Risoluzione della convenzione. L’Agenzia potrà risolvere unilateralmente la presente Convenzione, con conseguente automatica revoca dell’affidamento, fermo restando l’obbligo per il Gestore di continuare l’erogazione del Servizio fino al subentro del nuovo Gestore, nei seguenti casi: 1. in caso di fallimento del Gestore, o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della Società; 2. in caso di inadempienze ripetute di particolare gravità degli obblighi assunti con la presente Convenzione, e in particolare quando il Gestore non abbia posto in essere il Servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione, ovvero in caso di interruzione totale e prolungata del servizio senza che sussistano cause di forza maggiore; 3. xxx xxxxxxxxx gli estremi di cui all’art. 22 4. in caso di sentenza definitiva che annulli l’affidamento; 5. in caso di modificazioni soggettive comportanti il venir meno dei requisiti presupposto dell’affidamento; 6. in caso di mancato trasferimento del contributo annuale di cui all’art. 14. Per quanto riguarda la causa di risoluzione prevista al punto 2), ai sensi dell'art. 1454 Cod. Civ. l'Agenzia, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità. Decorso infruttuosamente il termine concesso, si produrrà la risoluzione di diritto del contratto. Sono assunte quali clausole risolutive espresse, così da costituire motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., l’interruzione totale del Servizio di raccolta dei rifiuti urbani per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabili a colpa grave o dolo del Gestore. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e la Agenzia avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Gestione Rifiuti Urbani, Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Gestione Rifiuti Urbani
Risoluzione della convenzione. L’Agenzia potrà risolvere unilateralmente 1. Fatto salvo quando previsto ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii, che disciplina le condizioni di risoluzione, il presente contratto può essere risolto per:
a) grave inosservanza delle norme contrattuali e per gravi omissioni o ritardi negli adempimenti di competenza;
b) quando si verifichino fatti a carico del Tesoriere che possano dar luogo ad un procedimento penale;
c) quando per negligenza grave oppure per contravvenzione anche ad uno solo degli obblighi previsti dalla presente convezione, il Tesoriere comprometta il regolare svolgimento del servizio.
2. In caso di inadempienze contrattuali di cui alle lettere a) b) e c) del presente paragrafo, dopo la presente Convenzionediffida, formulata con conseguente automatica revoca dell’affidamentoapposita nota separata, fermo restando l’obbligo qualora il Tesoriere non provveda, entro e non oltre il termine di 10 giorni solari dalla relativa comunicazione fattagli pervenire tramite PEC, a sanare le medesime, la Provincia provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile. In tal caso il Tesoriere è tenuto alla prosecuzione del servizio di Tesoreria fino all'affidamento al nuovo gestore del servizio di Tesoreria per il Gestore rimanente periodo contrattuale.
3. La Provincia si riserva inoltre la facoltà di continuare l’erogazione risolvere anticipatamente il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del Servizio fino al subentro del nuovo Gestore, Codice Civile nei seguenti casi:
1. in caso di fallimento del Gestore, a) interruzione parziale o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della Società;
2. in caso di inadempienze ripetute di particolare gravità degli obblighi assunti con la presente Convenzione, e in particolare quando il Gestore non abbia posto in essere il Servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione, ovvero in caso di interruzione totale e prolungata del servizio senza che sussistano cause di forza maggioregiustificati motivi;
3. xxx xxxxxxxxx gli estremi b) applicazione di cui all’art. 22
4. almeno 5 (cinque) penalità in caso di sentenza definitiva che annulli l’affidamentoun semestre; c)mancata regolarizzazione da parte del Tesoriere a seguito della violazione degli obblighi retributivi, previdenziali, contributivi e assicurativi del personale;
5. in caso di modificazioni soggettive comportanti il venir meno dei requisiti presupposto dell’affidamento;
6. in caso di mancato trasferimento del contributo annuale di cui all’art. 14. Per quanto riguarda la causa di risoluzione prevista al punto 2), ai sensi dell'art. 1454 Cod. Civ. l'Agenzia, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità. Decorso infruttuosamente il termine concesso, si produrrà la risoluzione di diritto del contratto. Sono assunte quali clausole risolutive espresse, così da costituire motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., l’interruzione totale del Servizio di raccolta dei rifiuti urbani per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabili a colpa grave o dolo del Gestore. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e la Agenzia avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Tesoreria, Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Tesoreria
Risoluzione della convenzione. L’Agenzia potrà risolvere unilateralmente 7.1 Le Parti convengono che la presente ConvenzioneConvenzione si risolverà di diritto, con conseguente automatica revoca dell’affidamentoai sensi dell’art. 1353 cod. civ., fermo restando l’obbligo per il Gestore di continuare l’erogazione del Servizio fino al subentro del nuovo Gestore, nei seguenti casi:
1. in caso di scioglimento o fallimento del Gestore, o di ammissione dello stesso ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso fatto salvo quanto previsto dall’art. 186-bis del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. legge fallimentare).
7.2 La presente Convenzione si risolverà di scioglimento della Società;
2. in caso di inadempienze ripetute di particolare gravità degli obblighi assunti con la presente Convenzione, e in particolare quando il Gestore non abbia posto in essere il Servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione, ovvero in caso di interruzione totale e prolungata del servizio senza che sussistano cause di forza maggiore;
3. xxx xxxxxxxxx gli estremi di cui all’art. 22
4. in caso di sentenza definitiva che annulli l’affidamento;
5. in caso di modificazioni soggettive comportanti il venir meno dei requisiti presupposto dell’affidamento;
6. in caso di mancato trasferimento del contributo annuale di cui all’art. 14. Per quanto riguarda la causa di risoluzione prevista al punto 2)diritto, ai sensi dell'art. 1454 Cod. Civ. l'Agenzia, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità. Decorso infruttuosamente il termine concesso, si produrrà la risoluzione di diritto del contratto. Sono assunte quali clausole risolutive espresse, così da costituire motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'artdell’art. 1456 Codcod. Civciv., l’interruzione totale altresì in caso di:
a) perdita, da parte del Servizio di raccolta Gestore, dei rifiuti urbani per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabili requisiti e delle caratteristiche che legittimano l’affidamento in house della gestione del Servizio;
b) ripetute e gravi inadempienze ai disposti della presente convenzione imputabile a colpa grave o dolo del Gestore, previa messa in mora rimasta senza effetto;
c) cessione o subconcessione parziale o totale del Servizio in violazione dell’art. Le conseguenze 6 (“Divieto di subconcessione”);
7.3 Nel caso indicato alla lettera b) il dolo o la colpa grave del Gestore dovrà essere contestato e certificato dalla Pubblica Autorità competente in materia, se diversa dall’EGA.
