Risoluzione della convenzione. 1. Fatto salvo quando previsto ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii, che disciplina le condizioni di risoluzione, il presente contratto può essere risolto per: a) grave inosservanza delle norme contrattuali e per gravi omissioni o ritardi negli adempimenti di competenza; b) quando si verifichino fatti a carico del Tesoriere che possano dar luogo ad un procedimento penale; c) quando per negligenza grave oppure per contravvenzione anche ad uno solo degli obblighi previsti dalla presente convezione, il Tesoriere comprometta il regolare svolgimento del servizio. 2. In caso di inadempienze contrattuali di cui alle lettere a) b) e c) del presente paragrafo, dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, qualora il Tesoriere non provveda, entro e non oltre il termine di 10 giorni solari dalla relativa comunicazione fattagli pervenire tramite PEC, a sanare le medesime, la Provincia provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile. In tal caso il Tesoriere è tenuto alla prosecuzione del servizio di Tesoreria fino all'affidamento al nuovo gestore del servizio di Tesoreria per il rimanente periodo contrattuale. 3. La Provincia si riserva inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del Codice Civile nei seguenti casi: a) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi; b) applicazione di almeno 5 (cinque) penalità in un semestre; c)mancata regolarizzazione da parte del Tesoriere a seguito della violazione degli obblighi retributivi, previdenziali, contributivi e assicurativi del personale;
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Tesoreria, Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Tesoreria
Risoluzione della convenzione. 1. Fatto salvo quando previsto ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.iiL’Agenzia potrà risolvere unilateralmente la presente Convenzione, che disciplina le condizioni di risoluzionecon conseguente automatica revoca dell’affidamento, il presente contratto può essere risolto per:
a) grave inosservanza delle norme contrattuali e per gravi omissioni o ritardi negli adempimenti di competenza;
b) quando si verifichino fatti a carico del Tesoriere che possano dar luogo ad un procedimento penale;
c) quando per negligenza grave oppure per contravvenzione anche ad uno solo degli obblighi previsti dalla presente convezione, il Tesoriere comprometta il regolare svolgimento del servizio.
2. In caso di inadempienze contrattuali di cui alle lettere a) b) e c) del presente paragrafo, dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, qualora il Tesoriere non provveda, entro e non oltre il termine di 10 giorni solari dalla relativa comunicazione fattagli pervenire tramite PEC, a sanare le medesime, la Provincia provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile. In tal caso il Tesoriere è tenuto alla prosecuzione del servizio di Tesoreria fino all'affidamento al nuovo gestore del servizio di Tesoreria fermo restando l’obbligo per il rimanente periodo contrattuale.
3. La Provincia si riserva inoltre la facoltà Gestore di risolvere anticipatamente il contrattocontinuare l’erogazione del Servizio fino al subentro del nuovo Gestore, ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del Codice Civile nei seguenti casi:
a) 1. in caso di fallimento del Gestore, o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della Società;
2. in caso di inadempienze ripetute di particolare gravità degli obblighi assunti con la presente Convenzione, e in particolare quando il Gestore non abbia posto in essere il Servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione, ovvero in caso di interruzione parziale o totale e prolungata del servizio senza giustificati motiviche sussistano cause di forza maggiore;
b) applicazione 3. xxx xxxxxxxxx gli estremi di almeno 5 (cinque) penalità cui all’art. 22
4. in caso di sentenza definitiva che annulli l’affidamento;
5. in caso di modificazioni soggettive comportanti il venir meno dei requisiti presupposto dell’affidamento;
6. in caso di mancato trasferimento del contributo annuale di cui all’art. 14. Per quanto riguarda la causa di risoluzione prevista al punto 2), ai sensi dell'art. 1454 Cod. Civ. l'Agenzia, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al Gestore un semestre; c)mancata regolarizzazione congruo termine per rimuovere le irregolarità. Decorso infruttuosamente il termine concesso, si produrrà la risoluzione di diritto del contratto. Sono assunte quali clausole risolutive espresse, così da parte costituire motivo di risoluzione di diritto del Tesoriere contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., l’interruzione totale del Servizio di raccolta dei rifiuti urbani per una durata superiore a seguito tre giorni consecutivi, imputabili a colpa grave o dolo del Gestore. Le conseguenze della violazione degli obblighi retributivirisoluzione saranno addebitate al Gestore e la Agenzia avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, previdenziali, contributivi oneri e assicurativi del personale;danni subiti.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Gestione Rifiuti Urbani, Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Gestione Rifiuti Urbani
Risoluzione della convenzione. 1. Fatto salvo quando previsto 7.1 Le Parti convengono che la Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 122 1353 cod. civ., in caso di scioglimento o fallimento del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.iiGestore, che disciplina le condizioni o di risoluzioneammissione dello stesso ad altre procedure concorsuali, il fatto salvo quanto previsto dall’art. 186-bis del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. legge fallimentare).
7.2 La presente contratto può essere risolto perConvenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., altresì in caso di:
a) grave inosservanza perdita, da parte del Gestore, dei requisiti e delle norme contrattuali e per gravi omissioni o ritardi negli adempimenti di competenzacaratteristiche che legittimano l’affidamento in house della gestione del Servizio;
b) quando si verifichino fatti ripetute e gravi inadempienze ai disposti della presente convenzione imputabile a carico colpa grave o dolo del Tesoriere che possano dar luogo ad un procedimento penaleGestore, previa messa in mora rimasta senza effetto;
c) quando per negligenza cessione o subconcessione parziale o totale del Servizio in violazione dell’art. 6 (“Divieto di subconcessione”);
7.3 Nel caso indicato alla lettera b) il dolo o la colpa grave oppure per contravvenzione anche ad uno solo degli obblighi previsti del Gestore dovrà essere contestato e certificato dalla presente convezionePubblica Autorità competente in materia, il Tesoriere comprometta il regolare svolgimento del serviziose diversa dall’EGA.
