Common use of Risoluzione dell’accordo quadro Clause in Contracts

Risoluzione dell’accordo quadro. Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere l’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla Ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. L'Amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi: a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'Impresa non più idonea a continuare l’accordo quadro; b. in caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della Ditta aderente all’accordo; c. in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro; d. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; e. quando non vengono rispettati da parte dell'Impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari; f. sospensione o rallentamento delle prestazioni; g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto; h. mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.. Oltre alla possibilità della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'Impresa sarà tenuta nei confronti della Stazione Appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali. La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R. La Ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiarata.

Appears in 6 contracts

Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione, Accordo Quadro Per Il Servizio Di Smaltimento Rifiuti, Accordo Quadro Per Il Servizio Di Manutenzione

Risoluzione dell’accordo quadro. Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere l’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla Ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. L'Amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi: a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'Impresa non più idonea a continuare l’accordo quadro; b. in caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della Ditta aderente all’accordo; c. in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro; d. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; e. quando non vengono rispettati da parte dell'Impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari; f. sospensione o rallentamento delle prestazioni; g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto; h. mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.. . Oltre alla possibilità della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'Impresa sarà tenuta nei confronti della Stazione Appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali. La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R. La Ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiarata.

Appears in 4 contracts

Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione, Accordo Quadro

Risoluzione dell’accordo quadro. Oltre La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione ai sensi degli artt. 135 (Risoluzione dell’accordo quadro per reati accertati) e 136 (Risoluzione dell’accordo quadro per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo) del D. lgs. n. 163/06 e s.m. Ai sensi dell'art. 3 co. 9 e 9 bis della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. l’accordo quadro che nei sarà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario conterrà una clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L’operatore economico aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai servizi oggetto del presente appalto devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e, qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. procedono all’immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura di Firenze. Nel caso in cui la risoluzione del contratto avvenisse per gravi violazioni degli obblighi contrattuali: • arbitraria sospensione e ingiustificata mancanza di esecuzione, grave ritardo, difetti • sopravvenuti motivi di pubblico interesse; • stato di insolvenza dell’operatore economico riguardo a tutti i debiti, contratti per l’esercizio della propria attività o lo svolgimento dell’accordo quadro; • mancato aggiornamento della documentazione relativa agli impianti in conduzione consegnati all’operatore economico sottoposti alla verifica ISPESL; • mancato reintegro della garanzia fidejussoria defintiva qualora la Stazione Appaltante si sia avvalsa della stessa per inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nella prestazione del servizio, ovvero per deficienze riscontrate nell’esecuzione della prestazione; • subappalto non autorizzato od eventuali irregolarità contributive (INPS e INAIL); ogni maggior costo, comprese tutte le spese per gli atti, resterà a carico dell’operatore economico. Il contratto inoltre potrà sciogliersi negli altri modi previsti ai precedenti articoli, dal codice civile. Con la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; sorge per la Stazione Appaltante ha il diritto di affidare a terzi l’esecuzione in danno dell’operatore economico inadempiente. All’operatore economico inadempiente è notificato nelle forme prescritte l’affidamento del servizio a terzi ed è trasmessa copia del relativo contratto ovvero, qualora non sia stipulato contratto formale, copia dell’atto formale di affidamento del servizio ad altro operatore economico. All’operatore economico inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’operatore economico inadempiente senza pregiudizio dei diritti della Stazione Appaltante, fermo restando che, nel caso di minor spesa, nulla comporterà all’operatore economico inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l’operatore economico inadempiente dalle responsabilità civili in cui lo stesso incorra a norma di legge o di contratto per i fatti che hanno motivato la facoltà risoluzione. In considerazione della natura dell’appalto, laddove si verifichino situazioni di risolvere l’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla Ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. L'Amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi: a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'Impresa non più idonea a continuare l’accordo quadro; b. particolare urgenza ed in caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della Ditta aderente all’accordo; c. in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro; d. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo ritardo nell’intervento o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; e. quando non vengono rispettati parziale o totale mancata prestazione da parte dell'Impresadell’operatore economico, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari; f. sospensione o rallentamento delle prestazioni; g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto; h. mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.. Oltre alla possibilità della la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitivaprovvedere d’ufficio, l'Impresa previa formale diffida anche via fax, mediante altro operatore economico individuato con le procedure di legge. In tal caso all’operatore economico inadempiente sarà tenuta nei confronti della Stazione Appaltante al pagamento degli indennizzi e addebitato, oltre alle spese ed oneri vari, il maggior prezzo pagato rispetto alle condizioni di appalto. Tutto ciò salvo il diritto per l’azione di risarcimento dei maggiori danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali. La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R. La Ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiaratasubiti.

Appears in 2 contracts

Samples: Capitolato Speciale Di Appalto, Capitolato Speciale Di Appalto

Risoluzione dell’accordo quadro. Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’Impresa della Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la Stazione Appaltante il Comune ha la facoltà di risolvere il l’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzionecauzione definitiva, l'ammontare del credito maturato dalla Ditta dall’impresa per le prestazioni rese i sevizi resi e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso ai sensi dell’artstesso. 1456 del codice civile. L'Amministrazione, Il Comune in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi: a. a) in qualsiasi momento quando essa ritenga l'Impresa l'impresa non più idonea a continuare l’accordo quadro; b. b) in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. pignoramento, etc a carico della Ditta aderente all’accordodell’impresa aggiudicataria; c. c) in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro; d. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; e. d) quando non vengono rispettati da parte dell'Impresadell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari; f. sospensione o rallentamento delle prestazioni; g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto; h. mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.. . Oltre alla possibilità della Stazione Appaltante del Comune di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'Impresa l'impresa sarà tenuta nei confronti della Stazione Appaltante del Comune al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante al Comune nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali. La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R. La Ditta Ar e in tale caso il Comune, potrà concludere l’accordo con il concorrente che avrà formulato la seconda migliore offerta. L’impresa non potrà porre porrà alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiarata.

Appears in 2 contracts

Samples: Capitolato Speciale Di Appalto, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Straordinaria

Risoluzione dell’accordo quadro. Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la Stazione Appaltante stazione appaltante ha la facoltà di risolvere l’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzionecauzione definitiva, l'ammontare del credito maturato dalla Ditta ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso ai sensi dell’artstesso. 1456 del codice civile. L'AmministrazioneL'amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi: a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'Impresa l'impresa non più idonea a continuare l’accordo quadro; b. in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento pignoramento, ecc. a carico della Ditta aderente all’accordoditta aggiudicataria; c. in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro; d. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicatariafirmataria l’accordo, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; e. quando non vengono rispettati da parte dell'Impresadell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari;. f. sospensione o rallentamento delle prestazioniprestazioni negli appalti derivanti dal presente accordo quadro; g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte ed in conformità del contratto di appalto di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previstoprevisto nella stessa; h. ottenimento per due volte consecutive di un DURC che segnali una inadempienza contributiva; i. mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.. . nei diversi cantieri attivati in forza degli appalti specifici derivanti dal presente accordo quadro. Oltre alla possibilità della Stazione Appaltante stazione appaltante di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'Impresa l'impresa sarà tenuta nei confronti della Stazione Appaltante stazione appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante stazione appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali. La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R. R e in tale caso la Stazione Appaltante, potrà concludere l’accordo con il concorrente che avrà formulato la migliore offerta in graduatoria dopo le ditte con le quali è già siglato l’accordo. La Ditta ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni i lavori ordinati ed in corso essere alla data in cui è dichiarata.

Appears in 2 contracts

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Accordo Quadro Per La Straordinaria Manutenzione Degli Edifici

Risoluzione dell’accordo quadro. Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la Stazione Appaltante stazione appaltante ha la facoltà di risolvere l’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla Ditta ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. L'AmministrazioneL'amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi: a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'Impresa l'impresa non più idonea a continuare l’accordo quadro; b. in caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della Ditta ditta aderente all’accordo; c. in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro; d. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; e. quando non vengono rispettati da parte dell'Impresadell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari;. f. sospensione o rallentamento delle prestazioni; g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto; h. mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.. Oltre alla possibilità della Stazione Appaltante stazione appaltante di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'Impresa l'impresa sarà tenuta nei confronti della Stazione Appaltante stazione appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante stazione appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali. La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R. La Ditta ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiarata.

