Risoluzione della convenzione. L'inadempimento grave ed ingiustificato, reiterato o permanente, degli altri obblighi tutti derivanti dalla convenzione, da parte del cessionario e/o suoi successori e/o aventi causa, salva l'applicazione delle sanzioni, civili, penali ed amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti comunali vigenti, determinerà la risoluzione di diritto dell'atto di cessione in proprietà. La pronuncia di risoluzione prevista dal presente articolo dovrà essere preceduta dalla preventiva contestazione dei fatti di inadempienza addebitati e/o dalla diffida ad adempiere con contemporanea fissazione di congruo termine di adempimento e/o di presentazione delle proprie deduzioni. La contestazione e/o la diffida succitate dovranno avvenire per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione comporterà il trasferimento gratuito al Comune della proprietà delle aree assegnate e cedute in diritto di proprietà all'inadempiente. Il Comune corrisponderà un indennizzo limitatamente ed esclusivamente per le costruzioni risultanti insistenti sulle predette aree ed eseguite in conformità alle previsioni e prescrizioni della presente convenzione, calcolato sulla base di una valutazione compiuta, tenendo conto dello stato di conservazione e di manutenzione delle stesse, da tre tecnici rispettivamente nominati il primo dal Comune, il secondo dal soggetto nei confronti del quale si è determinata la risoluzione ed il terzo di comune accordo tra le parti e, in mancanza di accordo, dal Tribunale Civile di Savona. Dall'indennizzo saranno detratte le spese occorse per la valutazione peritale.
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Samples: comuneloano.it
Risoluzione della convenzione. L'inadempimento grave L’U.O. Acquisti Centralizzati SSR, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ordinamento, può risolvere di diritto, anche parzialmente, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, la Convenzione nei seguenti casi: accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse; qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi; mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva” ; cessione del contratto o subappalto non autorizzati”; nel caso in cui almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura; qualora disposizioni legislative regolamentari ed ingiustificato, reiterato autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o permanente, degli altri obblighi tutti derivanti dalla convenzione, da parte del cessionario in parte; qualora a livello nazionale e/o suoi successori regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura; porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o aventi causa, salva l'applicazione della fornitura residui in favore delle sanzioni, civili, penali ed amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti comunali vigenti, determinerà la risoluzione di diritto dell'atto di cessione in proprietàAziende Sanitarie. La pronuncia In caso di risoluzione prevista dal presente articolo dovrà essere preceduta dalla preventiva contestazione dei fatti della convenzione l’U.O. Acquisti Centralizzati SSR potrà aggiudicare la fornitura alla ditta che segue in graduatoria, rivalendosi sulla cauzione definitiva per il ristoro di inadempienza addebitati e/o dalla diffida ad adempiere con contemporanea fissazione di congruo termine di adempimento e/o di presentazione delle proprie deduzioni. La contestazione e/o la diffida succitate dovranno avvenire per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione comporterà il trasferimento gratuito al Comune della proprietà delle aree assegnate e cedute in diritto di proprietà all'inadempiente. Il Comune corrisponderà un indennizzo limitatamente ed esclusivamente per le costruzioni risultanti insistenti sulle predette aree ed eseguite in conformità alle previsioni e prescrizioni della presente convenzione, calcolato sulla base di una valutazione compiuta, tenendo conto dello stato di conservazione e di manutenzione delle stesse, da tre tecnici rispettivamente nominati il primo dal Comune, il secondo dal soggetto eventuali danni nei confronti del quale si è determinata la risoluzione ed il terzo di comune accordo tra le parti e, in mancanza di accordo, dal Tribunale Civile di Savona. Dall'indennizzo saranno detratte le spese occorse per la valutazione peritaledella ditta inadempiente.