7.4 Fermo restando quanto sopra, l’EGA, nei casi di:
a) mancato ripristino del valore della risoluzione saranno addebitate garanzia fidejussoria entro i termini di cui all’art. 43 (“Garanzie”);
b) mancata stipula da parte del Gestore delle polizze assicurative di cui all’art. 44 (“Assicurazioni”); potrà risolvere la presente Convenzione, previa regolare diffida e messa in mora, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 cod. civ., notificata contestualmente anche agli eventuali Enti Finanziatori, assegnando al Gestore un congruo termine, in ogni caso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, per porre rimedio alle inadempienze contestate.
7.5 Gli eventuali Enti Finanziatori potranno prevenire la risoluzione della Convenzione notificando all’EGA, entro i termini di cui ai commi che precedono, la loro intenzione di intervenire o curare direttamente o indirettamente e nei limiti di legge l’inadempimento del Gestore, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì che il Gestore adempia. Dalla data di ricevimento da parte dell’EGA di tale comunicazione da parte degli Enti Finanziatori, decorrerà un ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni per permettere la Agenzia cura dell’inadempimento e prevenire così la risoluzione.
7.6 Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi che precedono, compreso l’ulteriore termine assegnato agli eventuali Enti Finanziatori, l’EGA potrà risolvere la Convenzione.
7.7 L’EGA avrà facoltà di attingere alla cauzione garanzia fidejussoria per assicurare comunque la regolare prosecuzione del SII decorso il termine di diffida e messa in mora di cui sopra previa comunicazione al Gestore.
7.8 Le conseguenze della risoluzione della Convenzione saranno addebitate al Gestore per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, col diritto dell’EGA di rivalersi sulla garanzia fidejussoria di cui all’art. 43 della presente Convenzione.
7.9 Non costituiscono condizioni di risoluzione della presente convenzione le cause di forza maggiore come definite all’art. 1
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Idrico Integrato, Convenzione Per La Gestione Del Servizio Idrico Integrato
Risoluzione della convenzione. L’Agenzia potrà 1. Qualora si verificassero da parte del Tesoriere gravi inadempienze o negligenze riguardo agli obblighi convenzionali, la Provincia ha facoltà, di risolvere unilateralmente la presente Convenzioneconvenzione, previa regolare diffida ad adempiere in un termine assegnato, da comunicare mediante raccomandata A/R.
2. La comunicazione della risoluzione del rapporto convenzionale avverrà con conseguente automatica revoca dell’affidamentosemplice preavviso di giorni 60 (sessanta), fermo restando l’obbligo trasmesso mediante raccomandata A/R.
3. Oltre alla risoluzione del rapporto convenzionale, la Provincia si riserva di richiedere la corresponsione dei danni patiti e patiendi anche per i maggiori oneri eventualmente derivanti da una nuova convenzione e delle spese sostenute per l’eventuale indizione e svolgimento di una nuova procedura di affidamento.
4. Qualora le dichiarazioni rese in sede di gara risultassero successivamente non corrispondenti alla realtà, tale fatto vale come condizione risolutiva, fatta sempre salva la facoltà della Provincia di agire per il Gestore risarcimento dei danni.
5. Il Tesoriere non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo ad alcun risarcimento dell’eventuale danno al verificarsi delle condizioni sopra descritte.
6. Oltre alla risoluzione del rapporto convenzionale, la Provincia ha facoltà di continuare l’erogazione del Servizio fino al subentro del nuovo Gestore, nei seguenti casi:
1. recedere incondizionatamente dalla presente convenzione in caso di fallimento modifica soggettiva del GestoreTesoriere, a seguito di fusione o incorporazione con altri Istituti di ammissione ad altre procedure concorsualiCredito, ovvero in qualora la Provincia dovesse ritenere che il nuovo soggetto non offra le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica o tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione.
7. In caso di scioglimento della Società;
2. in caso di inadempienze ripetute di particolare gravità degli obblighi assunti con la presente Convenzione, e in particolare quando il Gestore non abbia posto in essere il Servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione, ovvero in caso di interruzione totale e prolungata cessazione del servizio senza che sussistano cause di forza maggiore;
3. xxx xxxxxxxxx gli estremi di cui all’art. 22
4. in caso di sentenza definitiva che annulli l’affidamento;
5. in caso di modificazioni soggettive comportanti il venir meno dei requisiti presupposto dell’affidamento;
6. in caso di mancato trasferimento del contributo annuale di cui all’art. 14. Per quanto riguarda la causa a seguito di risoluzione prevista al punto 2)contrattuale, ai sensi dell'art. 1454 Cod. Civ. l'Agenziala Provincia si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Tesoriere si impegna a mezzo continuare la gestione del servizio fino alla designazione di regolare diffidaun nuovo Tesoriere, è tenuta a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità. Decorso infruttuosamente garantendo che il termine concesso, si produrrà la risoluzione subentro non arrechi pregiudizio all'attività d'incasso e di diritto del contratto. Sono assunte quali clausole risolutive espresse, così da costituire motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civpagamento., l’interruzione totale del Servizio di raccolta dei rifiuti urbani per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabili a colpa grave o dolo del Gestore. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e la Agenzia avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Tesoreria
Risoluzione della convenzione. L’Agenzia potrà 1. Qualora si verificassero da parte del Tesoriere gravi inadempienze o negligenze riguardo agli obblighi convenzionali, la Provincia ha facoltà di risolvere unilateralmente la presente Convenzioneconvenzione, previa regolare diffida ad adempiere in un termine assegnato, da comunicare mediante raccomandata A/R o tramite posta certificata PEC.
2. La comunicazione della risoluzione del rapporto convenzionale avverrà con conseguente automatica revoca dell’affidamentosemplice preavviso di giorni 60 (sessanta), fermo restando l’obbligo trasmesso mediante raccomandata A/R o tramite posta certificata PEC.