2. In caso di inadempienze contrattuali 7.4 Fermo restando quanto sopra, l’EGA, nei casi di:
a) mancato ripristino del valore della garanzia fidejussoria entro i termini di cui alle lettere a) all’art. 43 (“Garanzie”);
b) mancata stipula da parte del Gestore delle polizze assicurative di cui all’art. 44 (“Assicurazioni”); potrà risolvere la presente Convenzione, previa regolare diffida e c) del presente paragrafomessa in mora, dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, qualora il Tesoriere non provveda, entro e non oltre il termine di 10 giorni solari dalla relativa comunicazione fattagli pervenire tramite PEC, a sanare le medesime, la Provincia provvederà alla risoluzione del contratto anche ai sensi e per gli effetti dell'artdell’art. 1454 cod. civ., notificata contestualmente anche agli eventuali Enti Finanziatori, assegnando al Gestore un congruo termine, in ogni caso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, per porre rimedio alle inadempienze contestate.
7.5 Gli eventuali Enti Finanziatori potranno prevenire la risoluzione della Convenzione notificando all’EGA, entro i termini di cui ai commi che precedono, la loro intenzione di intervenire o curare direttamente o indirettamente e nei limiti di legge l’inadempimento del Codice CivileGestore, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì che il Gestore adempia. In tal caso il Tesoriere è tenuto Dalla data di ricevimento da parte dell’EGA di tale comunicazione da parte degli Enti Finanziatori, decorrerà un ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni per permettere la cura dell’inadempimento e prevenire così la risoluzione.
7.6 Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi che precedono, compreso l’ulteriore termine assegnato agli eventuali Enti Finanziatori, l’EGA potrà risolvere la Convenzione.
7.7 L’EGA avrà facoltà di attingere alla garanzia fidejussoria per assicurare comunque la regolare prosecuzione del servizio SII decorso il termine di Tesoreria fino all'affidamento diffida e messa in mora di cui sopra previa comunicazione al nuovo gestore del servizio di Tesoreria per il rimanente periodo contrattualeGestore.
37.8 Le conseguenze della risoluzione della Convenzione saranno addebitate al Gestore per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, col diritto dell’EGA di rivalersi sulla garanzia fidejussoria di cui all’art. La Provincia si riserva inoltre la facoltà 43 della presente Convenzione.
7.9 Non costituiscono condizioni di risolvere anticipatamente il contratto, ai sensi degli arttrisoluzione della presente convenzione le cause di forza maggiore come definite all’art. 1456 e seguenti del Codice Civile nei seguenti casi:
a) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
b) applicazione di almeno 5 (cinque) penalità in un semestre; c)mancata regolarizzazione da parte del Tesoriere a seguito della violazione degli obblighi retributivi, previdenziali, contributivi e assicurativi del personale;1
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Idrico Integrato, Convenzione Per La Gestione Del Servizio Idrico Integrato
Risoluzione della convenzione. 1. Fatto salvo quando previsto 7.1 Le Parti convengono che la Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 122 1353 cod. civ., in caso di scioglimento o fallimento del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.iiGestore, che disciplina le condizioni o di risoluzioneammissione dello stesso ad altre procedure concorsuali, il fatto salvo quanto previsto dall’art. 186-bis del X.X. 00 marzo 1942 n. 267 (c.d. legge fallimentare).
7.2 La presente contratto può essere risolto perConvenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., altresì, in caso di:
a) grave inosservanza perdita, da parte del Gestore, dei requisiti e delle norme contrattuali e per gravi omissioni o ritardi negli adempimenti di competenza;caratteristiche che legittimano l’affidamento in house della gestione del Servizio,
b) quando si verifichino fatti ripetute e gravi inadempienze ai disposti della presente Convenzione imputabile a carico colpa grave o dolo del Tesoriere che possano dar luogo ad un procedimento penale;Gestore, previa messa in mora rimasta senza effetto,
c) quando per negligenza grave oppure per contravvenzione anche ad uno solo degli obblighi previsti dalla presente convezione, il Tesoriere comprometta il regolare svolgimento cessione o subconcessione parziale o totale del servizioServizio in violazione dell’art. 6 (“Divieto di subconcessione”).
2. In 7.3 Nel caso di inadempienze contrattuali indicato alla lettera b) il dolo o la colpa grave del Gestore dovrà essere contestato e certificato dalla Pubblica Autorità competente in materia, se diversa dall’EGA.
7.4 Fermo restando quanto sopra, l’EGA, nei casi di:
a) mancato ripristino del valore della garanzia fidejussoria entro i termini di cui alle lettere a) all’art. 44 (“Garanzie”),
b) mancata stipula da parte del Gestore delle polizze assicurative di cui all’art. 45 (“Assicurazioni”), potrà risolvere la presente Convenzione, previa regolare diffida e c) del presente paragrafomessa in mora, dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, qualora il Tesoriere non provveda, entro e non oltre il termine di 10 giorni solari dalla relativa comunicazione fattagli pervenire tramite PEC, a sanare le medesime, la Provincia provvederà alla risoluzione del contratto anche ai sensi e per gli effetti dell'artdell’art. 1454 cod. civ., notificata contestualmente anche agli eventuali Enti Finanziatori, assegnando al Gestore un congruo termine, in ogni caso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, per porre rimedio alle inadempienze contestate.
7.5 Gli eventuali Enti Finanziatori potranno prevenire la risoluzione della Convenzione notificando all’EGA, entro i termini di cui ai commi che precedono, la loro intenzione di intervenire o curare direttamente/o indirettamente e nei limiti di legge l’inadempimento del Codice CivileGestore, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì che il Gestore adempia. In tal caso il Tesoriere è tenuto Dalla data di ricevimento da parte dell’EGA di tale comunicazione da parte degli Enti Finanziatori, decorrerà un ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni per permettere la cura dell’inadempimento e prevenire così la risoluzione.
7.6 Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi che precedono, compreso l’ulteriore termine assegnato agli eventuali Enti Finanziatori, l’EGA potrà risolvere la Convenzione.
7.7 L’EGA avrà facoltà di attingere alla garanzia fidejussoria per assicurare comunque la regolare prosecuzione del servizio SII decorso il termine di Tesoreria fino all'affidamento diffida e messa in mora di cui sopra previa comunicazione al nuovo gestore del servizio di Tesoreria per il rimanente periodo contrattualeGestore.
