati come “dati personali”, ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e le informazioni, ivi comprese quelle ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali” e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dallo stesso definita. Roma Capitale conferirà al concessionario i dati personali relativi ai fruitori del servizio unicamente in relazione allo svolgimento delle attività inerenti il servizio stesso e comunque in forma non eccedente rispetto all’utilizzo che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, essi deve essere fatto. È fatto assoluto divieto al concessionario di diffondere i dati personali di cui venga entrerà in possesso ein relazione ai servizi gestiti. Il concessionario entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto renderà noto a Roma Capitale, comunqueMunicipio territoriale di riferimento e Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo Politiche della Famiglia e in qualsiasi forma dell’Infanzia il titolare e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione il responsabile del presente Contratto Quadro, anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
27.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro e trattamento dei relativi Contratti esecutivi, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul . In relazione al trattamento dei dati personali (D.Lgsdei soggetti utenti del servizio il concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. n. 196/2003 e s.m.i.)Il concessionario si impegna a fornire all’Amministrazione Capitolina copia del documento programmatico sulle misure di sicurezza da esso eventualmente adottato, e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie in relazione alla gestione dei predetti dati ed informazioni.
27.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
27.4 personali per le proprie attività. Il Fornitore concessionario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e consulenti, collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
27.5 di cui al presente articolo. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro , fermo restando che il Fornitore concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.p.A.
27.6 Il Fornitore potrà citare derivare, fermo restando la facoltà dell’Amministrazione di valutare l’opportunità della risoluzione del contratto per interruzione del rapporto di fiducia con il concessionario. Qualora i contenuti essenziali dati personali, anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del presente Contratto Quadro nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
27.7 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31servizio, il Fornitore siano conferiti direttamente dagli stessi al concessionario, questo si impegna, altresì, impegna parimenti a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgsgli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.ss.mm.ii..
Appears in 1 contract
Samples: Concession Agreement
Riservatezza. 27.1 Il Fornitore ha l’obbligo Salvo quanto diversamente concordato in un separato accordo di mantenere riservati i dati e riservatezza, il Cliente manterrà strettamente confidenziali tutte le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui venga a conoscenza nel corso di e/o in possesso ragione di, anche indirettamente, l’esecuzione dei rapporti di compravendita a cui si applicano le presenti condizioni generali di vendita e, comunquein particolare, a conoscenza, tutte le informazioni di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto Quadro, anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
27.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutivi, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo natura commerciale e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possessobusiness, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunquetra cui, a conoscenzatitolo esemplificativo ma non tassativo, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo le condizioni di restituzione a Consip prezzo e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazionidi pagamento, formule, configurazioni di prodotto, idee, disegni, informazioni conservate per le vie digitali/elettroniche, orali e/o scritte (d’ora in poi “Informazioni Confidenziali”). Società soggetta a direzione e coordinamento di Finarvedi S.p.
27.3 L’obbligo A. Sede legale: Sede xxx.xx e produttiva: Tel. +00 000 0000000 C.F. e P. IVA: 01596830198 Xxx Xxxxxxxxx, 00 Xxx. Xxxxxxxx, 000/X Fax +00 000 0000000 Cap. Soc. 100.000,00 i.v. Le Informazioni Confidenziali non verranno rese note a nessun terzo, neanche in forma parziale, fatto salvo in caso di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario richiesta di tali Informazioni Confidenziali da parte di autorità giudiziarie o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
27.4 Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
27.5 dominio pubblico. In caso di inosservanza degli obblighi violazione di riservatezzaquanto sopra, il Cliente sarà obbligato al pagamento di una penale pari a Euro 50.000,00, fatto salvo il maggior risarcimento del danno. A richiesta di CSI, il Cliente restituirà tutte le Amministrazioni Beneficiarie Informazioni Confidenziali, in ogni sua forma e/o la Consip S.pcontenuto.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro , fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.p.A.
27.6 Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
27.7 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Appears in 1 contract
Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Riservatezza. 27.1 Il Fornitore ha Tutti i documenti prodotti nell’esecuzione dell'appalto saranno di proprietà di Xxxxxx S.r.l.; l'Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l’oggetto del Contratto di appalto, qualsiasi informazione che non fosse stata resa nota direttamente o indirettamente da Anthea S.r.l. o che derivasse dall’esecuzione dei Servizi. L'Appaltatore potrà citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per Xxxxxx S.r.l., eventualmente illustrandolo con gli elaborati opportuni, purché tale citazione non violi l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione riservatezza del presente Contratto Quadroarticolo. Nel caso particolare di comunicati stampa, anche successivamente alla cessazione annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, l'Appaltatore sino a che la documentazione progettuale non sia divenuta di efficacia del rapporto contrattuale.
27.2 Al termine della esecuzione dominio pubblico, dovrà ottenere, sul materiale scritto e grafico che intendesse esporre o produrre ed inerente ai servizi resi ad Anthea S.r.l. nell’ambito del Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutividi appalto, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgsbenestare preliminare. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.
27.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
27.4 Il Fornitore L'Appaltatore contraente è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
27.5 . In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip S.p.A. hanno Anthea S.r.l. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro Contratto, fermo restando che il Fornitore l'Appaltatore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.p.A.
27.6 Il Fornitore ad Anthea S.r.l. L'Appaltatore contraente potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore dell'Appaltatore medesimo a gare e appalti.
27.7 . Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31articolo, il Fornitore l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i(Codice della Privacy).) e ulteriori provvedimenti in materia.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
Riservatezza. 27.1 Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle 1 Ove la Contraente dovesse svolgere per conto della Committente un’attività che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto Quadro, anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
27.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutivi, comporta il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali dei clienti della committente (i “Dati Personali”), trova applicazione quanto previsto dal presente articolo.
2 La Committente, ai sensi delle definizioni di cui all’art. 4, comma 1 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i e regolamento (GDPR) nominerà la Contraente, fino a revoca, responsabile del trattamento dei Dati Personali che saranno comunicati a quest’ultimo dal Con.Ge.S.I. ai fini dello svolgimento del servizio oggetto di gara, affidandole le incombenze e le responsabilità di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.s.m.i e regolamento (GDPR), e fermo restando altresì l’obbligo dopo aver appurato l’idoneità della Contraente con riguardo alle caratteristiche di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati esperienza, capacità ed informazioni.
27.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
27.4 Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
27.5 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro , fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.p.A.
27.6 Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
27.7 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (affidabilità richieste dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.is.m.i e regolamento (GDPR) per la tutela dei dati personali oggetto del trattamento.
3 Dalla sottoscrizione del contratto di appalto la Contraente accetterà la nomina e confermerà la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assumerà in relazione al dettato del Decreto Legislativo sopra indicato e si impegnerà a procedere al trattamento dei Dati Personali attenendosi alle istruzioni impartite dalla Committente nel pieno rispetto di quanto imposto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 e
4 La Contraente si impegnerà, nel minimo tempo ragionevolmente necessario e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla firma del contratto di appalto, a impartire per iscritto agli incaricati (ex art. 30 D.Lgs. n. 196/2003) istruzioni in merito alle operazioni di raccolta e ulteriori provvedimenti in materiatrattamento dati ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
Riservatezza. 27.1 Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, 9.1 Le Parti si impegnano a conoscenza, di non divulgarli rivelare o comunicare in alcun modo a terzi per qualsivoglia scopo o ragione qualsiasi Informazione Riservata reciprocamente trasmessa durante lo svolgimento del Progetto.
9.2 Le Informazioni Riservate potranno tuttavia essere divulgate ai dipendenti e in qualsiasi forma e ai consulenti delle Parti che abbiano necessità di non farne oggetto conoscerle purché siano vincolati dalle Parti agli stessi obblighi di utilizzazione a qualsiasi titolo riservatezza previsti dal presente Accordo.
9.3 Nessuna delle Informazioni Riservate potrà essere utilizzata dalle Parti per scopi diversi da quelli previsti dall’Accordo.