3. Oltre alla risoluzione del rapporto convenzionale, la Provincia si riserva di richiedere la corresponsione dei danni patiti e patiendi anche per i maggiori oneri eventualmente derivanti da una nuova convenzione e delle spese sostenute per l’eventuale indizione e svolgimento di una nuova procedura di affidamento.
4. Qualora le dichiarazioni rese in sede di gara risultassero successivamente non corrispondenti alla realtà, tale fatto vale come condizione risolutiva, fatta sempre salva la facoltà della Provincia di agire per il Gestore risarcimento dei danni.
5. Il Tesoriere non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo ad alcun risarcimento dell’eventuale danno al verificarsi delle condizioni sopra descritte.
6. Oltre alla risoluzione del rapporto convenzionale, la Provincia ha facoltà di continuare l’erogazione del Servizio fino al subentro del nuovo Gestore, nei seguenti casi:
1. recedere incondizionatamente dalla presente convenzione in caso di fallimento modifica soggettiva del GestoreTesoriere, a seguito di fusione o incorporazione con altri Istituti di ammissione ad altre procedure concorsualiCredito, ovvero in qualora la Provincia dovesse ritenere che il nuovo soggetto non offra le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica o tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione.
7. In caso di scioglimento della Società;
2. in caso di inadempienze ripetute di particolare gravità degli obblighi assunti con la presente Convenzione, e in particolare quando il Gestore non abbia posto in essere il Servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione, ovvero in caso di interruzione totale e prolungata cessazione del servizio senza che sussistano cause di forza maggiore;
3. xxx xxxxxxxxx gli estremi di cui all’art. 22
4. in caso di sentenza definitiva che annulli l’affidamento;
5. in caso di modificazioni soggettive comportanti il venir meno dei requisiti presupposto dell’affidamento;
6. in caso di mancato trasferimento del contributo annuale di cui all’art. 14. Per quanto riguarda la causa a seguito di risoluzione prevista al punto 2)contrattuale, ai sensi dell'art. 1454 Cod. Civ. l'Agenziala Provincia si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Tesoriere si impegna a mezzo continuare la gestione del servizio, alle stesse condizioni della presente convenzione, fino alla designazione di regolare diffidaun nuovo Tesoriere, è tenuta a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità. Decorso infruttuosamente garantendo che il termine concesso, si produrrà la risoluzione subentro non arrechi pregiudizio all'attività d'incasso e di diritto del contratto. Sono assunte quali clausole risolutive espresse, così da costituire motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civpagamento., l’interruzione totale del Servizio di raccolta dei rifiuti urbani per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabili a colpa grave o dolo del Gestore. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e la Agenzia avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Tesoreria
Risoluzione della convenzione. L’Agenzia potrà risolvere unilateralmente la presente 1. Indipendentemente dall’applicazione delle penali di cui all’articolo 16 della Convenzione, il MIUR contesterà al Convenzionato le irregolarità e le inadempienze riscontrate, per iscritto, invitando il Convenzionato a rimediare a tali inadempienze o presentare eventuali giustificazioni entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, solari e consecutivi, dalla contestazione.
2. In mancanza di riscontro entro tale termine, o ove il riscontro non fosse soddisfacente, il MIUR procederà ad inviare un ulteriore invito al Convenzionato a fornire il Servizio secondo gli standard previsti, con conseguente automatica revoca dell’affidamentola concessione di un termine non inferiore ad ulteriori 10 (dieci) giorni, solari e consecutivi.
3. In mancanza di riscontro entro tale termine, o ove il riscontro non fosse soddisfacente, previa contestazione da parte di MIUR del mancato adeguamento da parte del Convenzionato, da comunicarsi ai sensi dell’art. 29 della Convenzione, il MIUR provvederà a fissare un ulteriore termine di 5 (cinque) giorni, solari e consecutivi, per l’adempimento, scaduto il quale senza che il Convenzionato abbia provveduto, il MIUR procederà ad una diffida formale ad adempiere di cui all’art. 1454 del codice civile, comunicata per iscritto, ai sensi dell’art. 29 della Convenzione, al Convenzionato, con l’attribuzione di un termine per l’adempimento di 10 (dieci) giorni, xxxxxx e consecutivi.
4. Il MIUR potrà procedere alla risoluzione della Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1453 del codice civile qualora, scaduto infruttuosamente il termine assegnato con la diffida di cui al comma 3 del presente articolo, il Convenzionato persista nella violazione delle norme e degli obblighi previsti dalla Convenzione, dal Capitolato e dall’Offerta.
5. In tal caso, il MIUR potrà provvedere, direttamente o in altra forma, al Servizio, a spese del Convenzionato, incamerando quale penale la cauzione, fermo restando l’obbligo per il Gestore di continuare l’erogazione risarcimento del Servizio fino al subentro danno.
6. Il MIUR può procedere alla risoluzione immediata della Convenzione, previa semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi, ai sensi dell’art. 29 della Convenzione, a norma dell’articolo 1456 del nuovo Gestorecodice civile, nei seguenti casi:
1. in caso a. reiterate e gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di fallimento diffida formale del GestoreMIUR;
b. sospensione, abbandono o mancata effettuazione totale o parziale del Servizio;
c. manifesta inadempienza, comprovata inadeguatezza dell’organizzazione del lavoro, del Servizio o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della Societàqualsiasi intervento previsto;
2. d. sussistenza di conflitto di interesse debitamente accertate;
e. in caso tutti gli altri casi di inadempienze ripetute di particolare gravità degli obblighi assunti con la presente Convenzione, e in particolare quando il Gestore non abbia posto in essere il Servizio alle condizioni fissate risoluzione espressa previsti dalla Convenzione, ovvero in caso di interruzione totale e prolungata del servizio senza che sussistano cause di forza maggiore;
3. xxx xxxxxxxxx gli estremi di cui all’art. 22
4. in caso di sentenza definitiva che annulli l’affidamento;
5. in caso di modificazioni soggettive comportanti il venir meno dei requisiti presupposto dell’affidamento;
6. in caso di mancato trasferimento del contributo annuale di cui all’art. 14. Per quanto riguarda la causa di risoluzione prevista al punto 2), ai sensi dell'art. 1454 Cod. Civ. l'Agenzia, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità. Decorso infruttuosamente il termine concesso, si produrrà la risoluzione di diritto del contratto. Sono assunte quali clausole risolutive espresse, così da costituire motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., l’interruzione totale del Servizio di raccolta dei rifiuti urbani per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabili a colpa grave o dolo del Gestore. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e la Agenzia avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.