37.8 Le conseguenze della risoluzione della Convenzione saranno addebitate al Gestore per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, col diritto dell’EGA di rivalersi sulla garanzia fidejussoria di cui all’art.44 della presente Convenzione.
7.9 Non costituiscono condizioni di risoluzione della presente convenzione le cause di forza maggiore come definite all’art. La Provincia si riserva inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del Codice Civile nei seguenti casi:
a) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
b) applicazione di almeno 5 (cinque) penalità in un semestre; c)mancata regolarizzazione da parte del Tesoriere a seguito della violazione degli obblighi retributivi, previdenziali, contributivi e assicurativi del personale;1.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Idrico Integrato
Risoluzione della convenzione. 1. Fatto salvo quando previsto ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii, che disciplina le condizioni di risoluzione, il presente contratto può essere risolto per:
a) grave inosservanza delle norme contrattuali e per gravi omissioni o ritardi negli adempimenti di competenza;
b) quando Qualora si verifichino fatti a carico verificassero da parte del Tesoriere che possano dar luogo gravi inadempienze, negligenze, gravi o reiterati abusi o irregolarità riguardo agli obblighi convenzionali, la Provincia ha facoltà di risolvere la convenzione, previa regolare diffida ad adempiere in un procedimento penale;
c) quando per negligenza grave oppure per contravvenzione anche ad uno solo degli obblighi previsti dalla presente convezionetermine assegnato, il Tesoriere comprometta il regolare svolgimento del servizioda comunicare mediante posta elettronica certificata.
2. In caso La dichiarazione di decadenza è formulata dalla Provincia e deve essere preceduta da motivata e formale contestazione delle inadempienze contrattuali di cui alle lettere a) b) e c) del presente paragrafo, dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, qualora il Tesoriere non provveda, entro e non oltre il termine di 10 giorni solari dalla relativa che vi hanno dato causa. La comunicazione fattagli pervenire tramite PEC, a sanare le medesime, la Provincia provvederà alla della risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile. In tal caso il Tesoriere è tenuto alla prosecuzione del servizio rapporto convenzionale avverrà con semplice preavviso di Tesoreria fino all'affidamento al nuovo gestore del servizio di Tesoreria per il rimanente periodo contrattualegiorni 60 (sessanta), trasmesso mediante posta elettronica certificata.
3. La Qualora le dichiarazioni rese in sede di gara risultassero successivamente non corrispondenti alla realtà, tale fatto vale come condizione risolutiva.
4. Il Tesoriere non ha diritto ad alcun indennizzo in caso di decadenza, mentre è fatto salvo il diritto della Provincia si riserva inoltre di pretendere il risarcimento dei danni subiti, anche per i maggiori oneri eventualmente derivanti dall’indizione di una nuova procedura di affidamento.
5. Oltre alla risoluzione del rapporto, la Provincia ha facoltà di risolvere recedere anticipatamente dalla presente convenzione in caso di modifica unilaterale del Tesoriere, a seguito di fusione o incorporazione con altri istituti di credito, qualora la Provincia stessa dovesse ritenere che il contrattonuovo soggetto non offra le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, ai sensi degli artteconomica o tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione.
6. 1456 e seguenti del Codice Civile nei seguenti casi:
a) interruzione parziale o totale Se richiesto dalla Provincia, il Tesoriere si impegna a garantire la gestione del servizio senza giustificati motivi;
b) applicazione alle condizioni stabilite dalla presente convenzione fino alla designazione di almeno 5 (cinque) penalità in un semestre; c)mancata regolarizzazione da parte del Tesoriere a seguito della violazione degli obblighi retributivialtro istituto di credito, previdenziali, contributivi garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all’attività di incasso e assicurativi del personale;di pagamento.
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Risoluzione della convenzione. 1. Fatto salvo quando previsto ai sensi dell’art. 122 Il Comune può disporre la risoluzione unilaterale del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.iirapporto contrattuale, che disciplina le condizioni di risoluzione, il presente contratto può essere risolto per:
a) grave inosservanza delle norme contrattuali e per gravi omissioni o ritardi negli adempimenti di competenza;
b) quando si verifichino fatti a carico del Tesoriere che possano dar luogo ad un procedimento penale;
c) quando per negligenza grave oppure per contravvenzione anche ad uno solo degli obblighi previsti dalla presente convezione, il Tesoriere comprometta il regolare svolgimento del servizio.
2. In caso di inadempienze contrattuali di cui alle lettere a) b) e c) del presente paragrafo, dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, qualora il Tesoriere non provveda, entro e non oltre il termine di 10 giorni solari dalla relativa comunicazione fattagli pervenire tramite PEC, a sanare le medesime, la Provincia provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 1456 del Codice Civile. In tal caso il Tesoriere è tenuto alla prosecuzione , in qualsiasi momento prima della scadenza, senza diritto da parte del servizio Gestore di Tesoreria fino all'affidamento al nuovo gestore del servizio di Tesoreria per il rimanente periodo contrattuale.
3. La Provincia si riserva inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente il contrattoindennizzo alcuno, ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del Codice Civile nei seguenti casi:
a) interruzione parziale grave imperizia o totale negligenza tale da compromettere la qualità e/o continuità del servizio senza giustificati motiviservizio;
b) grave e reiterata violazione di legge o degli obblighi assunti contrattualmente;
c) mancato pagamento della tariffa annuale di gestione ovvero il ritardato pagamento superiore a sessanta giorni;
d) grave e reiterata inadempienza nell’esecuzione degli interventi di manutenzione e in generale nella gestione del patrimonio Comunale;
e) mancato ripristino delle condizioni iniziali di esperienza, capacità e professionalità degli amministratori, dei dirigenti e dello staff tecnico;
f) mancata presentazione delle pratiche edilizie previste in caso di interventi alla struttura;
g) applicazione di almeno 5 (cinquetariffe superiori da quelle stabilite dal Comune;
h) penalità dichiarazioni false in un semestre; c)mancata regolarizzazione da parte sede di rendiconto economico-patrimoniale- finanziario;
2. In caso di risoluzione del Tesoriere a seguito rapporto contrattuale, è fatto salvo il diritto del Comune di ottenere il rimborso delle spese per una nuova procedura di selezione, mediante rivalsa sul deposito cauzionale.
3. Resta comunque in ogni caso salvo il diritto del Comune di agire per il risarcimento dei danni.
4. La risoluzione nei casi di cui al comma 1 opera di diritto qualora il Comune comunichi tramite PEC o raccomandata A/R al Gestore di volersi avvalere della violazione degli obblighi retributivi, previdenziali, contributivi clausola risolutiva ex art.1456 Codice Civile.
5. Dalla comunicazione della risoluzione il Comune rientra immediatamente in possesso dei beni oggetto della convenzione ed ha la facoltà di assegnare la gestione ad altra società/associazione/ente informandone il precedente Gestore.
6. Le parti possono risolvere consensualmente il contratto qualora sussistano ragioni di opportunità valutate e assicurativi del personale;formalizzate per iscritto di comune accordo dalle due parti.
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Risoluzione della convenzione. 134.1. Fatto salvo quando previsto Sono causa di risoluzione automatica della Convenzione, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii1456 x.x., che disciplina le condizioni di risoluzionexx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, il presente contratto può essere risolto perxxxxx:
a) grave inosservanza delle norme contrattuali e per gravi omissioni scioglimento o ritardi negli adempimenti fallimento del Gestore o ammissione ad altre procedure concorsuali previste dalla legge che integrino una causa di competenzaincapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
b) quando si verifichino fatti a carico mancata comunicazione preventiva da parte del Tesoriere che possano dar luogo ad un procedimento penaleGestore di modifiche soggettive e/o effettuazione di modifiche soggettive in caso di mancata o negata autorizzazione da parte di ATERSIR ai sensi dell’Art. 7 della Convenzione;
c) quando per negligenza grave oppure per contravvenzione anche ad uno solo degli obblighi previsti dalla presente convezionecessione o sub-concessione parziale o totale del Servizio da parte del Gestore, il Tesoriere comprometta il regolare svolgimento del servizioin violazione dell'Art. 6, comma 2 della Convenzione;
d) perdita dei requisiti generali e/o speciali dichiarati in sede di procedura di affidamento.
234.2. In caso di inadempienze contrattuali di cui alle lettere a) b) Xxxxx restando quanto precede, ATERSIR potrà risolvere la Convenzione previa regolare diffida e c) del presente paragrafomessa in mora rimasta senza effetto, dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, qualora il Tesoriere non provveda, entro e non oltre il termine di 10 giorni solari dalla relativa comunicazione fattagli pervenire tramite PEC, a sanare le medesime, la Provincia provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'artdi cui all’art. 1454 del Codice Civile. In tal c.c., assegnando al Gestore un congruo termine, in ogni caso il Tesoriere è tenuto alla prosecuzione del servizio di Tesoreria fino all'affidamento al nuovo gestore del servizio di Tesoreria non inferiore a sessanta giorni, per il rimanente periodo contrattuale.
3. La Provincia si riserva inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente il contrattoporre rimedio agli inadempimenti contestati, ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del Codice Civile nei seguenti casicasi di:
a) interruzione parziale mancata erogazione del Servizio alle condizioni dedotte in Convenzione o totale del servizio senza giustificati motivinel Disciplinare Tecnico;
b) applicazione ripetute gravi carenze nella gestione del Servizio e/o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di almeno 5 (cinquecui alla Convenzione o alla normativa vigente;
c) penalità mancata attuazione del PdI, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Disciplinare Tecnico;
d) mancata corresponsione al Gestore uscente del valore di rimborso determinato da ATERSIR, ed aggiornato dall’Agenzia al termine delle procedure di gara, entro i 90 giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione;
e) ripetute gravi inadempienze ai disposti della Convenzione ed in particolare, le inottemperanze agli obblighi previsti dall'Art. 30, fatta salva l’applicazione delle penali previste dall’Art. 39 della Convenzione;
f) mancato rinnovo e/o ripristino del valore delle garanzie fideiussorie entro i termini di cui all'Art. 41;
g) nelle ipotesi previste nel Disciplinare Tecnico al TITOLO IX- Penali.
34.3. Oltre ai casi sopra specificati, ATERSIR potrà procedere alla risoluzione della Convenzione nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione dei dati e delle informazioni strumentali all'esperimento delle procedure di controllo, fatta salva l’applicazione delle penali a tale scopo previste. In tal caso, ATERSIR procederà a inviare formale diffida ad adempiere al Gestore, entro un semestre; c)mancata regolarizzazione da parte termine in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
34.4. Per assicurare comunque la regolare prosecuzione del Tesoriere Servizio anche durante la decorrenza del termine di diffida e messa in mora di cui sopra, ATERSIR potrà attingere alla garanzia fideiussoria di cui all'Art. 40 della Convenzione previa comunicazione al Gestore.
34.5. Le conseguenze della risoluzione della Convenzione saranno addebitate al Gestore per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, col diritto di ATERSIR di rivalersi anche sulla garanzia fideiussoria di cui all'Art. 41 della Convenzione.
34.6. Al ricorrere di uno qualsiasi dei casi di risoluzione di cui al presente Art. 34, il Gestore s’impegna a seguito della violazione degli obblighi retributivirestituire agli Enti locali che compongono il bacino di affidamento, previdenzialiovvero al Gestore subentrante, contributivi le opere e assicurativi del personale;gli impianti esistenti nonché le opere e gli impianti realizzati dal Gestore medesimo.
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Samples: Convenzione Di Gestione
Risoluzione della convenzione. 1. Fatto salvo quando previsto A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, la Regione Puglia senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii1456 cod. civ., che disciplina le condizioni previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, per quanto di risoluzione, il presente contratto può essere risolto per:
a) grave inosservanza delle norme contrattuali e per gravi omissioni o ritardi negli adempimenti di rispettiva competenza;
b) quando si verifichino fatti a carico del Tesoriere che possano dar luogo ad un procedimento penale;
c) quando per negligenza grave oppure per contravvenzione anche ad uno solo degli obblighi previsti dalla presente convezione, il Tesoriere comprometta il regolare svolgimento del servizio.
2. In caso di inadempienze contrattuali di cui alle lettere a) b) e c) del presente paragrafo, dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, qualora il Tesoriere non provveda, entro e non oltre il termine di 10 giorni solari dalla relativa comunicazione fattagli pervenire tramite PEC, a sanare le medesime, la Provincia provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile. In tal caso il Tesoriere è tenuto alla prosecuzione del servizio di Tesoreria fino all'affidamento al nuovo gestore del servizio di Tesoreria per il rimanente periodo contrattuale.
3. La Provincia si riserva inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente il contrattoConvenzione, ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del Codice Civile nei seguenti casi:
a) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motiviqualora il collaudo della fornitura - ai sensi di quanto stabilito nel precedente art. 4, comma 4- abbia esito negativo;
b) applicazione qualora la verifica delle apparecchiature successiva alla terza, ai sensi di almeno 5 (cinquequanto stabilito all’art. 8, comma 11- abbia esito negativo;
c) penalità in un semestre; c)mancata regolarizzazione caso di esaurimento della cauzione definitiva.
2. In ogni caso, la Regione Puglia si riserva il diritto, senza onere alcuno né per sé né per gli Aderenti, di risolvere anticipatamente la Convenzione, in qualunque momento, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, nonché nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
b) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e di ogni singolo ordinativo di fornitura, ai sensi del successivo articolo 24;
c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro gli Aderenti;
d) violazione del divieto di cessione del contratto e dei crediti.
3. In tutti i casi di risoluzione di cui ai commi precedenti, la Regione Puglia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
4. Eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione saranno oggetto, da parte della Regione Puglia, di segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del Tesoriere a seguito della violazione degli obblighi retributivi, previdenziali, contributivi e assicurativi del personale;D. Lgs. n. 163/06.
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Risoluzione della convenzione. 112.1. Fatto salvo quando previsto ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs 36/2023 Grupedil potrà risolvere la presente Convenzione in presenza di giusta causa, ossia al verificarsi di eventi che, per la loro gravità, producano l’insorgere di una serie di disfunzioni nella gestione dell’Arena e ss.mm.iinello svolgimento delle attività ad essa connesse, che disciplina le condizioni di risoluzionequali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il presente contratto può essere risolto per:mancato pagamento dei rimborsi di cui all’art. 6, gravi violazioni di norme igienico/sanitario, sulla sicurezza e ordine pubblico, nonché al verificarsi di danni rilevanti alle strutture e attrezzature speciali dell’Arena, e, comunque tali da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto.
a) grave inosservanza delle norme contrattuali e per gravi omissioni o ritardi negli adempimenti 12.2. Le Parti convengono altresì che il reiterato ritardo nei pagamenti del rimborso di competenza;
b) quando si verifichino fatti a carico del Tesoriere che possano dar luogo ad un procedimento penale;
c) quando per negligenza grave oppure per contravvenzione anche ad uno solo degli obblighi previsti dalla presente convezionecui al punto 6 (intendendosi reiterato i pagamenti effettuati in ritardo in più di due occasioni), ovvero, il Tesoriere comprometta il regolare grave inadempimento di una disposizione sostanziale del Regolamento di utilizzo dell’Arena da parte del Comune, ovvero, della Società Sportiva, costituiscono una giusta causa per la risoluzione della presente Convenzione. Il Comune di Bergamo potrà risolvere la presente Convenzione in presenza di giusta causa, ossia al verificarsi di eventi che, per la loro gravità, producano l’insorgere di una serie di gravi disfunzioni nella gestione dell’Arena e nello svolgimento delle attività ad essa connesse e delle garanzie dell’uso pubblico, comunque tali da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del servizio.
2. In caso di inadempienze contrattuali di cui alle lettere a) b) e c) del presente paragraforapporto, dopo la diffidaprovvedendo, formulata con apposita nota separata, qualora il Tesoriere non provveda, in prima istanza ad intimare a Grupedil l’adempimento delle proprie obbligazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni solari dalla relativa comunicazione fattagli pervenire tramite PEC30 giorni, e successivamente in caso di mancato adempimento, all’escussione della fidejussione posta a sanare le medesime, la Provincia provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile. In tal caso il Tesoriere è tenuto alla prosecuzione del servizio di Tesoreria fino all'affidamento al nuovo gestore del servizio di Tesoreria per il rimanente periodo contrattualegaranzia.
3. La Provincia si riserva inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del Codice Civile nei seguenti casi:
a) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
b) applicazione di almeno 5 (cinque) penalità in un semestre; c)mancata regolarizzazione da parte del Tesoriere a seguito della violazione degli obblighi retributivi, previdenziali, contributivi e assicurativi del personale;
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Samples: Convenzione Per l'Uso Pubblico
Risoluzione della convenzione. 134.1. Fatto salvo quando previsto Sono causa di risoluzione automatica della Convenzione, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii1456 x.x., che disciplina le condizioni di risoluzionexx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, il presente contratto può essere risolto perxxxxx:
a) grave inosservanza delle norme contrattuali e per gravi omissioni scioglimento o ritardi negli adempimenti fallimento del Gestore o ammissione ad altre procedure concorsuali previste dalla legge che determinino causa di competenzaesclusione dalla possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
b) quando si verifichino fatti a carico mancata comunicazione preventiva da parte del Tesoriere che possano dar luogo ad un procedimento penaleGestore delle modifiche soggettive e/o effettuazione delle modifiche soggettive in caso di mancata o negata autorizzazione da parte di ATERSIR ai sensi dell’Art. 7 della Convenzione;
c) quando per negligenza grave oppure per contravvenzione anche ad uno solo degli obblighi previsti dalla presente convezionecessione o sub-concessione parziale o totale del Servizio da parte del Gestore, il Tesoriere comprometta il regolare svolgimento del servizioin violazione dell'Art. 6, comma 2 della Convenzione;
d) perdita dei requisiti generali e/o speciali dichiarati in sede di procedura di affidamento.
234.2. In caso di inadempienze contrattuali di cui alle lettere a) b) Xxxxx restando quanto precede, ATERSIR potrà risolvere la Convenzione previa regolare diffida e c) del presente paragrafomessa in mora rimasta senza effetto, dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, qualora il Tesoriere non provveda, entro e non oltre il termine di 10 giorni solari dalla relativa comunicazione fattagli pervenire tramite PEC, a sanare le medesime, la Provincia provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'artdi cui all’art. 1454 del Codice Civile. In tal c.c., assegnando al Gestore un congruo termine, in ogni caso il Tesoriere è tenuto alla prosecuzione del servizio di Tesoreria fino all'affidamento al nuovo gestore del servizio di Tesoreria non inferiore a sessanta giorni, per il rimanente periodo contrattuale.
3. La Provincia si riserva inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente il contrattoporre rimedio agli inadempimenti contestati, ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del Codice Civile nei seguenti casicasi di:
a) interruzione parziale mancata erogazione del Servizio alle condizioni dedotte in Convenzione o totale del servizio senza giustificati motivinel Disciplinare Tecnico;
b) applicazione ripetute gravi deficienze nella gestione del Servizio e/o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di almeno 5 cui alla Convenzione o alla normativa vigente;
c) mancata attuazione del PdI, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Disciplinare Tecnico (cinqueart. 12);
d) penalità mancata corresponsione al Gestore uscente del valore di rimborso determinato da ATERSIR, ed aggiornato dall’Agenzia al termine delle procedure di gara, entro i 90 giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione;
e) ripetute gravi inadempienze ai disposti della Convenzione ed in particolare, le inottemperanze agli obblighi previsti dall'Art. 30, fatta salva l’applicazione delle penali previste dall’Art. 39 della Convenzione;
f) mancato rinnovo e/o ripristino del valore delle garanzie fideiussorie entro i termini di cui all'Art. 41;
g) nelle ipotesi previste nel Disciplinare Tecnico al TITOLO IX- Penali, ed in particolare ai commi 43.2, 44.2, 44.3, 46.3, 47.3 e 50.3.
34.3. Oltre ai casi sopra specificati, ATERSIR potrà procedere alla risoluzione della Convenzione nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione dei dati e delle informazioni strumentali all'esperimento delle procedure di controllo, fatta salva l’applicazione delle penali a tale scopo previste. In tal caso, ATERSIR procederà a inviare formale diffida ad adempiere al Gestore, entro un semestre; c)mancata regolarizzazione da parte termine in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
34.4. Per assicurare comunque la regolare prosecuzione del Tesoriere Servizio anche durante la decorrenza del termine di diffida e messa in mora di cui sopra, previa comunicazione al Gestore, ATERSIR potrà attingere alla garanzia fideiussoria di cui all'Art. 40 della Convenzione.
34.5. Le conseguenze della risoluzione della Convenzione saranno addebitate al Gestore per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, col diritto di ATERSIR di rivalersi anche sulla garanzia fideiussoria di cui all'Art. 41 della Convenzione.
34.6. Al ricorrere di uno qualsiasi dei casi di risoluzione di cui al presente Art. 34, il Gestore si impegna a seguito della violazione degli obblighi retributivirestituire agli Enti locali che compongono il bacino di affidamento, previdenzialiovvero al Gestore subentrante, contributivi le opere e assicurativi del personale;gli impianti esistenti nonché le opere e gli impianti realizzati dal Gestore medesimo.
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Samples: Contratto Di Servizio
Risoluzione della convenzione. 134.1. Fatto salvo quando previsto Sono causa di risoluzione automatica della Convenzione, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii1456 x.x., che disciplina le condizioni di risoluzionexx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, il presente contratto può essere risolto perxxxxx:
a) grave inosservanza delle norme contrattuali e per gravi omissioni scioglimento o ritardi negli adempimenti fallimento del Gestore o ammissione ad altre procedure concorsuali previste dalla legge che determinino causa di competenzaesclusione dalla possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
b) quando si verifichino fatti a carico mancata comunicazione preventiva da parte del Tesoriere che possano dar luogo ad un procedimento penaleGestore delle modifiche soggettive e/o effettuazione delle modifiche soggettive in caso di mancata o negata autorizzazione da parte di ATERSIR ai sensi dell’Art. 7 della Convenzione;
c) quando per negligenza grave oppure per contravvenzione anche ad uno solo degli obblighi previsti dalla presente convezionecessione o sub-concessione parziale o totale del Servizio da parte del Gestore, il Tesoriere comprometta il regolare svolgimento del servizioin violazione dell'Art. 6, comma 2 della Convenzione;
d) perdita dei requisiti generali e/o speciali dichiarati in sede di procedura di affidamento.
234.2. In caso di inadempienze contrattuali di cui alle lettere a) b) Xxxxx restando quanto precede, ATERSIR potrà risolvere la Convenzione previa regolare diffida e c) del presente paragrafomessa in mora rimasta senza effetto, dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, qualora il Tesoriere non provveda, entro e non oltre il termine di 10 giorni solari dalla relativa comunicazione fattagli pervenire tramite PEC, a sanare le medesime, la Provincia provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'artdi cui all’art. 1454 del Codice Civile. In tal c.c., assegnando al Gestore un congruo termine, in ogni caso il Tesoriere è tenuto alla prosecuzione del servizio di Tesoreria fino all'affidamento al nuovo gestore del servizio di Tesoreria non inferiore a sessanta giorni, per il rimanente periodo contrattuale.
3. La Provincia si riserva inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente il contrattoporre rimedio agli inadempimenti contestati, ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del Codice Civile nei seguenti casicasi di:
a) interruzione parziale mancata erogazione del Servizio alle condizioni dedotte in Convenzione o totale del servizio senza giustificati motivinel Disciplinare Tecnico;
b) applicazione ripetute gravi deficienze nella gestione del Servizio e/o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di almeno 5 cui alla Convenzione o alla normativa vigente;
c) mancata attuazione del PdI, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Disciplinare Tecnico (cinqueart. 12);
d) penalità mancata corresponsione al Gestore uscente del valore di rimborso determinato da ATERSIR, ed aggiornato dall’Agenzia al termine delle procedure di gara, entro i 90 giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione;
e) ripetute gravi inadempienze ai disposti della Convenzione ed in particolare, le inottemperanze agli obblighi previsti dall'Art. 30, fatta salva l’applicazione delle penali previste dall’Art. 38 della Convenzione;
f) mancato rinnovo e/o ripristino del valore delle garanzie fideiussorie entro i termini di cui all'Art. 41;
g) nelle ipotesi previste nel Disciplinare Tecnico al TITOLO IX- Penali, ed in particolare ai commi 43.2, 44.2, 44.3, 46.3, 47.3 e 50.3.
