Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. La risoluzione di un contratto applicativo comporta altresì la risoluzione dell’accordo quadro. L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il singolo contratto applicativo e conseguentemente l’accordo quadro mediante semplice lettera raccomandata con diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi di cui agli artt. 135 e 136 del Codice e, in particolare, nei seguenti casi: - frode nell’esecuzione dei lavori; - mancato rispetto di quanto previsto al punto 1.2.3. del presente Capitolato (rispetto tempi - attivazione contemporanea di più cantieri) - inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; - rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; - nei casi in cui le transazioni finanziarie di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e successive modifiche e integrazioni, non siano state eseguite come ivi previsto.
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Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. La risoluzione di un contratto applicativo comporta altresì la risoluzione dell’accordo quadro. L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il singolo contratto applicativo e conseguentemente l’accordo quadro mediante semplice lettera raccomandata con diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi di cui agli artt. 135 e 136 all'art.108 del Codice e, in particolare, nei seguenti casi: - frode nell’esecuzione dei lavori; - mancato rispetto di quanto previsto al punto 1.2.3. del presente Capitolato (rispetto tempi - attivazione contemporanea di più cantieri) - inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; - rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’operascopodell’opera; - nei casi in cui le transazioni finanziarie di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e successive modifiche e integrazioni, non siano state eseguite come ivi previsto.. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall’Amministrazione è fatta all’Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall’Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l’Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere/i, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione dell’Amministrazione per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il Curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell’Amministrazione, nel seguente modo:
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Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. La risoluzione di un contratto applicativo comporta altresì la risoluzione dell’accordo quadro. L’Amministrazione L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il singolo contratto applicativo e conseguentemente l’accordo quadro mediante semplice lettera raccomandata con diffida ad adempiere entro il termine messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi di cui agli artt. 135 118 e 136 del Codice 119 D.P.R. 554/1999 e, in particolare, nei seguenti casi: - frode nell’esecuzione nell'esecuzione dei lavorilavori ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti; - mancato rispetto di quanto previsto al punto 1.2.3. del presente Capitolato (rispetto tempi - attivazione contemporanea di più cantieri) - inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione nell'esecuzione dei lavori; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore dell'appaltatore senza giustificato motivo; - rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’operadell'opera; - nei casi in cui le transazioni finanziarie nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all’artal D.Lgs. 3 della L. 136/2010626/1994, come mod. e int., o ai piani di sicurezza , integranti il contratto, e successive modifiche e integrazionidelle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, non siano state eseguite come ivi previstodal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
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Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. La risoluzione di un contratto applicativo comporta altresì la risoluzione dell’accordo quadro. L’Amministrazione L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il singolo contratto applicativo e conseguentemente l’accordo quadro mediante semplice lettera raccomandata con diffida ad adempiere entro il termine messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi di cui agli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti) e, in particolare, nei seguenti casi: - frode nell’esecuzione nell'esecuzione dei lavorilavori ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti; - mancato rispetto di quanto previsto al punto 1.2.3. del presente Capitolato (rispetto tempi - attivazione contemporanea di più cantieri) - inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione nell'esecuzione dei lavori; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore dell'appaltatore senza giustificato motivo; - rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’operadell'opera; - nei casi in cui le transazioni finanziarie nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all’artal D.Lgs. 3 della L. 136/201081/08, o ai piani di sicurezza di cui agli artt. ... e ... del capitolato (68) , integranti il contratto, e successive modifiche e integrazionidelle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, non siano state eseguite come ivi previstodal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
