Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. L’Assicurato riconosciuto in stato di Non Autosufficienza è obbligato a sottoporsi - su richiesta della Società e non più di una volta all’anno - alle visite e agli esami medici necessari per accertare il permanere di tale stato. L’Assicurato e il Contraente sono inoltre tenuti a fornire in modo veritiero e completo le dichiarazioni e le prove richieste dalla Società per il suddetto accertamento. Qualora non sussista più lo stato di Non Autosufficienza o, comunque, nel caso che l’Assicurato o il Contraente non adempiano ai precedenti obblighi, la Società comunica al Contraente e al Beneficiario la cessazione della corresponsione della Rendita LTC, a decorrere dalla prima rata mensile successiva alla data della comunicazione stessa.
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Samples: Convenzione N. 154000772, www.fondofonte.it
Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. L’Assicurato riconosciuto in stato di Non Autosufficienza non autosufficiente è obbligato a sottoporsi - su richiesta della Società SOCIETÀ e non più di una volta all’anno - alle visite e agli esami medici necessari per accertare il permanere di tale stato. L’Assicurato e il Contraente FONDO PENSIONE sono inoltre tenuti a fornire in modo veritiero e completo le dichiarazioni e le prove richieste dalla Società SOCIETÀ per il suddetto accertamento. Qualora non sussista più lo stato di Non Autosufficienza non autosufficienza o, comunque, nel caso che l’Assicurato o il Contraente FONDO PENSIONE non adempiano ai precedenti obblighi, la Società SOCIETÀ comunica al Contraente e FONDO PENSIONE ed al Beneficiario la cessazione sospensione della corresponsione della Rendita LTC, a decorrere dalla prima rata mensile successiva alla data della comunicazione stessa.
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Samples: www.chebanca.it
Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. L’Assicurato riconosciuto in stato Nel corso del periodo di Non Autosufficienza è obbligato a sottoporsi - su richiesta erogazione della rendita, la Società e si riserva il diritto di effettuare successivi accertamenti della condizione di non autosufficienza dell’Assicurato, non più di una volta all’anno - alle visite e agli esami medici necessari per accertare il permanere ogni tre anni. In tale occasione, sarà richiesta almeno la presentazione di tale stato. L’Assicurato e il Contraente sono inoltre tenuti a fornire in modo veritiero e completo le dichiarazioni e le prove richieste dalla Società per il suddetto accertamento. Qualora non sussista più lo un certificato del medico curante che attesti la permanenza dello stato di Non Autosufficienza o, comunque, nel caso non autosufficienza. La Società si riserva comunque la possibilità di richiedere all’Assicurato ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie. Se dai suddetti accertamenti dovesse rilevarsi che l’Assicurato o il Contraente non adempiano ai precedenti obblighisussistono più i presupposti per l’erogazione della prestazione per perdita di autosufficienza, la Società comunica al Contraente e al Beneficiario la cessazione cesserà l’erogazione della corresponsione della Rendita LTC, a decorrere prestazione con effetto dalla prima scadenza di rata mensile successiva immediatamente precedente alla data della comunicazione stessadi accertamento.
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Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. L’Assicurato riconosciuto in stato di Non Autosufficienza è obbligato a sottoporsi - – su richiesta della Società e non più di una volta all’anno - – alle visite e agli esami medici necessari per accertare il permanere di tale stato. L’Assicurato e il Contraente sono inoltre tenuti a fornire in modo veritiero e completo le dichiarazioni e le prove richieste dalla Società per il suddetto accertamento. Qualora non sussista più lo stato di Non Autosufficienza o, comunque, nel caso che l’Assicurato o il Contraente non adempiano ai precedenti obblighi, la Società comunica al Contraente e al Beneficiario la cessazione della corresponsione della Rendita LTC, a decorrere dalla prima rata mensile successiva alla data della comunicazione stessa.
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Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. L’Assicurato riconosciuto in stato di Non Autosufficienza Autosufficiente è obbligato a sottoporsi - su richiesta della Società e non più di una volta all’anno - alle visite e agli esami medici necessari per accertare il permanere di tale stato. L’Assicurato e il Contraente sono inoltre tenuti a fornire in modo veritiero e completo le dichiarazioni e le prove richieste dalla Società per il suddetto accertamento. Qualora non sussista più lo stato di Non Autosufficienza o, comunque, nel caso che l’Assicurato o il Contraente non adempiano ai precedenti obblighi, la Società comunica al Contraente e al Beneficiario la cessazione sospensione della corresponsione della Rendita LTC, a decorrere dalla prima rata mensile successiva alla data della comunicazione stessa.
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Samples: Convenzione N. 85012.17 Agenzia 0070 Assicurazione Delle Prestazioni Pensionistiche