34.3. Oltre ai casi sopra specificati, ATERSIR potrà procedere alla risoluzione della Convenzione nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione dei dati e delle informazioni strumentali all'esperimento delle procedure di controllo, fatta salva l’applicazione delle penali a tale scopo previste. In tal caso, ATERSIR procederà a inviare formale diffida ad adempiere al Gestore, entro un semestre; c)mancata regolarizzazione da parte termine in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
34.4. Per assicurare comunque la regolare prosecuzione del Tesoriere Servizio anche durante la decorrenza del termine di diffida e messa in mora di cui sopra, previa comunicazione al Gestore, ATERSIR potrà attingere alla garanzia fideiussoria di cui all'Art. 40 della Convenzione.
34.5. Le conseguenze della risoluzione della Convenzione saranno addebitate al Gestore per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, col diritto di ATERSIR di rivalersi anche sulla garanzia fideiussoria di cui all'Art. 41 della Convenzione.
34.6. Al ricorrere di uno qualsiasi dei casi di risoluzione di cui al presente Art. 34, il Gestore si impegna a seguito della violazione degli obblighi retributivirestituire agli Enti locali che compongono il bacino di affidamento, previdenzialiovvero al Gestore subentrante, contributivi le opere e assicurativi del personale;gli impianti esistenti nonché le opere e gli impianti realizzati dal Gestore medesimo.
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Samples: Convenzione Di Gestione
Risoluzione della convenzione. 1. Fatto salvo quando previsto ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii, che disciplina le condizioni Indipendentemente dall’applicazione delle penali di risoluzionecui all’articolo 16 della Convenzione, il presente contratto può essere risolto per:
aMIUR contesterà al Convenzionato le irregolarità e le inadempienze riscontrate, per iscritto, invitando il Convenzionato a rimediare a tali inadempienze o presentare eventuali giustificazioni entro un termine non inferiore a 15 (quindici) grave inosservanza delle norme contrattuali giorni, solari e per gravi omissioni o ritardi negli adempimenti di competenza;
b) quando si verifichino fatti a carico del Tesoriere che possano dar luogo ad un procedimento penale;
c) quando per negligenza grave oppure per contravvenzione anche ad uno solo degli obblighi previsti consecutivi, dalla presente convezione, il Tesoriere comprometta il regolare svolgimento del serviziocontestazione.
2. In caso mancanza di inadempienze contrattuali riscontro entro tale termine, o ove il riscontro non fosse soddisfacente, il MIUR procederà ad inviare un ulteriore invito al Convenzionato a fornire il Servizio secondo gli standard previsti, con la concessione di un termine non inferiore ad ulteriori 10 (dieci) giorni, solari e consecutivi.
3. In mancanza di riscontro entro tale termine, o ove il riscontro non fosse soddisfacente, previa contestazione da parte di MIUR del mancato adeguamento da parte del Convenzionato, da comunicarsi ai sensi dell’art. 29 della Convenzione, il MIUR provvederà a fissare un ulteriore termine di 5 (cinque) giorni, solari e consecutivi, per l’adempimento, scaduto il quale senza che il Convenzionato abbia provveduto, il MIUR procederà ad una diffida formale ad adempiere di cui alle lettere a) b) e c) all’art. 1454 del presente paragrafocodice civile, dopo la diffidacomunicata per iscritto, formulata ai sensi dell’art. 29 della Convenzione, al Convenzionato, con apposita nota separata, qualora il Tesoriere non provveda, entro e non oltre il l’attribuzione di un termine per l’adempimento di 10 giorni solari dalla relativa comunicazione fattagli pervenire tramite PEC(dieci) giorni, a sanare le medesime, la Provincia provvederà xxxxxx e consecutivi.
4. Il MIUR potrà procedere alla risoluzione del contratto della Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 di cui all’articolo 1453 del Codice Civilecodice civile qualora, scaduto infruttuosamente il termine assegnato con la diffida di cui al comma 3 del presente articolo, il Convenzionato persista nella violazione delle norme e degli obblighi previsti dalla Convenzione, dal Capitolato e dall’Offerta.
5. In tal caso caso, il Tesoriere è tenuto alla prosecuzione MIUR potrà provvedere, direttamente o in altra forma, al Servizio, a spese del servizio di Tesoreria fino all'affidamento al nuovo gestore Convenzionato, incamerando quale penale la cauzione, fermo restando il risarcimento del servizio di Tesoreria per il rimanente periodo contrattualedanno.
36. La Provincia si riserva inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente il contrattoIl MIUR può procedere alla risoluzione immediata della Convenzione, previa semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi, ai sensi degli arttdell’art. 29 della Convenzione, a norma dell’articolo 1456 e seguenti del Codice Civile codice civile, nei seguenti casi:
a) interruzione parziale o totale a. reiterate e gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale del servizio senza giustificati motiviMIUR;
b) applicazione b. sospensione, abbandono o mancata effettuazione totale o parziale del Servizio;
c. manifesta inadempienza, comprovata inadeguatezza dell’organizzazione del lavoro, del Servizio o di almeno 5 (cinque) penalità qualsiasi intervento previsto;
d. sussistenza di conflitto di interesse debitamente accertate;
e. in un semestre; c)mancata regolarizzazione da parte del Tesoriere a seguito della violazione degli obblighi retributivi, previdenziali, contributivi e assicurativi del personale;tutti gli altri casi di risoluzione espressa previsti dalla Convenzione.