9.4 Le Parti non potranno copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsivoglia forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Riservate reciprocamente trasmesse, salvo che nella misura strettamente necessari all’esecuzione necessaria per consentire la realizzazione degli obiettivi oggetto del presente Contratto Quadro, anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualeAccordo.
27.2 Al termine 9.5 Le Parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le Informazioni Riservate e ad assicurare che non venga in alcun modo leso il carattere della esecuzione loro riservatezza.
9.6 Ciascuna Parte comunicherà tempestivamente per iscritto all’altra ogni eventuale uso non autorizzato o divulgazione delle Informazioni Riservate di cui giunga a conoscenza e fornirà tutta la ragionevole assistenza per far cessare tale uso e/o divulgazione non autorizzati.
9.7 Gli obblighi di riservatezza di cui al presente Accordo si intendono estesi a qualsiasi persona fisica o giuridica in qualsiasi modo collegata con una delle Parti. A tal fine le Parti si impegnano ad assicurare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione soltanto alle persone direttamente coinvolte ai fini dell’esame delle stesse, a cui la rivelazione è essenziale per lo scopo previsto dal presente Accordo. Le Parti si impegnano pertanto ad assicurare che tutte le persone che vengono a conoscenza delle Informazioni Riservate siano consapevoli del Contratto Quadro presente Accordo, della sua natura confidenziale e dei relativi Contratti esecutividel carattere confidenziale delle Informazioni Riservate e, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informaticopertanto, cartaceo si conformino ai termini e alle condizioni del presente Accordo.
9.8 Le obbligazioni previste dal presente Accordo non si applicano alle Informazioni Riservate che:
a) al momento della comunicazione siano già note alla Parte che le riceve, purché tale precedente conoscenza possa essere adeguatamente provata;
b) al momento della comunicazione siano di pubblico dominio o che dopo la comunicazione, siano divenute di pubblico dominio per fatti diversi dall’inadempimento dell’Accordo; ovvero che, al momento della comunicazione, siano facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore o che, dopo la comunicazione, siano divenute facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore;
c) siano divulgate secondo quanto previsto da leggi, regolamenti o da ordini di autorità giudiziarie o amministrative o di altri enti pubblici;
d) siano comunicate ad una delle Parti da terzi che diano prova di esserne in possesso legalmente e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti poterne disporre senza violare i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature diritti delle Parti.
9.9 Gli obblighi di elaborazione dati, riservatezza di cui venga sopra resteranno in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto vigore per un periodo di cinque anni dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.idata dell’ultima firma apposta al presente Accordo.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.
27.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
27.4 Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
27.5 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro , fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.p.A.
27.6 Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
27.7 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Per La Gestione Della Proprietà Intellettuale E Industriale
Riservatezza. 27.1 Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati Cliente e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto Quadro, anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
27.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutivi, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.
27.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
27.4 Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
27.5 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro , fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.p.A.