Appears in 2 contracts

Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro Per L’acquisto Diretto O Tramite Leasing Bancario Di Autocarri

Risoluzione dell’accordo quadro. Oltre La stazione appaltante ha facoltà di risolvere l'accordo nei casi e con le modalità previsti dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016 nonché nelle seguenti ipotesi: a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi contrattuali di esecuzione, avuto riguardo all’importanza della prestazione inadempiuta nell’ambito dell’appalto; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, l’igiene e la salute sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; d) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la risoluzione interverrà ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima in presenza di un pubblico interesse manifestato con diffida dalla stazione appaltante; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili all’appaltatore; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; g) non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo dell’opera; h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma 1, lett. e) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81; i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; j) nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali dal penultimo comma dell'art. 9 e contrattuali; la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere l’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla Ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subitidall'ultimo comma dell'art. Tutte le clausole 27 del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. L'Amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi: a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'Impresa non più idonea a continuare l’accordo quadro; b. in caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della Ditta aderente all’accordo; c. in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro; d. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; e. quando non vengono rispettati da parte dell'Impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari; f. sospensione o rallentamento delle prestazioni; g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto; h. mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.. Oltre alla possibilità della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'Impresa sarà tenuta nei confronti della Stazione Appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattualiatto. La risoluzione dell’accordoopera di diritto, è dichiarata con preavviso all’avvenuto riscontro del verificarsi di giorni quindiciuna delle condizioni di inadempimento di cui sopra, da trasmettere con lettera raccomandata A/R. accertata in contraddittorio tra le parti e comunicata all’appaltatore secondo le modalità previste nel Codice di Procedura Civile. La Ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni dell'accordo quadro comporta la risoluzione anche dei singoli affidamenti in corso alla data in cui è dichiaratadi esecuzione. Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della stazione appaltante L'appaltatore può chiedere la risoluzione dell'accordo nel caso previsto dall'art. 107 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

Appears in 1 contract

Samples: Lavori Di Interventi Urgenti

Risoluzione dell’accordo quadro. Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la Stazione Appaltante stazione appaltante ha la facoltà di risolvere l’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzionecauzione definitiva, l'ammontare del credito maturato dalla Ditta ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso ai sensi dell’artstesso. 1456 del codice civile. L'AmministrazioneL'amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi: a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'Impresa l'impresa non più idonea a continuare l’accordo quadro; b. in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento pignoramento, ecc. a carico della Ditta aderente all’accordoditta aggiudicataria; c. in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro; d. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicatariafirmataria l’accordo, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; e. quando non vengono rispettati da parte dell'Impresadell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari;. f. sospensione o rallentamento delle prestazioniprestazioni negli appalti derivanti dal presente accordo quadro; g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte ed in conformità del contratto di appalto di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previstoprevisto nella stessa; h. ottenimento per due volte consecutive di un DURC che segnali una inadempienza contributiva. i. mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.. . nei diversi cantieri attivati in forza degli appalti specifici derivanti dal presente accordo quadro. Oltre alla possibilità della Stazione Appaltante stazione appaltante di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'Impresa l'impresa sarà tenuta nei confronti della Stazione Appaltante stazione appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante stazione appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali. La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R. R e in tale caso la Stazione Appaltante, potrà concludere l’accordo con il concorrente che avrà formulato la migliore offerta in graduatoria dopo le ditte con le quali è già siglato l’accordo. La Ditta ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni ordinate ed in corso essere alla data in cui è dichiarata.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro

Risoluzione dell’accordo quadro. Oltre che La Stazione Appaltante potrà chiedere la risoluzione dell’Accordo Quadro prima della sua naturale scadenza, nei casi previsti ai precedenti articolie con le modalità previste dal d.lvo n.50/2016 e s.m. e i.. L’Accordo Quadro dovrà, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la inoltre, intendersi risolto “ipso iure”, previa dichiarazione notificata dalla Stazione Appaltante ha la facoltà all’Impresa, a mezzo di risolvere l’accordolettera raccomandata con avviso di ricevimento, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla Ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso ai sensi dell’art. dell’articolo 1456 del codice civile. L'AmministrazioneCodice Civile, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi: a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'Impresa non più idonea a continuare l’accordo quadroa) al verificarsi delle fattispecie contemplate dall’art. 7 del presente capitolato; b. in caso b) per ritardo nell'avvio degli ordini affidati o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a 10 giorni decorrenti dalla data di fallimento, affidamento delle forniture o dall’ultimo giorno di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della Ditta aderente all’accordoregolare svolgimento delle stesse; c. in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro; d. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare c) quando venga accertato il rapporto contrattuale con gli altri soci; e. quando non vengono rispettati da parte dell'Impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari; f. sospensione o rallentamento delle prestazioni; g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto; h. mancato rispetto della normativa in materia sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 o della normativa sui piani di sicurezza di cui al D.Lvo Decreto Legislativo n. 81/2008 50/2016; d) quando sia intervenuta la cessazione dell’attività esercitata o sia stato dichiarato con sentenza il fallimento dell’impresa parte dell’accordo quadro; e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro; f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa; g) per gravi e s.m.i.. Oltre alla possibilità della Stazione Appaltante reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli ordinativi affidati in attuazione dell’Accordo Quadro e tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all’immagine dell’Amministrazione o dei terzi; h) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitivasomme dovute, l'Impresa sarà tenuta nei confronti della Stazione Appaltante a qualsiasi titolo, all’Amministrazione; i) qualora, nel corso dell’esecuzione dell’Accordo Quadro l’Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali10% del valore totale dell’Accordo Quadro medesimo. La risoluzione dell’accordoStazione Appaltante, è dichiarata con preavviso di giorni quindiciinfine, da trasmettere con lettera raccomandata A/R. La Ditta non potrà porre alcuna eccezionerecedere dall’Accordo Quadro in qualunque tempo, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventualiin conformità a quanto disposto dal d.lvo n.50/2016 e s.m. e i.. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso i lavori ordinati precedentemente alla data in cui la risoluzione è dichiarataintervenuta.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Segnaletica Stradale