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Samples: Convenzione
Risoluzione della convenzione. L'inadempimento Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D. Lg.vo 50/2016, Il Municipio Roma VIII si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto se si verificano una o più delle seguenti condizioni: l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave ed ingiustificatoviolazione degli obblighi derivanti dai trattati, reiterato come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o permanentedi una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. Il Municipio Roma VIII si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, degli altri obblighi tutti derivanti dalla convenzioneovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 ; il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del cessionario e/o suoi successori e/o aventi causaprocedimento una relazione particolareggiata, salva l'applicazione delle sanzionicorredata dei documenti necessari, civilispecificando quanto del servizio sia stato eseguito regolarmente, penali ed amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti comunali vigentiil cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, determinerà altresì, la risoluzione di diritto dell'atto di cessione in proprietà. La pronuncia di risoluzione prevista dal presente articolo dovrà essere preceduta dalla preventiva contestazione dei fatti di inadempienza addebitati e/o dalla diffida ad adempiere con contemporanea fissazione di congruo degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine di adempimento e/o di non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie deduzionicontrodeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero, nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e la stazione appaltante recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto. Oltre che nelle ipotesi indicate in precedenza, il Municipio Roma VIII, previa contestazione e/o dell’infrazione, potrà disporre la diffida succitate dovranno avvenire per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso risoluzione della Convenzione ove le inadempienze e le violazioni contrattuali accertate riguardino l’utilizzazione di ricevimento. La risoluzione comporterà il trasferimento gratuito al Comune della proprietà delle aree assegnate personale non rispondente quantitativamente e cedute in diritto di proprietà all'inadempiente. Il Comune corrisponderà un indennizzo limitatamente ed esclusivamente per le costruzioni risultanti insistenti sulle predette aree ed eseguite in conformità qualitativamente alle previsioni e prescrizioni della presente convenzione, calcolato sulla base di una valutazione compiuta, tenendo conto dello stato di conservazione e di manutenzione delle stesse, da tre tecnici rispettivamente nominati il primo dal Comune, il secondo dal soggetto nei confronti del quale si è determinata la risoluzione ed il terzo di comune accordo tra le parti e, in mancanza di accordo, dal Tribunale Civile di Savona. Dall'indennizzo saranno detratte le spese occorse per la valutazione peritaleConvenzione.
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Samples: www.comune.roma.it
Risoluzione della convenzione. L'inadempimento grave ed ingiustificato, reiterato o permanente, degli altri obblighi tutti derivanti dalla convenzione, da parte del cessionario e/o suoi successori e/o aventi causa, salva l'applicazione delle sanzioni, civili, penali ed amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti comunali vigenti, determinerà la risoluzione L’Ente affidante può recedere di diritto dell'atto dal contratto quando l’affidatario si renda colpevole di cessione in proprietà. La pronuncia di risoluzione prevista dal presente articolo dovrà essere preceduta dalla preventiva contestazione dei fatti di inadempienza addebitati e/o dalla diffida ad adempiere con contemporanea fissazione di congruo termine di adempimento frode e/o di presentazione grave negligenza di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle proprie deduzionicondizioni stipulate. La contestazione e/E’ convenuto altresì che, oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., le seguenti ipotesi: • Contravvenzioni sostanziali ai patti contrattuali rilevate e contestate o delle disposizioni relative al servizio; • Contegno abituale scorretto da parte della Cooperativa affidataria o del personale dipendente dallo stesso adibito al servizio; • Apertura di una procedura fallimentare a carico della Cooperativa affidataria; • Messa in liquidazione o cessione della società concessionaria; • Inosservanza del divieto di subappalto sancito dall’art. 3; • Inadempienza dei contratti di lavoro; • riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 50 % rispetto a quello previsto; • In occasione della terza irregolarità contestata ex art. 12, fatto salvo comunque il pagamento delle penali; • Per motivi di pubblico interesse; • In caso di frode nell’adempimento degli obblighi contrattuali. È causa di risoluzione della convenzione la diffida succitate dovranno avvenire per iscritto tramite cancellazione della COOPERATIVA dall’Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte dell’ENTE, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la convenzione sino alla sua naturale scadenza. In tutti i casi di risoluzione sopra previsti, l’infrazione dovrà essere contestata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione comporterà il trasferimento gratuito al Comune della proprietà delle aree assegnate e cedute in diritto ricevimento alla Cooperativa affidataria, con assegnazione di proprietà all'inadempiente. Il Comune corrisponderà un indennizzo limitatamente ed esclusivamente per le costruzioni risultanti insistenti sulle predette aree ed eseguite in conformità alle previsioni e prescrizioni della presente convenzione, calcolato sulla base di una valutazione compiuta, tenendo conto dello stato di conservazione e di manutenzione delle stesse, da tre tecnici rispettivamente nominati il primo dal Comune, il secondo dal soggetto nei confronti del quale si è determinata la risoluzione ed il terzo di comune accordo tra le parti e, in mancanza di accordo, dal Tribunale Civile di Savona. Dall'indennizzo saranno detratte le spese occorse termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la valutazione peritalepresentazione di eventuali controdeduzioni.