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Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. La risoluzione di un L’Ente committente può recedere dal contratto applicativo comporta altresì la risoluzione dell’accordo quadro. L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il singolo contratto applicativo e conseguentemente l’accordo quadro mediante semplice lettera raccomandata con diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi di cui agli artt. 135 e 136 del Codice e, in particolare, nei seguenti casi: - frode nell’esecuzione dei lavori; - mancato rispetto di quanto previsto al punto 1.2.3. del presente Capitolato (rispetto tempi - attivazione contemporanea di più cantieri) - inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e se trovano applicazione le assicurazioni obbligatorie del personale; - sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; - rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; - nei casi in cui le transazioni finanziarie condizioni di cui all’art. 3 108 del D.lgs. n. 50/2016 secondo le procedure nello stesso indicate; l’ente può altresì recedere dal contratto secondo la procedura prevista dall’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e procedere a nuovo affidamento secondo l’art.110 del citato D.lgs. che vengono modificati rispettivamente con gli articoli 72, 73 e 74 del D.Lgs. n. 56/2017. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di voler avvalersi della L. clausola risolutiva espressa, qualora l’affidatario non adempia gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010. Il contratto potrà essere risolto anche in caso di perdita da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di sanzioni o di cautele che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall’Amministrazione sarà trasmessa all’appaltatore tramite un ordine di servizio o raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall’Amministrazione si svolgerà, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e successive modifiche l’appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e integrazionidei mezzi d’opera esistenti in cantiere, non siano state eseguite come ivi previsto.nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione dell’Amministrazione per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Nei casi di rescissione del contratto, di esecuzione d’ufficio, o di fallimento dell’appaltatore, i rapporti economici con quest’ultimo o con il curatore sono definiti, fatto salvo ogni diritto e l’ulteriore azione dell’amministrazione, avverranno nel seguente modo:
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Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 0.Xx sensi dell’articolo 108, comma 1. La risoluzione di un contratto applicativo comporta altresì , del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. , e la risoluzione dell’accordo quadro. L’Amministrazione Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il singolo contratto applicativo e conseguentemente l’accordo quadro mediante semplice lettera raccomandata con diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi di cui agli artt. 135 e 136 del Codice e, in particolarecontratto, nei seguenti casi: - frode nell’esecuzione dei lavoria)al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; - mancato rispetto b)all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. , per la presenza di quanto previsto al punto 1.2.3una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2.Costituiscono altresì causa di risoluzione del presente Capitolato (rispetto tempi - attivazione contemporanea contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di più cantieri) - inadempimento risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a)inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; - manifesta b)manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; - inadempienza accertata c)inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personalepersonale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; - sospensione d)sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore dell’appaltatore senza giustificato motivo; - rallentamento e)rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; - subappalto f)subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; - non g)non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; - nei casi in cui le transazioni finanziarie h)azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’artall’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i)applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008; l)ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; 0.Xx sensi dell’articolo 108, comma 2, del costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione: a)la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b)il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. c)la nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; d)la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i.. 4.Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 3 Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della L. 136/2010Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 5.Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: a)affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e successive modifiche l’ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all’impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori; b)ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 1)l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e integrazionil’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 2)l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta; 3)l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. 6.Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non siano state eseguite come ivi previstooperano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto. 0.Xx contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
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Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. La risoluzione di un contratto applicativo comporta altresì la risoluzione dell’accordo quadro. L’Amministrazione ha facoltà di L'Amministrazione potrà risolvere il singolo contratto applicativo e conseguentemente l’accordo quadro mediante semplice lettera raccomandata con presente Contratto previa diffida ad ai sensi dell'art. 1454 c.c. assegnando a tal fine all'Appaltatore un termine per adempiere entro il termine di 15 non inferiore a 40 giorni, senza necessità decorso il quale l'Amministrazione potrà dichiarare risolto il presente Contratto: • l'Appaltatore abbia sospeso o interrotto gli interventi di ulteriori adempimentiriqualificazione previsti nel progetto definitivo/esecutivo per un periodo superiore a 60 giorni, nei casi ove la sospensione o interruzione sia ad esso imputabile; • l'Appaltatore sia incorso in violazioni delle prescrizioni di cui agli artt. 135 alla documentazione di progetto e 136 non vi abbia posto rimedio entro 20 giorni dal ricevimento di intimazione scritta dell'Amministrazione, ovvero abbia accumulato penalità superiori al 10% dell’importo complessivo del Codice econtratto; • interruzione nell’erogazione dei servizi per più di 5 giorni consecutivi; • interruzione della fornitura dell'energia, in