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Samples: Convenzione
Risoluzione della convenzione. L’Agenzia potrà 1. Il Comune di Udine si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente Convenzione, con conseguente automatica revoca dell’affidamento, fermo restando l’obbligo per il Gestore convenzione avente ad oggetto la concessione di continuare l’erogazione gestione del Servizio fino al subentro del nuovo Gestore, Teatro Palamostre nei seguenti casi:
1. a. in caso di fallimento riscontrato grave inadempimento delle obbligazioni di cui agli artt. 7 e 9 (Titolo III Attività del Gestoreconcessionario), o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della SocietàArt. 11 (Custodia e sorveglianza) 12 (Oneri sicurezza);
2b. mancato pagamento del canone;
c. cessione del contratto;
d. mancata reintegrazione della cauzione nel termine previsto dall’art. 21;
e. mancata presa in caso di inadempienze ripetute di particolare gravità degli obblighi assunti con la presente Convenzioneconsegna e avvio della gestione del Teatro da parte del concessionario ai sensi dell’art. 5, e in particolare quando salvo che il Gestore ritardo sia dovuto a cause non abbia posto in essere il Servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione, ovvero in caso di imputabili al Concessionario;
f. arbitraria ed ingiustificata interruzione totale e prolungata o sospensione del servizio senza che sussistano cause funzionamento del Teatro da parte del concessionario non dipendente da causa di forza maggioremaggiore per un numero di giornate complessive superiore a 20;
3. xxx xxxxxxxxx gli estremi g. mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 22
4. in caso di sentenza definitiva che annulli l’affidamentolegge circa la prevenzione degli infortuni, l’assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione della concessione;
5. in caso di modificazioni soggettive comportanti il venir meno dei requisiti presupposto dell’affidamento;
6. in caso di mancato trasferimento del contributo annuale di cui all’art. 14. Per quanto riguarda la h. costituirà altresì causa di risoluzione prevista al punto 2), ai sensi dell'art. 1454 Cod. Civ. l'Agenzia, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità. Decorso infruttuosamente il termine concesso, si produrrà la risoluzione di diritto del contratto. Sono assunte quali clausole risolutive espresse, così da costituire motivo di risoluzione di diritto del contratto, contratto ai sensi dell'artdell’art. 1456 Code 1457 del C.C., la mancata presentazione del programma annuale delle attività.
2. CivIn caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile, e il concessionario incorre nella perdita della cauzione definitiva che viene incamerata dall’Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
3. La risoluzione avverrà in danno al Concessionario qualora dipendente da inadempimento della medesima.
4. A prescindere dall’ipotesi di cui al comma 3, l’interruzione totale del Servizio di raccolta dei rifiuti urbani per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabili a colpa grave o dolo del Gestore. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e il Comune si riserva comunque in ogni momento la Agenzia avrà facoltà di attingere alla subentrare o far subentrare terzi nel caso in cui il Concessionario non risulti in grado di garantire la gestione della concessione del Teatro.
5. Nel caso previsto dal precedente comma, oltre che nei casi di decadenza, e in qualsiasi caso d’inadempienza, il Comune si rivarrà per le spese sostenute e per i danni ulteriori eventualmente subiti, sulla cauzione per la rifusione di spese, oneri definitiva e danni subitisul patrimonio del Concessionario.
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Samples: Concession Agreement
Risoluzione della convenzione. L’Agenzia potrà 1. Salve le ipotesi particolari regolate nel presente accordo, la risoluzione della convenzione trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 1453 e ss in quanto applicabili.
2. L’Ente si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente Convenzione, con conseguente automatica revoca dell’affidamento, fermo restando l’obbligo convenzione ai sensi e per il Gestore di continuare l’erogazione gli effetti dell’art. 1456 del Servizio fino al subentro del nuovo Gestore, Codice Civile nei seguenti casi:
1. in caso : - sopravvenuta perdita da parte del Gestore dei requisiti richiesti dalla documentazione di fallimento del Gestore, gara o dalla legge per l’affidamento della presente ovvero qualora l’impresa diventi insolvente o risulti comunque inabilitata ad eseguire le proprie obbligazioni contrattuali a seguito di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della Società;
2. in caso di inadempienze ripetute di particolare gravità degli obblighi assunti con la presente Convenzione, e in particolare quando il Gestore non abbia posto in essere il Servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione, ovvero in caso di ; - sospensione o interruzione totale e prolungata del servizio senza che sussistano da parte del Gestore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;; - grave negligenza nell’esecuzione del servizio o con dolo o colpa grave; - nel caso di impiego di personale per il quale non si versino regolarmente i contributi assistenziali previdenziali ed assicurativi obbligatori o al quale non venga regolarmente corrisposta la retribuzione dovuta; - commissione di atti fraudolenti da parte del personale del Gestore; - quando, per negligenza e/o inadempimento da parte del Gestore degli obblighi e/o delle condizioni previste dalla presente convenzione e/o delle prescrizioni impartite, sia prevedibile che venga compromesso il corretto svolgimento del servizio. E’ inoltre causa di risoluzione del contratto la violazione di uno dei seguenti obblighi, che il Gestore si assume con la stipula del contratto: - ai sensi dell’art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012 conv. in L. 135/2012, i fornitori non possono ricevere contributi dalla Camera di Commercio di Bologna; - ai sensi dell’art. 53 c. 16 ter del D.L. 165/2001 i fornitori non possono concludere contratti di lavoro/incarichi con ex dipendenti camerali con poteri autorizzativi; - i fornitori sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dalla Giunta camerale ai sensi dell’art. 54 comma 5 D.L. 165/2001 e visionabile nel sito web xxx.xx.xxxxxx.xxx.xx.
3. xxx xxxxxxxxx gli estremi Al verificarsi di uno degli eventi di cui all’art. 22sopra la Convezione s’intenderà risolta non appena l’Ente avrà dichiarato al Gestore, mediante apposita comunicazione da inviarsi a mezzo pec entro 15 giorni dall’evento, l’intenzione di avvalersi della presenta clausola stabilita ad esclusivo beneficio dell’Ente stesso.
4. in In caso di sentenza definitiva che annulli l’affidamento;
5. in caso di modificazioni soggettive comportanti il venir meno dei requisiti presupposto dell’affidamento;
6. in caso di risoluzione della convenzione per mancato trasferimento avvio del contributo annuale di cui all’art. 14. Per quanto riguarda servizio per cause imputabili al Gestore, l’Ente si riserva la causa di risoluzione prevista al punto 2), ai sensi dell'art. 1454 Cod. Civ. l'Agenzia, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità. Decorso infruttuosamente il termine concesso, si produrrà la risoluzione di diritto del contratto. Sono assunte quali clausole risolutive espresse, così da costituire motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., l’interruzione totale del Servizio di raccolta dei rifiuti urbani per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabili a colpa grave o dolo del Gestore. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e la Agenzia avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri richiedere il risarcimento del danno e danni subitidegli eventuali maggiori oneri.
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Samples: Service Agreement
Risoluzione della convenzione. L’Agenzia potrà risolvere unilateralmente la presente 34.1. Sono causa di risoluzione automatica della Convenzione, con conseguente automatica revoca dell’affidamentoai sensi dell’art. 1456 x.x., fermo restando l’obbligo per il Gestore di continuare l’erogazione del Servizio fino al subentro del nuovo Gestorexx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nei seguenti casixxxxx:
1. in caso di a) scioglimento o fallimento del Gestore, Gestore o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero concorsuali previste dalla legge che integrino una causa di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
b) mancata comunicazione preventiva da parte del Gestore di modifiche soggettive e/o effettuazione di modifiche soggettive in caso di scioglimento mancata o negata autorizzazione da parte di ATERSIR ai sensi dell’Art. 7 della SocietàConvenzione;
2c) cessione o sub-concessione parziale o totale del Servizio da parte del Gestore, in violazione dell'Art. in caso di inadempienze ripetute di particolare gravità degli obblighi assunti con la presente 6, comma 2 della Convenzione, e in particolare quando il Gestore non abbia posto in essere il Servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione, ovvero in caso di interruzione totale e prolungata del servizio senza che sussistano cause di forza maggiore;
3d) perdita dei requisiti generali e/o speciali dichiarati in sede di procedura di affidamento.
34.2. xxx xxxxxxxxx Xxxxx restando quanto precede, ATERSIR potrà risolvere la Convenzione previa regolare diffida e messa in mora rimasta senza effetto, ai sensi e per gli estremi effetti di cui all’art. 22
4. in caso di sentenza definitiva che annulli l’affidamento;
5. in caso di modificazioni soggettive comportanti il venir meno dei requisiti presupposto dell’affidamento;
6. in caso di mancato trasferimento del contributo annuale di cui all’art. 14. Per quanto riguarda la causa di risoluzione prevista al punto 2)1454 c.c., ai sensi dell'art. 1454 Cod. Civ. l'Agenzia, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere assegnando al Gestore un congruo termine termine, in ogni caso non inferiore a sessanta giorni, per rimuovere le irregolarità. Decorso infruttuosamente il termine concessoporre rimedio agli inadempimenti contestati, si produrrà la risoluzione di diritto del contratto. Sono assunte quali clausole risolutive espresse, così da costituire motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., l’interruzione totale nei casi di:
a) mancata erogazione del Servizio alle condizioni dedotte in Convenzione o nel Disciplinare Tecnico;
b) ripetute gravi carenze nella gestione del Servizio e/o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di raccolta cui alla Convenzione o alla normativa vigente;
c) mancata attuazione del PdI, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Disciplinare Tecnico;
d) mancata corresponsione al Gestore uscente del valore di rimborso determinato da ATERSIR, ed aggiornato dall’Agenzia al termine delle procedure di gara, entro i 90 giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione;
e) ripetute gravi inadempienze ai disposti della Convenzione ed in particolare, le inottemperanze agli obblighi previsti dall'Art. 30, fatta salva l’applicazione delle penali previste dall’Art. 39 della Convenzione;
f) mancato rinnovo e/o ripristino del valore delle garanzie fideiussorie entro i termini di cui all'Art. 41;
g) nelle ipotesi previste nel Disciplinare Tecnico al TITOLO IX- Penali.
34.3. Oltre ai casi sopra specificati, ATERSIR potrà procedere alla risoluzione della Convenzione nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione dei rifiuti urbani per una durata superiore dati e delle informazioni strumentali all'esperimento delle procedure di controllo, fatta salva l’applicazione delle penali a tre giorni consecutivitale scopo previste. In tal caso, imputabili ATERSIR procederà a colpa grave o dolo inviare formale diffida ad adempiere al Gestore, entro un termine in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
34.4. Per assicurare comunque la regolare prosecuzione del Servizio anche durante la decorrenza del termine di diffida e messa in mora di cui sopra, ATERSIR potrà attingere alla garanzia fideiussoria di cui all'Art. 40 della Convenzione previa comunicazione al Gestore.
34.5. Le conseguenze della risoluzione della Convenzione saranno addebitate al Gestore e la Agenzia avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, col diritto di ATERSIR di rivalersi anche sulla garanzia fideiussoria di cui all'Art. 41 della Convenzione.
34.6. Al ricorrere di uno qualsiasi dei casi di risoluzione di cui al presente Art. 34, il Gestore s’impegna a restituire agli Enti locali che compongono il bacino di affidamento, ovvero al Gestore subentrante, le opere e gli impianti esistenti nonché le opere e gli impianti realizzati dal Gestore medesimo.
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Risoluzione della convenzione. L’Agenzia potrà risolvere unilateralmente la presente 34.1. Sono causa di risoluzione automatica della Convenzione, con conseguente automatica revoca dell’affidamentoai sensi dell’art. 1456 x.x., fermo restando l’obbligo per il Gestore di continuare l’erogazione del Servizio fino al subentro del nuovo Gestorexx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nei seguenti casixxxxx:
1. in caso di a) scioglimento o fallimento del Gestore, Gestore o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero concorsuali previste dalla legge che determinino causa di esclusione dalla possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
b) mancata comunicazione preventiva da parte del Gestore delle modifiche soggettive e/o effettuazione delle modifiche soggettive in caso di scioglimento mancata o negata autorizzazione da parte di ATERSIR ai sensi dell’Art. 7 della SocietàConvenzione;
2c) cessione o sub-concessione parziale o totale del Servizio da parte del Gestore, in violazione dell'Art. in caso di inadempienze ripetute di particolare gravità degli obblighi assunti con la presente 6, comma 2 della Convenzione, e in particolare quando il Gestore non abbia posto in essere il Servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione, ovvero in caso di interruzione totale e prolungata del servizio senza che sussistano cause di forza maggiore;
3d) perdita dei requisiti generali e/o speciali dichiarati in sede di procedura di affidamento.
34.2. xxx xxxxxxxxx Xxxxx restando quanto precede, ATERSIR potrà risolvere la Convenzione previa regolare diffida e messa in mora rimasta senza effetto, ai sensi e per gli estremi effetti di cui all’art. 22
4. in caso di sentenza definitiva che annulli l’affidamento;
5. in caso di modificazioni soggettive comportanti il venir meno dei requisiti presupposto dell’affidamento;
6. in caso di mancato trasferimento del contributo annuale di cui all’art. 14. Per quanto riguarda la causa di risoluzione prevista al punto 2)1454 c.c., ai sensi dell'art. 1454 Cod. Civ. l'Agenzia, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere assegnando al Gestore un congruo termine termine, in ogni caso non inferiore a sessanta giorni, per rimuovere le irregolarità. Decorso infruttuosamente il termine concessoporre rimedio agli inadempimenti contestati, si produrrà la risoluzione di diritto del contratto. Sono assunte quali clausole risolutive espresse, così da costituire motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., l’interruzione totale nei casi di:
a) mancata erogazione del Servizio alle condizioni dedotte in Convenzione o nel Disciplinare Tecnico;
b) ripetute gravi deficienze nella gestione del Servizio e/o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di raccolta cui alla Convenzione o alla normativa vigente;
c) mancata attuazione del PdI, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Disciplinare Tecnico (art. 12);
d) mancata corresponsione al Gestore uscente del valore di rimborso determinato da ATERSIR, ed aggiornato dall’Agenzia al termine delle procedure di gara, entro i 90 giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione;
e) ripetute gravi inadempienze ai disposti della Convenzione ed in particolare, le inottemperanze agli obblighi previsti dall'Art. 30, fatta salva l’applicazione delle penali previste dall’Art. 38 della Convenzione;
f) mancato rinnovo e/o ripristino del valore delle garanzie fideiussorie entro i termini di cui all'Art. 41;
g) nelle ipotesi previste nel Disciplinare Tecnico al TITOLO IX- Penali, ed in particolare ai commi 43.2, 44.2, 44.3, 46.3, 47.3 e 50.3.
34.3. Oltre ai casi sopra specificati, ATERSIR potrà procedere alla risoluzione della Convenzione nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione dei rifiuti urbani per una durata superiore dati e delle informazioni strumentali all'esperimento delle procedure di controllo, fatta salva l’applicazione delle penali a tre giorni consecutivitale scopo previste. In tal caso, imputabili ATERSIR procederà a colpa grave o dolo inviare formale diffida ad adempiere al Gestore, entro un termine in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
34.4. Per assicurare comunque la regolare prosecuzione del Servizio anche durante la decorrenza del termine di diffida e messa in mora di cui sopra, previa comunicazione al Gestore, ATERSIR potrà attingere alla garanzia fideiussoria di cui all'Art. 40 della Convenzione.
34.5. Le conseguenze della risoluzione della Convenzione saranno addebitate al Gestore e la Agenzia avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, col diritto di ATERSIR di rivalersi anche sulla garanzia fideiussoria di cui all'Art. 41 della Convenzione.
34.6. Al ricorrere di uno qualsiasi dei casi di risoluzione di cui al presente Art. 34, il Gestore si impegna a restituire agli Enti locali che compongono il bacino di affidamento, ovvero al Gestore subentrante, le opere e gli impianti esistenti nonché le opere e gli impianti realizzati dal Gestore medesimo.
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Risoluzione della convenzione. L’Agenzia potrà risolvere unilateralmente 1. Il Comune può disporre la presente Convenzionerisoluzione unilaterale del rapporto contrattuale, con conseguente automatica revoca dell’affidamentoai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando l’obbligo per il in qualsiasi momento prima della scadenza, senza diritto da parte del Gestore di continuare l’erogazione del Servizio fino al subentro del nuovo Gestoreindennizzo alcuno, nei seguenti casi:
1. a) grave imperizia o negligenza tale da compromettere la qualità e/o continuità del servizio;
b) grave e reiterata violazione di legge o degli obblighi assunti contrattualmente;
c) mancato pagamento della tariffa annuale di gestione ovvero il ritardato pagamento superiore a sessanta giorni;
d) grave e reiterata inadempienza nell’esecuzione degli interventi di manutenzione e in generale nella gestione del patrimonio Comunale;
e) mancato ripristino delle condizioni iniziali di esperienza, capacità e professionalità degli amministratori, dei dirigenti e dello staff tecnico;
f) mancata presentazione delle pratiche edilizie previste in caso di fallimento del Gestore, o interventi alla struttura;
g) applicazione di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero tariffe superiori da quelle stabilite dal Comune;
h) dichiarazioni false in caso sede di scioglimento della Societàrendiconto economico-patrimoniale- finanziario;
2. in In caso di inadempienze ripetute risoluzione del rapporto contrattuale, è fatto salvo il diritto del Comune di particolare gravità degli obblighi assunti con la presente Convenzioneottenere il rimborso delle spese per una nuova procedura di selezione, e in particolare quando il Gestore non abbia posto in essere il Servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione, ovvero in caso di interruzione totale e prolungata del servizio senza che sussistano cause di forza maggiore;mediante rivalsa sul deposito cauzionale.
3. xxx xxxxxxxxx gli estremi Resta comunque in ogni caso salvo il diritto del Comune di cui all’art. 22agire per il risarcimento dei danni.
4. in caso La risoluzione nei casi di sentenza definitiva che annulli l’affidamento;cui al comma 1 opera di diritto qualora il Comune comunichi tramite PEC o raccomandata A/R al Gestore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art.1456 Codice Civile.
5. Dalla comunicazione della risoluzione il Comune rientra immediatamente in caso possesso dei beni oggetto della convenzione ed ha la facoltà di modificazioni soggettive comportanti assegnare la gestione ad altra società/associazione/ente informandone il venir meno dei requisiti presupposto dell’affidamento;precedente Gestore.