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Samples: Convenzione Tra Il Comune Di Saronno E La Cooperativa Sociale
Risoluzione della convenzione. L'inadempimento grave ed ingiustificatoSi fa rinvio limitatamente agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., reiterato o permanenteper quanto applicabili non trattandosi di appalto di servizi. L’Amministrazione si riserva, degli altri obblighi tutti derivanti dalla altresì, la facoltà di risolvere la convenzione, previa diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi: • grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi previsti nella convenzione; • nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’ Ente attuatore; • sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da parte cause di forza maggiore; • sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto della convenzione (divieto di accettare a qualunque titolo denaro dall’Utente); • utilizzazione di personale non rispondente quantitativamente e qualitativamente alle previsioni della convenzione; • mancato assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia; • mancato utilizzo degli strumenti di pagamento che consentono la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente intervento, di cui all’art. 3 L. 136/2010, così come modificato dalla Legge 217/2010; • utilizzo improprio di ogni qualsivoglia notizia o dato di cui l’ente attuatore è venuto a conoscenza nell’esercizio dei compiti affidati; • inosservanza delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali previsti dal GDPR e contenute nel provvedimento di nomina di Responsabile esterno del cessionario trattamento dei dati personali; • nel caso di reiterazione per la terza volta della medesima inadempienza e/o suoi successori disservizio; • non conformità del servizio a quanto previsto dalla proposta progettuale e dalla convenzione rilevata dalle verifiche effettuate dall'Amministrazione; • gravi inadempimenti e/o aventi causadisservizi; • mancato svolgimento delle attività con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore; • mancato avvio delle attività entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione, salva l'applicazione delle sanzioni, civili, penali ed amministrative previste dalle leggi congrua e dai regolamenti comunali vigenti, determinerà la risoluzione di diritto dell'atto di cessione documentata motivazione da valutare in proprietàsede tecnica. La pronuncia Costituisce causa di risoluzione prevista dal presente articolo della convenzione anche il mancato rispetto del C.C.N.L., con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti al servizio. In tutti i casi di risoluzione, l’Ente attuatore non avrà nulla a pretendere da questa Pubblica Amministrazione per l’interruzione anticipata delle attività. Qualora si addivenga alla risoluzione della convenzione, per le motivazioni sopra riportate, l’ente attuatore, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Committente dovrà essere preceduta dalla preventiva contestazione dei fatti di inadempienza addebitati e/o dalla diffida ad adempiere con contemporanea fissazione di congruo termine di adempimento e/o di presentazione delle proprie deduzioni. La contestazione e/o la diffida succitate dovranno avvenire sostenere per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione comporterà il trasferimento gratuito al Comune della proprietà delle aree assegnate e cedute in diritto di proprietà all'inadempienterimanente periodo contrattuale. Il Comune corrisponderà un indennizzo limitatamente ed esclusivamente per le costruzioni risultanti insistenti sulle predette aree ed eseguite in conformità alle previsioni e prescrizioni della presente convenzione, calcolato sulla base di una valutazione compiuta, tenendo conto dello stato di conservazione e di manutenzione delle stesse, da tre tecnici rispettivamente nominati il primo dal Comune, il secondo dal soggetto nei confronti del quale si è determinata la risoluzione ed il terzo di comune accordo tra le parti e, in mancanza di accordo, dal Tribunale Civile di Savona. Dall'indennizzo saranno detratte le spese occorse per la valutazione peritale.Committente può inoltre recedere dalla convenzione negli ulteriori seguenti casi:
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Samples: Accordo Di Collaborazione Per La Definizione E La Gestione Dei Servizi Di Minima Accoglienza A