Risoluzione dell’accordo quadro. Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoliDEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO BONARIO – ARBITRATO Accordo bonario Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell’accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso. Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. n. 50/2016. Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero bonario da parte dell’Impresa inadempienze della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere l’accordoil giudice ordinario. L'impresa, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla Ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. L'Amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi: a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'Impresa non più idonea a continuare l’accordo quadro; b. in caso di fallimentorifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della Ditta aderente all’accordo; c. in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro; d. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; e. quando non vengono rispettati da parte dell'Impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari; f. sospensione o rallentamento delle prestazioni; g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto; h. mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.. Oltre alla possibilità della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'Impresa sarà tenuta nei confronti della Stazione Appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali. La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R. La Ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiaratadecadenza.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Risoluzione dell’accordo quadro. Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la 1. La Stazione Appaltante appaltante ha la facoltà di risolvere l’accordoil contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, previa regolare diffida ad adempieresenza necessità di ulteriori adempimenti, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla Ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. L'Amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi: a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'Impresa non più idonea a continuare l’accordo quadroa) xxxxx nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016; b. b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; i) nel caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della Ditta aderente all’accordo; c. in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro; d. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; e. quando non vengono rispettati da parte dell'Impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari; f. sospensione o rallentamento delle prestazioni; g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto; h. mancato rispetto della normativa in materia sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 43 del presente capitolato e delle ingiunzioni fattegli al D.Lvo n. 81/2008 riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza. 2. L’accordo è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 3. Nei casi di rescissione dell’accordo o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e s.m.i.. Oltre l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla possibilità presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere. 5. Nei casi di rescissione dell’accordo come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitivaappaltante, l'Impresa sarà tenuta nei confronti della Stazione Appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per secondo le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattualimodalità stabilite all’art. La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R. La Ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali110 del D.Lgs. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiarata50/2016.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Risoluzione dell’accordo quadro. Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli1. Per la disciplina della risoluzione dell'accordo quadro si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in n. 50. 2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui si verificassero da parte dell’Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere l’accordoall'art. 108, previa regolare diffida ad adempierecomma 3, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla Ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subitiD.Lgs. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. L'Amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo n. 50/2016 nei seguenti casi: a. in a) xxxxx, a qualsiasi momento quando essa ritenga l'Impresa non più idonea a continuare l’accordo quadrotitolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate; b. b) ingiustificata sospensione del servizio; c) subappalto non autorizzato; d) cessione in tutto o in parte dell'accordo quadro a terzi, in violazione dell'art. 20 del presente capitolato; e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi; f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dall'Amministrazione presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine dell'Amministrazione stessa; g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 29, comma 3, del presente capitolato; h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto; i) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte dell'Amministrazione; l) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; m) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy; n) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente; o) dopo la terza contestazione scritta qualora l'Appaltatore incorra in gravi ritardi o inadempimenti suscettibili di arrecare grave pregiudizio all'interesse dell'Amministrazione; p) qualora l'Appaltatore si renda colpevole, nell'esecuzione delle operazioni di trasloco, di appropriazione indebita, reati contro il patrimonio della pubblica amministrazione, grave negligenza o contravvenzione agli obblighi e condizioni stabiliti nel presente Capitolato ; q) in caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento eccmancato inizio del servizio secondo la tempistica concordata ai sensi dell' art. a carico della Ditta aderente all’accordo; c. in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro; d. nei casi di morte 6 del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; e. quando non vengono rispettati da parte dell'Impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari; f. sospensione o rallentamento delle prestazioni; g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto; h. mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.. Oltre alla possibilità della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'Impresa sarà tenuta nei confronti della Stazione Appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali. La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R. La Ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiaratapresente capitolato.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Risoluzione dell’accordo quadro. Oltre che nei In tutti i casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero di inadempimento da parte dell’Impresa inadempienze dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dall’Appalto Specifico, dal presente Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali, può essere risolto, nei suoi confronti, dal Commissario Straordinario ai sensi delle disposizioni del codice civile e dell’art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici. Inoltre, deve considerarsi grave inadempimento, che potrà dar luogo, a discrezione del Commissario Straordinario, alla risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere l’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla Ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso dell’Appalto Specifico ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. L'Amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere nei confronti dell’Appaltatore inadempiente: - la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi: a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'Impresa non più idonea a continuare l’accordo quadro; b. in caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della Ditta aderente all’accordo; c. in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro; d. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; e. quando non vengono rispettati da parte dell'Impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari; f. sospensione o rallentamento delle prestazioni; g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate risposta entro il termine utile previsto; h. stabilito dall’ODA per la comunicazione delle informazioni necessarie per la stipulazione del contratto avente ad oggetto l’Appalto Specifico; - il rifiuto espresso di eseguire un Appalto Specifico; - lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro da parte di risorse umane e strumentali diverse da quelle dell’impresa ausiliaria in violazione del contratto di avvalimento. Resta comunque espressamente inteso che il mancato rispetto esercizio della normativa in materia facoltà di sicurezza risoluzione da parte del Commissario Straordinario non potrà mai essere invocato dall’Appaltatore inadempiente al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che il Commissario Straordinario dovesse sopportare per fatto dell’Appaltatore medesimo. Nel caso di rifiuto ad eseguire un Appalto specifico, il Commissario Xxxxxxxxxxxxx escuterà la garanzia di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.. Oltre alla possibilità della Stazione Appaltante precedente articolo 11.b) costituita dall’Appaltatore che oppone il rifiuto. Il Commissario Xxxxxxxxxxxxx ha altresì la facoltà di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitivarisolvere l’Accordo Quadro, l'Impresa sarà tenuta ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nei confronti della Stazione Appaltante di un Appaltatore, laddove siano risolti un numero pari di Appalti Specifici equivalenti ad almeno il 10% (dieci per cento) del valore dell’Area Territoriale di Competenza di cui al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spesepresente Accordo Quadro, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante nel caso previa semplice comunicazione scritta. Ogni comunicazione all’Appaltatore relativa alle cause di grave violazione degli obblighi contrattuali. La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso nei suoi confronti di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R. La Ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento cui al presente articolo dovrà essere inviata agli indirizzi di danni eventuali. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiarataal successivo articolo 17.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro

Risoluzione dell’accordo quadro. Oltre che La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad appaltare lavori nei casi previsti ai precedenti articoli, limiti d’importo definiti dall’accordo stesso. Essa può disporre la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs 50/2016. L’ accordo quadro dovrà inoltre intendersi risolto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: − per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si verificassero protraggano per un periodo superiore a tre giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall’ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi; − quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte dell’Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattualidelle norme sul subappalto; la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere l’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla Ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per − quando venga accertato il risarcimento dei danni subiti. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. L'Amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi: a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'Impresa non più idonea a continuare l’accordo quadro; b. in caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della Ditta aderente all’accordo; c. in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro; d. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; e. quando non vengono rispettati da parte dell'Impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari; f. sospensione o rallentamento delle prestazioni; g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto; h. mancato rispetto della normativa in materia di sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al D.Lvo n. D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. Oltre alla possibilità .; − quando sia intervenuta la cessazione dell’Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento; − per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente accordo quadro senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante Appaltante; − per la mancata applicazione o la sussistenza di procedere alla risoluzione gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente; − per gravi e reiterate negligenze nell’esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell’accordo e trattenere quadro tali da compromettere la cauzione definitiva, l'Impresa sarà tenuta nei confronti realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all’immagine della Stazione Appaltante al Appaltante; − per il mancato rispetto delle procedure previste all’art. 8 del presente Capitolato; − per il mancato pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante; − per le maggiori speseil mancato rinnovo, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante necessario, della polizza assicurativa prevista nel caso di grave violazione degli presente Capitolato; − per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell’articolo 103 del D.Lgs 50/2016; − qualora, nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori oggetto dell’accordo quadro, l’Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale dell’accordo quadro medesimo; − nell’ipotesi in cui non assuma tutti gli obblighi contrattualiinerenti la tracciabilità dei flussi finanziari. La risoluzione dell’accordo, dell’accordo è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R. La Ditta R o mediante posta elettronica certificata e in tale caso la Stazione Appaltante, potrà concludere l’accordo con il concorrente che segue in classifica in sostituzione di quello nei confronti del quale è intervenuta la risoluzione. L’intervenuta risoluzione dell’accordo non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento i lavori già ordinati in essere alla data in cui è dichiarata. Si stabilisce altresì che qualora l’esecutore del contratto/appaltatore non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi incombenti, ovvero sollevasse preventive eccezioni sull’interpretazione del Capitolato o dell’Elenco Xxxxxx sarà facoltà dell’Azienda di rescindere l’accordo quadro, non procedendo all’aggiudicazione di nessun altro lavoro all’esecutore del contratto in argomento. Esso sarà inoltre tenuto alla rifusione di ogni danno e spesa arrecati alla Stazione Appaltante, a profitto della quale sarà intanto acquisita la cauzione depositata. Oltre alla possibilità dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere l’eventuale cauzione definitiva, l'impresa sarà tenuta nei confronti dell'Amministrazione al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Amministrazione nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali. L’esecutore del contratto non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiarata.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato d'Oneri

Risoluzione dell’accordo quadro. Oltre che nei In tutti i casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero di inadempimento da parte dell’Impresa inadempienze dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dall’Appalto Specifico, dal presente Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali, può essere risolto, nei suoi confronti, dal Commissario Straordinario ai sensi delle disposizioni del codice civile e dell’art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici. Inoltre, deve considerarsi grave inadempimento, che potrà dar luogo, a discrezione del Commissario Straordinario, alla risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere l’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla Ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso dell’Appalto Specifico ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. L'Amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere nei confronti dell’Appaltatore inadempiente: - la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi: a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'Impresa non più idonea a continuare l’accordo quadro; b. in caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della Ditta aderente all’accordo; c. in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro; d. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; e. quando non vengono rispettati da parte dell'Impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari; f. sospensione o rallentamento delle prestazioni; g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate risposta entro il termine utile previsto; h. stabilito dall’ODA per la comunicazione delle informazioni necessarie per la stipulazione del contratto avente ad oggetto l’Appalto Specifico; - il rifiuto espresso di eseguire un Appalto Specifico; - lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro da parte di risorse umane e strumentali diverse da quelle dell’impresa ausiliaria in violazione del contratto di avvalimento. Resta comunque espressamente inteso che il mancato rispetto esercizio della normativa in materia facoltà di sicurezza risoluzione da parte del Commissario Straordinario non potrà mai essere invocato dall’Appaltatore inadempiente al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che il Commissario Straordinario dovesse sopportare per fatto dell’Appaltatore medesimo. Nel caso di rifiuto ad eseguire un Appalto specifico, il Commissario Straordinario escuterà la garanzia di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.. Oltre alla possibilità della Stazione Appaltante precedente articolo 11 costituita dall’Appaltatore che oppone il rifiuto. Il Commissario Xxxxxxxxxxxxx ha altresì la facoltà di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitivarisolvere l’Accordo Quadro, l'Impresa sarà tenuta ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nei confronti della Stazione Appaltante di un Appaltatore, laddove siano risolti un numero pari di Appalti Specifici equivalenti ad almeno il 10% (dieci per cento) del valore dell’Area Territoriale di Competenza di cui al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spesepresente Accordo Quadro, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante nel caso previa semplice comunicazione scritta. Ogni comunicazione all’Appaltatore relativa alle cause di grave violazione degli obblighi contrattuali. La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso nei suoi confronti di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R. La Ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento cui al presente articolo dovrà essere inviata agli indirizzi di danni eventuali. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiarataal successivo articolo 17.