6. in caso Le parti possono risolvere consensualmente il contratto qualora sussistano ragioni di mancato trasferimento del contributo annuale opportunità valutate e formalizzate per iscritto di cui all’art. 14. Per quanto riguarda la causa di risoluzione prevista al punto 2), ai sensi dell'art. 1454 Cod. Civ. l'Agenzia, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità. Decorso infruttuosamente il termine concesso, si produrrà la risoluzione di diritto del contratto. Sono assunte quali clausole risolutive espresse, così da costituire motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civcomune accordo dalle due parti., l’interruzione totale del Servizio di raccolta dei rifiuti urbani per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabili a colpa grave o dolo del Gestore. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e la Agenzia avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.
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Risoluzione della convenzione. L’Agenzia potrà risolvere unilateralmente 7.1 Le Parti convengono che la presente ConvenzioneConvenzione si risolverà di diritto, con conseguente automatica revoca dell’affidamentoai sensi dell’art. 1353 cod. civ., fermo restando l’obbligo per il Gestore di continuare l’erogazione del Servizio fino al subentro del nuovo Gestore, nei seguenti casi:
1. in caso di scioglimento o fallimento del Gestore, o di ammissione dello stesso ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso fatto salvo quanto previsto dall’art. 186-bis del X.X. 00 marzo 1942 n. 267 (c.d. legge fallimentare).
7.2 La presente Convenzione si risolverà di scioglimento della Società;
2. in caso di inadempienze ripetute di particolare gravità degli obblighi assunti con la presente Convenzione, e in particolare quando il Gestore non abbia posto in essere il Servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione, ovvero in caso di interruzione totale e prolungata del servizio senza che sussistano cause di forza maggiore;
3. xxx xxxxxxxxx gli estremi di cui all’art. 22
4. in caso di sentenza definitiva che annulli l’affidamento;
5. in caso di modificazioni soggettive comportanti il venir meno dei requisiti presupposto dell’affidamento;
6. in caso di mancato trasferimento del contributo annuale di cui all’art. 14. Per quanto riguarda la causa di risoluzione prevista al punto 2)diritto, ai sensi dell'art. 1454 Cod. Civ. l'Agenzia, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità. Decorso infruttuosamente il termine concesso, si produrrà la risoluzione di diritto del contratto. Sono assunte quali clausole risolutive espresse, così da costituire motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'artdell’art. 1456 Codcod. Civciv., l’interruzione totale altresì, in caso di:
a) perdita, da parte del Servizio di raccolta Gestore, dei rifiuti urbani per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabili requisiti e delle caratteristiche che legittimano l’affidamento in house della gestione del Servizio,
b) ripetute e gravi inadempienze ai disposti della presente Convenzione imputabile a colpa grave o dolo del Gestore, previa messa in mora rimasta senza effetto,
c) cessione o subconcessione parziale o totale del Servizio in violazione dell’art. Le conseguenze 6 (“Divieto di subconcessione”).
7.3 Nel caso indicato alla lettera b) il dolo o la colpa grave del Gestore dovrà essere contestato e certificato dalla Pubblica Autorità competente in materia, se diversa dall’EGA.
7.4 Fermo restando quanto sopra, l’EGA, nei casi di:
a) mancato ripristino del valore della risoluzione saranno addebitate garanzia fidejussoria entro i termini di cui all’art. 44 (“Garanzie”),
b) mancata stipula da parte del Gestore delle polizze assicurative di cui all’art. 45 (“Assicurazioni”), potrà risolvere la presente Convenzione, previa regolare diffida e messa in mora, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 cod. civ., notificata contestualmente anche agli eventuali Enti Finanziatori, assegnando al Gestore un congruo termine, in ogni caso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, per porre rimedio alle inadempienze contestate.
7.5 Gli eventuali Enti Finanziatori potranno prevenire la risoluzione della Convenzione notificando all’EGA, entro i termini di cui ai commi che precedono, la loro intenzione di intervenire o curare direttamente/o indirettamente e nei limiti di legge l’inadempimento del Gestore, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì che il Gestore adempia. Dalla data di ricevimento da parte dell’EGA di tale comunicazione da parte degli Enti Finanziatori, decorrerà un ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni per permettere la Agenzia cura dell’inadempimento e prevenire così la risoluzione.
7.6 Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi che precedono, compreso l’ulteriore termine assegnato agli eventuali Enti Finanziatori, l’EGA potrà risolvere la Convenzione.
7.7 L’EGA avrà facoltà di attingere alla cauzione garanzia fidejussoria per assicurare comunque la regolare prosecuzione del SII decorso il termine di diffida e messa in mora di cui sopra previa comunicazione al Gestore.
7.8 Le conseguenze della risoluzione della Convenzione saranno addebitate al Gestore per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, col diritto dell’EGA di rivalersi sulla garanzia fidejussoria di cui all’art.44 della presente Convenzione.
7.9 Non costituiscono condizioni di risoluzione della presente convenzione le cause di forza maggiore come definite all’art. 1.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Idrico Integrato
Risoluzione della convenzione. L’Agenzia potrà risolvere unilateralmente la presente 34.1. Sono causa di risoluzione automatica della Convenzione, con conseguente automatica revoca dell’affidamentoai sensi dell’art. 1456 x.x., fermo restando l’obbligo per il Gestore di continuare l’erogazione del Servizio fino al subentro del nuovo Gestorexx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nei seguenti casixxxxx:
1. in caso di a) scioglimento o fallimento del Gestore, Gestore o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero concorsuali previste dalla legge che determinino causa di esclusione dalla possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
b) mancata comunicazione preventiva da parte del Gestore delle modifiche soggettive e/o effettuazione delle modifiche soggettive in caso di scioglimento mancata o negata autorizzazione da parte di ATERSIR ai sensi dell’Art. 7 della SocietàConvenzione;
2c) cessione o sub-concessione parziale o totale del Servizio da parte del Gestore, in violazione dell'Art. in caso di inadempienze ripetute di particolare gravità degli obblighi assunti con la presente 6, comma 2 della Convenzione, e in particolare quando il Gestore non abbia posto in essere il Servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione, ovvero in caso di interruzione totale e prolungata del servizio senza che sussistano cause di forza maggiore;
3d) perdita dei requisiti generali e/o speciali dichiarati in sede di procedura di affidamento.