Risoluzione della convenzione. L'inadempimento Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D. Lg.vo 50/2016, Il Municipio Roma VIII si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla Convenzione se si verificano una o più delle seguenti condizioni: l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave ed ingiustificatoviolazione degli obblighi derivanti dai trattati, reiterato come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o permanentedi una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. Il Municipio Roma VIII si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, degli altri obblighi tutti derivanti dalla convenzioneovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 ; il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del cessionario e/o suoi successori e/o aventi causaprocedimento una relazione particolareggiata, salva l'applicazione delle sanzionicorredata dei documenti necessari, civilispecificando quanto del servizio sia stato eseguito regolarmente, penali ed amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti comunali vigentiil cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, determinerà altresì, la risoluzione di diritto dell'atto di cessione in proprietà. La pronuncia di risoluzione prevista dal presente articolo dovrà essere preceduta dalla preventiva contestazione dei fatti di inadempienza addebitati e/o dalla diffida ad adempiere con contemporanea fissazione di congruo degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine di adempimento e/o di non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie deduzionicontrodeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero, nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e la stazione appaltante recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto. Oltre che nelle ipotesi indicate in precedenza, il Municipio Roma VIII, previa contestazione e/o dell’infrazione, potrà disporre la diffida succitate dovranno avvenire per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso risoluzione della Convenzione ove le inadempienze e le violazioni contrattuali accertate riguardino l’utilizzazione di ricevimento. La risoluzione comporterà il trasferimento gratuito al Comune della proprietà delle aree assegnate personale non rispondente quantitativamente e cedute in diritto di proprietà all'inadempiente. Il Comune corrisponderà un indennizzo limitatamente ed esclusivamente per le costruzioni risultanti insistenti sulle predette aree ed eseguite in conformità qualitativamente alle previsioni e prescrizioni della presente convenzione, calcolato sulla base di una valutazione compiuta, tenendo conto dello stato di conservazione e di manutenzione delle stesse, da tre tecnici rispettivamente nominati il primo dal Comune, il secondo dal soggetto nei confronti del quale si è determinata la risoluzione ed il terzo di comune accordo tra le parti e, in mancanza di accordo, dal Tribunale Civile di Savona. Dall'indennizzo saranno detratte le spese occorse per la valutazione peritaleConvenzione.
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Samples: www.comune.roma.it
Risoluzione della convenzione. L'inadempimento La presente convenzione può essere risolta da ciascuno dei due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a: - grave ed ingiustificatoinadempimento della Cooperativa sociale; - applicazione di 5 (cinque) penalità, reiterato per lo stesso tipo di infrazione nel corso della durata del contratto e, comunque, nel caso che la somma delle penali abbia superato il 10% dell’importo netto del contratto; - mancato rispetto delle norme di sicurezza qualora sia successo un incidente od una grave anomalia; - concessione in subappalto, totale o permanenteparziale, del servizio; - fallimento della Cooperativa, o sua soggezione a procedura equipollente, o dei suoi aventi causa nella gestione; - mancato versamento della cauzione di cui al successivo art. 16; - mancato raggiungimento dell'obiettivo sociale previsto all'art. 7 della presente convenzione; - mancata assunzione in organico del direttore del servizio o di un coordinatore preposto al controllo del servizio; - impiego da parte della cooperativa di personale non dipendente, ovvero inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente o mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali o mancato rispetto delle norme di sicurezza per i lavoratori; - mancato rispetto degli altri obblighi tutti derivanti dalla convenzione, contrattuali di cui al relativo Capitolato Speciale d’appalto; - mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute al ritardato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario e/o suoi successori e/o aventi causaComune per oltre sei mesi dalla scadenza di cui all’art. 6) senza giustificato motivo. La risoluzione del contratto potrà avvenire anche per accertate violazioni della Cooperativa nell’applicazione delle norme che regolano il contratto di lavoro; la risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell’Amministrazione il diritto di affidare il servizio di pulizia ad altra ditta, salva l'applicazione delle sanzioni, civili, penali ed amministrative previste dalle leggi con le modalità indicate all’art. 110 del d.lgs. 18/074/2016 n. 50 e dai regolamenti comunali vigenti, determinerà la s.m.i.. L’Amministrazione procederà alla risoluzione di diritto dell'atto di cessione del contratto e con effetto immediato nel caso in proprietàcui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite in violazione della normativa sulla tracciabilità del flussi finanziari, così come previsto dall’art. La pronuncia 3 della legge 136/2010. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzione. È causa di risoluzione prevista dal presente articolo dovrà essere preceduta dalla preventiva contestazione dei fatti di inadempienza addebitati e/o dalla diffida ad adempiere con contemporanea fissazione di congruo termine di adempimento e/o di presentazione della Convenzione la cancellazione della Cooperativa dall'Albo Regionale delle proprie deduzioni. La contestazione e/o Cooperative sociali, fatta salva la diffida succitate dovranno avvenire per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione comporterà il trasferimento gratuito al Comune della proprietà delle aree assegnate e cedute in diritto di proprietà all'inadempiente. Il Comune corrisponderà un indennizzo limitatamente ed esclusivamente per le costruzioni risultanti insistenti sulle predette aree ed eseguite in conformità alle previsioni e prescrizioni della presente convenzionevolontà da parte dell'Ente, calcolato sulla base di provvedimento motivato, di far proseguire la convenzione sino alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui ricorresse una valutazione compiutadelle cause di risoluzione sopra indicate, tenendo conto dello stato la parte non inadempiente avrà facoltà di conservazione e di manutenzione delle stesse, da tre tecnici rispettivamente nominati il primo dal Comune, il secondo dal soggetto nei confronti del quale si è determinata dichiarare la risoluzione ed della Convenzione, comunicando alla parte inadempiente il terzo proprio intendimento di comune accordo tra le parti eavvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456, in mancanza 2° comma, c.c., a mezzo raccomandata A.R. o PEC. È causa di accordorisoluzione della Convenzione la cancellazione della Cooperativa dall'Albo Regionale delle Cooperative sociali, dal Tribunale Civile fatta salva la volontà da parte dell'Ente, sulla base di Savonaprovvedimento motivato, di far proseguire la convenzione sino alla sua naturale scadenza. Dall'indennizzo saranno detratte le spese occorse per la valutazione peritale.ART. 16
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Samples: Contratto in Forma Pubblica Amministrativa Elettronica
Risoluzione della convenzione. L'inadempimento Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D. Lg.vo 50/2016, Il Municipio Roma VIII si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico se si verificano una o più delle seguenti condizioni. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave ed ingiustificatoviolazione degli obblighi derivanti dai trattati, reiterato come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o permanentedi una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. Il Municipio Roma VIII si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, degli altri obblighi tutti derivanti dalla convenzioneovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80; il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del cessionario e/o suoi successori e/o aventi causaprocedimento una relazione particolareggiata, salva l'applicazione delle sanzionicorredata dei documenti necessari, civilispecificando quanto del servizio sia stato eseguito regolarmente, penali ed amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti comunali vigentiil cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, determinerà altresì, la risoluzione di diritto dell'atto di cessione in proprietà. La pronuncia di risoluzione prevista dal presente articolo dovrà essere preceduta dalla preventiva contestazione dei fatti di inadempienza addebitati e/o dalla diffida ad adempiere con contemporanea fissazione di congruo degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine di adempimento e/o di non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie deduzionicontrodeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero, nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e la stazione appaltante recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto. Oltre che nelle ipotesi indicate in precedenza, il Municipio Roma VIII, previa contestazione e/o dell’infrazione, potrà disporre la diffida succitate dovranno avvenire per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso risoluzione della Convenzione ove le inadempienze e le violazioni contrattuali accertate riguardino l’utilizzazione di ricevimento. La risoluzione comporterà il trasferimento gratuito al Comune della proprietà delle aree assegnate personale non rispondente quantitativamente e cedute in diritto di proprietà all'inadempiente. Il Comune corrisponderà un indennizzo limitatamente ed esclusivamente per le costruzioni risultanti insistenti sulle predette aree ed eseguite in conformità qualitativamente alle previsioni e prescrizioni della presente convenzione, calcolato sulla base di una valutazione compiuta, tenendo conto dello stato di conservazione e di manutenzione delle stesse, da tre tecnici rispettivamente nominati il primo dal Comune, il secondo dal soggetto nei confronti del quale si è determinata la risoluzione ed il terzo di comune accordo tra le parti e, in mancanza di accordo, dal Tribunale Civile di Savona. Dall'indennizzo saranno detratte le spese occorse per la valutazione peritaleConvenzione.
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Samples: www.comune.roma.it