27.6 Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
27.7 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31, il Fornitore si impegnaimpegnano a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni comunque relative al Contratto ed alle Parti, altresìtra cui a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: i corrispettivi della Fornitura. Le Parti si impegnano a far rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento tale impegno anche dai loro amministratori, dipendenti e consulenti ai quali le informazioni siano state comunicate. Ciascuna Parte adotterà ogni necessaria precauzione ai fini di salvaguardare la riservatezza e segretezza delle informazioni e di impedire la loro rivelazione a terzi, restando inteso che nessuna delle Parti sarà ritenuta inadempiente alle disposizioni del presente art. 19 per effetto di comunicazioni eseguite in ottemperanza a obblighi di legge o in superiore a 200.000 mc alle condizioni standard per utilizzi industriali; (b) i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 300.000 mc alle condizioni standard per utilizzi ospedalieri; (c) i consumatori di gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal Comitato Italiano Gas (“CIG”) per conto dei dati personali (D.Lgsclienti finali. n. 196/2003 Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e s.m.ialla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito xxx.xxxxx.xx. seguito ad espresso consenso scritto dell’altra Parte. Gli obblighi di riservatezza e confidenzialità rimarranno in vigore e continueranno ad applicarsi anche dopo la scadenza per qualsiasi causa del Contratto, fintanto che dette Informazioni Confidenziali non divengano legittimamente di dominio pubblico.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Appears in 1 contract
Riservatezza. 27.1 In conformità al D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali forniti dall'Aggiudicatario all'Amministrazione committente saranno acquisiti, esclusivamente, per l'espletamento delle procedure di gara e per la gestione del contratto; il trattamento avverrà a cura dei dipendenti incaricati dello stesso con procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi che si rendesse necessaria o obbligatoria. Il Fornitore conferimento di tali dati è indispensabile per la partecipazione alla gara, per la stipulazione del contratto e per la gestione del medesimo, pertanto il mancato conferimento preclude la partecipazione alla gara, la stipulazione del contratto e la prosecuzione del rapporto contrattuale. L'Aggiudicatario dovrà garantire all'Amministrazione committente che il trattamento dei dati per conto della stessa avvenga in piena conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.). L'Aggiudicatario ha l’obbligo l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso e, comunque, a conoscenzaper l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e modo, né di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto Quadro, anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
27.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutivi, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/comunicazione o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.
27.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivitrasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione committente; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
27.4 Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
27.5 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro , fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.p.A.
27.6 Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
27.7 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31, il Fornitore l'Aggiudicatario si impegnaobbliga, altresì, a rispettare impegnare il proprio personale a mantenere riservate tali informazioni; l'Aggiudicatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione committente per le violazioni all'obbligo di riservatezza commesse da propri dipendenti. L'Aggiudicatario deve impegnarsi, per quanto previsto dalla normativa sul di sua competenza, affinché i dati oggetto di trattamento nelle diverse fasi dell'esecuzione del servizio non vengano impiegati per finalità diverse da quelle stabilite dall'Amministrazione e senza la formale autorizzazione della stessa. L'Amministrazione della Città Metropolitana di Messina si riserva di effettuare operazioni di auditing in ordine alle procedure adottate dall'Aggiudicatario in materia di riservatezza e protezione dei dati personali (D.Lgsdati. n. 196/2003 e s.m.iUna comprovata violazione delle norme sulla riservatezza costituisce causa di immediata risoluzione del contratto.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Appears in 1 contract
Samples: Patto Per Lo Sviluppo Della Città Metropolitana Di Messina
Riservatezza. 27.1 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto Quadro, anche successivamente della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
27.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutivi, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs2. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.
27.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro della Convenzione e dei Contratti Esecutividegli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
27.4 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
27.5 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie Contraenti e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo contratto di fornitura ovvero il Contratto Quadro la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie Contraenti e/o a alla Consip S.p.A.A..
27.6 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro della Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
27.7 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 3121, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.LgsRegolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel seguito anche “Regolamento UE”, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. e D. Lgs. n. 101/2018) e ulteriori provvedimenti in materia.
Appears in 1 contract
Samples: Convenzione Per La Fornitura in Noleggio Di Apparecchiature Multifunzione
Riservatezza. 27.1 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto Quadro, anche successivamente dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
27.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutivi, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs2. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.
27.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto dell’Accordo Quadro e dei Contratti Esecutividegli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
27.4 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
27.5 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip Venis S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo di fornitura ovvero il Contratto Quadro l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip alla Venis S.p.A.A..
27.6 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici aggiudicati in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
27.7 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 3122, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i(Codice della Privacy).) e ulteriori provvedimenti in materia.
Appears in 1 contract
Riservatezza. 27.1 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioniinformazio- ni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto QuadroQuadro e dei Contratti Esecutivi, anche successivamente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto rap- porto contrattuale.
27.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutivi, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs2. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.
27.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro Qua- dro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di- vengano di pubblico dominio.
27.4 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri pro- pri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori su- bappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
27.5 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le singole Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip InnovaPuglia S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto risol- to di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero il presen- te Contratto Quadro Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle singole Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip Inno- vaPuglia S.p.A.A..