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Samples: Convenzione
Risoluzione della convenzione. 1. Fatto salvo quando Il Comune di Udine si riserva la facoltà di risolvere la convenzione avente ad oggetto la concessione di gestione del Teatro Palamostre nei seguenti casi:
a. in caso di riscontrato grave inadempimento delle obbligazioni di cui agli artt. 7 e 9 (Titolo III Attività del concessionario), Art. 11 (Custodia e sorveglianza) 12 (Oneri sicurezza);
b. mancato pagamento del canone;
c. cessione del contratto;
d. mancata reintegrazione della cauzione nel termine previsto dall’art. 21;
e. mancata presa in consegna e avvio della gestione del Teatro da parte del concessionario ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii5, salvo che disciplina le condizioni di risoluzione, il presente contratto può essere risolto per:
a) grave inosservanza delle norme contrattuali e per gravi omissioni o ritardi negli adempimenti di competenzaritardo sia dovuto a cause non imputabili al Concessionario;
b) quando si verifichino fatti f. arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione del funzionamento del Teatro da parte del concessionario non dipendente da causa di forza maggiore per un numero di giornate complessive superiore a carico del Tesoriere che possano dar luogo ad un procedimento penale20;
c) quando per negligenza grave oppure per contravvenzione anche ad uno solo g. mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli obblighi previsti dalla presente convezioneinfortuni, il Tesoriere comprometta il regolare svolgimento l’assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione della concessione;
h. costituirà altresì causa di risoluzione di diritto del serviziocontratto ai sensi dell’art. 1456 e 1457 del C.C., la mancata presentazione del programma annuale delle attività.
2. In caso di inadempienze contrattuali di cui alle lettere a) b) e c) del presente paragrafo, dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, qualora il Tesoriere non provveda, entro e non oltre il termine di 10 giorni solari dalla relativa comunicazione fattagli pervenire tramite PEC, a sanare risoluzione si applicano le medesime, la Provincia provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del disposizioni previste dal Codice Civile. In tal caso , e il Tesoriere è tenuto alla prosecuzione concessionario incorre nella perdita della cauzione definitiva che viene incamerata dall’Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento del servizio di Tesoreria fino all'affidamento al nuovo gestore del servizio di Tesoreria per il rimanente periodo contrattualedanno ulteriore.
3. La Provincia risoluzione avverrà in danno al Concessionario qualora dipendente da inadempimento della medesima.
4. A prescindere dall’ipotesi di cui al comma 3, il Comune si riserva inoltre comunque in ogni momento la facoltà di risolvere anticipatamente subentrare o far subentrare terzi nel caso in cui il contrattoConcessionario non risulti in grado di garantire la gestione della concessione del Teatro.
5. Nel caso previsto dal precedente comma, ai sensi degli artt. 1456 oltre che nei casi di decadenza, e seguenti in qualsiasi caso d’inadempienza, il Comune si rivarrà per le spese sostenute e per i danni ulteriori eventualmente subiti, sulla cauzione definitiva e sul patrimonio del Codice Civile nei seguenti casi:
a) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
b) applicazione di almeno 5 (cinque) penalità in un semestre; c)mancata regolarizzazione da parte del Tesoriere a seguito della violazione degli obblighi retributivi, previdenziali, contributivi e assicurativi del personale;Concessionario.
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Samples: Concession Agreement
Risoluzione della convenzione. 1. Fatto salvo quando previsto ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii, che disciplina le condizioni Oltre alle cause di risoluzione, il presente contratto può essere risolto per:
a) grave inosservanza delle norme contrattuali e per gravi omissioni o ritardi negli adempimenti di competenza;
b) quando si verifichino fatti a carico del Tesoriere che possano dar luogo ad un procedimento penale;
c) quando per negligenza grave oppure per contravvenzione anche ad uno solo degli obblighi previsti dalla presente convezione, il Tesoriere comprometta il regolare svolgimento del servizio.
2. In caso di inadempienze contrattuali risoluzione di cui alle lettere a) b) all´art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi: - verificarsi, durante il periodo contrattuale, delle clausole di esclusione indicate dall´art. 80 del D.lgs. 50/2016 e c) s.m.i.; - mancata realizzazione entro i termini previsti dal presente capitolato delle opere di manutenzione straordinaria previsti all´art. 8, a seguito di diffida ad adempiere entro un congruo termine definito d´intesa tra il Servizio Sport e l´Ufficio tecnico competente; - sospensione non autorizzata delle attività per più di n. 45 giorni consecutivi o n. 120 giorni totali non consecutivi nel corso dell´anno; - utilizzo di personale privo dei requisiti di legge; - ritardo nell´inizio dell´attività superiore a 90 gg. solari per cause imputabili al Concessionario; - mancata sostituzione del presente paragrafo, dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, qualora il Tesoriere non provveda, personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti; Protocollo N° 0118430/2019 del 01/07/2019 10:19:24 - DETERMINA - mancata intestazione dei contratti di utenza entro e non oltre il termine di 10 giorni solari 45 gg. dalla relativa comunicazione fattagli pervenire tramite PEC, data di consegna degli impianti in concessione d´uso; - affidamento a sanare le medesime, terzi dei servizi senza la Provincia provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile. In tal caso il Tesoriere è tenuto alla prosecuzione del servizio di Tesoreria fino all'affidamento al nuovo gestore del servizio di Tesoreria per il rimanente periodo contrattuale.
3. La Provincia si riserva inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del Codice Civile nei seguenti casi:
a) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
b) applicazione di almeno 5 (cinque) penalità in un semestre; c)mancata regolarizzazione prevista autorizzazione da parte dell´Amministrazione; - cessione a terzi in tutto o in parte della presente convenzione; - gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione; - mancata presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini ivi previsti e loro reintegro; - mancato o ritardato pagamento del Tesoriere a seguito canone di concessione per più di due rate consecutive; - diversa destinazione della violazione degli obblighi retributivistruttura, previdenziali, contributivi e assicurativi non autorizzata dall´Amministrazione Comunale (art. 2); - mancata osservanza dell´obbligo del personale;concessionario relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 29).
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Samples: Concessione d'Uso Esclusivo