34.2. xxx xxxxxxxxx Xxxxx restando quanto precede, ATERSIR potrà risolvere la Convenzione previa regolare diffida e messa in mora rimasta senza effetto, ai sensi e per gli estremi effetti di cui all’art. 22
4. in caso di sentenza definitiva che annulli l’affidamento;
5. in caso di modificazioni soggettive comportanti il venir meno dei requisiti presupposto dell’affidamento;
6. in caso di mancato trasferimento del contributo annuale di cui all’art. 14. Per quanto riguarda la causa di risoluzione prevista al punto 2)1454 c.c., ai sensi dell'art. 1454 Cod. Civ. l'Agenzia, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere assegnando al Gestore un congruo termine termine, in ogni caso non inferiore a sessanta giorni, per rimuovere le irregolarità. Decorso infruttuosamente il termine concessoporre rimedio agli inadempimenti contestati, si produrrà la risoluzione di diritto del contratto. Sono assunte quali clausole risolutive espresse, così da costituire motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., l’interruzione totale nei casi di:
a) mancata erogazione del Servizio alle condizioni dedotte in Convenzione o nel Disciplinare Tecnico;
b) ripetute gravi deficienze nella gestione del Servizio e/o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di raccolta cui alla Convenzione o alla normativa vigente;
c) mancata attuazione del PdI, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Disciplinare Tecnico (art. 12);
d) mancata corresponsione al Gestore uscente del valore di rimborso determinato da ATERSIR, ed aggiornato dall’Agenzia al termine delle procedure di gara, entro i 90 giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione;
e) ripetute gravi inadempienze ai disposti della Convenzione ed in particolare, le inottemperanze agli obblighi previsti dall'Art. 30, fatta salva l’applicazione delle penali previste dall’Art. 39 della Convenzione;
f) mancato rinnovo e/o ripristino del valore delle garanzie fideiussorie entro i termini di cui all'Art. 41;
g) nelle ipotesi previste nel Disciplinare Tecnico al TITOLO IX- Penali, ed in particolare ai commi 43.2, 44.2, 44.3, 46.3, 47.3 e 50.3.
34.3. Oltre ai casi sopra specificati, ATERSIR potrà procedere alla risoluzione della Convenzione nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione dei rifiuti urbani per una durata superiore dati e delle informazioni strumentali all'esperimento delle procedure di controllo, fatta salva l’applicazione delle penali a tre giorni consecutivitale scopo previste. In tal caso, imputabili ATERSIR procederà a colpa grave o dolo inviare formale diffida ad adempiere al Gestore, entro un termine in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
34.4. Per assicurare comunque la regolare prosecuzione del Servizio anche durante la decorrenza del termine di diffida e messa in mora di cui sopra, previa comunicazione al Gestore, ATERSIR potrà attingere alla garanzia fideiussoria di cui all'Art. 40 della Convenzione.
34.5. Le conseguenze della risoluzione della Convenzione saranno addebitate al Gestore e la Agenzia avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, col diritto di ATERSIR di rivalersi anche sulla garanzia fideiussoria di cui all'Art. 41 della Convenzione.
34.6. Al ricorrere di uno qualsiasi dei casi di risoluzione di cui al presente Art. 34, il Gestore si impegna a restituire agli Enti locali che compongono il bacino di affidamento, ovvero al Gestore subentrante, le opere e gli impianti esistenti nonché le opere e gli impianti realizzati dal Gestore medesimo.
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Samples: Contratto Di Servizio
Risoluzione della convenzione. L’Agenzia potrà risolvere unilateralmente la Oltre alle cause di risoluzione di cui all´art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della presente Convenzione, con conseguente automatica revoca dell’affidamento, fermo restando l’obbligo per convenzione il Gestore verificarsi di continuare l’erogazione del Servizio fino al subentro del nuovo Gestore, nei uno dei seguenti casi:
1: - verificarsi, durante il periodo contrattuale, delle clausole di esclusione indicate dall´art. in caso 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; - mancata realizzazione entro i termini previsti dal presente capitolato delle opere di fallimento del Gestore, o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della Società;
2manutenzione straordinaria previsti all´art. in caso di inadempienze ripetute di particolare gravità degli obblighi assunti con la presente Convenzione, e in particolare quando il Gestore non abbia posto in essere il Servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione, ovvero in caso di interruzione totale e prolungata del servizio senza che sussistano cause di forza maggiore;
3. xxx xxxxxxxxx gli estremi di cui all’art. 22
4. in caso di sentenza definitiva che annulli l’affidamento;
5. in caso di modificazioni soggettive comportanti il venir meno dei requisiti presupposto dell’affidamento;
6. in caso di mancato trasferimento del contributo annuale di cui all’art. 14. Per quanto riguarda la causa di risoluzione prevista al punto 2), ai sensi dell'art. 1454 Cod. Civ. l'Agenzia8, a mezzo seguito di regolare diffida, è tenuta a concedere al Gestore diffida ad adempiere entro un congruo termine definito d´intesa tra il Servizio Sport e l´Ufficio tecnico competente; - sospensione non autorizzata delle attività per rimuovere le irregolaritàpiù di n. 45 giorni consecutivi o n. 120 giorni totali non consecutivi nel corso dell´anno; - utilizzo di personale privo dei requisiti di legge; - ritardo nell´inizio dell´attività superiore a 90 gg. Decorso infruttuosamente solari per cause imputabili al Concessionario; - mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti; Protocollo N° 0118430/2019 del 01/07/2019 10:19:24 - DETERMINA - mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine concessodi 45 gg. dalla data di consegna degli impianti in concessione d´uso; - affidamento a terzi dei servizi senza la prevista autorizzazione da parte dell´Amministrazione; - cessione a terzi in tutto o in parte della presente convenzione; - gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione; - mancata presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini ivi previsti e loro reintegro; - mancato o ritardato pagamento del canone di concessione per più di due rate consecutive; - diversa destinazione della struttura, si produrrà la risoluzione di diritto non autorizzata dall´Amministrazione Comunale (art. 2); - mancata osservanza dell´obbligo del contrattoconcessionario relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. Sono assunte quali clausole risolutive espresse, così da costituire motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ29)., l’interruzione totale del Servizio di raccolta dei rifiuti urbani per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabili a colpa grave o dolo del Gestore. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e la Agenzia avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.
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Samples: Concessione d'Uso Esclusivo