27.6 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro Quadro, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
27.7 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31, 33 (Tratta- mento dei dati personali) il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i(“Codice in materia di protezione dei dati personali”).) e ulteriori provvedimenti in materia.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Quadro Per L’erogazione Di Servizi Di Connettività
Riservatezza. 27.1 Il Fornitore ha l’obbligo 19.1. La Procedura di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature mediazione è assistita dalle garanzie di elaborazione dati, riservatezza di cui venga agli art.9 e 10 del Decreto Legislativo, al cui integrale rispetto sono tenute sia le Parti ed i rispettivi consulenti, sia Aequitas unitamente al proprio personale e ai propri Mediatori, sia gli eventuali esperti nominati in possesso esede di mediazione, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione sia tutti coloro che a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto Quadropartecipino agli incontri di mediazione. Partecipando alla Procedura di mediazione, anche successivamente alla cessazione tutti i citati soggetti si impegnano a mantenere riservato quanto oggetto di efficacia del rapporto contrattualediscussione in tale sede.
27.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutivi19.2. A meno di un espresso accordo scritto tra le parti, ná il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informaticoMediatore ná il Responsabile potranno mai agire in qualità di giudice, cartaceo e/arbitro, difensore, consulente o rappresentante di una delle Parti nel contesto di qualsiasi altra natura ancora procedimento (giudiziario, arbitrale o altro procedimento similare) avente per oggetto la lite sottoposta loro nel contesto della Procedura di mediazione ovvero sia ad essa inerente o comunque ricollegabile. Lo stesso vale per gli eventuali esperti nominati in suo possessosede di mediazione.
19.3. A chiunque è fatto divieto assoluto di registrare in qualunque modo una Procedura di mediazione o anche solo una sua fase, seppure di minima durata.
19.4. Fatta eccezione per quanto stabilito all’art. 4bis.2, i documenti, esibiti da una Parte in circostanze diverse dalla sessione congiunta, sono considerati come “riservati” nei quali siano contenuti confronti delle altre Parti presenti in mediazione, a meno che la Parte esibente rimuova in qualsiasi modo il vincolo di riservatezza. Tuttavia i dati e le documenti, esibiti in qualunque circostanza durante la mediazione, sono sempre considerati come “riservati” nei confronti delle Parti Invitate che non hanno aderito alla mediazione.
19.5. Le informazioni, ivi comprese quelle trasmesse al Mediatore dalle Parti durante le sessioni separate, vengono considerate come “riservate” solo se esse sono state espressamente qualificate come tali dalla Parte che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga comunica in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.itali circostanze.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.
27.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
27.4 Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
27.5 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro , fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.p.A.
27.6 Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
27.7 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Di Mediazione
Riservatezza. 27.1 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto Quadro, anche successivamente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
27.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutivi, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs2. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.
27.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro e dei Contratti EsecutiviContratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
27.4 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
27.5 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip S.p.A. hanno la l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero diritto il Contratto Quadro , fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.pall’Amministrazione.A.
27.6 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
27.7 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 3127, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.idalla eventuale normativa adottata dalla Corte Costituzionale ex art. 22 del medesimo D.Lgs. n. 196/2003.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Contract
Riservatezza. 27.1 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto Quadro, anche successivamente dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
27.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutivi, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs2. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.
27.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto dell’Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivisingoli appalti; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
27.4 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
27.5 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo di Fornitura ovvero il Contratto Quadro l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.p.A.
27.6 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti aggiudicati in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi ‐ nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
27.7 Fermo 6. Xxxxx restando quanto previsto nel successivo articolo 3123, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i(Codice della Privacy).) e ulteriori provvedimenti in materia.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
Riservatezza. 27.1 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle memorizzate e che transitano per le apparecchiature di elaborazione ela- borazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione utiliz- zazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto QuadroAccordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, anche successivamente e co- munque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
27.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutivi, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs2. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.