Appears in 1 contract

Samples: Schema Di Accordo Quadro

Risoluzione dell’accordo quadro. Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro dell’Accordo Quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’Impresa dell’Appaltatore inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere l’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzionecauzione definitiva, l'ammontare del credito maturato dalla Ditta dall’Appaltatore per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso ai sensi dell’artstesso. 1456 del codice civile. L'AmministrazioneL'amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi: a. a) in qualsiasi momento quando essa ritenga l'Impresa l'impresa non sia più idonea a continuare l’accordo quadrol’Accordo Quadro; b. b) in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento pignoramento, ecc. a carico della Ditta aderente all’accordoditta aggiudicataria; c. c) in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadrodell’Accordo Quadro; d. d) nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicatariafirmataria l’accordo, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; e. e) quando non vengono rispettati da parte dell'Impresadell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari;. f. f) sospensione o rallentamento delle prestazioniprestazioni negli appalti derivanti dal presente Accordo Quadro; g. g) mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte ed in conformità del contratto di appalto di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previstoprevisto nella stessa ovvero entro i termini previsti, prescritti o concordati; h. h) ottenimento per due volte consecutive di un DURC che segnali una inadempienza contributiva ai sensi dell’art. 6, c. 8 del dPR 207/2010 e s.m.i. i) mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.. . in forza degli appalti specifici derivanti dal presente Accordo Quadro. Oltre alla possibilità della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'Impresa l'impresa sarà tenuta nei confronti della Stazione Appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali. La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R. R e in tale caso la Stazione Appaltante, potrà concludere l’accordo con il concorrente che avrà formulato la migliore offerta in graduatoria dopo le ditte con le quali è già siglato l’accordo. La Ditta ditta appaltatrice non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni i servizi ordinati ed in corso essere alla data in cui è dichiarata.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro

Risoluzione dell’accordo quadro. Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la Stazione Appaltante ha la facoltà di appaltante può risolvere l’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla Ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. L'Amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo l’Accordo Quadro nei seguenti casi: a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'Impresa non più idonea a continuare l’accordo quadroa) l’Accordo Quadro ha subito una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 106 comma 4 del Codice dei contratti; b. b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; c) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti, sono state superate le soglie stabilite al comma 9 dell’Art.35 del presente Capitolato Speciale d’appalto; d) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2 del Codice dei contratti, sono state superate una delle soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); e) l'Operatore economico si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; 2. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1-bis, del Codice dei contratti, nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241. 3. Costituiscono altresì causa di risoluzione dell’Accordo Quadro, e la Stazione appaltante può risolvere l’accordo Quadro con provvedimento motivato, oltre ai casi per mancato rispetto dei termini contrattuali e gli altri casi richiamati nel presente Capitolato, anche i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all’Operatore economico, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione della fornitura; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o al DUVRI, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DEC o dal RUP; d) sospensione dell’Accordo Quadro o mancata ripresa dello stesso senza giustificato motivo; e) rallentamento della fornitura senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione della fornitura nei termini previsti dall’Accordo Quadro; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell’Accordo Quadro o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche dell’Accordo Quadro e allo scopo della fornitura; h) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008; i) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DEC, contesta gli addebiti all’Operatore economico e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; 4. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione dell’Accordo Quadro, di diritto e senza ulteriore motivazione il sopravvenire nei confronti dell'Operatore economico di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti; 5. Inoltre, costituisce causa di risoluzione dell’Accordo Quadro, di diritto e senza ulteriore motivazione la perdita da parte dell'Operatore economico dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti. 6. Ai sensi del comma 5 dell’art. 108 del Codice dei contratti, nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro l’Operatore economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alla fornitura regolarmente eseguita, decurtato dagli oneri derivanti alla Stazione appaltante a causa della risoluzione dell’Accordo stesso, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento della fornitura affidato a terzi o le spese per l’indizione di una nuova procedura di gara, nonché dagli eventuali ulteriori danni. Per il risarcimento di tali oneri e danni, la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore economico in ragione della fornitura eseguita, nonché rivalersi sulla garanzia definitiva. 7. La Stazione appaltante può risolvere l’Accordo Quadro per tutte le altre cause previste dall’articolo 108 del codice dei contratti. 8. Nei casi di risoluzione dell’Accordo Quadro o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all’Operatore economico con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza della fornitura . Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DEC e l'Operatore economico o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza della fornitura, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 9. Ai sensi del comma 1 e 2 dell’art. 110 del Codice dei contratti, nei casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento, di stato liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di moratoria insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Operatore economico, la Stazione appaltante, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della stessa Stazione appaltante, procede nel seguente modo: a) affidando la fornitura di completamento e di conseguenti atti quello da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo della fornitura in Accordo Quadro nonché della fornitura di sequestroripristino o riparazione, pignoramento ecc. a carico e l’ammontare lordo della Ditta aderente all’accordo; c. fornitura utilmente eseguita dall’Operatore economico inadempiente, all’impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni dell’Accordo Quadro originario oggetto di risoluzione, o in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadroindisponibilità di tale impresa, interpellando progressivamente le successive, riservandosi comunque la possibilità di procedere ad una nuova gara per il completamento della fornitura; d. nei casi b) ponendo a carico dell’Operatore economico inadempiente: c) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di morte aggiudicazione del legale rappresentante nuovo appalto per il completamento della ditta aggiudicatariafornitura e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Operatore economico inadempiente; d) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta; e) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione della fornitura, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza e contabilità, dei maggiori interessi per il finanziamento della fornitura, di uno dei soci dell'impresa costituita in società ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dall’Accordo Quadro originario. 10. Nel caso l’Operatore economico sia un raggruppamento temporaneo di fatto operatori, oppure un consorzio ordinario o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari un consorzio stabile, se una delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; e. quando non vengono rispettati da parte dell'Impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari; f. sospensione o rallentamento delle prestazioni; g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto; h. mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza condizioni di cui al D.Lvo comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.. Oltre alla possibilità della Stazione Appaltante 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'Impresa sarà tenuta divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti della Stazione Appaltante al pagamento degli indennizzi delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali. La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso di sostituita entro trenta giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R. La Ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L’intervenuta risoluzione dalla comunicazione delle informazioni del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiarataPrefetto.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Ricambi

Risoluzione dell’accordo quadro. Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso ca- so in cui si verificassero da parte dell’Impresa dell’Appaltatore inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali previ- denziali e contrattuali; la Stazione Appaltante Adopera S.r.l. ha la facoltà di risolvere l’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzionecauzione definitiva, l'ammontare del credito maturato dalla Ditta dall’Appaltatore per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. L'Amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi:stesso. a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'Impresa l'Appaltatore non più idonea idoneo a continuare l’accordo quadro; b. in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento pigno- ramento, ecc. a carico della Ditta aderente all’accordodell’Appaltatore; c. in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro; d. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicatariadell’Appaltatore, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione Adopera S.r.l. non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; e. quando non vengono rispettati da parte dell'Impresadell'Appaltatore, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari;. f. sospensione o rallentamento delle prestazioniprestazioni negli appalti derivanti dal presente accordo quadro; g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte ed in conformità del contratto di appalto di tutto o di parte par- te delle prestazioni affidate entro il termine utile previstoprevisto nella stessa; h. ottenimento per due volte consecutive di un DURC che segnali una inadempienza contributiva; i. mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lvo n. D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. . nei diversi cantieri at- tivati in forza degli appalti specifici derivanti dal presente accordo quadro. Oltre alla possibilità della Stazione Appaltante stazione appaltante di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'Impresa l'Appaltatore sarà tenuta tenuto nei confronti della Stazione Appaltante di Xxxxxxx S.r.l. al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti con- seguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante per Adopera S.r.l. nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali. La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata raccomanda- ta A/R. La Ditta R e in tale caso Xxxxxxx S.r.l., potrà concludere l’accordo con il concorrente che avrà formulato la migliore offerta in graduatoria dopo le ditte con le quali è già siglato l’accordo. L’Appaltatore non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa l’Appaltatore dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni i servizi ordinati ed in corso essere alla data in cui è dichiarata.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro

Risoluzione dell’accordo quadro. Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli1. Ai sensi dell’art. 108 co. 1 del codice dei contratti, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la Stazione Appaltante stazione appaltante ha la facoltà di risolvere l’accordoil contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla Ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. L'Amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi: a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'Impresa non più idonea a continuare l’accordo quadroa) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’art. 106 co. 4 del codice dei contratti; b. b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in caso una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’art. 80 co. 1 del codice dei contratti per la presenza di fallimentouna misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestrorisolvere il contratto con provvedimento motivato, pignoramento ecc. a carico della Ditta aderente all’accordo; c. in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro; d. nei oltre ai casi di morte cui all’art. 12, i seguenti casi: ‐ interruzione del legale rappresentante servizio oggetto del presente appalto e delle operazioni di seppellimento per una durata superiore a 36 ore, quando sia imputabile a dolo o colpa grave della ditta aggiudicataria; ‐ interruzione degli altri servizi cimiteriali per una durata superiore a 10 giorni, quando sia imputabile a dolo o colpa grave della ditta aggiudicataria; ‐ gravi e reiterate inadempienze alle norme di legge o del contratto, da parte della ditta appaltatrice nella gestione dei servizi affidati; ‐ cessione del contratto e subappalto, anche parziali, da parte della ditta appaltatrice senza autorizzazione; ‐ frode nell’esecuzione del servizio; ‐ manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del servizio; ‐ inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ‐ sospensione del servizio da parte della ditta senza giustificato motivo; ‐ perdita, da parte della ditta aggiudicataria, dei requisiti per l’esecuzione del servizio appaltato, quali il fallimento o la irrogazione di uno dei soci dell'impresa costituita misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione. 3. La comunicazione di risoluzione del contratto sarà inviata a mezzo pec. 4. L’affidatario, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della notifica di risoluzione, potrà presentare la proprie deduzioni. Nei 10 (dieci) giorni successivi la stazione appaltante adotterà i provvedimenti del caso, che se confermativi delle ipotesi comportanti la risoluzione del contratto, avranno effetto immediato ed insindacabile. 5. In caso di risoluzione all’affidatario spetteranno solo i compensi relativi alle operazioni effettivamente eseguite non ancora liquidate, decurtati gli eventuali oneri sostenuti dalla stazione appaltante per l'esecuzione d'ufficio di operazioni di competenza dell’aggiudicatario, non eseguite correttamente in società di fatto tutto o in nome collettivo parte o rimaste del tutto non eseguite, detratte le eventuali penali. Saranno inoltre a carico dell’affidatario gli oneri relativi ai maggiori costi sostenuti dalla stazione appaltante a seguito dell’affidamento del completamento del servizio ad altra ditta. Resta salvo il diritto di uno rivalsa della stazione appaltante per ulteriori danni od oneri causati dalla interruzione del servizio. 6. Ai sensi dell’art. 108 co. 2 del codice dei soci accomandatari contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione: a) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011 in materia antimafia e delle società relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in accomandita semplice, nel caso in giudicato per i reati di cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri sociall'art. 80 co. 1 del codice dei contratti; e. quando non vengono rispettati da parte dell'Impresab) la nullità assoluta, gli accordi sindacali ai sensi dell’art. 3 co. 8 primo periodo della L. 136/2010, in vigore ed in genere le norme relative al caso di assenza nel contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari; f. sospensione o rallentamento delle prestazioni; g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto; h. mancato rispetto della normativa disposizioni in materia di sicurezza tracciabilità dei pagamenti; c) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’art. 110 del codice dei contratti. 7. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla stazione appaltante è comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata. 8. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al D.Lvo comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.. Oltre alla possibilità della Stazione Appaltante 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'Impresa sarà tenuta divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti della Stazione Appaltante al pagamento degli indennizzi delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali. La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso di sostituita entro trenta giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R. La Ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L’intervenuta risoluzione dalla comunicazione delle informazioni del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiarataprefetto.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Risoluzione dell’accordo quadro. Oltre che nei In tutti i casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero di inadempimento da parte dell’Impresa inadempienze dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dall’Appalto Specifico, dal presente Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali, può essere risolto, nei suoi confronti, dal Commissario Straordinario ai sensi delle disposizioni del codice civile e dell’art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici. Inoltre, deve considerarsi grave inadempimento, che potrà dar luogo, a discrezione del Commissario Straordinario, alla risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere l’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla Ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso dell’Appalto Specifico ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. L'Amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere nei confronti dell’Appaltatore inadempiente: - la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi: a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'Impresa non più idonea a continuare l’accordo quadro; b. in caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della Ditta aderente all’accordo; c. in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro; d. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; e. quando non vengono rispettati da parte dell'Impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari; f. sospensione o rallentamento delle prestazioni; g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate risposta entro il termine utile previsto; h. stabilito dall’ODA per la comunicazione delle informazioni necessarie per la stipulazione del contratto avente ad oggetto l’Appalto Specifico; - il rifiuto espresso di eseguire un Appalto Specifico; - lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro da parte di risorse umane e strumentali diverse da quelle dell’impresa ausiliaria in violazione del contratto di avvalimento. Resta comunque espressamente inteso che il mancato rispetto esercizio della normativa in materia facoltà di sicurezza risoluzione da parte del Commissario Straordinario non potrà mai essere invocato dall’Appaltatore inadempiente al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che il Commissario Straordinario dovesse sopportare per fatto dell’Appaltatore medesimo. Nel caso di rifiuto ad eseguire un Appalto specifico, il Commissario Xxxxxxxxxxxxx escuterà la garanzia di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.. Oltre alla possibilità della Stazione Appaltante precedente articolo 11.b) costituita dall’Appaltatore che oppone il rifiuto. Il Commissario Xxxxxxxxxxxxx ha altresì la facoltà di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitivarisolvere l’Accordo Quadro, l'Impresa sarà tenuta ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nei confronti di un Appaltatore, laddove siano risolti un numero di Appalti Specifici equivalenti ad almeno il 10% (dieci per cento) del valore della Stazione Appaltante rispettiva Area Territoriale di Competenza di cui al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spesepresente Accordo Quadro, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante nel caso previa semplice comunicazione scritta. Ogni comunicazione all’Appaltatore relativa alle cause di grave violazione degli obblighi contrattuali. La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso nei suoi confronti di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R. La Ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento cui al presente articolo dovrà essere inviata agli indirizzi di danni eventuali. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiarataal successivo articolo 17.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro

Risoluzione dell’accordo quadro. Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la A prescindere dalle cause generali di risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali dei contratti di fornitura e contrattuali; la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere l’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla Ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata Accordo Quadro, l’AnconAmbiente SpA potrà procedere alla risoluzione dell’accordo stesso del presente Atto con conseguente decadenza di tutti gli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi via raccomandata o PEC al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente FPC e negli atti e documenti in essa richiamati, nei seguenti casi: • ritardo nella consegna del materiale richiesto con consegna ordinaria, superiore a giorni 7 (sette) naturali e consecutivi al verificarsi per più di tre volte nel corso del periodo contrattuale; • ritardo nella consegna del materiale richiesto con consegna urgente, superiore a giorni 2 (due) naturali e consecutivi al verificarsi per più di tre volte nel corso del periodo contrattuale; • indisponibilità del materiale, richiesto con consegna immediata, presso il punto di ritiro al verificarsi per più di tre volte nel corso del periodo contrattuale; • ritardo nella restituzione della merce rifiutata ed ordinata con consegna ordinaria o in cui siano stati riscontrati vizi, sia pari o superiore a 7 (sette) giorni; • ritardo nella restituzione della merce rifiutata ed ordinata con consegna urgente in cui siano stati riscontrati vizi, sia pari o superiore a 2 (due) giorni; • mancato allestimento o ripristino del punto di ritiro di cui all’art. 7, od in caso di non operatività dello stesso. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall’AnconAmbiente, per porre fine all’inadempimento, la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro – con conseguente decadenza/risoluzione di tutti gli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione – e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l’AnconAmbiente SpA può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi: • reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016. • Per frode accertata nell’esecuzione della fornitura. • Nel caso di manifesta incapacità nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’accordo quadro. • Qualora in fase di esecuzione dell’accordo quadro dovesse essere riscontrata inadempienza accertata alle norme di Xxxxx sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze. • In caso di sospensione della fornitura da parte della Ditta Aggiudicatrice senza giustificato motivo. • In caso di subappalto o cessione anche parziale dell’accordo quadro fuori dai casi espressamente consentiti dal presente documento e dalla legislazione vigente. • Qualora dovessero verificarsi le condizioni per l’applicazione dell’articolo 1453 del codice civile. L'Amministrazione• Per sospensione, in aggiunta cessazione dell’attività o scioglimento, fallimento della Ditta. • Per mancanza e/o perdita del possesso, anche parziale, dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e smi. • Per il mancato utilizzo degli strumenti idonei a quanto sopraconsentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. • Nel caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura della gara. • Qualora il ritardo degli adempimenti determini un importo massimo complessivo delle penali superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo dell’accordo quadro, può richiedere il Responsabile Unico del Procedimento potrà proporre la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi: a. quadro per grave inadempimento. • Violazione delle norme in qualsiasi momento quando essa ritenga l'Impresa non più idonea a continuare l’accordo quadro; b. in caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della Ditta aderente all’accordo; c. in caso materia di cessione totale o parziale dell’accordo quadro; d. nei casi di morte del legale rappresentante quadro e dei crediti. • Mancata reintegrazione della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; e. quando non vengono rispettati da parte dell'Impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari; f. sospensione o rallentamento delle prestazioni; g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate cauzione eventualmente escussa entro il termine utile previsto; h. mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lvo n. 81/2008 all’articolo “Cauzione definitiva”. • Nei casi previsti dal presente documento. • Qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. Per ogni altra grave inadempienza riscontrata, AnconAmbiente SpA agirà ai sensi dell’articolo 1453 del Codice Civile e s.m.i.. Oltre alla possibilità della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'Impresa sarà tenuta nei confronti della Stazione Appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattualiseguenti. La risoluzione dell’accordodell’accordo quadro non si estende alle forniture già eseguite; con la risoluzione dell’accordo quadro sorge il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, è dichiarata con preavviso in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dall’accordo quadro risolto. AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di recedere dall’accordo quadro stipulato in qualsiasi momento. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, a mezzo PEC, almeno 30 giorni quindici, da trasmettere con naturali e consecutivi prima della data di scioglimento del vincolo contrattuale fermo restando eventuali diverse discipline di legge in materia. Restano in ogni caso salvi i diritti e gli obblighi nascenti dalla fornitura a tale data eseguita ed il mancato guadagno. Il provvedimento di risoluzione dell’accordo quadro dovrà essere notificato mediante lettera raccomandata A/R. La con ricevuta di ritorno o mezzo PEC. In caso di risoluzione contrattuale, AnconAmbiente si riserva la facoltà di affidare ad altri la fornitura in danno della Ditta. L'esecuzione in danno non esime la Ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data dalle responsabilità civili e penali in cui è dichiarataessa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di risoluzione dell’accordo quadro per fatto della Ditta aggiudicataria, verranno riconosciuti a quest’ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura eseguita in modo completo e accettata da AnconAmbiente SpA, fatto salvo il maggior onere derivante ad AnconAmbiente SpA per la stipula del nuovo accordo quadro necessario per il completamento della fornitura. L’Impresa dovrà in ogni caso risarcire all’AnconAmbiente qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza. Nell’ipotesi di risoluzione dell’accordo quadro, l’AnconAmbiente - oltre all’applicabilità delle penalità previste procederà all’incameramento delle somme necessarie dal deposito cauzionale definitivo, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Appears in 1 contract

Samples: Framework Agreement

Risoluzione dell’accordo quadro. Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la Stazione Appaltante stazione appaltante ha la facoltà di risolvere l’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla Ditta ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. L'AmministrazioneL'amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi: a. a.a) in qualsiasi momento quando essa ritenga l'Impresa l'impresa non più idonea a continuare l’accordo quadro; b. a.b) in caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della Ditta ditta aderente all’accordo; c. a.c) in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro; d. a.d) nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; e. a.e) quando non vengono rispettati da parte dell'Impresadell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari;. f. a.f) sospensione o rallentamento delle prestazioni; g. a.g) mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto; h. a.h) mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.. Oltre alla possibilità della Stazione Appaltante stazione appaltante di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'Impresa l'impresa sarà tenuta nei confronti della Stazione Appaltante stazione appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante stazione appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali. La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R. La Ditta ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiarata.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro

Risoluzione dell’accordo quadro. Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la Stazione Appaltante ha la facoltà di appaltante può risolvere l’accordoil contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla Ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. L'Amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi: a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'Impresa non più idonea a continuare l’accordo quadroa) il contratto ha subito una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 106 comma 4 del Codice dei contratti; b. b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; c) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti, sono state superate le soglie stabilite al comma 9 dell’Art.35 del presente Capitolato Speciale d’appalto; d) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2 del Codice dei contratti, sono state superate una delle soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); e) l'Operatore economico si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; 2. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1-bis, del Codice dei contratti, nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241. 3. Costituiscono altresì causa di risoluzione dell’Accordo Quadro, e la Stazione appaltante può risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi per mancato rispetto dei termini contrattuali e gli altri casi richiamati nel presente Capitolato, anche i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all’Operatore economico, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione della fornitura; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o al DUVRI, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DEC o dal RUP; d) sospensione dell’Accordo Quadro o mancata ripresa dello stesso senza giustificato motivo; e) rallentamento della fornitura senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione della fornitura nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell’Accordo Quadro o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo della fornitura; h) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008; i) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DEC, contesta gli addebiti all’Operatore economico e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; 4. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione dell’Accordo Quadro, di diritto e senza ulteriore motivazione il sopravvenire nei confronti dell'Operatore economico di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti; 5. Inoltre, costituisce causa di risoluzione dell’Accordo Quadro, di diritto e senza ulteriore motivazione la perdita da parte dell'Operatore economico dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti. 6. Ai sensi del comma 5 dell’art. 108 del Codice dei contratti, nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro l’Operatore economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alla fornitura regolarmente eseguita, decurtato dagli oneri derivanti alla Stazione appaltante a causa della risoluzione dell’Accordo stesso, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento della fornitura affidato a terzi o le spese per l’indizione di una nuova procedura di gara, nonché dagli eventuali ulteriori danni. Per il risarcimento di tali oneri e danni, la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore economico in ragione della fornitura eseguita, nonché rivalersi sulla garanzia definitiva. 7. La Stazione appaltante può risolvere il contratto per tutte le altre cause previste dall’articolo 108 del codice dei contratti. 8. Nei casi di risoluzione dell’Accordo Quadro o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all’Operatore economico con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza della fornitura . Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DEC e l'Operatore economico o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza della fornitura, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 9. Ai sensi del comma 1 e 2 dell’art. 110 del Codice dei contratti, nei casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento, di stato liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di moratoria insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Operatore economico, la Stazione appaltante, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della stessa Stazione appaltante, procede nel seguente modo: a) affidando la fornitura di completamento e di conseguenti atti quello da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo della fornitura in contratto nonché della fornitura di sequestroripristino o riparazione, pignoramento ecc. a carico e l’ammontare lordo della Ditta aderente all’accordo; c. fornitura utilmente eseguita dall’Operatore economico inadempiente, all’impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni dell’Accordo Quadro originario oggetto di risoluzione, o in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadroindisponibilità di tale impresa, interpellando progressivamente le successive, riservandosi comunque la possibilità di procedere ad una nuova gara per il completamento della fornitura; d. nei casi b) ponendo a carico dell’Operatore economico inadempiente: 1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di morte aggiudicazione del legale rappresentante nuovo appalto per il completamento della ditta aggiudicatariafornitura e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Operatore economico inadempiente; 2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta; 3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione della fornitura, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza e contabilità, dei maggiori interessi per il finanziamento della fornitura, di uno dei soci dell'impresa costituita in società ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. 10.Nel caso l’Operatore economico sia un raggruppamento temporaneo di fatto operatori, oppure un consorzio ordinario o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari un consorzio stabile, se una delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; e. quando non vengono rispettati da parte dell'Impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari; f. sospensione o rallentamento delle prestazioni; g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto; h. mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza condizioni di cui al D.Lvo comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.. Oltre alla possibilità della Stazione Appaltante 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'Impresa sarà tenuta divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti della Stazione Appaltante al pagamento degli indennizzi delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali. La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso di sostituita entro trenta giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R. La Ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L’intervenuta risoluzione dalla comunicazione delle informazioni del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiarataPrefetto.

Appears in 1 contract

Samples: Framework Agreement

Risoluzione dell’accordo quadro. Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’Impresa dell’operatore economico inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la Stazione Appaltante stazione appaltante ha la facoltà di risolvere l’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzionecauzione definitiva, l'ammontare del credito maturato dalla Ditta dall’operatore economico per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso ai sensi dell’artstesso. 1456 del codice civile. L'AmministrazioneL'amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi: a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'Impresa l'operatore non più idonea idoneo a continuare l’accordo quadro; b. in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento pignoramento, ecc. a carico della Ditta aderente all’accordodell’operatore economico; c. in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro; d. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicatariadell’operatore economico firmatario l’accordo, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; e. quando non vengono rispettati da parte dell'Impresadell'operatore economico, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari;. f. sospensione o rallentamento delle prestazioniprestazioni negli appalti derivanti dal presente accordo quadro; g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte ed in conformità del contratto di appalto di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previstoprevisto nel contratto stesso; h. mancato rispetto della normativa in materia ottenimento per due volte consecutive di sicurezza di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.. un DURC che segnali una inadempienza contributiva. Oltre alla possibilità della Stazione Appaltante stazione appaltante di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'Impresa l'operatore economico sarà tenuta tenuto nei confronti della Stazione Appaltante stazione appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante stazione appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali. La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R. La Ditta R e in tale caso la Stazione Appaltante, potrà concludere l’accordo con il concorrente che avrà formulato la migliore offerta in graduatoria dopo le ditte con le quali è già siglato l’accordo. L’operatore economico non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa l’operatore economico dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni ordinate ed in corso essere alla data in cui è dichiarata.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro

Risoluzione dell’accordo quadro. Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’Impresa della Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la Stazione Appaltante stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il l’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzionecauzione definitiva, l'ammontare del credito maturato dalla Ditta dall’impresa per le prestazioni rese i sevizi resi e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso ai sensi dell’artstesso. 1456 del codice civile. L'Amministrazione, La stazione appaltante in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi: a. a) in qualsiasi momento quando essa ritenga l'Impresa l'impresa non più idonea a continuare l’accordo quadro; b. b) in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. pignoramento, etc a carico della Ditta aderente all’accordodell’impresa aggiudicataria; c. c) in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro; d. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; e. d) quando non vengono rispettati da parte dell'Impresadell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari; f. sospensione o rallentamento delle prestazioni; g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto; h. mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.. . Oltre alla possibilità della Stazione Appaltante stazione appaltante di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'Impresa l'impresa sarà tenuta nei confronti della Stazione Appaltante stazione appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante stazione appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali. La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R. La Ditta Ar e in tale caso la stazione appaltante Comunale, potrà concludere l’accordo con il concorrente che avrà formulato la seconda migliore offerta. L’impresa non potrà porre porrà alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiarata.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione

Risoluzione dell’accordo quadro. Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’Impresa inadempienze dell’operatore economico ina- dempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la Stazione Appaltante sta- zione appaltante ha la facoltà di risolvere l’accordo, previa regolare diffida ad adempiereadempie- re, trattenendo la cauzionecauzione definitiva, l'ammontare del credito maturato dalla Ditta dall’operatore economico per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale even- tuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso ai sensi dell’artstesso. 1456 del codice civile. L'AmministrazioneL'amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi: a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'Impresa l'operatore non più idonea idoneo a continuare l’accordo quadro; b. in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento pignoramento, ecc. a carico della Ditta aderente all’accordodell’operatore economico; c. in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro; d. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicatariadell’operatore economico firmatario l’accordo, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; e. quando non vengono rispettati da parte dell'Impresadell'operatore economico, gli accordi sindacali sindaca- li in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni socialisocia- li, previdenziali, infortunistiche e similari;. f. sospensione o rallentamento delle prestazioniprestazioni negli appalti derivanti dal presente ac- cordo quadro; g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte ed in conformità del contratto di appalto di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previstoprevisto nel contratto stesso; h. mancato rispetto della normativa in materia ottenimento per due volte consecutive di sicurezza di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.. un DURC che segnali una inadempienza contributiva. Oltre alla possibilità della Stazione Appaltante stazione appaltante di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'Impresa l'operatore economico sarà tenuta tenuto nei confronti della Stazione Appaltante stazione appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori mag- giori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante stazione appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali. La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R. La Ditta R e in tale caso la Stazione Appaltante, potrà concludere l’accordo con il concorrente che avrà formulato la migliore offerta in graduatoria dopo le ditte con le quali è già siglato l’accordo. L’operatore economico non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento risar- cimento di danni eventuali. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa l’operatore economico dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni ordinate ed in corso essere alla data in cui è dichiarata.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro

Risoluzione dell’accordo quadro. Oltre In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente accordo quadro che nei casi previsti ai precedenti articolisi protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla stazione appaltante per porre fine all’inadempimento, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la Stazione Appaltante stessa ha la facoltà di risolvere l’accordoconsiderare risolto il Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, previa regolare diffida ad adempiereove essa non sia stata ancora restituita, trattenendo la cauzionee/o di applicare una penale equivalente, l'ammontare nonché di procedere nei confronti del credito maturato dalla Ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo Fornitore per il risarcimento dei danni subitidel danno. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali La stazione appaltante potrà inoltre risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti al Fornitore e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. L'Amministrazioneassegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi: a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'Impresa non più idonea a continuare l’accordo quadroa) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice; b. in caso b) con riferimento alle modificazioni di fallimentocui all'articolo 106, di stato di moratoria comma 1, lettere b) e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della Ditta aderente all’accordo; c. in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro; d. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; e. quando non vengono rispettati da parte dell'Impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere c) sono state superate le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari; f. sospensione o rallentamento delle prestazioni; g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto; h. mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza soglie di cui al D.Lvo n. 81/2008 comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e s.m.i.. Oltre alla possibilità della Stazione Appaltante b); c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di procedere alla risoluzione dell’accordo cui all'articolo 80, comma 1, e trattenere la cauzione definitiva, l'Impresa sarà tenuta nei confronti della Stazione Appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante nel caso avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi contrattuali. La risoluzione dell’accordoderivanti dai trattati, è dichiarata con preavviso come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d.lgs.50/2016; e) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato; f) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni quindici, dal ricevimento della relativa richiesta da trasmettere con lettera raccomandata A/R. La Ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento parte dell’Amministrazione; g) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l’Amministrazione per fatti o atti compiuti dal Fornitore nell’esecuzione del servizio; h) in caso di danni eventuali. L’intervenuta risoluzione mancato rispetto del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo Patto di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiarata.Integrità di Regione Lombardia ai sensi della Delibera della Giunta Regionale N° DGR XI/1751 del 17/06/2019;

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Assistenza Educativa Scolastica