particolareper causa imputabile all'Appaltatore, nei seguenti casi: - frode nell’esecuzione dei lavoriper più di 48 ore consecutive; - mancato rispetto di quanto previsto al punto 1.2.3. del presente Capitolato (rispetto tempi - attivazione contemporanea di più cantieri) - inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o • quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatteglifattegli dall'Amministrazione, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto; - • nel caso di gravi mancanze nel rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dall'Amministrazione, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla norma; • l'Appaltatore abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente all'organizzazione dell'Amministrazione ovvero con terzi; • l'Appaltatore abbia omesso di attivare anche solo una delle coperture assicurative nella documentazione di gara; • l’Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del D. Lgs. n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei contratti; • manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; - rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; - • subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; - • non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; - • applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008; Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi in cui le transazioni finanziarie di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e successive modifiche e integrazioni, non siano state eseguite come ivi previsto.seguenti casi:
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Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. La risoluzione di un contratto applicativo comporta altresì la risoluzione dell’accordo quadro. L’Amministrazione L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il singolo contratto applicativo e conseguentemente l’accordo quadro mediante semplice lettera raccomandata con diffida ad adempiere entro il termine messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi di cui agli artt. 135 118 e 136 del Codice 119 D.P.R. 554/1999 e, in particolare, nei seguenti casi: - • frode nell’esecuzione nell'esecuzione dei lavori; - mancato rispetto di quanto previsto al punto 1.2.3. del presente Capitolato (rispetto tempi - attivazione contemporanea di più cantieri) - • inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; - • manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione nell'esecuzione dei lavori; - • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - • sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore dell'appaltatore senza giustificato motivo; - • rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; - • subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; - • non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’operadell'opera; - nei casi in cui le transazioni finanziarie • nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all’artal D.Lgs. 3 della L. 136/2010626/1994, come mod. e int., o ai piani di sicurezza di cui agli artt. 39 e 40 del capitolato, integranti il contratto, e successive modifiche e integrazionidelle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, non siano state eseguite come ivi previstodal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
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Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. La risoluzione di un contratto applicativo comporta altresì la risoluzione dell’accordo quadro. L’Amministrazione L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il singolo contratto applicativo e conseguentemente l’accordo quadro mediante semplice lettera raccomandata con diffida ad adempiere entro il termine messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi di cui agli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti) e, in particolare, nei seguenti casi: - frode nell’esecuzione nell'esecuzione dei lavorilavori ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti; - mancato rispetto di quanto previsto al punto 1.2.3. del presente Capitolato (rispetto tempi - attivazione contemporanea di più cantieri) - inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione nell'esecuzione dei lavori; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore dell'appaltatore senza giustificato motivo; - rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’operadell'opera; - nei casi in cui le transazioni finanziarie nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all’artal D.Lgs. 3 della L. 136/201081/08, o ai piani di sicurezza di cui agli artt. dal 41 al 46 del presente capitolato , integranti il contratto, e successive modifiche e integrazionidelle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, non siano state eseguite come ivi previstodal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
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Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. La risoluzione di un contratto applicativo comporta altresì la risoluzione dell’accordo quadro. L’Amministrazione Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il singolo contratto applicativo e conseguentemente l’accordo quadro mediante semplice lettera raccomandata con diffida ad adempiere entro il termine messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi di cui agli artt. 135 e 136 del Codice e, in particolare, nei seguenti casi: - l’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 6ter, comma 3, superiore a 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi grave negligenza e/o frode nell’esecuzione nell'esecuzione dei lavori; - mancato rispetto di quanto previsto al punto 1.2.3. del presente Capitolato (rispetto tempi - attivazione contemporanea di più cantieri) - inadempimento alle disposizioni del Direttore direttore dei lavori riguardo ai tempi lavori, pregiudizievole del rispetto dei termini di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto di singole fasi delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimentilavorazioni; - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; - inadempienza accertata dagli organi preposti alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; - rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto; - subappalto abusivonon autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappaltocontratto; - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’operadell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera; proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; l’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo; ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’articolo 132 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 5 del citato articolo 132 del D.lgs. 163/2006 , si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto. In applicazione del protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e delle concessioni dei lavori pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di Genova – Ufficio territoriale del Governo di Genova - nei casi in cui le transazioni finanziarie e il Comune di Genova, il reiterarsi della mancata o difforme comunicazione dei dati di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e successive modifiche e integrazioni, non siano state eseguite come ivi previsto.16 comma 2 del presente C.S.A. da parte delle imprese esecutrici può costituire motivo di risoluzione del contratto
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Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. La risoluzione di un contratto applicativo comporta altresì la risoluzione dell’accordo quadro. L’Amministrazione L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il singolo contratto applicativo e conseguentemente l’accordo quadro mediante semplice lettera raccomandata con diffida ad adempiere entro il termine messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi di cui agli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti) e, in particolare, nei seguenti casi: - frode nell’esecuzione nell'esecuzione dei lavorilavori ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti; - mancato rispetto di quanto previsto al punto 1.2.3. del presente Capitolato (rispetto tempi - attivazione contemporanea di più cantieri) - inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione nell'esecuzione dei lavori; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore dell'appaltatore senza giustificato motivo; - rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’operadell'opera; - nei casi in cui le transazioni finanziarie nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all’artal D.Lgs. 3 della L. 136/201081/08, come mod. e int., o ai piani di sicurezza di cui agli artt. 43 e 45 del capitolato, integranti il contratto, e successive modifiche e integrazionidelle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, non siano state eseguite come ivi previstodal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
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Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1La Stazione appaltante può dichiarare risolto il contratto con le procedure dell'art. La risoluzione di un contratto applicativo comporta altresì la risoluzione dell’accordo quadro. L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il singolo contratto applicativo e conseguentemente l’accordo quadro mediante semplice lettera raccomandata con diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni108 del Codice, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre che nei casi di cui agli artt. 135 previsti ai commi 1, 2, 3 e 136 4 del Codice e, in particolare, medesimo articolo anche nei seguenti casi: - frode nell’esecuzione dei lavori; - mancato rispetto di quanto previsto al punto 1.2.3. del presente Capitolato (rispetto tempi - attivazione contemporanea di più cantieri) - inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatteglifattegli dal Direttore dei Lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto; - manifesta incapacità nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione appaltante nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente e con le modalità precisate con il presente articolo, per ritardo nell'inizio o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - per ingiustificata sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; - rallentamento per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, senza giustificato motivoinadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'Appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate; nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza. nel caso di mancato pagamento degli oneri contributivi dovuti agli Enti previdenziali, assicurativi e paritetici previsti dalle contrattazioni collettive, è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto con l’Appaltatore in conformità a quanto previsto dall'art. 108 del Codice, con conseguente acquisizione della polizza fidejussoria a garanzia dei debiti contrattuali (cauzione); nel caso di insufficiente disponibilità di personale, attrezzature e mezzi d’opera, previa messa in mora dell’interessato per inadempienza all’obbligo di fornire ed impiegare nel cantiere il personale tecnico, le maestranze (secondo le particolari qualifiche), le attrezzature e i mezzi d’opera nella misura tale da pregiudicare la realizzazione dei necessaria per eseguire con regolarità e celerità i lavori nei termini previsti dal contratto; - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale appaltati. Nei casi di rescissione del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; - non rispondenza esecuzione d’ufficio in conformità di quanto previsto dall'art. 108 del Codice la Stazione appaltante comunica la determinazione di risoluzione del contratto all'Appaltatore, con indicazione della data in cui avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei beni forniti alle specifiche lavori. Nei casi di risoluzione del contratto e allo scopo dell’operadi esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente: l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente; - nei casi in cui le transazioni finanziarie l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di cui all’art. 3 appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della L. 136/2010tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e successive modifiche di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e integrazionicollaudo dei lavori, non siano state eseguite come ivi previstodei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
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Samples: Patto Di Integrita’ Delle Imprese Concorrenti Ed Appaltatrici Degli Appalti Comunali 121