27.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto dell’Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
27.4 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendentidi- pendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori subappalta- tori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
27.5 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie singole Ammini- strazioni e/o la Consip InnovaPuglia S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro presente Accordo Xxx- xxx, fermo xxxxx restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie singole Amministrazioni/Enti e/o a Consip InnovaPuglia S.p.A.
27.6 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro Accordo Quadro, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore Forni- tore medesimo a gare e appalti.
27.7 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31, 32 (Trattamento dei dati personali) il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i(“Codice in materia di protezione dei dati personali”).) e ulteriori provvedimenti in materia.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Strumentazione Informatica E Servizi
Riservatezza. 27.1 Il Fornitore ha 1. L’impresa, in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e in quanto Responsabile del trattamento dei dati gestiti nell’ambito delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale, assume l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenzanell’espletamento del servizio, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali eventualmente si avvalga, a qualsiasi titolo titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto Quadrol’espletamento delle prestazioni contrattuali. In particolare, anche successivamente si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza devono essere rispettati per i due anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
27.2 Al termine 2. È in facoltà della esecuzione Firenze Parcheggi verificare il rispetto dell’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del Contratto Quadro e contratto, fermo restando che l’impresa si obbliga a garantire alla Firenze Parcheggi per ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivarle dall’inadempimento dell’obbligo di riservatezza da parte dell’impresa stessa o dei relativi Contratti esecutivisoggetti dei quali si avvalga, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informaticoqualsiasi titolo, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possessoper l’espletamento delle prestazioni contrattuali.
3. L’impresa, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione responsabile esterno del trattamento dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul dovrà indicare gli incaricati esterni al trattamento dei dati personali (D.Lgse le modalità del loro trattamento, in riferimento all’Allegato B della suddetta legge “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”. n. 196/2003 e s.m.i.)Inoltre, e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.
27.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione così come previsto dal regolamento del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
27.4 Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
27.5 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro , fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.p.A.
27.6 Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria Garante per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
27.7 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento protezione dei dati personali (D.Lgs“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008” 12 pubblicato sulla G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008, l’aggiudicatario deve riportare nel DPS gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite. n. 196/2003 e s.m.iLe attività degli Amministratori di sistema dovranno essere svolti in stretta osservanza del predetto regolamento.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Riservatezza. 27.1 Il Fornitore ",~ì~;:.;.é,>f1) risultanti da successive modifiche ed integrazioni. La Società ha l’obbligo l'obbligo, di mantenere riservati i dati e le informazioniinfOrmaZjOni~"< •..•_..:.~..:•~. ~~ .•.,•...' La Società si obbliga altresì, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature fatto in ogni caso salvo il trattamento di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunquecomu"nque, a conoscenza, di non miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente sostituzione. necessari all’esecuzione all'esecuzione del presente Contratto Quadrocontratto, anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
27.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutivi, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.LgsIn particolare si propri dipendenti. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.
27.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
27.4 Il Fornitore . Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 del D,P.R. La Società è responsabile per l’esatta l'esatta osservanza da parte dei propri 207/2010' e sS.mm.ii. in caso di ottenimento da parte del dipendenti, consulenti e collaboratoririsorse, nonché dei propri eventuali responsabile del procedimento del DURC (Documento Unico di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori risorse di questi ultimi, Regolarità Contributiva) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto degli obblighi di di, segretezza anzidetti.
27.5 . In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o l'Istituto ha la Consip S.p.A. hanno la (compreso il sub-appaltatore), lo stesso provvederà a trattenere facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro presente contratto, fermo l'importo corrispondente all'inadempienza. 11 pagamento di quanto restando che il Fornitore sarà tenuto la Società è tenuta a risarcire tutti i danni che 25 dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico 25 dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.p.A.
27.6 Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
27.7 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31all'Istituto, il Fornitore La Società si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla Perugia - della notizia dell'inadempimento della propria controparte normativa sul trattamento dei dati personali (D.LgsD. Lgs. n. n, 196/2003 e s.m.i.(subappaltatore/subcontraente) e ulteriori provvedimenti in materia.agli obblighi di tracciabì1ìtà
Appears in 1 contract
Samples: Procurement Agreement