Risoluzione dell’accordo quadro. Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere l’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla Ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso ai Ai sensi dell’artdell'art. 1456 del codice civile. L'Amministrazione, si conviene che il Comune di Palermo potrà risolvere di diritto l'accordo quadro, previa comunicazione all'Appaltatore con lettera raccomandata o con email di PEC, in aggiunta a quanto sopracaso di mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa, può richiedere in tutto o in parte, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata dal Comune di Palermo. L’accordo quadro e i singoli contratti attuativi cesseranno la risoluzione dell’accordo loro efficacia nei confronti del Comune di Palermo negli stessi termini nei seguenti altri casi: a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'Impresa non più idonea a continuare l’accordo quadro; b. a) in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, di stato stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, sequestro o di pignoramento ecc. a carico della Ditta aderente all’accordodell’Appaltatore; proseguimento dell’attività di quest’ultimo sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisca per conto dei suoi creditori oppure entri in liquidazione; c. b) nel caso in cui si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione dell’accordo quadro o dei singoli contratti attuativi, inclusa la perdita dei requisiti di ordine generale da parte dell’operatore economico; c) nel caso di cessione totale mancato rispetto delle prescrizioni riguardanti la piena tracciabilità delle operazioni di cui alla legge 136/2010 nelle transazioni finanziarie eseguite dall’Appaltatore nei singoli contratti attuativi; d) per inadempimento dell'Appaltatore a un contratto attuativo stipulato in attuazione del presente accordo quadro; e) per rifiuto o parziale ritardo ingiustificato da parte dell'Appaltatore nella stipulazione del contratto attuativo; f) per violazione dei divieti di cessione, ai sensi del seguente art. 14, del presente accordo quadro; g) in tutti i casi contemplati nel capitolato speciale nei quali è prevista la risoluzione dell’accordo quadro; d. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, h) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; i) nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare sia subappaltato il rapporto contrattuale con gli altri socipresente accordo quadro; e. quando non vengono rispettati da parte dell'Impresaj) qualora il Prefetto fornisca informazioni ostative alla prosecuzione del contratto e, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto particolare: a. segnali precedenti impieghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similarimanodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera; f. sospensione o rallentamento delle prestazionib. fornisca informazioni prefettizie ai sensi dell’art.1-septies, del D.L. 629/1982, convertito in legge n. 726/1982; g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutto x. xxxxxxxx informazioni antimafia, ai sensi del DPR 252/1998 e/o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previstodel D.Lgs. 159/2011; h. mancato rispetto della normativa in materia x. xxxxxxxxx, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e/o del D.P.R. 252/1998, l’adozione di sicurezza di cui al D.Lvo n. 81/2008 provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e s.m.i.. Oltre alla possibilità della Stazione Appaltante di procedere alla le sospensioni previsti dal D.Lgs. 159/2011. La risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'Impresa sarà tenuta nei confronti della Stazione Appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante quadro nel caso di grave violazione degli obblighi contrattualicui alla predetta lett. c) legittima anche la risoluzione dei singoli contratti attuativi in corso di esecuzione. In tal caso, saranno pagati all'Appaltatore i lavori eseguiti ed eventualmente i materiali presenti in cantiere che l’Amministrazione dovesse discrezionalmente ritenere utili, escluso qualsiasi altro indennizzo. Negli altri casi di risoluzione dell’accordo quadro, gli affidamenti in corso di esecuzione potranno essere portati a conclusione qualora non vi ostino cause specifiche relative ai singoli contratti attuativi. In tutti i casi di risoluzione dell'accordo quadro per causa imputabile all'appaltatore, il Comune di Palermo avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno. La risoluzione dell’accordodell'accordo quadro è causa ostativa all'affidamento di nuovi contratti attuativi. Nel caso di risoluzione dell’accordo quadro per causa riferibile all'Appaltatore, è dichiarata con preavviso il Comune di giorni quindiciPalermo si riserva la facoltà di aggiudicare un altro accordo quadro, da trasmettere con lettera raccomandata A/R. La Ditta non potrà porre alcuna eccezioneper il valore stimato residuo, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso un altro operatore economico che abbia partecipato alla data in cui è dichiaratagara originaria scorrendo progressivamente la graduatoria della gara stessa.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Demolizione

Risoluzione dell’accordo quadro. Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la Stazione Appaltante stazione appaltante ha la facoltà di risolvere l’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla Ditta ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. L'AmministrazioneL'amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi: a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'Impresa l'impresa non più idonea a continuare l’accordo quadro; b. in caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della Ditta ditta aderente all’accordo; c. in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro; d. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; e. quando non vengono rispettati da parte dell'Impresadell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari;. f. sospensione o rallentamento delle prestazioni; g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto; h. mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.. . Oltre alla possibilità della Stazione Appaltante stazione appaltante di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'Impresa l'impresa sarà tenuta nei confronti della Stazione Appaltante stazione appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante stazione appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali. La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R. La Ditta ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiarata.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per l'Affidamento Dei Servizi

Risoluzione dell’accordo quadro. Oltre che L’Amministrazione ha facoltà di risolvere l’Accordo Quadro ed i contratti attuativi, secondo quanto riportato all’art. 108 del D.Lgs. nr. 50/2016 e nei casi di seguito specificati: • Violazione degli obblighi previsti ai precedenti articolidal DPR 16/04/2013, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nr. 62 contenente “regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, nr. 165.” • Raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l’applicazione delle penali (10% del valore massimo dell’Accordo Quadro). • Risoluzione di nr. 2 (due) contratti attuativi: nel caso in cui si verificassero intervengano due risoluzioni, per qualsiasi ragione indicata nel presente accordo, l’Amministrazione procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro con l’aggiudicatario del contratto attuativo risolto, ritenendolo responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze. • Mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei contratti attuativi che determinarono l’aggiudicazione degli stessi; • In tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente accordo, anche se non richiamati nel presente articolo; • Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale. • La risoluzione dell’accordo quadro e dei singoli contratti attuativi, nei casi succitati, sarà comunicata all’Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite P.E.C. ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’Impresa inadempienze dell’Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze, non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell’Accordo quadro o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; ritenute rilevanti per la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere l’accordospecificità delle forniture relative ai singoli contratti, previa regolare diffida ad adempieresaranno contestate all’Aggiudicatario dal R.U.P. con comunicazione scritta, trattenendo la cauzioneinoltrata a mezzo P.E.C.. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l’Aggiudicatario dovrà sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, l'ammontare del credito maturato dalla Ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. L'Amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi: a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'Impresa non più idonea a continuare l’accordo quadro; b. in caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della Ditta aderente all’accordo; c. in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro; d. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione qualora l’Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; e. quando non vengono rispettati da parte dell'Impresaaccogliibili le eventuali giustificazioni addotte, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari; f. sospensione o rallentamento delle prestazioni; g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto; h. mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.. Oltre alla possibilità della Stazione Appaltante di procedere si procederà alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'Impresa sarà tenuta nei confronti della Stazione Appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattualidell’Accordo Quadro o del singolo contratto. La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R. La Ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L’intervenuta dell’Accordo Quadro legittima anche la risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni dei singoli contratti specifici in corso stipulati sino alla data in cui è dichiaratasi verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo. La risoluzione dell’Accordo quadro, infine, risulta ostativa alla stipula di nuovi contratti specifici basati sul medesimo accordo.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro

Risoluzione dell’accordo quadro. Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoliDEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO XXXXXXX – ARBITRATO Accordo bonario Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell’accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso. Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. n. 50/2016. Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero bonario da parte dell’Impresa inadempienze della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere l’accordoil giudice ordinario. L'impresa, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla Ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. L'Amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi: a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'Impresa non più idonea a continuare l’accordo quadro; b. in caso di fallimentorifiuto della proposta di accordo xxxxxxx ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della Ditta aderente all’accordo; c. in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro; d. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; e. quando non vengono rispettati da parte dell'Impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari; f. sospensione o rallentamento delle prestazioni; g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto; h. mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.. Oltre alla possibilità della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'Impresa sarà tenuta nei confronti della Stazione Appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali. La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R. La Ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiaratadecadenza.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Risoluzione dell’accordo quadro. Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’Impresa dell’Agenzia aggiudicataria inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la Stazione Appaltante stazione appaltante ha la facoltà di risolvere l’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla Ditta Agenzia aggiudicataria per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. L'AmministrazioneLa stazione appaltante, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi: a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'Impresa l'Agenzia aggiudicataria non più idonea a continuare l’accordo quadro; b. in caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della Ditta Agenzia aggiudicataria aderente all’accordo; c. in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro; d. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta Agenzia aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; e. quando non vengono rispettati da parte dell'Impresadell'Agenzia aggiudicataria, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari;. f. sospensione o rallentamento delle prestazioni; g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto; h. mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lvo D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Oltre alla possibilità della Stazione Appaltante stazione appaltante di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'Impresa l'Agenzia aggiudicataria sarà tenuta nei confronti della Stazione Appaltante stazione appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante stazione appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali. La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R. La Ditta R o in alternativa a mezzo PEC. L’Agenzia aggiudicataria non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa l’Agenzia aggiudicataria dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiarata.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Di Lavoro a Tempo Determinato

Risoluzione dell’accordo quadro. Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la Stazione Appaltante stazione appaltante ha la facoltà di risolvere l’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla Ditta ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. L'AmministrazioneL'amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi: a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'Impresa l'impresa non più idonea a continuare l’accordo quadro; b. in caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della Ditta ditta aderente all’accordo; c. in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro; d. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; e. quando non vengono rispettati da parte dell'Impresadell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari;. f. sospensione o rallentamento delle prestazioni; g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto; h. ottenimento per due volte consecutive di un DURC che segnali una inadempienza contributiva ai sensi dell’art. 6, c. 8 del DPR 207/2010 e s.m.i. i. mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.. Oltre alla possibilità della Stazione Appaltante stazione appaltante di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'Impresa l'impresa sarà tenuta nei confronti della Stazione Appaltante stazione appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante stazione appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali. La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R. La Ditta ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiarata.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Autocompattatori