SALVAGUARDIA DELL’OCCUPAZIONE Clausole campione

SALVAGUARDIA DELL’OCCUPAZIONE. In caso di cambio di gestione, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
SALVAGUARDIA DELL’OCCUPAZIONE. Le Parti convengono sull’importanza determinante della salvaguardia dell’occupazione quale valore essenziale sul piano sia umano sia professionale, nonché come patrimonio fondamentale per l’affermazione e lo sviluppo dell’Impresa. Quest’ultima riafferma la scelta della valorizzazione delle capacità professionali interne e del loro prioritario utilizzo in relazione a nuove e diverse esperienze aziendali. Conferma altresì che lo sviluppo organizzativo, mirato all’ottimizzazione del funzionamento dell’Impresa per una sempre crescente competitività, non prevede la cessione di rami di attività, bensì l’impegno a mantenere all’interno del Gruppo le funzioni attualmente svolte e, in coerenza con l’accordo 15 settembre 2004 e successivi rinnovi sulla riorganizzazione di Gruppo, a recuperare le attività oggi in parte esternalizzate. Il ricorso a consulenze da parte di personale non dipendente avrà luogo esclusivamente per quelle materie le quali, per la loro intrinseca complessità ovvero per l’estraneità alla tipologia del lavoro normalmente svolto all’interno di un’Impresa assicurativa, richiedano professionalità particolari, non previste o non ancora disponibili all’interno della struttura. Fermo quanto sopra, tutte le volte, peraltro, che l’impresa avrà effettiva necessità di fare ricorso a rapporti di collaborazione esterna, dovrà tempestivamente informare le Rappresentanze Sindacali Aziendali. Le Parti concordano di avvalersi dell’Osservatorio Tecnico Sinistri, organismo paritetico costituito presso la Capogruppo, con il compito di monitorare gli aspetti quali-quantitativi della liquidazione danni. In coerenza con quanto previsto dall’art. 1 bis del vigente CCNL, le parti si incontreranno una volta all’anno, entro il 30 giugno, per monitorare e verificare gli assetti operativi relativi alla liquidazione danni e l’attività dell’Osservatorio. In tale circostanza la Società fornirà alle RSA informazioni relative alle competenze del personale liquidativo, per materia e/o per valore, nonché in merito alla variazione delle attività dei periti esterni e/o degli intermediari per la gestione e il pagamento dei piccoli sinistri. La Società si impegna altresì a fornire alle RSA, di norma entro il 31 luglio di ogni anno, l’elenco delle attività e dei servizi esternalizzati al 31 dicembre dell’anno precedente, compresi quelli diversi dagli essenziali e importanti. Le Parti convengono di recepire l’accordo del 22/2/2016 su “anzianità a livello di Gruppo – D. Lgs. 23/2015” n...
SALVAGUARDIA DELL’OCCUPAZIONE. Nel rispetto di quanto previsto dagli Accordi Nazionali di Categoria e dagli accordi comunitari in caso di cambio di gestione, si stabilisce l'obbligo per l’appaltatore di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già erano adibiti quali dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante (cfr. Parere Aut. Vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 13/3/2013 n. AG19/13 e 20/13). Resta fermo che ciascuna impresa è libera di formulare l'offerta secondo le proprie strategie organizzative, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle norme applicabili e del CCNL".
SALVAGUARDIA DELL’OCCUPAZIONE. Nel caso di nuovi appalti, ovvero di rinnovo di quelli in essere, di servizi già esternalizzati, le cui condizioni e modalità restino invariate, l’Amministrazione richiederà l’impegno da parte del nuovo aggiudicatario alla riassunzione del personale che già svolgeva l’attività, al fine di garantire la continuità di servizio con i medesimi parametri di qualità. In caso di modifiche di condizioni e modalità, fermo restando le norme eventualmente previste in materia dai CCNL di settore siglati dalle XX.XX maggiormente rappresentative, si procederà ad un confronto fra i firmatari del presente protocollo prima del perfezionamento e pubblicazione del bando di appalto, per valutare i possibili effetti/ricadute delle modifiche ed adottare gli opportuni provvedimenti. Si precisa che qualora l'aggiudicatario risulti essere un'impresa cooperativa, essa non potrà pretendere l'associamento dei lavoratori interessati al servizio.
SALVAGUARDIA DELL’OCCUPAZIONE. 1bis.1. In coerenza con quanto previsto dall’art. 1 bis del CCNL ANIA le parti si incontreranno, una volta all’anno entro il 30 giugno, per monitorare e verificare gli assetti operativi relativi all’attività di liquidazione danni; in tale circostanza la Società fornirà alle RSA informazioni circa le competenze del personale liquidativo.
SALVAGUARDIA DELL’OCCUPAZIONE. L’azienda e le XX.XX. considerano il patrimonio occupazionale fattore importante per affrontare e superare la crisi. Stante il perimetro alla data del 1° gennaio 2013 e fatto salvo quanto anticipato per Termoli, l’azienda si impegna a non procedere alla chiusura di ipermercati nel corso del 2013. Le parti si incontreranno entro il mese di novembre di ogni anno al fine di valutare lo scenario economico e le prospettive occupazionali per li anno successivo.
SALVAGUARDIA DELL’OCCUPAZIONE. 1. Con riferimento a quanto previsto dal verbale di accordo del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 1997 e dall’art. 4 del C.C.N.L. del 19 dicembre 2007 delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati, e successive integrazioni e modificazioni, l’impresa appaltatrice è tenuta al rispetto delle norme in materia di salvaguardia dell’occupazione.

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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: